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Incarto n. |
Locarno 7 dicembre 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 maggio 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 luglio 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 29 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con decreto d’accusa n.
3218/402 del 23 gennaio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione e d’inosservanza dei
doveri in caso di infortunio per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 14
settembre 2014:
“ alla guida del bus di linea __________,
nell’affrontare una curva piegante a destra si spostava negligentemente a
sinistra invadendo la corsia di contromano e collidere (recte collidendo) con
la fiancata sinistra del proprio veicolo con un motociclista sopraggiungente in
senso inverso.
In seguito si allontanava omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge
in caso d’incidente”.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del
prevenuto alla multa di fr. 400.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di
giustizia per complessivi fr. 180.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva
opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 20 maggio 2015, il presidente della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione, ha, da un lato, prosciolto l’imputato dall’accusa d’inosservanza
dei doveri in caso d'incidente e lo ha, dall’altro, ritenuto autore colpevole
di infrazione alle norme della circolazione. In applicazione della pena egli lo
ha, quindi, condannato alla multa di fr. 200.-, ponendo gli oneri processuali a
suo carico in ragione di fr. 555.- e a carico dello Stato in ragione degli
ulteriori fr. 250.-.
C. Con scritto 28 maggio
2015 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha
confermato, il 29 luglio 2015, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha
postulato la sua assoluzione da ogni accusa e ha protestato tasse e spese di
procedura, oltre ad un’indennità di fr. 2'500.- per spese legali.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 30 luglio 2015, la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni
per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Col relativo allegato, inoltrato il 25 agosto 2015, l’appellante ha confermato
le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, aumentando tuttavia
l’importo dell’indennità per spese legali a fr. 3'000.-.
E. Con scritto 31 agosto
2015, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni sull’appello e
di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,
n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.
27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e
seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011
del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. a. Giusta l’art. 34 cpv.
1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà
destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,
soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
Trattasi di una regola essenziale del diritto della circolazione stradale che
ha per scopo di facilitare la circolazione sia dei veicoli che transitano in
senso inverso (incrocio) sia di quelli che viaggiano, a differente velocità,
nella stessa direzione (sorpasso e superamento) (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4a edizione, Basilea 2015, ad
art. 34 LCStr n. 1.3, ad art. 34 LCStr n. 1.1).
L’obbligo di circolare a destra non ha tuttavia una valenza assoluta e s’impone
in modo più o meno rigoroso a seconda delle circostanze del traffico e della
visibilità (DTF 107 IV 44 consid. 2a; STF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005,
consid. 1). Il conducente non vi è, ad esempio, tenuto sulle strade convesse o
comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben
visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono
(art. 7 cpv. 1 ONC). Il conducente deve, inoltre, tenere una distanza
sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola
velocemente, di notte o nelle curve (art. 7 cpv. 2 ONC).
L’obbligo di circolare il più possibile a destra deve, invece, essere strettamente
osservato nel caso in cui il conducente vede un veicolo avvicinarsi in senso
inverso (DTF107 IV 44) o nel caso in cui s’immette in una curva senza
visibilità (DTF 106 IV 50).
b. Giusta
l’art. 90 cpv. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio
federale è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
3. Il 3
ottobre 2014, __________ si recava presso gli uffici della polizia cantonale
dove rilasciava la seguente deposizione:
“ il 14 settembre 2014, verso le ore
13.20, mi trovavo a circolare alla guida del motoveicolo surriferito, sulla
strada cantonale, proveniente da Locarno con destinazione il domicilio (tempo
libero). Portavo regolarmente il casco di protezione ed avevo accese le luci
anabbaglianti.
Tempo bello, fondo stradale asciutto. In un tratto rettilineo, leggermente in
salita, avevo modo di circolare ad una velocità di circa 50 km/h (seconda
marcia inserita).
In senso contrario alla mia direzione di marcia, ho avuto modo di notare che
stava sopraggiungendo il conducente di un autobus della società Fart, il quale,
sortito da una curva per lui piegante verso destra, per un motivo a me
sconosciuto, veniva a trovarsi sulla corsia da me percorsa.
