|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Locarno 11 agosto 2015/cv |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
|
segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 ottobre 2014 da
|
|
AP 1 |
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata 19 novembre 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 12 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Nelle prime ore del 27 ottobre 2012, dopo una serata trascorsa insieme (anche ad altre persone) nella discoteca __________ di __________, AP 1 e PC 1 hanno avuto un alterco.
B. A seguito di quei fatti, il 30 ottobre 2012, AP 1 ha sporto querela nei confronti di PC 1 per lesioni semplici e vie di fatto.
C. In un secondo tempo, il 3 dicembre 2012, sempre in relazione alla stessa lite, PC 1 ha, a sua volta, querelato AP 1 accusandola di essersi resa colpevole di lesioni, diffamazione e “danni morali”.
D. Il 24 settembre 2013, il PP ha emanato due distinte decisioni.
Da un lato, ha emesso un decreto di abbandono nei confronti di PC 1 (confermato dalla Corte dei reclami penali il 24 febbraio 2014 e poi dal Tribunale federale in data 11 aprile 2014), ritenendo che “le versioni opposte dei due protagonisti oltre che le dichiarazioni dei testimoni non forniscono prove sufficienti per promuovere l’accusa” (doc. Pretura penale 6).
Dall’altro, ha emanato un decreto di accusa nei confronti di AP 1 che ha ritenuto autrice colpevole di
lesioni semplici
per avere, a __________, in data 27 ottobre 2012, colpito con una sberla all’orecchio sinistro PC 1, colpo che provocò la riapertura della perforazione della membrana timpanica, che in data 24 ottobre 2012 era stata dichiarata richiusa e di cui il medico curante, dopo i fatti del 27 ottobre 2012, constatò la nuova richiusa in data 1. dicembre 2012, come si evince dal certificato medico 3 dicembre 2012 agli atti
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.- (fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 2 giorni). Ha, pure, proposto di rinviare PC 1 al competente foro civile per le sue pretese di tale natura e di accollare alla condannata tasse e spese di giustizia.
E. Con sentenza 23 ottobre 2014 (intimata il 19 novembre 2014), statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dalla condannata, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma ha ridotto la pena, infliggendo alla condannata - cui ha accollato anche tasse e spese giudiziarie - una pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 90.-) che ha posto al beneficio della sospensione condizionale (confermando il periodo di prova di 2 anni) e cui ha affiancato una multa (che ha ridotto da fr. 200.- a fr. 100.- e per la quale ha fissato la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 4 giorni). Pure confermato è stato il rinvio dell’AP al competente foro civile.
F. Contro la sentenza del giudice della Pretura penaleAP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 12 dicembre 2014, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado.
G. Visto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta e ritenuto come la dichiarazione di appello fosse già sufficientemente motivata, il 20 marzo 2015 la presidente di questa Corte ha impartito alle altre parti al procedimento un termine di 20 giorni per la presentazione delle loro osservazioni.
H. Nelle sue osservazioni 7 aprile 2015, il PP ha postulato la conferma della sentenza impugnata. Da un lato, ha evidenziato come non sia serio, da parte dell’appellante, rimettere in discussione in questa sede il decreto di abbandono emanato nei confronti di PC 1 ritenuto che, a seguito dell’esaurimento delle istanze di ricorso, esso è passato in giudicato. Dall’altro, ha sottolineato la valenza probatoria del certificato medico prodotto dall’AP. Dall’altro lato ancora, ha annotato che almeno una teste ha saputo indicare quale parte del corpo della vittima è stata colpita dalla sberla tirata dall’appellante.
I. La Pretura penale non ha formulato osservazioni, così come non ne ha formulate l’AP (che neppure ha ritirato la relativa raccomandata, doc. CARP XI).
ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Vita dell’appellante e precedenti penali
4. AP 1, cittadina italiana, è nata il __________ a __________. Al beneficio di un permesso C, attualmente è domiciliata ad __________. Creatrice d’abbigliamento e venditrice diplomata, dopo un periodo di disoccupazione durante il quale percepiva mensilmente fr. 935.-, dal novembre 2014 lavora presso una cartoleria di __________.
Nubile e senza figli, AP 1 è incensurata (cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 1 e AI 3).
