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Incarto n. |
Locarno 30 aprile 2015/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Francesca Lepori Colombo |
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segretario: |
Felipe Buetti, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 6 settembre 2013 dal
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e sull’appello presentato il 14 luglio 2014 da
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IM 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 settembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 giugno 2014) |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 15 febbraio 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, per avere, a __________, l’11 novembre 2006, condotto il veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua proprietà, in stato di inattitudine (alcolemia massima 1,40 g/kg - alcolemia minima 0,81 g/kg);
2. grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo e nel medesimo stato psico-fisico di cui sub. 1, alla guida del veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua proprietà, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per avere perso la padronanza del veicolo invadendo la corsia di contromano ed andando così a collidere frontalmente con il ciclomotorista H. T. (__________) provocandogli delle contusioni agli arti inferiori;
3. inosservanza dei doveri in caso di incidente, per essersi, nelle medesime circostanze di cui sub. 1, dato alla fuga abbandonando il luogo dell’incidente di cui al punto 2. del presente decreto d’accusa senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza prestare soccorso a H. T. (__________) e senza avvertire la polizia.
Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr 14’400.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.-), alla multa di fr. 2'500.- e al pagamento di tasse e spese e ha rinviato la parte civile H.T. al competente foro per le sue pretese di natura civile.
Contro tale decreto, in data 20 febbraio 2010, IM 1 ha interposto tempestiva opposizione.
B. Il 23 maggio 2011 si è tenuta una prima udienza in pubblico dibattimento davanti alla Pretura penale. In quell’occasione è stato sentito quale testimone lo psichiatra __________, medico presso il quale IM 1 era in cura. Il pretore, rilevato che da tale audizione testimoniale emergevano “dubbi sull’imputabilità dell’accusato”, ha ordinato l’allestimento di una perizia ex art. 20 CP e sospeso il pubblico dibattimento (verb. dib. primo grado, pag. 3).
C. Con decreto 6 giugno 2013 il dottor __________ è stato nominato perito giudiziario (doc. pretura penale 21). Il referto peritale da lui allestito è stato ricevuto dalla Pretura penale il 12 agosto 2013 (doc. pretura penale 29) e riporta la diagnosi di amnesia psicogena e dissociativa (ICD10-F44.0) e di uso dannoso di bevande alcoliche (ICD10-F10.1). Dopo aver descritto i tratti della personalità di IM 1 - definito dal perito “un soggetto con un forte senso all’appartenenza al proprio contesto famigliare e culturale” la cui vita si suddivide “tra il suo lavoro in banca e l’aiuto fornito ai famigliari e in modo particolare al fratello __________” al quale si sente particolarmente legato poiché si ritiene l’involontaria causa dell’incidente della circolazione di cui il fratello è stato vittima negli anni ’80 e che l’ha portato a sviluppare una forma di autismo cronico (perizia, pag. 9) - il perito è giunto alla conclusione che all’origine del disturbo della memoria palesato dal peritando al momento dell’evento “abbiano avuto un ruolo preponderante delle cause emotive” che hanno, dunque, determinato un’amnesia di tipo dissociativo.
Per il dottor __________, trovandosi implicato in un evento traumatico, IM 1 ha
“ fatto inconsciamente riscorso all’amnesia, una reazione quindi dissociativa nella quale un certo periodo circoscritto di tempo corrispondente all’evento traumatico è stato cancellato dalla sua coscienza psicologica in quanto il materiale amnestico avrebbe causato dei pesanti sensi di colpa o di angoscia riaprendo di fatto delle ferite emotive non elaborate legate al passato” la cui “la finalità inconscia era quella di trovare una via di uscita immediata da una esperienza sgradevole, di cancellare l’angoscia legata al senso di colpa e di mantenere intatta l’integrità psicologica della propria personalità” (perizia, pag. 10).
Il perito ha dunque concluso che, al momento dei fatti, IM 1 non era in grado di “valutare il carattere illecito dell’atto” ed ha, pertanto, agito in stato di scemata imputabilità (perizia, pag. 12).
D. Il 3 settembre 2013, il pubblico dibattimento precedentemente sospeso è stato riaperto alla presenza della PP AP 1 e dell’imputato, assistito dal suo difensore (verb. dib. primo grado, pag.4). In quell’occasione è stato sentito il dottor __________, che ha chiarito la conclusione formulata nella sua perizia circa l‘imputabilità di IM 1. Egli ha spiegato che IM 1 era, al momento dei fatti, totalmente incapace di intendere e di volere nel senso che “l’amnesia dissociativa è un episodio di perdita della memoria di un momento specifico, quindi circoscritta e selettiva” e pertanto nel caso concreto “l’irresponsabilità è intervenuta al momento dell’impatto, e meglio nei secondi immediatamente seguenti” e riguarda, dunque, il momento della fuga, rispettivamente i ricordi dell’evento traumatico (verbale di audizione __________, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1).
E. Dopo il dibattimento, con sentenza 3 settembre 2013 (intimata il 20 giugno 2014), il pretore ha dichiarato IM 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione. Lo ha, invece, prosciolto dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di inosservanza dei doveri in caso di incidente. In particolare l’imputato è stato prosciolto da quest’ultima imputazione sulla scorta della diagnosi di amnesia dissociativa formulata dal perito.
In applicazione della pena, tenuto conto dell’attenuante del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP), il primo giudice l’ha condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, di 20 aliquote giornaliere di fr. 240.- cadauna, per un totale di fr. 4’800.-, oltre che alla multa di fr. 960.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'280. Le rimanenti tasse e spese di complessivi fr. 6'845.- sono state poste dal primo giudice a carico dello Stato. Il pretore ha, infine, rinviato la parte civile al competente foro per le sue pretese di natura civile.
F. Con annuncio d’appello 3 settembre 2013, confermato con dichiarazione di appello 14 luglio 2014, IM 1 ha impugnato parzialmente la sentenza di primo grado, chiedendo:
- in via principale, di essere prosciolto dal reato di grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e
- in via subordinata, che la pena pecuniaria pronunciata nei suoi confronti sia ridotta a 5 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna e che la multa di fr. 960.- a lui inflitta sia annullata. Egli ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza (III, inc. 17.2014.142).
