Incarto n.
17.2015.162+172

17.2016.62

 

Locarno

18 marzo 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio 4 novembre 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 29 ottobre 2015 dal

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 ottobre 2015)

 

nei confronti di

 

IM 1

 

e di

 

IM 2

 

entrambi rappresentati dall'avv. DI 1

 

 

 

                                           

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con decreto d’accusa 352/2014 del 27 gennaio 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di:

 

 

 

                                         aggressione

 

                                         per avere, in data 19 marzo 2013, nelle vicinanze del Bar __________ in Via __________ a __________,

                                         agendo in correità con __________, __________ e IM 2 partecipato all’aggressione diPC 1, bloccandone i movimenti e sferrandogli pugni e calci su diverse parti del corpo,

                                         cagionandogli in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico del 19 marzo 2013 dell’Ospedale regionale di Bellinzona (escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo)

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 4’200.- (corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna), e alla multa di fr. 400.-. Pena totalmente aggiuntiva a quella pecuniaria - pure sospesa per 2 anni - di fr. 700.- (corrispondenti a 10 aliquote giornaliere da fr. 70 cadauna) e alla multa di fr. 100.-, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 luglio 2013;

 

                                     -   con decreto d’accusa 353/2014 del 27 gennaio 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 2 autore colpevole di:

 

                                         aggressione

 

                                         per avere, in data 19 marzo 2013, nelle vicinanze del Bar __________ in Via __________ a __________,

                                         agendo in correità con __________, IM 1 e __________ partecipato all’aggressione di PC 1, bloccandone i movimenti e sferrandogli pugni e calci su diverse parti del corpo,

                                         cagionandogli in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico del 19 marzo 2013 dell’Ospedale regionale di Bellinzona (escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo)

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’800.- (corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna), e alla multa di fr. 400.-;

 

                                     -   entrambi i prevenuti hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa;

 

                                     -   congiunti i due procedimenti (decreto 06.08.2014, doc. 2 in inc. PRPEN 81.2014.64), dopo il dibattimento, statuendo con sentenza 30 ottobre 2014, la giudice della Pretura penale ha prosciolto i due imputati;

                                     -   con riferimento alle altre persone intervenute al momento dei fatti, il procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole dei reati di aggressione e di danneggiamento. Questi non ha interposto opposizione al decreto d’accusa che è, pertanto, passato in giudicato (DA n. 350/2014);

 

                                     -   il procedimento a carico di __________, pure presente al litigio e oppostosi al decreto d’accusa, è invece stato disgiunto, dovendo egli rispondere di ulteriori imputazioni contenute in altri due decreti d’accusa, pure impugnati (cfr. decreto di disgiunzione 30.09.2014, inc. n. 81.14.387);

 

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Pretura penale, il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello ed ha confermato tale sua intenzione nella dichiarazione 29 ottobre 2015 in cui ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 2 , 3 e 4 chiedendo che IM 1 e IM 2 siano ritenuti colpevoli di aggressione e condannati così come proposto nei DA 352/2014 e 353/2014 del 27 gennaio 2014.

                                         Su istanza del procuratore pubblico, è stato assunto agli atti il verbale d’interrogatorio 2 dicembre 2014 del teste __________ (all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172) sentito nel procedimento a carico di __________ per titolo di aggressione sempre in relazione ai fatti del 19 marzo 2013 a Bellinzona;

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento in data 16 marzo 2016 durante il quale:

 

                                         -     il PP ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna di entrambi gli imputati per titolo di aggressione alle pene indicate nei rispettivi DA, con oneri processuali di primo e secondo grado posti a loro carico;

                                         -     l’avv. DI 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e il proscioglimento dei suoi assistiti. Ha, inoltre, preavvisato che avrebbe trasmesso la sua nota d’onorario, poi pervenuta lo stesso giorno alla CARP, in cui ha quantificato le spese legali in complessivi fr. 1'129.70 (IVA incl.).

 

 

 

 

considerato:

                                         vita degli accusati

 

                                   1.   Sulla vita degli accusati si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 1 e 2 della sentenza impugnata:

 

1.    IM 1, nato il __________ in __________, è arrivato in Ticino nel 1998. Dopo aver frequentato le scuole medie a __________, ha iniziato a lavorare come aiuto cuoco e, in seguito, come giardiniere. Accanto al suo lavoro presso __________ di __________, per il quale percepisce un reddito netto di fr. 3'100, nel tempo libero presta servizio nel Corpo Civici Pompieri di Lugano, quale volontario. Ha due figli di un anno e mezzo e di 9 mesi (AI 3, verbale interrogatorio IM 1, 25.10.2013, pag. 2 e verbale interrogatorio al dibattimento).

