Incarto n.
17.2014.24+49+52

Locarno

9 maggio 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

assessori giurati:

AS 1

AS 3

AS 4

AS 5

AS 2 (supplente)

AS 6 (supplente)

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2013 dal

 

 

AP 1 

 

e sugli appelli incidentali 18 e 21 febbraio 2014 presentati da

 

 

IM 2

rappr. dall' DI 2 

 

IM 1

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata il 27 novembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 2 e IM 1

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:                 con atto di accusa 5 settembre 2013 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 ed IM 2 ritenendoli autori colpevoli di:

 

                                         - ripetuta rapina, per avere, in vista dei furti, usato o tentato di usare violenza contro delle persone, sia minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendole incapaci di opporre resistenza, aggravata, siccome commessa come associati ad una banda (composta, oltre che da loro, anche da tale __________) intesa a commettere rapine, muniti di un’arma da fuoco e dimostrandosi particolarmente pericolosi per le modalità operative messe in atto, consumata e tentata, per avere:

                                         -- a __________, il 16 luglio 2012, dopo essere giunti in loco in sella alle loro motociclette, essersi travestiti ed essersi IM 1 munito di una pistola, tentato di sottrarre denaro contante ai danni della ACPR 3, desistendo dal loro intento poiché giunti in ritardo;

                                         --a __________, il 17 luglio 2012, dopo essere giunti in loco a bordo di tre vetture, essersi travestiti, essersi avvicinati all’edificio a bordo della BMW condotta dal correo __________, essersi IM 1 munito di una pistola ed avere attesto l’arrivo dell’impiegata, tentato di sottrarre denaro contante ai danni della ACPR 3, desistendo dal loro intento a causa dell’impossibilità di aprire le casseforti e del sopraggiungere di due postini all’esterno dell’edificio, non prima di aver minacciato di morte la vittima;

                                         --ad __________, il 26 luglio 2012, dopo essere giunti in loco a bordo della BMW condotta dal correo __________, essersi travestiti ed avere atteso l’arrivo dell’impiegata, sottratto denaro contante per un importo denunciato di fr .121'271.60 ed Euro 46'580.- ai danni della ACPR 2;

 

                                         - sequestro di persona e rapimento, per avere, a __________, il 17 luglio 2012, in occasione della seconda tentata rapina, facendola sedere su una sedia e legandola con del nastro adesivo all’altezza del torace, alle mani e alle caviglie, indebitamente arrestato o tenuto sequestrata l’impiegata della ACPR 3, privandola della libertà personale per diversi minuti;

 

 

                                         - furto d’uso, per avere, in occasione della tentata rapina a __________ del 17 luglio 2012 e della rapina consumata ad __________ il 26 luglio 2012, condotto o circolato come passeggeri a bordo dell’autovettura BMW 530 Touring targata, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo era stato sottratto.

 

                                         A IM 1 è, pure, stata rimproverata una contravvenzione alla LStup per avere, il 21 maggio 2013, in carcere, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di hashish da lui asseritamente rinvenuto dietro il palo della porta di calcio.

 

                                         Con sentenza 27 novembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:

 

                                         -  ripetuta tentata rapina in relazione ai fatti di __________ del 16 e del 17 luglio 2012;

                                         - furto d’uso;

                                         - contravvenzione alla LStup.

 

                                         Prosciolto dall’imputazione di rapina aggravata (per l’episodio di __________) e dalle aggravanti della banda, dell’essersi munito di un’arma da fuoco e dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso (in relazione ai due tentativi di cui è stato riconosciuto colpevole) nonché dalle imputazioni di sequestro di persona e rapimento e di furto d’uso (per la variante del condurre e per l’episodio di __________), IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che alla multa di fr. 100.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di un giorno) nonché al pagamento di tasse e spese in ragione di 1/4.

Nei suoi confronti è stato ordinato il sequestro conservativo di fr. 5'607.90 (previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché delle spese di patrocinio), di una giacca jeans, di un motoveicolo Kawasaki Z1000 con relativa chiave e relativi documenti, mentre altri oggetti gli sono stati restituiti.

 

Con il medesimo giudizio, IM 2 è, invece, stato dichiarato autore colpevole di:

 

                                         - ripetuta rapina aggravata, siccome commessa in banda, in parte tentata, per i due tentativi di __________ e per l’episodio consumato di __________;

                                         - furto d’uso, per avere, il 17 e il 26 luglio 2012, condotto e circolato come passeggero a bordo della BMW sapendo che era stata sottratta.

 

                                         Prosciolto dalle aggravanti dell’essersi munito di un’arma da fuoco e dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso nonché dall’imputazione di sequestro di persona e rapimento, IM 2 è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese in ragione di 1/2.

Egli è, inoltre, stato condannato a risarcire l’importo di fr. 121'271.60 e Euro 46'580.- alla ACPR 2 del __________, __________, che, per il rimanente delle sue pretese (pari a fr. 3'000.-), è stata rinviata - così come ACPR 3 - al competente foro civile.

 

Le rimanenti tasse e spese (pari a 1/4 del totale) sono state accollate allo Stato.

 

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 11 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha precisato di impugnare i dispositivi n. 3 e 4 (riguardanti la decisione di proscioglimento) e n. 5 (relativo alla commisurazione della pena) della sentenza di prime cure, postulando la conferma dell’atto di accusa e la condanna degli imputati alle pene richieste in sede di requisitoria (sei anni e nove mesi per IM 1 e sei anni e tre mesi per IM 2).

 

                                         Con appello incidentale 18 febbraio 2014, IM 2 ha impugnato i dispositivi n. 5.2, 6 e 11 della sentenza di primo grado, chiedendo che la pena detentiva a suo carico sia fissata in tre anni e tre mesi (da dedursi il carcere già sofferto) e, in caso di condanna di IM 1 anche per la rapina del 26 luglio 2012 ad __________, che la condanna al risarcimento a favore della ACPR 2 preveda il vincolo solidale di IM 1 (con reciproco diritto di regresso per la parte eccedente la metà) e che gli oneri processuali siano posti in ragione di 3/8 a carico suo e in ragione di 3/8 a carico di IM 1 (i rimanenti 2/8 rimanendo a carico dello Stato).

 

 

Con appello incidentale 21 febbraio 2014, IM 1 ha impugnato i dispositivi n. 1.1 e 5.1 della sentenza dei primi giudici, postulando il proscioglimento dall’imputazione di tentata rapina per l’episodio del 16 luglio 2012 e la condanna ad una pena detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento l’8 e il 9 maggio 2014 durante il quale:

                                     

                                   a.   per i fatti del 26 luglio 2012, il procuratore pubblico ha proposto l’imputazione subordinata di atti preparatori punibili di rapina per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo fine maggio - 4 luglio 2012, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che egli si accingeva, in correità con IM 2 e tale “__________”, a commettere una rapina ai danni della ACPR 2 di __________

 

e

 

                                  b.   in esito all’istruttoria dibattimentale e alla discussione:

 

- il procuratore pubblico ha chiesto l’accoglimento del suo appello e la conferma dell’atto di accusa (ad eccezione del reato di sequestro di persona e, in relazione alle rapine, dell’aggravante della particolare pericolosità) - subordinatamente, per i fatti del 26 luglio 2012, nella variante proposta in aula di atti preparatori punibili di rapina - e la condanna di IM 1 alla pena detentiva di cinque anni e nove mesi e quella di IM 2 alla pena detentiva di cinque anni e tre mesi;

 

- l’avv. DI 2 ha contestato l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco (ritenuto che non vi sono prove che l’arma fosse vera) e ha sostenuto che la chiamata di correo di IM 2 nei confronti di IM 1 è credibile e “vestita” da elementi oggettivi. In considerazione della collaborazione fornita agli inquirenti e del movente che lo ha spinto ad agire (ovvero la pressione subita da parte degli usurai), ha postulato che la pena inflitta al suo assistito venga ridotta a tre anni e tre mesi. Ha, inoltre, chiesto che IM 1 venga ritenuto debitore solidale del risarcimento dovuto alla ACPR 2 e che gli oneri processuali vengano ripartiti equamente tra i correi;

 

- l’avv. DI 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado tranne che per i fatti del 16 luglio 2012 (che, sulla scorta della DTF 120 IV 113, ritiene penalmente irrilevanti) e, di conseguenza, ha postulato una riduzione della pena.

 

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 3.2, 4.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 4.2, 7, 8 e 9 della sentenza 27 novembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

 

 

ritenuto

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

 

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

 

                                         Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

 

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

                                         L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

                                         Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).  

 

                                   5.   La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI1; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), pag. 26).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.

                                         La credibilità soggettiva è data quando la chiamata in correità è accompagnata dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 17.2012.41 del 18 luglio 2012 consid. 12).

Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; sentenze CARP 17.2012.57-58 e 77 del 28.11.2012 consid. II.3.b e 17.2012.61+ 79 del 24.10.2012 consid. 5; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10.9.2010 consid. 4.1.b).

 

                                   6.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure p¿ale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

                                         Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

 

                                   7.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

                                         Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

                                   8.   Gli accusati: vita e precedenti penali

 

                               8.1.   IM 1

 

                            8.1.1.

                                   a.   IM 1, cittadino __________, è nato a __________ il 18 gennaio 1973 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Ha due fratelli maggiori: __________ (nato nel __________) e __________ (nato nel __________; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Il padre è deceduto nel 1992, mentre la madre è deceduta nel corso del procedimento (e, meglio, agli inizi del mese di giugno del 2013; cfr. AI 211).

 

                                  b.   Dopo le scuole dell’obbligo, IM 1 ha seguito una formazione di meccanico industriale, ottenendo dopo tre anni la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).

Dopo il decesso del padre, l’imputato ha avuto “alcuni problemi con la giustizia” (di cui si dirà meglio in seguito) che lo hanno portato in carcere fino al 25 ottobre 2010, quando è stato affidato ai servizi sociali fino alla fine di luglio del 2011, data della sua definitiva liberazione (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 1; cfr., pure, doc. TPC 12).

In carcere, ha seguito la formazione di gestore aziendale, ottenendo la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).

 

                                   c.   Dopo la sua scarcerazione, ha lavorato in uno scatolificio di Milano fino al mese di novembre o dicembre 2011 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).

Al dibattimento di primo grado, ha dichiarato di avere lavorato, nel periodo luglio/ottobre 2011, anche come saldatore, con uno stipendio mensile di Euro 1'000.-/1'500.- circa (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). In seguito e fino all’arresto, ha lavorato a __________ nel bar di proprietà del fratello __________ (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2; cfr., pure, PS __________ 28.8.2012, pag. 2) che gli versava - in nero (dato che, per sua stessa ammissione, al momento dell’arresto, risultava ufficialmente disoccupato; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; cfr, anche, dichiarazione patrimoniale compilata in polizia e allegata all’AI 16) - circa Euro 1'000.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Ha dichiarato di aver svolto anche diversi lavoretti - sempre in nero (PS __________ 28.8.2012, pag. 2) - per amici e conoscenti (quale manovale, imbianchino, ecc.) che gli rendevano circa Euro 400.-/500.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Davanti ai primi giudici ha, pure, dichiarato di essersi prestato, per conto di terzi (di cui non ha voluto fare il nome), a venire in Svizzera per cambiare franchi in Euro (attività dalla quale traeva un piccolo guadagno, pari a Euro 300.-/400.- al mese, già compreso nella somma di Euro 1'000.-/1'500.- di cui sopra; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), spiegando di non averlo rivelato prima agli inquirenti per non coinvolgere le persone interessate (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Che IM 1 non abbia potuto fornire alcuna prova attestante tale asserita attività di cambio valuta non può affatto dirsi anomalo poiché rientra perfettamente nella natura delle cose dato il carattere delicato della prestazione in questione (i soldi che l’imputato cambiava per conto terzi erano, infatti, verosimilmente stati sottaciuti al fisco italiano). Le stesse ragioni di discrezionalità spiegano, del resto, che egli non abbia voluto fare i nomi delle persone che si avvalevano dei suoi servizi.

A sostegno della veridicità del suo dire vi sono, però, i tabulati telefonici che collocano l’imputato in Ticino già nel marzo del 2012, ossia ben prima che si iniziasse a parlare di sopralluoghi e rapine (come meglio si vedrà in seguito).

 

IM 1 ha definito il suo stipendio mensile “abbastanza buono” (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) e ha spiegato di essere riuscito, grazie anche alle entrate della compagna (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), a risparmiare qualcosa (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2), e meglio Euro 200.-/300.- al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

 

                                  d.   Prima di essere arrestato, IM 1 - che non ha figli (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) - viveva a __________ con la compagna __________ (che lavora presso un centro per disabili a __________ con uno stipendio che ammonta ad almeno Euro 1'200.-; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).

Da gennaio 2012, i due dividevano un appartamento mansardato di due locali per il quale pagavano una pigione di Euro 500.- mensili (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; cfr. GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2 in cui ha precisato di avere corrisposto lui i primi tre mesi di affitto e di avere, poi, da aprile 2012, diviso le spese con la compagna).

 

                                   e.   IM 1 è titolare, in Italia, di un conto presso __________ che, al momento del suo arresto, presentava un saldo di poco più di Euro 700.- (AI 188; cfr., pure, MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2).

 

Proprietario di una Citroën Saxo (GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), al momento dell’arresto guidava una moto Kawasaki acquistata nel luglio 2012 e intestata alla compagna (PS __________ 25.8.2012, pag. 2; PS __________ 28.8.2012, pag. 2; PS IM 1 21.8.2012, pag. 1; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).

 

Ha dichiarato di non avere debiti (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).

 

                                    f.   Già prima del 1999, IM 1 consumava cocaina e hashish (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Dopo un lungo periodo di astinenza, dovuto sia alla detenzione che ad una scelta personale, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile del 2012, ha, senza particolari motivi (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), ripreso il consumo di tali sostanze (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2-3; cfr., pure, PS IM 1 21.8.2012, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2).

Inizialmente egli ha definito il suo consumo “saltuario” (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). In seguito, lo ha accentuato, arrivando a parlare di “consumo regolare” (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6).