G. Il 6 settembre 2013 anche la PP ha inoltrato annuncio di appello, confermato con dichiarazione 7 luglio 2014 in cui ha impugnato la sentenza di prime cure limitatamente al proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine e, di conseguenza, alla commisurazione della pena (III, inc. 17.2014.141).
H. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 15 luglio 2014 la presidente di questa Corte ha impartito all’imputato e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta delle loro rispettive dichiarazioni d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
H.1. Nella sua motivazione scritta, IM 1 ha ribadito di impugnare la sua condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, chiedendo - in via principale - di essere prosciolto in applicazione del principio in dubio pro reo. Egli sostiene che la prima giudice ha sbagliato a ritenere suffragata dagli elementi oggettivi presenti in atti la versione della vittima ritenuto come essa sia stata raccolta in violazione delle norme di procedura penale e fornita in condizioni particolarmente critiche da un ragazzo molto giovane e inesperto.
Egli pretende che non vi sono indizi per comprovare il racconto del ragazzo e, anzi, che sussistono “ragionevoli e importanti dubbi” sulla dinamica dell’incidente poiché non vi è nulla in atti che dimostra che egli ha invaso la corsia di contromano per poi collidere con il ciclomotore. A ciò si aggiunge, continua IM 1, una manifesta violazione del principio di celerità che giustifica, in ogni caso, l’abbandono del procedimento penale avviato nei suoi confronti.
In via subordinata, qualora questa Corte non dovesse decidere né per il suo proscioglimento né per l’abbandono del procedimento, egli ha chiesto la riduzione della pena pecuniaria a lui inflitta a 5 aliquote giornaliere sospese per tre anni, poiché vi sono una serie di attenuanti (in particolare il fatto che egli ha agito per dolo eventuale o per crassa negligenza e la violazione del principio di celerità) che la prima giudice non ha considerato. Infine, oltre a protestare tasse, spese e ripetibili egli ha chiesto, in caso di assoluzione, il riconoscimento in suo favore di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese di patrocinio sostenute, oltre che il risarcimento dei costi relativi alla perizia di parte e del danno economico patito per la partecipazione al processo di prima istanza (VIII).
H.2. Con scritto 25 agosto 2014 la procuratrice pubblica ha motivato la richiesta di condanna di IM 1 anche per il reato di guida in stato di inattitudine, rimproverando al primo giudice di essersi fondato unicamente sulla perizia di parte presentata dall’imputato per determinare la concentrazione alcolemica nel suo sangue la sera dell’11 novembre 2006 e di averlo, pertanto, prosciolto senza considerare, nel loro complesso, tutti gli indizi e le prove raccolte. In particolare, a mente della PP, non è stato considerato che la perizia di parte non tiene conto delle corrette quantità di alcol sorbite dall’imputato il giorno e la notte dei fatti, che IM 1 non ha fornito una versione lineare sulla quantità di alcol consumata l’11 novembre e la notte del 12 novembre 2006, in particolare in relazione al consumo di bevande alcoliche una volta giunto a casa dopo aver colliso con il ciclomotore. Neppure - continua la PP - la prima giudice ha considerato che IM 1 ha parlato di questo consumo postumo solo dopo essersi consultato con il suo psichiatra e con il suo legale e unicamente con lo scopo di giocare al ribasso (IX).
I. Con osservazioni 15 settembre 2014 la procuratrice pubblica ha chiesto la reiezione dell’appello presentato dall’imputato, sostenendo che la prima giudice ha correttamente ritenuto credibile la versione della vittima secondo cui la collisione tra il suo motorino e la vettura di IM 1 è avvenuta poiché quest’ultimo circolava in contromano. A dire della pubblica accusa, la versione della vittima è lineare, chiara e corroborata dagli elementi oggettivi in atti, che il pretore ha giustamente valutato nel loro insieme per concludere, senza violare il principio in dubio pro reo, alla grave violazione di norme della circolazione da parte dell’imputato.
Sulla violazione del principio di celerità, dopo aver rilevato che la lungaggine del procedimento è dovuta anche al comportamento di IM 1, la PP si è rimessa al giudizio di questa Corte, osservando però che, in ogni caso, un’eventuale violazione di tale principio non giustifica comunque – alla luce della gravità dei reati commessi - l’abbandono del procedimento penale e che, anzi, la pena inflitta a IM 1 in prima sede per il reato di cui all’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013) merita conferma (XIII).
L. Con osservazioni 12 settembre 2014 l’imputato ha chiesto la reiezione dell’appello della procuratrice pubblica, negando innanzitutto che la prima giudice si sia basata esclusivamente sulla perizia di parte allestita dall’__________ e __________ per fondare il proprio giudizio. IM 1 sostiene, infatti, che il pretore ha, dapprima tentato di ricostruire la quantità di alcol (in particolare di grappa) da egli ingerita una volta rientrato a casa la sera dell’11 novembre 2006 sulla scorta di quanto dichiarato da lui e dalla madre e, solo una volta accertato che non vi erano in atti elementi sufficienti per stabilire se egli avesse bevuto uno o più grappini successivamente all’evento critico, ha ritenuto di dover applicare il principio in dubio pro reo e considerare che egli ne avesse ingerito più di uno. Dal momento che, continua IM 1, quest’ultima ipotesi è stata vagliata solamente dalla perizia di parte, questa era la sola che poteva stabilire la corretta concentrazione di alcol presente nel suo sangue al momento in cui ha colliso con il ciclomotore, concentrazione che è risultata essere inferiore allo 0,5 ‰ e, pertanto, non punibile. La perizia giudiziaria ha, invece, vagliato unicamente l’ipotesi - errata- che egli ha bevuto un solo bicchierino di grappa e il risultato ottenuto non è stato, dunque, a giusta ragione preso in considerazione dal pretore.
L’imputato ha, infine, concluso, in sostanza, di dover essere assolto dal reato di guida in stato di inattitudine in applicazione del principio in dubio pro reo, così come già avvenuto in prima istanza. (XI)
M. Con scritto 16 settembre 2014 la giudice della Pretura penale ha comunicato, in sintesi, di rimettersi alla giudizio di questa Corte (XIV).