 

2.    IM 2 è nato in __________ il __________ e nel suo paese d’origine ha appreso il mestiere di falegname. Giunto in Ticino nel 2009, ha iniziato subito a lavorare, per il tramite di un’agenzia di collocamento di personale, alle dipendenze di una ditta di __________, in qualità di operaio generico dapprima e, da ultimo presso la __________, come addetto delle pulizie. Disoccupato al momento dei fatti, attualmente lavora per __________ di __________, percependo un reddito mensile netto di fr. 3'300.- circa. Non ha figli (AI 3, verbale interrogatorio IM 2, 30.10.2013, pag. 2 e verbale interrogatorio al dibattimento).

 

                                         (sentenza impugnata, consid. 1 e 2, pag. 3)

 

 

                                         precedenti penali

 

                                   2.   A carico di IM 1, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato in giudicato il 16 agosto 2013, per titolo di minaccia ex art. 180 CP (“commissione reiterata”) con pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr. 100.- per i fatti avvenuti dal 15 marzo al 15 aprile 2013 (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 13 in inc. PRPEN 81.2014.64).

 

                                         A carico di IM 2, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa, passato in giudicato il 22 aprile 2010, per titolo di infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr e guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 2 LCStr per i fatti avvenuti il 31 ottobre 2009 (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero 10.09.2014, doc. 12 in inc. PRPEN 81.2014.64).

 

 

                                         fatti del 19 marzo 2013

 

                                   3.   I fatti avvenuti il 19 marzo 2013 nei pressi del Bar __________, sito al primo piano di uno stabile in via __________ a __________, sono divisibili in due fasi.

 

 

                                         prima fase

 

                                   4.   Agli atti vi sono risultanze istruttorie che hanno permesso di accertare, in modo pressoché incontestato, quanto accaduto in una prima fase.

 

Quella sera __________ e i suoi amici - __________, IM 1 e IM 2 - si sono recati, verso l’una di notte, al bancone del bar del suddetto EP ed hanno chiesto da bere.

 

Vista l’imminente chiusura, il responsabile del locale (PC 1) rifiutava di dar seguito alla loro richiesta.

 

Il tutto avveniva alla presenza di __________, habitué del bar.

 

I quattro avventori uscivano, quindi, dal locale e sostavano davanti all’entrata dell’edificio dove per pochi minuti discutevano e fumavano delle sigarette. Uno di essi sferrava in modo scomposto e a vuoto qualche colpo con le mani e i piedi.

Con l’accendersi della luce delle scale, __________ si poneva dinanzi all’ingresso dell’edificio, mentre __________, IM 1 e IM 2 si spostavano dietro lo stabile.

 

Dopo aver chiuso il locale, PC 1 accompagnato da __________ scendevano le scale e raggiungevano l’uscita dell’immobile dove si ritrovavano faccia a faccia con __________.

 

Mentre __________ usciva indisturbato dall’edificio,

PC 1 veniva ostacolato da __________ che, nel precludergli il passaggio, gli diceva “oggi tu non esci di qua se prima non mi dici gli orari di lavoro della mia ragazza”. Al rifiuto di PC 1, i due iniziavano una colluttazione corpo a corpo.

 

Questi fatti emergono, così come descritti, oltre che dalla sostanziale concordanza delle versioni rilasciate dagli astanti agli inquirenti (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.11.2013 e suoi allegati; verbale PP 02.12.2014 __________, all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172), anche, per quanto avvenuto all’esterno, dalle immagini di un filmato agli atti (cfr. verbali all. da 1 a 6 e CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.11.2013, AI 3).

 

 

                                         seconda fase

 

                                   5.   Le versioni degli interrogati divergono nel descrivere come __________, IM 1 e IM 2 sono intervenuti nello scontro fisico ormai in atto fra i due litiganti.

