|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Locarno 17 marzo 2016/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
|
segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 ottobre 2015 da
|
|
AP 1 |
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 4 novembre 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 23 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 4405/2014 del 22 settembre 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
appropriazione indebita
per essersi, nel periodo gennaio 2011 – 03.05.2011, a Locarno e Verona,
in qualità di socio e presidente della gerenza dell’allora Ristorante __________, __________ (ragione sociale radiata d’ufficio il 19.10.2012),
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente appropriato dell’autovettura marca Land-Rover Range Rover Sport di colore bianco, immatricolata __________, no. matricola __________, no. telaio __________,
di
proprietà della società di leasing __________ e concessa in leasing al
succitato ristorante, in base al contratto di leasing stipulato il 12.11.2009,
e meglio, per avere ceduto il menzionato veicolo a tale __________ affinché
fosse venduto in Russia,
autoveicolo fermato in data 03.05.2011 dalle autorità doganali lituane al confine tra la Lituania e la Bielorussia, alla cui guida vi era tale __________,
autovettura
nel frattempo recuperata dalla proprietaria __________.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr.
600.- (corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna) e alla
multa di fr. 200.-.
Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 13 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, lasciando invariata la pena proposta a carico di AP 1, al quale ha pure accollato tasse e spese di giustizia di primo grado.
C. In data 22 ottobre
2015, l’imputato ha annunciato l’intenzione di appellare la sentenza.
Con dichiarazione d’appello 23 novembre 2015, ha chiesto di essere prosciolto
dal reato di appropriazione indebita, protestando tasse di giustizia, spese e
ripetibili.
L’appellante non ha
inoltrato istanze probatorie.
D. Ottenuto l’accordo
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto
9 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha impartito all’insorgente un
termine di 30 giorni per la presentazione della motivazione scritta della
dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nelle sue motivazioni, presentate l’8 gennaio 2016, AP 1 ha, nella sostanza,
ribadito le richieste formulate nella dichiarazione d’appello.
E. La Pretura penale,
con scritto 12 gennaio 2016, ha comunicato di non avere osservazioni e si è
rimessa al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 14 gennaio 2016, il procuratore pubblico ha postulato la
reiezione del gravame di controparte.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Ristorante __________ e contratto di leasing
2. La __________, __________, era, al momento dei fatti, intestataria dell’omonimo esercizio pubblico.
La società aveva come soci gerenti AP 1, che ricopriva anche la carica di presidente, e __________, mentre direttore era __________. Tutti avevano diritto di firma individuale.
(rapporto di segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6, all. 10)
In data 12 novembre 2009 la __________ (assuntore del leasing) e la __________, __________ (società di leasing) stipulavano il contratto di leasing n. __________ avente per oggetto un’automobile Land-Rover Range Rover Sport (km 0) del valore di fr. 112'000.- (IVA incl.).
Fornitore dell’autovettura era il __________, __________.
Tale contratto veniva sottoscritto da AP 1 sia in rappresentanza della __________, essendone socio e gerente con firma individuale, sia a nome proprio come debitore solidale.
Quale debitore solidale, AP 1 dichiarava un reddito mensile di fr. 8'000.-.
Le condizioni generali disciplinavano il diritto di acquisto e l’uso della suddetta autovettura prevedendo, tra l’altro, quanto segue:
- all’assuntore del leasing non spettava, né durante né dopo il termine del contratto, il diritto di acquisto del veicolo concesso in leasing (1.3.);
- alla fine del contratto l’assuntore del leasing aveva l’obbligo di restituire l’autoveicolo alla società di leasing nello stato conforme al contratto (1.3.);
- l’assuntore del leasing non poteva affidare in uso o subaffittare il veicolo a terzi, se non con l’autorizzazione scritta della società di leasing (9.).
Il testo prevedeva, inoltre, che accordi speciali al di fuori del contratto necessitavano, per essere validi, dell’approvazione scritta della società di leasing (18.2).
Sempre il 12 novembre 2009, come previsto nell’accordo di leasing (6.3), AP 1 stipulava un’assicurazione casco totale per l’intera durata del contratto di leasing presso la compagnia __________.