In buona sostanza si trovava in contromano. La velocità tenuta dal conducente
del bus ritengo possa quantificarla in circa 30/40 km/h.
Ciò in riferimento alla mia pluriennale esperienza quale autista di torpedoni.
In sella alla moto, ho rallentato, decelerando ed, in contemporanea, il
conducente del mezzo pesante ha sterzato leggermente alla sua destra. In queste
frazioni di secondi, mi è passato per la mente di scansare il bus, completamente
alla sua sinistra, pensiero che ho accantonato immediatamente per la
problematica se fosse sopraggiunto regolarmente un qualche veicolo sulla
propria corsia. Di fatto, il conducente ha continuato nella sua traiettoria
(sempre sulla mia corsia), tanto che riuscivo inizialmente ad evitare la
collisione con la parte anteriore del bus, ma in seguito vi era la collisione
che avveniva con la fiancata sinistra del torpedone e la mia spalla destra
(recte sinistra).
Devo menzionare che alla mia destra vi era il guardavia laterale. In pratica è
successo che non avevo lo spazio materiale per poter continuare la mia marcia.
Oltre al fatto di essere stato urtato alla spalla,
a seguito di ciò, urtavo, con la gamba
destra il guidovia laterale. Il motoveicolo urtava il guardavia, riportando danni
al cerchione anteriore, forcella e parte inferiore della carenatura. Non sono rovinato
al suolo, per il semplice motivo che sono rimasto schiacciato a mo’ di sandwich
tra la fiancata ed il guidovia. Pertanto l'impatto è avvenuto tra la fiancata
del bus e la mia persona fisica.
Ritengo che quando è avvenuto l'impatto da parte mia circolassi ad una velocità
di circa 20 km/h. A seguito del sinistro ho riportato ferite alla spalla,
gamba, gomito di sinistra. Per l'entità esatta faccio capo al certificato
medico redatto in data 1 ottobre 2014 da parte dell'Ospedale Regionale __________
di __________. (…).
Ho proseguito per alcun metri raggiungendo uno spiazzo, per poi parcheggiare il
motoveicolo e sincerarmi delle mie condizioni fisiche. In detto spiazzo vi era
una persona, la quale ha avuto modo di notare la dinamica del sinistro.
Pertanto, cito a testimoniare il Signor __________ (cfr. suo verbale allegato
all’AI 1, pag. 2-3).
4. Il 9
ottobre 2014, la polizia ha proceduto all’interrogatorio di __________ che ha
dichiarato:
“ In data 14.09.2014 verso le 13.15 mi
trovavo a __________ in uno spiazzo in quanto avevo passeggiato per il paese.
Ad un tratto vedevo un bus della Fart che scendeva da via __________. Notavo
che l'autista stava guidando con una sola mano, con l'altra non so cosa stesse
facendo.
Il bus mentre affrontava la curva piegante a
sinistra, invadeva completamente la corsia
opposta nonostante la strada fosse molto larga e ci passassero due camion
tranquillamente.
Da via __________ udivo il motore di un motoveicolo che sopraggiungeva. Mentre
il bus affrontava la curva, notavo che passava a circa 30 cm dal guardrail di
sinistra.
Subito dopo udivo un forte colpo provenire dall'altezza del bus.
Un attimo dopo vedevo sopraggiungere un motoveicolo che si fermava nello
spiazzo in cui ero io” (cfr. suo verbale allegato all’AI 1).
5. Nel seguito veniva individuato nella persona di AP 1 l’autista
dell’autobus coinvolto nei fatti summenzionati. L’uomo – interrogato dagli
inquirenti il 21 ottobre 2014 – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“ Al momento dell'evento ero alla
guida del veicolo dì linea marca Neoplan colore blu targato __________ (…)
Arrivavo da __________ per recarmi a __________ e nel veicolo di linea vi
saranno state 45-47 persone, non ero allacciato con la cintura di sicurezza in
quanto non obbligatoria per questo veicolo, le luci anabbaglianti erano accese,
il tempo era bello e il fondo stradale asciutto. La visuale era buona e la mia
attenzione era rivolta verso la strada. lo procedevo a una velocità di circa 20
km/h su un tratto di strada con il limite massimo di 50 km/h.
