Incarto n.
17.2015.202

Locarno

25 gennaio 2016/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

sedente per statuire, nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione, nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 novembre 2015 da

 

 

AP 1

 

 

avverso la mancata assegnazione di un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata dalla Pretura penale di Bellinzona in data 17.11.2015 (inc. 91.2015.193);

 

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello del 21 dicembre 2015;

 

posto che il procedimento di appello si svolge in forma scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto che:              -   la Sezione della circolazione, con decreto di accusa n. 22226/404 del 26 giugno 2015, ha dichiarato l’avv. AP 1 autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili e ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                     -   con sentenza del 17 novembre 2015, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dal qui appellante, lo ha prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel citato decreto d’accusa ed ha respinto la sua richiesta di indennità;

 

                                     -   il 27 novembre 2015, l’avv. AP 1 ha annunciato di volere interporre appello contro il dispositivo 3 di tale sentenza (doc. CARP I, II), intenzione confermata, il 21 dicembre 2015, con la necessaria dichiarazione d’appello in cui ha chiesto, con l’annullamento del citato dispositivo, che gli sia riconosciuta “un’equa un’indennità di totali fr. 2251.60 più IVA” in quanto “si è difeso da solo e ha quindi diritto alle indennità di inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lit. c CPC”(doc. CARP III).

 

                                     -   in data 23 dicembre 2015, questa Corte ha intimato alle parti la citata dichiarazione di appello assegnando loro un termine per presentare eventuali osservazioni (doc. CARP IV).

 

                                     -   con scritto del 29 dicembre 2015, la Sezione della circolazione di Camorino ha richiamato il suo decreto d’accusa senza formulare ulteriori osservazioni (doc. CARP V).

 

                                     -   il 13 gennaio 2015, anche il presidente della Pretura penale di Bellinzona ha comunicato di non avere osservazioni (doc. CARP VI).

 

 

considerato in diritto che:

 

                                     -   la pretesa che l’appellante fonda sull’art 95 cpv 3 lett c CPC (indennità di inconvenienza) va, in realtà, risolta in applicazione dell’art. 429 CPP;

 

                                     -   giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a);

 

                                     -   secondo la giurisprudenza federale e cantonale e la dottrina unanime, vi è diritto ad un’indennità ex art. 429 cpv 1 lett. a CPP soltanto nei casi in cui l’intervento di un avvocato è necessario e le spese sono coperte soltanto se esse appaiono adeguate (DTF 138 IV 197; DTF 107 IV 155 consid. 5; 110 Ia 156 consid. 1a; STF dell’8 giugno 2009, inc. 6B_976/2008, consid. 2.3; Messaggio, pag. 1231; Mini, Commentario CPP, n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar StPO, n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP);

 

                                     -   si considera necessario il patrocinio di un avvocato quando il caso è complesso sotto il profilo materiale o giuridico ritenuto che inconvenienti minori, quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza, non danno diritto ad un indennizzo (STF 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2; CARP, 17.2011.9 del 24 marzo 2011 consid. 3.3 a; CRPTI 60.2011.415 del 07 marzo 2012 consid. 2.3.2; Messaggio CPP, p. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP);

 

                                     -   in concreto, la disanima dei fatti che hanno originato l’apertura del procedimento penale non presentava alcuna difficoltà, né dal profilo fattuale né da quello giuridico (ciò che é, peraltro, confermato dalla brevissima durata del pubblico dibattimento tenutosi di fronte al giudice di primo grado; cfr verb. dib. 17.11. 2015 pag. 1 e 2);

 

                                     -   ne segue che nessun appunto può essere mosso alla decisione del giudice di primo grado di respingere la richiesta di indennizzo delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP): non vi era, in concreto, l’oggettiva necessità di farsi assistere da un patrocinatore;

 

                                     -   per la stessa ragione, e sostanzialmente per la natura più che bagatellare della fattispecie e il conseguente limitato disagio derivante dal procedimento, nemmeno le spese fatte valere possono essere risarcite;

 

                                     -   è ancora per la stessa ragione, che la pretesa dell’appellante non può essere accolta nemmeno sulla scorta dell’art 429 lett b CPP che prevede il risarcimento del danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

 

                                     -   gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr. 200.- di tassa di giustizia, art. 22 cpv. 3 LTG), sono posti a carico dell’appellante.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      398 e segg. e 429 CPP,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

1.L’appello è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                   fr.           200.-          

b) spese complessive               fr.              50.-          

                                                     fr.           250.-          

 

sono a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.