Incarto n.
17.2014.139

Locarno

22 ottobre 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 gennaio 2014 da

 

 

AP 1

rappr. dall'avv. DI 1, 6830 Chiasso  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 giugno 2014)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 8 luglio 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:             -   con decreto d'accusa n. 3668/2012 del 22 agosto 2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 27 maggio 2012 a __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

                                         Egli ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'950.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 700.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                         Contro il decreto d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

                                         Confermando il decreto d'accusa, il 27 agosto 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;

 

                                     -   statuendo il 30 dicembre 2013 sull'opposizione, la giudice della Pretura penale ha integralmente confermato l'imputazione e condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'950.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (dispositivo 2.1), ed a una multa di fr. 390.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 3 giorni; dispositivo 2.2), oltre al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (dispositivo 2.3);

 

                                     -   il 7 gennaio 2014, per il tramite del proprio legale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.

Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (notificata il 20 giugno 2014), con dichiarazione di appello dell'8 luglio 2014,

egli ha chiesto, in via principale, la riforma dei dispositivi 1.2 (2.1,2.2, 2.3) dell'impugnato giudizio, nel senso di proscioglierlo "dall'imputazione di infrazione alle norme del codice della strada", il tutto con protesta di spese e ripetibili. In subordine, egli ha postulato la derubricazione del reato "da grave alla fattispecie di reato di infrazione del codice della strada di media e/o lieve entità, mancando la prova della velocità". Conseguentemente ha postulato l'adeguamento della pena alla derubricata imputazione; il tutto con protesta di spese e indennità;

 

                                     -   l'accusa con scritto dell'11 luglio 2014 e l'imputato con scritto del 16 luglio 2014 hanno aderito alla proposta della presidente di questa Corte di trattare la causa in procedura scritta;

 

                                     -   ritenendo sufficienti le motivazioni dell'impugnativa contenute nella dichiarazione d'appello, l'imputato ha rinunciato all'assegnazione di un termine per argomentare ulteriormente;

                                     -   il procuratore pubblico si è limitato, a sua volta, a proporre la reiezione dell'appello, senza sollevare osservazioni, rimettendosi - come ha fatto anche la giudice della Pretura penale - al giudizio della Corte;

 

 

ritenuto

                                         Potere cognitivo della Corte d'appello penale              

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                          Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                          Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

 

 

 

                                          L'imputato

 

                                   2.   AP 1 è nato il __________ e vive a __________.

                                         Celibe, di formazione idraulico, è dipendente del __________, come operaio. Non ha precedenti penali.

 

 

                                          Risultanze dell'inchiesta e giudizio di primo grado

 

                                   3.   Il 27 maggio 2012, verso le 15:40, una pattuglia del reparto traffico della polizia cantonale, composta dall'app. __________ e dal gend. __________, circolava sulla strada cantonale del __________, in direzione sud, a bordo della vettura neutra __________ targata __________, munita di apparecchio Multagraph T21-4.1B NR 92 per il rilevamento della velocità.

                                         Nel tratto di strada situato tra il terzo ed il quarto tornante, in territorio del Comune di __________, l'auto della polizia veniva raggiunta e superata da due motoveicoli che circolavano a velocità sostenuta. Alla loro guida vi erano, rispettivamente, __________ (moto __________) e l'imputato (moto __________), che a quel momento si trovava davanti. I due erano diretti al loro domicilio di __________, provenienti da __________.

 

                                   4.   Stando al rapporto di polizia (atti del Ministero pubblico, doc. 1), superato il tornante gli agenti impostavano l'inseguimento dei due motociclisti che, poco più avanti, all'altezza del Ristorante __________, sorpassavano un'autovettura, per poi accelerare. La polizia faticava perciò a raggiungerli, riuscendovi soltanto nei pressi dello scollinamento. A quel momento la __________ di __________ aveva preso la testa, seguita a pochi metri di distanza dalla __________ dell'imputato.

