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Incarto n. |
Locarno 16 settembre 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Felipe Buetti, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 novembre 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 novembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 6 novembre 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 23 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con decreto di accusa 8 ottobre 2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
lesioni semplici
per avere, a __________, in data 20 luglio 2008, colpito con calci, pugni e con un ramo su varie parti del corpoPC 1, provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 13 novembre 2008 del dott. __________ dell’Ospedale Regionale di Mendrisio
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere da fr. 330.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 3'960.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Il procuratore pubblico ha, infine, proposto di rinviare le pretese civili dell’accusatore privato al competente foro civile.
B. Con decreto 20 novembre 2012 (AI 37), la giudice della Pretura penale - cui l’incarto era stato trasmesso a seguito dell’opposizione interposta al DA da AP 1 - ha rinviato gli atti al PP ritenendo, sulla scorta della documentazione medica prodotta nel frattempo dal rappresentante dell’AP (cfr. AI 35), che dovesse “essere vagliato e prospettato pure il reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP (…) in concorso con l’art. 123 cpv. 1 CP”.
C. In data 19 giugno 2013, il procuratore pubblico ha emanato un nuovo decreto di accusa con il quale ha ritenuto AP 1 colpevole, oltre che di lesioni semplici (per avere provocato a PC 1 le lesioni indicate nel primo DA), anche di:
lesioni colpose gravi
per avere, colpendolo come descritto, cagionato a PC 1, per imprevidenza colpevole, una sindrome post-traumatica da stress strutturata di lunga durata, come diagnosticato dal dott. __________ nella perizia giudiziaria redatta il 16 marzo 2013 e confermato nella delucidazione orale del 12 giugno 2013.
Il PP ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 330.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 9'900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Anche in questo DA, è stato proposto il rinvio dell’eventuale azione civile dell’AP al competente foro civile.
D. A seguito dell’opposizione nuovamente interposta da AP 1, il PP ha confermato, in data 9 settembre 2013, il suindicato decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
E. Con sentenza 6 novembre 2014, la giudice della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni contenute nel DA e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 2'750.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento dell’importo di fr. 5'000.- a favore dell’accusatore privato ex art. 433 CPP e al pagamento degli oneri processuali. Ha, infine, rinviato l’AP al foro civile per le sue eventuali pretese di tale natura.
F. Contro la sentenza della Pretura penale, il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (intimata il 6 novembre 2015), ha confermato tale sua volontà con dichiarazione 23 novembre 2015 precisando di postulare il suo integrale proscioglimento e riservandosi di far valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP in occasione del dibattimento.
G. Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria che è stata respinta con decreto presidenziale 29 febbraio 2016.
Respinte sono state, pure, le istanze probatorie presentate il 2 e l’8 giugno 2016 dall’appellante, nonché quelle presentate in date 21 giugno, 5 e 12 settembre 2016 dall’AP.
H. Non avendo l’imputato aderito alla proposta di trattare l’appello in procedura scritta, la presidente ha convocato le parti per il pubblico dibattimento che si è tenuto l’8 giugno 2016 ed è proseguito il 12 settembre 2016.
Alla sua conclusione:
- il rappresentante dell’AP ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, nonché il riconoscimento di un indennizzo ex art. 433 CPP pari a fr. 4'500.- per la procedura di appello.
- il difensore ha chiesto l’integrale proscioglimento dell’appellante e ha presentato un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP per complessivi fr. 587'400.-.
ricordato che per l’accertamento dei fatti, valgono i principi esposti nelle precedenti sentenze di questa Corte che qui si richiamano (cfr., tra le altre, CARP 17.2015.35+49 del 27 novembre 2015 consid. 1-3, pag. 10-11; CARP 17.2015.63 del 19 ottobre 2015, consid. 1-3, pag. 3-5; CARP 17.2014.200 dell’11 agosto 2015, consid. 1-3, pag. 3-6);
ritenuto
Fatti non contestati
1. AP 1 è affittuario di un terreno a __________ che confina con quello che, da anni, ha in affitto la famiglia di PC 1.
Il 15 luglio 2008 (MP PC 1 25.9.2009, AI 21, pag. 2), PC 1 si è recato nel suo vigneto e, notato che alcuni rami del melo che sorge sul terreno di AP 1 sporgevano sul mappale in suo uso, senza chiedere autorizzazione, ne ha legati alcuni alla pianta e ne ha reciso un altro (o, secondo la diversa versione di AP 1, più d’uno) che ha, poi, abbandonato a terra vicino all’albero.
