Incarto n.
17.2015.201

Locarno

21 gennaio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Attilio Rampini e Marco Frigerio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 ottobre 2015 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 ottobre 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 26 novembre 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 9 dicembre 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                   A.   Con atto di accusa 12 agosto 2015, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 ritenendolo autore colpevole di

 

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato, a Chiasso, il 10 maggio 2015, importato e detenuto 2’531.82 grammi netti di cocaina con grado di purezza media dal 74.2% al 83.6%, sostanza presa in consegna in Romania e destinata verosimilmente alla vendita in Italia.

 

                                  B.   Con sentenza 22 ottobre 2015 (intimata il 26 novembre 2015), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto).

La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.

 

                                  C.   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler   interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 9 dicembre 2015, ha precisato di impugnare soltanto il dispositivo n. 2 chiedendo che la pena detentiva a suo carico sia “di al massimo 3 anni” e sia parzialmente sospesa.

 

Ne discende che i dispositivi n. 1, 3., 4. e 5. della sentenza di primo grado sono passati incontestati in giudicato.

 

                                  D.   Durante il pubblico dibattimento, esperito il 21 gennaio 2016:

 

                                         - il procuratore pubblico ha domandato, in via principale, la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata, qualora fosse accolto l’appello dell’imputato, che la pena di 3 anni, parzialmente sospesa, sia da espiare almeno nella misura di 18 mesi;

 

                                         - l’appellante ha chiesto che la pena detentiva inflittagli sia di al massimo 3 anni, sia parzialmente sospesa e che la parte da espiare non superi la durata della carcerazione patita, ovvero ch’egli sia scarcerato alla comunicazione del dispositivo.

 

 

considerato

 

L’accusato e i suoi precedenti penali

 

                                   1.   Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 1 (qui riprodotto parzialmente, limitatamente a quanto di interesse) della sentenza impugnata (pag. 4 e 5):

 

“AP 1, incensurato, cittadino rumeno, ventitreenne, nato il __________ a __________, sulla sua vita, in fase d'inchiesta, ha dichiarato quanto segue (verbale PP 11.05.2015, pag. 2, Al 6):

 

"Sono nato a __________. Sono figlio unico. Ho abitato nel luogo di nascita fino al 2011 e poi siamo andati nell'attuale casa.

Mia madre lavora in una fabbrica come magazziniere, mentre mio papà ha lavorato per 12 anni circa nell'edilizia in Italia, attività che ha poi ripreso anche in Romania. (…) Dopo le scuole dell'obbligo ho fatto il liceo e sono iscritto adesso in due facoltà di università a Bucarest e meglio, al politecnico alla facoltà d'ingegneria elettronica e parallelamente seguo dei corsi in economia aziendale.

Al politecnico sono al quarto anno, mentre l'altro corso sono al primo anno.

ADR che non svolgo lavoretti per avere qualche entrata.

ADR che è mio padre che mi mantiene agli studi. A Bucarest abito da una zia (…)”

 

1.2

Con riferimento alla situazione finanziaria della sua famiglia, davanti agli inquirenti così si è espresso (verbale PP 26.06.2014, pag. 2 ali, 4 Al 55):

 

"(…) mio padre è titolare in Romania di una ditta di costruzioni, e ha una buona situazione finanziaria. Mi versa abbastanza soldi sul mio conto. ________ nel mese di marzo di quest'anno mi aveva chiesto se potevo prestargli per qualche giorno EUR 2'000, io non avevo questa cifra e gli ho quindi prestato 500.00 lire sterline, che equivalgono a circa EUR 700.00".

 

 

 

1.3

__________, coimputato in inchiesta per i fatti qui a giudizio, amico d'infanzia di AP 1, ha confermato che la famiglia dell'imputato è benestante, tanto che vive in una villa, dispone di cinque auto. Ha altresì aggiunto che, nel loro comune d'origine, è una famiglia abbastanza importante poiché il padre di AP 1 è vicesindaco (verbale PP 26.06.2015, pag. 2 e 5, all. 15A1 55).

