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Incarto n. 17.2014.87-89 |
Locarno 28 luglio 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con appelli
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28 marzo 2014 presentato da
AP 1,
18 marzo 2014 presentato da
IM 1, |
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17 marzo 2014 presentato da
IM 2, |
e con appelli incidentali 7 aprile 2014 presentati dal
procuratore pubblico PP 1 6901 Lugano
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contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 1 e IM 2, |
esaminati gli atti;
ritenuto che: con sentenza 6 dicembre 2013, la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1, IM 2 e AP 1 autori colpevoli di ripetuta tentata rapina, aggravata siccome commessa munendosi di un’arma da fuoco, per avere, a __________, il 2, il 3 e il 9 gennaio 2013, in correità fra loro, minacciando l’impiegata di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, tentato di commettere un furto ai danni de ACPR 1.
Con il medesimo giudizio, IM 1 e IM 2 sono stati dichiarati autori colpevoli anche di ripetuto furto d’uso per avere, in Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013, entrambi condotto o circolato come passeggeri sui veicoli Fiat Uno targato __________ e Fiat Innocenti targato __________ e, il solo IM 2, condotto la motocicletta BMW 650 ST, sapendo che tali veicoli erano stati rubati in Italia.
IM 2 è, quindi, stato dichiarato autore colpevole anche di:
- furto per avere, a __________, tra il 5 e il 6 settembre 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto un veicolo Fiat Uno;
- infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________, tra fine dicembre 2012 e inizio gennaio 2013, senza diritto, acquistato e portato una pistola __________;
- ripetuta guida in stato di inattitudine per avere, in __________, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in stato di inattitudine, e meglio dopo aver consumato cocaina;
- ripetuta guida senza autorizzazione per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007, nonché in __________, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
- contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, presso il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.
AP 1 è, inoltre, stato dichiarato autore colpevole di:
- denuncia mendace per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la Polizia grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione stradale avvenuta ad __________ il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per provocare contro di lui un procedimento penale;
- infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________, dal 2007 al 9 gennaio 2013, senza diritto, posseduto una pistola __________, modello __________, calibro __________;
- atti contro la pubblica incolumità per avere, a __________, tra il 31 dicembre 2012 e il 1. gennaio 2013, sparato due colpi di arma da fuoco dal balcone della sua abitazione.
In relazione alle tentate rapine, i tre condannati sono stati prosciolti dall’aggravante - che pure gli era stata rimproverata con l’atto di accusa - dell’avere agito come associati ad una banda intesa a commettere furti o rapine, mentre AP 1 è stato prosciolto anche dalla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti che gli era stata imputata dal procuratore pubblico per avere, a __________, il 9 gennaio 2013, senza autorizzazione, posseduto 3,3 grammi di marijuana, destinati al proprio consumo.
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
- AP 1 alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di tre anni e, per il resto, da espiare;
- IM 1 alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- IM 2 alla pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Dopo aver statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro - ordinando, per alcuni, la confisca, per altri, il sequestro conservativo e, per altri ancora, il dissequestro - la Corte delle assise criminali ha posto gli oneri processuali a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/3 ciascuno.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali tutti e tre i condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 marzo 2014, IM 2 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 3.1 e 7.3.1 della sentenza di prime cure e, anche sulla scorta di un diverso accertamento dei fatti, ha chiesto che la pena detentiva inflittagli sia contenuta in due anni.
Con dichiarazione di appello 18 marzo 2014, IM 1 ha indicato di contestare i dispositivi n. 2, 2.1, 7.2 e 7.2.1 e, lamentando l’accertamento inesatto di alcuni fatti, ha postulato una riduzione a due anni della pena detentiva irrogatagli.
Con dichiarazione di appello 28 marzo 2014, AP 1 ha spiegato di opporsi a tutti i dispositivi della sentenza di primo grado (salvo ai dispositivi n. 1.2, 1.3, 4.1. e 4.2) e ha domandato, in via principale, il proscioglimento dai reati di ripetuta tentata rapina aggravata e di atti contro la pubblica incolumità nonché il dissequestro di tutti gli oggetti a lui sequestrati; in via subordinata, la derubricazione da correità a complicità in tentata rapina aggravata limitatamente ai fatti del 9 gennaio 2013; in via ancor più subordinata, la ricommisurazione della pena.
Con tre appelli incidentali datati 7 aprile 2014, il procuratore pubblico ha impugnato la commisurazione della pena operata dai primi giudici sia per AP 1 e IM 1 (per i quali ha chiesto la condanna alla pena detentiva di tre anni e tre mesi), sia per IM 2 (per cui ha postulato la condanna alla pena detentiva di tre anni e nove mesi).
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 10 e 11 della sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 21 luglio 2014 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della condanna di AP 1 per correità in ripetuta tentata rapina aggravata ed un aumento delle pene inflitte agli imputati. Ha chiesto che le pene detentive siano commisurate in 3 anni e 9 mesi per IM 2, in 3 anni e 3 mesi per IM 1 e in 3 anni e 3 mesi per AP 1. Si è opposto, anche nel caso di una loro riduzione, all’eventuale sospensione condizionale delle pene irrogate a IM 1 e IM 2;
- l’avv. DI 2, patrocinatrice di IM 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via principale, la derubricazione dei fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 in atti preparatori di rapina ex art. 260bis CP. In via subordinata, ha postulato la condanna per ripetuto tentativo di rapina semplice. Ad ogni modo, in considerazione anche dell’attenuante specifica del sincero pentimento, ha chiesto che la pena detentiva inflitta al suo assistito sia ridotta a due anni;
- l’avv. DI 3, patrocinatore di IM 2, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, ritenuta anche la sua lieve scemata imputabilità, la riduzione della pena detentiva inflitta al suo assistito ad un massimo di due anni;
- l’avv. DI 1, patrocinatrice di AP 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via principale, il proscioglimento del suo assistito sia dal reato di ripetuta tentata rapina che dal reato di atti contro la pubblica incolumità. In via subordinata, ha chiesto il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo. Ha postulato, inoltre, l’accoglimento dell’istanza di indennizzo, la restituzione integrale della cauzione, il dissequestro di tutto quanto sequestrato al suo patrocinato e l’esonero dal pagamento degli oneri processuali di appello e di primo grado. In via ancora più subordinata, ha chiesto che, in relazione alle tentate rapine, l’accusa sia derubricata in complicità e che la pena detentiva sia contenuta in 24 mesi, integralmente sospesi. Per il caso in cui la Corte dovesse ritenere equa una pena superiore ai 24 mesi, ha chiesto che essa sia parzialmente sospesa e che la parte da espiare sia contenuta in 6 mesi al massimo.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà
di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento,
verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la
migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità
della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759;
Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667]
del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité,
c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont
l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Gli accusati: vita e precedenti penali
6. IM 1
6.1. Riguardo alla vita di IM 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. 1.2 della sentenza impugnata che qui si riproduce:
“ IM 1, cittadino italiano sessantenne, è nato il __________ a __________, in provincia di __________, dove abita tuttora insieme al fratello in una casa di proprietà di tre piani. La sorella, sposata con figli, risiede in un paese poco distante. Terminata la quinta elementare, ha iniziato a lavorare come operaio tuttofare e come salumiere. Successivamente ha lavorato come autista di cantiere in Libia, in Algeria e in Iran. Tra il 1972 e il 1976 ha lavorato, sempre come operaio, in Ticino, a __________. Tra il 1977 e il 1979 ha lavorato come minatore ad __________. Poi è rientrato in Italia, tornando ad esercitare la professione di salumiere (VI PP 10.01.2013, pagg. 1-2; VI imputati pag. 3, all. 1 V.DIB.).
Sulla sua situazione personale, durante l'inchiesta IM 1 ha precisato quanto segue:
"lo ho una compagna di origini boliviane che reputo come mia moglie ma di fatto è coniugata ufficialmente con mio fratello __________.
Nel 2004 ho conosciuto __________ e nel 2007 sono finito in carcere. Siccome lei non era regolare, pur lavorando come badante, ho concordato con mio fratello che se la sposasse lui, cosicché ______, come parente, poteva venire a trovarmi in carcere e poteva restare in Italia.
Di fatto, da quanto sono uscito dal carcere, io vivo in casa con tre appartamenti, uno è mio, uno di mio fratello e uno di mia cugina in affitto a stranieri, credo siano marocchini. Come me ci vive __________." (Vl PG 22.01.2013, pagg. 3-4)
IM 1 non ha figli (VI PP 10.01.2013 pag. 2).
Dal certificato medico del 19.09.2013 prodotto dal suo difensore, risulta che IM 1 "presenta una coxartrosi evolutiva bilaterale di entità moderata, clinicamente manifesta con predominanza a destra" (doc. TPC 10).
IM 1 non risulta essere consumatore di stupefacenti. L'analisi tossicologica delle urine effettuata durante l'inchiesta ha dato esito negativo (rapporto d'inchiesta Al 263a, all. 6)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag. 13).
6.2. Anche riguardo ai precedenti penali di IM 1, si richiama il contenuto del considerando n. 1.2 della sentenza di prime cure:
“ Incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 5; cfr. anche Al 16), in Italia IM 1 è pluripregiudicato (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 16; cfr. anche Al 68):
- tra il 27.02.1980 e il 14.10.1981 è stato condannato 6 volte per reati nell'ambito della circolazione stradale;
- il 18.07.1980 è stato inoltre condannato dalla Corte di appello di Milano per furto in concorso e porto di armi all'arresto di 20 giorni e all'ammenda di Lire 40'000, pena sospesa condizionalmente;
- il 15.02.1982 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per detenzione illegale di armi e munizioni alla reclusione di 11 mesi e alla multa di Lire 100'000, pena sospesa condizionalmente;
- il 15.03.1983 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per furto tentato alla reclusione di 5 mesi e alla multa di Lire 100'000;
- il 16.10.1985 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per rapina (1° reato, continuato in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (2° reato, continuato in concorso), furto (3° reato, continuato in concorso), rapina (4° reato, continuato in concorso), furto (5° reato, continuato in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (6° reato, continuato in concorso), falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (7° reato, continuato), ricettazione (8° reato, continuato) e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale (9° reato, continuato) alla reclusione di 9 anni e alla multa di Lire 3'000'000;
- il 07.02.1988 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per furto e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale all'arresto di 2 mesi e 10 giorni (recte: alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 150'000 nonché all'arresto di 2 mesi e 10 giorni);
- in data 08.05.1995 è stato condannato dalla Corte di appello di Brescia per rapina (1° reato, in concorso), furto (2° reato, in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (3° reato), violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (4° reato) e ricettazione (5° reato) alla reclusione di 3 anni e 10 mesi nonché alla multa di Lire 3'000'000;
- il 17.11.1999 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP del Tribunale di Como per rapina (1° reato, in concorso), porto di armi (2° reato, in concorso) e furto (3° reato, in concorso) alla reclusione di 2 anni e alla multa di Lire 800'000;
- in data 03.02 (recte: 04).2002 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per rapina, sequestro di persona (reato continuato), porto di armi (reato continuato), ricettazione (reato continuato) e violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose alla reclusione di 4 anni e alla multa di Euro 2'065, 52;
- in data 20.01.2003 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Milano per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose all'arresto di 2 mesi;
- il 29.02.2008 è stato condannato dalla Corte di appello di Brescia per rapina (reato in concorso), porto di armi (reato in concorso) e furto (reato in concorso) alla reclusione di 4 anni e 9 (recte: 8) mesi nonché alla multa di Euro 2'000.
IM 1 ha dichiarato di aver trascorso in carcere complessivamente una ventina d'anni - ovvero un terzo della sua vita - e di essere uscito di prigione a marzo 2011 (VI PG 09.01.2013 pag. 5; VI PP 10.01.2013 pag. 2; VI imputati pag. 3, all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag. 13-15).
7. IM 2
7.1. Sulla vita di IM 2 si rinvia al considerando n. 1.3 della sentenza impugnata che, pure, qui si riproduce:
“ IM 2, __________, cittadino italiano residente a __________, in merito alla sua vita ha riferito:
"Sono nato a __________ in provincia di __________, ho tre fratelli maggiori. Tutta la famiglia abita ancora in zona di __________. Dopo le scuole medie sono andato a lavorare come posatore di pavimenti. Diventato maggiorenne ho effettivamente, come dice l'interrogante, iniziato a compiere qualche delitto, dapprima qualche furto, ho poi commesso un'estorsione e una rapina per cui in totale ho scontato sei anni di carcere. Sono poi stato condannato in Romania per una rapina commessa nel 2007. Ho scontato 4 anni e mezzo in Romania e a giugno dello scorso anno sono tornato in Italia. Qui ho lavorato per un breve periodo come posatore poi non c'era più lavoro. Mi ha mantenuto in questo periodo mia madre ma mia madre e padre sono pensionati" (VI PP 09.01.2013, pagg. 1-2).
In aula IM 2 ha precisato che uno dei suo fratelli, di cui si prendono cura i suoi genitori, soffre della sindrome di Down e percepisce una pensione di invalidità di Euro 400.- ogni due mesi (VI imputati pag. 4, all. 1 V.DIB.).
ln merito alla sua situazione economica, IM 2 ha dichiarato:
"Confermo all'interrogante che non ho una grande situazione economica. Dalla mia scarcerazione a giugno 2012 ho tirato avanti con l'aiuto dei miei genitori e lavorando saltuariamente in nero.
[…]
ADR che non posso fare una media di quanto guadagnavo con i lavori in nero. Per lavori particolari che quasi nessuno fa, come quello in particolare di stendere il cemento sulle rampe potevo anche prendere 150-200 Euro al giorno. lo non lavoravo comunque tutti i giorni" (VI PP 18.04.2013 pag. 2).
(…)
IM 2 ha ammesso fin dal primo interrogatorio di fare uso di stupefacenti, in particolare di essere consumatore abituale di cocaina, anticipando che "il risultato del tossicologico sarà positivo sicuramente alla cocaina" (VI PG 09.01.2013 pag. 8; cfr. anche Vi PP 09.01.2013 pag. 2; VI PP 04.07.2013 pag. 4), così come effettivamente è stato (rapporto d'inchiesta Al 263a all. 12)” (sentenza impugnata, consid. 1.3, pag. 15-16).
In questo contesto, si osserva che, in carcere, IM 2 è stato oggetto di un procedimento disciplinare costatogli 5 giorni di isolamento per avere consumato cocaina il 14 novembre 2013 (cfr. inc. sfociato nell’AA aggiuntivo 137/2013 del 28.11.2013).
7.2. La sentenza impugnata descrive anche i precedenti penali di IM 2 (che, in aula, ha peraltro spiegato di aver iniziato a delinquere proprio per comprarsi la droga; cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Sempre il considerando n. 1.3 riporta infatti che:
“ Così come da lui stesso riferito, IM 2 - incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 7; cfr. anche Al 15) - ha diversi precedenti in Italia (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 15; cfr. anche Al 69):
- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Bergamo del 05.10.1996, è stato condannato per furto alla reclusione di 3 mesi ed alla multa di Lire 200'000, pena sospesa condizionalmente;
- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Brescia, Sezione distaccata di Breno, del 29.10.1996 è stato condannato per evasione e furto alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 200'000, pena sospesa condizionalmente;
- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì del GIP del Tribunale di Brescia del 03.02.1997 è stato condannato per furto ed estorsione alla reclusione di 1 anno e alla multa di Lire 600'000;
- con decreto penale del GIP della Pretura di Brescia del 12.05.1998 è stato condannato per guida di veicolo senza aver conseguito la patente all'ammenda di Lire 2'450'000;
- con decreto penale della Corte di appello di Salerno del 23.11.1998 è stato condannato per rapina (in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (in concorso), detenzione abusiva di armi (in concorso), porto illegale di armi (in concorso) e ricettazione (in concorso) alla reclusione di 3 anni e 4 mesi nonché alla multa di Lire 2'000'000. É stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena di cui alle condanne del 05.10.1996 e del 29.10.1996.
IM 2 ha inoltre confermato a più riprese (VI PG 09.01.2013 pag. 7; VI PP 04.07.2013 pag. 4), ribadendolo anche in aula (VI imputati pag. 4, all. 1 V.DIB.), di avere un precedente penale anche in Romania, dove è stato condannato per rapina a 7 anni di prigione, di cui ne ha scontati circa 4 anni e mezzo, uscendo di prigione a giugno 2012. Di questa condanna vi è .riscontro nella comunicazione FEDPOL del 09.01.2013 (rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, Al 24 all. 21)” (sentenza impugnata, consid. 1.3, pag. 16-17).
La condanna rumena - che IM 2 ha confermato (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4) - risale al 2008 (comunicazione FEDPOL 9.1.2013, all. 21 all’Al 24, pag. 2).
8. AP 1
8.1. La vita di AP 1 è pure ampiamente descritta nella sentenza impugnata. Al considerando n. 1.1, che qui si riproduce, si legge infatti che:
“ AP 1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________, nelle vicinanze di __________. In merito alla sua vita, durante l'inchiesta ha riferito:
"Sono nato e cresciuto a __________, con entrambi i miei genitori, e con mio fratello e le mie due sorelle. lo sono il maggiore. Fino al conseguimento della licenza di scuola media. Ho poi iniziato a lavorare, dapprima come muratore e poi in vari ambiti (cameriere ed altri.). Sono rimasto a __________ fin circa ai 22, mi sono poi trasferito nelle zone di frontiera, continuando a vivere in Italia, continuando a lavorare come cameriere ed altre varie professioni. Vivevo nel __________, fino al 1993, quando mi sono sposato e trasferito in Svizzera. Preciso al verbalizzante che all'età di 25 anni circa sono stato vittima di un incidente automobilistico (era il 1990 - 1991). Questo incidente mi ha causato vari problemi, in particolare al bacino ed agli arti inferiori. In quel periodo ero ancora socio di un negozio di vini, cercavo quindi ancora di fare qualcosa. Quando il negozio ha chiuso (nel 1997 circa). Ho quindi passato due anni a casa. Per me era molto dura e non mi accettavo più. In quel periodo ho avuto vari problemi sia con la droga che con l'alcool. Ho anche avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo stupefacente, ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a consumarlo.
ADR che non sono mai andato in comunità o non ho mai chiesto aiuto ad altri.
ADR che non voglio dire quanto consumavo all'epoca. È il passato e non voglio rinvangarlo.
ADR che ho smesso di consumare circa 13 anni fa. In effetti se si cerca nella documentazione si troverà quando ho avuto problemi con la giustizia e da lì io ho dato un taglio netto al mio consumo.
Preciso che nel periodo del consumo ero già sposato.
Da quel momento ho iniziato a lavorare come potevo, ma mi è molto difficile trovare un posto a causa dei miei vari problemi. Se trovavo lavoro era solo in nero.
Mi viene chiesto se sono mai stato al beneficio della disoccupazione o dell'invalidità.
R: mai, né al beneficio della disoccupazione né dell'invalidità. Quest'ultima non mi è mai stata concessa. Preciso che io ho sempre cercato di darmi da fare e di trovare un lavoro.
ADR che non ho figli.
ADR che mia moglie é
parrucchiera, in effetti da due anni io lavoro con lei. Questo in particolare
perché lei aveva difficoltà a trovare dei validi aiutanti, per questo motivo ho
provato ad aiutarla io ed ora, a parte il taglio, l'aiuto in tutto.
ADR che lavoro dal martedì al sabato. Mia moglie di solito inizia alle 07:00 mentre io arrivo un attimo dopo, di solito attorno alle 07:30 - 08:00, salvo se vado in piscina. In quest'ultimo caso arrivo verso le 08:30. Il negozio chiude alle 18:00, orario continuato. Per quanto attiene alla pausa pranzo la facciamo adeguandoci ai bisogni dei clienti. La sera restiamo entrambi fino all'orario di chiusura.
ADR che non sono mai stato in cura psichiatrica o psicologica. Non ho mai fatto uso di psicofarmaci.
ADR che mi piacciono le armi e la palestra. In effetti frequento una palestra di Grancia. Preciso al verbalizzante che ovviamente io non posso correre, ma il resto dello sport, quello che posso, lo faccio" (VI PP 09.01.2013, pagg. 2-3).
