Incarto n.
17.2015.138+139

17.2015.209

Locarno

17 marzo 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Giovanni Celio e Marco Frigerio

 

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

 

 

annuncio del 24 marzo 2015 confermato con dichiarazione d’appello 7 settembre 2015 da

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

e con annuncio del 23 marzo 2015 confermato con dichiarazione d’appello 10 settembre 2015 da

 

PC 1

 

rappr. dall’avv. RC 1

 

 

contro la sentenza emanata il 17 marzo 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 20 agosto 2015)

 

Posto che, con il consenso di tutte le tutte le parti coinvolte (vedi doc.VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII), i procedimenti di appello si svolgono in forma scritta ai sensi dell’art. 406 cpv.2, 3 e 4 CPP; 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                   A.   Trattando in un unico giudizio - a seguito della decisione di congiunzione 11.9.2014 - i decreti d’accusa:

                                         -     n. 4675/2012 del 18 ottobre 2012 della PP __________,

                                         -     n. 1988/2014 del 20.5.2014 della PP __________

                                         -     n. 3917/2014 del 29.8.2014 del PP __________

 

con sentenza 17.3.2015, la Pretura penale di Bellinzona ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

 

-     mancata opposizione a una pubblicazione punibile

per avere, in veste di direttore e responsabile di “__________”, intenzionalmente mancato:

di impedire la pubblicazione in “__________” di date 1.12.2011 (a pagina 22), 9.12.2011 (a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a pagina 12), 16.12.2011 (a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a pagina 10), 18.01.2012 (a pagina 9) e 19.01.2012 (a pagina 9) di un sondaggio dal titolo “la più grande M…accia dopo il Big Bang”, con cui l’autore/gli autori non identificato/i ha/hanno offeso l’onore di PC 2 menzionandolo tra i partecipanti dello stesso;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dall’art. 322 bis cpv.1 CP; richiamati gli art. 28 e 42 cpv.1 e 4 CP;

 

già oggetto del punto 1.2 let.b del decreto di accusa 4675/2012;

 

-     ingiuria

per avere, a Lugano ed in altre località, nel febbraio 2012, offeso l’onore dell’avv. PC 2 mediante un articolo da lui scritto ed apparso su “__________” in data 16.2.2012 (alle pagine 12 e 13) indicante (a pag.1 “non scriveremo più invasato lic.iur. PC 2”), e definendolo con l’epiteto “invasato” (alle pagine 12 e 13)

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, firmando e pubblicando il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 7.12.2011 sul giornale “__________” il pezzo riprodotto sub 1, offeso l’onore di PC 3, definendolo “gentaglia” rispettivamente ritraendolo in un fotomontaggio con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall’art.177 CP; richiamati gli artt. 28 e 42 cpv.1 e 4 CP;

 

già oggetto del punto 2 del decreto di accusa 4675/2012 e del punto 2 del decreto di accusa 3917/2014;

 

-     diffamazione

per avere, in data 3.2.2012, comunicando con terzi, incolpato o reso perlomeno sospetto di condotta disonorevolePC 4,

e meglio, per avere a Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, redatto e poi pubblicato in data 3.2.2012, sul giornale “__________” l’articolo intitolato “Mafia al Polo kulturale ?”, nel quale ha affermato, tra l’altro:

 

“L’ing. PC 4 coinvolto in un’indagine sulla ‘ndrangheta?”;

“L’ing. PC 4 è dunque implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano a disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti indagati per associazione mafiosa”;

“I rapporto tra Mister P (indagato per mafia) e l’ing. PC 4. Tra i cinque indagati ve ne è uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4. Mister P, infatti aveva secondo il GIP la “precisa intenzione di proporre la sostituzione del Consigliere M. con PC 4, al quale intende affidare l’incarico di Direttore Generale e Responsabile Tecnico, così come si rileva da alcune telefonate”;

“Dunque, mentre la città di Lugano affidava alla __________ dell’ing. PC 4 l’appalto per la costruzione del Polo Culturale, lo stesso PC 4 era implicato con personaggi indagati per associazione mafiosa”;

 

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, comunicando con terzi, segnatamente firmando e pubblicando il più sotto riportato articolo il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 7.12.2011 sul giornale “__________”, incolpato o reso (perlomeno) sospetti PC 1 (società editrice del quotidiano __________) e PC 3 (direttore della medesima testata) di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla loro reputazione,

in particolare d’essere i responsabili del suicidio dell’avv. __________, avvenuto a Lugano il 4/5.12.2011, per effetto di un contributo giornalistico apparso sull’edizione del 3.12.2011 del prefato foglio dal titolo “Soldi della mafia, avvocato di __________”, nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della ‘ndrangheta:

 

“__________un giornale di assassini ?

“In un articolo dal titolo “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” pubblicato su __________ l’avv. PC 2 è stato dipinto come un affiliato alla mafia calabrese. In realtà era stato emanato dalla Procura di Reggio Calabria (notoriamente poco affidabile) solo un provvedimento di fermo. Questo grazie alle intercettazioni ad un famoso ‘ndranghetista (notoriamente molto affidabile!). L’avvocato PC 2, non era nemmeno indagato dunque, non ha retto la pressione mediatica de __________ e si è tolto la vita domenica sera nella sua abitazione di Lugano. Questo è il giornalismo assassino di PC 3 e accoliti. Altro che satira del __________. A meno che “pesce rosso” o “leguleio” siano considerati gravi insulti. Ma oramai il moralismo di certa gentaglia è arcinoto, si scandalizzano per gli annunci (legali) delle prostitute e poi ammazzano la gente con il loro giornalismo “indipendente”. Intanto __________ di __________ avrebbe intenzione di licenziare PC 3. Sarebbe ora ! Noi, intanto, abbiamo disdetto l’abbonamento a __________. E come noi molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben risparmiati !

AP 1”.

Fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP,

 

già oggetto del decreto di accusa 1988/2014 e del punto 1 del decreto di accusa 3917/2014.

 

AP 1 è stato invece prosciolto dalle imputazioni di:

 

-     mancata opposizione a una pubblicazione punibile per i punti 1.1, 1.2 let a) e c) del decreto di accusa n. 4675/2012 del 18.10.2012 e del punto 3 del decreto di accusa n. 3917/2014 del 29.8.2014;

-     ripetuta infrazione alla LF contro la concorrenza sleale per i fatti descritti al punto 4 del decreto di accusa n. 3917/2014 del 29.8.2014.

 

AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremila seicento), pena sospesa per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della multa di CHF 800.- (ottocento), nonché della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi CHF 900.- (novecento).

                                                                                                                        

                                  B.   Contro la sentenza 17.3.2015 della Pretura penale è insorto AP 1 il quale, con appello 24.3 / 7.9 / 11.12.2015, ha chiesto il proprio proscioglimento da tutti i reati indicati al punto 2 della sentenza ossia:

 

                                         -     mancata opposizione a una pubblicazione punibile per il punto 1.2 let.b del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012,

 

                                         -     ingiuria per il punto 2 del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012 e per il punto 2 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014;

 

                                         -     diffamazione relativamente al decreto di accusa 1988/2014 del 20.5.2014 e per il punto 1 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014.

 

Egli ha, infine, chiesto che le spese del procedimento fossero poste a carico dello Stato.

                                  C.   Inoltre, contro la citata sentenza pretorile è insorta l’AP PC 1, __________, che ha chiesto che PC 1 venga riconosciuto autore colpevole anche delle imputazioni per cui il primo giudice ha decretato il proscioglimento, e meglio di:

 

                                         -     mancata opposizione a una pubblicazione punibile per il punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014;

 

                                         -     ripetuta infrazione alla LF contro la concorrenza sleale per il punto 4 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014.

 

L’AP ha, pure, chiesto la modifica del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, e meglio che la pena stabilita dai primi giudici a carico di AP 1 venga aumentata e fissata in 100 aliquote giornaliere di CHF 100.- l’una e in una multa di CHF 10'000.-.

Infine, PC 1 ha chiesto che AP 1 venga condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di CHF 5'000.- quale indennità per le spese di patrocinio da lei sopportate per la procedura di appello.

 

Con separata istanza 14.12.2015 PC 1 ha ulteriormente rivendicato, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art.433 CPP “per le spese necessarie” sostenute nel corso del procedimento penale, CHF 33'207.15.

 

                                  D.   In assenza di contestazioni, il proscioglimento di AP 1 relativo ai punti 1.1, 1.2 let.a / let.c del decreto di accusa 4675/2012 è da ritenersi definitivo.

                                        

                                  E.   Osservazioni sui rispettivi appelli sono state formulate da AP 1 (21.1.2016 - doc.XXXI), PC 1 e PC 3 (29.1.2016 - doc.XXXIII), PC 2 (22.12.2015 - doc.XXI), PC 4 (22.12.2015 e 15.1.2016 - doc.XX e XXIX), nonché dal Ministero Pubblico (21.12.2015 e 25.1.2016 - doc.XVIII e XXXII) e dalla Pretura penale (21.12.2015 - doc.XIX).

 

 

considerato

 

l’accusato 

 

                                   1.   AP 1, nato il __________ a __________, è celibe e non ha figli. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito la maturità al Liceo __________ a __________ (__________). Di seguito ha svolto il servizio militare divenendo ufficiale. Ha, poi, frequentato per un paio d’anni l’università di Zurigo senza però ottenere alcun titolo. Rientrato in Ticino, è stato eletto in Gran Consiglio dove è rimasto per l’intero quadriennio 2007/2010 quale rappresentante della __________.

Nel 2012 ha iniziato a studiare economia all’__________ di __________.

                                        

Professionalmente si occupa del sito __________ di cui è il direttore. In passato ha diretto il trisettimanale “__________”.

Si occupa, inoltre, delle attività di famiglia, essendo subentrato quale unico erede al padre __________ deceduto il 7.3.2013.

 

È incensurato.

 

la vicenda avv. PC 2

 

                                   2.   PC 2 è stato sostituto procuratore pubblico, di seguito è divenuto il titolare di uno studio legale con sede a __________ e professore universitario.

 

                                   a.   Il 14.10.2011 PC 2, unitamente ad altre quattro personalità del Cantone, si rendeva protagonista della pubblicazione satirica intitolata “__________”, nella quale - nel contesto dell’elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino al Consiglio Nazionale - venivano in particolar modo criticati i candidati della Lega dei Ticinesi. La pubblicazione riprendeva l’impaginazione formale e lo stile lessicale del __________ della domenica.

