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Incarto n. 17.2015.48+106
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Locarno 2 novembre 2015/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 settembre 2014 e confermato con dichiarazione d’appello 17 ottobre 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 settembre 2014) |
e nella procedura d’appello avviata il 13 luglio 2015 da
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DI 1 |
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contro la tassazione - datata 9 settembre 2014 ma intimata il 7 luglio 2015 - della sua nota d’onorario da parte della Pretura penale di Bellinzona; |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 3969/2013
del 24 settembre 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole
di entrata e soggiorno illegale per essere entrato illegalmente in
Svizzera il 9 giugno 2010 malgrado nei suoi confronti esistesse un divieto
d’entrata emanato dal Canton Ticino (recte dall’Ufficio federale della
migrazione, in seguito UFM) valido dal 9 ottobre 2009 al 31 dicembre 2099 e per
aver soggiornato illegalmente a __________ fino al 16 agosto 2013.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 900.-
(corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 200.-.
Il magistrato d’accusa ha inoltre proposto di non revocare il beneficio della liberazione
condizionale concesso a AP 1 per la pena di 1 anno 4 mesi e 2 giorni (GPC 22
dicembre 2009), ma di ammonirlo formalmente.
Con decreto d’accusa n. 1402/2014 del 24 marzo 2014, il procuratore pubblico ha
nuovamente ritenuto AP 1 autore colpevole di entrata e soggiorno illegale
per essere entrato illegalmente in svizzera nel corso del mese di settembre
2013 malgrado il menzionato divieto d’entrata e per aver soggiornato
illegalmente a __________, in Via __________, fino al 16 febbraio 2014.
Per questo ulteriore reato, il procuratore pubblico ha proposto la condanna del
prevenuto alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di
prova 2 anni - di fr. 1’350.- (corrispondenti a 45 aliquote giornaliere da fr.
30.-) e alla multa di fr. 300.-.
Anche in questo caso il magistrato ha proposto di non revocare il già
menzionato beneficio della liberazione condizionale, ma di ammonirlo
formalmente.
Contro entrambi i decreti d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza 9 settembre 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle
opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei summenzionati DA e, in
applicazione della pena, ha condannato il prevenuto alla pena pecuniaria -
sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 2’250.-
(corrispondenti a 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-. Per il resto, anche
il pretore ha deciso di limitarsi ad ammonire formalmente il condannato.
Nonostante durante il dibattimento l’avv. DI 1 abbia prodotto la propria nota
d’onorario per tassazione, nella sentenza non è stata determinata la
retribuzione del difensore d’ufficio.
C. Avverso il giudizio
della pretura penale AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato,
il 17 ottobre 2014, con dichiarazione scritta d’appello in cui – oltre ad
allegare alcuni documenti (doc. A-H) – ha postulato il suo integrale
proscioglimento e la rifusione delle spese legali con protesta di tasse e spese
di giustizia.
Nella dichiarazione l’appellante ha inoltre chiesto la trattazione
dell’appello in procedura scritta.
D. Ottenuto il consenso
del procuratore pubblico alla procedura scritta, con decreto 26 novembre 2014,
la presidente di questa Corte ha impartito all’insorgente un termine di 20
giorni (poi prorogato fino al 7 gennaio 2015) per la presentazione della
motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione, presentata il 24 dicembre 2014, egli ha ribadito le
richieste formulate nella dichiarazione d’appello.
E. Con scritto 12
gennaio 2015, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare e di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Con scritto 27 gennaio 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione
del gravame e la conferma dell’impugnato giudizio.
F. Con decreto 30
gennaio 2015, il pretore ha proceduto a tassare la nota professionale dell’avv.
DI 1 riducendo sia l’onorario che le spese a carico dello Stato.
G. Adita con reclamo 10
febbraio 2015 dall’avv. DI 1, la CRP - con sentenza 1 aprile 2015 - ha
dichiarato nullo il menzionato decreto del pretore poiché emanato quando
questi, non avendo più la conduzione/direzione del procedimento (art. 328 e 329
cpv. 2 CPP), non aveva più competenza alcuna per decidere (cfr. sentenza inc.
CRP 60.2015.53, consid. 2.2, pag. 5).
La CRP ha, quindi, rinviato il reclamo a questa Corte che, a sua volta, ha
rinviato gli atti alla Pretura penale perché completasse la sentenza con la
tassazione della nota d’onorario, spiegando che, nel frattempo, l’appello
rimaneva sospeso.
H. Il 7 luglio 2015, il
giudice della Pretura penale ha emanato una sentenza completa della tassazione
della nota d’onorario del difensore d’ufficio, nella quale - in sostanza -
riconfermava quanto stabilito nel decreto 30 gennaio 2015.
I. Con scritto 13
luglio 2015, l’avv. DI 1 ha comunicato a questa Corte la sua volontà di
impugnare la menzionata decisione – nel merito, in nome del cliente, e in suo
nome relativamente alla tassazione della nota d’onorario - riconfermandosi “nei
contenuti dell’appello 17 ottobre/24 dicembre 2014 per quanto riguarda il
merito, rispettivamente nei contenuti del reclamo 10 febbraio 2015 per quanto
concerne la tassazione del difensore d’ufficio”.
L. Con osservazioni 28
luglio 2015, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma di quanto stabilito
dalla Pretura penale in merito alla tassazione della nota d’onorario.
Considerando
in diritto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 398, n.
