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Incarto n. |
Locarno 16 aprile 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Attilio Rampini |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 dicembre 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 22 gennaio 2014) |
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richiamata la dichiarazione di appello 23 gennaio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 16 dicembre 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
· coazione per avere, nel periodo 9 novembre 2012 - 8 agosto 2013, a __________, __________ e in altre località, usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti dei figli ACPR 3 e ACPR 2 e della moglie ACPR 1, intralciando la loro libertà di agire, ripetutamente costretto le predette persone a fare, omettere o tollerare atti, agendo complessivamente in 9 occasioni, in parte reiterate;
· ingiuria per avere il 6 agosto 2013 a __________, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda;
· minaccia per avere:
- l'11 novembre 2012 a __________, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a __________, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della figlia minorenne ACPR 2
- il 6 agosto 2013 a __________ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di spaccarle la faccia;
· vie di fatto per avere il 14 aprile 2013 a __________ preso per il bavero il figlio minorenne ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura;
·
disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi
costitutivi di coazione, omesso di rispettare le decisioni della Pretura di
Lugano che riguardavano i suoi rapporti con moglie e figli, e meglio quelle del
22 marzo 2012, del 27 dicembre 2012 e del 17 giugno 2013
e meglio come descritto nell’atto di accusa 121/2013 del 6 novembre 2013 e precisato nei considerandi del giudizio impugnato.
In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 - che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 12 mesi da espiare (da dedursi il carcere preventivo sofferto), ad una multa di fr. 300.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 1'601,70.
Il presidente della Corte ha, inoltre, condannato
AP 1 a versare a ACPR 1 fr. 2'000.- per torto morale oltre un importo per spese
legali da stabilirsi con decisione separata e a ACPR 2 e ACPR 3 fr. 3'000.-
ciascuno per torto morale.
Preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
di appello 23 gennaio 2014, l’appellante ha chiesto di essere prosciolto dai
reati addebitatigli. Egli ha, inoltre, postulato la reiezione delle pretese
civili degli accusatori privati ed ha protestato tasse, spese e ripetibili.
Con istanza probatoria del 28 febbraio 2014, l’appellante ha chiesto
l’audizione dei figli ACPR 3 e ACPR 2. La richiesta è stata respinta da questa
Corte con decisione 27 marzo 2014.
Con dichiarazione d'appello incidentale 3 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 2.1 della sentenza di prime cure chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 15 mesi.
Il procuratore pubblico non
ha presentato istanze probatorie.
Esperito il pubblico dibattimento il 14 aprile 2014 - in assenza dell’appellante che ha rifiutato di parteciparvi (cfr. doc. CARP XXI, pag. 2; verbale dib. d’appello, pag. 1) - durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatrice degli AP, ha postulato la conferma della condanna di AP 1 per i reati imputatigli con l’AA, la conferma dei risarcimenti per torto morale e spese legali concessi dal primo giudice ai suoi assistiti e, per le spese legali d’appello, il riconoscimento di quanto da lei esposto nella nota professionale prodotta al dibattimento;
- l’avv. DI 1, patrocinatore dell’appellante, ha chiesto il
proscioglimento del suo assistito dalle imputazioni di coazione, di minaccia ed
ingiuria ai danni di ACPR 4 e di disobbedienza a decisioni dell’autorità, la
riduzione della pena nonché una diversa ripartizione degli oneri processuali di
primo grado; egli ha contestato, inoltre, il principio e l’ammontare delle
pretese civili degli AP.
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
– che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del
giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.
404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo
cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati
(enumerati esaustivamente alle lettere a–g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il
controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale
non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di
secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo
l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile,
ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze
dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha
voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio
controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio
2013, consid. 2.2).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la
tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di
principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid.).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art. 157 e seg), dei testi (162 e seg), delle persone informate sui fatti, le
perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma
sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono
idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non
disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore
probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297;
Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.
139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di
fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione
condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro
valutazione d’insieme, una
conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980,
147, consid. 4).
In assenza di prove sicure, si può,
dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè
fatti certi - che, correlati logicamente nel
loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,
Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione
delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon
volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,
invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti
il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame
coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi
probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere
vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova
(Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag.
70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente,
dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi
è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non
ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata
sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad §
100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. , 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4
ad § 62; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010
6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre
formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di
convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato
mezzo di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 21,
pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,
in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag.
173).
6. Secondo i principi sviluppati nei giudizi per reati sessuali ma applicabili anche a quelli che, come in concreto, si consumano all’interno delle mura domestiche e che sono, per loro natura, intrinsecamente caratterizzati da difficoltà probatorie, decisive diventano le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Pertanto - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (STF del 2 dicembre 2010 6B_705/2010; STF del 30 luglio 2002 1P.19/2002, consid. 3.3; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506).
Il giudice deve
procedere all’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni con estremo rigore
sulla base di convincenti basi metodologiche (DTF 129 I 49; STF del 30 marzo
2007 6P.218/2006 consid. 3.4.2.2; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid.
3.4.3).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la
costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro
verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle
parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto dello stato d’animo in cui
versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in
particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e
di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La
credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua
univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di
principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che
inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è,
pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia
durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. e STF 17 gennaio 2005 in re A. c. B.; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006). Da
considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti
sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (STF del
30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005 1P.57/2005
consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg).
Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non
determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai
fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella
loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e
possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole,
sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di
una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25
novembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF del 16 aprile 2009
6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 5.2).
Premessa
7. AP 1
è già stato condannato per fatti parzialmente analoghi a quelli qui in esame.
Con sentenza 2 febbraio 2012 (cfr. sentenza CARP 17.2011.120), la CARP – statuendo
su un appello interposto contro il giudizio 5 settembre 2011 della Corte delle
assise criminali (cfr. sentenza TPC 72.2011.48/58) - lo ha, infatti, ritenuto
autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata) ai danni della moglie
e dei figli, di ripetuta minaccia (in parte tentata) ai danni della moglie e
del Dr. __________, di lesioni semplici, ripetute vie di fatto ed ingiuria ai
danni della moglie, di sottrazione di minorenne, di ripetuta
disobbedienza a decisioni d’autorità, di ripetuta guida senza l’assicurazione
di responsabilità civile nonché di inosservanza dei doveri in caso
d’infortunio.
In applicazione della pena, la CARP, ritenuto che egli ha agito in stato di
lieve scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di 24 mesi da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
Il ricorso interposto da AP 1 contro detta decisione è stato respinto dal TF
con sentenza 14 maggio 2012 (cfr. STF 6B_178/2012).
L’imputato e i suoi precedenti penali
8. Sulla vita dell’imputato, si rinvia a quanto indicato dalla
scrivente Corte nel suo giudizio 2 febbraio 2012:
“ AP 1 è nato a __________ il __________, secondo di nove fratelli
germani, concepiti dalla seconda di quattro mogli di un patriarca che ha
generato, complessivamente, 36 figli. La sua famiglia era (ed è ancora stando a
quanto da lui dichiarato al dibattimento di primo grado, cfr. verbale pag. 7)
di condizioni agiate, essendo stato il padre titolare di un’impresa di
coloranti chimici.
Dopo un soggiorno di studio di un paio di anni a Parigi - durante il quale
frequentò un istituto di commercio senza, tuttavia, diplomarsi - l’appellante,
a 20 anni, rientrò a __________ dove lavorò per l’impresa di famiglia fino al
1985.
Alla morte del padre - avvenuta nel 1981 - sorsero problemi legati all’eredità.
Non volendo essere coinvolto in queste controversie, l’appellante - che si
definisce uno “spirito libero” ed una “mente indipendente” -
decise nel 1985 di lasciare la sua parte di eredità alla madre e di partire
alla volta dell’Europa.
Dopo aver inizialmente raggiunto un fratello a Parigi, egli si recò dapprima a
Rimini dove lavorò, per due anni, in un negozio di articoli per turisti e in
seguito, nel 1988, attratto dalle opportunità che offriva la città, decise di
stabilirsi a Milano dove iniziò a lavorare come magazziniere a Cermenate,
presso la ditta che produce il tonno Rio Mare. In quel periodo, egli cominciò
anche a fare politica con i Verdi, occupandosi di volantinaggio e
dell’organizzazione di manifestazioni.
In quegli anni l’appellante, durante una serata in discoteca, conobbe ACPR 1
con cui iniziò una relazione sentimentale. Per stare vicino alla nuova
compagna, egli lasciò il suo lavoro a Cermenate e si spostò nel Comasco, a
Grandate, dove trovò un impiego come magazziniere presso la ditta di
metallurgia __________.