2. Pochi giorni dopo, il 20 luglio 2008, AP 1 ha chiesto spiegazioni a PC 1 che, insieme al cugino (suo omonimo), si trovava nel suo vigneto per effettuare un trattamento delle viti.
All’ammissione di PC 1 di essere stato lui a recidere il ramo, è seguita una discussione che, dopo la richiesta di risarcimento formulata dall’imputato, è trascesa in una lite, durante la quale sia PC 1 che AP 1 hanno subito danni agli indumenti e riportato (lievi, se non lievissime) lesioni fisiche.
a. I due protagonisti si sono recati, il giorno stesso, al pronto soccorso dell’ospedale di Mendrisio dove entrambi hanno preteso di essere stati vittima di un’aggressione.
a.1. Sulla scorta (sostanzialmente) delle sue dichiarazioni, per PC 1 i medici del PS hanno posto la diagnosi di “politraumi contusivi all’emicostato sinistro, alla mandibola sinistra e ai testicoli” precisando che:
“ all’esame obiettivo si riscontrano escoriazioni all’angolo destro e sinistro della bocca, alla mandibola sinistra e a livello dell’osso temporale del medesimo lato. Anche all’emicostato sinistro è possibile notare la presenza di escoriazioni. I testicoli non risultano tumefatti o ecchimatosi al momento della visita in pronto soccorso” (certificato medico 13.11.2008 dei dott. __________ AI 3, pag. 1).
In seguito, il responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Mendrisio, dopo avere visionato la cartella clinica e le fotografie di PC 1 (in atti sub AI 4), ha precisato che:
“ le policontusioni presentate dal summenzionato hanno solitamente una prognosi di guarigione di 5-7 giorni, senza lasciare strascichi o cicatrici” (certificato medico 20.11.2012 del dott. __________, allegato all’AI 37).
PC 1 è stato subito dimesso “con una terapia analgesica e con l’indicazione di presentarsi nei giorni successivi presso il medico curante al fine di effettuare una visita di controllo per valutare l’eventuale insorgenza di un ematoma testicolare” (AI 3, pag. 1).
Egli non ha dato seguito all’invito di rivolgersi al suo medico curante (cfr. PC 1 in confronto 6.10.2014, pag. 7).
a.2. Su AP 1, invece, al pronto soccorso sono stati riscontrati “traumi contusivi ed escoriazioni” - che i medici hanno definito “di lieve entità” (AI 14, pag. 1) - al naso (lato sinistro), nella zona infraorbitale sinistra, alla caviglia destra, al ginocchio sinistro (con ematoma), ai muscoli pettorali (lato sinistro), al dorso (lato sinistro), al braccio destro e, infine, alla coscia destra (certificato medico 22.5.2009 dei dott. __________ e __________, AI 14, pag. 1).
Va precisato - a comprova della bontà della valutazione dei medici del PS secondo cui si trattava di cosa di “lieve entità” - che è estremamente difficile notare le lesioni lamentate da AP 1 sulle fotografie scattate al pronto soccorso (AI 14).
Indicando che “la guarigione di lesioni simili è completa solitamente entro 10 giorni, senza cicatrici”, i medici hanno, ciò nonostante, certificato per AP 1 un’incapacità lavorativa di 3 giorni (AI 14, pag. 2).
Vista la banalità delle lesioni diagnosticate, questa certificazione sorprende.
Anche AP 1 - cui sono stati prescritti analgesici e ghiaccio - è stato subito dimesso.
fatti da accertare
entità delle lesioni fisiche subite da PC 1
3. Come visto, PC 1 lamenta di avere subito, nel corso della lite, oltre che le lesioni al viso, al collo e all’emicostato - lesioni che, in linguaggio corrente, si definirebbero come semplici graffi (vedi foto in atti) - anche delle contusioni ai testicoli.
In relazione a queste ultime, i medici del PS si sono limitati a registrare le lamentele del paziente poiché essi hanno chiaramente indicato che “i testicoli non risultano tumefatti o ecchimatosi al momento della visita in pronto soccorso” (AI 3, pag. 1).
Ne risulta che i certificati medici in atti non bastano a sostanziare la tesi secondo cui, oltre ai graffi di cui s’è detto, PC 1 ha subito anche lesioni ai testicoli.
D’altro canto, PC 1 non ha saputo fornire alcun elemento che possa in qualche modo sostanziare la sua versione che la pubblica accusa ha fatto propria.
