|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 17 aprile 2014/cv |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti |
|
segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 dicembre 2013 da
|
|
AP 1 rappr. dall’DI 1
|
con appello incidentale presentato il 12 febbraio 2014 dal
|
|
procuratore pubblico Paolo Bordoli, 6901 Lugano
|
|
|
contro la sentenza emanata il 3 dicembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 4, IM 2, IM 1 e IM 3 (motivazione scritta intimata il 23 gennaio 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 7 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con atto d’accusa 9 ottobre 2013 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di AP 1 siccome accusato di:
1. tentata estorsione
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nel periodo compreso fra l’aprile 2013 ed il 18 luglio 2013, agendo in correità con IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, minacciando ACPR 1 di un grave danno, tentato d’indurlo a consegnare loro CHF 50'000.-, e meglio
decidendo AP 1 e IM 3, nell’aprile 2013, di registrare un rapporto sessuale fra quest’ultima e ACPR 1 (suo cliente), alfine di chiedergli poi del denaro in cambio della non diffusione del filmato,
registrando quindi AP 1 e IM 3, fra la fine di aprile e maggio 2013, detto rapporto,
copiando IM 2 e IM 3 il filmato su di una chiavetta USB,
reclutando, IM 1, l’amico fidato IM 4 disposto a partecipare all’estorsione,
concordando quindi AP 1, IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4, i diversi ruoli tra loro,
telefonando quindi, AP 1, l’11 luglio 2013 a ACPR 1, prospettandogli la consegna di qualcosa di “interessante”,
fissando di conseguenza via SMS il luogo d’incontro per la consegna, presso il Bar __________ di __________, in serata,
consegnando colà, IM 4, il filmato alla vittima, prospettandogli parimenti che erano persone pericolose,
contattando quindi nuovamente la vittima, il 12 luglio 2013, via SMS, chiedendogli la somma di CHF 50'000.- entro il 19 luglio 2013, in difetto di che tale filmato sarebbe stato consegnato alla famiglia/stampa,
mantenendo quindi vari contatti con ACPR 1 (alcuni dei quali dai contenuti minatori), sino a fissazione del luogo e giorno della consegna del denaro,
indicando infine nei pressi dei centri commerciali del __________, per il giorno 19 luglio 2013, il luogo dello scambio, procedendo infine, IM 1, IM 2 e IM 4 ad un sopralluogo, alfine di verificare la situazione dei luoghi e le vie di uscita,
venendo quindi fermati dalla Polizia il giorno 18 luglio 2013;
2. violazione delle sfera segreta o privata mediante apparecchi per presa di immagini
per avere, a __________, dopo averlo preventivamente concordato fra loro, nel mese di maggio 2013, ai danni di ACPR 1, agendo in correità con IM 3, fissato con un IPad, un rapporto sessuale fra IM 3 e ACPR 1, senza l’assenso di quest’ultimo e a sua insaputa, conservandolo poi su più supporti di immagini nonché, tentando quindi di sfruttarlo per mettere in atto l’estorsione di cui al punto 1.;
3. delitto contro la LF sulle armi
per avere, senza diritto, intenzionalmente:
3.1. a __________ ed in altre località del Canton Ticino, in diverse occasioni nel periodo 2011 / 18 luglio 2013, portato con sé, la pistola marca ________, n° di serie: _________;
3.2. a __________, nel periodo compreso fra il 2007 ed il 18 luglio 2013, acquistato e posseduto, delle armi e munizioni ai sensi della legge e meglio 1 pistola __________, con inserito caricatore, 1 pistola marca __________, 1 pistola marca __________, 1 fucile marca __________, 1 fucile marca __________, 100 cartucce marca __________, 50 cartucce marca __________, 6 cartucce __________, 1 cartuccia __________, 153 cartucce di diverse marche, 45 proiettili marca __________, 50 proiettili __________, 50 proiettili marca Stinger 22 ex. LR, 14 proiettili per pistola __________, 16 proiettili sciolti, 1 proiettile sciolto ed 1 caricatore nero unifilare;
3.3. a __________, nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, tentato di procurare per mediazione a __________ ed a __________, un imprecisato numero di armi da fuoco (pistole), ma almeno una partita di circa 20-30 unità, per il tramite di cittadini albanesi non meglio identificati, a lui noti come soggetti pericolosi;
3.4. a __________ e __________, nel periodo giugno 2013 – luglio 2013, alienato a __________ e __________, per CHF 3'600.-, alcune armi da fuoco, fra le quali almeno 1 pistola __________, calibro __________, nr. __________, con inserito caricatore, 1 fucile marca __________, nr. asportato, con silenziatore, calibro __________, con montato un cannocchiale vega sport 1.5 / 4.5 x 20 ed 1 fucile marca __________, modello __________, nr. __________, calibro 22, con cannocchiale __________, ricevendo un acconto di CHF 500.-.
