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Incarto n. |
Locarno 9 giugno 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Felipe Buetti, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 10 febbraio 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 3 marzo 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 26 giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sui lavoratori distaccati per avere fornito scientemente informazioni false, e meglio per avere, in data 13 marzo 2013, rispettivamente 20 marzo 2013, dichiarato nel formulario di notifica di esercitare un’attività lucrativa indipendente mentre dalla documentazione dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC), Bellinzona, e da quanto dichiarato sul “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” si desume che l’attività lucrativa era da considerare come quella di un dipendente di __________, __________.
L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 5 luglio 2013.
In data 6 agosto 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL – 2013.423 del 26 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 10 dicembre 2013, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole della contravvenzione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di CHF 1'200.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00, rispettivamente CHF 850.00 con motivazione scritta.
C. In data 16 dicembre 2013, AP 1 ha presentato dichiarazione (recte: annuncio) d’appello. La sentenza con motivazione scritta gli è stata intimata il 10 febbraio 2014 dal presidente della Pretura penale e notificata l’11 febbraio 2014.
D. AP 1 ha presentato dichiarazione/atto d’appello in data 3 marzo 2014 postulando il suo proscioglimento dall’imputazione (con protesta di spese, tasse e ripetibili) per non aver commesso i fatti contestatigli. L’appellante ritiene inoltre che la norma sulla base della quale è stato condannato, ossia l’art. 12 LDist, sia inapplicabile alla fattispecie.
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 4 marzo 2014, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto d’appello alla Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha impartito loro un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
F. Con scritto 11 marzo 2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo, la Pretura penale, con scritto 24 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera, non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno, tuttavia, all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).
3. La procedura di notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20; LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
4. Altra questione è quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che, tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a favorirne l’accertamento.
Nell’ambito di detta procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato, nel secondo.
Nei confronti del prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).
Fra le disposizioni penali previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
5. Il primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 13 e 20 marzo 2013 per effettuare dei lavori di posa di serramenti su di un cantiere a Gorduno nei giorni 20 e 21 marzo 2013, rispettivamente dal 27 al 29 marzo 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________ che era, a sua volta, appaltatrice nell’ambito della costruzione di casette a schiera la cui committente era la società __________, __________.
In data 28 marzo 2013, AP 1 è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze di __________, __________. Ritenuto, dunque, un caso di “mancata assunzione d’impiego”, l’ispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP 1 è, quindi, stato dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di aver falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.
6. L’appellante contesta al primo giudice di aver accertato i fatti in maniera manifestamente errata, ciò che avrebbe poi portato all’errata qualifica del suo statuto. Contestata è, anche, un’errata applicazione del diritto, segnatamente l’applicabilità dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist che, a mente dell’appellante, non è data.
7. Prima di chinarsi sulle censure sollevate riguardo all’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e alla qualifica giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è, dunque, necessario determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.
7. a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:
“ La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (litt. b)”.
Dalla lettera dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1 cpv. 1).
Con la modifica legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703; FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica, dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro. Questa estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).
Di principio, neanche i prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della prova della loro indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di fornire informazioni durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).
L’art. 1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia identificabile (cpv. 1 litt. b).
Le sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di servizi estero per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della sua indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.
Qui va precisato che la procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist, rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
7. b. A AP 1, nell’ambito del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario.
Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - l’art. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati all’appellante.
8. Va poi rilevato che, sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica - non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento (art. 1a LDist). D’altronde, neppure l’identità del presunto datore di lavoro è mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui all’art. 1b LDist.
Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia l’obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, i quali passano a carico del datore di lavoro, che sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.).
Nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Svizzera, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione dell’art. 9 cvp. 1bis OLCP combinato con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist.
Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).
9. Ritenuto quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito del censurato accertamento dei fatti operato dal primo giudice e della conseguente questione a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento dell’imputato.
Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
10. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a carico dello Stato.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 litt. a CPP, un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento di prime cure e un’indennità di CHF 2’000.00 per il procedimento d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2 LStr;
9 cpv. 1bis e 32a OLCP;
1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist;
6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. BIL-2013.423 del 23 giugno 2013.
1.2. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello Stato.
1.3. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 2’000.00, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 CHF 2’000.00 a titolo di indennità per il procedimento d’appello (art. 429 cpv. 1 litt. a CPP).
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.