Incarto n.
17.2014.194

Locarno

27 maggio 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 settembre 2014 da

 

 

AP 1,

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29 ottobre 2014)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 18 novembre 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è amministratore unico di __________, con sede a __________, nata nel 2007 come __________, trasformata il 27 dicembre 2013 in società anonima contestualmente alla sua fusione con la __________ (in seguito __________), ditta costituita nel 1998 e da lui diretta dal 2004.

                                         Sin dalla fine degli anni ’90 __________ ha assunto un ruolo di protagonista nel panorama delle mense scolastiche del Cantone Ticino, giungendo a gestirne una dozzina, poco meno della metà di quelle sparse sul territorio cantonale.

 

                                  B.   L'imputato è coniugato e padre di due figli, di 5 e 3 anni. Al primo dibattimento egli aveva dichiarato entrate per circa fr. 5'000.­–/5'500.– mensili lordi, precisando che in quel periodo la moglie non lavorava ed era al beneficio delle indennità di disoccupazione. Per quanto attiene alle sue entrate, al dibattimento d'appello AP 1 ha confermato i dati del primo giudizio, con la precisazione che agli importi allora indicati va aggiunta la tredicesima mensilità. (verbale d'appello, pag. 2).

                                         Quanto ai suoi precedenti, l'estratto del casellario giudiziale fa stato di una condanna ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 250.–, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, oltre ad una multa aggiuntiva di fr. 500.–, contemplata in un decreto d'accusa del 18 agosto 2008, passato in giudicato il 19 settembre 2008, per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 n. 2 LCStr).

                                         Vi è poi una seconda condanna, con decreto d'accusa del 10 giugno 2013, passato in giudicato il 15 luglio 2013, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 160.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa aggiuntiva di fr. 500.–, per titolo di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP), reato correlato, come si vedrà, con la fattispecie qui a giudizio.

 

                                  C.   I fatti all'origine del procedimento vanno contestualizzati ripercorrendo le fasi salienti della vertenza sorta tra __________ e lo Stato del Cantone Ticino. La seguente cronologia è ripresa, in parte in sunto, in parte testualmente dalle sentenze del Tribunale federale 2C_795/2012 del 1. maggio 2013 e  2C_595/2013 del 6 agosto 2013 che hanno interessato il caso:

 

                                         -     il 7 dicembre 2011 il Consiglio di Stato, preso atto dei rapporti allestiti dalla Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e dalla Divisione delle risorse, ha deciso, con risoluzione n__________, che a partire dall'anno scolastico 2012-2013 le mense e i ristoranti scolastici gestiti da __________ dovevano passare gradualmente, in due fasi e in quanto non in contrasto con i contratti in vigore, sotto la responsabilità gestionale dell'ente pubblico, cioè dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici del DECS.

                                               Motivando la risoluzione, il Consiglio di Stato osservava che il passaggio da una gestione privata ad una gestione integralmente pubblica permetteva di assumere un numero importante di personale domiciliato in Ticino, di garantire la maggior parte degli acquisti in Ticino o in Svizzera, di applicare a tutti i ristoranti scolastici cantonali gli stessi livelli qualitativi e quantitativi nonché di assicurare un importante numero di posti di apprendistato nel settore;

 

                                         -     il 19 gennaio 2012 l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, su incarico del Consiglio di Stato, informava __________ della citata risoluzione, notificandole nel contempo la disdetta e il mancato rinnovo, per il 31 agosto 2012, dei contratti riguardanti due mense (Scuola media di __________ e Liceo __________, cfr. CdT __________ annesso a AI 1), rispettivamente per il 31 agosto 2013, dei contratti relativi ad altre 10 sedi;

 

                                         -     il 6 febbraio 2012 __________ inoltrava al TRAM un'istanza/ricorso contro la risoluzione del 7 dicembre 2011 e la predetta decisione del 19 gennaio 2012;

 

                                         -     con sentenza del 9 luglio 2012 il TRAM ha respinto il gravame argomentando che i contratti erano di natura privata, pertanto di competenza del giudice civile e che la scelta del governo di disdire, rispettivamente non rinnovare, tali contratti non modificava o sopprimeva diritti e obblighi dell'insorgente basati sul diritto pubblico, osservando, infine, che in tale scelta non erano ravvisabili motivi di nullità nella risoluzione del Consiglio di Stato n. __________, trattandosi di scelta legittima, poggiante su insindacabili motivi di opportunità, non contrastante con la legislazione scolastica determinante, né interferente con la libertà economica di __________;

 

                                         -     il 23 agosto 2012 __________ impugnava tale pronunciato con un ricorso in materia di diritto pubblico;