Risultanze dell’inchiesta
5.
a. Dall’inchiesta è emerso che, la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2012, PC 1 si trovava alla discoteca __________ di __________ quando è stato raggiunto dalla sua amica __________, dal fidanzato di lei __________ e dalla loro comune amica AP 1.
Già durante la serata AP 1 e PC 1 hanno avuto un breve battibecco che, all’ora di chiusura della discoteca (verso le 5.00 del 27 ottobre 2012), si è riacceso.
I due hanno così ripreso a discutere attraverso un cancello che li divideva.
Ad un certo punto, AP 1 ha battuto la testa contro le sbarre del cancello, procurandosi delle contusioni alla parte sinistra del viso, in particolare al labbro (come constatato al Pronto soccorso presso il quale si è recata subito dopo i fatti, cfr. PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS PC 1 27.11.2012, pag. 5; PS __________ 11.1.2013, pag. 3).
La giovane ha sostenuto che è stato PC 1 ad allungare le braccia attraverso la separazione metallica e a prenderla per la nuca con le due mani, tirandola verso di sé con forza e facendola sbattere contro l’inferriata (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS AP 1 25.1.2013, pag. 4; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).
PC 1 ha negato di avere toccato la ragazza (PS PC 1 27.11.2012, pag. 5; PS PC 1 8.1.2013, pag. 4).
Dopo l’impatto, AP 1, in preda allo spavento e all’agitazione, ha aggirato il cancello e, con la mano destra, ha colpito PC 1 con uno schiaffo.
Nessuno dei protagonisti ha menzionato tale circostanza prima che PC 1 querelasse AP 1 che, a quel punto, ha subito ammesso il fatto (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1).
Tuttavia, secondo la ragazza - che ha dichiarato di avere agito stando di fronte a PC 1 (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2) che non era intento a parlare con nessuno in quel momento (verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014) - si è trattato di una sberla leggera, che ha colpito l’uomo di striscio sulla guancia sinistra e che non può avergli causato alcuna lesione (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1 e 3; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).
Ha, peraltro, sostenuto di avere agito in quel modo per difesa e non per vendetta:
“ Intendo precisare che io non ho colpito PC 1 per vendetta a seguito di quanto mi aveva appena fatto lui, bensì perché ho avuto l’impressione che volesse ancora picchiarmi, dato che al mio arrivo dalla parte opposta del cancello mi si avvicinava con fare minaccioso” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2);
“ Dopo che PC 1 mi ha presa con le sue braccia e ha sbattuto il mio viso contro le sbarre, in stato di agitazione e di shock ho aggirato di corsa la parte protetta dalle inferriate e l’ho raggiunto dandogli uno schiaffo. A percorrere quel tragitto di corsa avrò impiegato un paio di minuti. Gli ho tirato uno schiaffo dall’agitazione e perché temevo che lui potesse avvicinarsi di nuovo a me con fare minaccioso. In quel frangente mi sembrava che lui volesse venire contro di me per mettermi ancora le mani addosso. (…) Per me è stata come una legittima difesa. Non volevo fare male a nessuno e ho reagito così dalla rabbia e dalla paura” (verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).
Secondo PC 1 (AI 1, querela PC 1, pag. 3) e __________ (PS __________ 11.1.2013, pag. 3), invece, la sberla - che AP 1 ha tirato quando si trovava di fianco all’uomo - lo ha raggiunto all’orecchio sinistro.
A proposito dello schiaffo, PC 1 ha dichiarato:
“ Ad un certo punto ricevo uno schiaffo all’orecchio sinistro non mi sono accorto chi me l’aveva data, poi mi ritrovo AP 1 nelle vicinanze che continua il suo “teatro” verbalmente e veniva trattenuta da altre persone” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).
PC 1 ha lamentato di avere patito, a seguito della summenzionata sberla, una nuova lesione al timpano del suo orecchio che era in avanzata fase di guarigione da una precedente perforazione.
In particolare, ha sostenuto:
“ avevo l’orecchio che mi fischiava un dolore tremendo (…) [ho][ sentito l’aria che passava e il fischio e pure un disturbo uditivo dopo lo schiaffo ricevuto. Il dr. mi comunica che purtroppo ho subito nuovamente una perforazione timpanica inoltre l’udito ha subito una drastica caduta “non sento” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).
