Incarto n.
17.2014.198

Locarno

13 maggio 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Stefano Manetti e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 dicembre 2013 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall'avv. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 26 novembre 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con decreto di accusa 4 ottobre 2012 n. 4410/2012 il procuratore pubblico, procedendo in seguito alla querela penale sporta il 16 febbraio 2012 daPC 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione per avere, a __________ e __________, nell'interrogazione supplementare nr. 340.11, presentata al Consiglio di Stato del Canton Ticino il 28/29 novembre 2011 e pubblicata nel sito internet del Cantone Ticino (rubrica Gran Consiglio), accessibile senza alcuna restrizione a qualsiasi terzo, affermato che PC 1 incassava tangenti in nero, e ciò sottoponendo al Consiglio di Stato la seguente domanda: "sapete che quando è arrivata lei all'__________ si è portata dietro, dalla __________, tutti gli artigiani che già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero sulle loro prestazioni?".

 

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'000.- corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 500.- (con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

Il procuratore pubblico ha altresì ordinato, ad avvenuta crescita in giudicato, la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino del dispositivo del decreto d'accusa, con la precisazione che essa avverrà a spese di AP 1 (art. 352 cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).

Infine, ha proposto la condanna di AP 1 al pagamento a PC 1 di fr. 4'542.75, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 433 CPP, mentre l'accusatrice privata PC 1 è stata rinviata al competente foro per eventuali altre pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

 

                                     -   con sentenza 5 dicembre 2013, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma, tenendo in particolare conto degli accertamenti economici eseguiti (situazione patrimoniale dell'accusato), pur confermando la condanna dell’autore alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, ne ha lievemente aumentato l’importo a fr. 120.- cadauna (per complessivi fr. 1’200.-) - pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni -, mentre ha ridotto la multa aggiuntiva a fr. 240.-. (pari a 1/5 della pena principale). Il giudice di prima istanza ha, poi, confermato la pubblicazione a spese di AP 1 del dispositivo della  sentenza sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e lo ha condannato a pagare a PC 1 fr. 6'042.75, a titolo di  indennità ai sensi dell'art. 433 CPP.

                                         Infine, ha posto a carico dell’opponente il pagamento delle tasse e spese per complessivi fr. 1'050.-.

 

 

preso atto che        -   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale (annuncio a verbale il 5 dicembre 2013 in coda alla lettura del dispositivo). Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello del 26 novembre 2014, l’appellante ha specificato d’impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado.

 

                                 -   con decisione 16 febbraio 2015, la presidente della scrivente Corte ha respinto l’istanza probatoria presentata l’11 febbraio 2015 dall’appellante intesa ad acquisire gli atti di quattro incarti relativi a procedimenti penali avviati nei confronti di terze persone e sfociati in decreti di abbandono, nonché ad ottenere l’audizione testimoniale delle parti coinvolte in tali procedimenti, così come l’assunzione agli atti della copia di un articolo a stampa apparso su un quotidiano ticinese, valutando anticipatamente queste prove del tutto inutili e irrilevanti per il giudizio sub judice. E’ stata, per contro ammessa, l’audizione di PC 1 come persona informata sui fatti, audizione postulata sia dal procuratore pubblico, con istanza 4 febbraio 2015, sia dalla querelante e accusatrice privata medesima il 5 febbraio 2015.

 

 

ritenuto                         

 

                                         Vita dell’imputato

 

                                   1.   AP 1, nato il __________ e domiciliato a __________, coniugato, senza figli a carico, è attualmente pensionato.

Di formazione impiegato di commercio, ha esercitato tale professione solo per un anno, per poi dedicarsi al ramo alberghiero.

                                         A complemento di quanto indicato dal primo giudice nella sua sentenza, al dibattimento di appello ha precisato di aver  frequentato le scuole elementari, il ginnasio, seguito poi da un apprendistato di commercio. Ha successivamente lavorato come barman e poi, per una trentina d'anni, come maître d’hotel nei più grandi alberghi svizzeri a cinque stelle come il __________ di __________, __________ a __________, il __________ a __________. Quindi ha seguito il corso d’esercente a Zurigo e lavorato in quella città per alcuni mesi come esercente per poi tornare a __________ dove, fra l’altro, ha fatto l’apertura dell’albergo __________. Ha dovuto abbandonare il lavoro per motivi di salute, verosimilmente nel 1987.

                                         Attivo in politica a livello sia comunale sia cantonale, AP 1 nel 1992 è stato eletto in Consiglio comunale a __________ ricoprendo tale carica sino alla sua entrata in Municipio nel 2012 dove è tuttora municipale.

                                         Siede in Gran Consiglio ininterrottamente dal _________ ed è stato rieletto domenica _________ per la sesta legislatura.

                                         In tale consesso ha assunto vari mandati politici e commissionali (scheda ufficiale nel sito del GC: __________

 

 

Fatti

 

                                   2.   In data 28 novembre 2011, nella sua qualità di deputato al Gran Consiglio, AP 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un'interrogazione recante il titolo "__________... TUTTO REGOLARE?" e, con riferimento all'accusatrice privata PC 1 - indicata dall’interrogante essere membro del Consiglio di amministrazione (CdA) di __________, con diritto di firma individuale - ha posto il seguente quesito:

 

  sapete che quando è arrivata lei all'__________ si è portata dietro, dalla __________ tutti gli artigiani che già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero sulle loro prestazioni?" (doc. A, allegato alla querela 16 febbraio 2012).

 

                                         L’interrogazione (formulata a tenore dell’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, di seguito LGC) è specificata “supplementare obbligatoria” perché susseguente a due precedenti domande scritte presentate dal deputato AP 1 nel medesimo ambito della società __________, la prima il 26 maggio 2011 n. 112.11, designata “__________…tutto regolare?”, evasa dal Consiglio di Stato il  13.09.2011, la seconda il 19.07.2011, n.184.11, denominata “__________e prostituzione: di male in peggio! Società anonima di interesse pubblico (Cantone Ticino e Ufficio federale dell'abitazione detengono assieme il 73.5% della pacchetto azionario)” che ha ottenuto riscontro il 21.09.2011. Le risposte dell’Esecutivo cantonale sono state ritenute evasive e, pertanto, contestate dall’interrogante.