Una volta attivati i fari blu e la scritta "Stop Polizia" i due agenti si avvedevano che il __________ accelerava l'andatura, allontanandosi verso il curvone denominato "degli ufficiali" sito sul passo del __________. Credendolo intenzionato a dileguarsi, si concentravano allora sul suo inseguimento, sorpassando il motoveicolo dell'imputato, che era in fase di rallentamento. Riuscivano poi a fermare il __________ nei pressi della curva "degli ufficiali", dove accostava e si fermava in seguito anche l'imputato.

 

                                   5.   Quanto ai primi accertamenti, così si esprime il rapporto di polizia:

 

La situazione di __________ (__________) era chiara. Il rilevamento rispecchiava l'andatura di questo conducente e quindi da parte nostra si procedeva con i formulari del caso.

 

La posizione del AP 1 (__________) invece era diversa ed andava approfondita. Infatti non sarebbe stato corretto da parte nostra procedere nei confronti di AP 1 utilizzando lo stesso rilevamento di __________. AP 1 non aveva effettuato l'ultima repentina accelerazione prima della curva degli ufficiali, e da parte nostra si teneva conto di questo fatto"

(atti del ministero pubblico, doc. 1, pag. 2)".

                                         

L'imputato è stato perciò interrogato in separato ambito, il giorno dopo __________ (28 maggio 2012). Egli ha confermato le circostanze dell'inseguimento e del fermo assodate dalla polizia, ammettendo di aver circolato, perlomeno nella parte del tratto in salita, ad una velocità oltrepassante il limite consentito. Quanto alla velocità media contestatagli di 132 Km/h, pari a punibili 118 km/h (dedotto il margine di tolleranza del 10%), egli ha dichiarato "credo non sia possibile che andassi a quella velocità" (ibidem).

 

                                   6.   Il rapporto di polizia illustra le modalità adottate per l'accertamento della velocità tenuta dall'imputato. L'app. __________ ha spiegato di essersi recato nuovamente sul luogo dell'inseguimento e di aver misurato la distanza tra il punto d'attivazione dell'apparecchio Multagraph ed il punto in cui il veicolo inseguitore aveva superato il motoveicolo dell'imputato, calcolandola in circa 1700 metri. Distanza che sarebbe confermata dal grafico stampato sulla striscia di carta fornita dall'apparecchio Multagraph, che collocherebbe attorno ai 1700 metri il punto in cui è avvenuto il superamento, corrispondendo questo punto all'inizio dell'accelerazione della __________ di __________ e contemporaneamente al rallentamento della __________ dell'imputato.

                                          Di conseguenza, gli agenti hanno ritenuto di non dover considerare, per AP 1, la velocità misurata oltre il metro 1700, istante in cui, come visto, l'inseguimento e la misurazione si sono focalizzati sul motoveicolo del __________.

                                          Qui le argomentazioni degli agenti:

 

-   Per non rischiare di addebitare a AP 1 una velocità superiore a quella

     realmente tenuta dal centauro, da parte nostra si calcolava la velocità  

     media con un buon margine di tolleranza in favore del denunciato.

                                               In pratica, invece di calcolare la media per il chilometro precedente al metro 1700, la si calcolava per il chilometro precedente al metro 1311, momento in cui entrambi i motociclisti circolavano vicini.

                                          -    AP 1 percorreva quindi 1030 metri (dal metro 281 al metro 1311 del rilevamento) in 28 secondi. La sua velocità media era di 36.78 m/s, che in chilometri orari equivale a 132 km/h. Dedotta la tolleranza del 10% ne risulta una velocità punibile di 118 km/h (38 km/h oltre il limite consentito di 80 km/h)"
(ibidem).

 

                                   7.   Il procuratore pubblico ha ritenuto corretti gli accertamenti di polizia circa la velocità tenuta da AP 1 nella circostanza, ravvisando di conseguenza la commissione di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale consistente nell'aver circolato con il proprio motoveicolo alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

Egli ne ha così proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'950.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 700.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

                                   8.   La giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione del decreto d'accusa, ritoccando lievemente verso il basso la velocità punibile (da 118 km/h a 117 km/h). Ha confermato inoltre l'entità della pena pecuniaria (15 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, per un totale di fr. 1'950.-), mentre che, rispetto alle proposte dell’accusa, ha ridotto sia la durata del periodo di prova da 3 a 2 anni, sia la multa, da fr. 700.- a fr. 390.-.

