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Incarto n. |
Locarno 2 aprile 2015/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione,
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 settembre 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 7 ottobre 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 23 ottobre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
2634/905 del 24 gennaio 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti
avvenuti a _________ il 24 giugno 2013:
“
Ha posteggiato il veicolo __________
omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben
visibile”.
In seguito, con decreto
d’accusa n. 6316/901 del 14 febbraio 2014, la Sezione della circolazione ha
dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione
anche per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 26 settembre 2013:
“
Alla guida del veicolo __________
non osservava un segnale luminoso”.
Per la prima infrazione
l’autorità amministrativa ha proposto la condanna del prevenuto alla multa di
fr. 40.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per
complessivi fr. 40.-. Per la seconda, essa ne ha proposto la condanna alla
multa di fr. 100.-.
Contro i due decreti
d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 3 settembre 2014, il presidente della Pretura penale,
statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei
menzionati decreti d’accusa e ha condannato AP 1 alla multa di fr. 290.- oltre
che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 690.-.
C. In data 12 settembre
2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile, nella
quale ha specificato di impugnare unicamente la sua condanna per i fatti
descritti nel DA n. 6316/901 (inosservanza di un segnale luminoso).
Dopo aver ricevuto la motivazione della pronuncia, con dichiarazione scritta
d’appello 23 ottobre 2014, l’insorgente ha chiesto di essere prosciolto, ha
esposto le argomentazioni a sostegno di tale richiesta e ha prodotto alcune
fotografie del luogo della presunta infrazione.
D. Con scritti 31
ottobre, rispettivamente 11 novembre 2014, la Sezione della circolazione e la
Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,
n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.
27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011
del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. Si osserva
preliminarmente che l’istanza probatoria dell’appellante volta all’audizione
testimoniale dell’automobilista che lo precedeva rispettivamente di quello che
lo seguiva (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 1) deve essere respinta,
concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione e non potendo, dunque, in questa sede, essere addotte nuove prove (art.
398 cpv. 4 CPP).
Per lo stesso motivo non possono essere considerate nel presente giudizio (per
quanto non già agli atti) le fotografie prodotte da AP 1 con la dichiarazione
d’appello.
3. Giusta l’art. 27
cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le
demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori), l’art.
68 cpv. 1bis 1a frase OSStr
sancisce che la luce rossa significa «Fermata».
Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
4.Nel caso
in esame, la Sezione della circolazione rimprovera all’appellante – sulla base
della documentazione fotografica allegata all’AI 4 – di non avere osservato, il
26 settembre 2013, alle ore 17’29, nell’incrocio situato in __________ a __________,
un segnale semaforico indicante luce rossa.
5. Nelle osservazioni
pervenute alla polizia il 12 dicembre 2012, AP 1 ha contestato i fatti
rimproveratigli, sostenendo, in sintesi, di avere passato il semaforo con la
luce verde, di avere poi bruscamente frenato (unitamente all’auto che lo
precedeva) per non impattare con il bus della Fart che, a causa del forte
traffico, ancora si trovava nell’incrocio e di essere poi stato fotografato
solo quando è ripartito (AI 3).
Nello scritto pervenuto alla Sezione della circolazione il 21 gennaio 2014, il
prevenuto si è riconfermato in queste allegazioni, confortandole con la
circostanza – a suo dire deducibile dagli atti – secondo cui la velocità del
suo veicolo, nel momento in cui sono state scattate la prime due foto, era “uguale
a 0” (cfr. AI 6).
6. Questa versione dei
fatti è, poi, stata confermata dall’insorgente anche dinanzi al presidente
della Pretura penale:
“ Rilevo che giunto all'incrocio del __________ di __________
avevo davanti a me un veicolo che, dopo essere transitato
con il verde, ha dovuto fermarsi ancor prima di raggiungere la strada
trasversale perché sulla stessa circolava
il bus delle Fart. Il suo arresto ha obbligato anche me a frenare e a fermarmi
benché fossi passato il semaforo con la luce verde.
Peraltro questa situazione si presenta
sovente in quell'incrocio negli orari di punta come dimostrano le fotografie
che consegno al giudice” (cfr. verbale dib. di primo grado, allegato al verbale
del dibattimento, pag. 1).
7. Il
presidente della Pretura penale - dopo aver esaminato le quattro foto scattate
dalla fotocamera dell’impianto semaforico - ha accertato che:
- la prima e la terza foto sono state scattate contemporaneamente (da due prospettive diverse) alle 17’29’40, quando il semaforo era rosso da 2 secondi e 50 centesimi e quando il veicolo aveva superato la linea d’arresto di ca. 1 m;
- la seconda e la quarta foto sono pure state scattate contemporaneamente (sempre da due prospettive diverse) alle 17’29’41, quando il semaforo era rosso da 3 secondi e 0 centesimi;
- la velocità del veicolo di AP 1 sulla prima e la terza foto non è stata rilevata;
- la velocità del veicolo sulla seconda e quarta foto è di 12 km/h;
- tra la prima e la seconda foto l’auto dell’imputato è avanzata di ca. 1,5 m;
Stando così le cose - ha poi spiegato il primo giudice
- si deve giocoforza concludere che, circolando ad una velocità di 12 km/h (ovvero di 3,3 m/s), “nel momento in cui l’impianto è passato al rosso”, il prevenuto “fosse
ben al di qua della linea d’arresto e quindi potesse e dovesse fermarsi, ciò
che invece non ha fatto”.