Questa Corte non ha creduto alla nuova versione di IM 1: ad essa, infatti, è stata attribuita valenza unicamente strategica, nel senso che è convinzione di questi giudici che l’appellante l’ha avanzata soltanto per poter sostenere di avere delinquito perché aveva necessità di finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

Del resto, a conferma che egli non era tossicodipendente - e, quindi, della natura strumentale del “nuovo” dire di IM 1 - vi sono le dichiarazioni da lui rese al dibattimento di primo grado durante il quale ha detto di consumare circa 4/5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2): si tratta, infatti, di quantitativi insufficienti a giustificare una dipendenza.

Non da ultimo, a conferma della pretestuosità delle dichiarazioni relative alla regolarità del suo consumo vi è il fatto che, in carcere, egli non si è sottoposto a cure specifiche per l’astinenza.

 

                                  g.   Quanto al suo stato di salute, IM 1 ha dichiarato che, dopo avere avuto un malore nel carcere di __________, i medici gli avevano detto che aveva avuto un infarto ma ha precisato che, da allora, non ha più avuto problemi (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 7).

 

                                  h.   Per il suo futuro, IM 1 sogna di creare una famiglia con la sua attuale compagna che continua a rendergli visita in carcere (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

 

                            8.1.2.   IM 1 ha diversi precedenti penali in Italia. Dall’estratto 16.10.2013 del suo casellario giudiziale italiano (doc. TPC 12) risultano le seguenti condanne:

 

- 21.9.1993: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 4 mesi di reclusione (sospesi condizionalmente) e alla multa di 400'000 lire per titolo di detenzione illegale di armi e munizioni continuato e porto illegale di armi continuato, reati commessi il 26.1.1993;

 

- 25.10.1994: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato quella emessa il 27.1.1994 dal Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 6 anni di reclusione e alla multa di 2'250'000 di lire per titolo di rapina continuata commessa fino al 26.1.1993, rapina tentata commessa il 10.2.1993, furto commesso il 9.2.1993, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi continuata commessa fino all’11.3.1993, detenzione illegale di armi e munizioni continuata commessa il 18.2.1993 e porto d’armi commesso il 18.2.1993;

 

- 10.7.2001: sentenza della Corte di assise di appello di __________ (che ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 21.2.2000 dal GIP del Tribunale di __________) con la quale è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per titolo di omicidio commesso il 1.6.1999, furto continuato commesso il 31.5.1999, rapina tentata commessa il 1.6.1999 e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuata commessa il 1.6.1999.

 

                                         Al di fuori del territorio italiano, IM 1 sostiene di essere incensurato (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). Che tale sia effettivamente la sua situazione in Svizzera è confermato dall’estratto 11.10.2013 del suo casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 9).

 

Al dibattimento di appello, IM 1 ha dichiarato di avere scontato complessivamente 16 anni di carcere (verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

                               8.2.   IM 2

 

                            8.2.1.

                                   a.   IM 2, cittadino __________, è nato il __________ a __________. Dopo le scuole dell’obbligo, ha appreso la professione di cuoco, attività che ha sempre esercitato (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), da ultimo presso il ristorante di __________ di cui, nel marzo 2012, era diventata proprietaria sua moglie (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).

Per diversi anni ha praticato il pugilato a livello dilettantistico (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3).

 

                                  b.   Come meglio si vedrà in seguito, anche lui ha diversi precedenti penali.

Uscito di prigione l’ultima volta nell’aprile 2009 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2), tra il 2009 ed il 2012 ha lavorato saltuariamente “guadagnando onestamente abbastanza soldi per poter vivere una vita normale” (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2).

Ha sostenuto di avere lavorato, ancora nel corso del 2009, anche come mediatore creditizio presso delle società di credito italiane (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).

Ha, poi, dichiarato di avere svolto, nel corso del 2012, diversi lavori - in nero (visto che a causa dei suoi precedenti penali non riusciva ad ottenere dei contratti regolari) - come cuoco e pizzaiolo nonché come addetto alla sicurezza in una discoteca (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).

Per un brevissimo periodo, ha anche lavorato in Svizzera, anche se in nero (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; AI 163; verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                   c.   Nel 2010 IM 2 si è sposato con __________, cittadina __________ nata il __________. Da lei ha avuto tre figli, nati rispettivamente il __________, il __________ e il __________, quando lui era in carcere (cfr. AI 126 e AI 175; cfr., pure, MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).

 

                                  d.   IM 2 ha definito “discreta” la sua situazione finanziaria, almeno fino al 10 ottobre 2012, dato che il ristorante - in cui lavoravano anche sua moglie, sua cognata e suo cognato - generava una cifra d’affari di circa Euro 14'000.-/15'000.- al mese (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e “rendeva, al netto, tra i 3'000 e i 6'000 Euro al mese” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

 

Nel 2012, tra gennaio e maggio, l’imputato risulta avere acquistato due autoveicoli (una Smart da Euro 1'950.- nel gennaio e, per la moglie, una BMW da Euro 10'000.- nel febbraio) ed una moto (una CBR 900 da Euro 2'700.- nel maggio) per complessivi Euro 14'650.- (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9). Al momento dell’arresto era ancora intestatario sia della moto che della Smart (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3).

 

                                   e.   Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2012 (ovvero la notte prima del suo arresto) la sua pizzeria è andata distrutta in un incendio doloso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 9). I primi accertamenti degli inquirenti italiani hanno confermato la presenza di un ordigno esplosivo (RPG 23.4.2013, pag. 13 e all. 40 RPG).

 

Al riguardo, IM 2 ha inizialmente dichiarato che “i carabinieri mi hanno spiegato che probabilmente se la sono presa con il mio ristorante per dare un segnale ad altre attività commerciali della zona” ed ha precisato di avere “avuto alcuni episodi di “estorsione”, nel senso che alcune persone si presentavano da me dicendo che in precedenza mangiavano gratis al ristorante, ma io le ho sempre allontanate” (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).

 

                                         In un secondo tempo, dopo avere spiegato di avere contratto un prestito usuraio (di cui si dirà meglio in seguito), ha riferito che “i pompieri mi hanno spiegato che si è trattata di un’esplosione e non di un semplice incendio”, precisando che, in precedenza, sebbene le richieste di rimborso da parte degli usurai che gli avevano concesso il prestito fossero pressanti, non aveva mai ricevuto minacce (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).

IM 2 ha riferito che, dopo l’incendio, la moglie ha ricevuto delle telefonate notturne che lui ritiene essere dei segnali degli usurai cui deve ancora una parte dei soldi ricevuti in prestito in quanto l’interlocutore ha proferito frasi del tipo “preparami il caffè”.

Ha, però, dichiarato di non essere al corrente dell’apertura di un’inchiesta penale riguardo a quei fatti (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

A seguito dell’incendio (per il quale l’assicurazione ha risarcito un importo pari a Euro 30'000.- circa), l’attività di ristorazione è stata abbandonata (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

 

                                    f.   IM 2 non fa uso di stupefacenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2).

 

                                  g.   Scontata la pena, l’imputato si prefigge di trovare un altro lavoro come pizzaiolo (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4).

 

                            8.2.2.   Se è vero che in Svizzera è incensurato (cfr. estratto 11.10.2013 del casellario giudiziale svizzero in atti sub doc. TPC 10), in Italia IM 2 risulta essere pluripregiudicato (cfr. estratto 16.10.2013 del casellario giudiziale italiano in atti sub doc. TPC 11). A suo carico risultano le seguenti condanne:

 

- 23.2.1994: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato la sentenza 16.6.1993 del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 4 anni di reclusione e alla multa di 2'000'000 di lire per titolo di rapina tentata commessa dal marzo 1993 fino all’aprile 1993 e associazione per delinquere continuata commessa dal 27.3.1993 fino al 10.4.1993;

 

- 9.8.1999: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di __________ che lo ha condannato a 3 mesi di reclusione e alla multa di 300'000 lire per titolo di furto tentato commesso l’8.8.1999;

 

- 26.4.2000: sentenza del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato all’ammenda di 200'000 lire per titolo di porto d’armi commesso l’8.11.1997;

 

- 19.7.2001: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato la sentenza 30.11.2000 del GIP del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 1 anno di reclusione e alla multa di 1'000'000 di lire per titolo di violazione della norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi commessa il 13.6.2000;

 

 

- 30.4.2002: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ - sezione distaccata di __________ con la quale è stato condannato a 4 mesi e 15 giorni di reclusione e alla multa di Euro 100.- per titolo di furto tentato commesso il 22.4.2002;

 

- 29.9.2003: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato a 4 mesi e 4 giorni di arresto per titolo di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto d’armi, reati commessi il 28.2.2002;

 

- 10.12.2005: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato alla pena patteggiata di 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 240.- per titolo di furto commesso il 9.12.2005;

 

- 19.9.2006: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ - sezione distaccata di __________ che gli ha inflitto 2 mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di Euro 100.- per titolo di furto e porto di armi, reati commessi il 10.10.2005, a valere quale pena aggiuntiva a quella del 10.12.2005;

 

- 19.11.2007: sentenza della Corte di appello di __________ (che ha parzialmente riformato la sentenza 20.3.2007 del GIP del Tribunale di __________) con la quale è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 3'000.- per titolo di furto, ricettazione e porto di armi, reati commessi il 23.10.2006;

 

- 28.10.2009: provvedimento del procuratore generale della Repubblica di __________ con la quale le pene del 30.4.2002, del 29.9.2003, del 10.12.2005, del 19.9.2006 e del 19.11.2007 sono state cumulate e parzialmente condonate.

 

    Al dibattimento di appello, IM 2 ha tenuto a precisare che “soltanto in un’occasione ho portato con me un’arma, si trattava di una 765” e che le sue svariate condanne per porto d’armi si riferiscono soltanto a dei “coltellini” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                         IM 2 ha dichiarato di avere scontato in Italia globalmente 12 anni di prigione e di non avere residui di pena ancora da espiare (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3 in cui ha dichiarato di avere scontato complessivamente “una decina di anni di carcere”).

 

Contrariamente a quanto da lui inizialmente preteso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), IM 2 ha avuto problemi con la giustizia anche dopo la sua ultima scarcerazione (risalente al 23.4.2009).

Egli risulta, infatti, essere indagato in __________ in quanto, il 26.10.2010, “a seguito di un diverbio per motivi di viabilità stradale, brandendo una spranga in ferro, percuoteva __________, cagionandogli lesioni personali consistite in “trauma con escoriazioni alla coscia sinistra, ferita a lembo mano sinistra, ematoma sottocutaneo avambraccio sinistro”, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni s. c.”, nonché per avere, “senza giustificato motivo”, portato fuori della propria abitazione e custodito nell’abitacolo dell’autovettura a lui in uso, “una spranga di ferro della lunghezza di circa 50 centimetri” e per avere offeso l’onore e la reputazione della vittima ingiuriandolo con le parole “figlio di puttana” (AI 224).

Confrontato con questa risultanza, ha ammesso di avere avuto con la persona in questione un “diverbio stradale” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

 

                               8.3.   Conoscenza e rapporti tra i due

 

Gli imputati si sono conosciuti attorno al 2000, quando entrambi stavano scontando una pena nel carcere di __________ (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 3; PS IM 2 21.11.2012, pag. 1; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 3). I due hanno mantenuto i contatti anche dopo la scarcerazione di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1) finché, tra il 2006 e il 2009, si sono ritrovati in carcere in occasione dell’espiazione di una nuova condanna subita da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1).

 

Sulla natura del loro rapporto, IM 1 ha sempre sostenuto che si trattava di una vera e propria amicizia (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).

Inizialmente anche IM 2 ha parlato di amicizia (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1). In seguito - quando si trattava di giustificare il fatto che non gli aveva confidato il suo problema con gli usurai - ha, tuttavia, sfumato le sue dichiarazioni definendo quella con IM 1 una semplice conoscenza (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).

 

                                   9.   Nascita dell’inchiesta

 

Il 26 luglio 2012, poco dopo le 13.00, è stata messa a segno una rapina presso la __________ di __________.

I tre rapinatori sono stati visti muoversi a bordo di una vettura BMW di colore grigio che è, poi, stata ritrovata abbandonata in zona “__________” presso il valico pedonale di __________ e che è risultata essere stata rubata il 31 marzo 2012 a __________ (RPG 23.4.2013, pag. 7 e 9), presso l’abitazione di __________ (RPG 23.4.2013, pag. 9; cfr., pure, PS __________ 3.8.2012, pag. 1-2), amministratore delegato della società (__________) che aveva in uso la vettura (PS __________ 3.8.2012, pag. 1).

 

L’auto utilizzata per la rapina di __________ del 26 luglio 2012 era incappata, alle ore 7.01 del 17 luglio 2012, nel radar fisso di __________.

Poco prima, quello stesso giorno, aveva avuto luogo un tentativo di rapina presso l’ufficio postale di __________ e il teste __________ aveva notato tre persone fuggire a bordo di tale vettura.

Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che anche la vettura che precedeva la BMW e quella che la seguiva erano state fotografate dal medesimo radar.

Detentori di tali vetture erano IM 2 (quella davanti) e IM 1 (quella dietro) che, a causa dei loro precedenti penali, sono subito stati sospettati di essere coinvolti nelle due rapine (RPG 23.4.2013, pag. 10), tanto più che, il 4 luglio 2012, erano stati fermati, per un normale controllo di Polizia, proprio sulla strada principale che porta alla ACPR 2 di __________ (AI 12, pag. 2; all. 10 all’AI 12).

 

                                10.   Circostanze degli arresti

 

                             10.1.   IM 1

 

IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine - che poi lo hanno consegnato alla Polizia cantonale - il 21 agosto 2012 verso le 12.10 mentre, in sella alla sua moto Kawasaki, stava entrando in Svizzera dal valico “__________” di __________ (AI 16, pag. 4).

Al momento del fermo, IM 1 - che al test tossicologico è risultato positivo alla cannabis e alla cocaina (RPG 23.4.2013, pag. 19 e all. 34 RPG) - è stato trovato in possesso di fr. 4'400.- ed Euro 1'000.- (AI 16, pag. 4).

Dopo aver sostenuto che gli Euro 1'000.- provenivano dal suo stipendio (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 5; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), egli ha giustificato il possesso di franchi svizzeri dicendo che quel denaro gli era stato dato da un conoscente - di cui non ha voluto riferire il nome - per essere cambiato in Euro presso un distributore di benzina in Svizzera (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 2-3; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 4; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).

