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Incarto n. |
Locarno 22 agosto 2015/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Stefano Manetti e Marco Frigerio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 febbraio 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 25 aprile 2014 presentata da
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AP 1 |
e con appello incidentale del 5 maggio 2014 presentato dal
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PP |
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contro la sentenza emanata il 7 febbraio 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 3 aprile 2014) |
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con atto di accusa 84/2013 del 6 agosto 2013 il procuratore generale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. ripetuta ammnistrazione infedele aggravata
per avere, a scopo di indebito profitto, nella sua veste di sindaco delPC 1, tenuto per legge ad amministrarne il patrimonio e sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere ed abusando delle proprie funzioni,
1.1 danneggiato il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle proprie imposte comunali per gli anni 1999-2008, per un importo complessivo, comprensivo di interessi, pari a fr. 169'298.-, risarciti dopo l’apertura del procedimento;
1.2 danneggiato il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, di cui era amministratore, per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più interessi e spese;
1.3 danneggiato il medesimo in correità con il segretario comunale ABC1, omettendo intenzionalmente di iniziare le procedure esecutive per l’incasso delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, di cui era amministratore, per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più interessi e spese;
1.4 nonché, nella sua veste di fiduciario incaricato per contratto dell’amministrazione del Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. n. __________ di __________ nonché del Condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, omettendo intenzionalmente di incassare i contributi condominiali a carico della __________ (titolare di 572 millesimi della PPP n. __________ e di 876 millesimi della PPP n__________) recato danno al patrimonio della comunità dei condomini, esponendola a procedure esecutive del PC 1;
2. ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte
per avere, nella sua veste di amministratore delle società A.A.1 (fino al 26.06.2009) e A.B.1 (fino al 28.06.2009), tenuto a trattenere l’imposta dovuta dai dipendenti frontalieri, impiegato a profitto della società le ritenute d’imposta addebitate ai dipendenti, omettendo di versarle PC 2
2.1 per fr. 353'112,45 oltre a fr. 28'374,25 di interessi relativi agli anni 2004/2009 a carico di A.A.1;
2.2 per fr. 37'787.35 oltre a fr. 3'471,45 di interessi tra il 2006 e il 2007 a carico di A.B.1;
- con sentenza 7 febbraio 2014 (inc. 72.2013.92) la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
amministrazione infedele aggravata per i fatti di cui ai pti. 1.1-1.3 dell’AA e di appropriazione indebita di imposte alla fonte per i fatti di cui al pto. 2 (con le riserve a seguire).
La Corte di prime cure ha, invece, prosciolto AP 1 dall’accusa di amministrazione infedele aggravata per i fatti di cui al pto. 1.4 dell’AA nonché da quella di appropriazione indebita di imposte alla fonte per i fatti di cui al pto. 2 dell’AA limitatamente al periodo 01.01.2009/28.06.2009.
Il primo giudice ha condannato AP 1, cui ha riconosciuto di avere mostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto. 1.1 dell’AA, alla pena detentiva di 14 mesi posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni (pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze del 18.09.2008 e del 18.01.2011 della Pretura penale e al decreto di accusa del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri).
Con il medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con decreto di accusa del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, di 10 aliquote giornaliere a fr. 360.- l’una.
La Corte delle assise correzionali ha, pure, condannato AP 1 a versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 9'444.60 a titolo di risarcimento spese legali (IVA compresa), nonché al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.
La prima sede ha, infine, ordinato il dissequestro della documentazione relativa al Condominio __________ e al Condominio __________, __________, a crescita in giudicato del giudizio.
preso atto che: contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 25 aprile 2014 ha postulato il proscioglimento da ogni accusa. L’imputato, nel suo gravame, si è, inoltre, opposto al riconoscimento delle pretese per spese legali avanzate dall’AP PC 1 così come al mantenimento del sequestro della documentazione relativa al Condominio __________ e al Condominio __________, fino a crescita in giudicato del giudizio.
Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha formulato le seguenti istanze probatorie:
- l’audizione, quali testimoni, di __________, __________ e __________;
- l’audizione, quali persone informate sui fatti, di __________ e, ulteriormente, di __________;
- il richiamo dal Ministero pubblico degli incarti penali relativi a __________, dall’PC 2 di __________ degli incarti relativi alle società A.A.1 e A.B.1, dall’UEF Mendrisio dell’incarto relativo al fallimento della società A.A.1, già in __________, dallaPC 3, __________, Bellinzona, delle dichiarazioni e delle notifiche d’imposta e dei bilanci e rapporti di revisione di A.A.1 e A.B.1 dal 2009, dal PC 1 del rapporto di revisione (esterno), contabile ed amministrativo, ordinato dal Municipio nel marzo 2013 alla __________, __________;
- l’allestimento di una perizia contabile intesa ad accertare il dovuto d’imposta, le modalità dei pagamenti avvenuti, in particolare, a partire dal 1° gennaio 2009;
che sono state integralmente respinte con decreto del 22 gennaio 2015.
Il 5 maggio 2014 il procuratore generale ha dichiarato di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 1.4 dell’AA.
In data 22 gennaio 2015 la presidente di questa Corte ha proposto alle parti lo svolgimento del procedimento in procedura scritta. Alla proposta hanno aderito il PG e l’AP PC 1, mentre l’imputato ha richiesto la procedura orale.
In data 27 aprile 2015 alle parti interessate è stata inviata copia degli estratti, che questa Corte ha richiamato dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, relativi alle procedure esecutive per imposte alla fonte poste a carico di A.A.1 e A.B.1.
esperito il pubblico dibattimento il 17 giugno 2015 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello dell’accusato e l’accoglimento del suo gravame 5 maggio 2014, con la condanna di AP 1 anche in relazione ai fatti di cui al punto 1.4. dell’AA mentre per la pena ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte;
- il patrocinatore dell’AP PC 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ed in particolare del dispositivo n. 4.2, postulando, inoltre, il riconoscimento di un’indennità di fr. 2’000.- per il patrocinio in sede di appello;
- i patrocinatori di AP 1 hanno confermato le richieste di giudizio così come esposte nella dichiarazione d’appello 25 aprile 2014 cui hanno aggiunto un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP per complessivi fr. 5'690'000.-.
ritenuto in fatto e in diritto
I. L’accusato: vita e precedenti penali
1. AP 1, nato il __________ a __________, è coniugato con __________, nata __________, ed è padre di due figli, __________ e __________.
L’imputato ha conseguito la maturità liceale presso il __________ di __________, città dove si è laureato in scienze politiche nel 1972.
Politico di lungo corso, egli ha ricoperto a Stabio inizialmente la carica di consigliere comunale (1972), poi quella di municipale (1976-1980), ed a __________ dapprima quella di municipale (1984-1988), in seguito quella di sindaco (1988-2013). Nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, per quest’ultimo Comune, l’imputato è stato anche responsabile del dicastero delle finanze e presidente della delegazione tributaria (segnalazione 05.03.2013 PC 3, AI 1 in MP inc. 2013.1933; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).
All’interno del partito liberale radicale, egli ha ricoperto dal 1980 al 2008 impegni viepiù di maggior rilievo, fino a diventare presidente del distrettuale di Lugano (1993-2008) e membro dell’Ufficio presidenziale cantonale (1993-2008).
Dal profilo professionale, l’imputato è stato contitolare con __________ dello Studio __________, __________, dal 1975 al 2006 per poi rilevare anche la quota del socio, ritiratosi a seguito di malattia, e mutare la ragione sociale in Studio __________. L’acquisto della quota del socio gli è, a suo dire, costato circa 1 milione e 200 mila franchi da lui pagati a partire da metà 2007 fino alla fine del 2012.
Lo Studio, che conta 12 dipendenti due dei quali lavorano al 50%, svolge attività commerciale e fiduciaria, occupandosi in particolare di amministrazioni commerciali ed immobiliari, di contabilità, di consulenza fiscale, di intermediazioni immobiliari e di consulenze commerciali e fiduciarie (doc. TPC 18 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pagg. 1-3).
Il suddetto Studio amministra, fra l’altro, il complesso __________, suddiviso in due condomini, quello a monte della strada cantonale composto dall’albergo e da un paio di appartamenti denominato Condominio __________ e quello sul _______ composto da una parte dell’albergo (ristorante, sale, fitness, piscina, ecc.) e da alcuni piccoli appartamenti di vacanza, denominato Condominio __________ (verbale PG 03.04.2013 AP 1, pag. 1, AI 24 in MP inc. 2013.1933).
Con riferimento alle cariche di categoria e societarie, AP 1 dal 1985 al 1998 è stato segretario __________ e dal 1999 al 2004 membro del consiglio di amministrazione di __________ (doc. TPC 18 in inc. 72.2013.92).
Dall’estratto del Registro di commercio versato agli atti risulta che AP 1 è stato dapprima presidente del consiglio di amministrazione (03.07.1995-05.02.1998) e poi amministratore unico (05.02.1998-26.06.2009), con firma individuale, della società A.A.1, attiva in materia di brevetti e registrazioni di farmaci, lavori clinici e farmacotossicologici, nonché nell’ambito di licenze segnatamente nel settore chimico e farmaceutico sia in Svizzera che all’estero (estratto RC 12.07.2013 A.A.1 in MP inc. 2011.91).
Sempre dal Registro di commercio si evince, inoltre, che l’imputato è stato presidente del consiglio di amministrazione (17.06.1996-26.06.2009), con firma individuale, di A.B.1 avente per scopo, segnatamente, la produzione, l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di prodotti farmaceutici, di strumenti, di apparecchiature sanitarie e di laboratorio nonché l’organizzazione di convegni in campo medico e sanitario in generale (estratto RC 14.06.2011 A.B.1 in MP inc. 2011.5571).
2. Dall’estratto del casellario giudiziale risultano a carico di AP 1 i seguenti precedenti penali:
- sentenza 18.09.2008 della Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona che ha inflitto una multa di fr. 7'000.- per contravvenzione intenzionale alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nei periodi 01.01.2005-01.02.2006 e 05.07.2006-15.10.2007 (passata in giudicato il 20.05.2010);
- decreto d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf che ha inflitto una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, unitamente ad una multa di fr. 900.- per grave infrazione alle norme della circolazione stradale in relazione a fatti avvenuti il 04.11.2009 (passato in giudicato il 23.04.2010);
- sentenza 18.01.2011 della Pretura penale del Canton Ticino, Bellinzona che ha inflitto una multa di fr. 10’000.- per contravvenzione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori in relazione a fatti avvenuti nel periodo 10.01.2008-29.01.2009 (passata in giudicato il 26.05.2011).
(doc. TPC 2 in inc. 72.2013.92).
Nell’ambito del dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che “per la contravvenzione alla LCStr si trattava di un eccesso di velocità” (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2).
II. Risultanze dell’inchiesta del Ministero pubblico
Imposte alla fonte relative a A.A.1, __________ (2006-2009)
3. Il 23.11.2010 l’PC 2 ha segnalato al Ministero pubblico A.A.1, __________, nonché AP 1 e __________ (amministratori in periodi diversi della predetta società) per avere dedotto le imposte alla fonte ai dipendenti non domiciliati, senza provvedere a riversare la trattenuta alla preposta autorità.
Nello scritto l’PC 2 ha indicato, quali scoperti derivati da imposte dovute e interessi maturati mai pagati, per l’anno 2006 fr. 124'910.55, per il 2007 fr. 120'207.25, per il 2008 fr. 141’793 e per il 2009 fr. 132'673.-, pari a complessivi fr. 519'583.80.
La segnalazione è stata, tra l’altro, corroborata dai conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con relativi solleciti rimasti inevasi, dovute da A.A.1 e dai suoi amministratori dal 2006 al 2009.
In particolare, dalla documentazione prodotta dall’autorità fiscale a quella penale risulta quanto segue:
- con lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha intimato a AP 1 di adempiere entro 10 giorni al pagamento per imposte ed interessi dovuti relative a A.A.1 concernenti il periodo 2006-2008 di complessivi fr. 386'910.80;
- con lettera 02.08.2010, __________, allora amministratore A.A.1, ha chiesto all’PC 2 una rateizzazione-dilazione del versamento delle imposte alla fonte relative agli anni 2006-2008 non pagate per “mancanza di liquidità”.
- con risoluzione 04.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda;
- con lettera 22.09.2010, l’PC 2 ha diffidato AP 1 e __________ (ritenuti solidalmente responsabili) a pagare entro 10 giorni imposte e interessi scoperti relativi al 2009 per complessivi fr. 132'673.-;
- con lettera 13.10.2010, AP 1 ha contestato all’PC 2 di essere solidalmente responsabile con __________ per arretrati d’imposta inerenti a A.A.1 relativi al 2009 pari a fr. 132'673.- ed ha prodotto la lettera raccomandata 31.12.2008 con cui aveva comunicato all’assemblea degli azionisti di A.A.1 le proprie dimissioni, con effetto immediato, da amministratore unico della società, cancellazione avvenuta a Registro di commercio solo in data 26.06.2009;
- con lettera 15.10.2010, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha risposto a AP 1 che “eventuali responsabilità o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal Ministero pubblico nel corso della procedura penale”;
- con lettera 07.02.2011, l’PC 2 ha informato il Ministero pubblico dell’avvenuto versamento di fr. 26'000.- a parziale estinzione del debito d’imposta alla fonte concernente A.A.1.
(AI 1-2 in MP inc. 2011.91).
Dagli atti istruttori del Ministero pubblico si evince, inoltre, quanto segue:
- con decreto 09.03.2011, la procuratrice pubblica ha aperto l’istruzione penale nei confronti AP 1 e __________ per appropriazione indebita d’imposta alla fonte (art. 270 LT) in relazione ai fatti concernenti A.A.1 avvenuti dal 2006 al 2009 a __________ e __________ ed ha loro assegnato un termine fino al 30.04.2011 per estinguere lo scoperto, comprensivo di interessi e dedotti fr. 26'000.- già versati in data 28.01.2011, ammontante a fr. 493'583.80 (AI 4-7 in MP inc. 2011.91);
- con lettera 27.04.2011, __________ ha comunicato alla procuratrice pubblica di non essere in grado di versare lo scoperto per imposte alla fonte arretrate di A.A.1 e che era sua intenzione trovare un’intesa con l’PC 2 per ottenere una dilazione dei pagamenti (AI 8 in MP inc. 2011.91);
- con lettera 05.05.2011, AP 1 ha comunicato alla procuratrice pubblica che, pur essendo stato egli amministratore unico di A.A.1 negli anni 2006-2008, “la competenza e la responsabilità del rispetto dei conteggi e dei pagamenti delle relative imposte erano totalmente assunte dal Signor __________ che, dal 21.02.2005, era Direttore con firma individuale della Società”. A mente di AP 1, negli anni 2006-2008 A.A.1 non era insolvente avendo, di contro, conseguito utili. Del resto, prosegue l’imputato, la proroga di pagamento del debito d’imposta di A.A.1 era comunque volta a “salvaguardare l’esistenza della ditta ed altresì garantirne la continuità”. L’imputato ha, poi, ribadito, come fatto in precedenza con l’PC 2, di avere dato le dimissioni in data 31.12.2008 dalla carica di amministratore unico di A.A.1 e di non sapersi spiegare come mai le sue dimissioni sono state registrate dall’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò premesso, ha concluso postulando lo stralcio dell’istruzione penale aperta a suo carico (AI 9 in MP inc. 2011.91);
- in data 28.09.2012, la procuratrice pubblica, su richiesta dell’PC 2, a seguito dei versamenti di fr. 52'000.- (06.05.2011), di fr. 39'000.- (05.09.2011), di fr. 11'940.- (18.10.2011) e di fr. 17'447.35 (18.10.2011) a parziale copertura del debito d’imposta alla fonte in capo a A.A.1, ha sospeso il procedimento penale (AI 10-15 in MP inc. 2011.91);
- con lettera 20.11.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico un debito aggiuntivo per imposte alla fonte più interessi non pagati da A.A.1 nel primo e secondo trimestre 2012 di fr. 53'538.75 (AI 16 in MP inc. 2011.91).
Imposte alla fonte relative a A.B.1, __________ (2006-2009)
4. Il 05.07.2011 l’PC 2 ha informato il Ministero pubblico che A.B.1, __________ nonché AP 1 e __________, presidente del consiglio di amministrazione rispettivamente amministratore unico in differenti periodi della predetta società, avevano dedotto le imposte alla fonte ai dipendenti non domiciliati, senza riversare la trattenuta all’autorità fiscale.
L’PC 2 ha quantificato le imposte dovute e gli interessi maturati non pagati per il 2006 in fr. 17'793.75, per il 2007 in fr. 23'465.05, per il 2008 in fr. 25'885.65 e per il 2009 in fr. 21'130.45, pari ad uno scoperto complessivo di fr. 88'274.90.
