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Incarto n. |
Locarno 29 febbraio 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Felipe Buetti, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 25 novembre 2015 da
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IS 1__________ |
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contro il decreto d’accusa 31776/403 emanato nei suoi confronti il 21 settembre 2015 dalla Sezione della circolazione |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n. 31776/403 dell’11 settembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato IS 1 autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
‘per essersi, alla guida della vettura __________, dopo essersi fermato ad un “dare precedenza”, inoltrato in un’intersezione e aver colliso con un motociclista sopraggiungente da sinistra;
fatti avvenuti a Bellinzona il 26 luglio 2015;
infrazione di cui agli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 “cifra” (recte cpv.) 1 “LCS” (recte LCStr), all’art. 14 cpv. 1 ONC e agli art. 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 “OSS” (recte OSStr)’;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.-, nonché al pagamento della tassa di giustizia pari a fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 80.-.
B. Contro tale decreto di accusa IS 1 non ha interposto opposizione: esso è, quindi, passato in giudicato.
C. In data 25 novembre 2015, IS 1 ha presentato istanza di revisione postulando l’integrale annullamento del DA 31776/403 emanato nei suoi confronti l’11 settembre 2015 e la sua integrale assoluzione.
Quale motivo di revisione ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante adduce la dichiarazione scritta 31 agosto 2015 di __________, l’altro protagonista dell’incidente avvenuto il 26 luglio 2015, con cui quest’ultimo ha ammesso di essersi effettivamente avvicinato all’intersezione teatro dell’incidente con l’indicatore di direzione già inserito.
D. Con scritto 2 dicembre 2015, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.
a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un’assoluzione o un giudizio sensibilmente più favorevole o meno favorevole al condannato oppure la condanna dell’imputato assolto (Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ed. 2011, n. 2095, pag. 680-681; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1596 seg., pag. 715 seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_407/2015 del 17 luglio 2015 consid. 3; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). La revisione va ammessa se una tale modifica della sentenza impugnata risulta almeno verosimile (DTF 116 IV 353 consid. 4e; STF 6B_407/2015 del 17 luglio 2015 consid. 3; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.1).
b) È generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410 CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare – e di confermare tale giurisprudenza a più riprese – che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Il Tribunale federale rileva che l’abuso di diritto va ammesso con circospezione e che occorre esaminare nel caso concreto e secondo le circostanze se l’istanza di revisione sia volta ad aggirare le vie legali ordinarie (STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3 in fine).
La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
2. In concreto, sia l’istante che l’altro protagonista dell’incidente, __________, sono stati sentiti dalla polizia il 27 luglio 2015, giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’incidente.
L’istante ha dichiarato di essersi immesso da Via __________ in Via __________ perché aveva visto che lo scooter sopraggiungente da sinistra aveva l’indicatore di direzione inserito verso destra, ciò che significava l’intenzione del conducente __________ di svoltare alla sua destra in Via __________ (VI IS 1 27.07.2015 pag. 2 seg., in Rapporto di polizia 30.07.2015 [doc. 2 all. a istanza di revisione]). __________, dal canto suo, non ha menzionato l’indicatore di direzione inserito verso la sua destra e, al contrario, ha dichiarato di non aver ceduto la precedenza all’istante (VI __________ 27.07.2015 pag. 2, in Rapporto di polizia 30.07.2015 [doc. 2 all. a istanza di revisione]).
Sentiti i protagonisti dell’incidente, gli agenti A. __________ e A. __________ hanno redatto il loro rapporto 30 luglio 2015, senza menzionare che, per lo meno secondo la versione dell’istante, __________ si avvicinava all’intersezione con l’indicatore di direzione inserito verso la sua destra (Rapporto di polizia 30.07.2015 pag. 2 [doc. 2 all. a istanza di revisione]).
Dopo aver decretato l’apertura dell’istruzione nei confronti dell’istante, dando allo stesso l’occasione di esprimersi al riguardo, la Sezione della circolazione ha emanato, l’11 settembre 2015, il DA qui impugnato. L’autorità all’evidenza si è basata sul rapporto di polizia e ha seguito la versione di __________. L’istante non ha interposto opposizione.
Nel frattempo, in data 31 agosto 2015, __________ ha compilato una dichiarazione scritta all’attenzione dell’__________ Assicurazioni, assicurazione di __________ e __________, allora datrice di lavoro dell’istante. In tale scritto, __________ ha radicalmente cambiato versione rispetto a quanto aveva dichiarato in occasione dell’interrogatorio di polizia. Egli ha ammesso di essersi avvicinato all’intersezione fra Via __________ e Via __________ con l’indicatore di direzione già inserito, aggiungendo che probabilmente lo stesso era rimasto inserito sin dall’ultima rotonda circa 1 km prima, giacché lo scooter non è dotato del disinserimento automatico e lui aveva dimenticato di disinserirlo manualmente (doc. 7 all. a istanza di revisione).