Per il resto, ha negato ogni suo coinvolgimento nelle rapine (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 3-5).

 

                             10.2.   IM 2

 

IM 2 è stato arrestato l’11 ottobre 2012 in Italia, dove è stato detenuto a scopo di estradizione (AI 119) fino al 16 novembre 2012, quando è stato consegnato alle autorità elvetiche (RPG 23.4.2013, pag. 1; AI 111, pag. 3).

Contrariamente a quanto emerge dal suo rapporto di arresto (AI 111, pag. 4), IM 2 ha inizialmente risposto alle domande degli inquirenti per poi avvalersi della facoltà di non rispondere solo in un secondo momento (PS IM 2 16.11.2012).

Ad ogni modo, anche lui ha negato di essere coinvolto nelle rapine di __________ e di __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2), arrivando sino ad affermare di nemmeno sapere dove si trova il comune di __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2).

Ha, invece, ammesso di essere transitato nel canton Grigioni il 17 luglio 2012 ma ha sostenuto di esservisi recato - in compagnia di IM 1 che, però, lo seguiva con la propria auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3) - per “cercare un alberghetto per andare a fare una piccola vacanza con i figli e mia moglie” (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3).

Confrontato con il fatto che la BMW utilizzata per la tentata rapina di __________ e la rapina di __________ era stata colta da un radar tra la sua vettura e quella di IM 1, IM 2 ha dichiarato di non sapere nulla riguardo a quell’auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4).

In seguito, preso atto che IM 1 aveva confessato la tentata rapina a _______ del 17 luglio 2012, IM 2 ha smesso di rispondere alle domande degli inquirenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4-5).

Egli è, poi, ancora stato informato del fatto che un teste aveva situato lui e IM 1 vicino alla posta di __________ qualche giorno prima del 17 luglio 2012 e che IM 1 aveva ammesso di avere fatto vari sopralluoghi ad __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5).

 

                                11.   Fatti (in breve)

 

Durante l’inchiesta è, poi, emerso che l’idea iniziale - nata nel giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; IM 1 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; IM 2 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2 dice che poteva essere fine maggio 2012) - di IM 2 e IM 1, che insieme volevano commettere una rapina in Svizzera, era quella di colpire una banca, e meglio la ACPR 2 di __________ (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2).

 

In vista della rapina, i due hanno effettuato, a partire da fine giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), svariati sopralluoghi, sia ad __________ che a __________, nel cui ufficio postale avevano individuato un potenziale obiettivo alternativo alla banca del __________.

 

Il 4 luglio 2012, durante uno di questi sopralluoghi, i due - in sella alle loro motociclette - sono stati controllati ad __________ da una pattuglia della Polizia comunale di __________ e respinti in __________ poiché IM 1 non era in possesso di un documento valido per l’espatrio (RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16).

Abbandonata (proprio a causa di quel controllo) l’idea di compiere la rapina ai danni della banca, i due hanno deciso di colpire l’ufficio postale di __________.

Nelle loro intenzioni, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno il 16 luglio 2012 ma, arrivati in ritardo sul posto (sempre in sella alle loro motociclette), hanno desistito dal compiere la rapina (RPG 23.4.2013, pag. 13).

 

Ci hanno provato di nuovo il giorno successivo, questa volta muovendosi con la BMW.

Il loro tentativo - durante il quale la vittima è stata legata ad una sedia con del nastro isolante ed abbandonata in quelle condizioni - è nuovamente andato a vuoto.

 

Persistendo nell’intento criminoso, IM 2 - che sostiene di essere stato, anche in quell’occasione, accompagnato da IM 1 che, invece, ha sempre negato ogni suo coinvolgimento (RPG 23.4.2013, pag. 16) - è tornato all’idea iniziale e, muovendosi con la BMW, ha messo a segno una rapina presso la ACPR 2 di __________ con un bottino di fr. 121'271.60 e Euro 46'580.-.

 

Secondo IM 1, alle due tentate rapine di __________ (del 16 e del 17 luglio 2012) ha partecipato anche una terza persona. Per contro, secondo IM 2, questo terzo era presente soltanto il 17 ed il 26 luglio 2012.

 

                                12.   Movente

 

                             12.1.   IM 1

 

Una volta ammessi parzialmente i fatti che gli venivano imputati, IM 1 non è stato completamente lineare sul movente:

 

- inizialmente ha detto di avere avuto un “disperato bisogno di soldi” dato che, uscito di galera, non aveva più trovato lavoro e gli serviva il denaro per finanziare il suo regolare consumo di cocaina e di hashish (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6);

 

- in un secondo momento, ha sostenuto, più genericamente, di essere stato mosso dal desiderio di migliorare la sua situazione finanziaria e di “mettersi un po’ a posto” (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3);

 

- in seguito, soltanto perché messo a confronto con le dichiarazioni di IM 2 (che, pur sostenendo che riguardo alle ragioni per cui necessitava di denaro l’amico gli aveva “raccontato molte cose”, fin dall’inizio aveva menzionato l’asserito suo desiderio di aiutare finanziariamente una nipote o un nipote con la casa; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), all’assenza di lavoro e al consumo di stupefacenti IM 1 ha aggiunto il desiderio di aiutare, con un regalo, la nipote (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2);

 

- infine, ha spiegato di essere ricaduto nel crimine perché non ha saputo resistere alla tentazione di soldi facili con cui potersi sistemare e mettere su famiglia, oltre che per finanziare il suo consumo di stupefacenti e per aiutare finanziariamente la nipote con circa il 10% / 30% del bottino (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).

Al riguardo, questa Corte ha accertato quanto segue:

 

-   IM 1 non era tossicodipendente (il suo consumo era, per sua stessa ammissione, sporadico): per lui, la droga non era, dunque, una necessità (cfr. consid. 8.1.1.f);

-   la sua situazione finanziaria era, tutto sommato, buona: lo attestano i suoi acquisti voluttuari (macchine e moto) di cui s’è detto sopra (cfr. consid. 8.1.1.e);

-   quindi, il movente che lo ha spinto ad agire è, banalmente e quasi lapalissianamente, il desiderio di soldi facili: irrilevante, per il giudizio che questa Corte deve rendere, è sapere se egli intendesse usare quei soldi per acquistare droga (intesa come bene voluttuario), per pagare le vacanze (per esempio, quelle trascorse dal 1. al 16 agosto 2012 a __________, cfr. PS __________ 28.8.2012, pag. 4; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8), così come peraltro indicato da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7) o, invece, per aiutare la nipote ad acquistare una casa. In particolare, il suo agire non sarebbe meno riprovevole quand’anche egli avesse agito soltanto per quest’ultimo motivo.

 

                             12.2.   IM 2

 

IM 2 - che ha ammesso di essere stato lui a proporre a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera, ciò che IM 1 ha confermato (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2) - ha dato atto di averlo fatto perché, così come l’amico (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), aveva urgente bisogno di soldi (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).

Ha precisato - mantenendo invariata la sua versione nel corso di tutto il procedimento - di avere avuto urgenza (a causa degli alti tassi di interesse applicati) di restituire il “finanziamento” concessogli da alcuni usurai per la ristrutturazione della pizzeria che aveva preso in gestione con la moglie (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3). Poi, ha spiegato che, per rinnovare il vecchio ristorante che aveva acquistato, aveva dovuto spendere Euro 108'000.- e che per Euro 60'000.- aveva ottenuto un finanziamento da persone oneste mentre che, per il resto (Euro 48'000.- per la ristrutturazione e Euro 17'000.- per avviare l’attività), aveva dovuto far ricorso ad usurai.

Di questi egli non ha voluto, tuttavia, fare i nomi (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), temendo per l’incolumità dei suoi familiari (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2 in cui richiama anche il fatto che i pompieri gli avevano detto che l’incendio nel suo ristorante era stato provocato da un’esplosione).

Inizialmente, non ha voluto fornire ulteriori informazioni sui dettagli del prestito, salvo che i tassi d’interesse mensili che era costretto a pagare erano molto alti (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2). In seguito, ha precisato che gli interessi ammontavano a Euro 2'500.- al mese e che lui li ha pagati da marzo a ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).

Ha detto che, quindi, aveva “necessità di trovare, in tempi brevissimi, questa somma da restituire” (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2).

Ha, poi, precisato che, a fine giugno/inizio luglio 2012, gli era stato comunicato che, nel giro di un mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), avrebbe dovuto rimborsare l’intero credito (non sa per quale motivo visto che aveva sempre regolarmente corrisposto gli interessi) e che la sua richiesta di un pagamento dilazionato è stata respinta (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), ragion per cui ha proposto a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

Secondo questa Corte, la versione di IM 2 non è credibile per i seguenti motivi:

 

-   non si comprende il motivo per cui i pretesi usurai gli avrebbero, improvvisamente, richiesto la restituzione di tutto il capitale visto che, per sua stessa ammissione, egli aveva sempre pagato gli ingenti interessi che, sempre secondo le sue dichiarazioni, essi gli chiedevano: la versione di IM 2 è inverosimile proprio perché, secondo essa, avremmo degli usurai che, senza motivo, rinunciano a quello che è il loro tornaconto;

-   nel suo racconto sugli usurai come movente, IM 2 si contraddice pesantemente: egli ha situato la pretesa richiesta di rimborso a fine giugno/inizio luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4) mentre, in precedenza, aveva precisato che egli aveva proposto la rapina a IM 1 già a fine maggio 2012 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2) e non deve neppure essere dimenticato, parlando di incongruenze, che IM 2 è arrivato a sostenere di avere pagato gli stessi interessi sino ad ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4);

-   stride con il movente addotto da IM 2 il fatto che, prima di commettere le rapine, egli ha speso complessivamente Euro 14'650.- in quattro mesi (nel gennaio, nel febbraio e nel maggio 2012) per acquistare due auto (di cui una intestata alla moglie) e una moto (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9): se è vero che questi acquisti sono precedenti alla pretesa richiesta di rimborso, è anche vero che chi ha gli usurai che gli fiatano sul collo limita all’osso gli acquisti voluttuari così da raggranellare il più possibile per poter far fronte all’onere che si è assunto (sia per gli interessi che per il rimborso, a tempo debito, del capitale).

 

                                         Rilevato, poi, che l’incendio (doloso) del ristorante può essere ricondotto a più cause e, quindi, non è un elemento con sufficiente valore indiziante e ricordato, inoltre, che anche il rifiuto di fare il nome dei pretesi usurai non depone per la credibilità del suo dire, questa Corte deve concludere che, così come quella di IM 1, la versione di IM 2 quo al suo movente è strumentale ad una strategia difensiva volta a rendere meno riprovevole il suo agire.

 

                                13.   Fatti

 

                             13.1.   Scelta dell’obiettivo e sopralluoghi

 

Tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3), IM 2 ha proposto a IM 1 di commettere una rapina per racimolare i soldi di cui entrambi necessitavano (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Raccolta l’immediata adesione dell’amico (verb. dib. d’appello, pag. 3), i due hanno iniziato a cercare, in Svizzera, un obiettivo da colpire (cfr. tabulati telefonici che situano i due in Ticino a partire da fine giugno 2012) individuando due potenziali bersagli, tra loro alternativi: la ACPR 2 di __________ e l’ufficio postale di __________.

Inizialmente, l’idea era quella di colpire la banca di __________.

Tuttavia, il 4 luglio 2012, durante un sopralluogo, gli imputati - in sella alle loro motociclette - sono incappati, proprio nella zona in cui è situata la banca in questione, in un normale controllo di polizia (in esito al quale sono stati respinti in Italia in quanto IM 1 non era in possesso di un documento valido per l’espatrio; cfr. RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16) e hanno perciò rinunciato a fare lì il colpo, ritenendolo, ormai, troppo pericoloso (verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4).

Hanno, quindi, ripiegato sull’altro obiettivo, ovvero l’ufficio postale di __________, eseguendo ancora alcuni sopralluoghi per studiare le abitudini dell’impiegata responsabile dell’apertura mattutina dell’ufficio postale.

In occasione di uno di questi sopralluoghi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 8-9; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3), la loro presenza è stata notata da __________ che lavora in un’edicola situata nei pressi della posta e che, più in là nel tempo, li ha riconosciuti come coloro che, circa una settimana prima della tentata rapina, attorno alle 6.00/6.30 di mattina, si erano fermati per una decina di minuti a leggere il giornale che avevano acquistato nella sua edicola vicino ad una vettura di piccola cilindrata di colore blu scuro con targhe italiane - che ha riconosciuto in fotografia come quella appartenente a IM 1 - posteggiata in un parcheggio situato proprio di fronte all’entrata del personale dell’ufficio postale (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 17.7.2012, pag. 5; PS __________ 30.8.2012, pag. 2-3).

 

Entrambi hanno detto di avere effettuato svariati sopralluoghi, la metà circa ad __________ e l’altra metà circa a __________.

IM 1 ha, però, sostenuto di non avere più effettuato sopralluoghi ad __________ dopo il 4 luglio 2012 (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

                             13.2.   Tentata rapina di __________ del 16 luglio 2012

 

Nelle intenzioni degli imputati, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno la mattina del 16 luglio 2012 (PS IM 1 25.9.2012, pag. 1; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 9-10).

 

Secondo il loro piano, IM 2 avrebbe dovuto bloccare l’impiegata e IM 1 occuparsi dei soldi (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

Tuttavia, quella mattina, i rapinatori - che erano giunti a __________ in sella alle loro motociclette, che avevano posteggiato i loro veicoli poco lontano, che nel posteggio si erano travestiti e che avevano poi raggiunto l’obiettivo a piedi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3-4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3-4; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 4) - sono arrivati in ritardo rispetto alla loro tabella di marcia (l’impiegata essendo già entrata nell’ufficio postale; verb. dib. d’appello, pag. 4), ragion per cui hanno dovuto desistere (RPG 23.4.2013, pag. 13 e 15; PS IM 1 25.9.2012, pag. 1-2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 3-4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4 e 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3).

 

                                   a.   quante persone hanno partecipato?

 

La prima divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda il numero di partecipanti al colpo del 16 luglio 2012.