Premettendo l'assenza di distanza costante tra il veicolo inseguitore e i due motoveicoli controllati, la prima giudice ha dato per assodata la validità della misurazione effettuata dalla polizia. Ella ha in seguito calcolato la velocità media di AP 1, attenendosi ai criteri applicabili alla cosiddetta "misurazione con distanza libera". Il calcolo è stato eseguito per due ipotesi.

La prima, che considera la velocità media partendo dal punto 0 di misurazione sino al metro 1570 di misurazione e che conduce al risultato di 127 km/h, pari (dedotto il margine di tolleranza dell'8%) ad una velocità punibile di 117 km/h.

                                         La seconda, che considera la velocità media partendo dal punto 0 di misurazione sino al metro 1311 di misurazione e che conduce al risultato di 123 km/h, pari (dedotto il margine di tolleranza dell'8%) ad una velocità punibile di 113 km/h.

Entrambe le ipotesi - ne ha concluso la prima giudice - concretizzano un'infrazione grave alle norme della circolazione, trovandosi superato di oltre 30 km/h il limite vigente di 80 km/h (sentenza impugnata, consid. 8.4 e 9, pag. 11).

 

 

                                          Appello

 

                                   9.   Con l'impugnativa in esame l'appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado, nel senso di proscioglierlo dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione.

                                         Subordinatamente postula la derubricazione da caso grave

                                         (art. 90 cpv. 2 LCStr), a semplice contravvenzione (art. 90 cpv. 2 LCStr).

                                   Sostanzialmente l’appellante ripropone gli argomenti già avanzati in prima sede, adducendo, in sunto:

 

                                   -     che il rapporto di contravvenzione per velocità eccessiva riguarda due motoveicoli, allorché in realtà l’inseguimento concerne il solo motoveicolo __________;

 

                                   -     che durante l’inseguimento la polizia ha perso il contatto visivo con i due motoveicoli, sicché la misurazione ne uscirebbe viziata;

 

                                   -     che procedere nei confronti del __________ e, contemporaneamente, dell’appellante significa violare l’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, giusta il quale i valori misurati devono essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente;

 

                                   -     che la velocità imputata a AP 1 non è stata correttamente misurata, bensì dedotta da quella misurata per il __________, attribuitagli per analogia;

 

                                   -     che l’app. __________ si è recato successivamente sui luoghi dell’inseguimento per accertare alcuni parametri, poi dedotti abusivamente, come la posizione di partenza e quella in cui è avvenuto il sorpasso della __________ dell'imputato;

 

                                   -     che il calcolo della velocità sarebbe inoltre errato, poiché la polizia non avrebbe saputo mantenere una distanza costante dai motoveicoli inseguiti per almeno 500 metri;

 

                                   -     che il punto in cui l'imputato è stato superato dal veicolo inseguitore ("circa 300 metri prima dello scollinamento che va situato al metro 1311") non è quello preso in considerazione dalla polizia (metro 1700).

                                          Diritto

 

                                10.   L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

 

                                   a.   In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere gli 80 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 3, la limitazione generale della velocità a 80 km/h vale a partire dal segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" o "Fine della velocità massima" e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire dal segnale "Fine della semiautostrada" o dal segnale "Fine dell'autostrada".

 

                                  b.   Nell’ambito degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), Ufficio delle strade (USTRA), ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (di seguito istruzioni USTRA), che per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’Allegato 1.

                                         Nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore” (senza documentazione fotometrica) - come quello utilizzato nella fattispecie - il citato Allegato 1 dispone:

 

                                         -     che in caso di “distanza costante”, dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10% o all’8% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 500 metri, 1000 metri o 2000 metri;

 

                                         -     che in caso di “distanza libera”, dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari all’8% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione almeno 1000 metri, rispettivamente del 6% per un tratto di misurazione di almeno 2000 metri.