Alla segnalazione sono stati acclusi i conteggi delle trattenute d’imposta alla fonte, con relativi solleciti rimasti inevasi, dovute da A.B.1 e dai suoi rappresentanti dal 2006 al 2009.
Nello specifico, dalla documentazione trasmessa dall’autorità fiscale al Ministero pubblico si evince, tra l’altro, quanto segue:
- con lettera 23.07.2010, l’PC 2 ha chiesto ad __________, amministratore unico di A.B.1, di provvedere entro 10 giorni a pagare le imposte e gli interessi arretrati della società concernenti il periodo 2006-2008 di complessivi fr. 67'144.45;
- con lettera 02.08.2010, __________ ha proposto all’PC 2 un piano di rientro per estinguere gli arretrati di imposta alla fonte rimasti insoluti a causa della “mancanza di liquidità”;
- con risoluzione 05.08.2010, l’PC 2, “considerata la particolare natura delle imposte alla fonte” ha respinto la suddetta domanda di rateizzazione;
- con lettera 20.09.2010, l’PC 2 ha diffidato __________ a pagare entro 10 giorni ulteriori fr. 21'130.45 per imposte e interessi scoperti relativi al 2009;
- con lettera 16.11.2010, l’PC 2 ha sollecitato AP 1 a pagare entro 10 giorni le imposte alla fonte e gli interessi arretrati in capo a A.B.1 relativi al periodo 2006-2009 di complessivi fr. 88'274.90;
- con lettera 13.12.2010, AP 1 ha eccepito all’PC 2 di non essere responsabile per gli arretrati d’imposta alla fonte di A.B.1 inerenti al 2009 avendo egli rassegnato in data 31.12.2008 le dimissioni dalla carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione, dimissioni che l’assemblea a suo dire ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. AP 1 ha indicato, per l’intero periodo 2006-2009 concernente lo scoperto fiscale, come unico responsabile __________ in quegli anni amministratore di fatto della società;
- con lettera 15.12.2010, l’PC 2 ha risposto a AP 1 che “eventuali responsabilità o obblighi delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal Ministero pubblico nel corso della procedura penale”.
(AI 1 in MP inc. 2011.5571).
Dagli atti dell’inchiesta avviata dal Ministero pubblico emerge, inoltre, quanto segue:
- in data 02.11.2011, la procuratrice pubblica ha decretato l’apertura dell’istruzione penale a carico di AP 1 e __________ per appropriazione indebita d’imposta alla fonte (art. 270 LT) in relazione al mancato riversamento negli anni 2006-2009 delle imposte alla fonte concernenti A.B.1 ed ha loro assegnato un termine scadente il 30.11.2011 per estinguere il debito, comprensivo di interessi, pari a fr. 88'274.90 (AI 2-5 in MP inc. 2011.5571);
- con lettera 23.11.2011, AP 1 ha indicato alla procuratrice pubblica come unico responsabile del mancato pagamento degli arretrati fiscali relativi al periodo 2006-2009 __________, amministratore di fatto della società. AP 1 ha, inoltre, eccepito che il sollecito di pagamento a lui inviato dall’PC 2 in data 16.11.2010 avrebbe dovuto essere intimato anche a __________ allora membro del CdA di A.B.1.
L’imputato ha, in ogni caso, asserito, come già esposto all’PC 2, di non essere responsabile degli arretrati del 2009 avendo dato le proprie dimissioni in data 31.12.2008 dalla carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione di A.B.1 e di non conoscere le ragioni per cui le sue dimissioni sono state registrate dall’Ufficio del registro di commercio solo in data 26.06.2009. Ciò premesso, ha postulato l’abbandono del procedimento penale a suo carico (AI 6 in MP inc. 2011.5571);
- con lettera 28.11.2011, __________ ha comunicato al Ministero pubblico la cessazione nel giugno 2010 della produzione di A.B.1 nonché l’intenzione societaria di estinguere gli arretrati di imposta alla fonte con il provento della cessione (Euro 200’000) di una parte delle sue attrezzature a __________, __________ che ne avrebbe pagato il prezzo in rate mensili fino a luglio 2012 giusta contratto 23.11.2011 (AI 7 in MP inc. 2011.5571);
- con lettera 05.12.2011, la procuratrice pubblica ha chiesto all’PC 2, dopo avergli trasmesso il suddetto scritto, di comunicare un’eventuale sospensione del procedimento penale a seguito di accordo (AI 8-9 in MP inc. 2011.5571);
- con lettera 07.12.2011, l’PC 2 ha risposto al Ministero pubblico che “se la ditta inoltra richiesta di stralcio della partita fiscale a causa della chiusura della società il nostro ufficio si dichiarerà consenziente circa la dilazione di pagamento così come prospettata nella lettera a voi indirizzata in data 28 novembre 2011 (versamento del saldo totale dello scoperto entro il 31 luglio 2012)”. L’autorità fiscale ha, nel medesimo scritto, esteso la denuncia 05.07.2011 per imposte alla fonte arretrate (interessi esclusi) relative al 2010 pari a fr. 8'419.10 (AI 10 in MP inc. 2011.5571);
- con lettera 01.06.2012, l’PC 2 ha comunicato al Ministero pubblico che nessun seguito aveva avuto il piano di rientro prospettato da __________ nello scritto 05.12.2011 ed ha chiesto il prosieguo del procedimento penale (AI 11 in MP inc. 2011.5571);
- in data 27.06.2012, 16.10.2012 e 23.11.2012 PC 2 ha comunicato alla procuratrice pubblica l’avvenuto versamento di fr. 9’635.- (26.06.2012), di fr. 18'471.60 (10.10.2012), di fr. 20'479.10 (10.10.2012), di fr. 2'536.10 (10.10.2012), di fr. 3'616.35 (21.11.2012) e di fr. 1'383.65 (21.11.2012) a parziale copertura del debito d’imposta alla fonte in capo a A.B.1 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).
Imposte comunali relative a AP 1
(1995-2012)
5. Il 5 marzo 2013 la PC 3 ha segnalato al Ministero pubblico di avere accertato, nell’ambito della procedura di tassazione, che il PC 1 non riscuoteva da almeno 12 anni le imposte comunali dovute da AP 1, allora sindaco, capo dicastero finanze e Presidente della delegazione tributaria.
Nel comunicare la notizia di reato, l’autorità fiscale ha evidenziato che gli arretrati ammontavano a oltre fr. 200'000.- e che “i precetti esecutivi emessi dal sistema non sono stati fatti proseguire”. La denuncia è stata suffragata da conteggi delle imposte comunali arretrate dovute da AP 1 per il periodo 1995-2012 (lettera 05.03.2013 Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, AI 1 in MP inc. 2013.1933).
6. In data 18 marzo 2013 il procuratore generale ha ordinato la perquisizione del domicilio di AP 1, dei locali a sua disposizione presso i suoi luoghi di lavoro, del Municipio e della cancelleria del PC 1 disponendo, inoltre, il sequestro di tutti gli oggetti utili ai sensi dell’art. 263 CPP (AI 7 in MP inc. 2013.1933). Il PG ha ingiunto anche l’accompagnamento coattivo dello stesso AP 1 e di ABC1, già segretario comunale __________, per essere interrogati presso il Ministero pubblico.
In data 20 marzo 2013, la Polizia ha eseguito l’ordine di perquisizione e sequestro presso il PC 1 sequestrando, fra l’altro, documentazione concernente AP 1, fra cui, le domande d’esecuzione nei suoi confronti, suoi estratti conto e scoperti per imposte comunali 1999-2013, un suo pagamento di un acconto di fr. 40'000.-, l’elenco richiami del Centro sistemi informativi (CSI), nonché i rapporti di revisione 2009-2011 concernenti il PC 1 (AI 4-5; 7; 13 in MP inc. 2013.1933).
Prosieguo dell’inchiesta
Interrogatorio PG 20.03.2013 AP 1
7. Lo stesso 20 marzo 2013 il procuratore generale ha sentito, in qualità di imputato, AP 1 il quale, tra l’altro, ha ammesso di avere delle imposte comunali arretrate ma ne ha ridimensionato lo scoperto a fr. 130'000.- ed ha assicurato che il provento di un’operazione immobiliare gli avrebbe permesso di estinguere il suo debito d’imposta.
L’imputato ha ricondotto il mancato pagamento delle imposte comunali a suoi provvisori problemi di liquidità dovuti a esborsi per estinguere crediti di società costituite da terzi delle quali era amministratore nonché per liquidare la partecipazione del socio __________, ritiratosi per grave malattia dal loro studio fiduciario.
AP 1, al procuratore generale che gli ha chiesto se è vero che, in caso di mancato pagamento da parte di un contribuente delle imposte comunali il Cantone, dopo aver proceduto ai necessari richiami, trasmette al Comune la domanda di esecuzione che deve essere debitamente sottoscritta e trasmessa all’UEF per l’inoltro del precetto esecutivo, ha risposto che nel suo caso il segretario comunale ABC1 non ha mai mandato avanti l’esecuzione. A mente di AP 1, ABC1 era a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie, ma sapeva che il tutto si sarebbe successivamente risolto. AP 1 ha aggiunto che all’interno del Municipio nessuno era al corrente della mancata richiesta di avviare le esecuzioni.
L’imputato, confrontato dal procuratore generale anche con gli arretrati delle imposte alla fonte relative a A.A.1 e A.B.1, ha asserito che le due società, attive nel settore della sperimentazione di farmaci e di analisi di laboratorio, facevano capo a __________ che le aveva costituite. AP 1 si è limitato ad ammettere di avere fatto parte del consiglio di amministrazione di entrambe (AI 8 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio PP 20.03.2013 ABC1
8. La stessa mattina del 20 marzo 2013, la procuratrice pubblica __________ ha interrogato, in qualità di coimputato, il segretario comunale ABC1.
ABC1 ha premesso di essere stato segretario comunale di __________ dal 1998 fino a fine maggio 2012 e che da giugno 2012 gli è subentrato __________.
Il prevenuto ha confermato che, fino da quando egli è diventato segretario comunale, il sindaco AP 1 ha accumulato imposte comunali arretrate, poi in parte saldate fino al 1998 pagando fr. 40'000.- e compensando con l’obolo di sindaco, di modo che il debito ancora insoluto riguardava il periodo dal 1999 ed ammontava a fr. 150/200'000.-.
ABC1, in merito alla procedura d’incasso delle imposte comunali, ha riferito che il Servizio Riscossione Imposte del CSI si occupa dell’emissione delle bollette, delle diffide e del controllo degli incassi. Scaduto infruttuoso il termine di diffida, il CSI allestisce la domanda d’esecuzione all’attenzione dell’UEF, per poi trasmetterla al Comune preposto al prosieguo della procedura. ABC1 ha, quindi, precisato che è il Comune ad essere competente per inoltrare la domanda d’esecuzione e che essa, trattandosi di atto ufficiale, dev’essere firmata dal sindaco e dal segretario comunale.
ABC1 ha, poi, ammesso che il sindaco era l’unico contribuente moroso (fatta eccezione di casi di poca entità: fr. 100.-/200.-) nei confronti del quale non sono state inoltrate le domande d’esecuzione, nonostante ci fossero gli estremi per procedere.
Il prevenuto ha ammesso che il CSI inviava con regolarità le domande di esecuzione concernenti il sindaco e che egli le univa al plico di quelle a carico degli altri contribuenti insolventi. ABC1 sottoponeva poi il plico da firmare a AP 1, avvertendolo che in esso vi era la domanda di esecuzione che lo riguardava. Il prevenuto ha ammesso di sapere che, visto il personale interesse del sindaco, ai sensi della legge organica comunale avrebbe dovuto dare da firmare alla vicesindaco la domanda di esecuzione. Egli ha, tuttavia, dichiarato di non averlo fatto in quanto confidava che il sindaco avrebbe provveduto al pagamento, così come del resto quest’ultimo gli assicurava (“lasala lì che pö paghi”). Ammettendo di avere sbagliato, egli ha aggiunto di avere nei confronti del sindaco una sorta di riconoscenza avendo quest’ultimo contribuito alla sua assunzione nel 1998 come segretario comunale di __________.
ABC1 ha, poi, asserito che della situazione era al corrente da almeno tre anni __________ - municipale dal 2008 e vicesindaco dal 2012 - che gli chiedeva a scadenze regolari se AP 1 avesse provveduto ad estinguere il suo debito d’imposta. ABC1 ha aggiunto di non aver informato gli altri municipali, precisando comunque che nei conti del PC 1 era indicata fra i “debitori d’imposta” anche la posizione di AP 1 con nome, cognome e importo totale da lui dovuto. In realtà, si precisa fin d’ora che l’indicazione di AP 1 come debitore del Comune si ritrova soltanto nelle schede del CSI che sono state prodotte al dibattimento d’appello, mentre i consuntivi indicano per anno l’entità complessiva dei “debitori d’imposta”, ma non ne specificano l’identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2 nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933).
ABC1 ha riferito, poi, di un incontro avvenuto il 18 marzo 2013 fra lui, il sindaco e l’attuale segretario comunale __________ in cui AP 1, aggiornato sull’arretrato d’imposta, ha assicurato che avrebbe pagato entro la fine del corrente mese.
A domanda del magistrato, ABC1 ha, infine, affermato che, oltre ai suddetti arretrati per imposte comunali, AP 1 non ha altri debiti personali nei confronti del Comune (ad esempio, per tasse rifiuti, tasse canalizzazioni, ecc.) (AI 9 in MP inc. 2013.1933).
Confronto 20.03.2013 AP 1 /__________
9. Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto, avvenuto sempre il 20 marzo 2013 dinanzi al PG ed alla PP, AP 1 e ABC1 hanno confermato entrambi che il primo, informato dal secondo dell’arrivo delle domande d’esecuzione, gli chiedeva di tenerle in sospeso in attesa di poter pagare l’arretrato d’imposta (AI 10 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio PG 21.03.2013 __________
10. In data 21 marzo 2013, il procuratore generale ha sentito, in qualità di persona informata sui fatti, __________, membro del municipio di __________ dal 2008 e vicesindaco dal 2012 nonché giurista presso PC 3 del Canton Ticino.
__________ ha dichiarato di essere stata informata “verso la fine della scorsa legislatura” (n.d.r. fine 2011/inizio 2012) dei problemi di esazione dell’imposte a carico del sindaco di __________ dai membri della PC 3 __________ e __________ che - dopo averle ricordato che era tenuta al segreto fiscale e che, pertanto, non poteva fare uso dell’informazione datale - l’hanno esortata a favorire le verifiche del caso all’interno del Comune. __________ ha, quindi, asserito di aver informato il segretario comunale ABC1 di essere venuta a conoscenza che il sindaco aveva degli arretrati d’imposta, circostanza che il segretario le ha confermato aggiungendo ch’egli “compensava le diarie municipali con le tasse d’uso dovute da AP 1” e che, di tanto in tanto, questi pagava degli acconti che venivano scalati dalle imposte più datate. __________ ha, anche, dichiarato di avere reso attento ABC1 sull’importanza di evitare la prescrizione. __________ ha, poi, dichiarato di avere regolarmente interpellato ABC1 sollecitando l’incasso e che il segretario le ha sempre risposto che AP 1 lo rassicurava dicendo che avrebbe onorato i propri debiti.
__________ ha detto di non essersi mai occupata degli aspetti fiscali di __________, nel senso di non avere mai esaminato la posizione dei singoli contribuenti di questo Comune in quanto ciò avrebbe potuto comportare un conflitto d’interesse, lavorando ella presso l’Autorità fiscale cantonale. __________ ha precisato, pertanto, che non sapeva che il PC 1 avesse ricevuto dal Cantone le domande di esecuzione prestampate in vista della loro sottoscrizione e trasmissione all’UEF, né, e tanto più, che le domande d’esecuzione concernenti il sindaco fossero state trattenute. A suo dire, venuta a sapere dai suoi superiori della situazione, non ne ha parlato con il sindaco per rispettare il segreto d’ufficio, mentre ne ha discusso con il segretario sapendo ch’egli era già al corrente rientrando la questione nelle sue incombenze amministrative (AI 14 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatorio PP 21.03.2013 __________
11. Lo stesso 21 marzo 2013 la procuratrice pubblica __________ ha interrogato, come persona informata sui fatti, __________, segretario comunale di __________ subentrato il 1° giugno del 2012 a ABC1 assentatosi per grave malattia.
__________ ha dichiarato di essere stato fatto partecipe a fine 2012 dalla vicesindaco __________ delle sue preoccupazioni per il ritardo nell’allestimento e presentazione dei consuntivi 2011 nonché relative agli arretrati d’imposta del sindaco AP 1, senza specificare se si trattava di imposte comunali.
