Incarto n.
17.2015.194

17.2016.130

Locarno

12 luglio 2016/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 settembre 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 novembre 2015)

 

richiamata la dichiarazione di appello 4 dicembre 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                       

 

                                  A.   Con decreto di accusa 10 aprile 2015, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per non avere osservato, il 16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo __________, le segnalazioni e le disposizioni impartite da un agente di polizia e ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 100.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                         Contro tale decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 23 aprile 2015.

 

                                         In data 27 aprile 2015 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 12335/404 del 10 aprile 2015 ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

 

                                  B.   Statuendo con sentenza 17 settembre 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo al pagamento di una multa di fr. 100.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 570.-.

 

                                  C.   Con scritto 28 settembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 4 dicembre 2015, con dichiarazione scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione, ha protestato tasse, spese e ripetibili e ha chiesto l’attribuzione di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese di patrocinio sostenute in prima e seconda istanza.

 

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 7 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).

 

                                         Nel relativo allegato (inoltrato, dopo la concessione di una proroga, il 22 gennaio 2016), l’appellante sostiene, in sostanza, di aver agito “in virtù delle autorizzazioni concessegli quale mezzo di primo intervento stradale (…) nell’ottemperanza dei propri doveri professionali” e di non avere, pertanto, violato nessuna delle tre istruzioni di polizia.

                                      

                                  E.   Con scritti 26, rispettivamente 29, gennaio 2016, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

 

                                   2.

                                   a.   I fatti, non contestati, sono in breve i seguenti:

 

                                           - la sera del 16 ottobre 2014 un veicolo è finito fuori strada sull’autostrada A2, in territorio di __________ (direzione nord - sud), finendo nella canaletta dell’acqua piovana;

 

                                           - il conducente del veicolo incidentato ha immediatamente chiamato il servizio __________ per richiedere un loro intervento e, poco dopo, ha ricevuto la telefonata di AP 1 - dipendente della società __________ affiliata alla __________ - che gli chiedeva la sua posizione esatta, così da poter effettuare il recupero del veicolo;

 

                                           - nel frattempo sono giunte sul luogo dell’incidente due pattuglie                  della polizia cantonale;

 

                                           - dopo aver valutato la situazione, pur sapendo che il conducente del veicolo incidentato aveva già contattato la __________ e parlato con il dipendente della __________, la polizia decideva di far intervenire la carrozzeria di picchetto e, dopo averla allertata, chiedeva al conducente di chiamare AP 1 e di revocare l’intervento in corso;

 

                                           - dapprima il conducente e poi l’agente __________ (intervenuto nella telefonata perché AP 1 non voleva sentire ragioni) revocavano la richiesta d’intervento alla ditta __________. Il poliziotto spiegava a AP 1 che sarebbe intervenuta la carrozzeria di picchetto e che, pertanto, egli non era autorizzato a raggiungere il luogo dell’incidente;

 

                                           - AP 1 giungeva comunque sul luogo dell’incidente e, nonostante l’intimazione a proseguire fattagli dalla polizia con l’ausilio di una torcia a cono rosso, rallentava e si fermava sulla corsia d’emergenza poco oltre il veicolo incidentato;

 

                                           - AP 1 scendeva, dunque, dal carroattrezzi, intenzionato a far valere il suo diritto ad eseguire il recupero del veicolo. L’agente __________ invitava AP 1 ad andarsene e a liberare la corsia di emergenza per consentire le operazioni di recupero da parte della carrozzeria di picchetto, nel frattempo pure giunta sul posto e ferma (veicolo di servizio e carroattrezzi) sulla corsia destra, poiché impossibilitata a raggiungere la corsia di emergenza, già occupata da AP 1;

 

                                           - solo dopo aver costatato che la polizia non intendeva modificare la decisione presa e che il conducente del veicolo incidentato non voleva sottoscrivere il formulario attestante il suo intervento, AP 1 lasciava il luogo dell’incidente, consentendo alla carrozzeria di picchetto di recuperare il veicolo incidentato e liberare l’area.

