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Incarto n. |
Locarno 23 ottobre 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Michela Rossi, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 febbraio 2014 da
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AP 1, rappr. dall’avv. DI 1, 6901 Lugano
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 gennaio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’11 marzo 2014) |
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richiamata la dichiarazione di appello 1. aprile 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che: con decreto di accusa n. 3212/2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autrice colpevole di:
incendio colposo, per avere, a __________ in data 10.2.2012, cagionato per negligenza un incendio all’immobile di proprietà di ACPR 3, in particolare per avere tolto la cenere dal camino della sua abitazione per poi depositarla in terrazza all’interno di un contenitore di plastica senza accorgersi, per imprevidenza colpevole, che era ancora accesa, con la conseguenza che si innescò un rogo che provocò ingenti danni all’intera struttura e nel quale perirono sei cani, tra cui due affidatile in pensione da ACPR 1 e ACPR 2.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 500.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Con sentenza 29 gennaio 2014, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da AP 1, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, condannando la qui appellante alla pena proposta dal PP.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 1. aprile 2014, l’appellante ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dal reato di incendio colposo, con protesta di spese e ripetibili.
ritenuto che in data 28 aprile 2014, la presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per comunicare il loro eventuale consenso allo svolgimento del procedimento in procedura scritta.
AP 1 non ha acconsentito a tale proposta.
Con scritto 1. luglio 2014, il procuratore pubblico ha segnalato che non avrebbe partecipato al dibattimento ed ha postulato la reiezione dell’appello con la conferma della sentenza di primo grado.
esperito il pubblico dibattimento il 23 ottobre 2014, durante il quale l’appellante ha chiesto di essere prosciolta da ogni accusa mentre l’accusatore privato ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado;
ritenuto Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Secondo l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
L’accusata
2. AP 1, cittadina __________, è nata il __________ a __________ ed è domiciliata ad __________. Coniugata, all’epoca dei fatti gestiva una pensione per cani, attività da cui ha dichiarato di ricavare un reddito mensile netto pari a fr. 2'000.-.
AP 1 è incensurata.
Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado
3. a. Secondo il rapporto d’inchiesta (AI 3, rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 1. marzo 2012), la sera del 10 febbraio 2012, attorno alle ore 21.30, è divampato un incendio in via al __________ a __________, presso l’abitazione dove viveva la qui appellante.
La signora AP 1 aveva in locazione l’appartamento al primo piano, mentre il proprietario dell’immobile abitava al piano terra. È stato quest’ultimo ad accorgersi del rogo (AI 3, verbali d’interrogatorio di ACPR 3 11.2.2012 e 1.3.2012). Sul posto sono accorsi tre ragazzi che dalla strada hanno visto le fiamme (AI 3, verbali d’interrogatorio 10.2.2012 di __________ e __________) e, poco dopo, sono intervenuti i pompieri che si sono prodigati per spegnere l’incendio (AI 3, rapporto d’inchiesta pag. 3).
Gli inquirenti sono riusciti a contattare l’appellante, che non era in casa, soltanto verso le ore 22.40 (AI 3, rapporto d’inchiesta pag. 4).
L’incendio ha causato danni ingenti: le fiamme hanno devastato l‘intero edificio e, in particolare, l’appartamento al piano superiore è stato completamente distrutto (AI 6, pag. 2, vedi inoltre documentazione fotografica in atti). All’interno dell’appartamento sono, inoltre, state rinvenute le carcasse di sei cani: di questi, tre erano di proprietà dell’appellante, mentre gli altri tre le erano stati lasciati in custodia da terzi.
b. Durante l’inchiesta, la signora AP 1 è stata interrogata più volte, inizialmente, la sera stessa dell’incendio e il giorno seguente, in qualità di persona informata sui fatti e, successivamente, in veste di imputata.
Le sue dichiarazioni sono sostanzialmente costanti.