- con sentenza 3 dicembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato - per i fatti di cui all’atto d’accusa - AP 1 autore colpevole di tentata estorsione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). Con riferimento a quest’ultima infrazione, i primi giudici hanno dichiarato AP 1 colpevole per aver tentato di alienare la pistola e i due fucili di cui al punto 3.4. dell’atto d’accusa, non ritenendo consumata l’imputazione formulata dal magistrato inquirente.
In applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva rispettivamente unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) al decreto d’accusa 28.05.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia in ragione di 1/3.
I primi giudici hanno, inoltre, ordinato la confisca a AP 1 delle armi trovate in suo possesso, e meglio delle armi e oggetti indicati al punto 11 del dispositivo, il sequestro conservativo – a fini probatori – di una carta SIM e di un telefono cellulare, nonché il mantenimento del sequestro conservativo di fr. 430.50 a garanzia del parziale pagamento di tasse e spese di giustizia. Il resto degli oggetti posti sotto sequestro sono invece stati dissequestrati in favore dell’imputato.
- Con decisione separata di medesima data i primi giudici hanno ordinato il mantenimento dell’imputato in carcerazione di sicurezza fino al 2 marzo 2014 compreso.
Con decisione 14 febbraio 2014 la presidente di questa Corte ha confermato il mantenimento di AP 1 in carcerazione di sicurezza per tutta la durata della procedura d’appello.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, ha precisato di impugnare, sostanzialmente, la sentenza di prime cure limitatamente alla commisurazione della pena, chiedendo che la pena detentiva a lui inflitta sia contenuta in al massimo due anni e che gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale (III).
Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria, chiedendo l’acquisizione agli atti dell’estratto giudiziale italiano di IM 3 e dei rapporti medici relativi all’intervento da egli subito d’urgenza il 7 febbraio u.s.. L’istanza è da considerarsi evasa nel senso che l’estratto del casellario italiano della signora è stato prodotto dal PP (XII) e che il rapporto medico sullo stato di salute dell’appellante è stato da egli prodotto al dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 1).
Con scritto 31.03.2014 l’imputato ha, poi, chiesto il richiamo della sentenza di condanna italiana pronunciata nel 2007 nei confronti di IM 3 (XXI). Tale richiesta è stata evasa con l’acquisizione agi atti della sentenza 18.06.2007 del Tribunale di Milano (XXIII).
Con dichiarazione d'appello incidentale 12 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 6.1 della sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 17 aprile 2014 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha domandato la condanna di AP 1 alla pena detentiva di 3 anni interamente da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- l’imputato ha, invece, contestato la commisurazione della pena detentiva inflittagli in prima sede, chiedendo che essa venga contenuta in due anni, di cui 9 mesi da espiare e 15 mesi sospesi.
ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 393, n. 17, pag.
2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno
al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di
Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc. 6B_434/2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).
II. L’accusato e i suoi precedenti penali
Vita
3. a. AP 1, cittadino di etnia __________, è nato il __________ a __________.
Secondo quanto da egli dichiarato, dopo le scuole dell’obbligo nel suo paese, ha frequentato l’accademia militare dal 1985 al 1989 ottenendo il grado di capitano, ma senza riuscire a diplomarsi, poiché, a pochi mesi dal conseguimento del diploma, egli è stato arrestato e incarcerato per 18 mesi in __________ per motivi politici.
Successivamente - sempre secondo le sue dichiarazioni - AP 1 è riuscito a scappare e a raggiungere la Svizzera, precisamente __________ nel Canton __________, dove nel luglio 1990 ha presentato domanda di asilo (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; PS 19.07.2013, AI 35, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2).
Ha ottenuto lo statuto di rifugiato nell’ottobre 1990 (verb. dib. d’appello, pag. 2).
b. Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha inizialmente vissuto in Svizzera Interna, dove ha lavorato in un ristorante. Nel 1992 ha sposato __________, cittadina __________, e dalla loro unione sono nati due figli: IM 1 (1992) e IM 2 (1994). Nel 1993 la famiglia si è trasferita in Ticino e attualmente vive a __________. Dal 1997 AP 1 è a beneficio di un permesso di domicilio con scadenza al 13.07.2015.
c. Una volta giunto in Ticino, AP 1 ha lavorato alle dipendenze delle __________ fino al fallimento della società, avvenuto nel 2008. A titolo accessorio, ha lavorato come agente di sicurezza, prima alle dipendenze dirette di alcune discoteche e, in seguito, alle dipendenze della __________ in esercizi pubblici di altro genere (quali, ad esempio, il __________, __________ e il __________; cfr verb. dib. d’appello, pag. 2). Complessivamente, aveva un’entrata mensile netta di fr. 4'000.- / 5'000.-.
Nel luglio 2010, egli ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ di __________ ma, dopo soli 3 mesi, ha dovuto interrompere tale attività a causa di un tumore allo stomaco che l’ha reso inabile al lavoro. Ha subito un primo by-pass gastrico nel 2011 (doc. dib. d’appello 1).
Dal 2012 e fino al suo arresto, ha percepito un’indennità disoccupazione di fr. 3'200.- mensili, pur se, di tanto in tanto, lavorava ancora quale agente di sicurezza per la __________ (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).