 

                                  b.   La polizia ha, dunque, dato a AP 1 tre ordini:

                                           - l’ingiunzione verbale di non raggiungere il luogo dell’incidente                   (data telefonicamente);

                                           - il segnale luminoso di proseguire la sua corsa senza fermarsi                      sul luogo dell’incidente;

                                           - l’ingiunzione verbale di lasciare il luogo dell’incidente e liberare                 la corsia di emergenza.

 

                                   3.   Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale.

                                         L’art. 27 cpv. 1 LCStr prevede che l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. Sempre secondo il citato disposto, i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per "Istruzioni della polizia" s’intendono tutti gli ordini che la polizia può impartire valendosi del suo compito generale di assicurare l'ordine e la sicurezza nella circolazione stradale (DTF 102 IV 253 consid. 3b).

                                         Gli ordini della polizia sono delle ingiunzioni, delle istruzioni, delle indicazioni destinate ad assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione, così come il rispetto delle regole della circolazione (DTF 102 IV 253 consid. 3b; Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015; ad art. 27 LCR, n. 5.1). Indipendentemente dalla forma in cui sono impartiti, gli ordini non devono destare alcun dubbio sulla loro portata seria e imperativa (STF del 28 luglio 2004, inc. 6S.171/2004, consid. 2).

Essi possono essere dati tramite dei segnali manuali (art. 66 cpv. 1-4 OSStr), dei dispositivi luminosi posizionati sui veicoli della polizia, dei segnali mediante dei bastoni o palette luminosi (art. 66 cpv. 4 e 5 OSStr), oppure verbalmente (DTF 102 IV 253 consid. 3).

Queste istruzioni devono permettere agli agenti, in circostanze eccezionali ed essenzialmente provvisorie, come in caso di incidente o di ingorghi, d’assicurare il flusso della circolazione in maniera più rapida (A Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., ad art. 27 LCR, n. 5.3). In casi simili, gli utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnali manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l’agente non ferma (art. 66 cpv. 1 OSStr).

 

                                   4.   Innanzitutto è pacifico, e l’appellante non lo contesta, che i tre ordini di cui sopra (ingiunzione data al telefono, segnale luminoso e ingiunzione verbale) sono delle istruzioni di polizia ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr. Ciò che l’appellante contesta, invece, è che possa essergli rimproverato di non averli rispettati.

 

                                         Ingiunzione verbale data al telefono

 

                                   5.   La tesi dell’appellante secondo cui la revoca della richiesta d’intervento era arbitraria, poiché non giustificata né dalle norme legali applicabili, né dalle circostanze, è infondata.

                                         Infatti, diversamente da quanto da egli preteso, la polizia ha revocato la richiesta d’intervento, non con il fine di privilegiare la ditta di picchetto, ma nella convinzione di optare per la soluzione che fosse in grado di assicurare, in una situazione di urgenza, il recupero del veicolo incidentato nel modo più sicuro e rapido possibile e, nel contempo, la sicurezza della circolazione stradale. La polizia poteva, infatti, contare sul fatto che la ditta di picchetto, parte alla Convenzione tra il Cantone e i servizi di soccorso stradale che regola questo tipo di interventi, sapesse esattamente come muoversi. Opinione che si è, del resto, rivelata fondata ritenuto che AP 1, contrariamente alle disposizioni della citata Convenzione, si apprestava ad eseguire il recupero del veicolo da solo, senza indossare l’abbigliamento richiesto in questi casi e, soprattutto, con un carroattrezzi sprovvisto di gru con argano di sollevamento (VI __________ 21.10.2014, allegato al rapporto di costatazione del 18.11.2014, AI 1, pagg. 2-3; VI __________ 21.10.2014, allegato al rapporto di costatazione del 18.11.2014, AI 1, pagg. 2-3). Attrezzo, quest’ultimo, che ha consentito alla ditta di picchetto di recuperare il veicolo velocemente e senza causare ulteriori danni.