Per quanto qui di rilevanza, la donna ha riferito i seguenti fatti (v. AI 3, verbali d’interrogatorio 11.2.2012, 12.2.2012, 22.2.2012):
- la sera del 9 febbraio 2012 la donna aveva acceso il camino in soggiorno;
- la mattina seguente, si è alzata verso le 10.00 e si è occupata dei cani;
- accortasi che, a causa del forte vento, dal caminetto - privo di vetro o griglia di protezione - si era sparsa della cenere sul pavimento, ella ha deciso di pulirlo;
- utilizzando una paletta in metallo, ha mosso la cenere nel camino per verificare che fosse spenta e, poi, l’ha raccolta e depositata in un sacchetto di plastica;
- ha posto il sacchetto all’interno di un contenitore di plastica rigida, che ha poi lasciato sul pavimento piastrellato della terrazza;
- nel contenitore vi erano già le ceneri di diversi giorni, in quanto la donna faceva questa operazione regolarmente, poiché il camino veniva quotidianamente acceso a complemento del sistema di riscaldamento, che risultava poco efficiente;
- la signora ha, poi, passato l’aspirapolvere per pulire la cenere che era finita sul pavimento e si è occupata di altre faccende domestiche;
- nel pomeriggio, verso le 15.00, la donna è uscita in balcone, ha preso il contenitore di plastica e, dopo aver tolto il sacco con la cenere, lo ha utilizzato per trasportare in casa nuova legna da ardere (la catasta di legna si trovava sulla terrazza, sulla sinistra e a poca distanza da dove aveva lasciato il secchio con la cenere);
- ha riposto il contenitore di plastica rigida nella posizione iniziale e vi ha nuovamente inserito il sacchetto con le ceneri;
- verso le ore 16.00, la signora è uscita per recarsi dal parrucchiere, facendo rientro verso le 17.30/18.00 e occupandosi ancora dei cani;
- più tardi, attorno alle 19.30, è nuovamente uscita per una cena con un amico;
- verso le 22.40 è stata contattata dalla polizia cantonale che le ha comunicato che il suo appartamento stava bruciando;
- al suo rientro l’appartamento era già completamente devastato;
- anche la sera dell’incendio, come quella precedente, soffiava un forte vento.
c. Nel corso dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia, volta ad accertare la causa dell’incendio che ha affidato all’ing. __________ (AI 4).
Il rapporto peritale è stato consegnato il 30 aprile 2012 (AI 6). In esso, il perito ha circoscritto il punto di innesco del rogo, localizzandolo sulla terrazza ed è giunto alla conclusione che l’ipotesi “preponderante” è quella per cui all’origine dell’incendio sono state le ceneri, non completamente spente, lasciate sul balcone dalla signora AP 1, all’interno di un contenitore di plastica, dopo la pulizia mattutina del camino (AI 6, pag. 12 e seg.).
Nell’ambito della delucidazione peritale del 12 giugno 2012 (AI 13), il perito ha descritto il metodo usato per l’allestimento della perizia ed ha ribadito le sue conclusioni, confermando che la cenere deve essere considerata la causa “nettamente preponderante” del rogo (AI 13, in particolare pag. 4).
4. a. Di fronte al primo giudice, la signora AP 1 ha confermato i fatti così come sin qui esposti, ma ha dichiarato di essere rimasta molto stupita delle conclusioni della perizia visto che, per la pulizia del camino, ella agiva sempre nello stesso modo - raccogliendo la cenere in sacchetti di plastica e, comunque, sempre controllando - senza che, prima di quella sera, fosse mai capitato nulla. Se avesse avuto anche soltanto il mimino dubbio, ha aggiunto, non avrebbe mai messo le ceneri in quel contenitore (v. verb. dib. di primo grado 29.1.2014, pag. 1 e seg.). La donna ha, inoltre, precisato di avere usato una paletta di dimensioni ridotte e, di conseguenza, se tra la cenere ci fossero stati ancora dei tizzoni, se ne sarebbe accorta. A sostegno della sua posizione, la signora ha sottolineato come, dal momento della pulizia all’incendio, fossero trascorse diverse ore.
Rispondendo al patrocinatore dell’accusatore privato ACPR 3, AP 1 ha dichiarato di non aver mai pensato di gettare acqua sulla cenere per fermarne la combustione.