Diversamente da IM 2 che ha costantemente preteso che quel giorno fossero solo loro due (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5 e 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3, 10, 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 5; verb. dib. d’appello, pag. 4 e 5), IM 1 ha sempre sostenuto che quella mattina hanno agito in tre (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10 e 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4): lui, IM 2 e la persona che li avrebbe accompagnati anche il giorno successivo (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 4). Sempre secondo IM 1, questa terza persona viaggiava come passeggera sulla moto di IM 2 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 4) e, in quell’occasione, avrebbe sostanzialmente dovuto fungere da palo (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

                                  b.   sul ruolo della terza persona

 

IM 1 ha detto di conoscere questa terza persona da anni e di averla incontrata, a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 2012, dopo parecchio tempo che l’aveva persa di vista, in un bar di __________ in cui si era recato su iniziativa di IM 2 (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 4 e 10; verb. dib. d’appello, pag. 5).

Queste le dichiarazioni rese da IM 1 al dibattimento di appello:

 

“a fine giugno - inizio luglio del 2012, con IM 2 sono andato a __________. IM 2 aveva un appuntamento con questa terza persona. Ci siamo incontrati e lì si sono chiarite molte cose: fino a quel momento io avevo parlato solo con IM 2 è lì ho capito che invece c’era anche questa terza persona che avrebbe partecipato e che conosceva parecchie cose: conosceva i luoghi (sia __________ che __________) ed è stato lui che mi ha detto che c’era da acquistare le radioline che sarebbero servite per tenere i contatti. Voglio dire anche che il 15 luglio 2012 IM 2 mi ha detto che allora si faceva __________. Penso che a decidere di agire in quel modo sia stata quella terza persona. Secondo me lui era il capo, cioè quello che stava sopra a me e a IM 2. (…) a __________ il terzo non si è presentato come il capo. Ma io ho capito che lui era il capo dal fatto che lui conosceva già tutto. Sapeva di __________ e sapeva di __________ e in più aveva un modo di fare da leader.

Ribadisco che, prima dell’incontro di __________, io e IM 2 avevamo già fatto dei giri in Ticino ma fino a quel momento IM 2 non mi aveva mai parlato di un terzo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

Pur conoscendole, IM 1 ha spiegato di non voler fornire le generalità di questa terza persona (cui, durante l’inchiesta, è stato dato il nome fittizio di __________) perché - ha precisato - vuole “vivere tranquillo” quando uscirà dal carcere (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 5) e non vuole avere guai (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

IM 2 ha, invece, negato che l’incontro di __________ di cui ha parlato IM 1 sia avvenuto (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

                                   c.   presenza di ricetrasmittenti?

 

Un’altra divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda la presenza o meno delle ricetrasmittenti in occasione della tentata rapina del 16 luglio 2012.

Secondo IM 1, le ricetrasmittenti - che, durante l’incontro di __________, __________ gli aveva chiesto di comperare (verb. dib. d’appello, pag. 5; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10) - erano state utilizzate già il 16 luglio 2012: una l’aveva lui e l’altra l’aveva proprio __________ (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

IM 2 ha, invece, sostenuto di essere stato lui a proporre di procurare le ricetrasmittenti, ma soltanto in vista della rapina di __________ del 26 luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 8; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8-9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2).

 

                                  d.   presenza di armi?

 

Dopo averlo inizialmente negato (cfr., ancora, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3), davanti ai primi giudici IM 1 ha ammesso di avere avuto con sé una pistola. Ha, però, precisato che si trattava di un’arma giocattolo (lui non avrebbe, infatti, mai portato un’arma vera visti i suoi trascorsi e dato che ciò avrebbe aggravato la sua posizione; cfr. PS IM 1 18.10.2012, pag. 2-3) cui aveva pitturato di nero la punta rossa della canna che segnala la natura posticcia dell’arma (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 6; cfr., pure, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2). Ha anche raccontato che era stato __________, nell’incontro di __________, a consigliare - in presenza anche di IM 2 - di portare qualcosa “per fare scena” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

 

IM 1 ha confermato questa versione anche al dibattimento di appello:

 

“Io con me avevo una pistola ma si trattava di una pistola giocattolo. (…) Le aveva pitturato con un pennarello l’ultimo centimetro che era rosso. (…) Era stato il terzo (che chiamerò __________) che, a __________, mi aveva detto di prendere qualcosa, o una pistola giocattolo o un taglierino. Insomma, qualcosa che potesse far paura. Io ho preso una pistola giocattolo che avevo in cantina da tempo. Quando __________ mi ha detto di prendere la pistola giocattolo, cioè qualcosa per fare scena, era presente anche IM 2” (verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

In applicazione del principio in dubio pro reo e in assenza di riscontri in senso contrario, deve, pertanto, essere accertato che la pistola che IM 1 portava il 16 luglio 2012 era un’arma giocattolo.

 

IM 2 non era, invece, armato: egli ha sempre negato di avere avuto armi con sé (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 4) e né IM 1, né la vittima hanno mai preteso il contrario.

 

 

                             13.3.   Rientro in __________ e discussione sulla necessità di disporre di un’automobile per ritentare il colpo

 

Rientrati in __________ dopo il fiasco, i rapinatori si sono incontrati in un parcheggio e, dopo aver discusso, hanno concluso che sarebbe stato meglio raggiungere l’ufficio postale di __________ a bordo di un’auto dove poter aspettare fino all’ultimo prima di entrare in azione (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

Riguardo a chi abbia procurato la vettura, le dichiarazioni degli imputati sono diametralmente opposte.

 

IM 2 ha sostenuto che della ricerca del veicolo si è occupato IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 4; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 5), precisando che lui pensava che sarebbe stata reperita un’auto rubata da altri nel __________ (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e di avere visto la vettura soltanto la mattina del 17 luglio 2012 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

Secondo IM 1, invece, è stato __________, presente alla discussione, a dire che occorreva una macchina e che si sarebbe occupato lui di procurarla (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 5).

Ha sostenuto di avere visto la BMW soltanto la mattina del 17 luglio 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 5), ammettendo di non avere posto al riguardo particolari domande dato che per lui era chiaro che si trattava di un’auto rubata (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

                             13.4.   Tentata rapina di __________ del 17 luglio 2012

 

                                   a.   partecipanti

 

IM 2 ha detto di avere visto, per la prima volta la mattina del 17 luglio 2012, non solo la BMW ma anche la persona che era alla guida della vettura (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 4 e 5; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10). Ha sostenuto che l’accordo con IM 1 riguardava unicamente il reperimento di un’auto e non prevedeva l’intervento di una terza persona:

 

“per me è stata una sorpresa, nel senso che non era previsto l’intervento di un terzo. Però l’ho accettato senza fare storie perché, fra delinquenti, c’è un detto che “un compagno non ruba parte”, nel senso che comunque qualcosa fa e si merita la sua parte. In più, io non avevo tempo per sindacare visto che avevo bisogno di soldi” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

IM 2 ha, poi, anche spiegato di avere accettato di commettere una rapina insieme ad un perfetto sconosciuto - di cui non solo non conosce il nome (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13), ma che ha visto soltanto il 17 e il 26 luglio e poi mai più (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13) - perché si è fidato di IM 1 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

La versione di IM 2 è del tutto inverosimile. Non ha, infatti, da essere spiegata la non plausibilità della tesi secondo cui un rapinatore accetta senza battere ciglio, non soltanto l’intervento di un terzo non previsto e, quindi, non necessario (con la conseguenza di dovere poi dividere la refurtiva in tre e non in due), ma anche di agire con una persona che non ha mai visto e di cui nulla conosce.

 

Molto più attendibile è la versione di IM 1 (che, come visto, ha dichiarato di avere incontrato il terzo a __________ qualche tempo prima di commettere con lui le rapine e di avere discusso con lui vari aspetti del piano) che ha, pure, fornito ragioni plausibili per non voler fornire il nome di questa terza persona (e, meglio, la paura di ritorsioni).

 

Ne discende che, sulla scorta delle credibili dichiarazioni di IM 1, deve essere accertato che __________ - che gli imputati avevano incontrato a __________ qualche giorno prima - era già presente il 16 luglio 2012 ed è stato lui ad impegnarsi per reperire una macchina rubata per raggiungere l’obiettivo da rapinare.

 

                                  b.   avvicinamento all’obiettivo

 

La mattina del 17 luglio 2012, IM 1 e IM 2 si sono incontrati e si sono diretti insieme verso __________, ognuno sulla propria auto. Lungo il tragitto, sono stati raggiunti da __________ che era alla guida della BMW (verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

Giunti a __________, dopo aver posteggiato le altre due auto in un parcheggio sterrato, a bordo della BMW i tre rapinatori hanno raggiunto l’ufficio postale dove hanno atteso l’arrivo dell’impiegata (RPG 23.4.2013, pag. 14; PS IM 1 25.9.2012, pag. 2 e 4; PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

                                   c.   impiego di ricetrasmittenti?

 

Secondo IM 1, anche per la tentata rapina del 17 luglio 2012 sono state utilizzate le ricetrasmittenti: anche in quell’occasione, una l’aveva lui e l’altra l’aveva __________ che doveva rimanere all’esterno ed avvisare lui e IM 2 nel caso in cui avesse sentito sirene della polizia (PS IM 1 25.9.2012, pag. 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 10; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 12; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

Come visto sopra, IM 2 ha sempre sostenuto che il 17 luglio 2012 non c’erano ricetrasmittenti (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10 e 12).

In corso d’inchiesta - confrontato con le contrarie dichiarazioni di IM 1 - IM 2 ha un po’ sfumato la sua versione dicendo, dapprima, di non sapere se quel giorno IM 1 e __________ avessero delle ricetrasmittenti (ma confermando di non averle viste; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e, poi, di non aver saputo che le avevano già in quell’occasione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8 e 10), affermazione con cui ha sostanzialmente smentito la sua precedente versione, secondo cui sarebbe stato lui a proporle ma soltanto per la rapina di __________.

 

Viceversa, IM 1 ha mantenuto la sua versione anche a fronte delle contrarie dichiarazioni di IM 2 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e ha precisato di avere eseguito sulla BMW delle prove di contatto che ha ritenuto impossibile che IM 2 - come ha preteso (MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2-3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 12) - non abbia sentito (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 12).

 

A dimostrazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di IM 1 vi è il fatto che prove di collegamento radio risultano effettivamente essere state eseguite (da due voci differenti) quel giorno alle ore 6.08, 6.22 e 6.32 (cfr. MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; RPG 23.4.2013, pag. 18), ossia proprio all’ora in cui è avvenuta la tentata rapina.

 

Questa Corte ha, quindi, dato credito alla versione di IM 1 (che ha pure preteso che le radioline erano già state utilizzate anche il giorno prima) e accertato la presenza delle ricetrasmittenti già il 16 luglio 2012 e poi ancora il 17 luglio 2012.

 

Ne discende che IM 2 ha mentito sia quando ha detto di non avere saputo che le ricetrasmittenti erano state utilizzate già a _________, sia quando ha sostenuto di averle proposte lui e solo per la rapina di ________.

 

                                  d.   presenza di armi?

 

Anche il 17 luglio 2012 IM 1 aveva con sé una pistola (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 7; verb. dib. d’appello, pag. 6).

Come già per il giorno precedente, non avendo elementi atti a fondare un diverso convincimento, questa Corte, in applicazione del principio in dubio pro reo accerta che, così come dichiarato da IM 1, si trattava anche in questo caso di una pistola giocattolo.

 

IM 2, invece, non aveva armi con sé neppure il 17 luglio 2012 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6).

 

                                   e.   dinamica

 

                               e.1.   aggressione alla vittima

 

Verso le 6.30 (RPG 23.4.2013, pag. 10), mentre si apprestava ad aprire la porta dell’ufficio postale, l’impiegata __________ è stata improvvisamente raggiunta da tergo da un uomo che l’ha bloccata prendendola per il collo e appoggiando il proprio corpo alla schiena di lei (PS __________ 17.7.2012, pag. 2) e che, dopo che aveva lanciato un urlo, le ha tappato la bocca con una mano (PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 30.8.2012, pag. 2), dicendole di stare zitta e di aprire la porta, altrimenti sarebbero stati costretti a farle del male (PS __________ 17.7.2012, pag. 2).

 

Un secondo uomo, sopraggiunto di corsa, si è avvicinato alla vittima cui ha mostrato la pistola (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 2 e 3 in cui la donna ha precisato che la pistola non le è mai stata puntata contro ma che il rapinatore “mi ha fissato negli occhi e poi ha abbassato lo sguardo verso la pistola”).

 

Nonostante ognuno dei due imputati abbia preteso di essere stato il primo a raggiungere l’impiegata (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5; PS IM 1 25.9.2012, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 6 e 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3), la donna ha identificato il primo uomo - che aveva sempre agito a viso scoperto (PS __________ 17.7.2012, pag. 2-3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 2) - in IM 2 (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 30.8.2012, pag. 2) e - anche grazie al suo abbigliamento - il secondo in IM 1 (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 3; PS IM 1 25.9.2012, pag. 5),

 

Ancora al dibattimento di appello, IM 1 ha detto di ricordare di essere stato lui a raggiungere la vittima per primo (verb. dib. d’appello, pag. 7).

Il fatto che abbia mantenuto questa posizione benché consapevole delle contrarie dichiarazioni, non solo di IM 2, ma anche della vittima conferma che il suo racconto non è l’espressione di una menzogna ma soltanto di un ricordo sbagliato, verosimilmente spiegabile con la tensione che ha caratterizzato (soprattutto per lui) quegli attimi. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto a mentire su questo aspetto che, in definitiva, appare del tutto marginale.

 

                               e.2.   entrata nell’ufficio postale

 

                                         Una volta entrati, la donna ha detto ai rapinatori - mentendo (MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 6) - che le casseforti erano chiuse elettronicamente e che non erano accessibili fino ad un determinato orario (PS __________ 17.7.2012, pag. 3).

 

Così, dopo che entrambi avevano invano cercato denaro in vari cassetti (PS __________ 17.7.2012, pag. 3), IM 2 ha detto che avrebbero atteso l’arrivo degli altri impiegati (PS __________ 17.7.2012, pag. 3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 6).

