Incarto n.
17.2014.29

Locarno

24 giugno 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione,

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 dicembre 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 gennaio 2014)

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 9 febbraio 2014;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa 27 settembre 2013, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, l’8 maggio 2013 a __________, alla guida dell’autovettura, sebbene avesse notato un conducente di un veicolo eseguire una manovra di retromarcia onde accedere ad un parcheggio laterale, continuato la corsa, collidendo con lo stesso.

La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 150.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e spese per fr. 70.-.

 

Il 1° ottobre 2013, AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa.

 

In data 7 ottobre 2013 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 30017/309 del 27 settembre 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

 

                                  B.   Statuendo con sentenza 3 dicembre 2013, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha ritenuto AP 1 autrice colpevole dell’infrazione ascrittale, riducendo tuttavia la pena, ossia condannandola al pagamento di una multa di fr. 100.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie (nel frattempo aumentate a fr. 745.-).

 

                                  C.   In data 9 febbraio 2014, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile, postulando il suo proscioglimento da ogni accusa e, in subordine, l’annullamento della decisione e la retrocessione della vertenza al tribunale di primo grado affinché statuisca nuovamente, con protesta di spese, tasse e ripetibili. L’appellante ha inoltre formulato due istanze probatorie, e meglio la sua audizione e l’assunzione dei documenti prodotti con il suo allegato. L’appellante ha motivato le sue richieste, invocando la violazione del principio accusatorio, un accertamento manifestamente inesatto dei fatti posti alla base della condanna e, da ultimo, la violazione delle norme della circolazione stradale.

 

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 11 febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta e, considerato che la dichiarazione di appello 9 febbraio 2014 conteneva già una motivazione, ha impartito un termine di 20 giorni alla Pretura penale e alla Sezione della circolazione per la presentazione di eventuali osservazioni. Con scritti 11 e 13 febbraio 2014, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

 

 

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

 

2.    L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Particolare prudenza deve essere usata quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (cpv. 2).

Per l’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

L’art. 36 cpv. 4 LCStr stabilisce che colui che si appresta a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada, poiché questi hanno la precedenza.

 

                                   3.   Preliminarmente vanno respinte le istanze probatorie formulate dall’appellante siccome, secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, nella procedura d’appello non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

 

                                   4.   AP 1 invoca una violazione del principio accusatorio, sostenendo che il primo giudice, scostandosi dalla descrizione dei fatti contenuta nel decreto di accusa, ha modificato l’imputazione. Avendone preso conoscenza soltanto con la comunicazione del dispositivo della sentenza - continua l’appellante - essa non ha potuto difendersi adeguatamente.

 

a.  Il principio accusatorio, che rappresenta una concretizzazione del diritto di essere sentito ed è espressamente codificato all’art. 9 CPP, implica che l’imputato sappia esattamente quali sono i fatti che gli sono rimproverati (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 9, n. 1 e segg.).

Siccome il prevenuto deve poter valutare dal profilo oggettivo e soggettivo le imputazioni a suo carico, l’atto di accusa (o, analogamente, il decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1 CPP) deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: devono dunque evincersi le azioni o le omissioni punibili, come pure gli elementi costitutivi dell’infrazione (DTF 120 IV 353 consid. 2).

In applicazione del principio accusatorio, l’atto (o il decreto) d’accusa assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (Bernasconi, op. cit., ad. art. 9, n. 1-5; DTF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012, consid. 2.1.2; 6B_254/2007 del 10 agosto 2007, consid. 2.1; DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 6 e segg.; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, pag. 98 e segg., in particolare pag. 101-107).

