Incarto n.
17.2014.188

Locarno

2 aprile 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione,

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 settembre 2014 da

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 7 ottobre 2014)

 

richiamata la dichiarazione di appello 23 ottobre 2014;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 2634/905 del 24 gennaio 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a _________ il 24 giugno 2013:

Ha posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”.

                                         In seguito, con decreto d’accusa n. 6316/901 del 14 febbraio 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione anche per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 26 settembre 2013:

Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso”.

                                         Per la prima infrazione l’autorità amministrativa ha proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 40.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 40.-. Per la seconda, essa ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 100.-.

                                         Contro i due decreti d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 3 settembre 2014, il presidente della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei menzionati decreti d’accusa e ha condannato AP 1 alla multa di fr. 290.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 690.-.

                                  C.   In data 12 settembre 2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile, nella quale ha specificato di impugnare unicamente la sua condanna per i fatti descritti nel DA n. 6316/901 (inosservanza di un segnale luminoso).
Dopo aver ricevuto la motivazione della pronuncia, con dichiarazione scritta d’appello 23 ottobre 2014, l’insorgente ha chiesto di essere prosciolto, ha esposto le argomentazioni a sostegno di tale richiesta e ha prodotto alcune fotografie del luogo della presunta infrazione.

                                  D.   Con scritti 31 ottobre, rispettivamente 11 novembre 2014, la Sezione della circolazione e la Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (
Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (
Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

                                   2.   Si osserva preliminarmente che l’istanza probatoria dell’appellante volta all’audizione testimoniale dell’automobilista che lo precedeva rispettivamente di quello che lo seguiva (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 1) deve essere respinta, concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione e non potendo, dunque, in questa sede, essere addotte nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
Per lo stesso motivo non possono essere considerate nel presente giudizio (per quanto non già agli atti) le fotografie prodotte da AP 1 con la dichiarazione d’appello.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori), l’art. 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr sancisce che la luce rossa significa «Fermata».

                                         Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

 

4.Nel caso in esame, la Sezione della circolazione rimprovera all’appellante – sulla base della documentazione fotografica allegata all’AI 4 – di non avere osservato, il 26 settembre 2013, alle ore 17’29, nell’incrocio situato in __________ a __________, un segnale semaforico indicante luce rossa.

                                   5.   Nelle osservazioni pervenute alla polizia il 12 dicembre 2012, AP 1 ha contestato i fatti rimproveratigli, sostenendo, in sintesi, di avere passato il semaforo con la luce verde, di avere poi bruscamente frenato (unitamente all’auto che lo precedeva) per non impattare con il bus della Fart che, a causa del forte traffico, ancora si trovava nell’incrocio e di essere poi stato fotografato solo quando è ripartito (AI 3).
Nello scritto pervenuto alla Sezione della circolazione il 21 gennaio 2014, il prevenuto si è riconfermato in queste allegazioni, confortandole con la circostanza – a suo dire deducibile dagli atti – secondo cui la velocità del suo veicolo, nel momento in cui sono state scattate la prime due foto, era “uguale a 0” (cfr. AI 6).

                                   6.   Questa versione dei fatti è, poi, stata confermata dall’insorgente anche dinanzi al presidente della Pretura penale:

Rilevo che giunto all'incrocio del __________ di __________ avevo davanti a me un veicolo che, dopo essere transitato con il verde, ha dovuto fermarsi ancor prima di raggiungere la strada trasversale perché sulla stessa circolava il bus delle Fart. Il suo arresto ha obbligato anche me a frenare e a fermarmi benché fossi passato il semaforo con la luce verde.
Peraltro questa situazione si presenta sovente in quell'incrocio negli orari di punta come dimostrano le fotografie che consegno al giudice” (cfr. verbale dib. di primo grado, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1).

 

                                   7.   Il presidente della Pretura penale - dopo aver esaminato le quattro foto scattate dalla fotocamera dell’impianto semaforico - ha accertato che:

-  la prima e la terza foto sono state scattate contemporaneamente (da due prospettive diverse) alle 17’29’40, quando il semaforo era rosso da 2 secondi e 50 centesimi e quando il veicolo aveva superato la linea d’arresto di ca. 1 m;

-  la seconda e la quarta foto sono pure state scattate contemporaneamente (sempre da due prospettive diverse) alle 17’29’41, quando il semaforo era rosso da 3 secondi e 0 centesimi;

-  la velocità del veicolo di AP 1 sulla prima e la terza foto non è stata rilevata;

-  la velocità del veicolo sulla seconda e quarta foto è di 12 km/h;

-  tra la prima e la seconda foto l’auto dell’imputato è avanzata di ca. 1,5 m;

