Incarto n.
17.2015.128

Locarno

17 dicembre 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Direzione generale delle dogane

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 gennaio 2015 e confermato con dichiarazione di appello 4 settembre 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 gennaio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 26 agosto 2015)

 

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e

in diritto:                  1.   AP 1 era, all’epoca dei fatti, gerente della società __________, __________ (dall’11 novembre 2009 __________ in liquidazione), ditta che aveva quale scopo sociale l’importazione, l’esportazione ed il commercio su tutto il territorio svizzero di prodotti ortofrutticoli in genere, e in particolare di prodotti freschi.

 

                                         L’11 aprile 2005, in occasione di un controllo effettuato dall’Ufficio doganale di Gondo, è emersa un’importante divergenza tra quanto effettivamente importato (sia per peso che per tipologia) e la dichiarazione fatta dalla casa di spedizioni __________ (Gondo), per ordine e per conto della __________, relativa ad un invio di kg 6'662 lordi di vari prodotti ortofrutticoli, sulla scorta della fattura n. 184/05 del 10 aprile 2005 allestita dalla società __________ (sede opertativa Milano e sede legale Bergamo) gestita da AP 1.

 

                                   2.   A seguito di quest’infrazione, la Direzione del circondario delle dogane (DCD) di Lugano ha avviato un’inchiesta a carico della __________ e di AP 1.

 

                                         Al termine delle indagini, il 28 gennaio 2008, la DCD ha steso un processo verbale finale a carico di AP 1, con il quale è stato ritenuto autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD), alla Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (vLIVA) e all’Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OlAgr) per aver fatto importare a numerose riprese, tra il 24 aprile 2003 e il 29 marzo 2006, frutta e verdura non dichiarate o dichiarate inesattamente sulla base di fatture false e/o incomplete.

 

                                   3.   L’11 febbraio 2008 la DCD, sulla scorta delle risultanze dell’inchiesta penale, ha emanato nei confronti della __________ una decisione di riscossione posticipata di tributi per un importo totale di fr. 946'556.70 (fr. 909'877.85 di dazi doganali + fr. 36'678.85 di IVA). Questa decisione è stata impugnata con reclamo della società gravata, respinto dalla DCD con decisione del 20 maggio 2009, che ha tuttavia ridimensionato gli importi a complessivi fr. 939'079.90. Contro tale verdetto la __________ è insorta di fronte al Tribunale federale amministrativo, con esito negativo sancito con la sentenza del 27 febbraio 2012 (inc. A-3925/2009).

 

                                   4.   Con decreto penale del 6 febbraio 2013, notificato l’11 febbraio 2013, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione delle cause penali, ha prolato un decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA nei confronti di AP 1, condannandolo a una multa di fr. 90'000.-, oltre che al pagamento di fr. 4'000.- di spese con la seguente descrizione dei fatti:

 

  secondo il processo verbale finale del 28 gennaio 2008 il signor AP 1, in qualità di gerente delle ditte __________, __________ e __________, ha fatto importare irregolarmente, a numerose riprese dal 24 aprile 2003 al 29 marzo 2006, diversa frutta e verdure non dichiarate o dichiarate inesattamente sulla base di fatture inesatte;

adempiendo in tal modo la fattispecie di un’infrazione doganale

 

 

(…) Osservazioni:

Conformemente alla nostra decisione del 20 maggio 2009, cresciuta in giudicato il 27 febbraio 2012, il dazio menzionato nel processo verbale finale è stato ridotto da fr. 909'877.85 a fr. 902'971.30.

Le infrazioni alla vLIVA sono prescritte.

Nella commisurazione della multa, a favore del signor AP 1, si è tra l’altro tenuto conto del fatto che una parte delle infrazioni è stata commessa un certo tempo fa nonché della sua situazione finanziaria.” (AI B.9)

 

                                   5.   Con istanza dell’11 marzo 2013, l’imputato, allora patrocinato dall’avv. __________, ha formulato opposizione al decreto penale chiedendo che venisse inflitta una multa non superiore ai fr. 30'000.-.