 

                                         -     statuendo il 1. maggio 2013, il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame, annotando che la refezione scolastica andava annoverata tra i compiti dello Stato e che la decisione querelata non disattendeva né il principio della legalità, né la libertà economica dell'insorgente. Rinviava tuttavia la causa al TRAM per la pronuncia sulla validità della disdetta, atteso che – contrariamente all'opinione dei giudici cantonali – i contratti litigiosi erano di diritto pubblico, pertanto soggiacenti alla giurisdizione di diritto pubblico;

 

                                         -     concludendo che la disdetta, rispettivamente il mancato rinnovo dei contratti amministrativi tra lo Stato e __________ sfuggivano a qualsiasi critica, in quanto conformi ai termini di preavviso ordinari e alle scadenze pattuite, con decisione del 23 maggio 2013 il TRAM respingeva l'istanza/ricorso di __________;

 

                                         -     con un ricorso in materia di diritto pubblico del 23 giugno 2013, __________ impugnava detta decisione, chiedendo ancora una volta l'annullamento della risoluzione governativa n. __________ e della decisione di disdetta/non rinnovo del 19 gennaio 2012, postulando in via subordinata il rinvio della causa al TRAM per un nuovo giudizio. L'insorgente sollevava tutta una serie di censure, adducendo, tra le altre cose, che la decisione del 12 gennaio 2012 era dettata da astio nei confronti del suo direttore e che la risoluzione governativa del 7 dicembre 2011 sarebbe stata adottata sulla base di dati non corretti. In particolare, i rapporti sottoposti al Consiglio di Stato prima che emanasse la risoluzione contestata (cioè la valutazione 21 settembre 2011 sulla "gestione della ristorazione scolastica interamente pubblica" e il rapporto 25 novembre 2011 della Sezione Amministrativa del DECS, nonché il rapporto 9 novembre 2011 della Divisione delle risorse, annessi a AI 12) avrebbero contenuto affermazioni, indicazioni, dati e calcoli manifestamente falsi ed incompleti, rispettivamente che sarebbero stati "ritoccati" ad arte, così da favorire o addirittura imporre una ben precisa decisione politica del Governo cantonale. Il processo decisionale si sarebbe quindi fondato su dati inveritieri;

 

                                         -     statuendo il 6 agosto 2013, il Tribunale federale respingeva il ricorso, osservando tra l'altro che l'opinione dei giudici cantonali era fondata su di un'accurata analisi dei motivi e dei fatti posti a fondamento della risoluzione governativa impugnata, ritenuti del tutto sostenibili e pertinenti.

 

                                  D.   La risoluzione governativa del 7 dicembre 2011 ha originato, contestualmente alla ricordata trafila giudiziaria, tensioni tra il qui imputato, direttore di ___________ e l'autorità cantonale.

                                          Trascorsa una settimana dall'introduzione del primo ricorso di __________ al TRAM, il __________ il Corriere del Ticino (CdT) ha pubblicato nelle pagine di cronaca cantonale il resoconto di una conferenza stampa indetta dall’imputato il 29 agosto 2012. Titolo dell'articolo: “Mense Quel registratore sotto la giacca. Azione illegale del direttore della __________ AP 1 con l’obiettivo di smascherare il Cantone. Il presidente del CdA __________ prende le distanze ma dice: quei dati su di noi non sono veritieri” (cfr. allegato ad AI 1).

                                          Nell’articolo in questione, a firma __________, si legge che    

                                         "il Cantone ha così dato regolare disdetta alla __________, ma quest’ultima contesta il rapporto alla base di quella decisione politica. <<Contiene informazioni incorrette, fuorvianti, volutamente a discredito di __________. È frutto di un’aberrante costruzione>>. A parlare è il direttore (e in realtà azionista e padrone) AP 1 che rinfaccia al Cantone e ad alcuni funzionari del DECS di aver giocato sporco. Ha così deciso di fare una mossa illegale per smascherare quella che ritiene <<una truffa ai danni di __________ >>. Così il 31 luglio ha incontrato il capo Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici __________, ritenendola, unitamente al Caposezione amministrativa PC 3 e ai collaboratori del consigliere di Stato __________, PC 1 e PC 2 <<gli architetti di tutto. Coloro che hanno corretto i dati in modo da renderli favorevoli alla gestione statale>>. AP 1 ha fissato un appuntamento con __________ e ha nascosto un registratore sotto la giacca: <<ho inciso il nostro colloquio. So che è un’azione illegale e mi sono già autodenunciato al Ministero pubblico>>. Dalla trascrizione di quel colloquio __________, di fronte alla pressante insistenza del direttore di __________, dice: AP 1: <<Allora __________ (ndr: si danno del tu) tirati fuori, ma fallo in fretta>>. __________: <<ma come faccio? Quello che tengo a dirti è che adesso in direzione stanno preparando l’artiglieria pesante>>. <<Certo – ha ammesso ieri in conferenza stampa AP 1 – mi ero preparato e ora chiediamo di riaprire il dossier. È come se ci trovassimo nel miglio verde, ma non vogliamo essere giustiziati. Siamo innocenti>>"

                                        (allegato ad AI 1).        

