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Incarto n. |
Locarno 17 febbraio 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 giugno 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 16 dicembre 2014 da
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AP 1
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e con appello incidentale del 29 dicembre 2014 dal
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PP 1
contro la sentenza emanata il 13 giugno 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti dell’appellante principale (motivazione scritta intimata il 25 novembre 2014) |
esaminati gli atti;
- posto che il procedimento d’appello si svolge, con l’accordo delle parti, in forma scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 2 CPP;
Visti, in particolare:
- la dichiarazione di appello 16 dicembre 2014 in cui AP 1 precisa di impugnare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento nonché la rifusione di fr. 23'464.55 a titolo di indennità ex art. 429 segg. CPP per le spese legali da lui sostenute fino al 12 giugno 2014 e la motivazione scritta 30 maggio 2015 in cui, tra l’altro, quantifica quelle sostenute dopo tale data in fr. 12'000.-;
- la dichiarazione d’appello adesiva 29 dicembre 2014 con cui il procuratore pubblico chiede, in riforma dei dispositivi n. 1. e 2.1 della sentenza di prime cure, che AP 1 sia dichiarato autore di lesioni intenzionali gravi e condannato alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una, sospesa per un periodo di prova di 2 anni e la motivazione scritta datata 28 aprile 2015;
- le osservazioni 15 giugno 2015 presentate dall’AP PC 1 in cui chiede che sia respinto l’appello principale avendo, a suo dire, l’imputato finanche agito con dolo eventuale cagionandogli lesioni gravi intenzionali ex art. 122 CP;
- lo scritto 19 giugno 2015 della giudice della Pretura penale;
- le osservazioni 13 luglio 2015 con cui il procuratore pubblico domanda la reiezione dell’appello principale;
- le osservazioni 22 giugno 2015 con cui AP 1 chiede il respingimento dell’appello incidentale, protestando tasse, spese e ripetibili.
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e in diritto:
1. Durante la partita di hockey su ghiaccio della Lega nazionale A svoltasi a __________ il 15 settembre 2007 fra Hockey Club __________ e Hockey Club __________, nel corso del decimo minuto di gioco, AP 1 ha colpito col braccio sinistro la testa di PC 1.
Dal filmato agli atti relativo a quel frangente di gioco si rileva che, poco prima dell’impatto, mentre si stava dirigendo dal settore difensivo verso il centro della pista, AP 1 (numero 22) veniva avvicinato e raggiunto da due giocatori avversari dell’HCAP, ovvero PC 1 (numero 95) e __________ (numero 23).
PC 1 entrava in linea di collisione con AP 1 provenendo dalla sua sinistra mentre __________ lo inseguiva.
Allorquando i tre erano in posizione ravvicinata, AP 1, subìto un contrasto con il pomo del bastone da __________, colpiva con il braccio sinistro alla testa PC 1 che cadeva sul ghiaccio e, poco dopo, abbandonava la pista.
L’arbitro di gara __________ non sanzionava l’azione di AP 1.
2. In data 18 settembre 2007 il giudice unico della Lega svizzera di hockey su ghiaccio __________, dopo aver visionato le immagini di gioco, ha avviato un procedimento a carico di AP 1 e del HC __________. Con decisione 27 settembre 2007, l’istanza sportiva ha qualificato l’agire del giocatore come negligente (fahrlässiges Verhalten) e gli ha inflitto una giornata di squalifica.
3. Il 18 ottobre 2007 l’Hockey Club __________ ha disdetto il contratto di lavoro di PC 1 per il 30 aprile 2008, anticipando di un anno la scadenza contrattuale.
4. A seguito del colpo subìto, PC 1 si è sottoposto a diverse visite mediche in cui è stata accertata una commozione cerebrale con correlati disturbi di salute. In ragione delle conseguenze neurologiche patìte, egli non ha potuto più riprendere a livello professionistico l’attività di giocatore di hockey.
Dopo diversi mesi d’inattività lavorativa, PC 1 ha ricominciato progressivamente a lavorare in ambito hockeystico, ma con mansioni diverse da quella di giocatore, fino a tornare alla piena occupazione dal 1. giugno 2012.
5. Con decisione 30 novembre 2012 l’Assicuratore LAINF, che nel frattempo aveva preso a carico diverse prestazioni per cure mediche dell’assicurato e gli aveva erogato indennità giornaliere, ha riconosciuto a PC 1 una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica del 10 %.
Inchiesta penale
6. L’inchiesta penale avviata a seguito della querela sporta il 20 dicembre 2007 da PC 1 si è conclusa con l’emanazione del decreto di accusa DA 494/2013 del 5 febbraio 2013 con cui il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
lesioni gravi
per avere a __________ il 15 settembre 2007, durante la partita di hockey su ghiaccio __________ – __________, intenzionalmente colpito, mentre il gioco si svolgeva in un’altra parte della pista, con una gomitata violenta il capo di PC 1, che a seguito dell’episodio ha subito una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito verbale e visivo, nonché gravi disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un blocco cervicale con conseguenti cefalgie (cfr. certificato medico del dr. __________, del 2 giugno 2008 agli atti), cagionandogli un grave danno alla salute fisica e psichica, manifestatosi in una lunga inabilità lavorativa dapprima totale (fino circa all’autunno 2009) e poi parziale protrattasi almeno fino alla metà del 2012;
reato previsto dall’art. 122 CP, richiamati l’art. 48 CP e il principio di celerità secondo la CEDU;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 1’500.-.
L’AP PC 1 è stato rinviato al competente foro per le pretese di natura civile.
7. AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 14 febbraio 2013.
Giudizio di primo grado
8. Nell’ambito del pubblico dibattimento svoltosi il 13 giugno 2014, la giudice di prime cure ha sottoposto alle parti, in alternativa al reato di lesioni gravi, il reato di lesioni gravi per negligenza ex art. 125 cpv. 2 CP con la seguente formulazione:
“ per avere a __________ il 15 settembre 2007, durante la partita di hockey su ghiaccio __________ – __________, negligentemente colpito, mentre il gioco si svolgeva in un’altra parte della pista, con una gomitata, in alternativa con il braccio, in maniera violenta e violando le regole del gioco, il capo di PC 1, che a seguito dell’episodio ha subito una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito verbale e visivo, nonché gravi disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un blocco cervicale con conseguenti cefalgie (cfr. certificato medico del dr. __________, del 2 giugno 2008 agli atti), cagionandogli un grave danno alla salute fisica e psichica, manifestatosi in una lunga inabilità lavorativa dapprima totale (fino circa all’autunno 2009) e poi parziale protrattasi almeno fino alla metà del 2012”.
