Incarto n.
17.2014.164/

17.2015.37

Locarno

12 marzo 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 maggio 2014 da

 

 

AP 1,

 

AP 2,

 

entrambi rappr. dall'avv. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata il 23 maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona nei loro confronti (motivazione scritta intimata il 25 luglio 2014)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 8 agosto 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreti di accusa n. 1615/2013 e 1616/2013 del 22 aprile 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli di:

 

 

 

incendio colposo

per avere, a __________, il 25 ottobre 2012, agendo in correità tra loro, cagionato per negligenza un incendio - sviluppatosi verso l’ 01.00 del 28 ottobre 2012 - all’immobile di proprietà della Comunione ereditaria fu __________ e a quello di proprietà di __________, e meglio per avere, per imprevidenza colpevole, messo in funzione la pigna del riscaldamento elettrico lasciandola poi incustodita nonostante in prossimità della stessa vi fossero depositati materiali combustibili (tessuti, cartone, plastica e legno), con la conseguenza che l’elevata temperatura unitamente al materiale combustibile circostante hanno innescato un incendio che si è propagato nell’intera abitazione e nell’abitazione confinante in cui risiedeva __________.

 

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni - di fr. 900.- (corrispondente 10 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna), nonché al pagamento di una multa di fr. 200.- e quella di AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - di fr. 1'000.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna), nonché al pagamento di una multa di fr. 300.-.

Ad entrambi sono, inoltre, state accollate tasse e spese di giustizia.

 

                                  B.   Con sentenza 23 maggio 2014 (intimata il 25 luglio 2014), statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da AP 2 e AP 1, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nei decreti di accusa e ha condannato entrambi gli imputati alla pena pecuniaria proposta dal procuratore pubblico, sospesa condizionalmente con un periodo di prova ridotto, rispetto a quello proposto nel DA, di un anno. Anche il pretore ha ritenuto di dovere aggiungere, alla pena pecuniaria sospesa, una multa. Egli ha, però, ridotto, rispetto al DA, anche l’ammontare di questa sanzione fissandolo in fr. 200.- per AP 2 e fr. 220.- per AP 1.

                                         I coniugi AP 1AP 2 sono, infine, stati condannati al pagamento di tasse e spese.

 

                                  C.   Contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 2 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello (cfr. annotazione contenuta nel verb. dib. di primo grado, pag. 5).

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 8 agosto 2014, i condannati hanno precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il loro completo proscioglimento e il riconoscimento in loro favore di un indennizzo ex art. 429 CPP.

Contestualmente alla dichiarazione di appello, gli appellanti hanno presentato - a titolo cautelativo - un’istanza probatoria volta all’erezione di una superperizia giudiziaria.

 

                                  D.   Vista l’adesione del PP alla richiesta degli imputati di svolgere il procedimento in procedura scritta, il 20 agosto 2014 la presidente di questa Corte ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per l’eventuale completazione del loro memoriale di appello.

 

                                  E.   Non avendo gli appellanti ritenuto di dover completare la motivazione contenuta nella loro dichiarazione di appello, il 25 agosto 2014, la presidente di questa Corte ha assegnato alla Pretura penale e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni per la presentazione delle rispettive osservazioni.

 

                                  F.   Con scritto 4 settembre 2014, il giudice della Pretura penale, dopo avere illustrato i contorni della negligenza imputata ai condannati ed evidenziato le contraddizioni esistenti tra la motivazione dell’appello e le circostanze di fatto, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 8 settembre 2014, il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza impugnata.

 

                                  G.   In data 11 settembre 2014, gli appellanti hanno presentato il loro allegato di replica, nel quale hanno ribadito le loro tesi.

Con scritto 17 settembre 2014, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni di duplica.

Il PP è rimasto silente.

 

 

Considerando

 

in diritto:

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                              2.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado

 

                                   3.   AP 2, nato il __________ ad __________, esercita la professione di falegname a titolo indipendente.

È sposato con AP 1, nata l’__________ a __________, che lavora come postina (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 13).