 

                                  E.   Il 25 settembre 2012PC 1, PC 2 (collaboratori personali del Consigliere di Stato __________) e PC 3 (Caposezione della Sezione Amministrativa del DECS), per il tramite del loro legale avv.RC 1, hanno sporto querela penale nei confronti di AP 1 e dell'articolista del CdT __________ per titolo di diffamazione.

                                         A questa Corte non è noto l'esito della querela penale nei confronti del citato giornalista, mentre che a carico di AP 1 il procuratore generale ha emesso il decreto d'accusa DA 4452/2013 del 28 ottobre 2013, per il reato di diffamazione,

 

  per avere, nel corso di una conferenza stampa ripresa in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del __________, incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole PC 3, PC 1 e PC 2, accusandoli di essere stati gli architetti …."di una truffa ai danni di __________ …" (società a lui riconducibile) perpetrata attraverso l'estensione di un rapporto "contenente informazioni incorrette, fuorvianti, e volutamente a discredito di __________ " contenente dati corretti "…in modo da renderli favorevoli alla gestione statale…".

 

                                         Per tali fatti, avvenuti a __________ il 30 agosto 2012, il procuratore generale ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'300.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché ad una multa aggiuntiva di fr. 1'100.–, da sostituirsi con una pena detentiva di 11 giorni in caso di mancato pagamento, ponendo a suo carico, infine, la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese giudiziarie di fr. 100.–.

                                         Quanto alle pretese di natura civile, egli ha proposto il rinvio al competente foro civile.

 

                                  F.   Statuendo sull'opposizione interposta da AP 1 al suddetto decreto d'accusa, con sentenza del 2 settembre 2014 (motivazione scritta notificata il 29 ottobre 2014), il presidente della Pretura penale si è così pronunciato:

 

                                         1.   AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nel corso di una conferenza stampa ripresa in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del __________, incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole PC 3, PC 1 e PC 2, accusandoli di essere stati gli architetti “…di una truffa ai danni di __________ …” (società a lui riconducibile) perpetrata attraverso l’estensione di un rapporto “…contenente informazioni incorrette, fuorvianti e volutamente a discredito di __________ …” contenente dati corretti “…in modo da renderli favorevoli alla gestione statale…”.

 

                                         2.   Di conseguenza AP 1 è condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), corrispondenti a complessivi fr. 4'800.- (quattromilaottocento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 10 giugno 2013:

 

                                          2.1.                                  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 1’350.- (milletrecentocinquanta).

                                                  2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                          2.2.                                  alla multa di fr. 270.- (duecentosettanta);

                                                  2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

                                                  fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                          2.3.                                  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

 

                                          Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

 

                                             3. AP 1 verserà agli accusatori privati in solido e per essi al    patrocinatore, avv. RC 1, la somma di fr. 2’240.- a titolo di indennità.

 

                                  G.   A seguito di tempestivo annuncio d'appello, il 18 novembre 2014 AP 1 ha inoltrato – altrettanto tempestivamente –dichiarazione d'appello, postulando in via principale il suo proscioglimento da ogni accusa, in via subordinata di essere mandato esente da ogni pena in applicazione dell'art. 173 n. 2 CP, il tutto con protesta di spese e ripetibili per entrambe le istanze di giudizio.

 

                                  H.   Nell’appello AP 1 sostiene che il primo giudice ha erroneamente rifiutato di accettare, come prova a discolpa, la registrazione della conversazione avuta il 31 luglio 2010 con __________, capoufficio dell’Ufficio refezioni e trasporti scolastici, e la relativa trascrizione. Conversazione raccolta su supporto magnetico, all’insaputa della sua interlocutrice, all’esterno di un bar di __________.

                                          In proposito, va ricordato che, per questo fatto, __________ ha querelato AP 1 (che invece ha dichiarato alla stampa di essersi autodenunciato, vedi articolo CdT citato, sopra, lett. D). Da qui la sua condanna per registrazione clandestina di conversazioni.