Per tale pubblicazione PC 2, ed altri, venivano querelati da __________ (inc.2011.10836 MP) e da __________ (inc.2012.111 MP) - candidati della Lega dei ticinesi - per calunnia, diffamazione e ingiuria.

I due procedimenti si concludevano in data 17.2.2014 con due decreti di abbandono (ABB 177/2014/AG e ABB 181/2014/AG): in estrema sintesi, il testo incriminato veniva ritenuto non trascendere “i parametri fissati da dottrina e giurisprudenza riguardo a critiche/satire di carattere politico”.

 

                                  b.   Il 30.1.2012 PC 2 inoltrava querela penale nei confronti di __________ - nella sua qualità di direttore, redattore responsabile del settimanale __________ e di amministratore unico della __________, __________ (società editrice del settimanale) - a titolo di diffamazione, ingiuria e concorrenza sleale - per una serie di affermazioni, immagini e pubblicazioni apparse sul __________ del 24.4.2011, 21.8.2011, 16.10.2011, 23.10.2011, 30.10.2011, 6.11.2011,13.11.2011, 27.11.2011, 4.12.2011, 11.12.2011, 15.1.2012.

 

Parallelamente egli interveniva anche in ambito civilistico ottenendo dalla Pretura di Lugano - in via cautelare il 23.4.2012 ed in giudizio successivo il 9.8.2012 - il divieto per __________ e __________, sotto comminatoria penale di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale il __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate … rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibile svalutativa della persona di PC 2”.

Questo giudizio, in sede di appello (vedi inc.11.2012.101, sentenza 23.12.2014 della ICC del TA), veniva poi modificato nel senso di vietare di pubblicare, stampare o distribuire “testi che qualifichino PC 2 di - invasato, - pirla, - domiciliato in via degli imbecilli”; “immagini che rappresentino PC 2 con orecchie d’asino”, “affermazioni che imputino a PC 2 la morte del dott. __________”.

La sentenza d’appello precisava, inoltre, che il dispositivo “comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________”.

 

__________ è deceduto il 7.3.2013 in pendenza d’appello, suo unico erede è il figlio AP 1.

 

                                   c.   Sempre il 30.1.2012 PC 2 inoltrava querela penale nei confronti di AP 1, nella sua qualità di direttore e redattore responsabile del trisettimanale “__________”, di __________ e di __________, quali membri del consiglio di amministrazione di __________, a sua volta editore del trisettimanale “__________” - a titolo di diffamazione (art. 173 CP), ingiuria (art. 177 CP), concorrenza sleale (art. 3 let.a, 23 LCSl) - per una serie di affermazioni, immagini e pubblicazioni apparse nel trisettimanale “__________” del 19.10.2011, 9.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 25.11.2011, 1.12.2011, 9.12.2011,14.12.2011, 15.12.2011, 16.12.2011, 21.12.2011, 22.12.2011, 23.12.2011, 18.1.2012, 19.1.2012, 20.1.2012,

                                        

                                  d.   Il 1.3.2012 PC 2 inoltrava una seconda querela nei confronti di AP 1 e __________ per ingiuria, diffamazione e concorrenza sleale commesse, per quanto interessa il presente procedimento, mediante pubblicazioni sul trisettimanale “__________” del 16.2.2012 e 17.2.2012.            

 

                                   e.   Il procedimento contro AP 1 conseguente alle querele promosse da PC 2 veniva attribuito alla PP __________, la quale in data 22.5.2012 effettuava un tentativo di conciliazione (art.316 CPP) che non dava, tuttavia, alcun risultato.

AP 1 veniva, quindi, interrogato il 15.6.2012.

In sede di interrogatorio, egli si limitava a prendere atto di quanto il magistrato indicava. Alla domanda relativa al sondaggio “la più grande M….accia dopo il Big Bang”, oggetto di diverse pubblicazioni, AP 1 aveva tuttavia modo di precisare che:

 

questo era un concorso che __________ ha fatto e poi ha pubblicato il vincitore del concorso, l’avv. PC 2, che mi sembra abbia vinto il sondaggio. La parola segreta che non è stata scritta, che però è stata pubblicata a fine concorso, è minaccia” (Verbale PP 15.6.2012 pag.4).

 

                                         la vicenda ing. PC 4

 

                                   3.   PC 4 è stato il project manager del consorzio formato dalle ditte __________ incaricato dell’edificazione del nuovo centro culturale di Lugano (LAC).

 

                                   a.   In data 23.3.2012 PC 4 ha presentato querela penale nei confronti di AP 1, __________ e __________ a titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e concorrenza sleale, con riferimento a una serie di articoli apparsi sul “__________” e sul trisettimanale “__________” in particolare il 3 e il 5 febbraio 2012.

                                        

                                  b.   Parallelamente, con procedimento civile in protezione della personalità promosso con petizione 8.8.2012. l’ing. PC 4 ha chiesto alla Pretura di Lugano l’accertamento dell’illiceità della lesione personale commessa da AP 1, __________, __________, __________ e __________ per le affermazioni e gli articoli pubblicati sul periodico “__________” del 3.2.2012 e sul settimanale “__________” del 27.11.2011, 4.12.2011 e 5.2.2012.

La decisione della Pretura 23.1.2013, che ha accolto la petizione, è stata modificata con sentenza 12.1.2016 della ICC del Tribunale di appello nel senso che AP 1 (si fa qui astrazione dalle altre parti coinvolte) è stato accertato essere l’“autore” dell’articolo pubblicato sul trisettimanale “__________” del 3.2.2012: “L’ing.PC 4 coinvolto in un’indagine sulla ‘ndrangheta ? Mafia al Polo Kulturale ?” che ha leso illecitamente la personalità di PC 4 rendendolo sospetto di collusioni mafiose (punto I. 2. b della citata sentenza - inc.11.2013.23).

                                        

                                   c.   Il procedimento conseguente alla querela di PC 4 è stato attribuito alla PP __________.

In data 1.7.2013 AP 1 è stato, quindi, interrogato dal segretario giudiziario __________, agente su delega del magistrato. In tale sede, AP 1 ha riconosciuto di essere l’autore dell’articolo del 3.2.2012 apparso su “__________”, precisando che

 

quello del 3.2.2012 è l’unico articolo che io abbia mai scritto, in generale, in relazione all’ing. PC 4 e ritengo di essere perseguitato politicamente” (vedi AI 22 verbale 1.7.2013 a pag.3 righe 15/17),

“l’ordinanza del GIP di Milano l’ho letta prima di scrivere l’articolo e quindi quello che è scritto nel mio articolo riporta in maniera fedele e degna quanto è stato scritto … preciso che l’ordinanza è pubblicata on-line e quindi era liberamente accessibile a chiunque” (pag.3 righe 20/23),

“io volevo informare i cittadini in merito alla predetta Ordinanza del Tribunale di Milano dove spunta il nome dell’Ing. PC 4 che, come già dichiarato, è il project manager del cantiere pubblico più grande del Canton Ticino” (pag.4 righe 19/21).

 

                                         la vicenda PC 1 / PC 3

 

                                   4.   PC 3 è il direttore del quotidiano __________, mentre PC 1, ne è la società editrice.

                                        

                                   a.   Il 9.12.2011 PC 1 (inc. MP 2011.10361) e il 13.12.2011 (inc. MP 2011.10436) PC 3 personalmente hanno inoltrato querela penale nei confronti di AP 1 in relazione alle pubblicazioni apparse sul sito __________ il 5/6.12.2011 e sul giornale “__________” il 7.11.2011 “__________: un giornale di assassini?”.

                                        

In data 21.12.2011 PC 1 ha inoltrato ulteriore querela penale nei confronti di AP 1 (inc. MP 2011.10700) in relazione alle pagine 2 e 3 dell’edizione 21.12.2011 del giornale “__________” e all’articolo 21.12.2011 su __________ ove è dato spazio giornalistico a un contributo dal titolo “Il mostro di Bellinzona” sull’arresto di __________, con l’osservazione che questi aveva collaborato con __________.

 

                                  b.   I procedimenti sono stati attribuiti al PP Pagani, il quale ha proceduto ad un primo interrogatorio di AP 1 in data 2.3.2012.

In quella sede AP 1 ha confermato essere stato l’autore dell’articolo “__________un giornale di assassini ?” impegnandosi a trasmettere al magistrato una memoria difensiva che è, poi, stata effettivamente inviata il 16.4.2012.

In essa, AP 1 chiedeva, in primo luogo, l’avocazione da parte del PG __________ di tutti i procedimenti “scaturiti dalla battaglia politica ed editoriale” tra __________, __________ e i partiti storici” alfine di evitare “cacofonie dottrinali” e “ineguaglianze dei tempi di inchiesta”, in secondo luogo l’assunzione di alcune prove.

Il 17.4.2012 il PG __________ rispondeva negativamente sulla domanda di avocazione, indicando non essere dati gli estremi previsti dall’art. 67 cpv.6 LOG; di tale decisione il PP __________ dava immediata comunicazione alle parti.

Il 13.7.2012 il magistrato respingeva parte dell’offerta di prove formulata da AP 1, decidendo di assumere unicamente i verbali di interrogatorio (parzialmente censurati) del 5.12.2011 di __________ e di __________ (rispettivamente la compagna e il fratello del defunto avv. __________) nonché il manoscritto del medesimo.

Contro la decisione insorgeva AP 1. La Corte dei reclami penali dichiarava, tuttavia, irricevibile il reclamo con decisione 27.7.2012 (AI 23).

 

Interrogato una seconda volta in data 8.10.2012, AP 1 confermava di essere l’autore dell’articolo “__________: un giornale di assassini ?” precisando che, dopo avere letto un articolo apparso sul __________ dal titolo “Soldi della mafia, avvocato di Lugano” e avere preso atto che uno o due giorni dopo __________ si è tolto la vita, aveva

 

messo in risalto la cronologia ravvicinata fra i due eventi. Con quell’articolo, da giornalista, ho lasciato al lettore trarre le proprie conclusioni. Il titolo del mio articolo termina del resto con un punto di domanda” (AI 25 Verbale 8.10.2012 pag. 2 righe 24/30).

 

Interrogato in merito al fotomontaggio che ritrae PC 3 con la parrucca, ha spiegato che intendeva far

 

passare il messaggio che viene praticato un giornalismo assassino. Non intendevo ovviamente dire che PC 3 è un giornalista assassino o tantomeno un assassino” (AI 25 pag. 3 righe 27/29).