Considerando
In diritto 1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
4. IM 1, cittadino svizzero nato il __________, è divorziato e non ha figli. Secondo le sue dichiarazioni, è dipendente da circa 40 anni della __________, per la quale svolge attualmente l’attività di consulente alla clientela e percepisce un reddito mensile netto di fr. 10'200.- oltre ad un bonus annuale (PP 27.02.2007, AI 13, pag. 1; verb. dib. primo grado, pag. 4). Domiciliato a __________, durante la settimana vive però presso l’abitazione della madre a __________, mentre il fine settimana lo trascorre sul __________ dove aiuta il padre, titolare di un’azienda agricola (verb. dib. primo grado, pag. 4).
Nel 2012 ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile di fr. 128’846.- (doc. 37 pretura penale). Dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti 30 agosto 2013 risulta che non vi sono né esecuzioni né attestati di carenza beni a suo carico (doc. 37 pretura penale).
IM 1 è incensurato (doc. 37 pretura penale).
Inchiesta
5. La sera dell’11 novembre 2006 veniva richiesto l’intervento della polizia in via al __________ a __________ per un incidente della circolazione. __________, proprietario del ciclomotore Piaggio targato __________, sosteneva di aver colliso frontalmente, cadendo a terra e ferendosi leggermente a gambe, ginocchio e caviglia, con un veicolo che circolava in contromano e che non si è fermato in seguito all’urto.
Interrogato subito dopo i fatti, __________ ha così descritto quanto accaduto:
“ Questa sera mi trovavo dal mio amico __________ al suo domicilio di __________ (...). Alle ore 23.25 sono partito da casa sua con il mio motorino indossando regolarmente il casco di protezione, allacciandolo. Le luci del mio ciclomotore funzionavano ed erano accese. Scendevo con il motore acceso ad una velocità di circa 30 km/h su via al __________, la strada in discesa che porta a __________. La strada era asciutta e non pioveva. In un tornante per me piegante a sinistra notavo improvvisamente un’autovettura che invadeva la mia corsia e senza avere il tempo di frenare mi veniva addosso. La collisione è avvenuta in modo frontale tra i due veicoli poi mi sono ritrovato in terra senza sapere se prima sono caduto sul cofano della vettura o meno. Appena riaperti gli occhi ho visto il conducente dell’autoveicolo che si dava alla fuga. Ricordo solo che si trattava di una berlina di colore scuro. Subito dopo sono arrivate delle persone a soccorrermi e queste hanno ritrovato sull’asfalto la targa anteriore del veicolo fuggiasco, si tratta della targa __________. (...) Accompagnato da mia mamma mi sono recato al PS dell’__________ di __________ dove mi hanno diagnosticato unicamente delle contusioni alle gambe, ginocchio e caviglia. Alle ore 01.20 sono stato sottoposto alla prova etanografica che ha dato esito negativo nella misura dello 0.00 per mille. (...)
Domanda 3: La collisione dove è avvenuta?
Risposta 3: La collisione è avvenuta in centro alla mia corsia.
Domanda 4: L’autovettura prima di scappare ha fatto retromarcia?
Risposta 4: Non mi ricordo, avevo gli occhi chiusi e quanto li ho riaperti ho visto l’auto scappare in avanti in direzione di __________, in salita” (verbale __________ 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 1-2).
6. a. Gli agenti di polizia hanno potuto identificare in IM 1 il proprietario della targa ritrovata sul luogo dell’incidente e hanno dunque tentato di rintracciarlo per interrogarlo sull’accaduto.
Nel rapporto 20.12.2006 della polizia cantonale si legge che, dopo vani tentativi di contattarlo telefonicamente, è stato possibile raggiungere IM 1 al domicilio dei genitori a __________, dove è stato trovato in “uno stato fisico alquanto alterato. Emanava un fetore etilico forte e barcollava. Chiedeva cosa fosse successo” (rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, pag. 4). Gli agenti l’hanno sottoposto alla prova etanografica (esame dell’alito), che ha dato esito positivo nella misura del 1,60 per mille (ore 03.15).
Egli è stato, dunque, portato al Pronto Soccorso __________ per essere sottoposto ad un prelievo di sangue per analizzarne l’alcolemia. Poiché minacciava di togliersi la vita, si è reso necessario il suo ricovero in cure Intensive per sorveglianza, dove è rimasto fino al giorno successivo (AI 22).
b. Interrogato dagli agenti di polizia la sera/notte dell’accaduto, IM 1 ha così descritto la giornata dell’11 novembre 2006 e, in particolare, le bevande alcoliche consumate:
“ Ieri pomeriggio, il 11.11.2006 alle ore 14.00 circa ho preso il treno a Pfaeffikon/SZ ed ho fatto rientro in Ticino, precisamente alla stazione ferroviaria di Chiasso verso le ore 17.45 / 18.00. Ero molto stanco poiché ho passato tre giorni nella svizzera interna per motivi di lavoro e avendo cambiato letto ho dormito poco. Sul treno con alcuni colleghi di lavoro, per dimenticare stress e stanchezza ho bevuto tre grappini, due bicchieri di vino rosso e due di vino bianco. A Chiasso mi sono poi recato al Bar __________ dove, da solo, ho bevuto un paio di bicchieri di vino bianco ed ho letto i giornali, ero tanto stanco” (PS 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 1).