 

1.4

Al dibattimento, il prevenuto ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in fase predibattimentale e quelle di __________, precisando che il padre era stato vice-sindaco al suo paese fino a quattro anni orsono. Ha inoltre confermato che prima dell'arresto aveva uno standard di vita agiato, considerato che il padre lo manteneva agli studi con un mensile di 1000/1500.- Euro, studi che, una volta saldato il conto con la giustizia, ha riferito di voler portare a termine. E meglio (verbale d'interrogatorio 22.10.2015, pag. 1):

 

"Interrogatorio concernente la situazione personale dell'imputato:

D: quanti soldi riceveva mensilmente da suo padre?

R: circa 1'000/1'500 euro al mese

ADR: che ero dalla zia e pagavo poco, 250 euro. Dal punto di vista economico confermo che al mio paese godevo di una buona situazione.

D: conferma le sue dichiarazioni sulla sua vita contenute nel verbale PP 11.05.2015?

R: si le confermo, preciso contrariamente a quanto detto da __________ che abbiamo 3 auto e non 5.

D: conferma che suo padre è vicesindaco del suo paese?

R: è stato vicesindaco fino a 4 anni fa.

D: ha mai avuto personali difficoltà economiche?

R: non mi sono mai mancati i soldi, a me ha sempre provveduto mio padre.

D: ha mai lavorato?

R: no (…)

D: ha progetti per il futuro?

R: voglio continuare gli studi e finire l'università. Mi mancano un anno per finire ingegneria e due anni per finire economia aziendale."

(sentenza impugnata, consid 1, pag. 4 e 5)

 

Al dibattimento di appello, l’imputato ha confermato tali dichiarazioni (verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

                                   2.   AP 1 non è un tossicodipendente. Il suo consumo di droga è limitato alla marijuana di cui fa uso soltanto saltuariamente (AI 7).

 

                                   3.   AP 1 è incensurato sia in Svizzera che in Romania. 

 

                                   4.   Sulla scoperta della droga nascosta in una valigia, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 2.1. (pag. 6) della sentenza impugnata:

 

  AP 1 è stato fermato, per un controllo, il 10 maggio 2015, verso le 15.30, dalle guardie di confine al valico doganale di Chiasso Brogeda in entrata sul territorio svizzero alla guida dell'automobile FIAT BRAVO targata __________ intestata a tale __________, Bucarest (all. 8. Al 1 e AI 67).

Con AP 1 viaggiava __________ (__________), anch'egli cittadino rumeno. Perquisito il veicolo, le guardie di confine rinvenivano nel cofano della vettura due valigie dove all'interno di una di queste vi erano 17 borsette, 13 delle quali contenenti un totale netto di 2'531.82 grammi netti con un grado di purezza variante tra il 74.2% al 83.6°% (AI 3, Al 48, Al 59)” (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 6)

 

I due occupanti sono stati immediatamente interrogati e, alla fine dei rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.

AP 1 é giunto al dibattimento di primo grado in anticipata esecuzione di pena.

Per contro, __________ è stato ritenuto estraneo ai fatti ed è stato scarcerato (AI 58, 62 e 63).

 

                                   5.   I fatti accertati in prima sede non sono contestati.

Per quanto qui occorre, si ricorda, dunque, quanto segue.

 

                                         -     Quando è stato fermato, AP 1 stava trasportando lo stupefacente per conto di tale __________. Su questo __________, AP 1 ha dato indicazioni diverse, definendolo un conoscente, poi, un amico conosciuto nell’estate 2014 in un bar di Valcea con cui si manteneva in contatto via facebook e con cui discuteva di andare in vacanza in Messico, poi ancora, ha detto che si trattava di un amico di un suo lontano zio che di fatto non è suo parente ma che lui chiama così, infine ha sostenuto di averlo conosciuto tramite facebook e di averlo visto solo 4 volte (cfr. verbali 10.5.2015 pagg. 4 e 6, 11.5.2015 pag. 3, 9.6.2015, pagg. 4 e 5, 8.7.2015, allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).

                                              Importa dire che AP 1 ha ammesso di sapere che __________ era un trafficante di droga (secondo lui, di “cocaina e imprecisate pastiglie”), già condannato in Romania per reati diversi (cfr. allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pagg. 3 e 5).

 

                                         -     Il 9 maggio 2015 ________ gli ha chiesto, tramite facebook (doc B allegato ad AI 55), di portare una vettura in Italia e AP 1 ha immediatamente accettato:

 

  perché sarei stato spesato e avrei ricevuto un compenso per questo lavoro. Non avevo niente da fare e in più i soldi mi facevano comodo” (AI 6, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 2)

 

                                         Secondo le sue dichiarazioni, a quel momento AP 1 non pensava che si trattasse di trasportare stupefacenti (all. 1 a verb. dib. di primo grado pag. 3-4).

