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Incarto n. |
Locarno 28 gennaio 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 ottobre 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 luglio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 4 novembre 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 5 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreto d’accusa 6 ottobre 2014 il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione
(…) per aver circolato con la
vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 124
Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80
Km/h;
fatti avvenuti a Piotta il 17 agosto 2014.
Egli
ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 25’200.-
(corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 420.-) e alla multa di fr.
2’000.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza 29 settembre 2015, il giudice della Pretura
penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato sia l’imputazione sia la pena
contenute nel decreto d’accusa, ponendo a carico di AP 1 gli oneri processuali
per complessivi fr. 1’050.-.
C. Con
scritto 2 ottobre 2015 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato,
il 5 novembre 2015, con la necessaria dichiarazione d’appello in cui ha
precisato di contestare l’intero giudizio pretorile, postulando il suo
proscioglimento con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’appellante non ha formulato istanze probatorie.
D. Visto
il consenso delle parti allo svolgimento di una procedura scritta, con decreto
3 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine
di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3
CPP).
In essa, presentata l’11 dicembre 2015, l’appellante ha chiesto, in via
principale, il suo proscioglimento e, in via subordinata, la sua condanna ad
una multa di fr. 500.- con protesta, in entrambi i casi, di tasse, spese e
ripetibili.
E. Con
scritto 16 dicembre 2015, il procuratore pubblico postula la reiezione del
gravame.
Con scritto 17 dicembre 2015, il pretore si rimette al giudizio della scrivente
Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
2. Alle
ore 14:57 del 17 agosto 2014, durante un controllo della velocità in territorio
di __________ (e più precisamente sulla strada cantonale in direzione nord), la
polizia cantonale - mediante apparecchio “Laser Trucam” - aveva modo di
constatare come il veicolo Mercedes targato __________ circolasse alla velocità
di 124 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto
limite di 80 km/h.
Il veicolo veniva, quindi, immediatamente fermato ad un posto di blocco, dove
il conducente veniva identificato in AP 1.
Interrogato poco più tardi, questi ha dichiarato di accettare le risultanze del
rilevamento tecnico e ha spiegato che il superamento del limite di velocità era
dovuto alla necessità “di andare in toilette urgente perché non stavo bene”
(cfr. suo verbale PS 17 aprile 2008 allegato all’AI 1, pag. 4).
Questa circostanza trova conferma nel rapporto di polizia, in cui si legge che AP
1, durante l’interrogatorio, “si assentava più volte per recarsi alla toilette
a causa del mal di stomaco” (cfr. AI 1) nonché nel certificato medico 20
agosto 2014 in cui il dott. med. Sepulcri ha posto la diagnosi di
intossicazione alimentare-gastroenterite (cfr. inc. Pretura penale, doc. 2).
3. Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato, dopo aver confermato di non contestare la velocità rilevata dal radar, ha ribadito come l’infrazione da lui commessa fosse da ricondurre ad impellenti esigenze di natura fisiologica e alla contestuale necessità di raggiungere al più presto uno spiazzo, posto poco più avanti, dove arrestare il veicolo ed appartarsi (per i dettagli, cfr. dichiarazioni rilasciate dall’imputato durante il dibattimento di primo grado).
Appello
4. Col
gravame, AP 1 non contesta i fatti a lui imputati - e meglio di avere
circolato, sul tratto di strada in questione, alla velocità di 124 km/h (già
dedotto il margine di tolleranza) - né contesta che i medesimi configurano il
reato prospettato nel DA.
La realizzazione del reato è del resto pacifica, atteso che, secondo il TF,
sussiste una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90
cpv. 2 LCStr, quando il superamento della velocità autorizzata all’esterno
delle località è di almeno 30 km/h (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009,
consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid.
1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).
5. L’appellante sostiene, tuttavia, di avere agito in uno stato di necessità ai sensi degli art. 17 e 18 CP.
5.1. Il
primo giudice ha negato l’esistenza di uno stato di necessità, rilevando che l’imputato,
“non trovandosi in una situazione fisica ideale già da qualche tempo,
avrebbe (…) dovuto arrestarsi prima che i sintomi degenerassero divenendo
incontrollabili”.
