Incarto n.
17.2015.111

Locarno

28 ottobre 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Giovanni Celio e Lepori Colombo

 

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 aprile 2015 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall'avv. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 aprile 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 5 agosto 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con sentenza 21 aprile 2015 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

 

                                     -   ripetuto furto d’uso di un veicolo,

per avere, il 7 agosto 2013 a __________, nonché il 3 febbraio 2015 a __________, sottratto per farne uso l’autovettura marca Mercedes targata __________ della moglie __________, rispettivamente l’autovettura marca Fiat Panda targata __________ della società __________ di __________ e __________, __________

 

 

                                     -   ripetuta guida senza autorizzazione

                                         per avere, il 7 agosto 2013 a __________ nonché il 7 e l’8 ottobre 2014 a __________ e __________ e il 3 febbraio 2015 sulla tratta __________ e ritorno, condotto l’autovettura marca Mercedes targata __________, rispettivamente l’autovettura marca Mercedes Benz SLK targata __________ e l’autovettura Fiat Panda targata __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata il 12 ottobre 2012 a tempo indeterminato

 

                                         e lo ha condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla pena detentiva di 6 mesi, interamente da espiare.

                                         La Corte delle assise correzionali ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena di 60 aliquote giornaliere (da fr. 70.- l’una), per complessivi fr. 4'200.-, decretata nei confronti di AP 1 con DA 10 dicembre 2012;

 

 

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise correzionali il condannato ha tempestivamente interposto appello contestando, in estrema sintesi, l’irrogazione di una pena detentiva.

 

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della sentenza 21 aprile 2015 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 28 ottobre 2015 durante il quale:

 

                                     -   l’avv. DI 1, patrocinatore di AP 1, ha concluso per una riduzione della pena inflitta al suo assistito che ha chiesto di fissare, a fronte dello stato di scemata imputabilità in cui ha agito, in 150 aliquote giornaliere (il cui ammontare ha postulato venga fissato al minimo legale), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni. Non si è, invece, opposto alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di cui al DA del 10.12.2012;

 

 

ritenuto

 

                                   1.   Sulla vita dell’imputato e sulle sue condizioni economiche, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al considerando II.1. della sentenza impugnata.

 

                                   2.   Dall’estratto del casellario giudiziale richiamato dalla prima Corte (doc. TPC 8) risulta, a carico di Lucini, una sola condanna: quella emessa il 10.12.2012 dal MP che ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (da fr. 70.- ciascuna), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'500.- (sulle dichiarazioni dell’imputato in relazione a tale condanna, si rinvia al considerando II.2, pag. 7 della sentenza impugnata).

                                         Il decreto d’accusa è passato incontestato in giudicato.

 

                                   3.   Risulta dagli atti che, oltre alle autorità penali, AP 1 ha interessato più e più volte l’autorità amministrativa competente in materia di circolazione stradale.

                                         Queste le decisioni che lo concernono:

 

                                         - 31 agosto 1984: revoca della licenza di condurre per 2 mesi per "altri errori di guida";

                                         - 5 dicembre 1988: revoca della licenza di condurre per 2 mesi           per eccesso di velocità;

                                         - 26 giugno 1990: revoca della licenza di condurre per 11 mesi          per ebrietà;

                                         - 28 agosto 1990: revoca della licenza di condurre per 8 mesi per guida nonostante la revoca;

                                         - 18 aprile 1991: revoca della licenza di condurre per 12 mesi             per guida nonostante la revoca;

                                         - 5 novembre 1991: revoca a titolo definitivo con scadenza il 18         giugno 1998 per guida nonostante la revoca;

                                         - 21 agosto 1998: ammonimento per "altri errori di guida";

                                         - 7 dicembre 2007: revoca a titolo definitivo con scadenza il 28.10.2009 per ebrietà;

                                         - 13 dicembre 2012: revoca a tempo indeterminato per eccesso di velocità (cfr. registro automatizzato delle misure amministrative del 12 febbraio 2015, allegato al rapporto di costatazione del 7.8.2013, Al 1, inc. 72.2014.96).

 

                                         A queste va aggiunta la decisione 30 marzo 2015 con cui l’autorità amministrativa gli ha revocato definitivamente la licenza di condurre, con eventuale riesame nel termine di 5 anni (allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).

 

                                   4.   I fatti che hanno originato il procedimento penale non sono contestati (verb. dib. d’appello, pag. 2).

                                         Pertanto, per la loro descrizione così come per quella delle circostanze dell’arresto, si rinvia, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. III.3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata (pag. 8 e 9).