1, pag. 2998, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766; cfr, per potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione, Basilea 2014, ad art 10 n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, n.1032 ad § 55, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
3. Giusta l’art. 115 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri (in
seguito LStr) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena
pecuniaria chiunque - fra l’altro - viola le prescrizioni in materia d’entrata
in Svizzera secondo l’art. 5 (lett. a) e soggiorna illegalmente in Svizzera,
segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a
permesso o del soggiorno autorizzato (lett. b).
L’art. 5 cpv. 1 lett. d LStr prevede che lo straniero che intende entrare in
Svizzera non deve essere oggetto di una misura di respingimento.
L’imputato: vita e precedenti penali
4. AP 1 è
nato a __________ il __________ ed è cresciuto a __________ con la madre, __________,
cittadina germanica. Egli non ha mai conosciuto suo padre e ha una sorellastra
che abita in Germania e con cui non ha nessun rapporto (l’ha vista tre volte in
tutta la sua vita). Nonostante abbia sempre vissuto in Ticino e non parli la
lingua tedesca, l’imputato ha unicamente la cittadinanza germanica (cfr.
arringa difensiva, CV dell’imputato, scritto 25 ottobre 2013 di AP 1 all’UFM,
tutti allegati al verbale del dibattimento di primo grado, cfr. pure Rapporto
23 novembre 2013 del Dr. __________ in doc. G allegato alla dichiarazione
d’appello).
La vita di AP 1 è stata caratterizzata da un lungo periodo di tossicodipendenza
che, oltre ad ostacolare il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. al
riguardo il suo CV allegato al verbale del dibattimento di primo grado da cui
si evince che, dopo l’apprendistato di imbianchino, ha svolto solo alcuni
lavori saltuari), gli ha causato diversi problemi con la giustizia.
In particolare la Corte delle assise criminali lo ha condannato:
- il 14 marzo 1995 ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi per infrazione e contravvenzione alla LStup, per infrazione alla LDDS nonché per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
- il 3 ottobre 2000 ad una pena detentiva 3 anni per infrazione e contravvenzione alla LStup e
- il
19 novembre 2007 ad una pena detentiva 4 anni per infrazione e contravvenzione
alla LStup (cfr. AI 2 in inc. MP 2013.7502).
Dal 2010 egli intrattiene una relazione affettiva
con la signora __________, con la quale è intenzionato a contrarre matrimonio
(cfr. motivazione d’appello, pag. 9; dichiarazione __________ allegata allo
scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 all’UFM in inc. MP 2013.7502).
Risultanze delle due inchieste a carico
dell’appellante
5. In
data 5 ottobre 2009, a seguito delle menzionate condanne, l’UFM ha emesso nei
confronti di AP 1 un divieto d’entrata valido dal 5 ottobre 2009 al 31 dicembre
2099 (cfr. scheda SIMIC Divieto d’entrata allegata all’AI 1 in inc. MP
2013.7502).
6. Il 16 agosto 2013 l’imputato si è presentato presso gli uffici della
Gendarmeria territoriale di Lugano per essere interrogato in merito ad
un’infrazione alla LCStr che, secondo gli inquirenti, egli aveva commesso nel
Canton Grigioni.
In quell’occasione egli ha dichiarato che, nell’ottobre 2009, una volta
lasciato il territorio svizzero, si è dapprima recato in Germania ed è poi
partito per il Messico, dove ha lavorato per 7 mesi come cuoco in un
ristorante. Egli ha, altresì, dichiarato di essere rientrato in Svizzera il 9
giugno 2010 e di avere, da quella data, soggiornato presso la madre a ________
(cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502, pag.
2-3).
Al termine dell’interrogatorio il prevenuto è stato invitato a lasciare il territorio
svizzero (cfr. verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502,
pag. 3).
7. A seguito di queste risultanze, il Ministero pubblico ha aperto nei
confronti di AP 1 un procedimento penale sfociato nel DA n. 3969/2013
del 24 settembre 2013 di cui al consid. A.
8. In data 23 agosto 2013, AP 1 ha presentato all’UFM un’istanza di riesame della decisione di divieto di entrata in Svizzera, chiedendone la sospensione immediata allo scopo di permettergli “di avere contatti regolari con la propria madre gravemente malata, rispettivamente di poter contrarre matrimonio e costruire una famiglia” (cfr. istanza allegata all’AI 4 in inc. MP 2013.7502, pag. 2-3).
9. Il 16 febbraio 2014, nell’ambito di un controllo presso il domicilio di
__________, la polizia cantonale constatava la presenza di AP 1. Interrogato, l’uomo
ha dichiarato di essere andato a vivere presso la madre poiché ella “soffre
di demenza senile e io sono l’unico che può aiutarla. Inoltre in Germania non
ho nessun parente e non saprei dove andare” (cfr. suo verbale 16 febbraio
2014 allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2).
Egli veniva, quindi, accompagnato presso il valico doganale di Gandria e fatto
uscire dal territorio svizzero (cfr. Rapporto di polizia, AI 1, in inc. MP 2014.1611).
10. Visti questi ultimi sviluppi, il Ministero pubblico ha aperto un
secondo procedimento nei confronti dell’appellante che è sfociato nel DA n.
1402/2014 del 24 marzo 2014 di cui al consid. A.
11. Il 19 marzo 2014, l’UFM ha respinto l’istanza di riesame inoltrata da AP
1 il 23 agosto 2013. Tuttavia, “tenuto conto dell’insieme delle circostanze,
segnatamente del tempo trascorso dalle ultime infrazioni (…) e dopo un’accurata
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco”, lo stesso Ufficio
ha deciso di limitare il divieto d’entrata al 4 gennaio 2020.