L’atto parlamentare contenente le espressioni incriminate mira ad ottenere informazioni e chiarimenti inerenti alla capitalizzazione, all’azionariato, al CdA e ai diritti di firma della __________, società - si soggiunge - che persegue lo scopo di favorire l’edilizia residenziale economica e contrastare la speculazione nel mercato delle abitazioni.

L’interrogazione consta di quattro pagine suddivise in una premessa e dodici punti corrispettivi alla suddivisione della risposta del Consiglio di Stato alla prima interrogazione suindicata. La frase sotto accusa è immediatamente seguita dalla seguente annotazione:

 

  NB: questi sono fatti che mi sono stati denunciati per iscritto da precedenti artigiani che poi sono subito stati da lei liquidati, senza ragioni ne' di maggiori costi ne' di prestazioni e regola d'arte ma bensì costavano meno!!”.

 

                                   3.   Dando seguito alla querela penale presentata in data 16/17 febbraio 2012 da PC 1 (act 1), con scritto 24 febbraio 2012, il procuratore pubblico, ritenuto che le affermazioni oggetto della querela sono state pronunciate in un atto parlamentare, in virtù dell'art. 62 cpv. 1, 2 e 4 della Legge cantonale sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), ha invitato AP 1 a comunicargli se intendesse avvalersi dell'immunità parlamentare o se fosse disposto a rinunciarvi volontariamente (act 3).

 

Dopo essersi in un primo momento avvalso dell'immunità parlamentare (scritto 16/20 marzo, act 3) - ciò che ha obbligato il procuratore pubblico a rivolgersi al Gran Consiglio per chiederne la revoca (richiesta del 22 marzo 2012, act 5) - AP 1, in esito alla sua audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran consiglio (UP GC) avvenuta il 4 maggio 2012, ha, per finire, dichiarato a verbale in questo consesso di rinunciare a prevalersi dell’immunità. Tale rinuncia è stata, poi, confermata quel medesimo giorno con missiva al ministero pubblico in cui AP 1 scriveva di aver "deciso di rinunciare volontariamente alla sua immunità" (act 8; act 11, conferma della segreteria del GC al PP; estratto verbale UP GC 4 maggio 2012, allegati al doc. 15 inc. Pretura penale).

 

Come suesposto, con decreto d'accusa 4 ottobre 2012, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione ai sensi dell’art. 173 CP per la comunicazione a terzi e la divulgazione della surriferita esternazione, considerata oltraggiosa dell’onore di PC 1.

 

                                   4.   Interposta opposizione al decreto d'accusa in questione, AP 1, citato a comparire al procedimento di primo grado il 5 dicembre 2013, ha fatto pervenire al giudice, per il tramite del suo difensore, la dichiarazione 20 novembre 2013, in cui scriveva di "continuare a prevalermi dell'immunità parlamentare che protegge i Gran Consiglieri nello stretto esercizio della loro funzione".

In sintesi, egli dichiarava di revocare la sua precedente rinuncia, sostenendo di essere stato indotto a rinunciare all'immunità dai membri dell’UP GC con rassicurazioni, rivelatesi errate (doc. 10/1 inc. Pretura penale).

 

                                        

Appello

 

                               5.1.   L'art. 62 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC, legge del 17.12.2002 in vigore dal 1. aprile 2003) prevede l'istituto dell'immunità parlamentare. Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l'autorizzazione del Gran Consiglio. Il capoverso 2 stabilisce che il Gran Consiglio decide se togliere l'immunità su richiesta del Ministero Pubblico, sentito il preavviso dell'Ufficio Presidenziale davanti al quale è data all’interessato possibilità di esprimersi. A tenore del capoverso 3, la decisione di togliere l'immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. Il capoverso 4 prevede la facoltà del deputato toccato dalla misura di rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare.

 

                               5.2.   La base legale affinché i Cantoni possano, nell’ambito della concessione di privilegi immunitari, derogare al superiore diritto penale sostanziale federale stemperando così l’ ”obbligo di procedere” (principio del perseguimento d’ufficio, Verfolgungs- zwang), è prevista dall'art. 7 cpv. 2 CPP. Questa norma recepisce sostanzialmente l’art. 347 cpv. 2 CP, in vigore fino al 1. gennaio 2011, data di entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato (conformemente al nuovo testo e numerazione giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 - RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669) e, fino al 31 dicembre 2002, dall’ancora previgente art. 366 CP (BSK, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 39, 49-50). 

La riserva fatta dall'art. 7 cpv. 2 CPP al diritto cantonale - riserva propria, attributiva di competenza originaria, non declaratoria (CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 17; TF 1P.337/2002 del 6.3.2002 consid. 6.2) - consente di istituire in via legislativa eccezioni all'obbligo fatto alle autorità penali di avviare e attuare un procedimento se a conoscenza di reati o di indizi di reato. In senso lato, queste eccezioni istituiscono impedimenti al perseguimento penale. I Cantoni possono, da un lato - quello qui di interesse - escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale (art. 7 cpv. 2 lett. a LGC), con l’avvertenza che nel termine limitare l’interpretazione dottrinale include anche il regime di autorizzazione (cfr. CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13; BSK, Schw.StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 65). Dall’altro, possono subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 7 cpv. 2 lett. b LGC; v. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, 21 dicembre 2005, FF 2006 p.1036 s.).

 

Nell’ipotesi dell’esclusione di qualsivoglia responsabilità penale, si parla di immunità assoluta. Se, invece, il perseguimento dipende da autorizzazione, si tratta di immunità relativa (BSK, Schw. StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 65; 73ss). Quest’ultima è la scelta adottata dalla maggior parte dei Cantoni (CR  CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13 nota 25.).

