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Incarto n. |
Locarno 24 novembre 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Stefano Manetti e Chiarella-Rei Ferrari |
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segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 aprile 2014 dal
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procuratore pubblico AP 1, 6901 Lugano |
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contro la sentenza emanata l’8 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 giugno 2014) nei confronti di
IM 1, rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano |
richiamata la dichiarazione di appello 8 luglio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. Con decreto d’accusa n. 846/2013 del 26 febbraio 2013, il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di:
- lesioni semplici (a sfavore di una persona senza difese o della quale doveva avere cura),
per avere, nel corso del mese di settembre 2011, a __________, prendendo la figlia PC 1 ____________________ a schiaffi con la conseguenza che andò a sbattere contro la vettura poco distante, rottole un dente;
- coazione
per avere, a __________, in data 18 maggio 2012, (…) rinchiuso la figlia minore PC 1 __________ a chiave nella sua stanza dalle 22.00 alle 09.00 del mattino, a valere quale punizione.
Per questi reati, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 6’300.-), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni ed al pagamento delle tasse e spese di giustizia.
2. Con sentenza 8 aprile 2014, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da IM 1, la giudice della Pretura penale lo ha prosciolto da entrambe le imputazioni.
3. Contro tale sentenza, il PP ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 8 luglio 2014, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendo la conferma integrale del DA a suo tempo emanato.
4. Non sono state presentate istanze probatorie.
5. Il pubblico dibattimento è stato esperito il 24 novembre 2014.
L’appellante ha ribadito di chiedere la condanna di IM 1 per lesioni semplici ma ha dichiarato di ritirare l’analoga richiesta riguardante il reato di coazione.
Ne deriva che, in assenza di impugnazione, limitatamente all’assoluzione dal reato di coazione, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è passato in giudicato, così come il dispositivo n. 3.
IM 1 ha, invece, postulato la conferma della sentenza di primo grado e, con essa, la conferma del proprio integrale proscioglimento.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato
2. a. IM 1 è nato il __________ a __________. È giunto in Svizzera il 29 dicembre 1991 e, da allora, vive ad __________.
Dal 2006 IM 1 lavora come operatore ecologico, alle dipendenze del __________ di __________:
“ ho ottenuto l’anno scorso la patente del camion, di cui produco una copia. Volevo cercare di migliorare la mia posizione professionale, tant’è vero che adesso, in caso di bisogno, guido il camion dei rifiuti” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, dib. di primo grado, pag. 3);
“ non lavorando presso il __________ al 100%, avevo e ho bisogno di un’entrata accessoria. Per questo, all’epoca, vendevo i panini con il kebab alle feste” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
b. Sposatosi nel 1995 con __________, IM 1 si è separato dalla moglie nel 2003 e nel 2008 il matrimonio è stato sciolto per divorzio.
I due figli - __________ (nato il __________) e __________ (nata il __________) - gli sono stati affidati sin dal 2003:
“ Ci siamo separati nel novembre 2003. Mia moglie è partita subito per la Svizzera interna, dove si è rifatta una famiglia e dove vive tuttora. I miei figli sono stati affidati a me da subito. Me ne sono sempre occupato io, con l’aiuto di mia mamma” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
c. IM 1 non è incensurato ma ha alle spalle due condanne:
- sentenza 1.6.2005 della Pretura penale: condanna, per vie di fatto, minaccia e coazione (reato mancato), alla pena detentiva di 15 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
- decreto d’accusa 3.10.2011: condanna, per guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione stradale, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 1'200.-
Al dibattimento di primo grado, riguardo le due condanne subite, l’imputato ha dichiarato quanto segue:
“ ricordo i fatti del 2005 dovuti ai problemi con l’ex moglie. C’è stato un episodio molto sgradevole e sono stato condannato. Non ricordo bene la pena, ma ricordo che non mi ero presentato al processo. Ricordo che avevo trovato mia moglie con un’altra persona ed io avevo reagito male. Per quanto riguarda i fatti del 2011 (agosto), ricordo che ero nervoso perchè andava male con mia figlia. Ho bevuto un po’ troppo e ho commesso delle infrazioni alla circolazione stradale. Preciso che non ho mai avuto problemi di dipendenza dall’alcool” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, dib. di primo grado, pag. 2 e 3).