__________ ha asserito di avere chiesto ragguagli a ABC1 durante un incontro avvenuto all’inizio del 2013 e che questi lo ha informato dei ritardi del sindaco nel pagare le imposte, delle sue rassicurazioni sul fatto che avrebbe pagato e della circostanza che, due/tre anni addietro, AP 1 gli aveva effettivamente dato del denaro a parziale estinzione del debito d’imposta. __________ ha, poi, asserito di avere richiesto ed ottenuto a fine gennaio/inizio febbraio 2013 da ABC1 un conteggio (che non considera gli interessi) delle imposte comunali arretrate del sindaco. __________ ne ha, in seguito, parlato con il sindaco manifestando la propria disapprovazione e questi gli ha risposto che avrebbe ripianato i suoi debiti fiscali “nel giro di un mesetto”. __________ ha asserito che il sindaco gli ha telefonato ad inizio marzo 2013 e gli ha chiesto di preparare il conteggio degli arretrati in quanto la conclusione di un affare gli avrebbe permesso di far fronte allo scoperto fiscale.
__________ ha, in seguito, confermato che in data 18 marzo 2013 vi è stato un incontro fra lui, ABC1 e AP 1 in cui lui e ABC1 hanno consegnato al sindaco l’estratto delle imposte arretrate. In quell’occasione, ha ricordato __________, AP 1 ha, dapprima, replicato in dialetto usando un’espressione del tipo “così tanti” e poi, ha ricordato di avere fatto dei versamenti ciò che ABC1 gli ha confermato seduta stante. A mente di Ferranti, il versamento era andato a coprire gli arretrati dell’anno 1997 e una parte del 1998, mentre il residuo da pagare per il 1998 è stato compensato da ABC1 con una parte dell’obolo di sindaco pari a circa fr. 3'200.-. __________ ha dichiarato, inoltre, di aver esortato ABC1 a compensare maggiormente, ammontando l’indennità annuale del sindaco a circa fr. 12'000.-. A detta di __________, durante quell’incontro AP 1 ha assicurato che avrebbe liquidato tutto in quella settimana. __________ ha, infine, riferito che nel PC 1 ha riscontrato disordine nella gestione corrente imputabile, perlopiù, ad insufficiente personale amministrativo (AI 15 in MP inc. 2013.1933).
Autosospensione di AP 1 dalla carica di sindaco e di Municipale di __________
12. In data 22 marzo 2013 AP 1 ha informato il Consiglio di Stato della sua decisione di autosospendersi temporaneamente dalla carica di sindaco e membro del Municipio di __________ a seguito dell’avvio del procedimento a suo carico per reati connessi al mancato incasso di imposte comunali.
Il Consiglio di Stato, richiamata anche la pregressa notifica del procuratore generale ai sensi dell’art. 200 LOC, ha sospeso AP 1 dalle sue funzioni, sostituendolo con un supplente (AI 23 in MP inc. 2013.1933).
Pagamenti delle imposte arretrate di AP 1
13. Con lettera 22 marzo 2013, pochi giorni dopo l’apertura dell’istruzione penale, l’avv. __________ ha comunicato al Ministero pubblico di avere provveduto, per conto del suo assistito AP 1, ai seguenti pagamenti:
- fr. 156'127.- a favore del PC 1, a saldo delle imposte definitive scoperte;
- fr. 14'214.95 alla PC 3, per imposte alla fonte dovute per l’anno 2011.
Con lettera 27 marzo 2013 il predetto difensore ha informato il Ministero pubblico di avere eseguito, per conto del suo cliente, il seguente ulteriore versamento:
- fr. 13'171.10 a favore del PC 1, quale residuo di imposte comunali dovute.
(AI 16 e 18 in MP inc. 2013.1933).
Con lettera 9 aprile 2013 l’avv. __________ ha reso edotto il Ministero pubblico del fatto che il suo patrocinato ha proceduto al “pagamento integrale delle imposte al PC 1 ed alla PC 3 per imposte alla fonte anno 2011”, trasmettendo prova degli avvenuti bonifici (AI 31 in MP inc. 2013.1933).
Tasse d’uso nei confronti della comunità dei comproprietari Condominio __________
14. Con lettera 26 marzo 2013, l’avv. __________, in rappresentanza del PC 1, ha segnalato al Ministero pubblico che, da tempo, l’ente locale vanta crediti cospicui per tasse d’uso nei confronti della comunità dei comproprietari Condominio __________, lamentando che “non vi è nemmeno stato l’avvio di procedure esecutive”. Il legale ha, inoltre, evidenziato che “tutte le pretese del PC 1 sono state notificate al Condomino __________ tramite lo studio di AP 1 di __________”, ragione per cui ha chiesto che quest’ultimo chiarisse, anche a questo riguardo, la sua posizione dinanzi agli inquirenti (AI 19 in MP inc. 2013.1933).
Interrogatori 03.04.2013 del PG di AP 1 e del PP di __________ sui Condomini __________ e __________ siti a __________
15. In data 3 aprile 2013 AP 1 è stato interrogato dal procuratore generale in merito alle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile negli anni 2007-2012 a carico dei Condomini __________ e __________.
L’imputato ha premesso di essere subentrato nel 2006 al socio __________ nell’amministrazione di entrambi i condomini.
L’interrogato, a suo dire, era a conoscenza unicamente di alcuni ritardi con i pagamenti condominiali da parte della principale condomina, __________, arretrati che da pochi giorni aveva appreso ammontare a centinaia di migliaia di franchi.
AP 1 ha, poi, asserito di aver ignorato che vi fossero numerose fatture per acqua potabile e tasse d’uso di canalizzazioni non pagate dai Condomini __________ e __________. Egli ha, pure, negato di avere mai detto al segretario comunale ABC1 di non emettere le domande d’esecuzione a carico di entrambi, precisando di non avere alcun interesse in questi immobili (AI 24 in MP inc. 2013.1933).
16. In simultanea al predetto interrogatorio, la PP __________ ha interrogato il segretario comunale ABC1.
Questi ha, da subito, ammesso che i due condomini amministrati dal sindaco AP 1 avevano debiti nei confronti del PC 1 per non aver pagato la tassa dell’acqua e quella relativa all’uso fognatura.
Per l’interrogato, gli importi scoperti superavano fr. 250'000.- potendo finanche raggiungere fr. 350'000.-. A titolo indicativo, ABC1 ha dichiarato che i due condomini __________ dovevano al Comune a titolo di tasse di canalizzazione, fognatura e acqua potabile circa fr. 70'000.- all’anno. Egli ha, poi, aggiunto di avere, al riguardo, spedito a più riprese delle diffide allo Studio commerciale AP 1 e di avere trasmesso al sindaco, a volte brevi manu, a volte per posta, anche i relativi conteggi dello scoperto. Tuttavia i condomini amministrati hanno solo in parte ridotto il loro debito.
Il segretario comunale ha, poi, dichiarato che “Il Municipio da un paio d’anni sapeva che c’era una situazione debitoria __________ senza però che ciò sia stato oggetto di una trattanda specifica e quindi senza comunicazione dell’entità dello scoperto, anche se figurava in contabilità”. A detta di ABC1, il sindaco gli ha spiegato che a non pagare era __________, proprietaria di oltre la metà dei millesimi dei due condomini, da lui sollecitata affinché versasse al suo studio fiduciario il dovuto da riversare, poi, al Comune.
ABC1 ha, quindi, affermato che anche per la pendenza debitoria di __________ egli avrebbe dovuto compilare la domanda d’esecuzione, farla sottoscrivere dal vicesindaco, ritenuto che il sindaco era amministratore dei condomini, e farla proseguire.
ABC1 ha, tuttavia, ammesso di non avere proceduto in tal senso in quanto il sindaco gli ha fatto capire che doveva aspettare, dicendogli che avrebbe fatto fronte ai pagamenti non appena __________ avesse pagato al suo Studio. L’interrogato ha ammesso alla procuratrice pubblica che la circostanza che lo scoperto riguardasse indirettamente AP 1 lo ha messo in difficoltà, lavorando i due a diretto contatto, non potendo egli parlarne con terzi e nutrendo verso il sindaco un timore reverenziale. Per ABC1 “la situazione era anomala rispetto a quella di un “normale” debitore d’imposta/tasse”
(AI 25 in MP inc. 2013.1933).
17. Confrontato dal procuratore generale con le dichiarazioni di ABC1, AP 1 ha, quindi, ammesso che il segretario comunale gli aveva riferito dell’esistenza di scoperti da parte dei due condomini __________, aggiungendo di avergli risposto che sarebbe intervenuto presso __________ affinché estinguesse il suo debito
(AI 24 in MP inc. 2013.1933).
18. Al termine dell’interrogatorio la Polizia, come da disposizioni del procuratore generale, si è recata presso gli uffici dello studio commerciale AP 1 e, alla presenza del titolare e di due sue collaboratrici, ha sequestrato la documentazione contabile e amministrativa relativa alla gestione dei due condomini __________ e __________ in __________
(AI 28 in MP inc. 2013.1933).
Dimissioni da parte di ABC1 dalla carica di Giudice di Pace del Circolo di __________
19. In data 3 aprile 2013 ABC1 ha inoltrato al Dipartimento delle Istituzioni le dimissioni dalla carica di Giudice di Pace del Circolo di __________, comunicando di interrompere con un anno di anticipo la sua attività in considerazione del procedimento penale pendente a suo carico e tenuto conto del suo stato di salute (AI 26 in MP inc. 2013.1933).
Chiusura dell’inchiesta
20. In data 4 giugno 2013 il procuratore generale ha chiuso l’istruzione formale (AI 17 in MP inc. 2011.91; AI 18 in MP inc. 2011.5571; AI 35 in MP inc. 2013.1933).
Con istanza 1° luglio 2013 AP 1 ha postulato, quali mezzi di prova, l’audizione di __________, __________ e __________ ed ha richiamato alcuni atti del PC 1 nonché estratti del Registro Fondiario concernenti le proprietà immobiliari sue e di sua moglie (AI 36 in MP inc. 2013.1933).
Con lettera 12 luglio 2013, l’avv. __________, per conto del PC 1, ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione relativa alle procedure esecutive avviate nei confronti dei Condomini __________ e __________ per fornitura acqua potabile e tasse d’uso canalizzazioni, precisando che “mi sembra che dal profilo economico la situazione è stata messa a posto” (AI 37 in MP inc. 2013.1933).
Con scritto 12 luglio 2013, il procuratore generale ha chiesto all’PC 2 di trasmettere la documentazione attestante gli scoperti aggiornati delle imposte alla fonte relativi alle società A.A.1 e A.B.1 accumulatisi nel periodo in cui AP 1 ne è stato amministratore (AI 38 in MP inc. 2013.1933).
Con lettera 15 luglio 2013, l’PC 2, in risposta al procuratore generale, ha riassunto gli importi scoperti oggetto di denuncia ed accluso i relativi conteggi.
Per A.A.1, ritenendo AP 1 amministratore unico dal 18.02.1998 al 02.07.2009, il debito d’imposta, a mente dell’Ufficio, ammonta:
- nell’anno 2004 a fr. 74'511.95 + interessi di fr. 2'853.25;
- nell’anno 2006 a fr. 112'057.20 + interessi di fr. 12'853.35;
- nell’anno 2007 a fr. 109'921.85 + interessi di fr. 10'285.40;
- nell’anno 2009 a fr. 62'621.45 + interessi di fr. 2'382.25
(periodo 01.01./30.06.2009).
Per A.B.1, ritenendo AP 1 amministratore unico dal 01.07.1996 al 02.07.2009, il debito d’imposta alla fonte, a mente dell’Ufficio, ammonta:
- nell’anno 2006 a fr. 16'159.55 + interessi di fr. 1'634.20;
- nell’anno 2007 a fr. 21'627.80 + interessi fr. 1'837.25
(AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).
Il procuratore generale ha negato le audizioni richieste dall’imputato, considerandole irrilevanti ai fini della configurazione dei reati a lui addebitati (AI 40 in MP inc. 2013.1933).
21. In data 6 agosto 2013 le risultanze d’inchiesta sono valse a AP 1 la promozione dell’accusa (art. 324 CPP) per ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) e per appropriazione indebita d’imposta alla fonte giusta (art. 270 LT) (doc. TPC 1 in inc. 72.2013.92).
In pari data, il procuratore generale ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di ABC1 limitatamente al titolo di ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP). ABC1 non ha interposto opposizione contro questo provvedimento che è, pertanto, passato in giudicato (AI 41 in MP inc. 2013.1933).
III. Istruttoria in primo grado
22. Con istanza 22 gennaio 2014 AP 1 ha chiesto alla Corte delle assise correzionali l’acquisizione agli atti di svariata documentazione nonché l’audizione di __________ e __________ (entrambe dipendenti dello Studio AP 1), __________ (AU di A.A.1 e A.B.1), __________ (direttore della PC 3) e __________ (vicesindaco di __________ e capo dell’Ufficio giuridico della PC 3).
Il presidente della predetta Corte ha acquisito agli atti i documenti trasmessi dall’istante, mentre ha negato le audizioni richieste, considerandole irrilevanti ai fini del giudizio e ritenendo quanto in atti sufficiente per una decisione di merito
(doc. TPC 12 e 20 in inc. 72.2013.92).
23. Nell’ambito del dibattimento di primo grado, AP 1 ha, nella sostanza, riconfermato le proprie dichiarazioni.
Con riferimento alle accuse di cui al pto. 1.1 AA relative agli arretrati delle imposte comunali 1999-2008 per fr. 169'298.- (comprensivi di interessi), l’imputato ha dichiarato:
“ È chiaro che di principio e per legge, un Sindaco non può intimare sé stesso precetti esecutivi. Il segretario aveva informato il vice Sindaco della situazione, io al Segretario non ho imposto niente. Siccome avevo fiducia che mi sarebbero entrati dei mezzi finanziari a breve, gli comunicavo che avrei pagato i miei debiti nei prossimi tempi. lo non avevo intenzione di danneggiare il Comune al quale ho dedicato 29 anni della mia vita, guadagnandomi la stima di tutti operando nel migliore dei modi. Non è stato intenzionale, tant'è che al momento della denuncia era già previsto il pagamento dei miei debiti, in quanto già la settimana prima avevo avuto un colloquio con i miei due segretari i quali mi avevano già esposto la situazione. (…)
ho dovuto effettuare uno sforzo finanziario non indifferente per rilevare lo Studio e la quota del mio socio. Ho poi avuto diverse altre spese. Insomma, questa liquidità io l'aspettavo già da qualche anno prima. Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare. Ho chiesto al Segretario di tenere in sospeso le mie imposte perché avevo appunto intenzione di pagare.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2).
In relazione alle imputazioni di cui ai pti. 1.2 e 1.3 AA relative ad arretrati per tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile dei condomini __________ (fr. 210'487.45 più interessi e spese) e __________ (fr. 23'947.90 più interessi e spese), l’imputato ha dichiarato:
“ È una situazione che ho ereditato dal signor __________ il quale amministrava questi Condomini. La signora __________ seguiva queste amministrazioni, io non ero al corrente della situazione. ABC1 mi aveva informato di questi arretrati e io ne avvisavo la segretaria __________ la quale mi rassicurava che avrebbe provveduto. Ho peccato di fiducia non intraprendendo la strada dell'ipoteca legale. (…) lo non ho mai detto in Comune di non proseguire, erano situazioni che dovevano essere note anche a chi di competenza, sia al livello di Municipio che di Capi Dicastero. (…) Avrei dovuto avvisare i Capi dicasteri o il segretario. In queste situazioni è il Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco.
ADR che io non ho mai avvisato il Vice Sindaco in quanto il Capo Dicastero era al corrente della situazione. Era quest'ultimo che doveva informare il Municipio.
ADR che le domande d'esecuzione le firma il Sindaco, e se lui è coinvolto le firma il Vice Sindaco.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).
L’imputato è, poi, stato confrontato dal presidente della Corte di primo grado con la corretta procedura che avrebbe dovuto seguire, vista la collisione d’interessi che lo riguardava:
“ Il Presidente descrive la prassi d'incasso delle imposte in Comune, tramite il sistema CSI. Le procedure esecutive sono sempre firmate dal Sindaco, per quale ragione in questi casi di conflitto non veniva informata la Vice Sindaca?
Ho capito di aver sbagliato, avrei dovuto informarla da subito. Lei comunque per le mie imposte già lo sapeva.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3).
Sul pagamento degli arretrati d’imposta, l’imputato ha asserito:
“ ADR che ho poi provveduto al pagamento delle mie imposte nel corso del mese di marzo 2013, si trattava di un'entrata che era prevista da settembre 2012 per una mediazione immobiliare che ho fatto e che è andata a buon fine solo verso la fine di febbraio 2013. Appena questa è stata conclusa ho avuto i mezzi per pagare. Prima non mi era stato possibile per via dei grossi impegni finanziari di cui ho già riferito. Mi pare di essere stato interrogato il giorno 20 marzo 2013 dal PP e che il mio avvocato dava l'ordine di pagamento il giorno 22 marzo a saldo delle mie imposte arretrate.
