Incarto n.
17.2015.124

17.2016.64

17.2016.87

Locarno

22 agosto 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Giovanni Celio e Angelo Olgiati

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 luglio 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall’DI 1

 

 

contro la sentenza emanata il 7 luglio 2015 (motivazione scritta intimata l’11 agosto 2015) dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

 

IM 1

 

rappr. dall’avv. DI 2

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 31 agosto 2015;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 10 novembre 2010 l’arch. IM 1 ha deliberato nella sua veste di progettista e direttore dei lavori le “opere da gessatore, isolazione facciate e soffitti ribassati” alla AP 1, nell’ambito della riattazione e ristrutturazione della casa plurifamiliare che sorge sulla particella n. __________ RFD di __________ appartenente a __________ (suo cugino).

Al termine dei lavori, non tutto l’importo fatturato dalla ditta appaltatrice è stato pagato dai committenti (ovvero __________ e la moglie __________), rimanendo scoperta la somma di fr. 57'342.15. I tentativi delle parti di comporre transattivamente la vertenza non hanno portato ad un esito concreto, di modo che il 24 maggio 2011 la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori sul fondo per l’importo di fr. 51'376.- e, in seguito, ha inoltrato nei confronti dei committenti un’azione creditoria per l’incasso di fr. 57'342.15.

 

                                  B.   Nel corso dell’istruttoria del procedimento civile, IM 1 è stato sentito quale testimone. Durante la sua audizione del 14 dicembre 2011 egli ha tra l’altro affermato:

 

  In fase di liquidazione quando ci siamo trovati in febbraio del 2011 ad allestire i rilievi delle opere di intonaco eseguite, su certe posizioni, sempre con il signor __________, ci siamo trovati d’accordo su come liquidarle, su altre no perché riguardavano i bollettini a regia sub doc. 1 da trasformare a misura sulla base del descrittivo del capitolato. Questi bollettini costituivano una traccia di lavoro ma non erano fedefacenti per quanto attiene agli accordi che dovevano intervenire successivamente. Ciò è dimostrato dal fatto che, contrariamente alla prassi, questi bollettini non indicavano alcun prezzo unitario delle ore e nemmeno quale materiale è stato usato. La ditta attrice ha fatturato il materiale usato in sede di liquidazione, senza avermelo anticipatamente sottoposto per un preavviso. […]

Alcuni dei bollettini da me firmati, oggi non vengono più riconosciuti e si chiede la trasformazione della relativa fatturazione a misura perché rientrano nel contesto del capitolato, come d’altra parte è stato fatto per altre opere. Anche se si tratta materialmente di bollettini per la fatturazione a regìa, in realtà questi venivano compilati soprattutto per avere una chiara descrizione delle opere eseguite a prescindere dal fatto che si trattasse di lavori che sarebbero stati fatturati a misura oppure a regia. Questo è stato concordato con il signor __________ nel corso dei lavori. Lo stesso discorso vale anche per i bollettini a regia che riguardano la posa del telone sui ponteggi”.

 

                                  C.   Sempre all’udienza del 14 dicembre 2011 è stato sentito quale testimone anche __________, tecnico edile della AP 1, il quale ha fra l’altro affermato quanto segue:

 

  Prima di eseguire le opere con l’architetto IM 1 si era deciso che le parti che prevedevano un’esecuzione più facile venissero poi fatturate a misura e quelle più difficili, come l’intonacatura di pareti in pietrame, a regia […]. Noi allestivamo un bollettino per tutti i lavori a regia che venivano svolti, poi li sottoponevamo all’arch. IM 1 ogni settimana. Non è corretto dire che i bollettini avessero unicamente una funzione descrittiva di traccia per tutti i lavori, indipendentemente dal fatto che sarebbero stati fatturati a misura o a regia. I bollettini, a mio modo di vedere, venivano allestiti per i lavori che sarebbero poi stati fatturati a regia. I bollettini che non risultano firmati dall’arch. IM 1, o dai committenti, sono stati poi considerati per la fatturazione a misura e ciò solo in fase di liquidazione. […]. Confermo che le opere fatturate a regia corrispondono ai bollettini firmati.”