Malgrado la pretesa constatazione della colorazione anomala subito assunta dai suoi genitali (“il giorno dopo avevo i testicoli blu. E dopo tre giorni neri”, cfr. PC 1 in confronto 6.10.2014, pag. 7) e il preteso dolore patito ( “ancora a diversi dai fatti soffrivo di […] male ai genitali” cfr AI 1, pag. 2) - egli non ha dato seguito all’invito dei medici del pronto soccorso di “presentarsi nei giorni successivi presso il medico curante al fine di effettuare una visita di controllo per valutare l’eventuale insorgenza di un ematoma testicolare” (AI 3, pag. 1). Ma non solo. Neppure si è premurato di far valutare la pretesa intensa colorazione anomala assunta dai testicoli agli operatori sanitari del nosocomio in cui, il giorno dopo i fatti, è stato ricoverato per essere sottoposto ad un intervento (al ginocchio) già programmato da tempo (PC 1 in confronto 6.10.2014, pag. 7).
Questo silenzio di PC 1 non è congruente, dapprima, con la situazione descritta: la (pretesa) colorazione dei testicoli e il (preteso) dolore ai genitali avrebbero messo in allarme chiunque e avrebbero spinto qualsiasi maschio a chiedere un controllo medico.
Il comportamento passivo di PC 1 è, poi, incongruo anche con il fatto - accertato - che egli era da subito intenzionato a denunciare AP 1: non è, infatti, verosimile che chi corre in Pronto Soccorso per far attestare (non certo per curare) la presenza di qualche banalissimo graffio, non faccia nulla a fronte dell’evidenza di lesioni ben più gravi.
È vero che PC 1 pretende di essersi rivolto, tempo dopo, ad un urologo poiché aveva ancora un “fastidio/male” ai testicoli (PC 1, in confronto 6.10.2014, pag. 7). Questa dichiarazione - rimasta allo stadio del puro parlato - non convince: non è, infatti, verosimile che chi rimane tranquillo a fronte di testicoli che, oltre ad assumere colorazioni oggettivamene preoccupanti, sono doloranti per giorni, corra, poi, dall’urologo soltanto per un “fastidio”, pur se persistente.
In queste condizioni, le lesioni ai testicoli non solo non possono essere ritenute dimostrate ma, anzi, appaiono smentite dagli atti.
chi ha causato i graffi subiti da PC 1
4. È certo che le lesioni (i graffi visibili sulle foto in atti) subite da PC 1 il 20 luglio 2008 sono riconducibili a AP 1.
Questi, infatti, pur sostenendo di avere agito per difendersi, lo ha, almeno in un primo tempo, ammesso chiaramente affermando di avere cercato di contrastare l’attacco di PC 1 - che, arrabbiato, gli si avvicinava minacciando di spaccargli la faccia - frapponendo tra lui e l’aggressore un ramo del melo e precisando di avere “tentato” in quel modo di difendersi e di “respingere (…) la minaccia di un’aggressione imminente”:
“ ho frapposto un ramo del melo fra me e lui per tenere la distanza di sicurezza e quale difesa (…) ho tentato di difendermi ” (cfr. dichiarazione scritta allegata al PS 12.2.2009, in atti sub AI 5).
È vero che al dibattimento di primo grado, AP 1 ha cercato di ridimensionare tale ammissione affermando di non aver nemmeno “utilizzato” il ramo che teneva in mano e che, in buona sostanza, PC 1 si era ferito da solo mentre cercava di colpirlo:
“ lui è venuto contro di me in modo aggressivo, alzando un pugno. Io avevo in mano il ramoscello, quello piccolo di cui ho detto, che tenevo in mano alzandolo quasi a difesa (sott. del red.), senza però utilizzarlo. Praticamente, lui venendomi incontro, l’ho sfiorato sul volto col rametto, senza volerlo colpire intenzionalmente.” (verb. d’interrogatorio dell’imputato 28.7.2014, pag. 2)
Questa marcia indietro - dall’evidente sapore strumentale (poiché non c’è motivo di dubitare del chiaro significato dello scritto allegato all’AI 5) - non soccorre però AP 1 già soltanto per il fatto che, anche in questo suo tentativo di dipingere un quadro a lui particolarmente favorevole, egli ha dovuto ammettere di avere “alzato” il ramo di melo (che, qui, è diventato un “ramoscello”).
È, dunque, a causa di questo “alzare” il ramo in direzione di PC 1 che gli si avventava contro che - sempre ragionando nel contesto delle ammissioni di AP 1 - il suo contendente si è ritrovato con i graffi testimoniati dalle foto in atti.