 

Inoltre, rispondendo ad un quesito dell’avv. RC 1, AP 1 precisava che con il termine “gentaglia”

 

mi riferivo all’espressione “moralismo di certa gentaglia” e con ciò ho alluso ad un gruppo di persone che in quei mesi aveva lanciato una violenta campagna moralista contro la Lega, gruppo di persone, questo a cui __________ ha dato ampio risalto” (AI 25 pag. 3 righe 41/44).

 

Inoltre, AP 1 confermava di essere il direttore responsabile di “__________” e del media elettronico __________ (AI 25 pag.4, righe 7/8 e 10/12).

Interrogato una terza volta su richiesta del proprio difensore, il 19.12.2012 AP 1 indicava di volersi avvalere delle prove liberatorie previste dall’art. 173 cfr. 2 CP e, nell’intento di dimostrare la propria buona fede, indicava al magistrato che

 

prima della pubblicazione del suddetto articolo (ndr “__________: un giornale di assassini ?”) è passato presso gli uffici di via __________ a __________ il padre del defunto __________ che è vicino/amico a/di mio zio __________. Lo stesso padre ha parlato con quest’ultimo così come con la segretaria __________, rivelando loro che il contributo giornalistico apparso qualche giorno prima su __________ era stata la “causa finale che aveva indotto il figlio al suicidio”” (AI32 verbale 19.12.2012 pag. 2 righe 23/28).

 

AP 1 chiedeva l’audizione testimoniale dello zio __________, del padre dell’avv. __________ e dell’avv. __________, persona vicina al collega defunto.

 

L’audizione dei testi __________ (AI38) e __________ (AI39) interveniva in data 5.2.2013.

Il 19.2.2013 il PP __________ chiudeva, quindi, l’istruttoria indicando la sua intenzione di emettere dei decreti di abbandono per i reati di calunnia, diffamazione e infrazione alla legge contro la concorrenza sleale ed un decreto di accusa per il reato di ingiuria con riferimento al termine “gentaglia”.

Il 21.3.2013 sono stati effettivamente emessi i decreti di abbandono preannunciati.

Contro tali decreti insorgevano PC 1 e PC 3 con reclami 5/9.4.2013 alla Corte dei reclami penali, la quale ne dichiarava l’irricevibilità il 30.7.2013 (AI50).

PC 1 e PC 3 insorgevano allora al Tribunale Federale con ricorso in materia penale 12.9.2013 (AI51).

Il 27.2.2014 il Tribunale Federale accoglieva i ricorsi e rinviava alla Corte dei reclami penali le cause per una nuova decisione “nel senso dei considerandi”.

In applicazione del principio “in dubio pro duriore” la CRP decideva, il 17.3.2014, di annullare i decreti di abbandono ABB 211/2013 e 213/2013 e di ritornare gli incarti al magistrato inquirente per i suoi incombenti (AI 54).

 

Il PP __________ chiedeva allora alle parti di indicare i mezzi di prova da assumere prima di chiudere nuovamente i procedimenti.

Preso atto delle indicazioni ricevute, con decisione 6.6.2014 (AI61) il magistrato decideva la riunione dei procedimenti aperti relativi a AP 1 e, in data 4.8.2014 (AI 69), decideva la reiezione dei mezzi di prova richiesti dal difensore con scritto 19.5.2014 ad eccezione dell’audizione di __________ che veniva, effettivamente, sentito il 25.8.2014 e che confermava di avere parlato con AP 1 in merito al suicidio di __________

 

prima della pubblicazione del 5/6.12.2011 avvenuta su “__________”” (AI71 verbale 26.8.2014 pag.3 righe 24/25)

                                        

e di avere

 

riferito a AP 1 che quest’ultimo (ndr l’avv. __________) mi aveva detto che l’avv. __________ era rimasto turbato dall’articolo di un paio di giorni prima, apparso su __________ e che parlava di lui in relazione alla sua vicenda giudiziaria italiana” e “che era stata un’ipotesi dell’avv. __________ quella di mettere in relazione il suicidio dell’avv. __________ con l’articolo del 3.12.2011 de __________” (AI71 verbale 26.8.2014 pag.3 righe 30/33 e 35-36) .

 

                                         Il dibattimento di primo grado

 

                                   5.   Il dibattimento di primo grado ha avuto luogo il 16/17.3.2015 avanti alla Pretura penale.

 

                                   a.   Interrogato in merito alla vicenda avv. PC 2 AP 1 ha indicato che:

 

                                         -     “quegli articoli si inserivano in un clima politico molto teso, legato alla pubblicazione del falso __________ e falso __________”;

                                         -     il “Premio __________ la più grande minaccia dopo il Big Bang” era “un concorso ironico satirico dove i lettori potevano votare i più acerrimi nemici del nostro giornale”;

                                         -     il termine “gentaglia” andava considerato con riferimento alla frase di __________ relativa ai moralisti, e quindi “come riferita “ai moralisti in generale””;

                                         -     il termine inespresso del sondaggio “la più grande M…accia dopo il Big Bang” era “minaccia” e che la somiglianza con altra parola con identico finale era un caso;

                                         -     il termine “invasato” è stato utilizzato per il “modo in cui l’accusatore privato ha effettuato la battaglia contro di noi” in particolare vista “l’assiduità dei suoi interventi, l’aggressività da lui usata nei nostri confronti e il gran numero di media da lui utilizzati”.

 

                                  b.   Interrogato in merito alla vicenda dell’ing. PC 4, AP 1 ha precisato che:

 

-     l’articolo del 3.2.2012 “l’ho scritto io”;

-     “l’articolo era redatto nella forma interrogativa”;

-     “il ragionamento che ho fatto era il seguente: se il GIP di Milano ha ritenuto importante menzionare quella telefonata e il nominativo dell’ing.PC 4 affiancato a Pavone, allora anche per me era un fatto importante”;

-     la sua intenzione era solamente di “informare il pubblico del fatto che il suo nome appariva in quell’ordinanza”.

 

                                   c.   Interrogato in merito alla vicenda PC 1 /PC 3, AP 1 ha confermato di avere scritto l’articolo incriminato dopo avere appreso della morte dell’avv. __________ per avere ricevuto una mail che “raffigurava la sua salma fotografata mentre lo stavano portando via da casa” e per avere saputo dallo zio __________ che il padre dell’avvocato gli aveva detto che causa del suicido era stato l’articolo apparso su __________ il 3.12.2011. Per verificare la notizia, AP 1 ha indicato di avere letto altri articoli sulla questione e di avere “poi chiamato anche un collega secondo me molto esperto di cronaca nera (si tratta di __________)” a parere del quale “il suicido era legato all’articolo”.

Inoltre, indicava che:

-     l’uso del termine “assassini” non faceva alcun “riferimento al Codice penale”,

-     l’invito a disdire l’abbonamento a __________ era “un segnale forte per manifestare la mia indignazione”,

-     la raffigurazione di PC 3 in fotomontaggio con coltello e vestiti insanguinati non voleva dire che PC 3 era un assassino: “l’obiettivo era quello di raccontare il nesso tra l’articolo e la morte di __________” e il fotomontaggio intendeva paragonare PC 3 “al Joker di Batman”.

 

                                  d.   Assenti i magistrati autori dei decreti di accusa e l’accusatore privato PC 2, la fase delle arringhe era limitata all’intervento dell’avv. __________, rappresentante di PC 4, il quale chiedeva la conferma del decreto di accusa 1988/2014 e a quello del difensore avv. DI 1 che chiedeva, invece, la piena assoluzione di AP 1. Quest’ultimo, dopo avere precisato come - a suo parere - l’udienza fosse divenuta una sorta di “maxiprocesso (come quelli ai tempi della mafia)”, fondava la richiesta di proscioglimento di AP 1 con riferimento ai diritti fondamentali, quali la libertà di stampa che comprenderebbe la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie opinioni, di fare satira e di deridere.

L’avv. RC 1, rappresentante di PC 1 e di PC 3, presenziava unicamente alla lettura del dispositivo e ciò principalmente a causa di un disguido (vedi doc.VIII CARP).

Considerazioni in diritto

 

                                   6.   Il presente giudizio presuppone la corretta conoscenza ed applicazione dei principi fondamentali delle “libertà di comunicazione”, ossia delle libertà - riconosciute dalla Costituzione Federale (Cost. - art.16 e 17), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU - art.10) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II - art.19) - che hanno attinenza con la trasmissione di informazioni, immagini ed opinioni.

 

                               6.1.   L’art.16 della Cost. garantisce la libertà di opinione e d’informazione. Il cpv.2 della norma indica precisamente che “ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti”.

L’art.17 della Cost. garantisce la libertà dei media, in particolare la libertà della stampa, della radio e della televisione, nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni.

Tale diritto consiste nel “poter esprimere e divulgare la propria opinione attraverso i media senza che vi siano interferenze da parte dello Stato” (Zölch/Zulauf, Diritto della comunicazione, 2001, pag.28) e nella “facoltà di ricercare e diffondere liberamente le opinioni e le informazioni” (Barrelt/Werly, Droit de la communication, 2011, pag.31, nota 94).

Tali libertà vengono, tuttavia, limitate da leggi federali che ne definiscono i confini: il diritto penale definisce i comportamenti sanzionabili che possono ritrovarsi nell’esercizio della libertà di comunicazione, il diritto civile indica l’esigenza di tenere conto della protezione dei diritti della personalità, il diritto amministrativo fornisce pure indicazioni circa la messa in opera di tali libertà.

 

È pacifico, pertanto, che non sussiste un diritto assoluto di espressione a mezzo stampa e che ogni caso va valutato di volta in volta, a dipendenza degli interessi in gioco.

L’art. 36 della Cost., peraltro, già prevede che restrizioni ai diritti fondamentali sono possibili se fondate sulla legge in senso formale, giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, rispettose del principio della proporzionalità e se i diritti fondamentali soggetti alla restrizione rimangono garantiti nella loro essenza (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II, 2006, pag.67 n.138).

Le leggi in senso formale vanno interpretate, per quanto possibile, alla luce dei principi costituzionali, assicurando al mezzo di stampa un’ampia facoltà di espressione. L’illiceità è, tuttavia, data quando i media allegano fatti inesatti o fatti veri senza che sussista un interesse legittimo, espongono giudizi di valore, commenti o opinioni che collidono con l’onore personale della persona toccata oppure risultano inutilmente offensivi (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, pag.246-252).