Fatti accertati in prima sede e non contestati
3. a. Per quanto si possa desumere dagli atti, IM 1 ha fatto fronte ai suoi obblighi educativi in modo dignitoso e sostanzialmente esente da critiche di rilievo visto che gli stessi operatori sociali che si sono occupati del nucleo familiare hanno considerato che gli episodi oggetto di questo procedimento penale fossero un caso isolato ed hanno, perciò, voluto ed ottenuto che la ragazza - che in un primo tempo era stata allontanata dal padre e collocata in un istituto - rientrasse al proprio domicilio:
“ dopo i fatti si era deciso per un rientro a casa proprio per il comportamento del padre che non era stato ritenuto inadeguato nel senso che l’interpretazione fatta al momento era di un episodio eccezionale e non certo di un padre con attitudini violente. Aggiungo che il rientro era stato accolto positivamente anche dalla ragazza stessa” (verb. dib. di primo grado, audizione __________, pag. 1; cfr., anche, verbale audizione di __________, capo struttura __________, di fronte alla Commissione tutoria regionale 16 del 3.10.2011).
Anche __________ - direttore dell’__________ dove la ragazza è stata collocata dal 21.5.2012 al 14.6.2013 - ha parlato di IM 1 come di un buon padre, confrontato con una figlia particolarmente difficile da educare ma, comunque, sempre collaborativo con gli operatori sociali:
“ le relazioni fra la direzione, gli educatori e il signor IM 1 sono sempre state improntate alla collaborazione: si sono approntati svariati accorgimenti nell’intento di favorire una soddisfacente evoluzione di __________, ahinoi!, con risultati altalenanti, mai del tutto soddisfacenti (…) il compito del padre, malgrado il suo impegno, si è avverato decisamente arduo (…) Si può pertanto capire che il sig. IM 1 possa essere messo in scacco in qualche frangente da una figlia oltremodo impegnativa” (scritto 4 aprile 2014 di __________, doc. dib. Pretura penale 2).
b. Per completezza di informazioni, vanno qui riportate le dichiarazioni di __________, il figlio maschio dell’imputato, da cui sembra emergere che, con __________, l’imputato fosse particolarmente autoritario:
“ D9: come sono i rapporti tra lei e suo padre?
R9: i rapporti sono buoni. Non vi sono problemi particolari.
D10: come definisce i rapporti tra suo padre e sua sorella?
R10: sono problematici. In buona sostanza il papà funge da padre padrone. Tutto dev’essere come vuole lui. Dall’altra parte mia sorella la definirei una ribelle” (PS __________ 19.5.2012, pag. 3).
In realtà, il pensiero del ragazzo non è stato probabilmente correttamente espresso e, poi, interpretato. Diversamente non si comprenderebbero i lusinghieri (per il padre) rapporti dei servizi sociali. Va, comunque, annotato che, al dibattimento di primo grado, l’imputato ha preso posizione su queste dichiarazioni rilevando:
“ ADR che mi ritengo un padre responsabile. Non ritengo di essere un padre autoritario, nel senso che i miei figli non devono fare tutto quello che dico senza discussioni. In genere, io faccio le proposte e poi ne parlo con i figli, a volte va bene e a volte devo imporre la mia volontà. Prendo atto che mio figlio ritiene che io sia un padre autoritario e la giudice mi fa presente quanto riferito dal medesimo nel verbale del 19.5.2012 a pag. 3 a R10: devo dire che non è stato facile fare da mamma e da papà, ritengo però di non essere così autoritario come mi descrive mio figlio, perché in effetti discuto con i miei figli prima di imporre le mie decisioni” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, dib. di primo grado, pag. 2).