Lei sapeva alla fine di febbraio che era imminente una denuncia al MP da parte dell’Ufficio cantonale delle contribuzioni, poi effettuata il 5 di marzo 2013?
Assolutamente no. È una coincidenza che mi ha giocato contro. Non ne sapevo niente. Ho pagato qualche giorno dopo per permettere al segretario di conteggiare tutti gli interessi.
L'avv. __________ precisa come il 25 febbraio 2013 egli riceveva sul suo conto clienti fr. 350'000.- a titolo di commissioni per mediazione di pertinenza di AP 1. Tali fondi erano destinati e venivano poi utilizzati per il pagamento delle imposte comunali arretrate.
L'avv. __________ produce i due atti notarili inerenti la transazione immobiliare che ha poi fruttato fr. 350'000.- per titolo di commissione per mediazione (doc. dib. 1 e 2).
Ribadisco e confermo che io non ero a conoscenza che da lì a breve sarebbe stato aperto un procedimento penale a mio carico. Ho pagato indipendentemente da ciò. lo formalmente ho sbagliato, ed è vero, però la Vice Sindaca era consapevole e forse avrebbe dovuto agire anche lei. Ciò non toglie che io ho sbagliato e me ne assumo la responsabilità.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 3-4).
Nel corso del dibattimento, in relazione alle accuse di cui ai pti. 1.2. e 1.3. dell’AA, l’avv. __________ ha confermato che tutti gli arretrati dei condomini sono stati pagati, interessi compresi (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4).
In merito alle accuse di cui ai pti. 1.4 AA per non aver intenzionalmente incassato, quale amministratore dei condomini __________ e __________, i contributi condominiali a carico di __________, esponendo la comunità dei condomini a procedure esecutive da parte del PC 1, l’imputato ha dichiarato:
“ Noi abbiamo fatto i richiami per il pagamento delle spese condominiali. lo mi sono trovato in questa situazione dal 2006, le amministrazioni immobiliari erano seguite dalle segretarie che dipendevano da __________. Quando il segretario mi notificava questi ritardi io gli dicevo di occuparsene. Non avevo alcuna intenzione di danneggiare il Comune, tant'è che quando sono intervenuto a seguito della denuncia tutto è stato saldato.
(…)
Ammetto le mie responsabilità, ma io a parte il mio ruolo di amministratore non ho nessun rapporto professionale con la __________. Ciò non giustifica il mio comportamento, è chiaro, ma non avevo altri mandati oltre questo.
(…)
Spontaneamente vorrei dichiarare che nel 2010 abbiamo dovuto rifare tutti i conteggi dei condomini poiché vi erano state delle contestazioni e degli accordi mal fatti tra la __________ e dei condomini, sulla questione della ripartizione delle spese generali.
C'è una parte del complesso immobiliare a monte (albergo e 4/5 appartamenti di proprietà) e poi a lago (con piscina e appartamenti), e l'albergo era il maggior consumatore di acqua potabile. Le tasse di canalizzazione dipendevano soprattutto da tale consumo, insomma, molti condomini a seguito di tale accordo finito male sospendevano i loro pagamenti delle spese condominiali, ciò che ha comportato un grosso ritardo.
Nel 2010 abbiamo dunque dovuto rifare il conteggio. Ad ogni modo, ciò non toglie che io avrei dovuto incassare questi soldi e pagare quanto dovuto al Comune.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4-5).
In merito alle accuse di cui ai pti. 2.1 e 2.2 AA relative all’indebito impiego, nella sua veste di amministratore di A.A.1 e A.B.1, a profitto delle predette società, delle ritenute d’imposta (per fr. 390'899.80 più interessi) addebitate ai dipendenti frontalieri, l’imputato ha dichiarato:
“ Per la A.A.1 ero amministratore unico e l'azionista di riferimento era direttore con firma individuale, signor __________. Nella A.B.1 ero presidente del consiglio di amministrazione, e il signor __________ era membro del CdA con firma individuale.
ADR che anch’io avevo firma individuale. Per i primi anni fino al 2004/2005, mi occupavo anche degli stipendi e della tenuta amministrativa. Era seguita dal mio studio. Dal 2004/2005 tutto veniva fatto in casa e quindi da parte dei collaboratori di A.A.1 nella sua sede. Era il signor __________ e moglie che si occupavano di seguire questa fase.
Per quale ragione dava le dimissioni nel 2008?
Su richiesta di __________, il quale aveva preso dei contatti con altri fiduciari. Specifico che quando ho dato queste dimissioni lui le notificava a registro di commercio solo 5/6 mesi dopo. Lui comunque riconosce che era AU dal 2009, e risulta pure dalla corrispondenza.
(…)
Chi allestiva i bilanci della A.A.1?
Gli ultimi 3-4 anni li allestivano alla A.A.1 a livello interno, il sig. __________ e la moglie li controllavano. Poi venivano passati nel mio ufficio e io li verificavo. lo guardavo le situazioni particolari, ogni posta dell'esercizio.
ADR che ero a conoscenza delle partite aperte nei confronti delle imposte alla fonte. Sapevo anche che la società aveva i mezzi per farvi fronte. Solo nel 2008 sono stati dati 3 milioni di stipendi, e dal 2007 al 2008 la cifra d'affari è cresciuta da 4 mio a 7 mio. C'erano tutte le prerogative per garantire il pagamento degli scoperti. Tant'è che questi scoperti sono stati riconosciuti dal mio successore e azionista, che ha proposto dei pagamenti rateali. lo non seguivo più le società a quel punto.
Il PG sottolinea che a bilancio della A.A.1 vi era una perdita riportata di più di due milioni, era una situazione a suo parere da deposito atti in Pretura. Dunque la società non andava poi così bene. Inoltre i fondi propri erano inferiori alle perdite riportate. A bilancio inoltre non risultano liquidità.
Bisogna leggere il bilancio con un criterio orientato verso la realtà patrimoniale effettiva. Confermo che non vi era liquidità. Se si fanno i dovuti calcoli, la perdita al 31.12.2008 era di circa 580’000 fr. effettivi. I correntisti erano tutti postergati. L'evoluzione in sé era positiva, quando un amministratore ritiene l'evoluzione positiva non ha senso bloccare l'attività. I due milioni e 700 mila franchi di debitori erano comunque debitori solvibili, come Novartis o Recordati, aziende serie in ambito farmaceutico. Vi erano lavori in corso per 900’000 fr. e un valore di macchinari, già dopo gli ammortamenti, era di 1 milione circa. Ancora, 437'000 franchi di prestiti alla A.B.1, la quale ad un certo momento era una società che aveva un valore commerciale di oltre 2 milioni con un’ipoteca come debito effettivo di 600'000 sull’immobile. La società ha avuto un trend positivo con un milione e mezzo di aumento di fatturazione negli ultimi due anni, cioè 2007/2008, io lasciavo questa situazione e l'amministratore che entrava al mio posto era consapevole della situazione e riconosceva i debiti, visto che faceva pure proposte di rateizzazione. lo, una volta contattato dalla PP __________, confermavo di non essere mai stato chiamato in mora e .precisavo che vi erano gli estremi per procedere contro la società e contro l'attuale amministratore.
(…)
In merito alla società A.B.1 cos'ha da dire? Per questa società non risultano bilanci agli atti.
Non so se è ancora attiva o se è dormiente. Da quanto mi risulta l'AU è ancora il signor __________. Non mi risulta la società sia fallita. lo ho i bilanci fino all'anno 2008.
ADR che non c'è un motivo particolare perché non ho prodotto i bilanci della A.B.1.
Non capisco come mai una volta pagate delle imposte alla fonte venivano saldati gli anni recenti invece che gli anni più vecchi concernenti la mia amministrazione.
(…)
Ci tengo a precisare che io di questi importi non riversati non ho visto un franco. Questi soldi sono rientrati nel movimento societario.”
(verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 5-8).
IV. Gli appelli
Questioni pregiudiziali
24. a. AP 1 ha eccepito che la sentenza di primo grado ha corretto in aggravata l’imputazione di amministrazione infedele semplice formulata dal Ministero pubblico. L’insorgente, in particolare, ha precisato che “la forma aggravata della norma è prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP e non, come indicato nell’atto d’accusa, dall’art. 158 cpv. 1 CP” (dichiarazione d’appello, pto. 1.1, pag. 5).
b. L’imputato ha, inoltre, richiesto l’emendamento del punto 1 dell’AA dall’indicazione “ed abusando delle proprie funzioni”.
A suo dire, tale locuzione, oltre ad essere impertinente con riferimento all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, lascerebbe intendere che le fattispecie indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dell’AA potrebbero essere qualificate come abuso di autorità (art. 312 CP), nonostante tale ipotesi di reato sia stata già abbandonata dal PG. Con l’inserimento di tale locuzione, si realizza, a mente della difesa, una violazione del principio accusatorio (doc. CARP XXXV; verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. L’accusato ha, poi, postulato che il procedimento nei suoi confronti sia sospeso e l’atto di accusa rinviato al PG affinché emani un atto di accusa nei confronti di __________ in modo che questi possa comparire quale coimputato. La disgiunzione di fatto dei due procedimenti avvenuta in concreto è, a suo dire, irrita e non si giustifica stante la stretta connessione dei fatti e le affinità delle posizioni processuali riguardanti lui e __________. Essa, inoltre, gli cagionerebbe un danno economico considerevole e irreparabile in quanto, in caso di sua condanna al risarcimento della parte lesa, lo priverebbe del vincolo di solidarietà con __________ (doc. CARP XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVIII, XXX; verb. dib. d’appello, pag. 3).
d. AP 1 ha domandato, infine, l’audizione, quale persona informata sui fatti, di __________ e, quale teste, di __________. A suo dire, incombeva a __________ fare proseguire le procedure esecutive nei suoi confronti e nei confronti dei condomini. A mente dell’imputato, l’audizione di quest’ultima e di __________ permetterebbero di accertare da quando essi sapevano ch’egli non pagava le tasse. D’interesse, a dire dell’accusato, è pure sapere cosa al riguardo __________ ha detto a __________ (dichiarazione d’appello, pto. 5., pag. 3-4; verb. dib. d’appello, pag. 3).
24.1. a. Questa Corte, pur confermando che è errata l’indicazione dell’art. 158 cpv. 1 CP, ritiene del tutto evidente l’intento della pubblica accusa di imputargli la “ripetuta amministrazione infedele aggravata” così come è stato evidenziato nel titolo stesso del punto 1 dell’AA.
La censura - peraltro tardiva in quanto non sollevata in primo grado - appare di primo acchito pretestuosa, ritenuto che l’errata indicazione nell’AA del cpv. 1 dell’art. 158 CP non ha impedito all’imputato di fare valere le proprie ragioni sia dinanzi alle autorità inquirenti che a quelle giudicanti, impostando la sua difesa relativamente all’imputazione ex art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP.
La censura, pertanto, cade nel vuoto.
b. Precisato che il principio accusatorio si riferisce unicamente ai fatti e che esso è leso quando la loro descrizione nell’AA è imprecisa, lacunosa, contraddittoria o confusa in modo tale che non è possibile comprendere quali siano i fatti addebitati all’imputato, l’istanza di emendamento dell’AA è stata respinta poiché da esso risulta in modo chiaro che a AP 1 è imputato di avere fatto in modo di non pagare le imposte, mancando ai propri doveri e abusando della propria funzione.
c. La decisione di disgiunzione ex art. 30 CPP può essere impugnata con reclamo giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP (Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 10, pag. 2945). Se è vero che, in concreto, non c’è stata una decisione formale in tal senso, la disgiunzione si è materializzata chiaramente con l’emanazione dell’AA. È questa disgiunzione materiale che avrebbe dovuto essere impugnata alla CRP ai sensi della suddetta norma. Insorgere a tal riguardo solo in sede di appello è lesivo della buona fede processuale. Tuttavia, quand’anche si dovesse entrare nel merito della censura, la disgiunzione verrebbe considerata materialmente fondata e non pregiudizievole degli interessi di AP 1, ritenuto, da un lato, che i reati più gravi addebitati a AP 1 non toccano in alcun modo __________ e, dall’altro, che il pregiudizio fatto valere è esclusivamente di natura civile e non è irreparabile.
L’istanza di rinvio dell’AA è, pertanto, respinta.
d. L’istanza probatoria è respinta:
- ritenuto come, in diritto penale, ognuno risponda delle proprie colpe, l’accertamento di un obbligo ad agire di __________ e quello del momento in cui ella ha saputo della morosità di AP 1 non è rilevante per il procedimento e il giudizio nei confronti di quest’ultimo. Lo potrebbe, semmai, essere soltanto nell’ambito di un eventuale procedimento avviato nei confronti della stessa __________;
- per gli stessi motivi, è ininfluente ai fini del presente giudizio, stabilire quando __________ abbia saputo che AP 1 non pagava le imposte e cosa egli abbia detto a __________.
Ripetuta amministrazione infedele aggravata
25. Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., Berna 2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, 3. ed., n. 11 segg. ad art. 158; Trechsler/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).
Nel caso aggravato di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero un ruolo di garante.
Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico (Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario: genesi, attualità e prospettive future ticinesi, svizzere ed europee, Lugano 2002, p. 225 e 226 e riferimenti) o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).
Il Tribunale federale, con specifico riferimento all’esercizio di una funzione pubblica, ha fatto alcune precisazione volte a meglio definire l’ambito di applicazione del reato di amministrazione infedele. Di seguito la casistica per quanto qui d’interesse.
In DTF 81 IV 228 consid. 1 a) il TF si è chinato sul un caso di un segretario comunale, preposto alla riscossione delle imposte del Comune per cui lavorava, reo di averne manipolato la documentazione facendovi risultare minori crediti fiscali per coprire ammanchi da lui indebitamente causati all’ente locale.
L’Alta Corte in questa sentenza lo ha, tra l’altro, riconosciuto colpevole di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (vart. 159 CP) precisando che possono rendersi colpevoli di tale reato anche i membri di un’autorità o i funzionari: chi esercita funzioni pubbliche pone in essere, infatti, una gestione in senso ampio e può essere perseguito ai sensi dell’art. 158 CP (vart. 159 CP), proteggendo questa norma non solo il patrimonio dei privati ma anche quello della collettività.
In DTF 118 IV 244 consid. 2 c) il TF ha giudicato in una causa relativa ad un municipale nominato dal Comune amministratore di società da esso partecipate, cui s’imputava di non avere riversato all’ente pubblico, malgrado lo imponesse il regolamento comunale, le indennità (tantièmes) percepite nell’esercizio della sua funzione.
L’Alta Corte ha prosciolto l’imputato dal reato di amministrazione infedele (vart. 159 CP), precisando che il Comune avrebbe dovuto, semmai, agire per via civile avviando nei suoi confronti procedure esecutive per il recupero del credito.
Nell’argomentare, il TF ha, in particolare, sottolineato che l’imputato, in quanto preposto ai servizi industriali e non delegato alle finanze, non era incaricato di recuperare questo tipo di crediti del Comune; il TF ha, tuttavia e per quanto qui d’interesse, aggiunto che d’altra parte, non essendo sindaco, non era tenuto in particolare a vigilare affinché gli altri municipali rispettassero i loro doveri (“d’autre part, n’étant pas le syndic, il n’était pas tenu spécialement de veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les devoirs de leur charge”) evidenziando, con tale distinguo, l’accresciuta responsabilità di chi è al vertice del Comune.
In STF 6P.149/2004 e 6S.404/2004 dell’11 ottobre 2005 il TF ha esaminato il caso di un sindaco, amministratore di una società partecipata dal suo Comune, il cui agire, sia in ambito comunale che societario, era “davvero dittatoriale” (“wirklich dikatorisch”), e che disponeva di un “inaudito accentramento di potere” (“beispiellose Machtfülle”) nonché della piena fiducia dei consiglieri comunali, ignari della situazione finanziaria della società partecipata, la cui conduzione essi lasciavano al predetto sindaco (consid. 10.2.1.). Per l’Alta Corte è fuori discussione che un tale sindaco, con estese competenze (“weitreichenden Kompetenzen”), ricopra la posizione di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP e che, non avendo egli sorvegliato gli interessi patrimoniali del suo Comune così come gli imponeva la legge, abbia violato tale norma (consid. 13.4.1.).
Dal profilo soggettivo, l’autore del reato di amministrazione infedele deve avere agito, quanto meno, con dolo eventuale.
L’intenzione deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 158 cifra 1 CP ed, in particolare, alla lesione dei propri doveri, alla violazione degli interessi dei rappresentati nonché al danno patrimoniale derivato a questi ultimi (Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 13 ad art. 158).
