Incarto n.
17.2015.108

Locarno

28 gennaio 2016/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente,

Ilario Bernasconi e Francesca Lepori Colombo

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 maggio 2015 da

 

 

IM 1

rappr. dall’DI 1

 

 

contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 14 luglio 2015) nei suoi confronti

 

richiamata la dichiarazione di appello 4 agosto 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che             -   con DA 886/2014 del 21 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di

 

                                         1.  estorsione (tentata)

                                             per avere, per procacciarsi un indebito profitto,

                                             a Monte Carasso, in data 17 agosto 2009,

                                             minacciando PC 1 di un grave danno, tentato di indurre PC 1 ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio

                                             e meglio,

                                             sotto le mentite spoglie di “__________”

                                             scrivendo a PC 1 “vuoi rovinarti la vita?... vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, …voglio CHF 20'000,… hai tempo fino a domani”

                                             tentato di ottenere dal medesimo la somma summenzionata;

                                         2.  denuncia mendace

                                             per avere, a Lugano, in data 4 settembre 2009, denunciato PC 1 come colpevole di reati contro l’integrità sessuale, sapendolo innocente e questo al solo scopo di avviare nei suoi confronti un procedimento penale;

 

                                             reati previsti dagli artt. 156 cifra 1 e 303 cifra 1 CP; richiamato l’ art. 42 cpv. 1 CP;

 

                                         e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.-.

 

                                         Con sentenza 27 maggio 2015, la giudice della Pretura penale ha confermato la condanna di AP 1 per i due capi d’imputazione indicati nel DA, infliggendole una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr. 2'250.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché una multa di fr. 450.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, in una pena detentiva di 15 giorni. Inoltre, sono state accollate alla prevenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'100.-.

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Pretura penale, l’imputata ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 agosto 2015, ella ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza, chiedendone l’annullamento, con conseguente proscioglimento da ogni accusa. Inoltre chiede che il suo avvocato venga nominato difensore d’ufficio anche per la procedura d’appello;

 

                                     -   non essendo state inoltrate nuove istanze probatorie, con ordinanza del 16 settembre 2015, la presidente della CARP ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale consenso allo svolgimento dell’appello in procedura scritta. Mentre il procuratore pubblico ha aderito alla proposta, l’imputata l’ha rifiutata;

 

esperito                         il pubblico dibattimento l’8 gennaio 2016 durante il quale:

 

                                         il PP ha invocato la conferma della sentenza impugnata, illustrando in dettaglio gli elementi di fatto e di diritto che portano a ritenere l’imputata non credibile e l’accusatore privato affidabile;

                                         l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha chiesto il proscioglimento della sua assistita da ogni accusa e la tassazione della sua nota d’onorario. A suo modo di vedere, in effetti, la violenza carnale vi è stata e il semplice fatto che non sia stato possibile dimostrarlo non comporta automaticamente una condanna per denuncia mendace. L’imputata è sempre stata in buona fede. Sull’altro fronte, rileva come non vi è alcuna prova che PC 1 sia mai stato minacciato e che gli siano stati chiesti dei soldi, così come non è provato che eventuali messaggi estorsivi gli siano giunti proprio dal numero di cellulare da lui indicato e che a mandarli sia stata proprio la prevenuta. L’accusata è anche su questo punto credibile.

 

ritenuto

L’accusata

 

                                   1.   Sulla persona dell’imputata si rimanda in primo luogo a quanto scritto al proposito nella sentenza impugnata:

 

  AP 1 - comunemente nota come __________ - nata il __________ a __________, vive da 14 anni in Ticino dove nel 2008 ha conseguito il diploma di assistente di cure. Nel dicembre del 2002 si è separata dall’ex marito __________, con il quale ha avuto una bambina di nome __________, nata il 27 agosto 2001. Nel frattempo, dall’unione con il suo attuale compagno, che vive e lavora come ingegnere a Zurigo, è nata un’altra bambina, di due anni. Attualmente l’imputata vive con entrambe le figlie ad Arbedo grazie al contributo che le versa il compagno e agli assegni famigliari ottenuti per le figlie. Al momento dei fatti (agosto/settembre 2009) AP 1 viveva con la sola figlia __________ in via __________ a Monte Carasso, e lavorava in prova presso il Bar __________ di Arbedo (cfr. verbali d’interrogatorio AP 1, 04.09.2009 Al 12, e 29.04.2015).” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 2).

 

L'impiego al Bar __________ ha dovuto essere abbandonato a partire dalla metà di agosto 2009 in quanto a detta della prevenuta inconciliabile, per le tempistiche, con gli impegni di mamma della prevenuta. In appello l’imputata ha però aggiunto che aveva trovato un altro lavoro in un esercizio pubblico nella zona sopra Sementina (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

                                         Dal 1. novembre 2015 ella abita ad __________ presso il suo attuale compagno, che è anche il padre della seconda figlia __________. Al momento AP 1 non lavora e vive grazie al salario del convivente (verb. dib. d’appello, pag. 2).

                                         L’ex marito, per contro, non ha mai versato nulla per la piccola __________ e non ha mai dimostrato alcun interesse per lei. Tanto che da tempo, già da prima dei fatti qui in discussione, non aveva contatti con loro. Le uniche volte che sono arrivati dei soldi da lui è stato, a detta della donna, grazie al denaro che gli veniva confiscato al momento dell’arresto (avendo egli, sempre secondo l’accusata, dei problemi con la giustizia).

                                         Solo ultimamente si è fatto vivo con l’imputata, ma al mero scopo di chiederle di ritirare un precetto esecutivo da lei fatto spiccare nei suoi confronti per i contributi alimentari scoperti (verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

                                         I fatti

 

                                   2.   La vittima PC 1 è un tecnico della Società svizzera per le ispezioni tecniche di __________, abitante a __________ con la moglie e le due figlie.

                                         A partire dal 2003, grazie alla collaborazione della ditta madre con la __________ di __________, egli si recava con una certa frequenza in Ticino per lavoro.

                                         Come da lui stesso ammesso, nonostante il matrimonio, PC 1 era costantemente alla ricerca di relazioni extraconiugali con altre donne, che per lui erano e dovevano rimanere di mera natura sessuale.

 

                                         Nell'ambito della sua incessante attività di presa di contatto con potenziali nuove partners attraverso siti internet specializzati, la vittima è incappata nell'imputata tramite il portale Badoo, chat alla quale entrambi si erano iscritti (lei con il nick name "__________", lui con quello di “__________”) per fare conoscenze: il primo, in linea con la sua impostazione di vita, con il solo fine di avere esperienze sessuali, la seconda, a suo dire, per trovare persone con cui migliorare le conoscenze della lingua tedesca, che aveva iniziato ad apprendere con un corso.

                                         Ben presto, dopo una prima serie di approcci sulla chat, rigorosamente in tedesco nonostante le evidenti difficoltà della prevenuta ad esprimersi, i due si sono scambiati i rispettivi numeri di telefono ed indirizzi e-mail per continuare a comunicare in privato.

                                         Una quindicina di giorni dopo i primi contatti, a inizio marzo 2009, le parti si sono incontrate a __________ per una cena. Durante questa prima serata non vi sono stati approcci di natura sessuale ma la stessa si è conclusa con un bacio al momento del congedo. Nemmeno al secondo incontro, nonostante i due si siano ritrovati con addosso solo l’abbigliamento intimo, vi è stato un rapporto completo. Questo è stato consumato per la prima volta circa un mese dopo (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3; PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 3 seg.).

                                       

                                         Il 1. maggio 2009 vi sono state le prime discussioni tra le parti, scaturite da una visita da parte della prevenuta ad una sua amica di Zurigo che doveva partorire. In effetti, a detta della donna, lei e il compagno avevano organizzato un incontro che però non era riuscito, cosa che ha portato ad un litigio tra loro. Quale reazione, il 3 maggio 2009, AP 1 ha inviato una email a PC 1 chiedendogli scusa per quanto accaduto e dando la colpa al fatto che le sue scarse conoscenze linguistiche le avevano impedito di comprendere cosa egli le stesse dicendo. Questo scritto è stato prodotto in occasione dell’interrogatorio iniziale della donna con delle modifiche da lei personalmente effettuate, e meglio con la sostituzione non del tutto casuale del suo pseudonimo “__________” nel mittente, con il suo nome vero e con l’aggiunta del nome PC 1 all’indirizzo anonimo del destinatario (__________; PP AP 1 13.10.2009, AI 9, all. C; PG AP 1 4.09.2009, AI 19). Richiesta di spiegare il perché di questa contraffazione, la prevenuta non ha saputo dare risposta, limitandosi ad un generico quanto insufficiente “per una questione personale” (verbale dib. d’appello, pag. 4), per poi precisare che con questo scritto voleva comunicare al compagno di essere intenzionata ad interrompere la relazione (verbale dib. d’appello, pag. 2). I contenuti del testo smentiscono tuttavia questa dichiarazione e la cattiva conoscenza della lingua non consente comunque di concludere diversamente, essendo i termini usati ben precisi e comunque molto lontani da quelli che si sarebbero utilizzati in caso di rottura.

 

                                         In seguito le relazioni tra i due membri della coppia sono continuate in maniera piuttosto regolare, ma tra alti e bassi, dovuti soprattutto al fatto che l'unico scopo perseguito dall'uomo era quello, apertamente dichiarato, di avere rapporti intimi senza alcun tipo di coinvolgimento sentimentale e senza alcuna intenzione di rinunciare alla propria famiglia, mentre l’imputata ambiva a qualcosa di più (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 4).

 

                                         Proprio queste divergenze, uscite dopo il quarto incontro, verosimilmente nella prima metà di luglio, quando AP 1 ha scritto per sms all'uomo lamentandosi del fatto che tutti la usavano per il sesso e che era stufa, hanno portato ad una prima rottura. PC 1, dopo aver nuovamente chiarito che in effetti lui non voleva andare oltre una relazione fisica, avendo famiglia, si è sentito messo sotto pressione e i contatti tra i due si sono interrotti per un paio di settimane (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). L’imputata sostiene di essere stata invece lei a voler chiudere la storia, a causa dei grossi problemi linguistici che rendevano la comunicazione tra loro, soprattutto a livello orale, molto difficoltosa (verb. dib. d’appello, pag. 2)

 

La coppia si è incontrata, durante il periodo della relazione e prima dei fatti qui in discussione, poche volte, circa 5. I rapporti sessuali, prima del 4 agosto 2009, sono stati 3 (o 4), l'ultimo dei quali dovrebbe essere avvenuto nelle prime due settimane di luglio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 6).

                                     

                                   3.   PC 1 ha dichiarato agli inquirenti di essere poi stato contattato via Badoo, nel mese di maggio 2009, da un utente registratosi con lo pseudonimo "__________", che gli proponeva insistentemente di avere rapporti sessuali tra più persone contemporaneamente e che gli aveva riferito di conoscere "__________".

                                         Sin dai primi momenti - visto il tenore dei messaggi, il tedesco stentato con cui erano scritti, identico a quello con cui AP 1 si esprimeva, e il fatto che l’interlocutore era a conoscenza di avvenimenti personali della donna - l'uomo ha avuto il sospetto che dietro allo pseudonimo si celasse proprio la prevenuta, che aveva adottato questo espediente per metterlo alla prova e controllarlo, al fine di dimostrare che lui era alla ricerca di altre partner, come lei gli rinfacciava. A fomentare un simile convincimento aveva pure contribuito la tempistica ravvicinata delle prese di contatto da parte di “__________”, rispetto ai messaggi della AP 1 con i quali lo accusava proprio di essere sempre a caccia di altre donne.