In aula, AP 1 ha precisato che i suoi genitori vivono a __________ e che con loro vive suo fratello. Le sue sorelle abitano invece a __________, poco distante da __________. Ha affermato di avere un buon rapporto con i suoi famigliari che va a trovare regolarmente (VI imputati pag. 2, all. 1 V.DIB.).
Ha ribadito inoltre di non consumare più stupefacenti (pag. 3), ciò che è stato confermato dal risultato negativo dell'esame tossicologico delle urine cui è stato sottoposto durante l'inchiesta (cfr. rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria del 25.06.2013, Al 263a, all. 16).
Al dibattimento AP 1 ha anche dichiarato di aver subito di recente un'operazione alla schiena, per mettere a posto le conseguenze dell'incidente e che da allora non può più praticare sport, se non ginnastica in acqua (VI imputati pag. 2, all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 9-10).
Quanto, in particolare, all’incidente motociclistico subito in Italia nel 1991 (di cui non ricorda la dinamica in quanto era “andato via con la testa” e a seguito del quale era stato degente 8 mesi all’ospedale), AP 1 ha spiegato di non avere percepito alcuna indennità di invalidità al di fuori di quella italiana (pari, secondo i suoi ricordi, a Euro 200.- mensili) che ha ricevuto, sempre secondo i suoi ricordi, “per circa 10 anni, forse anche più” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7). Ha precisato di avere percepito quell’importo mediante un assegno postale che veniva consegnato a suo padre al suo indirizzo e di averlo, quindi, ricevuto anche se viveva in Svizzera (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).
Ha inoltre spiegato che:
“ tranne la mia assicurazione italiana nessuno mi ha pagato nulla. Mi avevano versato 150 milioni di vecchie lire italiane. Questi soldi mi erano stati versati nel 1991 subito dopo I'incidente. (…) ADR che questi soldi all'inizio sono stati versati su un conto italiano. Una parte di questo denaro lo avevo investito con l'aiuto di consulenti bancari, e questo già in Italia. Negli ultimi anni, parte del denaro è stato versato su un conto svizzero del Credit Suisse. Anche questo importo è stato investito e siccome si perdeva, ho provato a cambiare banca, la Raiffeisen, ma siccome c'erano ancora perdite abbiamo deciso di non investirli più, così li abbiamo prelevati e li abbiamo versati sul conto posta” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).
La situazione finanziaria di AP 1 è ben descritta nel considerando n. 1.1 della sentenza impugnata di cui viene qui riportato uno stralcio:
“ In merito alla sua situazione finanziaria, AP 1 durante l'inchiesta ha riferito di percepire per l'aiuto che presta nel salone di parrucchiere della moglie, mensilmente Fr. 3'000.-- netti, mentre che la moglie guadagna mensilmente Fr. 4'000.-- netti (VI PP 09.01.2013 pag. 3). Successivamente ha precisato:
“Mi viene chiesto di spiegare nel dettaglio la mia situazione finanziaria. In merito posso dire che lavoro presso il salone di mia moglie nella misura del 100%. Per avere i dati giusti riguardo agli importi di guadagno e di spese dovete chiedere al mio fiscalista __________ di cui non ricordo il nome ma é di __________. E lui che ci aiuta a compilare le imposte. Praticamente però io e mia moglie gestiamo i soldi insieme, o meglio, mia moglie non mi dà la busta paga. Mia moglie provvede ai pagamenti e quando ho bisogno di soldi li chiedo a lei.
ADR dell'avvocato rispondo che la contabilità del salone é gestita da mia moglie e da __________.
So che l'affitto di casa ammonta a CHF 1'500.- e pago CHF 350.- di cassa malati.
Non so a quanto ammonta il premio di cassa malati di mia moglie, come pure non so l'affitto del salone da lei gestito.
(…)
Se non sbaglio i conti sono intestati prevalentemente à mia moglie. Abbiamo tuttavia la procura reciproca.
ADR che abbiamo complessivamente tre conti: la posta per me e mia moglie come conto corrente, il Credit Suisse per quel che riguarda iI negozio, mentre la Raiffeisen lo stavamo chiudendo perché non ci serve più.
ADR che oltre alla pigione e alla cassa malati abbiamo come spesa fissa una piccola ipoteca di cui non ricordo l'ammontare.
È un'ipoteca di un rustico che sta ad Altanca. E una proprietà a nome di mia moglie. L'abbiamo ristrutturata e la usiamo esclusivamente noi. Non abbiamo altri debiti sia in Svizzera che in Italia.
ADR che non so quanto paghiamo di tasse, come detto è mia moglie che se ne occupa.
ADR che non so dire quanto abbiamo guadagnato dall'investimento dei nostri soldi. Però ricordo che quando ero arrivato in Svizzera avevamo investito CHF 100'000.-, all'epoca si guadagnava bene” (VI PG 22.02.2013, pagg. 6-8).
Dall'estratto Ufficio esecuzioni del 15.03.2013 agli atti, risultano pendenti a carico di AP 1 due esecuzioni per Fr. 805.20” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 10-12).
8.2. In Svizzera, AP 1 è formalmente incensurato (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 6; cfr. anche Al 14).
Durante l'inchiesta, ha dichiarato che “ho anche avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo stupefacente, ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a consumarlo” (MP AP 1 9.1.2013, Al 18, pag. 2), ciò che ha ribadito anche al dibattimento (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Agli atti sono state acquisite sia la sentenza di condanna del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano del 10 aprile 2002, sia la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 12 giugno 2002 che ha respinto il ricorso presentato dall’imputato (doc. TPC 29).
Da esse emerge che AP 1 era stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra il marzo e il maggio del 2000, fatto preparativi per l’acquisto di un kg di cocaina ed era stato condannato a 15 mesi di detenzione (a valere quale pena parzialmente aggiuntiva ad una precedente condanna a 30 giorni di detenzione sospesi, inflittagli con DA 3 luglio 2000 per infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di ebbrezza e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio), pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Quanto ai precedenti italiani, si fa nuovamente riferimento alla sentenza impugnata dalla quale emerge quanto segue:
“ Per quanto riguarda i precedenti penali nel suo paese d'origine, AP 1 ha dichiarato che "[...] tanti anni fa in Italia avevo avuto problemi per contrabbando ma è finita in niente, non sono stato condannato. Erano gli anni 1998/1999 quando vivevo ancora a Gaggiolo/Italia, anzi scusi ho sbagliato gli anni, non ero ancora sposato e vivevo ancora in Italia, e quindi credo negli anni 1989/1990. La Guardia di Finanza mi aveva fermato con degli accendini "BIC" che a quell'epoca ci si faceva di "BIC". Non ho mai contrabbandato in particolare armi, droga o esseri umani o soldi" (VI PG 22.02.2013, pagg. 12-13).
Dall'estratto del casellario giudiziale italiano risulta una sentenza di condanna del 08.05.1986 della Pretura di Feltre per violazione al T.U. della norme sulla circolazione stradale, all'arresto di due mesi e all'ammenda di Lire 50'000, pena sospesa condizionalmente (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 14)” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 12).
Nascita dell’inchiesta
9. Anche le circostanze che hanno dato avvio all’inchiesta sono ben descritte nella sentenza impugnata. In particolare, al considerando n. 2 si legge che:
“ L'inchiesta denominata __________ ha tratto origine dall'osservazione cui IM 1 era stato sottoposto a far tempo da novembre 2012 in Italia poiché individuato quale probabile responsabile di rapine a mano armata in danno di uffici postali. Detta osservazione si estendeva a IM 2, che risultava in contatto con IM 1 e che, al pari di questi, era ugualmente conosciuto per precedenti di rapina.
In data 2 gennaio 2013 i Carabinieri della Compagnia di Clusone/Bergamo che avevano sotto controllo i due, osservano gli stessi recarsi in Svizzera, per cui segnalavano immediatamente - tramite il Centro di Cooperazione della Polizia Doganale (CCPD) di Chiasso - agli inquirenti elvetici la possibile commissione di una rapina sul nostro territorio.
I Carabinieri chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione ad un'osservazione transfrontaliera presso il valico italo-svizzero di Como/Chiasso e ne nasceva un'attività investigativa svolta congiuntamente agli inquirenti ticinesi (cfr. rapporto dei Carabinieri della Compagnia di Clusone del 09.01.2013, Al 24 all. 33).
Le attività investigative permettevano agli inquirenti ticinesi di osservare, il 3 gennaio 2013, a __________ e __________, che IM 1 si trovava, quale passeggero, su una Skoda Roomster targata __________ condotta da un uomo che veniva identificato in tale AP 1, __________, domiciliato a __________ (rapporto di osservazione del 28.02.2013, AI 144, pag. 4 e segg.).
Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, gli inquirenti notavano che presso il domicilio di AP 1 a __________ in Via __________, nell’autorimessa dello stabile, accanto alla Skoda Roomster targata __________ vi era parcheggiata una moto BMW di colore grigio/verde priva della targa.
L’osservazione da parte degli inquirenti svizzeri e italiani, che proseguiva nei giorni seguenti, permetteva di osservare che IM 1 e IM 2 raggiungevano frequentemente il nostro Cantone, girovagavano anche nei pressi di quelli che potevano essere potenziali obiettivi di rapine, e che IM 1 si incontrava con AP 1, il quale si recava spesso in Italia in orari mattutini (cfr. rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, AI 24; per maggiori dettagli si rinvia al rapporto di osservazione del 28.02.2012, AI 144, nonché ai rapporti dei Carabinieri di __________ del 05.12.2012, AI 104 e del 09.01.2013, AI 263a all. 33)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17-18).
Circostanze degli arresti
10. Il 9 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, IM 1 e IM 2 erano stati notati entrare in Svizzera separatamente, IM 2 a bordo di una Fiat Innocenti targata __________ - che risultava essere stata rubata a __________ il giorno precedente - e IM 1 a bordo della Skoda Roomster targata __________ in uso a AP 1.
La Skoda si era poi diretta verso __________, mentre la Fiat Innocenti si era diretta verso __________.
Poco dopo le 6.30, la Fiat Innocenti era stata notata raggiungere e fermarsi sul posteggio del piazzale del Lido di __________.
Alle 6.50 la moto BMW - che, nel frattempo, era stata provvista della targa __________ e il cui numero di telaio risultava essere stato cancellato - veniva vista uscire dall’autorimessa dello stabile di Via __________ a __________ in cui viveva AP 1 e giungere, pochi minuti dopo le 7.00, nei posteggi di Via __________ a __________ dove veniva parcheggiata (e rinvenuta dopo il fermo degli imputati).
Verso le 7.30, la vettura Fiat Innocenti entrava sul piazzale della ACPR 1 di __________ e si posizionava con la parte anteriore rivolta verso la strada cantonale, pronta a partire.
Ritenendo imminente la perpetrazione di una rapina, gli inquirenti decidevano di intervenire ed arrestavano, in un primo momento, IM 1 che era uscito dall’auto e si era incamminato verso sud. Successivamente, gli inquirenti riuscivano ad arrestare anche IM 2 che, avendo visto la scena del fermo del suo compare mentre sopraggiungeva da nord, si era inizialmente dato alla fuga (cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.1.2013, AI 24, pag. 3-4; rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24; rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 9-11).
Gli oggetti rinvenuti sui due - un berretto di lana verde trasformato in un passamontagna grazie a dei fori prodotti artigianalmente all’altezza degli occhi, una sciarpa, dei guanti da lavoro e uno spray al pepe su IM 1; un berretto nero trasformato nel medesimo modo di cui sopra, un guanto, un buff scalda collo su IM 2 - indicavano inequivocabilmente l’intenzione di commettere una rapina (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2-3).
A ciò aggiungasi che, dopo il fermo, IM 2 ha ammesso di essere stato armato di una pistola che, durante la fuga, aveva gettato nel giardino di una casa lì nei pressi (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 3; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24, in particolare foto n. 10 e 11, e all. 37 all’AI 24).
In effetti, nel luogo indicato da IM 2, gli inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, semiautomatica, calibro 7.65 mm, con un colpo in canna e sei ulteriori colpi nel caricatore (cfr. documentazione fotografica, all. 37 all’AI 24). La pistola è risultata essere perfettamente funzionante e già pronta a sparare in singola azione (cfr. rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 3-4 da cui emerge che, quando il grilletto è arretrato come lo era nella fattispecie, l’arma è pronta al tiro in singola azione, modalità in cui si necessita di una forza minore per provocare la partenza del colpo, e che il grilletto resta arretrato in quella posizione quando l’arma è stata caricata o quando si è agito sulla leva di armamento del cane).
Dapprima posti in carcerazione preventiva, IM 1 e IM 2 sono stati ammessi a scontare anticipatamente la pena a partire dal 26 aprile 2013 (AI 240 e 241).
In carcere IM 1 lavora in cucina (doc. TPC 2).
Come dichiarato al dibattimento di appello, IM 2 lavora, invece, in legatoria.
11.
a. Poco dopo IM 1 e IM 2, sempre il 9 gennaio 2013, veniva arrestato anche AP 1.
Inizialmente gli inquirenti si erano recati a casa sua e, mediante una pressa idraulica, avevano aperto la porta blindata che chiudeva l’appartamento (non senza provocare ingenti danni alla parete che non ha retto alla pressione esercitata dalla pressa).
Non trovando AP 1 all’interno dell’appartamento, gli inquirenti si sono recati presso il salone da parrucchiera della moglie, dove lo hanno tratto in arresto.
Il 25 aprile 2013 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 237), dietro versamento di una cauzione di fr. 50'000.- e deposito dei documenti di legittimazione, AP 1 è stato rilasciato dal procuratore pubblico che gli ha, però, imposto il divieto di contattare le altre persone implicate nell’inchiesta (cfr. MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 4).
Con decisione 8 luglio 2013, il procuratore pubblico ha restituito all’imputato la carta d’identità (AI 268).
La prima Corte ha, poi, deciso anche la restituzione del passaporto, ma ha mantenuto la cauzione per impedire che l’imputato “si sottragga con la fuga al procedimento penale rispettivamente alla sanzione” (cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).
Per le stesse ragioni, più precisamente per garantire l’esecuzione della pena, la cauzione è stata mantenuta anche successivamente al dibattimento di appello (cfr. ordine 28.7.2014 della presidente di questa Corte).
b. Durante la perquisizione domiciliare effettuata al momento dell’arresto di AP 1 e su sua indicazione, all’interno di un cassetto di un tavolo del salotto, gli inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, modello UM 22, calibro 22 Magnum, carica e con due colpi in canna. L’arma era in buone condizioni di conservazione, ma presentava un difetto ai percussori che ne riduceva fortemente la funzionalità (i tecnici avendo stabilito “il 5,2% di possibilità che all’atto di schiacciare il grilletto si verifichi la partenza del colpo”) senza tuttavia pregiudicarne l’effetto lesivo che rimaneva potenzialmente letale (cfr. rapporto di intervento 9.1.2012, all. 36 all’AI 24; verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24; PS AP 1 9.1.2013, pag. 2; rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 9 e 11).
Egli ha dato atto di non essere titolare di alcuna autorizzazione per il porto di armi o la collezione di armi (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), ma che era sua intenzione chiedere il permesso di acquisto per un’ulteriore arma (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 3; PS AP 1 24.1.2013, pag. 28).
Dagli atti emerge, infatti, che, il 31 dicembre 2012, poco prima del suo arresto, AP 1 aveva presentato una formale richiesta di rilascio di un permesso per l’acquisto di una pistola (all. 17 al RPG). Tale richiesta - che indicava lo sport quale motivazione - era pervenuta il 3 gennaio 2013 e, all’epoca dei fatti, non era ancora stata evasa (all. 17 al RPG).
AP 1 ha dichiarato di possedere l’arma da una decina d’anni e di averla ricevuta in regalo da un collezionista - che crede si chiamasse __________ e che è, nel frattempo, venuto a mancare - con cui era solito allenarsi (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4 e 10; PS AP 1 22.2.2013, pag. 9).
Dopo avere inizialmente detto di non sapere “spiegare il motivo esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), AP 1 ha sostenuto di custodire l’arma carica a scopo di difesa:
“ Mi viene chiesto per quale motivo essa (n.d.r.: la pistola) era carica.
R: chiedo al verbalizzante a cosa serve avere in casa una pistola scarica.
Il verbalizzante mi chiede quindi se con questa risposta intendo dire che ce l’ho per difesa, rispondo affermativamente, così come il coltello in auto mi fa sentire più sicuro” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).
Sempre a casa di AP 1 sono stati sequestrati uno spray al pepe ed un coltello, mentre un altro coltello (apribile con una mano sola) è stato sequestrato nella sua auto, dove sono stati rinvenuti anche diversi rotoli di nastro adesivo, un binocolo, una torcia tascabile, un paio di guanti in lattice, un cappello, degli occhiali in plastica tipo saldatore e vari attrezzi (un punteruolo, un batti chiodi e una chiave inglese; verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto anche il passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________ (verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24), pregiudicato in Italia dove risulta attualmente detenuto per traffico di stupefacenti (AI 186, pag. 10).
Ruoli di IM 1 e IM 2 e piano da loro elaborato per mettere a segno la rapina
12. Sebbene inizialmente non siano stati per nulla collaborativi (cfr. PS IM 1 9.1.2013, MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 1-4; PS IM 2 9.1.2013; MP IM 2 9.1.2013), IM 1 e IM 2 hanno, per finire, ammesso di avere tentato in più occasioni di commettere una rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________ (per tutti, PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 165, pag. 2-3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2-4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2-3).
I due - conosciutisi in carcere nel 1997 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) - hanno ammesso di essersi casualmente rivisti a __________ nell’autunno del 2012 quando è nata l’idea di commettere insieme una rapina (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2 in cui ha detto di essere “disperato perché non avevo soldi e avevo anche debiti di cocaina”; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; PS IM 1 22.1.2013, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19 in cui IM 2 ha detto “a me servivano pochissimi soldi, 2000/3000 euro di debiti e qualcosa da dare alla mia famiglia”).
Entrambi hanno dato atto che la proposta di compiere una rapina era venuta da IM 1 che aveva anche individuato l’obiettivo (MP IM 1 10.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 5 e 6; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4).
Checché IM 1 ne dica (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 7), è stato prevalentemente lui anche a pianificare ed organizzare il colpo (PS IM 2 23.1.2013, pag. 11; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 3).
Per prepararsi al meglio, a partire da fine dicembre 2012, IM 1 e IM 2 hanno anche effettuato dei sopralluoghi presso l’ACPR 1 di __________ (PS IM 1 22.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; PS IM 2 4.2.2013, pag. 3; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; PS IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2; MP IM 2 29.3.2013, AI 188, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11).
Nonostante IM 1 gli avesse detto che un’arma non era necessaria (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 10; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), tant’è che personalmente si è munito soltanto di uno spray al pepe (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), IM 2, di sua iniziativa, si è procurato una pistola (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2) che gli sarebbe servita “per intimidire le persone che avrei incontrato sul luogo della rapina” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; cfr., pure, PS IM 2 23.1.2013, pag. 11 e 15; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12 e 13).
Sulle circostanze in cui si è procacciato la pistola, IM 2 non è stato affatto lineare. Dapprima ha negato di averla acquistata espressamente per commettere la rapina ma ha detto di averla ricevuta, prima del Natale 2012, nella zona tra __________ e __________, da un conoscente che era in debito con lui e che, invece di restituirgli i soldi, gli ha dato la pistola (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3). Poi ha sostenuto di averla acquistata nel mese di luglio o di agosto del 2012 nella zona di __________ per Euro 300.- o 400.- e un po’ di cocaina (PS IM 2 21.2.2013, pag. 2-3). Successivamente ha lasciato intendere che, a fine dicembre 2012, non aveva ancora la pistola che gli era poi stata procurata dal suo debitore di __________ (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4). In seguito, ha dichiarato di averla presa, in vista della rapina, a __________ alla fine del 2012 da un albanese che sapeva che gliela poteva procurare (MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2). Infine, ha preteso di averla acquistata, il 30 o il 31 dicembre 2012, alla stazione di __________ da un non meglio specificato conoscente rumeno residente a __________ per fr. 250.- (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3; MP IM 2 18.4.2013, AI 225, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12-13), spiegando di non averlo detto prima per non dover ammettere che la pistola c’era già prima del 9 gennaio 2013 (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3) e “per non mettere in mezzo altre persone” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12; cfr., pure, MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2).
