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Incarto n. |
Locarno 20 gennaio 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 agosto 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 agosto 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 settembre 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 28 settembre 2015;
esaminati gli atti;
preso atto che: A. Il 9 giugno 2014 AP 1, agente (caporale) della Polizia comunale di __________, è incorso in un controllo della velocità (senza posto di blocco) mentre circolava alla guida della sua vettura Mercedes targata __________ a __________, e più precisamente sulla strada cantonale che percorre la __________ in direzione nord. L’apparecchio misuratore laser (Scanner Laser LMS 292-S05) ha rilevato una velocità di 75 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 Km/h) su un tratto di strada situato nell’abitato, all’altezza di una fermata del bus e in cui vige, pertanto, il limite di 50 Km/h (AI 2, pag. 1).
B. Interrogato dalla polizia il 15 settembre 2015, AP 1 ha dichiarato che, il giorno del controllo radar, si stava recando ad __________ per una gita con la famiglia. Ha poi così riassunto, in uno scritto consegnato alla polizia e allegato al verbale, i motivi che l’hanno portato a circolare ad una velocità eccessiva:
“ Situazione:
Poco dopo l'abitato di __________ vengo superato da una Mercedes targata germania K (altri numeri non rilevati) in modo molto veloce. Questo mi insospettisce molto perché so che c'è un pericoloso ricercato che si trova in Svizzera ed è armato. Forse è lui! Prima di allarmare i colleghi in servizio devo accertarmi che sia proprio la vettura segnalata per non mettere in moto posti di blocco, ecc per niente. Decido allora di procedere più spedito per cercare di raggiungere la vettura e rilevare la targa per confrontarla con quella della segnalazione. Giunto in zona __________ sono cosciente del limite 50 km/h ma vedo in lontananza dei veicoli che mi precedono, forse la Mercedes! Così decido di continuare oltre il limite. Raggiunti dopo l'abitato i veicoli, costato che la Mercedes non c'è più. Decido di tornare verso __________, meta della mia gita pomeridiana, che distava meno di 1 km di distanza e poi avvisare i colleghi di quanto capitato con il dubbio della targa. Fattostà che in paese di __________ noto parcheggiata la vettura Mercedes con targa germanica K e seguenti. La confronto con la copia fax che ho con me e posso accertare al 100% che non trattavasi del veicolo segnalato. Per me faccenda terminata.
Ricevo il 18.6 una lettera di richiesta dati per infrazione radar ad __________ il 9.6.14 ore 13.15.
La segnalazione:
Fax del 2.6, letto il 6.6 per turno notturno.
In pratica ad inizio turno della notte del 2/3,6.2014 vengo a conoscenza di un pericoloso individuo armato che gira in Svizzera con una Mercedes Benz C180 kompressor, targhe tedesche K-ZH100 ed in caso di rintraccio prestare molta attenzione per la propria sicurezza ed avvisare Fedpol.
Abitando a __________, vicino ad un albergo che attira diversi stranieri proprio dalla Germania, pensando ai miei figli che ci vanno a giocare ed io con loro che vado a fare il bagno in piscina, temo di poter incontrare questo pericoloso personaggio. Decido quindi di fare una copia del fax di segnalazione e tenerla con me per controllare i veicoli dell'albergo ogni giorno quando passo.
La decisione:
Ricordavo molto bene, essendo passati pochi giorni, la segnalazione in particolare Mercedes con targhe germaniche con inizio K...
Il 9.6.2014 avevamo pianificato dalla settimana precedente, una scampagnata in val __________, con meta __________. Quindi libero da impegni professionali ci siamo recati tranquillamente verso tale località. Non avevo alcun appuntamento o altro motivo per procedere oltre i limiti, se non quello sopra descritto.
Vedendo sfrecciare una Mercedes K... il mio senso del dovere, non potendo far finta di niente, considerato anche lo stato della strada (larga, poco traffico, asciutta, a bordo paese cioè che non lo attraversava) ho deciso di superare il limite per permettere un’eventuale identificazione del veicolo ricercato per il grave reato iscritto a Ripol. D'altro canto ho deciso di superare il limite per un breve tratto, in pratica __________, rientrando nei limiti appena accertato che non vi era più il veicolo segnalato. Non avrei di certo potuto far finta di niente ma neppure allarmare in Val __________ i colleghi per una supposizione” (PS 15.09.2015, allegato al rapporto di costatazione per eccesso velocità, AI 2).