                                         Con decisione penale del 10 settembre 2013 l’AFD ha confermato il decreto penale con un dispositivo estremamente sintetico:

 

  1.                                   Il signor AP 1 è dichiarato colpevole di infrazione alla legge sulle dogane.

2. Egli è condannato ad una multa di fr. 90'000.-.

(…)” (AI B.11).

 

Nei considerandi, l’autorità inquirente ha innanzitutto chiarito che, a suo avviso, il decreto penale impugnato corrisponde alle esigenze dell’art. 64 DPA. Per la realizzazione oggettiva del reato, la DGD ha rinviato alla motivazione della decisione del Tribunale amministrativo federale, con la quale è stato quantificato l’oggetto della procedura penale corrispondente ai fr. 902'671.30 di dazio sottratto (AI B.11, pag. 7).

                                         Esprimendosi sui presupposti soggettivi del reato, la DGD ha precisato, da un lato, di aver considerato che non in tutti i casi l’infrazione è avvenuta intenzionalmente e, d’altro lato, che non ha potuto escludere che alcune inesattezze possano essere risultate da errori non intenzionali (AI B.11, pag. 8).

                                         In nessun punto della decisione sono elencate, nemmeno succintamente, le varie fattispecie che hanno portato alla proposta di condanna.

 

                                   6.   In data 19 settembre 2013, il prevenuto ha chiesto di essere sottoposto al giudizio di un tribunale (art. 72 DPA).

                                         L’AFD ha, così, proceduto al rinvio a giudizio con allegato del 16 maggio 2014, art. 73 DPA (AI 1).

                                         Lo stesso, che per legge ha valenza d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), in luogo di enunciare fattispecie e disposizioni penali applicabili, ha fatto esplicito rinvio alla decisione penale, così come cosentito dalla norma in questione.

 

                                         Da qui è scaturita la procedura che ha portato alla sentenza 14 gennaio 2015 della Pretura penale oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato giudicato autore colpevole di infrazione alla LF sulle dogane (frode doganale), “per i fatti descritti nella decisione penale del 10 settembre 2013” e condannato al pagamento della multa di fr. 90'000.- oltre che delle spese procedurali amministrative di fr. 6'000.- e della tassa e spese di giudizio.

 

                                   7.   Avverso tale sentenza è insorto il condannato con annuncio di appello del 29 gennaio 2015, confermato dalla dichiarazione di appello del 4 settembre 2015.

 

                                         Trattandosi di contravvenzioni, la procedura d’appello adottata è stata quella scritta.

                                         Nelle motivazioni scritte presentate il 19 novembre 2015, egli ha chiarito di chiedere in via principale l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio del decreto penale all’AFD affinché provveda alla redazione di uno nuovo in rispetto dell’art. 64 DPA. In via subordinata chiede che la documentazione in atti relativa alla perquisizione ed al sequestro avvenuta il 24 luglio 2010 su territorio italiano sia estromessa dal procedimento siccome acquisita illegalmente e che l’accusato sia assolto dall’imputazione di infrazione alla LD per i fatti avvenuti tra il 24 aprile 2003 e il 29 marzo 2019 (recte: 2006), con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

 

In effetti, a mente dell’appellante, sarebbe avantutto stato leso il principio accusatorio, poiché il decreto penale, che vale quale decreto d’accusa, non indica, come invece dovrebbe (art. 64 DPA e 353 CPP), tutte le fattispecie rimproverategli, cioè, una a una, le azioni od omissioni (196) che giustificherebbero, al centesimo, la sua condanna (doc. CARP VIII, pag. 3). Non è, a suo avviso, certamente sufficiente a sanare questa lacuna la frase con cui è stato menzionato sic et simpliciter il processo verbale finale del 28 gennaio 2008.