Che - sempre ragionando nel contesto delle sue ammissioni - AP 1 volesse soltanto difendersi non cambia: non deve, infatti, essere argomentato a lungo per spiegare che egli ha dipinto un quadro in cui, se di lesioni occorre parlare, si tratterebbe di lesioni per dolo eventuale nella misura in cui è evidente che chi alza un ramo dirigendolo contro un terzo che gli si avvicina con una certa veemenza si assume il rischio - particolarmente alto - di causargli dei graffi quali quelli subiti da PC 1 e lo accetta per il caso in cui questo rischio si verifichi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
dinamica della lite
5. Accertata la paternità dei graffi, va detto che l’AP ha dato, sulla dinamica della lite, una versione diversa da quella di AP 1.
Sostenendo che fu questi ad attaccare, ha anche detto, in estrema sintesi, che egli lo colpì ripetutamente e con violenza, non soltanto con il ramo, ma anche con pugni e calci.
Tuttavia, su questo punto, la versione dell’AP non è credibile.
Non lo è, da un lato, perché PC 1 non è stato propriamente lineare descrivendo i colpi subiti. Egli ha, infatti, via via parlato di:
- colpi “molto violenti” con il ramo sulla testa e “calci e pugni sul corpo compresi i genitali” (AI 1, pag. 2);
- colpi con il ramo “al viso e al torace” (PS 2.12.2008, AI 5, pag. 2 in cui non ha accennato a calci o a pugni);
- colpi con il ramo al volto e alla parte superiore del corpo nonché “diversi pugni, calci e ginocchiate”, i quali (calci e ginocchiate) lo avrebbero raggiunto “allo stomaco e ai testicoli e forse anche sulle gambe” (MP 25.9.2009, AI 21, pag. 3);
- colpi con il ramo “in faccia, costato, ginocchia, testicoli” (verbale di audizione 28.7.2014, pag. 3);
- colpi con il ramo nonché “calci o ginocchiate anche ai testicoli” (confronto 6.10.2014, pag. 7).
Ma, soprattutto, a PC 1 non può essere dato credito per almeno due ragioni:
- come visto sopra, le sue dichiarazioni sui colpi ai testicoli, oltre a non avere alcun supporto probatorio, non sono credibili poiché incongruenti con il suo comportamento;
- sono sconfessate dalle risultanze probatorie anche le sue dichiarazioni relative ai colpi alle ginocchia, alle gambe o all’altezza dello stomaco ritenuto che, al riguardo, i medici nulla hanno riscontrato (un pestaggio violento come quello descritto avrebbe, infatti, lasciato qualche traccia).
La deposizione del cugino di PC 1 non solo non basta a sostenerne la versione ma, anzi, la smentisce nella misura in cui egli non riferisce né di pugni né di calci né di ginocchiate ma soltanto di colpi inferti con il ramo (AI 25; PS PC 1 2.12.2008).
Evidente, dunque, l’enfatizzazione di PC 1 cui non si può, pertanto, credere.
6. Quanto all’utilizzo del ramo, rimangono, agli atti, le deposizioni del cugino di PC 1 che sembrano smentire quelle di AP 1 nella misura in cui, nelle due occasioni in cui è stato sentito, ha dichiarato che l’imputato ha colpito ripetutamente l’AP con il ramo (che, se non è quello agli atti, è perlomeno uno di analoghe dimensioni) al volto e al torace:
“ quell’uomo ha cominciato a colpire mio cugino con il ramo dapprima sul viso poi anche sul torace” (PS 2.12.2008 pag. 2)
“ AP 1 ha colpito al volto mio cugino utilizzando il ramo (…) mio cugino arretrava verso la sua vettura e AP 1 continuava a colpirlo con il ramo” (AI 25, pag. 2)
Queste dichiarazioni non convincono già solo perché dei colpi ripetuti inferti al viso e al torace con un ramo delle dimensioni di quello in atti (se non addirittura più lungo, come sostenuto da PC 1 al dibattimento di primo grado) lascerebbero tracce ben più evidenti e pesanti dei (banali) graffi subiti da PC 1.
chi ha attaccato chi
7. Ritenuto come sia accertata un’evidente tendenza di PC 1 all’enfatizzazione, da sole, le sue dichiarazioni secondo cui fu AP 1 - e non lui - a colpire per primo (e, quindi, ad attaccare) non possono bastare a sostenere la tesi accusatoria che ne ha recepito la versione.