                                         PC 1 ha tentato a più riprese di fare ammettere alla prevenuta di essere lei a scrivergli dietro lo pseudonimo di “__________”, ma questa ha sempre negato, ipotizzando tuttavia che potesse trattarsi del suo ex marito (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

                                         Come da schema classico in queste situazioni, gli interlocutori si sono scambiati, nonostante i sospetti sulle intenzioni di “__________”, i numeri di cellulare. PC 1 ha registrato nella sua rubrica quello di quest’ultima (_________) sotto il nome "__________".

 

                                   4.   Verso fine luglio-inizio agosto, le parti si sono nuovamente messe in contatto dopo la breve interruzione di cui si è detto prima.

                                         A detta di PC 1, l'imputata gli avrebbe assicurato di non essere più arrabbiata e che, contrariamente a quanto gli aveva rimproverato in precedenza, non le dava più fastidio incontrarsi solo ogni 5/6 settimane (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).

 

                                         Nei messaggi che si sono scritti da quel momento, il tema del sesso ha assunto un ruolo importante, per non dire predominante, e la donna, alla quale l'uomo aveva già a suo tempo raccontato tutte le sue fantasie sessuali, gli avrebbe detto che al prossimo incontro sarebbe stata disposta a fare tutto quel che lui desiderava, compreso il sesso anale (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5).

 

                                   5.   Il 4 agosto 2009 AP 1 e PC 1, che si trovava a __________ per lavoro, hanno avuto un intenso scambio di sms. L'imputata ha proposto alla vittima di trovarsi da lei, sul posto di lavoro, al bar __________ di Arbedo, alle 16:00, invito che lui ha declinato non volendo farsi vedere in quel locale, a lui sconosciuto, con lei (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 8). Egli, quindi, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe detto all'ex amante che sarebbe passato a casa sua.

                                         In relazione all’appuntamento, la prevenuta ha dichiarato che, dopo essere stato programmato per le 15:00, sempre al bar __________, lui, all’ultimo momento, le avrebbe detto che non poteva passare e lei gli avrebbe risposto che andava bene così perché tanto quello che doveva dirgli glielo aveva già scritto per messaggio (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 8)

                                         In totale gli sms scambiati tra le parti dal mattino sino al loro incontro è di 40 (AI 28).

Anche quanto avvenuto in seguito è stato descritto in maniera divergente dai protagonisti.

 

                                   6.   AP 1 (PG 4.09.2009, AI 19) ha dichiarato che terminato il turno, era intenzionata ad andare a prendere la figliola all'__________, quando, improvvisamente, le sarebbero venute le mestruazioni e avrebbe pertanto deciso di andare prima a casa a cambiarsi. Entrata nel suo appartamento, essendo di fretta, si è recata subito in bagno per fare una doccia senza chiudere la porta d'entrata. Mentre si stava rivestendo, dopo aver finito di lavarsi, ha sentito suonare il campanello. Nemmeno il tempo di mettere una maglietta e un paio di jeans, che ha trovato PC 1 già in casa. Non aspettandolo gli ha chiesto che cosa facesse lì e lui ha risposto che lei lo sapeva. Poi l'ha presa improvvisamente per le braccia, l'ha fatta sedere sul divano, le si è seduto sopra e ha iniziato a baciarla, toccarla leccarla, mentre lei diceva "no no" e gli spiegava che aveva il ciclo (PG AP 1 4.09.2009, AI 19, pag. 4). Poi l'ha trascinata in bagno tenendole un braccio intorno al collo e, al tentativo di lei di divincolarsi, l'ha spinta in avanti facendola cadere prona sulla vasca, ordinandole di togliersi l'assorbente interno altrimenti lo avrebbe fatto lui. Fatto questo, l’ha quindi penetrata, a suo dire contro la sua volontà, in vagina da tergo.

                                         La donna, sempre secondo il suo racconto agli inquirenti, è successivamente finita per terra, dopo che lui le ha spalmato del sangue mestruale su tutto il corpo, viso compreso. In seguito l’accusatore privato l'ha ammanettata ad un polso con delle manette che aveva con sé e l'ha trascinata, strattonandola anche per i capelli, in stanza da letto, per poi ammanettarla con entrambe le mani alla testata dello stesso. Le ha affondato la testa nel cuscino, ha preso della crema della figlia, l'ha spalmata sull'ano e l'ha così penetrata facendole molto male. Una volta terminato, è andato in bagno per dopo tornare in stanza, toglierle le manette e lasciare l'appartamento.

                                         AP 1 ha asserito di essere rimasta pietrificata sino a quando non è stata chiamata al telefono dalla scuola della figlia per farle presente che era in ritardo. A questo punto, ella, sempre secondo la sua descrizione dei fatti, ha pulito velocemente tutto ed è corsa in auto all'istituto, incappando in un controllo della velocità all'andata ed in uno al rientro (AI 17).

 

                                   7.   PC 1 ha riconosciuto di avere avuto quella sera un rapporto sessuale prima vaginale e poi anale con la prevenuta, ma ha descritto tutta la vicenda in maniera completamente diversa. Egli ha in effetti dichiarato non solo che la donna era consenziente, ma che addirittura era lei ad avere voluto fare tutto.

                                        

                                         A suo dire il 4 agosto 2009, alle ore 15:00 egli aveva già finito di lavorare e si trovava nei paraggi di Bellinzona, in attesa di incontrare AP 1. Non volendolo fare al bar __________, ha girovagato un po’ in auto, aspettando l’sms con il quale erano rimasti d'accordo che lei gli avrebbe dovuto segnalare di essere arrivata a casa. Verso le 16:00, quando egli si trovava alla stazione di Giubiasco, questo messaggio gli è poi giunto e lui è subito partito per Monte Carasso. Arrivato a casa della donna, ha parcheggiato ed è salito. Dopo aver suonato invano al campanello un paio di volte, è sceso fuori dal palazzo per fumare una sigaretta nell'attesa. Poi è tornato all'auto per scriverle un nuovo sms dal tenore ”sono qui sotto”, al quale ella ha subito risposto ”anch'io”, così che egli è salito nell'appartamento, nel quale è entrato dopo aver suonato un'altra volta, alle 16:30 circa (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12). I due si sono incontrati nell'atrio, hanno bevuto qualcosa insieme, iniziando ben presto a baciarsi e toccarsi. AP 1 lo ha informato di essere indisposta, asserendo che tuttavia questo non era un problema. Essi sono quindi andati in bagno, dove c'è stata una penetrazione vaginale.

                                         A detta di PC 1 ”(...) AP 1 non era come le altre volte non la riconoscevo neppure, mi sembrava strana, ero anche scettico, mi proponeva di fare di tutto, tutto quello che desideravo fare, anche quando ero sdraiato nudo sul letto mi si è seduta sopra e mi ha detto di penetrarla analmente, proposta veramente strana e mai pensato che mi sarebbe giunta da lei. Io nei momenti prima la interrogavo, quando mi diceva di provare tutto, la interrogavo con lo sguardo perché ero veramente stranito da questo cambiamento di AP 1” (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 10). Addirittura lui, vedendola così strana, aveva pensato che avesse consumato stupefacenti (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 11).

                                         Una volta nel letto, la donna si è lasciata penetrare analmente. Proprio in occasione di questa pratica lui ha dichiarato di aver pensato di averle fatto male, perché ha visto del sangue proveniente dall'ano. Glielo ha fatto notare ma lei ha risposto che non faceva nulla. Lui ha continuato ancora per un po' ma poi ha smesso e si è sdraiato sul letto.

                                         Durante tutto il rapporto del 4 agosto 2009, PC 1 non ha mai costretto la partner a fare nulla, non ha usato violenza su di lei; ella, dal canto suo, non ha mai detto di no, ma era anzi euforica e non ha mai pianto (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12).

                                         Egli non è stato in grado di dire se proprio quel giorno ha legato per i polsi la AP 1; in ogni caso ha dichiarato che se ciò è avvenuto è stato con una sciarpa e ”in maniera molle” (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 12).

 

                                         Una volta finito i due partner si sono trovati nudi e sporchi di sangue. Hanno così fatto una doccia e poi bevuto ancora qualcosa insieme.

                                         In seguito, poco prima delle 19:00, PC 1 è partito da Monte Carasso ed è rientrato a casa sua in Svizzera Tedesca (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 16).

 

                                         Sulla via del ritorno, secondo la sua versione, egli avrebbe ricevuto ancora svariati SMS dalla prevenuta, con la quale ella, seguendo il solito schema, gli rinfacciava di considerarla solo per il sesso. Visto il tenore dei messaggi egli ha deciso di non risponderle, concentrandosi a chattare con altre due donne svizzero-tedesche con le quali aveva instaurato o intendeva instaurare delle relazioni sessuali extraconiugali (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 14).

 

                                   8.   Qualche giorno dopo i fatti, il 12 agosto 2009 (secondo le sue dichiarazioni), l'imputata ha scritto a PC 1 un messaggio, già ripreso nella sentenza di prime cure, al quale questi nemmeno ha risposto, con il seguente tenore:

 

  ich habe entscheiden mit dir nicht mehr an reden, aber zuerst brauche ich wissen warum hattest du mit mir so verhlaten? Du durftest nicht zu meine hause kommen und mit mich als Wegwerf Benützen… kanntest schon meine gefühle, aber wegen das hast du nich gehalten! Ich hatte auf dich vertrauen. Habe ich mit dich meinen Körper und gefühl gegeben, aber hast mit mich als ins bordell genommen!... Du weist dass hattest du von die situation und mein gut gefühlt aus nützen. Du hast gewohnheit das machen! so du meinst sehr stark sein… I HATE YOU!”. (cfr. PG AP 1 del 4.11.2009, Allegato 12 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 6; cfr. PG AP 1 del 22.09.2009, Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3).

 

                                   9.   PC 1 ha dichiarato di non aver più sentito l’imputata dopo i fatti.

                                         Il 17 agosto 2009, egli ha ricevuto tuttavia una serie di messaggi SMS dal contatto Badoo “__________” che, come detto, aveva registrato sotto il nome di __________, con i quali inizialmente lo si invitava a prendere contatto con AP 1: “devi scendere in Ticino”, “devi convincere AP 1 a tornare da me”. A tali richieste egli avrebbe risposto che non aveva più rapporti con la donna e gli sarebbe stato replicato che “lei avrebbe fatto di tutto per me e che io sarei stato in grado di convincerla” (PG PC 1 4 novembre 2009, AI 12, pag. 5). Nuovamente l’uomo avrebbe risposto di non aver più nulla a che fare con l’imputata.

                                         A questi messaggi, hanno poi fatto seguito altri dall’esplicito contenuto minatorio, inizialmente con un “vuoi rovinarti la vita” e poi - dopo un SMS contenente l’indirizzo di casa di PC 1, i suoi numeri di telefono e quelli della moglie - con un “vengo a casa tua e racconto quello che hai fatto in Ticino”. Alla provocazione la vittima ha dichiarato di aver risposto “ma che cosa vuoi?”, domanda alla quale gli sarebbe stato ribattuto “voglio CHF 20'000.-“( PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Dopo quest’ultima comunicazione PC 1 ha deciso di non più reagire e così __________ gli ha inviato un nuovo SMS: “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”.

                                         Il giorno seguente, a mezzogiorno, non è successo nulla, ma verso le 15:00/16:00 è giunto a PC 1 un messaggio SMS dal seguente contenuto “pensaci bene, stai rischiando molto, hai tempo ancora fino a domani”. Nemmeno in questo caso, nonostante si sia sentito chiaramente minacciato, egli ha deciso di reagire. Un paio di giorni dopo __________ lo ha di nuovo contattato scrivendo: “hai avuto la tua possibilità ora vedrai cosa succederà”. Pur essendo preoccupato per queste intimidazioni, l’uomo non ha più scritto nulla all’interlocutore che, dopo quest’ultimo SMS, non ha più sentito.