                                         Oltre a ciò, neppure le indicazioni contenute nel decreto penale e nella decisione penale del 10 settembre 2013 circa la commisurazione della pena sono, secondo il ricorrente, conformi alle disposizioni legali, poiché al condannato devono essere spiegati nel dettaglio i ragionamenti, anche matematici, che il giudice o l’autorità amministrativa eseguono per giungere alla pena che essi ritengono adeguata alla colpa dell’accusato.

 

                                         La seconda eccezione solleva una violazione delle norme relative alla cooperazione internazionale in materia penale in relazione alla perquisizione ed al sequestro effettuate, su rogatoria elvetica, dalle autorità italiane il 24 luglio 2007. A suo dire, il sequestro sarebbe nullo poiché a quest’ultime è stata indicata una determinata norma penale per ottenere assistenza giudiziaria - cioè, l’art. 14 DPA relativo alla truffa in materia di prestazioni e di tasse - che diverge da quella addebitata al signor AP 1, che consiste in una semplice, a suo avviso, frode doganale (art. 118 LD).

                                         A questo si aggiunge il fatto che il GIP italiano, con decisione 14/07 rogatorie GIP di Bergamo, ha disposto, in data 13 aprile 2007, la perquisizione della sede della __________ sita a __________ in via __________ a __________, mentre dal verbale di perquisizione e sequestro si evince che la perquisizione ha interessato lo studio commercialista di __________ in via __________ a __________, cioè altri luoghi. Violando quanto stabilito dal GIP e dalle norme internazionali in materia di assistenza penale, si impone, per l’appellante, l’estromissione immediata di tutta questa documentazione in applicazione dell’art. 141 CPP.

                                         Altre lacune procedurali nella rogatoria consistono nel fatto che né AP 1, in qualità di amministratore della __________, né la società stessa hanno ricevuto notifica dell’intenzione delle autorità di effettuare la perquisizione nonché nel notevole ritardo con cui la relativa documentazione è stata trasmessa all’imputato.

                                         AP 1 non poteva far valere i vizi di forma della procedura che ha portato al sequestro se non in questa sede. Prima non aveva la legittimazione attiva.

                                         L’estromissione della documentazione sequestrata con la perquisizione ed il sequestro del 24 luglio 2007 porta automaticamente al crollo del castello accusatorio e dunque all’assoluzione di AP 1 da ogni accusa.

 

                                   8.   Il procuratore pubblico ticinese, con scritto 26 ottobre 2015, ha postulato la conferma della sentenza impugnata e la reiezione del gravame.

                                         Il giudice della Pretura penale, mediante comunicazione 26 ottobre 2015, si è rimesso al giudizio di questa Corte, rinunciando a formulare osservazioni.
Con osservazioni 12 novembre 2015, la Direzione generale delle dogane ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

                                         Richiamandosi alla giurisprudenza, la DGD ritiene che il tenore del decreto penale non costituisca una violazione procedurale grave né una violazione dei diritti della difesa. Lo stesso dicasi della decisione penale del 10 settembre 2013 dell’AFD. Per tacere del fattto che la decisione si fonda anche sulle confessioni dell’imputato.

                                         Non vi è stata, quindi, alcuna violazione del principio accusatorio e la procedura è valida.

 

                                         Circa la legittimità dei sequestri effettuati in Italia, precisa che la giurisprudenza ammette la fondatezza di una domanda di assistenza giudiziaria in presenza di fatture fittizie utilizzate in modo sistematico per giustificare dichiarazioni doganali errate. Un simile impiego costituisce, in effetti, una truffa in materia fiscale ai sensi dell’art. 14 DPA. È l’imputato stesso ad aver inizialmente ammesso che sono state effettivamente stese delle fatture non corrispondenti alla realtà. Questi fatti erano, quindi, sufficienti a giustificare la richiesta e la concessione della rogatoria.

                                         L’abbandono, a favore dell’imputato, tra l’altro, dell’accusa di truffa fiscale al momento della decisione penale non inficia la validità della rogatoria e dei sequestri.

                                         Oltre a ciò, l’ammissione e l’esecuzione della domanda di rogatoria da parte dell’autorità italiana si basano sul diritto italiano. È compito dell’imputato difendere i propri diritti in quella sede.