Il pretore ha, inoltre, spiegato che se AP 1, una volta subentrato il malore,
avesse subito arrestato il veicolo (anziché accelerare allo scopo di
raggiungere un luogo considerato idoneo alla sosta), il pericolo sarebbe stato
facilmente evitato.
Infine il pretore, con argomentazioni che non si giustifica qui riportare per
esteso, ha rilevato che l’infrazione commessa dall’imputato nemmeno si
giustificava dal profilo della proporzionalità dei beni giuridici in gioco
(cfr. sentenza impugnata, consid. 6-7, pag. 4-5).
5.2. Nel
gravame la Difesa ha spiegato che:
“L’appellante, tentando di giungere sino alla cabina elettrica, voleva anzitutto preservare la sua vita e la sua integrità fisica, oltre che la vita e l’integrità fisica degli altri utenti della strada. Non vedendo altra soluzione salvo quella di giungere al più presto possibile alla meta che si era prefissato e che si trovava nelle immediate vicinanze, accelerava, così da allontanarsi al più presto possibile dalla carreggiata utilizzata anche dagli altri utenti della strada. Considerato che l'appellante non vedeva l’ora di arrestarsi per liberarsi, sarebbe peraltro insensato ritenere che, se egli avesse potuto accostare prima, non lo avrebbe fatto. AP 1 si è fermato non appena ne ha avuto la possibilità” (motivazione d’appello, pag. 7-8).
La Difesa ha inoltre precisato che i conati di vomito si sono manifestati solo una volta oltrepassata l’area di servizio di __________ e che solo a quel punto AP 1 ha “capito di doversi fermare in quanto non era vittima unicamente di un classico e passeggero dolorino di stomaco” (motivazione d’appello, pag. 8).
5.3. Sia l’art. 17 CP (stato di necessità esimente) che l’art. 18
CP (stato di necessità discolpante) presuppongono che l’autore abbia commesso
un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico
altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è
imminente se è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di
altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale
federale hanno già avuto modo di osservare che essa implica una sussidiarietà
assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato
che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag,
Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17, n. 7; STF
6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; STF 6S.529/2006 dell’8 febbraio
2007 consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4; STF 6B_176/2010 del 31 maggio
2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1). In ogni caso,
il giudice penale, nel suo esame, deve immedesimarsi nella situazione in cui si
trovava l’autore nel momento del pericolo e tenere debitamente in
considerazione eventuali pressioni derivanti dalla necessità di agire con
sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234 con riferimento alla DTF 75 IV
53).
5.4. Non
è contestato e risulta del resto dagli atti che, dopo essere uscito dall’autostrada
a __________, AP 1, all’inizio del paese di __________, ha cominciato ad
accusare dei problemi di stomaco che sono poi degenerati, subito dopo l’area di
servizio autostradale di __________ (ovvero dopo ca. 3 km), in un attacco di
vomito e dissenteria (cfr. verbale PS 17 agosto 2015, allegato all’AI 1, pag.
4; verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale
dib. di primo grado, motivazione d’appello, pag. 8).
Va innanzitutto rilevato come sia ininfluente ai fini del giudizio la
circostanza, ritenuta dal primo giudice, secondo cui l’appellante “già da
qualche tempo” (e meglio dall’inizio del paese di __________) non era in
condizioni fisiche ideali ciò che - secondo il ragionamento del pretore -
avrebbe dovuto indurlo ad arrestarsi prima che i sintomi “degenerassero
divenendo incontrollabili”. Lo stato di necessità giusta gli art. 17-18 CP -
diversamente da quanto prevedeva l’art. 34 vCP - troverebbe, infatti,
applicazione quand’anche la situazione di
pericolo fosse riconducibile a una colpa dell’autore (cfr. messaggio, FF 1999,
pag. 1692-1693; cfr. anche Monnier, in Commentaire romand, CP I, Basilea 2009,
ad art. 17 n. 2 e Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 17 n. 6).
Ciò posto, occorre rilevare come sia in concreto pacifico che l’appellante -
nel tratto di strada in cui è stato costatato l’eccesso di velocità (poco dopo
la menzionata area di servizio) - si è trovato in una situazione di pericolo
imminente. È, infatti, evidente che una persona che, mentre guida, viene presa
da conati di vomito e da dissenteria si espone al rischio di perdere il
controllo del proprio veicolo e di mettere così a repentaglio la propria
integrità fisica e quella degli altri utenti della strada.
Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, il pericolo poteva, tuttavia,
essere scongiurato senza infrangere la legge.
In particolare, all’insorgere del vomito e della dissenteria, il
conducente - anziché accelerare e compiere l’azzardata manovra di sorpasso immortalata
sulle foto - avrebbe dovuto semplicemente rallentare e fermarsi il più presto
possibile. Egli poteva, ad esempio, accostare sulla striscia di prato a destra
della strada, delimitata dalla barriera metallica che separa il sedime
autostradale (cfr. foto in atti; cfr. anche www.googlemaps.ch sul
quale è visibile un furgone bianco comodamente posteggiato a lato della
strada). Oppure poteva fermare il veicolo nell’ampio spiazzo dinanzi i cumuli
di legna sul lato sinistro della carreggiata, dove oltretutto egli avrebbe
potuto appartarsi (cfr. ancora, foto in atti e www.googlemaps.ch). Va qui osservato che, alla luce delle foto
in atti, del tutto incomprensibile appare la dichiarazione di AP 1 secondo cui
egli non si è fermato vicino al cumulo di legna perché il malore è subentrato
solo dopo (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato
al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Già solo difettando il presupposto della sussidiarietà dell’agire di AP 1 forza
è concludere che, in concreto, non v’è spazio per ammettere l’esistenza di uno
stato di necessità.
Commisurazione della pena
6. AP 1 sostiene che,
nel commisurare la pena, il primo giudice non ha tenuto debitamente conto delle
particolari circostanze della fattispecie che, a suo dire, configuravano uno
stato di grave angustia ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 2 CP.
L’appellante chiede quindi una “drastica” riduzione della pena inflitta
dal pretore che dovrà essere circoscritta ad una multa non superiore a fr.
500.-.
6.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha confermato la sanzione proposta dal PP, ovvero la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 420.- (per complessivi fr. 25'200.-) cumulata con la multa di fr. 2000.-, senza nessuna motivazione e limitandosi a rilevare come essa fosse “in linea con la legge e con la giurisprudenza” (giudizio impugnato, consid. 10, pag. 6).
6.2. a. Chi commette una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
b. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. L’art. 48 lett. a
cifra 2 CP prevede che il giudice attenua la pena se l’attore ha agito in stato
di grave angustia. Questa circostanza si realizza quando l'autore è spinto a
trasgredire la legge da una situazione prossima allo stato di necessità, vale a
dire sotto l'impulso di un'angustia particolarmente grave che lo porta a
ritenere che la commissione dell'infrazione sia la sola via di uscita (DTF 107
IV 94 consid. 4a; 110 IV 9 consid. 2; STF 6S.143/2004 del 6 luglio 2004,
consid. 1.1; 6S.496/2006 del 19 giugno 2007, consid. 3; 6B_963/2008 del 26
marzo 2009, consid. 2). Deve, comunque, essere rispettata la proporzionalità
tra i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e l'importanza del bene leso
(DTF 110 IV 9 consid. 2; STF 6S.143/2004 del 6 luglio 2004, cosnid. 1.1;
6B_963/2008 del 26 marzo 2009, consid. 2).
Una pena attenuata deve in ogni caso apparire giustificata tenuto conto
dell’insieme delle circostanze del caso concreto (Wiprächtiger/Keller in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 48 n. 14; Pellet,
in Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48 CP, n. 15).
6.3. In
concreto si rileva, innanzitutto, che il superamento del limite di velocità
commesso da AP 1 (di ben 44 km/h su una tratta in cui è previsto quello di 80
km/h) è tutt’altro che trascurabile e configura, dal profilo oggettivo, una
colpa grave. A maggior ragione se si considera che l’eccesso di velocità è
stato commesso circolando sulla corsia di contromano con una manovra che non si
può esattamente considerare di semplice sorpasso, tenuto conto che il prevenuto
non era intenzionato a rientrare sulla sua corsia di marcia, ma ad immettersi
in una strada laterale, a sinistra della carreggiata, che porta all’edificio
delle ferrovie.