Da rilevare, la pacatezza e ragionevolezza della risposta che conferma la buona impressione generale che, anche al dibattimento d’appello, IM 1 ha saputo dare di sé.
c. Secondo quanto risulta dagli atti, per l’accusato i primi importanti problemi educativi sono sorti quando, raggiunti i 14 anni, la figlia - sino ad allora ragazzina giudiziosa - è diventata ribelle ed insofferente alle regole:
“ per quanto concerne __________, i rapporti fino a circa un anno fa erano ottimi. Era veramente una brava ragazza ma dall’estate dell’anno scorso le cose sono cambiate. Ha iniziato ad andare male a scuola, a litigare con la gente, non rientrare a casa agli orari fissati e non ascoltare le mie indicazioni. In seguito sono iniziate le bugie, per esempio dicendomi che si reca da una persona e invece va da un’altra parte, tutto con lo scopo di trasgredire alle regole (…) con mia figlia il rapporto è stato ottimo fino all’estate scorsa, poi sono andati peggiorando sempre di più. Da parte mia ho cercato di staccarmi da lei, non impedendole comunque di vivere nel modo che voleva. Il rapporto con il figlio invece è buono, però lo vedo sofferente quando, per volontà di __________, è costretto a raccontarmi le bugie” (PS IM 1 19.5.2011 pag. 2);
“ io voglio molto bene ai miei due figli che ho cresciuto da solo per diversi anni, esattamente dal novembre 2003, perché ho divorziato da mia moglie e i figli mi sono stati attribuiti. I miei rapporti con __________ erano molto buoni e le ho sempre voluto tanto bene, però ad un certo punto, e meglio a inizio 2011, __________ ha iniziato a cambiare comportamento, andava male a scuola. Rispondeva male ai docenti, alle persone, con me no perché aveva rispetto nei miei confronti. Quando io avevo discussioni con lei si metteva subito a piangere. Andava a scuola con il natel anche se sapeva che non glielo permettevano ed in seguito lo sequestravano ed in seguito lei si infuriava anche con i docenti. Penso che reagiva male con loro in segno di ripicca. Erano problemi adolescenziali che riuscivo a gestire fino ad un certo punto, tanto è vero che, non ricordo bene quando ma forse a metà del 2011, avevo interpellato i servizi sociali” (PS IM 1 19.5.2011, pag. 5).
Che il comportamento della ragazza non fosse esemplare è confermato dalle altre risultanze in atti.
Prima di tutto, è confermato dalle dichiarazioni del fratello:
“ … parrebbe che __________ abbia arrischiato di rimanere incinta (…) mia sorella fuma (sigarette) e a scuola il suo comportamento non è sempre esemplare nei confronti dei vari maestri (ha l’abitudine di rispondere in malo modo). In una circostanza, a seguito del fatto che aveva portato il proprio cellulare a scuola (non è permesso) l’apparecchio le è stato sequestrato momentaneamente dal direttore e mio padre era stato convocato per un colloquio poiché appunto __________ in fatto di comportamento e disciplina non brillava di sicuro. (…) mia sorella la definirei una ribelle poiché in tante circostanze non accetta quanto impartitole dal papà. Se, per farla breve, il papà le pone un divieto si può star certi che mia sorella farà di tutto per non osservarlo” (PS __________ 19.5.2012, pag. 2 e 3).
La criticità del comportamento della ragazza è, inoltre, attestata anche e soprattutto dall’audizione al dibattimento di primo grado di __________, chiamato dagli enti di sostegno sociale ad occuparsi della ragazza, che ha, fra l’altro, dichiarato quanto segue
“ dopo il primo collocamento, in buona fede, si pensava che le cose potevano risolversi con degli aiuti esterni, ma (…) all’inizio si è lasciata la porta aperta per un rientro dal padre, però durante la permanenza in istituto della figlia ci si è resi conto che ciò poteva essere controproducente per problemi comportamentali della ragazza, non solo riferiti alle relazioni con il padre. La ragazza quando è confrontata con dei no, reagisce in malo modo e non è facile gestirla anche per gli educatori (…) malgrado le promesse, il rendimento scolastico non migliorava. La sua evoluzione quindi non era né scontata né veloce (…) la ragazza, è vero, è capace di esasperare e ha già messo in crisi anche gli educatori, però è proprio il compito dell’adulto di superare queste difficoltà e di non mettersi alla pari del minore” (verb. dib. di primo grado, audizione __________, pag. 1).