 

 

 

                               e.3.   immobilizzazione della vittima

 

A quel punto, IM 1 ha legato la vittima alla sedia su cui IM 2 l’aveva fatta sedere, facendo più giri di nastro adesivo attorno al torace (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 7) e legandole insieme anche polsi e caviglie (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3; cfr., pure, MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; cfr., pure, PS __________ 17.7.2012, pag. 3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 4). Durante quest’operazione, il guanto in lattice che egli indossava sulla mano destra si è rotto tanto che sul nastro adesivo con cui era stata legata la donna è stata trovata una sua impronta palmare (RPG 23.4.2013, pag. 11; AI 116; PS IM 1 25.9.2012, pag. 4 e 11).

 

Le dichiarazioni degli imputati divergono riguardo a chi ha avuto l’idea di legare la vittima.

 

IM 2 ha sempre sostenuto che è stata un’iniziativa di IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 6 e 7; MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 7 in cui ha detto di non ricordare di aver detto a IM 1 di legare la donna e ha rinviato ai suoi precedenti verbali).

IM 1 ha, invece, sostenuto che è stato IM 2 ad ordinargli di farlo (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; verb. dib. d’appello, pag. 7).

La versione di IM 1 combacia con quella resa dalla vittima che ha dichiarato che è stato IM 2 - ovvero il solo che parlava (PS __________ 17.7.2012, pag. 3 e 4 in cui ha precisato che, se l’altro uomo voleva dire qualcosa, lo diceva a voce bassa all’orecchio dell’altro; cfr., pure, PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 5 e 7) - a ordinare a IM 1 di legarla alla sedia.

 

                                e.4   arrivo dei colleghi della vittima

 

Poco dopo che la donna era stata legata, è giunto con il camion della Posta il postino __________ che doveva consegnare i pacchi commerciali. Suonato il campanello, non ha ricevuto risposta. Siccome non era la prima volta che ciò succedeva, non si è preoccupato e ha continuato il suo giro (RPG 23.4.2013, pag. 11; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; cfr., pure, PS __________ 17.7.2012, pag. 3).

Poco dopo, è giunto anche __________, addetto alla consegna della corrispondenza per le caselle, che pure ha suonato il campanello senza ricevere risposta. L’edicolante - che aveva sentito la vittima gridare - lo ha, quindi, avvicinato per informarlo dell’accaduto (PS __________ 17.7.2012, pag. 3 e 5; PS __________ 17.7.2012, pag. 2). __________ ha, quindi, nuovamente e ripetutamente suonato il campanello ma, benché non avesse ottenuto risposta, non credendo che fosse davvero accaduto qualcosa di grave, è ripartito per il suo giro di consegne (RPG 23.4.2013, pag. 11; PS __________ 17.7.2012, pag. 2).

 

IM 1 ha detto di avere sentito un solo campanello ma, vista la sua agitazione in quel momento, non esclude di non essersi accorto di eventuali altri campanelli (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3).

IM 2 ha, invece, detto di non ricordare alcun campanello (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 6).

 

                               e.5.   decisione di andarsene

 

Immediatamente dopo avere legato la vittima (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7), IM 1 ha, quindi, chiesto a IM 2 di potere parlargli un po’ in disparte.

Sostiene di avergli detto, in quel momento, che se ne sarebbe andato (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; verb. dib. d’appello, pag. 7 in cui ha detto che non vedeva l’ora di uscire da quel posto), di essere uscito per primo e di essersi diretto verso la BMW (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 7) dove IM 2 lo ha raggiunto qualche secondo più tardi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4).

 

IM 2 ha fornito una diversa versione, pretendendo di essere stato lui a dire a IM 1 che se ne sarebbero andati (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5 e 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) ma ammettendo che è stato IM 1 ad uscire per primo (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7).

 

Nuovamente confrontata con versioni contrastanti, questa Corte ha dovuto, ancora una volta, constatare che le dichiarazioni di IM 1 sono più credibili di quelle del correo. In effetti, esse sono confortate da quelle della vittima (MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 7) e del teste __________ (PS __________ 17.7.2012, pag. 3).

 

                               e.6.   minacce

 

Prima di uscire, IM 2 ha minacciato l’impiegata dicendole qualcosa del tipo “stai zitta se no ti ammazzo come un cane” (PS __________ 17.7.2012, pag. 4; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 4 in cui ha riportato la seguente frase “non urlare che ti ammazzo come un cane” e pag. 7).

 

Durante l’inchiesta, IM 2 ha negato di avere minacciato la vittima (MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3). Al dibattimento di primo grado, è stato più possibilista, affermando che “se è successo, faceva comunque parte del “gioco” della rapina” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).

 

                               e.7.   allarme alla polizia

 

Dopo la fuga dei due rapinatori, alle 6.43, __________ è riuscita a liberarsi quel tanto che bastava per raggiungere il telefono e chiamare la polizia (RPG 23.4.2013, pag. 12; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 17.7.2012, pag. 7).

 

                                    f.   fuga e rientro in Italia

 

Saliti a bordo della BMW condotta da __________ - IM 2 al posto del copilota e IM 1 sui sedili posteriori - i rapinatori sono fuggiti a tutta velocità per raggiungere il parcheggio sterrato in cui avevano lasciato le altre vetture (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 6; PS IM 2 21.11.2012, pag. 9; PS __________ 17.7.2012, pag. 3-4; cfr., pure, PS __________ 30.8.2012, pag. 3) e partire poi, ognuno a bordo di una vettura, alla volta del canton Grigioni e, da lì, rientrare in Italia (RPG 23.4.2013, pag. 15-16).

 

IM 1 - che ha dichiarato che, all’uscita dall’ufficio postale, “non capivo più nulla” (verb. dib. d’appello, pag. 8) - ha detto di aver lasciato le ricetrasmittenti ed il suo travestimento sulla BMW (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4 e 10; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 8 in cui presume che la stessa sorte sia toccata alla zainetto) e di avere, invece, gettato fuori dal finestrino della sua auto prima la giacca jeans da lui indossata (poi rinvenuta dagli inquirenti) e poi la pistola (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 8).

L’idea di fuggire passando dai Grigioni è stata di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7).

 

Questi ha sostenuto di averne precedentemente discusso con IM 1 (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6) cui ha detto di avere pure mostrato la strada su una cartina (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).

IM 1 ha negato di avere saputo quale tragitto sarebbe stato seguito (PS IM 1 18.10.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7), sostenendo di essersi semplicemente accodato alla BMW, così come gli era stato detto di fare (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4-5; PS IM 1 18.10.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 7) e negando di avere mai guardato con IM 2 la cartina geografica (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).

Durante il viaggio IM 1 ha dovuto fermarsi (per riparare alla bell’e meglio il danno causato urtando lo specchietto retrovisore contro il muro di una galleria) e ha così perso di vista gli altri. Con il suo cellulare ha, quindi, telefonato a IM 2 e concordato con lui di incontrarsi al primo autogrill. Al suo arrivo ha, poi, fatto le sue rimostranze a IM 2 e __________ in quanto era arrabbiato visto che la rapina doveva essere un gioco da ragazzi e invece si era rivelata più difficile del previsto.

Alla fine, tutti sono risaliti sulle rispettive vetture e ripartiti (verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

                                  g.   discussione in esito alla quale IM 1 si è dissociato

 

Un’altra importante divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda quanto è avvenuto al loro rientro in Italia.

 

IM 1 ha spiegato che, giunto a destinazione ma ancora nel parcheggio, si è nuovamente lamentato con IM 2 (__________se ne era già andato) per come erano andate le cose, chiedendogli, in particolare, come mai si fosse deciso di tenere la BMW che invece, secondo lui, avrebbe dovuto essere abbandonata subito dopo la tentata rapina. Poi, sempre secondo le sue dichiarazioni, ha detto a IM 2 di non voler più partecipare ad altri colpi.

Decisione, questa, che si è ulteriormente rafforzata quando, un paio di giorni dopo, IM 2 gli ha detto che la BMW era stata rubata a __________ (cioè, nel Comune in cui lui aveva abitato fino a poco prima), cosa che aumentava il pericolo che la tentata rapina potesse essere ricondotta a lui.

Ha, quindi, detto a IM 2 di fare sparire la BMW e si è raccomandato con lui affinché, nel caso in cui avessero voluto fare qualche altra rapina, lasciassero stare __________ visto che per loro (lui e IM 2) era zona bruciata dato che erano stati controllati dalla polizia proprio lì ai primi di luglio (verb. dib. d’appello, pag. 8; cfr., pure, PS IM 1 25.9.2012, pag. 5 e 6 e 9; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 5 e 8; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8 e 9; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 12 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).

 

La decisione di IM 1 non ha - stando a lui - incrinato il rapporto di amicizia con IM 2 (verb. dib. d’appello, pag. 8). IM 2 ha confermato di avere mantenuto con IM 1 rapporti normali anche dopo il 17 luglio 2012 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13). In effetti, dai tabulati telefonici risulta che gli imputati hanno continuato a sentirsi anche successivamente a tale data.

IM 2 ha, però, negato di avere avuto la discussione di cui ha parlato IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7). Ha, invece, sostenuto che, la sera stessa o qualche giorno dopo il 17 luglio 2012, lui e IM 1 si sono rivisti e, non essendosi risolta la loro necessità di soldi, hanno deciso di non cercare altri obiettivi ma di fare la rapina ad __________ visto che ormai era trascorso circa un mese da che erano stati controllati dalla polizia in quella zona (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8).

 

                             13.5.   Rapina di __________ del 26 luglio 2012

 

Dopo avere effettuato ancora un paio di sopralluoghi (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13; verb. dib. d’appello, pag. 4), il 26 luglio 2012 IM 2, insieme a due altri uomini, ha messo a segno una rapina ai danni della ACPR 2 di __________.

 

                                   a.   partecipanti

 

IM 2 ha sempre sostenuto di avere commesso anche la rapina di __________ insieme a IM 1 e a __________ (PS IM 2 21.11.2012, pag. 8 e 10 e MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7 e 8; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 15; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

IM 1 ha, invece, sempre categoricamente negato ogni suo coinvolgimento in tale rapina (RPG 23.4.2013, pag. 15 e 16; PS IM 1 25.9.2012, pag. 6 e 9; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 4; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 4 e 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 15; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8 e 10).

Ritenuto che per lui quello era “un giorno come un altro” (PS IM 1 18.10.2012, pag. 6), non ha saputo dire dove si trovasse il 26 luglio 2012 tra le 11.00 e le 15.00, ma ha spiegato che tutti i giorni andava a trovare la madre (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

 

                                  b.   presenza di armi?

 

Dall’esame delle immagini della videosorveglianza emerge che l’uomo che IM 2 sostiene essere IM 1 è entrato nella banca tenendo nella mano destra un oggetto che, così come osservato dalla polizia nella legenda relativa alla foto n. 14, potrebbe essere o una ricetrasmittente o una pistola. Ritenuto come dalle immagini si veda con chiarezza che l’uomo porta la ricetrasmittente legata sul lato sinistro della cintura dei pantaloni e considerato il modo in cui impugna l’oggetto con la mano destra, questa Corte ritiene che esso non possa che essere una pistola (cfr., peraltro, i fotogrammi in cui si riconoscono canna e calcio). Deve, pertanto, essere accertato che l’uomo che ha agito con IM 2 era armato di pistola.

 

Nella misura in cui nessuno ha preteso che anche in questo caso la pistola fosse un giocattolo e sebbene IM 2 abbia detto di non sapere se l’arma fosse vera o finta, questa Corte ritiene di dover accertare che la pistola era vera. Al riguardo, si ricorda che gli inquirenti hanno ritenuto che dalle immagini della videosorveglianza “si poteva notare” che, sotto la giacca, l’uomo armato “verosimilmente indossava anche un giubbotto antiproiettile” (RPG 23.4.2013, pag. 8). Se è vero che si tratta solo di un’ipotesi, è anche vero che essa è stata formulata da persone in grado, per esperienza, di leggere correttamente le immagini. Questo conforta l’accertamento di cui sopra in quanto una tale precauzione non sarebbe stata necessaria se l’arma fosse stata soltanto un giocattolo.

 

Al proposito va detto che IM 2 ha dato atto che gli era indifferente sapere se il compare avesse o meno un’arma (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9).

 

                                   c.   ricetrasmittenti

 

Così come per i due tentativi falliti, anche per la rapina di __________ sono state usate delle ricetrasmittenti, una delle quali, come visto, la portava l’uomo che ha agito con IM 2 sul lato sinistro della cintura dei pantaloni (cfr. immagini della videosorveglianza).

 

                                  d.   avvicinamento all’obiettivo

 

                                         Secondo la versione resa da IM 2, lui e i suoi correi si sono incontrati ancora in Italia e si sono poi spostati con le rispettive vetture.

Posteggiata la sua auto a __________, lui è - sempre secondo le sue dichiarazioni - salito sull’auto di IM 1 fino in prossimità della dogana di __________ di __________, dove è sceso e si è avvicinato al confine a piedi per controllare se fosse custodito o meno, mentre IM 1 ha parcheggiato nelle vicinanze del valico pedonale che avrebbero, poi, usato per fuggire.

Dopo avere ricevuto il suo via libera mediante la ricetrasmittente, __________ e IM 1 avrebbero, quindi, passato il confine con la BMW a bordo della quale lo avrebbero, poi, caricato e lui si sarebbe cambiato (PS IM 2 21.11.2012, pag. 8; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 8).

 

Sempre secondo le dichiarazioni di IM 2, giunti ad __________, i tre hanno posteggiato in un parcheggio sterrato dove lui si è messo al volante della BMW mentre __________, su indicazione di IM 1, è entrato nel bosco con la ricetrasmittente per controllare l’obiettivo.

Lui e IM 1 hanno, poi, raggiunto il posteggio della banca (PS IM 2 21.11.2012, pag. 8 e 9; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 8) in attesa dell’arrivo dell’impiegata.

 

                                   e.   dinamica

 

Alle 13.13, tre rapinatori sono giunti con la BMW sul piazzale antistante la banca e hanno parcheggiato nei posteggi riservati alla clientela.

Alle 13.18 è giunta anche l’impiegata __________.

IM 2, sceso dal lato conducente della BMW, ha raggiunto la __________ che si stava incamminando verso la porta principale della banca. Ha, quindi, costretto la donna - che rassicurava nel senso che non le sarebbe successo nulla (“stai calma che non succederà niente”) - a sbloccare la porta scorrevole dello stabile che dà accesso alla banca.