                                        

                                   c.   Più specificatamente, sempre nel caso - come in concreto - di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica ma con dati registrati sulla striscia di carta le citate istruzioni USTRA prevedono:

                                          -    che in caso di “distanza costante” la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (n. 10.4.1.1);                

                                          -    che sempre in caso di “distanza costante”, il tratto di misurazione deve essere almeno di 500 m (n. 10.4.1.2). È ammessa l'analisi di finestre di misurazione all'interno di un tratto di misurazione più lungo. La lunghezza minima del tratto corrispondente alla finestra di misurazione è di 500 m (n. 10.4.1.4);

 

-     che anche in caso di “distanza libera”, al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale. Tuttavia, per questo tipo di misurazione è ammesso guadagnare terreno rispetto al veicolo che precede (n. 10.4.2.1):

 

                                          -    che in caso di “distanza costante”, la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione (n. 10.4.1.3);

 

-     che per la velocità media, in caso di “distanza libera”, va tenuto conto, invece, dell’intero tratto di misurazione (n. 10.4.2.2).  

 

                                11.   Avendone l'appellante sostenuta la violazione da parte degli inquirenti, va ancora menzionato l'art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, giusta il quale ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.

Per la giurisprudenza, tale norma non esclude che una singola misurazione possa condurre alla constatazione di un eccesso di velocità commesso simultaneamente da più conducenti, laddove non sussistano dubbi riguardo all'attribuzione ai singoli protagonisti della velocità accertata. Ciò è il caso, ad esempio, ove in un controllo radar siano coinvolti due veicoli circolanti in parallelo e non sia possibile stabilire, in base alla documentazione fotografica, se la velocità eccessiva sia imputabile esclusivamente a uno dei due (STF 6B_576/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.5). Analogo discorso si impone ove, in un controllo della velocità mediante veicolo inseguitore, il veicolo controllato si trova accodato ad un altro veicolo che circola pertanto alla sua stessa velocità (CARP sentenza inc. 17.2011.13 del 5 agosto 2011, consid. 2.4, pag. 10).

 

                                12.   In concreto, l'app. __________ ha dichiarato davanti alla prima giudice che, iniziato il rilevamento "le moto hanno accelerato, di modo che la distanza è aumentata (…). Ribadisco che la distanza del nostro veicolo rispetto alle due moto non era costante" (verbale di audizione Pretura penale, pag. 1). Questo anche perché il sorpasso di un'autovettura appena superata dai due motociclisti ha richiesto più tempo al veicolo inseguitore. Tant'è che l'auto della polizia ha raggiunto i due motoveicoli solo dove la strada scollina:

 

All'altezza dell'EP __________ i motociclisti superavano un veicolo che circolava nella medesima direzione, dopodiché acceleravano repentinamente. Da parte nostra si faticava a recuperarli, ma nei pressi dello scollinamento raggiungevamo nuovamente i centauri"

(rapporto di costatazione 28 maggio 2012, pag. 2, atti del Ministero pubblico, doc. 1).

 

L'app. __________ ha riferito che in quel preciso momento sono stati accesi i fari blu, situando questo punto più o meno al metro 1646 del rilevamento. Sempre stando all'app. __________ il motoveicolo dell'appellante è stato superato subito dopo, circa al metro 1723 (verbale di audizione Pretura penale, pag. 2).

                                          Egli aveva in precedenza ricordato che il veicolo della polizia era riuscito a sorpassare l'autovettura precedentemente superata dai motociclisti al metro 926 (verbale di audizione Pretura penale, pag. 1).

Questo significa che la distanza tra il metro 926 e il metro 1646 di misurazione è stata percorsa dalla polizia in accelerazione, nell'intento di raggiungere i due motociclisti (lo si vede nel grafico Multaghaph), peraltro perdendoli più volte di vista (verbale di audizione Pretura penale, pag. 2). Ma soprattutto significa che durante tutta questa frazione dell'inseguimento la distanza tra l'auto della polizia ed i due motoveicoli non è stata assolutamente costante (come del resto confermato dall'app. _________).

