Incarto n.
17.2015.188

17.2016.33

Locarno

19 maggio 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

1. ottobre 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 12 novembre 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 3 dicembre 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

preso atto che         -   con decreto d’accusa 20 agosto 2014 AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di

 

sommossa per avere,

a Lugano, in data 26 gennaio 2013,

preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose, e meglio,

per avere, prima della partita di hockey HC Lugano / HC Davos, nei pressi dello stadio, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra ospite nel corso del quale sono stati dapprima accesi svariati bengala e torce, partecipando attivamente ed in maniera violenta (ai sensi del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive) agli scontri con tifosi del HC Lugano nel corso dei quali venivano commessi vari atti di violenza da ambo le parti e veniva danneggiata la vettura Skoda Octavia targata __________, nonostante gli agenti di Polizia si fossero posizionati in maniera da tenere separate le parti per evitare scontri fra le tifoserie,

 

e ne è stata proposta la condanna alla pena detentiva - da scontare - di 90 giorni, a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft I des Kanton Zürich il 12 marzo 2014.

Inoltre, nel DA l’imputato è stato formalmente ammonito, senza revoca delle sospensioni condizionali concesse alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere decretata dal Bezirksgerichtskommission Frauenfeld l’08.06.2009 e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere decisa dalla Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat il 12.11.2010;

 

                                     -   il 27 agosto 2014 AP 1 ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                     -   dopo il dibattimento, con sentenza 23 settembre 2015 (intimata il 12 novembre 2015), il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli e ha integralmente confermato la proposta di pena del DA;

 

                                     -   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 dicembre 2015, ha precisato di impugnare soltanto il dispositivo n. 2 e, in particolare, la sua condanna ad una pena detentiva (punto 2.1.). Senza contestare né la commisurazione della pena in quanto tale, né che essa debba valere quale pena totalmente aggiuntiva alle due pene succitate (punto 2.), AP 1 ha chiesto di essere condannato, in via principale, a prestare 360 ore di lavoro di pubblica utilit e, in via subordinata, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 10.- per complessivi fr. 900.-;

 

                                     -   ne discende che i dispositivi n. 1., 3., 4. e 5. della sentenza di primo grado sono passati incontestati in giudicato;

 

                                     -   visto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, il 22 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha impartito alle parti un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).

Nella sua motivazione, presentata - dopo la concessione di una proroga - il 28 gennaio 2016, l’appellante ha precisato e motivato le richieste già formulate con la dichiarazione d’appello, spiegando perché, dal suo punto di vista, nel suo caso non vi sono motivi per escludere che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità possano essere eseguiti.

Da un lato, afferma, il solo fatto che egli si trova in assistenza non esclude che egli sia sensibile a una sanzione pecuniaria (che, al contrario, intacca proprio le sue necessità vitali), né impedisce che egli abbia la capacità e la volontà di far fronte ai suoi debiti. Dall’altro, nulla - né il suo comportamento processuale, né le modalità di partecipazione alla sommossa e neppure i suoi precedenti penali - escludono che egli possa svolgere con successo un lavoro di pubblica utilità che, fra l’altro, avrebbe il vantaggio di farlo entrare in contatto “con un nuovo ambiente sociale, permettendogli di stringere delle conoscenze con persone al di fuori della sua cerchia abituale di conoscenti, senza però sradicarlo dai rapporti personali positivi da lui attualmente intrattenuti”.

Inoltre, rileva l’appellante, contrariamente a quella che sembra essere l’opinione del primo giudice, nei criteri che influenzano la scelta fra l’uno e l’altro genere di sanzione non rientra la necessità di “dare un segnale forte e chiaro da parte dello Stato” (XI, pag. 7).

In conclusione, egli chiede, in via principale, di essere condannato a prestare un lavoro di pubblica utilità di 360 ore e, in via subordinata, di essere condannato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 10.- ciascuna, per complessivi fr. 900.-.