                                        

                                         Violazione del principio accusatorio

 

                                   9.   In prima sede il giudice ha respinto questa eccezione considerato che è assodato che, nel caso concreto, AP 1 è stato debitamente informato sulle accuse nei suoi confronti. Il decreto penale del 6 febbraio 2013 conteneva, succintamente, tutte le informazioni necessarie per stabilire il reato e le motivazioni per le quali l’autorità inquirente aveva ritenuto di dover emanare una decisione in tal senso, tenuto anche conto che esso rinvia per i dettagli alla decisione del 20 maggio 2009 e al “processo verbale finale” del 28 gennaio 2008.

                                         Dalla lettura completa di detta documentazione, facilitata dai rinvii - scrive il pretore - AP 1 poteva e doveva comprendere in base a quali presupposti l’autorità federale ha deciso di emanare un decreto penale. La DGD ha, infatti, precisato, non solo nelle decisioni ma anche con tabelle, in dettaglio, mediante l’ausilio di esempi, il metodo utilizzato per stabilire i tributi. Ha, si legge in sentenza, in altre parole correttamente e sufficientemente esposto la fattispecie da lei ritenuta alla base della propria decisione, facendo riferimento alle documentazioni di trasporto della merce, di sdoganamento e di compravendita finale e mettendo detta documentazione a confronto, in modo da evincere che nel periodo in disamina vi sono state dichiarazioni doganali irregolari tali da eludere il pagamento dei tributi.

 

                                10.   Differentemente dai procedimenti retti direttamente dal CPP, l’accusa nel diritto penale amministrativo si fonda su un atto che non proviene dal ministero pubblico, bensì sulla decisione penale conclusiva dell’amministrazione federale delle dogane (art. 70 DPA). Questa decisione deve essere motivata: sui suoi contenuti si applicano, per analogia, i disposti dell’art. 64 DPA.

                                         In caso di deferimento ad un tribunale, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti da parte dell’amministrazione in questione (Ueberweisung) alla Corte competente. Il rinvio a giudizio è sospeso finché l’obbligo di pagamento su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto tramite un pagamento incondizionato (art. 73 cpv. 1 DPA).

 

                                         Il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve quindi enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili o rimandare alla decisione penale (art. 73 cpv. 2 DPA).

                                        

                                         Anche nella procedura penale amministrativa, determinante è il rispetto del principio accusatorio (STF 6P.17/2006 e 6S.43/2006 del 14 dicembre 2006). Per la sua definizione si applicano i principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in ambito di procedura penale ordinaria.

 

                                11.   Il principio accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2; 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1; 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2).
L’atto di accusa assume una doppia funzione. Da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, ritenuto che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’accusa (principio dell’immutabilità). Dall’altro quella di informare l’imputato sui fatti che gli sono rimproverati in modo che egli possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1; 6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n. 209).

Un’indicazione quanto possibile precisa e completa della fattispecie nell’atto di accusa è, inoltre, necessaria anche dal profilo del principio ne bis idem che vieta di perseguire penalmente due volte una persona per i medesimi fatti (cfr. per analogia DTF 140 IV 188, consid. 1.4 riferito al decreto d’accusa).

                                12.   Il contenuto dell’atto di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).

In particolare, l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, op. cit., ad art. 325, n. 3, pag. 618).

Pur dovendosi limitare all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 534), l’AA deve indicare – chiaramente e precisamente -  gli elementi necessari per la sussunzione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, op. cit., ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n. 2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio 2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, art. 325 n. 10; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 325 n. 8). L’AA – oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato – deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione (correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3).

Rimproveri generici sono insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).

 

                                13.   In caso di reati ripetuti, i singoli reati devono essere elencati singolarmente nell’atto di accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013 del 1. luglio 2013 consid. 1.2; 6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2; 6B_528/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2.1.5; 6B_254/2007 del 10 agosto 2007 consid. 3.2).

Nel caso di reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe o, come nel nostro caso, infrazioni alla LD), occorre indicare i singoli atti così come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, op. cit., ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).