In pari data, egli cedeva alla società di leasing i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione.
Sulla licenza di circolazione del Land-Rover rilasciata il 16 novembre 2009 era indicato come detentore la __________ con la precisazione secondo cui il “cambiamento di detentore non (era) autorizzato”.
(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 03.11.2011 Polizia cantonale, AI 9, all. 1)
L’avvio e gli sviluppi dell’inchiesta
3. Il 3 maggio 2011 la polizia lituana fermava la vettura Land-Rover Range Rover targata __________ condotta da __________, cittadino bielorusso, mentre in prossimità del confine si dirigeva verso la Repubblica della Bielorussia.
L’autorità lituana, al momento del fermo del veicolo, era a conoscenza di un’inchiesta a carico del conducente ritenuto membro di una banda dedita al traffico di veicoli rubati tra l’Italia e la Bielorussa nonché del fatto che, la settimana precedente, la polizia di frontiera gli aveva sequestrato un’autovettura BMW X6 risultata rubata in Italia.
(rapporto di segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6, cfr. in part. scambio e-mail in all. 1)
4. Chiesta la collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale Italo-Svizzero di Chiasso, la polizia lituana veniva informata che il Land-Rover, di proprietà della __________, era stato concesso in leasing al __________, e che tale società era al momento del fermo in via di fallimento.
Dal rapporto di segnalazione 8 giugno 2011 della Polizia cantonale risulta che __________ era in possesso anche del numero di telefono __________ intestato al presidente di tale società, AP 1.
Le autorità lituane sequestravano il Land-Rover mentre il conducente veniva rilasciato.
(rapporto di segnalazione 08.06.2011 Polizia cantonale, AI 6)
5. A seguito della denuncia sporta da __________ in data 12 maggio 2011, il Ministero Pubblico del Cantone Ticino apriva un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita nei confronti di AP 1.
6. In pari data __________, interrogato dalla Polizia cantonale, si dichiarava totalmente all’oscuro dei fatti. __________ precisava agli inquirenti di avere saputo, soltanto il giorno dell’interrogatorio, da __________ della Società di leasing che il Land-Rover era stato fermato in dogana al confine con la Bielorussia. Aggiungeva di aver subito chiesto spiegazioni a AP 1 che, in tutta risposta, gli aveva detto di avere consegnato l’automobile, senza formalizzare alcunché, al responsabile di una concessionaria, conosciuto tramite un suo amico, per la vendita in Russia. _________ informava, infine, la polizia di avere inviato una lettera alla Società di leasing, che produceva seduta stante, in cui ribadiva la sua estraneità ai fatti.
(verbale PS 12.05.2011 __________, AI 2)
In data 13 maggio 2011, __________ dava le dimissioni da direttore della __________.
7. Sempre il 13 maggio 2011, il procuratore generale ordinava il sequestro del Land-Rover in vista della restituzione a favore della proprietaria __________ (AI 1).
8. Con scritto 6 giugno 2011 __________ disdiceva il contratto di leasing con effetto immediato.
(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 03.11.2011 Polizia cantonale, AI 9, all. 5)
9. Il 1. giugno e il 1. luglio 2011, __________, rappresentante di __________, dichiarava, per quanto qui d’interesse, che questa società:
- il 9 novembre 2010 aveva ricevuto dal fornitore Garage __________ di __________ una richiesta telefonica del “saldo leasing” concernente il Land-Rover ed essa lo aveva quantificato in fr. 93'971.25;
- il giorno stesso aveva inviato copia del contratto di leasing al cliente;
- il 15 febbraio 2011 aveva ricevuto da AP 1 una richiesta telefonica di cambiamento del detentore da __________ a AP 1;
- il medesimo giorno aveva inviato al cliente il formulario da compilare per il cambio di detentore, mai più ritornatole.