12. Con
decisione 23 aprile 2015, il Tribunale amministrativo federale - determinandosi
sul ricorso interposto il 9 maggio 2014 da AP 1 - ha infine riformato la
decisione dell’UFM limitando il divieto d’entrata alla data di emanazione del
suo giudizio (cfr. doc. XXV in inc. CARP 17.2014.185).
Appello
13. AP 1 - che non contesta i fatti descritti nei due atti di accusa (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1) né contesta di avere realizzato i presupposti applicativi del reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr (cfr. motivazione d’appello, pag. 12 e 15) - postula in primo luogo l’applicazione alla fattispecie del motivo d’impunità di cui all’art. 52 CP (punizione priva di senso), ciò che - a suo dire - dovrebbe condurre all’abbandono del procedimento (motivazione d’appello, pag. 4-7 e 14). Subordinatamente egli sostiene di avere agito in uno stato di necessità ai sensi degli art. 17 e 18 CP (motivazione d’appello, pag. 14-19).
14. L’art.
52 CP sancisce che l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal
rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono
di lieve entità.
La norma è di natura imperativa: se le condizioni sono adempiute, l’autorità
competente deve rinunciare alla continuazione del procedimento in corso o
all’inflizione di una pena (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, pag. 1749; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2;
STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.2).
a. Per quanto riguarda, innanzitutto, le conseguenze in caso di applicazione del citato disposto da parte del giudice, l’appellante, nel suo gravame, richiama la sentenza CARP 17.2011.129 del 21 maggio 2012 in cui è stato stabilito, sulla scorta della dottrina maggioritaria, che, in applicazione dell’art. 8 cpv. 4 CPP, anche i tribunali, e non solo il Ministero pubblico, devono pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. sentenza citata, consid. 7.1.c).
b. L’evocata
giurisprudenza è stata superata dalla DTF 139 IV 220, nella quale l’Alta Corte,
smentendo l’opinione della dottrina maggioritaria, ha stabilito che, dopo la
promozione dell’accusa, il giudice non può decidere, sulla base dell’art. 8
CPP, l’abbandono del procedimento in presenza dell’ipotesi prevista dall’art.
52 CP, dovendo egli invece pronunciarsi sull’accusa e, in caso di colpevolezza,
prescindere dalla punizione (cfr. DTF citata, consid. 3.4).
c. Da
quanto precede discende che, diversamente dall’opinione ricorsuale, anche
qualora fossero realizzati i presupposti applicativi dell’art. 52 CP, questa
Corte non potrebbe limitarsi a pronunciare l’abbandono del procedimento, ma
dovrebbe comunque prima determinarsi sulla colpevolezza dell’imputato e
rinunciare poi, in applicazione dell’art. 52 CP, all’inflizione di una pena.
Prima di esaminare l’applicazione al caso concreto del menzionato motivo
d’impunità, occorre dunque determinarsi sulle altre censure sollevate da AP 1
e, segnatamente, stabilire se egli deve essere prosciolto in applicazione degli
art. 17 e 18 cpv. 2 CP.
15. Al riguardo AP 1, con riferimento ai certificati medici in atti,
sostiene di essersi introdotto sul territorio svizzero nonostante il divieto
dell’UFM, da un lato, allo scopo di fornire assistenza alla madre gravemente
malata e, dall’altro, al fine di preservare la sua salute psichica (minacciata
dal fatto che egli è costretto a lasciare l’unico luogo al mondo in cui ha dei
legami affettivi) nonché la sua dignità in quanto essere umano. Il diritto alla
vita privata e famigliare - spiega - costituisce un diritto costituzionale che
deve prevalere nei confronti della LStr (cfr. motivazione d’appello, pag. 14-18).
Con riferimento all’osservazione del pretore secondo cui - prima di entrare in
Svizzera - egli avrebbe dovuto formulare “una richiesta di sospensione del
divieto in atto nei suoi confronti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 7,
pag. 6), l’appellante rileva come un tale agire non avrebbe permesso di
migliorare la sua situazione né quella della madre, ritenuto che l’UFM avrebbe
comunque “concesso unicamente dei sporadici permessi giornalieri” (cfr.
motivazione d’appello, pag. 18).
15.1. a. Sia l’art. 17 CP (stato di necessità esimente) che l’art. 18
CP (stato di necessità discolpante) presuppongono che l’autore abbia commesso
un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico
altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è
imminente se è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di
altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale
federale hanno già avuto modo di osservare che essa implica una sussidiarietà
assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato
che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag,
Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17, n. 7; STF
6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; STF 6S.529/2006 dell’8 febbraio
2007 consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della
sussidiarietà deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (STF
6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4
consid. 1) ritenuto, in ogni caso, che il giudice penale, nel suo esame, deve
immedesimarsi nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del
pericolo e tenere debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti
dalla necessità di agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234
con riferimento alla DTF 75 IV 53).
b. L’art.
17 si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli interessi in gioco.
L’atto necessario è lecito se il bene protetto è preponderante rispetto al bene
leso. Se il bene protetto e il bene leso sono, invece, d’importanza equivalente
o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo stato di necessità è discolpante
e può condurre all’attenuazione o all’esenzione della pena (STF 6B_176/2010 del
31 maggio 2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1 consid. 2b).