I due coniugi (che hanno un figlio ormai adulto) abitano a __________ e, dal 1. luglio 2007, avevano in locazione a __________, per fr. 600.- al mese, un appartamento che utilizzavano per le vacanze (AI 6).

 

Entrambi i coniugi AP 1AP 2 sono incensurati (AI 11 e 12).

 

                              4. a.   L’appartamento di vacanza locato dai coniugi AP 1AP 2 si trovava in un’antica costruzione in legno e muratura edificata nel 1850 e divisa verticalmente a metà per creare due unità abitative, una - quella occupata dagli imputati - di proprietà della comunione ereditaria fu __________ e l’altra di proprietà di __________ (rapporto di costatazione 29.1.2013, AI 3, pag. 3).

 

                                  b.   L’appartamento dato in affitto ai coniugi AP 1AP 2 era costituito da un piano seminterrato (non collegato con il piano superiore), un piano rialzato (composto da atrio, servizio igienico, camera e soggiorno), il primo piano (composto da cucina abitabile e due camere) ed il solaio.

 

                                   c.   L’abitazione veniva riscaldata prevalentemente con una pigna in sasso posta nel soggiorno (PS __________ 9.11.2012, pag. 2 e 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2). Inoltre, disponeva di una stufa a legna che si trovava in cucina (PS __________ 9.11.2012, pag. 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1) e di altre stufette (elettriche, secondo quanto dichiarato in PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 rispettivamente ad olio, secondo quanto da lei dichiarato al dibattimento di primo grado, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).

 

La pigna in sasso, risalente alla fine dell’Ottocento, in origine funzionava a legna ma, alla fine degli anni ‘60, è stata modificata e convertita al funzionamento elettrico (PS __________ 9.11.2012, pag. 2). L’impianto elettrico di cui è stata dotata veniva alimentato da due resistenze da 1,5 kW ciascuna e la corrente partiva da un quadro elettrico posto nell’atrio e munito di un interruttore, di una valvola, di un contatore e di un orologio con timer (AI 1, pag. 3). L’interruttore aveva tre levette: con una veniva accesa e spenta la stufa, mentre con ognuna delle altre veniva inserita una delle due resistenze (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3). Il timer - installato all’inizio degli anni ’90 (PS __________ 9.11.2012, pag. 2) - regolava il tempo effettivo di funzionamento della stufa (indipendentemente dal momento in cui veniva accesa) all’interno dei periodi massimi concessi dalla __________, responsabile dell’approvvigionamento di energia elettrica per l’edificio in questione.

Nella fattispecie, sin dal momento in cui i coniugi AP 1AP 2 avevano preso in locazione l’appartamento, il timer era impostato così da far funzionare l’impianto elettrico nella fascia notturna, compresa tra le 22.00 e le 05.00 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2) in modo tale da accumulare il calore di notte (quando il costo dell’energia elettrica è più basso) e rilasciarlo di giorno.

L’impianto era, invece, privo di termostato (AI 1, pag. 4).

__________, rappresentante dei proprietari dell’appartamento, ha riferito che, nel 2002, l’impianto elettrico era stato messo in sicurezza dalla ditta __________ di __________ (PS __________ 9.11.2012, pag. 2).

 

                                  d.   La pigna in sasso era inserita in una sala dal soffitto in legno e dalle pareti interamente ricoperte di legno (perline).

Inoltre, dalle dichiarazioni di __________ (PS __________ 27.3.2013, pag. 2) e dei coniugi AP 1AP 2 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2 e 3) emerge che, tra la pigna e la parete della sala, c’era un ripiano che appoggiava leggermente sul piano della stufa.

Sotto il ripiano, c’era un gradino in legno che, secondo gli inquilini, era - come il resto del pavimento del soggiorno - rivestito di linoleum e che lateralmente entrava in contatto con la pigna in sasso.

Ripiano e gradino erano lì da oltre 50 anni, cioè da ben prima che gli inquilini prendessero possesso dell’appartamento (2007).