 

                               6.2.   In concreto, AP 1 era stato posto sotto accusa nella sua qualità di autore di alcuni articoli apparsi sulla stampa cartacea (trisettimanale “__________”) e sul sito __________, rispettivamente nella sua qualità di responsabile di articoli di cui avrebbe potuto impedire la pubblicazione essendo il direttore responsabile dei medesimi.

Le norme indicate nei decreti di accusa sono gli artt. 173 CP (diffamazione), 177 CP (ingiuria) e 322bis CP (mancata opposizione a pubblicazione punibile).

Inoltre, all’accusato è stata imputata la ripetuta infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale (art.23 LCSl combinato con l’art.3 cpv.1 let.a).

 

Nel giudizio di prima istanza, AP 1 è stato condannato unicamente per gli artt. 173, 177 e 322 bis CP. Considerando, tuttavia, che l’appello di PC 1 chiede la condanna di AP 1 anche per violazione della LCSl è certamente opportuno formulare qualche considerazione in merito a tale reato.

 

                            6.2.1.   Gli art.173 e seguenti CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore garantita dal diritto civile (art.28 e seguenti CC): il diritto penale protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione morale, non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly, op.cit., pag.363 n.1200, Steinauer/Fountoulakis, op.cit., pag.188 n.535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44).

Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 cons.2.11; 132 IV 112 cons.2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid.2.1; CCRP inc.17.2007.30 del 2.9.2009 consid.3 a e rinvii).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid.1 a, 119 IV 47 consid. 2 a; Franz Riklin in Basel Kommentar, Strafrecht II, 2013, vor Art.173, n. 28 ss., Barrelet/Werly, op.cit., pag.363 n.1201). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid.1e, Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2010, ad art.173 n.42 con richiami giurisprudenziali).

L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit. ad art. 173 n.7-8; Corboz, op.cit. ad art. 173 n.48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.5.2015 pag.16 consid.9.1).

 

L’art.173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c, 92 IV 98 consid.4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non bastano, a meno che non siano assimilabili ai cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatti, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid.2 a, Riklin, op.cit. vor Art. 173 n.33-36, Corboz, op.cit., art.173 n.35-36). Un fatto, al contrario del giudizio di valore, è, per definizione, un avvenimento del presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che può essere oggetto di una prova (DTF 118 IV 41 consid.3).

Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l’autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (CARP 12.2014.198 del 13.5.2015 pag.15 consid.7.2).

 

L’art.173 cpv.2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv.3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza - devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid.3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza.

L’imputato può, quindi, liberarsi dalle accuse se riesce a dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione consiste in un giudizio di valore accompagnato da un’allegazione di fatto (giudizio di valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore.

La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid.3b, Corboz op.cit., ad art. 173, n.75).

Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid.b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid.3b, 116 IV 208 consid.3b, 105 IV 118 consid.2 a). In questi casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid.3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid.4, Corboz, op.cit. ad art.173, n.83).

Per il reato di ingiuria, se connesso ad un fatto, le prove liberatorie sono ammesse in analogia a quanto previsto per l’art. 173 CP (Corboz, op. cit., art. 177, n. 26-27).

Quando invece si è in presenza di un’ingiuria formale, ossia di un espressione di disprezzo senza che vi sia alcun collegamento con un fatto preciso, le prove liberatorie non sono date (Corboz, op.cit., art. 177 n. 14-16).

 

                            6.2.2.   L’art. 322 bis CP presuppone che una pubblicazione costituisca oggettivamente un’infrazione (DTF 130 IV 124 consid.1.3, Corboz, op. cit., vol. II, art. 322 bis, n. 1) e che il suo autore non possa essere punito in Svizzera. In applicazione dei principi esposti all’art.28 CP (punibilità dei mass media), non potendosi punire l’autore, la responsabilità della pubblicazione lesiva ricade sul redattore responsabile, la cui punibilità avverrà sulla base dell’art. 322 bis CP, istituito quale reato autonomo.

Non sarà necessario qualificare precisamente quale sia il reato a monte, sufficiente è constatare l’esistenza di una pubblicazione lesiva.

Il reato può essere commesso sia intenzionalmente, sia per negligenza (Corboz, op. cit., vol .II, art. 322bis, n. 14-15).

 

                            6.2.3.   Secondo l’art. 23 cpv. 1 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 della stessa legge è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lo scopo della LCSl è di garantire, nell’interesse di tutte le parti coinvolte, una concorrenza leale (art. 1 LCSl). Di conseguenza, è sleale nonché illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (art. 2 LCSl), o che è destinata a influenzarli (DTF 6P.36/2000 del 5 luglio 2000, consid.6d e riferimenti).

L’art. 3 LCSl precisa una serie di comportamenti che sono considerati sleali: il cpv.1 lett. a, in particolare, considera sleale il fatto di denigrare altri “con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive”. Perché un’affermazione sia denigratoria e, quindi, penalmente rilevante giusta gli art. 3 cpv.1 let.a e 23 LCSl, non basta però che sia inesatta o che faccia apparire sotto una luce sfavorevole un determinato concorrente (Barrelet/Werly, op.cit., pag.549 n.1820; come pure DTF 6P.36/2000 del 5.7.2000 consid.6e). Questa disposizione deve essere applicata restrittivamente con la conseguenza che la nozione di denigrazione deve essere interpretata in modo qualificato: la dichiarazione incriminata deve raggiungere una certa gravità (DTF 6P.36/2000 del 5.7.2000 consid. 6e, DTF 123 IV 211 consid. 3b, 122 IV 33 consid. 2c). Per determinare se un’affermazione sia denigratoria bisogna riferirsi all’impressione suscitata nell’uditore/lettore medio non prevenuto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, tra queste, segnatamente gli interessi in gioco. Secondo la giurisprudenza, “un’affermazione - con riferimento alla fattispecie che intende descrivere, valutare o paragonare - è denigratoria quando essa è manifestamente sproporzionata allo scopo prefisso, manca del tutto di pertinenza nonché di rilevanza ed è pertanto insostenibile, è pronunciata senza che un serio motivo la giustifichi e prevalentemente nell’intenzione di far apparire un terzo sotto una luce sfavorevole” (DTF 6P./2000 del 5.7.2000 consid.6f).

La denigrazione di per sé non è sleale: lo è soltanto quando è inesatta, fallace o inutilmente lesiva. Un’affermazione è inesatta se non corrisponde alla realtà, se è oggettivamente errata (Baudenbacher, Kommentar UWG, art. 3 lett. a LCSL n. 14 e seg.). Un’affermazione è fallace se, in sé stessa, è esatta, ma il contesto oppure la forma può indurre il destinatario in errore, (Baudenbacher, op. cit., art. 3 lett. a LCSL, n. 23). Un’affermazione è inutilmente lesiva, anche se di per sé potrebbe essere considerata esatta, quando oltrepassa in maniera sproporzionata il fine per cui è espressa e, in tal modo, mette in cattiva luce il concorrente oppure le sue prestazioni (Baudenbacher, op.cit., art.3 let.a LCSl, n.29).

 

 

 

                                         gli appelli

 

                                   7.   AP 1 è insorto contro la sentenza 17 marzo 2015 della Pretura penale chiedendo il proprio proscioglimento (inc.17.2015.138). PC 1 è, per contro, insorta chiedendo la conferma integrale del decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ e il proprio indennizzo (inc.17.2015.139).

                                        

                               7.1.   Nella motivazione di appello 11.12.2015 AP 1 contesta il realizzarsi di ogni reato per il quale è stato condannato in prima istanza.

                                        

                            7.1.1.   La vicenda avv. PC 2 si è conclusa in prima istanza con la conferma parziale dell’atto di accusa 4675/2012, e meglio dei punti

                                         -      1.2. let.b: mancata opposizione a una pubblicazione punibile riferito alle pubblicazioni in “__________” di data 1.12.2011 (a pagina 22), 9.12.2011 (a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a pagina 12), 16.12.2011 (a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a pagina 10), 18.01.2012 (a pag.9 e 19.1.2012 (a pag. 9) relative al sondaggio dal titolo “la più grande M…accia dopo il Big Bang”;

                                         -      2.: ingiuria per avere offeso l’onore personale dell’avv. PC 2 mediante un articolo apparso su “__________” il 16.2.2012 (a pag. 1) che lo identificava con l’epiteto “invasato”.

 

AP 1 sostiene non essere date le condizioni di tali reati.

In particolare, egli contesta le conclusioni del Pretore evidenziando, per quanto attiene al reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP), che il giudice di prime cure ha valutato erroneamente il tenore del sondaggio “la più grande M…accia dopo il Big Bang” concludendo che il “lettore medio” avrebbe potuto dedurre che la “ricerca fosse volta al ritrovamento di una persona non tanto vicina ad una minaccia, bensì a un escremento”.

Egli esclude che PC 2 sia stato accostato ad un escremento insistendo sul fatto che l’accostamento, immediatamente identificabile, era con il termine “minaccia”, il tutto in un contesto evidentemente satirico del concorso.

Di un eventuale dubbio al riguardo, conclude, egli avrebbe, in ogni caso, dovuto beneficiare in applicazione del principio “in dubio pro reo”.

 

Per quanto attiene, invece, al reato di ingiuria, consumato dall’utilizzo del termine “invasato” secondo il primo giudizio, PC 2 contesta il carattere lesivo del termine.

Invasato significherebbe

-     “dominato, posseduto da una forte passione, da un sentimento violento.”

-     “trovato in uno stato di grave eccitazione. Dominato, ossessionato da una passione esclusiva e incontrollabile” (vedi ICC 23.12.2014),

per cui definire una persona un “invasato” non equivale a qualificarlo come persona da disprezzare, e ciò nemmeno se il termine viene ripetuto a più riprese.

 

                            7.1.2.   Nella motivazione di appello relativa alla vicenda ing. PC 4 - e meglio alla conferma della condanna proposta nel decreto di accusa 1988/2014 a titolo di diffamazione (art. 173 CP) per avere redatto l’articolo apparso il 3.2.2012 su 10 Minuti l’articolo “Mafia al Polo kulturale?” - AP 1 contesta di avere tacciato PC 4 di “‘ndranghetista”. Egli evidenzia che, nella sua veste di giornalista “venuto a conoscenza dell’ordinanza agli atti del GIP di Milano e, ritenuta l’importanza del cantiere del LAC, ha redatto un articolo che ne riprendeva i contenuti, senza snaturarli, quindi non andando oltre gli stessi”.

