Incarto n.
17.2015.147

17.2016.6

Locarno

14 gennaio 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Francesca Lepori Colombo e Stefano Manetti

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 luglio 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti (e nei confronti di

IM 1) il 2 luglio 2015 dalla Corte delle assise criminali di Lugano (motivazione scritta intimata il 24 settembre 2015),

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 12 ottobre 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

                                  A.   Con atto di accusa 17 marzo 2015, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 e AP 1 ritenendoli autori colpevoli di

 

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di 996.81 grammi netti di eroina (grado di purezza: 55.9% e 56.7%) che sapevano o dovevano presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

senza essere autorizzati,

il 13 dicembre 2014,

dopo avere preso in consegna da ignoti lo stupefacente in Italia ed averlo celato dentro ad uno scompartimento con un dispositivo di apertura all’interno del baule del veicolo VW Passat targato __________, intestato a AP 1, appositamente modificato, e dopo avere quindi intrapreso il viaggio di trasporto dello stupefacente commissionato da un cittadino albanese non identificato e verosimilmente destinato al mercato della droga della Svizzera tedesca o della Germania,

 

trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, in correità fra loro, attraverso il valico doganale di Chiasso-Brogeda la summenzionata sostanza stupefacente che veniva rinvenuta, durante un controllo da parte delle Guardie di confine, nel citato scompartimento, in un sacchetto di plastica, confezionata in due pani contenenti rispettivamente 498.83 e 497.98 grammi netti di eroina dalla rispettiva purezza del 55.9% e del 56.7%.

 

                                  B.   Con sentenza 2 luglio 2015 (intimata il 24 settembre 2015) la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 e AP 1 autori colpevoli del reato loro ascritto e li ha condannati alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, rispettivamente 3 anni e 3 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto).

La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.

 

                                  C.   Mentre IM 1 ha accettato la sentenza di primo grado, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 12 ottobre 2015, ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e 2.2 chiedendo che la pena a suo carico sia “sostanzialmente inferiore” a quella inflittagli dalla prima Corte “conto tenuto del ruolo secondario da lui avuto”.

 

Ne discende che i dispositivi n. 1 (in riferimento a IM 1), 2.1., 3 e 4. della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.

 

                                  D.   Durante il pubblico dibattimento, esperito il 14 gennaio 2016:

 

                                         - il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata;

 

                                         - l’appellante ha chiesto che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga considerevolmente ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale parziale e che il dispositivo n. 1 dell’impugnata sentenza faccia menzione del ruolo secondario (per rapporto a IM 1) dal lui tenuto nella fattispecie in esame;

considerato

 

L’accusato e i suoi precedenti penali

 

                                   1.   Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 2 (pag. 5 e 7) della sentenza impugnata:

 

AP 1, anch'egli cittadino albanese residente a __________, in merito alla sua vita ha riferito:

 

"Sono nato il __________ a __________ (Albania), dove vi sono rimasto fino all'età di 23-24 anni. Mio padre è morto nel 2007. Prima di morire mio padre era meccanico. Mia mamma è casalinga da sempre. Ho 3 fratelli, Ho due fratelli maggiori ed uno minore. Ho fatto 8 anni di scuola ovvero la scuola dell'obbligo, conseguendo il relativo diploma. Una volta finito la scuola dell'obbligo ho lavorato per il lavaggio delle auto e poi come cameriere e questo sempre in Albania. lo guadagnavo poco e non contribuivo ai bisogni economici della famiglia in quanto già non potevo provvedere al mio di sostentamento. Erano i miei fratelli che si occupavano di aiutare la mia famiglia economicamente. Ai tempi un fratello lavorava in un negozio e l'altro lavava con me le auto.

