|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 13 maggio 2014/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti |
|
assessori giurati: |
AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 AS 2 (I supplente) AS 6 (II supplente) |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2013 da
|
|
AP 1 rappr. dall' DI 1
|
e con appello incidentale 13 febbraio 2014 presentato dal
|
|
PP 1
contro la sentenza emanata il 21 novembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 |
richiamata la dichiarazione di appello 7 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 21 novembre 2013 (motivazione scritta intimata il 20 gennaio 2014) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.1. tentato omicidio intenzionale
per avere,
il 28 giugno 2013 alle ore 01.45/01.50, durante un litigio scoppiato per un futile motivo, utilizzando un coltellino militare, accoltellandolo alla gamba sinistra in sede inguinale, cagionandogli una ferita potenzialmente letale,
tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1, che non venne a morte solo grazie al pronto intervento dei sanitari;
1.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, tra novembre 2010 e novembre 2011, a __________, __________ e in altre imprecisate località:
- alienato a terzi circa 97 grammi di marijuana;
- procurato a terzi circa 590 grammi di marijuana agendo da intermediario per la vendita;
- detenuto per la successiva messa in commercio 87,34 grammi di marijuana;
1.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
a __________, in diverse occasioni fra il 16.04.2012 ed il 20.05.2012, portato con sé la pistola scacciacani (marca __________, n° di serie __________) predisposta al montaggio di un dispositivo di lancio per pezzi pirotecnici;
a __________, in diverse occasioni nel corso del 2010, acquistato sei dispositivi concepiti per ferire le persone, ossia un coltello con dieci lame a forma di scorpione e cinque ditali a punta in metallo;
1.4. contravvenzione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
senza autorizzazione, a __________, in luogo accessibile al pubblico, in diverse occasioni fra il 16.04.2012 ed il 20.05.2012, sparato 76 munizioni a salve con la pistola scacciacani di cui al pt. 1.3;
1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, tra il 01.06.2011 ed il 28.06.2013, consumato personalmente 180 grammi di marijuana, 3.37 grammi di cocaina, 0.5 grammi di anfetamina, 3 gocce di LSD e 1 grammo di haschisch;
detenuto per il proprio consumo personale, tra il 22.11.2011 ed il 06.03.2013, a __________, __________ e __________, 1.05 grammi di anfetamina (purezza 4%), 1.63 grammi di cocaina (purezza 20%) e 22.8 grammi di marijuana;
La Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo - pena cui ha associato la misura del trattamento ambulatoriale da eseguirsi già durante l’espiazione - ad una multa di fr. 100.- e a versare alla vittima fr. 662.70 a titolo di risarcimento danni e fr. 7’000.- a titolo di indennizzo per torto morale.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca di tutto quanto sequestrato, ad eccezione di alcuni oggetti di poco conto.
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi a carico del condannato.
preso atto che - In data 2 dicembre 2013 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 febbraio 2014, AP 1 ha precisato che l’impugnazione verte sul dispositivo 3.2. “limitatamente ai ditali in metallo” che, a mente sua, non possono essere considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm e sulla commisurazione della pena (dispositivo 2.1.) postulando di essere condannato alla pena detentiva di 4 anni, con deduzione del carcere preventivo sofferto.
- Con dichiarazione d’appello incidentale 13 febbraio 2014, anche il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) la commisurazione della pena (dispositivo 2.1.) chiedendo che AP 1 sia condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi da espiare.
- Non sono state presentate istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 13 maggio 2014 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha confermato la richiesta formulata con la dichiarazione
d’appello 13 febbraio 2014, ovvero che l’imputato sia condannato alla pena di 6
anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- AP 1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, chiedendo che la condanna per infrazione alla LArm venga limitata al coltello a forma di scorpione e alla pistola scacciacani e che la pena detentiva a suo carico sia ridotta a 4 anni.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
L’accusato: vita e precedenti penali
2. Sulla vita di AP 1, si rinvia alla lettura del consid. 1 della sentenza impugnata (che, a sua volta, riprende le parti del referto peritale dedicate alla ricostruzione della storia di AP 1).