Al dibattimento di appello, IM 2 ha ribadito di avere acquistato l’arma alla stazione di __________ da un rumeno che aveva conosciuto in carcere in Romania. Diversamente da quanto aveva dichiarato prima, ha detto di averla acquistata il 23 o il 24 dicembre 2012 e di averla pagata Euro 330.- circa (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Stando alle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2, il loro piano prevedeva di raggiungere l’ACPR 1 con un’auto rubata, attendere l’arrivo dell’impiegata e, quando questa avesse aperto l’ACPR 1, di entrare insieme a lei, entrambi con il viso nascosto dal passamontagna. IM 2 avrebbe, quindi, minacciato l’impiegata con la pistola e si sarebbe fatto consegnare il denaro. Il ruolo di IM 1 avrebbe, invece, dovuto essere quello di controllare l’arrivo di eventuali clienti o della polizia.
In seguito, i due sarebbero scappati a bordo dell’auto rubata parcheggiata davanti all’ACPR 1 ed avrebbero raggiunto il luogo in cui avevano posteggiato la moto - che IM 2 aveva precedentemente rubato in Italia (come da lui, per finire, ammesso in MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2, in MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4 e in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11, non prima di avere fornito al proposito versioni diverse, cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2, pag. 24) - con cui avrebbero poi continuato la loro fuga (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2-4 e 8-10; PS IM 2 10.1.2013, pag. 2 e 3; PS IM 2 23.1.2013, pag. 9-11 e 15; PS IM 2 4.2.2013, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3).
Quanto all’ammontare della refurtiva di cui speravano di appropriarsi - e che, benché non ne avessero espressamente discusso, intendevano dividere a metà tra loro due (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16) - entrambi hanno detto di non essersi fatti un’idea precisa (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3; PS IM 1 22.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16 e 17), anche se IM 2 ha sostenuto che sperava di trovare Euro 10'000.- (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; cfr., pure, PS IM 2 9.1.2013, pag. 7 in cui, a domanda dell’interrogante “a sapere quanto avrebbe voluto portare via questa mattina presso ACPR 1 di __________”, IM 2 ha risposto “100 mila”, dichiarazione poi sfumata dal difensore nel successivo verbale reso davanti al PP il 9 gennaio 2013, AI 17, pag. 2) e IM 1, in un primo tempo, aveva dichiarato di sapere che negli uffici postali italiani, all’inizio del mese, girano cifre attorno agli Euro 70'000.- (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2).
Svolgimento dei fatti emerso dall’inchiesta (e rimasto incontestato)
13. Dall’inchiesta è emerso che IM 1 e IM 2 avevano tentato di rapinare ACPR 1 di __________ già prima del 9 gennaio 2013, quando sono stati intercettati e fermati dalla polizia.
13.1. IM 1 - che, come visto, era sorvegliato sia dai Carabinieri italiani che dalla polizia ticinese - era stato visto entrare in Svizzera attraverso il valico di Ponte Faloppia (notoriamente incustodito) già la mattina del 2 gennaio 2013, attorno alle 6.30. Egli si trovava a bordo della Skoda guidata da AP 1 con il quale si era incontrato poco prima a __________. IM 2, pure presente all’incontro, li seguiva a bordo di una Fiat Uno targata __________, che risultava essere stata rubata a __________ il 16 novembre 2012 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 3; RPG, pag. 9). IM 1 - che proprio quel giorno (16 novembre 2012) si era incontrato con IM 2 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 2) - ha ammesso di essere, insieme a IM 2, l’autore di quel furto:
“ effettivamente prima di questa vettura Innocenti avevamo rubato un’altra macchina. Si trattava di una Fiat Uno di colore scuro, non so più se era nero oppure marrone. L’avevamo rubata sempre a __________ (…) io e IM 2 siamo andati a __________ con la mia vettura Fiat Punto, poi IM 2 è sceso dalla mia auto e mediante un cacciavite ha aperto la portiera della Fiat Uno e poi l’ha messa in moto” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12).
Così come la Fiat Innocenti dopo, anche la Fiat Uno sarebbe dovuta servire per fuggire dal luogo della rapina (MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 4).
Quella mattina presto (2 gennaio 2013) AP 1 si era recato a __________ dove, come visto, si è incontrato con IM 2 e IM 1. Quest’ultimo è, poi, salito sulla sua Skoda e con lui ha varcato il confine svizzero. Poco dopo il confine, quando ancora era in auto con AP 1, IM 1 ha telefonato a IM 2 - che li seguiva a bordo della Fiat Uno rubata - per confermargli che il valico non era sorvegliato e poteva, quindi, tranquillamente passare la frontiera (cfr. CD contenente le intercettazioni telefoniche relative all’utenza finale 183 in uso a IM 2, agli atti sub doc. TPC 1, telefonata n. 578).
Giunti in Svizzera, IM 1 si è messo alla guida della Fiat Uno rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 è salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui si è recato a __________ dove avrebbe dovuto prelevare dall’autorimessa di AP 1 la moto che vi era parcheggiata - senza targa - dacché i due (IM 2 e IM 1) l’avevano portata a __________ nel corso del mese di dicembre.
Con quella moto, IM 2 avrebbe dovuto nuovamente raggiungere IM 1 e, dopo aver posteggiato a __________ il mezzo che sarebbe servito per la fuga, con lui mettere a segno la rapina all’ACPR 1 di __________.
Giunto a __________, IM 2 ha però dovuto constatare che, a causa di un problema con la batteria, la moto con cui avevano previsto di fuggire dopo la rapina non funzionava, ciò che ha costretto lui e IM 1 a desistere dal loro intento criminale (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 1; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2).
Così richiesto da IM 2 che aveva bisogno di aiuto, AP 1 ha, quindi, telefonato a IM 1 che, alla guida della Fiat Uno rubata, ha raggiunto i due nell’autorimessa di via __________ a __________.
Rendendosi necessaria la sostituzione della batteria della moto che non erano riusciti a riparare in altro modo, AP 1, con la sua auto e sempre passando dal valico di Ponte Faloppia, ha accompagnato IM 1 in Italia, a __________. Anche in questo caso, IM 2 li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata.
Nella zona di __________, le due auto si sono perse di vista. IM 1 ha, quindi, chiamato IM 2 alle 9.08 per chiedergli dove si trovasse. All’ascolto dell’intercettazione di quella telefonata si sente un terzo uomo - che AP 1 ha ammesso di essere lui (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) - dire “sì, ho capito” (cfr. telefonata delle 9.03 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n. 581).
Qualche minuto dopo, alle 9.13, è IM 2 a chiamare IM 1 per invitarlo a dire all’autista - e, quindi, a AP 1 (essendovi solo lui e IM 1 in auto) - di accelerare un po’ visto che dietro di lui era partita “quella macchina là” (cfr. telefonata delle 9.13 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n. 586), ovvero la Guardia di Finanza, come IM 2 ha poi avuto modo di precisare (cfr. MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Dopo avere scaricato IM 1 a __________, AP 1 è rientrato a __________.
IM 2 ha parcheggiato la Fiat Uno rubata e IM 1 ha recuperato la sua Fiat Punto con cui i due (lui e IM 2) sono andati al __________ ad acquistare una nuova batteria per la moto.
Sempre con quell’auto, i due sono poi tornati a __________ e, dopo aver parcheggiato nel piazzale della stazione, hanno raggiunto a piedi l’autorimessa in cui AP 1 li ha fatti nuovamente entrare e dove IM 2 ha riparato la moto (cfr. PS IM 1 22.1.2013, pag. 13-14; PS IM 1 29.3.2013, pag. 2). In seguito, IM 1 e IM 2 sono rientrati in Italia dando appuntamento a AP 1 per l’indomani mattina, sempre a __________ (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 2-4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).
La moto è, poi, rimasta parcheggiata nell’autorimessa di AP 1 fino al giorno dopo.
13.2. Come d’accordo, la mattina presto del 3 gennaio 2013, AP 1 si è nuovamente recato a __________, dove ha di nuovo incontrato IM 1 e IM 2. Così come il giorno precedente, IM 1 è salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui è entrato in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia. Anche quel giorno, subito dopo il confine, IM 1, mentre era in auto con AP 1, ha telefonato a IM 2 - che di nuovo li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata - per dagli il via libera al passaggio di frontiera.
Giunti entrambi in Svizzera, IM 1 e IM 2 - analogamente a quanto avvenuto il giorno prima - hanno cambiato macchina: IM 1 si è messo alla guida dell’auto rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 si è fatto accompagnare da AP 1 a __________. Ritirata la moto dall’autorimessa di AP 1, IM 2 ha raggiunto IM 1 a __________, dove ha parcheggiato il mezzo. I due, quindi, a bordo della Fiat Uno guidata da IM 1, si sono diretti verso l’ACPR 1 di __________, nelle cui vicinanze hanno posteggiato in attesa dell’arrivo dell’impiegata.
Avendo notato una pattuglia della polizia che si dirigeva a velocità ridotta verso __________ ed essendosi fatto un po’ tardi, i due hanno, ancora una volta, deciso di non portare a termine il loro piano quel giorno.
IM 1 ha raccontato che
“ già quel giorno lì volevamo fare la rapina a __________, all’ACPR 1, e allora siamo andati a __________ a recuperare la moto, poi siamo andati a __________, poi è passata una pattuglia della polizia e siccome l’orario era ormai passato non abbiamo più potuto mettere a segno il colpo” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 5, cfr., pure, PS IM 1 26.2.2013, pag. 6; PS IM 1 28.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 2; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7-8).
Anche IM 2 ha dato atto che quella mattina il piano era stato accantonato perché lui e IM 1, giunti a __________, avevano visto passare una pattuglia della polizia (MP IM 2 9.4.2013, AI 212 , pag. 3-4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3).
IM 1 e IM 2, con la Fiat Uno rubata, sono quindi tornati a __________ dove IM 2 ha recuperato la moto che ha riportato a __________, nell’autorimessa di AP 1. Anche IM 1 ha, poi, raggiunto __________: anziché con la Fiat Uno egli si è, però, spostato in treno (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; cfr., pure, MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4).
AP 1, con la sua Skoda, ha quindi accompagnato IM 2 fino a __________, dove questi ha recuperato la FIAT Uno rubata e si è accodato all’auto di AP 1, su cui viaggiava anche IM 1, per uscire in Italia. Giunti a __________, dove aveva posteggiato la sua auto, IM 1 ha detto a AP 1 che lo avrebbe chiamato quando avesse avuto bisogno (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).
13.3. Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, IM 1 si è recato a __________ alla guida della sua Fiat Punto. Posteggiata l’auto nei posteggi della stazione FFS, dal bagagliaio ha estratto “un sacchetto di plastica di colore bianco, contenente qualcosa di scuro/nero” e, a piedi, si è incamminato verso via __________ dove, pochi minuti dopo, ha incontrato AP 1 nei pressi dell’accesso all’autorimessa nella quale i due sono entrati insieme. Quando, una decina di minuti più tardi, i due sono usciti dal garage e si sono separati, AP 1 - portando sottobraccio “un sacchetto bianco formato A4” - è entrato nel salone da parrucchiera della moglie, mentre IM 1 ha riguadagnato la propria auto in stazione ed è rientrato in Italia (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 5 e 6).
13.4. Il 7 gennaio 2013, AP 1 è stato visto uscire dal suo garage sotterraneo “in possesso di un sacchetto di plastica chiaro contenente qualcosa di scuro” (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 8).
Sempre quel giorno, IM 1 si è recato a __________ dove era rimasta posteggiata la Fiat Uno rubata della quale ha, però, dovuto constatare la scomparsa (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 5; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3). L’auto, infatti, era stata recuperata proprio quella mattina dai Carabinieri (rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 8).
IM 1 ha, quindi, telefonato a IM 2 per dargli la notizia (cfr. trascrizione dell’intercettazione telefonica in cui IM 1 dice a IM 2 che hanno “perso la bicicletta”, agli atti sub AI 201) e per dargli appuntamento per il giorno successivo alle 5.30, raccomandandosi di arrivare un po’ prima di quanto previsto e di “portare gli attrezzi”.
13.5. IM 1 aveva dato appuntamento per le 6.00 - 6.30 della mattina dell’8 gennaio 2013 a __________ anche a AP 1 (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4) che avrebbe dovuto portarli in Svizzera, come le due volte precedenti.
Visto che quella mattina IM 2 era arrivato in ritardo all’appuntamento (cfr. telefonate delle 5.29 e delle 5.54), l’iniziale idea di commettere la rapina quel giorno è stata accantonata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3).
Dopo aver informato AP 1 - che era già arrivato a __________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.4.2.d, pag. 47) - che non si sarebbero recati con lui in Svizzera quel giorno ma soltanto il giorno seguente, IM 1 e IM 2 si sono recati a __________ dove hanno rubato la Fiat Innocenti targata __________ che hanno, poi, portato a __________ dove l’hanno posteggiata (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3; PS IM 2 21.2.2013, pag. 3).
In seguito IM 1 ha accompagnato IM 2 a __________ dove questi ha trascorso la notte presso l’Hotel __________ (cfr. rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 12; PS IM 2 23.1.2013, pag. 10; PS IM 2 21.2.2013, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3 e 5).
13.6. La mattina del 9 gennaio 2013 IM 1 e IM 2 si sono nuovamente incontrati a __________ con AP 1 (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2). Con le medesime modalità adottate in precedenza, i tre sono entrati in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia: IM 1 sull’auto di AP 1, seguito da IM 2 - cui, anche in questo caso, IM 1, ha dato il via libera al passaggio della frontiera chiamandolo per telefono mentre era in auto con AP 1 - sulla Innocenti rubata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 9).
Dopo il passaggio del confine, vi è stato il consueto cambio di auto: mentre IM 1 ha preso il volante della Innocenti e si è diretto a __________ percorrendo la strada cantonale, AP 1 ha accompagnato IM 2 a __________ da dove questi è subito ripartito in sella alla motocicletta recuperata nella sua autorimessa.
Parcheggiata la moto a __________, IM 2 e IM 1 a bordo della Innocenti si sono recati a __________, dove - come visto - sono stati fermati dalla polizia.
Ruolo di AP 1
14. dichiarazioni di IM 1 e AP 1
14.1. IM 1 ha detto di avere saputo di essere sotto controllo della polizia che aveva anche piazzato dei GPS sulle vetture a lui in uso e ha spiegato che, per concretizzare il suo progetto criminale, aveva dunque la “necessità di essere trasportato in Svizzera sul luogo della rapina, altrimenti mi seguivano” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).
Ha, quindi, dato atto di avere chiesto a AP 1 di accompagnarlo in Svizzera (PS IM 1 22.1.2013, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6, 7 e 10), sostenendo che quello fosse l’unico suo ruolo nella vicenda:
“ AP 1 aveva solo il ruolo di accompagnarmi in Svizzera per poi permettere l’entrata dell’auto rubata” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).
In realtà, IM 1 ha ammesso che, oltre ad accompagnarli in Svizzera, AP 1 aveva aiutato lui e IM 2 tenendo in deposito nella sua autorimessa la moto che sarebbe servita per la fuga dopo la rapina.
IM 1 ha precisato che si trattava soltanto di favori che aveva chiesto a AP 1 e che questi era stato disposto a fargli, peraltro senza porre domande:
“ AP 1 ci ha fatto solo dei piaceri. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa e basta. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa, senza chiedere alcuna spiegazione” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 8);
“ a lui ho semplicemente chiesto un favore e cioè quello di portarmi in Svizzera. (…) Chiedevo a lui un passaggio perché sapevo che sulla mia macchina c’era il GPS italiano” (MP IM 1 28.2.2012, AI 142, pag. 4);
“ a AP 1 non abbiamo dato alcuna spiegazione per la richiesta di tenerci la moto. Gli ho solo chiesto se poteva farmi questo favore e lui non ha chiesto nulla” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 5);
“ Io gli ho solo chiesto di farmi dei favori, nel senso di darmi dei passaggi o di tenere la moto nel suo garage” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3);
“ a AP 1 ho chiesto solo dei favori, come quello della moto e di portarmi in Svizzera” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).
IM 1 ha dichiarato che, per i favori che gli aveva chiesto, non avrebbe dato a AP 1 alcuna ricompensa (ciò che è stato confermato anche dallo stesso AP 1 in PS 24.1.2013, pag. 9 e in MP 11.4.2013, AI 219, pag. 5) ma che, “come da buoni amici”, gli avrebbe regalato una cassa di vino (PS IM 1 22.1.2013, pag. 6).
14.2. Anche AP 1 ha preteso di avere fatto dei semplici favori a IM 1, accompagnando lui in Svizzera e IM 2 a __________ nonché tenendo depositata la motocicletta nel suo garage sotterraneo (PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 27; PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).
In particolare, ha ammesso, da un lato, di avere qualche volta accettato di dare dei passaggi a IM 1 - che “era sempre in giro a piedi” (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2) - e a IM 2 (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2) e, dall’altro, di avere acconsentito alla richiesta di IM 1 di permettere a IM 2 di posteggiare la moto nel suo garage spiegando di averlo fatto “visto che era rimasto a piedi e voleva cambiare la batteria” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4; cfr., pure, MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013, pag. 11).
Ha precisato di essersi prestato a fargli quei piaceri proprio perché IM 1 doveva venire a ritirare la moto che era rimasta parcheggiata nel suo garage (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17).
15. dichiarazioni degli imputati sulla consapevolezza di AP 1
15.1. AP 1 - che, va detto, è stato inizialmente assai reticente e poco trasparente, arrivando anche a mentire su aspetti successivamente ammessi (cfr. PS AP 1 9.1.2013, pag. 3-4; MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e segg.; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e segg.; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 3 e segg.; PS AP 1 22.2.2013, pag. 4-5; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2 e 4) - ha sempre negato categoricamente di essere stato a conoscenza delle intenzioni criminali di IM 1 e di IM 2.
Ha ribadito tale sua versione nel corso di tutto il procedimento penale:
“ io non so cosa fosse in giro a fare lui con l’altro. Non so se erano in giro a fare disastri” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5);
“ a me non avevano detto che volevano fare una rapina” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 7; AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10);
“ non sapevo che i due volevano fare una rapina (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 28; PS AP 1 22.2.2013, pag. 15; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5),
precisando che, se avesse “saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina” non li avrebbe aiutati “per non finire nei casini” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).
Dopo averlo in qualche modo accennato già il 22 febbraio 2013, quando ha dichiarato:
“ io non sapevo nulla di quello che volevano fare, avrei potuto dire che facevano del contrabbando, potevano anche venire in Svizzera a lavorare in nero, questo a me non interessava. Non mi hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho mai chiesto nulla a loro” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; sott. del red.),
nel confronto con IM 1, AP 1 ha sostenuto di avere tutt’al più pensato che IM 1 e IM 2 potessero essere dediti al contrabbando:
“ io al massimo ho immaginato che potessero fare del contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9),
spiegando di averlo ipotizzato dato che, nei bar di confine dove incontrava IM 1, con lui e con le altre persone presenti, “si parlava sempre di storie di contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; cfr., anche, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3).
Non ha, tuttavia, saputo indicare cosa i due avrebbero potuto contrabbandare:
“ non saprei dire che cosa avrebbero potuto contrabbandare, magari la carne che in Italia è molto più conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9).
Ha continuato anche in seguito a sostenere di avere immaginato che IM 1 e IM 2 fossero dei contrabbandieri (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4) ma ha dato atto di non avere mai chiesto conferma delle sue supposizioni (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2).
