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Incarto n. |
Locarno 3 novembre 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 10 marzo 2014 da
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IS 1, |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 15 luglio 2009 da questa Corte |
ritenuto
in fatto: A. Con
DA n. 1761/2008 del 5 maggio 2008, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1
autore colpevole - oltre che di vie di fatto e di grave infrazione alle norme
della circolazione - di:
“1. complicità in truffa
per avere, nell’aprile del 1997, a Lugano, al fine di procacciare ad altri un
indebito profitto, aiutato __________ a tentare di ingannare con astuzia
persone e a indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio,
e meglio per avere, in qualità di collaboratore con procura individuale della __________,
ditta membro dell’__________ degli intermediari finanziari e della __________,
allestito, o fatto allestire, una falsa fattura di fr. 266'250.- antedatata al
25.02.1997 a carico di __________, ditta riconducibile a __________,
consegnandola altresì a quest’ultimo, sapendo che __________ ne avrebbe fatto
uso nei confronti della ditta __________ allo scopo di chiederne alla stessa il
rimborso o comunque di compensare le pretese che questa vantava nei confronti
di __________ in relazione al mancato adempimento da parte di quest’ultima di
un contratto di finanziamento, nonché allestito una lettera datata 25.04.1997
su carta intestata a __________, confermando contrariamente al vero l’emissione
della fattura 25.02.1997 a carico di __________, inviandola altresì alla ditta __________,
sapendo che __________ pretendeva che quest’ultima assumesse ovvero rimborsasse
il costo (in realtà inesistente) della fattura, ritenuto che la truffa non si è
consumata poiché __________ - benché sollecitata in tal senso anche da uno
scritto 30.07.2007 dell’avv. __________, agente per conto di __________ /__________
ed attestante contrariamente al vero l’avvenuto pagamento della fattura da
parte di __________ - non ha versato alcuna importo a quest’ultima.
2. falsità in documenti per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1, agendo in correità con __________, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in particolare al fine di perfezionare l’inganno astuto messo in atto da __________ nei confronti della ditta __________, formato documenti falsi nonché attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanze giuridica, facendone altresì uso a scopi di inganno, e meglio per avere allestito, o fatto allestire, la falsa fattura antedatata 25.02.1997 di fr. 266'250.- nonché allestito la lettera datata 25.04.1997 con cui __________ confermava contrariamente al vero l’emissione della citata fattura, consegnando la prima a __________ e inviando la seconda a __________.”
B. Con
sentenza 12 novembre 2008, il giudice della Pretura penale - dopo aver
stralciato il procedimento in relazione all’accusa di vie di fatto - ha
ritenuto il prevenuto autore colpevole di complicità in truffa, falsità in
documenti e grave infrazione alle norme della circolazione e lo ha condannato
alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, di 50 aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, per un totale di fr.
6'000.-, oltre che alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese di
giustizia.
C. Con
sentenza 15 luglio 2009, la Corte di cassazione e revisione penale (in seguito
CCRP) ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione alla falsità in
documenti ed ha respinto per il resto il ricorso interposto da IS 1 avverso il
giudizio pretorile, confermando il giudizio di prima istanza.
D. Il
ricorso in materia penale presentato dall’imputato contro tale decisione è
stato parzialmente accolto dal TF che, con giudizio 1° febbraio 2010, ha rinviato la causa alla CCRP per la pronuncia del proscioglimento dell’imputato dall’accusa
di complicità in tentata truffa e per la ricommisurazione della pena.
E. Fondandosi sulla decisione del TF, con sentenza 19 aprile 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso presentato da IS 1, prosciogliendolo dall’imputazione di complicità in tentata truffa e rinviando gli atti a un altro giudice della Pretura penale per la ricommisurazione della pena in funzione delle condanne - passate in giudicato - per i reati di falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione.
F. Con sentenza 27 settembre 2012, il giudice della Pretura penale, ha condannato IS 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna, per complessivi
fr. 1'400.-, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che alla
multa di fr. 600.-.
L’importo della multa è poi stato corretto dalla CARP in fr. 280.- con
pronuncia 8 aprile 2013.
Il ricorso interposto da IS 1 avverso il giudizio della CARP è stato respinto
dal TF con sentenza 26 agosto 2013.
G. Con
istanza 10 marzo 2014, IS 1 invoca il motivo di revisione di cui all’art. 299
lett. b CPP-TI e, di conseguenza, postula il suo proscioglimento dal reato di
falsità in documenti con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli sostiene
che la sua condanna per quel reato è in “chiara e netta contraddizione”
con la sentenza 17 marzo 2013 della CARP che ha prosciolto il correo __________
“per lo stesso identico complesso di fatti”.
In particolare - rileva ancora l’istante - la CARP, nel procedimento a carico
di __________, ha ritenuto la falsa fattura e la falsa lettera delle
“semplici menzogne scritte, non punite dal codice penale”. Pertanto,
conclude, esse devono essere considerate tali anche nel procedimento nei suoi
confronti (istanza, pag. 8-10).
H. Con
osservazioni 11 aprile 2014, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere
particolari osservazioni sull’istanza e di rimettersi al giudizio di questa
Corte.
Considerando
in
diritto: 1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a
questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale
unificato. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile sono
determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP
(STF 6B_235/2011 del 30 maggio 2011, consid. 3.1; STF 6B_310/2011
del 20 giugno 2011, consid. 1.1; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 451 n. 9; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453
n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 n. 5).