I contenuti dell’articolo non hanno, quindi, “incolpato e nemmeno reso sospetto di condotta disonorevole” l’ing. PC 4.

 

                            7.1.3.   Infine, per quanto attiene alla vicenda PC 1 / PC 3 conclusasi con la conferma del reato di diffamazione per avere redatto e pubblicato il 5/6.12.2011 su __________ e il 7.12.2011 su “__________” l’articolo “__________un giornale di assassini?” e il reato di ingiuria per avere utilizzato negli articoli precedentemente citati il termine “gentaglia”, rispettivamente un fotomontaggio che rappresentava il direttore de __________ con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue, come indicato al punto 1 e al punto 2 del decreto di accusa 3917/2014, AP 1 ha pure chiesto il proprio proscioglimento.

Per l’articolo “__________un giornale di assassini?” il Pretore non avrebbe tenuto conto delle prove liberatorie previste dall’art.173 cpv.2 CP e fornite in corso di istruttoria senza per questo motivare la propria decisione.

AP 1 chiede, in conseguenza, all’autorità di appello di esprimersi al riguardo sostenendo di avere fornito entrambe le prove liberatorie.

Circa la prova della verità, AP 1 sostiene che l’istruttoria ha dimostrato che la causa del suicidio di __________ è stato l’articolo del 3.12.2011 apparso sul __________.

Subordinatamente, egli evidenzia come, in ogni caso, egli ha avuto motivi sufficienti per ritenere che tale articolo “avesse concorso alla formazione della tragica decisione di suicidarsi”, per cui il suo proscioglimento si impone anche per la prova della buona fede. AP 1 non insiste, per contro, sulle prove non ammesse dal PP in corso di istruttoria.

 

Inoltre AP 1 contesta il reato di ingiuria in quanto il termine “gentaglia” non costituisce reato, rispettivamente il fotomontaggio che rappresenta PC 3 con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue è già considerato nel

reato di diffamazione ed in ogni caso l’immagine costituisce una caricatura che ricorda il Joker di Batman, personaggio fumettistico/cinematografico che, in realtà, non esiste e, quindi, non può in alcun modo ledere l’onore del direttore de __________.

 

                               7.2.   PC 1, con motivazioni di appello 14.12.2015, chiede invece di estendere la condanna di AP 1 anche ai punti 3 e 4 del decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ contestando il proscioglimento pronunciato dal Pretore ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della sentenza 17.3.2015.

 

                            7.2.1.   Per il punto 3 del decreto di accusa - e meglio, la mancata opposizione a una pubblicazione punibile con riferimento all’articolo apparso il 21.12.2011 dal titolo “Il mostro di Bellinzona” - PC 1 ha evidenziato come il Pretore abbia verosimilmente “dimenticato” l’infrazione.

L’accostamento de __________ a __________ (sospetto “pedofuco”) non poteva avere altra scopo se non di denigrare __________, “giornale concorrente”.

 

                            7.2.2.   Per il punto 4 del decreto di accusa, PC 1 ha sostenuto come sia errata l’esclusione del reato di concorrenza sleale per il fatto che __________ e “__________” - l’uno essendo un quotidiano a pagamento, l’altro un trisettimanale gratuito - non sarebbero concorrenti (vedi punto 15 a pag.16 della sentenza).

Il Tribunale Federale ha già avuto modo, infatti, di evidenziare come la LCSl si applichi anche nei confronti dei giornalisti e di persone che non sono in rapporto diretto (DTF 6B_869/2013, 6B_871/2013).

La pubblicazione 4.12.2011 sul “__________” con l’invito ai lettori di disdire “l’abbonamento al __________” e continuata il 5.12.2011 con l’articolo su “__________” e “__________” “__________un giornale di assassini?” con la reiterazione dell’invito a disdire l’abbonamento al quotidiano costituiscono, a mente dell’appellante, degli evidenti atti di concorrenza sleale.

 

                            7.2.3.   PC 1 ha ulteriormente chiesto, con riferimento al punto 3 della sentenza della Pretura penale, di rivedere in modo significativo la sanzione che ha indicato come “mitissima” e - con istanza separata 14.12.2015 - ha chiesto il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 433 CPP per le spese necessarie sostenute nel procedimento, ad esclusione dei ricorsi alla CRP e al Tribunale Federale per i quali sono già state accordate delle ripetibili.

L’importo dell’indennizzo richiesto è di CHF 33'207.15, a ciò si aggiunge l’indennità indicata e postulata con l’atto di appello, e meglio CHF 5'000.-.

 

                                   8.   Le parti hanno avuto modo di esprimersi circa i ricorsi in appello di AP 1 e PC 1 ed hanno formulato le rispettive osservazioni.

La PP __________, in data 22.12.2015, ha chiesto la conferma della condanna di AP 1.

PC 2, in data 22.12.2015, ha pure chiesto la conferma della condanna.

PC 4 ha formulato le proprie osservazioni all’appello AP 1 il 22.12.2015 ed ha successivamente inoltrato, il 15.1.2016, copia della sentenza d’appello civile nel frattempo emessa dalla ICC del Tribunale di appello.

PC 1 e PC 3 hanno formulato le proprie osservazioni all’appello di AP 1, il 29.1.2016.

Al riguardo delle argomentazioni di appello è stato osservato come AP 1 non contesti la natura diffamante degli articoli apparsi su __________ e su “__________” e come, in tale contesto, non sussista prova liberatoria possibile essendo palese l’“animus iniuriandi”.

Inoltre, è stato sottolineato come il carattere “satirico” dell’immagine del direttore del __________ con un coltello in mano e vestiti insanguinati non ne escluda la punibilità (DTF 131 IV 160 consid.3.3, 6B_143/2011 del 16.9.2011).

 

Il 21.1.2016 AP 1 formulando le proprie osservazioni all’appello di PC 1 ha chiesto la conferma dei proscioglimenti già decretati dal Pretore e la reiezione delle richieste di indennizzo.

 

Il PP __________ il 25.1.2016 ha chiesto la reiezione dell’appello di AP 1, non avendo egli dimostrato di divulgare cose vere e/o di avere seri motivi per considerare vero in buona fede un rapporto di connessione fra il suicidio di __________ e il contributo giornalistico de __________.

Per contro, egli ha chiesto l’accoglimento dell’appello di PC 1 alla luce delle considerazioni della sentenza del Tribunale Federale.

 

                                   9.   Sull’appello di AP 1

 

                               9.1.   Per quanto attiene alla vicenda dell’avv. PC 2 l’appello di AP 1 va respinto sia per quanto attiene al punto 2.1, sia per il punto 2.2 (prima parte: utilizzo del termine “invasato”) della sentenza della Pretura penale, e ciò per i motivi che seguono.

                                        

                            9.1.1.   Il reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP) viene realizzato dalle pubblicazioni di data 1.12.2011, 9.12.2011, 14.12.2011, 15.12.2011, 16.12.2011, 22.12.2011, 23.12.2011, 18.1.2012 e 19.12.2012 relative al concorso “la più grande M…accia dopo il Big Bang”.

Atteso che, non avendosi potuto identificare l’autore, di tali pubblicazioni AP 1 porta la responsabilità in quanto redattore responsabile del trisettimanale, il giudizio del pretore secondo cui il reato è consumato in quanto, in esse, PC 2 viene accostato ad un “escremento” é condiviso da questa Corte.

Che con “M…accia” l’autore intendesse “merdaccia” è provato, al di là di ogni dubbio, proprio dalle modalità di scrittura scelte che sono quelle normalmente utilizzate sui media - specie quelli elettronici - quando si intende far comprendere al lettore o al telespettatore le parolacce dette, in genere, da un intervistato senza riportarle per esteso. L’utilizzo di questa modalità di scrittura - il cui senso è generalmente riconosciuto e compreso - sarebbe stato, non solo del tutto inutile, ma anche un errore giornalistico/comunicativo (che nemmeno il più sprovveduto dei giornalisti avrebbe commesso) se l’autore avesse voluto che i suoi lettori intendessero, leggendo “m…accia”, che egli parlava di “minaccia”.

Ciò ritenuto, la precisazione - contenuta nell’edizione del 20.1.2012 (alle pagine 14 e 15) in cui PC 2 viene proclamato vincitore del “Premio __________ 2011” - secondo cui con “m…accia” non si era voluto dire “m…erd…accia come qualcuno poteva pensare” è, con evidenza, un paradosso con cui l’autore altro non fa che confermare che, in realtà, era sua intenzione affermare proprio ciò che era ed è per tutti evidente.

Dunque, che con “M…accia” l’autore intendesse “merdaccia” è fuori di dubbio, non essendo oggettivamente concepibile né una sua diversa intenzione né una diversa interpretazione da parte del lettore medio.

Non sussistendo dubbi sull’interpretazione oggettiva (e soggettiva) delle pubblicazioni, non entra in considerazione l’applicazione del principio “in dubio pro reo” che scaturisce dal principio di presunzione di innocenza - garantito dagli art. 32 Cost., 6 par.2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II - ma che risulta applicabile unicamente quando il giudice penale non può dirsi convinto di una determinata fattispecie più sfavorevole all’im putato ossia quando, dopo una valutazione del materiale probatorio, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 127 I 38 consid.2 a, 124 IV 86 consid 2 a, 120 Ia 31 consid.4b). Ciò che non è dato in concreto.

Il fatto che le pubblicazioni incriminate si inserissero in un contesto di pubblicazioni e contropubblicazioni a carattere satirico (risposta alla pubblicazione anonima “__________” del 14.10.2011, di cui PC 2 ha assunto la responsabilità) non cambia la sostanza delle cose. E ciò benché la satira, “per definizione”, abbia “lo scopo di deformare, esagerare e rendere estranea la realtà” per cui, in linea di principio, “essa provoca una lesione della personalità solo in casi eccezionali” (Zölch/Zulauf, Diritto della comunicazione, 2001, pag.51).

Neppure risultano applicabili le argomentazioni esposte nelle decisioni di abbandono delle querele penali di __________ e __________ che precisavano come sfuggano “alla protezione offerta dal diritto penale quelle asserzioni che, senza far apparire spregevole una persona, offuscano la sua reputazione politica o scuotono la fiducia che l’attore ha nei confronti dei suoi elettori” (DTF 6B_558/2012 del 16.10.2012, Corboz, op. cit. art.173 n.10), per cui “la pubblicazione del giornale “__________”, sebbene al limite, può trovare un suo posto nella parodia del settimanale “__________”.

