Incarto n.
17.2014.3

Locarno

22 agosto 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 2 gennaio 2014 da

 

 

IS 1, 6952 Canobbio

 

 

contro il decreto d’accusa 20226/805 emanato nei suoi confronti il 20 luglio 2012 dalla Sezione della circolazione, Camorino

 

 

esaminati gli atti;

 

 

considerato :           A.   Con scritto 14 giugno 2012, la Sezione della circolazione ha comunicato a IS 1 l’apertura di un procedimento penale a suo carico per i seguenti fatti avvenuti a Lugano il 10 maggio 2012:

Alla guida dell’autofurgone, s’immetteva nel flusso della circolazione in luogo non autorizzato, svoltando a sinistra ed intersecando la linea di sicurezza ivi demarcata, ostacolando in modo rilevante la marcia di un motociclista circolante sulla pubblica via proveniente da quella direzione, il quale onde evitare la collisione frenava, si spostava sulla corsia di contromano e cadeva”.

                                  B.   Con osservazioni 26 giugno 2012 (allegate al doc. CARP IV), il prevenuto ha spiegato alla Sezione della circolazione - per quanto qui d’interesse - che, il giorno dell’incidente, egli era effettivamente intenzionato a svoltare a sinistra su Via __________, ma di non aver potuto effettuare la manovra a causa dei veicoli fermi in colonna.

 

 

 

                                         Egli ha altresì riferito che, mentre era fermo in attesa di svoltare, è sopraggiunta la motocicletta che:

 

effettuava una manovra di sorpasso di tutte le autovetture e che praticamente si arrestava e cadeva davanti al mio furgone fermo senza nemmeno urtarlo. Quindi tra il sottoscritto e il motociclista non c’è stata alcuna collisione”
(cfr. osservazioni, pag. 1).

 

                                         IS 1 informava la Sezione della circolazione di avere “un testimone che ha assistito all’accaduto e che potrà confermare che il motociclista poteva ed aveva tutte le condizioni per potersi arrestare” (cfr. osservazioni, pag. 1).
Egli, inoltre, allegava delle foto che ritraevano il suo autofurgone fermo sul luogo dell’incidente.

                                  C.   Con DA n. 20226/805 del 20 luglio 2012 la Sezione della circolazione ha ritenuto IS 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti menzionati in ingresso e, pertanto, ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-.

                                  D.   Con scritto 27 luglio 2012, IS 1 ha - fra l’altro - comunicato alla Sezione della Circolazione come non fosse “stato sentito il testimone che ha assistito all’accaduto e che, ribadisco, potrà confermare che il motociclista poteva ed aveva tutte le necessarie condizioni per poter arrestare la marcia”.
Tale scritto è stato interpretato dalla suddetta Sezione come un’opposizione al DA.

                                  E.   Con scritto 30 agosto 2012, la Sezione della circolazione - dopo avere informato il prevenuto che “agli atti non è stato citato alcun testimone e che la dinamica dei fatti è per noi sufficientemente chiara” - gli ha impartito un termine di 10 giorni per eventualmente procedere al ritiro dell’opposizione.

                                  F.   Con scritto 10 settembre 2012, il prevenuto ha comunicato alla Sezione della circolazione di ritirare l’opposizione.
Il DA è, pertanto, passato in giudicato.

 

                                  G.   Il 2 gennaio 2014, IS 1 ha presentato istanza di revisione con cui postula l’annullamento della menzionata decisione e il rinvio degli atti alla Sezione della Circolazione per una nuova istruttoria.

                                         A sostegno delle sue richieste IS 1 ha prodotto con l’istanza una dichiarazione scritta del 10 ottobre 2012 di __________ - a suo dire, testimone oculare dei fatti alla base della sua condanna - dal seguente tenore:

io sottoscritto dichiaro che con il mio veicolo mi trovavo dietro al furgone intestato __________ (condotto dall’istante, ndr.).
In quel momento detto furgone era in fase di uscita dalla zona industriale di Via __________ a __________ fermo sulla strada e in attesa di poter intraprendere la manovra di uscita. Premetto che trovandomi con il mio veicolo subito dietro il furgone quest’ultimo non avrebbe avuto modo di fare manovra di retromarcia.
Dichiaro di aver visto il furgone completamente fermo e dichiaro che anche gli autoveicoli provenienti da sinistra, ossia dal ponte di Via __________ erano perfettamente fermi, come pure i due motociclisti che si trovavano immediatamente davanti alle auto ferme.
Dichiaro pure di aver visto il motociclista in causa che, contrariamente a tutti gli automobilisti e motociclisti fermi, eseguiva la manovra di superamento della colonna causando da solo la sua caduta avvenuta in prossimità del furgone __________. Dichiaro pure di aver visto il conducente del furgone prestare subito il soccorso al malcapitato che si rialzava dopo pochi secondi”.