C. Per i fatti indicati al punto 1, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa 9 ottobre 2014, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3’600.-, alla multa di fr. 500.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
D. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con decisione 16 ottobre 2014 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
E. Interrogato dal pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha spiegato di non contestare l’accertamento secondo cui circolava alla velocità di 75 Km/h in un tratto di strada in cui vige il limite di 50 Km/h, ma ha ribadito di averlo fatto per tentare di raggiungere il veicolo che credeva potesse appartenere ad un pericoloso criminale. Alla domanda a sapere se - prima o dopo l’inseguimento - ha avvertito la polizia ha risposto negativamente spiegando di non averlo fatto perché:
“ stavo guidando e perché poi mi sono accorto che non era la macchina esatta. Poi la Polizia non si trova sempre in Val __________, ma a __________ o in __________” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib di primo grado, pag. 1).
F. Con sentenza del 6 agosto 2015 (intimata il 3 settembre 2015) il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al DA, ritenendo che non vi fossero gli estremi per un’applicazione dell’art. 14 CP. A mente del pretore, se è vero che un agente di polizia è tenuto - proprio per la funzione che svolge a tutela della sicurezza pubblica - ad intervenire anche quando si trova fuori servizio (così come prevedono la legge e il codice deontologico della polizia), è anche altrettanto vero che un simile agire, oltre che giustificato da particolare necessità e urgenza, deve essere proporzionato allo scopo ricercato, tutte condizioni non adempiute nel caso concreto. Per il primo giudice, infatti, l’inseguimento messo in atto da AP 1 non solo ha avuto come principale effetto quello di mettere gravemente in pericolo la sicurezza stradale, ma è stato pure inopportuno poiché egli, privo di qualsiasi strumento di difesa, ha inseguito quello che credeva essere un pericoloso criminale accettando, così, di mettere in pericolo non solo sé stesso ma anche la moglie e i figli che si trovavano con lui. Inoltre, continua il pretore, l’imputato non solo ha agito in modo imprudente senza sapere se, davvero, la vettura inseguita fosse quella della segnalazione, ma l’ha fatto anche inutilmente. L’inseguimento non era, infatti, necessario dal momento che in Valle __________ vi è un’unica strada e, dunque, un unico sbocco, ciò che avrebbe permesso alla polizia - che poteva essere avvisata grazie ad una semplice telefonata al numero di emergenza 117 - di intercettare facilmente, in Ticino o in Vallese, la vettura (sentenza impugnata, consid. 6, pagg. 4-5).
Il primo giudice ha, quindi, confermato la proposta di pena di cui al DA, ad eccezione della multa (che non è stata inflitta all’imputato) e del periodo di prova (che è stato ridotto da tre a due anni). AP 1 è stato pertanto condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia di fr. 850.-.
G. In data 13 agosto 2015 AP 1 ha presentato annuncio di appello che ha confermato con dichiarazione 28 settembre 2015 in cui ha indicato di impugnare l’intera sentenza di prima sede, chiedendo il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale in applicazione dell’art. 14 CP e l’indennizzo delle spese legali sostenute. Senza contestare l’accertamento secondo cui, il 9 giugno 2014, egli circolava alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), egli pretende di non aver commesso nessun reato poiché, inseguendo il veicolo che poteva corrispondere a quello di un potenziale pericoloso criminale, egli si è limitato ad agire così come a lui imposto dalla legge e dal dovere d’ufficio e professionale, che obbliga gli agenti di polizia ad agire a tutela della sicurezza pubblica anche fuori dai turni di servizio. A suo modo di vedere, l’inseguimento era necessario (soprattutto per lui che, come lo dimostrano le dichiarazioni dei colleghi in atti, possiede uno spirito di servizio nettamente sopra la media), dettato dall’urgenza di immediatamente identificare il veicolo sospettato per garantire un rapido intervento della polizia in caso di accertamento positivo, oltre che proporzionato. In questo senso basti pensare, continua l’appellante, che la velocità di 75 km/h era sì eccessiva ma - vista la configurazione della strada (larga e ampia, fuori dal centro abitato, senza sbocchi, passaggi pedonali, curve od ostacoli) - non sconsiderata, che egli ha delle nozioni di giuda sopra la media e che il suo unico obiettivo era quello di inseguire il veicolo per verificare se fosse o meno quello ricercato, lasciando poi - in caso di risposta affermativa - il successivo intervento alla polizia. Avvertire immediatamente la polizia, afferma, avrebbe invece comportato il rischio di un dispendio sproporzionato di tempo e di risorse qualora non vi fosse stata corrispondenza con il veicolo sospetto. In conclusione egli afferma di aver sì
“ commesso un’infrazione oggettivamente grave, ma il tutto è avvenuto in un contesto nel quale egli deve essere ritenuto, sulla base del suo profilo professionale e del suo carattere risultante dalle concordi dichiarazioni di colleghi versate agli atti, dettato dalla necessità dell’espletamento dei suoi doveri di servizio” (III, pag. 11).