A precisa domanda rispondo di rammentare con esattezza sia la data come pure il
luogo e la dinamica di quanto segnalato dal signor __________, domiciliato a __________
e conducente del motoveicolo che ho incrociato quel giorno scendendo in
direzione di Locarno mentre mi trovavo a svolgere le mie mansioni di autista
professionale per conto della FART.
(…) devo dire con tutta onestà che rammento l'accaduto, nel scendere in
direzione di Locarno e nell'abbordare una curva per me piegante a destra,
quest'ultima l'affrontavo leggermente allargato. Fra il mio mezzo ed il muro
alla mia destra vi sarà stato circa un metro. Durante questa manovra che eseguivo
ad una velocità da me stimata di km/h 20 al massimo, mi sono trovato
d'improvviso all'altezza dello spigolo sinistro dell'autobus un motoveicolo.
Il motociclista talmente era vicino al mio mezzo non ho neppure fatto a tempo
ad azionare i freni.
D1: __________ asserisce che fra lui medesimo e l'autobus da lei condotto vi è
stato un contatto. Cosa risponde in merito?
R1: lo non ho udito nessun contatto. Con lo specchietto laterale ho controllato
che non vi fosse un contatto, per questo motivo non mi sono arrestato e seppure
spaventato da quanto avvenuto ho proseguito la mia corsa.
Ribadisco da quanto ho potuto notare nello specchietto retrovisore laterale
sinistro, il motociclista era ancora in piedi e non mi è sembrato avesse
colliso con l'autobus” (cfr. suo verbale allegato all’AI 1).
6. Il
rapporto di polizia consta di alcune foto che illustrano lo stato dei luoghi
nel punto in cui i veicoli condotti dall’imputato e da __________ si sono
incrociati (cfr. foto allegate all’AI 1).
7. Durante il dibattimento di primo grado sia l’autista del bus che il
centauro si sono, nella sostanza, riconfermati nelle proprie allegazioni.
L’imputato ha precisato che, che nel momento dei fatti qui in discussione, egli
non procedeva a 20 km/h, bensì a “passo d’uomo, ero quasi fermo”
(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo
grado, pag. 1).
Dal canto suo __________ ha precisato che:
“ La collisione con il bus è avvenuta
con la mia spalla sinistra (rettificando, quindi, la precedente dichiarazione
secondo cui la collisione era avvenuta con la spalla destra, ndr.) e inoltre
con la parte posteriore della moto. Quest'ultimo
danno è minimo ed è stato notato solo in un secondo tempo dal carrozziere. In
pratica la parte posteriore della moto che è un po' più larga a
leggermente strisciato contro il bus. Non sono in grado di dire per che lunghezza sia avvenuta la strisciata, forse anche solo
10 o 20 centimetri. Il bus circolava molto a sinistra e nell’eseguire la curva
ha fatto si che io mi trovassi come in un imbuto. È così successo che quando mi
trovavo all'incirca a metà del torpedone mi sono trovato schiacciato tra il
torpedone stesso e il guidovia. Per fortuna a quel momento ero fermo, perché se
avessi proseguito avrei subito gravi conseguenze alle gambe. Il punto in
cui mi sono ritrovato fermo con la ruota anteriore che ha colliso con i bulloni
del guidovia è quello in cui vi è un'interruzione del guidovia stesso per poter
accedere ad una scala che scende a lato della strada. Questa posizione si vede
bene sulla foto numero 6” (verbale d’audizione, allegato al verbale dib. di
primo grado, pag. 1).
Appello
8. AP 1 ritiene
l’accertamento pretorile secondo cui il motoveicolo condotto da __________
sarebbe rimasto “schiacciato” tra il bus e il guardavia manifestamente
insostenibile.