 

                                  D.   Il 9 maggio 2012 la AP 1 ha denunciato IM 1 per il reato di falsa testimonianza, sostenendo che le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso della sua audizione del 14 dicembre 2011 sono smentite non solo dalle dichiarazioni di __________ bensì anche dallo scritto 16 febbraio 2011 dello stesso architetto IM 1, nel quale vengono indicati i lavori da fatturare a misura mentre il resto doveva essere fatturato a regia. La denunciante si è altresì costituita accusatrice privata.

 

                                  E.   Dopo aver raccolto ulteriore documentazione e avere interrogato __________, __________ - direttore della AP 1 - e IM 1, il Procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’11 dicembre 2013 ha dichiarato IM 1 colpevole del reato di falsa testimonianza con riferimento alle sopra ricordate affermazioni, proponendone la condanna a una pena pecuniaria di fr. 10'800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, corrispondente a 90 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna, a una multa di fr. 1'200.-, al pagamento alla AP 1 della somma di fr. 3'168.45 quale indennità nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento del danno.

 

                                  F.   Contro il decreto di accusa IM 1 ha interposto tempestiva opposizione il 19 dicembre 2013. Con decisione del 24 gennaio 2014 il Procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha pertanto trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale.

 

Svolto il dibattimento, con sentenza del 7 luglio 2015 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsa testimonianza, ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dello Stato, assegnando a IM 1 un’indennità di fr. 4'786.50.

 

                                  G.   Il 9 luglio 2015 la AP 1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e, ricevutane la motivazione scritta, ha inoltrato la dichiarazione di appello il 31 agosto 2015, chiedendo che nel dibattimento di appello venisse sentito quale testimone __________, richiesta che la Presidente di questa Corte ha respinto con decreto dell’11 febbraio 2016. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del processo con la procedura scritta, la Presidente ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni - in seguito prorogato su richiesta di quest’ultimo sino al 29 marzo 2016 - per presentare la motivazione scritta dell’appello che è stato inviato il 23 marzo 2016 e in cui l’accusatrice privata chiede che in accoglimento dell’appello IM 1 venga condannato per il reato di falsa testimonianza, domandando altresì che le tasse e le spese del procedimento vengano poste a suo carico e che l’imputato sia astretto a versarle un indennizzo di fr. 9'501.45.

 

                                  H.   Con scritto del 4 aprile 2016 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Anche il Procuratore pubblico, in data 11 aprile 2016, ha comunicato di rimettersi al giudizio della Corte di appello. Nelle proprie osservazioni del 18 aprile 2016 IM 1 chiede che l’appello venga respinto, domandando l’accoglimento della propria istanza di indennizzo quantificata complessivamente in fr. 17'470.60. Con replica del 4 maggio 2016 l’accusatrice privata ha ribadito le proprie richieste e con duplica del 19 maggio 2016 l’imputato ha a sua volta confermato le proprie domande.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF inc. 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

 

                                   2.   Nel giudizio impugnato il giudice della Pretura penale ha rilevato che le versioni delle parti in merito alle modalità con cui dovevano essere fatturate le opere di gessatura sono diverse e che non esiste alcun documento scritto riguardante le pattuizioni iniziali. La sussistenza di accordi unicamente verbali - ha proseguito il primo giudice - è da ascrivere ai rapporti di fiducia inizialmente esistenti tra le parti, in considerazione da un lato del legame di parentela tra imputato e proprietario del fondo sui quali sono stati eseguiti i lavori e dall’altro per la conoscenza tra la moglie di quest’ultimo e il direttore dell’accusatrice privata.