Le parti non hanno sollevato obiezioni di natura procedurale a tale nuova imputazione; la difesa si è riservata di contestare il reato nel merito.
9. Concluso il dibattimento, con sentenza 13 giugno 2014 (intimata il 25 novembre 2014), la giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni gravi colpose, condannandolo ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 1’000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Nel medesimo giudizio, AP 1 è, pure, stato condannato a pagare un’indennità di fr. 9'000.- ex art. 433 CPP all’AP PC 1, che è stato rinviato al competente foro per le pretese di natura civile.
Per quanto qui interessa, si rileva che la giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito del colpo inferto da AP 1, PC 1 ha subito un’infermità permanente ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CP, avendo egli dovuto interrompere la sua carriera di giocatore di hockey professionistico ed essendogli stata riconosciuta dall’assicuratore LAINF un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 10 %.
Per il pretore, il cpv. 2 dell’art. 122 CP va applicato al caso di specie “nella misura in cui la nozione di infermità va interpretata in senso esteso e contempla tutte le malattie e altri pregiudizi durevoli alla salute”.
Ad ogni modo, continua la prima istanza, quand’anche non trovasse applicazione il predetto capoverso, le lesioni realizzatesi rientrano nella clausola generale di cui al cpv. 3 della medesima norma (sentenza impugnata, consid. 22).
Appelli
10. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 398, n. 1, pag. 2998; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777.
Sul
potere cognitivo in tema di commisurazione della pena cfr. DTF 135 IV 191
consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; 128 IV 73
consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3;
6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo
2008 consid. 2.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag.
778 e ad art. 393, n. 17, pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1,
pag. 2998: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 17, pag.
2960-2961; Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
I. lesioni gravi o semplici?
11. Nella motivazione
scritta d’appello, AP 1 rimprovera, dapprima, al pretore di avere erroneamente
ritenuto che le lesioni subìte da PC 1 sono gravi ai sensi dell’art. 122 cpv. 2
CP poiché, in realtà, la lesione subìta dall’accusatore privato non ha
comportato un’incapacità al lavoro permanente. Non è corretto, argomenta
l’appellante, fondare l’applicazione dell’art. 122 cpv. 2 CP sull’interruzione
della carriera di giocatore di hockey professionistico di PC 1 per i seguenti
motivi:
- PC 1, al momento dei fatti, aveva 32 anni, il suo contratto con l’Hockey Club __________ sarebbe giunto in ogni caso a scadenza il 30 aprile 2009, e, come indicato nella decisione 30 novembre 2012 dell’assicuratore LAINF, egli avrebbe potuto essere attivo come giocatore di hockey professionista per al massimo ulteriori 5 anni in cui avrebbe, peraltro, ottenuto retribuzioni progressivamente minori;
- lo stato di salute di PC 1 è progressivamente migliorato e, già dal 1° giugno 2012, egli era attivo al 100% percependo fr. 120'000.- annui.
Nemmeno, per l’appellante, è corretto ritenere una lesione grave in forza della concessione a PC 1 di un’indennità per menomazione dell’integrità ai sensi dell’art. 24 LAINF del 10%, divergendo il concetto d’infermità permanente previsto dal CP da quello di menomazione dell’integrità ai sensi della LAINF. Del resto, continua, l’esigua percentuale dell’indennità conferma che si è trattato di un caso lieve che non può configurare un’infermità permanente.
Ricorda, poi, che, per la dottrina, la rinuncia obbligata alla pratica di alcuni sport non basta a configurare un’infermità ex art. 122 cpv. 2 CP.
Per l’appellante, al caso di specie non è nemmeno applicabile l’art. 122 cpv. 3 CP, come ipotizzato in via subordinata dalla giudice di prime cure.
Il trattamento terapeutico seguito da PC 1 non ha richiesto una degenza ospedaliera, la lesione da questi subìta non ha realizzato un caso di invalidità e la sua incapacità al lavoro si è ridotta progressivamente fino al ritorno ad un’abilità completa, in meno di un biennio, da inizio giugno 2012. In particolare, il ricorrente ricorda che, da fine gennaio 2009 a fine ottobre 2010, l’AP è stato direttore sportivo e allenatore ad interim dell’allora club professionistico HC __________.
Nemmeno le conseguenze della lesione subìta da AP 1 raggiungono il grado di gravità richiesto dalla giurisprudenza per l’applicazione di questo capoverso: l’unico malessere perdurante nell’AP è un mal di testa, d’intensità non elevata, in occasione di esercizi sportivi che implicano sforzi particolari che, del resto, potrebbe risolversi con il tempo.
Ne segue - conclude AP 1 - che la lesione subìta da PC 1 è una lesione semplice ex art. 123 cifra 1 CP e, perciò, essendo intempestiva la querela sporta dall’AP, egli deve, già solo per questo, essere prosciolto da ogni accusa (motivazione scritta 30.05.2015, pagg. 4-11).
12. Sulla giurisprudenza e la dottrina relative alla nozione di “lesioni gravi” di cui all’art. 122 CP, questa Corte rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - a quanto esposto al consid. 21 del giudizio impugnato.
A tali considerazioni di diritto va aggiunto che si configura una lesione grave ai sensi della clausola generale di cui all’art. 122 cpv. 3 CP anche quando la vittima a seguito dell’agire delittuoso patisce numerosi mesi d’incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, ad art. 122, pag. 49), ritenuto che sono pure da considerare i periodi di parziale incapacità lavorativa (Roth/Berkmeier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 122, n. 21, pag. 168; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 122, n. 9, pag. 624).
13. A seguito del colpo sferratogli da AP 1 a __________ durante il derby del 15 settembre 2007, PC 1 ha dovuto interrompere per sempre la sua attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio.
PC 1, dopo una totale incapacità lavorativa (non solo quale giocatore) durata più di un anno e 10 mesi (15.09.2007-31.07.2009), ha gradualmente potuto ricominciare a lavorare dall’agosto del 2009, svolgendo altre professioni, e ha nuovamente lavorato a tempo pieno da giugno del 2012.
Il progressivo reinserimento lavorativo di PC 1 è così riassunto nella decisione 30.11.2012 dell’assicuratore LAINF:
“ Dans le cadre de la riconversion professionnelle, selon les contrats successifs di Hockey Club __________ et de Swiss Ice Hockey, le travail fut repris aux taux successifs suivants: 30% dès le 01.08.2009, 50% dès le 01.08.2010, 60% (2x 30%) dès le 01.09.2010, 30% dès le 01.11.2010, 75% dès le 01.06.2011, 100% dès le 01.06.2012.”
(decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).
La quasi biennale totale incapacità al lavoro di PC 1 seguita da un crescente parziale ritorno ad un’abilità divenuta completa da inizio giugno 2012 è provata dai seguenti certificati/rapporti versati in atti:
- primo certificato medico LAINF - modulo 21.09.2007 Zürich sottoscritto da dr. med. __________ (“incapacità lavorativa in qualità di giocatore 100% dal 15.9.07”: cfr. AI 4, AI 14, AI 60 in inc. MP 2007.11555);
- certificato d’infortunio LAINF - modulo 03.10.2007 Zürich sottoscritto da dr. med. __________ (visite del 16.09.07, 21.09.07, 28.09.07 e 08.11.07 “grado d’inabilità lavorativa 100%” “inabile al lavoro dal 15.9.07”: cfr. AI 4, AI 14, AI 60 in inc. MP 2007.11555);
- rapporto 09.11.2007 dr. med. __________ con cartella clinica (“inabile al lavoro con decorso molto protratto”: cfr. AI 4 e AI 60, AI 70, in inc. MP 2007.11555);
- certificato medico successivo infortunio 22.01.2008 dr. med. __________: (“incapacità lavorativa in qualità di giocatore di hockey 100% dal 15.9.07”: cfr. AI 14, in inc. MP 2007.11555;
- certificato medico successivo infortunio 27.02.2008 dr. med. __________ (“incapacità lavorativa in qualità di giocatore di hockey 100% dal 15.9.07 a tuttora”: cfr. AI 14, in inc. MP 2007.11555;
- rapporto 02.05.2008 dr. med. __________, Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland, Wetzikon (“Arbeitsunfähigkeit als Prof-Eishockey Spieler weiterhin 100%, seit dem 15.09.2007. Die Wiederaufnahme der vollen Arbeitsfähigkeit (Match-Fähigkeit) ist derzeit nicht absehbar und muss sehr vorsichtig prognostiziert werden”: cfr. AI 14, in inc. MP 2007.11555);
- rapporto 02.06.2008 dr. med. __________ (“il paziente resta nel frattempo inabile al lavoro in maniera completa”: cfr. AI 15, AI 70, AI 60 in inc. MP 2007.11555);
- certificato medico 30.06.2010 dr. med. __________, Clinique romande de réadaptation, Sion (“En raison d’un syndrome post-commotionnel persistant, il a été contraint de mettre un terme à sa carrière sportive et a repris une activité comme responsable technique d’un club de hockey à 30% en automne 2009”: cfr. AI 42, in inc. MP 2007.11555);
- rapporto 20.06.2011 dr. med. __________, Valmont Clinique privée de réadaptation, Glion (abilità al 75% tornerà al 100% da “ml 2012” cfr. AI 60 in inc. MP 2007.11555).
L’assicuratore LAINF ha, dopo l’infortunio, erogato a PC 1 prestazioni per cure mediche fino al 30 novembre 2012 e indennità giornaliere fino al 31 maggio 2012, riconoscendogli in fatto e in diritto una durevole inabilità lavorativa, oltre che una menomazione permanente dell’integrità del 10% (decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).
“1. Les prestations pour le traitement médical prennent fin le 30.11.2012.
2. Les prestations pour indemnités journalières prennent fin le 31.05.2012.
(…)
4. Une indemnité pour attente à l’integrité de 10%, soit CHF 10'680.- sera attribuée à MPC 1”
(decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137).
Sulle prestazioni LAINF erogate da Zürich si rinvia alla seguente documentazione assicurativa:
- notifica d’infortunio LAINF 19.09.2007 (AI 4 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 21.09.2007 Zürich (AI 4 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 10.12.2007 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 18.09.2007 - 30.11.2007 (AI 4 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 15.01.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.12.2007 - 31.12.2007 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 01.02.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.01.2008 - 31.01.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 21.02.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.02.2008 - 29.02.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 26.03.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.03.2008 - 31.03.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 07.04.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.04.2008 - 30.04.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555);
- scritto 11.04.2008 Zürich che conferma inabilità al lavoro al 100%, AI 14 in inc. MP 2007.11555;
- comunicazione scritta 30.04.2008 Zürich che conferma inabilità al lavoro al 100%, AI 14 in inc. MP 2007.11555;
- scritto 27.05.2008 Zürich con conteggio dell’indennità giornaliera LAINF 01.05.2008 - 31.05.2008 (AI 14 in inc. MP 2007.11555).
PC 1 ha confermato, nella sostanza, le suddette risultanze istruttorie, avendo dichiarato di avere ricominciato a lavorare “nel 2009 (…) al 30%”, di aver “raggiunto il 50%” dopo un ulteriore anno e “al 100%” da settembre 2012, aggiungendo di avere ricevuto un mandato dalla Federazione svizzera di disco su ghiaccio che attualmente lo occupa a tempo pieno (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1-2, in inc. PRPEN 81.2013.137).
Il lungo periodo d’inabilità lavorativa - dapprima totale (per quasi un biennio ovvero dal 15.09.2007 al 31.07.2009) e poi parziale (per quasi altri tre anni ovvero dal 01.08.2009 all’01.06.2012) - comprova da solo che quelle subìte da PC 1 sono state delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP.
Non muta tale conclusione l’eccezione, suffragata a dire dell’appellante da estratti giornalistici (doc. 10 in inc. PRPEN e doc. CARP XVIII all. B, C, D) e non condivisa quanto meno nella tempistica da PC 1 e dallo stesso assicuratore LAINF, secondo cui l’accusatore privato abbia lavorato come allenatore e direttore sportivo del club professionistico HC __________ da fine gennaio 2009 a fine ottobre 2010. A parte il fatto che l’appellante nulla precisa sul grado di tale occupazione, pur volendo ipotizzare una piena occupazione in quel periodo, resterebbe la circostanza che la totale inabilità lavorativa di PC 1 è perdurata per oltre un anno – dal 15.09.2007 al 31.01.2009 – e che, ad essa, va aggiunto un periodo d’inabilità parziale – non contestato dall’insorgente – di oltre un anno e mezzo (dal 01.11.2010 al 01.06.2012).
Un periodo di numerosi mesi d’inabilità lavorativa (dapprima totale e poi parziale) che basterebbe a confermare la gravità delle lesioni all’integrità fisica della vittima.