Ha, peraltro, dato atto di avere pure lui fatto del contrabbando (di sigarette, di accendini e di elettronica) in passato (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; cfr., pure, AI 248) e di avere ripreso, nell’estate del 2012, tale attività (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui dice che “effettivamente ogni tanto faccio ancora del contrabbando. Ultimamente è poca roba e si tratta essenzialmente di cosmetici”; cfr., pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) che, nell’autunno di quell’anno, si era un po’ intensificata (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4), precisando di avere lavorato, negli ultimi tempi, sempre con tale __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 5, 6 e 7; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3) e negando che IM 1 fosse coinvolto nella sua attività di contrabbando con __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7).
Circa il fatto che il 3 gennaio 2013 aveva accompagnato IM 1 in Italia, AP 1 ha detto che:
“ al massimo io potrei aver pensato, visto che c’era lì anche la moto, che avrei dovuto staffettarli. ADR che con “staffettare” intendo dire che si volevano evitare posti di blocchi, ma sempre esclusivamente nell’ambito del contrabbando” (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8).
Quanto al fatto che IM 2 venisse nel suo garage a prendere la moto, AP 1 ha dichiarato che pensava che
“ facessero staffetta, nel senso che IM 2 copriva IM 1 sempre nell’ambito dell’attività del contrabbando” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4)
precisando:
“ se avessi saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina non li avrei aiutati per non finire nei casini. Io so quello che faccio io e so quello che rischio per quello che faccio, cioè il contrabbando. Un’altra cosa sono le rapine” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).
Ha ribadito la versione del contrabbando ancora al dibattimento di primo grado:
“ Io pensavo che facessero contrabbando, non so di che cosa. La moto serviva a staffettare, che significa mettersi davanti a uno e accompagnarlo, visto che mi ha chiesto di accompagnarlo un giorno fuori dalla dogana, quel giorno che la moto non funzionava e IM 1 mi ha chiesto di portarlo in Italia. Quando eravamo fuori dalla dogana si dicevano tra di loro, IM 1 e IM 2, “tira che c’è la finanza”. In quel momento eravamo entrati in Italia. Per me stavano facendo contrabbando” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17, cfr., pure, pag. 18 in cui, tra l’altro, dice di non avere mai chiesto che cosa ci fosse in macchina).
15.2. Né IM 1, né tantomeno IM 2, hanno mai chiamato direttamente in causa AP 1: entrambi hanno sostenuto di non avergli mai rivelato la loro intenzione di commettere una rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________.
15.2.1. IM 2 - che, va detto, durante l’inchiesta è stato tutt’altro che collaborativo - ha sempre sostenuto che AP 1 fosse all’oscuro dei loro intenti.
Dopo che nei suoi primi verbali aveva addirittura negato di conoscerlo (PS IM 2 9.1.2013, pag. 6; MP IM 2 9.1.2013, AI 17, pag. 5), nel verbale reso il giorno successivo all’arresto, riguardo a AP 1, ha dichiarato che:
“ con AP 1 ho parlato due volte ma che non gli ho mai detto cosa pensavamo di fare. (…) Io con lui non ho mai parlato della rapina, non so cosa gli abbia detto IM 1, non so nemmeno se ha capito cosa stavamo pianificando, ma non penso” (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2).
Sempre in quel verbale egli ha, però, mentito riguardo alle modalità con cui lui e IM 1, la mattina del 9 gennaio 2013, avevano passato il confine italo-svizzero, fornendo una versione che sminuiva il ruolo di AP 1. Contrariamente alla verità, egli ha infatti dichiarato che lui e IM 1 avevano incontrato AP 1 soltanto una volta superata la frontiera:
“ tra __________ e __________ ho incontrato, come previsto, IM 1 che è salito sulla mia macchina (n.d.r.: la Innocenti rubata), con il quale ci siamo avvicinati al confine. Una volta in Svizzera in un bar abbiamo incontrato AP 1, come pure previsto” (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2),
ciò che ha ribadito anche il 23 gennaio 2013 (PS IM 2 23.1.2013, pag. 10). Smentendo la diversa versione di IM 1, in quel verbale, IM 2 ha precisato:
“ Siamo arrivati alla dogana insieme, vicino alla dogana IM 1 è sceso, ha controllato se c’erano dei doganieri e siccome non ce n’erano mi ha telefonato dicendomi di venire. Sono passato davanti a lui e l’ho caricato in macchina. (…) Ribadisco di avere atteso lo “svizzero” in Svizzera” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 12 e 13).
Pur conscio del fatto che IM 1 e AP 1 avevano fornito una versione diversa, ha ribadito, fino al 9 aprile 2013, la tesi secondo cui, in tutte e tre le occasioni, avrebbe varcato il confine insieme al solo IM 1 ed avrebbe incontrato AP 1 soltanto in Svizzera (cfr. MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2, 3 e 4; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2).
IM 2 ha sempre sostenuto che AP 1 ignorasse i loro progetti criminali:
“ lui non sapeva nulla. Non sapeva che volevamo fare una rapina, non sapeva che la moto serviva per la fuga della rapina, non sapeva che la moto era rubata e che eravamo arrivati in Svizzera con un’auto rubata. Almeno io non gli ho detto niente e avevo detto a IM 1 di non dirgli nulla. Non so se poi IM 1 gli abbia detto qualche cosa” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 17);
“ AP 1 era all’oscuro della nostra intenzione di rapinare l’ACPR 1 di __________, pertanto non sapeva neppure dell’esistenza della pistola e del fatto che io fossi armato. (…) Lui non lo sapeva, io non gliel’ho mostrata, se no avrei dovuto dirgli anche le nostre vere intenzioni. Lui non si è accorto della pistola, perché era nel marsupio e il marsupio era nascosto dalla giacca che indossavo” (PS IM 2 21.2.2013, pag. 4);
“ AP 1 non sapeva della pistola, non l’ha toccata e non sapeva nemmeno, come più volte detto, quello che io e IM 1 volevamo fare” (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4);
“ A AP 1 non ho parlato né della rapina né della pistola” (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4);
“ io a AP 1 non ho mai detto nulla delle mie intenzioni con IM 1” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4).
15.2.2. IM 1, dal canto suo, è stato meno lineare.
Nel suo primo interrogatorio, IM 1 - che aveva assunto un atteggiamento totalmente reticente - ha palesemente coperto AP 1 omettendo di dire che era stato lui ad accompagnarlo a __________ quella mattina e pretendendo, invece, che fosse stato IM 2 a farlo nonché sostenendo - in contrasto con la verità - di averlo visto l’ultima volta a __________ (PS IM 1 9.1.2013, pag. 3 e 4).
Nel successivo verbale reso davanti al procuratore pubblico, IM 1 ha ribadito che era stato IM 2 ad accompagnarlo a __________ la mattina del 9 gennaio 2013 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 3), continuando così a proteggere AP 1.
Sempre in quel verbale - quando, dopo un breve colloquio con il suo difensore, ha deciso di ammettere la propria colpevolezza in relazione alla tentata rapina del 9 gennaio 2013 - IM 1 così si è espresso:
“ a questo punto voglio modificare la mia posizione e dichiarare che effettivamente assieme a IM 2 e AP 1 volevamo compiere la rapina alla ACPR 1 di __________. AP 1 non era presente a __________. Io credo che lui abbia sicuramente capito che noi volevamo commettere qualcosa, proprio perché avevamo lasciato la moto da lui e ci aveva accompagnato al confine” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.),
precisando:
“ Io con precisione non gli ho mai detto cosa intendevamo fare, però secondo me lui ha capito che non erano buone intenzioni, perché deve aver capito che eravamo in giro a cercare la possibilità di commettere un reato” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.)
e, poi, ribadendo:
“ a AP 1, come detto già in precedenza, non ho precisato cosa volevo fare e nemmeno gli ho detto che se facevo qualcosa avrebbe avuto una ricompensa” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; sott. del red.).
Nel proseguo dell’inchiesta, IM 1 ha continuato a pretendere di non aver mai espressamente rivelato a AP 1 il progetto suo e di IM 2 di commettere una rapina (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 4; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; cfr., anche, MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 8).
Inizialmente, ha sostenuto che AP 1 avesse nondimeno capito qualcosa.
Nel verbale del 22 febbraio 2013, riferendosi a AP 1, IM 1 ha, ad esempio, preteso che:
“ non è uno stupido, sicuramente avrà inteso qualche cosa di quello che stavamo per fare, anche se io esplicitamente non gliel’ho mai detto. Concordo con chi mi interroga che probabilmente lo “svizzero” ha capito che l’auto Innocenti era rubata, dato che io ho chiamato IM 2 e gli ho detto che era buona e che poteva venire avanti” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 5-6; sott. del red.)
e, agli inquirenti che gli facevano notare che, “vista la situazione”, AP 1 avrebbe almeno dovuto capire che la moto che lui gli chiedeva di tenere in deposito nel suo garage sotterraneo era rubata, IM 1 ha risposto:
“ Io non so cosa pensava lui, forse doveva immaginarselo. Gli avevo chiesto di tenere la moto per qualche giorno. Di fatto è rimasta per più di un mese senza usarla. AP 1 ha tenuto la moto per più di un mese senza dire o chiedere nulla. (…) presumo che sapesse che la moto era rubata e che me la teneva perché non potevo lasciarla all’esterno. Io non gli ho detto esplicitamente queste cose, perché certe cose non si devono dire e non si dicono. Comprendo il discorso degli inquirenti quando mi spiegano che AP 1 è complice poiché ha fornito supporto a me e a IM 2 ed in qualche modo posso darvi ragione. Io però non ho detto esplicitamente a AP 1 che avremmo commesso una rapina all’ACPR 1 di __________” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10 e 11; sott. del red.).
In seguito, ha preteso che AP 1 non conoscesse le loro reali intenzioni (PS IM 1 26.2.2014, pag. 4 e 8).
Successivamente, ha dichiarato di non sapere cosa AP 1 possa essersi immaginato riguardo all’agire suo e di IM 2 (MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 4) e, nel confronto con AP 1, ha spiegato che quanto aveva detto nei primi verbali circa la di lui consapevolezza altro non era che una sua supposizione:
“ Nei primi verbali mi è stato chiesto se secondo me lui poteva aver capito qualcosa e io avevo risposto che potevo supporre di sì, ma era una mia supposizione” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10).
Confrontato con la tesi del contrabbando portata avanti da AP 1, IM 1 ha detto che
“ dato che io a AP 1 non ho mai detto che stavamo preparando una rapina è possibile che lui abbia pensato che anche io e IM 2 facessimo del contrabbando. Ma si tratta di una mia supposizione, perché io non so cosa lui abbia pensato. ADR che io non ho mai detto a AP 1 che con IM 2 stavo facendo del contrabbando. Lui non mi ha mai chiesto cosa facevo e io non gliel’ho mai detto” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3).
Infine, al dibattimento di primo grado, ha confermato quanto aveva già dichiarato in inchiesta e cioè che, secondo lui, AP 1 aveva senz’altro capito qualcosa di quello che lui e IM 2 stavano per fare e che lui era l’unico cui avrebbero potuto chiedere di tenere in deposito la moto (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).
Riguardo al motivo per cui ha chiesto proprio a AP 1 di tenere loro la moto, IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere scelto lui perché:
“ era uno dei pochi che conoscevo in Svizzera” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4).
In seguito, ha detto di essersi rivolto a lui perché:
“ è l’unica persona che ce l’avrebbe tenuta. Alle altre persone che conosco non avrei potuto chiedere un “piacere” simile. Diciamo che lo “svizzero” è l’unico che sapeva com’era la vera situazione, le altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo motoveicolo” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 13; sott. del red.).
Nel confronto con AP 1, IM 1 ha, però, ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, tornando a dire:
“ ho pensato di coinvolgere AP 1, nel senso di chiedergli se aveva un posto per tenere la moto, credo tra fine novembre e dicembre 2012. ADR che ho pensato a lui perché era l’unica persona che conoscevo a Lugano” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 4),
ciò che ha sostanzialmente ribadito anche al dibattimento di appello:
“ La presidente chiede a IM 1 di spiegare quelle dichiarazioni da lui rese durante l’inchiesta secondo cui AP 1 era l’unico a cui poteva chiedere di tenere la moto in garage. Risponde che, con quell’espressione, egli voleva dire che era l’unica persona che conosceva in Ticino, in particolare l’unica persona che abita in Ticino e che lui conosce” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Riguardo alle dichiarazioni da lui rese il 22 gennaio 2013 secondo cui AP 1 era “l’unico che sapeva com’era la vera situazione” e che “le altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo motoveicolo”, davanti a questa Corte IM 1 ha precisato:
“ di essersi espresso male”
e, alla presidente che gli ha fatto notare che in quell’occasione aveva detto il contrario di quello che ha poi sostenuto in seguito, ha risposto:
“ che tante volte gli capita di sbagliarsi poiché non sa esprimersi come una persona normale” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
16. accertamento della Corte
16.1.
a. Il primo elemento a carico di AP 1 è costituito dai fatti stessi e, meglio, dai ripetuti viaggi effettuati - con modalità a dir poco insolite - per portare IM 1 e IM 2 dall’Italia alla Svizzera e, poi, riportarli in Italia.
In particolare, AP 1:
- la mattina del 2 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, si è recato a __________ dove si è incontrato con IM 1 che ha accompagnato in Svizzera con la sua Skoda e, poco dopo il confine, si è fermato per far scendere IM 1 che si è messo al volante della Fiat Uno e far salire IM 2 (che li seguiva alla guida della Fiat Uno) per poi portarlo fino a __________ (nel suo garage, dove avrebbe dovuto prendere la moto);
- più tardi, sempre quel giorno, dopo che IM 2 e IM 1 avevano scoperto che la moto non funzionava, ha accompagnato IM 1 in Italia mentre IM 2 li seguiva a bordo della Fiat Uno;
- la mattina del 3 gennaio 2013, sempre attorno alle 6.00, si è nuovamente recato con la sua vettura a __________ e, con le medesime modalità del giorno precedente, ha portato, dapprima, IM 1 al di là del confine svizzero e, poi, IM 2 - che di nuovo seguiva la Skoda al volante della Fiat Uno - a __________, nel suo garage;
- nel corso di quella stessa giornata, ha portato IM 2 da __________ (o meglio, dal suo garage dove IM 2 aveva riportato la moto) fino a __________, dove questi è sceso, ha recuperato la Fiat Uno e si è accodato alla sua auto con la quale lui ha portato IM 1 in Italia, a __________;
- la mattina dell’8 gennaio 2013, si è di nuovo, sempre attorno alle 6.00, recato a __________ per andare a prendere IM 1 che, però, ha rinviato il tutto al giorno successivo;
- la mattina del 9 gennaio 2013, sempre alla stessa ora dei viaggi precedenti, si è ancora una volta recato a __________ e, come di consueto, ha portato IM 1 in Svizzera, seguito da IM 2 - questa volta alla guida della Innocenti - che, appena varcata la frontiera, ha preso il posto di IM 1 sulla Skoda per essere portato nell’autorimessa di __________.
Alla frequenza ed alle più che singolari modalità con cui sono stati effettuati quei viaggi aggiungasi che i passaggi della frontiera sono sempre avvenuti attraverso un valico, quello di Ponte Faloppia, notoriamente incustodito e che, appena varcato il confine (nei due sensi), IM 1 ha sempre telefonato a IM 2 per dargli il via libera.
b. Inizialmente, AP 1 ha preteso di avere incontrato IM 1 e IM 2 a __________ casualmente: la tesi non è credibile poiché, come correttamente rilevato dalla prima Corte (sentenza impugnata, consid. 5.4.4, pag. 50), ciò avrebbe significato che i due facessero dipendere la realizzazione del loro progetto di rapinare ACPR 1 di __________ dal puro caso.
In seguito, AP 1 ha dato atto che gli incontri a __________ erano concordati.
Ha, quindi, spiegato i trasporti di IM 1 e IM 2 sostenendo:
- di non essersi mai spostato apposta per andare a prenderli ma che doveva già recarsi a __________ per i suoi affari di contrabbando (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6 e 17);
- di averli portati in Svizzera per fare loro un favore in quanto essi dovevano, comunque sia, venire a __________ per recuperare la moto che era rimasta posteggiata nella sua autorimessa (cfr., per tutti, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17);
- di avere pensato che, così come lui, anche loro facessero del contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17; verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. Le spiegazioni fornite da AP 1 non hanno per nulla convinto questa Corte.
c.1. Anzitutto, non regge la tesi secondo cui quegli spostamenti in Italia lui li faceva, principalmente, per la sua attività di contrabbando.
Da un lato, perché l’imputato l’ha avanzata tardivamente: non l’ha fatto né in prima, né in seconda battuta, ma soltanto ad inchiesta molto avanzata (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui ha detto che “effettivamente ogni tanto faccio ancora del contrabbando. Ultimamente è poca roba e si tratta essenzialmente di cosmetici”; cfr., pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3 e 4 in cui ha ribadito che “si trattava ultimamente di prodotti cosmetici”).
Dall’altro, perché, nelle dichiarazioni sue e del suo difensore, la pretesa attività di contrabbando ha preso sempre più ampiezza con l’avanzare dell’inchiesta fino a diventare un’attività accessoria e quasi quotidiana.
D’altro lato ancora, perché non è credibile che, se fossero state reali e davvero così frequenti, le sue uscite mattutine non fossero note alla moglie (PS __________ 11.2.2013) e questo malgrado, per loro stessa ammissione, i rapporti fra i coniugi fossero buoni (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________ 11.2.2013, pag. 5) e tanto più che l’imputato ha preteso che “Io a mia moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che la moglie ha negato (PS __________ 11.2.2013, pag. 6).
Inoltre, la versione secondo cui i viaggi da e per _______ erano per il suo contrabbando non è credibile anche a causa del cambiamento di versione riguardo alla merce contrabbandata ritenuto come, al dibattimento di appello, la difesa abbia parlato unicamente di cosmetici mentre in precedenza AP 1 avesse menzionato anche altri tipi di merce (cfr. MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3 in cui ha detto che “non portavo fuori solo prodotti cosmetici, ad esempio mi è capitato di portare in Italia 4 portiere di una Mitsubishi” e all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6 in cui ha parlato di bigiotteria).
c.2. Ma neppure convince la tesi secondo cui AP 1 andava a prendere IM 1 e IM 2 perché i due dovevano venire a recuperare la moto che era rimasta posteggiata nel suo garage.
In effetti, premesso che AP 1 ha dato atto - anche se soltanto a fatica - di avere saputo che, quando accompagnava IM 1 in Svizzera, IM 2 li seguiva a breve distanza con un’altra auto (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5), se davvero lo scopo del viaggio fosse stato quello di recuperare la moto, non si vede il motivo per cui avrebbe dovuto venire in Svizzera anche IM 1, ritenuto che IM 2 avrebbe tranquillamente potuto arrangiarsi da solo.
Ma non solo. Neppure si spiegherebbe perché IM 1 non avrebbe potuto viaggiare sulla stessa vettura di IM 2 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 18 in cui AP 1 ha dato atto di non essersi mai chiesto perché IM 1 non potesse raggiungere la Svizzera con l’auto guidata da IM 2).
c.3. Inconsistente è pure la tesi secondo cui AP 1 ha immaginato che IM 1 e IM 2 facessero del contrabbando.
Anzitutto, perché AP 1 non l’ha avanzata subito. Anzi, ha aspettato fino al 22 febbraio 2013 per anche soltanto accennarla (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13 in cui ha riferito che “io non sapevo nulla di quello che volevano fare, avrei potuto dire che facevano del contrabbando, potevano anche venire in Svizzera a lavorare in nero, questo a me non interessava. Non mi hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho mai chiesto nulla a loro”). Ha, poi, ulteriormente aspettato fino al confronto del 28 febbraio 2013 con IM 1 per meglio spiegare di avere “al massimo” pensato che i due potessero essere dei contrabbandieri (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9), senza tuttavia saper indicare quale potesse essere la merce oggetto della loro attività salvo dire che “magari” si trattava di “carne che in Italia è molto più conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9).
Confrontato con il rimprovero di avere ripetutamente aiutato IM 1 e IM 2 a compiere delle tentate rapine, AP 1 avrebbe avuto un chiaro interesse a spiegare al più presto agli inquirenti quello che lui aveva immaginato che i due stessero facendo, ritenuto che egli avrebbe così potuto scagionarsi da un’accusa ben più pesante.