H. Visto il consenso delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con scritto 27 ottobre 2015, la presidente di questa Corte ha impartito alle parti un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione, presentata - dopo la concessione di una proroga - l’11 dicembre 2015, l’appellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione d’appello (IX).
Con scritto 16 dicembre 2015 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, che ha definito “ineccepibile sia sul piano del corretto accertamento dei fatti sia su quello dell’applicazione del diritto” (XI).
Con scritto 17 dicembre 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte (XII).
considerato che
1. a. L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
b. In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, nelle località, raggiungere i 50 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli.
Nell’ambito degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale, che per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. L’art. 8 lett. b OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate tramite laser, 3 Km/h per velocità fino a 100 Km/h (cifra 1).
2. Giusta l’art. 14 CP chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il CP o un’altra legge.
Un caso particolare di applicazione di questa disposizione è quello degli agenti di polizia che, nell’esercizio delle loro funzioni, adottano un comportamento contrario alla legge. Il loro dovere di intervenire a protezione della sicurezza della collettività, nella misura in cui è sancito dalla legge e dai codici deontologici, può infatti - a determinate condizioni - rendere lecito un agire che sarebbe, in sé, punibile. Per essere lecito, l’esercizio di un dovere di servizio deve però essere proporzionato. In particolare, sull’applicazione dell’art. 14 CP al comportamento di agenti di polizia in servizio, la giurisprudenza del TF ha già avuto modo di precisare che l’agente di polizia che, nell’ambito delle sue funzioni, viola la legge, può avvalersi di questa norma solo se ha agito nel rispetto del principio della proporzionalità. In altre parole, il suo comportamento dev’essere idoneo nonché necessario a raggiungere lo scopo perseguito e tra quest’ultimo, da un lato, e il bene giuridico toccato nonché l’entità della lesione, dall’altro, deve sussistere un rapporto ragionevole (STF del 25.09.2014, inc. 6B_1006/2013, consid. 4.3.; STF del 3 aprile 2013, inc. 6B_689/2012, consid. 2.4.; STF del 14.04.2009, inc. 6B_20/2009, consid. 4.4.2.; STF del 13.08.2009, inc. 6B_288/2009, consid. 3.5). Ciò che deve valere, evidentemente e a maggior ragione, anche quando l’agente di polizia infrange la legge fuori dai turni di servizio. Se in casi particolari il diritto cantonale, come è il caso in Ticino, impone agli agenti di esercitare compiti di polizia anche quando non sono in servizio (cfr. artt. 16 cpv. 3 LPol e 26 lett. a RPol secondo cui, quando le circostanze lo richiedono, gli agenti devono esercitare compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio), va da sé che nel farlo devono rispettare il principio della proporzionalità.
3. a. In concreto è incontestato che, il 9 giugno 2014, AP 1 circolava ad una velocità di 75 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 Km/h) su un tratto di strada, in territorio di __________, in cui vige il limite di 50 Km/h. Altrettanto pacifico è che circolare ad una simile velocità sul 50 Km/h rappresenta una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. giurisprudenza citata al consid. 1.b.).
b. Contestata, in questa sede, è unicamente la questione a sapere se l’agire di AP 1 deve essere considerato lecito ai sensi dell’art. 14 CP, ciò che si risolve valutando, dapprima, se il suo agire poggia su una base legale e, poi, se rispetta il principio della proporzionalità.