Nel 1991 AP 1 e ACPR 1 si sposarono e l’appellante raggiunse la moglie al suo
domicilio di __________, dove la donna viveva con __________, il figlio nato il
18 gennaio 1984 dal suo primo matrimonio.
In Ticino AP 1 trovò lavoro presso __________ di __________, dove fu attivo
come magazziniere per due anni prima di iniziare, nel 1993, l’attività di
venditore ambulante di articoli africani. A detta di AP 1 tale sua attività era
però osteggiata dalle autorità e dagli organizzatori dei mercati che “gli
facevano la guerra, lo boicottavano e lo discriminavano” per cui, nel 2001,
decise di cercare nuovamente un impiego quale dipendente. Trovò lavoro presso
la __________ di __________, ditta che produce dentifrici e collutori. Vi
lavorò fino al 2003 quando venne licenziato a causa di contrasti venutisi a
creare con il magazziniere della ditta.
Successivamente, tra il 2003 e il 2006, AP 1 ha svolto dei lavori temporanei
come magazziniere nel campo della farmaceutica, intercalando periodi di lavoro
a periodi di disoccupazione in cui percepiva le relative indennità.
Nel 2005 l’appellante ha avuto modo di conseguire l’attestato federale di
capacità quale impiegato in logistica (cfr. attestato allegato allo scritto 18
novembre 2009 allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008).
Dal 2006 al 2008 l’appellante ha lavorato presso la __________ di __________
che ha lasciato quando un’amica della moglie, a capo del personale della ditta __________
di __________, lo ha assunto come impiegato della logistica. A detta
dell’appellante, egli è stato licenziato dalla ditta __________ a seguito delle
pressioni della moglie sull’amica dopo l’insorgere della loro vertenza
famigliare (di cui si dirà al consid. 10).
AP 1 ha, quindi, ancora lavorato presso __________ di __________ e, infine,
presso la __________ di __________, impiego che ha perso a seguito del suo
arresto avvenuto il 27 gennaio 2010.
Dopo la sua scarcerazione, avvenuta, il 3 settembre 2010, AP 1 si è iscritto
alla disoccupazione (AI 29 in inc. MP 8397/2010, pag. 6) e, dopo il suo
successivo periodo di carcerazione (tra il 28 settembre e il 28 dicembre 2010,
cfr. consid. 10), è stato impiegato come magazziniere per __________
nell’ambito di una misura attiva dell’Ufficio assistenza di Lugano”.
(cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 7 pag.
10-11)
Va poi ancora rilevato che l’imputato, dopo aver scontato la pena inflittagli da questa Corte con sentenza 2 febbraio 2012 e dopo essere uscito di prigione il 5 giugno 2012, ha, dapprima, svolto occasionali lavori in nero (verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1) ed è poi stato assunto in prova come tuttofare presso l’Hotel __________ di __________, dove, tuttavia, ha lavorato solo alcuni giorni prima di essere nuovamente arrestato l’8 agosto 2013 (cfr. AI 11, pag. 9 e AI 36).
Per quanto attiene alla situazione economica dell’appellante si segnala l’esistenza, a suo carico, di 8 procedimenti esecutivi per complessivi fr. 5'301,25 oltre che di 42 atti di carenza beni per complessivi fr. 18'366,15 (cfr. estratto dell’UFE di Lugano del 9 dicembre 2013, doc. TPC 28).
9. Oltre
a quella menzionata al consid. 7, AP 1 ha alle spalle tre condanne per reati
penali minori.
Il 28 giugno 2000 egli è stato condannato dal pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna al pagamento di una multa di fr. 100.- per i reati di vie di
fatto e ingiuria ai danni del capo-dicastero polizia del comune di Ascona che
intendeva riscuotere da lui la tassa per la posa di bancarelle su suolo
pubblico.
Con decreto d’accusa 4 febbraio 2002, l’appellante è poi stato condannato al
pagamento di una multa di fr. 200.- per ingiuria ai danni del portiere della
discoteca __________ di __________.
Infine, con decreto d’accusa 17 aprile 2004, egli è stato ritenuto nuovamente
colpevole di ingiuria, oltre che di minaccia, ai danni di un agente della
polizia comunale di __________ ed è stato condannato ad una multa di fr. 300.-.
I rapporti dell’imputato con la moglie e i figli
10. I
reati di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole col giudizio impugnato si
inseriscono, come già quelli di cui alla sentenza 2 febbraio 2012 di questa
Corte, nell’annosa vertenza di natura famigliare qui di seguito esposta.
a. Dall’unione tra AP 1 e ACPR 1 sono nati due figli: ACPR 3 e ACPR
2
Il rapporto tra i coniugi AP 1/ACPR 1, già problematico prima della nascita
della secondogenita, è andato viepiù deteriorandosi tanto che la moglie, ad
inizio 2008, ha deciso di separarsi dal marito.
b. Determinandosi sulla richiesta di misure a protezione dell’unione
coniugale presentata dalla moglie, il pretore ha intimato al marito di lasciare
l’abitazione coniugale ed ha attribuito i figli alla custodia della madre. Egli
ha inoltre limitato il diritto di visita di AP 1 ad una visita sorvegliata ogni
15 giorni, diffidandolo, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dall’avvicinarsi,
telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli. Tale divieto è
poi stato confermato, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP, anche dalla
Commissione tutoria regionale di Agno.
c. In tale contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra
le parti, AP 1, a partire da luglio 2008, ha importunato ripetutamente e incessantemente la moglie e figli, intralciandone la libertà d’agire.
La serie di molestie ai danni dei congiunti ha avuto termine il 27 gennaio 2010
quando AP 1 è stato arrestato.
d. Il 3
settembre 2010, al termine del processo a suo carico dinanzi la Corte delle assise correzionali di Lugano - in esito al quale è stata emanata la sua condanna
alla pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente (cfr. sentenza TPC
72.2010.89 del 3 settembre 2010) - AP 1 è stato scarcerato.
Nonostante le norme di condotta impartitegli dal giudice, l’appellante ha ben
presto ripreso il suo atteggiamento persecutorio nei confronti della moglie e
dei figli cosicché, in data 28 settembre 2010, egli è stato nuovamente posto in
stato d’arresto.
e. L’appellante è stato scarcerato il 28 dicembre 2010. Quali misure
sostitutive dell’arresto il sostituto procuratore pubblico gli ha, tra l’altro,
ribadito il divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli all’infuori degli eventuali diritti di visita stabiliti dalle
autorità competenti nonché il divieto di avvicinarsi a moglie e figli in
qualsiasi altra circostanza, come pure di scrivere, telefonare o importunarli
in altro modo.
f. Dopo che la CARP, con decisione 14 marzo 2011 (cfr. sentenza CARP
17.2010.48) ha annullato la condanna a suo carico e rinviato gli atti al TPC, AP
1, ancora una volta, incurante dei divieti ripetutamente impostigli dalle
autorità, ha ripreso ad avvicinare e ad importunare i famigliari.
Il 14 aprile 2011 egli è stato nuovamente arrestato dal procuratore pubblico.
g. Il 5 settembre 2011, la Corte delle assise criminali ha
condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni da espiare (sentenza TPC
72.2010.89 del 3 settembre 2010), pena poi ridotta dalla scrivente Corte a 24
mesi (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012) e in tale entità
confermata dal TF (cfr. STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012).
h. Ancora prima che fosse scarcerato, con decreto 22 marzo 2012, il
pretore, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, ha nuovamente fatto divieto a AP 1 di:
“ - avvicinarsi ad una distanza inferiore a 500 m alla moglie, risp. al di lei
domicilio;
- avvicinarsi ai figli, risp. alla scuola, al loro domicilio e ovunque gli stessi si trovino, ad una distanza inferiore a 500 m, al di fuori dei momenti che verranno esplicitamente fissati da questo giudice;
- telefonare alla moglie;
- seguire moglie e figli;
- importunare in qualsiasi altra forma moglie e figli”
(cfr. AI 9, all. C)
Dopo
la scarcerazione dell’appellante - avvenuta il 5 giugno 2012 – il pretore ha
dapprima, ritenute “le tensioni molto importanti tra le parti”, sospeso
le visite paterne (cfr. decreto supercautelare del 16 novembre 2012 in AI 9, all. B) e poi, dopo avere sentito i figli ACPR 3 e ACPR 2, ha confermato i divieti
impartiti il 22 marzo 2012 sotto comminatoria dell’art. 292 CP e la sospensione
delle relazioni personali con i figli, fatta eccezione per 2 telefonate alla
settimana e contatti epistolari da recapitare via posta (cfr. decreto
supercautelare del 27 dicembre 2012 in AI 9, all. A).