Ma non solo. La versione di AP 1 è priva di logica se soltanto si considera che, da un lato, pretendendo di avere immaginato che i due contrabbandassero carne dall’Italia alla Svizzera, ha evocato il contrabbando in entrata in Svizzera e, dall’altro, come emerge dagli atti, egli li ha “staffettati” oltre confine anche in uscita, dalla Svizzera all’Italia. Ciò che, con ogni evidenza, nella sua versione, non sarebbe stato necessario!
A ciò aggiungasi che la versione dell’imputato è insensata nella misura in cui ha tentato di spiegare con il contrabbando anche la richiesta formulatagli il 2 gennaio 2013, una volta varcata la frontiera per rientrare in Italia, da IM 2 (per il tramite di IM 1) di “tirare” perché c’era in giro una pattuglia della Guardia di Finanza dato che, nell’ipotesi da lui evocata di un contrabbando dall’Italia alla Svizzera, a quel punto l’auto dei contrabbandieri non sarebbe più stata carica di merce e non vi sarebbe, quindi, più stata la necessità di evitare i finanzieri.
Per le stesse ragioni, se IM 1 e IM 2 avessero davvero contrabbandato merce dall’Italia alla Svizzera, non avrebbe avuto alcun senso la telefonata con cui IM 1, non appena superata la frontiera, comunicava a IM 2 che il valico era incustodito e che poteva, a sua volta, passare il confine nella misura in cui egli lo chiamava anche nel viaggio di rientro in Italia (cfr. doc. dib. TPC 1, telefonate n. 584 delle ore 9.11 del 2.1.2013 e n. 605 delle 12.09 del 3.1.2013). Una simile informazione non poteva, quindi, che avere lo scopo di fare passare inosservate le auto guidate da IM 2 (la Fiat Uno, prima, e la Innocenti, poi) e sarebbe stata necessaria soltanto se esse fossero state rubate.
Checché ne dica (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 18 in cui lo ha negato), non v’è ragione per cui AP 1 non debba avere sentito tali chiamate dato che ha senz’altro sentito (visto che vi ha personalmente reagito dicendo “sì, ho capito”) la telefonata intercorsa il 2 gennaio 2013 tra IM 1 e IM 2 quando a __________ le due macchine su cui viaggiavano separati (IM 2 sulla Fiat Uno e IM 1 sulla Skoda di AP 1) si erano perse di vista.
Benché lo abbia sempre negato (cfr., per tutti, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 18), AP 1 sapeva, dunque, che le auto guidate da IM 2 erano rubate.
Ma nessun contrabbandiere utilizzerebbe delle auto rubate per svolgere la sua attività illegale con il rischio di attirare l’attenzione sul veicolo, di incappare in controlli e di essere smascherato.
Del resto, anche volendo fare astrazione dal fatto che nessun contrabbandiere utilizzerebbe un’auto rubata, sempre ragionando nell’ottica del contrabbando, l’impiego di un secondo veicolo non era in nessun modo necessario nella misura in cui IM 1 avrebbe potuto “staffettare” a piedi l’auto carica di merce guidata da IM 2. Ciò rende, una volta di più, inverosimile la tesi di AP 1 secondo cui egli credeva di stare aiutando due contrabbandieri.
d. Non avendo egli saputo fornirne altre di verosimili, l’unica spiegazione logica per i ripetuti e inconsueti trasporti di IM 1 e di IM 2 dall’Italia alla Svizzera e viceversa è quella di un coinvolgimento di AP 1 nelle tentate rapine alla ACPR 1 di __________.
e. A titolo abbondanziale, si ricorda come, nei primi interrogatori, IM 1 e IM 2 abbiano addirittura negato che era stato AP 1 a portarli in Svizzera e, poi, ritrasportarli in Italia e come lo stesso abbia fatto AP 1. Queste menzogne sono significative: se si fosse trattato di passaggi innocenti, non ci sarebbe stata ragione di negarli.
16.2. Altro fatto che concorre, con quelli evidenziati al considerando precedente, a dimostrare la partecipazione di AP 1 al piano criminale è la circostanza secondo cui egli ha messo a disposizione il proprio garage coperto per parcheggiare, al riparo da sguardi indiscreti, la motocicletta rubata che, nel piano, doveva servire alla fuga a rapina avvenuta.
Che ciò sia avvenuto consapevolmente è provato, oltre che da quanto sopra indicato, dai seguenti elementi:
- quando era posteggiata, la moto non era targata (AI 144 pag. 5 e 7);
- AP 1 ha mentito su questa circostanza (prima ha ammesso che la targa non c’era: MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 10; PS AP 1 24.1.2013, pag. 12 e poi ha ritrattato: MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19; MP AP 1 5.4.2013, AI 267, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 25 e 26);
- la moto è rimasta nel garage dalla seconda metà di dicembre 2012 al 9 gennaio 2013;
- il 3 gennaio 2013, cioè il giorno in cui la ronda della polizia ha fatto desistere IM 1 e IM 2 dall’entrare in ACPR 1, la moto è uscita e tornata dopo alcune ore nel garage.
AP 1 ha giustificato il rientro della moto nel suo garage il 3 gennaio 2013 sostenendo che vi era stata ricondotta da IM 2 (che doveva “ritirarla”, quindi riportarla in Italia) poiché ancora non funzionava bene (egli aveva già giustificato “l’asilo”, a suo tempo, dato alla moto con un preteso suo guasto che, poi, IM 2 avrebbe riparato). Questa versione non ha convinto la Corte: la circostanza - ammessa da AP 1 (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25) - secondo cui la moto è tornata in garage soltanto “dopo alcune ore” ne dimostra l’inconsistenza. Delle due l’una: o il guasto si manifesta subito, e allora il rientro è quasi immediato. O il guasto si manifesta più tardi, sulla via per l’Italia e, allora, non c’è ragione di riportare la moto a __________.
La versione di AP 1 è tanto più inverosimile se solo si pensa che, al suo rientro “dopo alcune ore”, IM 2 è stato raggiunto da IM 1 che da __________ aveva guadagnato Lugano con il treno così che, poi, AP 1 ha dovuto portare i due sino a __________ (dove IM 2 è sceso per mettersi alla guida della Fiat Uno) e, poi, IM 1 sino in Italia (PS AP 1 24.1.2013, pag. 25; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).
16.3. Il coinvolgimento di AP 1 nel piano criminale è, poi, confortato, in modo decisivo, dal rinvenimento del suo DNA sulla pistola di cui si era munito IM 2.
Il DNA di AP 1 è stato rinvenuto sull’impugnatura dell’arma, sul grilletto e sul caricatore (AI 182 e 247).
a. Gli imputati sono concordi nel dire che AP 1 non ha mai né visto, né tantomeno toccato quell’arma.
IM 2 ha sempre negato che AP 1 fosse al corrente della presenza dell’arma (PS IM 2 21.2.2013, pag. 4; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3) e neanche IM 1 ha saputo spiegare la presenza del DNA di AP 1 sulla pistola (MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 3).
AP 1 ha sempre negato sia di avere visto l’arma (PS AP 1 22.2.2013, pag. 8 e 14; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13), sia di averla maneggiata (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13 e 15; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 2; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13).
b. Confrontato con il ritrovamento del suo DNA, AP 1 ha in un primo tempo, sorprendentemente, dichiarato che “l’arma era in macchina con me” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 14 in cui spiega che quest’affermazione è un’ipotesi fondata sull’informazione, ricevuta dagli inquirenti, secondo cui IM 2 era armato).
In seguito, ha ipotizzato che
“ forse il mio DNA è andato a causa dei miei vestiti e non intendo spiegare oltre, perché non lo so e questo è quanto” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 15);
“ Posso solo presumere che il padrone della pistola l’abbia toccata con qualcosa che mi apparteneva. Bisogna chiedere a lui. Lui, cioè IM 2, è stato nel mio garage alcune volte e magari l’ha toccata con mie cose” (MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 2).
Dopo avere espressamente negato di avere tenuto in deposito la pistola tra il 3 e il 9 gennaio 2013 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6-7), AP 1 ha accennato al fatto di avere, il 2 gennaio 2013, prestato a IM 2 un giubbino (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4).
In un primo tempo, quando ancora sosteneva di avere acquistato l’arma in Italia, IM 2 ha confermato il prestito del giubbino pretendendo di avere infilato la pistola in una sua tasca interna (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4-5; MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2) e, a domanda di AP 1 stesso, ha detto di non ricordare se ha maneggiato la pistola “con stracci o altre cose che c’erano lì nel garage” (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 5; cfr., pure, MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2 in cui, raccontando i fatti, pur dando atto di averla tolta dal marsupio, non ha accennato ad alcuna operazione di pulizia della pistola).
c. In seguito, AP 1 ha suggerito che il suo DNA potesse essere stato trasferito sulla pistola quando IM 2, nell’autorimessa, l’ha pulita con degli stracci che lui gli aveva messo a disposizione e tra i quali - ha detto - vi erano anche delle magliette in cui lui aveva sudato:
“ Lui (n.d.r.: IM 2) stava lavorando alla moto. Io gli ho detto che se aveva bisogno di stracci per quello che stava facendo lì accanto al bancone del garage c’era una borsa con questi stracci. In quella borsa c’erano mie magliette dove avevo sudato. Secondo logica se uno sistema una pistola, cosa che IM 2 ha detto di aver fatto, la smonta e poi ad esempio controlla se ci sono colpi nel caricatore, poi la rimonta e la prepara all’uso. (…) Da parte mia posso solo dire che evidentemente io non ho assistito a queste cose e che il giorno in cui ha sistemato la moto io gli ho detto di pure servirsi dei miei stracci, se gli servivano, e questi stracci erano anche mie magliette usate e in cui ho sudato. ADR che quindi ritenuto che prima di adoperare un’arma di regola la si controlla, ipotizzo che il mio DNA era sul caricatore perché IM 2, in un qualche momento, lo ha tolto dall’arma per controllarlo e gli ha trasferito il mio DNA o sfregandolo con degli stracci o dopo aver toccato questi stracci” (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 2-3; cfr., pure, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12-13).
Benché inizialmente avesse detto di non ricordare, dopo che AP 1 aveva ipotizzato il trasferimento del suo DNA attraverso le sue magliette sudate, molto opportunamente IM 2 ha ritrovato la memoria e ha dichiarato di avere pulito l’arma con degli stracci trovati in garage:
“ ho preparato le cose per la rapina e meglio in una trentina di secondi o poco più ho tolto la pistola dal marsupio, l’ho passata con uno straccio perché era umida e poi l’ho rimessa in tasca. ADR che lo straccio è uno straccio che ho trovato lì in garage. ADR che non mi ricordo se ho tolto il caricatore. ADR che quando abbiamo cambiato la batteria AP 1 ci aveva detto di usare quello che trovavamo in garage se ci serviva. Non ricordo se ha fatto riferimento in particolare a degli stracci, che comunque io il giorno 9 ho usato. (…) posso confermare (n.d.r.: con riferimento al giorno 3) che mi ha detto di usare gli stracci che c’erano. Non ricordo se ha parlato anche di un sacchetto o meno, ma ha fatto riferimento a degli stracci che c’erano lì. (…) il giorno 9 ho fatto il più in fretta possibile perché non ero a casa mia e comunque qualcuno poteva entrare in garage. So che ho adoperato degli stracci, così come li ho adoperati quando ho cambiato la batteria” (dichiarazioni di IM 2 in MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 3-4).
IM 2 ha, poi, precisato che “la pistola è sempre rimasta in Svizzera” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3), nascosta - all’interno di un sacchetto di plastica bianco - sotto la sella della moto (cfr. MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 3), dove si era creata un po’ di umidità che aveva dovuto essere asciugata al momento di preparare l’arma per la rapina. In particolare, riguardo alla pulizia della pistola ha dichiarato:
“ la pistola l’ho pulita con gli stracci di AP 1 il giorno 3 e il giorno 9. Quando l’ho presa da sotto la sella nel sacchetto era umida e bagnata. Era anche un po’ arrugginita. Il giorno 3 ricordo di averla tolta dal sacchetto e di aver tolto il caricatore per controllare se c’erano colpi e per asciugare anche quello. Inoltre si trattava di togliere eventuali impronte. Il giorno 9 mi ricordo di aver ripassato la pistola ed è possibile che anche quel giorno abbia passato il caricatore. Dico questo perché il giorno 3 l’ho fatto di sicuro e mi sembra che il 9 abbia fatto le stesse cose. (…) Io quella pistola l’ho asciugata e pulita, ho tolto il caricatore per asciugarlo (…) quando l’ho asciugata ho fatto dei movimenti veloci. Non l’ho passata punto per punto, di fino. Stessa cosa con il caricatore, quando l’ho tolto vi ho passato lo straccio per asciugarlo. Non ho fatto una pulizia completa della pistola. Non mi ricordo ad esempio di aver passato lo straccio sul grilletto appositamente per asciugarlo in modo particolare” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3 - in cui ha, peraltro, smentito la versione secondo cui avrebbe messo l’arma nella tasca del giubbino preso in prestito da AP 1 - e pag. 5);
“ Il giorno 9 gennaio l’avevo (n.d.r.: la pistola) presa da sotto la sella, nel garage di AP 1, e l’ho pulita un po’ e l’ho messa via. Quando l’ho pulita con qualche straccio che c’era lì, ho fatto una cosa veloce, non ho fatto di fino (…) L’ho pulita velocemente perché ero in un garage aperto e potevo essere visto da qualcuno. (…) l’ho pulita in fretta, non sono stato lì a pulirla bene. (…) ho tolto il caricatore (…) Ho tolto solo l’umidità e basta” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12);
“ Dichiara di averla (n.d.r.: la pistola) tolta per la prima volta da sotto il sellino la mattina del giorno 3 gennaio 2013, prima di lasciare il garage e partire per __________. Dichiara di averla tolta dal sacchetto, averle dato una passata e averla messa nel marsupio. La presidente gli chiede di spiegare cosa significa “averle dato una passata”. Risponde che era un po’ umida e, quindi, l’ha asciugata con uno straccio che c’era lì nel garage. La presidente gli chiede di spiegare come fosse lo straccio. Dichiara di non ricordare e di avere, velocemente, preso uno straccio da un mobiletto che era nel garage e averlo usato per dare una rapida passata, tanto per togliere l’umidità. Dichiara di avere poi messo subito la pistola nel marsupio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
d. Questa Corte non ha creduto a IM 2 già solo per il fatto che, sul tema, ha modificato le proprie dichiarazioni e/o ne ha rese di nuove sempre a rimorchio di quelle precedentemente date da AP 1, nell’evidente intento di confermarne la versione. Al riguardo, basta la lettura cronologica delle sue dichiarazioni.
e.
e.1. Ma, quand’anche gli si volesse dar credito, va ricordato che IM 2 ha sempre (ancora al dibattimento di appello; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) detto di avere pulito l’arma con uno “straccio”.
Difficile è credere che una maglietta - evidentemente ancora in buono stato poiché appena indossata per andare in palestra, come hanno lasciato intendere sia AP 1 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), sia il suo difensore che, al dibattimento di appello, ha parlato anche di asciugamani - possa essere confusa con uno straccio. Uno straccio è un pezzo di stoffa logoro e informe, ciò che non si può dire di una maglietta. Se davvero avesse usato una maglietta, IM 2 avrebbe risposto in modo ben diverso alle domande degli inquirenti, in particolare a quella - più volte posta - dalla presidente di questa Corte.
Questa Corte ritiene quindi che, se avesse davvero adoperato una maglietta per pulire la pistola, IM 2 non avrebbe parlato di un non meglio definito “straccio”.
e.2. Inoltre, nell’ipotesi in cui davvero si fosse trattato di magliette che AP 1 utilizzava ancora, è inverosimile che egli abbia offerto a IM 2 di utilizzarle per i suoi lavori da meccanico.
e.3. Già solo per queste ragioni, questa Corte ha escluso che le tracce del DNA di AP 1 siano state trasferite sulla pistola di cui si era munito IM 2 nelle modalità di cui s’è appena detto. Per le stesse ragioni ha escluso che il DNA di AP 1 sia stato trasferito, dapprima, dalle magliette sulle mani di IM 2 e da lì, poi, sulla pistola (possibilità che AP 1 aveva evocato in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12).
f. Ma, per le ragioni che seguono, l’ipotesi di un trasferimento secondario del DNA andrebbe scartata anche se si dovesse accertare che, davvero, IM 2 ha usato, per pulire la pistola, una maglietta di AP 1.
Interpellato in proposito, l’Istituto di medicina legale (IRM) di San Gallo ha spiegato che per un trasferimento secondario di DNA - la cui possibilità teorica non può mai essere esclusa (doc. CARP XXIV, pag. 3; cfr., pure, AI 180) - occorre che diversi fattori siano riuniti: da un lato, l’oggetto primario deve contenere sufficiente DNA, dall’altro, il contatto deve avvenire in modo tale (per pressione, durata, ecc.) che venga trasferito sufficiente DNA dall’oggetto primario a quello secondario e, dall’altro ancora, fino al prelevamento dei campioni deve rimanere una quantità sufficiente di DNA sull’oggetto secondario che, dopo il trasferimento, non deve entrare in contatto con ulteriori DNA che, altrimenti, pure verrebbero evidenziati dalle analisi (doc. CARP XXIV, pag. 3).
In assenza di informazioni più dettagliate, gli esperti non sono stati in grado né di confermare né di smentire l’ipotesi che il DNA di AP 1 sia stato trasferito sulla pistola di IM 2 tramite lo strofinamento di magliette in cui il primo avrebbe sudato (doc. CARP XXIV, pag. 3).
Essi hanno, poi, spiegato che l’ipotesi di un trasferimento del DNA di AP 1 dalle sue magliette sudate alle mani di IM 2 e da lì, poi, sull’arma equivale ad un doppio trasferimento secondario, evidenziando che, in quel caso, i fattori di cui sopra dovrebbero essere riuniti per entrambi i trasferimenti secondari che, inoltre, dovrebbero succedersi immediatamente per evitare il rischio che, nel frattempo, fattori esterni riducano la concentrazione del DNA delle magliette sulle mani della persona che, peraltro, non dovrebbe avere sulle mani grandi quantità del proprio DNA che, altrimenti, verrebbe trasferito sull’arma insieme a quello altrui (doc. CARP XXIV, pag. 3-4).
Considerato che:
- un trasferimento secondario di DNA può prodursi soltanto in particolari condizioni;
- IM 2 ha detto di non avere, con gli stracci messigli a disposizione da AP 1, pulito accuratamente la pistola ma di avere proceduto ad una pulizia soltanto veloce e sommaria (cfr, fra i tanti, verb. dib. d’appello, pag 3 :“una rapida passata”);
- IM 2 ha precisato di non ricordare di avere pulito anche il grilletto;
- IM 2 ha, poi, ancora manipolato la pistola, in ogni caso almeno per metterla nel suo marsupio,
questa Corte ritiene che non ci possa essere stato, in concreto, un trasferimento secondario.
g. Ne deriva che il ritrovamento del suo DNA sulla pistola di cui IM 2 si era munito per commettere la rapina dimostra che, contrariamente a quanto preteso (da lui e dai coimputati), AP 1 ha toccato l’arma, ciò che costituisce un determinante elemento a comprova della sua piena partecipazione al piano criminale.
16.4. L’accertamento - già saldo per quanto sin qui evidenziato - secondo cui AP 1 era partecipe al progetto di rapinare la ACPR 1 di __________ è ulteriormente supportato dalle risultanze dell’esame dei tabulati telefonici.
Al proposito, va premesso che AP 1 ha sempre preteso di avere conosciuto IM 1 e IM 2 soltanto di vista (cfr., per tutti, PS AP 1 9.1.2013, pag. 3). Ha, in particolare, definito quella con IM 1 una conoscenza soltanto “da bar” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2, 8 e 24).
In realtà, che il rapporto tra IM 1 e AP 1 fosse più intenso ed andasse ben oltre la semplice conoscenza “da bar” pretesa da AP 1 è provato dai numerosi contatti telefonici registrati tra i due.