Anche qualora siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

 

                                14.   Per le infrazioni ai sensi dell’art. 118 LD, punite con una multa fino al quadruplo dei tributi doganali (importo aumentabile, giusta l’art. 124 lett. b LD, sino a un massimo della metà qualora siano date circostanze aggravanti, quali la perpetrazione abituale di infrazioni doganali), è quindi necessario indicare gli esatti estremi e le circostanze nelle quali ognuna di esse è stata commessa. In effetti, come si vede anche dalla decisione penale del 10 settembre 2013, consid. 6 pag. 8), è, ad esempio, determinante per la difesa potersi esprimere, oltre che su quelli oggettivi, sugli aspetti soggettivi di ogni dichiarazione fallace, poiché evidentemente questo ha un importante influsso sulla commisurazione della pena.

 

Gli elementi costitutivi dell’infrazione devono essere descritti in modo chiaro e preciso anche nei casi di commissione seriale.

I fatti alla base dell’imputazione devono, quindi, sempre essere esposti in modo che si possano chiaramente individuare gli elementi essenziali di ogni azione fraudolenta (cfr. DTF 119 IV 284, consid. 5.a; STF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 18 ottobre 2003, consid. 9.2.2). Tuttavia, è evidente che se le modalità di frode ipotizzata sono sempre sostanzialmente le stesse, è sufficiente indicare in maniera precisa le modalità d’azione adottate e poi, per i singoli casi, solo i dettagli tecnici (tipo di merce, quantitativi, prezzi, data, luogo, ecc.). Indicazioni più specifiche, in simili situazioni sono tuttavia necessarie per quegli episodi che si distinguono nettamente dagli altri (cfr. Schubarth, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325 n. 34 con riferimento alla DTF 119 IV 284, che parla delle truffe in serie ma che è applicabile a tutte le infrazioni commesse ripetutamente; nello stesso senso Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 19). Ciò presuppone che gli elementi dei singoli episodi siano comunque descritti in modo tale da permettere di capire se essi rientrano nel comune agire delittuoso o se, invece, divergono da esso e in quale modo (DTF 119 IV 284, consid. 5).

                                15.   Nel caso in cui l’atto d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice sospende il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto d’accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art. 9 n. 10). In questo caso, le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono applicabili (art. 320 CPP) per analogia.

                                         L’art. 329 CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile anche nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329 n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 379 n. 4).

                                16.   Per meglio comprendere i criteri testé esposti, appare utile fare riferimento ad una decisione che trattava di un caso di truffa in serie.

Chiamato ad esprimersi in un caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo - rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30 danneggiati evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio, l’individualizzazione dei danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato classificatore è soltanto ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le circostanze di quel caso concreto, ancora non costituiva una violazione del principio accusatorio (STF 6B_609/2011 del 23.2.2012 consid. 1.2; STF 6B_436/2014 del 2.3.2015 consid. 3).

 

                                         Da questa sentenza si può desumere che per l’Alta corte federale il semplice rinvio agli atti non è di principio sufficiente a permettere di considerare rispettoso del principio accusatorio l’atto d’accusa stesso. Anche il rimando ad un classatore o ad una tabella è al limite dell’accettabile e deve essere considerato conforme ai disposti applicabili solo in situazioni eccezionali.

 

                                17.   In concreto, il rinvio a giudizio del 16 maggio 2014 non contiene alcuna indicazione sulle fattispecie all’origine della proposta di condanna ma si limita ad uno scarno e generico rinvio alla decisione penale.

                                         A sua volta, la decisione penale del 10 settembre 2013 (AI B.11) presenta un dispositivo privo di qualsiasi indicazione dei fatti, decisamente lacunoso su tutti i fronti. Il rinvio alla motivazione della decisione del TAF del 27 febbraio 2012 (AI B.7) non consente certamente di sanare la lacuna, innanzitutto poiché si tratta di procedure di natura diversa e, poi, perché tale decisione non contiene alcun riferimento preciso ai 196 singoli atti di infrazione alla LD.