 

                               5.3.   L'art. 62 LGC attualmente in vigore è scaturito da una revisione legislativa approvata dal parlamento cantonale il 25 gennaio 2010, in vigore dal 23 marzo 2010 (BU 2010.117) e promossa da un'iniziativa parlamentare elaborata (iniziativa parlamentare elaborata 26 giugno 2008 per la modifica dell'art. 62 LGC, in VGC 2008/2009 pag. 1508-1511), preavvisata favorevolmente dal Rapporto 1.10.2009 della commissione speciale costituzione diritti politici e, infine, adottata a larga maggioranza nella seduta pomeridiana di lunedì 25 gennaio 2010 (VGC anno 2009/2010, seduta XLII di lunedì 25 gennaio 2010, pag. 3294-3306).

 

Con la citata novella legislativa il Cantone Ticino ha abbandonato il regime di immunità assoluta (sulla natura della pregressa immunità assoluta, cfr. CRESPI Sandro, Circa la nozione dell’immunità parlamentare nel diritto cantonale ticinese, Rep. 1967 pag. 201ss, in part. pag. 202; LEPORI Giuseppe, Diritto costituzionale ticinese 1968/1988 pag. 608), ripristinando la principale responsabilità penale del deputato e subordinandola al regime di autorizzazione (immunità relativa). L'immunità dei parlamentari ticinesi non è solo relativa, ma è limitata sotto diversi profili. E’ circoscritta alle espressioni usate nel Parlamento cantonale (davanti al plenum, nelle commissioni e negli atti parlamentari) ed è assolutamente limitata all'ipotesi - come esprime chiaramente la norma in rassegna - di espressioni presumibilmente diffamatorie, con l’esclusione dei reati di calunnia e di ingiuria. L’esclusione dal privilegio della preventiva procedura autorizzativa riguardo alle lesioni dell’onore configurabili come calunnia o ingiuria è chiaramente accertabile come silenzio qualificato - siccome precisamente riconducibile alla volontà del legislatore cantonale risultante dall’esame dei materiali legislativi della genesi dell’art. 62 LGC (verbali Gran Consiglio lunedì 25 gennaio 2010, p. 3296) - e trova la sua ragione d’essere nella mancanza di riguardo politico per il deputato che proferisce propositi calunniosi, ossia mente sapendo di mentire, o trascenda in insulti ingiuriosi volti alla delegittimazione personale senza alcun apporto al dibattito delle idee.

 

                               5.4.   La motivazione giuspolitica sottesa alla revisione dell'art. 62 LGC muoveva dalla constatazione che la previgente immunità assoluta, concepita come una tutela della libertà dei rappresentanti del popolo, si era vieppiù trasformata in una zona franca per la commissione di atti repressi dal codice penale, attenuando così il senso di responsabilità personale del deputato. La revisione ha voluto che l'immunità parlamentare rimanesse una regolamentazione d'eccezione, nel senso della concessione di un privilegio finalizzato a preservare un lavoro politico di qualità e al servizio del cittadino, quindi al fine di arginare la crescita di casi dove, con estrema facilità in passato, si è incorsi in atti contro l'onore (Iniziativa 26 giugno 2008 in VGC 2008/2009 pag. 1508-1511). In sede di dibattito parlamentare alcuni deputati avevano anche osservato che limitare come in passato le possibilità di reprimenda al solo intervento potestativo del presidente del Gran Consiglio - in virtù dell'art. 63 LGC - si rivelava una cura insufficiente (VGC  2009/2010, seduta pomeridiana lunedì 25 gennaio 2010, p. 3295).

 

Non privo di rilievo nel presente contesto è osservare che la facoltà della rinuncia volontaria all'immunità, non prevista dall'iniziativa né dal rapporto commissionale, è scaturita da un emendamento proposto dal gruppo UDC che ha raccolto la pressoché totalità dei consensi (78 voti favorevoli, 2 contrari), mentre il disegno di modifica dell’art. 62 LGC è stato accolto nel complesso con 55 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astenuti (VGC lunedì 25 gennaio 2010, p. 3306).

 

                               6.1.   Preliminarmente, occorre dirimere il quesito sulla validità della revoca 20/21 novembre 2013 della rinuncia volontaria all'immunità parlamentare (doc. 10 atti Pretura Penale).   

                                         Premesso che l’autorizzazione granconsigliare a procedere è, come tale, un presupposto processuale ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, rispettivamente il reato imputato è perseguibile previa autorizzazione ai sensi dell’art 303 CPP (BSK, Schw.StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 73; CR  CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33), l’esame dell’esistenza di valida rinuncia, assimilabile per l’art. 62 LGC all’autorizzazione, è altresì da considerare presupposto processuale.

 

                               6.2.   L’appellante motiva la validità della revoca invocando l’errore in cui sarebbe stato indotto dalla discussione, giudicata confusa e fuorviante, avuta nell’ambito della sua audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP GC) e dall’assenza di consenso informato.

 

Anzitutto, motivando lo scritto di revoca 21.11.2013 l’appellante fa riferimento alla "breve discussione" con l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio il quale - asserisce -

 

  riconoscendo la mia buona fede, mi aveva assicurato che se un Gran Consigliere non fa altro che chiedere in una apposita interrogazione parlamentare accertamenti riguardo ai fatti di malgoverno compiuti da singoli individui, senza diffondere a terzi o sulla stampa i contenuti della sua interrogazione, non può essere perseguito penalmente"

 

 e che

 

  mi è stato assicurato dall'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio che simile comportamento non era suscettibile di inchiesta penale e per questo sono stato indotto a rinunciare alle immunità" (Doc. 1 allegato allo scritto 21.11.2013 dell'avv. DI 1 alla Pretura penale).

 

L'imputato conclude sostenendo che, pertanto, non è stato posto in condizione di agire con consenso informato.