                                          Sulla questione della ricevibilità di siffatta prova illegale – risolta negativamente in prima sede e riproposta in appello – la Corte condivide appieno le considerazioni e conclusioni della sua presidente, espresse nel pronunciato sulle prove del 17 marzo 2015 (CARP IX), a cui si rinvia integralmente, ove la domanda di prova era stata respinta.

 

                                    I.   Con decreto 17 marzo 2015, oltre che a pronunciarsi sull'istanza probatoria di AP 1, la presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta. Il procuratore generale e i tre accusatori privati vi hanno aderito con scritti, rispettivamente, del 25 marzo e del 27 marzo 2015, mentre che il difensore avv. __________, con lettera del 30 marzo 2015, comunicando la sua rinuncia al patrocinio, ha informato la Corte che l'imputato aveva sollecitato la procedura orale. Nel seguito, il procuratore generale ha comunicato la propria rinuncia a partecipare al dibattimento, mentre che il patrocinatore degli accusatori privati, dopo averne infruttuosamente chiesto il rinvio, non ha fatto atto di comparsa. Sicché il dibattimento d'appello si è tenuto alla sola presenza dell'imputato, che ha confermato integralmente le domande della dichiarazione d'appello (sopra, lett. G).                          

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

 

                                  a)   Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (sentenza CRP 60.2012.104 del 26 aprile 2012, consid. 3.2, con riferimenti; DTF 132 IV 122. consid. 2.1; DTF 128 IV 53, consid. 1a; STF 6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.1.1).

 

                                  b)   Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto. Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (sentenza CCRP 17.2009.30 del 22 febbraio 2010, consid. 4.3 con riferimenti).

Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (sentenza CCRP 17.2009.57 del 13 aprile 2010, consid. 2.3).

 

                                  c)   Dal profilo soggettivo il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è sufficiente. L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo dell'onore della sua comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente.

                                         Non è, invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque, essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione ingiuriosa, un animus iniurandi (sentenza CCRP 17.2010.17 del 23 maggio 2011, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).

 

                                   2.   Come rettamente osservato nel primo giudizio, non è contestato che l’imputato abbia proferito le esternazioni che gli vengono rimproverate, segnatamente l’aver indicato i querelanti come gli “architetti “ di quella che egli ritiene “una truffa ai danni di __________” perpetrata allestendo un rapporto che “contiene informazioni incorrette, fuorvianti, volutamente a discredito di __________”, nel quale gli accusatori privati hanno “corretto i dati in modo da renderli favorevoli alla gestione statale”.

                                         Pur dichiarando di non ricordare se i citati passaggi virgolettati dell’articolo del CdT del __________ corrispondessero esattamente alle sue affermazioni del giorno precedente nel corso della conferenza stampa da lui indetta, rispettivamente fossero inseriti correttamente nel contesto del suo discorso, AP 1 non formula specifiche contestazioni al riguardo (verbali di interrogatorio del 22 gennaio 2013, AI 3, pag. 2, e del 12 agosto 2013, AI 10, pag. 2). E che vi fosse sostanziale corrispondenza è confermato nello scritto 5 settembre 2013 del suo ex patrocinatore al procuratore generale, ove afferma che “il senso del discorso riportato dall’articolista è comunque corretto” (AI 12).

                                         Infine, AP 1 non ha mai contestato al giornalista di non aver riportato fedelmente quanto da lui affermato in conferenza stampa. Né risultano richieste di rettifica, rivolte al CdT, specie a fronte del comunicato stampa del 29 agosto 2012 della Cancelleria dello Stato, ove il Governo si riservava espressamente “di valutare nei prossimi giorni le possibili azioni civili e penali da intraprendere contro __________” (allegato ad AI 1).

 

                                  a)   Ritenuto che “terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3a ed., ad art. 173, n. 6; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, ad art. 173, n. 32; STF 6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.2.1; sentenza CARP 17.2014.124 del 10 marzo 2015, consid. 8), è del tutto pacifico che l’imputato abbia comunicato con terze persone. Basti pensare che egli ha indetto una conferenza stampa proprio allo scopo di rendere pubbliche le sue accuse, quindi nel chiaro intento di diffondere il suo dire, così da raggiungere un gran numero di persone.