Ho lasciato l'Albania nel 2010-2011 in quanto il mio scopo era quello di trovare un posto di lavoro in Italia. Mio fratello infatti viveva in Italia a __________. lo dall'Albania mi sono recato direttamente in Italia e meglio a __________ dove avevo un contratto di lavoro nell'agricoltura, contratto che mi era stato procurato da mio fratello. Mio fratello in questione si chiama __________ ed è il maggiore di tutti i fratelli. __________ ha lasciato l'Albania nel 2004 se non erro. lo a __________ ho lavorato circa un anno e al mese guadagnavo circa 600-700 EUR, il mio capo ha pagato le tasse per me ma il nome del mio ex datore di lavoro non lo conosco. Non ricordo nemmeno il nome dell'azienda per cui ho lavorato, non era un'azienda grande. Il PP mi fa presente che non è verosimile che io non mi ricordo alcunché in relazione ad un datore presso il quale affermo di avere lavorato per circa un anno. Dopo aver trascorso un anno in Sicilia sono tornato in Albania perché in Italia non avevo più un lavoro e in Albania sono rimasto a casa mia cosi da evitare di pagare inutilmente 300 EUR al mese di affitto in Sicilia. lo in Sicilia vivevo da solo. Poi sono rimasto circa 2-3 mesi in Albania e poi sono tornato nuovamente in Italia e meglio ho raggiunto un altro mio fratello (il secondo, __________) a __________, in provincia di __________. Mio fratello __________ a __________ viveva dal 2007. lo a __________ ci sono andato in quanto mio fratello mi aveva trovato un lavoro in nero quale muratore e ho guadagnato circa 1000 EUR e ho lavorato per circa 1 mese/un mese e mezzo durante il mese di agosto per tale __________. Successivamente sono andato a __________, in provincia di __________, perché un amico, __________ mi ha chiamato per lavorare. lo a __________ ho lavorato come muratore (io costruivo case e muri) con contratto, il mio padrone è tale __________ e la sua ditta è a __________. lo per lui ho lavorato per circa 1 anno. Io al mese ho guadagnato circa 1100-1200 EUR al mese, lo vivevo in un appartamento e pagavo 200 EUR d'affitto, gli altri 200 EUR d'affitto li pagava __________ che si trova in facebook. Il mio avvocato mi fa vedere una foto in facebook di __________, residente a __________ e mi chiede se è il mio datare di lavoro ed io rispondo che è lui. (foto alt doc. 1 al presente verbale). Una volta finito il contratto di lavoro, sono rimasto un mese a __________ e poi sono partito in Albania per 2-3 mesi e dopo sono tornato a __________ in quanto la utilizzavo come base per trovare lavoro. Io quando sono tornato a __________ io non avevo un lavoro certo, la mia speranza era quella di trovare un lavoro. A questo punto ci troviamo nel mese di settembre 2014. Dal settembre 2014 ad oggi non sono più tornato in Albania. Dal settembre 2014 ad oggi io a Follonica ho vissuto nello stesso appartamento in cui sono stato in precedenza. lo anche dal settembre 2014 ho vissuto con __________ ma non ricordo il nome della via in cui ho abitato per oltre un anno. Anzi io sapevo il nome della via in cui ho vissuto ma poi l'ho dimenticato. lo ora vivo in un altro appartamento rispetto a quello in cui ho vissuto in precedenza. La prima casa in cui ho vissuto a __________ era in Via __________ e ora vivo in un altro appartamento ma di cui non ricordo il nome della via. Il PP mi chiede perché ad inizio verbale ho dichiarato che attualmente abito in via __________ quando ora invece dico di non ricordarmi il nome della via e dichiaro che all'inizio non mi è stato chiesto in quale via vivo.

Dal 24 settembre 2014, giorno della mia entrata in Italia dall'Albania, ad oggi io ho lavorato su chiamata e ho guadagnato circa 1500-2000 EUR quale muratore e giardiniere in nero e questo grazie a un mio conoscente albanese di nome __________."

(VI PP 14.12.2014 pagg. 2-3; dichiarazioni confermate in aula: VI imputati pag. 2, all. 1 al V. DIB)

(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6-7)

 

                                   2.   AP 1 è incensurato sia in Svizzera (AI 2) che in Italia (AI 35).

 

Risulta, tuttavia, che, con IM 1, egli è coinvolto, in Italia, in un procedimento penale per infrazione alla legge sugli stupefacenti (AI 68, 76, 81 e 83).
Se IM 1 ha dichiarato di nulla sapere di tale procedimento (PP 24.2.2015, pag. 2 e 3; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2), AP 1, dopo un’iniziale negazione, ha ammesso, verosimilmente seguendo il consiglio del suo avvocato, di avere spacciato droga in Italia per conto di IM 1:

 

  … di avere spacciato droga in almeno due occasioni a __________ su incarico di IM 1” (MP 24.2.2015 pag 4).

 

  riconosco, come avevo detto in inchiesta, di avere spacciato 3 grammi di cocaina in Italia su richiesta di IM 1 e __________” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

 

Al dibattimento di appello, l’imputato ha ribadito di avere, in Italia, venduto droga per conto di IM 1. Ritrattando parzialmente quanto detto al primo dibattimento, egli ha, però, preteso di non avere saputo esattamente la natura dello stupefacente che ha venduto (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

La parziale ritrattazione - non credibile a fronte, in particolare, della precisione della precedente dichiarazione (in quell’occasione, AP 1 non solo aveva detto che si trattava di cocaina, ma aveva anche precisato il quantitativo dello stupefacente trattato) - ha avuto il solo effetto di convincere la scrivente Corte che l’appellante ha voluto giocare al ribasso.

 

                                   3.   Sulla scoperta della droga nascosta nel vano descritto nell’AA, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, parte del consid. 4 (pag. 8) della sentenza impugnata:

 

Il 13 dicembre 2014 in entrata dal valico doganale di Chiasso Brogeda, le Guardie di confine provvedevano al fermo e al controllo del veicolo VW Passat di colore grigio targato __________. Alla guida si trovava AP 1, detentore del veicolo e quale passeggero anteriore vi era IM 1.