A comprova della difficoltà di assumere l’onere educativo nei confronti di __________ vi è, poi, in atti il già citato scritto di __________, direttore dell’__________:
“ la sua ammissione è avvenuta nella forma dell’urgenza, a seguito di un ennesimo episodio di forte conflittualità con il padre, conseguente alla grande difficoltà della ragazza di attenersi alle regole indicatele, riguardo alle uscite serali, in particolare durante i fine settimana. Occorre tener presente che a quel momento non aveva ancora compiuto i 15 anni e pretendeva di poter fare le ore piccine (voleva poter stare in giro fin oltre la mezzanotte).
Fin dai primi giorni del suo soggiorno presso il nostro istituto abbiamo avuto modo di renderci conto di essere confrontati con una ragazza dal carattere forte, dai modi di fare risoluti e pretenziosi, dal linguaggio tagliente e provocatorio, con scarsa capacità di addivenire a ragionevoli compromessi: una giovane certamente dotata di buona intelligenza, ma poco incline ad adeguare i suoi atteggiamenti alle regole vigenti nei diversi contesti.
La ripetizione della quarta media (…) avrebbe dovuto consentirle di ottenere una licenza migliore di quella conseguita a __________. Purtroppo, dopo un inizio abbastanza positivo (…) sono tornati ad emergere le manifestazioni di insofferenza, di disagio, di mancanza di rispetto che le avevano già reso alquanto difficile la frequenza nella precedente sede (…) certo la grande conflittualità che ha caratterizzato nel corso degli anni precedenti le relazioni fra i genitori della ragazza ha sicuramente prodotto profonde ferite e tanta rabbia nel suo intimo. (…) il compito del padre, malgrado il suo impegno, si è avverato decisamente arduo. Ma anche gli educatori hanno dovuto dar prova di grande tolleranza di fronte alle frequenti provocazioni e intemperanze, il più delle volte ingiustificate di __________. Con l’aggiunta che talune sue reazioni apparivano amplificate dalla sua indubbia capacità di drammatizzazione, per mettere nei pasticci l’adulto con il quale si confrontava e ovviamente poter comunque cercare di raggiungere i propri scopi.
In estrema sintesi, occuparsi di __________ non è stata incombenza facile per gli educatori, malgrado la loro formazione e esperienza. Si può pertanto capire che il sig. IM 1 possa essere messo in scacco in qualche frangente da una figlia oltremodo impegnativa” (scritto 4 aprile 2014 di __________, doc. dib. Pretura penale 2).
a. episodio del settembre 2011
4. E’ accertato che, una sera del settembre 2011, durante una festa, IM 1, vista la figlia che baciava un ragazzo, l’ha colpita con alcune sberle.
Non è chiaro di quante sberle si è trattato.
Il figlio - che ha assistito alla scena - ha parlato di una sola sberla.
Il padre, invece, ai poliziotti ha parlato di “diverse sberle”, al dibattimento di primo grado ha detto di avere dato alla figlia “più di una sberla” mentre al dibattimento d’appello non ha più saputo ricordare esattamente l’episodio:
“ D7: corrisponde a verità che nel mese di settembre dell’anno scorso, in quel di __________, il papà passava a vie di fatto nei confronti di __________, procurandole la rottura di un dente?
R7: sì è la verità. Il papà sferrava uno schiaffo sul viso di mia sorella” (PS __________ 19.5.2012, pag. 3);
“ mi trovavo ad una festa a vendere panini. I miei due figli mi seguivano in questa attività. Verso fine serata ho notato mia figlia che si stava baciando con un ragazzo. In quel momento ho perso le staffe e purtroppo ho alzato le mani (…) per la precisione l’ho colpita con diverse sberle” (PS IM 1 19.5.2011, pag. 5);
“ sono state almeno due sberle” (verb. dib. di primo grado, pag. 1);
“ Non ricordo esattamente quante sberle le ho dato. Erano comunque più di una” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Non ci sono accertamenti sulla forza con cui IM 1 colpì la ragazza.
Sul tema, al dibattimento di primo grado, IM 1, dopo avere detto che non era sua intenzione fare del male alla figlia, ha precisato quanto segue:
“ Non ritengo che le sberle erano troppo forti perché non era rimasto il segno” (verb. dib. di primo grado, pag. 1; sentenza impugnata, consid 4.1, pag. 13).