8.1. Il primo giudice ha spiegato di poter ritenere, sulla scorta degli atti, che i fatti si sono svolti come narrati da __________. A detta del pretore, la collisione descritta dal centauro è in particolare comprovata:
- dal certificato medico 1° ottobre 2014, dal quale risulta che il motocilista ha riportato danni fisici “alla spalla, al gomito e alla gamba sinistra”;
- dal rapporto di polizia, AI 1, dal quale risulta che anche il motoveicolo ha riportato dei danni “al cerchione anteriore, alla forcella e alla carenatura”;
- dalle dichiarazioni del teste __________, della cui
attendibilità il pretore ha spiegato di non aver motivo di dubitare (sentenza
impugnata, consid. 6 e 6.1, pag. 4).
A sostegno dell’avvenuta collisione, il pretore ha
ancora osservato quanto segue:
“ Il fatto che l’imputato non abbia
udito o notato alcunché non può portare alla conclusione che nulla sia
avvenuto. Sintomatico, del resto, è il fatto che egli stesso ha dichiarato di
aver verificato nello specchietto laterale se vi fosse stata una collisione,
giungendo poi (troppo) frettolosamente alla conclusione che non c’era stata,
per il solo motivo che il centauro non era rovinato a terra.
Neppure il fatto che nel seguito non sarebbe stato riscontrato alcun segno sul
bus può soccorrere alla tesi dell’imputato, perché se effettivamente il
contatto è avvenuto con la spalla e non con una parte meccanica (ciò che in
concreto vista la posizione del centauro è verosimile) è ben possibile che
sulla corriera non siano rimaste tracce” (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
8.2. Nel gravame, AP 1
rileva che le ferite descritte nel certificato medico in atti - peraltro
allestito due settimane dopo i fatti - “non sono per nulla compatibili”
con le dichiarazioni rese da __________ secondo cui egli sarebbe rimasto
schiacciato “a mo’ di sandwich” tra il mezzo pesante e il guardavia
ritenuto che in tal caso egli avrebbe dovuto riportare ferite anche sulla parte
destra del corpo e non solo sulla sinistra.
A detta dell’appellante nemmeno le dichiarazioni del teste __________
permettono di comprovare l’avvenuta collisione. Da un lato, spiega, esse sono
inattendibili e sconfessate dagli atti (in particolare, laddove afferma che la
strada era molto larga, al punto che potevano passare anche due camion).
Dall’altro, continua l’insorgente, il teste __________:
“ non ha visto direttamente collisione, ma ha solo sentito un forte colpo in provenienza dall’altezza del bus. Se non che il forte colpo non è stato sentito da nessun altro, in particolare dai passeggeri del bus, alcuni in piedi e dunque con vista privilegiata sulla strada. D’altra parte questo colpo è compatibile con una caduta da parte di __________ dopo aver oltrepassato il bus” (motivazione d’appello, pag. 6).
Infine, AP 1 rileva che la collisione è sconfessata anche
dall’assenza di segni sulla carrozzeria del bus (motivazione d’appello, pag.
7).
8.3. Per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo
per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una
svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di
giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4;
DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1;
129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove
ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.
3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
8.4. L’accertamento
dell’avvenuta collisione resiste alle censure d’arbitrio sollevate col gravame.
Una tale conclusione si fonda, innanzitutto, sulla testimonianza del centauro,
il quale ha spiegato agli inquirenti di essere rimasto “schiacciato” tra il bus
che aveva invaso la parte di strada da lui percorsa e il guardavia e di avere,
a seguito della collisione, subito delle “ferite alla spalla, gamba e gomito
di sinistra”.