15.2. La censura dell’appellante è votata all’insuccesso.
In primo luogo, non risulta che l’entrata in Svizzera dell’appellante sia
avvenuta per preservare lo stato di salute della madre o il suo proprio stato
psichico. Emerge, infatti, dagli atti che la salute della donna, ancorché
precaria già nel 2009 (cfr. certificato medico 21 ottobre 2009 del dr. __________
allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502), si è aggravata solo nel corso del 2012
a causa dell’insorgere di una demenza senile (cfr. Rapporto del Dr. __________,
doc. G allegato alla dichiarazione d’appello, pag. 2) e che anche la condizione
depressiva dell’insorgente, pure presente da molti anni, si è drasticamente
deteriorata solo nel 2013 (cfr. Rapporto del Dr. __________, doc. G allegato
alla dichiarazione d’appello, pag. 2). Sia la salute dell’insorgente che quella
della madre si sono, dunque, aggravate quando le infrazioni erano già in essere
da parecchio tempo. Del resto, lo stesso l’appellante ha dichiarato dinanzi al
primo giudice di essere tornato in Svizzera non tanto per i suoi problemi
psichici o per prendersi cura della madre, ma piuttosto perché, al rientro
dall’esperienza in Messico, “non sapevo bene dove andare” (cfr.
suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Ma anche volendo - per ipotesi - ammettere l’esistenza di un pericolo imminente
per la salute dell’insorgente o per quella della madre, l’esistenza di uno
stato necessità deve comunque essere negata dal profilo della sussidiarietà.
Non va infatti dimenticato che la donna era sotto stretta e continua
osservazione da parte dei medici (cfr. al riguardo i numerosi certificati
medici in atti allegati all’AI 1 in inc. MP 2013.7502 e al verbale dib. di
primo grado) che, in caso di necessità, avrebbero potuto adottare gli
accorgimenti necessari per garantirle tutta l’assistenza del caso (ad esempio,
attivando i servizi assistenziali preposti, quali l’aiuto domiciliare, o
disponendo nei suoi confronti un ricovero presso un’adeguata struttura). Del
resto, lo stesso appellante, in occasione del dibattimento in Pretura penale,
ha spiegato che, nonostante la sua assenza, la madre, dopo un ricovero in
clinica, vive ancora a casa dove viene accudita da personale infermieristico
(cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado,
pag. 1). Senza voler minimizzare l’importanza che, per persone anziane o
ammalate, rappresenta il fatto di poter vivere accanto ai propri cari, non si
può qui ritenere che l’unica possibilità per preservare la salute della donna
fosse legata alla presenza costante del figlio al suo fianco.
Lo stesso discorso vale in relazione allo stato di salute psichico
dell’appellante. Anche in questo caso - con tutto il rispetto che si può avere
per un caso umanamente delicato - non è infatti possibile ritenere (al di là di
quanto indicato dal dott. __________, cfr. doc. G allegato alla dichiarazione
d’appello, pag. 2) che l’unica possibilità per preservare la salute psichica
dell’imputato fosse quella di vivere in Svizzera. AP 1 ha, infatti, dimostrato
di potersela cavare - seppur con tutte le difficoltà del caso - anche
all’estero (dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel febbraio 2014 egli vive
in Italia presso amici, cfr. suo verbale d’interrogatorio allegato al verbale
dib. di primo grado, pag. 2). Inoltre, come spiegato dal suo patrocinatore al
dibattimento in Pretura penale, il fatto di non poter vivere in Svizzera, non
ha impedito la continuazione della sua relazione affettiva (iniziata nel 2010)
con __________ (cfr. arringa, pag. 2-3), elemento certamente importante per la
sua stabilità psico-emotiva.
Sempre dal profilo della sussidiarietà, aggiungasi che, come a ragione
osservato anche dal primo giudice, ben avrebbe dovuto l’imputato, prima di
entrare illegalmente in Svizzera, richiedere un salvacondotto alle autorità. La
circostanza secondo cui l’UFM avrebbe comunque “concesso unicamente dei
sporadici permessi giornalieri” rimane infatti una semplice affermazione di
parte che, non esclude, l’adozione da parte dello stesso ufficio di soluzioni
più favorevoli all’imputato (e alla madre) che meglio tenessero conto delle
specificità del caso concreto.
Non chiara e insufficientemente motivata è, invece, l’argomentazione relativa
alla dignità umana per la cui preservazione AP 1 sarebbe entrato in Svizzera.
Questa Corte può, pertanto, esimersi dal prendere posizione al riguardo e
limitarsi a ricordare che, per la dottrina, essa è messa in discussione da
situazioni ben più gravi di quella qui in esame (cfr. Seelman, in op. cit., ad
art. 17 n. 12).
16. Ritenuta l’assenza dei
presupposti per ammettere l’esistenza di uno stato di necessità e considerato
che, come visto, l’imputato non contesta i fatti descritti nei due decreti
d’accusa, se ne conclude che egli - entrando in Svizzera e soggiornandovi
nonostante il divieto d’entrata emesso nei suoi confronti dall’UFM - ha
realizzato il reato di cui agli art. 115 cpv. 1 lett. a (in
combinazione con l’ art. 5 cpv. 1 lett. d) e b LStr.
Commisurazione della pena
17. Ciò posto, passando
alla commisurazione della pena, occorre innanzitutto esaminare se, nel caso di
specie, sussistono gli estremi per riconoscere il motivo d’impunità di cui
all’art. 52 CP.
17.1. Al riguardo
l’appellante sostiene che, in concreto, l’applicazione del citato disposto si
giustifica considerata la lieve entità della sua colpa. In primo luogo - spiega
l’insorgente - egli ha agito per “motivi importanti ed onorevoli”,
segnatamente per occuparsi della madre affetta da demenza senile, patologia che
la rende “del tutto dipendente dall’assistenza di persone che le possono
stare costantemente vicine”. Secondariamente - rileva ancora AP 1 - la sua
colpa è mitigata dal fatto che egli è nato e cresciuto in Svizzera e che non ha
nessun legame con la Germania, paese del quale nemmeno conosce la lingua, per
cui egli deve forzatamente essere assimilato ad un cittadino svizzero. A mente
dell’insorgente concorre, infine, ad attenuare la sua colpa il corretto
atteggiamento processuale da lui tenuto in occasione dell’istruttoria e del
dibattimento, peraltro riconosciuto anche dal primo giudice.