Soltanto la fattispecie addebitata all’imputato come descritta nell’atto (o decreto) di accusa può costituire l’oggetto del procedimento successivo (principio dell’immutabilità dell’accusa, art. 350 CPP; Bernasconi, op. cit., ad. art. 9, n. 3 e seg.). L’identità tra la formulazione dell’accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP 63-64-65-66/83 dell’8 febbraio 1984, consid. 5.3.1; Rep. 1985 pag. 199). Il principio accusatorio è leso unicamente quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (DTF 126 I 19 consid. 2c e seg. con rif.; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 50 n. 7 e seg., n. 19). Una precisazione dell’imputazione, che non comporta una sua modifica, non lede il principio accusatorio (cfr. DTF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012, consid. 2.3).

 

 

b. In concreto, l’imputazione a carico di AP 1 delineata dal decreto di accusa n. 30017/309 del 27 settembre 2013 è quella di avere, l’8 maggio 2013 a __________, alla guida dell’autovettura, “sebbene avesse notato un conducente di un veicolo eseguire una manovra di retromarcia onde accedere ad un parcheggio laterale, continuato la corsa, collidendo con lo stesso”. Confrontandola con la fattispecie addebitata all’appellante dal primo giudice, si può constatare che il dispositivo della sentenza 3 dicembre 2013 descrive le stesse circostanze di luogo e di tempo, come pure il medesimo rimprovero, con le seguenti testuali differenze: “sebbene avesse avuto la possibilità di notare tempestivamente che un conducente di un veicolo si apprestava a eseguire una manovra di retromarcia (…), lasciando per finire una distanza insufficiente per l’esecuzione della manovra”.

Ora, quanto alla circostanza di aver notato l’altro veicolo in retromarcia, al di là della scelta del primo giudice – opinabile - di modificare i termini del «per avere», il principio accusatorio non è stato disatteso, poiché la fattispecie per cui l’appellante è stata condannata è sostanzialmente la stessa che le è stata imputata con il DA. Del resto, a prescindere dalla formulazione poi adottata nel dispositivo, il giudice di prime cure ha stabilito, come si dirà in seguito (consid. 5.b), che l’appellante aveva scorto il veicolo ben prima di giungergli a ridosso (punto 6.2 della sentenza impugnata), conformemente all’imputazione proposta dall’accusa. Ciò dimostra come la modifica – come detto, opinabile – della formulazione del “per avere” sia stata una modifica non di sostanza ma unicamente di forma.

Nemmeno per quanto attiene al rimprovero di aver colliso, mosso dall’accusa, rispettivamente di aver lasciato insufficiente spazio dall’altra automobile, secondo le parole del primo giudice, si ravvisa una violazione del principio accusatorio. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, i fatti alla base della sua condanna sono i medesimi ed ella non è stata impedita di difendersi adeguatamente. L’imputazione é semplicemente stata precisata: l’accusa è, invero, quella di aver continuato a procedere imperterrita, nonostante avesse scorto l’altro conducente intento nella sua manovra, avanzando sino alla collisione. Tale rimprovero, seppur non esplicitato a parole, poteva comunque esserle chiaro sin dall’intimazione del decreto di accusa, che menziona l’art. 34 cpv. 4 LCStr, secondo cui, appunto, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

 

 

5.  L’appellante ritiene che il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente inesatto i fatti: é, infatti, a suo parere arbitrario affermare che ella poteva scorgere facilmente e con sufficientemente anticipo l’altro veicolo e intuirne le intenzioni, come pure sostenere che ella ha proseguito imperterrita sino a ridosso del veicolo.

 

a.  Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto eventualmente sostenibile o addirittura preferibile essa appaia (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1). È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia, o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 173 consid. 3.1; 112 Ia 369 consid. 3; richiamato inoltre quanto già indicato sopra al consid. 1 riguardo alla nozione di arbitrio).

 

b.  Dinnanzi alla polizia, il giorno seguente l’incidente, AP 1 ha ammesso espressamente, non solo di avere avuto la possibilità di notare per tempo l’altra vettura e comprenderne le intenzioni, ma proprio di averla subito vista effettuare la retromarcia: “Giunta all’altezza dell’edicola, di fronte a me notavo un veicolo in fase di retromarcia ad una distanza di circa 20 metri” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 2).