Dal profilo soggettivo, diversamente da quanto preteso col gravame, non è poi
possibile ritenere che l’imputato abbia agito in uno stato di grave angustia ai
sensi dell’art. 48 lett. a cifra 2 CP.
L’esistenza di un tale stato è in particolare sconfessata dalla circostanza
secondo cui l’imputato, anziché fermarsi immediatamente, ai primi impulsi
datigli dallo stomaco, come gli sarebbe stato possibile fare (ad esempio
accostando semplicemente sulla destra o vicino ai cumuli di legna), ha deciso
di continuare la sua corsa per raggiungere una cabina delle FFS posta alcune
centinaia di metri più avanti e, oltretutto, non di immediato accesso (cfr. www.googlemaps.ch, dal quale risulta che per raggiungere la
cabina occorre uscire dalla strada cantonale e percorrere un viottolo di ca. 50
m). Ciò dimostra, inequivocabilmente, che AP 1, nonostante il malore che lo
aveva colto, ha avuto il tempo di ragionare su quanto gli stava accadendo e di
scegliere, tra le varie opzioni che aveva a disposizione, il luogo dove
appartarsi per fare quel che doveva. Pertanto, l’angustia non era così grave da
compromettere la sua autonomia decisionale e da obbligarlo a commettere il
reato. D’altronde, a conferma di ciò, egli ha inizialmente addirittura
dichiarato che “(...) stavo cercando una toilette”, quindi non solo il
primo spiazzo discreto dove fermarsi (suo verbale PS 17 agosto 2014, allegato
all’AI 1, pag. 3).
Va inoltre aggiunto che l’applicazione dell’attenuante nemmeno si giustifica
dal profilo della proporzionalità. La manovra dell’insorgente - che non solo ha
circolato a 124 km/h, ma che ha pure, in modo del tutto azzardato, superato a
grande velocità sulla corsia di contromano, in curva, le numerose auto
incolonnate che lo precedevano (cfr. foto allegate all’AI 1) - ha infatti
aumentato in modo esponenziale il rischio di commettere un grave incidente,
causando un pericolo per gli altri utenti della strada ben più consistente di
quello costituito dalle possibili conseguenze del malore che lo aveva colto
(dar di stomaco guidando incolonnato è certamente meno pericoloso che avere un
incidente a oltre 120 km/h su una strada cantonale con una vettura proveniente
in contromano o nel tentativo di evitarla/essere evitato).
Visto
quanto precede, questa Corte ritiene di poter confermare la pena di 60 aliquote
giornaliere inflitta dal primo giudice all’imputato. Anche l’ammontare
dell’aliquota, stabilito dal pretore in fr. 420.- e non oggetto di specifica
contestazione, merita conferma.
La sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale non
sussistendo una prognosi negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP.
Ritenuto come lo stesso appellante, nel suo primo verbale, ha dichiarato di
essere già stato condannato due volte “per velocità” (cfr. verbale PS 17 agosto
2014, allegato all’AI 1, pag. 3; tali condanne non emergono dall’estratto del
casellario, sicché sono verosimilmente già state cancellate), anche questa
Corte ritiene giustificato - ai fini di una migliore prevenzione speciale (e
generale) - assortire la pena pecuniaria sospesa con una multa aggiuntiva di
fr. 2'000.-. Diversamente da quanto stabilito nel giudizio di primo grado, in
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni
(cfr. al riguardo DTF 134 IV 60 consd. 7.3.3 secondo cui nel caso di multe
aggiuntive ad una pena pecuniaria, il fattore di conversione corrisponde
all’importo dell’aliquota giornaliera; cfr., nello stesso senso, anche
Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, 3a edizione, ad
art. 106 n. 16)
Oneri processuali
7. Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.
1'050.-, sono integralmente posti a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 900.-, sono
pure posti integralmente a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 2 LCStr,
42, 47 e segg. e 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, a Piotta il 17 agosto 2014, circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 124 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
1.2. AP
1 è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 420.-
(quattrocentoventi) cadauna, per un totale di fr. 25'200.-
(venticinquemiladuecento);
1.2.2. alla
multa di fr. 2’000.- (duemila); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
1.4. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 900.-
sono posti a carico di dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429) |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.