I due sono, poi, stati raggiunti da un secondo uomo che aveva il volto completamente coperto da un foulard (PS __________ 26.7.2012, pag. 3-4) e che, nella mano destra, teneva una pistola con la canna rivolta verso il basso (RPG 23.4.2013, pag. 8; AI 12, pag. 1; videosorveglianza; cfr., pure, denuncia 6.8.2012, AI 5).

 

IM 2 - che ha agito a viso scoperto - ha detto alla donna “adesso entriamo” (PS __________ 26.7.2012, pag. 4).

 

Una volta all’interno della banca, la vittima è stata costretta a digitare il codice che apre la porta che dà accesso all’area riservata ai soli dipendenti. Anziché il codice normale, la __________ ha digitato quello che attiva l’allarme aggressione silenzioso (PS __________ 26.7.2012, pag. 4) che è scattato negli uffici della polizia alle 13.23 (PS __________ 26.7.2012, pag. 4).

Sempre IM 2 ha detto alla donna “vogliamo i soldi” (PS __________ 26.7.2012, pag. 4).

 

IM 2 ha più volte rassicurato la vittima nel senso che nulla le sarebbe accaduto (RPG 23.4.2013, pag. 8; PS __________ 26.7.2012, pag. 4-5 secondo cui le avrebbe detto “stai calma che non succede nulla”) e la donna ha dato atto che i rapinatori non hanno mai usato violenza nei suoi confronti (PS __________ 26.7.2012, pag. 6).

 

Solo il secondo uomo - che sino a quel momento non aveva mai proferito parola (PS __________ 26.7.2012, pag. 5) - è entrato nella zona valori (il primo rimanendo all’esterno; denuncia 6.8.2012, AI 5) dove ha attirato l’attenzione della vittima toccando con le mani il calcio della pistola e dicendole di “non fare la furba (…) altrimenti ti faccio fuori!” (denuncia 6.8.2012, AI 5; PS __________ 26.7.2012, pag. 5).

 

All’ordine impartitole dal secondo rapinatore di aprire la cassaforte, la donna ha spiegato che, se l’avesse aperta, sarebbe scattato l’allarme. Il secondo rapinatore ha, quindi, chiesto istruzioni a IM 2 che gli ha risposto che non importava e di farla aprire ugualmente perché tanto erano vicini al confine ed avrebbero potuto scappare (denuncia 6.8.2012, AI 5; PS __________ 26.7.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9).

 

La donna ha, pertanto, consegnato il denaro - tra cui una mazzetta da fr. 100.- ed una da fr. 50.- composte da banconote segnate (denuncia 6.8.2012, AI 5; PS __________ 26.7.2012, pag. 6; PS __________ 10.8.2012, pag. 2) - al secondo rapinatore che lo ha messo in un sacchetto di plastica che aveva con sé (PS __________ 26.7.2012, pag. 5) e che gli era stato passato da IM 2 (RPG 23.4.2013, pag. 9; PS IM 2 21.11.2012, pag. 9; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9).

 

La vittima ha, infine, indicato ai rapinatori il pulsante per aprire la porta dato che, al momento di andarsene, non riuscivano ad uscire dalla banca (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9).

 

                                    f.   fuga

 

I rapinatori sono, poi, scappati verso l’Italia con il bottino di fr. 121'271.60 ed Euro 46'580.- (denuncia 6.8.2012, AI 5) a bordo della BMW guidata da __________ (RPG 23.4.2013, pag. 9; PS __________ 26.7.2012, pag. 6; PS __________ 26.7.2012, pag. 2; PS __________ 26.7.2012, pag. 1-2) che, nel frattempo, era sceso dal bosco e si era rimesso alla guida dell’auto (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9). IM 2 si è seduto a fianco del conducente e l’altro rapinatore ha preso posto sui sedili posteriori (PS __________ 26.7.2012, pag. 3).

 

Giunti al valico pedonale, i tre hanno abbandonato la vettura e, sempre secondo le dichiarazioni di IM 2, a piedi, hanno raggiunto, prima, l’auto di IM 1 e, poi, quella di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9) per, infine, rientrare ognuno a casa sua (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9).

 

È proprio a partire dalla BMW - rinvenuta nella zona del valico pedonale di __________ denominato “__________” e risultata effettivamente essere stata rubata il 31 marzo 2012 a __________ (RPG 23.4.2013, pag. 7; PS __________ 3.8.2012, pag. 2) - che le indagini si sono sviluppate sino a giungere all’identificazione degli imputati.

 

 

 

                                  g.   spartizione e consegna del bottino

 

Secondo IM 2, il bottino è stato inizialmente tenuto da IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10) con il quale si è incontrato il giorno successivo alla rapina in un parcheggio in cui questi gli ha consegnato la sua parte che egli ha contato solo una volta tornato a casa, constatando che ammontava a fr. 38'000.- e Euro 15'000.- (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9 in cui non ricorda se l’incontro è avvenuto il giorno dopo o “qualche giorno dopo”; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 10; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).

 

IM 2 ha spiegato di essersi fidato di IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10) e che, pur non essendosi espressamente accordati in tal senso, era chiaro che avrebbero diviso in tre parti uguali (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9).

Ha, poi, dichiarato di avere usato il provento della rapina per pagare parte del suo debito verso gli usurai - cui deve, però, ancora Euro 25'000.- (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) - e di avere tenuto Euro 5'000.- per sé (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9).

 

La versione di IM 2 secondo cui il denaro sarebbe rimasto per uno o più giorni nelle mani di IM 1 e secondo cui egli avrebbe trattenuto una parte per sé è inverosimile se solo si considera che, secondo le sue dichiarazioni, era lui ad essere pressato dagli usurai che, con le loro richieste, lo avevano spinto a commettere le rapine.

 

                                14.   valutazione della chiamata di correo

 

                                         La tesi della partecipazione di IM 1 alla rapina di __________, proposta dalla pubblica accusa, poggia essenzialmente sulla chiamata di correo di IM 2.

Tale chiamata presenta, però, numerose pecche.

 

                                   a.   Anzitutto, IM 2 non può essere considerato generalmente attendibile.

La sua generale credibilità è, infatti, minata dalle numerose bugie propinate agli inquirenti e dalla manifesta inverosimiglianza di svariati aspetti della versione da lui fornita.

 

                               a.1.   IM 2 ha mentito, anche se solo inizialmente, sul suo coinvolgimento nelle rapine.

Nei suoi primi verbali ha, infatti, negato di avervi partecipato (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2; MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2 e 5) e, addirittura, di sapere dove si trova il comune di __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2; MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 4). Ha, poi, spiegato la sua presenza nel canton Grigioni, in compagnia di IM 1, il 17 luglio 2012 con il desiderio di trovare in quella zona “un alberghetto per andare a fare una piccola vacanza con i figli e mia moglie” (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2 e 3). Inoltre, confrontato con il fatto che la BMW utilizzata per la tentata rapina di __________ e la rapina di __________ era stata colta da un radar tra la sua vettura e quella di IM 1, ha dichiarato di non sapere nulla riguardo a quell’auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4). Infine, preso atto che IM 1 aveva confessato la tentata rapina a __________ del 17 luglio 2012, IM 2 ha smesso di rispondere alle domande degli inquirenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4-5).

 

                               a.2.   IM 2 si è, poi, anche contraddetto sulla natura del suo rapporto con IM 1: se inizialmente aveva sostenuto che si trattava di un rapporto di amicizia (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1), in seguito ha ritrattato definendolo una semplice conoscenza (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).

 

                               a.3.   Sebbene in seguito abbia corretto la sua affermazione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3), IM 2 ha mentito quando ha dichiarato di non avere più avuto problemi con la giustizia dopo la sua ultima scarcerazione (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2). Come visto, egli risulta, infatti, essere indagato in Italia in quanto, il 26 ottobre 2010, “a seguito di un diverbio per motivi di viabilità stradale, brandendo una spranga in ferro, percuoteva __________, cagionandogli lesioni personali consistite in “trauma con escoriazioni alla coscia sinistra, ferita a lembo mano sinistra, ematoma sottocutaneo avambraccio sinistro”, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni s. c.”, nonché per avere, “senza giustificato motivo”, portato fuori della propria abitazione e custodito nell’abitacolo dell’autovettura a lui in uso, “una spranga di ferro della lunghezza di circa 50 centimetri” e per avere offeso l’onore e la reputazione della vittima ingiuriandola con le parole “figlio di puttana” (AI 224).

 

                               a.4.   Come visto, IM 2 ha mentito, inventando l’inverosimile storia degli usurai (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3), riguardo al movente che lo avrebbe spinto ad agire.

Ha, pure, mentito a proposito del fatto di avere o meno riferito tale suo problema a IM 1: mentre inizialmente aveva detto di avergliene parlato (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), in seguito, siccome il coimputato aveva preteso che il prestito usuraio era una bugia, ha ritrattato dicendo che i suoi problemi non li conosceva neppure sua moglie e che non li avrebbe mai confidati a IM 1 (che, peraltro, in questo caso, ha definito una semplice sua conoscenza; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 16-17).

 

Del resto, è solo in un secondo tempo che IM 2 ha pensato bene di ricondurre l’incendio del suo ristorante agli usurai. Inizialmente, egli aveva infatti dichiarato che “i Carabinieri mi hanno spiegato che probabilmente se la sono presa con il mio ristorante per dare un segnale ad altre attività commerciali della zona” e precisato di avere “avuto alcuni episodi di “estorsione”, nel senso che alcune persone si presentavano da me dicendo che in precedenza mangiavano gratis al ristorante, ma io le ho sempre allontanate” (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).

 

                               a.5.   IM 2 è caduto in contraddizione anche sulla questione dei sopralluoghi.

Se in un primo tempo ha sostenuto di averli fatti sempre con IM 1 e mai con __________ (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8), successivamente ha detto di non ricordare se il sopralluogo del 27 giugno 2012 a __________ lo avesse fatto da solo, con IM 1 o con altri (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 5).

Poi, dopo aver detto che, diversamente da __________, ad __________ non ha mai effettuato sopralluoghi da solo (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 8), ha ritrattato dichiarando che in alcune occasioni è venuto da solo anche ad __________ (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 14).

 

IM 2 non è stato lineare neanche al riguardo del momento in cui sono iniziati i sopralluoghi: dapprima ha fatto risalire la prima volta al 4 luglio 2012 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3), poi ha detto di non ricordare se la prima volta è stata quel giorno (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2) e, infine, ha ritenuto possibile che la prima volta sia stata il 25 giugno 2012 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3).

 

                               a.6.   Come visto, IM 2 ha fornito una versione inverosimile riguardo a __________, sostenendo di esserselo trovato davanti soltanto la mattina del 17 luglio 2012 e di avere accettato di commettere la rapina anche con lui, nonostante fosse la prima volta che lo vedeva, semplicemente perché si fidava di IM 1 che lo aveva coinvolto. Ha, quindi, mentito sia sul fatto di non averlo precedentemente conosciuto, sia sul momento del suo intervento nelle rapine (dato che è stato accertato che egli ha partecipato già alla tentata rapina del 16 luglio 2012), sia sul ruolo da lui ricoperto.

 

                               a.7.   Da quanto sopra esposto deriva che IM 2 ha mentito anche su chi ha procurato la BMW usata per recarsi a __________ la mattina del 17 luglio 2012 (e, poi, ad ______ il 26 luglio 2012).

 

                               a.8.   Come visto, IM 2 ha mentito anche riguardo alle ricetrasmittenti: da un lato, ha sostenuto che esse non sono mai state utilizzate prima del 26 luglio 2012 e, dall’altro, ha preteso di essere stato lui a proporre di acquistarle.

 

                               a.9.   IM 2 non è stato lineare neppure sulla questione a sapere se IM 1 fosse o meno armato.

Con riferimento al 16 luglio 2012, ha inizialmente sostenuto di avere visto - quando, ancora nel posteggio, si stavano travestendo in vista della rapina - che IM 1 aveva una pistola infilata nella cintola del pantaloni (PS IM 2 21.11.2012, pag. 4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag.4). Al dibattimento di primo grado ha sfumato le sue dichiarazioni affermando che “forse” aveva “intravisto” che IM 1 portava una pistola (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

 

Quanto al 17 luglio 2012, inizialmente ha detto di non avere visto con i suoi occhi che IM 1 era armato (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5), poi ha detto di non ricordare se questi portasse una pistola (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8) e, infine, ha preteso che l’avesse (MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3). Ha confermato questa versione anche al dibattimento di primo grado durante il quale ha precisato di avere visto l’arma solo quando si stavano cambiando (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5). Con questa dichiarazione egli è, tuttavia, caduto in contraddizione ritenuto come in precedenza avesse sostenuto che lui e IM 1 si sono camuffati ancora nelle rispettive auto, prima di salire a bordo della BMW (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5).

 

                             a.10.   IM 2 ha mentito anche quando ha negato di essere stato lui ad ordinare a IM 1 di legare l’impiegata dell’ufficio postale di __________.

 

                             a.11.   IM 2 ha mentito anche quando ha preteso di essere stato lui per primo a decidere di lasciar perdere e di uscire dall’ufficio postale di __________ dopo che l’impiegata era stata legata.

 

                             a.12.   IM 2 non è stato trasparente neppure riguardo alle minacce proferite all’indirizzo dell’impiegata di __________ prima di uscire dall’ufficio postale. Inizialmente, ha detto di non ricordare di averla minacciata (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 6). In seguito, pur ribadendo di non ricordare, ha dichiarato di credere di non averlo fatto (MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3). A fronte delle dichiarazioni della vittima, ha ripetuto di non ricordare, ma ha escluso di averlo fatto (MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3). Ancora al dibattimento di primo grado ha detto di non ricordare la minaccia (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) ma, confrontato con la versione della vittima, ha dato atto che “se è successo, faceva comunque parte del “gioco” della rapina” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).

Ritenuto come la vittima abbia detto di essere stata minacciata, quando ha escluso di averlo fatto, IM 2 ha mentito.