Per quanto riguarda i motivi a delinquere, si rinvia alla lettura dei consid. IV.11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza impugnata (pag. 10 - 13) in cui sono riportate le dichiarazioni di AP 1 sul perché egli ha deciso di mettersi al volante delle vetture appartenenti a terze persone indicate in ingresso nonostante la revoca della licenza di circolazione. A quanto riportato in quei considerandi, ci si limita ad aggiungere che, al dibattimento d’appello, AP 1 ha voluto precisare di essere conscio che i motivi per cui egli si è messo alla guida sono oggettivamente irrisori, ma che, per lui, essi avevano, in quel momento, una dimensione diversa a causa della situazione psicologica particolarmente stressante dovuta alla separazione dalla moglie e, di conseguenza, dal figlio (cfr., per il dettaglio, verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

                                   5.   E’ pacifico che, con i fatti descritti nell’atto di accusa, AP 1 si sia reso autore colpevole dei reati che gli sono imputati. Senza storia, quindi, la sua condanna riportata nei punti 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata.

 

                                   6.   Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena, i considerandi ad essi dedicati in numerose sentenze di questa Corte (in cui si citano, in particolare, i DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2 nonché le sentenze 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1 e 2.2.2; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5; 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti) - che sono, pertinentemente, riportati ai consid. VI.20, 21 e 22 della sentenza impugnata - ci si limita a rilevare che il furto d’uso di un veicolo è punito, dall’art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr, con una pena pecuniaria o una pena privativa della libertà fino a tre anni e che l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr commina la stessa pena a chi conduce un veicolo a motore malgrado la licenza gli sia stata revocata.

 

                                         AP 1 risponde qui di due episodi di furto d’uso (uno ai danni della moglie e l’altro ai danni della ditta per cui lavora) e di quattro episodi di guida nonostante revoca.

                                         Al di là della tutto sommato ridotta gravità oggettiva dei reati di cui egli risponde - che acquistano un certo spessore soltanto a causa del loro concorso e dell’oggettiva futilità dei motivi per cui egli ha deciso di impossessarsi delle vetture altrui e di farne uso nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata - a diventare rilevante, in concreto, è la storia di conducente di AP 1. Infatti, aggrava la sua colpa il fatto che egli, da anni ormai, persevera pervicacemente nell’adozione degli stessi comportamenti illeciti dimostrando, così, un totale dispregio di quelle specifiche norme della circolazione.

                                         Correttamente, il primo giudice ha, al riguardo, annotato quanto segue:

 

(…) AP 1 è plurirecidivo specifico. Dalla metà degli anni ’80 l’imputato ha accumulato una lunga serie di sanzioni, sia penali che amministrative, tutte in ragione di infrazioni alla LCStr, fino alla pronuncia di ben tre decisioni di revoca definitiva.

Detti procedimenti (penali e amministrativi) non sono evidentemente serviti a dissuaderlo dal condurre comunque veicoli a motore.

Basterà ricordare che malgrado la condanna del 2012 egli ha nuovamente condotto in quattro occasioni una vettura, tre delle quali successivamente all’emanazione del decreto d’accusa del 2013 e mentre la vicenda si trovava sub judice in ragione dell’opposizione interposta. Peraltro, in due di queste occasioni AP 1 ha dovuto ricorrere al furto d’uso per poter condurre i veicoli.

In secondo luogo, pure le giustificazioni fornite dall’imputato per il suo agire non appaiono rilevanti. AP 1 ha infatti indicato quali motivi che lo hanno indotto a commettere reato circostanze assolutamente superficiali quali l’andare a mangiare al __________, evitare di percorrere a piedi qualche centinaio di metri per recarsi sotto casa del figlio, andare da quest’ultimo perché aveva la febbre o ancora andare a consegnare del vino. Non si trattava dunque di motivi cogenti o in qualche modo giustificanti il di lui agire, ma che, al contrario, sono sintomatici del suo agire egoistico e ciò a prescindere dalle decisioni contrarie assunte dall’autorità” (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 17).

 

                                         A favore di AP 1, oltre ad una buona collaborazione con gli inquirenti, non può essere considerato granché. In particolare, non è data la circostanza genericamente attenuante dell’assunzione di responsabilità ritenuto come AP 1, ancora nella sua dichiarazione d’appello così come già in precedenza (cfr. sentenza impugnata, consid. 25, pag. 17 e 18), abbia continuato a relativizzare le sue colpe e ad attribuire ad altri la responsabilità della sua difficile situazione.

E’ vero che, al dibattimento d’appello, egli ha reso dichiarazioni da cui sembra emergere che egli stia iniziando ad interiorizzare l’illiceità dei suoi comportamenti, a comprenderne la gravità e che – complice anche il procedimento penale in essere – abbia perlomeno iniziato a maturare la volontà di non più ricadervi. Tuttavia, si tratta pur sempre di mere dichiarazioni che, se fanno ben sperare, non bastano - a fronte, in particolare, del suo recidivare in pendenza del procedimento penale - a far concludere per un’effettiva sua assunzione di responsabilità.

                                         Ne consegue che, tutto ben considerato, valutata anche la non facile situazione personale del qui appellante, questa Corte ritiene che la sua colpa sia almeno mediamente grave.

 

                                   7.   Sul tipo di pena da infliggere, il primo giudice ha, a torto, escluso la possibilità della pena pecuniaria a causa della precaria condizione finanziaria del condannato (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 18).

Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno, infatti, avuto modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da espiare ex art. 41 CP.  La volontà del legislatore - ha spiegato il TF - non era quella di riservare la possibilità della pena pecuniaria agli autori benestanti poiché ciò avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale del sistema sanzionistico svizzero (DTF cit., consid. 5.2.3). L’Alta Corte federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa (casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che tenga conto della loro situazione (DTF cit., consid. 5.2.3).

                                         In concreto, il fatto che la situazione finanziaria di AP 1 non sia propriamente brillante (ma non disperata, ritenuto come egli continui a lavorare e non abbia oneri locativi, abitando in un appartamento di proprietà della madre) ancora non significa che egli non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della sua modesta situazione finanziaria (DTF cit., consid. 5.2.4).

                                         In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF - confermare la scelta del primo giudice per i motivi da lui indicati condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che contravverrebbe ai principi fondanti della revisione del CP (DTF cit., consid. 5.2.4).

                                         Nulla muterebbe, peraltro, nemmeno se - come rilevato dai giudici federali nella summenzionata sentenza - AP 1 beneficiasse di prestazioni assistenziali, ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF cit., consid. 5.2.3 e 5.2.4).

 

Ciò detto, questa Corte ritiene che adeguata alla colpa di AP 1 sia la pena pecuniaria consistente in 180 aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna (cfr., per l’ammontare minimo, DTF 135 IV 180 e seg.).

 

                                   8.   La pena è effettiva: la storia di AP 1 e il suo reiterare in pendenza del procedimento penale impongono, infatti, la posa di una prognosi negativa che è supportata anche dalle dichiarazioni da lui rese in primo grado secondo cui egli non esclude di nuovamente mettersi alla guida di un autoveicolo qualora gli si presentasse la necessità (e sul suo concetto di “necessità” si può ben disquisire) e che non possono essere dimenticate – pena il passare per creduloni – nonostante le rassicurazioni che egli ha cercato di dare in questa sede.

 

                                   9.   Per contro, confidando nel potenziale dissuasivo della pena da scontare inflitta con il giudizio odierno, questa Corte non revoca la sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 con il DA 10 dicembre 2012. Il suo periodo di prova viene, però, prorogato di 18 mesi.

                                     

                                10.   Le spese del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, vengono anticipate dallo Stato.

                                         Le spese del giudizio d’appello - per complessivi fr. 2’000.- - sono, invece, a carico del condannato per ½ (ma, visto quanto indicato, anticipate dallo Stato) e, per il resto, a carico dello Stato.

 

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato.

La nota professionale presentata dall’avv. DI 1 al dibattimento d’appello è stata ridotta come segue:

- delle 9 ore esposte sono state riconosciute soltanto 6 ore e 30 minuti, ritenuto che per la preparazione del processo è stata considerata sufficiente di 1 ora di lavoro (./. 1 ora) e che il dibattimento d’appello è durato soltanto 1 ora e 30 minuti (./. 1 ora e 30 minuti). L’onorario - stabilito in base alla tariffa di fr. 180.-/ora (art. 4 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) - è, quindi, stato approvato nella misura di fr. 1'170.-;

- le spese sono state riconosciute nella misura di fr. 139.-, ritenuto che la tratta Chiasso - Locarno e ritorno comporta 132 km e non 150, come invece esposto nella parcella (./. fr. 18.-);

- l’IVA - all’8% - ammonta a fr. 140.70.

 

Ne discende che la nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per complessivi fr. 1'413.70.

Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la metà del succitato importo.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                         34, 35, 41, 47, 49 e 50 CP;

94 cpv. 1 lett. a e 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2, della sentenza 21 aprile 2015 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,

 

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

 

ripetuto furto d’uso

per avere, il 7 agosto 2013, a __________, nonché il 3 febbraio 2015, a __________, sottratto per farne uso l’autovettura marca Mercedes targata __________ della moglie __________, rispettivamente l’autovettura marca Fiat Panda targata __________ della società __________ di __________ e __________, __________;

 

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere, il 7 agosto 2013, a __________, nonché il 7 e l’8 ottobre 2014, a __________ e __________ e il 3 febbraio 2015, sulla tratta __________ e ritorno, condotto l’autovettura marca Mercedes targata __________, rispettivamente l’autovettura marca Mercedes Benz SKL targata __________ e l’autovettura marca Fiat Panda targata __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse ststa revocata il 12 ottobre 2012 a tempo indeterminato;

 

                               1.1.   AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

 

                                   2.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, per complessivi fr. 4'200.-, decretata con DA del 10 dicembre 2012, ma ne è prorogato il periodo di prova di 18 mesi.

 

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

                                         - onorario                       fr. 1'170.00

                                          - spese                           fr.    139.00

                                          - IVA                               fr.    104.70

                                          Totale                             fr. 1'413.70

 

a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                               3.2.   Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.3.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                                   4.

                               4.1.   Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado rimangono a carico del condannato e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

 

                               4.2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia        fr. 1'500.-

- altri disborsi                fr.    500.-

                                        fr. 2'000.-

 

sono posti a carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) in ragione di ½ e, per il resto, a carico dello Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.