Sulla sospensione condizionale della pena, l’appellante si rimette al giudizio di questa Corte, limitandosi ad osservare che, se è vero che i precedenti (in parte specifici) non permettono di escludere una prognosi negativa, va però anche considerato che quelli da lui commessi in passato non sono reati gravi;

 

                                     -   con scritto 2 febbraio 2016 il giudice della Pretura penale si è rimesso al giudizio di questa Corte;

 

                                     -   Il PP, con osservazioni 15 febbraio 2016, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata affermando, in particolare, che il caso dell’imputato va valutato a prescindere dalla giurisprudenza in materia e che solo una pena detentiva può avere un senso, poiché sia una pena pecuniaria, che un lavoro di pubblica utilità, avrebbero un carattere poco più che simbolico. A mente del PP, il fatto che AP 1 è in assistenza e senza impiego da anni toglie ogni significato sanzionatorio alle pene non privative della libertà perché, da un lato, egli non pagherebbe la sanzione pecuniaria di tasca propria (ma con i soldi dello Stato) e, dall’altro, non dovrebbe rinunciare a parte del suo tempo libero per svolgere un lavoro di pubblica utilità (XIV);

 

                                     -   con scritto 23 febbraio 2016, AP 1 ha nuovamente sottolineato come la sua situazione finanziaria e lavorativa non renda priva di carattere sanzionatorio la pronuncia di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità. Anzi, soprattutto nel secondo caso, l’effetto di riparazione sarebbe, per lui, pienamente raggiunto poiché egli, oltre ad essere limitato nel suo tempo libero, percepirebbe il lavoro da lui fornito come un’effettiva riparazione della collettività (XVI).

 

 

considerato che

 

                                   1.   AP 1 non contesta la commisurazione della pena effettuata dal primo giudice, ma il fatto che gli sia stata inflitta una pena detentiva invece di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità. Il tema che si pone in concreto è, dunque, quello della scelta fra i diversi generi di pena previsti dal CP.

 

                                   2.   Giusta l’art. 260 cpv. 1 CP, il reato di sommossa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (che, giusta l’art. 37 CP, se limitata a 180 aliquote, può, con il consenso dell’autore, essere sostituita da un lavoro di pubblica utilità);

 

                               2.1.   La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato - fra le numerose previste dalla nuova parte generale del CP- deve avvenire in considerazione della sua adeguatezza, dei suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché della sua efficacia da un punto di vista preventivo. Il TF ha, più volte, avuto modo di spiegare che, secondo il nuovo diritto, nell’ambito della piccola criminalità le sanzioni principali sono la pena pecuniaria (art. 34 CP) e il lavoro di pubblica utilità (art. 37 CP), mentre per la criminalità media lo sono la pena pecuniaria e la pena detentiva: nella concezione della nuova parte del CP, la pena pecuniaria è, pertanto, divenuta la sanzione principale.

Di regola, quando più generi di pena risultano essere adeguati alla colpa dell’autore, il principio della proporzionalità impone di scegliere quello che meno limita la libertà personale dell’autore e che lo tocca meno duramente: in questo senso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità sono sanzioni più clementi rispetto alla pena detentiva (STF del 23.08.2013, inc. 6B_546/2013, consid. 1.1.; STF del 13.05.2008, inc. 6B_541/2008, consid. 3.1).

 

                               2.2.   In concreto, diversamente da quanto ritenuto dal procuratore pubblico e dal primo giudice, la situazione finanziaria dell’appellante - e in particolare il fatto che egli percepisce indennità assistenziali - non esclude a priori che nei suoi confronti possa essere pronunciata una pena pecuniaria effettiva. Il TF ha, infatti, avuto modo di chiarire che, per escludere questo genere di sanzione e preferirle una pena detentiva di breve durata da espiare ex art. 41 CP, non basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari molto modesti. Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno, infatti, chiarito che la volontà del legislatore non era quella di riservare la possibilità di essere condannati ad una pena pecuniaria agli autori benestanti, spiegando che, se avesse voluto privare gli autori meno abbienti di siffatta opportunità, la pena pecuniaria sarebbe spesso (ossia per tutti i condannati a basso reddito) risultata una sanzione inadeguata e altrettanto spesso sarebbe stata rimpiazzata da una pena detentiva, ciò che avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale del sistema sanzionistico svizzero (consid. 5.2.3). L’Alta Corte federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa (casalinghe/i) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che tenga conto della loro situazione (consid. 5.2.3).

In concreto, dunque, il fatto che benefici dell’assistenza sociale ancora non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).

In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF - la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che, secondo la citata giurisprudenza, contravverrebbe ai principi fondanti della revisione del CP (consid. 5.2.4).

Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali, di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria, ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134 IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4).

 

                               2.3.   Nemmeno vi sono elementi che permettano di concludere che, qualora gli fosse inflitta una pena pecuniaria, AP 1 non la eseguirebbe (cfr. STF del 13.5.2008, inc. 6B_541/2007, consid. 7). Dagli atti risulta, infatti, che non vi sono procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, che non sono stati emessi degli attestati di carenza beni a suo carico (doc. E allegato alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP XI) e che egli ha interamente saldato - tramite il versamento delle rate concessegli - il debito legato ad una precedente condanna del 2014 (doc. F e G allegati alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP XI). Tutto ciò dimostra la volontà da parte di AP 1 di saldare i suoi debiti con la giustizia e permette di formulare, in merito alla possibilità che la pena pecuniaria sia eseguita, una prognosi favorevole.