 

                                13.   Da quanto precede occorre trarre le seguenti conclusioni:

 

                                          -    che si può parlare di distanza costante, semmai, solo a partire dal metro 1646 e solo con riferimento al motoveicolo del __________, la susseguente fase di accelerazione e di rilevamento non riguardando la velocità tenuta dalla __________ dell'appellante;

 

 

                                          -    che nel caso di specie era perciò esclusa la possibilità di rilevare la velocità dell'imputato facendo capo ad una finestra di misurazione in linea, modalità come visto attuabile solo in caso di distanza costante per tutto il tratto della finestra di misurazione (sopra, consid. 10c);

 

                                          -    che - sebbene non di interesse qui - va detto che il rilevamento della velocità del motoveicolo __________ di __________, in automatico, sulla tratta della finestra di misurazione di 1000 metri, tra il metro 999 e il metro 1999 (vedi striscia cartacea Multaghraph) è inficiato da errore.

                                               Difatti, dal metro 999 al metro 1646 è assodato che i veicoli non si sono mantenuti a distanza costante, mentre che da questo punto fino alla chiusura della finestra di misurazione, situato al metro 1999, il tratto controllato non può validare una finestra di misurazione in linea, essendo inferiore a 500 metri;

 

                                          -    che la polizia è incorsa in un errore ancor più manifesto, creando dal nulla, su base empirica e dopo ricostruzione del percorso posticcia, una finestra di misurazione per stabilire la velocità da attribuire all'appellante.

                                               Intanto, perché nel tratto da lei considerato di 1030 metri (dal metro 281 al metro 1311) la distanza non è mai stata costante, ciò che come visto escludeva l'utilizzo di una finestra di misurazione. Inoltre, poiché, se da una parte, bloccando il calcolo della velocità che lo riguardava al metro 1311 (sopra, consid. 6; rapporto di constatazione 28 maggio 2012, atti del Ministero pubblico, doc. 1), gli agenti hanno tenuto conto di "un buon margine di tolleranza" a favore dell'accusato "per non rischiare di addebitare a AP 1 una velocità superiore a quella realmente tenuta dal centauro", dall'altra parte essi lo hanno sfavorito omettendo di considerare le velocità rilevate dall'apparecchio Multagraph prima del metro 281, peraltro con un argomento più che discutibile: "poiché partendo da zero, ciò avrebbe abbassato la media" (verbale di audizione Pretura penale, pag. 2);

 

                                          -    che inoltre, seppure nell'intento (mal riuscito) di favorire l'accusato, rimediando ad un rilevamento della velocità che si presentava problematico, gli agenti sono incorsi in un errore calcolando la velocità punibile, previa deduzione del margine di sicurezza del 10%. Dato che nella circostanza la velocità non poteva essere calcolata secondo la modalità della "distanza costante", bensì secondo quella della "distanza libera", per ottenere la velocità punibile andava applicato il margine di sicurezza dell'8%, come stabilito dall'Allegato 1 all'OOCCS-USTRA, e non quello del 10%;

 

                                          -    che ulteriore irregolarità va ravvisata nel fatto che la polizia ha calcolato la velocità punibile del motoveicolo dell'imputato basandosi su una distanza di 1030 metri percorsa in 28 secondi, dando per scontato che il sistema di misurazione avesse registrato un valore di velocità ogni 2 secondi. Dall'esame della striscia di carta Multagraph emerge, tuttavia, che complessivamente il controllo si è protratto per 73 secondi, durante i quali il sistema ha registrato 35 misurazioni, ciò che corrisponde a 2,08 secondi tra ogni misurazione, allorché le istruzioni USTRA prevedono la registrazione di almeno un valore di velocità ogni 2 secondi (n. 10.4.1.5).