 

 

                                         versioni secondo cui gli imputati hanno aggredito l’AP

 

                                   6.   PC 1, sentito come accusatore privato, ha dichiarato alla polizia di avere iniziato una colluttazione con __________, in quanto questi non lo lasciava uscire dallo stabile dove ha sede il suo bar, pretendendo il piano di lavoro della sua ragazza dipendente dell’esercizio pubblico. L’AP ha precisato di averlo spinto e di essere stato da lui colpito “con le mani”. È, quindi, iniziata “una colluttazione con scambio di colpi”, durante la quale __________ gli strappava la giacca. PC 1 ha, poi, sostenuto che tre persone giungevano alle sue spalle e, scagliandosi contro di lui, lo facevano cadere a terra. Mentre si trovava sull’asfalto, tutti e quattro lo “colpivano su tutto il corpo”, ferendolo. Egli ha precisato di non poter dire chi lo colpisse ed ha aggiunto che:

 

“sopra di me, mentre ero a terra, per quello che ricordo con certezza, vi era sempre il __________. Solo poco dopo aver realizzato cosa stava succedendo, ho capito che le 3 persone che mi avevano aggredito alle spalle erano gli amici del __________ che erano nel Bar e che avevo fatto uscire poco prima, in quanto dovevo chiudere il locale”.

 

PC 1 ha, poi, aggiunto di essere riuscito a rialzarsi e di essere corso verso la sua vettura posteggiata dinanzi all’entrata dell’edificio, precisando che “loro continuavano a venirmi dietro, sicuramente per continuare a colpirmi”.  Egli prendeva, quindi, dal baule dell’automobile la chiave a croce utilizzata per cambiare le ruote e colpiva - “solo per difendermi” - il __________ “mentre era girato e scappava”.

__________, dopo aver subìto questo colpo alla schiena, si calmava come pure si quietavano anche gli altri tre. Tutto tornava, infine, alla normalità con l’arrivo della polizia. A seguito della lite, continua l’AP, sono stati danneggiati la sua giacca e il suo smartphone ed ha dovuto far ricorso a cure mediche.

 

(verbale PS 23.08.2013 PC 1, all. 1 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                   7.   __________, sentito dapprima come persona informata sui fatti e poi come testimone, ha dichiarato agli inquirenti di aver tentato di sedare la colluttazione fra PC 1 e __________. Allorquando  era “praticamente riuscito a separarli” - ha aggiunto -  sopraggiungeva il “gruppetto” di tre persone che già avevano accompagnato __________ al bar.

                                         PC 1 ha, poi, sostenuto di essere stato “spinto scansandomi da parte” da “più di una persona” e di avere visto i tre avventarsi su “PC 1 colpendolo con pugni e forse, ma non ne sono sicuro, anche con calci”.

L’interrogato ha, quindi, aggiunto di essersi “intromesso di nuovo per separare tutti” e di ricordare che “i colpi li ha ricevuti solo PC 1 e sono sicuro che li ha ricevuti da tutti e quattro”. __________ ha, tuttavia, pure precisato che “non posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza”.

L’interrogato ha, infine, dichiarato che PC 1 è in seguito riuscito a liberarsi e, alzatosi da terra, ha raggiunto la sua automobile parcheggiata a pochi metri di distanza dal cui baule prendeva una chiave a croce con la quale colpiva __________ che “lo aveva ancora seguito dopo che si era alzato”. In seguito a ciò - ha concluso - “tutti si calmavano”.

 

(verbale PP 02.12.2014 __________, all. alle dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172; cfr. anche verbale PS 19.09.2013 __________, all. 2 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

 

                                         versioni secondo cui gli imputati hanno separato l’AP da __________

 

                                   8.   __________ ha dichiarato alla polizia che, quella sera, prima della colluttazione, aveva detto ai suoi tre amici che “se fosse successo il peggio avrebbero poi dovuto separarci”.

L’interrogato ha, poi, ammesso di aver tentato di impedire a PC 1 di uscire dallo stabile poiché lo voleva costringere a discutere con lui di alcune questioni legate ai turni e al salario della sua fidanzata che lavorava nel Bar __________.

E’ iniziata, così, una discussione che è degenerata in una lite iniziata con una spinta data da PC 1 e continuata in “scambi reciproci di colpi”. __________ ha, quindi, ammesso di avergli “strappato la giacca” e di avergli “messo entrambe le mani al collo e stringevo”, aggiungendo che “poco dopo sono arrivati i miei amici che avevano l’intenzione di separarci e solo in quel momento siamo caduti a terra”. L’interrogato ha riferito agli inquirenti di non ricordare se anche i suoi amici hanno dato dei colpi a PC 1. Ha, tuttavia, precisato che

 

i miei amici intervenuti mi hanno preso e separato”.