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce qui il
consid. 1.c. della sentenza di primo grado:
“ In sostanza la storia di AP 1 non è dissimile da quella di diversi ragazzi, figli di donne provenienti dall'America Latina, che vengono in Europa a cercare migliore fortuna, si sposano e, poi, grazie alle generose disposizioni sul ricongiungimento famigliare, finiscono per trasferirvi i propri figli già in età preadolescenziale, sradicandoli completamente dal loro contesto sociale e culturale. A ciò aggiungasi che, non avendo un padre all'anagrafe, presto ha fatto il marito svizzero della madre ad adottarlo, come se fosse un oggetto da acquisire e da, poi, poter scaricare alle prime difficoltà. Fatto sta che, una volta in Svizzera, il ragazzo non si è mai perfettamente adeguato al modo di vivere del nostro paese: gli scarsi risultati ed una scarsa attitudine all'impegno lo hanno fatto presto sbandare. Alle prime avvisaglie, in particolare a seguito dei consumi di stupefacente, il padre che già ha quattro figli grandi da un primo matrimonio - dopo aver constatato che i suoi metodi sbrigativi non funzionavano per, si fa per dire, raddrizzarlo - lo ha messo alla porta, come se d'incanto non fosse più suo figlio, scaricando nel contempo sulla società civile tutta la responsabilità della presa a carico psicologica del ragazzo. Basti per finire pensare che, al momento dell'arresto, AP 1 era uno sbandato senza nemmeno fissa dimora. Emblematico al riguardo il rapporto della __________ (AI 58), che riassume una situazione già assai precaria risalente a quasi 10 anni fa:
"Data di ammissione: 21.10.2003
Data di emissione.' 09.11.2004
Ente collocante: Servizio educativo minorile, operatore: __________
Motivo del collocamento: Gravi disagi all'interno del nucleo famigliare, soprattutto non accettazione del ragazzo da parte del padre adottivo. L'intervento della magistratura e poi del Servizio minorile era legato ad una denuncia fatta dal padre adottivo per un presunto furto di cellulare.
La situazione famigliare era molto compromessa, tra un padre adottivo descritto come "tirannico" e una madre che cercava di proteggere il ragazzo (concedendogli delle trasgressioni alle regole ferree del marito), ma non in grado di opporsi perché a sua volta succube.
Il sig. AP 1 non ha mai voluto avere rapporti con il foyer, esprimendo il desiderio di allontanare AP 1 per sempre dall'ambito famigliare.
Tutte le nostre relazioni sono state solo con la madre del ragazzo. AP 1 non poteva tornare a casa e anche la madre (a suo dire) non aveva il permesso dal marito di venire a trovare il figlio.
Anche gli incontri di sintesi erano difficili da organizzare per lo stesso motivo.
II collocamento di AP 1 è stato caratterizzato da continue trasgressioni, sia alle regole del foyer sia alle regole sociali (bigiate, piccoli furti), che hanno impedito la costruzione di un progetto di crescita. Anche il passaggio del __________ a __________ non è stato significativo e non ha permesso al ragazzo di trovare la sua strada".
(sentenza impugnata, consid. 1 c., pag. 14-15)
3. L’estratto del casellario svizzero di AP 1 è intonso (AI 7)
Egli è, tuttavia, stato oggetto di 3 DA per contravvenzione sia alla LStup (consumo di canapa e cocaina) sia alla LF sul trasporto dei viaggiatori (per avere preso più volte il bus senza biglietto).
Fatti accertati nel giudizio di primo grado e rimasti incontestati
4. A conclusione di un’inchiesta che non ha presentato particolari difficoltà, nel dibattimento di primo grado i fatti sono stati accertati così come indicati nell’atto di accusa che, in buona sostanza, riporta le ammissioni dell’imputato.
Sull’imputazione principale – sfociata in condanna – si riportano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, gli accertamenti dei primi giudici:
“ AP 1 è, sostanzialmente reo confesso. Dopo una serata passata a bere con gli amici, uno di loro è stato, per così dire, importunato dal ACPR 1, il quale gli ha ricordato che gli era stata tolta la custodia dei cani. ACPR 1, come visto, anch'egli in stato d'ebrietà, ha sicuramente usato modi quanto meno noiosi e ripetitivi nonostante l'amico avesse contestato la circostanza. Fatto sta che, ad un certo punto, AP 1, il quale nulla c'entrava con la discussione che non lo riguardava affatto, si è avventato sulla vittima facendogli cadere gli occhiali. Questi reagiva spintonandolo e colpendolo, al che l'imputato, invece di desistere data la futilità della questione, ha estratto il coltello che portava con sé ed ha colpito ACPR 1 al punto da provocargli le ferite sopra descritte, per poi lasciare i luoghi senza prestare personale soccorso.