 

                                14.   Le anomalie appena elencate privano di ogni efficacia le misurazioni eseguite dagli agenti di polizia.

Nondimeno, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le istruzioni USTRA assurgono a semplici raccomandazioni, che non hanno forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Il giudice non è dunque limitato, di principio, nel suo potere di libero apprezzamento e può, sulla base di un apprezzamento non arbitrario dell'insieme degli elementi a sua disposizione, giungere alla conclusione che l'imputato ha circolato ad una velocità eccedente i limiti vigenti, anche quando questa non fosse stata misurata secondo le istruzioni USTRA (STF 6B_763/2011 del 22 marzo 2012, consid 1.4; 6B_863/2010 del 17 gennaio 2011, consid 2.2; 6B_129/2010 del 10 giugno 2010, consid. 2.2). Del resto, le stesse istruzioni USTRA lasciano riservata la libera valutazione delle prove da parte dei giudici (n. 25 cpv. 3).

 

                                15.   Approfondite e ponderate le risultanze del rapporto di polizia, integrate dalle precisazioni dell'app. __________ fornite al primo dibattimento, tenuto conto, per quanto utile e possibile, dei dati riportati nella striscia cartacea Multagraph agli atti, questa Corte ritiene di disporre di sufficienti elementi per accertare la velocità punibile da imputare all'appellante.

                                         

In tale prospettiva, questa Corte ritiene:

 

                                          -    che esclusa a priori la modalità di rilevamento con "distanza costante" (sopra, consid. 13, secondo paragrafo), devono valere in concreto i principi relativi alla misurazione con "distanza libera". La velocità media determinante va perciò ricercata nel valore medio di tutti i valori di velocità lungo l'intero tratto di misurazione (istruzioni USTRA n. 10.4.2.2);

 

                                          -    che, tuttavia, non possono essere considerati i valori registrati a partire dal metro 1646 sino alla fine della misurazione (metro 2331), ossia nel tratto di misurazione che riguarda esclusivamente l'inseguimento del motoveicolo __________;

 

                                          -    che nemmeno, però, va seguito il ragionamento dell'app. __________, che ha escluso dal suo calcolo i tre picchi di 155, 161 e 152 km/h (metri 1397, 1486 e 1570) toccati anche dal motoveicolo dell'appellante poco prima che il veicolo inseguitore avesse raggiunto le due moto. Del resto, è lo stesso app. __________ a riferire che "a dire il vero questi rilevamenti sarebbero sicuramente attribuibili anche al signor AP 1, perché al metro 1646 non avevamo ancora superato il signor AP 1" (verbale dibattimento Pretura penale, audizione app. __________, pag. 1). Le tre punte di velocità in questione vanno dunque fatte rientrare nel calcolo della velocità, siccome riguardanti l'inseguimento contemporaneo di entrambi i motociclisti, che in quel punto circolavano ravvicinati e ad uguale velocità;

 

                                          -    che l'app. __________ ha dichiarato che la vettura della polizia ha superato la __________ dell'appellante al metro 1723, dopo che gli agenti avevano acceso i fari blu al metro 1646 (verbale dibattimento Pretura penale, audizione app. __________, pag. 1).

                                               Egli non aveva motivo di fornire una versione ingannevole, ed è credibile. Le sue affermazioni si fondano su una seconda misurazione del punto di sorpasso eseguita a posteriori che, pur con tutti i già accennati limiti, trova conferma nei dati Multigraph che, nell'istante immediatamente successivo al metro 1646, rilevano l'accelerazione della vettura della polizia (inseguimento del motoveicolo di __________).

                                               Priva di ogni riscontro, invece, la tesi dell'appellante secondo cui il sorpasso sarebbe avvenuto all'incirca al metro 1011 (verbale dibattimento Pretura penale, interrogatorio dell'imputato), che non va quindi ritenuta;

 

                                          -    che la decelerazione da 152 a 137 km/h che si registra tra il metro 1570 ed il metro 1646 riflette il punto ove i due motociclisti sono stati raggiunti dal veicolo inseguitore ed in cui sono stati accesi i fari blu.

                                               Il metro 1646 è anche il punto finale della misurazione che può qui entrare in linea di conto;

 

                                          -    che l'app. __________ ha ripetutamente affermato che nelle varie fasi dell'inseguimento la distanza dai due motoveicoli si è sempre mantenuta superiore "ma sicuramente non inferiore" a quella iniziale di circa 20-30 metri (verbale dibattimento Pretura penale, audizione app. __________, pag. 1 e 2).