IM 1 ha, poi, raccontato di essere rientrato, verso le 23.20, al domicilio dei genitori a __________ percorrendo la via al __________ a __________ e di aver sì visto “qualcosa che sembrava un motorino” che circolava in senso di marcia contrario al suo, ma ha negato di aver colliso con lo stesso. Anche dopo aver preso atto delle precise contestazioni della polizia sul ritrovamento della sua targa sul luogo dell’incidente e sui segni riscontrati sulla sua autovettura (compatibili a dire degli agenti con lo scontro con il ciclomotore di __________), egli ha preteso che non ci fosse stato nessun impatto e che il ragazzo fosse caduto da solo (PS 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 2):
“ Verso le 23.20 mi sono messo alla guida della mia autovettura AUDI __________ e da solo avevo intenzione di raggiungere l’abitazione dei miei genitori a __________. In territorio di _________, su Via al __________, circolavo ad una velocità di nemmeno 40/50 km/h. Avevo i fari normali accesi ma non ero allacciato con la cintura di sicurezza. In un tornante per me piegante a destra ho visto alla mia sinistra la sagoma a zig zag di qualcosa che sembrava un motorino. Io ho continuato per la mia strada raggiungendo __________ e subito, dopo aver parcheggiato la vettura in piazza a __________, mi sono messo a letto senza più bere nulla.
D1: Dalla nostra costatazione l’impatto, frontale, tra lei e il ciclomotore è avvenuto sulla corsia, per lei, di contromano, ovvero sulla normale corsia di marcia del ciclomotorista che scendeva da __________. Cosa risponde in merito?
R1: Non so cosa dire, a me sembra di no, io andavo normale e non ho visto la luce del ciclomotore, non ho sentito l’impatto tra la mia autovettura e il ciclomotore.
D2: La targa anteriore della sua autovettura dove si trova?
R2: Ho saputo da voi che è stata ritrovata su via al __________ a __________ sul luogo dell’incidente.
D3: Sulla mascherina anteriore e sul cofano della sua autovettura vi è dell’olio, proveniente dalla forcella anteriore del ciclomotore con la quale ha colliso. Cosa dichiara in merito?
R3: non lo so, la macchina era già sporca però l’impatto c’è stato? A me pare di no.
D4: Sul cofano motore si vedono chiari segni di una persona che vi ha strisciato sopra e delle dita. Cosa dichiara in merito?
R4: Ne prendo atto, non mi sono accorto, secondo me quel ragazzo è caduto da solo (PS 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 1-2).
Egli ha anche precisato di non aver bevuto bevande alcoliche dopo il suo rientro a casa (PS 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 2;
rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol del 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4).
c. Sulla scorta del prelievo di sangue effettuato e tenuto conto delle dichiarazioni di IM 1 sul suo consumo di bevande alcoliche l’11 novembre 2006 (3 grappini, 2 bicchieri di vino rosso e 2 di vino bianco, con ultima consumazione alcolica alle 21.30 e nessuna consumazione successiva all’evento, cfr. rapporto dell’esame medico __________, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4) è stata eseguito un primo esame dell’alcolemia. Il __________ ha accertato che egli aveva, al momento critico (e cioè al momento dell’incidente), una concentrazione alcolica nel sangue compresa tra 2,08 g/Kg e 2,67 g/Kg (cfr. perizia 12.11.2006, allegata al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4).
7. IM 1 è stato sentito nuovamente in polizia il 16.11.2006. In quell’occasione egli non ha confermato le dichiarazioni rilasciate la notte dei fatti “in quanto lo stato psico-fisico in quel momento era disastroso” e ha dichiarato di voler ricostruire lucidamente - così come già fatto con il suo medico psichiatra - quanto realmente accaduto (PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 1).
a. Innanzitutto egli ha raccontato con maggiori particolari la sua trasferta di lavoro a Pfaeffikon, cambiando però versione sia su quanto fatto una volta rientrato a Chiasso la sera dell’11 novembre 2006, sia sulle bevande alcoliche ingerite prima e dopo il suo rientro a casa dei genitori a __________:
“ ... con dei colleghi di lavoro sono partito con il treno dalla stazione FFS di Chiasso alle ore 11.30, con destinazione Pfaeffikon/Svitto, dove vi siamo giunti alle ore 15.30. Ci siamo poi trasferiti all’hotel Samaden sempre di Pfaeffikon. Da subito presso questo hotel si è tenuto il meeting strategico annuale dell’istituto bancario per il quale lavoro in qualità di dirigente, ossia la __________. Nella giornata di venerdì la riunione si è protratta sino alle ore 20.00, ora in cui abbiamo cenato. Ci siamo coricati presto, ovvero alle 23.00, poiché il giorno successivo l’inizio dei lavori era alle ore 08.00. Da parte mia sabato 12 (recte 11).11.2006 mi sono svegliato elle ore 07.00. Ho fatto colazione alle ore 07.30. Ho bevuto del caffè-latte e del succo di frutta e mangiato del formaggio e prosciutto.
Come detto i lavori sono iniziai alle ore 08.00 e sono continuati fino alle ore 2.00, ora in cui abbiamo pranzato. Personalmente ho mangiato del pollo in umido con dell’insalata. In detta occasione da bere vi era unicamente dell’acqua minerale.
Al termine del pranzo ci siamo diretti verso la stazione FFS di Pfaeffikon per prendere il treno, con direzione Arth-Goldau e quindi Chiasso. Se ricordo bene siamo partito da Pfaeffikon alle ore 14.20 (...). Durante il tragitto in treno ho bevuto un caffè corretto grappa e un caffè liscio (...).
Se non sbaglio sono arrivato a Chiasso verso le ore 18.00. A piedi sono andato all’autosilo di via __________, dove ho preso la mia autovettura, ossia un’Audi A4, di colore blu scuro, targata __________. Con l’auto sono quindi andato al __________ di Chiasso, dove ho avuto un rapporto sessuale con una ragazza che lavora lì. In questo locale non ho bevuto nulla (...). Quindi, poco dopo le ore 19.00, sempre con la mia auto, mi sono recato alla trattoria “__________” di Chiasso.