 

                               2.4.   Infine, in concreto, non vi è nemmeno la necessità di dare all’imputato un “segnale forte e chiaro da parte dello Stato” così come sostenuto dal primo giudice. Se è vero che AP 1 ha delle precedenti condanne, è anche vero che egli non è mai stato condannato ad una pena pecuniaria interamente da scontare (cfr. estratto del casellario giudiziale, doc. 7 pretura penale). Considerato, anche, che la seconda condanna inflitta a AP 1 è totalmente aggiuntiva alla prima e che la terza è per infrazione semplice alla LCstr, furto d’uso e guida senza licenza di condurre, i precedenti di AP 1 non bastano a far concludere che una pena pecuniaria effettiva non avrebbe per lui nessun effetto dissuasivo. La situazione di AP 1 è, infatti, ben diversa da quelle in cui la giurisprudenza ha ritenuto che la pronuncia di una pena pecuniaria effettiva non fosse sufficiente dal punto di vista della prevenzione speciale e si potesse, perciò, infliggere una pena detentiva inferiore ai 6 mesi (cfr. ad esempio STF del 23. 08.2013, inc. 6B_546/2013, consid. 1.3. in cui il TF ha negato che la pena pecuniaria potesse avere un effetto dissuasivo nei confronti di un imputato con alle spalle due condanne per il medesimo reato e che già aveva scontato un pena detentiva di una durata non irrilevante e STF del 15.07.2010, inc. 6B_208/2010, consid. 4.3. in cui il TF ha ritenuto la pena pecuniaria non adeguata alla colpa di un imputato che in tre anni aveva subito quattro condanne, di cui l’ultima a più di due mesi di detenzione).

 

                               2.5.   Da quanto precede, deriva che la pena pecuniaria può, in concreto, essere inflitta e che, pertanto, non vi è spazio per la pronuncia di una pena detentiva di breve durata (art. 41 cpv. 1 CP).

 

                               2.6.   Giusta l’art. 37 cpv. 1 CP, invece di infliggere una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, il giudice può, con il consenso dell’autore, ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

In concreto nulla osta alla condanna di AP 1 all’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, così come da lui richiesto, ritenuto, da un lato, che, contrariamente all’opinione del primo giudice, agli atti non vi sono elementi da cui si possa desumere che il consenso espresso da AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2) non sia un consenso effettivo e, dall’altro, che nemmeno il reato di cui egli deve rispondere impedisce di pronunciare nei suoi confronti la pena del lavoro di pubblica utilità (STF del 22 giugno 2012, inc. 6B_102/2012, consid. 2.3 e 2.4; Brägger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3° edizione, n. 6 ad art. 38 CP).

 

Pertanto, si giustifica di accogliere la richiesta principale d’appello e, quindi, di condannare AP 1 ad eseguire un lavoro di pubblica utilità che, visto l’ art. 39 cpv. 2 CP, va fissato in 360 ore.

 

                                   3.   Visto l’esito dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado (pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado rimangono a carico del condannato (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali d’appello sono, invece, posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono, pure, poste a carico dello Stato. La nota professionale presentata dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene pertanto approvata così come esposta. Ne deriva che è riconosciuta al difensore una retribuzione di fr. 2'083.- corrispondenti a fr. 1'860.- di onorario e fr. 223.- di spese.

Si ricorda che, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                        41, 42, 47 e 260 cpv. 1 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1., 3., 4. e 5. della sentenza 23 settembre 2015 della Pretura penale sono passati in giudicato,

 

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

 

sommossa, per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2013, prima della partita di hockey HC Lugano / HC Davos, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose, e meglio come descritto nel DA.

 

                               1.1.   AP 1 è condannato:

 

 

                            1.1.1.   all’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore, a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 30.-, decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich il 12 marzo 2014;

 

 

 

 

                                   2.  

                               2.1.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

 

                                         - onorario                                    fr. 1'860.00

                                         - spese                                        fr.    223.00

                                         - Totale                                        fr. 2'083.00

 

ed è anticipata dallo Stato.

 

                               2.2.   In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

 

                               2.3.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                               2.4.   Contro la presente decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   3.  

                               3.1.   La tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado rimangono a carico del condannato.

 

                               3.2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia       fr.        800.-

-  altri disborsi               fr.        200.-

                                        fr.     1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.