 

                                  b)   Le affermazioni querelate non si limitano, come ha tentato di sostenere la difesa davanti al primo giudice, ad offuscare la reputazione professionale degli accusatori privati, ma vanno ben oltre, nella misura in cui incolpano questi ultimi di aver assunto un comportamento, non solo disapprovato dalle concezioni morali, ma addirittura penalmente rilevante. Nei fatti, AP 1 ha accusato tre persone che occupano posti di responsabilità all’interno dell’amministrazione cantonale, di aver truccato dei rapporti inserendovi dati sostanzialmente falsi al fine di screditare __________ e giustificare la decisione di statalizzare le mense scolastiche, concretando in tal modo una truffa ai danni della società da lui diretta. L’accusa è tutt’altro che di tipo professionale: ai tre funzionari non è rimproverata un’incapacità di svolgere la loro funzione, bensì un agire scorretto, indegno e certamente contrario ai loro doveri: l’aver omesso o truccato dei dati in un rapporto ufficiale destinato all'Amministrazione cantonale. Il senso che questo tipo di affermazioni suscita nel destinatario medio, non prevenuto, è chiarissimo e non può essere travisato, sicché l’elemento costitutivo oggettivo del reato di diffamazione si trova concretamente senz’altro realizzato.

 

                                  c)   Non ne va diversamente per l’elemento soggettivo. Come già detto (sopra, consid. 1c), l’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo, nel senso che è sufficiente che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite.

                                         L'imputato era alla testa di un’azienda che copriva una parte importante del fabbisogno cantonale della ristorazione scolastica, con più di 50 persone e con una cifra d’affari di oltre fr. 5'000'000.–. Oltre che sminuente, sarebbe del tutto irragionevole non riconoscere a AP 1 la capacità di rendersi conto del carattere lesivo delle sue affermazioni, espresse in un contesto volutamente pubblico e nei confronti di pubblici dipendenti. Quantomeno nella forma del dolo eventuale, l’intenzionalità del suo agire diffamatorio è certamente data.

 

                                   3.   L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP).

I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a formularle (STF 6S.171/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg).

Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, op. cit., art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).

                                         Va ancora ricordata la regola giurisprudenziale, secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente, a meno che l’incolpato non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e; sentenza CARP 17.2014.124 del 10 marzo 2015, consid. 10). Il Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto eccezioni a questo principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV 31 consid. 4; DTF 122 IV 311 consid. 2): ad esempio, quella secondo cui la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno 2006 consid. 4.3).

 

                                   4.   Ai fini dell'ammissibilità della prova liberatoria, occorre dunque appurare se le allegazioni diffamanti proferite da AP 1 erano sorrette, nel contesto generale da cui è scaturito l'articolo del CdT, da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente di fare maldicenza.

                                         Ora, se l'obiettivo dell'imputato era quello di "riposizionare" la sua azienda, è anche vero che il suo agire si inseriva in un contesto definibile di interesse pubblico, quello attinente alla scelta del Governo di statalizzare le refezioni scolastiche dopo lunghi anni di parziale gestione privata ed alla conseguente vertenza amministrativa sorta, appunto, tra lo Stato e l'accusato che, in questa prospettiva, ha tenuto a precisare che la registrazione della conversazione con __________ "non si riferisce a fatti privati bensì a una vertenza di interesse pubblico che io intendevo utilizzare ufficialmente e non clandestinamente, come dimostra l'effettivo uso concreto che ne ho fatto" (verbale MP 22 .01.2013, AI 3, pag. 2).                                                                  

                                         Nelle descritte circostanze, la Corte ritiene che in definitiva sia da ammettere l'esistenza di un interesse pubblico alla base della convocazione della conferenza stampa del 29 agosto 2012 e dell'intervento – pur non giustificabile per le affermazioni e espressioni utilizzate – dell'imputato. Ciò detto, la prova liberatoria va ammessa senza ulteriori disamine.

 

                                  a)   AP 1 era chiamato, anzitutto, a comprovare che il contenuto delle sue allegazioni diffamatorie poggiava su fatti veri (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 66). Omettendo di fornire elementi, dati precisi e calcoli suscettibili di confutare i contenuti dei rapporti – da lui contestati – allestiti all'intenzione del Governo, egli non vi è però riuscito. Pur dicendosi convinto che tali rapporti contenessero degli errori, l'imputato non è andato oltre ad un accenno circa il mancato computo dell'IVA, riferito ad un rapporto allestito da tale __________, studente della scuola alberghiera, incaricato dal DECS nell'ambito di uno stage di effettuare una valutazione sull'incidenza dei costi in caso di gestione pubblica o privata delle mense scolastiche. Egli ha omesso di dettagliare ulteriormente le sue critiche ai rapporti in questione. Nella sentenza impugnata è constatato come nessuno dei tre funzionari sentiti al primo dibattimento, proprio su richiesta della difesa (__________, __________ e __________), abbia dato conferma dell'esistenza di informazioni sbagliate e fuorvianti, così come di errori nei contenuti dei rapporti interni, che l'imputato ha preteso sussistere.