Arrivato in detto locale ho letto ben tre giornali (...), consumando durante la lettura due caffè macchiati con latte caldo. Dopo la lettura, saranno state le 19.30-20.00, sentendo che vi era la partita di calcio italiano Milan - Roma, ho deciso di intrattenermi per seguirla (...). Durante l’attesa dell’inizio della partita (ore 20.30), il gestore (sig __________) ha offerto ai vari avventori un piatto di pancetta arrotolata. Da parte mia ho “pizzicato” due o tre fette con del pane e ho bevuto due bianchi da un dl cadauno. (...) Terminato l’incontro, ovvero verso le 22.45, alla guida della mia autovettura sono partito dal bar per rientrare al domicilio dei miei genitori a __________, dove dormo da quando son venuto a lavorare a Chiasso. (...) Sono arrivato a casa prima di mezzanotte: non sono in grado di precisare l’orario perché non ho guardato. Arrivato a casa, siccome avevo fame, ho mangiato del salame, dei cotechini freschi e soprattutto ho bevuto del vino rosso (preciserò in seguito la quantità di vino bevuto). Mi sono coricato verso le ore 01.00 o forse anche dopo. Non lo so. Mentre dormivo sono stato svegliato da una voce che chiamava il mio nome. (...) mi sono alzato, sono sceso in strada e ho viso due agenti di polizia. Quest’ultimi mi hanno detto di seguirli in quanto avrei causato un incidente della circolazione stradale. Da questo momento i miei ricordi sono nebbiosi perché non riuscivo a realizzare cosa fosse successo. Rammento di essere stato accompagnato all’Ospedale di Mendrisio per un prelievo di sangue, al quale non mi sono opposto. (...) I miei ricordi terminano dopo aver consegnato la mia licenza di condurre. Da questo momento non ricordo più nulla: è buio totale. Mi sono svegliato in un letto delle cure intensive la domenica sera (12.11.2006). Sono stato dimesso nel tardo pomeriggio di lunedì dopo il colloquio con la dott.ssa __________. Rientrato a casa dall’ospedale, ossia lunedì sera (13.11.2006)... mia mamma mi ha attaccato verbalmente, dicendomi che se fossi andato a letto non sarebbe successo niente. Da lei ho appreso che domenica mattina quando si è svegliata, ha trovato sul tavolo una bottiglia di vino rosso da 7.5 dl vuota, della “pelle” di salame e cotechino nonché un bicchierino per la grappa. Per spiegare meglio, mia mamma era convinta che dopo aver cenato e soprattutto bevuto, fossi di nuovo uscito.
ADR che la bottiglia di vino l’ho stappata io e se era vuota vuol dire che l’ho bevuta tutta. Ero solo in casa o meglio mia mamma dormiva già. Per quanto riguarda gli eventuali grappini bevuti non sono in grado di dire quanti ne abbia ingeriti” (PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 1-2).
Egli ha poi confermato queste dichiarazioni anche davanti alla procuratrice pubblica (AI 12).
b. Sulla questione è stata sentita anche la madre __________, che ha dichiarato:
“ ADR che quella notte io non ho sentito arrivare la Polizia. Io so che gli agenti di polizia hanno telefonato a casa chiedendo se c’era IM 1. A questa telefonata ha risposto mia figlia __________. (...)
ADR io i poliziotti non li ho visti. L’unica cosa che posso dire è di avere sentito IM 1 rientrare ed era abbastanza presto. Devo dire che io vado a letto presto verso le 21.00/21.15. Poi si era nel mese di novembre e “si fa come i ghiri”. Non posso quindi dire a che ora è ritornato IM 1. So solo che non era tardi. ADR io per tardi intendo dopo mezzanotte; lui sicuramente è arrivato prima, ma proprio non so dire a che ora sia arrivato mio figlio. Non ho controllato l’orario. (...)
ADR io ho la mia camera vicino alla cucina e ho sentito che IM 1 era in cucina e che apriva e chiudeva cassetti. L’ho sentito fare rumore in cucina.
ADR prima dell’arrivo della Polizia, vale a dire dopo essere rientrato da Zurigo IM 1 ha mangiato e bevuto. Io ho notato tutto questo quando mi sono alzata dopo la partenza dei poliziotti.
ADR io ho visto sul tavolo della cucina una bottiglia di vino rosso aperta e vuota (che io ho pensato che IM 1 avesse ricevuto da parte dei suoi clienti), c’era anche un bicchierino di quelli che si usano per la grappa. La bottiglia della grappa era nell’armadio. Io penso che IM 1 abbia bevuto della grappa vista la presenza del bicchierino. IM 1 ha mangiato pane e cotechini; infatti c’era la pelle dei cotechini sul piatto.
(...) ADR che IM 1 a casa non beve mai. Da quando è con me a __________, vale a dire da circa quattro anni, io porto a tavola solo acqua e mai vino. Infatti, io non bevo vino. Posso anche dire che non ho mai visto IM 1 arrivare a casa ubriaco. Io lo vedo arrivare la mattina e tornare la sera ed è sempre sobrio. (...)
ADR io non compro mai vino. In casa abbiamo qualche bottiglia di vino che riceviamo per regalo, magari a Natale” (verbale __________ 28.08.2007, AI 25, pagg. 1-3).
c. Alla luce delle nuove dichiarazioni di IM 1 sul suo consumo di bevande alcoliche la sera/notte dell’11/12 novembre 2006, in particolare sul consumo di alcool successivo all’evento, è stata fatta eseguire una nuova perizia sul suo campione di sangue. Tenuto conto del consumo dopo il sinistro di una bottiglia da 0.75 litri di vino rosso ed un grappino, il __________ ha stabilito un valore di alcolemia pari ad un minimo di 0.81 g/Kg e ad un massimo di 1,40 g/Kg (perizia 16.11.2006, allegata al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4 e perizia 04.09.2007, AI 29).
d. In occasione dell’interrogatorio del 16.11.2006 IM 1 ha modificato le sue precedenti dichiarazioni anche su quanto accaduto durante il tragitto di rientro a casa, affermando di non ricordare - verosimilmente a causa della stanchezza - quasi nulla dell’incidente e di non poter pertanto né confermare, né escludere di aver colliso con il ciclomotorista __________:
“ Da parte mia ricordo di aver raggiunto __________ senza nessun inconveniente. Sono arrivato a casa prima di mezzanotte : non sono in grado di precisare l’orario perché non ho guardato. (...) Circa l’incidente non ricordo quasi nulla. Rammento che durante il tragitto Chiasso - __________, probabilmente a __________, ho visto come un’ombra transitare alla mia sinistra. Non ho però udito alcun colpo di collisione o altro. Prendo atto dall’agente interrogante che l’incidente è avvenuto a __________ in via al __________ e che l’altro protagonista era un ciclomotorista, con il quale ho colliso frontalmente dopo aver, da parte mia, invaso la corsia di contromano, in una curva per me piegante a destra. (…) Prendo pure atto che a seguito dell’urto il giovane ciclomotorista, prima di cadere a suolo, è stato proiettato sul cofano della mia vettura. Torno a ripetere che ne prendo atto, ma non posso confermare nulla.
