Incarto n.
17.2015.152

17.2016.74

Locarno

18 aprile 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 settembre 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1. settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1. ottobre 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 22 ottobre 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:          A.   A seguito dell’alterco avvenuto la sera del 5 luglio 2014, al Bar __________ di __________, PC 1ha sporto querela, il 16 luglio 2014, nei confronti di AP 1 accusandolo di vie di fatto.

In un secondo tempo, il 2 settembre 2014, AP 1 ha, a sua volta, querelato PC 1 accusandolo di essersi reso colpevole di vie di fatto e denuncia mendace.

 

                                  B.   Il 7 ottobre 2014, il PP ha emanato un decreto di accusa nei confronti di AP 1 ritenendolo autore colpevole di

 

 

lesioni semplici

per avere, a __________, in data 5 luglio 2014, colpito intenzionalmente PC 1 con due pugni al viso, provocandogli la frattura dello zigomo destro, un’emorragia congiuntivale dell’occhio destro e un ematoma sotto-palpebrale destro, come si evince dal certificato medico agli atti;

 

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 100.- (fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 1 giorno). Ha, pure, proposto di rinviare PC 1 al competente foro civile per le sue pretese di tale natura e di accollare al condannato tasse e spese di giustizia.

 

                                  C.   Con sentenza 1° settembre 2015 (intimata il 1° ottobre 2015), statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dal condannato, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa, condannandolo a pagare tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 725.-. Pure confermato è stato il rinvio dell’accusatore privato al competente foro civile.

 

                                  D.   Contro tale sentenza, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello (doc. CARP I).

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 22 ottobre 2015, l’appellante ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento (doc. CARP III).

 

                                  E.   Visto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (doc. CARP IX).

 

                                         Nella sua motivazione 29 dicembre 2015, AP 1 ha riconfermato integralmente la sua dichiarazione di appello 22 ottobre ribadendo di aver agito “unicamente quale reazione ad un attacco da parte del signor PC 1, il quale, improvvisamente e per primo ha sferrato, per motivi futili (l’occupazione di uno sgabello al bar) un pugno al ricorrente”.

                                         Il 7 gennaio 2016 alle parti è stata intimata la citata motivazione ed è stato assegnato un termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni.

                                  F.   ll 12 gennaio 2016 il Procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale della sentenza impugnata evidenziando come dagli atti risulti in maniera inequivocabile che l’appellante ha sferrato un pugno all’accusatore privato e sottolineando che non è assolutamente provato, né reso altamente verosimile, che il primo abbia, cosi come da lui sostenuto, agito per legittima difesa (doc. CARP XII).

 

                                  G.   La Pretura penale non ha formulato osservazioni, così come non ne ha formulato l’accusatore privato (doc. CARP XIII).

 

 

ritenuto                    1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2 CPP il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati, ovvero con una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

 

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb)

 

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3 e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

Risultanze dell’inchiesta

                                      

                                   4.   Dall’inchiesta è emerso che, la sera del 5 luglio 2014 l’appellante e PC 1 si trovavano al Bar __________ di __________ per guardare la partita dei quarti di finale dei mondiali di calcio “Brasile 2014” tra Olanda e Costa Rica.

Verso la fine del secondo tempo, l’appellante si è recato in bagno e, al suo ritorno, ha trovato il suo posto occupato dall’accusatore privato.

 

Tra i due nasceva - con tempi e modalità che sono contestati - un alterco, finito poi alle mani.

 

Contestate sono anche le conseguenze di tale alterco.

PC 1 - portando a sostegno del suo dire il certificato allestito il 19 agosto 2014 dal medico cui egli si è rivolto 3 giorni dopo i fatti - sostiene di esserne uscito con “un’emorragia congiuntivale dell’occhio destro, un ematoma sotto-palpebrale destro ed un dolore alla palpazione dello zigomo” (cfr, anche, documentazione fotografica agli atti), zigomo che, poi, da indagini radiologiche effettuate, è risultato fratturato e per cui è stato previsto “un intervento chirurgico correttivo” (certificato medico del 19.08.2014, all. 9 ad AI 4).

AP 1 - che contesta che le lesioni lamentate da PC 1 siano a lui riconducibili - sostiene di essere uscito dalla lite con un ematoma all’occhio sinistro (all. 2 ad AI 4 pag. 3) e conforta tale sua affermazione con le dichiarazioni 26 giugno 2015 di __________, 30 giugno 2015 di __________ 30 giugno 2015 di __________.

 

Accertamento dei fatti

 

                                   5.   AP 1 sostiene che, trovando, al rientro dal bagno, il suo posto occupato, ha chiesto ad PC 1 cortesemente di spostarsi. Questi gli ha, però, risposto in malo modo dicendogli di “non rompere i coglioni”. A quel punto, vedendo che PC 1 era soltanto appoggiato allo sgabello, egli ha preso lo sgabello in questione e vi si è seduto sopra “senza farlo cadere e senza arrecargli fastidio”.