 

Ciò posto, secondo l’istanza precedente non vi è agli atti la prova che l’imputato abbia mentito, non essendo di ausilio per la tesi accusatoria nemmeno la testimonianza di __________, responsabile del cantiere per l’accusatrice privata, Quello che risulta è un utilizzo improprio dei bollettini a regia che sono stati utilizzati per catalogare degli interventi che non necessariamente dovevano essere fatturati in aggiunta a quanto preventivato nel capitolato, ma ciò non basta a costituire un atteggiamento penalmente reprensibile, onde il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa.

 

                                   3.   L’appellante sostiene che la versione dei fatti fornita dall’imputato durante la sua testimonianza davanti al giudice civile è stata smentita sia dalla deposizione resa da __________ sia dallo scritto 16 febbraio 2011 dello stesso imputato (inc. MP AI 1 allegato F) che conferma “quanto andava fatturato a misura e quanto andava invece fatturato a regìa” (appello, pag. 5). Del resto, tanto la conferma di delibera (inc. MP AI 1 allegato B) quanto le dichiarazioni di __________ e __________ dimostrano che parte della fatturazione doveva avvenire a regìa, e meglio per le opere di difficile esecuzione.

È inverosimile - argomenta ancora l’appellante - che i bollettini a regìa dovessero costituire unicamente una traccia dei lavori svolti: in tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe stato alcun bisogno di utilizzare proprio dei bollettini a regìa, bastando un qualsiasi foglio di carta e tantomeno vi sarebbe stata necessità di sottoscriverli come invece ha fatto l’imputato, professionista di lunga esperienza.

 

Secondo l’accusatrice privata, il summenzionato scritto del 16 febbraio 2011 confermerebbe esattamente la sua tesi: in quel documento sono elencati i lavori da fatturare a misura mentre tutto il resto era da fatturare a regìa come risulta dalle due aggiunte manoscritte dello stesso imputato: “Resto a regìa!” nonché “Quanto non contemplato è stato eseguito a regìa”.

 

                                   4.   L’art. 307 cpv. 1 CP stabilisce fra l’altro che chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo il reato presuppone l’esistenza di una deposizione testimoniale conforme alle norme del diritto procedurale e un'affermazione sui fatti obiettivamente contraria alla verità e idonea - astrattamente e a priori - a influire sulle decisioni del giudice di merito (DTF 6S.425/2004 del 28 gennaio 2005, consid. 2.4; Rep. 1997 pag. 284).

Un’affermazione è falsa se il testimone dichiara un fatto o ne nega l’esistenza in maniera contraria alla realtà, in particolare allorquando gli eventi non si sono svolti nella modalità da lui descritta.

La falsità dell’affermazione non si determina secondo il criterio soggettivo del convincimento dell’autore bensì in base alla fattispecie oggettiva (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, 2013, n. 22 ad art. 307 e n. 27 ad art. 306; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 33 ad art. 307).

La deposizione è falsa anche qualora l’autorità non ne sia stata tratta in inganno e l’abbia sin da subito riconosciuta come tale.

È punibile soltanto colui che depone il falso sui fatti della causa, ossia nella misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure con l’accertamento della fattispecie che è oggetto della procedura, ove vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla fattispecie (Donatsch/Wohlers Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 2004, pag. 428 e riferimenti; Corboz, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP).

Dal profilo soggettivo, è necessario che il teste abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP, sapendo di dire cosa non vera: occorre che nella coscienza del teste si sia configurato un rapporto di contraddizione fra quanto da lui affermato e quanto a sua conoscenza (Rep. 1997 pag. 284, 1968 p. 310). Come per il favoreggiamento, anche la falsa testimonianza è perciò un reato intenzionale, laddove tuttavia è sufficiente il dolo eventuale (DTF 6S.425/2004 del 28 gennaio 2005, consid. 2.5; Donatsch/ Wohlers, op. cit., pag. 430 e 431; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP).