 

                                   e.   __________ ha dato atto di non avere detto agli inquilini di osservare particolari norme di sicurezza nell’impiego della pigna, ma di averli unicamente

 

  invitati a non lasciare nulla sulla fonte di calore della pigna” (PS __________ 9.11.2012, pag. 3).

 

                                   5.   L’istruttoria ha permesso di appurare che i coniugi AP 1AP 2 - che avevano intenzione di trascorrere a __________ la prima settimana di novembre (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3) - si erano recati nel loro appartamento di vacanza già qualche giorno prima per accendere la pigna.

In particolare, è stato accertato che i coniugi AP 1AP 2 avevano acceso la pigna al massimo, inserendo cioè entrambe le resistenze (per un totale di 3 kW), già durante la giornata di giovedì 25 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

In seguito, erano rientrati al loro domicilio di __________.

Loro intenzione era di tornare a __________ due giorni dopo, ovvero il sabato 27 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).

Tuttavia, dato che il nipote si era ammalato, avevano posticipato di un giorno la partenza. L’arrivo in Leventina era, quindi, previsto per domenica 28 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4), vale a dire tre giorni dopo l’accensione della stufa.

 

                                   6.   Venerdì 26 ottobre 2012, tra le 07.45 e le 11.00, vi è stata un’interruzione di corrente elettrica (AI 1, pag. 5; cfr., pure, PS __________ 9.11.2012, pag. 4).

 

                                   7.   Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012, nel soggiorno dell’appartamento dei coniugi AP 1AP 2, è divampato un incendio.

Verso la 01.00 di notte di domenica 28 ottobre 2012, __________ - che si trovava, insieme alla madre, nell’appartamento attiguo - è stata svegliata dal gatto e ha subito percepito

 

  un forte odore di cera e plastica, come se stesse bruciando qualcosa” (PS __________ 24.11.2012, pag. 1).

 

Dopo avere visto, guardando dalla finestra, che l’appartamento dei vicini stava bruciando, ha allertato i pompieri che, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a domare l’incendio.

Pur non avendo distrutto l’edificio, il fuoco ha causato importanti danni. L’appartamento occupato dai coniugi AP 1AP 2

 

  è da rifare completamente” (PS __________ 9.11.2012, pag. 4),

 

mentre il danno subito da quello di __________ è stato stimato in fr. 300'000.-/400'000.- (PS __________ 24.11.2012, pag. 2).

Il danno agli oggetti di proprietà degli imputati ammonta a circa fr. 32'000.- (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).

 

                                   8.   Giunta sul posto nel corso della mattinata, la polizia scientifica, sulla scorta delle testimonianze e dei rilievi effettuati, ha localizzato il focolaio iniziale dell’incendio “nella parte del soggiorno dove era collocata la pigna” precisando, in particolare, che:

 

  i resti delle parti in legno combuste indicano una propagazione del fuoco avvenuta nella zona del vano posto tra la parete della pigna e le pareti dell’abitazione” (AI 2, ad foto n. 36).

 

La polizia scientifica ha anche rilevato che

 

  parte degli oggetti/mobilio collocati nella camera al piano superiore sono caduti a ridosso della pigna stessa” (AI 2, ad foto n. 10)

 

ed ha, in particolare, osservato che sulla pigna c’erano soprattutto abiti che, appunto, ha ipotizzato essere caduti dal piano superiore

 

  visto che si presentano solo parzialmente combusti” (AI 2, ad foto n. 14).

 

                              9. a.   Gli inquirenti hanno, poi, conferito mandato all’ing. __________ di allestire una perizia per appurare le cause dell’incendio.

Nel suo referto 7 dicembre 2012 (AI 1), il perito giudiziario - sulla scorta anche del sopralluogo effettuato il 29 ottobre 2012 - ha confermato che “l’incendio ha avuto origine in prossimità della “pigna” del riscaldamento a funzione elettrica”, precisando che è avvenuto

 

  in condizione di temperatura eccessiva e in presenza di materiali combustibili, quali tessuti, cartone, plastica e legno” (pag. 6).