                                         Sulla questione dell'IVA, il segretario contabile dell'Ufficio refezione e trasporti scolastici __________, che peraltro aveva collaborato allo studio di __________, fornendogli i dati da lui richiesti, ha dichiarato di non essere al corrente di critiche inerenti al computo dell'IVA (verbale 2 settembre 2014, pag. 1).

                                         Vi è, infine, la posizione del Governo cantonale, consegnata nel comunicato stampa emesso il 29 agosto 2012 dalla Cancelleria dello Stato:

 

  In particolare è stato chiarito che non vi sono divergenze di visione all'interno dell'Amministrazione cantonale sul progetto di cantonalizzazione della ristorazione scolastica, rispettivamente che i dati contenuti nei rapporti alla base della decisione del 7 dicembre 2011 sono corretti”

(allegato alla querela penale, AI 1).

 

                                         Quanto alla conclamata "truffa ai danni di __________ ", stante il principio secondo cui il dubbio deve profittare all'accusato, va concesso a AP 1 di avere utilizzato il termine "truffa" in senso lato e non già nella sua accezione penale. Non v'è ragione, dunque, di spingersi sino ad esigere la prova stretta della fondatezza di tale affermazione, attraverso ad esempio la produzione di un pronunciato giudiziale (peraltro chiaramente inesistente). Ciò nulla toglie, però, al fatto che anche nella parlata popolare e corrente l’associare il termine "truffa" agli atti di una persona connota una condotta disonorevole, infamante, riconducendosi il suo significato al tentativo o al risultato di gesta intenzionali, finalizzate a danneggiare economicamente qualcuno. Orbene, anche in questa prospettiva AP 1 non ha saputo indicare, tantomeno comprovare, i fatti e i comportamenti da lui rimproverati ai tre accusatori privati.

 

                                  b)   Sia davanti all’autorità inquirente, sia davanti al primo giudice, l’imputato ha omesso completamente di sostanziare e argomentare ove consisterebbe la manipolazione dei dati operata dai tre accusatori privati, allo scopo di oscurare l’immagine di __________, in prospettiva di una gestione pubblica della ristorazione scolastica.

                                         Al dibattimento d'appello, questa Corte ha cercato di approfondire la consistenza delle accuse mosse da AP 1 ai tre querelanti. Siccome l’imputato ha sempre sostenuto che i tre rapporti attribuiti agli accusatori privati, o comunque a suo dire da loro pilotati, contenevano dati “menzogneri”, gli è stato chiesto anzitutto di indicare se, quando, e in che modo, ne era giunto a conoscenza. Egli ha risposto che, dopo un primo tentativo infruttuoso di chiederne il rilascio direttamente alla fonte (“il DECS ci ha risposto che non erano obbligati a fornirli”), tramite il suo legale era riuscito ad averne copia soltanto durante la trattazione del primo ricorso di __________ al TRAM, e precisamente a marzo 2012. Identificati questi rapporti nei doc. 24, 25 e 26 annessi alla lettera 5 settembre 2013 dell’avv. __________ al Ministero pubblico (AI 12), egli ha poi precisato di averli analizzati e di aver saputo da __________ che contenevano dati inveritieri.

                                         Richiesto di indicare dove avrebbe riscontrato tali dati inveritieri, egli ha citato due esempi, a suo giudizio emblematici.

 

                               b.1)   Nel rapporto 9 novembre 2011 della Divisione delle risorse all’intenzione delle direzioni del DFE e del DECS (doc. 25) si dice a pag. 3 che:

                                     

  Dal 2000 in avanti tutte le nuove strutture di refezione scolastica sono state messe a concorso per gestione privata, a seguito del blocco del personale (come risulta dalla prima tabella infatti da un 66.6% di pasti serviti dai servizi statali nel 2000 si è passati al 53.2% del 2002 e agli attuali 45.0%)”.

 

                                         A mente dell’imputato, il citato passaggio sarebbe inficiato da false affermazioni:

 

  In realtà è falso che, dal 2000 in poi, lo Stato abbia attribuito al privato la gestione di mense in precedenza gestite dal pubblico: __________ ha, sì, dopo il 2000, rilevato la gestione di altre mense scolastiche, ma le ha rilevate da altri privati, sempre su pubblico concorso. L’unica eccezione concerne la refezione del centro professionale in Via __________ a __________: si è trattato di una nuova mensa la cui gestione è stata attribuita a noi nell’ambito di un concorso più vasto del 2002”

(verbale dib. d’appello, pag. 2).