L'ignoranza e l'errore escludono il dolo; di conseguenza, chi in buona fede depone il falso credendo di dire il vero, non è punibile per falsa testimonianza (DTF 71 IV 135 consid. 1; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 307 CP).

 

                              5. a)   Nel caso concreto, ripercorrendo l’iter contrattuale delle parti, si rileva che il modulo d’offerta (chiamato anche capitolato) per le opere da gessatore del 18 giugno 2010 (inc. MP AI 4 allegato G) è stato allestito dall’imputato (inc. MP AI 11 verbale interrogatorio IM 1 pag. 1 in basso e 2 in alto) e poi completato il 25 giugno 2010, per quanto riguarda i prezzi, dal direttore dell’accusatrice privata (inc. MP AI 6 verbale interrogatorio __________, pag. 2: “Ho allestito personalmente un capitolato base con dei prezzi al metro quadro unitari (doc. G)”).

 

Il modulo d’offerta prevedeva un importo complessivo per le opere da gessatore di fr. 112'381.-, di cui fr. 13'500.- per lavori a regia, così descritti (doc. G, pag. 5 posizione 700):

 

  Lavori a regìa

Esecuzione lavori di rappezzi di intonaci interni ed esterni.

Da concordare con la DL prima dell’esecuzione dei lavori. I bollettini dovranno essere sottoposti alla DL per la firma entro il giorno successivo ai lavori eseguiti.

01 Operaio qualificato     ore 80.0                             80.-  6'400.-

02 Aiutante                     ore 80.0                             70.-  5'600.-

03 Materiale diverso        gl.                                                        1'500.- ”

 

                                  b)   L’imputato ha dato atto che successivamente al modulo d’offerta (capitolato) sono intervenute pattuizioni ulteriori. Egli ha affermato quanto segue:

 

  Ho allestito il capitolato per la delibera dei lavori di gessatura. Per la gessatura c’erano dei lavori a metratura e una piccola parte a regìa, essenzialmente ipotizzata per gli imprevisti.

Nella fattispecie gli imprevisti erano gli intonaci su pareti in sasso. Con __________ avevamo concordato che la scrostatura dell’intonaco vecchio e la sprizzatura (prima mano aggrappante) sulle pareti vecchie in sasso erano da fare a regìa. Gli strati successivi erano da eseguirsi a misura.

Riprendendo il capitolato che vedo sub doc. G si vede che è indicato che per i tre strati delle pareti era previsto un lavoro fatturato a metratura. Nello stesso capitolato erano anche opere a regìa, che in un secondo tempo sono state definite con __________ nella scrostatura e nella sprizzatura.

Questi accordi prevedevano che venisse fatto un descrittivo dei lavori sui bollettini giornalieri, per poi avere chiarezza a fine lavoro per stabilire quali di questi lavori dovessero essere fatturati a misura e quali a regìa” (inc. MP AI 11 pag. 1 e 2).

 

                                  c)   __________ ha riferito che dopo l’indicazione dei prezzi sul capitolato ha effettuato dei sopralluoghi per verificare lo stato della costruzione e che:

 

  Dopo i sopralluoghi ho indicato che i lavori li avrei potuti eseguire solo se una parte importante degli stessi veniva fatturata a regìa, vista la particolarità della situazione. Mi ero dichiarato disposto ad accordare prezzi di favore per i lavori a regìa, condizioni poi effettivamente accordate.

Per i rapporti di amicizia con l’ing. __________ abbiamo iniziato i lavori sulla base di un accordo verbale. L’accordo scritto, delibera, è giunto solo in un secondo tempo, dopo diversi solleciti all’arch. IM 1” (inc. MP AI 6 pag. 2).