 

                                         -     Il pomeriggio stesso, AP 1 è partito da Bucarest con una delle vetture del padre alla volta di Valcea.

                                              Raggiunto il ristorante di __________, questi gli ha consegnato la vettura (una Fiat Bravo targata __________) e un telefono Blackbarry e gli ha spiegato che avrebbe dovuto raggiungere l’aeroporto La Malpensa di Milano dove lui sarebbe stato ad attenderlo (AI 6, pag. 3, AI 55 pag. 2, AI 60) avvertendolo che, se non si fossero incontrati lì, egli avrebbe dovuto ripartire per Como e raggiungere il luogo - “via __________” - registrato nel Blackbarry (AI 6, pag. 4).

                                              __________ gli disse, poi, di prendere con sé un amico (AI 60, pag. 3).

 

-        Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha detto che, al ristorante, egli sospettò che si trattasse di trasportare droga:

 

  quando __________ mi ha detto che non mi avrebbe accompagnato, ho iniziato a dubitare che ci fosse della droga in macchina” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 4)        

 

-      Sempre al ristorante, __________ parlò a AP 1 del compenso:

 

  mi ha detto che mi avrebbe dato 400/500 € per le spese vive, altri 400/500 € quale compenso, più tre giorni spesati a Milano con il mio amico AP 1” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 4; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 2)          

 

-      Già nel parcheggio del ristorante, __________ caricò una valigia nel bagagliaio della Fiat. Poi, i due andarono a casa di __________ dove questi mise nel bagagliaio una seconda valigia, e meglio quella in cui erano celate le 17 borsette di stoffa avvolte in sacchetti di cellofan sigillati, 13 delle quali contenevano i 2’531,82 grammi di cocaina.

Al riguardo piuttosto reticente, AP 1 ha dapprima detto di non avere né aperto le valigie né chiesto cosa esse contenessero perché si vergognava a farlo (AI 6, pag. 4).

Poi, ha detto di avere esplicitamente chiesto a __________ se ci fosse droga nell’auto e di averne ricevuto risposta negativa (AI 55 pag. 7).

Anche al dibattimento di primo grado, ha dato versioni discordanti: prima ha detto di non avere chiesto nulla perché aveva paura di __________ e, poi, ha, invece, detto di avergli genericamente chiesto cosa contenessero le valigie (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pagg. 3 e 4). Infine, ha detto di avere avuto il dubbio che nelle valigie ci fosse della droga ma di avere, comunque, deciso di fare il trasporto.

 

Anche sui motivi di questa sua decisione, AP 1 ha cambiato versione: prima ha detto che era perché non osava tirarsi indietro avendo già promesso all’amico di portare la vettura in Italia (AI 60, pagg. 3 e 4). Poi ha, invece, detto di essersi messo al volante della vettura, nonostante quel sospetto, per paura di __________:

 

“mi vergognavo di rifiutare ed avevo paura della sua reazione. Sapevo che era stato in prigione ed era un tipo pericoloso. Quindi ho preferito fare il trasporto dubitando che ci fosse della droga” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 5)

 

                                         -     Verso le 22.00 dello stesso giorno, AP 1 e l’amico sono partiti da Valcea alla volta di Milano.

Secondo le dichiarazioni dell’amico, durante il viaggio AP 1 aveva effettuato una decina di telefonate: una alla madre e le altre con qualcuno che gli ha detto che, in realtà, la loro destinazione era Chiasso e non Milano (all. 13 ad AI 55, pag. 6).

AP 1 ha, invece, detto che, quando si trovavano all’altezza di Venezia, __________ lo ha chiamato dicendogli di andare a Como in via __________ perché lui era lì ad aspettarlo e che fu solo per errore – avendo egli scambiato l’indicazione “Chiasso” letta su un cartello autostradale per “__________” – che lui si ritrovò nel nostro paese (AI 6, pag. 6).

 

                                   6.   Al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito di avere accettato la proposta di __________ poiché essa gli dava l’opportunità di dedicarsi ad una delle attività che preferiva (la guida) e di essere, per giunta, ricompensato con alcuni giorni di vacanza a Milano (verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

                                   7.   Valutate tutte le risultanze dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la fattispecie adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup.