 

In sede dibattimentale il patrocinatore ha dichiarato di aver redatto personalmente la revoca del 21 novembre 2013 dopo essersi sincerato che l’imputato non aveva compreso le indicazioni raccolte nell’ambito dell’audizione personale del 4 maggio 2012 presso l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio (UPGC). Dalle motivazioni esposte nella revoca inerenti ai verbali dell'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio (UPGC) del 16.4.2012 e del 4.5.2012 si evince l’argomento difensivo secondo cui, come già sostenuto in prima istanza, detti verbali attestano la confusione circa l'interpretazione dell'art. 62 LGC, confusione che, sempre a dire della Difesa, regnava sovrana non solo tra i membri dell'Ufficio Presidenziale bensì, asseritamente, anche nelle affermazioni del giurista consulente del GC, avv. dott. __________. Al riguardo la revoca 21 novembre 2013 cita la rassicurazione dell'avv. __________ secondo cui l'imputato

  non corre rischi per responsabilità civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una responsabilità diretta dello Stato.”

(estratto verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).

 

e questo, sempre secondo il difensore, allorquando il tema in discussione era invece quello dell'imputabilità penale.

 

                                         Inoltre, a riprova dell'asserito pasticcio di idee, la Difesa evidenzia la distinzione operata dal giurista dott. __________ secondo cui l'eventuale reato di ingiuria (altresì oggetto della querela) sarebbe, comunque, stato perseguibile senza previa autorizzazione, siccome fattispecie esclusa dall'immunità parlamentare.

 

La revoca sarebbe, quindi, giustificata dalla carenza di informazione e dalla confusione dell'UPGC che ha tratto in errore l'imputato.

 

                               6.3.   L'art. 62 cpv. 4 LGC prevede la facoltà del deputato - nei cui confronti è stato promosso un procedimento penale ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LCG - di rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare. Dal profilo giuridico, la rinuncia all'immunità costituisce una manifestazione di volontà unilaterale con cui il dichiarante esercita un diritto formatore (Gestaltungsrecht) di natura legale.

 

Il diritto formatore consiste nella facoltà di modificare con una propria, unilaterale manifestazione di volontà la posizione giuridica di un terzo, senza la sua partecipazione (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg. Teil, Vol. I, 2003, N 65; 151, con riferimenti). Nel concreto, con questa affermazione di rinuncia il dichiarante dispensa il Gran Consiglio dal chinarsi sulla richiesta del Ministero Pubblico per decidere se togliergli o no l'immunità. Rispettivamente, la dichiarazione comporta la facoltà del Ministero Pubblico di procedere nell'attività inquirente e requirente, venuto a cadere l’impedimento processuale (Prozesshindernis; CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33).

Per sua natura, soprattutto per evitare conseguenze giuridiche spurie, l'esercizio di un diritto formatore deve essere ricettizio (pervenire al destinatario), alieno da condizioni (la volontà espressa deve essere univoca, incondizionata), di regola irrevocabile (per evitare insicurezza giuridica), e, ancorché qui irrilevante, imprescrittibile (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg. Teil, Vol. I, 2003, N 151 ss, 154, 156, 158; DTF 109 II 326).

In altre parole, notificando la manifestazione di volontà, il rinunciante non può sottoporre la propria rinuncia a determinate condizioni e nemmeno successivamente pretendere la revoca del diritto esercitato.

 

AP 1 ha fatto uso di questa facoltà dichiarando a verbale la propria rinuncia durante l’audizione presso l’UP GC del 4 maggio 2012 e confermandola con scritto del medesimo giorno al Ministero Pubblico in cui ha precisato che, "dopo una breve discussione", riferita alla convocazione presso l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio, egli "ha deciso di rinunciare volontariamente alla sua immunità e si mette a sua completa disposizione".

 

Come ogni manifestazione di volontà intesa ad avere effetti giuridici, essa soggiace ad invalidazione solo sul fondamento dei legali vizi di volontà desumibili dagli invalsi principi giuridici generali, codificati nella parte generale del Codice delle Obbligazioni, come l'errore, il dolo, il timore (art. 23-30 CO; sulla principale applicabilità in via analogica di specifiche regole civilistiche nell’ambito del diritto pubblico in virtù della loro portata generale, in particolare dei principi contrattuali inerenti all’invalidazione per vizi di volontà, cfr., affermativamente, SCHMID-TSCHIRREN C., in Berner Kommentar, Vol I, Einleitung und Personenrecht, 2012, art. 7 CC N 100-101 con rif.).

 

L'imputato sostiene, appunto, di essere stato indotto in errore dalla confusione regnante nella discussione durante la sua audizione presso l'Ufficio Presidenziale del GC.

 

                               6.4.   Riguardo alle due sedute dell'UP GC è anzitutto doveroso precisare che AP 1 partecipò solo alla seconda del 4 maggio 2012, allorquando fu ascoltato. Assente, quindi, al primo incontro del 16 aprile 2012 nel quale il giurista consulente __________ diede agli astanti una serie di delucidazioni di natura giuridica sulla ripartizione delle competenze e rispettivi limiti tra Ufficio presidenziale, Gran Consiglio e Ministero Pubblico, delineando in particolare le incombenze dell’UP GC e del plenum.

                                         Già in questo ambito, __________, ricordato che la querela prospettava pure il reato di ingiuria, ha informato dell’esclusione di tale reato dall’immunità parlamentare.

 

A mente della scrivente Corte, tutti i chiarimenti del consulente appaiono assolutamente fondati e opportuni.

Nell'udienza di audizione del 4 maggio 2012 il consulente __________, in un cappello introduttivo ai deputati membri dell’UP GC, ancora assente AP 1, ha anzitutto richiamato lo scopo limitato dell’incontro, segnatamente sentire le argomentazioni del deputato oggetto della richiesta del pubblico ministero, in particolare, se intendesse continuare ad avvalersi dell'immunità, con la precisazione che, in tale ipotesi, sarebbe spettato al plenum decidere sulla revoca o no, dando eventualmente il via alla perseguibilità per diffamazione. Ancora una volta è stato precisato che discorso diverso sarebbe valso per l’ipotesi di ingiuria, per cui il Ministero Pubblico avrebbe avuto carta bianca, potendo in ogni caso procedere.