 

                                  d)   La “Conferma di delibera” (inc. MP AI 1 allegato B), cui si riferisce la succitata deposizione di __________, allestita dall’imputato il 10 novembre 2010, menziona esplicitamente l’offerta “del 25.06.2010 per opere da gessatore e isol. facciate, importo lordo fr. 112'381.- ” nonché la seguente aggiunta:

 

 

  Condizioni particolari: quelle contenute nelle offerte. Per quanto riguarda i lavori eseguiti a regìa, gli importi orari sono stati concordati in fr. 70.-/ora per operaio, fr. 60.-/ora per aiutante, apprendisti importo orario da stabilire.

Pagamenti: acconti secondo andamento delle opere, saldo dopo collaudo lavori e presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci) dell’importo di liquidazione e valevole due anni”.

 

A parte questa indicazione aggiuntiva, quindi, la delibera del 10 novembre 2010 non risulta rimettere in discussione il contenuto del capitolato del 25 giugno 2010 - anzi, come detto, lo menziona esplicitamente - nel quale alle voci n. 130 e n. 140 gli intonaci (a tre strati) figurano tra le opere da eseguire principalmente a misura, sia sulle pareti nuove sia su quelle vecchie in muratura.

 

                                  e)   __________ ha indicato che

 

  […] a lavori già iniziati era stata firmata da parte dell’architetto IM 1 una delibera, che vedo sub doc. B agli atti. Una parte dei lavori sarebbe stata fatturata in base alla metratura e l’altra a regìa.

Il doc. B è la delibera in cui i lavori a regìa e a metratura vengono distinti in maniera complessiva. Per i dettagli dei lavori a metratura c’è anche il capitolato d’offerta riempito dalla AP 1 sulla base dei metri quadri forniti dai committenti e che poi era alla base della delibera stessa” (verbale interrogatorio __________, inc. MP, AI 3 pag. 2).

A proposito dei bollettini a regìa, __________ ha poi riferito (pag. 3) quanto segue:

 

  In merito alle ore di lavoro eseguite non vi era niente di aperto, nel senso che com’è usuale le ore presenti nei bollettini erano quelle che poi sarebbero state fatturate, nei termini indicati in delibera”

 

e soggiungendo (pag. 4) che

 

  sulla base del capitolato e della delibera era chiaro quali lavori andavano a misura e quali a regìa”

 

e affermando anche di contestare che

 

  vi sia stato un accordo per cui avremmo dovuto verificare i lavori a regìa per stabilire se le ore indicate rientravano in un lavoro fatturato a misura o meno. Quanto indicato sui bollettini riguardava solo le opere a regìa”.

 

                                   6.   Da quanto precede, emerge la divergenza di opinioni sul contenuto degli accordi inerenti l’entità dei lavori che dovevano essere eseguiti a regìa. In sintesi, secondo l’imputato a regìa andavano eseguite la scrostatura dell’intonaco vecchio e la prima mano di intonaco nuovo riguardanti i muri vecchi. L’accusatrice privata sostiene invece che a regìa dovevano essere eseguiti tutti i lavori che sono stati descritti nei relativi bollettini.

Quel che è certo è che “non vi sono documenti scritti che indichino cosa andava fatto a regìa e cosa a prezzo unitario”, come riferisce il direttore dell’accusatrice privata (inc. MP AI 6 verb. interr. __________ pag. 2).

 

                                  a)   È vero che bollettini di lavoro a regia usualmente si riferiscono per l’appunto a lavori di tale natura e questo elemento di fatto può da un lato costituire un indizio a favore della tesi accusatoria. A ciò si aggiunga che appare poco logico descrivere nei bollettini a regìa anche delle opere previste a misura.