A comprova della lesione, PC 1 ha prodotto il certificato rilasciato dal dott. __________ il 3 dicembre 2012 nel quale il medico ha attestato che, a causa di un colpo ricevuto a suo tempo sull’orecchio sinistro, il paziente aveva subito una perforazione alla membrana timpanica, precisando che la stessa, al controllo del 24 ottobre 2012, era risultata essersi richiusa. Ha quindi certificato che, al controllo del 30 ottobre 2012, aveva constatato una nuova perforazione che si era a sua volta richiusa prima del controllo del 1. dicembre 2012, senza tuttavia che il paziente smettesse di lamentare “un fischio e un disturbo uditivo” che sarebbero, quindi, stati ricontrollati il mese successivo.
b. Dopo i fatti, AP 1 ha chiamato la polizia. PC 1, invece, se ne è andato, a suo dire, per “non peggiorare la situazione vedendo la ragazza AP 1 alterata nel suo comportamento” (Ai 1, querela PC 1, pag. 3).
In seguito, il 30 ottobre 2012, AP 1 ha querelato PC 1.
Sentito dagli inquirenti il 27 novembre 2012, PC 1 ha negato di avere picchiato la ragazza, senza aggiungere particolari altri dettagli.
Solo in un secondo tempo, anche lui ha querelato la ragazza per la sberla che gli avrebbe tirato quella sera.
Ha spiegato di non avere querelato prima AP 1 in quanto non sapeva chi era stato a tirargli lo schiaffo.
Nel suo esposto, PC 1 ha infatti scritto di avere inoltrato la querela proprio:
“ dopo essere venuto a conoscenza che lo schiaffo ricevuto mi è stato inflitto da AP 1 che a sua volta mi ha denunciato” (AI 1, pag. 3).
Ha anche spiegato che, durante il verbale da lui reso il 27 novembre 2012, era stato scritto che lui aveva ricevuto uno schiaffo ma che quella precisazione era poi stata cancellata in quanto lui non sapeva chi fosse stato:
“ Il 27 novembre sono stato chiamato in polizia (…) dato che AP 1 aveva sporto denuncia nei miei confronti. Nel verbale avevamo scritto che avevo ricevuto uno schiaffo ma poi lo abbiamo cancellato dato che non sapevo chi fosse stato” (AI 1, querela PC 1, pag. 3).
In un secondo tempo ha, invece, dichiarato di avere solo accennato allo schiaffo che non è stato menzionato nel verbale proprio perché non ha saputo attribuirne la paternità:
“ durante il mio verbale quale imputato, avevo accennato all’interrogante che ad un certo punto della discussione con AP 1 qualcuno mi aveva colpito con una sberla. Non avendo visto chi era stato però avevo deciso di non scriverlo nel mio verbale” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 2).
PC 1 si è, peraltro, dichiarato disposto a ritirare la sua querela a condizione che anche AP 1 ritirasse la sua (scritto accompagnatorio con cui PC 1 ha inoltrato la querela alla Polizia, allegato all’AI 2).
All’agente che, preso atto di quanto sopra, gli manifestava il suo stupore, PC 1 ha spiegato che la sua scelta era motivata dal desiderio di evitare discussione con la ragazza che, a suo dire, sarebbe “problematica”, tanto da seguire una terapia psicologica (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3).
Davanti alle posizioni divergenti dei protagonisti, sono state sentite le persone presenti al momento dei fatti.
__________ e __________ - che, va detto, dopo i fatti, hanno rotto i ponti con AP 1 e hanno, invece, mantenuto rapporti di amicizia con PC 1 (PS __________ 10.1.2013, pag. 2; PS __________ 11.1.2013, pag. 2) - non hanno saputo dare indicazioni precise sulla fase precedente.
__________ ha soltanto riferito che, poco prima dei fatti oggetto del procedimento, AP 1 si era rivolta a loro per avvisarli che il garage stava per chiudere e che dopo aveva ricominciato a litigare con PC 1:
“ Dopo averci avvisato circa la chiusura del garage, AP 1 e PC 1 iniziavano nuovamente a litigare verbalmente. Lui si avvicinava alle sbarre trovandosi faccia a faccia con AP 1. (…) Ricordo di aver visto PC 1 afferrare le sbarre, ma non ho visto se abbia allungato le braccia oltre il cancello. Non so dire se abbia in qualche modo agito con vie di fatto contro AP 1, come pure non ho visto se lei abbia agito contro PC 1” (PS __________ 10.1.2013, pag. 4).