Il 17 giugno 2013, omologando un accordo tra AP 1 e ACPR 1, il pretore ha
riattivato il diritto di visita nelle seguenti modalità:
“ - una visita al mese, organizzata ed accompagnata dalla curatrice tenendo
conto degli impegni dei ragazzi. Questi ultimi parteciperanno in linea di
principio insieme alle visite;
- liberi contatti telefonici, con orari, toni e contenuti adeguati;
- liberi contatti epistolari
- la curatrice organizzerà il calendario
riferendo all’Autorità (dopo la pronuncia del divorzio all’ARP)”
(cfr. verbale di udienza 17 giugno 2013 allegato all’AI 9)
i. L’8
agosto 2013, a seguito di una denuncia sporta dalla moglie, da __________ e __________
e da ACPR 4, AP 1 è stato una volta ancora posto in stato di arresto. Egli è
poi stato mantenuto in carcerazione preventiva fino alla sentenza qui impugnata
del 16 dicembre 2013. Da quella data egli si trova in carcerazione di sicurezza
in attesa del giudizio di questa Corte.
j. L’11 ottobre 2013, il pretore ha pronunciato la sentenza di divorzio che, fatta eccezione per i dispositivi concernenti la ripartizione delle prestazioni di libero passaggio, è regolarmente passata in giudicato (cfr. AI 125 e verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).
k. Con
decisione 31 novembre 2013, l’Ufficio della migrazione ha fissato a AP 1 un
termine al 30 novembre 2013 per lasciare la Svizzera.
Credibilità
generale delle parti
11. Per
quel che concerne la credibilità generale delle parti, si rinvia alle
considerazioni contenute nella sentenza 2 febbraio 2012 della scrivente Corte,
in esito alle quali venivano ritenute attendibili le dichiarazioni
dell’accusatrice privata ACPR 1 e inattendibili quelle dell’imputato (cfr.
sentenza CARP 17.2011.120, consid. 12-14, pag. 14-15).
Questa Corte condivide del resto anche la pertinente valutazione sulla
credibilità delle parti operata dal primo giudice nella sentenza impugnata, cui
si rimanda in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“ II quadro è sempre lo stesso, perché l'agire dell'accusato è
immutato; è cronico. AP 1, è un querulomane sprovvisto di credibilità.
Puntualmente nelle sue versioni ha distorto la realtà a suo favore, ha
scaricato la colpa su terzi, ha chiamato a deporre a suo discarico testi
ininfluenti. Di contro, le dichiarazioni di tutti gli accusatori privati
risultano credibili, spontanee, costanti, e prive di fronzoli. La deposizione
di ACPR 1 trova riscontro nelle versioni dei figli e nelle deposizioni delle
curatrici. I resoconti dei figli trovano conferma nelle dichiarazioni della madre e delle curatrici. Il loro dire d'altra
parte è pure confermato dagli atti inerenti la procedura di divorzio.
Anche ACPR 4 è risultata attendibile. Ha sempre mantenuto la sua versione, pure
di fronte all'imputato. Mal si comprende del resto il motivo per cui la donna
dovrebbe mentire (AI 103, all. 3. Al 9). Si procede dunque all’accertamento dei
fatti sulla Scorta delle dichiarazioni della moglie, dei figli, di ACPR 4 e
degli elementi probatori oggettivi in atti
(cfr. sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 15-16).
Fatti
12. Anche
per quanto riguarda i fatti alla base del presente giudizio, questa Corte, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, rinvia agli accertamenti operati dal
primo giudice:
“9.1 Con
il primo episodio di coazione, il Procuratore ha imputato all'accusato di
essersi presentato, il 9 novembre 2012, sotto casa della moglie e dei figli a _______
e di avere suonato il campanello attorno a mezzanotte (punto 1 AA).
Quest'episodio è contestato dall'imputato, ma trova evidenza agli atti in uno scritto
del 29 novembre 2012 di ACPR 1 al Pretore, in cui la donna denuncia l'imputato
per violazioni delle restrizioni impostegli (all. D Al 9). Trova altresì
riscontro in un ulteriore scritto della curatrice __________, in cui ella
precisa che ACPR 3, per questo fatto, si è rifiutato di andare a trovare il
padre durante il fine settimana per l'esercizio del diritto di visita (all. Al
1). Che l'imputato fosse solito sorvegliare la famiglia sotto casa, lo si
ritrova pure nel precedente procedimento. Per tutti questi motivi, trova
conferma il punto 1.1 dell'atto d'accusa.
9.2 Durante l'esercizio del diritto di visita
dell'11 novembre 2012, l'imputato ha proferito minacce di morte all'indirizzo
di ACPR 1, rinnovando nella figlia ACPR 2 sentimenti di paura che ne hanno condizionato i comportamenti (punto
1.2AA), incutendo altresì timore e spavento nella madre (punto 3.1 AA).
Queste imputazioni trovano conferma nelle dichiarazioni di S.Y. (AI 77, pag. 3 recte
4):
“…Fa uscire la sua rabbia con me ma è rivolta a qualcun altro. Come una volta, ero a casa sua da sola, e lui ad un certo punto è arrivato lì e ha iniziato a gridare dicendo contro la mamma cose brutte, dicendo che voleva ucciderla che erano che faceva era colpa sua se eravamo in questa situazione che erano cose che tutti erano contro di lui perché non era di questo paese, che erano razzisti e mi gridava contro a me ma non era rivolta a me questa cosa”.
Vi sono ulteriori evidenze in atti. La
curatrice __________ ha confermato quest'episodio davanti agli inquirenti,
posta a confronto con l'imputato (AI 1, Al 118). ACPR 1 lo ho denunciato nello
scritto 29.11.2012 (all. Al 1). Se ne trova altresì riscontro nei documenti che
tracciano l'istoriato dell'assetto del diritto di visita, poiché dopo
quest'episodio, il Pretore, con decreto supercautelare del 16.11.2012, ha
sospeso con effetto immediato il diritto di visita (AI 1). Vi è evidenza
dell'accaduto pure in una lettera del
16.12.2012 di ACPR 2, in cui ella ha chiesto al Pretore di essere
sentita, riferendo di essere rimasta scossa per il comportamento aggressivo del
padre nei confronti della madre, temendo per l'incolumità della stessa (AI 1).
Pedissequamente, il Pretore, sentiti i figli, il 24.12.2012, per i vari
comportamenti invasivi del padre, fra cui, le minacce alla madre, con decreto
27 dicembre 2012 ha mantenuto la sospensione delle relazioni personali paterne
(AI 1).
AP 1 ha contestato l'addebito sostenendo che la figlia sarebbe stata lontana da casa tutto il giorno, occupata a giocare con l'amichetta __________, e che in pratica non vi sarebbe stato tempo per le minacce (AI 104, pag. 2). A parte l'infondatezza della giustificazione, chiamata a deporre la madre della bambina, __________, ha riferito che le bambine hanno giocato 2 o 3 ore di un imprecisato pomeriggio d'autunno (AI 7). Al dibattimento, l'imputato, a dimostrazione della sua ostinazione a negare i fatti, a disconoscere la realtà, è pure giunto a sostenere che le trascrizioni dell'audizione videofilmata sarebbero sbagliate (verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Ma a fronte delle inconfutabili dichiarazioni di ACPR 2, corroborate dai riscontri oggettivi in atti, sono accertati il punto 1.2 e 3.1 così come indicati nell'atto d'accusa.
9.3. ll Procuratore ascrive a AP 1 nel corso di due telefonate intercorse con ACPR 2, la prima a metà gennaio 2013, la seconda il 12 febbraio 2013, di avere proferito minacce di morte alla ex moglie e di avere rinfacciato alla figlia di avere esposto al Pretore quanto accaduto a novembre 2012, incolpandola delle conseguenze relative alla sospensione dei diritti di visita, rimproverandola di mai chiamarlo, minacciandola di portarla via dalla Svizzera insieme al fratello, informandola che lui si sarebbe aggirato sempre per __________ a controllare passando sotto casa, attualizzando in tale modo le paure e i condizionamenti nei confronti del padre (punto 1.3 AA). Incutendo in tale modo, per le minacce di morte, timore e spavento anche a ACPR 1 (punto 3.1 AA).
Di queste telefonate, vi è segno
agli atti in una e-mail del 18.02.2013, di ACPR 1 al suo legale in cui ella ha
spiegato come la figlia dopo la prima telefonata "ha pianto parecchio
perché, a suo dire, il padre l'ha sgridata ed incolpata per la
situazione e per quanto ha raccontato al Pretore durante il loro incontro del
24.12.2012". Mentre sulla seconda telefonata, che avrebbe
personalmente ascoltato su invito della figlia grazie alla funzione del
vivavoce, questo è quel che la ACPR 1 ha denunciato nella e-mail (AI 1 recte
AI 9 all. E):
"Durante la telefonata tra quel che ricordo le ha detto che lei l'ha tradita, che è colpa sua se la situazione è
questa, che deve essere lei a chiamare lui e se non lo fa quando la incontrerà la porterà via dalla Svizzera e non tornerà più. Lui, dice che è sempre in giro
a __________, non è tanto stupido da farsi beccare dalla polizia, ma passa sempre sotto casa e prima o poi beccherà la mamma e
gliela farà pagare come la pagheranno
le sue amiche e tutti quelli che l'hanno mandato in prigione. Lei non deve
ascoltare chi le parla male di lui, perché è gente cattiva. Lui non si
dimentica dei due anni passati in prigione, e fossero anche 10, si vendicherà.