Sull’aspetto soggettivo, i primi giudici hanno concluso - con qualche generosità - per il dolo eventuale:

 

“Soggettivamente, la Corte non ha avuto dubbi nel ritenere che, l'intenzionalità dell'agire dell'imputato va considerata nella forma del dolo eventuale.

Dietro un allettante compenso, per conto di un trafficante di cocaina, con una vettura messagli a disposizione all'uopo, con un cellulare fornito per mantenersi in contatto, seguendo le istruzioni ricevute dal trafficante, in circa 19 ore, dalla Romania, l'imputato è giunto dalla Romania in Svizzera. Dinnanzi a questa condotta che calza a pennello con quella di corriere, la Corte si è convinta che l'accusato non solo dubitasse, come ha ammesso, ma aveva ben inteso che stava trasportando della droga. Ma si è di fronte ad dolo eventuale e non diretto, non essendo dimostrato che il prevenuto fosse a conoscenza dell'esatto quantitativo e del tipo di droga, ancorché già solo per la presenza delle due valigie atte all'occultamento, non poteva ignorare che si trattasse di un ingente quantitativo di stupefacenti.

(sentenza impugnata, consid. 10.3, pag. 17 e 18)

 

Questa conclusione lega, in assenza di un appello del PP, questa Corte.

 

                                   8.   Per la commisurazione della pena, i primi giudici hanno svolto le seguenti considerazioni:

 

“A qualificare, oggettivamente, la colpa di AP 1, è il quantitativo di droga detenuto e trasportato dalla Romania fino alla Svizzera. Si tratta di ben 2'531.82 grammi di cocaina, di notevole purezza, stupefacente che per fortuna, non è stato messo in circolo, grazie al provvidenziale intervento delle guardie di confine. Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell'ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell'autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un'infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1).

Sempre dal profilo oggettivo, la sua colpa è aggravata dall'aspetto transfrontaliero del traffico, avendo l'accusato attraversato ben quattro paesi: l'Ungheria, la Slovacchia, l'Austria e l'Italia, prima di arrivare in Svizzera. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l'autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all'interno dei confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1).

Soggettivamente, pesa il fatto che non ha agito perché era un consumatore ma solo, come ammesso da lui stesso, per lucro e per futili motivi, ossia perché non aveva nulla d'altro da fare e per compiacere a __________. Su questo punto, la Corte non ha creduto all'ultima versione fornita al dibattimento sull'asserito timore nei confronti __________, già solo perché in contrasto con quanto sempre egli ha asserito in inchiesta e poiché cozza, come emerge dal fascicolo processuale, con le predette vacanze in Messico.

AP 1 ha inoltre delinquito anche se non aveva nessun bisogno di farlo, giacché viveva in ottime condizioni finanziarie, conducendo una vita privilegiata da studente mantenuto, circostanza poco comune nel mondo criminogeno dei corrieri. Non certamente paragonabile a quelli che per esigui compensi si prestano a fare i body packer, ingoiando ovuli contenenti stupefacente, mettendo pure a repentaglio la loro vita.

 

Per finire, ad aggravare la colpa di AP 1, la Corte ha tenuto conto del fatto che ha coinvolto, senza scrupoli, __________, suo amico d'infanzia, che a causa di questa vicenda, ha pure trascorso quasi due mesi in prigione.

 

Venendo alle attenuanti, la Corte ha considerato che l'imputato ha agito come esecutore di ordini e con un intento criminale che va smorzato, ma non più di tanto, per la sua giovane età di 23 anni.

 

Da ultimo ha altresì preso in considerazione la collaborazione fornita agli inquirenti, considerandola tuttavia di basso profilo, a fronte delle versioni poco chiare e fumose che l'accusato ha fornito evidentemente alfine di sminuire la propria responsabilità, in particolare in punto all'obiettivo del viaggio, alla presenza della droga nelle valigie, al movente con riferimento al timore nei confronti di __________. Tanto che, anche al dibattimento, l'imputato ha dato l'impressione alla Corte di non essersi sufficientemente distanziato da quanto commesso, venendo meno in tal modo un'assunzione piena di responsabilità.