 

L’accostare una persona ad un “escremento” e ribadire tale accostamento almeno 9 volte, è operazione destinata palesemente a screditare la reputazione personale di PC 2, offendendolo in quanto persona.

Il numero elevato di pubblicazioni effettuate è tale da non lasciare dubbi circa l’intento denigratorio dell’autore che AP 1, in quanto redattore responsabile, avrebbe dovuto rilevare.

Se ne deve concludere che il concorso “La più grande M…accia dopo il Big Bang” costituisce un caso eccezionale, cioè un caso che supera i limiti consentiti dalla satira e integra, di conseguenza, il reato contro l’onore personale di PC 2. Reato di cui AP 1, in quanto redattore responsabile, porta piena responsabilità.

 

                            9.1.2.   L’appello va respinto anche sul punto 2.2 (prima parte) della sentenza della Pretura penale.

Il termine “invasato” significa:

-     “dominato, ossessionato da qualcuno o qualcosa” (vedi Zingarelli 2014 pag. 1180),

-     “dominato, posseduto, da una forte passione, da un forte sentimento” (Grande dizionario Hoepli, edizione online www.grandidizionari.it), - “trovato, mostrato in uno stato di grave eccitazione” (www.treccani.it), - “dominato, ossessionato da una passione esclusiva e incontrollabile” (www.garzantilinguistica.it).

Il ricorso al termine riferito non costituisce di per sé una lesione all’onore personale. L’utilizzo ripetitivo del termine “invasato”, tuttavia, lo diventa in quanto - ripetuto “ad libitum” - esso acquisisce il carattere di un “nomignolo spregiativo”, utilizzato per esporre la vittima al pubblico scherno (in questo senso si è, peraltro, espressa la ICC del Tribunale di appello; sentenza 23.12.2014 in inc.11.2012.101).

Con l’articolo “Non scriveremo più invasato lic.iur. PC 2” apparso su “__________” del 16.2.2012 - che riprende il termine “invasato” a tre riprese - l’autore intende chiaramente esprimere disprezzo per una persona che si descrive come preda delle passioni ed incapace di controllo.

Oltretutto, non va dimenticato che tale articolo si inserisce in un contesto di ripetute pubblicazioni di tenore analogo effettuate sul __________ della domenica (vedi ad esempio i numeri 30.10.2011 a pag. 4, 6.11.2011 pag.1 e 3, 15.1.2012 pag. 6, 19.2.2012 a pag. 4 e 6), che, visti i legami esistenti tra i due giornali, è necessario considerare per una corretta valutazione del senso oggettivo da attribuire a quella dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio che la lesione all’onore personale è oggettivamente data (art. 177 CP).

 

Dal profilo soggettivo l’uso ripetuto di un termine “forte” (anche se non immediatamente lesivo, quando utilizzato in un’unica e precisa occasione) evidenzia l’ “animus iniuriandi”. In concreto, la ripetizione del termine “invasato” nella pubblicazione del 16.2.2012 - in un contesto in cui da mesi tale “epiteto” veniva ripetuto alfine di screditare PC 2 - dimostra il chiaro intento lesivo di AP 1.

 

                               9.2.   Per quanto attiene alla vicenda dell’ing. PC 4 l’appello di AP 1 va respinto ed il punto 2.3 della sentenza della Pretura penale va confermato. Le condizioni oggettive e soggettive del reato di diffamazione (art.173 CP) sono, infatti, adempiute.

Una lettura oggettiva dell’articolo pubblicato il 3.2.2012 su “__________” non può che condurre alla conclusione che l’ing. PC 4 viene accostato a personaggi indagati per “associazione mafiosa” nell’intento di renderlo sospetto di appartenenza a tale gruppo.

Questo accostamento viola l’onore personale dell’ing. PC 4, e meglio il sentimento di essere considerato una persona onorevole.

Il fatto che l’ing. PC 4 non sia stato direttamente indicato quale ‘ndraghettista - tesi di appello - nulla cambia. Il riferire che l’ing. PC 4 era “implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano a disporre la custodia cautelare di cinque cittadini italiani, tutti indagati per associazione mafiosa” precisando, oltretutto, che “tra i cinque indagati ce ne é uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4” costituisce la manifestazione di un evidente sospetto di un collegamento mafioso.

Il fatto poi - come evidenzia anche la sentenza della ICC del 12.1.2016 (pag.12 n.14) - che l’articolista solleciti il PG __________ a “colloquiare” con il GIP di Milano, rinforza palesemente tale conclusione, suggerendo l’ipotesi che PC 4 sia direttamente coinvolto nella commissione di reati di stampo mafioso.

 

Dal profilo soggettivo l’intenzionalità è palese non potendo sfuggire a AP 1 che l’accostamento a personaggi indagati avrebbe portato il lettore medio a concludere che PC 4 non fosse persona onesta. Poco importa che egli pensasse che si trattava di una affermazione di fatto vera. Sufficiente è che egli ha avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi senza valutare con spirito critico la notizia.

 

                               9.3.   L’appello di AP 1 va respinto anche per i reati di ingiuria di cui al punto 2.2 (secondo paragrafo), e di diffamazione di cui al punto 2.3 (secondo paragrafo), relativi alla vicenda PC 1 / PC 3.

 

                            9.3.1.   Il reato di ingiuria è realizzato quando, con “parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto”, si offende “in altro modo” l’onore di una persona (art.177 CP).

Il termine “gentaglia” pubblicato in uno scritto a fianco di un fotomontaggio che ritrae PC 3 con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue, risulta - anche solamente per il contesto in cui è inserito - indubbiamente lesivo dell’onore personale del direttore.

 

Gentaglia” significa:

-     “gente spregevole, accolita di persone (anche poche) di mentalità e costumi volgari” (www.treccani.it);

-     “gente spregevole, poco raccomandabile” (www.garzantilinguistica.it).

Benché l’epiteto coinvolga più persone è indubitabile che il direttore del giornale (a cui la pubblicazione fa riferimento) è direttamente colpito dall’utilizzo di tale termine, a maggior ragione se - a fianco dell’articolo in oggetto - egli viene ritratto con coltello e vestiti insanguinati.

Il fatto che l’epiteto sia nella pubblicazione oggetto anche di condanna per il reato di diffamazione, non esclude - contrariamente a quanto sostenuto da AP 1 - la condanna per ingiuria. Un conto è la diffamazione nei confronti di PC 1 realizzata dall’articolo, un altro conto è l’ingiuria realizzata in conseguenza al termine “gentaglia” e al fotomontaggio nei confronti del suo direttore. Un medesimo fatto che implica l’applicazione di più norme costituisce un caso tipico di concorso ideale (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, pag.465-466, come pure Commentaire romand CP I, art.49, n.22-23).

 

Rimandando al punto seguente l’esame delle prove liberatorie invocato da AP 1 che, per analogia con l’art. 173 cpv.2 CP, potrebbero essere applicabili anche nell’ambito del reato di ingiuria, ci si limita qui ad osservare che la prova della verità risulta in ogni caso esclusa per il fatto che PC 3 non ha evidentemente ucciso __________ che, invece, ha deciso di togliersi la vita in un contesto di circostanze pacificamente estranee a PC 3 e che l’accusa di commissione di un reato della gravità dell’assassinio (confermata per quanto attiene a PC 3 dal fotomontaggio che lo mostra con un coltello in mano e i vestiti insanguinati) dimostra un chiaro “animus iniuriandi”.

 

Soggettivamente non poteva sfuggire a AP 1 il carattere esageratamente forte dell’immagine che veniva esposta.

Il fatto che tale immagine ricordi il Joker di Batman - e, quindi, un personaggio di fantasia - nulla cambia: accostare una persona ad un personaggio di fantasia crudele e malvagio quale il Joker di Batman, contribuisce a rendere sospetto di condotta crudele e malvagia la persona raffigurata. Ciò che costituisce pacificamente una lesione del suo onore personale.

 

                            9.3.2.   Anche il reato di diffamazione (art. 173 CP) relativo alla pubblicazione dell’articolo “__________un giornale di assassini ?” intervenuta sul sito __________ del 5/6.12.2011 e sul trisettimanale “__________” del 7.12.2011 va confermato.

 

La lesione dell’onore di PC 1, __________, società editrice de __________ non è, infatti, discutibile essendo ammessa per consolidata giurisprudenza - anche per le persone giuridiche - la protezione del sentimento di persona onorevole (Corboz, op. cit, art.173, n. 26-28, come pure DTF 126 IV 266 consid. 2a, DTF 114 IV 15) ed essendo, in concreto, dati gli estremi per ritenerla.

D’altronde, AP 1 non discute nel proprio appello tale aspetto.

Egli tenta invece, inutilmente, di giustificare il proprio agire assumendo di avere assolto il proprio onere relativo alle prove liberatorie previste all’art.173 cpv. 2 CP.

“In primis” AP 1 sostiene di avere dimostrato che l’articolo de __________ del 3.12.2015 “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” sia stato la causa del suicidio di __________. Ulteriormente, egli segnala che, comunque, al momento di redigere l’articolo, aveva in buona fede ragione di ritenere che così fosse.

 

La prova della verità richiede la dimostrazione che quanto indicato nello scritto incriminato è vero. In concreto, ciò dovrebbe significare la dimostrazione che __________ è stato “assassinato” dall’autore dell’articolo apparso su __________.

Oggettivamente, l’uso dei termini “giornale di assassini” (peraltro ripresi nel testo dell’articolo a due riprese senza punto interrogativo: “giornalismo assassino” e “ammazzano la gente con il loro giornalismo”) non può non rinviare al reato di assassinio (art.111 CP), cioè ad un’infrazione che richiede per la propria commissione “una particolare mancanza di scrupoli, segnatamente movente, scopo o modalità perversi”. Non ha da essere argomentato ulteriormente, dunque, per dimostrare che l’accusa di essere un assassino è di gravità estrema.

Ne consegue, in concreto, che la prova della verità va esclusa già per il fatto che non vi è stato alcun “assassinio/omicidio”, dato che __________ ha deciso di togliersi la vita.

Delle sue fragilità e del suo coinvolgimento in una procedura penale all’estero, evidentemente, __________ non porta alcuna responsabilità, per cui il termine “assassinio” è da ritenersi, comunque, fuori luogo.