Durante la perquisizione del veicolo, le Guardie di confine scoprivano nel baule, sotto il vano della ruota di scorta, un ricettacolo (doppio fondo) contenente due confezioni per un quantitativo complessivo di 1'065 grammi lordi di eroina (cfr. Rapporto delle Guardie di confine del 15 dicembre 2014, Al 91 all. 18).

La Polizia Scientifica intervenuta sul posto, eseguiva i prelievi sul veicolo e sulle persone (palmi e unghie), le fotografie del caso e prendeva a carico la sostanza stupefacente per gli esami di rito. Dall'analisi della sostanza emergeva che si trattava di due pani di eroina del peso di 498.83 e 497.98 grammi netti, per un totale di 996.81 grammi netti, con grado di purezza rispettivamente del 55.9% e del 56.7% (cfr. rapporto di pesata ed analisi sostanza stupefacente, Al 85).”

(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 8)

 

IM 1 e AP 1 sono stati immediatamente interrogati e, alla fine dei rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.

Entrambi sono giunti al dibattimento di primo grado in anticipata esecuzione di pena.

 

                                   4.   I considerandi 6.1. e 6.2. - cui si rinvia sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - riferiscono in modo esauriente dell’evoluzione delle dichiarazioni dei due imputati.

Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che, nonostante le iniziali menzogne di entrambi, sulla base degli atti è possibile accertare, in armonia con i primi giudici, quanto segue:

 

                                         -     nel settembre /ottobre 2014, IM 1 ha conosciuto in un bar di __________ (Albania) un uomo (di cui non ha voluto rivelare il nome), che gli ha proposto di lavorare per lui trasportando sostanze stupefacenti;

 

                                         -     IM 1 ha accettato la proposta soltanto dopo averne parlato con AP 1 e averne ricevuto l’accordo;

                                         -     l’accordo con l’albanese prevedeva almeno 2 trasporti di droga al mese:

 

  Preciso che IM 1 mi aveva detto (…) che lui sarebbe sempre stato con me nei trasporti. L’idea era quella di fare più trasporti: lui mi aveva detto che sarebbero stati almeno due trasporti al mese” (PP 24.2.2015 pag. 3);

 

                                         -     i contatti con l’albanese sono sempre stati tenuti, tramite un cellulare e una carta SIM appositamente comprati, da IM 1 che, poi, ne riferiva a AP 1 (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3);

 

                                         -     il 4 novembre i due hanno fatto un primo viaggio (con la Skoda Octavia intestata a IM 1) dall’Italia alla Svizzera (sono arrivati sino a Basilea) per reperire e individuare dogane piccole e incustodite da eventualmente utilizzare per minimizzare i rischi dei trasporti previsti;

 

                                         -     l’11 novembre 2014, su istruzioni giunte via sms dell’albanese che ha precisato “marca, modello e anno del veicolo da comprare”, i due hanno acquistato via internet l’autovettura Passat su cui viaggiavano al momento del fermo (prezzo d’acquisto: 11.300.- €, forniti dall’albanese e presi in consegna da IM 1 a Milano, durante una sosta del viaggio di rientro da Basilea);

 

                                         -     la vettura era stata acquistata appositamente per i trasporti di droga ed era stata intestata a AP 1:

 

  io sapevo che la macchina la dovevamo comprare per fare questi trasporti per conto del mandante. Se la macchina è stata intestata a me era perché così mi aveva detto IM 1” (PP 24.2.2015, pag. 3);

 

  L’auto era stata acquistata con i soldi che mi erano stati dati dall’albanese con cui ero in contatto (IM 1 in all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2);

 

                                         -     sempre su istruzione dell’albanese, il 14 novembre 2014, i due hanno portato la vettura in Olanda dove è rimasta per circa tre settimane per permetterne la modifica con la creazione, nel baule, di un vano nascosto, apribile con un telecomando (PP 24.2.2015, pag. 3):

 

  (…) nel vano appositamente creato nel baule dell’auto. (…) La modifica dell’auto era stata fatta in Olanda, dove io e AP 1 avevamo portato l’auto” (IM 1 in all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2);

                                         -     IM 1 e AP 1 sono rientrati in Italia in aereo, ritenuto che il prezzo del volo (in partenza da Bruxelles e non da Amsterdam per evitare controlli) e dei taxi (pari a ca. 500 €) è stato pagato dai due ragazzi albanesi cui era stata consegnata la Passat ad Amsterdam;

 

                                         -     ricevuto, via sms su un cellulare appositamente acquistato, l’avviso che l’auto era pronta, IM 1 si è, poi, recato da solo (con l’aereo) ad Amsterdam per ritirare la Passat modificata;

 

-      insieme alla vettura, i due gli hanno dato 1’500.- € per coprire le spese sin lì sostenute;

 

                                         -     rientrato a __________, IM 1 ha consegnato la vettura a AP 1, mostrandogli il vano nascosto e spiegandogli il suo funzionamento (PG 29.12.2014);

 

                                         -     l’11 dicembre 2014, IM 1 ha ricevuto, sempre via sms, l’incarico di andare a Firenze dove ha incontrato un suo connazionale che gli ha detto di recarsi a __________;