(verbali PS 01.06.2011 e 01.07.2011 __________, AI 6, all. 15 e AI 9, all. 9)
10. Nell’ambito dell’interrogatorio 21 giugno 2011, AP 1 dichiarava alla polizia cantonale quanto segue:
- di avere deciso di vendere il Land-Rover allorquando si è determinato a trasferirsi in Italia per rilevare un esercizio pubblico;
- di essersi informato verso metà gennaio 2011 presso il Garage __________ su quanto avrebbe dovuto versare per saldare il leasing;
- di avere saputo dal predetto garage ch’egli avrebbe dovuto sborsare a saldo ancora fr. 90'000.- mentre che la concessionaria avrebbe ripreso il Land-Rover pagandolo poco più di fr. 70'000.-;
- di avere tentato invano di vendere, su consiglio dello stesso garage, l’autovettura ad altri privati spargendo la voce tra amici e conoscenti nonché mettendo annunci online su www.luganoannunci.ch;
- di avere acquistato a Verona un bar per Euro 120'000.-, solo in parte pagati e per il rimanente rateizzati, dove ha conosciuto tale __________, cittadino italiano che abita sul lago di Garda, con utenza telefonica __________;
- di avere ricevuto da __________, che disponeva di diverse auto targate in Germania, proposte di leasing “con modalità vantaggiose” consistenti in “noleggi a lunga durata” più convenienti per la sua società;
- di avere reso edotto __________ che “prima di fare altri leasing dovevo vendere la mia auto” al prezzo di “circa CHF 80'000.-”;
- di avere conosciuto, tramite __________, __________, cittadino russo di 35-36 anni, di cui ricorda genericamente l’aspetto fisico e di cui non ha recapito telefonico, col quale, per intendersi, doveva fare capo ad un amico di quest’ultimo che faceva da interprete, tale __________, di cui pure conosce solo alcuni connotati;
- di avere incaricato “a parole” __________ della vendita del Land-Rover e di avergli conferito una delega per guidarlo, conoscendo questi una persona in Ucraina “che poteva essere interessata all’acquisto della mia auto”;
- di avere concordato sempre verbalmente con __________ che prima di vendere il Land-Rover avrebbe comunque dovuto contattarlo, ben sapendo di dover regolarizzare la sua posizione con la __________;
- di avere consegnato, davanti al suo bar, verso fine aprile 2011, il Land-Rover “con tutto il necessario” fra cui “una chiave” e “la delega” a __________ alla presenza di __________, i quali sono partiti “intenzionati a raggiugere l’Ucraina” con l’impegno che “nel corso di due settimane avrebbero fatto sapere”;
- di avere consegnato solo “una chiave”, trattenendone una seconda, in quanto “non ero certo che la vettura venisse in effetti venduta” e “per non dare proprio tutto tutto senza prima avere ricevuto i soldi”;
- di non aver saputo da allora più nulla del Land-Rover fino a metà maggio 2011 allorquando veniva contattato da __________ che lo informava del fermo dell’autovettura;
- di essere quindi andato personalmente in Lituania per tentare di recuperare il Land-Rover, preavvisando del suo intento sia la Polizia cantonale sia la società di leasing, ma di non essere riuscito a farselo restituire dalle autorità di quel luogo;
- di avere saputo, dopo il fermo dell’autovettura, da __________, rivisto presso il suo bar di Verona, che __________ era benestante e proprietario di alcuni negozi d’informatica in Ucraina e che di recente era andato in vacanza in Egitto;
- di non conoscere __________ la cui copia del passaporto gli veniva seduta stante sottoposta dagli inquirenti.
(verbale PS 21.06.2011 AP 1, AI 9, all. 7).
11. Con scritto 14 dicembre 2012 __________ comunicava al Ministero pubblico di essere riuscita a recuperare il veicolo Land-Rover dalle autorità lituane (AI 16).
12. Il 22 settembre 2014, il procuratore pubblico emanava nei confronti di AP 1 il DA menzionato in ingresso nel quale - come visto - gli rimprovera il reato di appropriazione indebita (cfr. supra consid. A).