                                         PC 1 ha tenuto i messaggi SMS salvati sul suo telefono cellulare fino a verso fine settembre/inizio ottobre 2009, poi, non essendosi più fatto vivo nessuno, ha deciso di cancellarli, così come di eliminare i numeri di __________ e AP 1, oltre che i contatti su Badoo (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Per questo motivo egli non è stato in grado di produrre agli atti alcuna prova cartacea o elettronica degli SMS.

 

                                         PC 1 ha sostenuto di essere stato convinto che anche dietro a questi messaggi vi fosse la AP 1, in primo luogo perché, di nuovo, i testi erano scritti in un tedesco approssimativo come quello usato dalla prevenuta. Inoltre, la richiesta di farsi pagare fr. 20'000.- si collegava ad un discorso avuto con la donna in occasione di un loro incontro del mese di maggio, quando ella gli aveva riferito di aver bisogno urgente di fr. 5'000.- per far fronte ai propri debiti e che si sarebbe persino spinta a prostituirsi pur di racimolare tale importo (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 6 seg.; verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 5 e seg.).

                                         Ciononostante questa ha fermamente contestato di esserne l’autrice, sia all’ex compagno, sia agli inquirenti.

 

                                10.   Dopo essersi rivolta all’Unità di intervento regionale del Sopraceneri (UIR) su consiglio del Consultorio __________, contattato il 28 agosto 2009, in data 4 settembre 2009 AP 1, accompagnata da un assistente sociale, si è recata agli uffici della polizia cantonale per segnalare di aver subito, il 4 agosto 2009, una violenza sessuale da parte di PC 1.

                                         Dopo aver interrogato le parti, assunto le prove ed aver preso atto dei risultati degli esami medici effettuati sulla denunciante il 4 ed il 7 settembre 2009, che non hanno consentito di accertare alcunché se non una tumefazione emorroidaria dolente non più sanguinante (AI 18 e 19), in data 25 aprile 2014 la Procuratrice pubblica incaricata ha emanato un decreto di abbandono nei confronti dell’uomo, poi regolarmente passato in giudicato poiché non impugnato.

 

                                         In sostanza, il magistrato ha concluso per la non credibilità della denunciante, sulla scorta di elementi fattuali che ne hanno sconfessato il dire e di altri che hanno confermato la versione di PC 1:

 

  (…) l’istruttoria ha permesso di appurare in primo luogo che, contrariamente a quanto detto dalla denunciante, il giorno dei fatti vi erano stati molteplici contatti tra loro, ciò che mal si concilia con l’arrivo improvviso, da lei descritto, sotto casa. Richiesta in tal senso la denunciante aveva semplicemente detto di non aver riferito di tali contatti per paura di non essere creduta. In secondo luogo il tenore degli sms, di cui è stato possibile recuperare le conversazioni, attestano in verità più il dire dell’imputato, in particolar modo sul contenuto sessuale dei medesimi (…) dove la denunciante chiede se l’avesse legata, rispettivamente PC 1 spiega dettagli sul sesso anale.

In questo senso anche l’sms di data 12 agosto 2009 è abbastanza chiarificatore di un amore disilluso piuttosto che di una violenza subita, nel medesimo infatti traspare il rimprovero di averla trattata come una prostituta dopo che gli aveva concesso tutto.

In terzo luogo dai tabulati retroattivi di cui alle utenze in uso a PC 1 si evince come lo stesso fosse rimasto dalla denunciante sino circa alle 18:00/18:24, difatti a tale ora il telefono di PC 1 risulta ancora agganciato a Monte Carasso. Alle 17:20 la denunciante viene chiamata dall’istituto dove si trova la figlia e all’educatrice dirà che non è passata a prendere la figlia perché non aveva potuto lasciare il ristorante. Sappiamo poi dai tabulati della denunciante che la stessa chiamerà l’istituto alle 18:44, momento in cui andrà a prenderla.

Ne discende che risulta difficile che nel corso di una violenza la stessa potesse giustificare il ritardo con gli educatori della figlia, soprattutto risulta ancora più difficile che lei abbia potuto ripulire tutti i segni della violenza asserita patita, in pochi minuti, posto come il radar la riprende in auto alle ore 18:48.

Soprattutto e dirimente, a suffragio della maggior credibilità dell’una e dell’altra versione, è risultato essere come l’utenza in uso a __________, numero che è stato possibile reperire dall’estratto __________ prodotto da PC 1, in data 10 novembre 2009 fosse stato inserito nello stesso periodo nei cellulari in uso alla denunciante (…) fattispecie questa che viene decisa con separata decisione.

Ne consegue che AP 1 ha mentito e lo ha fatto deliberatamente.” (decreto di abbandono 25 aprile 2014, ABB 454/2014/BC/BC).

 

                                         In precedenza, il 21 febbraio 2014, sulla scorta delle stesse risultanze, il PP ha emanato il decreto d’accusa che ha dato avvio alla presente procedura, sfociata nella sentenza 27 maggio 2015 della Pretura penale, qui impugnata.

                                        

                                         Appello

 

                                11.   Con il suo appello, AP 1 contesta di essere autrice colpevole dei reati di tentata estorsione e di denuncia mendace.

                                         In primo luogo l’appellante rileva che, per quanto concerne i messaggi inviati il 17 agosto 2009 a PC 1, non sussiste nessuna prova diretta, né alcun indizio, che attesti che lei abbia scritto quanto ritenuto dall’accusa. In particolare non vi è alcuna prova dell’esistenza di quegli sms, del loro contenuto e del loro invio/ricevuta; non vi è prova agli atti del fatto che tali sms siano stati inviati dall’utenza __________ e ricevuti da PC 1 al numero __________; non vi è prova che l’imputata abbia utilizzato l’utenza __________ per inviare alla vittima sms di carattere estorsivo; non vi è neppure agli atti la prova dell’effettiva esistenza di tale “__________”, così come del fatto che questo utente fosse in realtà l’imputata. L’accusa di tentata estorsione si fonda unicamente sulle dichiarazioni di PC 1, che tra l’altro è stato poco preciso e mai perentorio nell’affermare che __________ era la AP 1.

 

                                         In merito alla denuncia mendace, dopo aver riconosciuto che dal punto di vista oggettivo il reato, alla luce del decreto di abbandono, è dato, l’appellante eccepisce di essere sempre stata convinta, e di esserlo tuttora, della colpevolezza di PC 1. Il fatto che non sia stata in grado di dimostrarla non è costitutivo di reato. Manca pertanto l’aspetto soggettivo e di conseguenza la condanna deve essere annullata.

 

 

 

                                         Denuncia mendace

 

                                12.   Giusta l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

 

                                         Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un delitto.
Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20 consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in modo preciso, essendo sufficiente che l’identità della stessa sia almeno determinabile dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2).
“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova) vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art. 54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa denuncia, indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).

 

                                         Dal profilo soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale, dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012, consid.8.2).
L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che la sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).

 

                                13.   Nel caso che ci occupa, la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato è assodata e non è contestata, accertato che AP 1, in occasione del suo verbale del 4 settembre 2009 (AI 19) ha sporto denuncia nei confronti di PC 1 per una violenza sessuale che ha sostenuto aver subito da lui un mese prima e che il procedimento penale avviato contro quest’ultimo è sfociato in un decreto di abbandono passato in giudicato (ABB 454/2014).

 

                                         Resta quindi unicamente da verificare se la denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità dei fatti da lei portati all’attenzione delle autorità, era consapevole che le accuse formulate nei confronti di PC 1 erano false.

 

                                         Credibilità delle parti

 

                                14.   Determinante per l’esame delle fattispecie in oggetto è la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni delle parti in causa.

                                         Per le fattispecie in questione l’esame deve essere fatto in maniera analoga a quanto avviene con i reati di natura sessuale, considerato che alla base vi è proprio, in effetti, un’accusa di violenza carnale e coazione sessuale per fatti ai quali avrebbero partecipato unicamente AP 1 e PC 1.

                                         Anche la condanna per la tentata estorsione si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’uomo, non essendovi in atti nemmeno uno degli sms incriminati.

 

In questo senso, rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) - sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).

La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                         A tal proposito si rinvia pure ai criteri fissati dal Tribunale federale nella sua sentenza del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010).

 

                                15.   Sulla credibilità dell’imputata in merito ai fatti del 4 agosto 2009, questa Corte ritiene corrette le conclusioni del primo giudice e, di riflesso, quelle del procuratore pubblico. In effetti, esaminate le varie dichiarazioni da lei rilasciate, non si può non rilevare come esse, modificate e completate nel corso della procedura a seconda delle convenienze, siano molto fragili, incoerenti, incomplete, contraddittorie e sconfessate dai pochi elementi oggettivi che l’istruttoria ha consentito di recuperare.

 

                             15.1.   Nel primo verbale di polizia (PG 4.09.2009, AI 19) la donna ha dichiarato:

                                         - di non aver denunciato prima i fatti perché pensava di riuscire a dimenticare (pag. 1);

                                         - di essersi separata dal marito __________ nel 2002, che non ha mai pagato nulla per la loro figlia __________, e di non sentirlo più da anni (pag. 2);

                                         - di vivere con i soldi passati dall’assistenza sociale e quelli incassati con il lavoro al bar __________ (pag. 2);

                                         -  di essere stata innamorata di PC 1 (pag. 3);

                                         -  di aver conosciuto il prevenuto a febbraio 2009 tramite Badoo, sito al quale si era iscritta per imparare il tedesco, d’averlo incontrato solo tempo dopo perché all’inizio non voleva e che da lì è nata una “relazione sentimentale intima” tanto che lui veniva molto spesso in Ticino e si fermava a casa sua (pag. 2 seg.);

                                         - che dopo la rottura di fine maggio 2009 con PC 1 - da lei voluta perché la situazione, visto che lui aveva famiglia e due figlie, non le andava più bene - lui aveva riallacciato i contatti e le chiedeva di fare sesso di gruppo ma lei non rispondeva nemmeno (pag. 3);

                                         - che il 4 agosto 2009 ha lavorato fino alle 15:30 e poi, essendole venute inaspettatamente le mestruazioni è andata a casa a lavarsi e cambiarsi prima di andare a prendere la figlia. Uscita dalla doccia ha sentito suonare, si è messa i primi vestiti che aveva sotto mano e poi, a sua sorpresa, si è ritrovata PC 1 già in casa (pag. 4);

                                         - che per prima cosa l’ha afferrata per un braccio, l’ha fatta sedere sul divano e poi le si è seduto sopra, baciandola, toccandola e leccandola. Poi l’ha portata in bagno trascinandola tenendole un braccio intorno al collo, l’ha spinta facendola cadere prona sulla vasca da bagno, le gridava di togliere l’assorbente interno, l’ha penetrata in vagina da dietro contro la sua volontà, l’ha spalmata di sangue dappertutto, anche in faccia, ha preso un asciugamano, si è pulito, è andato in camera per posarlo sul letto, è tornato, l’ha ammanettata per un polso, l’ha fatta rialzare, l’ha portata in camera prendendola anche per i capelli, l’ha fatta sbattere contro lo stipite, l’ha ammanettata al letto con la faccia sprofondata nel cuscino, dove l’ha penetrata analmente dopo averle messo della crema sull’ano per facilitare l’operazione e dopo averle fatto cambiare posizione (pag. 4 seg.);

                                         - che una volta finito è andato a lavarsi, per tornare a liberarla e poi lasciare l’appartamento (pag. 5);

                                         - che è rimasta sul letto pietrificata fino a quando non ha risposto al telefono che squillava continuamente. Era la scuola che le chiedeva il perché del ritardo. Ha risposto che arrivava, ha pulito tutto, ha vomitato ed è corsa all’istituto, incappando in due radar (pag. n. 5 seg.);

                                         - che lui è riuscito facilmente a toglierle i jeans già quando era sul divano (pag. 6);

                                         - che gli ha scritto un messaggio qualche giorno dopo per dirgli che era un vigliacco bastardo (pag. 6);

                                         - che ha cancellato la maggior parte degli sms inviatile da PC 1 (pag. 6);

                                         - che avrebbe consegnato seduta stante il barattolo di crema usato da PC 1 per sodomizzarla, con ancora le ditate dell’uomo (pag. 7).