Per far fronte al proprio fabbisogno mensile, la famiglia AP 1 può attualmente contare sullo stipendio della moglie di AP 1 che guadagna fr. 3'000.- netti mensili lavorando quale donna delle pulizie presso l’hotel __________ di __________, nonché sullo stipendio di IM 2, che è apprendista presso la __________ di __________ e percepisce fr. 1’020.- al mese.
IM 1 è, invece, attualmente senza lavoro (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio, AI 27, pagg. 7-8; all. 1 verb. TPC, pagg. 2-3).
d. L’estratto 13.11.2013 dell’UEF di Bellinzona dà atto di procedure esecutive a carico di AP 1 per un importo complessivo di fr. 12'400.75 e di 34 attestati di carenza beni per un totale di fr. 26'338.60 (doc. TPC 35).
Risulta, inoltre, che, nel 2011, egli è stato tassato su un reddito raggruppato di fr. 50'000.- (doc. TPC 40).
e. Nel mese di febbraio 2014 AP 1 ha subito un altro intervento per riduzione di un’ernia intestinale. La degenza è durata dal 7 all’11 febbraio 2014 (doc. dib. d’appello 1).
Precedenti penali
4. AP 1 non è incensurato in Svizzera.
Dall’estratto del casellario giudiziale in atti risulta, infatti, un precedente penale a suo carico per aggressione, reato per il quale egli è stato condannato, con decreto d’accusa 28.05.2013 regolarmente passato in giudicato, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (doc. TPC 29).
IV. Appello
5. a. AP 1 contesta la commisurazione della pena inflittagli dalla prima Corte, chiedendo che essa sia contenuta in due anni di pena detentiva, sospesi condizionalmente. A sostegno di tale richiesta, egli fa valere di non essere stato né l’ideatore, né il regista né il principale protagonista dei reati di estorsione e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini, come invece hanno erroneamente ritenuto i primi giudici: il fatto che IM 3 ha già messo in atto tali reati in passato in Italia, sostiene, dimostra che egli non può aver avuto nella vicenda il ruolo di primo piano che gli è stato attribuito dai primi giudici, ciò che ridimensiona, di conseguenza, la sua colpa (III).
b. Anche il procuratore pubblico ha impugnato, con appello incidentale, la commisurazione della pena effettuata in prima sede e chiede che nei confronti di AP 1 venga pronunciata la pena detentiva di 3 anni, interamente da scontare (I).
Giudizio di primo grado
6. In primo grado, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata estorsione, violazione della sfera privata o segreta mediante apparecchi di presa d’immagini e infrazione alla LF sulle armi (in parte tentata). I fatti alla base di questa pronuncia, che è passata incontestata in giudicato, sono in estrema sintesi quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’atto d’accusa (riprodotti a pag. 2 e 3 di questa sentenza), ad eccezione, come detto, del punto 3.4. per il quale AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di tentata (e non consumata) infrazione alla Legge sulle armi.
Dichiarazioni di AP 1 sui motivi che l’hanno spinto a delinquere
Estorsione e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini.
7. a. Nella realizzazione dei reati di estorsione e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini AP 1 ha, come visto, agito in correità, fra gli altri, con IM 3, cittadina rumena dedita all’esercizio della prostituzione con cui la vittima ha avuto numerosi rapporti sessuali a pagamento ed, in particolare, il rapporto sessuale all’origine dei reati sopra indicati.
Con IM 3, AP 1 intratteneva, da più di due anni, una relazione sentimentale (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27, pag. 3; verbale IM 3 19.07.2013, AI 37, pag. 3).
a.1. Chi ha ideato il piano
Gli sforzi della Difesa di convincere la Corte che l’ideatore del piano non era AP 1 ma la compagna, si scontra con le risultanze dell’incarto.
Dapprima, vi sono le ammissioni dello stesso AP 1 che, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, ha sempre, costantemente, detto di essere stato lui ad avere avuto l’idea di estorcere soldi a ACPR 1 Lo ha detto in diverse occasioni, precisando che l’amica, all’inizio, era piuttosto restia ad accettare la sua proposta:
“ Circa 1 mese e mezzo fa, ACPR 1 aveva contattato come di consuetudine IM 3 dicendogli che sarebbe andato nella sua camera alla residenza __________ per un incontro sessuale. Quando IM 3 ha contattato IM 3 io ero presente (...). Ho quindi deciso di fare appunto un filmato dell’atto sessuale tra IM 3 e ACPR 1 con lo scopo di ricattarlo per poi farmi consegnare dei soldi” (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27, pag. 4).
“ Vorrei dire che la colpa è mia e di IM 3, di nessun altro. Inoltre, IM 3 ha un ruolo secondario. Sono io che ho insistito” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 3).
“ ...l’idea di videoregistrare era venuta comunque a me e questo per poterlo usare in futuro” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 7).