 

 

 

                                         ed ha illustrato che, tra la pigna e la parete:

 

  dove erano predisposti a contatto un predellino e una scansia di legno, sono stati rinvenuti anche resti di vari oggetti come giocattoli, ma anche e soprattutto residui di tessili” (pag. 5).

 

                                  b.   Il perito giudiziario ha spiegato che, per ragioni di carico, sull’arco delle 24 ore, la __________ autorizza l’uso di riscaldamenti elettrici soltanto in determinate fasce orarie, e meglio:

- in fascia notturna, a tariffa ridotta, dalle 22.00 alle 06.00;

- in fascia diurna, a tariffa normale, dalle 09.45 alle 10.15;

                                                             dalle 14.20 alle 15.45;

                                                             dalle 16.45 alle 17.00;

                                                             dalle 17.30 alle 18.15

e che, sull’arco delle 24 ore, il tempo massimo di azionamento è di 8 ore notturne e di 3 ore e 40 minuti diurne, ovvero complessivamente 11 ore e 40 minuti (pag. 4).

 

                                   c.   Dopo avere ricordato che alla fine degli anni ’90 sono state adottate delle norme sulle distanze minime, rispettivamente sull’inserimento di materiale incombustibile, tra pigne e elementi (mobili o immobili) fatti di materiale combustibile e che è stato posto l’obbligo di dotare l’impianto di riscaldamento di un termostato, il perito ha spiegato che, pur se le norme attuali non consentono più che pigne vengano poste a contatto con pareti o arredamento di legno, situazioni di questo tipo poste in essere prima dell’entrata in vigore di tali normative sono tuttora tollerate (pag. 5 e 6).

 

                                  d.   Ha spiegato l’accaduto come segue:

 

  ritenuto (…) l’accumulo a massima potenza nella notte tra giovedì e venerdì, considerata una dissipazione limitata a causa di ambiente chiuso e in mancanza di una funzione termostatica di limitazione, è pensabile che l’apporto calorico aggiunto nella notte di venerdì abbia portato a valori elevati di temperatura nella “pigna”, accentuati ulteriormente nella fase dopo le 22.00 del sabato. A difetto di accertamento non si può poi escludere la dilatazione dei tempi, oltre a quelli predisposti, ma comunque entro la fascia dei blocchi __________, per anomalia funzionale dell’orologio temporizzatore. È nell’ultima fascia che è iniziato il processo di combustione di materiali a ridosso di essa. Dai detriti è confermata la presenza di tessili, cartoni, plastiche, oltre a parti in legno, come i montanti, il predellino e il ripiano a contatto con diffusione alle parti alte e alla perlinatura di rivestimento muri/pareti” (pag. 5).

 

 

                                10.   Gli imputati hanno incaricato l’ing. __________ di allestire una perizia di parte. L’esperto, nel suo referto 10 settembre 2013 (all. al doc. Pretura penale 2) ha spiegato che:

 

- la pigna in questione non era conforme alle norme e direttive antincendio emanate dall’Associazione degli istituti cantonali contro gli incendi (AICAA) e “costituiva un pericolo d’incendio accresciuto per le cose e le persone”: da un lato, il ripiano in legno e il gradino in legno ricoperto di linoleum, essendo posti a diretto contatto con la pigna, non rispettavano le distanze minime che tali norme prescrivono tra pigna e materiale combustibile; dall’altro, le pareti e la soletta di legno non rispettavano le particolari esigenze (inserimento di elementi di protezione incombustibili tra pigna e parti di costruzione combustibili) poste da queste norme (pag. 5, 6, 9, 11 e 15);

 

- non si può escludere un malfunzionamento del timer a seguito dell’interruzione di corrente avvenuta nella mattina di venerdì 26 ottobre 2012 (pag. 14) e la conseguente dilatazione dei tempi di funzionamento della pigna;

 

- il potenziale aumento dei tempi di funzionamento della pigna è pari al 46%, corrispondente alla differenza tra le 8 ore di funzionamento notturno e le 11 ore e 40 minuti di funzionamento massimo consentito dalla __________ (pag. 3 e 14);