Infine, l’appellante sostiene che anche le conseguenze del fatto sono di lieve
entità, ritenuto come egli potrà, a breve, soggiornare nuovamente nel suo paese
natale (cfr. motivazione d’appello, pag. 11-12).
17.2. a. La norma di cui all’art. 52 CP concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, pag. 80; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.2).
Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid. 5.4).
Presupposti per l’esenzione dalla pena ai sensi
dell’art. 52 CP sono l’esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto. Tali
due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (Messaggio,
pag. 1748; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, 3a edizione, ad art. 52, n. 19,
pag. 1078; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a
edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 52, n. 1, pag. 311;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna
2009, ad art. 52, n. 1, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I,
Basilea 2009, ad art. 52, n. 2, pag. 529).
b. L’intenzione del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un
reato bagatella, l’abbandono del procedimento
giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto
può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in
modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono
di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e,
meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se
paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo
che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve,
pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (DTF 135
IV 130 consid. 5.3.3; Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 20-22, pag. 1078-1079;
Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pieth, op.
cit., ad art. 52, n. 2, pag. 312; cfr. anche Messaggio, pag. 1748-1749).
c. La gravità della colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 47 CP. In tale valutazione non rientrano soltanto i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore (Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento dopo i fatti. Possono altresì essere prese in considerazione la violazione del principio di celerità e circostanze attenuanti indipendenti dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2 e 5.4; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 1077; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 52, n. 2a, pag. 312).
Le “conseguenze del fatto” non comprendono soltanto il risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati dal suo comportamento. Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve entità. Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti che giocano a favore dell’accusato (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; cfr. anche Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 1077-1078).
d. Già
precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice
penale, il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o
particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art.
251 cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup). La giurisprudenza
ha sempre rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite,
appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3;
124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV
75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3). Questa giurisprudenza
può essere considerata come linea guida per l’applicazione dell’art. 52 CP (DTF
135 IV 130 consid. 5.3.4 e dottrina ivi citata).
17.3. In
concreto, questa Corte ritiene innanzitutto che la colpa di AP 1 - da leggere,
come visto, anche in funzione dei fattori legati all’autore - debba essere
considerata di lieve entità ai sensi dell’art. 52 CP.
Se è infatti vero che, dal profilo oggettivo, la sua colpa non appare
propriamente trascurabile (egli, nonostante il divieto d’entrata in Svizzera,
ha soggiornato presso la madre a ________, praticamente ininterrottamente, dal
9 giugno 2010 al 16 febbraio 2014), è altrettanto vero che, esaminata dal
profilo soggettivo, la questione appare sotto una luce ben diversa. Egli -
entrando e soggiornando in Svizzera - non ha fatto altro che trattenersi nel
paese in cui è nato e ha sempre vissuto, ha frequentato le scuole, ha svolto
l’apprendistato e dove ha gli unici legami famigliari ed affettivi. Emblematico
al riguardo è il fatto che al pretore che gli chiedeva perché, tra il 2010 e il
2014, avesse sempre vissuto in Svizzera, egli ha risposto “non sapevo bene
dove andare” (cfr. suo verbale d’interrogatorio
allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Pure
emblematico è il fatto che egli non conosce il tedesco (ovvero la lingua
ufficiale della nazione di cui è cittadino), ma parla il dialetto ticinese
(cfr. scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 al Dipartimento federale di
giustizia polizia, allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2). Va poi
aggiunto che la lunga permanenza di AP 1 a __________ si spiega anche con la
sua volontà di accudire la madre affetta da diverse patologie, fra cui, dal
2012, da una demenza senile per la quale s’impone la costante presenza di
qualcuno al suo fianco per accudirla e supervisionare le terapie necessarie
(cfr. certificato medico 11 luglio 2014 del Dr. __________, allegato al verbale
dib. di primo grado). A mitigare la colpa dell’insorgente - ai sensi dell’art.
52 CP - concorrono anche i fattori legati all’autore e, in particolare, la
circostanza secondo cui, dopo le diverse carcerazioni subite, l’appellante ha
concluso con successo un percorso di disintossicazione (cfr.
certificato medico 2 ottobre 2013 del dott. __________ e referto dei Servizi
diagnostici Synlab, allegati al verbale dib. di primo grado) ciò che fa ben sperare per un suo definitivo affrancamento dal mondo
dell’illegalità e per un suo reinserimento nel mondo del lavoro. Non va,
infine, dimenticato che egli ha sempre fornito piena collaborazione agli
inquirenti durante le due inchieste penali sfociate nei DA qui in esame.
Anche le conseguenze del fatto sono, in concreto, certamente di lieve entità.
Non risulta, infatti, che la presenza dell’appellante in Svizzera abbia causato
problemi di sorta: egli non ha lavorato abusivamente (cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502,
pag. 1) e si è sostanzialmente dedicato alle cure della madre malata. A ben
vedere, così facendo, egli ha addirittura sgravato lo Stato dalle sue
incombenze, ritenuto che, dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel 2014, la
madre è stata dapprima ricoverata in una clinica e poi accudita a domicilio da
personale infermieristico (cfr. suo verbale
d’interrogatorio allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Visto quanto precede, la scrivente Corte ritiene che il comportamento di AP 1 -
ancorché costitutivo del reato di entrata e soggiorno illegale - sia
trascurabile rispetto ad altri atti che potrebbero ricadere sotto l’art. 115
cpv. 1 lett. a e b LStr e che, pertanto, non sussiste in concreto un’esigenza
punitiva.