Questa circostanza è poi stata nuovamente confermata dall’appellante: “D: È corretto affermare che lei ha visto l’altro veicolo che stava eseguendo una manovra di retromarcia non appena svoltato su Piazzale Stazione? R: Si esatto.” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 3).

AP 1 ha inoltre riconosciuto di aver continuato ad avanzare: ”D: Per quale motivo allora (dato che aveva visto l’auto in anticipo e ne aveva compreso le intenzioni, ndr) non si è fermata in modo da permettere all’altra vettura la manovra di parcheggio? R: Come ho già dichiarato io credevo che appena avessi suonato il clacson l’altro veicolo si sarebbe fermato. Di fatto questo non è successo perché il conducente ha continuato la retromarcia e da parte mia, dopo il primo colpo di clacson, ho continuato ad avanzare.” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 3).

Dalle dichiarazioni rese agli agenti si evince altresì che l’appellante ha proseguito fino a ridosso dell’altro: “A questo punto arrestavo completamente il veicolo (…) pochi centimetri prima dell’urto” (verbale interrogatorio 9 maggio 2013, pag. 2).

AP 1 ha, poi, precisato che, prima dell’impatto, l’altra vettura aveva percorso in retromarcia circa un metro (verb. dib. di primo grado, 3.12.2013).

Queste dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del conducente dell’altra vettura che, in particolare, ha sempre dichiarato di essere retrocesso al massimo di un metro.

 

Sei mesi dopo i fatti, dinnanzi al giudice della Pretura penale, l’appellante ha parzialmente cambiato versione, rimettendo in discussione la distanza dalla quale essa avrebbe visto l’altra automobile, come pure il fatto di aver proseguito la corsa.

Tuttavia, questa nuova versione non convince: da una parte, l’appellante ha affermato di aver visto l’altro veicolo subito dopo aver svoltato su Piazzale Stazione – e, quindi, come risulta dalle fotografie allegate al rapporto di polizia, a circa 20 metri dal luogo dell’impatto - e di aver frenato non appena quest’ultimo si è avviato in retromarcia e, dall’altra, ha confermato di essergli giunta a ridosso, spiegando che, prima dell’impatto, l’altro ha potuto procedere in retromarcia per solo un metro circa (verbale interrogatorio 3 dicembre 2013, pag. 1).

In queste circostanze, è evidentemente senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che l’appellante, nonostante avesse visto la manovra di retromarcia dell’altra vettura, ha proseguito la sua corsa sino allo scontro.

 

                                   6.   Da ultimo AP 1 fa valere una violazione delle norme della circolazione stradale. L’appellante, sostenendo che il primo giudice le abbia dato atto che il suo veicolo fosse fermo al momento della collisione, ritiene che l’art. 34 cpv. 4 LCStr non poteva venir applicato nel caso di specie. La colpa dell’altro conducente coinvolto sarebbe inoltre esclusiva. AP 1 critica poi il rinvio all’art. 26 cpv. 2 LCStr, norma che, invece che giustificare la sua condanna, semmai la tutelerebbe. Secondo l’appellante nemmeno il riferimento del giudice di prime cure alla giurisprudenza relativa all’art. 36 cpv. 4 LCStr è opportuno al caso concreto.

 

a. Dapprima occorre sgombrare il campo dall’argomentazione dell’appellante circa la colpa dell’altro conducente coinvolto. A giusta ragione il primo giudice ha affermato che in ambito penale non vi è compensazione delle colpe: ciò significa che ognuno risponde delle proprie azioni, di modo che un’eventuale responsabilità dell’altro conducente, benché probabilmente maggiore, non ha nessun influsso sulla responsabilità dell’appellante (Weissenberger, op. cit., ad art. 34 n. 61; DTF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005 consid. 1; 6S.354/2004 del 26 novembre 2004 consid. 2; DTF 116 IV 294 consid. 2).