 

- ciò ha condotto allo sviluppo di temperature anche elevate all’interno e sulla superficie della pigna, con conseguente accelerazione del processo di carbonizzazione delle parti in legno a diretto contatto con la pigna (pag. 14 e 15);

 

- il gradino in legno rivestito in linoleum posto tra la pigna e la parete di legno costituiva un cassone chiuso che ha permesso, al suo interno, un accumulo di aria calda e, quindi, lo sviluppo di temperature ancora più elevate, ciò che ha contribuito all’innesco dell’incendio, ritenuto peraltro che la plastica (come il linoleum) ha valori di autoaccensione più bassi rispetto al legno (pag. 3, 4, 14 e 15);

 

- la presenza di un termostato - oggigiorno imprescindibile - avrebbe sicuramente limitato la temperatura sviluppatasi all’interno e sulla superficie della pigna, riducendo considerevolmente il rischio di incendio (pag. 3, 10 e 15);

 

                            11. a.   I coniugi AP 1AP 2 non hanno saputo spiegare l’incendio se non con un corto circuito dell’impianto elettrico della pigna (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; cfr., pure, verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

 

                                  b.   Hanno ammesso di avere acceso al massimo la pigna e di averla lasciata incustodita per più giorni (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1), ma hanno negato di avere lasciato a diretto contatto con la stufa o nelle sue vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

 

                                12.   Con sentenza 23 maggio 2014, il giudice della Pretura penale ha dichiarato i coniugi AP 1AP 2 autori colpevoli di incendio colposo.

Egli ha, infatti, ritenuto che essi, accendendo la stufa a pieno regime e lasciandola incustodita benché nelle sue vicinanze avessero depositato vari oggetti infiammabili, non avevano dato prova della prudenza che si imponeva in base alle circostanze ed alle loro condizioni personali.

Considerando che tale imprudenza fosse la causa (naturale ed adeguata) dell’incendio, ha condannato entrambi così come indicato in ingresso.

 

 

Appello

 

                                13.   Gli appellanti - sulla base di argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito - chiedono di essere prosciolti dall’imputazione di incendio colposo.

 

                                14.   La sentenza impugnata rimprovera ai coniugi AP 1AP 2 di avere depositato dei materiali combustibili, in particolare tessuti e pastiche, in prossimità della pigna e di averla poi accesa e lasciata incustodita.

 

I coniugi AP 1AP 2 hanno negato di avere lasciato a diretto contatto con la stufa o nelle sue vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

Essi hanno, in particolare, negato di avere lasciato dei vestiti sulla pigna:

 

“D: Sulla pigna in sasso (…) avevate depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe potuto in qualche modo incendiarsi?

R: Sopra la fonte di calore nulla. (…)

Confermo che quando la pigna in sasso era spenta ci capitava di lasciare delle cose sulla stessa che però al momento di accenderla abbiamo sempre provveduto a spostare” (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3);

 

“D: Sulla pigna in sasso vi era depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe potuto in qualche modo incendiarsi?

R: No. Nessun tipo di oggetto. Inoltre tutte le volte che accendo la pigna controllo se sono stati appoggiati oggetti per sbaglio sul pianale e provvedo a rimuoverli” (PS AP 2 23.3.2013, pag. 3; cfr., pure, verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

 

Inoltre, i due coniugi hanno negato anche di avere lasciato dei giocattoli nelle immediate vicinanze della stufa. Hanno precisato che, nel locale in cui c’era la pigna, c’era anche una cesta con dei giocattoli che, però, essi, prima di partire, avevano avuto l’accortezza di allontanare dalla pigna di almeno 30/40 cm (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 3) e che altri giocattoli erano al piano superiore, contenuti in un apposito armadio nella camera dei bambini.