Ne consegue pacificamente che AP 1 non ha fornito la prova richiesta, né peraltro - viste le circostanze - avrebbe potuto.

 

Per quanto attiene alla prova della buona fede, per la quale andrebbe esente da colpa chi diffama avendo “seri motivi” di dire il vero, il risultato è il medesimo. 

Pur riconoscendo a AP 1 di essersi basato sulle informazioni riportategli dallo zio __________ (che aveva incontrato il padre del defunto avv. __________) e dal giornalista __________ (che gli aveva anche riportato le impressioni dell’avv. __________), la conclusione non cambia e questo per i toni estremi utilizzati nell’articolo. Non si tratta, qui, di valutare se AP 1 era in buona fede esprimendo dei dubbi circa l’eventualità che l’articolo pubblicato su __________ avesse concorso a determinare __________ al suicidio, bensì di valutare se AP 1 potesse pensare che l’articolo del quotidiano (o meglio, i suoi autori) avesse/ro effettivamente “assassinato” __________.

Ciò che evidentemente non può essere in quanto nessuna ragione oggettiva permetteva di sostenere tale ipotesi: su questo punto, dunque, la buona fede risulta indimostrabile.

L’uso - a due riprese - del termine “assassini” esclude di per sé ogni buona fede.

 

Dal profilo soggettivo, si evidenzia ancora come AP 1 - a ragione - non abbia contestato il carattere lesivo dell’articolo che certo non ha potuto sfuggirgli essendo il reato cui __________ è stata accostata (assassinio) tra i più gravi del codice penale. D’altronde, già il Tribunale Federale, nella propria decisione 27.2.2014, aveva osservato come “in considerazione della fattispecie delicata, della gravità del rimprovero mosso al quotidiano e del fatto che l’espressione lesiva dell’onore è stata divulgata mediante mezzi di comunicazione di massa, di cui l’imputato era direttore, rispettivamente redattore responsabile, si sarebbe imposta una maggiore circospezione” (vedi DTF 6B_869/2013 pag. 9 punto 5.3).

 

                                10.   Sull’appello di PC 1

 

PC 1, Bellinzona, nella sua qualità di accusatrice privata ha inoltrato appello contro la sentenza 17 marzo 2015 della Pretura penale opponendosi al proscioglimento decretato ai punti 1.1 e 1.2 con riferimento ai reati di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP) e ripetuta infrazione contro la LCSl e ciò con riferimento a quanto era previsto nel decreto di accusa 3917/2014 del PP __________ ai punti 3 e 4.

L’appello va respinto sul primo punto ed accolto parzialmente sul secondo.

 

                             10.1.   L’appello verte, in primo luogo, sul proscioglimento dal reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile (art. 322 bis CP), riferibile all’articolo apparso su __________ e “__________” del 21.12.2011 intitolato “Il mostro di Bellinzona”, articolo dedicato a __________ (allora sotto inchiesta per gravi reati di natura sessuale) in cui veniva evidenziato il suo ruolo di “collaboratore de __________ e consulente della RSI per le gare internazionali” (in grassetto su __________).

 

Il fatto evidenziato è, di per sé, vero ed indiscutibile: __________ è stato “per diverso tempo” collaboratore de __________ e consulente di RSI per il nuoto, docente, nonché “deus ex machina” della società nuoto Bellinzona.

Il fatto di accostare il nominativo di __________ a quello de __________ indicando semplicemente che il primo ha collaborato con il quotidiano non è da considerarsi lesivo dell’onore di PC 1.

Non è ravvisabile, infatti, un “animus iniuriandi” e nemmeno un intento di rendere sospetta __________ di avere in qualche modo a che vedere con i reati commessi da __________. Il tenore sobrio della pubblicazione del 21.12.2011 ed il riferimento anche alle altre entità con le quali __________ aveva avuto a che vedere lo escludono.

In assenza di un reato “a monte”, l’art. 322 bis CP non risulta, quindi, applicabile. Il proscioglimento da tale imputazione va, dunque, confermato. E ciò anche se - come evidenziato nell’appello di PC 1 - il giudice di prime cure ha probabilmente dimenticato di inserire nella propria decisione la conclusione contraria (vedi pag.15 punto 14 della sentenza).

 

                             10.2.   L’appello va, invece, parzialmente accolto sul secondo punto.

Costituisce, infatti, violazione della LCSl segnalare pubblicamente la propria decisione condivisa “da molti altri ticinesi”, di disdire l’abbonamento ad altro giornale, e ciò al di là del fatto che non vi sia direttamente un invito a disdire il quotidiano concorrente, come avvenuto nella pubblicazione del 7.12.2011 di “__________”.

Il Tribunale Federale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito evidenziando (vedi DTF 6B_869/2013 consid.6.2) che “il tenore della citata dichiarazione e il contenuto in cui è stata proferita” deve essere valutato con riferimento al contesto, in particolare “alla luce del fatto che la ricorrente aveva prodotto con la querela anche l’edizione del 4.12.2011 del “__________” in cui l’invito (a disdire l’abbonamento __________) risultava esplicito”.

Da qui l’applicabilità dell’art. 3 lett. a LCSl siccome l’affermazione risulta inutilmente lesiva, essendo la medesima sproporzionata per rapporto al fine per cui essa è espressa.

Il fatto che AP 1 non sia direttamente il concorrente de __________ è irrilevante, dato che la normativa è stata ritenuta applicabile anche a persone che non sono in rapporto diretto, in particolare anche ai giornalisti che possono rendersi punibili d’infrazione alla LCSl a causa di affermazioni proprie o della riproduzione di affermazioni altrui (DTF 120 II 76 consid.3 a; 117 IV 193 consid.1). Rilevante è, invece, il fatto che “il comportamento dell’autore sia riferito direttamente alla concorrenza e sia oggettivamente idoneo a influenzare il mercato” (DTF 126 III 198 consid.2c/aa; 124 IV 262 consid.2b) e ciò è dimostrato dalla documentazione prodotta da PC 1 (AI 58) che indica come, nel mese di dicembre 2011, __________ ha ricevuto 230 disdette contro le 119 del dicembre 2010, così come dalle statistiche WEMF/REMP 2012 che danno atto della perdita di 889 abbonati nel periodo 1 luglio 2011 / 30 giugno 2012 rispetto alla perdita di 439 dell’anno precedente.

In corso di istruttoria, AP 1 ha chiesto ed ottenuto l’acquisizione agli atti delle decisioni di non luogo a procedere NLP 2652/2014/GR e NLP 2702/2014/GR ed ha chiesto l’applicazione dei medesimi criteri alla propria fattispecie. Le circostanze in fatto non sono, tuttavia, confrontabili, siccome __________ è un quotidiano indipendente, che si finanzia grazie agli abbonamenti, al contrario del __________ della domenica che è un settimanale a carattere politico gratuito, il cui successo non è dipendente dalla clientela pagante. Per cui, se un invito a non più finanziare un giornale politico gratuito (__________) non costituisce atto di concorrenza sleale suscettibile di influire sul successo dell’impresa e sulla sua parte di mercato, altrimenti deve essere valutato l’invito (pur implicito) a disdire gli abbonamenti ad un giornale indipendente a pagamento che viene accusato di praticare un “giornalismo assassino”, invito che effettivamente provoca (almeno in parte) un certo numero di disdette. 

 

Per contro, la pubblicazione 21.12.2011 su “__________”, ripresa su __________ di cui AP 1 porta la responsabilità, intitolato “Il mostro di Bellinzona”, che evidenzia la collaborazione tra il “sospetto pedofuco” e __________, non costituisce concorrenza sleale in quanto non risulta “inesatta, fallace o inutilmente offensiva” (art.3 let.a LCSl).

L’indicazione secondo cui __________ era un collaboratore de __________ è, infatti, vera e considerando che, come visto sopra, l’articolo faceva riferimento, in termini peraltro sobri, non solamente a __________, ma anche ad altre attività da lui svolte e ad altri enti con i quali egli ha collaborato, non si vede come esso possa risultare “inutilmente offensivo”.

 

                                         La pena

 

                                11.   Il pretore ha condannato AP 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per due anni - di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremilaseicento) e ad una multa di CHF 800.- (ottocento).

Considerando l’esito dei procedimenti ricorsuali la sanzione comminata in prima sede va riesaminata (DTF 139 IV 84 consid. 1.2).

 

L’art. 47 CP indica che la pena deve essere definita tenendo conto della colpa dell’autore, ritenuti comunque la vita anteriore, le condizioni personali e l’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

La colpa dell’autore dovrà essere considerata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (“Tatkomponenten”) oggettive (grado di lesione e di esposizione a pericolo del bene giuridico) e soggettive (moventi e obiettivi perseguiti), determinando così la colpa globale dell’imputato con riferimento alla scala edittale delle infrazioni imputabili.

Ulteriormente il giudice deve procedere alla ponderazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”).

 

In concreto, la colpa di AP 1 viene considerata grave.

Le violazioni accertate indicano una eccessiva spregiudicatezza nell’uso di termini “forti” (quali “assassino”, ”gentaglia”, “invasato”), rispettivamente nelle modalità di presentazione di situazioni ancora da chiarire, nell’ambito di articoli destinati all’utenza di un giornale, sia esso digitale o cartaceo.

Gli obiettivi cui AP 1 fa riferimento per tentare di spiegare i propri intenti, in genere le esigenze della “pubblica informazione”, non sono tali da legittimare una riduzione della colpa.

A livello personale poi non sussistono elementi di attenuazione della pena; il fatto che egli sia incensurato è la logica e naturale conseguenza della sua età e di quello che dovrebbe essere la norma (DTF 136 IV 1).

Per contro la sanzione di AP 1 è ulteriormente da valutare con riferimento al concorso di reati confermati dal presente giudizio. L’art. 49 CP impone, in caso di concorso di reati, di partire dalla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, non potendosi in ogni caso andare oltre alla metà del massimo della pena comminata ed al massimo legale del genere di pena.

Nel concreto la mancata opposizione ad una pubblicazione punibile (art. 332 bis CP) e la violazione della legge sulla concorrenza sleale (art. 23 LCSl) prevedono la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria, minore è la pena prevista dai reati di diffamazione (art. 173 CP / pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere) e ingiuria (art. 177 CP / pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere).

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di competenza della Pretura penale (art. 41 cpv. 1 lett. b LOG) e considerata la gravità dei reati di cui risponde e la loro reiterazione, questa Corte ritiene adeguata la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, confermando per quanto attiene all’entità l’importo di CHF 90.- (novanta) ritenuto in prima sede.