Correttamente, il rapporto di polizia, riassume i fatti come segue:
"Discussione/lite con accoltellamento:
La lite ha avuto inizio nel momento in cui la vittima ACPR 1 raggiungeva il gruppetto composto da AP 1, __________, __________, __________ e __________, i quali, dopo essere rimasti nei pressi dell'esercizio pubblico Bar __________ sino all'orario di chiusura dello stesso, si spostavano su una scalinata sita nei pressi del negozio di sport __________.
Egli iniziava a discutere con __________ in merito ai cani di quest'ultimo che a suo dire gli erano stati sequestrati.
Il modo di fare di ACPR 1 si faceva in seguito più insistente tant'è che __________ stesso ha dichiarato di essere rimasto infastidito dal suo atteggiamento al punto di essersi "sfogato" tirando numerosi pugni contro un cestino dell'immondizia.
Il gruppetto di persone, vista la situazione, decideva di spostarsi verso Piazza _________ ma nel contempo ACPR 1 li seguiva continuando ad assillare in particolare __________ in merito ai suoi cani. Giunti nei pressi del negozio __________ AP 1 si intrometteva nella discussione con ACPR 1 e tra i due nasceva una lite, sfociata nell'accoltellamento.
Da parte nostra facciamo notare che nessuna delle persone presenti, ad eccetto del __________, ha visto chiaramente la fase in cui AP 1 ha accoltellato la vittima ACPR 1.
__________ ha dichiarato in sede verbale di avere visto bene il AP 1 colpire la vittima con un coltellino di sicuro una volta ma forse anche una seconda, cosa peraltro confermata dal AP 1 medesimo.
Riguardo le fasi dell'accoltellamento risultano significative le dichiarazioni rese da __________, il quale in data 10 luglio 2013 ha affermato quanto segue:
"Ad un certo punto ho visto ACPR 1 cadere a terra, io in un primo tempo ho pensato fosse a causa del mio ceffone, ho pensato che magari fosse persona epilettica.
Vedo cadere questa persona tra il marciapiede e le transenne presenti nelle vicinanze, da parte mia cerco di sollevarlo per vedere come stava, non era in ogni caso mia intenzione di fargli male ma unicamente di calmare gli animi.
In questo lasso di tempo mi avvedevo del fatto che i miei pantaloni erano sporchi di sangue, probabilmente entrando in contatto con lui per sollevarlo mi sono macchiato i pantaloni di sangue. In seguito guardando il pavimento ho notato diverse chiazze di sangue.
All'inizio ho pensato che questa sostanza rossastra potesse essere Jägermeister, questo a causa della rottura della bottiglia, non immaginavo però minimamente che fosse realmente sangue. Quando ho provato a rialzare ACPR 1 da terra, cosa che sono riuscito a fare, lui é subito ricaduto a peso morto, in questo momento ho realizzato che era sangue."
Leggendo queste dichiarazioni è verosimile pensare che __________ non si sia reso conto e non abbia visto quanto commesso dal AP 1; pertanto vi è da ritenere che __________ abbia colpito AP 1 dopo che quest'ultimo era già stato accoltellato.
Facciamo inoltre notare che AP 1, prima di accoltellare ACPR 1, non era né cinto contro il muro nè bloccato in alcun modo; inoltre l'edificio in direzione del quale aveva rivolto le spalle non presentava alcuna irregolarità, angoli, pertugi, fessure o altro all'interno o contro le quali avrebbe rischiato di rimanere bloccato senza possibilità di fuga.
Egli avrebbe pure potuto chiamare in suo aiuto gli amici presenti a poca distanza od eventuali passanti.
A precisa contestazione egli ha concordato sul fatto che sarebbe potuto fuggire giustificandosi con il fatto che quella sera aveva bevuto molto e la sua reazione con il coltello è stata la prima cosa che gli è venuta in mente, questo nonostante a suo dire non volesse ferirlo in modo grave.
Richiesta e soccorso:
La richiesta di soccorso é stata inoltrata erroneamente in un primo tempo al numero 118, la stessa è stata ricevuta da parte dei pompieri di Lugano e quindi deviata a Ticino Soccorso.
La chiamata è stata effettuata da __________ con il proprio apparecchio cellulare; in un secondo tempo è subentrato __________ il quale ha chiesto di accelerare l'intervento poiché ACPR 1 perdeva molto sangue.