Se a lei serve qualcosa, soldi, vestiti o qualunque cosa basta lo dica e lui
porterà quanto richiesto alla curatrice alle scuole medie. Di stare attenta a
non uscire, di non andare a dormire a casa di nessuno, pena sempre il
rapimento, e aggiunge che anche ACPR 3 verrà portato via. Dopo avere ripetuto i
vari concetti conclude con:" Ti voglio bene , capito?" e ACPR 2
risponde: "si". Aggiunge "Mi vuoi bene anche tu?" e ACPR 2
risponde : "Si" e chiude la
telefonata".
Davanti agli inquirenti a confronto con
l'imputato, la ACPR 1 ha ribadito il contenuto della telefonata del 12.02.2012,
definendola dai "toni terroristici" (Doc TPC 32). ACPR 2 ,
nella sua audizione, ha confermato che la
madre ha sentito il tenore della telefonata in questione, e meglio (AI
77.pag.5/6):
“I Ho capito, e della mamma
parlava nelle telefonate?
V: Sì, diceva, che la mamma, a volte la minacciava di morte, una volta sentiva la telefonata mia mamma in cui
continuava a insultare a minacciare quelle cose e mia mamma è restata
scioccata per, non per tanto per quello che diceva mio per quello che dovevo
sentirmi dire io..".
Nonostante le contestazioni dell'imputato, confermate in aula (AI 104, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag .2), per la Corte, a fronte della deposizione della madre, corroborate dal dire della figlia, nonché dai riscontri in atti, vanno accolti il punto 1.3 e 3.1 dell'atto d'accusa.
9.4 Nel mese di novembre 2012 l'imputato ha imposto alla figlia di mandargli degli SMS, ritenuto che ella si é sentita
obbligata ad inviarli manifestando i suoi affetti positivi verso di lui, per
evitare una reazione come quella dell'11 novembre 2012 (punto 1.4 AA). Agli
atti, vi sono in effetti numerosi SMS dal tenore affettivo, inviati da ACPR 2 a
suo padre, ad intervalli, tra i1 19.11.2012 e il 6.06.2013. Sui messaggi in
questione, vi è riscontro agli atti nella lettera del 16.12.2012 dove ACPR 2 ha
avvisato il Pretore che aveva il sospetto che il padre li avrebbe usati a fini
processuali nell'ambito della causa di divorzio (AI 1). La ragazza, sentita
dagli inquirenti, su questo punto ha riferito quanto segue (AI 77, pag.
9):
"I: Quando, il papà ti
telefonava, ti mandava anche dei messaggi
V: Si, no lui mi diceva quando mi
telefonava di mandargli un messaggio. Poi sono ho visto che lui ha fotocopiato
i miei messaggi per usarli durante un, che facevano un, non mi viene in mente la parola
I: Mm
V: Cosa c'è il giudice e gli altri
I: Quella della cosa per le cose tra il papà e la mamma dici?
V: Ecco, li ha usati per io gli
voglio bene e si vede, però quei messaggi io gli voglio bene e quelle cose li ma ero obbligata praticamente a
scriverle se no mi diceva che non che non pensavo mai a lui, queste cose qui, e
non potevo scrivergli a, lui mi diceva pens scrivimi quello che pensi di me o
che mi vuoi bene quello che vuoi tu ma alla fine non potevo scrivere quello che
volevo io non potevo scrivergli che avevo, mi ha scritto scrivimi anche quelle
cose brutte che pensi di me, ma sapevo che se scrivevo quello che penso di lui
brutto non sarebbe, lui mi fa non mi arrabbio, però lui non é che non si
sarebbe arrabbiato
I: Pensavi che si sarebbe arrabbiato?
V: Si
I: Se gli avessi scritto le cose brutte
V: Non è che penso cose brutte ma se io gli
avessi scritto che ho paura queste cose lì Una volta gli avevo detto lui mi ha chiesto
perché io avevo paura
I: Mm
V: Perché lui mi continuava, quando mi
aveva portata via in Italia, e io dicevo portami a casa portami a casa e lui fa
perché fai così e queste cose così, e io non potevo rispondergli
(incomprensibile) non riuscivo".
L'imputato ha sostenuto la
spontaneità dei contatti (AI 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag.
2), ma, la Corte, a fronte delle incontrovertibili dichiarazioni di S.Y.,
confortate dagli elementi oggettivi in atti, non ha esitato ad accertare il
punto 1.4 dell'atto d'accusa così come imputato.
9.5 A carico di AP 1, vi
è il fatto di avere avvicinato il figlio ACPR 3, il 14 aprile 2013 a __________, prendendolo per il bavero, tentando di farlo salire sulla sua automobile (punto
4AA), provocando in lui, agendo in tal modo, timore e spavento (punto 1.4 AA recte
punto 1.5 AA). In merito a quest'episodio, vi è la denuncia in atti di ACPR 1
del 16 aprile 2013 (AI 1) e quella dello stesso ACPR 3, del 21 aprile 2013, e
meglio (all. 6. Al 9):
"Domanda rivolta al figlio ACPR 3
D) racconti cosa è successo esattamente la sera del 14 aprile.
R)
Quella sera mi trovavo alle scuole elementari di __________ a chiacchierare con i miei amici. Saranno state circa le 21.30, quando ad un certo
momento ho sentito la voce di mio padre che mi chiamava per nome. Io d'istinto
sentendo il mio nome mi sono avvicinato ed ho
visto che nei posteggi della scuola siti su Via __________ vi era mio padre
fuori dall'auto. Appena l'ho visto lui mi ha detto di avvicinarsi, o meglio mi
ha detto "vieni qua". lo mi sono avvicinato e lui ha iniziato a chiedermi
in modo arrogante il motivo per cui io non
mi facevo mai sentire e perché non lo chiamavo mai. lo gli rispondevo che non
volevo perché non avevo piacere di farlo. Lui qui ha iniziato ad alterarsi
ulteriormente, gridare e "pagliacciare"
Poi ad un certo momento ha esclamato: "...tu adesso vieni con
me"! ed afferrandomi per il bavero mi voleva fare salire sulla vettura.
Infatti con una mano apriva la portiera posteriore destra e mi spingeva verso
l'interno dell'auto.
In un momento in cui ho sentito che
ha allentato la presa del bavero io sono
riuscito a liberarmi ed a fuggire verso casa. Ho visto che per una
qualche decina di metri ha tentato d'inseguirmi ma poi ha desistito.
lo ho subito raggiunto casa, che dista circa un centinaio di metri, ed ho
raccontato tutto a mia madre.
D) Quando suo padre lo ha afferrato per il bavero, le ha fatto male?
R)
Sì, lui ha stretto forte la presa, (recte fino a) causarmi un dolore al collo e
soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto ricorrere a cure mediche".
ACPR 3 ha confermato
l'accaduto durante l'audizione videoregistrata, precisando, che spesso il padre
lo aggrediva verbalmente ma lui lasciava
correre, sennonché in questo caso è "scoppiato"
a fronte dell'aggressione fisica subita (AI 109 pag. 3). L'imputato,
su questi fatti, ha reso una versione edulcorata, confermandola anche al
dibattimento. Ha ammesso che quella sera si è fermato vicino alle scuole,
nascondendosi per controllare se il figlio
fumava marijuana come gli era stato riferito. Sorpresolo a fumare, lo ha
chiamato, lo ha redarguito, prendendolo per
un braccio per portarlo a casa (AI 11). Tuttavia la Corte, data scarsa
credibilità dell'accusato, non ha avuto dubbi ad accertare, così come narrato
da ACPR 3 il punto 1.4 dell'atto d'accusa, che trova dunque piena conferma.
9.6 Nel corso del mese di
giugno 2013, a AP 1, è imputato di avere avvicinato la figlia, di averla
salutata, fatto per cui ACPR 2, memore di
quando era stata sottratta, si é data alla fuga (punto 1.6 AA).
ACPR 2, durante l'audizione videofilmata ha attestato l'accaduto in questi
termini (AI 77, pag. 6)
"I:
E in questi periodi dalla visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà
V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e
no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal
trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono
scappata con la mia amica che era IÌ. Sono scappata però, perché lui
aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva
andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata
l: Paura di cosa?