 

__________ ha, anch’egli, affermato che l’accusatore privato raggiungeva la sua automobile dalla quale prendeva una chiave a croce. Il verbalizzato ha, infine, aggiunto di aver voluto continuare la colluttazione ma di non esserci riuscito in quanto “trattenuto fisicamente” dai suoi amici. __________ ha concluso sostenendo che “mentre i miei amici mi tenevano ed ero girato di spalle, PC 1 arrivava verso di me e mi colpiva dietro la schiena, solo una volta, con la chiave a croce”.

È, poi, tutto tornato alla normalità.

 

                                         (verbale PS 17.10.2013 __________, all. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                   9.   __________ ha, dal canto suo, dichiarato che, prima del litigio, aveva detto a __________ che, con i due altri amici, sarebbe andato a mettersi “dietro lo stabile” per intervenire “in caso di problemi”. Ciò che, poi, effettivamente, accadde: loro tre accorrevano “perché si stavano picchiando”. Lui divideva i due litiganti e tutti e tre bloccavano fisicamente “il Vitor che altrimenti avrebbe continuato a picchiare il PC 1”.

                                         __________ ha ribadito che loro tre sono “solo intervenuti per dividere” ed ha, poi, confermato che il colpo inferto da PC 1 con una chiave a croce alla schiena di __________ poneva fine al litigio.

 

(verbale PS 22.10.2013 __________, all. 4 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                10.   IM 1 ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, ovvero che nessuno di loro tre ha “mai colpito il ________” e che sono “intervenuti unicamente per dividere i due litiganti”, precisando di averli “divisi due volte”. Confermato dall’imputato anche l’epilogo del litigio col colpo sferrato da PC 1 alla schiena di __________.

 

(verbale PS 25.10.2013 IM 1, all. 5 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).

 

IM 1, dinanzi al primo giudice, ha ribadito la sua versione, precisando che in un primo momento era rimasto “a guardare la scena, perché erano già intervenuti sia IM 2 che __________”. L’imputato ha, poi, aggiunto che, quando __________ è caduto sopra PC 1, tutti e tre li hanno separati dopodiché il secondo è andato verso la sua automobile a prendere la chiave a croce con la quale ha colpito sia il primo sia __________.

 

(verbale d’interrogatorio IM 1 all. al verbale dib. di primo grado in doc. 9 inc. PRPEN 81.2014.64).

 

                                11.   L’imputato IM 2 ha, pure, descritto i fatti in linea con le predette tre versioni, dichiarando agli inquirenti di essere “intervenuto, come gli altri, unicamente per dividere i due litiganti”. Egli ha asserito di aver

 

  preso il __________ tentando di tenerlo ed allontanarlo dal PC 1, ma siamo caduti a terra in quanto il Vitor voleva continuare a picchiare il PC 1 e non voleva ascoltare nessuno”.

 

Ha aggiunto di essere stato l’unico a cadere assieme ai due litiganti ed ha precisato che nessuno dei tre accorsi ha “mai colpito il PC 1”. L’imputato ha, infine, ricordato che “PC 1 riusciva a liberarsi, anche dovuto al fatto che io tenevo il __________” e raggiungeva la sua auto tornando con la chiave a croce per poi colpire alle spalle __________.

 

(verbale PS 30.10.2013 IM 2, all. 6 ad AI 3 e opposizione 03.02.2014 in inc. MP 2013.5282).

 

IM 2, al dibattimento di primo grado, ha nel complesso confermato la precedente sua deposizione, precisando di avere dapprima trattenuto __________, cadendo con lui a terra, e, non riuscendo più a bloccarlo, di avere cercato di tenere PC 1 per poi lasciarlo andare. Ha ribadito che il suo intervento era volto a “separarli e calmarli”.

 

(verbale d’interrogatorio IM 2 all. al verbale dib. di primo grado in doc. 9 in inc. PRPEN 81.2014.64).

 

                                12.   Questi due imputati ancora davanti a questa Corte hanno dichiarato di non aver colpito PC 1 ma di essersi limitati a separarlo da __________ (verbale del dibattimento d’appello, pagg. 3-4).

                                        

 

                                         Appello

                                13.   Con il suo appello, il procuratore pubblico contesta l’accertamento dei fatti di prima sede e chiede che IM 1 e IM 2 siano riconosciuti autori colpevoli di aggressione ai danni di PC 1 per aver agito in correità con __________ e __________ (dichiarazioni d’appello 29.10.2015 in doc. II, CARP 17.2015.162+172).