 

Introdotto, il deputato AP 1 come primo atto ha distribuito documentazione intesa a dimostrare che la frase incriminata sull’incasso delle tangenti era

 

  contenuta in una lettera firmata pervenutagli dalla redazione del Mattino della Domenica. Ritiene che nella fattispecie non vi sia problema, avendo ripreso una frase contenuta in una lettera firmata (non anonima), giuntagli via e-mail.”

(estratto verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).

 

AP 1 ha pertanto concluso lui medesimo di non intravvedere problema alcuno, dichiarandosi disposto ad affrontare il plenum, “perché le carte cantano” (ibidem). Al che un deputato (__________, UDC) gli ha chiesto, assodata la sua asserita buona fede, se non intendesse piuttosto affrontare il procedimento penale e far incriminare chi incassava tangenti in nero “- una porcheria tremenda -”, facendo insomma emergere le responsabilità, anche politiche, della nomina della querelante (ibidem).

 

Il Presidente dell'Ufficio Presidenziale ha aggiunto la propria opinione secondo cui persistere nell'avvalersi dell'immunità sarebbe stato letto "come una mancanza di coraggio di AP 1 ".

Dopo di che, il verbale riproduce la seguente dichiarazione riferita a AP 1

 

  non aveva pensato a questa possibilità d'approccio della vicenda. Riteneva di non rinunciare all'immunità per consentire un dibattito in GC e così portare alla luce l'intera questione. A questo punto dichiara di rinunciare all'immunità parlamentare" (estratto verbale UP GC 04.05.2012 p. 2, doc. 15 PretPen).

 

                                         Solo successivamente all’enunciazione di tale rinuncia, in coda di seduta, il consulente __________ ha precisato che un deputato

  non corre rischi per responsabilità civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una responsabilità diretta dello Stato" (ibidem),

 

                                         con chiara allusione alla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (2.6.1.1).

 

                               6.5.   Ne scende che dall’esame verbale UP GC 04.05.2012 non traspare confusione alcuna. La suggestione riferita al collega deputato __________ (“personalmente rinuncerebbe all'immunità parlamentare”, ibidem) muove evidentemente, ed è per così dire contagiata, dalla conclusione che medesimo, con assoluta certezza, trae dalla documentazione da lui prodotta, ovvero che essa era idonea a comprovare, a non aver dubbi, la veridicità delle proprie asserzioni.

L'eventuale abbaglio del collega - comunque del tutto irrilevante non rivestendo il medesimo alcuna funzione di garante - è chiaramente indotto dalla convinzione dell'affermazione di AP 1 riferita alla bontà della documentazione prodotta, da cui, come visto, autonomamente deduce le circostanze liberatorie.

 

L'affermazione del compianto consulente __________ secondo cui l'immunità non si estenderebbe al reato di ingiuria ipotizzato dalla querela è, primo - diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa - giuridicamente ineccepibile, e, secondo, non è avvenuta nemmeno alla presenza di AP 1. La spiegazione finale di __________ inerente alla responsabilità civile diretta dello Stato - e non personale dell'agente pubblico (dal verbale UP GC 04.05.2012 non traspare se è affermazione spontanea o evocata da una domanda) - oltre che apparentemente corretta, avviene solo dopo la decisione dell'imputato di rinunciare all'immunità. Già solo per questo, essa non può essere causale.

 

Infine, la tesi sulla mancanza di consenso informato è, d’acchito, inconferente non avendo previsto la legge in generale, e l’art. 62 LGC in particolare, alcun obbligo di ragguaglio, o attribuito a chicchessia ruolo di garante, bensì solo la facoltà del deputato potenzialmente indagato di essere preventivamente sentito dall'Ufficio Presidenziale GC.

 

L' (eventuale) errore di valutazione è, quindi, riconducibile al solo imputato qui appellante il quale ha (a torto, come si dirà in appresso) ritenuto sufficiente disporre di una lettera firmata ricevuta per e-mail da terza persona e attestante determinate malversazioni per ritenere queste circostanze come realmente avvenute.

 

                               6.6.   In esito all’esposto, si ha che la dichiarazione di rinuncia all’immunità 4 maggio 2012 di AP 1 è giuridicamente valida siccome intrinsecamente chiara e incondizionata, pervenuta sia all’ UP GC sia al ministero pubblico, come visto irrevocabile, non inficiata da errore essenziale, presa liberamente (sebbene in modo subitaneo, ancorché non ci fosse alcun assillo del tempo), coerente con la dichiarata strategia di far prevalere il vero in punto alla pratica delle tangenti e conseguente verosimile incriminazione della dipendente di __________ PC 1, supportata dalla convinzione del rinunciante di disporre delle prove liberatorie riguardo alla pendente ipotesi penale della diffamazione.

Oltretutto l’imputato, come già rilevato dal giudice di prime cure, consigliere comunale dal 1992 e municipale dal 2012 a __________, gran consigliere dal 1995, proprio per i ruoli politici svolti non può ragionevolmente invocare un suo errore, non essendo - o non potendo ragionevolmente essere - manifestamente uno sprovveduto. Si rileva ancora come, in caso di dubbi, egli avrebbe comunque potuto approfondire maggiormente la questione, se del caso facendo capo ad un suo legale di fiducia.

 

                                   7.   Ai sensi dell'art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l'art. 176 CP, alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

 

                               7.1.   Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo - ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (cfr. CARP 26.04.2012, inc. n. 60.2012.104, consid. 3.2, con altri riferimenti; DTF 132 IV 122. consid. 2.1; DTF 128 IV 53, consid. 1a; STF 04.09.2008, inc. n. 66_461/2008, consid. 3.3.2; STF 31.07.2008, inc. n. 66_226/2008, consid. 4.1).