 

Stando così le cose - ha poi spiegato il primo giudice - si deve giocoforza concludere che, circolando ad una velocità di 12 km/h (ovvero di 3,3 m/s), “nel momento in cui l’impianto è passato al rosso”, il prevenuto “fosse ben al di qua della linea d’arresto e quindi potesse e dovesse fermarsi, ciò che invece non ha fatto”.
Il presidente della Pretura penale ha, poi, evidenziato altri elementi che sconfessano la versione dell’imputato. Da un lato, il fatto che sulle foto in atti non v’è traccia del bus che, secondo AP 1, era appena transitato nell’incrocio. Dall’altro, la circostanza per cui dalle medesime foto sono visibili le luci di frenata del veicolo dell’imputato ciò che,
vista anche la posizione dell’altro veicolo davanti a loro già al centro dell’intersezione, esclude che gli stessi si stessero apprestando a ripartire dopo il forzato arresto”. A detta del pretore, quest’ultimo elemento lascia presagire che “AP 1 abbia accelerato per cercare di passare prima che il semaforo commutasse sul rosso e abbia poi dovuto frenare per non tamponare chi lo precedeva e per affrontare la curva a velocità adeguata” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 3-4).

 

                                   8.   Con l’appello, AP 1 perora la sua tesi secondo cui egli è passato con il semaforo verde e si è poi fermato (a causa del traffico) sui sensori che - una volta il segnale commutato sul rosso - hanno attivato le fotocamere. A suo dire, la circostanza secondo cui egli si è fermato dopo aver passato il semaforo è dimostrata dal fatto che, sulle prime due foto, la sua auto è ritratta con la luce dei freni accesi. Del resto, rileva ancora l’imputato, il giudice ha errato nel non ritenere la “velocità 0” indicata su dette foto (cfr. dichiarazione d’appello).

                               8.1.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Come rilevato al consid. 1, un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario soltanto se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.

                               8.2.   La censura ricorsuale è votata all’insuccesso.
L’accertamento del primo giudice secondo cui il veicolo dell’appellante, nell’istante in cui è stata scattata la prima foto, non era fermo ma circolava a (almeno) 12 km/h tutto può dirsi fuorché arbitrario. Intanto, diversamente, da quanto sostenuto dall’appellante, la foto non indica “0 km/h”, ma “--- km/h”, ciò che è sicuramente compatibile con la tesi pretorile secondo cui, su quella foto, la velocità non è stata rilevata. Che il veicolo non si è fermato subito dopo il semaforo è poi dimostrato, in modo inequivocabile, dal fatto che 1,5 metri e 0,5 secondi dopo, e meglio quando è stato immortalato dal secondo scatto, esso, nonostante stesse decelerando (come indicano le luci dei freni accese non solo sulla prima foto, ma anche sulla terza), circolava a 12 km/h.
Ma a ben vedere la tesi ricorsuale è sconfessata anche da un altro punto di vista. Se l’appellante fosse veramente passato col semaforo verde e si fosse veramente fermato sui sensori, la foto sarebbe stata scattata istantaneamente dopo la commutazione del segnale sul rosso e non solo dopo 2,5 secondi come verificatosi in concreto.
Da quanto precede discende che l’insorgente è transitato sul primo sensore, posto 1 metro dopo la linea d’arresto, ad una velocità di (almeno) 12 km/h (ovvero almeno 3,3 m/s) e che, pertanto, nel momento della commutazione del segnale su rosso, egli si trovava almeno 7 metri prima della linea d’arresto.
Pertanto, la condanna sancita dal primo giudice deve essere confermata e AP 1 dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr e 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr.

                                   9.   Solo di transenna è poi ancora il caso di osservare che non giova all’appellante lamentarsi del fatto che il conducente del veicolo immortalato dinanzi al suo sulle foto non è stato multato.
Da un lato, nulla dimostra che egli abbia commesso l’infrazione e, anche se così fosse, non va dimenticato che in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3)

                                10.   Quanto alla commisurazione della pena – non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 290.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale per la contravvenzione discussa in questa sede oltre che per quella di cui al DA n. 2634/905 del 24 gennaio 2014 (mancata esposizione del tagliando di posteggio).

                                11.   Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr, 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1.1 della sentenza 3 settembre 2014 della Pretura penale è passato in giudicato;

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole,
oltre che di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel DA n. 2634/905 del 24 gennaio 2014,
di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 26 settembre 2013, in territorio di __________, omesso di osservare un segnale luminoso.

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 290.- (duecentonovanta).

 

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 690.-, sono posti a carico dell’appellante.

                                                    

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  altri disborsi                            fr.           100.-

                                                     fr.           600.-

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.