L’appellante afferma, poi, che, mentre guardava tranquillamente la partita, l’accusatore privato gli ha improvvisamente sferrato un pugno al volto cui egli ha reagito colpendolo, a sua volta, con uno o due pugni:

 

  (…) sono rimasto seduto sullo sgabello a guardare la partita almeno 3 minuti. Ad un tratto PC 1 senza preavviso si girava e mi colpiva al volto con un pugno, io a quel punto reagivo colpendolo a mia volta con uno o due pugni al volto. La colluttazione è durata pochi secondi poiché i miei amici sono intervenuti a placare gli animi” (all. 2 ad AI4, pag. 2; cfr, anche, all. 3 ad AI4, pag.2).

 

                                   6.   Diversa la versione dell’accusatore privato, secondo cui è stato AP 1 a picchiare per primo, addirittura colpendolo, proditoriamente (“di sorpresa”), con un pugno immediatamente dopo il suo rientro dal bagno:

 

  Verso la fine del secondo tempo della partita notavo che uno sgabello posto davanti al bar era libero, e mi sono seduto sia per comandare da bere che per vedere meglio la partita.

Nel giro di pochi secondi da quando mi sono seduto sentivo una voce dietro di me che diceva “il posto è occupato! È il mio”.

Subito riconoscevo la persona dalla voce, trattavasi del AP 1, e pensavo si rivolgesse a qualcun altro, il quale senza lasciarmi il tempo di pensare, nè tantomeno di alzarmi mi colpiva violentemente con un pugno al volto. Dopo aver incassato il colpo, istintivamente mi alzavo per cercare di difendermi, prima di essere nuovamente colpito al volto da un secondo pugno del AP 1. Un attimo dopo si è messo in mezzo un altro cliente del bar per separarci, che mi ha allontanato dal AP 1” (all. 1 ad AI 4, pag. 2).

 

All’inquirente che, nel successivo interrogatorio, gli chiedeva se lui aveva colpito AP 1, PC 1 rispondeva in modo evasivo:

 

  D: Durante la colluttazione, ha sferrato un pugno a AP 1?

R: Questo non so dirlo, poiché tutto si è svolto nell’arco di pochi secondi. Può anche darsi che, nel tentativo di difendermi dall’aggressione, possa averlo colpito.

D: AP 1 a verbale ha dichiarato che lei (…) gli ha sferrato un pugno. Cosa ha da dire in merito?

R: Rispondo che durante la colluttazione è possibile che, tentando di difendermi, lo abbia colpito” (all. 4 ad AI 4, pag. 3 e 4).

 

                                   7.   Valutata attentamente, la versione dell’accusatore privato non risulta credibile.

 

Prima di tutto, perché essa è già intrinsecamente poco verosimile nella misura in cui PC 1 pretende di essere stato colpito al volto da AP 1 quando questi era dietro di lui (che, in quel momento, seduto/appoggiato allo sgabello, stava guardando lo schermo posto sulla parete dietro il bancone):

 

  sentivo una voce dietro di me (…) subito riconoscevo la persona della voce, trattavasi del AP 1 (…) il quale senza lasciarmi il tempo di pensare, nè tantomeno di alzarmi mi colpiva violentemente con un pugno al volto”. (all. 1 ad AI 4, pag. 2, sott. del red.).

 

Non ha da essere spiegato, infatti, che è praticamente impossibile che qualcuno colpisca con un pugno un uomo all’occhio e allo zigomo standogli alle spalle.

 

Ma - soprattutto - la versione dell’AP non è credibile poiché essa è totalmente sconfessata da quella del teste __________ che, sulle circostanze in cui ha avuto inizio il litigio, conforta totalmente quella resa dal qui appellante. Infatti, sentito dagli inquirenti il 10 settembre 2014, il teste ha dichiarato quanto segue:

 

  Stavo guardando la partita dei mondiali, alla mia sinistra era seduto AP 1. Ad un certo punto lui si è alzato dal proprio posto ed è andato in bagno, poi un’altra persona che non conosco si è seduta al suo posto. Non posso dire quanto tempo sia passato ma dopo un po’ AP 1 è ritornato dal bagno e vedendo il suo posto occupato diceva senza toni alterati qualcosa alla persona seduta. Non so cosa gli abbia detto in quanto stavo seguendo la partita e poiché vi erano molti rumori all’interno del bar. Un attimo dopo notavo che AP 1 gli sfilava lo sgabello per poi sedersi. Preciso che l’occupante non è rovinato a terra, non ha reagito e non ha proferito parola alcuna limitandosi ad allontanarsi in un'altra parte del bar.

Non posso dire quanto tempo sia trascorso, ma ad un certo punto ho notato improvvisamente un tafferuglio alla mia sinistra” (all. 5 ad AI 4, pag. 3).

