Incarto n.
17.2015.186

Locarno

15 febbraio 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

per statuire sul reclamo presentato il 1. novembre 2015 da

 

 

IS 1

 

 

contro la decisione indipendente successiva 30 settembre 2015 di commutazione in pena detentiva del LUP inflittogli con DIS 56/2014 del 7 ottobre 2014;

 

 

ritenuto

 

in fatto che:              -   con decreto d'accusa n. 5603/2012 del 10 dicembre 2012, passato incontestato in giudicato, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e l’ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni) ed al pagamento di una multa di CHF 1'000.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni);

 

                                     -   con decisione giudiziaria indipendente successiva del 7 ottobre 2014 (DIS.2014.56) il procuratore pubblico ha commutato la multa di fr. 1'000.- inflitta a IS 1 con il citato DA in 40 ore di lavoro di pubblica utilità;

 

                                     -   con decisione giudiziaria indipendente successiva del 30 settembre 2015 (DIS.2014.56BIS) il procuratore pubblico, rilevato che IS 1 non ha prestato il lavoro di utilità pubblica conformemente alla DIS del 07.10.2014, ha commutato le 40 ore di lavoro di utilità pubblica in una pena detentiva da espiare di 10 giorni (decisione impugnata, consid. 3, pag. 1);

 

                                     -   la DIS.2014.56BIS è stata intimata il 30 settembre 2015 ed impostata il 1° ottobre 2015. IS 1, regolarmente avvisato per il ritiro, non ha ritirato la raccomandata e, venerdì 9 ottobre 2015, scaduti i sette giorni di giacenza, la Posta ha rinviato la raccomandata al mittente;

 

                                     -   mercoledì 14 ottobre 2015 il Ministero pubblico ha nuovamente inviato la DIS.2014.56BIS a IS 1, questa volta per posta “A”, indicando espressamente sulla decisione che si trattava dell’invio di una “copia per conoscenza della decisione intimata il 30.09.2015 per raccomandata non ritirata” (cfr. timbro sulla decisione impugnata);

 

                                     -   con scritto del 1° novembre 2015 IS 1 ha annunciato di impugnare la decisione indipendente successiva del 30 settembre 2015 (I);

 

 

considerando

 

 

in diritto che:            -   avverso le decisioni indipendenti successive del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810) a questa Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM);

 

                                     -   giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro tali decisioni vanno presentati alla giurisdizione di reclamo entro 10 giorni;

 

                                     -   in concreto, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP,  ritenuto come il qui reclamante doveva aspettarsi la notifica della DIS.2014.56BIS (cfr. scritto dell’UIPA del 21.07.2015), la raccomandata deve essere considerata pervenuta al reclamante il settimo giorno di giacenza postale, ovvero il venerdì 9 ottobre 2015;

                                     -   il termine di 10 giorni per la presentazione del reclamo è iniziato a decorrere sabato 10 ottobre 2015 ed è venuto a scadenza lunedì 19 ottobre 2015;

 

                                     -   ne discende che il reclamo, consegnato alla posta martedì 3 novembre 2015, è manifestamente tardivo e, quindi, irricevibile;

 

                                     -   gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 428 CPP) ma, nondimeno, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo;

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

- Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1,

  6808 Torricella

- Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Piazza Molino Nuovo 15,

  6901 Lugano

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

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