 

                             15.2.   L’8 settembre 2009, l’imputata ha chiesto di essere sentita per chiarire che nel verbale precedente ha omesso di precisare che il 4 agosto 2009 lei e PC 1 si erano scritti svariati sms e che lo ha fatto per la paura di non essere creduta. Inoltre ha precisato di aver finito di lavorare alle 16:30 e di essere rientrata a casa verso le 16:45/16:50 (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1 seg.).

 

                             15.3.   Il 22 settembre 2009, la donna ha dichiarato che il giorno dei fatti PC 1 le aveva scritto che era stanco e stressato dal lavoro e le aveva chiesto che turno faceva e dove era la bambina. Lei ha risposto alle domande, ma non ha mai detto che prima di andare a prendere la piccola sarebbe passata a casa a cambiarsi, perché quello delle mestruazioni è stato un imprevisto. Lui non poteva quindi sapere che lei stava andando lì (PG AP 1 22.09.2009, Allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2). In merito al messaggio scrittogli il 12 agosto 2009 (quello che termina con “I hate you”), ella ha precisato che intendeva mandargli un sms cattivo perché era stata usata e poi gettata.

 

                             15.4.   Il 1. ottobre 2009, la prevenuta ha ancora chiesto di essere sentita per spiegare alcune cose che avrebbero potuto essere fraintese, e meglio, innanzitutto, per ribadire che i suoi silenzi sul fatto che aveva continuato a sentire per sms PC 1 anche dopo che si erano, a suo dire, lasciati, e soprattutto che avevano messaggiato il 4 agosto 2009 era dovuto al timore di non essere creduta (PG AP 1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1). In seguito ha precisato, su esplicita contestazione degli interroganti, che effettivamente dal suo estratto __________ è risultato che lei ha inviato un sms all’uomo già il 3 agosto 2009 alle 23:46, e che quello che le è stato prospettato avergli mandato il 4 agosto 2009 alle 07:48 non è un nuovo sms, ma dovrebbe essere piuttosto lo stesso che risulta essere stato recapitato solo a quell’ora perché è solo a quell’ora che ha riacceso il telefono dopo averlo lasciato spento durante la notte. A suo dire quell’sms era la risposta “quando vuoi” alla richiesta di PC 1 che chiedeva quando poteva parlarle. Ha ammesso che è possibile che lei abbia inviato l’ultimo messaggio alle 16:22, ma precisando che mai lo ha invitato a casa sua perché aveva paura di incontrarlo da sola, così come ha ammesso che è possibile che sia stata lei a scrivere per prima a lui il 4 agosto 2009 alle ore 10:46, come le è stato detto risultare dall’estratto __________ (PG AP 1 1.10.2009, allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2).

 

                                         Al verbale di confronto del 5 novembre 2009 (allegato 16 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40) ha affermato di aver scritto a PC 1 il 3 agosto 2009 perché lui le avrebbe rinfacciato di non essere sincera poiché aveva un altro uomo (pag. 7) e perché voleva approfittare del fatto che lui le aveva trasmesso per sbaglio un sms dal quale emergeva che lui aveva rapporti con altri uomini per troncare la relazione. Pertanto quella sera gli aveva comunicato che lei era in Ticino e che se lui proprio voleva parlarle, lei era disponibile. Il giorno dopo lei gli ha poi scritto di nuovo perché non capiva come mai se lui aveva così fretta di parlare, non le aveva risposto (pag. 8).

                                         Ella ha poi negato di aver mai chiesto a PC 1 di legarla o di averlo a sua volta legato (pag. 9).

                                         Dopo i fatti lei ha dichiarato di avergli scritto “bastardo” e che lui le ha risposto “così è la vita” (pag. 13).

 

                                         Al processo di primo grado la prevenuta non ha voluto rispondere, mentre in appello ha esplicitamente chiesto di essere sentita. In tale occasione ha sostanzialmente ripetuto la sua versione e le accuse di essere stata abusata sessualmente dall’ex compagno, modificando tuttavia nuovamente alcuni particolari della ricostruzione. Da notare che a precisa domanda ha asserito di non essere stata innamorata di PC 1, ma solo colpita dalle sue attenzioni e gentilezza (verb. dib. d’appello, pag. 2), così come di non sapere perché lui, dopo averle abbassato i pantaloni già in sala, l’abbia condotta in bagno per avere il rapporto sessuale vaginale (verb. dib. d’appello, pag. 2). Diversamente dalle prime dichiarazioni, ha asserito che una volta ammanettata in bagno mentre lei era a terra, lui l’ha trascinata in camera da letto e lei è riuscita comunque a rialzarsi da sola (verb. dib. d’appello pag. 4). Come detto, non ha saputo spiegare in maniera credibile perché ha prodotto alla polizia un email del 3 maggio 2009 modificato. Inoltre, ha dichiarato: “A domanda della PP rispondo di aver cancellato i messaggi di PC 1 dal mio telefono in modo casuale. Quelli del 4 agosto 2009 li ho cancellati perché non volevo più sapere nulla di lui. E nemmeno volevo denunciarlo, volevo dimenticare.” (verb. dib. d’appello, pag. 4) e “A domanda del presidente rispondo che ho detto la verità solo man mano nel corso degli interrogatori perché ho deciso di limitarmi a rispondere alle domande senza aggiungere nulla, anche perché la prima volta che l’ho fatto sono subito stata additata (con riferimento alla questione della mia reale data nascita)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

                                16.   È indiscutibile che AP 1 ha fatto dichiarazioni parziali e contraddittorie tra loro su elementi centrali della vicenda. Si pensi ad esempio alla descrizione delle modalità con le quali è stata trascinata dal bagno alla camera da letto: nelle prime versioni PC 1 l’ha obbligata a rialzarsi, mentre in appello ha dichiarato che l’avrebbe trascinata e che solo in un secondo tempo lei sarebbe riuscita a mettersi in piedi. L’incongruenza non è di poco conto: se i fatti fossero stati realmente vissuti, la donna non avrebbe certamente potuto sbagliarsi su un particolare così importante.

                                         Anche sul fatto di essere stata innamorata ha cambiato versione, proprio in appello, dopo aver letto nella sentenza di primo grado che il suo innamoramento disilluso è stato considerato l’elemento scatenante di tutta la vicenda. Così come ha fornito motivazioni differenti sui motivi che l’avrebbero condotta a terminare la relazione.

 

                                         Come si può vedere dall’evoluzione delle dichiarazioni, rende poi certamente debole la versione della donna il fatto che al momento di denunciare il presunto stupratore abbia omesso di dire che il giorno della violenza si erano scritti vicendevolmente molti messaggi. Questo è indice chiaro di una volontà di nascondere dei fatti per mettere in cattiva luce il denunciato. La giustificazione della reticenza con il timore di non essere creduta non è plausibile, anche perché i contenuti dei messaggi, così come riportati dalla donna, avrebbero potuto permetterle di avvalorare la sua tesi (verbale di confronto 13.10.2009, allegato 16 al Rapporto di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 8).

 

                                         A questo si aggiunga che l’8 settembre 2009, allorquando ha chiesto di essere sentita per ammettere lo scambio di sms del 4 agosto 2009, ha esplicitamente dichiarato di non sapere che PC 1 era sceso in Ticino e ha volontariamente mancato di dire che il 4 agosto 2009 avevano concordato di trovarsi sul posto di lavoro di lei: “Lui non mi ha detto che era qui in Ticino” (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1). In occasione dell’interrogatorio del 22 settembre 2009, pure effettuato su sua domanda (PG AP 1 1.10.2009, allegato 14 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2), l’imputata ha ribadito che l’uomo non le aveva detto che era in Ticino (“non mi ha mai detto dove era e io non ho mai chiesto”). Solo il 1. ottobre 2009 (PG AP 1 1.10.2009, allegato 15 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pagg. 1 e 2), quindi a quasi due mesi dai fatti e a un mese dal primo interrogatorio, ella ha ammesso che “è vero che lui mi aveva detto che sarebbe passato al bar in cui lavoravo per parlare” e “Io ho saputo che PC 1 era in Ticino solo il giorno 4 agosto quando ci scambiavamo gli sms; penso verso le ore 11:00/12:00 o giù di lì. Mi ricordo che gli avevo messaggiato dicendogli di venire al bar verso le 15:00 per parlare”. Aver sottaciuto due aspetti così importanti per la ricostruzione dei fatti, scredita in maniera decisiva le dichiarazioni della donna, che appaiono decisamente strumentali, le prime, e maldestri tentativi di salvare il salvabile a fronte degli sviluppi dell’inchiesta, quelli seguenti.

 

                                         In questo contesto, anche la dichiarazione con la quale l’imputata ha sostenuto di non aver voluto vedere da sola PC 1 perché aveva paura di lui appare completamente priva di credito, non avendo ella fino al momento dell’asserita violenza avuto alcun motivo per temere l’uomo e, soprattutto, con il tenore dei messaggi scambiati, che risulta essere di complicità.

 

                                         L’amico confidente della prevenuta, __________ (che comunque sia negli sms la chiamava anche “la mia gattina sexy”, messaggi in plico H, AI 36), ha riferito una descrizione degli eventi fattagli da lei che non si concilia con la cronologia di quella che la donna ha reso agli inquirenti: “Di quello che so io AP 1 era stata ammanettata al letto, in seguito mi diceva che aveva opposto resistenza, quindi era stata portata in vasca da bagno, dove era stata messa in una posizione a me sconosciuta e l’uomo avrebbe utilizzato della vaselina, la quale si trovava all’interno di un barattolo già presente all’interno della toilette. Tendo a precisare che quello enunciato sino ad ora è quello che mi è stato confidato da AP 1.” (VI __________ 7.09.2009, allegato 32 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 5). Da questa deposizione non si può che desumere che la donna ha raccontato all’amico una storia diversa dalla sua versione ufficiale.

 

                                         Scredita pure l’imputata, oltre al fatto stesso di aver cancellato dai suoi telefoni tutte le tracce dei messaggi del 4 agosto 2009, la spiegazione fornita per questo atto alla scrivente Corte: se in effetti avesse voluto davvero cancellare dalla sua vita la brutta esperienza che dice d’aver subito e la persona che ne è all’origine, avrebbe cancellato tutti i messaggi. Di certo non avrebbe tenuto quelli in cui si parla di sesso a tre, o di legarla, perché sono indiscutibilmente contenuti che portano immediatamente alla memoria ciò che lei dice di aver subito. Alla stessa stregua, avrebbe anche eliminato i messaggi con i quali lo rimproverava per quanto fatto, perché espressione della sofferenza provata in quel momento.

                                         In egual misura, l’aver modificato l’intestazione dell’e-mail del 3 maggio 2009 prodotto alla polizia toglie ulteriori tasselli all’affidabilità di AP 1.

                                         Tutto questo induce piuttosto a pensare che la donna abbia fatto una scelta ben mirata di cosa lasciare che gli inquirenti potessero vedere con lo scopo di rafforzare le proprie accuse.