La pena è sospesa a norma dell’art. 42 CP per un periodo di prova di due anni.  

Considerando l’esito delle procedure di appello anche la multa comminata deve essere aumentata, adeguata appare una multa pari a CHF 1’500.-. 

 

                                12.   L’indennità

 

Giusta l’art. 433 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa (lett. a) o l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art.426 cpv. 2 (lett. b).

L’autorità penale decide la richiesta sulla base dell’istanza di indennizzo che l’accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese.

La seconda frase del cpv. 2 della norma prevede espressamente che, se l’accusatore privato non ottempera tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito.

Nel concreto PC 1 ha inoltrato la propria richiesta di indennizzo il 14.12.2015, in parallelo alla motivazione d’appello.

Il fatto che PC 1 non abbia impugnato il punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014 del PP __________ che la rinviava al “competente foro civile” e che la medesima non abbia formulato richieste risarcitorie nel corso del dibattimento avanti alla Pretura penale non impediscono l’inoltro della richiesta in appello. E ciò conformemente al parere della dottrina dominante secondo cui la perenzione della pretesa di indennizzo interviene unicamente quando il giudice rende attento l’accusatore privato al suo diritto di ottenere una indennità ed egli non vi dà seguito (vedi Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, art.433 CPP, n.12 e segg.; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand CPP art.433, n.13 e segg.; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, art.433, n.4-5; nello stesso senso, peraltro, il Tribunale Federale SJ 2014 I 228).

Essendo pacifico che, data l’assenza dell’avv. RC 1 al dibattimento (vedi doc.VIII), il Pretore non abbia potuto renderlo attento alla facoltà di formulare una richiesta risarcitoria ex art.433 CPP, l’istanza 14.12.2015 va ammessa - in linea di principio - anche se formulata in seconda sede.  

 

PC 1 ha chiesto un indennizzo di fr. 33'207.15 per i costi legali provocati dal procedimento a carico di AP 1. Nella propria richiesta è precisato che tale pretesa già tiene conto delle ripetibili riconosciute dalle precedenti sedi giudiziarie.

Da considerare, tuttavia, è il fatto che con l’appello PC 1 ha chiesto fr.5'000.- a titolo di indennità; è evidente che tale richiesta fa riferimento ai costi legali legati alla procedura ricorsuale che non devono quindi essere considerati (una seconda volta) nella quantificazione dell’indennizzo relativo ai costi generali di patrocinio. Senonché nell’elenco delle prestazioni allegato all’istanza 15.12.2015 si ritrovano 13 ore riferibili alla fase di appello. Tali ore vanno dunque stralciate dal relativo conteggio.

Inoltre, le prestazioni indicate in istanza si riferiscono indistintamente a PC 1 e a PC 3, mentre l’indennità rivendicata è formulata unicamente per conto di PC 1; infine la tariffa oraria di fr. 400.- /h utilizzata nel conteggio prodotto non è applicabile nell’ambito della valutazione delle “spese necessarie” (traduzione invero poco brillante di “angemessene Entschädigung”, “juste indemnité”) per la quale appare corretto tenere conto della tariffa ordinaria di fr. 280.-/h.

 

In conclusione, considerando l’esito del procedimento che ha condotto a confermare il decreto di accusa originale per tre quarti, considerando la necessità di stralciare il tempo dedicato all’appello, di suddividere la pretesa siccome per metà relativa a PC 3 e di rivedere la tariffa oraria applicata, questa Corte ammette un indennizzo relativamente a 30h pari a fr. 8’400.-, oltre a spese amministrative calcolate in applicazione del 5% (fr. 420.-) e l’IVA (fr. 705.60) per complessivi fr. 9'525.60.

 

                                13.   Le spese

 

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di CHF 3'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi proporzionalmente: 3/4 a carico di AP 1 e 1/4 a carico di PC 1, tenuto conto dell’esito degli appelli.

 

AP 1 rifonderà a PC 1 un’indennità ridotta di CHF 2'000.- (duemila) per la procedura di appello.

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP,

28, 34, 42, 47 e 50 CP;

173, 177, 322 bis CP; nonché gli art. 3 e 23 LCSl;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello di AP 1 è respinto.

                                      

                                   2.   L’appello di PC 1, è parzialmente accolto.

 

                                   3.   Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1 per i punti 1.1, 1.2 lett. a) e c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012, 4 e 5 della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

 

                               3.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                             3.1.1.   mancata opposizione a una pubblicazione punibile

per avere intenzionalmente mancato in veste di direttore e responsabile di “__________”:

di impedire la pubblicazione in “__________” di date 1.12.2011 (a pagina 22), 9.12.2011 (a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a pagina 12), 16.12.2011 (a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a pagina 10), 18.01.2012 (a pagina 9) e 19.01.2012 (a pagina 9) di un sondaggio dal titolo “la più grande M…accia doppo il Big Bang”, con cui l’autore/gli autori non identificato/i ha/hanno offeso l’onore di PC 2 menzionandolo tra i partecipanti dello stesso;

 

 

 

                            3.1.2.   ingiuria

per avere, a Lugano ed in altre località, nel febbraio 2012, offeso l’onore dell’avv. PC 2 mediante un articolo da lui scritto ed apparso sul __________ in data 16.02.2012 (alle pagine 12 e 13) indicante (a pag.1 “non scriveremo più invasato lic.iur. PC 2”, e definendolo con l’epiteto “invasato” (alle pagine 12 e 13)

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, firmando e pubblicando il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 07.12.2011 sul giornale __________ il pezzo riprodotto sub 1, offeso l’onore di PC 3, definendolo “gentaglia” rispettivamente ritraendolo in un fotomontaggio con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue;

 

                             3.1.3   diffamazione

per avere, in data 03.02.2012, comunicando con terzi, incolpato o reso perlomeno sospetto di condotta disonorevole PC 4 e meglio, per avere a Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, redatto e poi pubblicato in data 03.02.2012, sul giornale “__________” l’articolo intitolato “Mafia al Polo kulturale ?”, nel quale ha affermato, tra l’altro che:

 

“L’ing. PC 4 coinvolto in un’indagie sulla ‘ndrangheta?”;

 

“L’ing. PC 4 è dunque implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano a disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti indagati per associazione mafiosa”;

 

“I rapporto tra Mister P (indagato per mafia) e l’ing. PC 4. Tra i cinque indagati ve ne è uno in particolare che sembra particolarmente legato all’ing. PC 4. Mister P, infatti aveva secondo il GIP la “precisa intenzione di proporre la sostituzione del Consigliere M. con PC 4, al quale intende affidare l’incarico di Direttore Generale e Responsabile Tecnico, così come si rileva da alcune telefonate”;

 

“Dunque, mentre la città di Lugano affidava alla __________ dell’ing.PC 4 l’appalto per la costruzione del Polo Culturale, lo stesso PC 4 era implicato con personaggi indagati per associazione mafiosa”;

 

e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, comunicando con terzi, segnatamente firmando e pubblicando il più sotto riportato articolo il 5/6.12.2011 sul sito __________ e il 07.12.2011 sul giornale __________, incolpato o reso (perlomeno) sospetti PC 1 (società editrice del quotidiano __________) e PC 3 (direttore della medesima testata) di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla loro reputazione, in particolare d’essere i responsabili del suicidio dell’avv. __________, avvenuto a Lugano il 4/5.12.2011, per effetto di un contributo giornalistico apparso sull’edizione del 03.12.2011 del prefato foglio dal titolo “Soldi della mafia, avvocato di Lugano”, nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della ‘ndrangheta:

 

“__________un giornale di assassini ?

“In un articolo dal titolo “Soldi della Mafia, avvocato di Lugano” pubblicato su __________ l’avv. B è stato dipinto come un affiliato alla mafia calabrese. In realtà era stato emanato dalla Procura di Reggio Calabria (notoriamente poco affidabile) solo un provvedimento di fermo. Questo grazie alle intercettazioni ad un famoso ‘ndranghetista (notoriamente molto affidabile!). L’avvocato B., non era nemmeno indagato dunque, non ha retto la pressione mediatica de __________ e si è tolto la vita domenica sera nella sua abitazione di Lugano. Questo è il giornalismo assassino di PC 3 e accoliti. Altro che satira del _________. A meno che “pesce rosso” o “leguleio” siano considerati gravi insulti. Ma oramai il moralismo di certa gentaglia è arcinoto, si scandalizzano per gli annunci (legali) delle prostitute e poi ammazzano la gente con il loro giornalismo “indipendente”. Intanto L__________ di __________ avrebbe intenzione di licenziare PC 3 Sarebbe ora ! Noi, intanto, abbiamo disdetto l’abbonamento a __________. E come noi molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben risparmiati !

AP 1”.

                                        

                             3.1.4   ripetuta infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale

 

per avere, a Lugano e in altre località, mediante le pubblicazioni degli articoli 5/6.12.2011 sul sito __________ e 7.12.2011 sul giornale “__________” denigrato PC 1, società editrice del quotidiano __________ in particolare sostenendo:

di avere disdetto l’abbonamento “come molti altri ticinesi” a questo foglio, asseritamente reo d’aver indotto l’avv. __________ al suicidio il 4/5.12.2011 per effetto dell’articolo pubblicato il 3.12.2011 dal titolo “Soldi della mafia, avvocato di Lugano”, nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della ‘ndrangheta.

 

                               3.2.   AP 1 è prosciolto dall’imputazione di mancata opposizione a una pubblicazione punibile per i punti 1.1, 1.2 lett. a), b), c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012 e del punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014

 

 

 

                               3.3.   AP 1 è condannato

 

                            3.3.1.   alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna per un totale di CHF 8'100.- (ottomilacento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                            3.3.2.   alla multa di CHF 1’500.- (millecinquecento);

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art.106 cpv. 2 CP)

                                        

                            3.3.3.   La tassa di giustizia di fr. 650.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede per complessivi fr. 900.- rimangono integralmente a carico del condannato.

 

                                   4.   L’istanza di indennizzo 14.12.2015 di PC 1, è accolta limitatamente a fr. 9'525.60.

 

                                   5.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr. 3'000.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 3'200.00

 

sono posti per 1/4 a carico di PC 1 e per il resto (3/4) a carico di AP 1, che rifonderà a PC 1 CHF 2'000.- quale indennità ridotta di appello.

 

                                   6.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   7.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.