Il presidente della Pretura penale ha, poi, evidenziato altri elementi che
sconfessano la versione dell’imputato. Da un lato, il fatto che sulle foto in
atti non v’è traccia del bus che, secondo AP 1, era appena transitato
nell’incrocio. Dall’altro, la circostanza per cui dalle medesime foto sono
visibili le luci di frenata del veicolo dell’imputato ciò che, “vista anche la posizione
dell’altro veicolo davanti a loro già al centro dell’intersezione, esclude che
gli stessi si stessero apprestando a ripartire dopo il forzato arresto”. A detta del
pretore, quest’ultimo elemento lascia presagire che “AP 1 abbia accelerato per cercare di
passare prima che il semaforo commutasse sul rosso e abbia poi dovuto frenare
per non tamponare chi lo precedeva e per affrontare la curva a velocità
adeguata” (sentenza
impugnata, consid. 8 pag. 3-4).
8. Con
l’appello, AP 1 perora la sua tesi secondo cui egli è passato con il semaforo
verde e si è poi fermato (a causa del traffico) sui sensori che - una volta il
segnale commutato sul rosso - hanno attivato le fotocamere. A suo dire, la
circostanza secondo cui egli si è fermato dopo aver passato il semaforo è
dimostrata dal fatto che, sulle prime due foto, la sua auto è ritratta con la
luce dei freni accesi. Del resto, rileva ancora l’imputato, il giudice ha
errato nel non ritenere la “velocità 0” indicata su dette foto (cfr.
dichiarazione d’appello).
8.1. Nell’accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con
una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice
continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di
un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid.
1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Come rilevato al consid. 1, un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario soltanto
se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo
di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile.
8.2. La censura ricorsuale
è votata all’insuccesso.
L’accertamento del primo giudice secondo cui il veicolo dell’appellante,
nell’istante in cui è stata scattata la prima foto, non era fermo ma circolava
a (almeno) 12 km/h tutto può dirsi fuorché arbitrario. Intanto, diversamente,
da quanto sostenuto dall’appellante, la foto non indica “0 km/h”, ma “--- km/h”, ciò che è sicuramente compatibile con la tesi pretorile secondo cui, su
quella foto, la velocità non è stata rilevata. Che il veicolo non si è fermato
subito dopo il semaforo è poi dimostrato, in modo inequivocabile, dal fatto che
1,5 metri e 0,5 secondi dopo, e meglio quando è stato immortalato dal secondo
scatto, esso, nonostante stesse decelerando (come indicano le luci dei freni
accese non solo sulla prima foto, ma anche sulla terza), circolava a 12 km/h.
Ma a ben vedere la tesi ricorsuale è sconfessata anche da un altro punto di
vista. Se l’appellante fosse veramente passato col semaforo verde e si fosse
veramente fermato sui sensori, la foto sarebbe stata scattata istantaneamente
dopo la commutazione del segnale sul rosso e non solo dopo 2,5 secondi come
verificatosi in concreto.
Da quanto precede discende che l’insorgente è transitato sul primo sensore,
posto 1 metro dopo la linea d’arresto, ad una velocità di (almeno) 12 km/h (ovvero almeno 3,3 m/s) e che, pertanto, nel momento della commutazione del segnale su rosso,
egli si trovava almeno 7 metri prima della linea d’arresto.
Pertanto, la condanna sancita dal primo giudice deve essere confermata e AP 1
dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai
sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr e 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr.
9. Solo di transenna è
poi ancora il caso di osservare che non giova all’appellante lamentarsi del
fatto che il conducente del veicolo immortalato dinanzi al suo sulle foto non è
stato multato.
Da un lato, nulla dimostra che egli abbia commesso l’infrazione e, anche se
così fosse, non va dimenticato che in materia penale, ognuno risponde delle
proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3)
10. Quanto alla
commisurazione della pena – non oggetto di specifica contestazione - si osserva
che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 290.- inflitta
all’appellante dal presidente della Pretura penale per la contravvenzione
discussa in questa sede oltre che per quella di cui al DA n. 2634/905 del 24
gennaio 2014 (mancata esposizione del tagliando di posteggio).
11. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr, 68 cpv. 1bis 1a
frase OSStr,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1.1 della sentenza 3 settembre 2014 della Pretura penale è passato in giudicato;
1.1. AP 1 è autore
colpevole,
oltre che di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
DA n. 2634/905 del 24 gennaio 2014,
di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 26 settembre
2013, in territorio di __________, omesso di osservare un segnale luminoso.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 290.- (duecentonovanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 690.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.