 

                                   -     a __________, lo stesso uomo che gli aveva dato i soldi per l’acquisto della vettura gli ha consegnato 1’000.- €;

 

-       rientrato a __________, IM 1 ha dato la metà dei 1’000.- € a AP 1;

 

                                         -     il pomeriggio del 12 dicembre 2014, IM 1, sempre via sms, riceveva istruzione di andare a Brescia a prendere “qualcosa” e, poi, “portarla a Zurigo”;

 

                                         -     il 13 dicembre 2014 IM 1 e AP 1 sono partiti da Follonica ed hanno raggiunto Bergamo dove abita il fratello di AP 1;

 

                                         -     lasciato AP 1 dal fratello, IM 1 è andato da solo a Brescia dove “due persone che avevano un’Alfa” gli hanno consegnato “il sacchetto”:

 

  uno di queste due persone ha messo il sacchetto in auto, io ho aperto con il telecomando il nascondiglio e loro lo hanno poi inserito in questo nascondiglio. Come detto, ho preso velocemente il sacchetto in mano…”  (IM 1 4.2.2015);

 

                                         -     IM 1 è subito ripartito per Bergamo dove AP 1 si è messo alla guida della vettura nel cui vano “segreto” era stato nascosto un kg di eroina.

Va precisato che AP 1 ha ammesso agli inquirenti e ai giudici di primo grado che egli era perfettamente consapevole sin dalla loro partenza da Follonica che lo scopo del viaggio del 13.12.2014 era di trasportare 1 kg di eroina a Zurigo (PP 24.2.2015 pag 3; PP 14.12.2014 pag. 10 – 11):

 

  E’ vero, lo sapevo, io sapevo che stavamo trasportando eroina, nascosta nell’apposito vano creato nel baule dell’auto. Io sapevo che si trattava di un chilo di eroina” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

 

Secondo le sue dichiarazioni, per il viaggio del 13 dicembre 2014, AP 1 ha ricevuto un compenso di 500.- €:

 

IM 1 mi aveva detto che mi dava 500 euro se lo accompagnavo (…) in merito agli euro 505 che avevo con me al momento del fermo, euro 500 mi erano stati consegnati da IM 1 a Follonica uno o due giorni prima di partire per la Svizzera, mentre euro 5 erano i miei” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

 

AP 1 ha, però, giocato al ribasso.

Infatti, secondo IM 1 - che, va ricordato, secondo AP 1 “ha detto la verità” (PP 24.2.2015 pag. 3; cfr, anche, verb dib. d’appello, pag. 1) - era previsto che il rapporto “di lavoro” con l’albanese avrebbe fruttato loro ben di più. Al riguardo, si cita quanto opportunamente sottolineato dai primi giudici:

 

  In merito al compenso, IM 1 spiegava che una volta concluso il trasporto, avrebbe dovuto mandare un messaggio a quelli dell'Albania e di non sapere se poi i soldi li avrebbe presi a Zurigo o in Italia; in ogni caso loro avrebbero guadagnato soltanto a trasporto avvenuto; in Albania gli avevano detto che avrebbe guadagnato 500.- Euro per ogni trasporto fatto per loro in Italia; quando aveva saputo che sarebbe dovuto andare in Svizzera, aveva chiesto quanto avrebbe guadagnato ma non gli era stato detto l'ammontare e lui sperava di guadagnare "almeno 2'000 EUR". Spiegava ancora che "loro mi avevano detto che al mese avrei potuto conseguire fino a 10'000 EUR a seguito di numerosi viaggi e la metà sarebbe spettata a me e l'altra metà ad AP 1. Io avrei fatto collegamenti da Follonica con Roma, Perugia, e Firenze. Questo era il nostro primo viaggio in assoluto". (sentenza impugnata, consid. 6.2., pag 18)

 

                                   5.   Al dibattimento d’appello, a tali ammissioni, dopo avere ribadito che egli aveva effettivamente fatto quello di cui IM 1 ha riferito agli inquirenti, AP 1 ha semplicemente voluto aggiungere che egli ha agito “in buona fede” perché “si fidava di IM 1” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Ritenuto che è accertata la piena consapevolezza di AP 1 sull’accordo intervenuto fra il correo e i mandanti e, in particolare, sulle finalità della preparazione (acquisto vettura, trasferta ad Amsterdam, …) e sulla droga trasportata nel viaggio durante il quale i due sono stati fermati, la precisazione sconcerta poiché la pretesa “buona fede” e la “fiducia nell’amico” non possono che riferirsi alle assicurazioni da questi ricevute secondo cui, quand’anche fossero stati fermati, lui non sarebbe stato in prigione più di 6 mesi/1 anno poiché “lui” aveva dei “buoni avvocati” (cfr., in particolare, PP AP 1 24.2.2015 pag. 3).

