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Incarto n. |
Locarno 22 agosto 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 2 gennaio 2014 da
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IS 1, 6952 Canobbio
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contro il decreto d’accusa 20226/805 emanato nei suoi confronti il 20 luglio 2012 dalla Sezione della circolazione, Camorino |
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esaminati gli atti;
considerato : A. Con scritto 14 giugno 2012, la Sezione della circolazione ha comunicato a IS 1 l’apertura di un procedimento penale a suo
carico per i seguenti fatti avvenuti a Lugano il 10 maggio 2012:
“ Alla guida
dell’autofurgone, s’immetteva nel flusso della circolazione in luogo non
autorizzato, svoltando a sinistra ed intersecando la linea di sicurezza ivi
demarcata, ostacolando in modo rilevante la marcia di un motociclista
circolante sulla pubblica via proveniente da quella direzione, il quale onde
evitare la collisione frenava, si spostava sulla corsia di contromano e
cadeva”.
B. Con osservazioni 26 giugno 2012 (allegate al doc. CARP IV), il prevenuto ha spiegato alla Sezione della circolazione - per quanto qui d’interesse - che, il giorno dell’incidente, egli era effettivamente intenzionato a svoltare a sinistra su Via __________, ma di non aver potuto effettuare la manovra a causa dei veicoli fermi in colonna.
Egli ha altresì riferito che, mentre era fermo in attesa di svoltare, è sopraggiunta la motocicletta che:
“ effettuava una
manovra di sorpasso di tutte le autovetture e che praticamente si arrestava e
cadeva davanti al mio furgone fermo senza nemmeno urtarlo. Quindi tra il
sottoscritto e il motociclista non c’è stata alcuna collisione”
(cfr. osservazioni, pag. 1).
IS 1 informava la Sezione della circolazione di avere “un testimone che ha assistito all’accaduto e che
potrà confermare che il motociclista poteva ed aveva tutte le condizioni per
potersi arrestare” (cfr. osservazioni, pag. 1).
Egli, inoltre, allegava delle foto che ritraevano il suo autofurgone fermo sul
luogo dell’incidente.
C. Con DA n. 20226/805
del 20 luglio 2012 la Sezione della circolazione ha ritenuto IS 1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti menzionati in
ingresso e, pertanto, ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- oltre
al pagamento delle tasse e spese di
giustizia per complessivi fr. 180.-.
D. Con scritto 27 luglio
2012, IS 1 ha - fra l’altro - comunicato alla Sezione della Circolazione come
non fosse “stato sentito il testimone che ha assistito all’accaduto e che,
ribadisco, potrà confermare che il motociclista poteva ed aveva tutte le
necessarie condizioni per poter arrestare la marcia”.
Tale scritto è stato interpretato dalla suddetta Sezione come un’opposizione al
DA.
E. Con scritto 30 agosto
2012, la Sezione della circolazione - dopo avere informato il prevenuto che “agli
atti non è stato citato alcun testimone e che la dinamica dei fatti è per noi
sufficientemente chiara” - gli ha impartito un termine di 10 giorni per
eventualmente procedere al ritiro dell’opposizione.
F. Con scritto 10
settembre 2012, il prevenuto ha comunicato alla Sezione della circolazione di
ritirare l’opposizione.
Il DA è, pertanto, passato in giudicato.
G. Il 2 gennaio 2014, IS 1 ha presentato istanza di revisione con cui postula l’annullamento della menzionata decisione e il rinvio degli atti alla Sezione della Circolazione per una nuova istruttoria.
A sostegno delle sue
richieste IS 1 ha prodotto con l’istanza una dichiarazione scritta del 10
ottobre 2012 di __________ - a suo dire, testimone oculare dei fatti alla base
della sua condanna - dal seguente tenore:
“ io sottoscritto
dichiaro che con il mio veicolo mi trovavo dietro al furgone intestato __________
(condotto dall’istante, ndr.).
In quel momento detto furgone era in fase di uscita dalla zona industriale di
Via __________ a __________ fermo sulla strada e in attesa di poter
intraprendere la manovra di uscita. Premetto che trovandomi con il mio veicolo
subito dietro il furgone quest’ultimo non avrebbe avuto modo di fare manovra di
retromarcia.
Dichiaro di aver visto il furgone completamente fermo e dichiaro che anche gli
autoveicoli provenienti da sinistra, ossia dal ponte di Via __________ erano
perfettamente fermi, come pure i due motociclisti che si trovavano
immediatamente davanti alle auto ferme.
Dichiaro pure di aver visto il motociclista in causa che, contrariamente a
tutti gli automobilisti e motociclisti fermi, eseguiva la manovra di
superamento della colonna causando da solo la sua caduta avvenuta in prossimità
del furgone __________. Dichiaro pure di aver visto il conducente del furgone
prestare subito il soccorso al malcapitato che si rialzava dopo pochi secondi”.
H. Con scritto 27
gennaio 2014, l’istante ha comunicato a questa Corte di voler apportare “un
importante complemento probatorio a sostegno della tesi sostenuta (…) in sede
di istanza di revisione”.
Egli ha in particolare prodotto due fotografie (doc. F e G allegate al doc.