 

                               7.2.   Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto. Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (cfr. CCRP 22.02.2010, inc. 17.2009.30, consid. 4.3 con altri riferimenti giurisprudenziali).

 

Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.57, consid. 2.3).

 

                                   8.   Nella fattispecie concreta, il fatto di affermare nell'interrogazione supplementare presentata al Consiglio di Stato il 28/29 novembre 2011, che PC 1 intascava tangenti in nero, segnatamente sottoponendo al Consiglio di Stato la domanda:

 

  sapete che quando è arrivata lei all'__________ si è portata dietro, dalla __________, tutti gli artigiani che già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero sulle loro prestazioni?”,

 

                                         è indubitabilmente suscettibile di nuocere alla di lei reputazione.

                                         Tale affermazione non si limita, in effetti, ad offuscare la reputazione professionale della signora PC 1, ma va ben oltre, nella misura in cui la incolpa di aver assunto un comportamento, non solo chiaramente disapprovato dalle concezioni morali, ma addirittura penalmente rilevante. Per "tangente" s'intende, in effetti, una somma pretesa in modo illecito da chi - avendone l'autorità - concede un appalto pubblico o favorisce la stipulazione di un contratto. Per "in nero" s'intende, invece, che tale somma è stata incassata senza dichiararla fiscalmente.

                                         Tale è il senso che il lettore non prevenuto attribuisce all'affermazione litigiosa, con la quale l'imputato ha veicolato un'immagine moralmente reprimibile della querelante, addirittura penalmente perseguibile, tale da lederne, quindi, l'onore personale.

                                         L'affermazione dell'imputato, difatti, non lascia nemmeno spazio al dubbio, alle ipotesi, bensì è data come una certezza e non può che suscitare, nell'impressione di chi legge, qualcosa di losco, rispettivamente di illegale, e incolpa l'accusatrice privata di aver avuto una condotta riprovevole.

                                         Non vi è ombra di dubbio che la PC 1 sia così stata messa in cattiva luce.

                                         Si rileva, inoltre, che l'interrogazione oggetto del presente procedimento è tutt'ora pubblicata, e quindi consultabile da terzi, nel sito internet del Canton Ticino (rubrica Gran Consiglio).

 

                                         Alla luce di quanto precede è indubbia la sussistenza degli elementi oggettivi costitutivi del reato di diffamazione.

 

                               9.1.   Il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è sufficiente. L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo all'onore della sua comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente.

                                         Non è, invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque, essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione ingiuriosa, un animus iniurandi (cfr. CCRP 23.05.2011, inc. n. 17.2010.17, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).

 

                               9.2.   L'imputato ha agito essendo ben consapevole del significato dell'espressione da lui utilizzata, così come della sua gravità. AP 1, attivo nella vita politica da anni non poteva non riconoscere il tenore lesivo delle proprie parole.

Egli era in chiaro che la propria interrogazione - atto parlamentare ai sensi dell’art. 142 LGC - formalmente rivolta ai cinque membri dell’Esecutivo cantonale per il tramite della segreteria, sarebbe immediatamente stata consegnata in copia  agli altri ottantanove deputati sedenti nel Legislativo (art. 142 cpv. 2 e LGC) e sapeva positivamente, per propria esplicita ammissione ribadita in appello (verbale interrogatorio al dibattimento di primo grado, pag. 2 in fine; verbale  31 aprile 2015 dibattimento di appello, pag. 4), che sarebbe stata pubblicata (al più presto, come prescrive il Regolamento) sul sito Internet del Cantone in forza dell’obbligo d’informazione del pubblico ai sensi dell’art. 5 della Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (del 15 marzo 2011, LIT) e art. 4 Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT), conseguendo così perdurante e potenzialmente importante diffusione mediatica, ininfluente la circostanza affermata nel dibattimento dell’appellante, secondo cui alcun parlamentare ha avuto la benché minima reazione e l’interrogazione non è stata ripresa dagli organi della stampa.

 

Pertanto è da ritenersi adempiuto pure l'aspetto soggettivo del reato di diffamazione.

         

 

Ammissione alle prove liberatorie

 

                             10.1.   L’art. 173 cifra 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra 3 CP).

I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg).

 

Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).

 

                             10.2.   Occorre, quindi, appurare se le allegazioni diffamanti proferite sono sorrette, nel contesto generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente di fare maldicenza.

 

La verifica si impone tanto più che la pronuncia di prime cure nega il presupposto dell’interesse pubblico (sentenza impugnata, consid. 9.4), ma, invero, esaminando la sussistenza della buona fede poi nel merito, ammette implicitamente l’accesso a questa prova liberatoria.

 

È pacifico che lo specifico reato contro l’onore sia inserito in un legittimo atto parlamentare previsto dalla legge, l’art. 142 LGC, concretamente nell'Interrogazione supplementare nr. 340.11, presentata al Consiglio di Stato del Canton Ticino il 28/29

novembre 2011, vertente su un oggetto d’interesse pubblico

generale (art. 142 LGC). Esso comprende una serie di domande intese, per dirla con l’estensore, a fare chiarezza (verbale interrogatorio al dibattimento di primo grado, pag. 2) su composizione del CdA e diritti di firma di __________, sulle modalità di gestione del parco immobili, sulla correttezza dei rapporti in veste di committente con gli artigiani, ecc, - oltre che sull’ipotesi della corruzione passiva (ex art. 322quater CP; art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl) oggetto della diffamazione - in relazione ad una società, mette in evidenza il deputato AP 1, dotata di capitale pubblico di Stato, Confederazione e Banca Stato e corrispondentemente partecipata da questi enti pubblici.

Incontestabile, quindi, che la motivazione sottesa alla formulazione dell’atto parlamentare sia sorretta da eminente pubblico interesse.

 

AP 1 deve, pertanto, essere ammesso alla prova liberatoria della propria buona fede a tenore dell'art. 173 cifra 3 CP.