 

Le dichiarazioni degli imputati sono, nella loro sostanza, confermate dalla polizia scientifica che, dopo aver osservato come sia i tessuti rinvenuti sopra la pigna che i giocattoli ritrovati accanto ad essa risultassero soltanto parzialmente combusti (cfr. documentazione fotografica, AI 2, foto n. 11, 14 e 16), ha osservato che

 

  il livello di distruzione degli stessi, dimostra che la loro combustione è avvenuta in un secondo tempo” (AI 2, didascalia delle foto n. 11; cfr., pure, didascalia della foto n. 10),

 

ed ha concluso che:

 

  Visto che si presentano solo parzialmente combusti è ragionevole ipotizzare che facciano parte del materiale caduto dalla camera” (AI 2, didascalia della foto n. 14)

 

Non va, poi, dimenticato che questa conclusione della polizia scientifica trova, a sua volta, conferma nella perizia giudiziaria ritenuto che anche il perito giudiziario stesso ha osservato che:

 

  l’effetto combustione, propagatosi verso l’alto, ha distrutto l’impalcato che separa il PT dal 1° P in questa sezione, dove un armadio pieno di indumenti e oggetti vari, dal 1° P è rovinato verso il basso” (AI 1, pag. 3).

 

La stessa cosa vale per l’altro materiale citato nel DA e di cui, peraltro, non vi è alcuna identificazione se non per il genere (cartone e legno). In particolare, a proposito del “legno”, si rileva che, se con esso deve essere inteso quello di cui erano fatti il ripiano e il gradino che erano posti a contatto con la pigna, forza è constatare che la sua presenza non è addebitabile agli imputati (si tratta di strutture messe a dimora dal proprietario).

 

Ne deriva che, sulla base degli atti, non solo non può essere escluso, ma, anzi, appare del tutto verosimile che i tessuti (di cui è stata trovata traccia sopra la pigna), i giocattoli (i cui resti sono stati ritrovati accanto alla pigna) e gli altri materiali (cartone e legno) siano caduti su di essa, rispettivamente accanto ad essa, dal piano superiore quando, a causa delle fiamme, ha ceduto il pavimento (come, del resto, ipotizzato anche dai coniugi AP 1AP 2 al dibattimento pretorile, cfr. verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2 e dell’imputato pag. 1).

Forza è concludere, dunque, che agli atti non v’è alcuna prova del comportamento negligente imputato ai coniugi AP 1AP 2 con il DA (avere lasciato incustodita la pigna accesa “nonostante in prossimità della stessa vi fossero depositati materiali combustibili quali tessuti, cartone, plastica e legno”) e confermato dal giudice di primo grado (“gli imputati, nelle immediate vicinanze della pigna, avevano lasciato una quantità d’oggetti di varia natura (…) questi oggetti, non rimossi, hanno certamente creato una situazione di pericolo oltre l’ammissibile, favorendo così il divampare dell’incendio”, sentenza impugnata, consid 12.4., pag 9) e da loro contestato.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata e i coniugi AP 1AP 2 vanno prosciolti dal reato loro addebitato.

 

                                15.   A titolo puramente abbondanziale, al fine chiarire le ragioni per cui non si procede ad un rinvio ex art. 409 CPP, si osserva che neppure potrebbe essere rimproverato ai coniugi AP 1AP 2 il semplice fatto di avere acceso la pigna e di essersene poi andati, lasciandola incustodita per qualche giorno.

 

Un tale comportamento - non imputato nel decreto di accusa - non costituirebbe, infatti, nelle concrete circostanze, un’imprevidenza colpevole.

 

                                   a.   Una negligenza cosciente non sarebbe data nella misura in cui deve essere concluso che i coniugi AP 1AP 2 non hanno riconosciuto come rischiosa la situazione che entrambi i periti hanno posto all’origine dell’incendio.

 

Sia il perito giudiziario che il perito di parte concordano, infatti, sostanzialmente nel ritenere che l’incendio si è sviluppato a causa della posizione - non conforme alle attuali norme di sicurezza - della pigna all’interno di un ambiente completamente ligneo. In altri termini, secondo entrambi i periti, se fossero state rispettate, tra pigna ed elementi costruttivi in legno, le distanze minime prescritte dalla legge, l’incendio - dovuto al surriscaldamento della stufa, causato dal malfunzionamento del timer, a sua volta provocato dall’interruzione di corrente - non si sarebbe mai sviluppato.