Al momento della chiamata sul posto vi erano ancora tutte le persone presenti al momento dei fatti, AP 1 compreso.
I militi del servizio SALVA giungevano sul posto pochi minuti dopo e prestavano le prima cure al malcapitato il quale veniva in seguito trasportato presso il reparto cure intense dell'Ospedale di __________.
Allontanamento verso l'abitazione __________:
Sia AP 1 che i suoi amici e conoscenti precedentemente menzionati sono rimasti sul posto per alcuni minuti.
L'imputato, dopo aver gettato il coltello in un cestino dell'immondizia presente su Piazza __________, si è allontanato da solo, prima dell'arrivo delle pattuglie di Polizia, in direzione della stazione di __________ raggiungendo l'appartamento della sig.ra __________ presso il quale è rimasto sino al fermo avvenuto alcune ore dopo. Facciamo notare che AP 1 dopo essersi allontanato è stato contattato telefonicamente a più riprese da parte degli amici e conoscenti presenti al momento dei fatti; i tentativi di chiamata sono stati molteplici ed in una sola occasione vi è stata una
conversazione telefonica. A tale proposito facciamo riferimento a quanto indicato al capitolo concernente il telefono cellulare.
Primi interrogatori, accertamenti ed arresto:
Le pattuglie intervenute sul posto provvedevano a reperire le prime informazioni in merito a quanto avvenuto e procedevano
all'interrogatorio di __________, presente sul posto, il quale però in sede di verbale non forniva particolari utili a riguardo dei fatti ed al rintraccio dei presenti.
Nel corso della mattinata si procedeva ad ulteriori accertamenti ed interrogatori.
Veniva visionata la videosorveglianza della Polizia Comunale di __________ presente sul perimetro di Piazza __________; dalla stessa era possibile notare la presenza di alcune persone sia nei pressi del ristorante __________ che nei pressi del negozio __________ dove sono avvenuti i fatti, ma non era comunque possibile procedere alla loro identificazione.
Successivamente, dalle informazioni raccolte e da ulteriori accertamenti esperiti, era possibile identificare le persone presenti al momento dei fatti ed in particolare l'autore dell'accoltellamento AP 1.
Nella fattispecie venivano interrogati, oltre al nominato __________, __________ (intestatario dell'utenza telefonica dalla quale è arrivata la richiesta di aiuto a Ticino Soccorso), __________, __________, quest'ultima è risultata non essere stata presente al momento dei fatti.
Presso il reparto cure intense dell'Ospedale Regionale di __________ veniva inoltre interrogata la vittima ACPR 1 la quale riconosceva alcune persone presenti al momento dei fatti senza però poter fornire particolari indicazioni, poiché i suoi ricordi erano alquanto offuscati.
AP 1 invece è stato fermato verso le 12.50 presso il domicilio della __________.
Da parte nostra facciamo notare che la __________, prima di recarsi al lavoro, notava verso le ore 09.00/06.30 la presenza del AP 1 il quale stava dormendo sul divano; ella non ha potuto conferire con quest'ultimo e pertanto non era a conoscenza di quanto fosse avvenuto poche ore prima.
L'imputato veniva tradotto presso gli uffici del Commissariato di __________ ed in sede di interrogatorio ammetteva la proprie responsabilità riguardo il ferimento di ACPR 1 escludendo il coinvolgimento di terze persone.
Arma:
L'arma utilizzata per l'accoltellamento è un coltellino svizzero di colore verde o marrone; trattasi di un modello multiuso con numerose funzioni (cavatappi, forbici, lima, apriscatole, seghetto ed altri accessori) di una lunghezza approssimativa di 9/10 centimetri, comprendente una lama "grande" liscia, senza seghettature, con un'estensione su quasi tutta la lunghezza del coltellino.
L'oggetto in questione era stato prestato al AP 1 dalla __________ circa una settimana prima dei fatti, questo per poter consentire all'imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo, ecc...
__________ stessa non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli riguardanti questo coltello poichè ella lo custodiva da parecchio tempo in un cassetto della cucina senza averlo quasi mai utilizzato.
Facciamo notare che AP 1 ha inferto le ferite a ACPR 1 utilizzando la lama "grande" del coltellino che aveva precedentemente armato. L'oggetto in questione, come già indicato a rubrica del presente rapporto, a dire dell'imputato dopo i fatti è stato gettato in un cestino della spazzatura posizionato su Piazza __________. Nel momento in cui si è proceduto ad una verifica dello stesso gli addetti dell'ufficio tecnico del Comune di __________ avevano purtroppo già provveduto allo svuotamento dello stesso, non è stato pertanto possibile procedere al recupero del coltello.