 

                                17.   Oltre a quanto precede, le asserzioni della denunciante sono sconfessate da tutta una serie di elementi oggettivi.

 

                             17.1.   In primo luogo, la teste __________ ha smentito che AP 1 sia rimasta al lavoro sino alle 16:30, come da lei asserito in alcuni interrogatori: “Mi viene chiesto se è possibile che quel 4 agosto 2009 AP 1 si sia fermata oltre il suo orario di lavoro e fino alle 16:20-16:30, rispondo che non è possibile. Se AP 1 si è fermata un po’ di più lo ha fatto al massimo per 15 o 20 minuti … ma escludo che si sia fermata per un’ora oltre il termine del suo turno.” (VI __________ 16.08.2009, allegato 30 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.0210, AI 40, pag. 3).

                                         Verosimilmente proprio perché ha preso atto di queste dichiarazioni e della valenza date loro nella sentenza di prime cure, in appello AP 1 ha semplicemente detto di aver finito di lavorare un po’ più tardi rispetto all’orario previsto delle 15:30. Questo cambio di versione, non motivato, scaltro ma maldestro, è evidentemente strumentale.

 

                             17.2.   L’imputata ha sempre dichiarato che la tappa a casa sua prima di andare a prendere la figlia __________ a scuola è stata del tutto imprevista, essendole venute le mestruazioni senza alcun preavviso. Di conseguenza, seguendo la sua tesi che non avrebbe mai detto a PC 1 dove era e di raggiungerla, le uniche possibilità che egli aveva per venirne a conoscenza erano quella di pedinarla all’uscita dal lavoro (come da lei implicitamente suggerito l’8 settembre 2009 (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1) e poi esplicitamente detto al processo di secondo grado: “La cosa che mi ha stupito è che ho saputo che lui era fuori dal bar e quindi comunicava con me da lì”, veb. dib. d’appello, pag. 3), oppure quella di attenderla sotto casa.

                                         Dai tabulati telefonici del denunciato, tuttavia, risulta che egli, il 4 agosto 2009, verso le 15:30 era allacciato a delle antenne nella zona di Arbedo, alle quali è rimasto collegato per una quindicina di minuti, per poi passare a quella di Monte Carasso alle 15:49:12, ed in seguito a quelle di Giubiasco, 15:49:48, Camorino, 15:50:33, Cadenazzo, 15:51:33, Monti di Ravecchia, 15:52:00, Monte Carasso, 15:52:32, Cadenazzo, 15:52:59, Monti di Ravecchia, 15:54:15, Monte Ceneri Tunnel, 15:54:48, Gola di Lago, 15:57:34, Monte Ceneri, 15:58:44, Monte Carasso, 15:59:15, Giubiasco, 16:02:04, Camorino, 16:02:28, Giubiasco, 16:04:42 ed allacciarsi infine a quella di Monte Carasso alle 16:08:33, alla quale è rimasto collegato sino alle 19:01:48, quando il suo cellulare ha trasmesso attraverso l’antenna di Biasca, per entrare in contatto con quelle che vanno verso il Gottardo (AI 28).

                                         Questi dati oggettivi attestano come, dopo essere stato in zona Arbedo verso l’orario in cui l’accusata avrebbe dovuto secondo programma finire di lavorare (15:30), nei momenti precedenti l’arrivo a Monte Carasso, PC 1 ha girovagato per il Bellinzonese, spingendosi sino a Rivera, per cui di certo non ha fatto nessun appostamento fuori dal bar __________, né tantomeno ha pedinato o anche soltanto aspettato sotto casa la denunciante. Molto più realistico è che egli, informato dalla donna del ritardo, per non restare fermo ad aspettare, abbia deciso di fare qualche chilometro in auto per passare il tempo in attesa che ella staccasse effettivamente.

                                         Anche su questo punto dunque, AP 1 ha mentito: l’uomo si è recato a casa sua perché è stata lei a fargli sapere che era lì e quando arrivare.

 

                             17.3.   A indebolire maggiormente la versione della denunciante contribuisce poi __________, l’educatrice dell’istituto __________, che, sentita in qualità di teste, basandosi sui propri ricordi e su un estratto telefonico, ha raccontato agli inquirenti d’aver chiamato AP 1 alle ore 17:20 del 4 agosto 2009 perché non era ancora passata a prendere la figlia, quando normalmente lo faceva verso le 16:00. Questa, rispondendo, ha giustificato il ritardo con il fatto che l’uomo che doveva darle il cambio sul lavoro non era ancora arrivato. Sulla motivazione la teste non è stata in grado di essere perentoria, dicendo che forse, in maniera meno verosimile, poteva anche averla data in un’altra occasione. Per contro è stata apodittica nell’indicare l’orario della chiamata, così come quello in cui è poi giunta la donna: poco prima delle 19:00 (VI __________ 20.10.2009, allegato 31 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 2).

                                         La correttezza della ricostruzione temporale è confermata pure dai due controlli della velocità nei quali è incappata l’imputata, (18:48 il primo e 19:00 il secondo, al rientro, AI 17).

                                     

                             17.4.   Oltre a ciò, anche i dati che emergono dai tabulati telefonici di PC 1 sono in contrasto con le dichiarazioni dell’imputata. Come visto poco sopra, egli è rimasto a Monte Carasso dalla donna, in base ai rilevamenti dei collegamenti ai vari ripetitori, sino a poco prima delle 19:00, essendosi alle 19:01 trovato all’altezza dell’antenna di Biasca. Incrociando questi fatti con la descrizione delle violenze fatta da AP 1, che ha dichiarato che una volta finito di sodomizzarla l’uomo si sarebbe lavato e poi sarebbe subito partito dopo averla liberata dalle manette, l’abuso sarebbe pertanto terminato tra le 18:00 e le 18:30 e sarebbe quindi durato oltre un’ora e mezza.

                                         Essendo impensabile che dopo una violenza carnale, l’uomo sia rimasto in giro per Monte Carasso ancora per più di un’ora, questo significa che al momento della telefonata dell’istituto scolastico della figlia delle 17:20, l’asserita aggressione sessuale ai danni dell’imputata avrebbe dovuto essere nel pieno della sua brutalità.

 

                                        Ciò posto, senza necessità di ragionamenti approfonditi, non si può non vedere come sia del tutto inconcepibile che ella, alle 17:20, quando l’uomo stava ancora avendo un rapporto sessuale con lei - che secondo la sua tesi, si ricorda, era forzato - e quando lei era già probabilmente ammanettata, abbia potuto tranquillamente rispondere alla telefonata dell’istituto e inventare la scusa del collega ritardatario. A parte la questione della fattibilità fisica di prendere la cornetta con le manette ai polsi ed un uomo che si sta scatenando sul suo corpo, non è immaginabile che una vittima di un reato così grave abbia la freddezza di sostenere una conversazione, anche breve, con una terza persona riuscendo a fare finta di nulla. Assurdo è pure che un violentatore lasci rispondere la propria vittima al telefono durante gli abusi, anche solo per il rischio che possa chiedere aiuto.

                                         Non da ultimo, al dibattimento d’appello, la donna ha affermato d’aver risposto al telefono che si trovava nella sala del suo appartamento, ciò che avrebbe dovuto comportare che la medesima vi si recasse dalla camera da letto dove PC 1 l'aveva ammanettata e le stava usando violenza carnale. Anche da questo punto di vista la versione della prevenuta è inverosimile.

 

                                         In questo senso, sempre volendo cercare di seguire la storia così come raccontata dalla prevenuta, finendo tutto prima delle 17.20, ella non avrebbe certamente dovuto lavarsi velocemente e pulire tutto sommariamente, poiché avrebbe avuto oltre un’ora e mezza di tempo per farlo prima di correre dalla figlia e imbattersi nel radar delle 18:48.

                                         Ad onor del vero la tesi d’aver dovuto cancellare in tutta fretta le tracce di quanto avvenuto dal suo corpo e dall’abitazione nemmeno si combina con la versione secondo la quale la violenza carnale è terminata verso le 18:00/18:30, poiché dall’orario di partenza di PC 1 risultante dalle tabelle tecniche degli allacciamenti, è chiaro che non vi sarebbe certamente stato per la donna tempo per fare tutto e correre alla scuola.

 

                                         È pertanto evidente che AP 1 ha mentito e che, mentendo, ha creato una versione dei fatti confusa e irrealistica.

 

                             17.5.   Oltre a questo, anche il tenore dell’sms scritto da AP 1 a PC 1 (PG AP 1 4.11.2009, allegato 12 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 3) qualche giorno dopo i fatti non si concilia con una violenza carnale, ma è espressione di una donna ferita nei propri sentimenti, che non accetta che l’uomo di cui si è innamorata sia interessato a lei solo sessualmente. In nessuna parola del testo usato si trova un vago accenno ad abusi fisici. Dopo quanto avvenuto secondo l’imputata e nella situazione psicologica in cui lei ha detto di essersi trovata (“ho avuto incubi, vomito, nausea, non mangiavo più, non volevo neanche andare dalla polizia, non volevo neppure denunciarlo, io volevo solo dimenticare, come se a non parlare quello che era successo sparisse da solo ma così non è stato”, PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 9) è impensabile che l’unico rimprovero mosso è quello di aver approfittato del suo amore e di essersi servito come si fa in un bordello. Anche perché nemmeno nei postriboli si ricorre alla violenza per ottenere dei rapporti non consensuali.

 

                                18.   Dagli scambi di sms che si trovano agli atti, emerge inoltre come il tema principale delle discussioni tra le parti fosse il sesso e come PC 1 non abbia mai lasciato spazio ad alcun dubbio circa la totale irrilevanza della componente sentimentale (AI 27). Nonostante questo e nonostante le lamentele della donna che voleva, legittimamente, essere trattata come una persona e non solo come un oggetto di svago, la loro relazione è continuata sino ai fatti.

                                         Tra l’altro, proprio il 31 luglio 2009, l’uomo ha esplicitato, una volta di più, il suo interesse per il sesso anale e l’imputata gli ha risposto di averne paura perché non l’aveva mai fatto (AI 27). E’ quindi evidente che della penetrazione da tergo concretizzata il 4 agosto 2009, se ne era appena parlato, sicché non è una pratica imprevista. Già in precedenza questo era un argomento ricorrente e PC 1, dopo averle raccontato che in vita lo aveva fatto solo con due donne, aveva avuto modo di rassicurarla scrivendo “Aber du musst nicht analsex mit mir machen es ist auch so schön mit dir” (AI 27).

                                         Da questi brevi scambi si può ricavare come il sesso anale fosse stato sempre un chiaro desiderio dell’uomo, come la donna abbia sempre avuto timore a concedersi in tal senso e come egli abbia cercato di convincerla ad assecondarlo, chiarendo comunque che non doveva sentirsi obbligata a farlo.

 

                                         Per contro non si trova alcun indizio che possa indurre anche solo ad ipotizzare che l’uomo fosse fisicamente violento o che usasse imporsi sessualmente.

                                         Avendo cercato di descrivere la sua visione della relazione come del tutto romantica, nella quale il sesso non era per lei forza trainante, sicché le esplicite avances verbali dell’uomo erano per lei una imposizione tollerata ma non apprezzata, ed avendo cercato di connotare PC 1 come una persona che ad un certo punto, senza motivo, ha fatto un click ed è diventato ossessionato dal volerle imporre di praticare sesso “estremo” contro la sua volontà, queste emergenze risultano essere un ulteriore colpo all’affidabilità delle dichiarazioni di AP 1. Di certo una persona che cerca l’amore puro non si butta in una relazione con un uomo sposato, conosciuto su internet, su un sito al quale lei stessa accede con un nickname simile a quelli usati dalle prostitute (“__________”), che ha sin dalle prime battute chiarito di essere interessato solo ad una relazione fisica, quasi ginnica, ma nulla più. Così come di certo chi ha simili aspettative parla anche di altre cose oltre che di sesso.

 

                                19.   Sull’altro fronte, per contro, le dichiarazioni di PC 1 sono lineari, hanno un senso logico e trovano risconto proprio in quegli aspetti, appena illustrati, che rendono non credibili quelle dell’imputata.