 

                             a.13.   IM 2 è stato poco lineare anche riguardo alla presenza di un’arma durante la rapina di __________. Inizialmente, ha sostenuto di non sapere se il suo compare fosse armato (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9). In seguito, ha dichiarato che, messa a segno la rapina, al momento di uscire dalla banca, si è girato verso la vittima e ha visto il suo compartecipe “alzare una mano nella quale, credo, tenesse una pistola, agitandola in direzione dell’impiegata” per far sì che la donna aprisse la porta e loro potessero uscire (PS IM 2 21.11.2012, pag. 9). In un successivo verbale, ha ribadito di non essere sicuro che la persona che lo accompagnava fosse davvero munito di pistola (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 8 e 9). Poi, ha detto di non ricordare precisamente se questi fosse armato, ma ha precisato di avere avuto l’impressione che lo fosse e di averne avuta conferma quando ha visto le fotografie estrapolate dalla videosorveglianza (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9). Davanti ai primi giudici, è tornato a dire di non sapere se quel giorno il suo complice avesse una pistola dato che non era con lui mentre si travestiva (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

Questa Corte ritiene, però, che IM 2 abbia mentito quando ha sostenuto di non sapere se il secondo rapinatore fosse armato o meno dal momento che dall’esame delle immagini della videosorveglianza emerge che questi era effettivamente armato.

 

                             a.14.   Inverosimile è la versione di IM 2 anche se si considera che egli ha preteso che il provento della rapina di __________ è rimasto nelle mani di IM 1 per uno o più giorni finché questi gli ha consegnato la sua quota parte che lui - fidandosi di IM 1 - ha contato solo una volta tornato a casa, constatando che ammontava a fr. 38'000.- e Euro 15'000.-.

L’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IM 2 è manifesta se solo si pon mente al fatto che era lui ad essere pressato dagli usurai e che, per una questione determinante come la spartizione del bottino, egli ha sostenuto di essersi fidato di colui cui in corso d’inchiesta ha addirittura negato il rango di amico.

 

                             a.15.   Ritenuta la falsità del movente da lui addotto, IM 2 risulta aver mentito anche sulla destinazione data al ricavato della rapina quando ha preteso di averlo usato per pagare parte del suo debito verso gli usurai. Inverosimile appare, del resto, la versione secondo cui, pur dovendo ai suoi creditori ancora Euro 25'000.-, avrebbe tenuto per sé una parte del denaro sottratto.

 

                                  b.   Sussistono, inoltre, più che fondati dubbi sul carattere disinteressato della chiamata in correità.

 

In effetti, quando ha parlato del coinvolgimento di IM 1 nella rapina di __________, IM 2 sapeva che questi lo aveva - seppur indirettamente - chiamato in causa per i fatti di __________.

Lui stesso l’ha, peraltro, ammesso quando ha dato atto di avere deciso di collaborare dopo essere stato messo al corrente che IM 1, pur non avendo fatto il suo nome, aveva indicato che le persone ritratte nel radar grigionese erano i suoi correi (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 8).

Non va, poi, dimenticato che IM 1, confrontato con il fatto che l’edicolante lo aveva riconosciuto come l’uomo che, in compagnia di IM 2, era a __________ la mattina presto di qualche giorno prima che venisse tentata la rapina, aveva ammesso - pur avvalendosi della facoltà di non rispondere riguardo all’identità dell’uomo che lo accompagnava - che quella mattina aveva fatto un sopralluogo in vista del colpo (PS IM 1 25.9.2012, pag. 8-9), ciò di cui pure IM 2, che aveva avuto accesso agli atti, era consapevole.

IM 2 potrebbe, quindi, avere chiamato in correità colui che egli riteneva essere il responsabile del suo arresto.

 

Che IM 2 nutra del rancore nei confronti di IM 1 è, del resto, provato dal fatto che, nel verbale di confronto del 25 luglio 2013, si è rivolto a lui dicendogli: “arriverà il giorno in cui ti spaccherò la testa” (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 15).

 

Non si può, quindi, escludere che IM 2, chiamando in causa IM 1, abbia voluto fargliela pagare per averlo implicato nel procedimento penale.

 

                                15.   Ma, soprattutto, a sostegno dell’estraneità di IM 1 alla rapina di __________ vi sono numerosi elementi.

 

                                   a.   Anzitutto, la generale credibilità di IM 1 risulta maggiore rispetto a quella di IM 2 se si considera, da un lato, che della prima tentata rapina di __________ gli inquirenti sono venuti a conoscenza soltanto perché ne ha spontaneamente parlato IM 1 e, dall’altro, che, in buona parte, le sue dichiarazioni sulla seconda tentata rapina (che divergono da quelle di IM 2) sono confermate da quelle della vittima. Al proposito, il ricordo sbagliato di IM 1 riguardo al fatto di essere stato lui il primo a raggiungere la donna fuori dall’ufficio postale può essere attribuibile allo stress vissuto - in modo particolare da lui, che ha dichiarato che non riusciva più a reggere la tensione - in quei momenti. Del resto, egli non avrebbe avuto alcun interesse a mentire su quell’aspetto che, nel contesto della tentata rapina in questione, costituisce una circostanza del tutto neutra.

 

A ciò aggiungasi che dalle dichiarazioni dei testi, in particolare delle vittime, emerge che IM 2 rivestiva un ruolo di capo rispetto a IM 1 (a __________) e rispetto all’altro rapinatore entrato in banca (ad __________): dalle loro dichiarazioni risulta, infatti, che è sempre stato IM 2 a parlare con le vittime, che è stato lui ad ordinare a IM 1 di legare l’impiegata di __________ e a minacciarla prima di uscire dall’ufficio postale, che è stato lui a scegliere la via di fuga attraverso i Grigioni, che è stato lui a rimanere nell’atrio della banca di __________ (e, quindi, più al sicuro) e a rispondere ai dubbi del correo che non sapeva se far aprire la cassaforte nonostante l’allarme e, per il valore che può avere, che era lui che sulla BMW saliva sul sedile accanto al posto di guida occupato da __________.

Il ruolo di capo di IM 2 aggiunge verosimiglianza al racconto di IM 1 riguardo all’incontro di __________ organizzato da IM 2 con __________ - che, si noti, ha poi partecipato alla prima tentata rapina viaggiando come passeggero sulla moto di IM 2 - mentre ne toglie a quello di IM 2 che pretende di essersi sostanzialmente piegato alla volontà di IM 1 accettando, il 17 luglio 2012, un secondo correo (quindi, accettando di vedersi diminuire la propria parte di bottino) non previsto e a lui del tutto sconosciuto.

Vero è che neanche IM 1 è stato completamente trasparente nella misura in cui non ha fornito le generalità di __________. A differenza di IM 2 (che ha sostenuto di non averlo mai visto prima e di non conoscere il suo nome), egli ha, però, fornito una versione credibile del motivo per cui non ha voluto rivelare la sua identità: ha, infatti, detto che voleva continuare a “vivere tranquillo” (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 5) ed evitare di avere guai (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

                                  b.   IM 1 ha spiegato in modo verosimile anche il motivo per cui ha deciso di dissociarsi e di non partecipare alla rapina di __________.

Ha, infatti, affermato che gli era stato assicurato che la rapina di __________ sarebbe stata un gioco da ragazzi e che, preso atto che così non è stato, ha iniziato a dubitare dell’affidabilità dei suoi compagni. Ha precisato che la sua sensazione di non essere in mani sicure è aumentata quando ha constatato che la vettura rubata ed utilizzata per il secondo tentativo non era stata lasciata a __________, così come sarebbe invece stato opportuno fare. Saputo, poi, che l’auto era stata rubata a __________, dove lui aveva abitato fino a poco tempo prima, ha temuto che, se gli inquirenti avessero scoperto che era stata impiegata per delle rapine, queste sarebbero immediatamente state ricondotte a lui, ciò che - unito al fatto che, il 17 luglio 2012, si era reso conto di non riuscire a reggere la tensione - lo ha definitivamente convinto a lasciare perdere la collaborazione con IM 2 e __________.

 

Le dichiarazioni di IM 1 sulla sua estraneità alla rapina di __________ - costanti, lineari e, in sé, verosimili - sono, poi, supportate da tutta una serie di elementi oggettivi.

 

                               b.1.   Dagli atti risulta, infatti, che, ad eccezione del 23 luglio 2012 (quando ha spiegato di essere venuto in Ticino per cambiare dei franchi in Euro; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9), i tabulati telefonici dell’utenza in suo uso non indicano più alcuna presenza di IM 1 in Ticino dopo il 17 luglio 2012. Ciò conferma che egli - che era solito portare con sé il suo cellulare (tanto che il 17 luglio 2012 ha chiamato IM 2 durante il viaggio di rientro in Italia) - non ha più effettuato alcun sopralluogo in Ticino dopo tale data.

                                         Al contrario, dai tabulati telefonici dell’utenza in suo uso risulta che, tra il 17 ed il 26 luglio 2012, IM 2 è venuto nel nostro Cantone ancora il 21, il 23 ed il 24.

 

                               b.2.   Anche il 24 luglio 2012, quando la teste __________ ha dichiarato di avere visto, proprio vicino alla banca di __________, un uomo che l’ha insospettita e che aveva sulla gamba un tatuaggio simile a quello che ha IM 1, questi risulta - nuovamente grazie agli standort del suo cellulare - essersi trovato in Italia. A ciò aggiungasi che, quando le è stata mostrata la sua fotografia, la teste non ha riconosciuto IM 1 (PS __________ 3.9.2012, pag. 2). Ne discende che è praticamente certo che non era lui l’uomo che, quel giorno, stava sorvegliando la banca.

 

                               b.3.   Il cellulare di IM 1 è stato localizzato in Italia anche il 26 luglio 2012, proprio all’ora in cui, ad __________, è stata messa a segno la rapina. Ancora una volta, ritenuto come egli solesse portare con sé il suo cellulare nei suoi spostamenti, i suoi tabulati telefonici dimostrano che, in quel momento, IM 1 non si trovava in Ticino.

 

                               b.4.   A ciò aggiungasi che la compagna di IM 1 ha dichiarato di essere rimasta a casa con lui, il 26 luglio 2012, fino alle ore 12.30 (PS __________ 28.8.2012, pag. 3). Considerato che, secondo il sito www.viamichelin.it, per percorrere la tratta __________ - __________ occorrono circa 50 minuti, l’imputato non può essersi trovato ad __________ 40 minuti dopo aver lasciato la compagna (ritenuto che la rapina è stata messa a segno poco dopo le 13.10). I tempi sono, dunque, troppo stretti e lo diventano ancor più se si considera che, se avesse dovuto commettere una rapina, egli si sarebbe verosimilmente recato in loco con un po’ di anticipo (visto anche il precedente del 16 luglio 2012).

 

                               b.5.   Dalle immagini della videosorveglianza risulta, poi, che i due rapinatori che sono entrati nella banca di __________ erano pressappoco alti uguali. Al dibattimento di appello questa Corte ha potuto constatare che ciò non è il caso per IM 1 e IM 2 (nettamente più alto del coimputato).

 

                                16.   A fronte di tutto quanto sopra, questa Corte ha raggiunto il convincimento che l’uomo che con IM 2 (e __________) ha messo a segno la rapina ai danni della banca __________ di __________ non è IM 1.

Nella misura in cui era volto ad accertare il coinvolgimento di IM 1 nella rapina perpetrata ad __________ il 26 luglio 2012, l’appello presentato dal PP deve, pertanto, essere respinto.

 

                                17.   In via subordinata, il procuratore pubblico ha chiesto che IM 1, per le “concrete disposizione tecniche ed organizzative” prese tra la fine di maggio ed il 4 luglio 2012 in vista della commissione della rapina di __________, venga riconosciuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina ai sensi dell’art. 260bis CP.

Ricordato che è accertato che i sopralluoghi eseguiti prima dei tentativi di __________ erano finalizzati a trovare il luogo che meglio si prestasse per una rapina (e non per due), la tesi dell’accusa non può essere seguita nella misura in cui gli atti preparatori effettuati da IM 1 fino al 4 luglio 2012 sono assorbiti dalle tentate rapine di __________ (DTF 115 IV 121 consid. 2b; 111 IV 144 consid. 3b).

L’appello del procuratore pubblico deve, quindi, essere respinto anche su questo punto e IM 1 deve essere prosciolto dalla relativa imputazione.

 

                                18.   Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza (cifra 1 cpv. 1).

L’art. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena.

Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).

 

                                         Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che l’adempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena all’interno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell’8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).

 

                                19.   Con il suo appello, IM 1 sostiene che i fatti del 16 luglio 2012 “non adempiono gli estremi della tentata rapina” (dichiarazione di appello 21.2.2014, pag. 3).

 

                                   a.   Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

 

                                  b.   Nella misura in cui sostiene che i fatti del 16 luglio 2012 non configurano un tentativo ai sensi dell’art. 22 CP poiché la coercizione che caratterizza il reato di rapina non era ancora iniziata, l’appellante dimentica che il Tribunale federale ha già riconosciuto il tentativo:

                                         -  in un caso in cui i rapinatori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all’uso ed avevano aspettato per poco più di un’ora, rinunciando ad entrare in azione a causa dell’eccessivo andirivieni di persone che avevano osservato (DTF 120 IV 113 consid. 1b; cfr., pure, consid. 1c in cui il TF ha stabilito che non si era in presenza di una tentata rapina aggravata per il rischio concreto corso dalla vittima (non ancora dato) ma ha riconosciuto gli autori colpevoli di tentata rapina aggravata per la particolare pericolosità da loro dimostrata);

                                         - in un caso in cui i rapinatori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo (DTF 117 IV 369 consid. 11-12).

In concreto, IM 2 e IM 1 hanno escogitato un piano che prevedeva di raggiungere __________ a bordo delle loro motociclette, posteggiarle e avvicinarsi a piedi all’ufficio postale dove IM 2 si sarebbe dovuto occupare dell’impiegata e IM 1 dei soldi. Allo scopo di mettere in atto il loro piano, i due si sono effettivamente recati a __________ dove sono stati costretti a rinunciare al loro intento in quanto sono arrivati in ritardo (ovvero quando l’impiegata era già entrata nell’edificio). Con il loro agire essi si sono spinti oltre gli atti preparatori e, compiendo “l’ultimo passo decisivo sulla strada verso la realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna” (DTF 117 IV 369 consid. 9), hanno chiaramente iniziato l’esecuzione del reato. I presupposti del reato tentato ai sensi dell’art. 22 CP sono, pertanto, realizzati.

 

Nella misura in cui intendeva, poi, sostenere che i fatti in questione costituissero semmai un tentato furto, va evidenziato che IM 1 ha dichiarato che da subito era chiaro che sarebbe stata una rapina e non un furto (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3) e che, allo scopo, egli si era, pure, munito di una pistola (seppur si trattasse di un’arma giocattolo).

