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Incarto n. |
Locarno 5 novembre 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 giugno 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 giugno 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 9 luglio 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 31 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n. 8035/410 del 6 marzo 2015, la Sezione della circolazione (Ufficio giuridico) ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) per avere circolato, il 17 ottobre 2014, alla guida del veicolo __________ nell’abitato di __________, a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 70 Km/h, velocità punibile dedotta la tolleranza: 67 km/h) e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 340.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 30.-.
AP 1 ha presentato opposizione il 10 marzo 2015.
Il 13 marzo 2013, la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 19 giugno 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al decreto d’accusa e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla multa proposta dall’accusa e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 630.-.
C. Presentato tempestivamente il dovuto annuncio, AP 1 lo ha confermato con dichiarazione d’appello 31 luglio 2015 in cui ha precisato d’impugnare l’intera sentenza, chiedendo il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili.
La dichiarazione d’appello è stata motivata il 31 agosto 2015. In essa, AP 1 ha, in particolare, contestato l’accertamento del primo giudice secondo cui gli agenti che hanno eseguito il controllo di velocità con l’apparecchio laser ed elaborato i dati così raccolti disponevano delle competenze previste dall’art. 2 OOCCS-USTRA. Su questo punto – ha detto - la sentenza pretorile è arbitraria.
D. Il giudice della Pretura penale, con scritto 2 settembre 2015, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte senza svolgere particolari osservazioni.
Parimenti ha fatto, con scritto 10 settembre 2015, la Sezione della circolazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Secondo l’appellante, in atti non vi è la prova che l’agente che ha eseguito il controllo di velocità a __________ il 17 ottobre 2014 e colui che ha successivamente elaborato i dati raccolti disponevano delle conoscenze previste dall’art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA (Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale). Innanzitutto perché non si può stabilire con sufficiente certezza l’identità del poliziotto che ha eseguito il controllo di velocità. Poi, perché, anche volendo ammettere, così come accertato dal primo giudice, che è stato l’agente __________ ad eseguire il controllo, non vi è in ogni caso la prova che egli avesse le conoscenze prescritte dalla legge.
Secondo l’appellante, non è, infatti, ammissibile sostenere, come fatto dal pretore, che è noto all’autorità penale – poiché già accertato in altre procedure - che l’agente __________ è un operatore radar attivo e, pertanto, competente ai sensi dell’art. 2 OOCCS-USTRA.
Inoltre, continua AP 1, nulla si sa né sull’identità né, di conseguenza, sulla formazione e sulle conoscenze degli agenti che hanno elaborato e valutato i dati raccolti durante il controllo radar.
Per l’appellante, la decisione pretorile è pertanto manifestamente arbitraria (V).
3. a. Per il controllo della velocità, l'art. 9 dell’Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013) prevede l’impiego – nella misura del possibile – di ausili tecnici (cpv. 1 lett. a) e incarica l'Ufficio federale delle strade (USTRA) di regolare, d'intesa con l’Ufficio federale di metrologia (METAS), l'esecuzione e la procedura come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione, nonché i margini tecnici di tolleranza (cpv. 2) e di definire le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione (cpv. 3). Con riferimento a quest’ultimo aspetto l'USTRA, nella sua ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA, RS 741.013.1), all’art. 2 cpv. 3 lett. a ha precisato che il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati.
b. La citata ordinanza dell’USTRA esige che il personale incaricato del controllo di velocità e quello incaricato della valutazione dei dati così ricavati devono disporre di una formazione specifica.
Si tratta di presupposti che non sono stati accertati correttamente in prima sede.
Innanzitutto il primo giudice si è limitato ad accertare l’identità e le competenze dell’agente che ha eseguito il controllo di velocità in cui è incappato l’appellante il 17 ottobre 2014, senza verificare, invece, né l’identità né le competenze di chi ha successivamente elaborato e valutato i dati raccolti.
La sentenza di prima sede menziona, infatti, unicamente le competenze dell’agente __________, e cioè di colui che nel formulario denominato Controllo della velocità viene indicato quale agente accertatore, e meglio l’agente che ha eseguito il controllo di velocità (AI 3).
Nulla è stato detto, invece, del/degli agente/i che hanno poi elaborato i dati il 19 ottobre successivo. Non solo non ne è stata verificata la competenza ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA, ma nemmeno ne è stata appurata l’identità (il formulario Controllo velocità e il Protocollo - Velocità riportano unicamente il numero di agente e la firma dell’operatore, senza che sia possibile stabilirne l’identità, cfr. AI 3).
Si tratta di un aspetto determinante per il giudizio, a cui il presidente della Pretura penale non ha nemmeno accennato.
La sentenza di prima sede risulta pertanto, già solo per questo motivo, arbitraria.
Inoltre, così come effettuato, l’accertamento del primo giudice sulle conoscenze dell’agente che ha eseguito il controllo di velocità la sera del 17 ottobre 2014 non è sostenibile. Come detto, dagli atti è possibile stabilire – come correttamente fatto anche dal primo giudice – che ad eseguire il controllo è stato l’agente __________ (cfr. verbale del controllo della velocità, AI 3). Nulla dicono gli atti, invece, delle sue conoscenze relative all’utilizzo dell’apparecchio di misurazione Traffic Observer LMS 291-S05 impiegato per rilevare la velocità dell’appellante.
Il presidente della Pretura penale, invocando un’economia del procedimento, ha accertato che l’agente _________ disponeva della formazione richiesta dall’art. 2 OOCCS-USTRA unicamente sulla base di quanto a lui noto per averlo accertato in altre procedure. Ciò non è però sufficiente. La competenza di __________ in ambito di controlli di velocità tramite l’utilizzo di un apparecchio di misurazione laser come quello di cui trattasi è un aspetto determinante per stabilire la correttezza o meno della procedura seguita per determinare la velocità punibile contestata dall’appellante e, in quanto tale, deve essere oggetto di prova.
c. Da quanto precede, discende che l’accertamento dei fatti effettuato dal primo giudice è incompleto. Tale vizio non può essere sanato in questa sede, ritenuto come in materia di contravvenzioni il potere di questa Corte è limitato e, sulla scorta dei soli elementi presenti in atti, non è possibile stabilire se gli agenti che hanno eseguito il controllo di velocità e poi elaborato/valutato i dati raccolti avessero effettivamente le conoscenze che l’art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA impone di avere.
Pertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale, che provvederà ad accertare, da un lato, se l’agente __________ dispone delle conoscenze prescritte dall’art. 2 cpv. 3 let. a OOCCS-USTRA e, dall’altro, l’identità e le relative competenze (sempre secondo quanto disposto dal precitato articolo dell’Ordinanza dell’USTRA) del/degli agente/i che ha/hanno eseguito l’elaborazione e la valutazione dei dati raccolti, procedendo poi ad un nuovo giudizio.
4. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di fr. 550.- relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP), mentre le spese di fr. 80.- vanno riportate sulla nuova procedura di primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova decisione.
Non si assegnano ripetibili, AP 1 – che agisce in proprio nome - avendo chiesto unicamente, la messa a carico dello Stato di tasse e spese di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 cpv. 2, 398 e segg. e 409
CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle
ripetibili, gli art. 428 cpv. 4, 436 cpv. 3 CPP,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale che procederà ai sensi dei considerandi.
1.1. La tassa di giustizia, per fr. 550.-, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.