Con riferimento al fotogramma delle ore 01.51.51.828, estrapolato dall’impianto di videosorveglianza della Polizia Comunale di __________, è possibile riconoscere AP 1 il quale, in compagnia del proprio cane, si avvicina al cestino dell'immondizia da lui indicato ed all'interno del quale ha probabilmente gettato il coltello.
Da una nostra verifica tramite il produttore __________, i coltellini "svizzeri" di questo genere hanno una lunghezza standard di 91 mm.
Facciamo inoltre notare che __________ ha dichiarato che AP 1, già quando il gruppetto si trovata nei pressi del negozio di sport __________, aveva mostrato loro un coltello con la lama aperta. L'imputato dal canto suo si è giustificato con il fatto che quella sera, oltre al coltellino svizzero, aveva con sé un accendino dotato di lama azionabile tramite un bottone.
AP 1 ha ritenuto verosimile che nei pressi del citato negozio di sport, prima di litigare con il ACPR 1, avesse tenuto in mano questo accendino azionando in più occasioni la lama senza un apparente motivo. A suo dire questo accendino è stato successivamente smarrito nei paraggi.
__________ non è per contro stato in grado di dire se il coltellino notato presso il negozio __________ e quello utilizzato per l'accoltellamento fosse lo stesso".
(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 18-22)
A queste considerazioni, ci si limita ad aggiungere che, se la ferita inferta era potenzialmente letale (cfr AI 4), la vittima non fu mai in pericolo di vita, anche grazie al “precocissimo” intervento dei sanitari (AI 23).
Senza storia gli accertamenti relativi alle altre due imputazioni, per cui si rinvia alla lettura del considerando 5 della sentenza impugnata (pag. 22-25).
Appello
5. L’appellante principale non contesta né la condanna per tentato omicidio (per dolo eventuale), né quella per infrazione e contravvenzione alla LStup né quella di contravvenzione alla LArm.
Contesta, invece, in parte la condanna per infrazione alla LArm in relazione ai 5 ditali a punta sostenendo che essi non possono essere considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
a. L’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm (RS 514.54), in un elenco non esaustivo, qualifica come armi i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente i tirapugni, i manganelli, i bastoni da combattimento, le stelle da lancio e le fionde.
Il concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio dell’oggettivo scopo cui è destinata.
Il TF ha precisato che, alla luce dell’art. 1 CP, l’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso restrittivo e che, perciò, non può essere considerato un’arma un arnese che, pur idoneo a ferire delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale scopo (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2 e riferimenti; STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.4).
Al riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare,
l’impiego difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un
utensile di uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi.
b. In concreto,
più che di ditali, trattasi di "artigli" (unghie acuminate
leggermente adunche e affilate) da applicare singolarmente alle dita della mano
(vengono infilati saldamente per il tramite di due cerchi anulari in modo che
tre squame metalliche snodabili, solo due per il mignolo, ricoprono il dorso
delle falangi mentre grinfie di circa 3-4 cm di lunghezza costituiscono il prolungamento ungueale delle falangette).
Da una ricerca in internet, è risultato che tali
"arnesi" – chiamati Nekote ("piccole unghie", da Neko:
micino) – sono stati sviluppati nel Giappone
medioevale dai ninja (guerrieri mercenari giapponesi, specialisti in attentati
e azioni di sabotaggio), in particolare per le loro donne guerriere (kunoici).
Le loro piccole lame metalliche venivano usate o per ferire superficialmente
gli avversari o, più frequentemente, imbevute nel veleno, per stordire ed
avvelenare gli avversari (cfr. anche Bruno Abietti, Ninjutsu, Edizioni
Mediterranee, Roma 1996, pag. 99).
L'oggetto contestato, seppur originariamente manifestamente concepito per ferire, potrebbe non rientrare nella definizione legale di arma qualora fosse appurato trattarsi di innocua imitazione con scopo meramente decorativo, oppure, per foggia o materiale, fosse piuttosto assimilabile ad un trastullo inoffensivo (giocattolo).
Nel concreto le ferree placche dorsali delle falangi sono effettivamente decorate e l'artiglio ungueale non si presenta, al pari di una lama, affilato nei bordi, ciò che lo rende poco efficace come propaggine da taglio.