V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi
faccia del male che mi porti via"
Questo fatto è stato
confermato anche da ACPR 1 (all. 1. Al) e dalla curatrice __________ la quale
ha precisato che l'imputato nel corso di una telefonata le avrebbe spiegato che
egli, nel recarsi da amici, con tale __________, avrebbe incrociato casualmente
la figlia e l'avrebbe salutata (Al 5 recte all. 5 all’AI 136, Al 119).
L'imputato, sia in istruttoria che al dibattimento, ha ribadito la circostanza
casuale dell'incontro, chiamando a deporre __________. Ma questi, sentito a
verbale, ha escluso di avere visto in quel periodo l'imputato (AI 9 recte
all. 9 all’AI 136). (…). Si aggiunga che l'imputato, già è stato condannato per
aver sorvegliato i figli con appostamenti nella zona della fermata del trenino
FLP (sentenza 2.02.2012. della Corte di appello, pag.30 e 33). Ne consegue,
che, considerate le attendibili dichiarazioni della figlia, corroborate dal
dire della madre e della curatrice, i fatti così come indicati al punto 1.6
dell'atto d'accusa, sono dati per accertati.
9.7 Nel corso dell'estate 2013, il Procuratore,
ha imputato al prevenuto di avere avvicinato la figlia, salutandola e rimanendo
ad osservarla, imponendole con ciò la sua presenza. Ciò è capitato in due
diverse circostanze come ha precisato la Corte
al dibattimento, rendendone edotte le parti (verbale d'interrogatorio
dibattimentale, pag. 3). Gli episodi sono stati descritti da ACPR 2 durante
l'audizione. Il primo si riferisce ad una serata in cui il padre l'ha
sorvegliata quando è andata a mangiare il gelato con le amiche (AI 77, pag. 6):
V: E queste
cose, quindi ho paura e poi una volta stavo andando in, avevo appena mangiato con le amiche, stavo ritornando a casa verso le
nove di sera perché nove e mezza
I: Questo dopo l'estate o prima?
V: No durante l'estate
I: Durante l'estate si
V: Perché alle nove e mezza ancora c'è ancora il sole
I: Sì
V: E io dovevo tornare a casa prima che era buio
l: mm
V: Stavo tornando a casa e mi trovo papà, c'è un parcheggio e noi stavamo
attraversando nel marciapiede di fianco al parcheggio, che era lì che in
macchina che mi osservava, io mi giro, che non lo avevo neanche visto, e mi
saluta. lo lo saluto però nient'altro ho ho aumentato il passo ma...".
II
secondo si riferisce alle feste di __________, quando il padre ha passato parte della serata ad osservarla
(AI 77 pag. 7 recte pag. 8):
"...Per quando non se
l'avevo visto ancora il papà, ecco, eh l'avevo visto eh, ci sono le feste al
lago a __________ e c'era questo evento, credo fosse del blues che suon e ero
con la mia amica, c'era mia mamma ai tavoli seduta con le amiche così e io con
la mia amica su un prato stavo parlando poi c'erano altre mie amiche e altri
miei amici, solo che in questo, eravamo in disparte io e la mia amica stavamo
così parlando camminando, poi diciamo dai andiamo un po' più in la così vado
dalle nostre mamma a farci vedere. Ci giriamo dove
non avevamo neanche visto mio papà lo vediamo lì davanti che era li non
so mia ha salutato ha salutato la mia amica ha chiesto come si chiamava la mia
amica e queste cose e noi ce ne siamo andate
e poi è stato lì ad osservarci tutta la serata. Li a fissarmi a e io dopo non riuscivo a stare più tranquilla, non riuscivo più a divertirmi perché
comunque avevo paura. Allora l'ho detto a mia mamma, mia mamma mi ha detto dai
stai tranquilla stai qui vicino così ti controllo. Poi quando ce ne siamo
andati mia mamma ha avvertita che c'era il mio papà, perché mio papà non può
avvicinarsi a noi. Ha avvertito li che c'era
la polizia se quest'uomo ci segue non non fate che ci segua e basta noi
siamo andate a casa dopo...".
ACPR 1 ha confermato i due
momenti (all. 1. Al 136), così come lo ha fatto la curatrice __________ a
confronto con l'imputato, puntualizzando tra l'altro che in generale ella ha
avuto l'impressione che l'imputato controllasse la famiglia in quanto sapeva
sempre dove fossero i membri (AI 119 pag. 4). Inutile dire che anche per questa
circostanza AP 1 ha sempre contestato le accuse (AI 11, Al 130, verbale
d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). La Corte, poggiandosi sulle dichiarazioni
di ACPR 2, ha confermato il punto 1.7 dell'atto d'accusa con la precisazione
della reiterazione in due circostanze.
9.8 L'imputato, durante
l'estate del 2013, non ha sorvegliato solamente i figli, ma, in 3 circostanze,
la sua ex moglie, come ascrittogli al punto 1.8 dell'atto d'accusa. Si tratta
dell'episodio della festa di __________, già descritto dalla figlia. La ACPR 1,
ha altresì riferito agli inquirenti che la domenica prima del 07.08.2013,
intorno alle 21.30, al bar __________, a __________, l'imputato in compagnia
dell'amico __________, si è piazzato a meno di 20 metri da lei a chiacchierare con l'amico, al che, accompagnata, è rientrata a casa. Da ultimo, la
donna ha riferito che una sera verso le 18.00, rientrata al domicilio dal
lavoro, quando ancora era in automobile, ha
visto arrivare l'imputato con la sua vettura ed è corsa in casa (Doc TPC
32, pag. 6, recte pag. 5 e 6). AP 1 ha sempre negato questi fatti (Doc
TPC 32, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). Ma a fronte
dell'attendibilità della vittima, non
può che essere confermato il punto 1.8 dell'atto d'accusa.
9.9 AP 1 è accusato di avere ripetutamente tentato di contattare i figli per telefono o sms, in orari serali-tardo serali, per costringerli ad entrare in contatto con lui, segnatamente:
- il 28 marzo 2013 8 telefonate o SMS alla figlia
- il 4 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia
- il 9 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia
- il 24 aprile 2013 23 telefonate o SMS al figlio
- il 28 aprile 2013 7 telefonate o SMS al figlio.
Dal fascicolo processuale, risulta che, per
decreto supercautelare del 27.12.2012 del Pretore, in quel periodo, l'imputato
poteva avere dei contatti telefonici con i figli limitatamente a due volte alla
settimana, avendo in ogni caso l'obbligo di non importunare in qualsiasi altra
forma moglie e figli. Dai tabulati telefonici risultano numerosi contatti (AI
100). L'imputato, la settimana dal 25 al 31 marzo, ha contattato ACPR 2 5 sere
di fila; insistendo 8 volte il 28 marzo. Dal 1 al 7 aprile, l'ha chiamata 4 sere di fila; insistendo 6 volte il 4
aprile. Tra l'8 ed il 14 aprile, l'ha contattata tutte le sere; insistendo 6
volte il 9 aprile. Per la settimana dal 22 al 28 aprile, AP 1 ha chiamato ACPR 3, tre volte, insistendo per
7 volte il 24 aprile Sui contatti telefonici, ACPR 2 durante l'audizione ha
riferito di continui e assidui contatti che la infastidivano (AI 77. pag. 5).
Anche ACPR 3 ha riferito che "diventavano insistenti le chiamate" (AI 109, pag. 5). Dal che, l'imputato ha
importunato i figli, imponendosi anche telefonicamente, come imputato al punto
1.9 dell'atto d'accusa.
9.10 ll Procuratore fa
carico all'imputato di avere offeso l'onore di ACPR 4, a __________, il 6
agosto 2013, dandole della bastarda e della puttana di merda (punto 2 AA), nonché di averle
incusso timore e spavento, minacciandola di spaccarle la faccia (punto 3AA). Da questa vicenda è scaturito
l'arresto dell'accusato. La ACPR 4, sin dal suo primo verbale, anche a
confronto con l'imputato, ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti
(all. 3. Al 9). In sintesi, ella dopo avere trascorso la serata con ACPR 1, tra
le 23.15/23.30, ha riaccompagnato la ACPR 1 a casa ed ha fatto rientro al
proprio domicilio. Dopo avere posteggiato sotto casa è arrivato l'imputato in automobile,
è sceso dalla vettura, le si è avvicinato, dicendole "...bastarda...puttana
di merda...fai attenzione perché ti spacco la faccia..", al che ella
ha temuto per la sua incolumità ed è rientrata a casa (all. 3. Al 9, Al 103, Al
145). L'imputato ha sempre contestato l'addebito (Al 130, Al 104, Al 62, Al 11,
Al 9), tanto che ha denunciato la
vittima per calunnia, diffamazione, e denuncia mendace. Si è così aperto un
procedimento penale contro la ACPR 4, il cui esito non è ancora definito (AI
4.all.9). AP 1, in fase d'inchiesta, ha chiamato a deporre due testimoni a
discarico, che tuttavia nulla hanno saputo riferire a sua discolpa. In
particolare, __________ non ha confermato di avere trascorso con l'accusato
tutta la serata (AI 94). __________ neppure ha ricordato quando di preciso ha
incontrato l'accusato (all. 8. Al 136). Da notare che ACPR 1, già nello scritto
29 novembre 2012 aveva preannunciato al Pretore che l'accusato avrebbe esteso
delle minacce alle sue amiche e testimoni al processo penale (all. D. Al 9).