Ciò detto, trattandosi di ben oltre 2,5 kg di cocaina con un grado di purezza elevato, partendo da una pena base tra i 4 e i 5 anni, pur tenendo conto del dolo eventuale, delle attenuanti testé dette, nonché della sensibilità alla pena dovendo il reo espiare in carcere lontano dai suoi affetti familiari, la Corte ha pronunciato una pena nei suoi confronti di 3 anni e 4 mesi di detenzione, che evidentemente non può essere messa al beneficio della sospensione condizionale parziale.”

(sentenza impugnata, consid. 11.2., pag. 19-21).

 

                                   9.   Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga ridotta e contenuta in 3 anni al massimo, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale sostenendo che, in primo grado, “non si è adeguatamente tenuto conto dell’aspetto soggettivo dell’autore, delle sue condizioni personali, della sua incensuratezza, dell’unicità dell’atto commesso e delle conseguenze che la pena avrà sul suo futuro” (doc III CARP).

 

A sostegno di tale richiesta, al dibattimento la sua patrocinatrice ha sviluppato le seguenti argomentazioni:

 

-     i primi giudici hanno dato un peso eccessivo al quantitativo di stupefacente trasportato e non hanno, al contrario, sufficientemente considerato che AP 1 era un semplice trasportatore, che egli ha agito per un compenso irrisorio (se paragonato al rischio corso) e che, per lui, si è trattato di un episodio unico ed isolato;

-     non è stata sufficientemente considerata nemmeno la collaborazione da lui prestata agli inquirenti, davanti ai quali ha ammesso fin da subito le proprie responsabilità;

-     i primi giudici hanno sbagliato attribuendo a spregiudicatezza  il coinvolgimento dell’amico poiché, in realtà, esso è ascrivibile a leggerezza ed immaturità;

-     andava dato maggior peso attenuante alla giovane età dell’autore, alla sua incensuratezza, alla sua particolare sensibilità alla pena da scontare lontano da casa e dai suoi cari, alle conseguenze negative che l’esecuzione di una pena detentiva interamente da scontare potrebbe avere sulla sua vita e, infine, al buon comportamento tenuto in carcere che dimostra come, in realtà, AP 1 sia un giovane volenteroso e con voglia di fare.

                                10.   L’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

 

                                11.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                         La pena deve, dunque, essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve, poi, procedere ad una  ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

                            12. a.   In concreto, relativamente agli objektive Tatkomponenten, i primi giudici hanno considerato tutti gli elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare la colpa dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.

Essi hanno, dunque, discusso e considerato come elementi qualificanti la colpa di AP 1 l’estensione internazionale del traffico, ritenuto come il condannato abbia attraversato, in un viaggio durato 19 ore, l’Ungheria, la Slovenia, l’Austria e l’Italia e come nemmeno il controllo effettuato dalle guardie di confine in uscita dall’Ungheria abbia funto per lui da elemento dissuasore nonché il quantitativo – in concreto, certamente importante trattandosi di ca 2’500 gr. – di droga trasportato (STF 6B_843/2014 del 7 aprile 2015 consid. 1.1.1; 6B_632/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 1.2; 6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4; 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 3.2; DTF 118 IV 342 consid. 2c). E’, certamente, vero che, come ricordato dalla Difesa, il quantitativo di stupefacente trattato non è né l’unico elemento da considerare né quello a cui dare un peso predominante. Tuttavia, nella misura in cui maggiore è il quantitativo trattato, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo, il quantitativo è, comunque, un elemento la cui importanza non può essere né banalizzata né trascurata.

Correttamente, essi hanno, invece, ritenuto elemento attenuante il fatto che AP 1 è stato un semplice trasportatore (“esecutore di ordini”).

 

                                  b.   Relativamente alla Tatverschulden, è ancora in armonia con la giurisprudenza federale che i primi giudici hanno considerato quale circostanza aggravante il fatto che AP 1 non é tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ). Altrettanto conforme alla giurisprudenza federale è il giudizio dei primi giudici secondo cui aggrava la colpa del condannato il fatto che la sua decisione di delinquere è stata presa in piena libertà, avendo egli una più che buona situazione finanziaria di base: infatti, egli riceveva dal padre, per le sue spese, 1.000/1500 € al mese in un paese in cui il reddito medio mensile è di ca. 400 €; cfr. http://www.confindustriaromaniatv.ro/il-salario-medio-netto-per-il-2015/). E’, dunque, in modo esente da pecche che i primi giudici hanno considerato - quale aggravamento della colpa di AP 1 - la circostanza che egli, non solo ha agito per puro spirito di lucro, ma lo ha fatto unicamente per assicurarsi il superfluo del superfluo, e meglio la possibilità di passare alcuni giorni a Milano del tutto spesato (cfr., fra le altre, CARP __________ inc. 17.2015.66).