Ne discende che, in applicazione dell’art. 52 CP, la scrivente Corte prescinde
dall’inflizione di una pena.
18. In applicazione dell’art. 89 cpv. 2 CP, si rinuncia al ripristino dell’esecuzione della rimanenza della pena detentiva inflitta a AP 1 dalla Corte delle assise criminali in data 19 novembre 2007 (rimanenza di 1 anno, 4 mesi e 2 giorni di detenzione). L’appellante viene ammonito formalmente.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento dinanzi la Pretura penale
19. A titolo preliminare si osserva che se una delle parti interpone
appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure
relative all’indennizzo (anche quelle sollevate dal difensore d’ufficio) vanno risolte
nella procedura d’appello (DTF 140 IV 213, consid. 1.4; 139 IV 199, consid.
5.6; sentenze CRP 60.2015.53 del 1° aprile 2015, consid. 3.3; 60.2014.418 del 7
aprile 2015, consid. 1.3).
Ritenuto come AP 1 abbia interposto appello avverso il suo giudizio di
condanna, questa Corte è competente anche per dirimere le censure del difensore
d’ufficio sulla tassazione della sua nota d’onorario da parte del primo
giudice.
20. Con la sua nota d’onorario del 9 settembre 2014, l’avv. DI 1 -
difensore d’ufficio di AP 1 (cfr. decreti del Presidente della Pretura penale,
doc. 13 in inc. Pretura penale n. 81.2014.420 e doc. 6 in inc. Pretura penale
81.2014.215) - aveva chiesto, per il procedimento di primo grado, la rifusione
di complessivi fr. 7'924,55.
21. Col giudizio impugnato, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto le prestazioni contenute nella nota d’onorario per complessivi fr. 3'690.- e, meglio, fr. 3'300.- d’onorario (corrispondente ad un dispendio orario di 18 ore e 20 min.) e fr. 390.- di spese. Il pretore ha, inoltre, specificato che l’IVA non può essere corrisposta, essendo AP 1 residente all’estero (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9).
22. Nel suo reclamo 1° febbraio 2015 (originariamente inoltrato alla
CRP, ma le cui argomentazioni e conclusioni sono state riproposte in questa
sede), rettificato il 5 ottobre 2015, l’avv. DI 1 - dopo aver censurato le
decurtazioni operate dal pretore - chiede la rifusione di complessivi fr.
7'764,55 comprensivi di onorario, spese e IVA.
23. a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in
regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla
base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF
1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid.
8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.
2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,
pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui
va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato
ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4,
in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22
consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc.
60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
f. Giusta
l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un
importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr.
500.- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a
fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale
rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione,
delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il
patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le
note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di
trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
Giusta l’art. 7 Regolamento Tpu, è tuttavia possibile derogare dalla tariffa
indicata nel caso di una manifesta sproporzione con le spese effettivamente
sopportate o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.
24. Premesso
che le prestazioni ammesse dal primo giudice – in assenza di ricorsi da parte
del procuratore pubblico – devono essere riconosciute anche in questa sede,
occorre ora determinarsi sulle decurtazioni contestate dall’avv. DI 1.
a. Si rileva in primo luogo che, contrariamente all’opinione dell’appellante, a ragione il pretore ha tenuto in considerazione unicamente le prestazioni a far tempo dal 3 ottobre 2013, ritenuto che proprio in quella data è stata presentata l’istanza per l’ottenimento della difesa d’ufficio (cfr. AI 4 in inc. MP 2013.7502).
b. Per quanto concerne l’allestimento dell’opposizione al DA del 3
ottobre 2013, questa Corte riconosce invece il dispendio di 40 min. esposto
nella nota d’onorario - anziché i 30 min. ammessi dal pretore - ritenuto che
con l’atto in questione (di 2 pag.) il difensore d’ufficio non si è limitato ad
impugnare il DA, ma ha pure fornito al Ministero pubblico una serie di informazioni
inerenti il prevenuto (allegando documentazione varia) e ha inoltre
formalizzato la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (cfr. AI 4 in
inc. MP 2013.7502).
c. Il pretore ha, poi, spiegato di non riconoscere le prestazioni per i
colloqui e le mails con il dr. __________, il dr. __________ e il prof. __________.
L’avv. DI 1 ha, al riguardo, spiegato di avere contattato i due medici al fine
di raggiungere il prof. __________ cui ha commissionato l’allestimento di un
referto sulle condizioni psico-fisiche dell’imputato (cfr. reclamo, pto. 9.3).
Questa Corte, considerato che il rapporto è stato effettivamente utile per
definire alcuni aspetti della fattispecie in esame (cfr. in part. il consid.
15.2), ritiene di poter ammettere anche i dispendi orari - peraltro piuttosto
modesti (28 min. di chiamate e 1 ora e 39 min. di redazione/lettura mails) -
relativi ai contatti con le persone che ne hanno permesso l’allestimento.
d. Per quanto concerne i colloqui con il cliente, il pretore ha spiegato
di non riconoscere quelli del 23 ottobre (20 min.), del 25 ottobre (20 min.),
del 5 novembre 2013 (15. min.) nonché quello del 9 settembre, giorno del
dibattimento (45 min.). Quanto al colloquio del 3 settembre 2014 per la
preparazione del processo, il pretore ha spiegato di riconoscere solo 60 dei
105 min. fatturati.