Il
dibattimento dinanzi alla Pretura penale
13. Il 13 ottobre 2015 si è tenuto dinanzi alla Pretura penale il dibattimento di primo grado, durante il quale AP 1 si è riconfermato nelle sue dichiarazioni, aggiungendo:
- di avere percepito un salario di circa “fr. 4’000.- lordi mensili anche nel 2009” dalla __________, __________, società che in seguito ha cessato la sua attività;
- di avere tuttavia indicato nel contratto di leasing un reddito di fr. 8'000.- in quanto ha unito al proprio reddito quello, leggermente inferiore, della sua compagna;
- di essere stato il solo che aveva in uso il Land-Rover dal momento del suo acquisto;
- di non avere messo a conoscenza __________, direttore del __________, dei passi intrapresi per la vendita del Land Rover in quanto “non sapevo che dovevo informare il direttore”, “visto che la società era solo mia e della mia compagna”;
- di avere chiesto alla società di leasing “quale era la procedura da seguire” per vendere il veicolo, precisando di avere telefonato “credo a __________” che gli “aveva anche mandato i formulari”;
- di non aver trovato in Svizzera persone interessate all’acquisto del Land-Rover;
- di essere stato aiutato a trovare un acquirente da __________, colui che gli “aveva trovato il bar di Verona”, il quale gli ha presentato __________, dedito al “commercio di macchine”, col quale egli ha interagito “solo per quella storia lì”, che, a sua volta, gli ha fatto conoscere __________;
- di avere consegnato, trattenendone “la seconda chiave”, il Land-Rover avanti al suo bar di Verona a __________ che gli aveva detto “che aveva un interessato”;
- di avere saputo dallo stesso __________ che il veicolo era diretto “in Ucraina” ma non in Bielorussia e che “sarebbe rientrato dopo qualche giorno”;
- di avere chiesto a __________ per la vendita del veicolo “una cifra più vicina possibile a fr. 90'000.- come mi era stato indicato da __________”;
- di avere concordato con __________ che comunque avrebbe dovuto tornare con il Land-Rover e l’eventuale offerta;
- di avere avuto “veramente bisogno di concludere questo affare perché il bar di Verona era stato avviato con relative spese e il leasing doveva essere annullato”;
- di essere stato ingannato da tale __________ che gli avrebbe ceduto il bar di Verona millantandone una redditività rivelatasi in realtà minore, ciò che gli avrebbe impedito di “stare economicamente in piedi” e sarebbe sfociato in una “causa civile”;
- di avere tentato, dopo i fatti del 3 maggio 2011, di recuperare il veicolo recandosi in Lituania con un amico di __________ che parlava inglese di cui non ricorda il nome;
- di non avere sporto denuncia in quanto ha ritenuto che “non avevamo elementi per farlo” e in quanto era “privo di energie” e “concentrato sulla truffa del bar”.
(verb. d’interrogatorio imputato pagg. 1-4 all. al verb. dib. di primo grado).
14. Il 13 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale, come visto, ha interamente confermato la proposta di condanna prevista nel DA a carico di AP 1 (cfr. supra consid. B).
Sull’appello di AP 1
15. Con il suo gravame AP 1 contesta la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 138 cifra 1 CP. Precisando che, per sua natura, il contratto di leasing dà facoltà al beneficiario del finanziamento di riscattare il veicolo pagandone il prezzo maggiorato dagli interessi, sostiene di non aver mai disposto né inteso disporre del Land-Rover come se fosse di sua proprietà.
Egli sapeva - sostiene - che, prima di vendere la vettura, “avrebbe dovuto regolare i suoi rapporti contrattuali con __________, acquisendone la proprietà” e, per questo, ha chiesto al Garage __________ di __________, fornitore del Land-Rover, quanto gli sarebbe costato “saldare il leasing”, venendo così a sapere che avrebbe dovuto versare circa fr. 90'000.- e che il garage era disposto ad acquistare l’auto a poco più di fr. 70'000.-.
Egli ha, così, cercato possibili acquirenti pubblicando annunci online nonché spargendo la voce tra privati ed ha, infine consegnato il Land-Rover a __________ affinché tentasse di venderlo nell’Est Europa, avvisandolo che la vendita avrebbe potuto realizzarsi solo previo riscatto dell’autovettura.
L’appellante precisa di non conoscere la persona fermata alla guida del Land-Rover (__________), del quale lamenta non esserci agli atti elementi anche minimi che “permettano di capire il ruolo, le intenzioni, anche solo la destinazione” e sul quale non esistono prove che lo collegano a un traffico d’autovetture rubate.