“ Posso confermare in questa sede che a fine aprile inizio maggio 2013 ho chiesto a IM 3, che seppur dopo qualche titubanza si è detta d’accordo, di filmare un suo rapporto a pagamento con il cliente ACPR 1
ADR che questa idea mi è venuta inizialmente (...) Come detto io l’ho proposto a IM 3 (sott. del red.) che ha accettato (...) ” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).
Non si vede come la nuova versione proposta da AP 1 al dibattimento d’appello possa togliere forza probante a queste dichiarazioni che – non solo hanno il pregio della costanza nel tempo – ma sono anche state confermate da quelle più volte rese dalla donna:
“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare (sott. del red) e filmare ACPR 1 ed io mentre avevamo una prestazione sessuale” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 6).
“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1 (sott. del red), a filmare …” (verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).
“ … da subito quando AP 1 mi ha chiesto (sott. del red) di filmare il rapporto … (PP 04.09.2013, AI 157, pagg. 2).
E questo, a maggior ragione se si considera che, contrariamente alla tesi della Difesa, la fattispecie per cui la donna è stata condannata in Italia è diversa da quella per cui è stato aperto l’odierno procedimento e, quindi, nella condanna italiana non può essere visto un indizio supportante la tesi – tardivamente avanzata - secondo cui l’idea fu un frutto esclusivo della mente di IM 3 che riuscì a convincere l’appellante facendo leva sulla sua infatuazione per lei.
a.2. Movente
Secondo le sue prime dichiarazioni, AP 1 ha agito per soldi (a suo dire la IM 3 sapeva della buona situazione finanziaria della vittima):
“ Mi viene chiesto per quale motivo avete scelto ACPR 1 come obbiettivo. Rispondo che abbiamo scelto lui perché sapevamo che aveva molte disponibilità economiche. (...) Gli agenti interroganti mi chiedono se è stato scelto ACPR 1 per le sue disponibilità economiche oppure perché ero geloso che lui frequentasse IM 3.
Rispondo che sono un po’geloso di IM 3 ma la decisione è stata prevalentemente per recuperare dei soldi” (PS 18.07.2013, allegato 4 al rapporto di arresto provvisorio 18.07.2013, AI 27, pag. 9).
“ Mi viene chiesto il motivo per cui abbiamo scelto proprio ACPR 1 quale vittima dell’estorsione.
R: lo abbiamo, io e IM 3, scelto in quanto lui parlava di buttare qua e la i soldi e che aveva paura che sua moglie scoprisse il fatto che lui frequentasse delle prostitute. (...)
A domanda del mio avvocato, rispondo che anche la gelosia ha avuto un ruolo” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 5).
Soltanto in seguito, AP 1 ha aggiunto al movente economico quello della gelosia. Secondo le sue dichiarazioni, l’uomo era diventato troppo assiduo e, in sostanza, dalla sua compagna voleva di più di quanto normalmente si chiede ad una prostituta:
“ La giudice mi chiede di spiegare il motivo per cui ho deciso di ricattare ACPR 1
Rispondo che io vedevo che lui diventava sempre più pressante con IM 3, voleva che lei lo accompagnasse durante viaggi in Svizzera interna e che prendesse un appartamento, da lui pagato, dove rimanere a sua esclusiva disposizione. (...) Io mi sono deciso a fare quello che ho fatto per gelosia. Naturalmente anche per soldi” (verbale di audizione GPC 20.07.2013, AI 57, pag. 2).
“ (…) inizialmente per fare in modo che questo ACPR 1 si allontanasse da IM 3. Lui infatti faceva richieste insistenti a lei di potere consumare nel suo appartamento (...) e dato che lei rifiutava poi le ha anche offerto di dare lui un appartamento a IM 3. Io ero geloso. (...) Come detto io l’ho proposto (…) inizialmente per una questione di gelosia. (...)
Dopo questo filmato ACPR 1 insisteva ancora anche per farsi accompagnare da IM 3 per un fine settimana in Svizzera interna. Allora ho deciso, d’accordo con IM 3, che avremmo utilizzato il filmato. L’idea era di spaventarlo, ma poi già che mettevamo in piedi la cosa, e visto che IM 3 mi aveva detto che lui aveva soldi, tanto che lui le avrebbe raccontato che manteneva un’altra donna a Montecarlo, abbiamo pensato anche di chiedergli dei soldi. (...)
ADR per ribadire che prioritariamente per me non era una questione di soldi, ma che comunque glieli abbiamo chiesti e li avremmo anche presi se ce li avesse dati.
ADR che se avessi ricevuto questi soldi mi avrebbero fatto comodo” (PP 04.09.2013, AI 154, pagg. 2-3).
a.3. Il tentativo di AP 1 di rendere un po’ meno venale il suo agire è, però, vanificato dalle dichiarazioni di IM 3. Infatti, la donna ha non solo dichiarato che l’idea era di AP 1 (confermando, in ciò, il dire dell’amico), ma ha anche chiaramente indicato che il vero ed unico movente era di natura economica:
“ AP 1 da marzo 2013 cercava di convincermi a registrare e filmare ACPR 1 ed io mentre avevamo una prestazione sessuale. Ciò allo scopo di chiedere dei soldi a ACPR 1” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 6).