In sede di arringa, poi, il difensore della donna ha contestato la negligenza rimproverata alla sua assistita, spiegando che ella non era cosciente del pericolo che poteva generarsi dalla cenere apparentemente spenta e concludendo:
“ Non possiamo attenderci un grado di diligenza superiore dalla signora AP 1 in quanto quest’ultima non è stata informata correttamente ed adeguatamente né dall’autorità competente né dal proprietario ACPR 3.” (verb. dib. di primo grado, pag. 3).
b. Il primo giudice, basandosi sul rapporto peritale (AI 6), sulle successive spiegazioni del perito (AI 13), nonché sulle dichiarazioni della signora AP 1 (v. suoi interrogatori in AI 3), ha accertato che l’incendio ha avuto origine dalle ceneri lasciate dalla donna nel contenitore di plastica. Egli ha, quindi, ritenuto che il comportamento della donna è stato negligente, siccome contrario a notorie norme di prudenza, richiamate, del resto, dal Centro d’informazione per la prevenzione degli incendi di Berna:
“ Nella fattispecie è a detta regolamentazione che occorre fare riferimento e in particolare a quella emanata dalla BFB, ossia la __________. Detto ente, denominato in italiano __________ (Centro d’informazione per la prevenzione degli incendi), con sede a Berna, è attivo in tutto il territorio svizzero. Esso non fa comunque che ricordare regole base della gestione del fuoco, dei caminetti e di tutto quello che comporta calore domestico.
Ora, in merito alle tecniche per lo smaltimento della cenere, va subito precisato quanto segue: è risaputo che, anche se un fuoco può a prima vista sembrare spento, le braci che si nascondono nella cenere possono facilmente dare origine a nuove fiamme. La riaccensione di fuochi da braci ancora vive è, in effetti, la causa di molti incidenti.
Per questo motivo, un corretto smaltimento delle ceneri del caminetto è molto importante per la prevenzione degli incendi domestici. Occorre mettere in atto procedimenti non a rischio attendendo 48 ore per lo smaltimento o utilizzando contenitori non infiammabili dove riporvi le ceneri e inumidirle con acqua corrente.
Il __________ conferma quanto appena indicato precisando nella scheda informativa “Stufe e caminetti” quanto segue:
la cenere non va mai gettata in contenitori infiammabili. Non utilizzare mai scatole di plastica, cassette di legno o sacchi della spazzatura. Lasciar consumare la brace per almeno 48 ore. Non togliere mai la cenere con l’aspirapolvere.
Ciò premesso si deve forzatamente concludere che l’imputata, avendo depositato la cenere del camino del fuoco acceso il giorno prima in un sacchetto di plastica ad una distanza di 12 ore dallo spegnimento del fuoco ed avendo collocato il tutto in terrazza in un giorno di vento e vicino alla legna da ardere ha violato un’elementare regola di cautela e prudenza rivolta a chi utilizza un camino sito nella propria economia domestica. L’imprudenza risulta per di più dal fatto che l’interessata, dopo avere collocato la cenere all’esterno, sulla terrazza, si è allontanata dall’abitazione, così da impedire di accorgersi immediatamente del divampare delle fiamme.” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 5).
Appello
5. L’appellante censura l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice contestando, innanzitutto, che, fra le ceneri tolte dal camino, vi fossero braci ancora vive e, poi, che, la sera dell’incendio, vi fosse un forte vento.
Si duole, poi, di come il primo giudice abbia fatto riferimento ad un secchio, anziché ad una scatola, quale contenitore del sacchetto con la cenere.
Sostiene, inoltre, che non é sufficientemente dimostrato che all’origine del rogo vi fossero le ceneri da lei depositate in terrazza, avendo il perito effettuato unicamente un accertamento negativo, ossia essendosi egli limitato ad escludere le altre cause che entravano in linea di conto.
Inoltre, l’appellante fa valere che, quando, nel pomeriggio, ha manipolato nuovamente il sacchetto per utilizzare la scatola che lo conteneva, non ha notato né fumo, né smagliature nella plastica, né altre circostanze che potessero far sorgere dei sospetti.
Conclude contestando il carattere negligente delle sue azioni in forza delle sue circostanze personali, in particolare della sua origine brasiliana e della sua successiva permanenza in Florida: avendo ella sempre vissuto in luoghi dai climi caldi e, perciò, non “immediatamente associabili all’uso di camini e, di conseguenza, all’eliminazione della cenere” non si poteva pretendere che conoscesse le regole emanate dal CIPI (dichiarazione di appello, pag. 10).
6. a. Preliminarmente va sgombrato il campo dalla censura dell’appellante, secondo cui non esiste alcuna prova del fatto che la sera dell’incendio soffiava un forte vento. Tale censura è priva di fondamento, oltre che in contrasto con il principio della buona fede processuale, considerato che proprio la signora AP 1, durante l’inchiesta, ha espressamente dichiarato quanto segue:
“ Ricordo che la sera dell’incendio, quando sono uscita di casa soffiava un forte vento freddo.” (AI 3, verbale interrogatorio 22.2.2012, pag. 3).