Decisiva per l'assimilazione alla nozione di arma è però - oltre l’effetto tirapugni se usato per colpire di piatto - la forma acuminata della protesi distale e la sua ovvia nocività se applicata come arma da punta uncinante.
Visto ciò, è forza concludere che l'oggetto contestato, concepito e idoneo a ferire, è un'arma ai sensi dell'art. 4 lett. d) LArm.
Su questo punto, quindi, l'appello deve essere respinto.
6. Entrambi gli
appellanti contestano la commisurazione della pena.
Il PP ne chiede l’aumento fino a 6 anni e 6 mesi con l’aggiunta di una multa di
fr. 200.-.
L’appellante principale ne chiede la riduzione a 4 anni sostenendo che, commisurando la pena, la prima Corte non ha considerato che:
- il coltello da lui usato era “un semplice coltellino militare” che egli, che trascorreva le giornate fuori casa, portava con sé “per le normali incombenze della vita quotidiana, quale prepararsi un panino, aprire una bottiglia o sbucciare una mela”
- egli non intendeva ferire “gravemente la vittima, nei confronti della quale si è da subito mostrato dispiaciuto e pentito”
- la coltellata è stato “il risultato di un concatenamento di eventi al quale hanno partecipato, oltre che l’imputato e la vittima, anche altre persone”.
Inoltre, secondo l’appellante, i primi giudici non hanno sufficientemente tenuto conto del fatto che
- egli ha agito per dolo eventuale, “nell’intento di far cessare una situazione sgradevole”;
- dell’alcol sorbito prima dei fatti;
- della sua situazione personale, in particolare del suo sradicamento sociale e del fatto che il patrigno lo ha abbandonato a se stesso alle prime difficoltà ed ha imposto un simile comportamento anche alla madre;
- del fatto che il danno sofferto dalla vittima è stato contenuto visto che ACPR 1 “è tornato in salute in tempi brevi e non pare avere riportato danni permanenti”;
- del fatto che egli non ha precedenti per reati violenti e non è considerato persona violenta, così come risulta dalle dichiarazioni di __________, __________, __________ e __________.
7.
7.1. Per quel che riguarda
il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del
previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale
- come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo,
unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si
fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di
valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente
severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF
129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b; DTF 127 IV 10
consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Non più così oggi: il CPP federale permette, infatti, di censurare, mediante
l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, ma anche
l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP; Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767).
La giurisdizione d’appello ha, perciò, facoltà di rivedere liberamente anche le
questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata
in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo
sia più limitato alla sua conformità con l’ordinamento giuridico (cfr., in
particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.
393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.
2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.
17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732; STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
7.2. Se non sono dati i presupposti di cui agli art. 112 e segg. CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111 CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
Per l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
7.3. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
a. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22.06.2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2).
b. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22.06.2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19.06.2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.4. Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato. Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In concreto, il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, di una gravità situabile tra il grado medio e quello alto. Da un lato, infatti, è unicamente grazie all’intervento tempestivo dei sanitari che la ferita inferta alla vittima è rimasta soltanto potenzialmente letale e non ne ha determinato il decesso, anche se va rilevato che l’intervento terapeutico che si è reso necessario non è stato particolarmente difficoltoso. D’altro lato, contribuisce a qualificare la colpa di AP 1 il fatto che egli ha usato il coltello - dirigendolo consapevolmente contro una parte del corpo la cui vulnerabilità egli ha ammesso di conoscere - con facilità ritenuto, in particolare, come egli fosse in una situazione che per lui non presentava alcun reale pericolo: se è vero che ACPR 1 aveva reagito alla sua provocazione (lo spintonamento) picchiandolo, è anche e soprattutto vero che il suo avversario – oltre ad essere in preda ai fumi dell’alcool – lo stava picchiando a mani nude ed egli non si trovava in una situazione di difficoltà reale così come ben emerge dal succitato rapporto di polizia.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi, che egli ha colpito una sola volta e con una forza lesiva contenuta visto che la lama è penetrata nei tessuti molli soltanto per 1,6 cm nonché il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall’art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di vita.
Sempre quale circostanza attenuante va considerato il fatto che il danno causato è stato più che contenuto visto che ACPR 1 è tornato in salute in tempi relativamente brevi e senza conseguenze di sorta.