ADR: che non riesco a capire com’è possibile che non ricordo assolutamente nulla dell’incidente. Di questa problematica ne ho già parlato con il mio medico e l’unica soluzione secondo me è che ero molto stanco a seguito del molto lavoro. La sera prima dell’incidente, ossia la notte tra venerdì e sabato, nell’albergo di Pfaeffikon non ho dormito nulla.
ADR che non nego di aver avuto un incidente nel luogo indicato, ma non posso confermarlo poiché non ricordo nulla” (PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 2-3).
8. Tenuto conto degli accertamenti esperiti, ed in particolare di un consumo di bevande alcoliche successivo all’evento consistente in una bottiglia di vino rosso da 0.75 l ed un grappino (alcolemia massima 1,40 g/Kg - alcolemia minima 0,81 g/Kg, cfr. perizia del __________ del 16.11.2006 e del 04.09.2007; scritto 05.09.2007 del __________, AI 29), la PP ha emesso il DA citato in ingresso nei confronti dell’imputato, che vi ha interposto opposizione.
Sentenza di primo grado
9. La giudice della Pretura penale ha confermato l’ipotesi accusatoria di grave infrazione alle norme della circolazione ritenendo, in sintesi, che le dichiarazioni della vittima sulla dinamica dell’incidente sono attendibili, credibili, spontanee e prive di forzature a sfavore di IM 1, oltre che suffragate dai seguenti elementi oggettivi:
- il ritrovamento della targa della vettura guidata dall’imputato sul luogo dell’incidente;
- la vernice verde trovata sulla vettura dell’imputato e corrispondente a quella del predellino sinistro del motorino della vittima;
- il danno al porta targhe della vettura, corrispondente a quello del tubolare sinistro della forcella anteriore del motorino;
- la macchia d’olio rinvenuta sull’asfalto in corrispondenza della collisione;
- l’assenza di alcol nel sangue della vittima.
Tutti questi elementi dimostrano, a mente del pretore, che IM 1 ha invaso la corsia di contromano andando a collidere con il ciclomotore della vittima e violando così gravemente - intenzionalmente o perlomeno per una crassa negligenza - le norme della circolazione (sentenza impugnata, consid. 5.5. - 5.6., pagg. 18-20).
Il primo giudice ha, invece, prosciolto IM 1 sia dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente in forza dell’irresponsabilità totale di IM 1 al momento della fuga dal luogo dell’incidente riconosciuta dal perito (sentenza impugnata, consid. 6, pagg. 21-22), sia dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, ritenuto come - sostanzialmente - non fosse possibile concludere che l’imputato avesse bevuto un solo bicchiere di grappa (oltre al vino) e avesse dunque una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille e di conseguenza punibile (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14).
Appello dell’imputato
10. IM 1 contesta che vi siano in atti elementi oggettivi che possano suffragare la versione di __________, secondo cui la collisione tra il suo ciclomotore e l’autovettura di IM 1 si è verificata sulla corsia di contromano. A mente dell’imputato infatti, ammesso che lo scontro fra la sua vettura e il ciclomotore di __________ sia davvero avvenuto, non vi sono elementi oggettivi in atti che dimostrano l’invasione di corsia da parte sua. Né il ritrovamento della targa della sua vettura sul luogo dell’incidente, né le tracce di vernice verde presenti sulla sua automobile, né il danno al suo porta targhe, né la posizione della macchia d’olio presente sulla carreggiata dimostrano che egli ha invaso la corsia di marcia. Per IM 1 questi elementi presi in considerazione dal primo giudice suggeriscono, semmai, che vi è stata una collisione, ma non il luogo dove la stessa è avvenuta. Per quanto riguarda, poi, la presenza della macchia d’olio sulla carreggiata, IM 1 osserva che si tratta di un elemento che non permette assolutamente di concludere che egli abbia invaso la corsia di contromano. La macchia è stata, a suo dire, rinvenuta pressoché al centro della carreggiata, dunque a poca distanza dalla linea continua e la fotografia che la ritrae è stata comunque scattata a cinque giorni dall’incidente e pertanto, l’olio, potrebbe appartenere ad altri veicoli. Inoltre, aggiunge, il fatto che la polizia scientifica abbia determinato quale fosse la zona in cui l’incidente sarebbe avvenuto basandosi unicamente sulla predetta fotografia e senza esperire un sopralluogo, rende l’accertamento non solo approssimativo ma anche arbitrario. Infine, sostiene l’imputato, nemmeno dall’assenza di alcol nel sangue della vittima, è possibile tratte conclusioni circa la dinamica del preteso scontro. In conclusione, per IM 1, sulla base delle prove oggettive raccolte “appare certamente verosimile che l’incidente possa essere avvenuto sulla corsia del ricorrente (IM 1, ndr) e che, sbalzati indietro dall’urto con l’autovettura, __________ e il suo motorino siano atterrati sulla corsia di contromano” (VIII, inc. 17.2014.141, pag. 10). Visti i dubbi che permangono sulla dinamica dello scontro a lui imputato, IM 1 chiede dunque il suo proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo, poiché non vi sono indizi per comprovare la versione della parte lesa, peraltro “fornita in condizioni particolarmente critiche da un ragazzo molto giovane e inesperto” (VIII, inc. 17.2014.141, pag. 11).
11.
a. Non vi sono dubbi che la sera dell’11 novembre 2006 IM 1 e __________ si siano incrociati su via al __________ a __________ e che tra i due vi sia stata una collisione frontale.