Tutto ciò detto, per la credibilità della ACPR 4, non si può che accogliere il
punto 2 e 3.2 dell'atto d'accusa.
9.11 Per quanto attiene, ai
fatti relativi alle imputazioni per disobbedienza a decisioni dell'autorità, in
particolare per essersi avvicinato a meno di 500 metri dalla moglie, dai figli e dal loro domicilio (punti 1.1, 1.5-1.8 ), nonché per avere
importunato i figli in altro modo, sorvegliandoli, imponendo la sua presenza,
imponendo contatti telefonici, proferendo minacce (punti 1.1 - 1.9), ribadito
che il divieto di avvicinarsi, telefonare, o importunare in altro modo moglie e
figli è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, con il decreto del
22.03.2012 e poi del 27.12.2012, posto che gli episodi di disobbedienza corrispondono,
nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di
coazione descritte dai punti 1.1-1.5-1.8 e 1.9 dell'atto d'accusa, gli stessi
possono, tutti, essere dati per accertati”
(cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 16-24).
13. Al dibattimento d’appello, il patrocinatore dell’appellante ha
invero contestato i fatti di cui ai pti. 2 e 3 AA e, in particolare, la
circostanza secondo cui, il 6 agosto 2013, AP 1 avrebbe dato della “bastarda”
e della “puttana di merda” a ACPR 4 (verbale dib. d’appello, pag. 2), rilevando
come sia al riguardo quantomeno strano che il figlio dell’accusatrice privata –
che avrebbe seguito l’episodio – non è mai stato sentito quale teste.
La censura cade nel vuoto, ritenuto che – come visto al consid. 11 –
l’appellante è ampiamente meno credibile della donna da lui insultata e
minacciata che ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti (AI 9 all. 3,
AI 103, AI 145). Del resto, come riferito anche dal primo giudice, i testimoni
chiamati a deporre da AP 1 non hanno confermato la sua tesi secondo cui egli
avrebbe trascorso tutta la serata del 6 agosto 2013 con un amico (cfr. verbale
di confronto AP 1 e __________ e verbale di __________, AI 94 e 136 all. 8).
Diritto
14. In diritto AP 1 sostiene in primo luogo che non tutti i
comportamenti rimproveratigli sono costitutivi del reato di coazione.
In particolare egli rileva che il fatto di incontrare casualmente la figlia e
di limitarsi ad osservarla e salutarla non può configurare una coazione. A detta
dell’appellante nemmeno i contatti telefonici con i figli sono d’intensità tale
da configurare il reato di coazione. Quanto all’episodio del figlio ACPR 3
sorpreso a fumare, l’insorgente rileva di essersi limitato ad agire per il suo
bene e che, in ogni caso, si tratta solo di una questione relativa
all’educazione dei figli.
14.1.a. Giusta
l’art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o
minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la
libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF
129 IV 6 consid. 2.1).
Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a
fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in
essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della
vittima (Rep. 1999, 333).
b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel
prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF
117 IV 445 consid. 2b ; 106
IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in
pratica la sua minaccia (DTF
105 IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima
può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve
essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF
134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF
6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto
2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a
edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).
c. La giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire che il reato di coazione può essere commesso anche da colui che, per
un periodo prolungato, importuna ripetutamente la sua vittima, anche soltanto
con la sua presenza o con scritti o chiamate telefoniche continue, ritenuto
che, in questi casi, ogni singola molestia diviene atta ad intralciarne la
libertà d’agire (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262
consid. 2.3-2.5; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 410;
Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 16).
Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,
neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più
diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di
ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei
confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo
spionaggio della vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie
e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause:
spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure
ricerca la vicinanza, l’affetto e le attenzioni dell’ex partner dopo la
separazione o ancora persegue l’obiettivo di mantenere il controllo su di esso
o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti
assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e
preoccupazione nella vittima (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF
129 IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a
edizione, Berna 2013, ad art. 181 n. 27; Galeazzi/Curci, Sindrome del
molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: http://www.gipsicopatol.it/issues/2001/vol7-4/galeazzi.htm).
Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento
dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della
vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini,
segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV
262 consid. 2.5).
d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore
abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di
avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un
determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è
sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).
e. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è
il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è
sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo
di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le
circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi
(Donatsch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit.,. ad art. 181 n. 19 e
segg; DTF 129 IV 6 consid.
3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una
coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi
utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008
consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.
2.1 e rinvii).
14.2. I fatti qui in discussione non sono altro che il ripetersi o il
perpetuarsi dell’atteggiamento vessatorio messo in atto dall’appellante ai
danni dei congiunti a far tempo dal 2008.
Tra il 9 novembre 2012 e l’8 agosto 2013, nonostante i divieti impostigli dalle
autorità, egli ha infatti perseverato nel suo disegno teso al mantenimento del
controllo sulla ex moglie e sui figli (soprattutto sulla figlia minore ACPR 2),
rendendosi protagonista di nuove ripetute intrusioni nella loro vita:
appostamenti ed improvvise apparizioni, contatti telefonici, rimproveri,
minacce dirette ed indirette, nei confronti del figlio ACPR 3 addirittura vie
di fatto.
È evidente che gli episodi imputati all’appellante – pur se meno frequenti
rispetto a quelli costitutivi della sua precedente condanna (cfr. sentenza CARP
17.2011.120 del 2 febbraio 2012) - sono stati per numero ed intensità (9
episodi in parte reiterati tra cui svariati tentativi di contattare i figli per
telefono sull’arco di 9 mesi) ancora una volta tali da influire in modo
significativo sulla libertà d’azione e di decisione dei suoi congiunti. Sono al
riguardo emblematiche le parole della ex moglie:
“ Preciso che cerco di uscire il meno possibile, questo per evitare di
incontrare il mio ex marito AP 1. Come detto se esco sono sempre accompagnata.
Le mie amiche e chi conosce la situazione spesso e volentieri mi chiamano per
avvertirmi di avere visto in giro per __________ AP 1. Posso dire
tranquillamente che in pratica ogni giorno qualcuno lo incontra e poi mi
avvisa”
(verbale d’interrogatorio 7 agosto 2013 di ACPR 1, all. 2 all’AI 9).
Anche ACPR 2 ha
lasciato intendere, nel corso della sua audizione videofilmata, di sentirsi
condizionata dalla presenza e dal comportamento del padre. Essa ha in
particolare spiegato come egli le avesse imposto di mandargli degli SMS in cui
doveva manifestare il suo affetto verso di lui (cfr. AI 77, pag. 9-10),
l’avesse più volte indotta a fuggire, a cambiare tragitto, a rifugiarsi presso
amiche o presso la madre (cfr. AI 77, pag. 6, 7, 8; AI 119, pag. 4).
Per rispondere alle puntuali censure dell’appellante, va poi ancora rilevato
che in un simile contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra le
parti e dall’esasperazione degli accusatori privati, anche gesti apparentemente
innocui – come il fatto di avvicinare la figlia al di fuori dei diritti di
visita, salutarla e rimanere ad osservarla (cfr. punto 1.6 e 1.7 AA) o di ripetutamente
contattare i figli telefonicamente (cfr. punto 1.9 AA) – assurgono a mezzi di
pressione, perché tendenti al mantenimento del controllo dei famigliari,
oltretutto in dispregio delle norme di condotta ripetutamente imposte
all’appellante dall’autorità. In merito all’episodio che ha visto coinvolto il
figlio ACPR 3, non sovviene poi all’insorgente appellarsi ai suoi doveri
educativi di padre, ritenuto che a lui non solo era stata tolta la custodia dei
figli, ma gli era stato pure proibito di avvicinarsi a loro al di fuori dei
diritti di visita.
Il comportamento messo
in atto da AP 1 ha poi ingenerato nella moglie e nella figlia ACPR 2 un
sentimento di paura e di insicurezza. Anche qui si rinvia semplicemente ad
alcuni stralci dei loro verbali:
“ Io ad oggi sono ancora seriamente impaurita per le sue minacce di
morte che qualche tempo fa mi aveva proferito in una telefonata alla figlia.