D’altro lato, però, nei bollettini sono effettivamente elencati anche lavori con la generica dicitura “intonaco” (non di rado senza nemmeno precisare l’appartamento oggetto di tali lavori) che in base al modulo d’offerta - richiamato anche nella conferma di delibera dei lavori - rientravano essenzialmente, s’è detto, nei lavori a misura. Tanto più che nei bollettini viene specificata l’operazione di “rinzaffo” ovverosia, nell’intonacatura, l’operazione preliminare consistente nel gettare direttamente sulla muratura un primo strato grossolano di malta (è il primo strato, come indica il modulo d’offerta a pag. 2): ne consegue che le altre attività descritte come “intonaco” nei bollettini si riferiscono con tutta probabilità agli strati successivi al rinzaffo, per le quali non risulta che dovessero essere eseguite a regìa, le parti avendo versioni discordanti su quanto pattuito dopo il modulo d’offerta, che prevedeva l’intonacatura principalmente a misura.

A maggior ragione questa considerazione vale per quei bollettini a regìa in cui viene espressamente indicato l’ultimo strato di intonaco, ossia la stabilitura.

 

Queste circostanze insinuano nella Corte il dubbio circa il fatto, dato per acquisito nella tesi accusatoria, che i lavori elencati nei bollettini a regìa fossero indistintamente da fatturare in tal modo senza che, invece, dovessero poi ancora essere esaminati per determinare se, in base alle pattuizioni precedenti, fossero da conteggiare a regìa o a misura.

 

                                  b)   A questo aspetto si aggiunga che quando l’imputato ha trasmesso il 16 febbraio 2011 (inc. MP AI 1 allegato F) il proprio conteggio con le relative misurazioni, dopo il rilievo effettuato il giorno precedente con __________, l’arch. IM 1 ha sì indicato per l’appartamento n. 1 che i lavori di intonaco sulle pareti nuove erano da fatturare a misura e che il “Resto pareti a regia!”, ovvero le pareti non nuove dell’appartamento n. 1, ma per gli appartamenti n. 3, n. 4 e n. 5 le attività di intonacatura, comprensiva di stabilitura, venivano calcolate a misura - oltre che per le pareti nuove - anche per i muri vecchi. L’imputato ha inoltre sì aggiunto che “quanto non contemplato è stato eseguito a REGIA!”, ma a parte il fatto che questa affermazione non equivale a dire che quanto non contemplato dovesse essere calcolato a regia, sul foglio di trasmissione di questo documento egli ha evidenziato ad __________ “prego telefonarmi per fare riepilogo comprensivo delle regìe”. Ciò significa che trasmettendo quello scritto - che nella tesi della pubblica accusa costituirebbe prova della falsità delle dichiarazioni dell’imputato (verbale dibattimento di prima istanza 7 luglio 2015 pag. 3) - IM 1 segnalava al rappresentante dell’impresa che un esame dei lavori a regia andava ancora effettuato e che si doveva allestire un riepilogo che comprendesse anche questi ultimi. Se questo compito, ossia l’esame dei lavori a regìa, fosse già stato svolto in precedenza da IM 1 e __________, non si capirebbe perché l’imputato non abbia aggiunto da sé i lavori a regìa, facendone il relativo riepilogo, e perché mai fosse necessario un colloquio telefonico.

 

L’affermazione di __________ davanti al Pretore di Lugano (verbale prodotto dall’accusatrice privata al dibattimento in Pretura penale), secondo cui per “gli intonaci interni invece, visto che gli ambienti erano particolari, con travi a vista, sassi lasciati a vista ecc., la fatturazione doveva essere chiaramente a regìa” non trova conferma in questi termini negli atti, ritenuto peraltro che egli ha ammesso “che una volta iniziati i lavori è stato il mio collaboratore __________ a discutere con IM 1 e i __________”.

 

                                   7.   In definitiva, non vi sono elementi sufficienti per potere concludere che, affermando che il contenuto dei bollettini a regìa dovesse ancora essere esaminato per separare le attività effettivamente a regìa da quelle a misura, l’imputato si sia reso colpevole del reato di falsa testimonianza. L’appello va pertanto respinto.