Punto n. 1.1-1.3 AA
Qualifica di amministratore
26. L’appellante principale contesta che, per i fatti rimproverati - ovvero, quelli relativi al mancato avvio delle procedure esecutive per l’incasso delle sue imposte personali e delle tasse dovute dal Condominio __________ - egli possa essere qualificato come amministratore di patrimonio altrui ai sensi dell’art. 158 CP.
A dire dell’insorgente, egli “non agiva come sindaco e amministratore comunale, già in virtù del principio di collisione di interesse (art. 100 LOC), che esclude ogni membro del Municipio dalle sue funzioni”. Ricordato che, in virtù dell’art. 182 Legge Tributaria, egli aveva l’obbligo di astenersi dal prendere una decisione o partecipare in modo preponderante alla sua elaborazione, l’appellante conclude che egli non aveva titolo per notificare a sé oppure al Condominio __________ dei precetti esecutivi. Inoltre - sostiene - come si evince dalla sentenza 11 ottobre 2005 del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004), “l’equazione sindaco = amministratore nel senso dell’art. 158 CP non è data nella fattispecie” (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 5, 7-8, pto. 1.3., pag. 8-12).
26.1. a. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1, 123 IV 17 consid. 3b, 120 IV 190 consid. 2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; STF del 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 2.1).
Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”, DTF 129 IV 124 consid. 3.1, 123 IV 17 consid. 3b; STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid. 4.3.).
b. Secondo autorevole dottrina, il sindaco “si trova ai vertici della scala politico-sociale e amministrativa e quindi nella condizione ideale, con il supporto della legge, per assolvere e giudicare da solo e per ultimo talune questioni dell’amministrazione di interesse generale e particolare” (Eros Ratti, Il Comune, Vol. II, Losone 1988, pag. 1159). “Il Sindaco non è quindi solo un “primus inter pares” rispetto agli altri municipali, un presidente con mere prerogative d’onore: a lui incombe invece per legge una più vasta responsabilità, che si risolve in una maggiore estensione di poteri e in una posizione di primato all’interno dell’organo collegiale” (Fabio Vassalli, RDAT 1980, Appunti sui diritti e doveri del Sindaco, pag. 343).
Le competenze del sindaco sono definite dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 che ha inteso valorizzarne la funzione, riconoscendola come “l’elemento trainante a livello comunale” (rapporto Commissione della legislazione, in verbali del G.C. sessione autunnale; cfr. anche Eros Ratti, op. cit., pag. 802).
Ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 LOC, il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge.
Giusta il cpv. 3 della predetta norma, al sindaco incombe anche vigilare sull’attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prendere i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
In particolare, a norma dell’art. 119 LOC, il sindaco è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune (lett. b).
Ai sensi della lett. d) della predetta norma, spetta al sindaco firmare, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvedere alla loro trasmissione.
26.2. È, quindi, indiscutibile che poteri e competenze derivantegli dalla LOC pongono il sindaco in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, in grado di disporne in modo autonomo e di incidere sulla sua corretta gestione. Egli è, quindi, un gestore ai sensi dell’art. 158 CP.
A questo proposito, si ricorda che il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP è applicabile all’amministrazione infedele di cui si rendono colpevoli i membri di un’autorità o i funzionari (DTF 81 IV 228 consid. 1: condanna ai sensi di tale norma di un segretario comunale che aveva intenzionalmente ridimensionato le imposte dovute da terzi al Comune al cui incasso egli era stato preposto).
26.3. In concreto, all’epoca dei fatti AP 1 era sindaco con le attribuzioni di cui s’è detto al consid. 1 , in particolare quelle di capo dell’amministrazione comunale e capo del dicastero finanze.
E’ indubitabilmente in tale veste - e non in quella di semplice contribuente moroso, come preteso dalla difesa - che egli ha agito quando, al segretario comunale che gli faceva presente la sua situazione debitoria e gli mostrava le richieste d’esecuzione che lo riguardavano e che erano state, come prassi, preparate dal CSI, ha detto “lasala lì che pö paghi”.
Non è, del resto, difficile immaginare quale sarebbe stata la risposta che ABC1 avrebbe dato al “normale” contribuente in mora per importi analoghi a quelli qui in discussione che si fosse recato in cancelleria comunale chiedendogli di lasciare tutto in sospeso perché avrebbe provveduto a saldare il debito non appena in migliori condizioni di liquidità. Se ABC1 ha ubbidito a quel “lasala lì che pö paghi” è, certamente, perché a pronunciare quella frase era il sindaco, cioè il suo superiore gerarchico cui egli era, in più, legato da un debito di riconoscenza (AI 9, pag. 5 in MP inc. 2013.1933).
Non è, perciò, condivisibile la tesi difensiva secondo cui l’art. 158 CP non può trovare applicazione poiché, trattandosi di questioni che lo concernevano, a AP 1 non derivava dal suo statuto di municipale nessun obbligo (di fare) e, quindi, egli non può, sul tema delle sue imposte, essere considerato amministratore ai sensi dell’art. 158 CP. Del resto, la questione è già stata decisa dal TF che, trattando del caso di un municipale che non aveva riversato delle tantièmes al Comune malgrado il regolamento comunale glielo prescrivesse e che è stato assolto, ha avuto modo di stabilire che l’art. 158 CP avrebbe trovato applicazione se il municipale oggetto del procedimento penale - debitore delle tantièmes - invece di essere preposto ai Servizi industriali, fosse stato responsabile delle finanze o fosse stato sindaco e come tale “tenu spécialement de veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les devoirs de leur charge” (DTF 118 IV 244 consid. 2c). Così come è il caso in concreto.
Non giova, infine, all’appellante invocare la sentenza 11 ottobre 2005 del Tribunale federale (6P.149/2004 e 6S.404/2004) sostenendo che, in quel caso, la condanna per amministrazione infedele di un sindaco era stata pronunciata in quanto quest’ultimo aveva ampie competenze (“mit weitreichenden Kompetenzen”), un potere senza eguali (“beispiellose Machtfülle”), un fare dittatoriale (“wirklich diktatorisch”) e la piena fiducia dei consiglieri comunali (“sie vertrauten dem Präsidenten vollumfänglich”). A parte il fatto che, in quella sentenza, il sindaco è stato giudicato per reati compiuti come amministratore di fatto di società collegate e partecipate del suo Comune e, pertanto, per una fattispecie diversa rispetto a quella in disamina, nel caso di specie, AP 1, non solo disponeva in quanto sindaco e responsabile del Dicastero delle finanze, di un’estesa competenza che gli imponeva di vigilare sul recupero dei crediti dell’ente pubblico, ma di questo era un più che autorevole membro in forza della sua più che ventennale esperienza nel Municipio cui si aggiungeva - quale ulteriore circostanza atta ad accrescerne l’autorevolezza - il prestigio derivantegli dall’avere ricoperto per lunghi anni e ancora ricoprire ruoli importanti in consessi politici e enti parastatali.
Lo stesso vale per quanto attiene ai rapporti fra Comune e i condomini __________ e __________: la tesi secondo cui a questo proposito egli non era amministratore, non solo per il conflitto d’interessi, ma perché la competenza d’incasso delle tasse d’uso e dei contributi per l’acqua potabile è del responsabile del dicastero azienda acqua potabile non regge già solo per le argomentazioni del TF sul compito di generale sorveglianza del sindaco sull’operato dei municipali (DTF 118 IV 244 consid. 2 c).
In conclusione, è evidente che l’ampiezza dei poteri in capo a AP 1 lo qualificava come amministratore ai sensi dell’art. 158 CP.
Violazione dei doveri nell’amministrare il patrimonio altrui o sorvegliarne la gestione
27. AP 1 - dato e non concesso che abbia agito come sindaco amministratore - nega di aver leso i doveri legati a tale qualifica poiché, sostiene, egli non ha messo in atto nulla per evitare l’avvio delle procedure esecutive a suo carico e/o a carico dei condomini __________ e __________. L’appellante precisa che “la contabilità comunale era completa, trasparente e accessibile” e che egli non ha mai nascosto alcunché né all’assemblea comunale né alle commissioni gestione, finanze e tributaria. La Sezione enti locali non ha, inoltre, rilevato anomalie nella conduzione del Comune. Del resto, continua il ricorrente, trovandosi egli in conflitto d’interessi, incombeva alla vice sindaca __________, al capo dicastero azienda acqua potabile e al segretario comunale ABC1 di far proseguire le domande d’esecuzione a suo carico e a carico dei condomini __________ e __________. Non avendolo fatto - conclude - sono loro, e non lui, ad avere violato i doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (dichiarazione d’appello, pto. 1.3, pag. 9, pto. 1.4., pag. 12 e arringa al dib. d’appello).
27.1. a. Il comportamento delittuoso di cui all’art. 158 CP consiste nel disattendere i doveri derivanti dalla qualifica di amministratore. L’amministratore è, pertanto, punibile qualora violi - con atti od omissioni - gli specifici obblighi imposti dal dovere di amministrare e preservare gli interessi economici di terzi. Accertare l’eventuale inosservanza di tali obblighi implica stabilire per ciascun caso concreto, tenuto conto delle sue particolarità, il contenuto specifico dei doveri che gravano sulla figura dell’amministratore. Occorre, pertanto, chinarsi sulla disamina di questi doveri previsti, tra l’altro, da disposizioni legali (STF 6B_233/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2).
b. AP 1, ricevute presso il Comune le domande d’esecuzione allestite dal CSI all’attenzione dell’UEF e rilevata la collisione d’interessi che lo concerneva per il suo doppio ruolo di sindaco e di debitore, avrebbe dovuto fare quanto era nelle sue facoltà per assicurarne la corretta intimazione.
In particolare, nella sua veste di sindaco, AP 1 avrebbe dovuto trasmettere o far trasmettere le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco (art. 119 lett. b LOC), spettando a questi di sostituirlo e di far proseguire, coadiuvato dal segretario comunale, la procedura esecutiva presso la preposta autorità cantonale.
Ma non solo, AP 1, sempre fra i suoi obblighi di sindaco, aveva quello di vigilare sull’attività dei dipendenti e, pertanto, avrebbe dovuto sollecitare il segretario comunale ad attivarsi per predisporre quanto necessario all’inoltro delle domande di esecuzione.
Con quel “lasala lì che pö paghi” detto a ABC1 - che, oltre a nutrire per lui un debito di riconoscenza, gli era gerarchicamente sottoposto - AP 1 ha violato il suo obbligo di astenersi e di assicurarsi che il segretario comunale facesse in modo di investire della questione chi, all’interno del Municipio, doveva sostituirlo così che la pratica potesse avere il suo corso normale. E’, dunque, con quell’ordine - dato in violazione del suo obbligo di astenersi e di assicurare il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale - che egli ha impedito che chi di dovere prendesse atto della sua morosità e disponesse - così come sarebbe stato il caso per qualsiasi altro contribuente moroso (AI 25, pag. 4 in MP 2013.1933) - l’avvio della procedura esecutiva.
E’ con quel “lasala lì che pö paghi” che AP 1 ha impedito - avvalendosi, come detto, del forte ascendente che aveva sul segretario comunale in forza della sua superiorità gerarchica e della riconoscenza che il sottoposto nutriva per lui per averlo assunto nel 1998 (AI 9, pag. 5 e AI 25, pag. 4 in MP Inc. 2013.1933) - che la procedura per l’incasso delle imposte comunali da lui dovute seguisse il suo corso.
Come visto, l’appellante pretende di discolparsi anche sostenendo che la sua situazione debitoria era chiara, non solo per i municipali, ma per tutti i cittadini di __________ (dove vige il regime assembleare), risultando essa dalla documentazione che ogni cittadino del Comune avrebbe potuto chiedere di consultare al momento dell’esame dei rendiconti annuali.
L’argomentazione non aiuta l’appellante ritenuto che, quand’anche le cose dovessero stare nei termini da lui sostenuti, ciò potrebbe essere rilevante in un eventuale procedimento che fosse, per ipotesi, avviato nei confronti di altri municipali o persone attive nell’ambito dell’amministrazione comunale. Non, invece, in quello che lo vede protagonista ritenuto che, in diritto penale, ognuno risponde delle proprie responsabilità (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.3).
Ciò detto, si rileva, per completezza di cronaca, che il bilancio di __________ - che veniva allegato al messaggio municipale relativo al consuntivo - pur indicando per anno i “debitori d’imposta”, non precisa la loro identità (AI 25, pag. 4 e allegati 1 e 2 nonché AI 13 doc. 9 in MP 2013.1933) e che è soltanto andando a spulciare le schede del CSI che si poteva scoprire la situazione debitoria dell’allora sindaco.
c. Gli obblighi di AP 1 erano quelli indicati sopra - cioè, astenersi e fare in modo che la situazione debitoria dei due condomini venisse sottoposta ed esaminata da chi lo doveva sostituire - anche in relazione alle tasse d’utilizzo e ai contributi dovuti da __________ e __________.
Anche su questa questione, il qui appellante ha violato tali suoi obblighi. Pur non dando, diversamente che per le sue imposte, un ordine esplicito di bloccare la cosa - non sembra essere stata pronunciata una frase analoga al “lasala lì che pö paghi” - il messaggio dato a ABC1 dicendogli che “appena avrebbe incassato i soldi dalla __________ avrebbe proceduto a pagare le tasse dovute dai due condomini” (AI 25, pag. 3 in fine in MP 2013.1933) era chiaramente analogo. Ritenuto come AP 1 fosse perfettamente consapevole dell’influenza che egli esercitava sul segretario comunale - visto, in particolare, che egli aveva potuto constatare l’efficacia di quel “lasala lì che pö paghi” - egli non poteva non essere consapevole del fatto che il segretario comunale avrebbe dato a quell’assicurazione di pagamento futuro lo stesso effetto che aveva dato alla prima.
AP 1 (che, contrariamente ad alcune sue affermazioni, sapeva positivamente della mora dei suoi amministrati poiché il segretario ABC1 lo aveva, più volte, reso attento al riguardo; cfr. AI 25, pag. 2 e 3 in MP 2013.1933) ha, dunque, anche qui, violato i suoi obblighi di sindaco chiedendo implicitamente al segretario di non attivarsi. Egli ha, così, ancora una volta, fatto in modo che chi doveva sostituirlo non venisse investito della questione e, quindi, ha impedito che alla morosità dei condomini che egli amministrava venisse dato il seguito procedurale che era negli interessi del Comune.
d. In conclusione, sia riguardo alle imposte comunali da lui dovute che riguardo ai tributi dovuti dai condomini __________ e __________ AP 1, avvalendosi della sua funzione di sindaco ed abusandone, ha impedito il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale di cui aveva la supervisione e la direzione.
Egli ha, così, violato i suoi doveri di amministratore ai sensi dell’art. 158 CP ed il suo gravame su questo punto deve essere respinto.
Danneggiamento del patrimonio amministrato
28. L’appellante principale sostiene, inoltre, ch’egli deve essere, comunque, prosciolto dal reato di amministrazione infedele in quanto non ha cagionato al PC 1 alcun pregiudizio, neppure nella forma di una messa in pericolo del patrimonio poiché l’incasso delle imposte dovute da lui e da sua moglie per gli anni 1999-2007 nonché delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile concernenti il complesso __________, di cui era amministratore, non è mai stato a rischio.
Per quanto attiene alle imposte comunali arretrate, a mente dell’insorgente, concorrono a comprovare che il PC 1 non ha subito alcun danno, né una messa in pericolo concreta del patrimonio comunale, i seguenti fatti:
- il PC 1 ha incassato tutto quanto da lui dovuto come debito d’imposta, così come egli aveva predisposto prima dell’apertura del procedimento penale a suo carico;
- non è subentrata alcuna prescrizione del credito d’imposta comunale, tenuto conto anche degli intervenuti pagamenti interruttivi;
- sul messaggio municipale era apposta la sua firma per approvazione del consuntivo e ciò varrebbe quale riconoscimento di debito ex art. 135 n. 1 CO interruttivo della prescrizione;
- le pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “a fronte degli averi mobili e immobili di cui disponevano e dispongono i coniugi”.
Infine, l’appellante ha ricordato che il PC 1 ha interamente incassato i tributi dovuti dai condomini di __________ __________ e __________ (dichiarazione d’appello, pto. 1.6, pag. 17, pto. 1.7., pag. 18).
28.1. Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.).
Deve, inoltre, sussistere un nesso di causalità tra la violazione del dovere di amministrare il patrimonio altrui o di sorvegliarne la gestione e il danno patrimoniale (STF 6B_66/2008 del 9 maggio 2008 consid. 6.3.4).