                                         Su questo punto, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui andrebbe considerato, ad attenuazone della colpa dell’autore, l’esiguità del compenso già solo perché il valore dei circa 500.- Euro pattuiti (compenso netto, poiché le spese erano già coperte) va definito, non tanto relativamente al rischio corso, quanto in relazione alla situazione del paese in cui AP 1 viveva: non può certamente dirsi esiguo un compenso superiore al reddito medio mensile di quel paese.

 

                                         In questo senso, altrettanto correttamente i primi giudici hanno rilevato che la situazione di AP 1 si distingue chiaramente - nel senso che la sua colpa è nettamente maggiore - da quella di coloro che, a causa di situazioni di base disastrate, se non addirittura per fame, si prestano a trasportare droga, in alcuni casi, anche ingerendola e mettendo, così, a rischio la loro stessa vita.

Sempre in questo ambito, è ancora in un procedimento del tutto condivisibile che essi hanno considerato, come elemento aggravante la sua colpa, la spregiudicatezza dimostrata nel non essersi fatto alcuno scrupolo a coinvolgere nel suo sciagurato viaggio - verosimilmente per creare l’apparenza di due giovani amici in viaggio di vacanza - un ignaro amico d’infanzia che ha dovuto subire quasi due mesi di carcerazione preventiva prima che la sua completa estraneità ai fatti fosse dimostrata (cfr., per un caso analogo, CARP inc. 17.2015.66 in re __________).

                                         La tesi proposta su questo punto dalla Difesa AP 1 ha agito, non per spregiudicatezza, ma per leggerezza dovuta all’età non ha convinto la Corte: AP 1 ha, infatti, un’età in cui si è perfettamente in grado di comprendere i rischi legati al traffico di stupefacenti e, quindi, egli era perfettamente in grado di comprendere i rischi che faceva correre all’amico.

                                     

                                   c.   Pur non essendo la questione stata esplicitata in modo chiarissimo, dalla lettura della motivazione sembra che i primi giudici abbiano considerato che, date queste circostanze, ad un autore che avesse delinquito con dolo diretto avrebbero inflitto una pena base (cioè, senza tener conto delle circostanze personali) variante fra i 4 e i 5 anni.

Questa valutazione è solo parzialmente condivisibile: la scrivente Corte reputa, infatti, che, dati gli elementi sin qui evidenziati, ad un autore che avesse agito con dolo diretto non potrebbe essere inflitta una pena base inferiore ai 5 anni.

La pena così determinata deve, però, subire un’importante diminuzione in considerazione dell’accertamento - che, come visto, lega questa Corte - secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale relativamente al tipo di droga trasportato e al suo quantitativo (STF 6B_611/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3; 6B_238/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 5.6; 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3; con specifico riferimento al trasporto di droga, cfr. sentenza CARP 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 consid. 17; CARP inc. 17.2015.66 in re __________ e STF 6S.676/1994 del 3 novembre 1995 consid. 1 e/cc, citata in sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003 consid. 22 lett. h nonché in Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47 CP, n. 116, pag. 923, in cui il TF ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto).

Ne deriva che la pena “base” - che, ancora, andrà ponderata in funzione delle circostanze personali - si riduce a 3 anni e 6 mesi.

 

                                  d.   AP 1 non può dedurre particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale. Da un lato, dalla sua vita anteriore non emergono circostanze di cui si possa, in qualche modo, tener conto in senso attenuante: non si registra, infatti, né un vissuto particolarmente tragico, né circostanze particolarmente meritorie che potrebbero essere considerati a suo favore.

Relativamente alla realtà in cui viveva, AP 1 era infatti particolarmente fortunato: come evidenziato dai primi giudici, egli “viveva in ottime condizioni finanziarie, conducendo una vita privilegiata da studente mantenuto” (sentenza impugnata, consid. 11.2., pag. 20).