Da ultimo, nemmeno giova all’appellante invocare la circostanza che PC 1 al momento dei fatti avesse 32 anni, che il suo contratto con l’Hockey Club __________ sarebbe giunto a scadenza il 30 aprile 2009 e che, come indicato nella decisione 30 novembre 2012 dell’assicuratore LAINF, egli avrebbe potuto essere attivo come giocatore professionista di hockey per al massimo ulteriori 5 anni, beneficiando di una retribuzione sempre minore. L’appellante ha invocato tali elementi per escludere che la lesione subìta dall’accusatore privato abbia comportato un’incapacità al lavoro permanente giusta l’art. 122 cpv. 2 CP. Così facendo egli, tuttavia, dimentica che già solo l’inabilità lavorativa di numerosi mesi, totale o parziale, realizzatasi come visto in concreto, è sufficiente a configurare una lesione grave giusta la clausola generale dell’art. 122 cpv. 3 CP.
Se ne deduce che le lesioni patìte da PC 1 sono gravi ai sensi della predetta norma e che l’appello, su questo punto, è da respingere.
II. dolo, negligenza oppure semplice violazione delle regole di gioco non rilevante penalmente?
14. a) AP 1 sostiene, inoltre, che la giudice di prime cure ha sbagliato ritenendo che le lesioni patìte da PC 1 sono dovute ad una sua negligenza.
Premesso che nell’hockey su ghiaccio è immanente una certa violenza fisica e che i giocatori, sottoposti a continui confronti fisici di una certa durezza, prendono in considerazione il rischio di subire delle lesioni, l’appellante sostiene che soltanto gravi violazioni delle regole di gioco possono fondare una responsabilità penale. Per contenere il rischio di lesioni dei giocatori, continua l’appellante, la Federazione internazionale dell’hockey su ghiaccio (IIHF) ha, tra l’altro, emanato la regola 540 lett. b del suo Regolamento ufficiale di gioco 2010-2014 che punisce con una penalità di partita il giocatore che con una carica alla testa o zona del collo ferisca un avversario. Tale norma, ricorda l’insorgente, non prevede elementi soggettivi. Per l’appellante, né un fallo di gioco né il ferimento del giocatore vittima di un fallo bastano, da soli, a configurare una grave violazione delle regole di gioco, dovendo tale gravità essere valutata sulla base degli elementi concreti della fattispecie.
Ripercorrendo l’azione di gioco sfociata nel ferimento di PC 1, AP 1 nega ogni sua negligenza sostenendo, in sintesi, quanto segue:
- di avere alzato il braccio sinistro in risposta all’azione di contrasto degli avversari __________ e PC 1;
- di avere, mentre volgeva lo sguardo altrove, colpito alla testa PC 1 soltanto perché, in modo non prevedibile, questi si é chinato in avanti più di quanto richiedesse il pattinare sul ghiaccio, a causa di una spinta subìta dal suo compagno di squadra __________;
- senza la spinta di __________, il suo avambraccio avrebbe colpito PC 1 alla spalla e non alla testa.
Alla luce della velocità dell’azione di gioco – continua l’appellante - non si poteva pretendere da lui né che si accorgesse né che prevedesse il cambio di posizione dell’AP dovuto alla spinta ricevuta da __________. Egli, al contrario, poteva legittimamente confidare che l’AP arrivasse nella zona di contatto mantenendo la postura assunta inizialmente e, pertanto, egli non poteva in alcun modo prevedere che il suo avambraccio lo avrebbe colpito al capo.
A sostegno della sua tesi, l’appellante ricorda che, giusta il vigente Regolamento ufficiale di gioco, “un contatto non deve essere valutato come carica o colpo contro la testa se essa viene colpita solo in seguito al movimento del giocatore che subisce l’azione”. Richiama, inoltre, la sentenza 22 giugno 2000 in cui la I Camera penale del Tribunale cantonale di Berna, per valutare l’obbligo di prudenza di chi ha commesso un tackle scivolato in una partita di calcio, ha ritenuto determinante l’inizio dell’azione ed ha stabilito che, se in quel frangente l’autore non intende violare le regole di gioco, il suo agire rientra nel rischio socialmente accettato e non punibile penalmente.
AP 1 precisa, poi, che, vista la velocità raggiunta e la direzione seguita, respingere l’azione di contrasto con il braccio era “l’unico modo per raggiungere la posizione di gioco desiderata”: in questo senso, sostenere, come ha fatto la prima giudice, che egli avrebbe potuto evitare il contrasto dirigendosi in un’altra direzione, costituisce un apprezzamento erroneo dei fatti ritenuto che, così facendo, egli sarebbe stato travolto dagli avversari.
Tanto è vero che – aggiunge – il direttore di gara __________, ben posizionato per valutare la regolarità dell’azione, ha considerato corretto il suo agire non segnalando alcun fallo. Anche l’esiguità della pena inflittagli da __________, giudice unico della Lega svizzera di hockey su ghiaccio – che, dopo aver escluso che egli abbia ritenuto possibile e accettato il rischio del realizzarsi di una lesione, gli ha inflitto la pena minima ai sensi del citato art. 540 lett. b del Regolamento IIHF (sospensione per una partita) – esclude che egli si sia reso colpevole di una grave violazione della predetta regola.
Inoltre, secondo AP 1, giocando a hockey su ghiaccio a livello professionistico senza usare particolari precauzioni protettive e malgrado in passato avesse subìto diverse commozioni cerebrali nonché sofferto di meningite, PC 1 ha tacitamente accettato, non solo il rischio di subire un tale contrasto, ma anche di patire una commozione cerebrale più seria di quelle usuali (motivazione scritta 30.05.2015, pagg. 12-21).
b) Il procuratore pubblico chiede, invece, che AP 1 sia condannato per lesioni gravi intenzionali ex art. 122 CP, avendo questi agito con dolo eventuale e non per negligenza, rilevando come la stessa giudice di primo grado abbia riconosciuto che “l’imputato ha colpito PC 1 con un gesto violento e volontario, non escludendo che potesse colpirlo al capo, accettando quindi il rischio che questo suo gesto potesse portare al ferimento anche grave di PC 1”, ciò che corrisponde ad un dolo eventuale.
Per l’appellante incidentale, per la sua localizzazione e la sua violenza ben visibili dalle immagini video annesse agli atti, il colpo inferto denota un agire con dolo eventuale. Ciò in quanto, continua il procuratore pubblico, la violazione del dovere di diligenza dell’imputato è stata particolarmente grave, avendo egli colpito con un gesto violento “prendendo in conto che poteva colpire l’avversario, in casu PC 1, in una zona sensibile”. Del resto, conclude il magistrato d’accusa, AP 1 doveva sapere, come esperto giocatore e come vittima di un pregresso episodio che gli ha pregiudicato la funzionalità di un occhio, che colpi così assestati possono causare lesioni importanti (motivazione scritta 28.04.2015).