L’appellante sostiene che i colloqui di ottobre/novembre 2013 devono essere
indennizzati trattandosi di “comunicazioni inerenti ad atti ricevuti,
comunque di breve durata” (cfr. reclamo, pto. 9.4). Egli rileva, inoltre,
che i colloqui del 3 e del 9 settembre erano necessari per la preparazione del
processo, rispettivamente per puntualizzare la linea difensiva (cfr. reclamo,
pto. 9.7).
La scrivente Corte ritiene giustificati i dispendi per i colloqui di
ottobre/novembre 2013 per complessivi 55 min., vista la necessità di discutere
con il cliente alcuni atti puntuali.
Quanto alla preparazione del dibattimento, questa Corte riconosce
complessivamente 1 ora di colloquio (invece delle 2 ore e 30 min. esposti),
tempo necessario e sicuramente sufficiente per fare il punto della situazione
ed approntare una strategia difensiva.
e. Il pretore ha, poi, ancora spiegato come non possono essere ammesse
tutte le prestazioni relative al reclamo alla CRP del 14 novembre 2013 inerente
la mancata nomina del difensore d’ufficio, in quanto l’avv. DI 1, per quel
procedimento, ha già beneficiato di fr. 500.- di ripetibili.
Sulla questione, il difensore d’ufficio ha spiegato di concordare con la
Pretura penale nel senso che “da detta posizione devono essere dedotte le
ripetibili assegnate con decisione 31 marzo 2014, ossia fr. 500.-” (cfr.
reclamo, pto. 9.5).
La scrivente Corte ritiene che le 8 ore esposte dall’avv. DI 1 per il
procedimento presso la CRP nel quale egli ha contestato la mancata concessione,
da parte del pretore, di un difensore d’ufficio a AP 1 (ricerche giuridiche,
allestimento dell’istanza e della replica, contatti con cliente e tribunale,
lettura della decisione) sono interamente giustificate e, pertanto, da
indennizzare previa deduzione dei fr. 500.- di ripetibili - termine con cui,
notoriamente, viene indicata, nella prassi ticinese, soltanto una
partecipazione ai costi di patrocinio - già riconosciuti dalla CRP.
f. Il
pretore ha, poi, ridotto il dispendio orario relativo all’allestimento della
lettera 9 maggio 2014 al MP (da 10 a 5 min.), 22 maggio 2014 alla Pretura
penale (da 10 a 5 min.), 9 luglio 2014 alla Pretura penale (da 20 a 15 min.)
nonché per l’esame del 4 luglio 2014 della lettera del MP alla Pretura penale
(da 7 a 2 min.).
Il reclamante si oppone a dette decurtazioni (cfr. reclamo, pto. 9.6).
Questa Corte, dopo esame degli atti in questione, ritiene giustificato
un tempo di 5 min. per la redazione delle lettere 9 e 22 maggio 2014 (trattasi
di due brevi comunicazioni di poche righe), di 20 min. per lo scritto 9 luglio
2014 (trattasi di uno scritto di 1 pag. in cui vengono discussi alcune
problematiche in vista del dibattimento) e di 5 min. per l’esame dello scritto
del MP alla Pretura penale.
g. Il
primo giudice ha, ancora, ritenuto non indennizzabile il dispendio orario di 10
min. per la lettera al Dipartimento delle finanze del 22 maggio 2014.
Ritenuto che, con il suo reclamo, l’avv. DI 1 non ha saputo giustificare
l’allestimento dello scritto (del quale, peraltro, non v’è traccia in atti), la
scrivente Corte conferma su questo punto la decisione pretorile.
h. Per
quanto attiene, infine, il dispendio orario per la partecipazione al
dibattimento, il primo giudice ha ritenuto giustificate solo 2 delle 2 ore e 30
min. esposte nella nota d’onorario.
Nel suo reclamo l’avv. DI 1 ha spiegato che:
“ la Pretura penale ha convocato le parti per il dibattimento previsto il 9 settembre 2014 alle ore 14’30. Per ritardi della Pretura l’udienza ha avuto luogo alle 14’37 ed è durata approssimativamente 2 ore. A ciò si deve aggiungere il tempo per la discussione con il cliente che ha fatto seguito alla lettura della sentenza con le delucidazioni del caso” (cfr. reclamo, pto. 9.8).
Visto le spiegazioni addotte
dall’appellante – compatibili con quanto emerge dal verbale del dibattimento –
questa Corte ritiene giustificati sia le 2 ore e 5 min. esposti per la
partecipazione al dibattimento, sia gli ulteriori 25 min. per la discussione
finale con il cliente.
i. Visto quanto precede si giustifica riconoscere al difensore d’ufficio a titolo d’onorario complessivi fr. 6'120.- (corrispondenti a 34 ore di lavoro a fr. 180.-/ora) dai quali devono essere dedotti i fr. 500.- di ripetibili già versati dallo Stato.
l. Per quanto concerne
le spese, il pretore, in applicazione del art. 6 del Regolamento Tpu, ha
riconosciuto un importo forfettario di fr. 330.- (corrispondente al 10 %
dell’onorario) oltre a fr. 60.- esposti per le trasferte, per complessivi fr.
390.-.
L’avv. DI 1 chiede che gli siano corrisposte le spese esposte nella nota
d’onorario (cfr. reclamo, pag. 12).
In concreto questa Corte - anziché applicare il tariffario di cui al
Regolamento Tpu - ritiene giustificato ammettere le spese esposte nella nota
d’onorario per complessivi fr. 777.-.