__________ ha semplicemente riferito:
“ Improvvisamente sentivo un rumore contro le barre e vedevo AP 1 con le mani sulla faccia che si lamentava, mentre PC 1 teneva le sbarre con le due mani. Non so cosa sia successo” (PS __________ 11.1.2013, pag. 3).
Sullo schiaffo che pochi istanti dopo ha colpito PC 1, __________ ha riferito che AP 1 lo ha sferrato con la mano destra stando a fianco di PC 1 che stava parlando con qualcuno:
“ Improvvisamente notavo AP 1 allontanarsi lungo il passaggio in cui si trovava per raggiungerci, aggirando quindi il cancello. Avvicinava subito PC 1 e lo colpiva con una sberla in faccia dalla parte sinistra. Se non erro lui stava parlando con qualcuno e AP 1 lo ha colpito mentre si trovava al suo lato. La sberla è stata sferrata con la mano destra. Subito dopo AP 1 affermava di voler denunciare PC 1” (PS __________ 10.1.2013, pag. 4).
__________ - che ha confermato che PC 1 in quel momento si stava intrattenendo con qualcuno - ha invece saputo dire che lo schiaffo ha raggiunto l’amico all’orecchio sinistro:
“ pochi istanti dopo, AP 1 aggirava il cancello raggiungendoci dal passaggio principale, avvicinava di corsa PC 1 che stava parlando con qualcuno, e con la sua mano destra lo colpiva all’orecchio sinistro” (PS __________ 11.1.2013, pag. 3).
Entrambi i testi hanno sostenuto che PC 1 non aveva visto chi lo aveva colpito (PS __________ 10.1.2013, pag. 4; PS __________ 11.1.2013, pag. 3).
__________ - l’agente di sicurezza che, secondo AP 1, era presente al momento dei fatti (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2 e 4) - ha invece negato di avere assistito all’alterco, spiegando che in quegli attimi si trovava all’esterno della discoteca (PS __________ 18.2.2013, pag. 3 e 4). Ha riferito unicamente che AP 1 era vistosamente scossa e piangeva (PS __________ 18.2.2013, pag. 3 e 4).
Appello
6. Nella sua dichiarazione di appello, AP 1 - che non contesta il rinvio dell’AP al foro civile - si aggrava contro la dichiarazione di colpevolezza per il reato di lesioni semplici (dispositivo n. 1), contro la pena conseguentemente inflittale (dispositivi n. 2.1, 2.1.1, 2.2 e 2.2.1) e contro la condanna al pagamento degli oneri processuali (dispositivo n. 2.3), postulando il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza.
AP 1 - che sostiene di avere dato una “leggera sberla sulla guancia” a PC 1 mentre si trovava sotto shock per il dolore provocatole dall’urto, con conseguente ferimento al labbro, del proprio viso contro il cancello di ferro - pretende di non essere punibile penalmente vista, da un lato, la “lievità del fatto” e, dall’altro, “le circostanze speciali in cui è avvenuto” (dichiarazione di appello, pag. 2).
Contesta la credibilità dell’AP che inizialmente non ha accennato né alla sberla in questione né tantomeno alla pretesa lesione al timpano ma che ne ha parlato soltanto dopo avere appreso di essere stato a sua volta denunciato, dando poi spiegazioni poco plausibili per giustificare la mancata immediata menzione di tali circostanze (dichiarazione di appello, pag. 3). Del resto, quand’anche si volesse dar credito a PC 1 che, ad un certo punto dell’inchiesta, ha preteso di non avere riferito della sberla perché non aveva visto chi gliela aveva tirata, non si spiegherebbe perché egli non abbia chiesto informazioni ai testimoni presenti in vista di denunciare l’autore, così come aveva denunciato l’autore dell’aggressione subita nel 2011. Sostiene, peraltro, che dalle domande dell’agente che ha interrogato l’AP emerge “il suo sospetto che la storia del timpano perforato sia stata inventata unicamente al fine di far ritirare la denuncia sporta” nei suoi confronti. Ritiene, inoltre, alquanto singolare che il timpano di PC 1, “perforato durante un’aggressione nel 2011, si sia rimarginato alla fine di ottobre 2012, per poi riaprirsi e richiudersi in un solo mese”, ciò che ha impedito una qualsivoglia verifica successiva alla denuncia sporta dall’AP (dichiarazione di appello, pag. 4).