 

                             13.1.   Il primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un insieme di elementi, trattati per quanto qui d’interesse nella sussunzione a seguire, in base ai quali, in applicazione del principio in dubio pro reo, ha prosciolto entrambi gli imputati (sentenza impugnata, pagg. 8-11).

 

                             13.2.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192 seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

 

                             13.3.   Per determinarsi sulla realizzazione del reato di aggressione, questa Corte ha esaminato:

                                         -     le dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento penale dalle persone presenti alla lite;

                                         -     il filmato agli atti che riprende da due prospettive diverse lo stabile nei pressi del quale è avvenuta la lite;

                                         -     la denuncia sporta da PC 1 a seguito dei fatti (incl. l’allegata lettera di dimissione dall’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli).

 

                                         Partendo dalle deposizioni degli interrogati, si rileva che __________ è l’unico che aveva un motivo di risentimento nei confronti di PC 1.

                                         __________, alcuni giorni prima, aveva invano tentato di parlare all’accusatore privato di modifiche degli orari di lavoro e di stipendi arretrati della sua fidanzata, venendo, a suo dire, da questi “trattato come uno stupido davanti ad altri clienti” e invitato a “non impicciarsi (all. 3 pag. 2-3 e all. 6 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282). Anche la sera dei fatti, le sue richieste di discutere tali questioni lavorative erano state ignorate dal responsabile del bar; da ultimo, durante il faccia a faccia all’uscita dall’edificio in cui si trova l’esercizio pubblico.

Nessun motivo d’inimicizia, di contro, avevano gli imputati, non potendosi definire tale la circostanza che non era stato loro servito da bere vista l’ora tarda (all. 1 pag. 2-3, all. 2 pag. 2, all. 3 pag. 3, all. 4 pag. 3, all. 5 pag. 3, all. 6 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

Lo stesso __________ ha discolpato entrambi gli imputati affermando che, prima di affrontare PC 1, si era cautelato contro la sua stessa intemperanza, chiedendo ai tre amici di intervenire per separali qualora fosse venuto alle mani con l’AP (all. 3 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                         __________ - che, palesando sincerità, ha detto di non ricordare se i suoi amici avessero colpito l’AP - ha dichiarato che i tre lo hanno inizialmente “preso e separato” e, poi, “trattenuto fisicamente”, impedendogli di proseguire la colluttazione (all. 3 pag. 4-5 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                         D’altronde - se è vero che l’accusatore privato e il teste/PIF __________ hanno ascritto a “tutti e quattro l’aggressione - è anche vero che nessuno di loro ha saputo circostanziare in alcun modo tale dichiarazione (AP: “non posso dire da chi arrivavano con esattezza (n.d.r. i colpi)”; teste/PIF: “non posso sapere chi e dove abbia colpito il PC 1 con esattezza” - cfr. all. 1 pag. 3 e all. 2 pag. 3 ad AI 3 in inc. MP 2013.5282).

 

                                         Questa Corte, dopo il dibattimento d’appello, ha visionato, ancora una volta, le immagini agli atti relative alla dinamica della colluttazione per verificare la tesi sviluppata dal procuratore pubblico nella sua requisitoria d’appello secondo cui nella sequenza video 00.40.00 - 00.40.30 si vedrebbe uno dei due imputati sferrare “un pugno in faccia” o, più genericamente, un colpo all’accusatore privato.

                                         Ora, diversamente da quanto ritenuto dalla Pubblica Accusa, le immagini scagionano gli imputati evidenziando che essi hanno, da subito, cioè appena accorsi, operato per dividere i due litiganti (cfr. CD, all. 9, al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.11.2013, AI 3).

                                         Da esse si evince, infatti, che pochi secondi dopo l’inizio dello scontro fisico tra __________ e PC 1, __________ tentava invano di separare i due litiganti che, alcuni istanti dopo, venivano effettivamente divisi grazie all’intervento di IM 1, IM 2 e __________ accorsi da dietro lo stabile (video 00.40.10 - 00.40.25).

                                         Scomparse, poi, dallo schermo tutte le persone coinvolte nella lite, dopo una trentina di secondi riappariva a video solo PC 1 che prendeva una chiave a croce dal baule della sua automobile e si dirigeva verso un luogo fuori dal campo visivo della videosorveglianza. Egli, diversamente da quanto sostenuto dall’accusatore privato e dal teste/PIF __________, in questo frangente non veniva inseguito da alcuno dei quattro (video 00.41.00 – 00.41.15).