(…). Per fortuna ad oggi AP 1 non mi ha mai trovata da sola, anche perché cerco
sempre per motivi di forza maggiore di stare con qualcuno. Ribadisco di essere
impaurita di suoi comportamenti e come detto prendo in seria considerazione
ancora le minacce di morte proferite a me e alle mie amiche”
(verbale di AP 1 del 7 agosto 2013, AI 9 all. 2, pag. 2).
I: E in questi periodi dalla
visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà
V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e
no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal
trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono
scappata con la mia amica che era lì. Sono scappata però, perché lui
aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva
andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata
l: Paura di cosa?
V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi
faccia del male che mi porti via"
(trascrizione dell’audizione video-filmata di ACPR 2, AI 77, pag. 6)
Anche il figlio ACPR 3,
pur essendo prossimo alla maggiore età e ormai apparentemente in grado di
gestire le scenate del padre (cfr. AI 78, pag. 3 e 5-6 in cui egli definisce gli atteggiamenti del padre la “solita solfa”, cfr. anche le dichiarazioni
della sorella secondo cui “mio fratello è grande e può ribellarsi”, AI
77 pag. 3), ha lasciato trapelare il suo disagio e la sua sofferenza in
relazione all’episodio che lo ha visto coinvolto, spiegando come quel giorno,
dopo avere più volte tollerato i comportamenti dell’appellante, è “scoppiato” e
come non ha potuto fare altro che denunciarlo (AI 78, pag. 3-4).
Visto quanto precede è pacifico che, dal profilo oggettivo, l’atteggiamento
assunto dal ricorrente nei confronti dei congiunti configura una fattispecie di
stalking, costitutiva, giusta il nostro codice penale, di una ripetuta coazione
ai sensi dell’art. 181 CP.
Il reato è poi adempiuto anche dal profilo soggettivo, ritenuto che
l’appellante era consapevole che le sue ripetute ed incessanti intrusioni nella
vita della ex moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro libertà d’azione
e di decisione.
Da quanto precede - e considerato come sia pacifico che l’atteggiamento messo
in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenta un mezzo di pressione
abusivo ed illecito - discende che, su questo punto, l’appello deve essere
respinto.
15. Visti
gli accertamenti di cui ai considerandi 12 e 13, non può poi essere messa in
dubbio la realizzazione degli altri reati ascritti all’appellante.
a. Ricordato
che è punito giusta l’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona, si osserva – in relazione al pto. 3 AA
– che realizzano innanzitutto il reato, le minacce di morte proferite
dall’appellante nei confronti di ACPR 1 (pto. 3.1 AA) ancorché esse non le
siano state rivolte direttamente, ma per il tramite della figlia. La paura
provata dalla madre è del resto dimostrata dalle sue dichiarazioni menzionate al
consid. 14.2.
Il reato è poi realizzato anche nei confronti di ACPR 4 (pto. 3.2 AA):
minacciare qualcuno di spaccargli la faccia significa proferire
un’affermazione certamente suscettibile di originare in ogni
persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche nella
signora ACPR 4 - un sentimento di turbamento e paura. Si rinvia al riguardo a
quanto dichiarato dalla donna al procuratore pubblico:
“ Poi quella macchina si è fermata in mezzo alla strada e lui, che a quel punto ho riconosciuto con certezza, è sceso dalla vettura e me ne ha dette di tutti i colori. Io sono riuscita ad entrare nel portone di casa mia, rinchiudendolo. Ho avuto molta paura che potesse accadermi qualcosa di brutto”.
(AI 103, pag. 2)
Dal profilo soggettivo è evidente che AP
1 ha agito con la volontà di incutere spavento alle sue vittime. Ciò è il caso
anche nell’episodio che ha coinvolto l’ex moglie, ritenuto come l’appellante
sapeva perfettamente che la piccola ACPR 2 avrebbe riportato
alla madre le minacce da lui proferite sul suo conto durante il loro colloquio
telefonico.
b. È poi pacifico che l’appellante, rivolgendo gli epiteti “bastarda” e “puttana di merda”
a ACPR 4 (punto 2 AA) - espressioni certamente suscettibili di offenderne
l’onore - ha realizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.
c. In relazione all’episodio che ha visto coinvolto il figlio ACPR 3
(punto 4 AA), l’insorgente ha, poi, realizzato anche il reato di vie di fatto.
Ricordato che tali sono le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è
socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute
(DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a secondo cui vie di fatto
possono sussistere anche in assenza di dolore fisico), si osserva infatti che,
in concreto, l’appellante non si è limitato a strattonare il figlio, ma lo ha
agguantato con forza per il bavero, stringendo fino a fargli male:
“lui ha stretto forte la presa, (recte fino a)
causarmi un dolore al collo e soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto
ricorrere a cure mediche”
(verbale di ACPR 3 del 21 aprile 2013, AI 9 all. 6, pag. 3).
Un tale agire va al di
là di ciò che socialmente tollerato e configura il reato di cui all’art. 126
CP.
Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che - come già spiegato al
consid. 14.2 - non giova a AP 1 appellarsi ai suoi doveri educativi di padre,
ritenuto che – proprio a tutela dei figli – le autorità gli avevano imposto di
tenere le distanze da loro.
d. Per
quanto riguarda infine l’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità
di cui al pto. 5 AA (che fa carico a AP 1 di non aver rispettato alcune decisioni della Pretura di Lugano), l’appellante ha eccepito
che l’accordo dei genitori sulla riattivazione dei diritti di visita, omologato
dal pretore il 17 giugno 2013, a differenza del precedente decreto
supercautelare del 27 dicembre 2012, non contempla più la comminatoria di cui
all’art. 292 CP. Da quella data – conclude – non può dunque più sussistere il
reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
La censura non ha convinto questa Corte.
Il decreto 27 dicembre 2012, infatti, regolava, da un
lato, le relazioni personali e i contatti telefonici ed epistolari tra padre e
figli (cfr. dispositivo n. 1 e 3) e, dall’altro, sanciva dei divieti impartiti all’appellante con la
comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. dispositivo n. 2 che stabilisce, in particolare, il divieto
di avvicinarsi alla moglie e ad i figli ad una distanza inferiore di 500 m ad eccezioni delle visite ammesse dal giudice, di contattarli per telefono ad eccezione di due
telefonate alla settimana ai figli, di seguirli o di importunarli in qualsiasi
altra forma).
Ora, al di là di quanto da lui personalmente spiegato (cfr. suo scritto 4
settembre 2013 all’attenzione del PP, AI 67), è chiaro che il pretore,
omologando l’accordo del 17 giugno 2013, si è limitato a modificare l’assetto
delle relazioni padre-figli (pti. 1 e 3 del dispositivo) senza tuttavia
pronunciarsi sui divieti impartiti a AP 1 con la comminatoria dell’art. 292 CP
(pto. 2 del dispositivo) che, in mancanza di una revoca da parte dell’autorità,
hanno mantenuto la loro validità anche dopo il 17 giugno 2013.
Ne discende che AP 1 ha realizzato il reato di disobbedienza a decisioni
dell’autorità nell’intero periodo indicato nell’atto d’accusa.
16. Imputabilità
Nel corso dei precedenti procedimenti penali a
carico di AP 1 (sfociati nella sentenza 3 settembre 2010 del TPC, poi annullata
dalla scrivente Corte nonché nella sentenza 5 settembre 2011 del TPC), il dr. __________
è stato incaricato di allestire due perizie psichiatriche sulla sua persona.
I referti sono stati assunti agli atti anche del presente procedimento (cfr.
copie dell’AI 114 in incarto MP 711/2010 e dell’AI 175 in inc. MP 8397/2010 in classificatore n. 3).
Come indicato dalla CARP nel suo giudizio 2 febbraio 2012, nella prima perizia
– datata 17 maggio 2010 - il dr. __________ ha rilevato che:
“ se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva essere
classificato senza troppe perplessità come “sindrome di disadattamento”,
lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio persecutorio del
querulomane secondo __________” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato
dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a
ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare,
dell’apparato giudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha specificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e
ben poco correggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che, pertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il
peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse
addirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32).
Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato
di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di
valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di
agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore -
associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la
capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati”
(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32).
(cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag. 51)
Nel secondo referto peritale – datato 14 giugno 2011 - il dr. __________ ha poi sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo rapporto. Come già esposto dalla CARP nella sua sentenza 2 febbraio 2012, egli ha in particolare confermato:
“ l’esistenza di un delirio persecutorio del querulomane
“caratterizzato da un atteggiamento cocciuto di conflittualità con la legge e
con le sanzioni che gli sono state comminate (ancorché poi annullate),
accompagnato dalla sensazione di essere vittima dell’ingiustizia a causa della
sua condizione di straniero” (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 14-15) e di uno stato di leggera scemata imputabilità (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16). Inoltre il dr. __________ ha spiegato come il peritando sia
refrattario alla terapia psicofarmacologica, da lui vissuta come una sanzione,
e alla psicoterapia (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 17) e ha ribadito
il forte rischio di recidiva insito nello stesso (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16)”
(cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag.