Addirittura, è precisamente sul carattere eccezionale del vento di quella sera che il difensore della donna ha fondato la sua contestazione del decreto di accusa emanato nei confronti della sua assistita (cfr. opposizione al DA 20.7.2012).
b. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., Basler Kommentar StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 170).
c. Giusta l’art. 182 CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità necessarie, segnatamente dal profilo scientifico e tecnico, per accertare o giudicare un fatto.
Anche le perizie giudiziarie, così come gli altri mezzi di prova, sottostanno al libero apprezzamento del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP).
Malgrado il giudice, nel fondare il suo convincimento, non sia vincolato, dunque, alle conclusioni peritali, egli può scostarsene soltanto in presenza di fatti o indizi tali da far sorgere un serio dubbio sul valore probatorio della perizia, segnatamente se quest’ultima è viziata da una contraddizione, lacuna o errore manifesto, o se le conclusioni dello specialista appaiono insostenibili, oppure ancora se il perito non disponeva delle conoscenze necessarie per effettuare la valutazione a lui richiesta (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., n. 811-813; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 189, n. 2 con riferimenti e seg.; Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 189, n. 6; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 189, n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerisches Strafprozessrechts, ad § 63, n. 952; Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 189, n. 25; DTF 6B_272/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2.3.3; 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2; 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; 6B_415/2008 del 10 luglio 2008 consid. 3; 6B_283/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; DTF; 118 Ia 144 consid. 1c; 118 V 286 consid. 1b; 107 IV 7 consid. 5; DTF 101 IV 129 consid. 1a).
Per quanto attiene al metodo di elaborazione di una perizia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il perito dispone di libertà nella scelta metodologica, che deve, comunque, essere rispettosa dei relativi requisiti scientifici (DTF 128 I 81 consid. 2; cfr. sentenza GIAR 492.2001.5 del 23 maggio 2003).
Il perito deve, inoltre, trarre delle conclusioni chiare e motivarle in modo esaustivo, trasparente e comprensibile per le parti.
d. Nel caso in esame, contrariamente all’opinione dell’appellante, nello stabilire l’origine dell’incendio, il perito non si è limitato ad escludere le altre cause, inizialmente ipotizzate dagli inquirenti (ad esempio un malfunzionamento dell’impianto elettrico).
Egli ha, piuttosto, dapprima scartato, dopo un esame accurato dello stato dei luoghi (cfr., in particolare, l’AI 13 in cui il perito ha dettagliatamente descritto il suo modus operandi), tutte le altre zone dell’abitazione, quali possibili aree di avvio del rogo e, in seguito, ha circoscritto il punto d’innesco, localizzandolo sulla terrazza, in corrispondenza con il luogo in cui la signora AP 1 ha dichiarato di aver lasciato la cenere (AI 6, pag. 12).
In particolare l’esperto ha potuto escludere con sufficiente certezza che il rogo si é generato (cfr. AI 6 e AI 13):
- nella zona al piano terra dell’immobile, siccome a questo livello il fuoco è giunto “per effetto dello sgocciolamento delle parti infuocate” dal piano superiore;
- nelle zone a nord del primo piano, poiché esse sono state toccate solo marginalmente dal fuoco;
- nella zona cucina, considerato che il calore non si è propagato fino al soffitto;
- nel quadro elettrico principale, siccome si trovava al piano terra e non è stato particolarmente danneggiato;
- nel caminetto nel salotto, dato che non presentava difetti né di costruzione, né di manutenzione;
- nel televisore o in altri apparecchi elettronici.
Ciò fatto - e meglio, come indicato dal perito, “esauriti i possibili punti caldi interni” (AI 13 pag. 3) - il perito ha concluso che l’incendio è divampato dalla terrazza in considerazione di una serie di elementi:
- la terrazza è situata a sud, cioè nel settore dell’edificio maggiormente devastato;
- sulla terrazza vi era del materiale facilmente infiammabile: una catasta di legna da ardere e materiale plastico;
- la combustione dei pali di sostegno del balcone è avvenuta già a partire dalla base di appoggio;
- le lamiere del tetto sono risultate particolarmente deformate.