28.2. In concreto, è accertata (e, peraltro, non contestata) l’esistenza, al momento dell’apertura del procedimento penale, dei debiti d’imposta/tasse così come indicato al pto 1. dell’AA a carico rispettivamente di AP 1 e dei condomini __________ e __________ da lui amministrati.
Pure accertata (e non contestata) è l’esigibilità di questi debiti. Per esempio, secondo quanto indicato da AP 1 al dibattimento d’appello, l’esigibilità delle imposte da lui dovute per il biennio 1999/2000 era data almeno dal 2003 e quelle del 2001/2002 era data almeno dal 2004 e così via.
Altrettanto esigibili erano le tasse e i contributi dovuti dai due condomini.
Pure accertato è che AP 1 ha saldato il suo debito d’imposta soltanto dopo diversi anni dalla sua esigibilità, dapprima parzialmente in data 22 marzo 2013 versando fr. 156'127.- e poi, per intero, il 27 marzo 2013 con un versamento di fr. 13’171.10 (AI 18 e 22 in MP inc. 2013.1933) e che i contributi dovuti dai due condomini sono stati pagati soltanto il 4 febbraio 2014 (invero lasciando uno scoperto residuale di fr. 6’500.-, poi estinto: cfr. doc. TPC 21 in inc. 72.2013.92; verbale del dibattimento di primo grado, pag. 3).
Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’omesso incasso delle imposte dovute ed esigibili è un mancato aumento dell’attivo (DTF 80 IV 243 consid. 1 b ).
Ritenuto quanto sopra, il presupposto del danno è, in concreto, realizzato.
Il pagamento tardivo dell’intero debito fiscale non muta lo stato delle cose, avendo il PC 1 quanto meno subito un pregiudizio temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.).
A titolo abbondanziale, si rileva che, al di là della questione della prescrizione del diritto di riscossione (art. 194 LT), il rischio sempre attuale che, col trascorrere degli anni, i contribuenti potessero diventare insolventi o sparire, ha configurato una concreta messa in pericolo dell’attivo comunale che l’ente locale avrebbe dovuto debitamente considerare nella propria contabilità come peggioramento del valore economico del proprio patrimonio e, dunque, come vero e proprio danno ai sensi dell’art. 158 CP (DTF 121 IV 104 consid. 2c; 122 IV 279 conisid. 2a; 123 IV 17 consid. 3d).
Inoltre, sempre a titolo abbondanziale, si rileva che non convince la tesi proposta da AP 1 solo in sede d’appello secondo cui la firma del messaggio municipale per l’approvazione del consuntivo assurgerebbe a riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, pertanto ad atto interruttivo della prescrizione, ritenuto che in tale sottoscrizione non è ravvisabile una chiara manifestazione di volontà che indichi in maniera univoca, secondo il principio della buona fede, che egli si sentiva legato giuridicamente da una posizione debitoria verso il Comune che amministrava (Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, ad art 135 CO, n. 7; DTF 134 III 591 consid 5.2.1.).
Non giova, infine, all’appellante invocare la disponibilità di un importante patrimonio mobiliare ed immobiliare per sostenere che la riscossione del debito delle imposte comunali arretrate non è mai stata a rischio. Riguardando, tuttavia, la capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft) un altro elemento costitutivo della fattispecie ovvero l’intenzione di arricchire sé od altri (Bereicherungsabisicht) prevista dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, tale censura verrà trattata al consid. 30 che verte specificatamente su questo aspetto.
Intenzionalità di arrecare un danno al patrimonio amministrato
29. AP 1 sostiene di non avere mai avuto l’intenzione di danneggiare il patrimonio del PC 1 sottolineando come ciò sia dimostrato dai seguenti elementi:
- egli ha sempre detto al segretario comunale che avrebbe comunque pagato le imposte;
- non ha esercitato alcuna imposizione, nemmeno tacita, nei confronti del segretario comunale;
- ha versato fr. 40'000.- nel periodo 2008-2009 quale pagamento di imposte arretrate;
- ha rinunciato a percepire l’indennità dovutagli come sindaco;
- ha richiesto ad inizio 2013, prima dell’avvio del procedimento penale, ai segretari comunali ABC1 e __________ di allestire il conteggio di quanto da lui dovuto;
- ha avuto un incontro con i due segretari comunali il 18 marzo 2013, prima dell’avvio del procedimento penale, durante il quale ha ricevuto il conteggio da lui richiesto;
- ha pagato per intero i debiti d’imposta con versamenti eseguiti il 22 e 27 marzo 2013 “per volontà pregressa” con averi destinati a saldare gli arretrati fiscali. Al riguardo, precisa che i pagamenti di oltre fr. 160'000.- eseguiti in marzo 2013 non ci sarebbero stati se egli non avesse avuto, già in precedenza, la volontà di pagare (dichiarazione d’appello, pto. 1.5, pag. 14-17).
29.1. Dal profilo soggettivo, l’art. 158 cifra 1 CP implica che l’autore, in modo consapevole, mancando ai propri doveri nell’amministrare il patrimonio altrui o nel sorvegliarne la gestione, voglia arrecare pregiudizio agli interessi pecuniari della vittima o permettere che essi siano violati (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 10 ed., Zurigo 2013, § 30, n. 1.2). Egli deve avere intenzionalmente cagionato il danno oppure omesso di evitare che esso si produca (DTF 86 IV 12 seg./JdT 1960 IV 76 seg.). Il dolo eventuale è sufficiente nella misura in cui l’autore prenda in seria considerazione l’avverarsi del risultato ed acconsenta alla prospettiva che si verifichi (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193; 86 IV 11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 18; Donatsch, op. cit., § 30, n. 1.2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 14).
29.2. A mente di questa Corte, AP 1 ha agito ben sapendo di arrecare pregiudizio, nel senso sopraindicato, alle entrate del PC 1.
Egli si è consapevolmente avvalso della propria autorità di sindaco e ha altrettanto consapevolmente impedito il normale prosieguo delle procedure d’incasso sia delle imposte comunali da lui dovute sia delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi dovute dal condominio __________ e __________.
L’imputato sapeva che, non trasmettendo le domande d’esecuzione all’allora vicesindaco ed assicurandosi la compiacenza del segretario comunale, avrebbe precluso per sempre (in caso d’intervenuta prescrizione) o quanto meno ritardato (in caso di pagamento posticipato oltre i termini prescritti) ed, in ogni caso, posto in concreto pericolo (esistendo il rischio che i contribuenti diventassero col tempo insolventi) il corretto afflusso di denaro nelle finanze del PC 1.
Con tale agire, egli ha arrecato, con coscienza e volontà, un danno effettivo al PC 1 consistito nel mancato aumento degli attivi quanto meno provvisorio.
Del resto, chi meglio di un sindaco può conoscere l’importanza per un PC 1 di disporre tempestivamente della liquidità ad esso spettante per poter efficacemente amministrare il proprio territorio, nonché il danno che le mancate entrate cagionano all’ente interessato (ed, eventualmente, a suoi creditori).
Irrilevante è il fatto che - come sostiene - egli ha sempre avuto intenzione di pagare. Quel che conta è che egli, consapevolmente, procrastinava la concretizzazione di tale sua intenzione al momento in cui - saldati gli altri suoi debiti, in particolare quello per la rilevazione della quota del socio - la sua liquidità gli avrebbe permesso di farlo. E, occorre sottolinearlo, questa situazione egli ha ritenuto di averla raggiunta soltanto nel 2013, cioè a distanza di quasi 10 anni dall’esigibilità delle imposte più datate: a comprova che egli ha consapevolmente anteposto i suoi interessi privati a quelli del PC 1.
Non giova, inoltre, al ricorrente negare qualsiasi sua intenzione di arrecare pregiudizio ricordando saltuarie e tardive estinzioni del credito (pagamento di fr. 40'000.- nel 2008-2009 o soltanto limitate compensazioni con l’indennità di sindaco); tali atti nulla tolgono all’accertata volontà dell’autore di pagare solo quando “gli fosse stato comodo” (per dirla popolarmente).
Ne deriva che anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
Agito per indebito profitto
30. L’appellante principale sostiene che, in concreto, non trova in ogni caso applicazione la forma qualificata di cui all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP non avendo egli agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: egli non ha agito “per lucro, per scopo di indebito profitto, per un illecito interesse” poiché non ha intascato denaro né per sé, né per altri e poiché il ritardo nel pagamento dei tributi non ha generato alcun indebito arricchimento né per lui né per altri (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 6).
Ribadisce che le pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte “se appena si tiene conto delle disponibilità immobiliari e finanziarie dei coniugi” come comprovato dagli estratti del Registro fondiario annessi all’istanza probatoria inoltrata in data 1° luglio 2013 al Ministero pubblico (dichiarazione d’appello, pto. 1.2, pag. 7).
Anche per quanto attiene ai tributi dovuti dal complesso __________, da lui amministrato, AP 1 sostiene di non avere “alcun interesse proprio nella proprietà condominiale” (dichiarazione d’appello, pto. 1.7, pag. 18).
30.1. Ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, costituisce circostanza aggravante l’aver agito, nell’ambito dell’amministrazione infedele, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193; 86 IV 11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 20; Donatsch, op. cit., § 30, n. 1.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 16).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l’autore che ha la possibilità e la volontà di restituire, in ogni momento, l’indebito profitto all’avente diritto (“Ersatzbereitschaft”) (Niggli, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 171 seg. ad art. 158; cfr. anche Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 18 seg. ad art. 158).
30.2. In concreto, non fa dubbio che l’intento perseguito da AP 1, procrastinando per anni il pagamento delle imposte/tasse comunali ed intralciandone la riscossione, era quello di procacciare a sé, rispettivamente ai condomini __________ e __________, un indebito profitto.
Il profitto va, infatti, inteso in senso ampio comprendendo esso tutti i vantaggi di natura economica perseguiti (Donatsch, op. cit., § 5, n. 3.6; Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I, op. cit., § 13, n. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 138, n. 14). AP 1, ben sapendo dell’illegalità del proprio agire ostativo, ha voluto evitare a sé ed ai condomini da lui amministrati, quanto meno per un certo periodo, l’esborso della liquidità necessaria al pagamento delle imposte/tasse: il privilegio perseguito e ottenuto è consistito nella non diminuzione dei loro attivi che sono rimasti nelle loro disponibilità e che essi hanno potuto impiegare a loro piacimento. Non cambia, come visto sopra, il fatto che ciò è avvenuto a titolo temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.). Nella sostanza, grazie al pagamento tardivo delle loro obbligazioni, l’imputato e i condomini da lui amministrati miravano, perlomeno, a risparmiare i costi che avrebbe richiesto un prestito pari al dovuto fiscale arretrato. Essi hanno, pertanto, sfruttato a loro profitto il creditore PC 1, facendogli praticamente assumere una funzione di Banca erogante prestiti a titolo gratuito.
A nulla giova, inoltre, all’appellante eccepire, in merito alle sue imposte comunali arretrate, una presunta capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft) sulla base delle disponibilità immobiliari e finanziarie sue e di sua moglie. In realtà, lo stesso imputato ha dichiarato in sede d’inchiesta (AI 8, pag. 2-3 in MP inc. 2013.1933), e al dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2-3) che “questa liquidità io l’aspettavo già da qualche anno prima. Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare”. Al momento della riscossione d’imposta egli era, dunque, in difficoltà finanziarie e non disponeva del denaro contante per onorare il suo debito fiscale, tanto è vero che l’estinzione degli arretrati d’imposta ha potuto avere luogo solo dopo che l’imputato ha percepito, a fine febbraio 2013, sul conto clienti dell’avv. __________, le commissioni per avere curato un’intermediazione immobiliare (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4). Da ben prima dell’avvio della riscossione, l’imputato non disponeva, dunque, dell’asserita capacità di restituzione.
Ne deriva che anche questa censura cade nel vuoto.
Punto n. 1.4 AA
31. Il procuratore generale, quale appellante incidentale, chiede che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di amministrazione infedele per avere, in qualità di fiduciario dei condomini __________ ed __________, omesso intenzionalmente di incassare i contributi condominiali dovuti da __________, esponendo la comunità dei condomini a procedure esecutive del PC 1 e recandole, così, danno. La pubblica accusa ha precisato al dibattimento di primo e di secondo grado che, con tale agire, l’imputato ha posto in essere un’esposizione a pericolo, e meglio ha messo “a rischio il patrimonio della comunità dei condomini” (verb. dib. primo grado, pag. 3 nonché allegato 1, pag. 5 e verb. dib. appello, pag. 8).
31.1. Dagli atti risulta che sia il condominio __________ che il condominio __________ sono delle comproprietà suddivise in proprietà per piani e che uno dei comproprietari è __________ che, negli anni, ha accumulato debiti per spese condominiali non pagate.
Normalmente le tasse d’uso canalizzazioni e i contributi per l’acqua potabile sono dovuti dai singoli proprietari.
Potrebbe, eventualmente, configurarsi amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, nella forma della messa in pericolo del patrimonio altrui, qualora esistesse un vincolo di solidarietà fra tutti i condomini.
Di questo vincolo di solidarietà, che costituisce un’eccezione alla regola, tuttavia in concreto non vi è traccia.
Quest’assenza di prove non può che giovare all’imputato che deve, perciò, essere prosciolto dall’imputazione di cui al pto 1.4 dell’AA.
L’esito non sarebbe, comunque, diverso, quand’anche si dovesse ritenere che almeno parte dei contributi erano dovuti dalla comunione dei comproprietari __________ e __________ (che avrebbero potuto, poi, agire in via di regresso nei confronti di ciascun comproprietario moroso).
In concreto non vi è, infatti, mai stata una messa in pericolo del patrimonio della comunione, potendo essa, a garanzia dei suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, far iscrivere un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario inadempiente (art. 712i cpv. 1 CCS), in concreto __________. Quota il cui valore era ben superiore al credito vantato.
Non può, dunque, dirsi realizzato il presupposto della concreta messa in pericolo del patrimonio della comunione tale da pregiudicarne il suo valore dal punto di vista economico (STF 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1.).
AP 1 va, dunque, assolto dall’imputazione di cui al pto. 1.4 dell’AA e l’appello incidentale respinto.
Appropriazione indebita di imposte alla fonte
32. a. Giusta l’art. 270 cpv. 1 della Legge tributaria chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria (cpv. in vigore dal 01.01.2007 - BU 2007, 20 in precedenza le pena era la detenzione o la multa fino a 30'000.- franchi).
Questa norma, al cpv. 2, prevede che, se viene commessa un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico, è applicabile il cpv. 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.
Come stabilito dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP sentenze 08.04.1993 inc. 108/92, consid. 2, 29.12.1995 inc. 17.1995.60, consid. 2c, 28.01.1999 inc. 17.1996.51, consid. 2a, 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 1), nel caso in cui il datore di lavoro non versa allo Stato le imposte alla fonte dedotte dalla massa salariale, trovano applicazione per analogia i principi esposti dal Tribunale federale in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all’art. 87 cpv. 3 LAVS. In questo precedente, l’Alta Corte aveva modificato la propria giurisprudenza, precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore dallo scopo cui sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il salario, utilizza le somme di denaro disponibili necessarie per il pagamento dei contributi, o mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato (DTF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa) da tenere a disposizione della cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad altro scopo (zweckentfremdet) (DTF 117 IV 78 consid. 2d/bb). La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli (DTF 122 IV 270 consid. 2c; cfr. anche STF 6S.269/2005 del 22.09.2005, consid. 2).
La Corte di cassazione e di revisione penale ha, pure, ricordato che il reato previsto dall’art. 270 LT è un reato di commissione e non di omissione, tant’è che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante come impiego dell’imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo. Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l’obbligo di conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare un’azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta. Situazioni del genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità scusabile o in un eccesso di legittima difesa (CCRP sentenza 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 3 e riferimenti ivi citati).
b. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Punto n. 2.1 e 2.2 AA
Dovuto d’imposta
33. A mente di AP 1, l’istruttoria penale non ha permesso di determinare correttamente il dovuto d’imposta alla fonte (concernente i dipendenti frontalieri di A.A.1 e A.B.1) che si ritiene da lui indebitamente impiegato.
L’appellante rimprovera agli inquirenti ed al primo giudice di avere stabilito gli importi scoperti di A.A.1 e A.B.1 basandosi in modo acritico sulle risultanze indicate nella lettera 15 luglio 2013 dell’PC 2 inviata al Ministero pubblico.
Per l’insorgente, manca agli atti un computo corretto dei pagamenti effettuati a questo titolo, un calcolo esatto degli scoperti nonché la disamina delle trattative intervenute al riguardo tra il fisco e __________ “da sempre azionista ed amministratore di fatto e di diritto” di entrambe le società.