Non essendoci in atti accertamenti in senso contrario - in particolare, non essendoci dichiarazioni o certificati attestanti la presenza di ematomi o rossori sul viso della ragazza - occorre considerare che, effettivamente, non si trattò di sberle particolarmente violente.
Tuttavia, la ragazza perse l’equilibrio e andò a sbattere contro la vettura del padre parcheggiata lì vicino rompendosi un dente.
Sul motivo di quella perdita di equilibrio in atti non ci sono accertamenti puntuali.
Ricordato come le dichiarazioni della ragazza non siano per nulla credibili (tanto che nemmeno la pubblica accusa le ha ritenute), dalle dichiarazioni rese da IM 1 e dal figlio alla polizia sembra emergere - ma non in modo esplicito e chiaro - un collegamento quasi diretto tra le sberle e la perdita di equilibrio.
Al dibattimento di primo grado, la questione è stata meglio focalizzata e, al riguardo, IM 1 ha detto:
“ Lei purtroppo si è girata e nell’allontanarsi è caduta verso la macchina, da sola” (verb. dib. di primo grado, pag. 1; cfr., anche, PS IM 1 19.5.2011, pag. 5).
Sembrerebbe, dunque, che non furono le sberle in sé a far perdere l’equilibrio alla ragazza - ciò che sembra logico visto l’accertamento sulla loro ridotta “intensità” - ma che fu nel girarsi, probabilmente per sfuggire al padre, che la ragazza perse l’equilibrio.
In assenza di riscontri contrari, il principio in dubio pro reo - che regola anche la valutazione delle prove - impone di accertare che le cose andarono, effettivamente, così come indicato da IM 1 al dibattimento di primo grado.
5. E’, inoltre, accertato che quella fu la prima e unica volta in cui il padre alzò le mani sulla figlia:
“ voglio sottolineare che prima di quel momento non avevo mai alzato le mani nei confronti di mia figlia “ (PS IM 1 19.5.2011, pag. 5);
“ tengo a precisare che è stata la prima volta che avevo alzato le mani su mia figlia” (verb. dib. di primo grado, pag. 1);
“ D8: ci sono stati altri casi in cui il papà è passato a vie di fatto, o l’ha picchiata, ingiuriata, minacciata o quant’altro?
R8: no, unicamente litigi verbali” (PS __________ 19.5.2012, pag. 3).
Appello
6. Abbandonata - saggiamente - la richiesta di condanna per coazione in relazione all’episodio del 18 maggio 2012, la pubblica accusa ha, invece, ribadito la richiesta di condanna per lesioni semplici ex art. 123 CP in relazione a quanto avvenuto nel settembre 2011, rilevando come siano realizzati, non solo i presupposti oggettivi, ma anche quelli soggettivi del reato imputato, l’appellante dovendosi lasciare opporre di avere agito per dolo eventuale.
Per contro, l’imputato ha sostenuto di avere voluto soltanto dare un paio di sberle alla figlia, essendo rimasto sgradevolmente e intensamente colpito dalla vista di lei che si sbaciucchiava con un ragazzo. Non sa se a prevalere fu la gelosia del padre che vede la propria figlia sfuggirgli o, se invece, fu la paura per l’incolumità della figlia che, ancora bambina e immatura, assumeva comportamenti che egli riteneva a rischio. Sta di fatto - ha detto - che egli, perse le staffe e reagì d’istinto. Ma - ha precisato - quello di cui è sicuro è che egli voleva, semplicemente, darle un paio di sberle che l’aiutassero a ricordare e rispettare in futuro delle norme di comportamento che, con i fatti, mostrava di non voler più rispettare.
In nessun caso - ha assicurato - egli voleva procurale la rottura di un dente o una lesione analoga.
7. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
8. a. Giusta l’art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
b. Particolarmente delicata è la distinzione fra dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in entrambi i casi, l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca.
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.
Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza.
In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l’evento si producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, segnatamente, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3.c; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
9. Che la rottura di un dente - anche solo parziale - costituisca, dal profilo oggettivo, una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP è indubbio (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Altrettanto indubbio è che IM 1 non ha agito con dolo diretto (nel senso che non ha colpito la figlia per romperle un dente).