A quel punto, ritenuto il luogo in cui la donna ha ammesso di aver collocato la cenere, nonché il materiale - plastico, dunque infiammabile - del contenitore utilizzato, l’ingegnere ha concluso:
“ Anche se il dolo e il nesso di causa tecnico non possono essere tassativamente esclusi, i riscontri e le verifiche eseguite permettono di avvalorare in modo preponderante l’ipotesi per cui all’origine dell’incendio vi siano le ceneri, non completamente estinte, depositate dalla signora AP 1 nel contenitore in plastica sulla terrazza in presenza di legna.” (AI 6, pag. 13).
Richiesto, durante la sua audizione, di precisare l’affermazione secondo cui “il dolo o il nesso di causa tecnico non possono essere tassativamente esclusi”, il perito ha spiegato che essa va intesa come una riserva “puramente teorica”:
“ la mia non esclusione del dolo o di una problematica di natura tecnica ha una valenza esclusivamente teorica in quanto, sulla scorta delle mie constatazioni, non ho rinvenuto alcun elemento concreto, nemmeno di piccola portata, a beneficio della presenza di una causa diversa d’innesco dell’incendio rispetto a quella da me definita come nettamente preponderante” (AI 13, pag. 4).
e. Questa Corte non condivide le censure dell’appellante riguardo il metodo applicato dal perito - che appare del tutto logico e coerente - e riguardo le sue conclusioni che, così come motivate, appaiono particolarmente convincenti.
Infatti, stante l’individuazione della zona di innesco dell’incendio - in base ad una metodologia più che ragionevole (in particolare, con l’osservazione attenta degli effetti del fuoco nelle singole componenti dell’edificio) - e viste le dichiarazioni della stessa appellante secondo cui ella ha lasciato, in quel punto, vicino ad una catasta di legna da ardere, la cenere depositata in un contenitore plastico (v. verb. dib. di primo grado 29.1.2014, pag. 2 in alto), la conclusione peritale secondo cui il rogo è da ricondurre precisamente alla cenere è del tutto condivisibile poiché, in particolare data l’esclusione di altre possibili cause, nell’ordine delle cose secondo l’esperienza comune delle vita.
Questa conclusione basta a respingere la censura d’arbitrio riguardo l’accertamento stando al quale la cenere conteneva tizzoni ancora ardenti: se ciò non fosse stato il caso, in effetti, non vi sarebbe stato incendio.
Nemmeno le altre argomentazioni dell’appellante sono atte a scalfire la conclusione peritale.
Da un lato, all’obiezione secondo cui le conclusioni peritali sarebbero sconfessate dal fatto che, quando ella, a distanza di alcune ore dal suo deposito sulla terrazza, ha spostato il sacco per utilizzare la scatola di plastica per il trasporto della legna, non ha notato nulla che potesse allarmarla, bene ha risposto il perito affermando che è certamente “possibile - e la circostanza non è remota - che della cenere (…) apparentemente spenta, continui il suo processo di combustione” anche sull’arco di diverse ore (AI 13 pag. 4, ultima domanda posta al perito dal difensore della qui appellante).
Del resto, è precisamente per questa ragione che il __________ raccomanda di lasciar consumare la brace per almeno 48 ore prima di spostarla.
Nemmeno è in qualche modo rilevante - e non occorre, per capirlo, un accertamento peritale - il fatto che la donna procedesse sempre in quel modo per pulire il camino: evidentemente, le altre volte ha avuto fortuna.
Del tutto irrilevante, infine, il fatto che il primo giudice abbia parlato di un “secchio” in plastica (sentenza impugnata, consid. 1, pag.2) invece che di una “scatola” in plastica: evidentemente, ad essere determinante non era la forma del contenitore ma la sua composizione.
7. a. Per l’art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica. Dal profilo oggettivo è necessaria una condotta dell’autore atta a provocare un incendio, vale a dire un agire in relazione di causalità naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che non può più essere spento da chi l’ha generato (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi citati; Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; DTF 117 IV 285 consid. 2.a; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., pag. 42). Dal punto di vista soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od incosciente.
b. Nel caso di specie, è fuor di dubbio che si sia verificato un incendio e che da tale incendio sia derivato un danno a cosa altrui: l’immobile di proprietà dell’accusatore privato ACPR 3 è stato completamente devastato e sono periti sei cani, dei quali due appartenevano alle accusatrici private ACPR 2 e ACPR 1.
AP 1 non contesta, anzi ammette e conferma di aver lasciato il sacchetto di plastica con le ceneri sulla terrazza, in corrispondenza con il luogo di innesco.