“ È stata scelta come vittima ACPR 1 da parte di AP 1 perché era risaputo che quest’ultimo fosse persona benestante. AP 1 sapeva che era proprietario di tante cose a __________” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 9).
“ ..è vero che io mi sono prestata, su suggerimento di AP 1, a filmare un rapporto sessuale da me consumato con ACPR 1 presso la residenza __________ per poi utilizzare questo filmato per ricattare ACPR 1 e farci consegnare del denaro” (verbale GPC 20.07.2013, AI 54, pag. 2).
“ da subito quando AP 1 mi ha chiesto di filmare il rapporto si è parlato di ACPR 1. Da subito l’idea era quella di utilizzare il filmato per ricavarci dei soldi. (...)
L’interrogante mi chiede se AP 1 potrebbe aver frainteso quanto da me detto fino a pensare di filmarlo (ACPR 1, ndr) semplicemente per farlo allontanare da me e non già da subito per i soldi.
Non credo proprio. Da subito si è parlato del filmato in relazione a dei soldi da chiedere a V.” (PP 04.09.2013, AI 157, pagg. 2 e 4).
Del resto, la IM 3 ha anche negato di aver avuto con ACPR 1 una “relazione particolare” che potesse far ingelosire AP 1 ed ha spiegato che, nonostante avesse una natura gelosa, l’amico non aveva mai avuto nulla da dire di particolare sui suoi rapporti con ACPR 1:
“ Io non ho mai avuto una relazione con ACPR 1. Come detto sopra io lo vedevo al massimo due volte al mese per una durata di 20/30 minuti al massimo” (PP 19.07.2013, AI 37, pag. 5).
“ ..posso dire che da quando la nostra relazione è diventata più seria, lui era sostanzialmente geloso dei miei clienti” (PP 08.08.2013, AI 105, pag. 3).
“ ADR che AP 1 è geloso in generale di tutti, non ricordo che in particolare su ACPR 1 mi abbia detto che non dovevo più vederlo o abbia fatto scenate di gelosia” (pp 04.09.2013, AI 157, pag. 2).
a.4. Del resto, è stato lo stesso AP 1 ad ammettere, al dibattimento di appello, di avere agito per soldi (verb. dib. d’appello, pag. 3).
a.5. Da quanto sopra, emerge con chiarezza che
- è stato AP 1 ad ideare il piano;
- è stato AP 1 a convincere l’amica a partecipare alla messa in atto del piano;
- il movente di AP 1 era essenzialmente, se non esclusivamente, economico.
Infrazione alla Legge sulle armi
b. Sui motivi per cui ha acquistato delle armi, AP 1 ha indicato, da un lato, il piacere di collezionarle (PP 08.08.2013, AI 102, pag. 3; verbale di confronto 13.09.2013, AI 186 pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3) e, dall’altro, la necessità di proteggere sé stesso e la sua famiglia.
Queste le sue dichiarazioni riguardo la necessità di difesa:
“ Mi viene chiesto di spiegare la presenza della pistola 9mm _________, sequestrata a casa nostra a __________, nell’armadio della camera da letto. In particolare mi viene chiesto a chi appartiene, dove e quando è stata acquistata (...).
R: è mia. L’ho acquistata in Italia circa due anni fa, da un calabrese di cui non so il nome. (...)
Mi viene chiesto per quale motivo l’ho acquistata.
R: per difesa personale, per casa mia. Per difendermi un po’ da tutti. Erano un po’ dei momenti brutti.
Mi viene chiesto se i momenti brutti a cui faccio riferimento sono quelli notori emersi con l’inchiesta DOMINO.
R: sì, sono quelli anche se in effetti i problemi erano iniziati prima. I rumeni e gli albanesi prima erano assieme e venivano assieme a minacciare per prendere in gestione i postriboli e la sicurezza di questi” (PP 19.07.2013, AI 35, pag. 15).
Per quanto concerne, invece, il tentativo di vendita di armi (pistole e fucili), AP 1 ha spiegato di aver delinquito per guadagnare qualche soldo:
“ I presenti hanno guardato le armi e uno di questi ha detto che il fucile più vecchio non gli interessava ma se io gi avessi dato la pistola 7.65 avrebbe acquistato anche il vecchio fucile. Questa persona mi ha offerto CHF 3'000.-. Io non ero convinto di volergli dare anche la 7.65 e quindi gli ho detto che gli avrei fatto sapere.
Sentendo questa cifra devo dire che in effetti ho pensato di poter fare questo affare. (...)