 

                                   6.   Valutate tutte le risultanze dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la fattispecie adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup:

 

in concreto pertanto, richiamate le risultanze oggettive riguardo al rinvenimento nell'auto dei due pani di eroina per un quantitativo complessivo di 996 grammi netti, aventi un grado di purezza del 55.9% e dei 56.7%, preso atto delle dichiarazioni e delle ammissioni degli accusati in merito, richiamati i riscontri costituiti dai tabulati telefonici a conferma dei viaggi effettuati in Svizzera il 4-5 novembre 2014 ed il 14 novembre 2014 con i vari spostamenti e percorsi effettuati, così come i dati estrapolati dal navigatore che confermano tra l'altro che l'ultima destinazione digitata era Zurigo, non vi è alcun dubbio nel riconoscimento a carico di entrambi della realizzazione del reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, di cui hanno pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi (l'eroina in esame corrisponde ad un quantitativo di 561.20 grammi di sostanza pura, che supera di oltre 46 volte la soglia minima dei 12 grammi di sostanza pura fissata dal TF) e soggettivi previsti dalla legge.”

(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 22)

Questa conclusione non è stata, saggiamente, contestata dalla Difesa.

 

                                   7.   Al dibattimento d’appello, la Difesa ha chiesto che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata venga completato con la precisazione secondo cui AP 1 ha avuto, nella vicenda, un ruolo secondario rispetto a IM 1.
La richiesta è respinta ritenuto come sia sufficiente che il dispositivo contenga, oltre che una succinta descrizione dei fatti costituitivi dell’infrazione, la precisazione secondo cui i due autori hanno agito in correità (giudizio saggiamente non contestato dalla Difesa).

 

                                   8.   Per la commisurazione della pena, dopo avere correttamente ricordato i principi giurisprudenziali applicabili, i primi giudici hanno svolto le seguenti considerazioni:

 

Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto la colpa degli accusati molto grave non solo oggettivamente per il quantitativo di 996 grammi netti di eroina che in correità hanno detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, ma anche perché entrambi erano coscienti di effettuare un trasporto che non era limitato a qualche centinaio di grammi ma a quasi un chilo di sostanza stupefacente, quindi di un quantitativo importante e tale da mettere in pericolo la salute di tantissime persone e ritenuto inoltre che la rispettiva consapevolezza si estendeva anche al tipo di sostanza stupefacente trasportata segnatamente eroina conosciuta per i suoi micidiali effetti nefasti.

Soggettivamente la loro colpa è grave avuto riguardo alla facilità sconcertante con la quale si sono messi a disposizione di un'organizzazione criminale senz'altro importante dedita al traffico internazionale di sostanza stupefacente con una rete estesa in tutta Europa, avuto riguardo alle diverse e numerose persone presenti in diversi paesi quali Amsterdam, Firenze, Brescia e Milano, ai mezzi finanziari messi a disposizione ed impiegati per l'organizzazione professionale del trasporto (per l'acquisto di un'auto appositamente modificata con la creazione di un ricettacolo) oltre che all'importanza del quantitativo di sostanza consegnato per il trasporto.

 

La loro colpa è ancora grave per la determinazione e la convinzione insita nella dichiarata intenzione di fare più trasporti, almeno 2 trasporti al mese con la - ventilata - previsione di riuscire a guadagnare anche fino a Euro 10'000.- al mese, dimostrando una inquietante chiara disponibilità alla reiterazione del reato. La Corte ha pertanto considerato che entrambi gli accusati hanno agito a scopo di lucro, per soldi facili, soldi che non costa grande fatica guadagnare. Al riguardo la Corte ha ritenuto inoltre che la strada del delinquere è stata deliberatamente percorsa dai due accusati ma che sicuramente non versavano in uno stato di bisogno. Hanno infatti entrambi ammesso di aver sempre più o meno lavorato, anche in nero, come muratore o come giardiniere e quindi di portare comunque a casa qualche soldo, motivo per cui non versavano sicuramente in uno stato di bisogno.

 

La Corte ha considerato che AP 1 ha svolto un ruolo senz'altro più profilato (recte: defilato) rispetto a quello di IM 1, un ruolo di accompagnatore e di esecutore anche se non per questo meno importante; si è infatti intestata l'auto che sapeva poi sarebbe stata appositamente modificata per il trasporto di droga e ha accompagnato IM 1 nei vari viaggi e nei diversi spostamenti ed era lui alla guida dell'auto con l'eroina il 13.12.2014 e ha in sostanza condiviso e fatto proprio l'obiettivo di trasportare droga in Svizzera e anche quello di fare poi ulteriori trasporti - almeno due al mese - come dichiarato da IM 1 e come da lui stesso ammesso. IM 1 è colui che sin dall'inizio ha avuto i contatti con l'organizzazione criminale dal quale è stato ingaggiato e che ha poi coinvolto AP 1 prospettandogli l'attività di eseguire trasporti di stupefacenti, trovando subito terreno fertile; è lui che riceveva le istruzioni dalle persone che disponevano i trasporti della sostanza, che è andato a ritirare l'auto - modificata - in Olanda e l'ha condotta a Follonica consegnandola ad AP 1, ed è sempre lui che è andato a ritirare l'eroina a Brescia ed infine è sempre lui che avrebbe ricevuto l'sms per la destinazione finale precisa dello stupefacente.