Al di là del fatto che lo stesso imputato sembra riconoscerlo - seppur a fatica - nella sua motivazione scritta d’appello, lo dimostrano le dichiarazioni della vittima __________ suffragate da più elementi oggettivi. Innanzitutto vi sono i danni riportati dai veicoli, che sono inequivocabilmente dovuti ad uno scontro frontale tra i due. La vettura di IM 1 risulta, infatti, danneggiata nella parte frontale e i segni rivenuti sulla stessa coincidono perfettamente (altezza, residui di vernice, tracce d’incisione) sia con i danni riportati dal ciclomotore di __________ sia con le caratteristiche del mezzo. È innegabile, infatti, che le tracce di vernice verde presenti sull’autovettura dell’imputato siano dovute allo sfregamento con il predellino - del medesimo verde acceso - del ciclomotore, come è altrettanto innegabile che il tubolare sinistro della forcella abbia causato le tracce di incisione rinvenute sulla vettura, così come risulta chiaramente dalla ricostruzione eseguita dalla polizia scientifica (AI 5). Inoltre, il fatto che vi siano delle tracce di incisione proprio in corrispondenza del porta targhe anteriore dell’Audi di IM 1, spiega il motivo per cui la targa anteriore del veicolo sia stata ritrovata sul luogo dell’incidente e dimostra, una volta in più, che tra i due veicoli vi è effettivamente stato un contatto. Infine, anche la presenza della macchia d’olio sulla carreggiata - causata a non averne dubbi dai liquidi persi dal ciclomotore di __________ per la rottura della forcella -, non fa che comprovare l’avvenuto scontro.
Infine, anche la diagnosi di amnesia dissociativa formulata dal dottor __________ nella sua perizia (doc. 29 pretura penale), non fa che confermare che IM 1 ha effettivamente colliso con __________. Infatti, in assenza del verificarsi dell’evento traumatico della collisione, l’insorgere di una simile patologia nell’imputato non potrebbe essere spiegato.
Non vi sono, dunque, dubbi che tra il ciclomotore di __________ e la vettura di IM 1 vi sia stata una collisione.
b. Il fatto che vi sia stata una collisione ancora però non significa - come correttamente rilevato dall’imputato - che l’urto si è verificato sulla corsia di marcia del ciclomotore e, dunque, a causa di un’invasione di corsia da parte di IM 1.
Se è vero che __________ ha raccontato, immediatamente dopo i fatti, che IM 1 ha invaso la sua corsia di marcia provocando così la collisione, non vi sono però altri elementi in atti che suffragano questa versione. IM 1, da parte sua, ha sempre sostenuto di non ricordare. Gli elementi oggettivi sopra citati dimostrano, come visto, unicamente che vi è stata collisione tra i due veicoli a motore, ma non che la stessa è avvenuta sulla corsia di marcia del ciclomotore. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nemmeno la macchia d’olio rinvenuta sulla carreggiata successivamente all’incidente permette di trarre conclusioni in proposito. Nonostante la posizione della macchia d’olio, non può essere escluso che lo scontro sia avvenuto sulla corsia di marcia di IM 1. È infatti teoricamente possibile che __________ abbia invaso la corsia di contromano e, urtando la vettura dell’imputato con la ruota anteriore del suo ciclomotore sterzata verso destra e dunque verso la propria corsia di marcia (cfr. Accertamento tecnico 05.1.2006, AI 5), abbia poi terminato la sua caduta proprio su questa corsia, perdendo l’olio proprio in quel punto.
A decisivo sostegno della tesi accusatoria vi sono, tuttavia, le chiare e coerenti dichiarazioni di __________. Pur avendole egli rilasciate in qualità di indiziato - e dunque con la facoltà di non rispondere, ciò che impone, che siano valutate con maggior rigore - e, soprattutto, senza contradditorio, la difesa si è sempre ben guardata dal chiedere che egli venisse sentito dai giudici quale teste o persona informata sui fatti. In queste circostanze, le modalità di audizione del coprotagonista dell'incidente non possono essere utilizzate per sfaldarne la valenza probatoria.
La descrizione degli eventi fatta da __________ risulta credibile e priva di soggettivazioni. In effetti la rotazione che il motorino ha avuto dopo l'impatto frontale, verso sinistra, si giustifica solo ed unicamente con un'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura del prevenuto. Così solo in quel modo si può ipotizzare una curvatura del manubrio verso destra. Per dare una spinta in tal senso è necessaria una forza che da sinistra vada verso destra. Curvando verso sinistra, il ciclomotorista che va a sbattere contro un veicolo alla sua sinistra che a sua volta sta girando verso destra viene spinto in senso antiorario. Per contro se viene colpito da un'automobile proveniente dalla sua sinistra che va diritta, il suo manubrio viene immediatamente spinto verso destra e il mezzo inizia una rotazione in senso orario come quella che è stato dimostrato ha avuto il motorino in questione (cfr. fotografie AI 5).
In questo contesto, la posizione della macchia d'olio sul selciato assume un significato più chiaro rispetto al suo esame astratto e risulta perfettamente compatibile con la tesi dell'accusa.
Sulla scorta delle dichiarazioni dell'accusatore privato e di queste considerazioni, non si può che concludere per la conferma della condanna decretata in prima sede per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione. L'appello dell'accusato deve dunque essere respinto.
Appello del procuratore pubblico
12. Con il suo appello la procuratrice pubblica contesta la conclusione del primo giudice secondo cui, in applicazione del principio in dubio pro reo e sulla scorta della perizia di parte prodotta dall’imputato, IM 1 aveva nel sangue un’alcolemia inferiore allo 0,5 per mille. In particolare la PP assevera che:
- la perizia di parte non tiene conto del fatto che IM 1, prima della collisione, ha sorbito un caffè grappa e due bicchieri di vino bianco per totali 2 dl;
- le dichiarazioni di IM 1 tendono unicamente a giocare al ribasso e le sue ritrattazioni non sono credibili, poiché - oltre ad essere state preparate con l’aiuto del suo psichiatra curante e del suo legale - è evidente che esse sono dettate dalla paura di vedersi revocare definitivamente la patente, di dover scontare una pena detentiva e di perdere il posto di lavoro (IX). Per la PP, la corretta valutazione degli elementi in atti dimostra, invece, che IM 1 aveva, al momento in cui si trovava alla guida della sua vettura, un tasso alcolemico nel sangue compreso tra 1,40 g/kg e 0,81 g/kg.