Dal profilo soggettivo rilevante, in senso attenuante, è il fatto che AP 1 non ha colpito la sua vittima “a freddo”, ma lo ha fatto soltanto dopo che il suo intervento aggressivo nella discussione (che sin lì non lo riguardava) aveva provocato la reazione di ACPR 1 dando il via ad una colluttazione in cui egli aveva, momentaneamente, la peggio. Ciò detto, in relazione al movente, la sua colpa rimane, comunque, non di poco conto ritenuto come egli avesse mille modi per risolvere la situazione senza danno per nessuno.
In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui AP 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito in preda ai fumi dell’alcool: pur se il suo stato non giustifica il riconoscimento di una scemata imputabilità, va, comunque, considerato, a leggera attenuazione della sua colpa, che l’alcol ha, in qualche modo indebolito i suoi freni inibitori.
Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta essere di intensità mediamente grave.
Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa dell'autore, colpevole anche di infrazione alla Legge sulle armi, sarebbe stata una pena detentiva aggirantesi sui 12 anni.
Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato consumato ma solo tentato, che, concretamente, la consumazione del reato era ben lontana dal suo verificarsi e che non ci sono state particolari conseguenze per la vittima, la pena va ridotta di circa un terzo.
Occorre poi ancora considerare, in favore di AP 1, che egli ha agito con dolo eventuale. In questo ambito, considerato che AP 1 ha colpito una sola volta e con una forza lesiva ridotta ciò che attesta di una debole determinazione a delinquere, si impone un’ulteriore e sensibile riduzione della pena. Tenuto conto, infine, dell’alcol ingerito da AP 1 prima dei fatti, adeguata appare essere, in funzione delle circostanze legate al reato di cui risponde, una pena aggirantesi sui 5 anni.
In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore. Se è vero che nella vita anteriore di AP 1 è difficile trovare qualcosa di positivo, va considerato, ad attenuazione della colpa – oltre che la sua relativamente giovane età al momento dei fatti - che egli ha alle spalle una storia di abbandono che impressiona e sconcerta. Anche volendo far astrazione dal fatto che la madre lo ha lasciato a S. Domingo quando egli era ancora in tenera età, non può essere dimenticato che, in Ticino, il nuovo marito della madre – che, pure, lo aveva adottato – se ne è disinteressato alla prima difficoltà e lo ha letteralmente sbattuto fuori casa proibendo, per giunta, alla madre di vederlo. Che, in una simile situazione, egli sia cresciuto senza arte né parte (come hanno correttamente rilevato i primi giudici) e sia andato ad ingrossare le fila degli sbandati che vivono, senza alcun progetto che non sia quello di passare le giornate nell’ozio, ai margini della società e senza valori, non può sorprendere. Ma dell’abbandono di chi avrebbe dovuto educarlo, subito da AP 1 nel delicato periodo dell’adolescenza, va tenuto conto quale fattore di attenuazione della pena.
Sempre a suo favore, la Corte ha considerato che egli ha avuto una buona collaborazione con gli inquirenti, tanto che l’inchiesta ha potuto concludersi in tempi più che ragionevoli.
La Corte ha, poi, considerato positivamente il comportamento tenuto in carcere da AP 1, rilevato che, così come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla sua patrocinatrice, egli ha saputo approfittare di questi mesi di detenzione per riflettere criticamente sulla sua vita e prendere atto della necessità di cambiare radicalmente rotta, impegnandosi, in particolare, nel settore della formazione (egli segue attivamente dei corsi ed intende, appena se ne aprirà la possibilità, iniziare un apprendistato in carcere) e in quello del lavoro (lavora, a soddisfazione del responsabile, in un atelier del carcere e, nel tempo libero, come parrucchiere per i propri compagni).
Considerata, inoltre, una certa sensibilità alla pena, poiché AP 1 passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa, in relazione al tentato omicidio, una pena detentiva di circa 4 anni.
Tenuto conto degli altri reati di cui si risponde, a AP 1 viene oggi inflitta la pena detentiva di 4 anni e 6 mesi cui si aggiunge, per le contravvenzioni, la multa di fr. 200.- .