CARP IV) scattate il giorno del sinistro, dalle quali - ha spiegato - si evince
come “il furgone bianco del quale l’istante era alla guida non avesse
intersecato la linea di sicurezza, contrariamente a quanto sostenuto
dall’autorità di prime cure” ciò che - continua - “avvalora la
deposizione dell’unico teste oculare, secondo cui, al momento del sinistro, era
il motociclista che allo scopo di superare la colonna delle auto, oltrepassava
la linea di sicurezza, circolando dunque sulla corsia di contromano” (cfr.
doc CARP IV, pag. 2).
Nel medesimo scritto IS 1, ha spiegato che le foto contenute nell’incarto della
Sezione della circolazione - diversamente dai doc. F e G - sono state scattate
dagli agenti di polizia “solo dopo che i veicoli coinvolti erano stati fatti
spostare” (cfr. doc. CARP IV, pag. 2).
I. Con osservazioni 6 febbraio 2014, la Sezione della circolazione ha sostenuto come difettino in concreto i presupposti per una revisione, ritenuto che “gli argomenti qui sollevati, che non possono considerarsi fatti nuovi, avrebbero dovuto essere
addotti in sede di
osservazioni o tramite opposizione” (cfr. doc. CARP V).
Considerando
in diritto: 1. L’art. 411 cpv. 1
CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto
al Tribunale d’appello.
La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.
2. Per l’art. 410 cpv.
1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un
decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione
emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la
revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla
decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente
più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della
persona assolta.
a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
Un fatto o un mezzo di
prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo
all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia
esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222;
Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti
possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti
al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione
che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente
e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio
(STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o
un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una
revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una
questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito
nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a
titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento
già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli
caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio
lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione
manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre
partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e
di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6
consid. 2b).
b) È generalmente
riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in
discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali
sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti
o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una
negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad
art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai
sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di
revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere dichiarata abusiva se
essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva
alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una
procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid.
2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20
giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in
considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non
conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva
prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72
consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del
20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a
titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale,
il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che
apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale
aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure
il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS
94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
3. In concreto,
l’istante, come visto, fonda la propria istanza su due distinti mezzi di prova:
la testimonianza di __________ e le fotografie allegate allo scritto 27 gennaio
2014 (doc. F e G, allegate al doc. CARP IV).
Ora, per quanto riguarda dapprima le fotografie, si osserva che -
contrariamente a quanto sembra sostenere IS 1 nel suo scritto 27 gennaio 2014 -
esse sono identiche a quelle già agli atti del procedimento penale a suo carico
(cfr. in part. la prima e la secondo foto contenute nell’incarto penale
richiamato da questa Corte alla Sezione della circolazione, doc. CARP VI, cfr.
anche le foto allegate alle sue osservazioni 26 giugno 2012 pure in doc. CARP
VI). Ritenuto che - vista l’esiguità dell’incarto - nemmeno è possibile
ritenere che le fotografie siano rimaste sconosciute alla Sezione della
circolazione (ciò che l’istante del resto non pretende), forza è concludere che
esse non rivestono alcun carattere di novità.
Nemmeno l’istanza può essere accolta per quanto riguarda le dichiarazioni di __________.
Nelle sue osservazioni 26 giugno 2012 (allegate al doc. CARP VI), IS 1 aveva
infatti spiegato alla Sezione della circolazione di avere “un testimone che
ha assistito all’accaduto e che potrà confermare che il motociclista poteva ed
aveva tutte le condizioni per potersi arrestare”. Che la persona cui allora
faceva riferimento l’istante sia lo stesso __________ di cui alla domanda di
revisione emerge dal suo scritto 27 gennaio 2014, nel quale egli ha più volte
ribadito che __________ è “l’unico teste oculare dell’incidente” (cfr.
doc. CARP IV, pag. 1 e 2).
Da quanto precede discende che IS 1, già nel giugno 2012 - e dunque prima
dell’emanazione del DA a suo carico - sapeva che __________ aveva assistito ai
fatti e che poteva fornire ragguagli sulla dinamica dell’incidente.
Ciononostante l’istante - inspiegabilmente (egli parla di “un’ingenuità”
dovuta alla volontà di evitare “costi aggiuntivi a sé stesso e allo Stato”,
cfr. istanza, pag. 2 e 4) - ha ritirato l’opposizione al DA, lasciando che esso
acquisisse forza di cosa giudicata e precludendosi la possibilità di far
assumere le deposizioni del teste in un procedimento dinanzi la Pretura penale.
Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad
inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che
equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso
della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di
stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la
sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che non può essere seguito
l’istante quando lamenta il fatto che le dichiarazioni di __________ non sono
state prese in considerazione per il giudizio impugnato nonostante egli le
avesse personalmente consegnate allo sportello dell’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione (istanza di revisione, doc. CARP I, pag. 3). Dagli
atti risulta, infatti, chiaramente che dette dichiarazioni (datate 10 ottobre
2012) sono posteriori all’emanazione del DA.
Per tutte le considerazioni che precedono l’istanza di revisione di IS 1 deve essere
respinta.
4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.