Il ricorrente, rinviando alla sua istanza probatoria 1° luglio 2013 al Ministero pubblico, lamenta, in particolare, quanto segue:
“ Per A.B.1 risulta che nel periodo di tempo dal giugno al novembre 2012, secondo comunicazioni scritte al MP dell’PC 2, sono state pagate imposte per complessivi CHF 56'121.80.
Secondo l’estratto consegnatoci e datato 25.03.2012 (recte: 2013) le imposte scoperte a carico A.B.1 relative agli anni 2006/2007/2008 ammontavano a complessivi CHF 41'258.05.
Fino al 5 luglio 2012, secondo l’estratto, sono stati pagati CHF 47'016.10, per cui il debito d’imposta è da ritenere estinto.
In base al verbale del procedimento 11 giugno 2013, che riprende i dati forniti dall’PC 2, dal giugno al novembre 2012 sono stati versati ulteriori complessivi CHF 56'121.80, per cui la posizione di AP 1 a tutto 2008 deve essere stralciata quale (co) obbligato al pagamento.
Dall’estratto risulterebbero pagati e saldati gli anni 2008 e 2009, per cui gli anni 2006 e 2007 (per CHF 41'258.05) sarebbero ancora scoperti. Non è tuttavia corretto imputare i pagamenti avvenuti sui periodi di tempo più recenti e non sugli arretrati.”
(istanza probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2, AI 36 in MP inc. 2013.1933).
A dire del ricorrente, dagli atti risulta che A.B.1 ha avuto imposte alla fonte scoperte di fr. 25'885.65 per il 2008 e di fr. 21'130.45 per il 2009. Tuttavia, continua l’insorgente, dal conteggio 15 luglio 2013 si evince che, a quest’ultima data, A.B.1 aveva imposte scoperte solo per gli anni 2006 e 2007 (lettera 16.11.2010 e 15.07.2013 PC 2, AI 1 e 19 in MP inc. 2011.5571): se ne conclude che sono avvenuti dei pagamenti computati agli anni 2008 e 2009 e non ai due anni precedenti durante i quali egli figurava quale organo societario.
“ Per A.A.1 risulta dal verbale del procedimento 11 giugno 2013, redatto sulla base delle comunicazioni dell’PC 2, che nel periodo di tempo maggio-ottobre 2011 sono state pagate imposte per CHF 158'327.35 complessivi. Risulta altresì che il 28 settembre 2012 vi fu sospensione del procedimento penale.
Secondo l’estratto conto 25 marzo 2013 risulterebbero imposte scoperte per gli anni 2004-2008 per un ammontare di CHF 342'483.- complessivi. Senonché in data 22 settembre 2010 l’PC 2 chiama AP 1 in corresponsabilità per un ammontare di CHF 132'673.-, indicando testualmente: “rileviamo che la partita delle imposte alla fonte accusa i seguenti scoperti: CHF 132'673.00”, ossia CHF 128'788.25 più interessi di ritardo per CHF 3'884.75. L’ufficio non cita ulteriori debiti scoperti.
Sempre secondo l’estratto 25 marzo 2013 risulterebbero pagamenti dal 22 febbraio al 21 ottobre 2011 per un ammontare di CHF 158'327.35 complessivi. Se il richiamo quindi del 22 settembre 2010 corrispondesse, come citato dall’PC 2 relativamente allo scoperto risalente solo al 2009, ciò dovrebbe significare che gli scoperti relativi agli anni antecedenti erano stati saldati e, considerate le dimissioni al 31 dicembre 2008, nessuna responsabilità può essere imputata al AP 1.”
(istanza probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2-3, AI 36 in MP inc. 2013.1933).
Al dibattimento d’appello, l’imputato ha poi sostenuto che i pagamenti per arretrati d’imposte alla fonte eseguiti da A.A.1 al 13 luglio 2013 sarebbero stati di fr. 446'410,65 e che, se correttamente computati ai sensi dell’art. 87 CO, avrebbero estinto per intero quanto imputatogli per gli anni 2004/2008.
AP 1 esclude, quindi, sia per A.A.1 che per A.B.1 ogni sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 270 LT, dovendosi ritenere estinto il dovuto d’imposta alla fonte a lui riferito (dichiarazione d’appello, pto. 2., pag. 19-29).
33.1. Sia per A.B.1 che per A.A.1, l’entità d’imposta alla fonte imputata a AP 1, già amministratore di entrambe le società, è stata quantificata dall’PC 2 con lettera 15 luglio 2013 inviata al Ministero pubblico.
È, pertanto, stata l’autorità cantonale preposta ad operare nel contesto dell’assoggettamento alla fonte delle persone senza permesso di domicilio e che sovrintende la procedura di controllo e d'incasso ad avere calcolato lo scoperto indebitamente impiegato dall’imputato.
Il conteggio rimprovera all’appellante un debito d’imposta che per A.B.1 riguarda il 2006-2007 ed ammonta a fr. 37’787.35 oltre interessi di fr. 3'471.45 e per A.A.1 riguarda gli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 ed ammonta a fr. 359'112.45 oltre interessi di fr. 28'374.25 (AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).
Questa Corte premette, pure, che il primo giudice ha, correttamente e con l‘assenso delle parti, tenuto conto delle dimissioni presentate da AP 1 con effetto al 31 dicembre 2008, riducendo per A.A.1 a fr. 296'491.- oltre interessi di fr. 25'992 per gli anni 2004/2008 lo scoperto di imposta indebitamente impiegato dall’imputato (AI 1 in MP inc. 2011.91 per A.A.1 e AI 6 in MP inc. 2011.5571 per A.B.1).
Ciò detto, venendo alle argomentazioni avanzate dall’appellante per sconfessare la correttezza del conteggio d’imposta alla fonte arretrato riferibile a AP 1, si osserva quanto segue.
Per A.B.1:
- l’appellante ritiene estinto il debito d’imposta alla fonte del 2006-2007 a lui imputato in sentenza, evidenziando che, nel periodo 26 giugno-21 novembre 2012, sono stati effettuati versamenti a favore dell’PC 2 per complessivi fr. 56'121.80 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).
Ora, è bene ricordare che gli arretrati d’imposta alla fonte concernenti A.B.1 comprendono non solo il 2006-2007, ma anche i seguenti anni:
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Anno
|
Imposte alla fonte scoperte |
Interessi di ritardo |
Totale |
inc. MP 2011.5571 |
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2008 |
fr. 24'490.25 |
fr. 1'395.40 |
fr. 25'885.65 |
AI 1 |
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2009 |
fr. 20'479.10 |
fr. 651.35 |
fr. 21'130.45 |
AI 1 |
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2010 |
fr. 8'419.10 |
non indicati |
fr. 8'419.10 |
AI 1-10 |
|
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fr. 55'435.20 |
|
Come risulta dagli estratti dell’Ufficio dell’esecuzione Mendrisio (doc. CARP XXXI), per quanto attiene agli arretrati d’imposta del 2006 e del 2007 l’PC 2 non ha chiesto, nell’ambito dell’escussione di A.B.1, il rigetto dell’opposizione, facendo giungere su un binario morto la relativa procedura esecutiva.
Gli atti danno pure conto che i versamenti di fr. 56'121.80 all’PC 2 sono stati computati con riferimento alle imposte scoperte del 2008-2010 sopra indicate (cfr. suddetta tabella, il cui totale corrisponde a quanto pagato, la minima differenza essendo riconducibile agli interessi passivi - non compresi nel conteggio 2010 - e alle spese esecutive), arretrati per i quali il predetto Ufficio aveva, comunque, fatto proseguire l’esecuzione.
Ora, è pur vero che chi ha più debiti verso lo stesso creditore ha il diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (art. 86 cpv. 1 CO).
Nelle tavole processuali, tuttavia, non vi è prova alcuna che chi ha pagato abbia manifestato la sua volontà di estinguere gli arretrati più recenti, dovuti per il periodo 2008-2010.
In applicazione del principio in dubio pro reo, occorre, dunque, considerare che la decisione di computare i pagamenti ad estinzione di debiti meno datati sia un’iniziativa unilaterale dell’PC 2 o dell’Ufficio dell’esecuzione Mendrisio.
In assenza di una valida dichiarazione circa il debito estinto o di una quietanza da cui risulti tale designazione, l’aver imputato il pagamento a debiti scaduti posteriormente ad altri, contravviene all’art. 87 cpv. 1 CO.
Ritenuto che nell’atto di accusa sono imputati a AP 1 solo gli scoperti per gli anni 2006 e 2007 e che i versamenti di fr. 56'121.80 avrebbero potuto estinguere integralmente gli arretrati d’imposta di tale biennio, pari a fr. 37'787.35 oltre interessi per fr. 3'471.45, AP 1 va assolto, già solo per questo, dall’imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione a A.B.1.
Come vedremo, tuttavia, in relazione a A.B.1 esiste un ulteriore elemento che porterebbe, in ogni caso (cioè, indipendentemente da queste considerazioni), al proscioglimento di AP 1 da questa imputazione.
Per A.A.1:
- a torto l’appellante considera estinto il debito d’imposta alla fonte del 2004-2008 accollatogli nella sentenza impugnata, motivando che il preposto Ufficio, in data 22.09.2010, lo ha chiamato in corresponsabilità, unitamente a __________, unicamente per il periodo 2009 e non per gli anni pregressi in cui era amministratore.
Da questo scritto, infatti, non si può dedurre che gli scoperti relativi agli anni precedenti erano stati saldati poiché l’Ufficio delle imposte ha, successivamente, in più occasioni (AI 1, AI 18 in MP inc. 2011.91) riassunto gli scoperti di A.A.1 inerenti agli anni precedenti come segue:
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Anno
|
Imposte alla fonte scoperte |
Interessi di ritardo |
Totale |
inc. MP 2011.91 |
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2004 |
fr. 74'511.95 |
fr. 2'853.25 |
fr. 77’365.20 |
AI 18 |
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2006 |
fr. 112'057.20 |
fr. 12'853.35 |
fr. 124'910.55 |
AI 1 e 18 |
|
2007 |
fr. 109'921.85 |
fr. 10'285.40 |
fr. 120'207.25 |
AI 1 e 18 |
|
|
|
|
fr. 322’483.00 |
|
- a torto l’insorgente ricorda che dagli atti risultano essere stati eseguiti pagamenti da febbraio a ottobre 2011 per complessivi fr. 158'327.35.
L’appellante quantifica, erroneamente, quanto pagato basandosi sul verbale del procedimento 11.06.2013 (INC. MP 2011.91) a sua volta errato nella misura in cui indica come avvenuto due volte invece di una il pagamento di fr. 11'940.- del 18.10.2011 (cfr. AI 13 e 14). Dagli atti si evince, invece, con chiarezza che dal 28.01.2011 al 18.10.2011 sono avvenuti versamenti per fr. 146’387.35 (AI 2, 11-14).
Si aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto in appello dall’imputato, non risulta a questa Corte siano documentati pagamenti di fr. 446'410,65 al 13 luglio 2013 per arretrati d’imposte alla fonte, il cui corretto computo ex art. 87 CO avrebbe estinto per intero gli arretrati 2004/2008 a lui imputati.
Fatte queste premesse, anche nel caso di A.A.1, in assenza di prove da cui risulti la volontà di soddisfare debiti scaduti dopo, il pagamento di fr. 146’387.35 deve essere imputato a quelli scaduti prima ovvero, in concreto, a quelli a partire dal 2004.
Essendo incontestato che lo scoperto d’imposta alla fonte per il 2008 è stato pagato da A.A.1 (AI 39 in MP inc. 2013.1933), AP 1 andrebbe condannato per l’imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte 2004/2007 in relazione a A.A.1 limitatamente a fr. 176'095.65 (fr. 296'491.- + fr. 25'992 .- - 146'387.35).
Come vedremo, anche per A.A.1 esistono, tuttavia, ulteriori elementi che portano al pieno proscioglimento dell’imputato da questa imputazione.
34. A detta dell’insorgente, “il problema del mancato pagamento delle imposte alla fonte non sussisteva” dal momento che, nel periodo in cui egli è stato amministratore di A.A.1 e A.B.1, entrambe le società contabilizzavano regolarmente le trattenute d’imposta e disponevano, vista la loro situazione patrimoniale di “un substrato sufficiente - anche se non liquido -” che avrebbe permesso loro di eseguire il pagamento delle imposte dovute (dichiarazione d’appello, pto. 2.12, pag. 28-29).
34.1. AP 1 ha dichiarato dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato A.A.1 e A.B.1 “in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).
A.A.1
34.1.1. In relazione a A.A.1, l’appellante ha prodotto i bilanci e i relativi conti economici concernenti gli anni 2006-2008 che indicano i seguenti risultati di esercizio:
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Anno
|
Risultato d’esercizio |
Importo |
Doc. TPC |
inc. 2011.91 |
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2006 |
utile |
fr. 28'428.52 |
12 all. A |
AI 9 |
|
2007 |
utile |
fr. 172'650.10 |
12 all. A-B |
AI 9 |
|
2008 |
utile |
fr. 174'969.63 |
12 all. C |
AI 9 |
Se questi utili attestano che, al termine di ciascuno dei predetti esercizi contabili (2006, 2007 e 2008), i ricavi hanno superato i costi, nulla dicono, invece, sui fondi disponibili per far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.
Dai documenti contabili in atti, si evince in realtà che la liquidità di A.A.1 è stata in quel periodo chiaramente esigua rispetto agli scoperti d’imposta alla fonte che man mano si accumulavano:
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Anno
|
Liquidità |
Doc. TPC |
Arretrati imposte alla fonte |
inc. 2011.91 |
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|
2004 fr. 77’365.20 |
AI 18 |
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2006 |
fr. 14'835.32 |
12 all. A |
2006 fr. 124'910.55 |
AI 1, 18 |
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2007 |
fr. 2'231.13 |
12 all. A-B |
2007 fr. 120'207.25 |
AI 1, 18 |
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2008 |
fr. 4'827.13 |
12 all. C |
2008 fr. 141’793.00 |
AI 1 |
AP 1, in linea con le risultanze contabili, ha del resto confermato al dibattimento di prima sede la predetta criticità: “confermo che non vi era liquidità” (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).
Problematica che ha ribadito al dibattimento d’appello, precisando che “quella che si chiama trattenuta d’imposta è in realtà una trattenuta sulla carta, non effettiva. La liquidità di A.A.1 bastava soltanto a pagare gli stipendi netti. Questo risulta chiaramente dai bilanci della società che evidenziano, per gli ultimi anni in cui sono stato amministratore unico, una mancanza di liquidità cronica” (verbale del dibattimento d’appello pag. 7).
Dagli atti non risulta, inoltre, che A.A.1 disponesse di altre risorse che le permettessero di adempiere tempestivamente al suo impegno fiscale.
Dal momento che non vi è la prova circa l’effettiva disponibilità in A.A.1 di liquidità corrispondente alle trattenute salariali riguardanti gli anni 2004/2008, nel periodo in cui AP 1 è stato amministratore unico della società, tanto meno è possibile accertare che questi abbia impiegato la stessa a profitto della società.
Vero è che gli unici documenti contabili versati in atti cristallizzano a fine 2006/2007/2008 una liquidità del tutto irrisoria (cfr. suddetta tabella) tale da far ritenere non destituita di fondamento la tesi dell’imputato secondo cui quella disponibile permetteva soltanto di coprire gli stipendi netti.
Del resto, le sopravvenienze di liquidità successive alle dimissioni da A.A.1 di AP 1 confortano la sua tesi secondo cui, quando era in carica, egli avrebbe preso decisioni in stato di necessità volte alla salvaguardia dell’azienda che avrebbero innescato una tendenza positiva in termini di contante manifestatasi dopo la sua uscita e che avrebbe permesso, come visto, di pagare parte degli arretrati d’imposta alla fonte.
Ne deriva che AP 1 dev’essere assolto dal reato di appropriazione indebita d’imposta alla fonte a profitto di A.A.1 di cui al pto 2.1 dell’AA.
A.B.1
34.1.2. Con riferimento a A.B.1, agli atti esistono solo il bilancio al 31 dicembre 2007 nonché il conto economico sempre per l’anno 2007.
AP 1, come visto, ha sostenuto dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato un anno dopo, ovvero al 31 dicembre 2008, la società “in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima” (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).
Al dibattimento d’appello ha, tuttavia, precisato che “anche A.B.1 aveva carenza di liquidità che bastava soltanto a pagare gli stipendi” (verbale del dibattimento d’appello pag. 7).
Dal canto suo __________, in data 2 agosto 2010, pertanto ad oltre un anno e mezzo dalle dimissioni di AP 1 da presidente del consiglio di amministrazione, ha chiesto all’PC 2 di poter rateizzare, “per mancanza di liquidità”, il pagamento degli scoperti 2006-2009 relativi a A.B.1 (cfr. lettera 02.08.2010 __________ a PC 2, AI 1, in MP inc. 2011.5571), rateizzazione riproposta il 28 novembre 2011 precisando che A.B.1 “ha chiuso la produzione di quanto veniva fatto all’interno dell’azienda nel giugno 2010” (cfr. lettera 28.11.2011 __________ a PC 2, AI 7, in MP inc. 2011.5571).