 

                             11.1.   Per stabilire la buona fede dell’autore, occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui egli disponeva all'epoca, se sussistevano serie ragioni per cui egli potesse ritenere per vero quanto affermato. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento. Il giudice deve, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).

La buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di avere compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Donatsch, Strafrecht III, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 173, § 3.42, p. 368; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza atta a diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86, ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

 

                             11.2.   Per quel che concerne la prova liberatoria della buona fede, dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni dell’accusato, non risulta in modo univoco se questi abbia esperito degli accertamenti, quali e quando, per sincerarsi della fondatezza del contenuto oltraggioso della e-mail fatta pervenire al prevenuto dalla redazione Mattino della domenica il 26 luglio 2011 (mail annesso all’act. 40), dopo che al settimanale domenicale era giunta dal sig. __________. Appaiono addirittura contraddittorie le dichiarazioni di AP 1 intese a sapere se abbia fatto e quando - in particolare se prima o dopo di procedere con l'interrogazione parlamentare - una telefonata all'autore della e-mail, chiedendogli conto della correttezza di quanto affermato nel messaggio di posta elettronica. Questa verifica telefonica non compare nel primo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico del 22 giugno 2012, pag. 3 (act. 17). Essa è, anzi, esclusa laddove, a precisa domanda, AP 1 dichiara di non aver fatto nessun accertamento. L’assenza di un qualsivoglia riscontro di verifica è positivamente confermato da __________ il quale depone di aver sì ricevuto una telefonata dall’accusato, vertente però unicamente sull’eventualità di essere citato come teste (quindi soggiunge la scrivente Corte, temporalmente, a procedura avviata) e nega domande sulle fonti del suo scrivere (verbale MP del 27 luglio 2012 pag. 4 e 5, act. 40). Nel successivo interrogatorio presso il procuratore pubblico, il prevenuto, confrontato con le surriferite affermazioni di __________, conferma quanto precedentemente verbalizzato e nega “nella maniera più assoluta” di aver avuto contatto telefonico o verbale con __________, asserendo di averlo contattato solo per mail, senza peraltro ottenere risposta (verbale MP del 16 agosto 2012 pag. 5, act. 45).

Nel dibattimento di prima istanza, come pure sostanzialmente in sede di appello, l’accusato ha ricordato (in appello con incertezze imputate all’età, ma con l’indicazione di detenere nella propria rubrica del cellulare il contatto telefonico di __________, circostanza letta dall’accusato come indizio dell’avvenuto colloquio) quel fatto precipuo in modo diverso, un ricordo inteso a affermare, primo, l’avvenuto colloquio telefonico con __________, ancorché di soli pochi minuti, secondo, essere la telefonata  antecedente l’interrogazione litigiosa, terzo, mirata ad ottenere la conferma sulla correttezza delle accuse mosse alla PC 1, quarto, conferma rilasciata da __________ (verbale interrogatorio PretPen 5 dicembre 2013, pag. 2; verbale interrogatorio Corte di appello 21 aprile 2015, pag. 3).

 

                             11.3.   Orbene, quand’anche a favore dell’imputato si volessero ritenere

appurate quest’ultime circostanze di fatto - una breve telefonata di verifica a __________ anteriore l’interrogazione, e la semplice, generica conferma verbale di costui sulla fondatezza delle proprie affermazioni - l’accusato sarebbe lungi dal dimostrare di avere compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Per invocare con pertinenza la propria buona fede, una particolare situazione di ignoranza scusabile, AP 1 avrebbe anzitutto - a titolo di ipotesi - verosimilmente non dovuto accontentarsi di un breve colloquio telefonico, ma, al cospetto con __________ (che egli neppure conosceva), indagare ben oltre, con spirito critico, sincerarsi in primo luogo se l’informatore riferiva del proprio vissuto, di percezioni dirette di artigiano appaltatore - e in tal caso non sarebbe stato difficile mettere in atto altri, successivi debiti riscontri - oppure, se si limitava ad esporre semplici voci, incontrollabili sentito dire, magari percependo il retrogusto del rancore, come finalmente si è verificato. Infatti, occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato solo dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza. Per riprendere un argomento del primo giudice, se solo il prevenuto avesse indagato presso le persone che poi ha chiamato a testimoniare, si sarebbe accorto che ciò che ha ripreso dalla mail del signor __________, ovvero le accuse nei confronti della signora PC 1, non corrispondeva al vero. Certo, i motivi generali sottesi all’interrogazione erano di per sé pertinenti, ma l’innegabile gravità delle accuse, la loro prevedibile ampia diffusione, l’inesistenza dell’assillo del tempo (che suole talvolta condizionare per esempio il prodotto giornalistico), la comprovata esperienza di navigato politico, finalmente la facilità con cui la dovuta cautela sarebbe venuta a capo di un castello di insinuazioni campate in aria, questi elementi consentono di negare le circostanze da cui AP 1 può dedurre la propria buona fede. Diversamente, si verrebbe ad ammettere che reputazione e buon nome dei cittadini sono appesi al volubile e tenue filo delle voci malevoli e dei sentito dire escogitati per rivalsa.

 

L'accusato, non essendo pervenuto ad apportare la prova liberatoria, va ritenuto autore colpevole di diffamazione.

 

 

                                12.   Motivi giustificativi

 

Al dibattimento, il difensore di AP 1 ha invocato l’art. 14 CP (previgente art. 32 CP; v. Messaggio del CF del 21.09.1998 conc. la modifica del Codice penale, parte generale e CPM, 98.038, FF 1998 pag. 1691), norma secondo cui chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente, anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il codice penale o un’altra legge.

Il suo ruolo politico, il suo dovere di gran consigliere gli avrebbe imposto di denunciare pratiche di malandazzo riconducibili ad una società, __________, a prevalente partecipazione statale.