                                         La revoca dell’intervento di soccorso e la contestuale ingiunzione di non raggiungere il luogo dell’incidente con il carro attrezzi - intimati telefonicamente all’appellante dall’agente __________ - costituiscono, dunque, un valido e del tutto legittimo ordine di polizia e, in quanto tale, l’appellante doveva rispettarlo, a prescindere da quelli che egli riteneva fossero i suoi doveri professionali. Del resto, egli sapeva, poiché ciò gli era stato spiegato dall’agente __________, che il recupero sarebbe stato effettuato dalla ditta di picchetto e che, pertanto, l’intervento richiesto dal conducente del veicolo incidentato - che aveva peraltro accettato senza obiezioni la decisione della polizia - era garantito. Anche dal profilo dei suoi obblighi professionali verso il cliente egli poteva, dunque, stare tranquillo. 

 

                                         Ne deriva pertanto che, recandosi comunque sul luogo dell’incidente, AP 1 non ha osservato un ordine di polizia e, così facendo, ha violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

 

                                         Segnalazione con torcia con cono rosso

 

                                   6.   Secondo l’appellante tale segnale non era rivolto a lui: pertanto, egli non doveva considerarlo come un “monito specifico nei suoi confronti” (dichiarazione d’appello, pag. 5).

                                         Su quest’aspetto, la scrivente Corte condivide l’argomentazione del primo giudice secondo cui a AP 1 doveva essere chiaro che non aveva il permesso di fermarsi sul luogo dell’incidente e che, pertanto, il segnale luminoso che indicava l’obbligo di proseguire era rivolto anche a lui. Egli ha, infatti, raggiunto il luogo dell’incidente conscio del fatto che, poco prima, la polizia - la stessa che dirigeva il traffico con la pila luminosa - aveva revocato la richiesta di soccorso e gli aveva ordinato espressamente di non intervenire con il carroattrezzi sul luogo dell’incidente. Il fatto che egli fosse intenzionato ad intervenire lo stesso, infischiandosene della revoca appena ricevuta, non influisce sulla sua consapevolezza di quella che era la posizione degli agenti presenti in loco. In ogni caso, così come osservato dal primo giudice, se egli aveva dei dubbi sul destinatario del segnale luminoso, avrebbe dovuto semplicemente rallentare, accostarsi all’agente di polizia e chiarire, nel giro di pochi secondi, il comportamento da adottare (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.b., pag.10 e riferimenti citati), invece di semplicemente ignorare l’ordine di proseguire, fermandosi sulla corsia di emergenza. Così facendo egli ha violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

 

                                         Ingiunzione verbale di voler lasciare il luogo dell’incidente

 

                                   7.   L’appellante non può essere seguito nemmeno quando pretende di aver ossequiato all’ordine dell’agente __________ di andarsene e liberare la corsia di emergenza. Egli non ha, infatti, immediatamente sgomberato l’area incidentata come a lui ordinato, ma l’ha fatto unicamente dopo aver, dapprima, nuovamente tentato di far valere il suo diritto ad eseguire le operazioni di recupero del veicolo e, poi, di ottenere la firma del conducente del veicolo incidentato a ratifica del suo intervento. Contrariamente a quanto da lui preteso, AP 1 non aveva nessun diritto di sostare - nemmeno temporaneamente- nei pressi del veicolo incidentato. La necessità di una sua partenza immediata, dettata dall’esigenza di consentire al carroattrezzi e al veicolo di servizio della ditta di picchetto, che stavano per sopraggiungere, di accedere al veicolo incidentato in sicurezza e senza causare intralci alla circolazione, era, infatti, certamente prioritaria rispetto all’esigenza dell’appellante di discutere la decisione della polizia - chiara e che non lasciava spazio a dubbi - di affidare l’intervento di recupero ad altri. Sostando sulla corsia di emergenza nonostante l’ordine di andarsene intimatogli dall’agente __________, l’appellante ha, dunque, violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

 

                                         Visto tutto quanto precede, la condanna di AP 1 per infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 1 LCStr) decisa in prima sede merita conferma.

 

                                         Commisurazione della pena

 

                                   8.   Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 100.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

                                         Spese e indennità

 

                                   9.   Visto l’esito dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr
66 cpv. 1 OSStr,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per non aver osservato, il 16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo __________, le istruzioni impartite da un agente di polizia.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).

 

                            1.2.1.   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 570.-, sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.           700.-

 

sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.