E’, quindi, certo che IM 1 non può essere dichiarato colpevole di lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP per dolo diretto.
Entrano, quindi, in considerazione o il dolo eventuale o la negligenza.
Seguire la tesi dell’accusa - secondo cui è dato, in concreto, il dolo eventuale - significa ammettere che IM 1, in quei brevi attimi, pur non avendo agito con l’intento di procurarle una lesione, era perfettamente consapevole che, schiaffeggiandola, la figlia avrebbe corso un altissimo rischio di cadere, andare a sbattere contro una vettura, picchiare la faccia e, così, rompersi un dente (o procurarsi una lesione d’analoga gravità).
E che, nonostante questa consapevolezza, ha agito, accettando - e, quindi, in qualche modo, volendo - che la figlia si rompesse un dente o si facesse male in altro modo ma con pari intensità.
Ora, l’accertamento dell’intenzione dell’autore esige, dapprima, che il suo gesto vada contestualizzato, non solo nell’ambito delle circostanze concrete in cui esso è avvenuto, ma anche nel contesto, più ampio, dei suoi rapporti con la vittima.
In concreto, IM 1 è, a detta di tutti, un genitore che, pur con i suoi limiti, si è sempre impegnato per educare correttamente i suoi figli.
Pur confrontato a difficoltà di non poco conto (cfr. diversi rapporti dei servizi sociali in atti), dovute anche al fatto di essere solo ad occuparsi dell’educazione dei figli - ciò che può essere particolarmente arduo in un momento delicato e difficile come quello dell’adolescenza - è certo che, eccettuato l’episodio del settembre 2011 che è rimasto isolato, IM 1 non ha mai alzato le mani sui figli.
Al contrario.
Pur con i suoi limiti, egli ha sempre cercato di percorrere, con i figli, la via (non sempre facile) del colloquio piuttosto che quella dell’imposizione pura e semplice.
Ben si può considerare, dunque, che IM 1 era ed è un genitore attento al bene dei figli. Questo accertamento, da solo, depone contro la tesi del genitore che, pur agendo con lo scopo prioritario di castigare la figlia per un comportamento inadeguato e, nel contempo, ricordarle, con la sanzione, la necessità di rispettare le regole, ha preso in conto - e accettato, per il caso in cui si realizzasse - la possibilità che la ragazza cadesse, andasse a sbattere e si procurasse una lesione del tipo di quella subita.
A ciò si aggiunge che il fatto di dare alcune sberle non comporta, in situazioni normali, un rischio particolarmente alto di causare una lesione del tipo di quella che si è concretamente prodotta.
Diverso sarebbe stato il caso se le sberle avessero causato da sole la rottura del dente. E questo perché ciò avrebbe significato che esse erano di una violenza particolare e, quindi, in sé atte a causare lesioni che vanno oltre le vie di fatto.
Ma, in concreto, non è stato così. Per rompere il dente sono dovuti intervenire altri fattori: è dovuta intervenire una perdita d’equilibrio (sulla cui causa, cfr. sopra consid. 4 in fine) e una botta contro una vettura.
In queste circostanze, occorre accertare che il dolo di IM 1 si esauriva nelle sberle - cioè, in una via di fatto - e non andava oltre.
Ciò detto, si potrebbe, secondo quanto stabilito in DTF 134 IV 26, ipotizzare il reato di vie di fatto in concorso con quello di lesioni semplici per negligenza.
Non occorre, comunque, approfondire la questione ritenuto che ad una condanna di IM 1 per simili reati osta, già, l’assenza di querela.
Ne segue che va confermato il proscioglimento di IM 1 anche dall’unico reato per cui la pubblica accusa ha ritenuto di dover mantenere l’appello.
10. Visto l’esito dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
L’imputato, che è stato ammesso al beneficio della difesa d’ufficio, non ha diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 138 IV 205).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 329, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
12, 30, 31, 123 e 126 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che il dispositivo n. 3 della sentenza 8 aprile 2014 della Pretura penale è cresciuto in giudicato:
1.1. IM 1 è prosciolto da ogni imputazione.
2.
2.1. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali così come decisa in primo grado.
2.2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
3. La retribuzione del difensore d’ufficio verrà stabilita con separata decisione.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.