Anche dovendosi ammettere che AP 1 aveva, in quanto politico, un dovere di denuncia (cfr CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli, 2002, pag. 563 ss in cui l’applicazione estensiva del previgente art. 32 CP relativamente all’art. 173 non viene preconizzata ), l’art. 14 CP potrebbe trovare applicazione soltanto nella misura in cui l’autore sia rimasto nell’ambito del suo obbligo legale, si sia astenuto da formulazioni inutilmente offensive o si sia limitato ad esprimere ciò che poteva, in buona fede, ritenere per vero.

Ciò non era - l’abbiamo visto sopra - manifestamente il caso in concreto.

Infine, va detto che se, così argomentando, l’accusato si è appellato alla libertà d’espressione, tale libertà, come ogni altro diritto fondamentale, conosce dei limiti (Müller, Commentaire de la constitution fédérale, ad art. 55 n. 59). Così come la libertà personale non permette di ferire fisicamente una persona, alla stessa stregua la libertà di espressione non permette di ferirla nel suo onore, un bene che fa parte della personalità di ogni individuo.

 

                                13.   Per la commisurazione della pena, il giudice di prime cure, tenendo anche conto degli accertamenti economici eseguiti, ha ritenuto equo di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 120.- per un totale di fr. 1’200.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 240.- (nonché le tasse spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-). Richiamati i principi e i criteri desumibili dall’articolo 47 CP, va ricordato che la colpa di AP 1 non va banalizzata poiché egli ha oltraggiato, con la presentazione di un atto parlamentare di larga diffusione, l’onore di PC 1 con sorprendente disinvoltura e senza particolari inibizioni, ritenuto che il dovere politico di denuncia non esime affatto l’interrogante dall’obbligo di verificare le proprie esternazioni, ciò che sarebbe risultato agevole nel caso di specie. Non può quindi trovare alcun favore la domanda della Difesa di attenuazione della pena per motivi onorevoli (art. 48 lett. a. cifra 1 CP), occorre al contrario considerare come aggravante della colpa la circostanza secondo cui a AP 1, gran consigliere di lungo corso, non poteva sfuggire che, in quanto tale, le proprie parole avrebbero un’eco e una credibilità particolari. Ciò posto, nondimeno la scrivente Corte non può aumentare la pena in forza del divieto della reformatio in peius. Ne segue che la pena inflitta dal primo giudice non può che essere confermata.

 

                                14.   Il giudice di primo grado ha condannato AP 1 a pagare all’AP PC 1 fr. 6’042.75 (disp. 4.) a titolo di indennità ai sensi dell’art. 433 CPP. Questa Corte ritiene tale indennizzo adeguato a coprire le spese necessarie sostenute dall’accusatrice privata in prima sede e si limita ad osservare che esso non è stato contestato dall’AP malgrado sia inferiore a quello indicato nella motivazione del relativo giudizio (cfr. consid. 10.6 sentenza impugnata che lo quantifica in fr. 6’292.-).

                                         L’appellante è, pure, condannato a risarcire ex art. 433 CPP i costi di patrocinio nella procedura d’appello all’AP, la cui nota d’onorario, non comprensiva delle ore di dibattimento e priva di voci relative alle spese, deve essere, tuttavia, adeguatamente ridotta a complessive 9 ore e 50 minuti (pari a 5 ore per i contatti con cliente e autorità penali e preparazione al dibattimento d’appello, 3 ore e 30 minuti per la partecipazione allo stesso e 1 ora e 20 minuti per la trasferta) corrispondenti, alla tariffa esposta di fr. 250.- l’ora, a complessivi fr. 2’655.- (IVA inclusa).  

 

                                15.   Il giudice della Pretura penale ha accolto la domanda dell’accusatore privato e ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, con la precisazione che la stessa avverrà a spese di AP 1 (art. 352 cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).

                                         Dedotto in appello anche questo dispositivo, l’appellante ha ritenuto sproporzionata la misura ammettendo che l’interrogazione contenente il proposito oltraggioso è sì accessibile a chiunque via internet, ma solo se volutamente ricercata, non quindi visibile come, per così dire, una notizia di giornale, ma occultata come il sapere discretamente conservato in biblioteca. Questa contenuta visibilità sarebbe attestata dalla mancata ripresa del testo da parte di nessun mezzo di comunicazione sociale.

                                         Al riguardo l’accusatrice privata PC 1 al dibattimento ha evidenziato come l’effettiva permanenza dell’interrogazione nel sito degli atti parlamentari cantonali, la sua agevole reperibilità, la possibilità di rintracciare il brano incriminato anche in futuro inserendo il suo nome in un motore di ricerca comporterebbe un inevitabile danno di immagine alla propria personalità (per esempio nell’ambito di ricerca di lavoro), contenibile solo potendo ognora esibire la pubblicazione che la scagioni.

 

                                         A mente della Corte l’interesse della persona lesa richiede il provvedimento della pubblicazione del dispositivo della sentenza, misura certamente idonea a ripristinare il danno d’immagine personale e proporzionata, in rapporto alla colpa dell’autore, allo scopo di ufficialmente e pubblicamente scagionare la signora PC 1 dalla grave incolpazione di tangentista ingiustamente subita. 

 

                                16.   Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 1.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      7, 9, 10, 139, 303, 310, 325, 398 segg., 406, 433 CPP,

                                         34, 42, 47, 106, 173 CP,

                                         62, 142 LGC

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4410/2012 del 4 ottobre 2012, accusato PC 1 di avere, nella sua veste di dipendente e procuratrice di __________, incassato tangenti in nero dagli artigiani che si sarebbe portata dietro dalla __________

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi) cadauna, per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento);

 

                         1.2.1.1.   l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- (milleduecentonovanta) per il procedimento di primo grado.

 

                               1.3.   E' ordinata, ad avvenuta crescita in giudicato, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza della Corte di appello e revisione penale sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Essa avverrà a spese di AP 1 (art. 352 cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).

 

                               1.4.   AP 1 è condannato a pagare a PC 1, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 433 CPP, fr. 6'042.75 per il procedimento di primo grado e fr. 2’655.- per quello d’appello.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'200.-

 

sono posti a carico carico di AP 1.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.