2.1. Tale dichiarazione di __________, pur essendo, come visto, anteriore al decreto di accusa 11 settembre 2015, non figurava agli atti del procedimento né la Sezione della circolazione ne era a conoscenza al momento dell’emanazione del citato decreto di accusa. Essa costituisce indubbiamente, dunque, un mezzo di prova nuovo ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP.
2.2. Neppure vi è motivo di dubitare che l’istante abbia effettivamente ricevuto copia della dichiarazione di __________ – allegata alla copia dello scritto 19 ottobre 2015 dell’Helvetia __________ all’attenzione dello stesso __________ – e che, quindi, non fosse a conoscenza della dichiarazione (di contenuto contrario a quelle rese agli inquirenti) e della relativa ammissione di __________ quando avrebbe ancora potuto interporre opposizione.
Visto, inoltre, che __________ era già stato sentito dalla polizia e che l’istante non disponeva di alcuna altra prova a sostegno della sua versione, questi aveva ragione di credere che un’opposizione e la relativa procedura ordinaria non avrebbero permesso di modificare la sua posizione e ha, dunque, rinunciato ad interporla.
Appare, quindi, evidente che l’istanza di revisione non può essere considerata abusiva.
2.3. Resta da analizzare se la dichiarazione di __________ – secondo la quale egli aveva l’indicatore di direzione già inserito – sia anche un mezzo di prova rilevante, ossia se la sua presa in considerazione condurrebbe ad un proscioglimento o ad un giudizio sensibilmente più favorevole all’istante (v. supra consid. 1a).
2.3.1. Giusta l’art. 39 cpv.1 LCStr, qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione. L’art. 28 cpv. 2 ONC prevede che il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione.
Il Tribunale federale, fondandosi sul principio dell’affidamento, dedotto dall’art. 26 LCStr (cfr. STF 6S.140/2006 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1 con rimando a DTF 125 IV 83 consid. 2b), ha stabilito che un utente della strada, che vuole immettersi in una strada principale da una secondaria senza diritto di precedenza e che vede un altro utente provenire dalla sua sinistra con l’indicatore di direzione inserito verso destra, può, di principio, legittimamente fidarsi del fatto che tale utente si comporterà effettivamente come segnalato, ossia che rinuncerà al suo diritto di precedenza per svoltare a destra. Rimangono riservati i casi in cui vi sono indizi concreti dai quali l’utente che vuole immettersi deve capire che l’altro utente in realtà non si comporterà – violando le norme della circolazione – come segnalato (DTF 92 IV 29 consid. 1; STF 6B_306/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 2.3; STF 6S.140/2006 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1).
2.3.2. Visto quanto precede, non si può che considerare rilevante il nuovo mezzo di prova, secondo cui, come visto, __________ aveva l’indicatore di direzione inserito verso destra. L’istante, infatti, poteva, di principio, fidarsi del fatto che __________ si sarebbe comportato come segnalato, rinunciando così al suo diritto di precedenza. Stando così i fatti, egli non avrebbe violato il diritto di precedenza di __________ (art. 27 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LCStr; art. 14 cpv. 1 ONC), ciò che implicherebbe la sua assoluzione dall’infrazione per cui è stato condannato.
Né agli atti si riscontra alcun elemento tale da far ritenere che, con il nuovo quadro probatorio, l’assoluzione dell’istante non sia almeno verosimile (cfr. supra consid. 1a in fine).
3. Per i motivi sin qui esposti, l’istanza di revisione va accolta e il DA n. 31776/403 dell’11 settembre 2015 integralmente annullato.
La causa è rinviata alla Sezione della circolazione giusta l’art. 413 cpv. 2 lett. a CPP, la quale procederà in applicazione per analogia (cfr. art. 357 CPP) dell’art. 414 cpv. 1 CPP ed avrà segnatamente a valutare se abbandonare il procedimento o compiere ulteriori atti istruttori e procedere all’emanazione di un nuovo DA.
4. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura di revisione sono integralmente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP; Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 428 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 16 ad art. 428 CPP; cfr. per analogia STF 6F_25/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 6 seg.), mentre sulle spese del primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).
Per indennità:
Lo Stato rifonderà all’istante, a titolo di indennità, fr. 500.- per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP), mentre non si assegnano indennità per la prima procedura preliminare, giacché allora l’appellante non era rappresentato, né alcun altro danno derivante da tale procedimento è comprovato (art. 436 cpv. 1 e 4 combinato con art. 429 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 80 segg., 410 segg. CPP
26, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 39 cpv. 1 LCStr
14 cpv. 1, 28 cpv. 2 ONC
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta.
Di conseguenza, il DA n. 31776/403 dell’11 settembre 2015 è annullato e la causa è rinviata alla Sezione della circolazione, che procederà giusta l’art. 414 cpv. 1 CPP.
1.1. Sulle spese relative al primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).
2. Gli oneri processuali per la procedura di revisione, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP), che rifonderà a IS 1 fr. 500.- a titolo di indennità per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP).
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.