L’appellante contesta, poi, la forza probante del certificato medico prodotto dall’AP. Evidenzia come il presunto accertamento della lesione sia avvenuto a distanza di tre giorni dai fatti e ritiene che “tale lasso di tempo è troppo esteso per stabilire oltre ogni ragionevole dubbio un legame fra la sberla data da AP 1 e la presunta lesione”. Ritiene che sia lecito supporre che l’AP si sia procurato la lesione in altro modo (“vista la sua propensione ai litigi”) o che il medico abbia operato un accertamento sbagliato. Non esclude neppure una leggerezza del medico (che “fiducioso e indaffarato” potrebbe avere “scritto quanto richiestogli dal paziente senza rendersi conto di eventuali errori”) o una sua compiacenza (ritenendo, “ancor meno probabile, ma pure conforme all’esperienza della vita”, l’ipotesi che “il medico possa avere fatto un piacere al paziente senza rendersi conto delle conseguenze”) (dichiarazione di appello, pag. 4-5).
AP 1 osserva, inoltre, che neppure i testimoni sentiti dagli inquirenti, che hanno dichiarato di avere parlato con l’AP dell’accaduto, hanno riferito di eventuali dolori, lesioni ai timpani o diminuzioni dell’udito. Rileva, poi, come nessuno dei due sia stato in grado di precisare l’intensità della sberla né la parte del corpo colpita (dichiarazione di appello, pag. 5).
Chiede il suo proscioglimento - sia dal reato di lesioni semplici che da quello di vie di fatto - in base al principio in dubio pro reo e ciò anche per ragioni di parità di trattamento con l’AP che, stando a lei, ha “largamente beneficiato” di tale precetto che ha condotto all’abbandono del procedimento aperto nei suoi confronti (dichiarazione di appello, pag. 6). Ritiene, infatti, che “l’equità e il comune senso di giustizia rendono inaccettabile l’ipotesi che una donna, che con buona probabilità è stata tirata con forza da un uomo contro un cancello di ferro ferendosi a un labbro, debba da un lato accettare l’assoluzione del presunto colpevole per un dubbio residuo che forse con un po’ più di coraggio avrebbe potuto essere fugato dai testimoni (possibile che gli amici abbiano assistito a tutte le fasi della lite meno che all’impatto del volto di AP 1 contro l’inferriata?), e dall’altro lato debba venire sanzionata penalmente per una lieve sberla, rischiando pure una condanna in sede civile” (dichiarazione di appello, pag. 7). Osserva, infine, che la propria assoluzione condurrebbe, “per ironia della sorte”, alla soluzione (con entrambe le parti esenti da pena) auspicata dall’AP nella sua denuncia e nel suo verbale 8 gennaio 2013 (dichiarazione di appello, pag. 8).
Accertamento dei fatti
7. Come visto, il fatto che AP 1 abbia tirato una sberla a PC 1 non è in discussione. La ragazza stessa lo ammette.
Quello che si tratta di stabilire è se davvero tale schiaffo abbia provocato le lesioni lamentate da PC 1.
Al proposito, va detto che non vi sono prove che la sberla di AP 1 abbia raggiunto PC 1 all’orecchio sinistro.
AP 1 lo ha escluso (PS AP 1 25.1.2013, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014), precisando di avergli dato una sberla leggera che lo ha sfiorato sulla guancia sinistra (PS AP 1 25.1.2013, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).
Se è vero che - come correttamente rilevato dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9) - la pretesa leggerezza della sberla contrasta con il contesto in cui è stata tirata, ciò ancora non basta per concludere che AP 1 abbia colpito PC 1 in maniera tale da procurargli le lesioni attestate dal certificato medico.
Neppure si può fare affidamento sulle dichiarazioni di __________ per accertare che la sberla ha colpito l’orecchio dell’AP, ritenuto come le dichiarazioni della teste debbano essere valutate con particolare cautela. La giovane, infatti, da un lato, era verosimilmente interessata a mantenere l’amicizia con PC 1 (tra l’altro, finanziatore di alcune delle sue uscite serali) e potrebbe, quindi, per questo essere stata spinta a confermare la tesi dell’amico. Dall’altro, invece, proprio a seguito dei fatti oggetto del presente procedimento, aveva iniziato a nutrire sentimenti di inimicizia nei confronti dell’imputata che potrebbero averla spinta a rendere dichiarazioni a lei sfavorevoli.