51-52).
Ritenuto come i fatti qui in discussione non possono che confermare i disturbi messi in evidenza nelle menzionate perizie e considerato che nessun elemento in atti sembra suggerire una sostanziale modifica delle condizioni psichiche dell’appellante, questa Corte, come del resto quella di prime cure, fa proprie le summenzionate considerazioni.
Commisurazione della
pena
17. Sia AP 1 che il procuratore pubblico contestano poi la
commisurazione della pena operata dal primo giudice.
In particolare, AP 1 chiede una riduzione della pena.
Dal canto suo, il procuratore pubblico chiede che l’imputato sia condannato
alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
17.1. La prima Corte, dopo aver valutato la gravità della colpa dell’imputato e dopo aver passato in rassegna i fattori legati all’autore (i suoi precedenti, la sua totale refrattarietà alla terapia, la totale mancanza di ravvedimento), ha ritenuto equa una pena detentiva di 12 mesi da espiare unitamente al pagamento di una multa di fr. 300.- (sentenza impugnata, consid. 11.3 e 11.4 pag. 30).
17.2.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno
2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc.
6B_370/2007 consid. 2.2).
c. In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore che, come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
L’Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece, aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
d. Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009,
6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid.
3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha
precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve
essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008,
inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire
correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla
colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid.
3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17
aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
17.3. Giusta l’art. 181 CP chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per il reato di minaccia (art. 180 CP).
Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è,
invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre
che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni
dell’autorità (art. 292 CP) sono puniti con la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute
le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
17.4. Occorre,
dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive
del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti
soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione
dell’intensità della colpa in relazione ai reati di cui l’autore è stato
dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena adeguata a tale
grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante
della pena così determinata - le circostanze legate all’autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, la colpa
dell’appellante si situa, dal profilo oggettivo, ad un livello di grado medio.
Ciò che qualifica negativamente il suo agire più che le caratteristiche
intrinseche dei singoli gesti (alcuni dei quali del tutto banali e, se compiuti
in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale) è ancora una volta la
loro intensità e ripetitività (9 episodi in parte reiterati tra cui svariati
tentativi di contattare i figli per telefono sull’arco di 9 mesi) nonché le
conseguenze che essi hanno avuto sulla libertà delle vittime e, in particolare,
sulla libertà della ex moglie e della figlia ACPR 2 che, come visto al consid.
14.2 hanno dovuto modificare alcune loro abitudini di vita e convivere con la
paura costante della sua ingombrante presenza.
Di gravità oggettiva piuttosto alta sono poi – visto il loro tenore - le
minacce di morte che AP 1 ha rivolto alla moglie per il tramite della figlia
nonché quelle proferite nei confronti di ACPR 4 personalmente (“ti spacco la
faccia”), mentre che di media gravità sono l’ingiuria proferita nei confronti
di ACPR 4 (“bastarda”, “puttana di merda”) nonché le vie di fatto commesse nei
confronto del figlio ACPR 3
Dal profilo soggettivo, l’appellante ha – nuovamente - agito mosso dalla
volontà di mantenere ad ogni costo il proprio controllo sulla moglie e,
soprattutto, sui figli nonostante i divieti ripetutamente impostigli dalle
autorità, come già rilevato nel giudizio 2 febbraio 2012. Checché ne dica la prima Corte, un tale agire – seppur contrario ai divieti impostigli dall’autorità e spesso
decisamente sopra le righe – non può che essere sempre ancora (almeno
parzialmente) riconducibile ad un mal interpretato sentimento paterno ed alla
sua soggettiva convinzione di dover contribuire attivamente all’educazione dei
figli, ciò che riveste una certa valenza attenuante. Ma soprattutto, ad
attenuazione della colpa soggettiva di AP 1 va considerato, riguardo al
criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, che egli ha
delinquito in uno stato di lieve scemata imputabilità (dovuto ad un disturbo a
carattere paranoide) così come accertato nei referti peritali in atti.
Ora, considerato tutto quanto precede, se l’imputato fosse stato pienamente
responsabile dei suoi atti, la sua colpa globale si sarebbe situata ad un
livello mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione
dell’accertato stato di scemata imputabilità, ad un livello di gravità
medio/bassa. Ciò posto e tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni,
art. 49 cpv. 1 CP in combinazione con gli art. 180 e 181 CP) adeguata alla
colpa dell’autore risulta una pena detentiva variante fra gli 8 e i 10 mesi.
Un tale spettro di pena è più basso rispetto a quello ritenuto nella precedente
sentenza di questa Corte (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012 in cui la forchetta di pena corrispondente alla colpa era stata fissata in 21-24 mesi),
considerato che nel caso qui in esame minori sono i reati realizzati da AP 1 (5 a fronte dei 9 attribuitigli nel precedente giudizio) e ben inferiore è il numero di episodi di
coazione a suo carico (9 a fronte di 66).
Ciò detto, considerando che i fattori legati all’autore sono essenzialmente
negativi (si pensi al precedente specifico e al rischio di recidiva legato, in
particolare, alla mancanza di ravvedimento), questa Corte ritiene adeguata alla
colpa dell’appellante la pena detentiva di 10 mesi.
.
Alla pena detentiva deve essere cumulata una multa di fr. 300.- per le contravvenzioni
commesse dall’insorgente e, meglio, per le vie di fatto ai danni del figlio ACPR
3 nonché per le ripetute disobbedienze a decisioni dell’autorità. In caso di
mancato pagamento, la multa sarà commutata in 3 giorni di detenzione (art. 106
cpv. 2 CP).
17.5. La pena detentiva deve essere interamente scontata visto che l’ irriducibilità
dell’appellante e il rischio di recidiva attestato dal dr. __________ nei suoi
referti peritali (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16 entrambi in classificatore 3) impongono la formulazione di una
prognosi sfavorevole.
18. Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità
definita dalla prima Corte e per le motivazioni indicate al consid. 12.1 della
sentenza impugnata cui si rinvia.
Tassazione delle note d’onorario
19. Le note di
onorario dell’avv. RAAP 1 e dell’avv. DI 1 sono apparse giustificate e sono,
quindi, state approvate così come esposte, computando in aggiunta il dispendio
orario relativo al dibattimento d’appello come da loro espressamente richiesto.
20. Tassa
di giustizia e spese
Gli oneri processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a
carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP).
Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in
applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77,
80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
19, 126, 177, 180, 181, 292 CP,
42 e segg., 47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. coazione per avere, nel periodo 9 novembre 2012 - 8 agosto 2013, a __________, __________ e in altre località, in 9 occasioni, in parte reiterate, ripetutamente costretto i figli ACPR 3 e ACPR 2 e la moglie ACPR 1 a fare, omettere o tollerare atti;
1.1.2. ingiuria per avere il 6 agosto 2013 a __________, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda;
1.1.3. minaccia per avere:
1.1.3.1. l'11 novembre 2012 a __________, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a __________, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della figlia minorenne ACPR 2.;
1.1.3.2. il 6 agosto 2013 a __________ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di spaccarle la faccia;
1.1.4. vie di fatto per avere il 14 aprile 2013 a __________ preso per il bavero il figlio minorenne ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura;
1.1.5. disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi costitutivi di coazione, omesso di rispettare le decisioni 22 marzo 2012 e 27 dicembre 2012 della Pretura di Lugano;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi del giudizio impugnato.
1.2. Pertanto, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;
1.2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3 (tre) giorni;
1.2.3. a versare:
1.2.3.1. a titolo di torto morale:
- fr. 2’000.- all’accusatrice privata ACPR 1
- fr. 3’000.- all’accusatrice privata ACPR 2;
- fr. 3’000.-
all’accusatore privato ACPR 3;
1.2.3.2. a versare allo Stato, non appena le sue condizioni glielo permetteranno,
l’importo di fr. 7'733,90 corrispondenti
all’indennità per spese legali (sia per il procedimento di primo grado che per
quello d’appello) dovuta all’AP ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio
del gratuito patrocinio.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'601,70,
sono posti a carico di AP 1.
1.4.a. La nota professionale 14 aprile 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 10'470.—
- spese fr. 800.60
- IVA (8%) fr. 901.65
Totale fr. 12'172.25
e posta a carico dello Stato.
b. La nota professionale dell’avvocato RAAP 1, prodotta il 14 aprile 2014, è approvata per:
- onorario fr. 6'873. —
- spese fr. 288.—
- IVA (8%) fr. 572.90
Totale fr. 7'733.90
e posta a carico dello Stato.
1.4.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a
carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.