                                         In effetti egli ha già dal primo verbale (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40,) ammesso:

                                         - che sin dal primo incontro la sua speranza era di fare sesso, ma che non è successo nulla perché non voleva forzare la mano (pag. 2);

                                         - che al secondo incontro ci sono stati i primi approcci sessuali ma anche in quel caso non ha voluto forzare le cose e si sono fermati ai preliminari, per passare al rapporto completo solo in occasione del terzo incontro (pag.3);

                                         - che lui ha sempre detto chiaramente all’imputata di volere solo una relazione sessuale, avendo moglie e figlie, mentre lei, a partire dal luglio 2009 ha iniziato a esprimere la propria insoddisfazione per questo tipo di rapporto e a volere di più (pag. 4);

                                         - che nel mese di luglio non si erano più sentiti per un po’ perché a lei non andava di essere sfruttata solo per sesso mentre a lui aveva dato fastidio che lei gli avesse chiesto un aiuto finanziario di fr. 5'000.- per pagare dei debiti. Dopo un po’, tuttavia, hanno ricominciato a scriversi e lei gli ha detto che non le faceva più nulla vedersi solo ogni 5/6 settimane. In questi contatti parlavano molto di sesso e lei gli aveva detto che al prossimo incontro, anche se lei non lo aveva mai fatto, sarebbe stata disposta a fare di tutto, anche sesso anale (pag. 5);

                                         - che in occasione dell’incontro del 4 agosto 2009 si sono trovati a casa dell’imputata e dopo aver bevuto qualcosa hanno iniziato a fare sesso in tutte le variazioni. A suo dire la serata è stata tosta nel senso che lei chiedeva di fare tutto ed era molto su di giri. Alla sua richiesta di penetrarla analmente lei ha risposto di si, e lui non si è fatto pregare (pag. 5 seg.);

                                         - che hanno fatto sesso prima in bagno e poi in camera e che l’imputata aveva le mestruazioni, cosa che non ha impedito che avessero anche un rapporto vaginale (pag. 11 seg.);

                                         - che dopo il rapporto anale, del quale ha descritto le modalità nel dettaglio, la donna ha avuto delle perdite di sangue, ma continuava a ridere e diceva che non faceva nulla (pag. 10 seg.);

                                         - che quel giorno non avevano oggetti ma forse si erano legati al letto con bende, ma non tanto da impedirsi di muoversi: in ogni caso non sono state usate manette (pag. 11);

                                         - che alla fine hanno bevuto qualcosa e poi lui è rientrato, per essere a casa verso la 01:00. Durante il viaggio di ritorno lei gli ha scritto molti sms lamentandosi di nuovo di sentirsi usata. Messaggi ai quali ha deciso di non reagire, avendo capito che a quel punto era meglio interrompere ogni contatto (pag. 6);

                                         - che dopo 8/9 giorni di silenzio ha ricevuto, da un numero diverso da quello della AP 1, quello da lui registrato come __________, i messaggi minatori di cui si è già detto e si dirà in seguito (pag. 6);

                                         - che il giorno dei fatti lui è arrivato da lei verso le 16:30, perché lei aveva lavorato fino a verso le 16:00, e pensa di essere ripartito verso le 20:00/21:00. Giungendo da lei ha suonato il campanello e visto che lei non apriva le ha mandato un sms chiedendo se era in casa, considerato che si erano accordati di trovarsi da lei. Mentre stava riscendendo le scale ha ricevuto un sms che diceva che era nell’appartamento e quindi è tornato da lei (pag. 12);

                                         - che il 4 agosto 2009 prima di andare dalla prevenuta era stato a Barbengo per lavoro, poi si è recato ad Arbedo verso le 15:35 per vedere dove era il locale nel quale lavorava, non per entrarci ma per aspettarla fuori. Non avendo la donna ancora finito il turno e non volendola attendere sotto casa, ha fatto un giro in auto per far passare il tempo (pag. 16);

                                         - che lei gli aveva chiesto di rimanere a dormire, il 4 agosto 2009, ma lui non poteva e non voleva. Non voleva perché tutta la situazione lo aveva lasciato perplesso, compreso il rapporto anale, nonostante lo avesse sempre desiderato. AP 1 è rimasta delusa della sua partenza, ma non hanno litigato (pag. 18).

 

                                         Inoltre in questo interrogatorio (come in tutti gli altri da lui subiti) PC 1 ha, senza remore, spiegato quali sono le sue fantasie sessuali, ammettendo addirittura che gli sarebbe piaciuto avere un rapporto con un uomo, e chiarendo che per lui nel sesso è tutto concesso, a parte avere rapporti con bambini e animali (pag. 9).

 

                                         La versione del denunciato, coerente, logica e lineare, ha quindi trovato riscontro nei tabulati telefonici, nel tenore e contenuti degli sms scambiati tra le parti, nella mappatura degli spostamenti del suo telefono nei momenti critici (sia per quanto concerne il giro prima di andare a casa della prevenuta, sia per l’arrivo da lei, sia per l’orario di partenza), nell’esame clinico della zona anale della donna, dal quale è emersa una cicatrice che avrebbe potuto farla sanguinare, nelle dichiarazioni della teste __________ (VI __________ 16.08.2009, allegato 30al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.0210, AI 40) ed in quelle dell’educatrice dell’Istituto __________ (VI __________ 20.10.2009, allegato 31 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40).

 

                               20.   Tutto ben considerato, questa Corte non può che condividere le conclusioni del primo giudice ed accertare che il rapporto sessuale tra AP 1 e PC 1 del 4 agosto 2009 è stato del tutto consensuale, oltre che programmato almeno dal mattino (sentenza impugnata consid. 17.1, pag. 14).

                                         Di conseguenza, la qui imputata, denunciando l’uomo per reati contro la sua integrità sessuale, lo ha fatto sapendo perfettamente che egli non ha mai abusato di lei e che tutto quanto è stato fatto quel giorno, è avvenuto non solo con il suo pieno accordo, ma addirittura con una sua partecipazione attiva e propositiva.

                                        

                                         La denuncia è stata per l’imputata un atto punitivo nei confronti di un uomo che da lei ha voluto sempre e solo una relazione di natura sessuale, senza mai andare oltre, nonostante le sue richieste in tal senso.

 

                                         AP 1 ha quindi mentito su tutti i fronti, in maniera ben programmata, facendo in modo di rafforzare la falsa versione dei fatti omettendo di raccontare elementi decisivi che avrebbero potuto indebolirla.

                                         D’altronde, mentire alle autorità non è una primizia per la donna, che aveva addirittura indicato, quale sua data di nascita per il passaporto, quella della sorella (PG AP 1 8.09.2009, allegato 13 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 1) ed ha poi giustificato questo atto con una scusa ai limiti della presa in giro:

 

  (…) preciso alla verbalizzante che benché nel mio passaporto vi sia indicato la data di nascita 17.12.1968 io in realtà sono nata il 17.12.1976, almeno questo è quanto mi è stato detto lo scorso dicembre 2008 allorquando dopo 5 anni sono tornata a Santo Domingo da quella che ho poi saputo essere la mia vera madre. Io ho sempre creduto di essere nata nel 1968 (…)” (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 1).

 

                                         Per poi rimangiarsi tutto di fronte ai giudici di primo e secondo grado, e confermare di essere nata il 17 dicembre 1968.

 

                                         Vista la natura del reato alla base della denuncia, non è pensabile che l’imputata non sapesse che stava accusando PC 1 d’aver commesso un crimine da lui mai perpetrato e che fosse ben cosciente delle conseguenze penali che una simile dichiarazione avrebbe comportato.

                                         Avendo agito intenzionalmente, per dolo diretto, sono realizzati anche i presupposti soggettivi del reato.

                                         L’appello su questo punto deve essere respinto e la condanna decretata in primo grado confermata.

 

Estorsione, tentata

 

                                21.   Affinché la fattispecie dell’estorsione ex art. 156 CP sia oggettivamente realizzata, l’autore deve determinare una persona a compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo. Oltre alla violenza la legge prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno, mezzo di pressione psicologico che può intervenire in forma espressa o tacita (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ed.,Berna 2010, ad art. 156, n. 11 e 15, pag. 400; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

                                         Si ha un tentativo quando l’autore del reato, dopo averne cominciata l’esecuzione, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla sua consumazione. In tal caso è prevista una punizione con pena attenuata, art. 22 CP.

 

                                         Nel caso concreto, affinché si possa ammettere la tentata minaccia ai sensi dell'art. 156 n. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP, occorre che gli sms che, secondo l’ipotesi accusatoria, costituiscono l’elemento coercitivo, potessero essere percepiti come tali, cioè come minacciosi, da una persona mediamente sensibile. Deve, quindi, poter essere ammesso che la (pretesa) minaccia, cioè la prospettiva dell’inconveniente, sia atta ad indurre un destinatario ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della vittima ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena libertà decisionale.

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31.l).

 

                                22.   La giudice di prime cure ha in primo luogo accertato che la persona che scriveva a PC 1 sotto lo pseudonimo di “__________” altri non era che AP 1 (sentenza impugnata consid 19, pag. 16 segg.). In seguito, analizzando gli atti, ha stabilito che le dichiarazioni dell’accusatore privato sono credibili anche su questo punto, mentre l’atteggiamento menzognero della donna è chiaramente indiziante di una sua colpevolezza.

 

                                23.   Come visto in precedenza, a mente della difesa, non è provato che:

                                         - “__________” esista realmente e che sia AP 1;

                                         - sia mai stato inviato, rispettivamente PC 1 abbia mai ricevuto un sms con i contenuti indicati nell’AA;

                                         -  l’sms sia stato inviato dall’utenza __________

                                         -  l’imputata abbia usato l’utenza __________ per inviare tale sms.

 

                                         Il problema, e non può che essere così, è di mera natura probatoria, poiché è indiscutibile che degli sms dal contenuto: “vuoi rovinarti la vita? … vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, … voglio fr. 20'000.-,… hai tempo fino a domani” abbiano un carattere minatorio e siano atti ad indurre una persona neutra, che ha comunque sia commesso un adulterio come nel caso specifico, a procedere ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio. Nemmeno discutibile, visto il loro contenuto, è che l’autore abbia agito intenzionalmente.

 

                                         Da vagliare è per contro se sussistono prove sufficienti a ritenere che tali messaggi siano stati effettivamente scritti, che siano stati spediti dall’utenza di “__________” e che la loro autrice sia la prevenuta.

 

                                24.   Detto già prima della credibilità di PC 1 in merito alla descrizione di quanto avvenuto il 4 agosto 2009, si deve partire da questo presupposto per verificare le sue dichiarazioni sulla tentata estorsione.

                                         Rispetto ai primi fatti, l’analisi deve essere ad ogni modo effettuata tenendo in considerazione l’ipotesi che egli abbia potuto, vista l’accusa mendace, a sua volta mentire per vendicarsi del torto subito. Come vedremo, una teoria del genere non ha alcun fondamento, ma è corretto, per completezza di ragionamento, vagliarla.