 

                                         Nella sua censura AP 1 incorre in un evidente errore di interpretazione. In realtà il rapporto spiega che dal 2000 in poi si è assistito ad una diminuzione, dal 66.6% del 2000 al 53.2% del 2002, sino al 45.0% del 2010 (cfr. tabelle a pag. 1 del rapporto) della percentuale del numero dei pasti serviti nelle scuole dalle mense affidate al settore pubblico, rispetto a quella dei pasti serviti dalle mense a gestione privata. E ciò in considerazione dell’intervenuto blocco del personale dello Stato, che aveva favorito la privatizzazione della refezione scolastica. Per “nuove strutture di refezione scolastica messe a concorso per gestione privata” il rapporto non si riferiva, infatti, alle mense appena realizzate e da porre in funzione, ma a tutte le mense: quelle gestite sino ad allora dallo Stato e quelle gestite dai privati con contratto in scadenza. Il senso era quello di confermare la tendenza a puntare al settore privato, invalsa in quegli anni. Lo stesso rapporto ricorda, del resto, che appena prima, negli anni 1998/1999, a seguito di contenziosi tra lo Stato e la ditta __________, ben sette mense gestite da quest’ultima erano state messe a concorso, rimanendo comunque saldamente nelle mani dei privati, tra cui __________ (rapporto, pag. 3).

                                         La censura è quindi senza pregio.

 

                               b.2)   AP 1 fornisce, poi, un secondo esempio di dati inveritieri, questa volta riferito al rapporto del 25 novembre 2011 della Sezione Amministrativa del DECS al suo direttore __________. Si tratta del doc. 26, annesso alla lettera 5 settembre 2013 dell’avv. __________ al Ministero pubblico (AI 12), che a pag. 2, sub. ”Considerazioni finanziarie”, recita:

 

  Il consuntivo 2010 evidenzia che attualmente la refezione scolastica a gestione statale presenta un disavanzo (considerando solo i costi di personali e di merci) attorno a 1.65 milioni di franchi, circa 5.5 fr. a pasto”.

 

                                         A mente dell’imputato, siffatto disavanzo starebbe a dimostrare “che non è corretta la conclusione del Rapporto 25, pag. 5, secondo cui << a regime la maggior spesa a carico dello Stato dovrebbe essere di ca. fr. 40'000.–>> (verbale dib. d’appello, pag. 2)

                                         Nuovamente AP 1 argomenta fuori tema, giacché pone a raffronto dati non comparabili. Intanto la maggior spesa a carico del Cantone, a cui egli si riferisce, rientra in una una proiezione per l’anno 2014 fatta nel 2011, allorché il consuntivo di riferimento è quello della gestione 2010. Ma a prescindere da ciò, deve essere osservato che una cosa è un disavanzo annuale, altra cosa è un aumento di spesa. Le due entità non sono assolutamente incompatibili, per cui l'una non esclude l'altra. Del resto, l’imputato non spiega perché mai, a fronte di un disavanzo 2010 per la parte di refezione scolastica a gestione statale di fr. 1'650'000.–, non potrebbe sussistere, per lo stesso tipo di gestione applicato a tutte le mense, dopo statalizzazione e in proiezione futura, un aumento di spesa di fr. 40'000.–.

                                         La censura risulta perciò incomprensibile.

                                         AP 1 ha dunque fallito la prova della verità.

 

                                  c)   Per stabilire la buona fede dell’autore, occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui egli disponeva all'epoca, se sussistevano serie ragioni  per cui egli potesse ritenere per vero quanto affermato. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento. Il giudice deve, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CP).

La buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di avere compiuto i passi necessari che si potevano esigere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Donatsch, Strafrecht III, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag 386; sentenza CCRP 17.2000.1 del 16 agosto 2000, consid. 4; sentenza CCRP 17.1999.59 del 10 febbraio 2000, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza atta a diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., n. 86, ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 17.2008.62 del 2 ottobre 2009, consid. 3.d).

 

                                  d)   Relativamente alla prova della buona fede, AP 1 è lungi dal dimostrare di avere compiuto i passi necessari che si potevano esigere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Per invocare con pertinenza la propria buona fede, ovvero una sua particolare situazione di ignoranza scusabile, anzitutto egli non avrebbe dovuto accontentarsi delle affermazioni fatte da __________ durante il colloquio registrato del 30 luglio 2012, di cui come visto non sussiste prova (utilizzabile) alcuna, tanto in relazione ai nominativi, poi divulgati, dei tre accusatori privati, quanto sul fatto, a loro ascritto, di aver manipolato i dati dei rapporti più volte ricordati. Doveva, infatti, provare di aver creduto alla veridicità di quanto affermato solo dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza. E quanto a verifiche, da AP 1 ci si doveva legittimamente attendere ben più del semplice riscontro di una registrazione clandestina contenente le parole di una funzionaria, seppure con grado di capo Ufficio, specie se, come in realtà avvenuto, tale riscontro costituiva l'unico elemento su cui egli ha fondato e costruito le proprie affermazioni diffamatorie della conferenza stampa.