Infatti, l’utenza nr. __________ in uso a IM 1 nei giorni precedenti l’arresto è stata molto spesso in contatto con le utenze in uso a AP 1 (__________e __________) nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2012 e l’8 gennaio 2013 (cfr. AI 234, in particolare all. 16A).
AP 1 ha sostenuto di non avere mai avuto contatti telefonici con IM 1 prima della fine di dicembre 2012 e che fino a quel momento l’utenza con il numero finale 216 non era in uso a IM 1 bensì a __________ (PS AP 1 24.1.2013, pag. 9 e 23; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 5; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).
Ha spiegato di avere acquistato per strada, in un’unica occasione, due schede SIM “ciucche” (cioè intestate a dei prestanome) - corrispondenti ai numeri __________ e __________ intestati entrambi a __________ - e di averne, poi, consegnata una a __________ (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16), mentre non ha saputo dire dove sia finita (rispettivamente a chi sia stata consegnata e se se sia mai stata attivata) l’altra scheda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16). Che i due numeri sono stati acquistati insieme sarebbe dimostrato dal fatto che essi erano segnati su un unico biglietto trovato nella sua agenda (MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 5).
Ha, quindi, spiegato di avere, in un secondo momento, invitato __________ a consegnare la scheda che aveva ricevuto da lui (utenza con il numero finale 216) a IM 1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 4; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3; MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 5; MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 3-4 e 5; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14 e 16; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 23; cfr., anche, MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2), ciò che questi avrebbe appunto fatto verso la fine di dicembre del 2012.
Sui motivi della richiesta fatta a __________, AP 1 ha cambiato versione in corso d’inchiesta.
Dapprima ha detto di averlo fatto per fare avere a IM 1 il suo numero di telefono affinché questi lo avvisasse prima di presentarsi da lui per ritirare la moto:
“ Ero stato io a dire a IM 1 di cercare il sistema di contattarmi prima delle sue visite e, meglio per avvisarmi delle stesse. In effetti lui per la storia della moto si presentava senza informarmi e io non avevo tempo. Per evitare questi problemi gli ho dato o fatto dare quel telefono che conteneva anche il mio numero” (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 4).
Successivamente ha detto di averlo fatto, sostanzialmente, perché __________ era stufo di prestare il suo cellulare a IM 1:
“ ho chiesto a “__________” di dare a IM 1 quel telefonino che gli avevo consegnato a “__________” a settembre circa perché “__________” mi aveva chiesto di procurargli una scheda dato che lui tutte le volte che lo vedeva si faceva prestare il telefonino per fare delle chiamate. (…) Dato che io di schede non ne avevo, gli ho detto di dargli una scheda che in precedenza avevo dato a “__________” (MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 3; cfr., pure, MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7).
La tesi di AP 1 non regge per tutta una serie di ragioni.
- Anzitutto, non può essere dimenticato che IM 1 ha, per finire, ammesso di avere avuto con AP 1 numerosi contatti telefonici (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14), al contrario di AP 1 che ne ha sempre minimizzato la frequenza (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).
- IM 1 - che ha detto di avere acquistato la scheda con il numero finale 216 da uno straniero a __________ per Euro 100.- due o tre mesi prima dell’arresto e di averla usata sempre lui - ha negato di avere mai ricevuto schede telefoniche da altri, in particolare da AP 1 o da __________ che ha sostenuto di neppure conoscere (PS IM 1 22.1.2013, pag. 15; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 5; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 3; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3 e 8; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 2; MP IM 1 18.4.2013, AI 224, pag. 3; dichiarazioni di IM 1 in MP AP 1 18.4.2013, AI 226, pag. 4-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9, 14, 15 e 16).
- AP 1 ha spiegato l’ostinazione di IM 1 nel sostenere di avere sempre usato lui l’utenza con il numero finale 216 con la volontà di non “tirare in ballo altra gente” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3). Ma se davvero, come preteso da AP 1, la scheda fosse stata in uso a __________ e davvero questi non fosse coinvolto in null’altro che nel contrabbando, perché IM 1 avrebbe dovuto temere di “tirarlo in ballo” al punto da rendere sospetto un innocente (AP 1) di avere commesso un reato assai più grave (le tentate rapine) piuttosto che rivelare che la scheda era in uso a __________? Ancora una volta, la versione di AP 1 non ha alcun senso.
- Se davvero, come preteso da AP 1, IM 1 avesse ricevuto l’utenza con il numero finale 216 soltanto alla fine del 2012, egli risulterebbe non avere avuto in uso alcuna utenza mobile nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2012 e la fine del mese ritenuto che, tra il 13 dicembre 2012 (cfr. CD contenente il brogliaccio del traffico telefonico dell’utenza con il numero finale 133) e il 3 gennaio 2013, (all. 10 all’AI 234) l’altra utenza da lui utilizzata (corrispondente al numero __________) non compare più nei tabulati telefonici.
- Entrambe le versioni fornite da AP 1 circa il motivo per cui avrebbe detto a __________ di dare la scheda a IM 1 sono prive di logica interna e, quindi, inattendibili.
La prima versione (secondo cui l’avrebbe fatto per fare avere a IM 1 il suo numero di telefono affinché questi lo chiamasse per fissare un appuntamento per il ritiro della moto dal suo garage) non è credibile nella misura in cui, per raggiungere il suo scopo, non era necessaria una manovra del genere ma sarebbe bastato invitarlo a telefonargli, poco importa con quale utenza.
Ma neppure la seconda versione (secondo cui avrebbe fatto avere la scheda a IM 1 su richiesta di __________ che era stufo che questi gli scroccasse il telefono) è plausibile: visto che IM 1 non chiamava solo AP 1 quando, secondo lui, si faceva prestare il cellulare da __________ (MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 3), perché avrebbe dovuto essere proprio lui a fargli avere una scheda? Inoltre, se davvero, come da lui preteso, AP 1 aveva in un primo momento consegnato la scheda a __________, deve averlo fatto perché aveva necessità di avere con lui contatti telefonici (per il contrabbando?) e non è chiaro come essi abbiano potuto continuare a sentirsi dopo che __________ aveva consegnato la scheda a IM 1, visto che AP 1 non ha mai preteso di avere dato una nuova scheda a __________ ma ha, anzi, detto di avere chiesto a __________ di dare a IM 1 la scheda con il numero finale 216 proprio perché non ne aveva altre a disposizione. È evidente, quindi, come la versione di AP 1 - già inverosimile per quanto sopra ricordato - pecca anche di logica interna.
- Dall’analisi dei tabulati telefonici sono emerse diverse chiamate effettuate dall’utenza con il numero finale 216 alle utenze in uso a IM 2 o a persone a lui vicine (per, esempio, __________ per il quale di tanto in tanto lavorava in nero). Ritenuto come sia AP 1 (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6) che IM 2 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17) concordino nel dire che IM 2 non conosceva __________, AP 1 ha spiegato l’esistenza di quelle telefonate ipotizzando proprio che fosse IM 1 a farle usando, appunto, il cellulare di __________ (cfr. MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7; MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 3).
Questa tesi - che potrebbe teoricamente reggere per le chiamate in uscita dall’utenza con il numero finale __________ - è, però, smentita dall’accertamento secondo cui il 4 dicembre 2012, alle 9.50, è IM 2 (con un’utenza intestata a suo fratello ma in suo uso) a chiamare l’utenza con il numero finale __________, senza che tale telefonata sia preceduta da altre, ciò che esclude che IM 1 possa averlo precedentemente contattato facendosi prestare da __________ l’utenza con il numero finale __________ e chiedendogli di richiamarlo su quel numero.
- AP 1 ha mentito anche quando ha collegato il primo incontro con IM 1 al momento dell’attivazione della propria utenza (nr. __________), spiegando di avere attivato la sua scheda - così come quella poi consegnata a __________ (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 3) - nel periodo in cui ha fatto la conoscenza di IM 1 (MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 2-3). Dagli atti emerge, infatti, che l’utenza con il numero finale __________ era attiva dal 15 settembre 2012 (all. 14 all’AI 234) mentre l’utenza con il numero finale __________ era attiva già l’8 agosto 2012 (cfr. CD contenente i tabulati italiani).
- A destituire la tesi di AP 1 di ogni credibilità concorre, poi, il fatto che egli si è rifiutato di fornire agli inquirenti qualsivoglia elemento che permettesse di identificare il fantomatico __________ (cfr. PS AP 1 24.1.2013, pag. 23; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5; cfr. pure all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19) nonostante gli fosse chiaro che l’accertamento della sua esistenza e la sua audizione lo avrebbe senz’altro aiutato. AP 1 ha spiegato di non averlo voluto coinvolgere per paura che potesse avere dei problemi con la giustizia svizzera e che potesse, addirittura, finire in prigione (“non voglio che se viene in Svizzera finisca in galera”, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5; cfr. pure all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).
La tesi è debole dato che, secondo la versione dell’imputato, __________ era, tutt’al più, un contrabbandiere e il rischio di sanzioni che correva era, notoriamente, senz’altro inferiore al suo (cfr. disposizioni penali contenute nella Legge sulle dogane, art. 117 e segg.).
- A tutto quanto precede si aggiunge che non si vedono ragioni per cui IM 1 - che ha, per finire, ammesso le sue responsabilità - avrebbe dovuto mentire sulla sua utenza telefonica e, di conseguenza, sui suoi contatti con AP 1, mentre è chiaro l’interesse di AP 1 a minimizzare l’intensità dei contatti avuti con IM 1.
Nulla muta la circostanza che nell’agenda di AP 1 sia stato trovato un biglietto con indicati i due numeri di telefono risultati intestati a __________. Diversa sarebbe, semmai, stata la situazione se, anziché un semplice appunto, fossero state rinvenute le tessere in cui vengono vendute (e dalle quali vengono normalmente estratte al momento dell’uso) le schede SIM. Va, però, detto che anche un tale ritrovamento non avrebbe permesso di escludere, con sufficiente certezza, che, dopo avere effettivamente acquistato le due schede, AP 1 ne abbia, subito, consegnata una a IM 1 (senza prima metterla a disposizione di __________).
Si aggiunge, qui, che i paralleli fatti dalla diligente Difesa fra tabulati telefonici e tracciati GPS delle vetture in uso a IM 1 non escludono che questi fosse, dall’inizio, l’effettivo utilizzatore dell’utenza con il numero finale 216 poiché è accertato che egli, oltre a quelle sotto sorveglianza, aveva in uso almeno un’altra vettura, e cioè la Citroën C2 intestata a __________ e che il giorno 11 dicembre 2012 la Fiat Punto era utilizzata da terze persone (rapporto dei Carabinieri di Clusone 6.2.2013, all. 5 all’AI 149, pag. 1-2).
16.5. Altro elemento che conforta l’accertamento del coinvolgimento di AP 1 nel progetto criminale è costituito dal piano che IM 1 e IM 2 avevano previsto per la fuga.
Certo, sulla scorta delle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2 non è possibile stabilire con sicurezza in quale direzione essi avessero deciso di fuggire.
Infatti, IM 2 ha sempre dichiarato che la via di fuga prescelta li avrebbe portati in direzione dell’Italia e che, proprio per questo, si erano procurati la moto (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), negando espressamente che fossero intenzionati a tornare a __________ (MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4).
In aula ha ribadito la sua versione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9), precisando che soltanto “in caso di blocchi fortissimi” o “se c’erano le guardie di confine in giro” sarebbero tornati a __________ per confondersi in mezzo alla gente (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).
IM 1, invece, è stato meno lineare.
Inizialmente ha sostenuto anche lui che sarebbero fuggiti verso l’Italia:
“ il nostro piano era quello che dalla ACPR 1 ci saremmo allontanati con l’auto fino a __________ dove c’era la moto, per poi scappare con quest’ultimo veicolo transitando dalla stessa dogana da cui eravamo passati con l’auto rubata” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 9).
In seguito ha, invece, detto che sarebbero tornati a __________ dove avrebbero lasciato la moto da AP 1 prima di rientrare in Italia con i mezzi pubblici:
“ non ricordo se si era deciso di fuggire in Italia o di ritornare a __________. Anzi adesso che ci penso posso dire che il piano prevedeva che saremmo ritornati a __________ dal AP 1, dove avremmo lasciato la moto (non so se nel garage o sul piazzale e da dove poi io sarei tornato a casa in treno o con la corriera)” (MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4).
Dopo avere sostenuto che essi dovevano, forse, ancora scegliere la via di fuga (“non ricordo dove dovevamo andare a bordo della moto dopo la rapina se a nord o a sud. Dovevamo forse ancora deciderlo”; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3), confrontato con le dichiarazioni da lui rilasciate il 6 febbraio 2013, ha detto:
“ se ho dichiarato quelle cose, sarà così, ora proprio non ricordo” (MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3)
e poi, a fronte delle dichiarazioni di IM 2, ha affermato
“ è probabile che si andava in Italia” (MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3).
Al dibattimento di prime cure, IM 1 ha detto che il 4 gennaio 2013 aveva portato nel garage di AP 1 un giubbetto nero che voleva indossare dopo la rapina (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; dichiarazione confortata dalle osservazioni della polizia), tornando così a pretendere che, messo a segno il colpo, lui e IM 2 sarebbero tornati a __________.
Qualche riga più in basso, IM 1 ha però precisato che sarebbero tornati a __________, non per andare da AP 1, ma per prendere la corriera che parte da __________ e arriva a __________, pretendendo che non avevano ancora pensato a dove lasciare la moto (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).
Uno spiraglio di luce nella cortina di fumo creata dalle dichiarazioni degli imputati deriva dal fatto, oggettivo, che la motocicletta è stata posteggiata a nord (__________) rispetto all’obiettivo da rapinare (__________), cosa anomala se i rapinatori avessero voluto fuggire in Italia ritenuto che, così come emerge dal rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria, “raggiungere indisturbati l’Italia da __________ è piuttosto “complicato” (RPG, pag. 9). Questa Corte ritiene, quindi, di poter accertare che la fuga avrebbe portato i rapinatori a __________, ciò che supporta l’accertamento del pieno coinvolgimento di AP 1.
16.6. A quanto sopra si aggiunge che, più in generale, l’atteggiamento assunto da AP 1 durante tutto il procedimento penale non depone certo per la sua credibilità.
a. Come già visto al considerando n. 15.1, inizialmente egli è stato molto reticente, dando spesso risposte evasive alle domande degli inquirenti ed arrivando anche a mentire su aspetti successivamente ammessi.
A titolo di esempio, si ricorda che, nei suoi primi verbali, con riferimento a quanto fatto il 9 gennaio 2013, AP 1 ha dichiarato:
“ verso le 0530 sono uscito di casa e ho fatto un giro, non intendo indicare altro. (…) ho incontrato delle persone, non intendo indicare né dove né chi siano queste persone” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3),
precisando di essere andato a __________ e di essere tornato indietro, senza fare soste e senza incontrare nessuno (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 7-8).
Ha, poi, dichiarato di conoscere IM 1 e IM 2 solo di vista ed ha aggiunto di non voler “dire altro” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).
Nel verbale successivo, ha sostenuto di avere visto IM 1 soltanto una manciata di volte e di averlo conosciuto un paio di mesi prima dell’arresto fuori dal salone da parrucchiera della moglie dove questi gli aveva chiesto un’informazione (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5).
In seguito ha cambiato versione affermando di averlo conosciuto tra settembre e ottobre del 2012 al bar __________ di __________ (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e 24; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13), ritrovo frequentato da contrabbandieri o ex contrabbandieri (cfr. MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2-3) dove lui si era recato, la mattina presto, per bere un caffè, come era solito fare tre volte alla settimana:
“ è mia abitudine partire da casa andare in Italia, bere un caffè, ritornare a casa (…) tutto questo lo faccio alle 06.00 del mattino. Questa mia abitudine ce l’ho da qualche anno e in media circa mi capita [di recarmi] in Italia, così presto il mattino, tre volte la settimana. In una di queste circostanze ho anche incontrato, per caso, IM 1” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 2).
Ha, quindi, preteso di averlo conosciuto nell’ambiente del contrabbando (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4 e pag. 5 in cui precisa che IM 1 gli era stato presentato da __________; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 2).
Quanto alla motocicletta, ha inizialmente detto unicamente di averla notata davanti al suo negozio nei giorni precedenti e ha ammesso che il mezzo era parcheggiato nel suo garage soltanto a fronte di una fotografia che la ritraeva lì (PS AP 1 9.1.2013, pag. 3).
In un primo tempo, ha preteso che lo fosse da circa una decina di giorni soltanto (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e 9) e ha sostenuto che, dopo che gliel’avevano lasciata, IM 1 e IM 2 erano tornati soltanto una volta per tentare - in sua assenza - di avviarla e che, non essendoci riusciti, il mezzo era rimasto nel suo garage fino al 9 gennaio 2013 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5).
Ha, pure, inizialmente sostenuto di non sapere come IM 2 sia arrivato nel suo garage per ritirare la moto il 9 gennaio 2013 (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4). In seguito, ha detto che era arrivato a piedi (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8) ma, subito dopo, ha nuovamente ritrattato dicendo di essere andato a prenderlo a __________ nei pressi della dogana di Ronago (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8).
Ha, poi, ancora mentito affermando:
- che durante il viaggio in auto con lui c’era solo IM 2 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8)
e negando:
- di avere, quel giorno, visto IM 1 (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 8);
- di essere stato seguito da un’altra vettura (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9);
- di essere stato a __________ quella mattina (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 9).
Alla domanda a sapere che cosa avrebbe fatto IM 2 dopo aver preso la moto, ha dapprima preferito non rispondere e, in seguito, ha detto di non saperlo (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4).
Circa i passaggi dati agli imputati, ha ammesso - scostandosi, tuttavia, dalla verità riguardo alle destinazioni - soltanto di avere, il 3 gennaio 2013, acconsentito alla richiesta di IM 1 che gli chiedeva di accompagnare IM 2 a __________, dove questi è sceso per continuare con la sua auto e da dove lui ha proseguito con il solo IM 1 fino a __________, rispettivamente __________ (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 6, 7 e 9).
b. AP 1 non ha cambiato atteggiamento neanche in seguito, cercando sempre di defilarsi e ammettendo soltanto quello che emergeva con evidenza dagli atti (ma, a volte, neppure quello, cfr. la questione del DNA).
Prima di sostenere di essere dedito al contrabbando, ha, ad esempio, più volte preteso:
- di possedere diverse schede “ciucche” in quanto sarebbe più comodo acquistare ogni volta una scheda nuova per strada piuttosto che ricaricare una scheda prepagata intestata a proprio nome;
- di avere da qualche anno l’abitudine di uscire di casa la mattina verso le 6.00 per andare in Italia a bere un caffè e poi ritornare a casa e di farlo circa tre volte alla settimana.
Ha, inoltre, seguitato:
- a dire che sua moglie sapeva che lui usciva presto la mattina ma che, nonostante i loro buoni rapporti (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12; PS __________ 11.2.2013, pag. 5), “non mi chiede niente mia moglie. (…) Non sa dove vado, non sa cosa faccio fintanto [che] non rientro a casa” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 12) e che “Io a mia moglie dico solo “esco” senza precisare oltre, lei non mi chiede altro e se lo fa io non gli rispondo” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 4), ciò che però moglie ha negato sostenendo di non sapere che il marito uscisse di casa prima dell’alba (PS __________ 11.2.2013, pag. 6);
- a negare l’intensità dei rapporti telefonici con IM 1, continuando a sostenere che la scheda con il numero finale 216 fosse in uso ad un’altra persona;
- a sostenere, contro ogni evidenza, l’esistenza di __________;
- a negare di avere sentito le telefonate di IM 1 a IM 2 per il via libera;
- a negare di avere, il 2 gennaio 2013, riaccompagnato i due compari in Italia dopo la scoperta del guasto alla moto (cfr., in particolare, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
16.7. A titolo ancor più abbondanziale, tanto per inquadrare la personalità di AP 1, si citano, infine, le seguenti risultanze.
a. Si segnala, come AP 1 intrattenesse contatti con persone poco raccomandabili così come emerge dal fatto che, durante la perquisizione cui è stato sottoposto il suo appartamento, è stato rinvenuto il passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________ (verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
Riguardo al titolare del passaporto, AP 1 ha dichiarato che:
“ è un signore che è venuto due anni fa a lavorare a casa mia”
e riguardo al documento d’identità ha spiegato che:
“ l’ha lasciato a casa mia perché lui ha problemi con la Giustizia in Italia. Lui doveva venire a prendermi per portarmi a __________ in ospedale (…), ma non si è mai più presentato perché lo hanno arrestato. Io non ero al corrente di questi suoi problemi prima dell’arresto. ADR che credo che l’abbiano arrestato per droga, so che l’adoperava” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12; cfr., pure, MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14).