__________ (__________, ndr) mi ha chiamato per chiedermi se avevo deciso. Io gli ho detto che non ero ancora convinto soprattutto per la pistola 7.65. __________ a questo punto mi ha detto che se avessi dato le tre armi mi avrebbero pagato CHF 3'600.-. Io gli ho risposto che se mi avessero portato i soldi entro il 26.07.2013 (...) io gli avrei dato le armi. (...) ADR che con nessuno ho parlato di prezzi precisi, né con Sorrentino e i suoi amici, né con gli albanesi. Ricordo che __________ mi aveva chiesto se il prezzo poteva essere di circa 600-700 Euro al pezzo e io gli ho risposto che non lo sapevo. Lui mi aveva detto che se le cifre erano queste ci poteva stare anche un nostro guadagno. Io dovevo quindi aspettare la risposta degli albanesi circa i prezzi e i modelli a loro disposizione”. (PS 27.08.2013, allegato 7 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 30.09.2013, pagg. 5-6 e 9).
Commisurazione della pena
8. Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena a suo carico venga ridotta ad un massimo di due anni e che gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Per contro, il PP, con il suo appello incidentale ha chiesto che la pena detentiva venga determinata in 3 anni interamente da espiare.
9. a. Giusta l’art. 156 cifra 1 CP chi si rende autore colpevole del reato di estorsione è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP) è, invece, punito con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.
La stessa pena è prevista per il reato d’infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm).
b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7
e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll,
Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
c. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
d. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
e. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
10. a. La colpa di AP 1, che risponde di estorsione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini e infrazione alla legge sulle armi, va determinata in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
b. Essendo, l’estorsione, un reato contro il patrimonio, per la valutazione della colpa diventa determinante, dal profilo oggettivo, l’entità del danno: come visto, AP 1 ha chiesto alla sua vittima il pagamento di fr. 50’000.-, cioè, il pagamento di un importo considerevole, pari, suppergiù, a quanto egli riusciva a portare a casa come stipendio per un anno di lavoro. Pur considerando che la situazione finanziaria della vittima era migliore della sua, va, qui, ritenuto che anche per lei l’importo richiesto era importante e che, pertanto, da qualunque aspetto lo si voglia considerare, dal suo agire AP 1 contava di trarre un profitto rilevante causando, di riflesso, un altrettanto importante danno. In questo ambito, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, il fatto che il danno non si è realizzato. Tuttavia, si tratta di un fattore di attenuazione che non può pesare oltre misura poiché è stato soltanto grazie all’intervento della polizia - allertata dalla denuncia della vittima - che il reato non si è consumato.
Aggrava, poi, la colpa di AP 1 la particolare spregiudicatezza con cui ha agito, in particolare per avere coinvolto i figli e l’amica nel suo agire delinquenziale.
Qualifica, invece, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 nel reato ex art 179 quater CP, la particolare natura delle scene filmate e riprodotte ritenuto che da essa deriva una lesione particolarmente grave del bene giuridico protetto dalla norma violata.
In relazione alla violazione della LArm, la colpa di AP 1 è, invece, qualificata in modo pesante dalla particolare pericolosità delle armi acquistate e di cui ipotizzava di fare uso (cfr. AI 35, pag. 15) e di quelle che intendeva vendere e dalla sua consapevolezza - certa - che le persone con cui trattava la loro vendita non avrebbero certamente fatto un uso lecito di tali armi.
Dal profilo soggettivo, qualificano la colpa di AP 1 il movente puramente economico per cui ha commesso il reato ex art 179 quater, nonché l’avidità che l’ha spinto a macchiarsi del reato di cui all’art 176 CP e ad infrangere la LArm. Da questo profilo, la colpa di AP 1 è particolarmente alta se, si considera che la sua situazione finanziaria, pur non essendo particolarmente brillante, non era certamente disastrata - egli percepiva le indennità di disoccupazione e la moglie lavorava, portando a casa un salario di tutto rispetto - e che, ciò nonostante, non ha esitato, per soldi, da un lato, a porre la sua vittima in una situazione certamente difficile poiché potenzialmente atta a rovinarne i rapporti familiari e, d’altro lato, a creare situazioni potenzialmente pericolose per persone innocenti tentando di fornire armi a personaggi del calibro di quelli con cui ha trattato (direttamente o per intermediazione).
A questi elementi - che disegnano una colpa almeno mediamente grave - non se ne possono affiancare altri, legati all’autore, che possano fungere da circostanze attenuanti di peso. Nel passato di AP 1 non si ravvisano circostanze o atti particolarmente meritori. Nemmeno si trovano situazioni particolarmente travagliate, ritenuto che le sfortunate vicissitudini in patria sono ormai lontane nel tempo e, comunque, superate dall’accoglienza in Svizzera, paese in cui ha potuto rifarsi una vita serena, fondando una famiglia e trovando lavoro e, comunque, sostegno sociale.
Rimangono, dunque, l’elemento attenuante (relativo) della malattia (che, comunque, non gli ha impedito di avere una relazione extraconiugale e di frequentare ambienti non propriamente edificanti) e di una certa collaborazione con gli inquirenti (nei termini indicati dal primo giudice).
Ne risulta che, tutto ben ponderato, alla colpa di AP 1 appare adeguata la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.