 

                                         Esprimendosi sui presupposti soggettivi del reato, la DGD ha precisato di aver riconosciuto che non in tutti i casi l’infrazione è avvenuta intenzionalmente e che non ha potuto escludere che certe inesattezze possano essere risultate da errori non intenzionali (AI B.11, pag. 8).

                                         In nessun punto della sentenza sono elencate, nemmeno succintamente, le varie fattispecie che hanno portato alla proposta di condanna, né tantomeno è stato chiarito quali di esse sono state giudicate intenzionali, quali commesse per negligenza e quali, se del caso, frutto di errore non imputabile all’appellante.

                                         Anche questo atto, quindi, è palesemente lacunoso.

 

                                         Infine, ritenuto che tutta la procedura parte formalmente dal decreto penale, non ci si può esimere dal costatare come esso sia ancor più sintetico e, addirittura, nemmeno indichi che il numero di infrazioni commesse è 196. Si parla solo di “a numerose riprese” (AI B.9).

                                         In questo caso non vi è, contrariamente a quanto pensa il giudice di prime cure, alcun rinvio ai contenuti del processo verbale finale, né tantomeno a quelli della sentenza del TAF. I due atti sono semplicemente menzionati con formula generica.

                                         Ma anche a volerli ritenere dei rinvii, quello alla sentenza TAF è, come detto, inadeguato a supplire alle carenze.

                                         Quello al processo verbale finale - che effettivamente contiene, come allegati, delle tabelle con l’elenco delle singole infrazioni – è, pure, insufficiente a supplire alle carenze del rinvio a giudizio, poiché la scala di decisioni che porta al deferimento della procedura al tribunale è formata da quattro gradini, di modo che a furia di rimandi generici e poco chiari, si crea confusione e mancanza di chiarezza in merito all’esatta portata delle imputazioni.

 

                                         D’altronde, già solo il fatto che un atto d’accusa debba essere interpretato per capire se faccia riferimento a degli atti e, se del caso, a quali di essi rinvii in particolare, è chiaro indice di carenza formale e sostanziale.

 

                                         Di conseguenza, non adempiendo né l’atto d’accusa - qui nella forma del rinvio a giudizio - né tutte le altre decisioni delle autorità doganali che l’hanno preceduto, i requisiti minimi previsti dall’art. 73 cpv. 2 CPP, si impone, in applicazione dell’art. 329 cpv. 1 CPP, l’annullamento della sentenza di prime cure ed il rinvio dell’incarto all’AFD, per il tramite della Pretura penale, affinché emani un AA/rinvio a giudizio completo e dettagliato, rispettoso del principio accusatorio, art. 9 CPP.

                                         A tal fine, è sufficiente che sia completato il dispositivo della decisione di rinvio a giudizio (art. 73 cpv. 2 DPA) e non il decreto penale, come chiesto dal ricorrente.

 

                                18.   Visto quanto precede, l’appello è accolto nella sua richiesta principale. Non appare, di riflesso, necessario, per il momento, determinarsi sulla seconda eccezione sollevata dall’appellante, cioè sull’utilizzabilità o meno delle prove in atti.

 

                                         Preso atto dell’esito del procedimento, gli oneri processuali per la causa d’appello sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di fr. 800.- relativa alla sentenza di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP), mentre le spese di fr. 100.- vanno riportate sulla nuova procedura di primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova decisione.

 

                                         Lo Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il procedimento di appello, e fr. 1'000.- per il dibattimento di primo grado.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      9, 398 e segg. CPP,

                                         14, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 79, 80 DPA

                                         15, 118 LD,

                                         55 e segg. OD,

                                         47 e segg. 106 CP,

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                               1.1.   Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 800.- sono posti a carico dello Stato.

Quest’ultimo dovrà versare a AP 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di primo grado.

 

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-          

-  altri disborsi                            fr.           100.-          

                                                     fr.           600.-          

 

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cov. 4 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                     

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona      

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.