                                     

                                         In merito a questi reati, in occasione della sua prima verbalizzazione (PS PC 1 4.11.2009, allegato 1 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40,), avvenuta previo prelevamento forzato dal suo appartamento nel Canton Argovia da parte delle forze dell’ordine, egli ha dichiarato:

                                         - che da luglio 2009 la donna aveva iniziato a lamentarsi del fatto che lui la cercava solo per il sesso (pag. 4);

                                         - di essere stato contattato tramite Badoo anche da altre persone del Ticino, tra cui una donna - poi registrata nei suoi contatti come “__________” - che gli diceva di cercare uomini per sesso e che lui ha sempre sospettato essere la AP 1 che voleva dimostrare di aver ragione quando gli rinfacciava di essere in cerca di altre donne (pag. 4);

                                         - che ha subito chiesto all’imputata se era lei, ma questa ha negato e ha detto che forse era l’ex marito (pag. 4);

                                         - che dopo il quarto incontro, nelle prime settimane di luglio, l’imputata gli aveva detto che aveva molti debiti e che le servivano in tempi brevi fr. 5'000.-, soldi che lui non le ha dato, anche perché si era sentito un po’ sfruttato (pag. 5);

                                         - che dopo il 4 agosto 2009 ha capito che doveva interrompere ogni contatto con la donna ed ha così bloccato tutti i suoi contatti (internet, badoo, msn,…), così che non l’ha più sentita per 8/9 giorni (pag. 6);

                                         - che poi ha ricevuto degli sms da “__________” che le dicevano di contattare AP 1 per convincerla a tornare con l’ex-marito. Lui, sempre pensando che dietro ci fosse la AP 1, ha risposto che non aveva più a che fare con lei da tempo. Poi ha ricevuto altri sms dallo stesso numero che gli dicevano che conoscevano il suo indirizzo e il suo nome, per convincerlo a prendere contatto con l’imputata. A questi egli ha risposto che lei non gli interessava più e che non voleva essere disturbato. Al limite, vista la minaccia, aveva detto che era disposto ad incontrarla per concludere la vicenda. In seguito ha ricevuto un sms con il quale gli sono stati chiesti fr. 20'000.- in cambio del silenzio (pag. 6);

                                         - che gli sms erano scritti in un tedesco stentato come quello che la prevenuta usava (pag. 6);

                                         - che alla minaccia ha reagito non rispondendo più e non usando più il suo cellulare __________ (pag. 6);

                                         - che il week end successivo alla richiesta di fr. 5'000.- l’imputata gli aveva detto che aveva talmente bisogno di soldi che si sarebbe anche prostituita e che lui le aveva ribattuto di essere dispiaciuto, ma che lui cercava solo sesso senza grosse complicazioni (pag. 7);

                                         - che non aveva la certezza che il ricatto arrivasse dalla AP 1, cioè che lei fosse __________, ma che era la sua impressione (pag. 7);

                                         - che i contatti con “__________” sono iniziati a maggio/giugno 2009 tramite Badoo, sotto il nickname “__________”. Inizialmente lui aveva pensato fosse un uomo, ma poi gli era stato detto che era una donna e in un secondo tempo avevano scritto di essere una coppia. Scambiatisi il numero di telefono, lui lo ha registrato sotto __________. Con gli sms __________ gli diceva che voleva sesso e che si dovevano incontrare. Non ha mai scoperto chi si celasse dietro al nickname (pag. 15);

                                         - che a luglio la AP 1 aveva portato la figlia all’ospedale per un problema all’occhio e dai messaggi di __________ lui aveva capito che lei sapeva che la piccola era stata ricoverata e per cosa. L’imputata sentito questo gli aveva detto che forse “__________” era l’ex marito, ma lui non le ha mai creduto, pensando che in realtà fosse lei (pag. 15 seg.);

                                         - che __________ via sms una volta gli ha detto che non aveva credito e che non poteva scrivergli, chiedendogli di comprarle una tessera __________ da fr. 20.- o 30.-, cosa che lui ha fatto inviandole il codice (pag. 18).

 

                                         Queste dichiarazioni sono state ribadite e precisate anche in seguito. In modo particolare la vittima ha aggiunto (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40),:

                                         - che gli sms di __________ erano sempre incentrati sul sesso. Il contatto gli proponeva rapporti sessuali, ma lui non ha mai dato seguito perché la cosa non gli quadrava. In modo particolare lo aveva insospettito il fatto che quando ha detto alla AP 1 di essere stato contattato da __________, questa gli aveva detto di essere stata contattata anche lei e che quelle erano persone cattive “Schlechte Leute” (pag. 3);

                                         - che __________ si esprimeva in maniera molto più esplicita della prevenuta, proponendo ad esempio sesso con consumo di cocaina (pag. 3);

                                         - che dopo gli scambi di sms con __________, la AP 1 frequentemente gli scriveva in maniera gelosa accusandolo di essere sempre in cerca di donne. Spesso dopo i contatti con la prima riceveva i messaggi della seconda ed è addirittura capitato che ricevesse messaggi contemporaneamente da entrambi (pag. 3);

                                         - che dopo che __________ gli ha scritto di andare a trovare la AP 1 e la figlia in ospedale, ha avuto la certezza che __________ fosse una persona che conosceva molto bene l’imputata (pag. 4);

                                         - che dopo questi fatti ha ricevuto altri messaggi da __________ con cui gli veniva detto di tornare assieme alla AP 1 e da questo lui aveva avuto l’impressione che il contatto fosse un uomo e meglio l’ex marito dell’imputata (pag. 4);

                                         - che i messaggi minatori del 17 agosto 2009, in tedesco, erano iniziati con un “vuoi rovinarti la vita”, seguito da un sms con il suo indirizzo di casa, i numeri di telefono suoi e della moglie e le parole “vengo a casa tua e racconto quello che hai fatto in Ticino”. A questo lui ha risposto “ma che cosa vuoi?” ottenendo come reazione l’sms con scritto “voglio fr. 20'000.- da te”. A questo lui non ha poi più replicato, ma __________ gli ha ancora scritto “ultimatum, hai tempo fino a domani alle 12:00”. Lui ha continuato a restare in silenzio e il giorno seguente alle 12:00 non è successo nulla, ma nel pomeriggio, verso le 15:00/16:00 __________ ha inviato un sms dal tenore “pensaci bene, stai rischiando molto, hai tempo ancora ifno a domani”. Poi non è successo nulla sino a quando, due giorni dopo, gli è giunto un altro sms con scritto: “hai avuto la tua possibilità ora vedrai cosa succederà”. Questo è stato l’ultimo messaggio tra i due (pag. 5);

                                         - che con le minacce del 17 agosto 2009 __________ gli aveva scritto pure delle sue figlie, ma lui non ha mai detto nulla a __________ della sua famiglia e nemmeno dato i suoi estremi personali reali (pag. 6);

                                         - che ha tenuto i messaggi per un po’, ma poi a fine settembre/inizio ottobre li ha cancellati visto che nessuno si faceva vivo. Parallelamente ha cancellato tutti i contatti di __________ e della AP 1 (pag. 5);

                                         - che dopo approfondita verifica degli estratti, gli sembra che il numero di __________ fosse lo 076 745 53 19;

                                         - che non ha denunciato la minaccia e i tentativi di estorsione perché aveva paura di dire a sua moglie che la tradiva (pag. 7).

 

Dalle dichiarazioni dell’uomo, che come detto è pienamente credibile quando parla dei fatti del 4 agosto 2009, si ricava come egli ha raccontato la storia delle sue conversazioni con “__________” e delle minacce a fini d’estorsione precisando di aver sempre creduto che l’autrice fosse la prevenuta, ma riferendo anche di aver pensato, ad un certo momento, che fosse un uomo, poi una coppia, poi l’ex marito della donna. L’esposizione di questi dubbi rende le sue dichiarazioni spontanee e schiette, per cui molto credibili. Così come attendibile è il fatto che egli, nella situazione delicata in cui si trovava, cioè quella del fedifrago sotto minaccia, non appena ha pensato che le acque si fossero calmate ha cancellato ogni traccia dei messaggi, tirando un sospiro di sollievo. Continuare a tenerli sui suoi cellulari sarebbe stato un rischio inutile e di certo, non essendo una querela penale contro la donna pensabile, poiché avrebbe scoperchiato il vaso di Pandora, non avrebbe mai potuto usarli.

 

A rendere credibile l’accusatore privato anche su questo punto contribuisce il suo comportamento processuale. In effetti, pur avendo visto messa a serio repentaglio l’unità della sua famiglia a seguito della denuncia mendace di AP 1, egli non ha mai usato una parola di troppo contro di lei, non ha mai chiesto una sua condanna e, nella presente procedura, non ha mai avanzato pretese di sorta. E’ quindi possibile escludere qualsiasi tipo di intento vendicativo da parte sua.

 

                                         Richiamando anche quanto già scritto in precedenza sull’affidabilità della vittima PC 1, tenuto conto anche dei dettagli forniti nel descrivere gli eventi ed i contenuti dei messaggi, si può accertare che egli ha realmente intrattenuto dei contatti con il profilo Badoo “__________”, e con il numero telefonico di questi, da lui registrato come “__________”, e che proprio dall’utenza corrispondente a quest’ultima gli sono giunti i messaggi minatori i cui contenuti sono stati ritenuti dal decreto d’accusa. Pure accertato è che la lingua usata dalla persona dietro a questo profilo era un tedesco zoppicante uguale a quello con cui si esprimeva l'accusata quando comunicava con l'uomo.

                                        

                                25.   Appurata l’esistenza dei messaggi all’origine dell’estorsione resta da verificare se sono attribuibili all’imputata.

 

                                         La stessa ha in effetti sempre negato di essere “__________”. Tuttavia vi sono svariati elementi che, considerati nel loro insieme, permettono di concludere il contrario.

 

                                         In primo luogo il numero indicato da PC 1 come quello di __________, cioè __________ è risultato essere intestato a __________, nata il __________ e residente in V__________, a __________ (AI 36, all. 1). In occasione del processo d’appello, per la prima volta, la prevenuta ha ammesso esplicitamente che la scheda è effettivamente intestata a lei (verb. dib. d’appello, pag 5).

                                         Tale utenza telefonica ha effettivamente avuto uno scambio di sms con l’uomo il 17 agosto 2009 (PS PC 1 10.11.2009, allegato 4 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, , all. a).

                                         Inoltre è stato appurato che la scheda telefonica del numero __________, in uso esclusivo all’imputata, è stata inserita in un apparecchio cellulare __________ dal 28 maggio 2009 al 9 settembre 2009 e in quello __________ nel periodo dal 28 maggio 2009 all’8 giugno 2009, entrambi di proprietà ed in uso alla donna. Parallelamente è stato provato che la scheda relativa al numero __________ (__________) è stata inserita nel primo apparecchio cellulare dal 6 giugno al 2 settembre 2009 e nel secondo dal 28 maggio 2009 all’8 giugno 2009 (AI 36, all. 1).

                                         Queste prove oggettive attestando in maniera insindacabile che la AP 1 era direttamente coinvolta nell’uso dell’utenza di __________. Avendo negato ella di avere avuto anche solo di riflesso a che fare con il profilo di “__________” e non essendoci altre spiegazioni possibili, non si può che ritenere dimostrato che __________ era in realtà l’imputata. D’altronde ella stessa ha negato di aver avuto contatti con PC 1 dopo i fatti, a parte per quei messaggi di cui si è già detto, per cui non è certamente pensabile che lo scambio di sms del 17 agosto 2009 sia stato fatto con la sua reale identità.

                                        

                                         AP 1 ha dichiarato che ad agosto 2009, dopo i fatti, ha chiesto a un ex amico che lavora alla polizia se poteva controllare i dati di PC 1 in base al numero di targa della sua auto, venendo così a sapere quale fosse il suo vero cognome (prima aveva detto di chiamarsi __________), fatto che attesta che si è informata sui suoi estremi reali (PP AP 1 13.10.2009, AI 9, pag. 10) e che quindi rende credibili i contenuti delle minacce formulate con gli sms nonché la conoscenza dei dati personali dell’accusatore privato e della sua famiglia.

 

                                         L’imputata aveva poi dei problemi di denaro e covava astio nei confronti dell’uomo per non averle concesso più del suo corpo, come attestato dalla denuncia mendace di cui si è detto, sicché anche il movente che ha spinto la donna a tentare l’estorsione è chiaro.