                                         Il tempo per svolgere i suoi accertamenti, sia sull’attendibilità dei rapporti e dei dati in essi contenuti, sia sulle affermazioni di __________, tanto sui dati "menzogneri", quanto sul ruolo avuto dai tre funzionari da lui pubblicamente accusati, certamente non gli mancava. Infatti, in primo luogo egli era in possesso dei rapporti sin dal mese di marzo 2012. In secondo luogo le asserite conferme di __________ risalivano al 31 luglio 2012 e da qui alla conferenza stampa (29 agosto 2012) era trascorso ancora un mese. Tempistiche che ben gli consentivano di assodare la verità del suo dire, prima di riferire la sua verità in conferenza stampa.

                                         Va ancora soggiunto che nel primo interrogatorio, il procuratore generale ha chiesto a AP 1 se fosse in possesso di elementi tali da far sospettare che fossero stati commessi degli illeciti penali nell'ambito dell'Amministrazione cantonale in relazione alla gestione delle mense. Questa la risposta: "Rispondo che personalmente io non dispongo di elementi di cui io sia venuto direttamente a conoscenza" (verbale MP 22 gennaio 2013, AI 3, pag. 2-3), ovviamente ad eccezione della registrazione illecita.

                                         Ciò conferma gli evidenti limiti delle sue verifiche, che non reggono pertanto ad un esame di buona fede.

 

                                   5.   Fallite le prove della verità e della buona fede, sono così dati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato ascritto a AP 1, che va quindi dichiarato autore colpevole di diffamazione.

 

                                   6.   Sulla colpa e sulla commisurazione della pena, non vi è ragione di discostarsi dalle considerazioni del primo giudice – non da ultimo in considerazione del divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) – che vengono opportunamente riportate qui di seguito nel loro testuale tenore (art. 82 cpv. 4 CPP):

 

 

  Nella commisurazione della pena si deve in particolare tenere conto, a favore dell’imputato, da un lato della situazione di stress in cui si è ritrovato a seguito della lecita disdetta effettuata dallo Stato nei confronti della società da lui diretta (con oltre 50 dipendenti e il cui fatturato era determinato per il 90% dalla gestione delle mense scolastiche) e dall’altro del fatto che, evidentemente sbagliando, si era autoconvinto che c’era qualcosa che non andava. Ciò che avuto come conseguenza uno sfogo, espresso poi con toni e modalità non corrette, nell’ambito di una conferenza stampa.

Tutto ciò posto appare giustificato ridurre la pena proposta dal Procuratore generale e fissarla in 15 aliquote giornaliere.

L’ammontare delle aliquote, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati, è fissata in fr. 90.-.

Tale pena è parzialmente aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere a fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero Pubblico il 10 giugno 2013 per la registrazione clandestina della conversazione con __________.

Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla legge.

Alla pena pecuniaria sospesa di fr. 1'350.- è aggiunta una multa effettiva di fr. 270.- (sentenza impugnata, pag. 14-15, consid. 13).

 

                                   7.   Dato l'esito dell'appello, in considerazione della soccombenza integrale dell'appellante, le spese processuali, tanto di prima, quanto di seconda sede, vanno interamente poste a suo carico.

                                    

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 84, 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP;

                                         12, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47, 106, 173 CP                                            

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 428 e 433 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L'appello di AP 1 è respinto.

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di diffamazione per avere, nel corso di una conferenza stampa ripresa in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del __________, incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole PC 3, PC 1 e PC 2, e meglio come al decreto d'accusa n. 4452/2013 del 28 ottobre 2013.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 160.– (centosessanta), corrispondenti a complessivi fr. 4'800.– (quattromilaottocento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 10 giugno 2013:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.– (novanta), per un totale di fr. 1'350.– (milletrecentocinquanta);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 270.– (duecentosettanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.– (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado;

 

                            1.2.4.   al pagamento agli accusatori privati, in solido, e per essi al patrocinatore avv. RC 1, l'importo di fr. 2'240.– a titolo di indennità per il procedimento di primo grado.                                       

 

                                   2.   L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.                                     

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.     1'000.00          

-  altri disborsi                            fr.        200.00          

                                                     fr.     1'200.00          

 

vanno a carico di AP 1.

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.