Questa Corte dubita fortemente che le circostanze del caso concreto esigessero l’esercizio di compiti di polizia da parte di un poliziotto fuori servizio ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LPol, ritenuto in particolare che il caporale AP 1 ha deciso di lanciarsi all’inseguimento del veicolo nonostante disponesse di elementi decisamente insufficienti (autovettura Mercedes targata Germania, con inizio “K”) per fondare il concreto sospetto che il veicolo avvistato fosse effettivamente quello del potenziale pericoloso criminale di cui alla segnalazione di polizia ricevuta la settimana precedente. È infatti evidente che l’avvistamento in Ticino di autovetture di quella marca, targate Germania e provenienti dalla regione di Colonia (targa con iniziale K) non è di certo una rarità. Tuttavia, la questione a sapere se l’agire dell’imputato poggia su una base legale, può rimanere indecisa. Infatti, anche se AP 1 fosse stato tenuto, o perlomeno legittimato, ad esercitare funzioni di polizia, il suo agire non può essere considerato, in ogni caso, proporzionato. AP 1 circolava a una velocità di 25 Km/h oltre il limite vigente unicamente per accertarsi, così come da lui preteso ancora in sede di appello (III, pag, 10), che il veicolo Mercedes con targhe germaniche (del Land “K”) da lui avvistato fosse quello di cui alla segnalazione del 2 giugno 2014 della polizia cantonale. Non occorre dilungarsi per spiegare che non vi può essere un rapporto ragionevole tra lo scopo ricercato dall’imputato e la concreta messa in pericolo di un numero indeterminato di persone che egli ha creato viaggiando ad una velocità che eccede in modo importante il limite vigente (sul pericolo concretamente creato da un superamento importante di un limite di velocità cfr. DTF 116 IV 664, consid. 1.a.) e che, pertanto, lo scopo da egli perseguito non giustificava un simile agire. In questo contesto non va dimenticato che la giurisprudenza è restrittiva nel riconoscere l’impunità (prevista dall’art. 100 cpv. 4 LCStr) al conducente di una vettura di polizia in servizio che - durante una corsa ufficiale, con avvisatori acustici e visivi azionati - infrange crassamente le regole della circolazione stradale nell’esercizio di urgenti compiti di polizia (STF del 3.04.2013, inc. 6B_689/2012, consid. 2; STF del 14.04.2009, inc. 6B_20/2009, consid. 4.4). A maggior ragione, dunque, l’impunità di un agente di polizia fuori servizio, alla guida di un veicolo civile, va ammessa con almeno altrettanto, se non maggiore, riserbo. In concreto, come detto, il pericolo per la sua vita e quella di altre persone cagionato dalla velocità adottata dall’imputato, nei pressi di una fermata del bus, su una strada con traffico bidirezionale e in una zona che, come lo dimostra il limite di 50 Km/h in vigore su quel tratto, va considerata zona abitata, era concreto ed accresciuto. Il fatto che AP 1 fosse, così come da lui preteso, un buon guidatore, così come il fatto che egli ha ridotto la velocità non appena ha raggiunto le vetture che lo precedevano (circolando pertanto a velocità elevata solo, come da lui preteso, per un breve tratto), non riduce né annulla il potenziale pericolo creato dall’infrazione commessa (cfr. STF del 25.09.2014, inc. 6B_1006/2013, consid. 4.4). L’imputato, invece di agire così come ha fatto, avrebbe dovuto avvertire immediatamente (e non solo in un secondo momento) i colleghi della polizia, lasciando a loro il compito di intervenire. Per raggiungere il medesimo fine egli aveva dunque una valida alternativa, meno rischiosa e meno pericolosa, a quella di lanciarsi all’inseguimento del veicolo. Avvertire i colleghi per predisporre un controllo o un posto di blocco era, a non averne dubbio, una soluzione più sensata e più opportuna rispetto a quella di mettere concretamente in pericolo la vita di altre persone, inclusa la sua e quella della sua famiglia. E questo anche se, per finire, le misure adottate si fossero rivelate inutili. In altre parole, il rischio di far intervenire la polizia a vuoto poteva essere corso, quello di causare un incidente della circolazione – potenzialmente grave - no.
Ne deriva che l’agire di AP 1 non è stato proporzionato allo scopo perseguito - e meglio all’identificazione dell’autovettura sospetta - ed egli non può pertanto beneficiare del motivo giustificativo di cui all’art. 14 CP.
L’appello va, di conseguenza, respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione.
c. La pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, decisa dal primo giudice e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appare adeguata alla colpa dell’appellante e va, pertanto, confermata. Del resto, è solo in applicazione del principio della reformatio in pejus che all’imputato non viene inflitta anche la multa aggiuntiva di fr. 500.- così come proposto nel DA.
Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 120.- e pure rimasto incontestato, merita conferma.
3. Visto l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
90 cifra 2 LCStr e 14 CP
nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, a __________, il 9 giugno 2014, circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per un totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento);
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850 (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.