Nemmeno bastano a sostenerla le deposizioni del cugino che ha, nelle due occasioni in cui è stato sentito, dichiarato che AP 1 colpì inopinatamente l’AP:
“ improvvisamente quell’uomo ha cominciato a colpire mio cugino con il ramo” (PS 2.12.2008 pag. 2)
“ AP 1 ha colpito al volto mio cugino (…) È stata una cosa improvvisa, inaspettata (…)” (AI 25, pag. 2)
La credibilità di PC 1 (teste) è, infatti, irrimediabilmente minata:
- dalla constatazione secondo cui le sue dichiarazioni sul modo in cui AP 1 graffiò il cugino (citate al punto precedente) sono smentite dalle risultanze (oggettive) dei certificati medici in atti che danno atto soltanto di leggere lesioni;
- dal fatto che le sue dichiarazioni sono in aperto contrasto con quelle del teste __________ - della cui versione non c’è motivo di dubitare - laddove egli pretende che __________ ha “tentato di fermare AP 1” (AI 25, pag. 5) mentre il teste ha chiaramente dichiarato che, quando lui arrivò sul luogo, “AP 1 era sdraiato a terra con due uomini sopra di lui” (PS 15.12.2008, AI 5, pag. 1-2).
Ritenuto come già per questi motivi non possa essere attribuita alcuna particolare credibilità alla deposizione del cugino dell’AP, può rimanere indecisa la questione a sapere se, effettivamente, egli si trovasse (come sempre sostenuto da AP 1) in una posizione che gli ha impedito di vedere l’inizio della lite (cfr., in particolare, documento “ricapitolazione e svolgimento dei fatti del 20 luglio 2008” allegato al verb. dib. d’appello)
8. In queste condizioni, forza è concludere che il materiale probatorio in atti non sorregge la tesi accusatoria. Ne segue che, in applicazione del principio in dubio pro reo concretizzato all’art. 10 cpv. 3 CPP secondo cui, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice accerta i fatti secondo la versione più favorevole all’imputato (10 cpv. 3 CPP; DTF 124 IV 86; STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2). Dunque, nonostante nemmeno le dichiarazioni di AP 1 siano del tutto esenti da pecche, occorre concludere che egli ha procurato a PC 1 i graffi di cui s’è detto sopra mentre tentava di respingere l’AP che gli si avventava addosso per colpirlo.
Nella situazione descritta da AP 1, i presupposti dell’art. 15 CP sono manifestamente adempiuti: l’attacco di PC 1 era illecito e in atto e la banalità delle lesioni da questi subite è prova dell’adeguatezza con cui l’appellante ha reagito.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata e AP 1 va prosciolto dalle imputazioni che gli sono state rivolte nel DA 19 giugno 2013 senza che sia necessario esaminare né se i graffi presentati da PC 1 siano sussumibili nel concetto di lesione semplice ex art. 123 CO o, invece, soltanto in quello di vie di fatto ex art. 126 CP né se è dato il nesso di causalità naturale ed adeguata fra il gesto di AP 1 e la patologia psichiatrica diagnosticata all’AP (ciò di cui questa Corte seriamente dubita).
Indennizzo dell’AP
9. Visto l’integrale proscioglimento di AP 1 dai reati imputatigli, la richiesta di indennizzo (art. 433 CPP) delle spese di patrocinio sostenute presentata dall’AP va respinta sia in relazione al procedimento di primo grado che a quello di appello.
Indennizzo dell’imputato prosciolto
10. Ritenuto che l’avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota d’onorario, questa Corte ritiene adeguato, considerata l’ampiezza della procedura, riconoscere all’imputato prosciolto un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nella misura di fr. 12'701.-, IVA inclusa, per le spese di patrocinio (sono indennizzate approssimativamente 40 ore alla tariffa oraria di fr. 280.-, per complessivi fr. 11'200.-, nonché altre spese inerenti allo svolgimento del mandato, calcolate al 5% dell’onorario, per fr. 560.-; l’IVA su fr. 11'760.- ammonta a fr. 940.80).
Le altre richieste sono, invece, respinte:
- la consulenza dell’avv. __________ non appare necessaria all’adeguato svolgimento del mandato da parte del difensore;
- visto l’esito del procedimento, la perizia del dott. __________ - la relativa istanza probatoria è, peraltro, stata respinta sia con decreto presidenziale 29 febbraio 2016, sia con ordinanza di questa Corte in occasione del dibattimento in data 8 giugno 2016 - non è stata necessaria al presente giudizio;
- l’imputato, infine, non ha né sufficientemente sostanziato, né tantomeno provato, o anche solo reso verosimile, né di aver subito l’asserito danno economico ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP né di aver patito sofferenze particolarmente gravi e tali da giustificare una riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
Spese
11. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado, così come quelli d’appello, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80 e segg., 84, 122 segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12, 15, 123 e 125 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e:
1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.
1.2. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 7'800.-, sono posti a carico dello Stato.
2. Le istanze di indennizzo ex art. 433 CPP presentate da PC 1 per la procedura di primo grado e per la procedura di appello sono respinte.
3. L’istanza di indennizzo presentata da AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1, a titolo di indennità ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 12'701.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio.
4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.