La collisione descritta da __________ è innanzitutto avvalorata dal certificato
medico in atti (allegato all’AI 1) dal quale risulta che __________ “presenta
estesa escoriazione lungo gamba sinistra, ferita marginata gomito sx e chiaro
deficit motorio soprattutto in abduzione della spalla sx”. Il certificato -
diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - non è incompatibile con le
dichiarazioni rilasciate dal centauro che ha più volte spiegato che l’impatto
si è verificato proprio tra la parte sinistra del suo corpo e la fiancata del
bus (cfr. suo verbale allegato all’AI 1, pag. 3, e suo verbale d’audizione, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Nemmeno toglie credibilità al certificato la circostanza secondo cui esso non
menziona l’esistenza di ferite sulla parte destra del corpo e ciò nonostante il
centauro abbia accennato ad un ulteriore contatto tra la sua gamba destra e e
la barriera di contenimento (cfr. suo verbale PS, allegato all’AI 1, pag. 2 in
fondo). Nulla in atti dimostra infatti che questo impatto sia stato tale da
causare delle ferite. Senza dimenticare, poi, come non possa in ogni caso
essere escluso che, nel lasso di tempo trascorso tra l’episodio qui in
discussione e l’allestimento del certificato medico del 1° ottobre 2014 (ovvero
due settimane), eventuali ferite superficiali alla gamba destra (quali
graffiature o piccole escoriazioni) possano essere completamente guarite.
L’avvenuta collisone è poi confortata anche dal teste __________ le cui
deposizioni, diversamente da quanto sostenuto da __________, non possono essere
ritenute inattendibili per il solo fatto che egli – usando un’espressione
certamente non scevra d’enfasi – ha affermato che sul tratto di strada in
questione potevano passare tranquillamente due camion. In particolare il teste
- che, almeno per quanto a conoscenza di questa Corte, non aveva motivi per
mentire – ha innanzitutto spiegato alla polizia di avere notato che il bus,
nell’affrontare la curva, “passava a ca. 30 cm dal guardrail”. Ciò
conferma l’ipotesi secondo cui il centauro si è trovato stretto tra la fiancata
del bus e la barriera. Il teste __________ ha inoltre riferito di avere udito,
nel momento in cui i due veicoli si sono incrociati, un forte colpo, ciò che è
sicuramente compatibile – se non con un contatto tra il bus e il centauro – con
l’urto tra la carrozzeria della moto e il guardrail. Urto che – a detta di __________
– ha causato “danni al cerchione anteriore, forcella e parte anteriore della
carenatura” (cfr. suo verbale PS, allegato all’AI 1, pag. 2-3)
Solo di transenna è qui il caso di osservare che la circostanza - evocata dalla
difesa - secondo cui nessuno dei passeggeri ha sentito il colpo è una mera
affermazione di parte non suffragata da elementi in atti e dunque di nessuna
rilevanza per il presente giudizio. Senza rilevanza è anche l’assunto secondo
cui sul bus non è stato riscontrato nessun segno: l’assenza di ammaccature è,
infatti, compatibile con il tipo di collisione descritto da __________, secondo
cui ad impattare contro la fiancata del bus è stata la sua spalla e non la
motocicletta che, per contro, sempre secondo quanto da lui riferito al
dibattimento di primo grado, ha solo “leggermente
strisciato contro il bus, (…) forse anche solo 10 o 20 centimetri”.
A ben vedere, infine, la versione concorde di __________ e del teste è
confortata anche da quella dello stesso appellante: infatti, nonostante abbia
dichiarato di non aver “udito nessun contatto”, egli ha spiegato agli
inquirenti di avere notato il motociclista talmente vicino al suo mezzo da non
avere “neppure fatto a tempo ad azionare i freni” e di essersi
spaventato.
9. In diritto
l’appellante contesta che il suo agire abbia realizzato l’infrazione alle norme
della circolazione rimproveratagli nel DA.
9.1. Nel giudizio impugnato, il primo giudice ha spiegato che AP 1 ha eseguito “una manovra di spostamento a sinistra (…) con conseguente invasione del campo stradale percorso del centauro”. Il pretore ha ancora rilevato che l’imputato:
“ avrebbe dovuto tenersi sufficientemente (il più possibile) a destra, ciò che invece non ha fatto. Diversamente da quanto sostenuto dall’imputato (in forza di quanto scritto dall’assicuratore RC del datore di lavoro), in quel punto non vi sono rocce sporgenti ma un elevato muro di contenimento (ben visibile sulle fotografie in atti), della cui esistenza, percorrendo da anni quella tratta, egli non poteva non sapere” (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
Ciò posto, il pretore ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
9.2. Nel gravame l’appellante sostiene di avere:
“ abbordato la curva verso destra, leggermente allargato verso sinistra, tenuto conto della configurazione dei luoghi in particolare trattandosi di una tipica strada di montagna con muraglioni e rocce affioranti (cfr. la documentazione fotografica agli atti) e delle caratteristiche del veicolo (autopostale). Egli si è dunque correttamente comportato, ritenuto che nel caso di curve verso destra a corto raggio i veicoli di una certa lunghezza sono spesso obbligati a spostarsi a sinistra e che in queste situazioni il rischio di incidente deve essere diminuito riducendo la velocità e raddoppiando la prudenza (…). Nel caso concreto, il ricorrente ha osservato anche queste norme di prudenza, atteso che circolava prudentemente alla velocità di 20 km/h al massimo” (motivazione d’appello, pag. 5).