AP 1 si ritiene, tutt’al più, “vittima di un raggiro”, avvenuto a sua insaputa allorquando attraversava una “difficile situazione personale e professionale” derivata dai “gravissimi problemi riscontrati in relazione all’acquisto del Bar a Verona”.
Per l’insorgente,
infine, nemmeno è provato che la società di leasing abbia patito un pregiudizio
economico (motivazione d’appello AP 1, pag. 3-13).
15.1. Il primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un insieme di elementi, trattati per quanto qui d’interesse nella sussunzione a seguire, dai quali ha dedotto che AP 1 ha agito con “intollerabile imprudenza” come se fosse stato proprietario dell’autovettura, e ciò in dispregio degli accordi presi con la società di leasing e senza nemmeno coinvolgere il direttore della __________, intestataria del contratto.
Il pretore lo ha, pertanto, ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita (sentenza impugnata, pagg. 5-9).
15.2. Giusta l’art. 138 cifra
1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata.
L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen)
durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso
intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo
patrimonio. Non si tratta qui di due azioni distinte, bensì di due aspetti di
un unico processo. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso
elementi esteriori. L’autore, dunque, attraverso un comportamento esteriormente
riconoscibile, dovrà incorporare la cosa nel suo patrimonio per custodirla,
consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum
gerere) senza tuttavia averne la qualità (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Volume I, Berna 2010, 3a ed., ad art. 138 n. 8, Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2013, ad art. 138 n. 104, DTF
118 IV 148, 151 e 121 IV 23, 25).
La privazione durevole (Enteignung) - ad eccezione di comportamenti
chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa - non
può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di
restituire la cosa al legittimo proprietario.
Determinante è l’assenza della volontà di restituzione manifestata attraverso
un comportamento esteriormente percettibile. A questo proposito la
giurisprudenza dei tribunali cantonali ha già avuto modo di stabilire che
rappresenta una privazione durevole del legittimo proprietario l’utilizzo di un
veicolo durante 12 giorni con corse per un totale di 2'000 km o un viaggio di 10 giorni attraverso tre nazioni, al quale solo l’arresto dell’autore
ha posto termine. Per contro non sussiste, di regola, privazione durevole nel
caso di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la sostanza e il
valore del veicolo non ne siano danneggiati (cfr. Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 26 segg.; Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7a
ed., Berna 2010, §13 n.13).
Dal fatto che l’autore sia
disposto, prima o poi, a restituire il veicolo, non discende, comunque,
automaticamente, l’assenza della sua volontà di privare durevolmente il
legittimo proprietario. Piuttosto, in questo ambito, è determinante il tipo di
utilizzo del veicolo: se lo stesso si configura come negazione dei diritti del
proprietario, allora l’appropriazione dev’essere ammessa (cfr. Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 32 e seg.).
Anche la volontà dell’autore d’incorporare il veicolo nel proprio patrimonio (Zueignung)
deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili
quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato
o il prolungato utilizzo per scopi propri (cfr. Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, 10. ed., Zurigo 2013, pag. 116; Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 39 e segg.).
L’indebita appropriazione si configura fin dal momento in cui l’autore, cui è
stata affidata una cosa mobile, la offre in vendita, non essendo necessario che
si perfezioni l’alienazione (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art
138 n. 104).
15.3. In materia di leasing ci si deve riferire alla normativa civilistica per stabilire a chi appartenga la cosa mobile oggetto dell’accordo (DTF 134 IV 5 consid. 3.3). Il contratto concluso dalle parti è, al riguardo, decisivo (DTF 118 II 150 consid. 6c; STF 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 consid. 7a) e, di solito, non prevede il trasferimento della proprietà oppure la facoltà di acquistare la proprietà (STF 4A_404/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.1.4). La consegna del bene mobile implica un passaggio della proprietà unicamente laddove tale volontà possa essere dedotta dal contratto ed in particolare dalle condizioni del leasing. Se con la consegna non è previsto alcun trapasso di proprietà, il finanziatore del leasing resta proprietario del veicolo da lui acquistato (STF 6B_586/2010 del 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 non pubblicata; JdT 2011 IV pag. 120; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 4. ed., Zurigo 2009, n. 7783, 7833 seg., 7853; Peter Schatz, Das Leasing von Automobilen, PJA 9/2006 pag. 1043).