15. La giudice di prime cure, dopo aver precisato che, prima del contatto fra i due giocatori, quando AP 1 guardava verso PC 1, la posizione di quest’ultimo era leggermente più alta rispetto a quella finale, ha stabilito che l’imputato ha preso in considerazione il rischio di colpire il volto dell’avversario “poiché anche se voleva colpire la spalla o la parte alta del torace, essendo il capo delle immediate vicinanze, la logica conseguenza era il rischio di colpirlo”.
Per il Pretore, sferrare un colpo a quell’altezza, assestandolo all’indietro e senza guardare, ai danni di un avversario intravisto in avvicinamento, nel corso di un’azione veloce in cui un repentino cambiamento di posizione dei partecipanti è prassi usuale e corrente, costituisce una grave negligenza.
Del resto, continua la giudice di prime cure, “nemmeno l’imputato poteva non tener conto di possibili conseguenze gravi alla salute di un colpo al capo/viso”, ritenuto che il rischio di una conseguente commozione cerebrale è noto ai giocatori di hockey e tanto più a AP 1, professionista di una certa esperienza, e considerato che egli nemmeno poteva escludere precedenti commozioni cerebrali del suo avversario.
A mente della prima giudice, a AP 1 è ascrivibile una grave negligenza anche per il fatto che, invece di alzare il braccio contro gli avversari, egli avrebbe avuto la “possibilità di scegliere e optare per un’altra soluzione ed evitare di colpire il capo/viso dell’accusatore privato, poiché non era attaccato da tutti i lati: era libero di continuare la sua azione e cercare di raggiungere il disco o una posizione migliore in altra direzione”. Egli avrebbe potuto, prosegue il Pretore, limitarsi a dirigersi alla sua destra senza alzare come ha fatto il braccio sinistro (sentenza impugnata, consid. 20).
16. Sulla giurisprudenza e la dottrina relative alle nozioni di negligenza e di dolo eventuale, questa Corte – in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – rinvia a quanto esposto nel giudizio impugnato ai consid. da 18 a 20 lett. a) – e).
17. Ritenuto come, secondo giurisprudenza e dottrina, quando contestato, il dolo va estrapolato dai fatti (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2), il giudizio deve dipartirsi dalla dinamica di gioco che, come emerge chiaramente dai filmati in atti, è la seguente.
Dalle immagini relative al decimo minuto di gioco del derby hockeystico __________ -__________ (cfr. CD Rom in AI 7 in inc. MP 2007.11555 e CD Rom in doc. 10 e 27 in inc. PRPEN 81.2013.137), si evince che AP 1 (numero 22), mentre nel terzo di difesa leventinese è inseguito dall’avversario __________ (numero 23), vede provenire dalla sua sinistra un secondo avversario, ovvero PC 1 (numero 95). AP 1, dopo che PC 1 è ampiamente entrato nel suo campo visivo, e nell’imminenza della collisione fra i due, incalzato da __________ con il pomo del bastone, volge il capo e lo sguardo verso destra, in direzione opposta a PC 1, e, subito dopo, sferra a quest’ultimo un violento colpo con l’avambraccio sinistro colpendolo alla testa mentre PC 1 stava leggermente chinandosi.
AP 1 ha assestato il proprio colpo in direzione di PC 1 muovendo il proprio avambraccio, che si trovava già all’altezza del petto dell’avversario, rapidamente e con veemenza verso l’alto, colpendo il giocatore nella zona fronto-temporale destra del capo mentre questi si muoveva lievemente verso il basso protendendosi verso di lui.
A seguito dell’evento di gioco, non sanzionato dal direttore di gara __________, PC 1 abbandonava la pista di ghiaccio.
18. Per stabilire se, nel gesto di AP 1, è ravvisabile dolo (eventuale) o negligenza o, come alla tesi difensiva, nessuno dei due presupposti soggettivi, occorre dapprima chinarsi sulla gravità della violazione del dovere di diligenza e successivamente sulla probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio di grave ferimento.
a) In merito alla gravità della violazione del dovere di diligenza va qui ricordato che il comportamento di AP 1 è stato ritenuto falloso dal giudice unico della Federazione svizzera di hockey in quanto lesivo dell’art. 540 lett. b del Regolamento ufficiale di gioco (versione 2006-2010) della IIHF ed è stato punito con una squalifica di una giornata.
Le regole della IIHF, come ricordato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3), non intendono semplicemente disciplinare lo svolgimento della partita, bensì pure contribuire alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giocatori proteggendoli da eventuali ferimenti.
Esse possono essere prese in considerazione per stabilire il grado del dovere di diligenza cui soggiace un giocatore di disco su ghiaccio (DTF 121 IV 249 consid. 3).
L’art. 540 lett. b del Regolamento IIHF statuisce che “un giocatore che con una carica alla testa o alla zona del collo ferisca un avversario dovrà essere punito con una penalità di partita”.
Con questa regola l’IIHF ha, pertanto, voluto che l’autore di un fallo come quello in discussione, che abbia causato il ferimento di un avversario, fosse punito con una grave sanzione - la penalità di partita - e in modo automatico, non potendo discrezionalmente l’arbitro prescindere dalla stessa come pena minima.
Comportando la condotta di gioco di AP 1 una penalità così severa e perentoria prescritta da una norma cardine per preservare l’incolumità dei giocatori, si deduce, contrariamente alla tesi difensiva, che egli ha gravemente leso le regole di gioco e, con esse, i suoi doveri di diligenza.
b) Stabilito che il ferimento di PC 1 è da ricondurre ad un comportamento di AP 1 gravemente lesivo del suo dovere di diligenza, occorre chinarsi sulla probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio di grave ferimento.
A mente di questa Corte, AP 1, sferrando con l’avambraccio un colpo molto violento, ben assestato e a distanza ravvicinata, verso la testa di PC 1, non poteva ignorare che, così facendo, avrebbe potuto gravemente ferire l’avversario.
L’alta potenzialità lesiva e l’elevato grado offensivo del gesto così come il verosimile conseguente esito devastante per la salute di chi lo subiva non potevano, infatti, sfuggire ad un professionista di hockey di consolidata esperienza come l’appellante.