Forza è, dunque, accertare che, sostenendo di essere stato preso a pugni da AP 1 di sorpresa, subito dopo che questi ha fatto rientro in sala, l’AP ha mentito.

 

Certo, né __________ né gli altri due testi sentiti hanno visto chi ha iniziato ad usare le mani:

 

  (…) non ho visto chiaramente chi ha iniziato per primo a mettere le mani addosso all’altro” (all. 5 ad AI 4, pag. 3);

 

  D: ha visto chi ha cominciato la lite?

R: No, stavo guardando la partita e non mi sono accorto della lite fino a quando non sono venuti alle mani” (all. 7 ad AI 4, pag. 2, teste __________);

 

  al momento che ho potuto vedere chiaramente la colluttazione c’era già __________ che li divideva e quindi non posso dire con precisione cosa sia successo” (all. 8 ad AI 4, pag. 2, teste __________).

 

Tuttavia, all’AP - che ha palesemente mentito sulle circostanze di cui si è appena detto - non può essere concessa nessuna credibilità neppure laddove egli pretende che a dare il primo pugno fu il qui appellante.

Forza è, dunque, in applicazione dei fondamenti che reggono la valutazione delle prove e che trovano la loro origine nel principio della presunzione d’innocenza e in quello dell’in dubio pro reo che da esso discende, accertare i fatti così come alla versione - costante, lineare , in sé, verosimile e confortata, per la maggior parte, da quella dei testi sentiti - di AP 1.
In sintesi, dunque, occorre accertare che è stato PC 1 il primo ad usare i pugni e a colpire.

 

                                   8.   È certo - poiché lui lo ha ammesso - che AP 1 ha risposto a questo pugno con un altro pugno. Altrettanto certo - nonostante i maldestri tentativi di PC 1 di far credere che così non è stato (cfr. stralci succitati dell’all. 4 ad AI 4, pag. 3 e 4) - che, in seguito, fra i due è nata una colluttazione (nel senso che i due si sono picchiati a vicenda). Pure certo è che la colluttazione è stata sedata soltanto grazie all’intervento di un avventore che ha separato i due contendenti.

Questo è, infatti, quanto riportano - confermando in ciò le dichiarazioni di AP 1 - tutti i testi:

 

  (…) AP 1 e l’altra persona (per intenderci, quella alla quale egli in precedenza aveva sfilato lo sgabello) venivano reciprocamente alle mani (…) è stato un chiaro dare per (recte: e) ricevere” (all. 5 ad AI 4, pag. 3);

 

  ad un certo punto (circa a due metri dalla mia destra) due clienti venivano alle mani (…) mi sono messo in mezzo a separare i due” (all. 7 ad AI4, pag. 1);

 

  (…) notavo due clienti, nella fattispecie PC 1 e AP 1, mettersi le mani addosso (…) c’era già __________ che li stava dividendo (…) dopo essere stati separati dal __________, i due hanno continuato ad insultarsi a vicenda (…)” (all. 8 ad AI 4, pag. 2).

 

L’accertamento secondo cui i due si sono scambiati dei pugni  (uno, due o più è irrilevante) sino a che __________ è riuscito a separarli, esclude che si possa sostenere che AP 1 - che, rispondendo al primo pugno di PC 1, ha fatto uso del suo diritto di legittima difesa - abbia ecceduto in tale diritto così come ritenuto (sembra a titolo subordinato) dal giudice di primo grado.

 

Ne segue che l’appellante deve essere prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici (senza che sia necessario accertare se le lesioni lamentate dall’AP sono effettivamente dovute al/ai pugno/i ricevuto/i durante la colluttazione di cui trattasi).

 

Spese

 

                                   9.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima e seconda sede vanno caricati allo Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

 

Indennità ex art 429 CPP

 

                                10.     Il 7 aprile 2016, il difensore di AP 1 – avv. DI 1 – ha trasmesso a questa Corte la sua nota professionale, nella quale ha esposto un onorario di fr. 2'187.50 (corrispondente a 8 ore e 45 min. di lavoro fatturati a fr. 250.- l’ora) e spese pari a fr. 253.-, per un importo totale, comprensivo di IVA, di fr. 2'635.75 (cfr. doc. I in inc. CARP 17.2016.74).
Le prestazioni esposte nella nota appaiono giustificate e vengono pertanto integralmente approvate.
Ne discende che, a titolo di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1 - assolto dall’imputazione di lesioni semplici - l’importo di fr. 2'635.75.


 

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                      8, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 430 CPP;

                                         15 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, art. 428 CPP nonché la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è assolto dall’imputazione di lesioni semplici cui al DA 4739/2014.

 

                                   2.   Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 725.- (settecentoventicinque) per il procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.    800.-

-  altri disborsi                            fr.    200.-

                                                     fr. 1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

       4.   A titolo di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 2'635.75.

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   6.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.