È, pertanto, indiscusso il nesso causale tra il comportamento dell’appellante e l’incendio. Infatti, stante l’accertata origine del fuoco proprio nelle ceneri, è pacificamente data la causalità naturale tra l’agire della donna e l’incendio.
Nemmeno l’ammissione della causalità adeguata tra la sua condotta e l’evento di reato appare problematica: in effetti, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza generale, dalle ceneri non completamente spente può formarsi nuovamente un fuoco.
L’appellante nega, comunque, di essere stata negligente, sostenendo che, in particolare in ragione della sua provenienza e della sua situazione personale, non si poteva pretendere da lei che conoscesse o consultasse le direttive del __________ in materia di smaltimento della cenere.
c. Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCP), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (DTF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 129 IV 282 consid. 2.1, pag. 284, 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17).
Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.
La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di inosservanza di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.
Inoltre, come visto, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
d. Al di là delle direttive del CIPI - che, come correttamente rilevato dal primo giudice, nella scheda “Stufe e caminetti” prescrive di : “lasciare consumare la brace per almeno 48 ore o spegnerla bene con acqua e smaltirla in un secchio della cenere ignifugo.” - è risaputo che con la cenere occorre prestare particolare attenzione e, in particolare, è di comune conoscenza che non vanno mai usati materiali infiammabili per raccoglierle.
Queste norme di prudenza sono oggettivamente state violate dall’appellante, che
- in seguito all’accensione del camino la sera precedente, ha ritenuto di raccogliere la cenere già la mattina dopo, e quindi dopo sole 12 ore circa;
- malgrado l’attesa insufficiente, per sua stessa ammissione, non ha versato dell’acqua sopra la cenere per fermarne la combustione, né ha mai considerato tale possibilità;
- per lo smaltimento ha utilizzato un sacchetto in plastica che ha, subito, posto in un altro contenitore di plastica.
Dal punto di vista soggettivo, si rileva che le corrette modalità di smaltimento della cenere rappresentano misure di prudenza di carattere notorio, conosciute generalmente in tutto il mondo, e dunque anche da chi - come l’appellante - è nata e cresciuta in paesi dal clima equatoriale.
Il fatto che ella utilizzasse il camino praticamente tutti i giorni e per la pulizia impiegasse sempre sacchetti in plastica senza che fosse mai accaduto nulla prima della sera dei fatti, non la scusa. La pratica abitualmente messa in atto dalla donna comportava comunque un rischio. Il fatto che quest’ultimo non si sia mai concretizzato prima, nulla toglie al carattere negligente di tale pratica.
In queste circostanze, forza è concludere che l’appellante si è resa colpevole del reato di incendio colposo.
Commisurazione della pena
8. a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Egli tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in base alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione al pericolo o la lesione.
Il reato di incendio colposo è punito, secondo l’art. 222 cpv. 1 CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
b. In concreto, malgrado la colpa della signora AP 1 non vada banalizzata, ritenuto, in particolare, l’entità dei danni scaturiti dall’incendio e la gravità della violazione del dovere di prudenza, occorre altresì tenere presente il fatto che anch’ella è risultata vittima della sua stessa imprudenza, dal momento che nell’incendio ha perso tutto, compresi i suoi cani.
Per contro si osserva come - contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice - l’incensuratezza della donna non sia da valutare quale elemento attenuante (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e va considerata, invece, nella disanima relativa alla sospensione condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Ad ogni modo, tutto ben ponderato, considerato altresì il divieto di riformare la decisione di prime cure a sfavore dell’appellante (art. 391 cpv. 2 CPP), come pure il fatto che la commisurazione della pena non è oggetto di specifica contestazione, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna già inflitta in prima sede.
L’ammontare delle aliquote risulta, inoltre, conforme alla situazione economica dell’appellante così come in atti.
Pure da confermare, è la sospensione condizionale della pena, così come la fissazione di un periodo di prova di due anni.
Tassa di giustizia e spese
9. Visto l’esito dell’appello, le tasse e le spese del giudizio di primo grado, seguendo la soccombenza, sono poste a carico di AP 1.
Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34 e segg., 42 e segg., 47 e segg., 222 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di incendio colposo, per avere, a __________ in data 10.2.2012, cagionato per negligenza un incendio all’immobile di proprietà di ACPR 3.
1.2. AP 1 è condannata alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 2'500.- (duemilacinquecento), sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli accusatori privati sono rinviati al foro civile per le loro pretese di tale natura.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.