AP 1 era ben cosciente che la sua percossa avrebbe interessato il capo di PC 1: negli istanti che hanno preceduto il colpo, AP 1, infatti, non solo ha intravisto sopraggiungere PC 1, ma ha avuto un lasso di tempo e una prospettiva visiva del tutto sufficienti per “metterne a fuoco” la postura, bene rilevandone nell’imminenza dell’impatto l’altezza della testa. Poco importa che PC 1 abbia abbassato quest’ultima un istante prima di subire il fallo.
Si è trattato, infatti, di uno spostamento di pochissimi centimetri ininfluente nella sostanza sulla destinazione del colpo di AP 1 che, in ogni caso, sarebbe andato a segno, interessando la testa dell’avversario.
Del resto, i problemi di vista all’occhio sinistro di cui ha riferito AP 1 nell’ambito della procedura rogatoriale negli Stati Uniti, lamentando che “la percezione di profondità e la visione periferica furono gravemente danneggiate in modo permanente” a seguito di un infortunio di gioco occorsogli il 14 dicembre 2002 in NHL, oltre a non trovare conferma nella documentazione da lui prodotta (“il paziente è guarito bene”, “stato dopo operazione “scleral buckle” con buon esito per riparare il distacco della retina nell’occhio sinistro”, “lui sta veramente molto bene”), sono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio penale nella misura in cui l’appellante non può non avere visto PC 1 al suo fianco, ritenuto, come detto, che questi era pienamente entrato nel suo spettro visivo (al punto da poter essere finanche scorto con l’occhio destro) e nella misura in cui l’imputato ha volutamente distolto lo sguardo dall’avversario un attimo prima di sferrargli il colpo, facendosi carico delle conseguenze di un colpo intenzionalmente inferto “alla cieca” (cfr. quesito 4, verb. d’interrogatorio 29.12.2011 AP 1 e rapporti medici allegati, AI 62 in inc. MP 2007.11555).
AP 1 non può, inoltre, essere sgravato dalle sue responsabilità nemmeno volendo ritenere, com’egli sostiene nell’appello, che non intendeva colpire l’accusatore privato alla testa e che ciò è avvenuto in quanto PC 1, dopo un contrasto col compagno di squadra __________, ha perso l’equilibrio abbassando il capo.
Questa ipotesi, oltre a non corrispondere alla realtà essendo il contrasto fra __________ e PC 1 avvenuto dopo che quest’ultimo ha subìto il colpo da AP 1, è ininfluente già solo in quanto, come visto, PC 1 anche se non si fosse abbassato sarebbe stato comunque colpito al capo.
Del resto, come già sostenuto dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.3.3), un giocatore di hockey deve sempre muoversi sul ghiaccio in modo da poter reagire a situazioni pericolose.
Chi sferra con forza un colpo alla testa di un avversario, volgendo nell’imminenza dell’atto lo sguardo altrove e, pertanto, ignorando deliberatamente che questi possa abbassare in modo circoscritto il capo, si muove in una situazione non controllabile in cui non è più possibile evitare che si realizzi il rischio di una grave lesione ai danni della vittima.
Né l’autore poteva confidare, ad esempio in ragione dell’equipaggiamento protettivo di cui beneficiano i giocatori di disco su ghiaccio, che l’evento incriminato non si producesse, ovvero che l’avversario non si ferisse gravemente. Dinanzi a un colpo ravvicinato assestato con tale veemenza alla testa dell’avversario è notorio che il casco, finanche con visiera, non pone del tutto al riparo da una commozione cerebrale.
Il fatto invocato dall’appellante che col suo agire egli intendeva respingere l’azione di contrasto dell’avversario e posizionarsi nel modo desiderato è irrilevante. Perché sia dato il dolo eventuale non è infatti necessario che l’appellante desiderasse o approvasse l’evento, ossia il ferimento della vittima, ma è bensì sufficiente ch’egli abbia considerato tale evento come probabile conseguenza del suo intento primario e, nondimeno, l’abbia accettato nell’eventualità, poi concretamente realizzatasi, che si verificasse.
Né può essere seguito l’appellante nella misura in cui eccepisce che nell’hockey, disciplina sportiva caratterizzata da contatti fisici intensi, si deve presumere l’accettazione di ciascun giocatore del rischio di essere ferito. Questa accettazione vale nell’ambito della pratica regolare del disco su ghiaccio e non è data se l’autore ha provocato il ferimento in modo intenzionale o grave delle regole di gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti (DTF 109 IV 102 consid. 2). Dai partecipanti ad una competizione sportiva deve, infatti, essere preteso il rispetto delle regole. Con il suo intervento falloso, AP 1 ha, invece, infranto volontariamente e gravemente un’importante regola di gioco che, come esposto, concorre a preservare la sicurezza dei giocatori.
Agendo in modo altamente falloso con una condotta fortemente offensiva, AP 1, ha, dal profilo oggettivo, posto l’integrità fisica dell’avversario ad un alto grado di grave rischio.
Dal profilo soggettivo, l’autore, nella sua qualità di professionista di hockey, era certamente conscio dei rischi di lesione connessi ad un forte colpo inferto alla testa dell’avversario ed ha preso in seria considerazione il possibile serio ferimento di quest’ultimo.
Ciononostante egli ha accettato la possibilità di cagionargli delle lesioni gravi.
Ne deriva che AP 1 ha agito con dolo eventuale.
L’appello principale di AP 1 è su questo punto respinto, mentre quello adesivo del PP è accolto.
III. interruzione del nesso causale?
19. AP 1 chiede, infine, di essere assolto in applicazione del principio in dubio pro reo, essendo rimasta aperta la questione relativa a una possibile interruzione del nesso di causalità adeguato.
L’appellante ricorda che, con istanza probatoria 16 febbraio 2015, respinta con decisione presidenziale del 23 marzo 2015 (doc. CARP VIII), egli ha chiesto che fosse allestita una perizia giudiziaria sullo stato di salute di PC 1 prima dell’evento traumatico del 15 settembre 2007 e su quello attuale, nonché sul rapporto di causalità tra il colpo da questi subìto in tale data e i disturbi ch’egli ha in seguito lamentati. Per l’insorgente, senza tale analisi non si può escludere che i disturbi lamentati dall’AP dopo il noto contrasto di gioco siano riconducibili a una circostanza esterna diversa.