 

                                          Per quanto sopra, e avuto riguardo ai dati forniti dalla striscia di carta Multagraph, la velocità viene calcolata come segue:

 

                                          -    lunghezza totale misurazione del tratto considerato: 1646 metri;

                                          -    numero misurazioni effettuate sul tratto considerato: 23;

                                          -    tempo trascorso tra una misurazione e l'altra: 2,08 secondi (sopra, consid. 13, ultimo capoverso);

                                          -    durata della misurazione: 47,84 secondi (2,08 x 23);

                                          -    metri percorsi al secondo: 34,40 (1646 : 47,84);

                                          -    velocità media: 123,84 km/h (34,40 : 1000 x 3600);

                                          -    margine di sicurezza: 8% (All. 1 OOCCS-USTRA con riferimento a misurazioni tra 1000 e 2000 metri tramite indicatore di velocità con calcolatore, per il caso di "distanza libera");

                                          -    velocità punibile: 113 km/h (123,84 meno 8% e arrotondamento per difetto, secondo l'art. 8 cpv. 1 OOCCS-USTRA).          

                                                                                       

                                16.   Avendo condotto il proprio motoveicolo ad una velocità oltrepassante di 33 km/h il limite di 80 km/h vigente nel tratto controllato, violando quantomeno per grave negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr (sopra, consid. 10b).

La domanda principale d'appello va, di conseguenza, respinta.

 

                                       

Sulla pena

                                      

                                17.   La prima giudice, ha considerato una velocità punibile di 117 km/h fissando la pena in 15 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 1'950.-).

La velocità punibile accertata in appello di 113 km/h (superamento di 33 km/h fuori località) giustifica la riduzione di detta pena a 10 aliquote, come da prassi. Immutato invece, siccome del tutto incontroverso, l'importo della singola aliquota di fr. 130.-. La multa andrà conseguentemente ridotta a fr. 260.- (20% della pena pecuniaria di complessivi fr. 1'300.-) per tenere conto della giurisprudenza relativa all'art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4). Da confermare, poi, la durata del periodo di prova di due anni (art. 42 CP).

                                          L'attenuazione della pena comporta, in definitiva, l'accoglimento parziale dell'appello.

 

 

Spese

 

                                18.   Avuto riguardo alla parziale soccombenza, si giustifica di accollare la metà delle spese d'appello a AP 1 e l'altra metà allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quanto alle spese della procedura di primo grado, non va dimenticato che l'opposizione al decreto d'accusa ha avuto esito parzialmente favorevole all'accusato, che si è visto ridotte sia la velocità punibile (da 118 a 117 km/h), sia il numero di aliquote (da 15 a 10), sia la multa (da fr. 700.- a fr. 390.-) ed anche la durata del periodo di prova (da 3 a 2 anni). Addossando le spese processuali integralmente all'accusato (sentenza impugnata, consid. 11 e dispositivo n. 2.3), la giudice di prime cure non ha tenuto conto di tale esito, incorrendo in un errore. La sentenza impugnata andrà perciò riformata, applicando lo stesso riparto delle spese adottato in appello.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 84, 379 e segg., 398 e segg., 406, 408, 428 cpv. 1 e 3 CPP,

34, 42, 44, 47, 103 e segg. CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr,

4a cpv. 1 lett. b, ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA (stato 1. gennaio 2013) e relativo Allegato 1,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

 

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere il 27 maggio 2012, in territorio del Comune di __________, circolato con il motoveicolo __________ targato, alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite 80 km/h.    

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) ciascuna, per un totale di fr. 1'300.- (milletrecento);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 260.- (duecentosessanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento di 1/2 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/2  andando a carico dello Stato.

                                     

                                   2.   L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-          

-  altri disborsi                            fr.           100.-          

                                                     fr.           600.-

 

sono posti a carico di AP 1 e dello Stato in ragione di 1/2 ciascuno.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.