 

Che i coniugi AP 1AP 2 non abbiano riconosciuto il rischio insito nel posizionamento della pigna è certo. Sostenere il contrario - ovvero, che essi fossero consapevoli del rischio - significherebbe, infatti, ammettere che, per anni, essi hanno coscientemente esposto loro stessi e i loro familiari più cari al rischio di perire in un incendio, visto come essi abbiano regolarmente utilizzato la pigna (sempre accesa, durante le vacanze invernali, al massimo), non solo in vista, ma anche durante i loro soggiorni in Leventina.

 

                                  b.   Ma neppure sarebbe data una negligenza incosciente (per non avere scorto la fonte di pericolo) perché il regolare utilizzo di tale pigna non era, per i coniugi AP 1AP 2, riconoscibile come situazione a rischio.

 

Da un lato, perché il pericolo non era stato riconosciuto neppure dai proprietari che non avevano impartito ai loro inquilini (cioè agli appellanti) nessuna particolare istruzione in relazione all’impiego della stufa.

Dall’altro, perché essi avevano sempre utilizzato la pigna (accendendola già prima di iniziare le loro vacanze a __________) senza che, nei cinque anni in cui avevano avuto in locazione l’appartamento, fosse mai successo niente e senza che vi fosse mai stato il benché minimo segnale di pericolo (cfr. PS AP 1 23.3.2013, pag. 3 in cui la donna ha precisato di non avere mai sentito odore di bruciato o di plastica quando la pigna era accesa).

Dall’altro ancora, poiché l’inserimento di una pigna in un locale interamente costruito in legno è una situazione assai diffusa nelle zone di montagna così come generalmente diffusa è, nel periodo invernale, la prassi di accendere a pieno regime il riscaldamento nelle case di montagna (dove l’utilizzo del legno è pure particolarmente diffuso) alcuni giorni prima di accedervi per dei soggiorni temporanei.

Del resto, così come ha chiaramente esposto lo stesso perito giudiziario, situazioni simili a quella qui in esame (inserimento di una pigna a contatto di in un ambiente completamente ligneo), sebbene non conformi alle normative attualmente vigenti, sono tollerate. In queste condizioni, non può essere ragionevolmente sostenuto che la posizione della pigna all’interno di un locale costruito interamente in legno fosse, per i coniugi AP 1AP 2, riconoscibile come una situazione di pericolo.

 

                                16.   Per tutte queste ragioni, gli appellanti devono essere prosciolti dal reato loro ascritto.

 

                                17.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), così come quelli di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), sono interamente posti a carico dello Stato,

 

                                18.

                             18.1.   I coniugi AP 1AP 2 hanno chiesto il riconoscimento a loro favore di un’indennità ex art. 429 CPP composta da:

- fr. 10'384.30 per le spese legali relative al procedimento di primo grado;

- fr. 6'804.- per i costi legati all’allestimento della perizia di parte;

- fr. 2'000.- ciascuno, oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2013 (data di emissione dei decreti di accusa), per il torto morale;

- un non meglio specificato importo per le spese legali relative al procedimento di appello.

 

                             18.2.  

                                   a.   Quanto alle spese legali per il procedimento di primo grado, si osserva che non tutte le prestazioni indicate nella nota d’onorario prodotta dall’avv. DI 1 al dibattimento di primo grado (doc. 2 allegato all’arringa difensiva scritta) possono essere riconosciute.

Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, non può in particolare essere riconosciuto il dispendio orario esposto per le prestazioni legate all’allestimento della perizia di parte ad opera dell’ing. __________ (./. 5 ore e 26 minuti).

Neppure può essere riconosciuto il tempo esposto per la telefonata alla Pretura di Locarno (./. 7 minuti), ritenuto come tale prestazioni esuli dal procedimento penale.