AP 1 eccepisce, inoltre, che l’equipaggiamento, segnatamente il casco, indossato da PC 1 al momento dell’impatto non è stato mai sequestrato e analizzato malgrado potesse presentare dei difetti tali da renderlo inidoneo ad evitare l’infortunio dell’AP. L’appellante ricorda, allegando un estratto da ESPN.com (emittente televisiva statunitense di programmi sportivi) che, secondo un nuovo studio del Virginia PolytechnicInstitute and State University, oltre un quarto dei caschi utilizzati dai giocatori di hockey su ghiaccio, sia nelle leghe professionistiche maggiori che in quelle minori, presentano dei difetti. A suo dire, non può pertanto essere escluso che, al momento dell’impatto, PC 1 indossasse un casco difettoso e, pertanto, inidoneo a proteggerlo (motivazione scritta 30.05.2015, pagg. 21-22).
20. Il reato di cui all’art. 122 CP presuppone che fra il comportamento pericoloso e le lesioni vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato (STF 6P.94/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 122, n. 14).
Per il diritto, si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle considerazioni svolte al consid. 24 della sentenza impugnata.
21. Che il colpo sferrato da AP 1 a PC 1 durante il derby del 15 settembre 2007 sia la causa naturale del ferimento di quest’ultimo è cosa pacifica di cui, del resto, ha dato atto anche lo stesso appellante limitandosi in questa sede a contestare solo l’adeguatezza del nesso casuale.
Tra il comportamento dell’appellante e le gravi lesioni della vittima esiste anche un nesso di casualità adeguata ritenuto che la violenza del colpo assestato da AP 1 all’avversario e la zona sensibile del corpo interessata - ovvero la testa della vittima - erano palesemente idonei, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionarne un grave danno alla salute, così come è puntualmente avvenuto.
Si tratta, pertanto, unicamente di stabilire se vi sia stata, come preteso dalla difesa, un’interruzione del rapporto di causalità adeguata dovuta, come invocato dall’appellante, al pregresso stato di salute della vittima e/o a difetti del casco da essa indossato.
a) Dagli atti risulta che il dr. med. __________, intervenuto per Zurigo Assicurazioni, assicuratore LAINF, ha visitato il 7 maggio 2008 PC 1, e, pur edotto di una meningite da questi patìta nel 2005 nonché di problemi di ernia del disco, ha concluso che “non sono ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci occupa” (rapporto 02.06.2008 dr. med. __________ (AI 15, AI 70, AI 60 in inc. MP 2007.11555), concetto poi ribadito al dibattimento di primo grado precisando che “per quanto riguarda la causalità in applicazione dei principi previsti dalla Lainf a quel momento era pacifica” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1, in inc. PRPEN 81.2013.137).
È pur vero che PC 1 ha dichiarato al dibattimento di primo grado di avere subìto prima dei fatti “una o due commozioni cerebrali”. Tuttavia si è trattato di eventi risalenti a diversi anni addietro (accaduti al più tardi nel 2003), che hanno avuto strascichi lievi, in cui solo in un’occasione, a Lagnau, ha “dovuto interrompere il gioco” per poi ricominciare a giocare “uno o due giorni dopo senza problemi” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 2, in inc. PRPEN 81.2013.137).
Sia come sia, resta il fatto che un colpo d’avambraccio sferrato, come in concreto, in modo violento, a distanza ravvicinata, al capo di una persona, pur munita di casco, che sta avvicinandosi è certamente idoneo in sé, secondo l’andamento generale delle cose e l’esperienza, a provocare una commozione cerebrale simile a quella subìta dall’accusatore privato con la conseguente lunga inabilità lavorativa di cui si è detto.
Conseguenze, del resto, la cui relazione causale adeguata con l’agire falloso in discussione è stata riconosciuta dallo stesso assicuratore LAINF avendo questi concesso a PC 1 una menomazione permanente dell’integrità fisica del 10% (decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137; cfr. anche DTF 124 V 29 consid. 5).
Alla luce delle risultanze istruttorie, segnatamente della documentazione medica e di quella LAINF in atti, non entra pertanto in considerazione che PC 1 avesse al momento dei fatti una predisposizione costituzionale a patire una commozione cerebrale tale da fare escludere o interrompere un nesso di causalità adeguato fra il fallo e la grave lesione subìta.
Ne deriva che, su questo punto, la censura è priva di fondamento.
b) L’ipotesi del difetto del casco di PC 1, come correttamente ricordato dalla prima giudice, è stata prospettata dall’appellante per la prima volta con l’istanza probatoria del 29 gennaio 2014 in vista del dibattimento di primo grado, ovvero a oltre 6 anni dai fatti allorquando era del tutto irrealizzabile una verifica attendibile dell’accessorio protettivo indossato dalla vittima al momento dell’evento. L’eccezione è, pertanto, già solo per la sua intempestività, da respingere in quanto contraria al principio della buona fede processuale.
Ciò detto, si rileva come non vi siano, in atti, elementi che possano anche solo far dubitare che, al momento dell’impatto, PC 1 indossasse un casco difettoso. Si aggiunge, infine, che ininfluente è al riguardo l’articolo giornalistico prodotto dall’appellante principale concernente i risultati di uno studio condotto dal Virginia Polytechnic Institute and State University sulla qualità dei caschetti da hockey: esso, oltre a riguardare i caschi usati nella National Hockey League ed in quelle giovanili nordamericane, ovvero in un contesto diverso rispetto a quello di cui si discute, è del tutto generico non contenendo alcun elemento idoneo a far dubitare della specifica affidabilità del casco usato da PC 1 al momento dell’infortunio.
Del resto, a mente di questa Corte, le modalità del fallo posto in essere da AP 1 erano tali da produrre, come è stato, gli effetti devastanti descritti a prescindere dallo stato del casco indossato da quest’ultimo.
Nemmeno da questo profilo può, quindi, ritenersi interrotto il nesso causale adeguato fra il comportamento dell’imputato e il grave ferimento della vittima.
L’appello principale va, pertanto, respinto anche su questo punto.
IV. Commisurazione della pena
22. Il procuratore pubblico postula che AP 1 sia condannato alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
L’entità della pena richiesta, precisa il procuratore pubblico, tiene già in debito conto del dolo eventuale, del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) nonché della violazione del principio di celerità.
22.1. a) Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b) L’art. 122 cpv. 4 CP dispone che chiunque si rende colpevole di lesioni gravi è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
c) Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
In ragione dell’art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
d) Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi (per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
e) Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).
22.2. In concreto, AP 1 va sanzionato per il reato lesioni gravi ex art. 122 CP (che, come visto, prevede una pena minima di 180 aliquote giornaliere) e non più per quello di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP.