                                         Nel negare la commissione del reato, inoltre, ella è incorsa in varie contraddizioni, soprattutto in occasione del verbale reso di fronte alla PP il 23 dicembre 2009 (AI 18) allorquando ha dapprima dichiarato di possedere solo il telefono cellulare che l'uomo le ha regalato, sostenendo che è stato lui ad incastrarla organizzando la messa in scena di “__________”, per poi dire d’aver perso il telefono nell'auto di PC 1 e che forse lui ha architettato tutto dandogliene un altro (pag. 4). Dopo che la verbalizzante le ha fatto notare che questa tesi non reggeva perché la tessera corrispondente al telefono che lei asseriva aver perso ha ancora funzionato il 9 settembre 2009, ella ha dichiarato di aver buttato via il natel che lui le ha dato perché non voleva avere a che fare con lui (pag. 5). Fattale notare la contraddizione, AP 1 ha sostenuto che intendeva dire che il telefono che aveva perso stranamente l'ha ritrovato nella sua bucalettere, così che ha inserito la sua tessera e poi lo ha buttato via (pag. 5).

                                         Da questo verbale emerge chiaramente come sulla questione l'imputata abbia mentito e come, una volta messa alle strette, non sia riuscita a tenere una linea coerente e sia incorsa in contraddizioni e giustificazioni inverosimili. L'unico motivo che può averla spinta a dichiarare il falso è, nuovamente, che dietro a tutto quanto fatto con il profilo “__________” c'era lei.

 

                                         Identiche riflessioni varrebbero per quanto dichiarato in appello: in effetti anche di fronte a questi giudici la donna è stata piuttosto confusa quando ha dovuto spiegare quali e quanti telefoni aveva a disposizione, rispettivamente perché. Basti qui ricordare come inizialmente abbia detto che il cellulare perso nella macchina del compagno era privo di scheda SIM, per poi dire, due frasi dopo, che invece la scheda c’era (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

                                         L'unica altra persona che potrebbe, perché chiamata in causa da PC 1 e dall'imputata, entrare in considerazione è l'ex marito della donna. Ma si tratta di una mera ipotesi di lavoro, che non può trovare spazio alcuno già solo per il fatto che la AP 1 stessa l’ha esclusa poiché non aveva più avuto nessun rapporto con lui da anni (PG AP 1 4.9.2009, AI 19, pag. 2 e verb. dib. d’appello, pag. 5). Egli, non solo non aveva quindi alcun interesse a scrivere alla vittima dietro a uno pseudonimo, proponendo sesso e, poi, chiedendo soldi, ma addirittura, non si vede come potesse essere a conoscenza della relazione tra i due. Inoltre non è pensabile che egli, tra l’altro non residente in Ticino, fosse a conoscenza degli estremi Badoo della vittima e, di riflesso, del suo numero di cellulare. Ancor più difficile è pensare che egli potesse conoscere indirizzo e situazione famigliare di PC 1.

 

Ma non solo, da quanto emerge dall’interrogatorio di __________, teste della difesa, AP 1 non aveva detto nemmeno a lui chi fosse il suo amante svizzero-tedesco, neppure dopo la presunta violenza (VI __________ 7.09.2009, allegato 32 al Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.01.2010, AI 40, pag. 6: “Non so come si chiama, non so dove abita, non so quasi nulla.”). Se non ne ha parlato con lui, che era il suo “confidente”, non è peregrino pensare che nessuno sapesse che PC 1 aveva una relazione con la prevenuta, a parte lei.

 

                                26.   Assodato quindi che vi è stato realmente un tentativo di estorsione ai danni di PC 1 nelle modalità descritte nel decreto d’accusa, che la scheda telefonica usata per il reato era intestata a nome della prevenuta, con un indirizzo volutamente errato, che è stata inserita solo nei telefoni cellulari della stessa e che quest'ultima ha spudoratamente mentito, contraddicendosi più volte, per cercare di convincere gli inquirenti della sua innocenza, senza mai ammettere neppure l'evidenza (come quella che il 17 agosto 2009 tra il numero __________ a lei intestato e quello della vittima vi è stato uno scambio di sms), non si può che concludere per la colpevolezza di AP 1 anche per la tentata estorsione ai danni dell'ex partner. Il movente è sia l’intenzione di vendicarsi per non aver mai voluto andare oltre la relazione sessuale, sia la speranza di ottenere del denaro, in quei momenti decisamente utile.

                                         La reazione al fallimento del tentativo di estorsione è stata poi la denuncia mendace.

                                         Anche su questo punto l'appello deve quindi essere respinto.

 

                                         Commisurazione della pena

 

                                27.   In definitiva, dunque, le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i reati di tentata estorsione e di denuncia mendace devono essere confermate.

                                        

                                         Con l’appello è genericamente stata contestata la commisurazione della pena effettuata dal giudice della pretura penale, abbinata ad una richiesta di riduzione. Tuttavia, de facto, l’imputata non si è premurata di spiegare per quale motivo la pena inflittale sarebbe eccessiva, rispettivamente sulla scorta di quali elementi andrebbe ridimensionata.

 

                                28.   Dopo aver dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione della pena, la giudice della Pretura penale ha concluso che “Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusata agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 450.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di AP 1, considerando pure, ai sensi dell’art. 48 lett. e) CP, il lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati durante il quale l’autrice ha tenuto buona condotta.” (sentenza impugnata, consid. 24.3., pag. 24).

             

                                          Già ad un esame di massima si può notare come la sentenza impugnata, su questo punto, sia priva di motivazione e presenti quindi una grave lacuna formale. Il fatto che il primo giudice si sia limitato a riprendere pedissequamente dei considerandi sui principi su cui si basa la commisurazione della pena, senza poi spendere alcuna parola sulla loro applicazione al caso concreto, impedisce un qualsiasi esame delle valutazioni effettuate.

                                          Una simile mancanza imporrebbe un rinvio della pratica alla Pretura penale affinché venga sanata.

                                          Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal rinvio, considerando che l’autorità di secondo grado dispone di un ampio margine d’apprezzamento anche per quanto concerne la commisurazione della pena e appurato che gli elementi in atti consentono di procedere alla determinazione della sanzione senza grosse difficoltà.

 

                             29. a.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                  b.   In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

                                   c.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                                 30.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

                                 31.   AP 1 risponde dei reati di denuncia mendace, art. 303, punito con una pena detentiva o pecuniaria, e di estorsione tentata, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La sua colpa per la denuncia mendace è medio grave. In effetti, a una delusione d’amore, ha reagito in una maniera spregevole, cercando di far condannare l’ex amante per dei reati infamanti, mai commessi, come quelli della violenza carnale e della coazione sessuale. Se avesse avuto successo nei suoi intenti, l’uomo, oltra a vedersi rovinare la vita famigliare, sociale e professionale, avrebbe arrischiato di trovarsi privato della libertà per lungo tempo. Così facendo, la prevenuta ha dimostrato grande cinismo, immenso egoismo e scarsa umanità.

                                         

                                          La colpa per la tentata estorsione è sicuramente almeno di grado medio, poiché approfittando della situazione di debolezza della vittima, che non voleva perdere la famiglia, ha cercato di indurla a versarle fr. 20'000.- L’importo non è oggettivamente eccessivo, ma per PC 1 era comunque di rilievo, visto che ha dichiarato che già una cifra di fr. 5'000.- per lui era impossibile da recuperare.

             

                                          A fronte di simili circostanze, si imporrebbe una pena ben superiore a quella inflitta in prima sede, se non addirittura una pena detentiva. In virtù del divieto della reformatio in peius, non si può tuttavia superare le 75 aliquote giornaliere decretate dal pretore.

 

                                          Nel contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte fatica ad intravvedere elementi a favore della prevenuta e, di riflesso, di un’attenuazione della pena. Se, in effetti, si può pensare che una delusione d’amore comporti sconforto e disperazione, risulta difficile giustificare con questo la commissione di atti gravi come quelli in disamina.

                                          Inoltre AP 1 non ha collaborato in maniera particolare durante l’inchiesta, anzi, ha negato i fatti e mentito a più riprese. Perfino al processo d’appello. Evidentemente ciò è nei suoi diritti, ma non può essere preso in considerazione come elemento positivo. La situazione famigliare non era particolarmente disastrata.

 

                                          Di conseguenza, con la presente decisione non si può che confermare la pena inflitta in prima sede di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, importo, nemmeno questo contestato, che appare adeguato alla situazione finanziaria della prevenuta.

 

                                          Sempre già solo per il divieto di reformatio in peius, la pena pecuniaria deve rimanere sospesa per un periodo di prova di 2 anni, art. 42 CP. A tal proposito va comunque detto che dai fatti l’imputata si è comportata bene e che non sussistono elementi tali per sostanziare una prognosi negativa.

 

                                          Alla pena pecuniaria sospesa, appare indispensabile aggiungere una multa, da confermare in fr. 450.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarà di 15 giorni.

 

                                          Gli estremi del lungo tempo trascorso, riconosciuto in prime cure, non sarebbero dati. Tuttavia, in linea con quanto testé detto, non si può procedere ad un aggravio della pena.

                                          In effetti, giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento. Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).

                                          L’estorsione si prescrive (e prescriveva secondo il diritto applicabile al momento dei fatti) in 15 anni, art. 97 lett. b CP. La stessa durata ha il periodo di prescrizione della denuncia mendace.

 

                                          È pertanto errato applicare l’attenuante specifica del tempo trascorso, come invece fatto nella sentenza impugnata. Al limite il lungo periodo passato dai fatti potrebbe, in teoria, trovare spazio come attenuante generica, ma nella fattispecie nemmeno per questa applicazione si vedono dati i presupposti.

 

Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio

 

                                32.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico della condannata.

 

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante.

 

Con istanza del 2016, AP 1 ha postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per un importo complessivo di fr. 3'487.30.

L’indennizzo del difensore d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore.

Dall’estratto allegato (doc. CARP I, inc. 17.2016.5), si può vedere come la nota consista in 17 ore e 25 minuti di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 94.- di spese.

Essendo l’arringa del legale stata fatta esattamente sulla traccia di quella di primo grado, si giustifica riconoscere, complessivamente, 11 ore di onorario, comprensive del dibattimento. Pertanto, a titolo di indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'240.- (fr. 1'980.- onorario + fr. 94.- spese + fr. 166.- IVA).

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuta a rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      77, 80, 81, 84, 135, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

22, 42, 48 lett. e, 106, 156 e 303 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

 

                            1.1.1.   estorsione (tentata), per avere, per procacciarsi un indebito profitto, a Monte Carasso, in data 17 agosto 2009,

minacciando PC 1 di un grave danno, tentato di indurlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio, sotto le mentite spoglie di “__________” scrivendo a PC 1 “vuoi rovinarti la vita?... vengo a casa tua e racconto cosa hai fatto in Ticino, …voglio CHF 20'000,… hai tempo fino a domani”,

                                          tentato di ottenere dal medesimo la somma summenzionata;

 

                            1.1.2.   denuncia mendace, per avere, a Lugano, in data 4 settembre 2009, denunciato PC 1 come colpevole di reati contro l’integrità sessuale, sapendolo innocente e questo al solo scopo di avviare nei suoi confronti un procedimento penale;

 

                               1.2.   AP 1 è condannata:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per un totale di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni;

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'100.- (tremilacento) per il procedimento di primo grado.

 

                                   2.   L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

 

 

                                   3.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

 

- onorario                                    fr. 1'980.00

- spese                                        fr.     94.00

- IVA                                            fr.   166.00

Totale                                          fr. 2'240.00

 

                                         ed è anticipata dallo Stato.

 

                               3.2.   In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

 

                               3.3.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                               3.4.   Contro la presente decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.      1000.00   

-  altri disborsi                            fr.        200.00   

                                                     fr.     1'200.00

 

sono posti a carico dell’appellante AP 1 e per essa, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   6.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.