L’insorgente assevera, inoltre, che __________ ha commesso una
grave colpa, ritenuto come egli circolasse alla velocità “manifestamente
eccessiva” di 50 km/h e senza tenere la destra (motivazione d’appello, pag.
5).
9.3. In concreto occorre
innanzitutto rilevare che - diversamente da quanto sostenuto nel gravame -
l’appellante non si è limitato ad abbordare la curva “leggermente allargato
verso sinistra”.
Visto l’accertamento - non arbitrario – secondo cui il motoveicolo è rimasto
“schiacciato” tra il bus ed il guardrail è, infatti, in modo altrettanto
sostenibile che il primo giudice ha appurato che il torpedone ha invaso il
campo stradale percorso dal centauro.
E’ quasi inutile ricordare che il teste __________ ha dichiarato
che il bus è passato “a circa 30 cm dal guardrail di sinistra” e ha “invaso completamente la corsia opposta”.
Posto, pertanto, che il bus condotto da AP 1 si è spostato a sinistra fino a
stringere il centauro contro il guardavia, non occorre argomentare a lungo per
dimostrare come l’appellante abbia violato il disposto di cui all’art. 34
LCStr. Basta al riguardo aggiungere che - come dimostrato dalle foto in atti -
la larghezza della carreggiata, ancorché piuttosto stretta, permetteva al bus
di incrociare senza problemi il motoveicolo condotto da __________. E ciò
mantenendo una distanza di sicurezza anche dal margine destro della strada,
dove – diversamente da quanto sostenuto nel gravame – non c’erano rocce
sporgenti, ma solo un muraglione in pietra. L’obbligo dell’imputato di tenersi
il più possibile a destra si imponeva a maggior ragione ritenuto che egli si
apprestava ad affrontare una curva a destra senza visuale e considerato,
pertanto, il rischio – poi concretizzatosi - di ostacolare il traffico inverso.
Solo di transenna è qui ancora il caso di rilevare che non sovviene
all’appellante sostenere che il centauro circolasse ad una velocità eccessiva e
senza tenere la destra. Anche se così fosse (ciò che non è comunque stato
accertato dal primo giudice né risulta dagli atti) non va infatti dimenticato
che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od
omissioni (cfr. STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3; 6P.137/2003
del 7 gennaio 2004 consid. 2.5; nello stesso senso anche la sentenza impugnata,
consid. 6.2, pag. 5).
Da quanto precede discende che AP 1 si è reso colpevole di infrazione alle
norme della circolazione ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 90
cpv. 1 e 34 cpv. 1 LCStr.
10. Quanto alla
commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva
che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- inflitta
all’appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a
situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cpv. 1 LCStr e
106 cpv. 1 CP) - è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
11. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
34 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr, 7 cpv. e 2 ONC,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1 della sentenza 20 maggio 2015 della Pretura penale è passato in giudicato;
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 14 settembre 2014 a __________, alla guida del Bus di linea __________, nell’affrontare una curva piegante a destra, spostato negligentemente a sinistra, invadendo la corsia di contromano e collidendo con un motociclista che sopraggiungeva in senso inverso.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado sono posti a carico dell’appellante in ragione di fr. 555.- e a carico dello Stato in ragione di fr. 250.-.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.--
- altri disborsi fr. 50.--
fr. 550.--
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.