Del resto, l’AP non avrebbe potuto recuperare indisturbato e con una certa calma (è ciò che emerge dal video) dalla sua automobile la chiave a croce se, come da lui preteso, fosse stato l’oggetto dell’attacco di ben quattro persone.

 

                                         Trascorso ancora qualche secondo in cui nessuno viene ripreso, a video ricompare l’AP mentre viene pacificamente allontanato da dove si era in precedenza diretto, prima da due e, poi, da una persona (video 00.41.35 – 00.41.50).

                                         Nel filmato non vi è, pertanto, traccia del benché minimo atto offensivo, segnatamente di un pugno, da parte degli imputati nei confronti dell’AP né, tantomeno, di un’aggressione dei primi a suo danno.

 

 

                                         Depone, infine, a favore della tesi secondo cui gli imputati sono intervenuti con intenti pacificatori la circostanza, desumibile dalle immagini in atti (video 00.41.45 – 00.44.00), secondo cui quest’ultimo, dopo la lite, è rimasto a lungo poco lontano da loro, in un clima alquanto disteso.

 

                                         A corroborare la tesi dell’estraneità degli imputati al reato loro imputato è, poi, lo stesso PC 1 che, recatosi il giorno stesso dei fatti presso l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, ha dichiarato ai sanitari di essere stato “aggredito dal ragazzo della sua cameriera all’atto della chiusura del locale” senza nulla addebitare ad altri. Del resto, a conferma del fatto ch’egli lo riteneva l’unico responsabile, egli ha sporto denuncia per titolo di lesioni semplici esclusivamente contro __________ (cfr. denuncia 17.06.2013 e relativi allegati, AI 1 in inc. MP 2013.5282).

 

                                         Tutto ciò considerato, in applicazione del principio in dubio pro reo, è accertato che, la notte del 19 marzo 2013, IM 1 e IM 2 sono intervenuti con intenti pacificatori, soltanto per dividere i due contendenti (__________e PC 1) così da por fine alla loro colluttazione. Entrambi gli imputati vanno, pertanto, prosciolti dall’imputazione ex art. 134 CP.

 

                                14.   A titolo abbondanziale, si osserva, infine, che il comportamento offensivo assunto dall’accusatore privato e immortalato dalla videosorveglianza (video 00.40.10 - 00.41.35) sembra, in ogni caso, escludere che quanto successo il 19 marzo 2013 possa essere qualificato di aggressione (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126; Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3.edizione, Basilea 2013, ad art. 134 CP, n. 7; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, ad § 4, n. 37; cfr. anche Kassationshof ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).

 

 

                  Tassazione della nota d’onorario

 

                                15.   Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio di entrambi gli imputati - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 16 marzo 2016 che espone complessivi fr. 1'723.70, di cui fr. 1'540.- di onorario (corrispondenti a 5 ore e 30 min. di lavoro a fr. 280.-/ora) e fr. 56.- di spese oltre all’IVA (cfr. doc. I, CARP 17.2016.62).

                                         Il tempo complessivo esposto appare adeguato e viene tassato a fr. 180.- l’ora (cfr. art. 4 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 990.-.
Le spese indicate sono interamente riconosciute.
L’IVA assomma a fr. 83.70.

                                         La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'129.70 e posta a carico dello Stato al quale i due imputati, vista la loro assoluzione, non dovranno rimborsare alcunché.

 

 

Indennità ex art. 429 CPP

 

                                16.   La presa a carico da parte dello Stato della nota professionale, così come tassata al considerando precedente, equivale, nella sostanza, all’erogazione alle parti di un’indennità ex art. 429 lett. a CPP (DTF 138 IV 205). Nulla è, pertanto, dovuto ulteriormente a questo titolo.

                                         Non sono date, infine, le condizioni per indennità ex art. 429 CPP lett. b) e c), del resto neppure mai richieste.

 

Tassa di giustizia e spese

 

                                17.   Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                      6, 10, 80, 81, 84, 85, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         134 CP,

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

Di conseguenza:

 

                               1.1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.

 

                               1.2.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 400.- (quattrocento) sono posti a carico dello Stato.

 

                                   3.   La nota professionale 16 marzo 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

 

-  onorario                     fr.          990.-

-  spese                          fr.            56.-

-  IVA                              fr.            83.70

Totale                             fr.       1'129.70

 

e posta a carico dello Stato.

 

                               3.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.           700.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   6.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                     

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.