 

Riguardo al comportamento assunto nei confronti dell'inchiesta, la Corte ha considerato che IM 1, dopo un'iniziale reticenza, già a partire dal primo verbale dinanzi al PP ha iniziato a collaborare con gli inquirenti e a riferire dell'ingaggio in Albania, del successivo coinvolgimento di AP 1, dei viaggi in Svizzera fino al loro arresto il 13.12.2014, dettagliando le sue dichiarazioni ed è stato pertanto più diretto nel riferire fatti e circostanze in merito al trasporto della sostanza stupefacente. A differenza di AP 1 è stato però meno diretto e chiaro nell’ammettere di essere a conoscenza del tipo di droga trasportato.

AP 1 ha invece tergiversato non poco prima di ammettere definitivamente il proprio coinvolgimento ed è stato altalenante nelle sue ammissioni; nel primo verbale ha parlato dello "zio" e ha dato una versione di comodo riguardo il rinvenimento della droga nascosta in auto, molto poco credibile nel suo accadere; poi dinanzi alla PP ha ammesso di sapere che il viaggio era finalizzato al trasporto di eroina in Svizzera, dettagliando e circostanziando questa sua ammissione che tuttavia ha poi ritrattato adducendo e addossando la responsabilità all'interprete che aveva capito e tradotto male le sue dichiarazioni con un comportamento che non ha sicuramente agevolato i tempi dell'inchiesta, per poi giungere comunque ad ammettere il 24.02.2015 dinanzi al PP, che non aveva raccontato la verità e che la versione corretta era invece quella di IM 1, arrivando infine al dibattimento ad ammettere completamente i fatti e quindi anche la sua consapevolezza in merito al quantitativo ed al tipo di droga - eroina - trasportata.

 

La Corte ha comunque considerato che seppur con tempi e modalità diverse, hanno entrambi ammesso i fatti e le proprie responsabilità senza tuttavia sopravvalutare la portata delle loro ammissioni a fronte del fatto oggettivo certo, che entrambi erano stati fermati a bordo di un'auto nella quale, in un ricettacolo appositamente creato sotto la ruota di scorta, era stato rinvenuto circa 1 kg di eroina - risultato essere di un elevato grado di purezza -, auto che oltretutto era intestata al conducente, AP 1. La Corte ha altresì tenuto conto che l'eroina è stata sequestrata e non è pertanto finita sul mercato.

 

La Corte ha considerato ancora che nel loro agire criminale, sono stati fermati solo grazie al fatto che sono stati scoperti ed arrestati; diversamente sarebbero andati avanti a trasportare sostanza stupefacente, come chiaramente ammesso da IM 1 e considerata inoltre la convinzione con cui entrambi si erano dedicati a tale illecita attività.

 

La Corte ha quindi tenuto ampiamente conto delle ammissioni che hanno reso, come pure della loro condizione personale, sociale e familiare senza tuttavia giungere al riconoscimento di nessuna attenuante specifica, per cui tenuto ancora conto della lontananza da casa e del carcere preventivo sofferto, richiamata la differenza dei rispettivi ruoli di cui si è detto e considerata comunque l'oggettiva gravità dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi ed alla colpa di AP 1 la pena dententiva di 3 anni e 3 mesi” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 22-24).

 

                                   9.   Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga considerevolmente ridotta e sia posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, in particolare, in ragione “del ruolo secondario da lui avuto” avendo egli avuto contatti sempre e solo con IM 1 ed essendosi limitato a fare quello che IM 1 gli chiedeva in ragione del lungo legame di amicizia che li legava.
Egli ha, inoltre, sostenuto che, in prima sede, non è stata sufficientemente considerata la collaborazione da lui prestata agli inquirenti e nemmeno è stato adeguatamente ritenuto il fatto che egli è persona semplice, senza particolare istruzione e, per questo, facilmente influenzabile.

 

                                10.   L’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 12 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 114 IV 164 consid. 2; 111 IV 100 consid. 2; 112 IV 109 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

 

                                11.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

                                           12.   In concreto, i primi giudici hanno correttamente valutato e considerato tutti gli elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare la colpa dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.

 

La Difesa ha rimproverato ai primi giudici di non avere sufficientemente considerato, a suo favore, che egli ha pienamente e spontaneamente collaborato con gli inquirenti.

La tesi dell’immediata e completa collaborazione è piuttosto ardita se solo si pon mente all’evoluzione delle dichiarazioni di AP 1 registrate ai considerandi 6.1. e 8 in fine (pag. 9-15 e 23 in fine e 24 della sentenza impugnata).

Ciò detto, i primi giudici hanno correttamente tenuto conto – con giusta misura (cioè, senza opportunamente sopravvalutare, a fronte dell’evidenza del rinvenimento dello stupefacente, la portata di tali ammissioni) - del fatto che, per finire, egli (come il correo) ha ammesso le sue responsabilità.