Egli ha, quindi, manifestato la chiara intenzione di commettere, non un furto, bensì una rapina. Non essendo il reato stato consumato, è di tentata rapina che IM 1 (così come IM 2) va ritenuto colpevole.

 

L’appello incidentale di IM 1 deve, pertanto, essere disatteso: per i fatti del 16 luglio 2012 a __________ egli è dichiarato autore colpevole di tentata rapina.

 

                                20.   La cifra 2 dell’art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.

 

                                   a.   Per arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell’oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità d’impiego nel caso concreto.

La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2).

 

                                  b.   Per sapere se un’arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3).

 

                                   c.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che armi da fuoco fittizie, difettose o per le quali l’autore non dispone immediatamente di munizioni non costituiscono armi da fuoco ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP (DTF 111 IV 49 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 147, pag. 454; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 8, pag. 146).

Esse potrebbero, tuttavia, essere considerate “altre armi pericolose”, ad esempio, nel caso in cui l’“arma” fosse provvista di particolari dispositivi per l’impiego quale arma contundente o arma da punta o da taglio (non, invece, se semplicemente forma e peso ne consentirebbero l’impiego quale strumento contundente; DTF 111 IV 49 consid. 3; cfr., pure, DTF 110 IV 80 consid. 1b; Donatsch, op. cit., nota 361, pag. 146-147; cfr., pure, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, § 30, n. 940, pag. 283).

Secondo la dottrina, pistole scacciacani non costituiscono altre armi pericolose in quanto non sono in grado di uccidere o ferire gravemente un uomo (Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 139, n. 156, pag. 456). Pistole non funzionanti costituiscono “altre armi pericolose” soltanto se sono concepite fin dall’inizio come armi contundenti o armi da punta o da taglio (Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 139, n. 20, pag. 697).

 

                                  d.   Secondo gli accertamenti operati da questa Corte, sia il 16 che il 17 luglio 2012 IM 1 si è armato di una pistola giocattolo per commettere le tentate rapine. Come visto, un tale oggetto non può essere considerato né un’arma da fuoco, né un’altra arma pericolosa (cfr. DTF 111 IV 49 consid. 3). Ne discende che, proprio per la natura posticcia dell’arma, l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa non è realizzata.

 

Dal momento che IM 1 ha dato atto che IM 2 era presente quando __________ ha detto loro di portare, in vista delle rapine e solo “per fare paura”, o una pistola giocattolo o un taglierino, deve essere accertato che anch’egli era consapevole che l’arma che lui portava era finta, ragion per cui, in relazione ai primi due tentativi, deve essere prosciolto dall’aggravante di cui all’art. 140 cifra 2 CP.

 

Diversa è la situazione per la rapina del 26 luglio 2012.

Come visto, questa Corte ha accertato che la pistola di cui si era munito il rapinatore che è entrato nella banca con IM 2 era vera. Ritenuto come egli abbia dato atto di non essersi assicurato che fosse finta e come abbia anche sostenuto che la presenza di un’arma era per lui indifferente, deve essere concluso che egli ha accettato il rischio che l’arma fosse vera, adempiendo così, per dolo eventuale, l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco.

 

Nella misura in cui era volto a riconoscere l’aggravante dell’aver agito a mano armata, l’appello del procuratore pubblico deve, quindi, essere parzialmente accolto: se IM 1 è prosciolto da tale aggravante, IM 2 ne risponde ma soltanto in relazione alla rapina commessa ad ______ il 26 luglio 2012.

 

                                21.   Per l’art. 140 cifra 3 cpv. 1 CP, il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine.

 

                                   a.   Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più soggetti si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più (di due; DTF 122 IV 265 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2; Sabrina Kronenberg, Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht, forumpoenale 1/2011, pag. 53) reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 139, n. 16, pag. 253). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b).

 

Una banda può essere costituita già dall’unione di due persone, a condizione che vi siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che l’intensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (“bis zu einem gewissen Grade fest verbunden und stabilen Team”), anche se la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo relativamente breve (DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Sabrina Kronenberg, op. cit., pag. 52 e segg.).

Tenuto conto dell’elevata comminatoria di pena, la nozione di banda deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 122, pag. 449).

 

Dal profilo soggettivo, l'appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b; 124 IV 286 consid. 2; 122 IV 265 consid. 2b; 105 IV 181 consid. 4b). La semplice circostanza che due correi commettano insieme più reati e che si attendano ogni volta determinati vantaggi dalla loro cooperazione non costituisce forzatamente un indizio di una tale volontà (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3 e 3.4.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b e 2 c/cc).

Neppure si può concludere a posteriori per una tale volontà fondandosi sul fatto che due o più autori hanno perpetrato in modo simile una serie di reati ravvicinati nello spazio e nel tempo (STF 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 4).

 

                                  b.   L’adempimento dell’aggravante della banda nei confronti di IM 2 - riconosciuto in prima sede - è rimasto incontestato.

 

Dal momento che, secondo gli accertamenti di questa Corte, con IM 2 IM 1 ha commesso “soltanto” due reati (ovvero le due tentate rapine ai danni dell’ufficio postale di __________) e che quanto risulta dagli atti esclude che i due avessero concordato di metterne a segno un numero superiore, l’aggravante della banda non può essere riconosciuta nei confronti di IM 1.

Su questo aspetto, l’appello presentato dal procuratore pubblico deve, dunque, essere disatteso: il proscioglimento di IM 1 dall’aggravante della banda deciso in primo grado è confermato.

 

                                22.   In conclusione, ritenuto come, al dibattimento di appello, il procuratore pubblico abbia rinunciato a far valere l’aggravante della particolare pericolosità di cui all’art. 140 cifra 3 cpv. 3 CP (ciò che ha comportato il passaggio in giudicato del relativo proscioglimento pronunciato in prima sede):

 

                                         -  IM 2 è dichiarato autore colpevole di:

                                             --     ripetuto furto d’uso

                                             --     ripetuta rapina aggravata, in parte tentata, per avere agito come associato ad una banda (cifra 3 cpv. 2) e, limitatamente alla rapina del 26 luglio 2012, anche per avere agito con un’arma da fuoco (cifra 2).

                                         In relazione alle tentate rapine del 16 e del 17 luglio 2012 egli è, invece, prosciolto dall’aggravante dell’aver agito con un’arma da fuoco (cifra 2);

 

                                         - IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

                                             --     furto d’uso;

                                             --     contravvenzione alla LStup;

                                             --     ripetuta tentata rapina semplice.

    Egli è prosciolto da ogni imputazione per i fatti del 26 luglio 2012 e, in relazione ai fatti del 16 e del 17 luglio 2012, dalle aggravanti dell’essersi munito di un’arma da fuoco (cifra 2) e dell’aver agito come associato ad una banda (cifra 3 cpv. 2). È, inoltre, prosciolto dall’imputazione di furto d’uso per la variante del condurre e per l’episodio del 26 luglio 2012.

 

                                23.   Commisurazione della pena

 

                             23.1.   Mentre il procuratore pubblico ha chiesto che, a fronte delle nuove condanne, la pena di entrambi venga aggravata, entrambi gli imputati hanno postulato una riduzione della sanzione loro inflitta in primo grado.

 

                             23.2.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

La legge commina:

- per la contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a LStup);

- per il furto d’uso, la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria (art. 94 n. 1 vLCStr);

- per la rapina semplice, la pena detentiva sino a dieci anni o la pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP);

- per la rapina aggravata siccome commessa dimostrandosi particolarmente pericolosi, la pena detentiva non inferiore a due anni (art. 140 cifra 3 cpv. 1 CP), ritenuto che l’art. 172bis CP dispone che, in tutti i casi in cui nel titolo relativo ai reati contro il patrimonio è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può sempre cumulare questa pena con una pena pecuniaria.

 

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

                             23.3.   Anche a fronte delle conseguenze psicologiche che l’agire degli imputati ha avuto sulle vittime, questa Corte ha confermato le pene irrogate dai primi giudici - di cui richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, e fa proprie le argomentazioni sviluppate sul tema (cfr. consid. 25 e 26 della sentenza impugnata) - con l’eccezione di quella inflitta a IM 2 che è stata aumentata di tre mesi per tener conto dell’ulteriore aggravante (l’aver agito con un’arma da fuoco) riconosciuta in questa sede.

L’appello del procuratore pubblico è, pertanto, parzialmente accolto, mentre sono respinti gli appelli incidentali dei condannati.

Del resto, la richiesta di diminuzione di pena per IM 1 era motivata dalla postulata ma negata assoluzione dall’imputazione di tentata rapina per l’episodio del 16 luglio 2012, mentre quella di IM 2 era motivata dalla pretesa secondo cui, in primo grado, non era stato sufficientemente tenuto del fatto - qui negato - che lui aveva agito perché pressato dagli usurai né della buona collaborazione da lui prestata agli inquirenti con la chiamata in correità, chiamata, come visto, giudicata menzognera da questa Corte.

 

                                24.   Pretese civili

 

A fronte della conferma del proscioglimento di IM 1 per i fatti di __________, viene confermata pure la decisione relativa alle pretese civili adottata in primo grado.

Su questo punto, l’appello incidentale presentato da IM 2 deve, quindi, essere disatteso.

 

                                25.   Tassazione delle note di onorario

 

Le note di onorario sono state approvate così come esposte. Le uniche correzioni sono dovute alla presa in considerazione dell’effettiva durata del dibattimento di appello e delle prestazioni legate alla presenza dei difensori in aula (spese di trasferta).

 

                                26.   Spese

 

Visto l’esito degli appelli, è stata confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

Gli oneri processuali della procedura di appello sono stati attribuiti, in applicazione dell’art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza. Di conseguenza, quelli legati all’appello principale del procuratore pubblico sono stati posti a carico dello Stato e quelli legati agli appelli incidentali dei condannati sono stati posti a loro carico (ma, poiché entrambi sono al beneficio dell’assistenza giudiziaria, di fatto, sono a carico dello Stato ai sensi dell’art. 135 CPP, in particolare cpv. 4).

Ne discende che, anche su questo punto, l’appello incidentale di IM 2 deve essere respinto.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 135, 139, 267, 268, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                         12, 22, 40, 47, 49, 50, 51, 71, 106, 140, 183 e 260bis CP;

art. 19a LStup;

art. 94 n. 1 vLCStr;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

 

ha pronunciato:       

 

                                   1.   L’appello presentato dal procuratore pubblico è parzialmente accolto, mentre gli appelli incidentali presentati da IM 2 e da IM 1 sono respinti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 3.2, 4.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 4.2, 7, 8 e 9 della sentenza 27 novembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

 

                               1.1.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   ripetuta rapina aggravata, in parte tentata

siccome commessa in banda e, limitatamente al 26 luglio 2012, con un’arma da fuoco, e meglio per avere:

 

                         1.1.1.1.   il 16 e il 17 luglio 2012, a __________, agendo in correità con IM 1, tentato in due occasioni di commettere una rapina ai danni de ACPR 3;

 

                         1.1.1.2.   il 26 luglio 2012, ad __________, agendo in correità con terzi non identificati, commesso una rapina ai danni della ACPR 2 con una refurtiva di fr. 121'271.60 ed Euro 46'580.-;

 

                            1.1.2.   ripetuto furto d’uso

per avere, il 17 e il 26 luglio 2012, condotto e circolato come passeggero a bordo dell’autovettura BMW 530 Touring targata __________, sapendo che era stata sottratta;

 

                               1.2.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                            1.2.1.   ripetuta tentata rapina

per avere, il 16 ed il 17 luglio 2012, a ________, agendo in correità con IM 2 e un terzo non identificato, in due occasioni, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 3;

 

                            1.2.2.   furto d’uso

per avere, il 17 luglio 2012, circolato come passeggero a bordo dell’autovettura BMW 530 Touring targata, sapendo che era stata sottratta;

 

                            1.2.3.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 21 maggio 2013, a __________, consumato un imprecisato quantitativo di hashish.

 

                               1.3.   IM 2 è prosciolto, limitatamente alle tentate rapine del 16 e del 17 luglio 2012, dall’aggravante dell’aver agito con un’arma da fuoco.

 

                               1.4.   IM 1 è prosciolto:

 

                            1.4.1.   da ogni imputazione in relazione ai fatti del 26 luglio 2012 (punto n. A.1.3 dell’AA e imputazione subordinata di atti preparatori punibili di rapina) e, in relazione ai fatti del 16 e del 17 luglio 2012, dalle aggravanti dell’essersi munito di un’arma da fuoco e dell’aver agito in banda;

 

                            1.4.2.   dall’imputazione di furto d’uso di cui al punto A.3 dell’atto di accusa per la variante del condurre e per i fatti del 26 luglio 2012.

 

                               1.5.   IM 2 è condannato:

 

                            1.5.1.   alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto;

 

                               1.6.   IM 1 è condannato:

 

                            1.6.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                            1.6.2.   al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

 

                               1.7.   IM 2 è condannato a versare a titolo di risarcimento del danno fr. 121'271.60 ed Euro 46'580.- alla ACPR 2, __________.

 

                                   2.   I condannati sono ricondotti in carcere per la prosecuzione dell’espiazione delle rispettive pene detentive.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DI 2 è approvata per:

 

- onorario                                                               fr. 3’375

- spese                                                                    fr.    338.85

Totale                                                                      fr. 3'713.85

 

a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

 

                               3.2.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario                                                               fr. 5'970.00

- spese                                                                    fr.    162.00

Totale                                                                      fr. 6'132.00

 

a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

 

                               3.3.   Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.4.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                                   4.  

                               4.1.   È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

 

                               4.2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr. 1'000.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 1'200.00   

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                               4.3.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale presentato da IM 2, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.   800.00    

-  altri disborsi                            fr.   200.00    

                                                     fr. 1'000.00   

 

sono posti a carico dell’apppellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), dello Stato.

 

                               4.4.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale presentato da IM 1, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.   800.00    

-  altri disborsi                            fr.   200.00    

                                                     fr. 1'000.00   

 

sono posti a carico dell’apppellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), dello Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

    Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

    6900 Lugano

-   Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,

    Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona

-   Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa,

    6501 Bellinzona

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

 

 

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.