Dalla scarna documentazione contabile agli atti si evince che A.B.1 ha concluso il 2007 con una perdita d’esercizio di fr. 647'685.22. Dal bilancio al 31 dicembre 2007 risultano, inoltre, perdite riportate di oltre 7 milioni di franchi.
Tuttavia, occorre rilevare che in A.B.1, diversamente da quanto riscontrato in A.A.1, a fine 2007 esisteva una liquidità che avrebbe permesso di far fronte alle imposte alla fonte fino ad allora non pagate, potendo finanche coprire quelle maturate nel 2008 (qui non imputate in quanto pagate, seppur tardivamente):
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Anno
|
liquidità |
Doc. CARP |
Arretrati imposte alla fonte |
inc. 2011.5571 |
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2006 |
|
|
fr. 17'793.75 |
AI 1 |
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2007 |
fr. 70'968.01 |
III all. M |
fr. 23'465.05 |
AI 1 |
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2008 |
|
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fr. 25'885.65 |
AI 1 |
|
Totale |
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fr. 67'144.45 |
|
Fatto sta che agli atti non è stata versata alcuna documentazione che permetta di stabilire lo stato della liquidità di A.B.1 né per il 2006 né per il 2008, allorquando AP 1, a fine anno, ha dato le dimissioni da presidente e membro del consiglio di amministrazione.
D’altro canto, dal Registro di commercio si evince che A.B.1 è tuttora esistente, anche se lo stesso AP 1 non sa “se è ancora attiva o se è dormiente”.
Orbene, a mente di questa Corte, in mancanza di altri elementi che chiariscano quale fosse la situazione patrimoniale di A.B.1 negli anni 2006/2007, durante i quali è maturato lo scoperto imputato a AP 1, e nel 2008, anno delle sue dimissioni, fanno stato, da un lato, la dichiarazione dell’imputato che la definisce al 31.12.2008 ottimale e, dall’altro, i suddetti riscontri contabili che attestano, per fine 2007, una liquidità che avrebbe permesso in ogni momento di effettuare il versamento d’imposta dovuto.
Questi pochi elementi non permettono di stabilire fluttuazioni di liquidità e tantomeno costituiscono prova che della liquidità disponibile sia stata effettivamente detratta dai salari e impiegata a scopo diverso dal pagamento dei contributi.
Ne deriva che, in ragione del principio in dubio pro reo, l’appellante è assolto anche dall’imputazione di cui al pto. 2.2 dell’AA.
Indennità per spese di patrocinio del PC 1
35. AP 1 contesta il riconoscimento delle spese legali per fr. 9'444.60 a favore del PC 1. A mente dell’insorgente, tale importo non è dovuto, innanzitutto, per il fatto ch’egli dovrebbe essere prosciolto da ogni accusa e, poi, in quanto, per difendere i propri interessi, PC 1 avrebbe dovuto far capo alla vicesindaco __________, capace giurista e alta funzionaria presso la PC 3.
Per l’insorgente l’intervento di un patrocinatore esterno era superfluo ritenuto ch’egli ha onorato per tempo il proprio debito fiscale, che anche l’incasso dei condomini __________ è andato a buon fine e, da ultimo, che la Sezione degli Enti locali ha escluso qualsiasi sospetto di cattiva amministrazione nella conduzione del PC 1 (dichiarazione d’appello, pto. 3., pag. 29-30).
35.1. Questa Corte ritiene del tutto infondata la censura dell’appellante per i seguenti motivi:
- la necessità di patrocinio da parte del PC 1 era data dalla complessità del tema oggetto del procedimento penale;
- la vicesindaco __________ non poteva patrocinare il PC 1 sia perché era a Capo dell’ufficio giuridico delle contribuzioni presso la pubblica amministrazione, sia perché essa stessa era coinvolta nel procedimento penale e, in particolare, era stata sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti;
- quand’anche la signora __________ avesse patrocinato il PC 1, si sarebbe trattato di un lavoro esorbitante i suoi doveri di municipale e, quindi, vista la condanna dell’imputato, la questione si sarebbe posta negli stessi termini.
L’appellante, vista la sua soccombenza, è condannato a risarcire i costi legali che l’AP PC 1 ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d’appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).
L’avv. __________, in rappresentanza dell’ente locale, ha prodotto una nota d’onorario di complessivi fr. 9'444.60 (IVA inclusa) per la partecipazione all’istruttoria nonché per la preparazione ed il suo intervento al dibattimento di primo grado.
Trattasi di un dispendio orario complessivo di 21 ore fatturato a fr. 400.- all’ora, più spese di fr. 345.- e IVA.
Questa Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di fr. 280.- all’ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà da media a importante, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Ciò premesso, sia il dispendio di tempo esposto pari a 21 ore (pari a fr. 6'720.-), sia le spese esposte di fr. 345.- appaiono giustificate e sono integralmente approvate. La relativa IVA ammonta a fr. 565.20.
Ragion per cui, AP 1 dovrà risarcire le spese legali relative al procedimento di primo grado per complessivi fr. 7'630.20 (IVA inclusa) (fr. 6'720.- + fr. 345.- + 565.20).
L’avv. __________ ha, poi, richiesto al dibattimento d’appello, senza produrre nota professionale, che l’AP sia risarcita di ulteriori fr. 2'000.- pari a “6 / 7 ore di lavoro”.
A mente di questa Corte, per la procedura d’appello va riconosciuto, alla tariffa oraria di fr. 320.-, unicamente il dispendio di tempo del difensore per la partecipazione al dibattimento pari a 4 ore e 45 minuti (fr. 1'520.-) a cui va ad aggiungersi quello per la trasferta di 1 ora e 30 minuti (fr. 480.-).
L’AP non ha richiesto in seconda sede rimborso né delle spese né dell’IVA.
Ne deriva che la richiesta, corrispondente all’importo qui riconosciuto, è interamente accolta.
AP 1 deve indennizzare all’AP PC 1 le spese legali di seconda istanza di fr. 2'000.-.
Commisurazione della pena
36. L’appellante AP 1 ha chiesto, in via subordinata, un ridimensionamento della pena detentiva integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale.
Il procuratore generale, quanto alla commisurazione della pena, si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
37. a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore,
nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
c. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Giusta
l’art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima
di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
38. AP 1 risponde del reato di ripetuta amministrazione infedele aggravata, punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).
La colpa dell’imputato non è certamente da banalizzare, avendo egli approfittato della sua funzione di pubblico ufficiale, non esitando a fare pressioni sul segretario comunale che sapeva essergli riconoscente, per avvantaggiare sé e i condomini che amministrava, mettendo in pericolo il patrimonio del PC 1 per un importo non trascurabile e per un periodo di tempo prolungato.
Dal profilo soggettivo, non si può certo concludere che l’animus delinquendi dell’imputato sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche. Egli, al di là dell’asserita carente liquidità, al momento dei fatti godeva di un cospicuo reddito e di un solido patrimonio (TPC doc. dib. 4) che, per motivi egoistici, non ha inteso monetizzare per far fronte alle proprie incombenze fiscali.
Nell’ambito delle circostanze legate all’autore, così come i primi giudici, anche questa Corte ha, in primo luogo, considerato a suo favore l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, limitatamente al pto. 1.1 dell’atto di accusa, che gli ha riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso per risarcire il PC 1. L’imputato, dopo aver ridotto gli arretrati prima con un versamento di fr. 40'000.- (cfr. consid. 6, 8 e 29.2) e, poi, rinunciando a parte delle indennità di sindaco, ha, da ultimo, pagato tutte le imposte comunali scoperte (AI 31 in MP inc. 2013.1933).
Sempre in relazione ai fattori legati all’autore, da considerare favorevolmente, pur se di portata decisamente minore, sono la sua età di 69 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla pena, nonché la sua vita meritoria sia in ambito imprenditoriale - che lo ha portato a dare lavoro presso il suo studio a 12 persone - sia in ambito politico, avendo egli dedicato gran parte della sua vita alla collettività, ricoprendo importanti cariche nella gestione della cosa pubblica.
Per il resto, questa Corte ritiene adeguate le considerazioni sulla commisurazione della pena svolte dalla prima Corte (alle quali rinvia), fatta eccezione per i reati qui oggetto di proscioglimento.
Tutto ciò ponderato, considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) parte dei quali commessi dall’imputato prima di essere stato condannato per altri fatti (art. 49 cpv. 2 CP), questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’autore la pena detentiva, corrispondente al minimo edittale, di un anno a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf.
Sospensione condizionale della pena attuale e precedente
39. a. Il tema della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non si pone in questa sede, considerato, per quanto attiene al gravame 25 aprile 2014 dell’imputato, il divieto della reformatio in peius e ritenuto che il relativo dispositivo è passato in giudicato non essendo stato contestato dal PG nell’appello incidentale interposto in data 5 maggio 2014.
b.Va accolto il ricorso di AP 1 volto ad annullare la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.- l’una inflitta con DA del 12.02.2010 dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri.
In concreto, il reato di amministrazione infedele, oggetto del presente giudizio di condanna, è stato commesso per di più prima del periodo di prova fissato dal predetto DA. L’imputato ha, inoltre, dimostrato in relazione a questi nuovi fatti (pto. 1.1. dell’AA) un sincero pentimento. Questa Corte non ritiene, pertanto, che vi sia da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, bastando prorogare il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
Sequestro della documentazione relativa al Condominio __________ ed al Condominio __________, __________
40. Nella dichiarazione d’appello, l’accusato ha pure chiesto la revoca del sequestro della documentazione relativa alla gestione dei condomini summenzionati di cui al dispositivo 7 della sentenza impugnata, postulandone la restituzione a suo favore.
Pur se nulla al riguardo è stato detto al dibattimento, la richiesta viene discussa e decisa.
40.1. Giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP all’imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova.
Il sequestro probatorio (Beweisbeschlagnahme) è volto a preservare ed a conservare quegli elementi di prova raccolti in sede di perquisizione nell’ambito di un’inchiesta utili ai fini dell’accertamento della verità processuale (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 263, n. 5).
Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono, infatti, di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP) ciò che avviene, segnatamente, con l’acquisizione agli atti, anche tramite il sequestro ex art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, dell’“originale completo di reperti probatori” (art. 192 cpv. 1 CPP) (Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 263, n. 9, pag. 1805 seg.). Il sequestro soggiace alle condizioni menzionate dagli artt. 196 segg. CPP ed, in particolare, è legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (Meli in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 263, n. 3, pag. 521 e rinvii ivi citati).
40.2. Il 3 aprile 2014 la polizia, come da disposizioni impartite dal procuratore generale in pari data al termine dell’interrogatorio di AP 1, ha sequestrato la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione dei condomini __________ e __________, segnatamente “schede contabili e liste degli scoperti relative ai due condomini” (rapporto d’esecuzione 05.04.2013 Polizia cantonale ed allegato verbale di perquisizione/sequestro 03.04.2013, AI 28 in MP inc. 2013.1933). Trattasi di una parte del materiale probatorio su cui poggiano le condanne di prima sede di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3., qui confermate al dispositivo n. 1.1.1., documentazione la cui disamina ha anche portato al proscioglimento in prima istanza indicato al dispositivo n. 2 e qui confermato con dispositivo 1.2.1..
Il mantenimento del sequestro dei suddetti mezzi di prova fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, è pertanto legittimo in quanto:
- l’amministrazione infedele aggravata ai danni dei suddetti condomini è comprovata proprio dalla documentazione sequestrata per gli incombenti processuali;
- le prove sequestrate non possono essere salvaguardate mediante misura meno severa e l’importanza del reato imputato all’appellante giustifica il provvedimento restrittivo (proporzionalità).
Ne deriva che su questo punto l’appello è respinto.
Indennità ex art. 429 CPP
41. a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
b. Al termine dell’istruttoria dibattimentale d’appello, AP 1 ha presentato un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 5'690'000.-, e meglio:
- fr. 90'000.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio sostenute nell’esercizio dei suoi diritti procedurali;
- fr. 3'600'000.- a titolo di indennità per danno economico;
-
fr. 2'000'000.- per riparazione del torto morale.
c. AP 1 in prima sede è stato prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4 dell’AA nonché da quella di appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009 in relazione alle accuse di cui al pto 2 dell’AA. In questa sede, oltre a trovare conferma l’assoluzione dall’imputazione di cui al pto 1.4 dell’AA, l’accusato è stato integralmente prosciolto dalle imputazioni di cui al pto 2. dell’AA. La prima Corte non gli aveva assegnato indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
L’importo richiesto a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è manifestamente eccessivo: va, qui, ricordato che non è indennizzabile il doppio patrocinio e nemmeno le ore di lavoro supplementari dovute agli avvicendamenti dei patrocinatori (cfr., per analogia, sentenza TPF BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.4 seg.).
Ritenuto, poi, che il caso è di difficoltà da media a importante a cui va applicata la tariffa oraria di fr. 320.- e che le censure della difesa sono state vincenti soltanto per un terzo, lo Stato rifonderà a AP 1 a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di prima e seconda istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) fr. 20'480.- (pari a 64 ore di lavoro) nonché fr. 1'000.- quale rimborso spese forfetario e fr. 78.- (1 fr./km per complessivi 78 km) per trasferte (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).
Nulla è dovuto a titolo di IVA, non essendo stata avanzata relativa richiesta (Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, Zürich, 108 [2009] n. 6).
Con riferimento all’istanza ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP, l’imputato ha genericamente lamentato un grave pregiudizio alla reputazione e al suo buon nome “con conseguenze sul piano della salute psicofisica e con perduranti conseguenze negative di natura professionale e sociale”.
Egli non ha, tuttavia, prodotto prova alcuna dell’asserito danno economico e del torto morale.
Non sussistono, del resto, in atti elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi.
I proscioglimenti dell’imputato hanno riguardato il pto 1.4 dell’AA, in cui era accusato di amministrazione infedele aggravata nella veste di amministratore di due condomini, ed il pto. 2. dell’AA in cui gli è stata ascritta la ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte quale amministratore delle società A.A.1 e A.B.1.
Non è da queste imputazioni, peraltro minori rispetto a quelle commesse mancando ai doveri di Sindaco confermate in appello, che potevano derivare gli asseriti danni all’immagine pubblica di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali.
Ragion per cui non sono riconosciuti né il danno economico né il torto morale.
In conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, complessivi fr. 21’558.-.
Di questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l’eventuale eccedenza, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Tassa di giustizia e spese procedurali
42. Gli oneri di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei disborsi di fr. 322.25 in per complessivi fr. 1'322.25, sono accollati all’imputato (art. 428 cpv. 3 CPP).
Le tasse e le spese degli appelli sono attribuite secondo il grado di soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 CPP;
12, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. d, 49, 158 CP;
270 LT;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, limitatamente al proscioglimento dall’imputazione di ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009, e n. 5 della sentenza 7 febbraio 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. amministrazione infedele aggravata
per avere, nei periodi aprile 2003/marzo 2013 e aprile 2009/marzo 2013, a scopo di indebito profitto, approfittando della sua funzione di sindaco, in correità con l’allora segretario comunale, danneggiato il proprio PC 1 non dando avvio alle procedure esecutive per l’incasso:
- delle imposte comunali da lui dovute per gli anni 1999-2007 (per un importo complessivo, interessi compresi, di fr. 169'298.-, risarciti dopo l’apertura del procedimento penale);
- delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. __________ di __________, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del procedimento penale);
- delle tasse d’uso canalizzazioni e contributi per l’acqua potabile a carico del condominio __________, proprietario della PPP sita al mapp. 333 di __________, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l’apertura del procedimento penale)
così come indicato nell’AA e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1. amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4. dell’AA 84/2013 del 6 agosto 2013;
1.2.2. ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte di cui al pto 2. dell’AA 84/2013 del 6 agosto 2013.
1.3. AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto 1.1. dell’AA, è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d’accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri;
1.3.2. a versare all’AP PC 1 l’importo di fr. 9'630.20 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa;
1.3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.
1.4. Si ricorda che la pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.5. Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con DA del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri di 10 aliquote giornaliere a fr. 360.-, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.
1.6. A crescita in giudicato della presente, è ordinato il dissequestro della documentazione relativa al condominio __________ e al condominio __________, __________.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 400.-
fr. 2’400.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ⅔ e in ragione di ⅓ a carico dello Stato che rifonderà all’appellante principale l’importo di fr. 21’558.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di primo e secondo grado giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a carico di quest’ultimo.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 400.-
fr. 1’400.-
sono interamente posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.