 

Parimenti, cade nel vuoto la tesi difensiva secondo cui i primi giudici non hanno sufficientemente tenuto conto del suo minor coinvolgimento nel traffico rispetto al correo.

Ritenuto il principio secondo cui, di norma, un autore risponde anche degli atti compiuti dal correo nella misura in cui essi concretizzano un piano comune, AP 1 risponde anche delle azioni compiute da IM 1 ed evidenziate in arringa (ricerca in internet della vettura indicata dal “mandante”, inserimento nel navigatore della destinazione del viaggio) poiché esse costituiscono la messa in pratica di un piano che AP 1, accettando la proposta dell’amico (che, lo si ricorda, ha accettato di collaborare con i trafficanti solo dopo avere ricevuto l’adesione del qui appellante), ha pienamente sposato.

Va a questo riguardo sottolineato che, così come correttamente indicato dai primi giudici, pur se leggermente defilato, AP 1 ha avuto un ruolo di primo piano, prima, nell’organizzazione dei progettati trasporti e, poi, nel trasporto effettuato.

Per l’organizzazione, basti solo pensare che con il compare AP 1 ha fatto il sopralluogo nel nostro paese alla ricerca di dogane “piccole e incustodite” attraverso cui transitare con il minimo dei rischi, che la vettura da usare nei trasporti era intestata a lui e che lui, insieme a IM 1, l’ha, effettivamente, portata ad Amsterdam affinché venisse modificata. Per il trasporto, basti pensare che era lui alla guida della vettura e egli  era perfettamente consapevole sia del quantitativo che della natura della droga “sin dalla partenza da Follonica”.

Ciò considerato, i primi giudici, infliggendogli una pena di 3 mesi inferiore a quella del correo, hanno più che adeguatamente tenuto conto - a favore di AP 1 - del fatto che la colpa di IM 1 era, anche se solo in minima parte, maggiore poiché era lui ad essere in contatto diretto con il “mandante”.

In questo senso, la pena inflittagli è rispettosa anche del principio della parità di trattamento che, fra correi, assume particolare importanza.

 

La difesa ha, infine, sostenuto che, più in generale, la pena inflitta a AP 1 non è rispettosa del principio della parità di trattamento ed ha, per sostenere questa censura, richiamato le seguenti sentenze:

-    16 agosto 2012 della Corte delle assise criminali (inc. 72.2012.62) che, per il trasporto di 1.483.08 gr di eroina, ha inflitto all’autore la pena detentiva di 30 mesi;

-    22 agosto 2013 della CARP (inc 17.2013.78) in cui, all’autore di un trasporto di 2371.70 gr di eroina, è stata inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;

-    10 dicembre 2014 della CARP (inc 17.2014.166) in cui, all’autore di un trasporto di 1469,47 gr di eroina, è stata confermata la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi inflitta dai primi giudici.

 

Ricordato come il principio della parità di trattamento abbia in questo ambito una portata limitata (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a;116 IV 292 consid. 2; STF 6B_716/2010 del 15 novembre 2010; 6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2; 6S.345/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 1.1), questa Corte ritiene che l’appellante non possa trarre alcun beneficio dalle sentenze citate ritenuto, in particolare, come i casi in esse giudicati presentino caratteristiche diverse da quello ora in esame.

In particolare:

-    nel primo caso citato, il tribunale di primo grado ha, fra l’altro, (generosamente) considerato quale elemento attenuante la colpa dell’autore, le “oggettive sue difficoltà” nel trovare un lavoro mentre, in concreto, l’appellante, non sembra aver mai conosciuto difficoltà di questo tipo, essendo egli persino riuscito a reperire ben due lavori dal carcere (cfr. doc. dib. d’appello 1 e 2);

-    il secondo caso citato coinvolge un autore che aveva accettato un unico trasporto per il quale, contrariamente al caso in esame, non era stato adottato nessun particolare accorgimento tecnico;

 

-    il terzo caso citato si distingue da quello ora sub judice per l’evidente minore professionalizzazione degli autori che avevano nascosto la droga in modo rudimentale (attaccata con uno scotch ben visibile tra il parafango e la struttura della vettura) nonchè per il fatto che essi non avevano accettato, come invece è il caso qui, una collaborazione duratura con i mandanti: non ha da essere spiegato come la disponibilità ad effettuare regolari trasporti dimostrata da AP 1 (non solo a parole ma anche concretamente con l’intestazione a sé della vettura modificata all’uopo) evidenzi una particolarmente ben instaurata volontà delinquenziale che, dal profilo soggettivo, aggrava sensibilmente (rispetto a chi accetta un solo e isolato trasporto) la colpa dell’autore. Va, poi, ancora rilevato che, in quel caso, i primi giudici avevano, a torto, considerato quale attenuante il basso grado di purezza della droga trasportata e che tale errore non aveva potuto essere corretto in considerazione del divieto della reformatio in pejus;

 

Tutto ciò ritenuto, questa Corte conferma che adeguata alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi stabilita dalla prima Corte.