Devono in particolare essere ridotte:
- le spese per formazione ed archiviazione incarto da fr. 60.- a fr. 50.- (cfr. sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2011.22 del 18 maggio 2011, consid. 3.3; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3);
- le spese per fotocopie dai complessivi fr. 516.- esposti (corrispondenti a 258 fotocopie) a fr. 300.- (corrispondenti a 150 fotocopie) ritenuto oltretutto che vengono riconosciuti fr. 296.- relativi a fotocopie ammesse nella procedura d’appello (cfr. nota d’onorario, doc. I in inc. CARP 17.2015.48);
- le spese esposte per l’invio e la ricezione di e-mails (fatturate
parzialmente in modo errato, tenuto conto delle tariffe applicabili di fr. 2.-
per e-mail, cfr. sentenza CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013, consid. 6a; CRP
60.2005.209, consid. 2.6) da complessivi fr. 42.- a fr. 22.-.
m. Diversamente da quanto
ritenuto dal pretore, l’IVA deve essere corrisposta nonostante AP 1 sia
residente all’estero (cfr. STF 6B_498/2014 del 9 settembre 2015, consid. 4).
L’IVA assomma a fr. 511,80.
n. In esito, lo Stato
rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 6'908,80.- per le prestazioni fornite
dinanzi la Pretura penale.
AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena
le sue condizioni glielo permetteranno.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento d’appello
25. In data 2 aprile 2015, l’avv. DI 1, ha trasmesso a questa Corte la nota d’onorario relativa alla procedura d’appello (cfr. doc. I in inc. CARP 17.2015.48).
a. Del tempo complessivo esposto di 23 ore e 41 min. appaiono adeguate 21 ore e 41 min. (arrotondati a 21 ore e 40 min.) con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’900.-.
Non vengono approvate le 2 ore esposte per l’allestimento della
motivazione scritta della dichiarazione d’appello, ritenuto che tale allegato
risulta del tutto identico, sia nella formulazione che nei contenuti, alla
dichiarazione d’appello, per la quale sono state esposte 12 ore di lavoro.
b. Le spese esposte per
complessivi fr. 604.- sono approvate per fr. 544.-, non giustificandosi
l’importo di fr. 60.- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto, già
fatturato nella nota d’onorario relativo al procedimento di primo grado.
c. Anche in questo
caso, l’IVA deve essere corrisposta per complessivi fr. 355,50.
d. In
esito lo stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 4'799,50 per le
prestazioni fornite in sede d’appello.
AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena
le sue condizioni glielo permetteranno.
Ritenuto che l’appello di AP 1 è stato parzialmente accolto, è stabilito che,
in caso di ritorno a miglior fortuna, egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto
il 50% dell’importo riconosciuto a favore del suo patrocinatore (art. 135 cpv.
4 lett. a e 5 CPP).
Tassa di giustizia e spese
26. a. Per quanto riguarda gli
oneri processuali di primo grado, visto l’esito dell’appello, la tassa per la
motivazione della sentenza di complessivi fr. 300.- è posta a carico dello
Stato, mentre che l’ulteriore tassa di fr. 250.- e le spese di fr. 250.- sono
poste a carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, anticipati dallo Stato) ritenuto come egli sia stato, comunque, correttamente
ritenuto autore colpevole dei reati ascrittigli.
b. Gli oneri processuali
dell’appello di AP 1 sono posti in ragione di 1/2 a carico dell’appellante (e,
per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) e
per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
c. Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della nota professionale 9 settembre 2014 sono posti a suo carico per 1/10 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà al patrocinatore d’ufficio fr. 500.- a titolo di indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP.
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
405 cpv. 1, CPP,
17, 18, 52 CP
5 cpv. 1 lett. d, 115 cpv. 1 lett. a e b LStr,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1. AP 1 è autore colpevole di entrata e soggiorno illegale, ripetuta
- per essere entrato
illegalmente in Svizzera il 9.06.2010 malgrado il divieto d’entrata emanato nei
suoi confronti dal Canton Ticino (valido dal 9 ottobre 2009 al 31 dicembre
2099) e per avere soggiornato illegalmente a __________ fino al 16 agosto 2013.
- per essere entrato illegalmente in Svizzera nel corso del mese di settembre 2013 malgrado il menzionato divieto d’entrata e per aver soggiornato illegalmente a __________, in Via __________, fino al 16 febbraio 2014.
2. Si prescinde da una punizione in applicazione dell’art. 52 CP.
3. Si
rinuncia al ripristino dell’esecuzione della rimanenza della pena detentiva inflitta a AP 1 dalla Corte delle assise
criminali in data 19 novembre 2007 (rimanenza di 1 anno, 4 mesi e 2 giorni di
detenzione) ma l’appellante viene ammonito formalmente.
4. Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1 (e, per esso, anticipati dallo Stato), ad eccezione della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 300.-, che è accollata allo Stato.
5. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti per 1/2 a carico
dell’appellante (e, per esso, anticipati dallo Stato) e per il rimanente a
carico dello Stato.
II. L’appello
dell’avv. DI 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre
2014 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1. La nota professionale 9 settembre 2014 dell’avvocato DI 1 relativa al procedimento di primo grado è approvata per:
- onorario fr. 5'620.00
- spese fr. 777.00
- IVA fr. 511.80
Totale fr. 6’908.80
e posta a carico dello Stato.
2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 6'908.80 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
4. Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti per 1/10 a carico dell’avv. DI 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP.
III. La nota professionale 2 aprile 2015 relativa al procedimento d’appello dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 3'900.00
- spese fr. 544.00
- IVA fr. 355.50
Totale fr. 4'799.50
e posta a carico dello Stato.
1. Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
3. Visto il parziale accoglimento del suo appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 50%.
IV. Intimazione a:
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V. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.