Riguardo alla questione degli effetti provocati dal gesto compiuto da AP 1, estremamente significativa è la circostanza che, nel verbale reso da PC 1 il 27 novembre 2012 in relazione alla querela sporta nei suoi confronti dalla ragazza, non è stato fatto cenno alcuno alla sberla (né, tantomeno, alle sue conseguenze).
Nel tentativo di dare una spiegazione a quella che, a fronte del forte dolore da lui lamentato, costituisce innegabilmente un’anomalia, PC 1, nel suo esposto, ha preteso che aveva sì parlato della sberla e che il suo racconto era stato sì verbalizzato ma che poi era stato cancellato perché egli non era in grado di indicare l’autore del gesto. Nel successivo verbale ha, invece, preteso di averne solo accennato all’interrogante ma, sempre per la stessa ragione, di non avere voluto verbalizzare niente. Mai ha, invece, preteso di avere riferito dei dolori patiti, ciò che, nelle circostanze del caso di specie, non può che ritenersi altamente sorprendente.
Le spiegazioni fornite dall’AP per giustificare il fatto che nessun accenno alla sberla in questione risulta nel verbale da lui reso il 27 novembre 2012 non sono, quindi, credibili.
Forza è concludere che PC 1, il 27 novembre 2012, non ha parlato dello schiaffo e del dolore da esso provocato e ciò benché, stando al certificato medico prodotto agli atti, già il 30 ottobre precedente, il dott. __________ avesse constatato una nuova perforazione della membrana timpanica.
Per parlare dello schiaffo PC 1 ha aspettato il 3 dicembre 2012 quando, proprio in relazione a quello, ha sporto a sua volta querela nei confronti della ragazza.
Durante l’inchiesta ha tentato di giustificare questo anomalo ritardo.
Tuttavia, lo ha fatto in maniera poco convincente.
Ha, infatti, nuovamente sostenuto di non avere proceduto prima con la querela poiché non sapeva chi gli avesse tirato la sberla in questione.
Tale spiegazione - manifestamente funzionale a spiegare la mancata menzione dello schiaffo durante il suo primo interrogatorio - non è, però, affatto plausibile.
Da un lato, perché, se davvero avesse voluto denunciare l’accaduto (come aveva fatto in occasione della precedente aggressione subita nel 2011, cfr. PS PC 1 8.1.2013, pag. 2), lo avrebbe potuto senz’altro fare anche senza conoscere l’identità dell’autore del gesto. Avrebbe, infatti, potuto sporgere querela contro ignoti.
Dall’altro, perché, se davvero avesse voluto sporgere querela ma davvero non avesse visto chi era stato a picchiarlo, avrebbe senz’altro tentato di raccogliere informazioni presso le persone presenti al momento dei fatti. Se non proprio __________ e __________ (che, all’epoca, erano ancora in buoni rapporti con AP 1 e che avrebbero, di conseguenza, potuto avere qualche remora ad indicarla quale autrice del gesto), le altre persone presenti in quel momento gli avrebbero senz’altro rivelato che era stata l’imputata a picchiarlo.
Dall’altro ancora, perché non si vede chi altri avrebbe potuto schiaffeggiarlo dal momento che era proprio con AP 1 che stava litigando. Del resto, nel suo esposto, l’AP ha dato atto che, ricevuto lo schiaffo, si era “ritrovato AP 1 nelle vicinanze che continuava il suo “teatro” verbalmente e veniva trattenuta da altre persone” (AI 1, querela PC 1, pag. 3). Anche questa circostanza avrebbe dovuto indurre PC 1, in caso di dubbio, a concludere che era stata lei a colpirlo poco prima.
Ma vi è di più.
Ritenuto come sia accertato (perché riconosciuto sia da lei stessa che dai testi __________ e __________) che l’imputata ha sferrato la sberla con la mano destra colpendo la parte sinistra del volto dell’AP, è verosimile i due contendenti si trovassero uno di fronte all’altra al momento dell’impatto. Su questo aspetto, la versione dell’imputata è, quindi, molto più verosimile di quella dei testi che - probabilmente per avallare la tesi dell’ignoranza di PC 1 in merito all’identità dell’autore del gesto - hanno sostenuto che, nel momento in cui gli ha tirato la sberla, AP 1 si trovava di fianco a PC 1 che era intento a parlare con un’altra persona. PC 1 non è, quindi, credibile quando afferma di non avere saputo chi lo avesse schiaffeggiato e che, solo per questo, non aveva proceduto prima con la querela.