Ne discende una decurtazione complessiva di 5 ore e 33 minuti che, alla tariffa di fr. 250.-/ora esposta nella nota, corrispondono a fr. 1’387.50.

 

Le spese telefoniche devono essere adeguate alle decurtazioni temporali operate (./. fr. 4.40).

Inoltre, le spese di formazione e archiviazioni dell’incarto vanno ridotte dai fr. 60.- esposti a fr. 50.- (./. 10.-).

Le spese per le fotocopie appaiono eccessive rispetto alle dimensioni dell’incarto e vanno, pertanto, dimezzate (./. 410.-).

Sulla scorta della giurisprudenza della CRP secondo cui l’avvocato ha diritto al rimborso di fr. 2.- per ogni pagina inviata via fax e per ogni invio e-mail (CRP 60.2006.392 del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del 25 settembre 2006), in concreto:

- le spese relative all’invio di fax non meglio precisati sono riconosciute limitatamente a fr. 12.- per le complessive 6 pagine degli scritti inviati il 26.4.2013 e il 7.5.2013 al MP

    (./. 4.-);

- le spese per le e-mail non possono essere riconosciute ritenuto come dalla nota non risultino altre e-mail inviate dall’avv. DI 1 oltre a quelle inviate all’ing. __________ che, come visto, sono state stralciate (./. fr. 491.-).

Per il resto le spese sono riconosciute così come esposte.

 

Ne discende che, per il procedimento davanti alla Pretura penale, deve essere riconosciuto un indennizzo di fr. 7'892.85, pari a fr. 6'272.60, fr. 1'035.60 di spese e fr. 584.65 di IVA.

 

                                  b.   Per il procedimento di appello, viene riconosciuto un dispendio orario di 8 ore che, alla tariffa di fr. 250.-/ora, corrisponde ad un onorario di fr. 2'000.-.

Le spese vengono riconosciute in complessivi fr. 137.- (pari a fr. 80.- per le scritturazioni 16, fr. 42 per le 21 fotocopie e fr. 15.- per i 3 invii raccomandati).

L’IVA, al tasso dell’8%, è pari a fr. 170.95.-

 

Ne discende che, per il procedimento d’appello, deve essere riconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 2'307.95.

 

                                   c.   Lo Stato è, dunque, condannato a versare agli appellanti l’importo di fr. 10'200.80 (fr. 7'892.85 + fr. 2'307.95) a titolo di risarcimento delle spese legali per il primo e il secondo grado di giudizio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

 

                             18.3.   Non viene, invece, riconosciuto alcun indennizzo per il torto morale, ritenuto che, benché sia certamente stato fonte di disagi, non si può dire che il procedimento penale condotto nei confronti degli imputati abbia causato loro la particolare sofferenza esatta dalla giurisprudenza per il risarcimento di tale posta del danno.

 

                             18.4.   Neppure possono essere risarcite le spese legate all’allestimento della perizia di parte, ritenuto come essa non sia stata utilizzata per il giudizio che è stato reso sulla scorta degli accertamenti della polizia scientifica e delle dichiarazioni delle parti. Se la perizia di parte è stata citata in sentenza lo è stata soltanto per evidenziare come, sostanzialmente, l’opinione del perito di parte non divergesse da quella del perito giudiziario.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      10, 80, 81, 84, 139, 182, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                         32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

                                         12, 34, 42, 44, 47, 48, 50 e 222 CP;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è accolto.

 

Di conseguenza:

                               1.1.   AP 2 e AP 1 sono prosciolti da ogni imputazione.

 

                                   2.

                               2.1.   Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.

 

                               2.2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                        

                                         - tassa di giustizia        fr.    800.-

                                         - altri disborsi                fr.    200.-

                                                                                fr. 1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                  3.   L’istanza di risarcimento presentata da AP 2 e AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

                                     

                               3.1.   lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino è condannato a rifondere a AP 2 e AP 1 l’importo complessivo di

                                         fr. 10'200.80 a titolo di indennizzo per le spese legali relative al procedimento di primo grado e al procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

 

                               3.2.   per il resto, l’istanza è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.