Nel caso di specie le condizioni generali del contratto di leasing (cfr. consid. 2.), non conferivano a AP 1, né durante né dopo il termine del contratto, un diritto di acquisto del veicolo. A torto, l’appellante definisce “fatto notorio” “la possibilità per il beneficiario del finanziamento di riscattare il veicolo, pagandone il prezzo maggiorato dagli interessi”. In realtà, anche laddove AP 1 avesse dato questa disponibilità, la __________ avrebbe potuto opporsi alla vendita.
In altri termini, in assenza di un’autorizzazione scritta della società di leasing, AP 1 non aveva alcun diritto potestativo nei confronti di quest’ultima che gli permettesse di diventare proprietario del Land-Rover. Egli era mero possessore.
L’autore, offrendo in vendita il Land-Rover, come da lui stesso ammesso, tramite annunci on-line (www.luganoannunci.ch) e manifestando verbalmente a privati la sua volontà di alienarlo, ne ha disposto come se ne fosse stato proprietario, senza tuttavia averne la qualità.
Tale agire, posto in essere con intenzione, è da solo sufficiente per ascrivere a AP 1 il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 138 cifra 1 CP.
D’altro canto, AP 1 non si è limitato a offrire in vendita l’automobile, ma se ne è anche spossessato, consegnandola a persona - di cui egli sostiene, in pratica, nulla conoscere - che doveva portarla nell’Est Europa per proporla a potenziali acquirenti.
Questa Corte non crede alla versione di AP 1 secondo cui ha reso attento __________ che la vendita avrebbe potuto perfezionarsi solo previo riscatto dell’autovettura.
Ritiene, invece, che, in una situazione di ristrettezza economica, AP 1 abbia venduto il Land-Rover. Infatti, nessuno, che non sia del tutto sprovvisto del più elementare buon senso, si spossesserebbe di un’automobile di lusso, dandola a ignoti, senza possibilità di rientrarne in possesso e senza ricevere alcuna contropartita.
Non ha da essere argomentato molto per dimostrare l’inverosimiglianza della tesi secondo cui l’imputato avrebbe consegnato il Land-Rover a tale __________, cittadino russo, di cui a mala pena conosceva l’età e l’aspetto fisico e del quale neppure aveva un recapito telefonico. L’assurdità del quadro dipinto dal qui appellante è, poi, completata dall’aggiunta secondo cui quel __________, non solo era una conoscenza superficiale e non reperibile, ma anche del tutto recente e a cui era giunto in modo del tutto indiretto, attraverso tale __________, cioè colui che gli aveva trovato il bar di Verona e che lo aveva messo in contatto con tale __________ che, a sua volta, gli aveva presentato __________ che, per giunta, parlava solo una lingua slava di modo che, per interloquire con lui, AP 1 doveva far capo a tale __________ - di cui, naturalmente, null’altro sapeva - che fungeva da interprete.
Ma, quand’anche si dovesse credere a questa inverosimile storiella, si dovrebbe, comunque, concludere che, consegnando senza formalizzare alcunché, alla presenza di un interprete di cui sapeva poco o nulla (__________), a un altro perfetto sconosciuto (__________), di fatto irrintracciabile, l’automobile da lui posseduta in leasing - unitamente ad una chiave e ad una delega per guidare - affinché la conducesse fino in Ucraina (verbale PS 21.06.2011 AP 1, pag. 3, AI 9, all. 7; verb. d’interrogatorio imputato pag. 2 all. al verb. dib. di primo grado) o finanche in Russia (verbale PS 12.05.2011 __________, pag. 3, AI 2), ovvero in luoghi distanti più di mille chilometri dalla consegna, senza sapere la destinazione esatta del veicolo e senza premunirsi di alcuna garanzia di restituzione, per proporla a ignoti clienti, AP 1, ben sapendo che la società di leasing non avrebbe mai avallato una tale iniziativa, ne ha indebitamente disposto come se fosse stato proprietario. Anche in questa - come detto, inverosimile - situazione, egli dovrebbe, dunque, rispondere di appropriazione indebita.