Sospensione condizionale della pena
11. AP 1 chiede che gli venga concesso il beneficio della sospensione condizionale.
11. a. Atteso che AP 1 è stato condannato a una pena detentiva di 30 mesi, cioè ad una pena superiore ai limiti posti dall'art. 42 CP per poter concedere l'integrale sospensione condizionale, solo una sospensione condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP può entrare in considerazione nella fattispecie.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1; STF 6B_686/2010 del 21.10.2010).
Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della sentenza. Deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare il carattere dell'autore e le sue prospettive di emendamento: infatti, per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1 e 5.3.1).
Quindi, se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa. Ma un pronostico sfavorevole esclude anche la sospensione parziale. Quindi, se non esiste alcuna prospettiva che una sospensione completa o parziale possa influenzare positivamente l’autore, la pena deve essere interamente espiata (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).
b. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)
Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).
Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008).
Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata), ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).
Il Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Sospensione che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).
La previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).
12. a. In sintesi, i primi giudici hanno posto una prognosi negativa considerando che AP 1:
- è disoccupato senza serie prospettive di reinserimento nel mondo del lavoro;
- ha una precedente condanna per aggressione;
- ha commesso i nuovi reati nel periodo di prova.
In questo contesto, i primi giudici hanno ritenuto che a nulla potrebbe la dichiarata volontà della moglie di AP 1 di riprendere la vita coniugale:
“ anche la disponibilità della moglie, ripetutamente gabbata nella sua fiducia negli ultimi due anni, di voler insieme “ai miei figli e mio marito…ricominciare tutto come prima” (doc. TPC 54 e VD all. 1, pag. 2 II R) può al massimo far tenerezza per quanto possa essere ancora così sottomessa e cieca nel confidare in un cambiamento di vita dell’imputato. Comunque sia, e per quanto qui utile, basti solo ricordare come questo legame famigliare non abbia assolutamente mai impedito al condannato di fare, prima, tutto quello che voleva, rispettivamente di commettere il reato di aggressione di cui al DA 2852013 e quelli indicati nell’AA in parola (doc. TPC 1) tanto che mal si vede come la sua famiglia possa, ora, realmente paralizzare il concreto rischio che, se rimesso inopinatamente in libertà, non riprenda la sua vecchia vita fatta di frequentazioni e lavori saltuari in postriboli, rispettivamente di compravendita e mediazione di armi solo perché, nell’impellente necessità, tuttora presente, di farsi un po’ di soldi” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 24).
b. Il giudizio dei primi giudici è eccessivamente severo.
Se è vero che pemangono incertezze sulle sue prospettive di reperire un lavoro, è anche vero che la sua situazione non è disastrata come quella dipinta nella sentenza impugnata, nel senso che egli non era - e non sarà - “nell’impellente necessità di farsi un po’ di soldi” ritenuto che egli aveva, e avrà, il necessario per vivere, grazie non solo al lavoro e alla buona volontà e dedizione della moglie (che ha partecipato pure al dibattimento d’appello dove ha ribadito al marito il suo perdono e il suo desiderio di riprendere la vita coniugale), ma anche alla rete sociale presente nel nostro paese.
Riguardo le prospettive future, va, poi, detto che questa Corte ha considerato positivamente quanto detto al dibattimento d’appello dal difensore di AP 1, e meglio che una possibilità di lavoro – se non certa, almeno seria - è stata offerta all’appellante dal dott. __________ (per cui già ha lavorato in passato).
Quanto alla precedente condanna, se è vero che essa preoccupa, è anche vero che il TF ha più volte precisato che un precedente - quand’anche fosse specifico (ciò che qui non è) - da solo non basta per la determinazione di una prognosi sfavorevole.
Certamente, il fatto che AP 1 abbia, almeno in parte, commesso i reati per cui è ora giudicato durante il periodo di prova della precedente condanna non lascia indifferenti. Tuttavia, non può essere sottaciuto come sia notorio che un DA passato incontestato in giudicato abbia un ridottissimo effetto dissuasivo, non tanto o non solo per l’esiguità e la natura della pena (in casu, 30 aliquote giornaliere sospese condizionalmente e una multa di fr. 100.-), quanto perché la particolare procedura non aiuta l’autore ad elaborare il carattere reprensibile del suo agire. Ma, soprattutto, occorre considerare che gli episodi delinquenziali in cui AP 1 è ceduto sono temporalmente circoscritti in un periodo di smarrimento (dovuto anche alla relazione con IM 3) che ha fatto seguito a un lungo percorso di vita in cui egli si è sempre comportato bene ed è stato, come peraltro rilevato dal PP, un buon cittadino.
Tutto ben considerato, quello di AP 1 è uno di quei casi dubbi in cui, in forza della giurisprudenza federale, occorre concludere per l’assenza di una prognosi negativa.