 

Spetterà al giudice civile stabilire, nell’ambito della vertenza creditoria sottoposta al suo giudizio, quale sia stato il contenuto del contratto. L’art. 18 cpv. 1 CO impone al giudice civile di ricercare in primo luogo la volontà vera e concorde dei contraenti (interpretazione soggettiva del contratto). Se non è possibile accertare tale volontà interna, oppure se vi è discordanza, egli ricorre alla teoria dell'affidamento (interpretazione oggettiva del contratto) (DTF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5).

 

Indennità per le spese di patrocinio

 

                                   8.   In considerazione dell’esito dell’appello (art. 433 CPP), l’istanza di risarcimento del 23 marzo 2016 presentata dall’accusatrice privata non può trovare accoglimento.

 

                                   9.   Nelle proprie osservazioni del 18 aprile 2016 all’appello, l’imputato rimette in discussione l’importo di fr. 4'786.50 attribuitogli dall’istanza precedente quale indennità secondo l’art. 429 CPP.

Al proposito va innanzitutto osservato che la parte che si duole dell’attribuzione di un’indennità o è insoddisfatta del suo importo può impugnare la decisione - anche solo su questo punto - mediante appello (art. 399 cpv. 4 lett. f; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo agito in questo modo e non avendo neppure inoltrato un appello incidentale (art. 401 CPP) sull’ammontare dell’indennità accordatagli, il relativo dispositivo della sentenza di primo grado è passato in giudicato e la sua richiesta è irricevibile. 

 

                                10.   Per le spese di patrocinio della procedura d’appello, l’imputato dovrà essere indennizzato dall’AP AP 1 e non dallo Stato che non ha impugnato la sentenza di primo grado (art. 432 cpv. 1 CPP, DTF 139 IV 45).
L’indennizzo viene quantificato da questa Corte in fr. 2'607.15.
Sono in particolare riconosciute 8 ore per lo studio dell’incarto nella fase di appello a fr. 280.-/h nonché per la stesura delle osservazioni all’appello e relativa duplica, tenuto conto che l’incartamento era già noto alla patrocinatrice dell’imputato, la quale, dopo l’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa, aveva altresì seguito il dibattimento in Pretura penale e gli argomenti centrali della vicenda nell’ottica dell’imputato erano già contenuti nell’arringa difensiva tenuta in quella sede.

Alla rifusione dell’onorario si aggiunge l’importo di fr. 174.- di spese per la procedura di appello (distinta 18 aprile 2016: fr. 65.- + fr. 90.- + fr. 12.- + fr. 7.-), per un totale complessivo di fr. 2'607.15 (IVA inclusa: fr. 280.-- x 8 + fr. 174.- = fr. 2'414.- + 8% IVA su fr. 2'414.- = fr. 2'607.15).

Con riferimento agli interessi chiesti dall’imputato, trattandosi di interessi compensatori dovuti a partire dal momento in cui le conseguenze economiche si sono prodotte (CARP, sentenza inc. 17.2015.52 del 22 ottobre 2015 consid. 13 con rinvii) e non risultando se e quando l’imputato abbia pagato la nota professionale del 18 aprile 2016 per le prestazioni legali successive al procedimento di primo grado, la richiesta di interessi non può essere accolta.

 

Tasse e spese

 

                                11.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 500.-, rimangono integralmente a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 e contrario CPP; Domesein, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 426). Quelli riguardanti il procedimento di appello sono invece posti a carico dell’accusatrice privata (art. 428 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
307 CP
nonché, sulle spese gli art. 416 e segg. CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

Di conseguenza,
ricordato che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 7 luglio 2015 della Pretura penale è passato in giudicato,

 

                               1.1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di falsa testimonianza.

 

                               1.2.   La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- relative al procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.

                                   2.   L’istanza d’indennità ex art. 433 CPP presentata dall’AP AP 1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           700.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.-          

                                                     fr.           900.-          

 

sono posti a carico dell’AP AP 1, che rifonderà a IM 1 fr. 2'607.15 a titolo di indennizzo per le spese legali della procedura di appello.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.