Dagli atti (AI 186, pag. 10) emerge, infatti, che __________ è un pregiudicato che è attualmente detenuto in Italia per traffico di stupefacenti e che era stato condannato in passato anche per detenzione di armi (nel 1993) e per reati contro la religione e i defunti (nel 1986).
Inoltre, nella vettura di AP 1 sono stati trovati diversi biglietti su cui erano segnati vari numeri di telefono, tra cui quelli di __________ (lo __________ e lo __________) che, oltre che per infrazione alla LCStr, è conosciuto alle autorità penali anche per porto abusivo di armi e concorso in ricettazione ed è stato arrestato il 26 febbraio 2008 perché aveva fornito appoggio agli autori di una rapina a mano armata messa a segno il 4 settembre 2007 a San Pietro di Stabio ai danni di un distributore di benzina (__________) (AI 229, pag. 2).
b. Significativo è anche il bisogno di difesa dimostrato da AP 1 con il possesso della pistola (con due colpi in canna) rinvenuta a casa sua insieme ad altri colpi sciolti (verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24) nonché di uno spray al pepe e di un coltello (pure rinvenuti in casa), oltre che di un altro coltello (apribile con una mano sola) sequestrato nella sua auto (verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).
A proposito della pistola, AP 1 non ha inizialmente saputo spiegare “il motivo esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4) ma, in un secondo momento, ha ammesso di avere custodito l’arma carica a scopo di difesa (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).
In particolare, egli ha ammesso che la pistola, così come il coltello che teneva in auto, lo facevano “sentire più sicuro” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).
Sebbene al dibattimento di appello abbia tentato di sfumare le sue precedenti dichiarazioni (verb. dib. d’appello, pag. 2-3 in cui ha detto di averla “caricata con colpi veri perché non aveva più colpi a salve”), sospetto - e indiziante di frequentazioni più che discutibili - è il fatto che egli sentisse un tale bisogno di proteggersi.
16.8. Concludendo, questa Corte accerta che AP 1 ha partecipato consapevolmente al piano criminale.
Nella misura in cui chiedeva il proscioglimento, l’appello di AP 1 deve, quindi, essere disatteso.
17. Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.
L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
18. Con il suo appello, IM 1 sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 non adempiano gli estremi della tentata rapina ma siano, semmai, da considerare atti preparatori punibili di rapina.
a. Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
b. Dalle dichiarazioni di IM 1 riguardo al 2 gennaio 2013 emerge chiaramente che la rapina di __________ era programmata già per quel giorno:
“ Come dicevo il 2 gennaio 2013 siamo arrivati a __________ verso le ore 0730/0800 a bordo della Fiat Uno rubata. Volevamo prendere la moto e poi volevamo lasciare la macchina parcheggiata da qualche parte. Ma siccome la moto non funzionava siamo dovuti ritornare in Italia con l'auto rubata e poi dopo aver recuperato la batteria abbiamo ancora raggiunto __________ a bordo della mia Fiat Punto. Dopo aver cambiato la batteria siamo tornati a casa.
(…) Concordo con l'interrogante, effettivamente quel giorno volevamo fare la rapina di __________, o meglio andavamo in zona per vedere se era fattibile commettere il colpo. Per questo avevamo l'auto rubata. Purtroppo abbiamo desistito perché la moto non andava" (PS IM 1 29.3.2013, pag. 2-3).
Significativo, al proposito, il “purtroppo” che IM 1 si è lasciato sfuggire davanti agli inquirenti e il fatto che dagli atti emerge effettivamente che, quando non avevano intenti criminali, non entravano in Svizzera con le auto rubate ma con la Fiat Punto di IM 1 (come hanno fatto, ad esempio, il 2 gennaio 2013, quando sono entrati nel nostro Paese con la batteria nuova per la moto e come ha fatto IM 1 quando, il 4 gennaio 2013, si è incontrato con AP 1 nella sua autorimessa).
IM 1 ha ammesso che anche il 3 gennaio il piano era, come per il giorno precedente, di rapinare l’ACPR 1 (cfr. MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 2).
Anche IM 2 ha dato atto che sia il 2 che il 3 gennaio 2013 erano partiti alla volta della Svizzera per commettere la rapina:
“ voglio dichiarare e, sostanzialmente, ammettere che in effetti i giorni 2, 3 (…) gennaio ero già venuto in Svizzera per tentare la rapina che ho poi ancora tentato il 9 gennaio 2013, il giorno dell'arresto” (GPC IM 2 5.4.2013, AI204, pag. 2).
Pacifico è che anche lo scopo di quanto fatto il 9 gennaio 2013 era quello di mettere a segno il colpo.
Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno iniziato l’esecuzione del reato, compiendo atti da cui, normalmente, non vi è più ritorno.
Nella misura in cui sostiene che i fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 non configurano già un tentativo ai sensi dell’art. 22 CP ma che si tratta, semmai, di semplici atti preparatori, l’appellante dimentica che il Tribunale federale ha già riconosciuto il tentativo in un caso in cui i rapinatori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga), e questo nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo (DTF 117 IV 369 consid. 11-12).
Sul tema si richiamano anche le pertinenti considerazioni dei primi giudici che hanno spiegato che in tutte e tre le occasioni - il 2, il 3 e il 9 gennaio 2013 - era stato superato il passo decisivo dal quale non vi è, di regola, più ritorno e che la rapina non è stata consumata soltanto a causa dell’intervento di elementi esterni poiché:
“ il 2 gennaio 2013 l'obiettivo e l'orario in cui colpire erano stati scelti, i due sodali erano già entrati in Svizzera come pure avevano portato in Svizzera la macchina rubata destinata alla fuga, IM 1 - in possesso di uno spray al pepe e di un passamontagna - si era portato nelle vicinanze dell'ACPR 1 di __________, IM 2 - munito di un'arma da fuoco carica e di passamontagna - si era recato a __________ per recuperare la moto che sarebbe servita per la fuga con l'intenzione di raggiungere IM 1 a __________, ma il piano è saltato perché IM 2 ha trovato la moto con la batteria scarica.
II 3 gennaio 2013, IM 2 e IM 1 si sono avvicinati ancora maggiormente alla realizzazione della rapina ai danni dell'ACPR 1 di __________. Infatti, dopo essere entrati in Svizzera ed aver introdotto l'auto rubata, IM 2 ha recuperato la moto presso il garage di AP 1 e ha raggiunto IM 1 a __________, dove i due hanno però notato la presenza di una pattuglia di polizia che circolava lentamente nei pressi dell'ACPR 1, per cui hanno rinviato la perpetrazione della rapina, ritenendola troppo rischiosa.
II 9 gennaio 2013 IM 2 e IM 1 non hanno portato a termine la rapina unicamente grazie al tempestivo intervento della Polizia” (sentenza impugnata, consid. 4.9, pag. 29-30).
Così stando le cose, in concreto il tema non è tanto quello di sapere se il comportamento degli imputati configuri il reato di tentata rapina ma è, semmai, quello del grado di prossimità del risultato da loro sperato.
Ne consegue che, su questo aspetto, l’appello di IM 1 deve essere respinto.
19. In via subordinata rispetto alla sua principale richiesta di giudizio, IM 1 chiede la derubricazione della sua condanna da ripetuta tentata rapina aggravata a ripetuta tentata rapina semplice.
a. Essendo stata formulata soltanto al dibattimento di appello e non già nella dichiarazione di appello, la contestazione è tardiva e, quindi, irricevibile (cfr. art. 399 cpv. 4 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 399, n. 13, pag. 747).
b. Vale, comunque sia, la pena di rilevare che la censura è priva di consistenza. E ciò per le considerazioni che seguono.
Che IM 2 fosse armato in tutte e tre le occasioni non è contestato.
Si tratta qui di stabilire se IM 1 lo sapesse.
Sulla sua consapevolezza riguardo alla presenza dell’arma, IM 1 non è stato lineare.
Inizialmente, ha detto di non avere mai visto la pistola (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).
In seguito, ha ammesso di averla vista il 3 gennaio 2013 e di avere saputo anche il 9 gennaio 2013 che IM 2 era armato (PS IM 1 26.2.2013, pag. 10 e 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 1-2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 6; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 2-3; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12).
Riguardo al 2 gennaio 2013, ha sostenuto di non avere saputo che IM 2 era armato (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3), ciò che IM 2 ha smentito nella misura in cui, con riferimento alla consapevolezza di IM 1 rispetto alla presenza dell’arma, ha detto:
“ Credo che sapesse comunque che c’era già il giorno 2” (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3).
Ad ogni buon conto, che IM 1 effettivamente sapesse che IM 2 sarebbe stato armato anche il 2 gennaio 2013 è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che egli stesso ha dato atto che il correo gli aveva rivelato la sua intenzione di munirsi di un’arma per commettere la rapina e i motivi della sua decisione:
“ IM 2 invece mi diceva che se lui avesse fatto una rapina non l’avrebbe fatta senza pistola (…) insisteva dicendo che un suo amico aveva fatto una rapina in Italia senza l’arma e che i clienti lo avevano placcato. Ne era conseguito l’arresto di questa persona. IM 2 aggiungeva che quella fine non la voleva fare e che pertanto sarebbe arrivato armato di pistola” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 10);
“ mi disse che non avrebbe fatto rapine senza pistole perché un suo conoscente aveva tentato un colpo in Italia ed era poi stato bloccato dai clienti della banca. Per evitare questo e quindi per potersi garantire la fuga lui voleva la pistola” (MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 2).
Come ha correttamente rilevato la prima Corte, “è evidente che solo una pistola carica assolve a una tale funzione di sicurezza” (sentenza impugnata, consid. 4.9, pag. 29).
Il fatto che IM 1 abbia tentato - evidentemente invano - di dissuadere il compare dai suoi intenti nulla toglie alla sua consapevolezza circa la presenza dell’arma carica in tutte e tre le occasioni. Tale circostanza supporta, anzi, un simile accertamento.
In concreto è, quindi, realizzata l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 140 CP.
c. È, quindi, confermata la condanna di IM 1, così come quella di IM 2, per titolo di ripetuta tentata rapina con l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco.
20. Si tratta ora di determinare se, con quanto fatto, AP 1 si sia reso complice - così come da egli preteso a titolo subordinato (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2) - o correo di IM 1 e di IM 2.
a. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18.7.2013 consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6.11.2009 consid. 2.4; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).
b. Ai sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_696/2012 dell’8.3.2013 consid. 7.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
c. In concreto, come visto, AP 1, in tutti e tre i tentativi, ha portato dall’Italia alla Svizzera e viceversa i due compagni e, sin dalla seconda metà del dicembre del 2012, ha tenuto la moto nel suo garage, al riparo da occhi indiscreti.
Se è vero che i soli passaggi dati ai due rapinatori potrebbero non bastare per considerarlo correo (cfr. STF 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.2; 6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.3), è anche vero che egli non si è limitato a quello. Il ruolo da lui avuto è stato ben più determinante se si considera che, per una ventina di giorni, ha tenuto in deposito nella sua autorimessa sotterranea la moto che doveva servire a IM 1 e a IM 2 per fuggire dopo la rapina e, per una decina di giorni, ha pure tenuto in deposito la pistola che doveva servire per minacciare l’impiegata dell’ACPR 1. La sua funzione, essenziale per la riuscita del piano, fa di lui un partecipante non solo secondario ma principale. Egli deve, pertanto, essere ritenuto colpevole di correità nelle tentate rapine aggravate.
Nella misura in cui chiedeva la derubricazione della condanna per correità in complicità, l’appello di AP 1 deve, pertanto, essere disatteso.
21. Nel corso dell’inchiesta, AP 1 ha ammesso di avere, nella notte di San Silvestro del 2012 e proprio “perché era l’ultimo dell’anno”, sparato due colpi in aria dal terrazzo di casa sua (che si trova all’ultimo piano):
“ Il 31 dicembre ho fatto una pazzia, ho sparato due colpi, li ho sparati dal mio terrazzo. Avrei voluto spararne altri due ma non l’ho fatto perché avevo paura di fare troppo rumore, anzi ne avevo già fatto abbastanza. Quindi l’ho rimessa via carica” (PS AP 1 24.1.2013, pag. 27-28; cfr., pure, PS AP 1 22.2.2013, pag. 9; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 1; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).
Ha, però, preteso - ma soltanto ad inchiesta molto avanzata - che i colpi da lui sparati fossero a salve (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 4).
Su questo punto, AP 1 non può essere creduto. Da un lato, la sua tesi non è plausibile perché proposta soltanto verso la fine dell’inchiesta. Dall’altro, AP 1 non è credibile ritenuto come abbia dichiarato di avere rimesso via la pistola carica dopo avere esploso i due colpi a Capodanno (PS AP 1 24.1.2013, pag. 28) e come dagli atti emerga che i proiettili che erano inseriti nell’arma al momento della perquisizione non fossero a salve bensì a palla (cfr. AI 256, foto n. 46 e distinta reperti e tracce da n. 4.2 a n. 4.13).
Questa conclusione è rafforzata dall’affermazione di AP 1 stesso - che, al dibattimento di appello, ha tentato invano di sfumarla (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2-3) - secondo cui egli possedeva l’arma a scopo di difesa (ciò che implica l’uso di cartucce a palla e non a salve). Significativo, al proposito, è altresì il fatto che, durante la perquisizione in casa sua, da nessuna parte siano state trovate cartucce a salve.
Pertanto, nella misura in cui auspica il suo proscioglimento dal reato di atti contro la pubblica incolumità, l’appello di AP 1 deve essere respinto.
Commisurazione della pena
22. La legge commina:
- per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP);
- per la rapina a mano armata, la pena detentiva da un anno a vent’anni (art. 140 cifra 2 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo, l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP);
- per la denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP), l’infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), la guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), il furto d’uso (art. 94 cpv. 1 lett b LCStr) e la guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr), la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria;
- per la contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1 LStup) e gli atti contro la pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare i fattori legati all’autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
c. Commisurando la pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:
“ La Corte ha considerato oggettivamente grave la colpa degli accusati (…)
L'agire degli accusati è poi un agire reiterato dal momento che di fronte alle difficoltà che si sono presentate - la moto che non funziona, la Polizia che transita a __________, la sparizione della FIAT Uno rubata con la necessità di rubarne un'altra - gli accusati non hanno desistito dal loro intento criminoso che, dopo il primo tentativo del 2 gennaio, hanno ancora rinnovato il 3 gennaio ed il 9 gennaio 2013, ritornando ogni volta sul nostro territorio, passando il confine con le sopra indicate modalità per porre in atto la rapina ciò che indica una grande determinazione a raggiungere l'obiettivo che si erano prefissi senza che abbiano mai avuto ripensamenti di sorta.
La colpa dei tre accusati é quindi grave per il concorso dei reati, trattandosi di tre tentativi giuridicamente distinti tra loro assistiti da altrettante singole determinazioni volitive a raggiungere l'obiettivo.
La loro colpa è grave perché hanno agito in modo professionale secondo un piano ben preciso all'interno del quale ognuno aveva il proprio ruolo necessario ed indispensabile per la riuscita del piano che era quello di procurarsi con la minaccia della pistola più soldi possibile. IM 2 con la pistola e IM 1 munito di spray al pepe erano gli autori materiali che avrebbero atteso l'arrivo dell'impiegata e minacciandola con la pistola e con il volto coperto dai passamontagna, sarebbero entrati con lei all'interno dell'ACPR 1 dove, arraffati i soldi sarebbero fuggiti con l'auto posteggiata dinanzi alla ACPR 1 con il muso rivolto verso la strada e poi con la moto posteggiata a __________.
AP 1 si è occupato di nascondere la moto rubata nel suo garage, di trasportare IM 1 in Svizzera e permettere l'entrata sul nostro territorio dell'auto rubata guidata da IM 2, facendogli da staffetta con la sua auto e, giunti in Svizzera, ha accompagnato IM 2 a prendere la moto prevista per la fuga dal suo garage così come ha funto da staffetta per far uscire l'auto rubata in Italia.
II piano era professionalmente organizzato come dimostra la predisposizione di un'auto rubata portata in Svizzera per commettere la rapina e che sarebbe poi stata abbandonata poco dopo e la predisposizione della moto rubata con la quale continuare più agevolmente la fuga, lo studio della geografia dei luoghi e l'esecuzione dei sopralluoghi per la verifica delle possibili vie di fuga, la scelta dell'obiettivo, la verifica del numero di persone all'interno dell'ACPR 1 e la scelta attenta di un ACPR 1 dove solitamente vi era solo una donna quale impiegata, il travisamento del viso con i passamontagna, l'uso di guanti trovati in possesso di IM 1 e IM 2 e perfino il previsto cambio di vestiti (IM 1) con la predisposizione presso il garage di AP 1 di un giubbetto diverso da indossare dopo la rapina.
La colpa di IM 1 e IM 2 appare poi soggettivamente molto grave avuto riguardo ai numerosi precedenti anche specifici che hanno alle spalle e alle condanne subite in Italia e IM 2 anche in Romania e quindi alla lunga carcerazione già subita (IM 1 ha già scontato circa 20 anni di prigione mentre IM 2, più giovane, oltre 10 anni), esperienze dalle quali hanno dimostrato nei fatti di non aver tratto alcun insegnamento ed anzi IM 1 e IM 2 si dimostrano fortemente radicati nel loro agire criminale e profondamente convinti che questa sia la loro strada. La colpa di tutti e tre gli imputati è inoltre aggravata dagli ulteriori reati che hanno commesso, oltre ai tentativi di rapina alla ACPR 1 di __________.
(…)
La colpa di AP 1 è stata considerata grave dalla Corte per la facilità con la quale, da incensurato, si è dedicato a questo genere di attività criminale sul nostro territorio, per le conoscenze che ha in questi ambienti criminali che non disdegna di frequentare – tra cui figura, oltre agli altri, anche __________ di cui aveva a casa il passaporto – e dai quali stante la mancata assunzione di responsabilità, non sembra volersi distanziare.
La Corte ha considerato a favore di IM 1 e IM 2 che alla fine hanno ammesso le loro responsabilità con un percorso sicuramente diverso tra loro: più immediato è stato certamente quello di IM 1 che nonostante l'iniziale reticenza, quando ha capito - forse per l'esperienza dei suoi trascorsi penali - che il loro arrivo in Svizzera era atteso dalla Polizia e che quindi erano stati sotto osservazione con i conseguenti riscontri in mano agli inquirenti, ha iniziato a fare delle ammissioni e a indicare i particolari del piano criminale ed è stato per le sue dichiarazioni che si è risaliti ai tentativi antecedenti il 9 gennaio 2013. IM 2 ha raccontato invece bugie su bugie sin dall'inizio ed è andato avanti sino alla fine dell'inchiesta quando d'un colpo, nell'ultimo verbale, ha abbandonato la sua, per così dire, solitaria versione e si è allineato, per buona parte, a quella di IM 1. Entrambi sono stati comunque tutt'altro che collaborativi nel far luce sulla partecipazione di AP 1 e sul suo coinvolgimento che hanno entrambi sempre negato. IM 2 soprattutto ha fatto di tutto per scagionarlo anche dai loro trasporti dall'Italia in Svizzera dichiarando a più riprese che lui e IM 1 erano entrati insieme in Svizzera con l'auto rubata e solo qui avevano incontrato AP 1 che lo aveva accompagnato a __________. Negava che si erano incontrati con quest'ultimo a __________, in Italia e anche in merito a quando la moto era stata portata nel garage di AP 1, la sua versione è stata per diverso tempo divergente da quella dei correi, il tutto nel malcelato intento di tenere indenne AP 1 da ogni responsabilità. IM 2, nel tentativo di tener fuori il coinvolgimento di AP 1, è arrivato persino a negare fatti e circostanze che lo stesso AP 1 infine ammetteva, dimostrando di non avere alcun limite nel raccontar bugie e nel nascondere la verità. Solo alla fine dell'inchiesta IM 2, come detto, ha abbandonato le sue personali versioni circa i trasporti in Svizzera, le modalità degli stessi e quella in merito alla moto e si è allineato per buona parte a quelle di IM 1.