Giudizio, questo, che viene sorretto anche dal fatto che, comunque, in parte la pena è da espiare e che, per la parte sospesa, verrà, posto, come si vedrà un lungo periodo di prova.
c. Pronunciando una pena parzialmente sospesa, il giudice non deve solo fissare la parte di pena da espiare e quella sospesa, ma deve anche mettere in proporzione adeguata una parte con l’altra (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4.). In base all’art. 43 CP la parte da espiare deve essere almeno di sei mesi (cpv. 3), ma non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). Per fissare la durata della parte da espiare e la parte sospesa, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento: quale criterio di valutazione, deve prendere in considerazione la colpa dell’autore giusta l’art. 43 cpv. 1 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Il rapporto fra queste due parti della pena deve essere fissato in maniera tale che siano presi in considerazione in modo equo, da un lato, la probabilità di un comportamento futuro dell’autore conforme alla legge, e dall’altro lato, la sua colpevolezza (DTF 134 IV 1, consid. 5.6.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4.). Pertanto, tanto più la prognosi è favorevole e tanto meno l’atto appare biasimevole, quanto più grande deve essere la parte di pena sospesa: ma allo stesso tempo, la parte da espiare deve rimanere proporzionata ai diversi aspetti della colpa (DTF 134 IV 1 consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc. 6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008, inc. 6B_513/2007, consid. 3.2).
d. In concreto, avuto riguardo al carattere particolarmente reprensibile dei reati e alla colpa particolarmente grave di AP 1 nonché ai dubbi che, comunque, il suo comportamento rende plausibili, questa Corte ritiene di dover fissare la parte di pena da espiare in 15 mesi.
Per il resto, la pena è sospesa condizionalmente con un periodo di prova che, per supportare la prognosi, viene fissato in 5 anni.
13. In applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, viene prorogato e fissato in tre anni il periodo di prova (di iniziali due anni) relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 28.05.2013.
14. Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del Giudice dei provveddimenti coercitivi, della Corte delle assise criminali e della CARP in atti) e accertato il rispetto del principio della proporzionalità (cfr. decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza del 17.04.2014), AP 1 è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
tassazione della nota d’onorario
15. La nota d’onorario del patrocinatore d’ufficio avv. DI 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), è tassata sulla base della tariffa oraria di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF del 25.09.2006 inc. 1P.161/2006 consid. 3.2; STF del 06.06.2006 inc. 2P.17/2004 consid. 8.5. seg.) e viene riconosciuta così come ammessa, ad eccezione del dispendio orario del dibattimento d’appello, che viene ridotto a 3 ore.
Si ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
Tasse e spese
16. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede sono posti intermaente a carico di AP 1, mentre quelli dell’appello principale sono posti a suo carico in ragione di 2/3 e per il resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Quelli dell’appello incidentale sono, invece, posti a carico dello Stato.
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
22, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 156, 179quater CP,
33 LArm,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.L’appello principale e quello incidentale sono parzialmente accolti.
Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1., 1.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 11, 12, 13, della sentenza di primo grado sono passati incontestati in giudicato.
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentata estorsione per avere, agendo in correità con IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo aprile 2013 / 18 luglio 2013, minacciando ACPR 1 di un grave danno, compiuto, senza risultato, tutti gli atti necessari affinché consegnasse loro fr. 50'000.-;
1.1.2. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini, per avere, agendo in correità con IM 3, a __________, nel corso del mese di maggio 2013, fissato con un IPad, senza l’assenso di ACPR 1, un rapporto sessuale tra quest’ultimo e IM 3, conservandolo su più supporti d’immagini e tentando di sfruttarlo per mettere in atto il reato di tentata estorsione di cui al punto 1.1.1.;
1.1.3. infrazione alla LF sulle armi, in parte tentata, per avere, senza diritto, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo 2007 / 18 luglio 2013, intenzionalmente:
1.1.3.1. portato una pistola __________ n. di serie __________;
1.1.3.2. acquistato e posseduto due pistole __________ di cui una con inserito un caricatore, una pistola __________, un fucile __________ con silenziatore e cannocchiale, un fucile __________ con cannocchiale, 310 cartucce di diverse marche, 176 proiettili di diverse marche ed un caricatore;
1.3.3.3. compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alfine di procurare per mediazione a __________ e __________ un imprecisato numero di pistole, ma almeno 20;
1.1.3.4. tentato di alienare a __________ e __________ una pistola __________ con inserito caricatore, un fucile __________ con silenziatore e cannocchiale nonché un fucile __________ con cannocchiale.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi fr. 9'459.23 relative al processo di prima istanza.
2. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 15 mesi per un periodo di prova 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.
3. Il periodo di prova di 2 (due) anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 28.05.2013 è prorogato a 3 (tre) anni (art. 46 cpv. 2 CP);
4. La nota professionale dell’avvocato DI 1 è approvata per :
- onorario fr. 2'841.15
- spese fr. 151.00
- iva fr. 239.35
Totale fr. fr. 3'231.50
e posta a carico dello Stato.
4.1. In caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso dell’intera retribuzione.
4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
4.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
5. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e per il resto a carico dello Stato.
6. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
7. Intimazione a:
|
|
|
8. Comunicazione a:
|
|
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.