Si aggiunge che l’assenza di un’istruttoria su __________ (la persona che era alla guida del Land-Rover sequestrato) è del tutto irrilevante nella misura in cui la conclusione secondo cui l’appellante si è reso autore colpevole di appropriazione indebita fa totale astrazione sia dalla e-mail 3 agosto 2011 della Polizia Lituana che collega __________ a un traffico d’autovetture rubate (risultanza la cui valenza probatoria è contestata dall’insorgente), sia dal ritrovamento nella rubrica telefonica del cellulare di __________ del numero dell’imputato (circostanza pure contestata dall’appellante per mancanza di riscontri oggettivi agli atti).
Ininfluente ai fini del giudizio è, d’altro canto, sia la richiesta di AP 1 al Garage __________ (fornitore) di informarlo sull’importo da pagare per riscattare il Land-Rover in leasing, sia quella sempre dell’imputato alla __________ (società di leasing) per modificare il detentore dell’autovettura.
Nel primo caso, AP 1 non ha rivolto la richiesta di saldo alla società di leasing, né le ha manifestato le sue concrete intenzioni di alienare l’autovettura e, in ogni caso, non ha ricevuto un’autorizzazione in tal senso.
Nel secondo caso, come dichiarato da __________ della __________, la richiesta telefonica dell’imputato rivolta alla società di leasing era intesa “al cambiamento di detentore da __________ a AP 1”, e non implicava dunque la cessione del veicolo a terzi potenziali acquirenti. Questa iniziativa, peraltro, non era sfociata in nulla, non avendo l’imputato mai ritornato a __________ il formulario da questa inviatogli per il cambio detentore (verbale PS 01.07.2011 __________, AI 9, all. 9).
A titolo puramente abbondanziale, si osserva come AP 1 abbia minato la sua credibilità fin dalla stipulazione del contratto di leasing in cui, quale debitore solidale, ha quantificato il suo reddito netto mensile in fr. 8'000.- quando in realtà era di poco più della metà e come la mala fede dell’appellante sia suffragata dalla circostanza ch’egli non ha mai informato __________ dei passi intrapresi per vendere il Land-Rover, nonostante quest’ultimo fosse allora direttore della __________ (società assuntore del leasing).
Venendo al pregiudizio economico subìto alla società di leasing, pure contestato dall’insorgente, esso è insito nell’appropriazione indebita dell’autovettura ascrivibile a AP 1 (STF SK.2013.30 del 29 settembre 2014 consid. 2.4.1; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2013, ad art. 138 n. 109 - 111). È, del resto, palese che la società di leasing, oltre ad essere stata esposta dall’autore al serio rischio di vedersi sottratto per sempre il Land-Rover, ha dovuto recuperarlo presso le autorità lituane, ciò che le ha cagionato indubbi costi.
Dal profilo soggettivo, è palese che AP 1 ha agito allo scopo di trarre un vantaggio economico, vendendo al più presto, sapendo di non averne titolo, il Land-Rover divenuto oramai un gravoso onere finanziario.
L’appello va, dunque, respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP.
16. La pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 600.-, decisa dal primo giudice e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appare adeguata alla colpa dell’appellante e va, pertanto, confermata.
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni.
La multa aggiuntiva di fr. 200.-, inflitta in primo grado ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, non avrebbe dovuto superare un quinto della suddetta pena di base. Tuttavia, essendo quest’ultima del tutto lieve, è confermata pure l’entità della multa, per evitare di ridurla ad un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
17. Visto l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 85, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP,
34, 42, 44, 47, 106, 138 cifra 1 CP,
nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita
per avere, in qualità di socio e presidente della gerenza dell’allora __________, __________, nel periodo gennaio 2011 – 03.05.2011, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ceduto a tale __________ l’autovettura marca Land-Rover Range Rover Sport di colore bianco, immatricolata __________, no. matricola __________, no. telaio __________, di proprietà della società di leasing __________ e concessa in leasing alla succitata Sagl.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento);
1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
|
|
|
5. Comunicazione a:
|
|
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.