 

b.  In secondo luogo, indipendentemente dal non chiaro accertamento del primo giudice - le cui motivazioni non permettono di stabilire che egli abbia voluto riconoscere all’appellante che la sua automobile fosse effettivamente ferma nel momento in cui ha colliso - sta di fatto che AP 1 ha proseguito fino a ridosso del veicolo in retromarcia (cfr. sopra consid. 5.b). Già solo tale circostanza configura una violazione dell’art. 34 cpv. 4 LCStr per non aver mantenuto la debita distanza, a prescindere dal fatto se all’ultimo momento, nell’istante che precede l’urto, la sua vettura si sia arrestata.

 

c.  In ragione del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 cpv. 2 LCStr, ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può, di regola, contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1.1 e 3.6.6 ad art. 36; GIGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2008, n. 3 e seg. ad art. 26; DTF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF 125 IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b). Tuttavia, la precedenza non è un diritto assoluto. In presenza, infatti, di pericolo o di rischio di pericolo - ossia, secondo la giurisprudenza, quando vi sono segnali concreti ed evidenti per chiunque che rendono altamente verosimile che un altro utente non rispetterà il suo diritto - il beneficiario della precedenza non deve avvalersene ciecamente a spese della sicurezza del traffico; egli deve fare il possibile per evitare una collisione (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36; GIGER, op. cit., n. 23 e seg. ad art. 26; DTF 6S.224/2003 del 3 aprile 2004, consid. 2; DTF 92 IV 138 consid. 1 e seg.; 118 IV 277 consid. 4; 106 IV 391 consid. 1; 103 IV 256 consid. 3.c).

Nel caso che ci occupa, sotto il profilo dell'art. 26 cpv. 2 LCS, il comportamento dell’appellante non può dirsi immune da critiche. AP 1 - beneficiaria della precedenza in virtù dell’art. 36 cpv. 4 LCStr - aveva scorto in anticipo il veicolo in retromarcia e aveva altresì riscontrato che il conducente di quest’ultimo - debitore della precedenza - non si stava comportando correttamente, poiché, malgrado il colpo di clacson, egli continuava la sua manovra (cfr. sopra consid. 5.b). Di fronte a questi chiari indizi di pericolo, l’appellante, nonostante il suo diritto di priorità, avrebbe dovuto fermarsi senza indugio a debita distanza, cosa che ella non ha fatto.

 

d.  Non si comprende, infine, per quale motivo la giurisprudenza relativa all’art. 36 cpv. 4, citata dal primo giudice al punto 6.1 della sentenza impugnata (DTF 89 IV 140, che stabilisce che gli utenti, la cui manovra richiede un certo tempo ed è riconoscibile da lontano, possono contare sul fatto che saranno facilitati dal conducente prioritario), non possa essere pertinente: è pur vero che si riferisce ad un’immissione e non ad una retromarcia, tuttavia il principio è confacente anche a quest’ultima. Per altro il legislatore ha voluto regolare entrambe le manovre nel medesimo capoverso.

Ad ogni modo, anche volendo fare astrazione da tale giurisprudenza, la condanna dell’appellante per infrazione alle norme della circolazione è giustificata già solo in forza di quanto esposto ai precedenti considerandi.

 

7. Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 100.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La multa - per altro ridotta rispetto a quanto proposto dall’accusa - si situa ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) ed è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

 

                                   8.   Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      398 e segg. CPP,

26 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 4, 90 cpv. 1 LCStr,

nonché la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, l’8 maggio 2013 a __________, alla guida dell’autovettura, sebbene avesse notato un conducente di un veicolo eseguire una manovra di retromarcia onde accedere ad un parcheggio laterale, continuato la corsa, lasciando per finire una distanza insufficiente per l’esecuzione della manovra.

 

                               1.2.   AP 1 è condannata alla multa di fr. 100.- (cento).

 

                               1.3.   In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.4.   Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 745.- sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           700.-          

-  altri disborsi                            fr.           100.-          

                                                     fr.           800.-          

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.