 

                                13.   La pena detentiva è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).

 

 

Tassazione della nota d’onorario

 

                                14.   Per le sue prestazioni in sede d’appello, l’avv. DI 1, ha prodotto due note d’onorario (la prima datata 7 gennaio 2016, la seconda 13 gennaio 2016, poi rettificata il giorno seguente) che espongono complessivi fr. 5'615,85, di cui fr. 4'335.- di onorario (corrispondenti a 24 ore e 5 min. di lavoro) e fr. 864,85 di spese, oltre all’IVA.

                            15. a.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

                                  b.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).

                                   c.   La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).

 

                                  d.   In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

                                   e.   Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

 

                                16.   Del tempo complessivo esposto di 24 ore e 5 min. appaiono adeguate 12 ore e 55 min. che vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'325.-.

                                   a.   Non vengono invece approvate 11 ore e 10 min. per i seguenti motivi:

 

                                         -  i 4 colloqui di un’ora ciascuno con l’assistito (prestazioni del 5.10, 12.10 e del 22.12 2015 nonché del 12.1.2016) risultano eccessivi; viene quindi ammesso un unico colloquio per complessivi 60 min., tempo più che sufficiente per decidere di impugnare il giudizio di primo grado e per discutere dei contenuti dell’appello, peraltro limitato alla commisurazione della pena;

    -   visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 4 trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 9 ore e 30 min.; ammessa è unicamente una trasferta Ascona-Cadro e ritorno per complessivi 120 min.;

    -   ingiustificati appaiono gli 8 min. esposti l’8 luglio 2015 per la lettera alla CARP, ritenuto come di essa non v’è traccia in atti;

    -   pure ingiustificati sono i complessivi 32 min. esposti il 28.09, 30.09, 9.10, 19.10, 10.11, 3.12, 16.12, 28.12 2015 e 5.01.2016 per la ricezione di comunicazioni da parte delle autorità o terze persone.

 

                                  b.   Le spese esposte per complessivi fr. 864,85 sono approvate per fr. 399,85:

 

                                         -     conformemente a quanto indicato sopra, non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 264.-) relative a 3 delle 4 trasferte presso il carcere esposte nella nota e quelle di scritturazione e di spedizione (per complessivi fr. 15.-) relative allo scritto 8.07.2015 alla CARP;

                                         -     le spese di posteggio esposte in data 17.12 e 28.12.2015, per complessivi fr. 8.-, non appaiono giustificate, non corrispondendo esse a trasferte del difensore d’ufficio;

                                         -     non sono ammesse spese per le telefonate e e-mail in entrata; non possono pertanto essere riconosciuti i complessivi fr. 10.- esposti in data 8.7, 28.9, 9.10, 2.12.2015 e 5.01.2016;

                                         -     per le spese di scritturazione si riconoscono fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto (cfr. sentenze CARP n. 17.2014.75 del 22 agosto 2014; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3; 17.2011.22 del 18 maggio 2011, consid. 3.3) e non fr. 7.- come erroneamente esposto nelle note; ciò posto si rileva che le spese di scritturazione per la dichiarazione d’appello (fr. 84.-) devono essere ridotte a fr. 20.- (4 pag. a fr. 5.-) cui si aggiungono fr. 8 per i due esemplari fotocopiati, mentre quelle relative alla lettera al detenuto del 7.1.2016 (fr. 91.-) devono essere ridotti a fr. 5.- corrispondenti ad 1 pagina e non a 13 pag. come esposto nella nota; le rimanenti spese di scritturazione esposte in data 3.7, 1.10, 6.10, 12.10, 19.10, 11.11 e 3.12.2015 nonché 7 e 14.1.2016 vengono riconosciute per complessivi fr. 65.- (13 pag. a fr. 5.-).

 

                                   c.   L’IVA assomma a fr. 218.-.

                                17.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2’942,85.
AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a).

 

 

Tassa di giustizia e spese

                                18.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 1 (428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

40, 47, 50 e 51 CP,

19 LStup,

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 2.1 e 3 della sentenza 2 luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1.      AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

infrazione aggravata alla LStup, per avere, il 13 dicembre 2014, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di Chiasso Brogeda, 996.81 grammi netti di eroina confezionata in due pani (grado di purezza 55.9% e 56.7%) e occultata all’interno di uno scompartimento appositamente modificato nel baule del veicolo VW Passat targato __________, dove veniva rinvenuta dalle Guardie di confine durante un controllo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                   2.   Il condannato rimane in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

 

                                   3.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

 

- onorario                                    fr.  2'325.00

- spese                                        fr.     399.85

- IVA                                            fr.     218.00

Totale                                          fr.  2'942.85

 

a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                               3.2.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.3.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

 

 

 

                                   4.

                               4.1.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.

 

                               4.2.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr. 1'000.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 1'200.00

 

sono posti a carico dell’appellante e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

                                        

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

    3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.