I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto
applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la
revisione (cfr. STF 6B_130/2014 del 12 giugno 2014,
consid. 1.4; STF 6B_235/2011 del 30 maggio 2011, consid. 3.1; STF 6B_310/2011
del 20 giugno 2011, consid. 1.1; Schmid, op. cit., ad art. 453 n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 n. 5), ovvero nel momento in cui è stato emesso il
decreto d’accusa a carico dell’istante.
In concreto sono, dunque, quelli previsti all’art. 299 del Codice di
procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (in seguito CPP-Ti).
2.a. L’art.
299 lett. b CPP-Ti prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di
condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa
inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni
decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per
pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali (Salvioni, Codice di
procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n.
17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2, 17.2012.1 consid. 2).
Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art.
299 lett. c CPP-Ti), che fissa le esigenze minime del diritto federale in
materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP-Ti si estende ai casi in cui due
sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a
tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola
contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una
delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.
3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla
clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP-Ti) per ammettere la
revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla
rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi. E’ sufficiente l’incompatibilità
evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia
errato (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).
L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è
data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti
accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP-Ti, che contemplava testualmente la
stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo
destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit.,
pag. 752 n. 3503).
b. Il
medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,
è previsto anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5
ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque
possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art.
299 lett. b del CPP-Ti.
I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui
all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione
evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è
chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente
(Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op.
cit., ad. art. 410 n. 15; Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero,
riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del
diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non dà luogo a
revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., ad art. 410
n. 92; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in op.
cit., ad art. 410 n. 9).
La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). La revisione non può, invece, essere ammessa quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 93; Schmid, op. cit., ad. art. 410 n. 16).
3. IS 1 chiede
la revisione della sentenza di condanna del 12 novembre 2008 pronunciata nei
suoi confronti dal giudice della Pretura penale (confermata dalla CCRP con
giudizio 15 luglio 2009), pretendendo che essa è inconciliabile con la sentenza
di assoluzione di __________, pronunciata posteriormente dalla CARP e passata
in giudicato.
3.1. Come
esposto nei precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione
di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente
(art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro
contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla
base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un
accertamento di fatti inconciliabile.
Occorre dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti di cui alla sentenza
pronunciata il 12 novembre 2008 nei confronti di IS 1 e quello alla base della
sentenza 17 marzo 2013 della CARP riguardante __________ vi sia una contraddizione
tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna
dell’istante.
3.2. Nel suo giudizio 12 novembre 2008, il giudice della Pretura penale ha condannato IS 1 per falsità in documenti dopo avere sommariamente ritenuto come
“ non occorre spendere molte parole
per concludere che i documenti citati nel decreto d’accusa fossero falsi: la
fattura, antedatata, riguardava un credito in realtà inesistente e lo stesso
vale per la successiva lettera di conferma da parte della società redatta
unicamente per porre fine alle rivendicazioni della società destinataria della
fattura”
(cfr. sentenza Pr. pen. 10.2008.238 consid. 9 pag. 10).
Egli non si
è però chinato sulla questione di sapere se la fattura e la lettera godessero
di un valore probatorio accresciuto, presupposto questo indispensabile per
ammettere la realizzazione del reato nella forma del falso ideologico (cfr. DTF
131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65
consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF 122 IV 332 consid. 2c).
3.3. La
questione è stata per contro esaminata dalla CARP nell’ambito del procedimento
a carico di __________.
L’autorità d’appello, nella sua pronuncia 17 marzo 2013, dopo aver
esaustivamente illustrato i criteri per ammettere l’esistenza di un falso
ideologico, ha infatti spiegato che nel caso di specie:
“ la fattura e la lettera sono state,
sì, allestite da un organo di una finanziaria, ma all’attenzione di una società
terza, non di un cliente. Pertanto, tra l’estensore e la destinataria della fattura
non vi è mai stato alcun tipo di rapporto contrattuale o di fiducia che
potrebbe giustificare il riconoscimento al primo di una posizione analoga a
quella di garante nei confronti della seconda.
Tutto ciò ben ponderato, non si può che constatare che ci si trova di nuovo di
fronte a semplici menzogne scritte”
(cfr. CARP 17.2011.105-107 consid. 35.b pag. 48).
La CARP ha dunque assolto
l’imputato dall’accusa di falsità in documenti.
3.4. Ne
deriva, con evidenza, che la condanna di IS 1 per il reato di falsità in
documenti è in palese contraddizione con gli accertamenti e le conclusioni
contenute nel giudizio della CARP del 17 marzo 2013. Se la fattura e la lettera
in questione non possono essere considerate dei documenti che godono di un
valore probatorio accresciuto nel procedimento penale contro __________,
nemmeno esse possono, se non al prezzo di un’insanabile contraddizione, essere
considerate tali nel procedimento contro l’istante.
Ne discende che, in concreto, è dato il motivo di revisione previsto dall’art.
299 lett. b CPP-Ti.
L’istanza di revisione deve, dunque, essere accolta e IS 1 prosciolto
dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel DA n.
1761/2008 del 5 maggio 2008.
4. Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà IS 1 fr. 2000.- quale indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione ai sensi dell’art. 436 cpv. 4 CPP.
Per questi motivi,
visti gli
art. 299 lett. b CPP-Ti, art. 21 cpv. 1
lett. b, 411 e segg. CPP;
385 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 428 e 436 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza
di revisione è accolta.
Di conseguenza IS 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti per i
fatti descritti nel DA n. 1761/2008 del 5 maggio 2008.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà IS 1 fr. 2’000.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.