Sulla pistola invece IM 2 ha continuato per tutta l'inchiesta, a dirne di tutte e di più e a cambiare, senza alcuna decenza, le sue dichiarazioni per tentare di dare una giustificazione alla riscontrata presenza del DNA di AP 1 sulla pistola e all'evidente scopo di adattare le sue dichiarazioni a quelle di AP 1 che non senza motivo, durante l'inchiesta, auspicava il confronto con i correi per mettere a posto le rispettive dichiarazioni, cosa che IM 2 ha fatto in occasione dei confronti non esitando a fare proprie le versioni di AP 1.
IM 1 dopo l'iniziale reticenza di cui si è detto, è stato più trasparente in merito a AP 1 riferendo di avergli detto dei suoi trascorsi penali e delle rapine che aveva commesso, dichiarando di avergli chiesto preventivamente di nascondere la moto e i passaggi per arrivare con l'auto rubata in Svizzera, definendo in qualche modo il ruolo che aveva AP 1 - senza tuttavia chiamarlo direttamente in causa - anche se poi nel prosieguo dell'inchiesta, soprattutto a confronto con AP 1, su qualche punto ha fatto marcia indietro. Al dibattimento tuttavia grazie anche alla preoccupazione di mantenere ferme le dichiarazioni rese in inchiesta riscontrate da elementi oggettivi -, ha confermato in buona parte le dichiarazioni logiche e spontanee rese durante l'inchiesta anche a proposito di AP 1 con l'eccezione a riguardo del contrabbando asseritamente svolto con AP 1 a dicembre 2012, fatto del tutto nuovo ed incredibile dal momento che IM 1 neppure ha saputo indicare cosa avevano contrabbandato, affermazione infatti smentita da AP 1.
La Corte ha tenuto conto che AP 1 sin dall'inizio ha negato ostinatamente e caparbiamente il proprio coinvolgimento, nascondendosi dietro i favori che casualmente faceva ad un semplice conoscente come IM 1 - pluripregiudicato - e dietro la sua inconsapevolezza di cosa i due volessero fare in Svizzera. Si é nascosto inoltre dietro l'esistenza di "__________" - personaggio che per la Corte non esiste - per giustificare i numerosi contatti telefonici con IM 1 e i suoi spostamenti sotto confine al mattino presto per asserite attività di contrabbando, senza mai desistere dall'atteggiamento negatorio assunto neppure di fronte al riscontro oggettivo costituito dal suo DNA sulla pistola, ha mentito e ha tentato tenacemente di far apparire una realtà diversa non arrendendosi neppure di fronte alle risultanze oggettive dell'inchiesta.
La Corte ha considerato che la rapina non. é stata consumata ma é rimasta allo stadio del tentativo e ha tenuto conto che, sebbene siano tre tentativi giuridicamente distinti, l'obiettivo era comunque sempre lo stesso.
La Corte ha tenuto inoltre conto del lungo carcere preventivo sofferto da IM 1 e IM 2 fino al dibattimento e da AP 1 fino al 25 aprile 2013, giorno in cui é stato scarcerato con l'adozione di misure sostitutive”
(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 65-69).
d. Le considerazioni dei primi giudici sono condivise nella loro sostanza e limitatamente a quanto riportato al considerando precedente. Non condivisa è, invece, la conseguenza che dalle considerazioni sulla colpa essi hanno tratto, per IM 1 e per IM 2, per la commisurazione della pena.
Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 2 CP), avuto riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP 17.2012.42 del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del caso concreto, se la rapina pianificata dagli imputati fosse stata consumata, essa avrebbe giustificato una pena detentiva di tre anni.
Deve, però, essere tenuto conto del fatto che la rapina è rimasta allo stadio del tentativo, ragion per cui questa Corte ha ritenuto adeguata una riduzione della pena pari a un anno. Infatti, se è vero che, da un lato, gli imputati sono arrivati vicino al risultato cui miravano e che non hanno raggiunto soltanto a causa di fattori esterni (quali il guasto alla moto e la presenza di una pattuglia della polizia nelle vicinanze dell’obiettivo), dall’altro, il loro agire non ha, di fatto, creato alcun reale danno.
Va, però, considerato che gli imputati hanno agito reiteratamente: dopo il primo tentativo non riuscito, essi hanno infatti nuovamente tentato, in due occasioni, di portare a compimento il loro piano, dimostrando con ciò una grande determinazione a delinquere che, in concreto, giustifica un aggravamento della pena di sei mesi.
Questa Corte ritiene, perciò, adeguata, per le ripetute tentate rapine aggravate, una pena detentiva di due anni e sei mesi per IM 1 e IM 2, mentre per AP 1 una pena detentiva di due anni e tre mesi in quanto, benché correo, egli ha ricoperto un ruolo meno importante rispetto ai coimputati, non recandosi personalmente a __________ e non partecipando, quindi, personalmente all’inizio dell’esecuzione del piano.
Nella commisurazione della pena deve, poi, essere tenuto conto del concorso di reati.
Oltre alle tentate rapine aggravate, IM 1 risponde soltanto di due episodi di furto d’uso (nella forma limitata dell’aver viaggiato su una macchina rubata) che, essendo strettamente connessi con le tentate rapine, non giustificano un sensibile aggravamento della pena.
Oltre alle tentate rapine aggravate e ai tre episodi di furto d’uso ad esse connessi, IM 2 risponde, invece, anche di furto, di infrazione alla LArm, di ripetuta guida in stato di inattitudine e di ripetuta guida senza autorizzazione. Nel suo caso, il concorso di reati giustifica un aggravamento della pena di tre mesi.
Dal canto suo AP 1, oltre alle tentate rapine aggravate, risponde anche di denuncia mendace e infrazione alla LArm. Per il concorso di reati, la pena a lui inflitta va aumentata di tre mesi.
Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che né IM 1, né IM 2 beneficiano di particolari circostanze attenuanti.
Al proposito, si osserva che invano la difesa di IM 1 ha invocato l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP nella misura in cui non si può certo pretendere che egli adempia le restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza al suo riconoscimento (cfr. DTF 107 IV 98 consid 1; STF6B_94/2012 del 19.4.2012 consid. 2.2; 6B_789/2011 del 26.3.2012 consid. 7.3.1; 6B_265/2010 13.8.2010 consid. 1.1; 6B_614/2009 del 10.8.2009 consid. 1.1; 6B_827/2008 del 7.1.2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5.11.2008 consid. 2.3; 6B_78/2008 del 14.10.2008 consid. 3.5; 6B_622/2007 dell’8.1.2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3.2.2003 consid. 2.1 e 2.3; 6S.146/1999 del 26.4.1999 consid. 3a; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894).
Neppure può essere dato seguito alla richiesta della difesa di IM 2 che ha preteso che questi abbia agito in stato di lieve scemata imputabilità. Da un lato, va detto che è soltanto eccezionalmente che il consumo di stupefacenti conduce al riconoscimento di una scemata imputabilità ex art. 19 CP (cfr. Schubart/Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Berna 2007, ad art. 19, n. 132, pag. 79-80). Dall’altro, dagli atti non emerge che il consumo di IM 2 fosse tale da limitarne la libertà di intendere e/o di volere in relazione alle rapine e agli altri reati da lui commessi se solo si considera che egli stesso, al momento dell’arresto, ha dichiarato di avere assunto cocaina “l’ultima volta due giorni fa” (PS IM 2 9.1.2013, pag. 8; cfr., pure, PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) e che non risulta dagli atti che, in carcere, egli abbia necessitato di una terapia di sostituzione. Inoltre, IM 2 stesso, durante l’inchiesta, ha dato atto che, per onorare i suoi debiti di cocaina, gli servivano “pochissimi soldi, , 2000/3000 euro” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19), ciò che quindi non poteva costituire una spinta a delinquere tale da limitarne l’imputabilità.
Avuto riguardo alla lunga lista di precedenti, anche specifici, che entrambi “vantano”, ritenuto il principio giurisprudenziale secondo cui essi aggravano la colpa ma non possono pesare sulla commisurazione della pena in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a punire due volte (DTF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), questa Corte ritiene equo condannare IM 1 alla pena detentiva di due anni e nove mesi e IM 2 alla pena detentiva di tre anni, cui - in virtù della giurisprudenza sopra menzionata (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1) - deve essere cumulata la multa di fr. 100.- per la contravvenzione alla LStup di cui pure risponde.
Proprio i precedenti penali di IM 1 e IM 2 escludono che essi possano beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena, ritenuto che non si è in presenza delle circostanze particolarmente favorevoli esatte dall’art. 43 CP in combinazione con l’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1).
Neppure AP 1 beneficia di particolari circostanze attenuanti, ritenuto che l’incensuratezza ha valore neutro in ambito di commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e che egli non ha affatto collaborato con gli inquirenti, continuando a negare - ancora in questa sede - il suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento.
Egli va, pertanto, condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.- per l’infrazione alla LOP (atti contro la pubblica incolumità) di cui egli pure risponde (cfr. DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Essendone adempiute le condizioni, la pena inflitta a AP 1 - contrariamente a quelle irrogate ai correi - è posta al beneficio della sospensione condizionale in ragione di 18 mesi e per il resto è da espiare. Il periodo di prova è ridotto - rispetto alla condanna inflitta in prima sede - e fissato in due anni.
L’invocato - sia da IM 1 che da IM 2 - principio della parità di trattamento non soccorre gli imputati.
Da un lato, perché la giurisprudenza ha stabilito che, nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza e che il confronto con processi analoghi suole, di principio, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a; 116 IV 292 consid. 2; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c; STF 6B_716/2010 del 15.11.2010), ritenuto che il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 6B_116/2008 del 19.11.2008 consid. 1.2; 6S.345/2005 del 19.10.2005 consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena spiegandosi normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191 consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF 6B_716/2010 del 15.11.2010).
D’altro lato, poiché, nei casi citati da IM 2, le circostanze di fatto e quelle personali degli autori erano totalmente diverse da quelle presenti in concreto. In particolare, nella sentenza CARP 17.2012.42, la pena è stata mantenuta nei quattro anni in considerazione, da una parte, del fatto che la libertà dell’autore non era totale (nella misura in cui è stato accertato che egli aveva agito anche perché costretto dal correo/creditore che era arrivato, addirittura, a rompergli una mano quando lui aveva tentato di chiamarsi fuori) e, dall’altra, della tragedia umana che lo aveva colpito con l’improvvisa e prematura morte della compagna e del figlio che ella portava in grembo.
Ne consegue che, in relazione alla commisurazione della pena, gli appelli presentati da IM 1 e da IM 2 sono parzialmente accolti, mentre sono respinti quelli presentati da AP 1 e dal procuratore pubblico.
23. A fronte della condanna di AP 1, l’istanza di indennità ex art. 429 CPP da lui presentata al dibattimento di appello va respinta.
Confische e dissequestri
24. Chinandosi sul tema, questa Corte si è chiesta quale potesse essere l’utilità di alcuni dei sequestri disposti dal Ministero pubblico (ad esempio, quello di una bottiglia di acqua Lete, oppure, ancora, quello dei coprisedili).
Al di là di questo, ha ordinato confische e dissequestri in applicazione degli art. 69 CP e 267 CPP nonché della giurisprudenza della CCRP (cfr. sentenza 17.2009.14 del 3.4.2009 consid. 3), modificando di conseguenza i dispositivi della sentenza impugnata ad essi relativi.
Spese
25. Visto il ridottissimo grado di accoglimento degli appelli, è confermata l’attribuzione delle spese stabilita in prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Quelli relativi agli appelli presentati dal procuratore pubblico rimangono a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello presentato da IM 1 sono posti a suo carico in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello presentato da IM 2 sono posti a suo carico in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.
Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti interamente a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;
12, 22, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 69, 106, 139 cifra 1, 140 cifra 2, 260bis e 303 cifra 2 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
19a cifra 1 LStup;
6 lett. d LOP;
91 cpv. 2, 94 cpv. 1 lett b e 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Gli appelli presentati da IM 1, da IM 2 e da AP 1 sono parzialmente accolti, mentre gli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico sono respinti.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 10 e 11 della sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore colpevole di
1.1.1. ripetuta tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con IM 1 e IM 2, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 1;
1.1.2. denuncia mendace
per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la Polizia grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione stradale avvenuta ad Hinterrhein/GR il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per provocare contro di lui un procedimento penale;
1.1.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________, dal 2007 al 9 gennaio 2013, senza diritto posseduto una pistola __________, modello UM-22, calibro 22 MAG;
1.1.4. atti contro la pubblica incolumità
per avere,a __________, tra il 31 dicembre 2012 e il 1. gennaio 2013, sparato due colpi dal balcone della sua abitazione con l'arma da fuoco di cui al dispositivo 1.1.3.;
1.2. IM 1 è autore colpevole di:
1.2.1. ripetuta tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 19 gennaio 2013, in correità con AP 1 e IM 2, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 1;
1.2.2. ripetuto furto d'uso
per avere, in Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013, condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e FIAT Innocenti targato __________ sapendo che gli stessi erano stati rubati in Italia;
1.3. IM 2 è autore colpevole di:
1.3.1. ripetuta tentata rapina aggravata
siccome commessa munendosi di un'arma da fuoco,
per avere, a __________, il 2, il 3 ed il 9 gennaio 2013, in correità con AP 1 e IM 1, tentato di commettere una rapina ai danni de ACPR 1;
1.3.2. furto
per avere, a __________, tra il 5 ed il 6 settembre 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto il veicolo FIAT Uno targato __________ di proprietà di __________;
1.3.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________, tra fine dicembre 2012 e inizio gennaio 2013, senza diritto acquistato e portato una pistola __________, calibro 7.65 mm;
1.3.4. ripetuta guida in stato di inattitudine
per avere, in Ticino, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in stato di inattitudine e meglio dopo aver consumato cocaina;
1.3.5. ripetuto furto d'uso
per avere, in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto o circolato come passeggero sui veicoli FIAT Uno targato __________ e FIAT Innocenti targato __________ nonché condotto la motocicletta BMW 650 ST sapendo che gli stessi erano stati rubati in Italia;
1.3.6. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007, nonché in Ticino, tra dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
1.3.7. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Cadro, presso il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
1.4. AP 1 è condannato:
1.4.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
1.4.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.
1.4.4. L’istanza di indennità ex art. 429 CPP presentata al dibattimento di appello è respinta.
1.5. IM 1 è condannato:
1.5.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.6. IM 2 è condannato:
1.6.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.6.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
2. IM 1 e IM 2 sono ricondotti in carcere per la prosecuzione dell’espiazione delle rispettive pene detentive.
3. La misura sostitutiva del deposito di una cauzione di fr. 50'000.- ordinata nei confronti di AP 1 è mantenuta.
4. È ordinata la confisca:
4.1. 1 spray al pepe (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25524);
4.2. 1 coltello marca __________ (busta contrassegnata dal n° 21, nr. rep. 25525);
4.3. 1 coltello con apertura ad una mano in metallo con lama magnum da cm 9 (nr. rep. 28157);
4.4. 1 berretto verde con buchi;
4.5. 1 paio di guanti nero e blu in nylon, marca __________, taglia 8;
4.6. 1 spray al pepe marca __________;
4.7. 1 pistola marca __________ con caricatore con sette cartucce;
4.8. 1 berretto con buchi nero marca __________;
4.9. 1 paio di guanti di colore nero;
4.10. 1 pistola marca __________, modello UM-22, calibro 22 MAG, 10 cartucce marca __________ e 2 cartucce marca __________;
4.11. 1 carta SIM __________ (nr. rep. 28147);
4.12. 1 carta SIM __________ (nr. rep. 28152);
4.13. 1 scheda __________ (nr. rep. 28153);
4.14. 1 scheda SIM __________ con porta scheda (nr. rep. 28155);
4.15. 1 scheda SIM __________ (nr. rep. 28936);
4.16. 1 scheda SIM ____________________ (nr. rep. 28937);
4.17. 1 scheda SIM __________ (nr. rep. 28939);
4.18. 1 carta SIM __________ (nr. rep. 28145);
4.19. fogliettini vari e agendina (nr. rep. 28940);
5. È ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, per il tramite del Ministero Pubblico, di:
5.1. 1 passaporto autentico italiano a nome di __________;
5.2. 1 motoveicolo BMW F650 ST grigio targato __________ (nr. rep. 24405);
5.3. 7 cartine geografiche (nr. rep. 25535);
5.4. 3 cartine geografiche __________, 2 cataloghi __________ (busta n°13, nr. rep. 28173);
5.5. 4 rotoli nastro adesivo (nr. ep. 25510 e 25511);
5.6. 1 antenna per automobile (nr. rep. 28158);
5.7. 1 punteruolo con manico arancione (nr. rep. 28159);
5.8. 1 battichiodi (nr. rep. 28160);
5.9. 1 chiave inglese __________ (nr. rep. 28161);
5.10. 1 paio di guanti in lattice color azzurro (nr. rep. 28162);
5.11. 1 rotolo nastro isolante color nero (nr. rep. 28164);
5.12. 1 paio di guanti in similpelle color marrone (nr. rep. 28167);
5.13. 1 cappello tipo papalina (nr. rep. 28168);
5.14. 4 paia di guanti;
5.15. 5 cartine geografiche (busta no. 14, nr. rep. 28172);
5.16. 1 mazza da baseball in legno marca __________;
5.17. 1 bastone in legno;
5.18. 1 casco da motociclista bianco con strisce "__________" (nr. rep. 25516);
5.19. 1 casco parziale grigio marca __________;
5.20. 1 casco parziale nero marca __________;
5.21. 1 porta scheda __________ (nr. rep. 28154);
5.22. 1 porta scheda __________ (nr. rep. 28156);
5.23. 1 sciarpa di colore nero (nr. rep. 28143);
5.24. 1 nastro sintetico di colore verde;
5.25. 1 paio di guanti in pelle scamosciata neri;
5.26. 1 bottiglia acqua minerale naturale 1.5L, piena, marca __________;
5.27. 1 cacciavite marca __________ II nero larghezza 3 mm;
5.28. 1 rivestimento copri sedile lato conducente;
5.29. 1 rivestimento copri sedile lato passeggero;
5.30. 1 marsupio di colore nero con scritta __________ (nr. rep. 28142);
5.31. 1 borsa a tracolla nera;
5.32. 1 casco da motociclista integrale grigio marca __________ taglia S;
5.33. 1 casco da motociclista grigio e rosso di marca __________.
6. Previa cancellazione di tutti i dati, e ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di:
6.1. 1 cellulare __________ (busta contrassegnata dal n° 7, nr. rep. 25519);
6.2. 1 cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28146);
6.3. 1 cellulare __________ senza batteria (nr. rep. 28148);
6.4. 1 cellulare __________ con scatola originale (nr. rep. 28149);
6.5. 1 cellulare __________ (nr. rep. 28150);
6.6. 1 cellulare __________ con scheda __________ (nr. rep. 28151);
6.7. 1 cellulare marca __________ modello __________ i color grigio (nr. rep. 28938);
6.8. 1 cellulare __________ (nr. rep. 28144).
7. Le spese per le difese d'ufficio di IM 1 e IM 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori verrà stabilita con decisione separata.
8.
8.1. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.
8.2. Gli oneri processuali dell’appello presentato da AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 800.-
fr. 1’800.-
sono posti a carico dell’appellante.
8.3. Gli oneri processuali dell’appello presentato da IM 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’appellante - e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato.
8.4. Gli oneri processuali dell’appello presentato da IM 2, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’apppellante - e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), dello Stato - in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.
8.5. Gli oneri processuali degli appelli incidentali presentati dal procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
9. Intimazione a:
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10. Comunicazione a:
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- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.