7.5. Avuto riguardo a quanto indicato dalla prima Corte al consid. 7.i. della sua sentenza, è opportuno segnalare che la fattispecie di cui alla sentenza 5 novembre 2012 in re S.H. – che, pure, presenta alcune analogie con quella ora sub judice – se ne differenzia almeno per i seguenti, rilevanti, aspetti:
- mentre AP 1 ha colpito una sola volta e con una forza ridotta, in quel caso, l’autore aveva colpito, dapprima, alla cieca e per ben tre volte la sua vittima e, poi, l’aveva rincorsa quando essa, già ferita, si stava allontanando, per nuovamente colpirla (ciò che aveva indotto questa Corte ad osservare che quella non comune determinazione a colpire “potrebbe quasi far pensare ad un dolo diretto (anche se solo momentaneo)”; cfr. sent. cit. consid. 20 pag. 39);
- mentre AP 1, che non aveva fissa dimora, aveva con sé un coltellino svizzero “per consentire all’imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo, ecc” (cfr. rapporto di polizia citato al consid. 4 pag. 9 della sentenza impugnata), nell’altro caso l’autore circolava da almeno un paio di mesi con un coltello a serramanico in tasca (che portava con sé in tutte le uscite) e che era, per sua stessa ammissione, pronto ad usare tale arma: ciò era stato considerato una circostanza aggravante poiché indicativo di una ben instaurata determinazione ad usare il coltello contro le persone (anche se, come sosteneva, soltanto per difesa) e, quindi, a delinquere.
8. Non si pone, vista la durata della pena pronunciata, il tema di una sospensione condizionale.
Carcerazione di sicurezza
9. AP 1 è giunto al
dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,
chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassazione delle note d’onorario
10. Nel dispositivo n. 5
del giudizio impugnato – non oggetto di contestazione e, dunque, passato in
giudicato – la Corte delle assise criminali ha indicato che la retribuzione dei
difensori d’ufficio “sarà stabilita con decisione separata” ciò che presuppone
l’emanazione, da parte sua, di un’ulteriore decisione di tassazione.
Con il presente giudizio, questa Corte si limita pertanto a tassare le
prestazioni dei difensori d’ufficio relative alla procedura d’appello.
L’avv. DI 1 ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 12 maggio 2014 (cfr.
doc. dib. appello 2).
Le prestazioni in essa esposte appaiono giustificate e vengono integralmente
approvate (fatta eccezione per il dispendio orario di 7 ore stimato per la
partecipazione al dibattimento, ridotte a 5 ore) per complessivi fr. 4'535.45.
All’avv. RAAP 1 vengono invece riconosciuti complessivi fr. 861.85 (comprensivi
di onorario, spese di trasferta ed IVA) per la sua partecipazione al
dibattimento d’appello.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
11. Gli oneri processuali
del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428
cpv. 3 CPP).
Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in
applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
12, 22, 111 CP,
4, 5, 33 e 34 LArm,
19 e 19a LStup,
47 e segg., 49, 51, 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
1. b. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1.1, 1.2, 1.3 (limitatamente alla pistola scacciacani e al coltello con dieci lame a forma di scorpione), 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato;
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole,
oltre che di tentato omicidio intenzionale, di infrazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sulle armi e
sulle munizioni in relazione alla pistola scacciacani e al coltello con dieci
lame a forma di scorpione e di contravvenzione alla LF sulle armi e sulle
munizioni (condanne passate in giudicato),
di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere
acquistato cinque ditali a punta in metallo.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 4
(quattro) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflitte con DA 31 gennaio
e 31 maggio 2011;
1.2.2. al pagamento di una
multa di fr. 200.- (duecento), la quale in caso di mancato pagamento sarà
commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 2 (due) giorni.
1.2.3. a versare allo Stato,
non appena le sue condizioni glielo permetteranno, l’importo di fr. 861.85 corrispondenti
all’indennità per spese legali per il procedimento d’appello dovuta all’AP ACPR
1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio del gratuito patrocinio.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nelle spese procedurali di fr. 15'275.95, sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.
1.4. a. La nota professionale 12 maggio 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 3'780.00
- spese fr. 419.50
- IVA (8%) fr. 335.95
Totale fr. 4'535.45
e
posta a carico dello Stato.
1.4. b. Per le sue prestazioni relative alla procedura d’appello, all’avvocato RAAP 1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 720.00
- spese fr. 78.00
- IVA (8%) fr. 63.85
Totale fr. 861.85
da porre a carico dello Stato.
1.4.1. AP 1 e ACPR 1 sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le note d’onorario dei loro patrocinatori d’ufficio non appena le loro condizioni glielo permetteranno.
1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
1.4.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 2'100.-
sono posti per 1/3 a carico dello Stato e per il rimanente a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 2'100.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
|
|
|
5. Comunicazione a:
|
|
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.