 

Contrariamente alla tesi difensiva, egli non può trarre particolari benefici neppure dal suo comportamento processuale visto che, come evidenziato dai primi giudici, la sua collaborazione con gli inquirenti non può dirsi esemplare: i suoi cambiamenti di versione e le sue reticenze dimostrano, in effetti, che egli ha voluto nascondere o, perlomeno, sminuire le sue responsabilità. Ciò che indica, in ogni caso, come non ci sia un ravvedimento che si potrebbe considerare ad attenuazione della sua colpa. E’, dunque, in un approccio esente da critiche che i primi giudici hanno ritenuto basso il valore attenuante della collaborazione da lui prestata agli inquirenti “a fronte delle (sue) versioni poco chiare e fumose”.

 

Contrariamente a quanto preteso dalla Difesa, nemmeno può essere considerata a favore dell’imputato l’assenza di precedenti, l’incensuratezza essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2).

 

Secondo la Difesa, la giovane età di AP 1 dovrebbe avere un valore attenuante maggior di quello che le è stato dato dai primi giudici. Questa Corte non condivide tale opinione e ritiene, al contrario, che i primi giudici abbiano troppo generosamente considerato che l’intento criminale di AP 1 “va smorzato” in forza della sua “giovane età”, poiché non va dimenticato che, al di là delle sue altalenanti dichiarazioni, egli non si è fatto scrupolo alcuno ad aderire immediatamente alla richiesta - che non poteva che concernere affari loschi - di colui che sapeva essere un trafficante di droghe pesanti, peraltro già condannato per diversi reati (cfr CARP inc. 17.2015.66 in re __________ in cui l’età dell’autore - 25 anni - non è stata ritenuta un elemento attenuante).

Del resto, pur essendo giovane, AP 1 ha raggiunto un’età in cui si è in grado di valutare e comprendere i rischi e il danno sociale creato con il traffico di stupefacenti. Questo a maggior ragione in concreto, visto l’alto livello formativo del qui appellante. Ne deriva che AP 1 non può derivare, da tale circostanza, nessun’attenuante.

 

Neppure la Corte ha condiviso la tesi difensiva secondo cui il criterio della sensibilità alla pena avrebbe dovuto avere un peso attenuante maggiore rispetto a quello attribuitogli dalla prima Corte. Da un lato, perché la situazione gli è pienamente addebitabile, avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo. Dall’altro, e soprattutto, perché risulta che, in questi 8 mesi di detenzione i suoi genitori gli hanno già due volte reso visita in carcere (verb. dib. d’appello, pag. 3) e non v’è ragione di credere che essi non torneranno a trovarlo: in questo senso, gli indiscutibili disagi che egli patisce a seguito della detenzione non possono dirsi sensibilmente maggiori rispetto a quelli degli altri detenuti.

Infine, nemmeno ha convinto la Corte la tesi difensiva secondo cui il criterio dell’effetto che l’esecuzione della pena detentiva avrà sulla vita futura del condannato imporrebbe una significativa  riduzione della pena. Da un lato, perché, per costante giurisprudenza, questo criterio permette soltanto correzioni marginali, la pena dovendo comunque e sempre essere commisurata in funzione della colpa (STF 6B_78/2008, 6B_ 81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). E, dall’altro, perché, proprio in funzione della giovane età del condannato, l’effetto negativo dell’esecuzione della pena sulla sua vita futura si risolve in un ritardo nella conclusione degli studi (che, peraltro, egli può ridurre mettendo a frutto questi anni per migliorare le sue conoscenze, grazie anche alle numerose possibilità offerte dalle nuove tecnologie) che non pregiudicherà - tantomeno in modo irrimediabile - il suo inserimento nel mondo lavorativo.

 

In conclusione, questa Corte ritiene che la pena di 3 anni e 4 mesi sia del tutto adeguata alla colpa di AP 1.

 

                                13.   Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                                                              77 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

40, 47, 50 e 51 CP,

19 LStup,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

ha pronunciato:       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 3., 4. e 5. della sentenza 22 ottobre 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

 

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

 

infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, il 10 maggio 2015, detenuto e trasportato dalla Romania fino al valico doganale Svizzero di Chiasso - Brogeda 2'531.82 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio dal 74.2% all’83.6%,

 

                               1.1.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                   2.   Il condannato è mantenuto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

 

                                   3.

                               3.1.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato e, per esso, allora a beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

 

                               3.2.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.    800.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 1'000.00

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

    3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.