Dal profilo oggettivo, occorre considerare a beneficio di AP 1 che le lesioni da lui causate, pur essendo gravi, hanno costituito un pregiudizio del bene giuridico protetto, ovvero dell’integrità fisica, ridimensionatosi nel tempo.
Le lesioni patìte da PC 1, pur se importanti al punto da avergli fatto abbandonare la professione di giocatore di hockey e da averlo reso totalmente inabile al lavoro per quasi due anni (o, quantomeno, per oltre un anno e 4 mesi), non gli hanno infatti impedito negli anni di riqualificarsi e di continuare a lavorare nell’ambito hockeystico, ricoprendo altre mansioni, dapprima per l’HC __________ e poi presso la Federazione svizzera di disco su ghiaccio.
Che il pregiudizio grave alla salute, pur rimanendo tale, sia stato tutto sommato circoscritto è poi comprovato dal fatto che l’assicuratore LAINF, rifacendosi a una valutazione del neurologo Prof. __________, si è limitato a concedere all’accusatore privato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.
Del resto, lo stesso PC 1 ha dichiarato al dibattimento di primo grado che l’attuale sua situazione “è veramente migliorata”, pur avendo “ancora qualche sintomo”. Egli ha precisato che i suoi problemi di salute gli impediscono solo di praticare attività sportive che implicano sforzi particolari in quanto esse gli causano mal di testa, avendo perso la capacità di concentrarsi in maniera intensa (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1-2, in inc. PRPEN 81.2013.137).
La colpa dell’imputato, sotto l’aspetto oggettivo, può pertanto definirsi media.
Dal profilo soggettivo, alleggerisce la posizione di AP 1 il fatto ch’egli abbia agito per dolo eventuale (STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003, consid. 4.3) e nell’ambito di una partita di hockey, contesto in cui i giocatori sono sottoposti a frequenti confronti fisici di una certa durezza ed in cui la tensione agonistica, tanto più in un derby come quello in discussione, è fonte sui partecipanti di forte pressione a livello emotivo.
L’appellante, anche dal profilo soggettivo, si è quindi reso responsabile soltanto di una colpa media.
Al di là di una certa collaborazione verso le autorità dimostrata da AP 1 nell’ambito della procedura rogatoriale, nulla di particolarmente meritorio o reprensibile emerge in relazione ai fattori legati all’autore. Al riguardo, va tra l’altro ricordato che l’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato non può essere considerata a suo favore, l’incensuratezza essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2).
Visto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’insorgente una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere.
Tale pena deve, tuttavia, esse attenuata in ragione del principio di celerità. L’inattività istruttoria, durata oltre un anno e sette mesi, intercorsa tra il tentativo del Ministero pubblico di prendere contatto con AP 1 negli Stati Uniti, dove questi si trovava per motivi professionali (AI 20 in inc. MP 2007.11555), e la decisione degli inquirenti di percorrere la via rogatoriale per interrogarlo (AI 34 in inc. MP 2007.11555), non trova alcuna giustificazione d’inchiesta e costituisce un’indubbia violazione del principio di celerità.
Contrariamente a quanto richiesto dalla Difesa e a quanto ammesso dai primi giudici, non può, invece, trovare applicazione l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP, non superando il tempo trascorso dai fatti costitutivi del reato di lesioni gravi i 2/3 del termine di prescrizione (ovvero 10 anni).
Tutto ben considerato, la pena pecuniaria congrua ammonterebbe a 200 aliquote giornaliere.
Tuttavia, considerato il limite di competenza della Pretura penale (art. 41 LOG), questa Corte non può far altro che riportarne l’entità alla soglia massima consentita di 90 aliquote giornaliere, così come richiesto dal procuratore pubblico.
L’ammontare delle singole aliquote di fr. 100.- non è stato contestato e può, dunque, venire riconfermato in questa sede.
La pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti dall’art. 42 cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
V. Pretese civili
23. La congruità dell’indennità riconosciuta ex art. 433 CPP dalla giudice di primo grado a PC 1 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’insorgente che, nel suoi allegati d’appello, nemmeno ha toccato l’argomento (doc. CARP I, III, XVIII, XXVI). L’entità è, pertanto, qui confermata.
Le pretese ex art. 433 CPP avanzate da PC 1 per la procedura d’appello, corrispondenti a 17 ore di lavoro a fr. 280.-/h più spese e IVA, per complessivi fr. 5'257,45 vanno riconosciute nella misura di fr. 2'762.65 (fr. 2’450.- onorario + fr. 108 + fr. 204.65).
A titolo di onorario, va riconosciuto, alla tariffa di fr. 280.-/h, il seguente dispendio orario del patrocinatore dell’AP:
- 30 minuti per opposizione 29.12.2014 a prove chieste da AP 1;
- 5 min. per assenso 26.03.2015 a procedura scritta;
- 10 min. per richiesta 02.06.2015 di documentazione integrativa;
- 7 ore per osservazioni 15.06.2015;
- 1 ora di esame atti.
Le spese esposte per scritturazioni, in quanto corrette, sono integralmente approvate.
L’IVA ammonta a complessivi fr. 204.65.
Ne discende che AP 1 dovrà versare all’AP PC 1 fr. 9'000.- per spese legali così come riconosciuto in prima sede oltre a fr. 2'762.65 (IVA inclusa) per spese di patrocinio di secondo grado.
VI. Indennità ex art. 429 segg CPP
24. All’appellante non è riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 segg. CPP.
VII. Tassa di giustizia e spese
25. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato.
Anche gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) per cui sia quelli relativi all’appello principale sia quelli relativi a quello incidentale sono posti a carico dell’imputato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 433 CPP,
12, 34, 42, 44, 47, 122 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello principale di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è accolto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. lesioni gravi
per avere, a __________ il 15 settembre 2007, durante la partita di hockey su ghiaccio __________, intenzionalmente colpito, col braccio, in maniera violenta e violando le regole del gioco, il capo di PC 1 che, a seguito dell’episodio, ha subìto una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito verbale e visivo, nonché disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un blocco cervicale con conseguenti cefalgie (cfr. certificato medico del dr. __________, del 2 giugno 2008 agli atti), cagionandogli un grave danno alla salute fisica e psichica, manifestatosi in una lunga inabilità lavorativa dapprima totale (perlomeno fino a fine gennaio 2009) e poi parziale protrattasi almeno fino alla metà del 2012.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 9’000.- (novemila),
1.2.2. a versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 11'762.65 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per complessivi fr. 2'985.- sono posti a carico dell’imputato.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono posti a suo carico.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono posti a carico a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.