Ben più credibile è che egli abbia voluto accentuare gli effetti sulla sua salute della sberla ricevuta da AP 1.
In questo senso, dà da pensare il fatto che PC 1 abbia manifestato chiaramente la sua disponibilità a ritirare la querela a condizione che AP 1 lasciasse cadere le sue accuse contro di lui. Trattasi di una circostanza altamente indicativa del fatto che PC 1 ha inoltrato la sua querela soltanto per disporre di “merce di scambio” da offrire al fine di indurre AP 1 a tornare sui suoi passi e a ritirare le proprie accuse. Lo stesso deve avere pensato l’agente interrogante che, durante il verbale successivo all’inoltro dell’esposto, mediante incalzanti domande, ha manifestato a PC 1 il suo stupore per l’“offerta” formulata all’indirizzo di AP 1 (cfr. PS PC 1 8.1.2013, pag. 3-4).
A fronte di queste circostanze, i dubbi che attanagliano questa Corte circa il fatto che la sberla di AP 1 abbia davvero causato all’AP una nuova perforazione della membrana timpanica non sono fugati nemmeno dal certificato medico che PC 1 ha prodotto a comprova della lesione subita. L’impossibilità, a fronte della chiusura della perforazione, di verificare l’effettiva sussistenza della lesione, unita alle anomale circostanze in cui PC 1 ha denunciato la sberla, suscitano seri dubbi sulla bontà delle indicazioni in esso riportate.
Diritto
8. Non essendo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che la lesione al timpano di PC 1 è stata provocata dalla sua sberla, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 deve essere prosciolta dall’imputazione di lesioni semplici.
Si tratta, ora, di stabilire se l’appellante debba essere ritenuta autrice colpevole di vie di fatto ex art. 126 CP o se sussistano ragioni per liberarla da tale accusa.
9. Come correttamente rilevato dal primo giudice, questa fattispecie non costituisce un caso di legittima difesa esimente.
L’art. 15 CP - secondo cui ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri e che presuppone, dunque, un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; 6S.154/2003 del 12 agosto 2003 consid. 2.1; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 15, n. 7, pag. 100) - non trova applicazione in concreto.
Innanzitutto, perché, quand’anche si volesse dar credito all’imputata, la pretesa aggressione da lei subita per mano di PC 1 era già terminata nel momento in cui lei lo ha schiaffeggiato.
L’appellante sembra però sostenere di avere inteso respingere la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente:
“ ho avuto l’impressione che volesse ancora picchiarmi, dato che al mio arrivo dalla parte opposta del cancello mi si avvicinava con fare minaccioso” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2);
“ mi sembrava che lui volesse venire contro di me per mettermi ancora le mani addosso” (verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014).
Al proposito, va detto che, dopo essere stata aggredita (secondo la sua versione dei fatti), è spontaneamente che AP 1, anziché allontanarsi da lui, ha raggiunto PC 1 aggirando il cancello che li divideva (operazione per la quale ha impiegato due minuti).
Non si spiega, del resto, per quale ragione avrebbe dovuto raggiungere PC 1 se non con l’intenzione di dargli lo schiaffo che poi gli ha effettivamente assestato.
La ragione addotta dall’imputata - secondo cui sarebbe andata a sollecitare gli amici ad uscire visto che i cancelli del parcheggio stavano per chiudere (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2) - non regge per due motivi. Da un lato, risulta dagli atti che la ragazza aveva avvisato gli amici già prima dell’incontro/scontro con PC 1 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS __________ 10.1.2013, pag. 4). Dall’altro, nulla le impediva di chiamare gli amici da oltre il cancello, tanto più se aveva paura di PC 1.
In queste circostanze, AP 1 non può validamente far valere di avere agito per legittima difesa.
Ella deve, quindi, essere dichiara autrice colpevole di vie di fatto.
10. Nel suo appello, pur senza fare specifico riferimento all’art. 52 CP, AP 1 chiede di essere mandata esente da pena in considerazione delle lievi conseguenze provocate dalla sua sberla.
a. Giusta l’art. 8 CPP, il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP (cpv. 1). In tal caso, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (cpv. 4).