                                  H.   Con scritto 27 gennaio 2014, l’istante ha comunicato a questa Corte di voler apportare “un importante complemento probatorio a sostegno della tesi sostenuta (…) in sede di istanza di revisione”.
Egli ha in particolare prodotto due fotografie (doc. F e G allegate al doc. CARP IV) scattate il giorno del sinistro, dalle quali - ha spiegato - si evince come “il furgone bianco del quale l’istante era alla guida non avesse intersecato la linea di sicurezza, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di prime cure” ciò che - continua - “avvalora la deposizione dell’unico teste oculare, secondo cui, al momento del sinistro, era il motociclista che allo scopo di superare la colonna delle auto, oltrepassava la linea di sicurezza, circolando dunque sulla corsia di contromano” (cfr. doc CARP IV, pag. 2).
Nel medesimo scritto IS 1, ha spiegato che le foto contenute nell’incarto della Sezione della circolazione - diversamente dai doc. F e G - sono state scattate dagli agenti di polizia “solo dopo che i veicoli coinvolti erano stati fatti spostare” (cfr. doc. CARP IV, pag. 2).

                                    I.   Con osservazioni 6 febbraio 2014, la Sezione della circolazione ha sostenuto come difettino in concreto i presupposti per una revisione, ritenuto che “gli argomenti qui sollevati, che non possono considerarsi fatti nuovi, avrebbero dovuto essere

                                         addotti in sede di osservazioni o tramite opposizione” (cfr. doc. CARP V).

Considerando

 

in diritto:                  1.   L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello.
La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

 

                                   2.   Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

                                  a)   Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

                                         Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

                                         Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).

                                  b)   È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere dichiarata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

                                   3.   In concreto, l’istante, come visto, fonda la propria istanza su due distinti mezzi di prova: la testimonianza di __________ e le fotografie allegate allo scritto 27 gennaio 2014 (doc. F e G, allegate al doc. CARP IV).
Ora, per quanto riguarda dapprima le fotografie, si osserva che - contrariamente a quanto sembra sostenere IS 1 nel suo scritto 27 gennaio 2014 - esse sono identiche a quelle già agli atti del procedimento penale a suo carico (cfr. in part. la prima e la secondo foto contenute nell’incarto penale richiamato da questa Corte alla Sezione della circolazione, doc. CARP VI, cfr. anche le foto allegate alle sue osservazioni 26 giugno 2012 pure in doc. CARP VI). Ritenuto che - vista l’esiguità dell’incarto - nemmeno è possibile ritenere che le fotografie siano rimaste sconosciute alla Sezione della circolazione (ciò che l’istante del resto non pretende), forza è concludere che esse non rivestono alcun carattere di novità.
Nemmeno l’istanza può essere accolta per quanto riguarda le dichiarazioni di __________. Nelle sue osservazioni 26 giugno 2012 (allegate al doc. CARP VI), IS 1 aveva infatti spiegato alla Sezione della circolazione di avere “un testimone che ha assistito all’accaduto e che potrà confermare che il motociclista poteva ed aveva tutte le condizioni per potersi arrestare”. Che la persona cui allora faceva riferimento l’istante sia lo stesso __________ di cui alla domanda di revisione emerge dal suo scritto 27 gennaio 2014, nel quale egli ha più volte ribadito che __________ è “l’unico teste oculare dell’incidente” (cfr. doc. CARP IV, pag. 1 e 2).
Da quanto precede discende che IS 1, già nel giugno 2012 - e dunque prima dell’emanazione del DA a suo carico - sapeva che __________ aveva assistito ai fatti e che poteva fornire ragguagli sulla dinamica dell’incidente. Ciononostante l’istante - inspiegabilmente (egli parla di “un’ingenuità” dovuta alla volontà di evitare “costi aggiuntivi a sé stesso e allo Stato”, cfr. istanza, pag. 2 e 4) - ha ritirato l’opposizione al DA, lasciando che esso acquisisse forza di cosa giudicata e precludendosi la possibilità di far assumere le deposizioni del teste in un procedimento dinanzi la Pretura penale.
Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che non può essere seguito l’istante quando lamenta il fatto che le dichiarazioni di __________ non sono state prese in considerazione per il giudizio impugnato nonostante egli le avesse personalmente consegnate allo sportello dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (istanza di revisione, doc. CARP I, pag. 3). Dagli atti risulta, infatti, chiaramente che dette dichiarazioni (datate 10 ottobre 2012) sono posteriori all’emanazione del DA.

Per tutte le considerazioni che precedono l’istanza di revisione di IS 1 deve essere respinta.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-          

-  spese complessive                fr.           200.-

                                                     fr.           700.-

 

sono posti a carico dell’istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

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