13.
a. In concreto, ciò che si tratta innanzitutto di accertare è la quantità di grappa consumata da IM 1 dopo il suo rientro a casa la sera/notte dell’11-12 novembre 2006, e meglio se egli - così come pretende la pubblica accusa - ha consumato un solo bicchiere di grappa, ciò che comporta la presenza di una concentrazione di alcol nel sangue punibile, oppure se egli di bicchieri di grappa ne ha bevuti più di uno, ipotesi questa che il primo giudice ha ritenuto di non poter escludere in applicazione del principio in dubio pro reo e che comporta - secondo la perizia di parte fatta allestire dall’imputato - la presenza di una concentrazione di alcol nel sangue inferiore alla soglia punibile per legge. Gli altri parametri determinanti per il calcolo dell’alcolemia, segnatamente l’ora in cui IM 1 ha cessato di bere, l’ora dell’incidente, l’ora del prelievo di sangue, l’etanolemia emersa dall’analisi del sangue, il peso corporeo e il consumo dopo l’evento di una bottiglia di vino rosso da 0,75 l, non sono invece contestati.
b. Sul consumo di grappa, in atti vi sono unicamente le dichiarazioni dell’imputato e quelle della madre __________, sentita come testimone.
Invero da nessuna di esse si può desumere con certezza che l'imputato abbia bevuto del superalcoolico. In effetti quest'ultimo non ha saputo dire assolutamente nulla in proposito e la madre ha solo confermato la presenza del bicchierino sul tavolo, ma non ha assolutamente potuto dire se sia stato utilizzato o meno. Neppure ha detto se vi era un odore di alcool. Inoltre, proprio stando alle dichiarazioni della donna, la bottiglia di grappa era nell'armadio, mentre quella del vino è stata lasciata sul tavolo, così come sul piatto erano rimaste le pelli dei cotechini. Questo è segno inequivocabile che l'accusato non ha riordinato, per cui, se avesse consumato della grappa, avrebbe con tutta probabilità lasciato in giro anche la relativa bottiglia.
Fondamentalmente, quindi, nemmeno è stato provato un consumo di grappa.
A ciò va aggiunto il fatto che, ad un esame della credibilità, le prime dichiarazioni rese dal prevenuto appaiono più verosimili di quelle che le hanno revocate, nonostante il seguente ricovero in cure intense, motivato non da una perdita di conoscenza o da inapacità di intendere e volere, ma unicamente da precauzioni, visti gli intenti suicidali (veri o presunti) espressi da IM 1.
Sulla scorta di questi accertamenti, ritenuto che l'onere della prova su questi aspetti grava sull'imputato, si dovrebbe a ben vedere ricalcolare l'alcolemia prescindendo da qualsiasi consumo di grappa dopo i fatti. Con una largheggiante applicazione del principio in dubio pro reo, questa Corte ritiene tuttavia di potersi agganciare a quanto propone l'accusa, dare per buone le correzioni fatte dall'imputato circa l'aver bevuto dopo l'incidente e riconoscere l'assunzione di una bottiglia di vino rosso e di un solo bicchiere di acquavite.
Di conseguenza i calcoli dell'alcolemia sui quali si è fondato il decreto d'accusa sono corretti e l'imputato deve essere condannato anche per guida in stato di inattitudine per i fatti ivi descritti al punto n. 1.
Ne discende che l’appello presentato dalla pubblica accusa deve essere accolto e la decisione di proscioglimento dall’imputazione di guida in stato di inattitudine pronunciata in prima sede annullata.
La pena
15. Richiamati i principi di commisurazione della pena di cui all'art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.4), alle considerazioni fatte dal primo giudice al consid. n. 7 della sentenza impugnata, cui si rimanda in virtù dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si deve aggiungere il nuovo reato, che si situa in un contesto di gravi precedenti specifici.
A suo favore vanno di certo considerati il lungo tempo trascorso (oltre 8 anni) e la violazione del principio di celerità, così come il fatto che dagli eventi, per quanto risulta, il prevenuto ha mantenuto buona condotta e non è più incappato in infrazioni.
Tutto quanto ben considerato, si giustifica fissare in 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- ciascuna, per complessivi fr. 7'200.- la pena da infliggere a IM 1. Questa pena è sospesa per un periodo di prova di 3 anni.
La multa viene per contro fissata in fr. 1'400.- (DTF 135 IV 191).
Tasse e spese
16. Visto l’esito dell’appello, le spese della procedura di primo grado, sono poste a carico dell’imputato in misura di fr. 1'500.- mentre i restanti fr. 6'625.- sono accollati allo Stato. Le spese relative al procedimento d’appello avviato dall’accusato sono poste a suo carico. Quelle relative all’appello presentato dal PP vanno poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,
91 e 92 LCStr,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello dell’imputato è respinto. L’appello del procuratore pubblico è accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il proscioglimento dell’imputato dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio deciso con sentenza 3 settembre 2013 della Pretura penale è passato in giudicato,
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di
1.1.1. guida in stato di inattitudine, per avere, a __________, l’11 novembre 2006, condotto il veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua proprietà, in stato di inattitudine (alcolemia minima 0,81 g/kg);
1.1.2. grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo e nel medesimo stato psico-fisico di cui sub. 1, alla guida del veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua proprietà, perso la padronanza del veicolo invadendo la corsia di contromano ed andando così a collidere frontalmente con il ciclomotorista H. T. (__________) provocandogli delle contusioni agli arti inferiori.
1.2. IM 1 è condannato
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- ciascuna per complessivi fr. 7'200.-;
1.2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 3 anni;
1.2.2. alla multa di fr. 1'400.-; in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 giorni (art. 106 cpv. 2 CP)
1.2.3. Gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico del condannato in ragione di fr. 1’500.-, mentre per il resto sono accollati allo Stato.
2. La richiesta di indennità ex art. 429 segg. CPP è respinta.
3. Gli oneri dell’appello di IM 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a suo carico.
4. Gli oneri dell’appello del Procuratore Pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.