Tale norma, che ha ripreso il principio di opportunità precedentemente previsto dal diritto federale unicamente agli art. 52-54 CP, è di natura imperativa e deve essere applicata d’ufficio in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (sentenze CARP 17.2012.133 del 10.4.2013 e 17.2011.129 del 21.5.2012 consid. 7.1.a e b e riferimenti ivi citati).
b. Il tenore letterale dell’art. 8 cpv. 1 e 4 CPP lascerebbe intendere che, nel caso in cui siano adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP, anche il giudice possa decidere l’abbandono del procedimento.
Il Tribunale federale ha, tuttavia, chiarito che, se la realizzazione dei requisiti per il riconoscimento del mancato interesse a punire viene constatata unicamente dal giudice di prima o di seconda istanza, questi deve pronunciarsi sull’accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione. Il giudice non può, dunque, pronunciare una decisione di assoluzione o una decisione di abbandono del procedimento (DTF 139 IV 220 consid. 3.3 e 3.4; DTF 135 IV 27 consid. 2 in relazione all’art. 53 CP; Riklin, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad vor art. 52-55, n. 26, pag. 1065).
c. L’art. 52 CP dispone che l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità
La norma - che concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata - trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche.
I due presupposti per l’archiviazione del procedimento ex art. 52 CP (esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto) devono essere adempiuti cumulativamente.
L’autorità competente dovrà determinare, in ogni caso concreto, se la colpa e le conseguenze dell’atto sono di poca importanza, ritenuto che il grado della colpa e l’entità delle conseguenze dovranno essere valutati con riferimento al caso normale del reato definito dal legislatore, il comportamento dell’autore dovendo apparire trascurabile rispetto ad altri atti che ricadrebbero sotto la stessa norma di legge.
La gravità della colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 47 CP. In tale valutazione non rientrano soltanto i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore (Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento dopo i fatti. Possono altresì essere prese in considerazione la violazione del principio di celerità e circostanze attenuanti indipendenti dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti.
Le “conseguenze del fatto” non comprendono soltanto il risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati dal suo comportamento. Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve entità. Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti che giocano a favore dell’accusato (sentenza CARP 17.2011.129 del 21.5.2012 consid. 7.1.c e riferimenti ivi citati).
d. L’intenzione del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e, meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve, pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale. Per l’applicazione della disposizione resta, dunque, un campo relativamente limitato, ad esempio, in caso di furto di un giornale, di un panino o di un pacchetto di sigarette oppure ancora in caso di fruizione di una prestazione cinematografica senza biglietto (sentenza CARP 17.2011.129 del 21.5.2012 consid. 7.1.d e riferimenti ivi citati).
e. Ritenuto come la sberla in questione non abbia causato alcuna sofferenza alla vittima (non essendo PC 1 credibile quando sostiene il contrario) e considerato il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti (cfr. PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; PS AP 1 25.1.2013, pag. 4; verbale di interrogatorio dell’imputata 23.10.2014; PS PC 1 27.11.2011, pag. 5; AI 1, pag. 3), le conseguenze del reato commesso da AP 1 possono essere reputate particolarmente lievi.
Lo stesso dicasi della colpa dell’imputata se solo si considera, da un lato, l’agitazione - dovuta all’essersi ferita andando a sbattere (poco importa come) contro l’inferriata - in preda alla quale ha agito e, dall’altro, la sua incensuratezza e il fatto che si è trattato di un atto isolato che, non appena le è stato contestato, ha subito ammesso.
Essendo, quindi, realizzati i presupposti applicativi dell’art. 52 CP, AP 1 deve essere mandata esente da pena.
Spese
11. Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Viste le particolarità del caso, gli oneri processuali relativi alla procedura d’appello vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
In virtù dell’art. 430 cpv. 1 CPP, nessun indennizzo può essere accordato per le spese legali sostenute dall’appellante.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 430 CPP;
15, 47, 48, 48a, 50, 52 e 126 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, gli art. 426 e 428 CPP nonché la LTG,
pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1, dichiarata autrice colpevole di vie di fatto commesse nei confronti di PC 1, va esente da pena.
2. L’accusatore privato PC 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di relativa natura.
3. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado sono poste a carico di AP 1.
4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
|
|
|
6. Comunicazione a:
|
|
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.