Incarto n.
17.2015.215

17.2016.100

Locarno

25 maggio 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Francesca Lepori-Colombo e Ilario Bernasconi

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 novembre 2015 da

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 18 dicembre 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 10 gennaio 2016;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 16 dicembre 2003, l’avv. PC 1 è stata nominata dall’allora GIAR difensore d’ufficio di AP 1 nell’ambito di alcuni procedimenti penali che opponevano la sua assistita a __________ per fatti che qui non si giustifica ripercorrere.

                                  B.   Il 20 aprile 2009, ritenendo del tutto lacunoso e sbagliato l’operato dell’avv. PC 1, AP 1 ha fatto spiccare, nei suoi confronti, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera (in seguito UEF) un precetto esecutivo con cui ha chiesto il pagamento di fr. 250'000.-, oltre interessi al 5 % dal 1° aprile 2004. Quale causa del credito, il precetto riportava quanto segue:

 

  Per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione - infedeltà - negligenza - incoscienza - irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso - autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata - nella causa __________ - come da miei scritti - art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”. 

 

Identici precetti esecutivi sono stati fatti notificare all’avv. PC 1 anche il 20 aprile 2010 e il 2 maggio 2011.

                                  C.   Dopo avere soprasseduto ai due primi precetti esecutivi, il 5 maggio 2011, l’avv. PC 1 ha sporto querela contro AP 1 “per diffamazione e calunnia e ogni altro reato che andrà a configurarsi nel corso dell’istruttoria” connessi con la ricezione del terzo precetto esecutivo, chiedendo, inoltre, che la querelata venisse astretta a versarle la somma di fr. 10'000.- per torto morale.

                                  D.   Con decreto di accusa del 10 agosto 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione per quanto indicato quale titolo del credito nel PE 2 maggio 2011 e ne ha proposto la condanna a una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospendendo l’esecuzione della pena per un periodo di prova di due anni e condannando l’imputata al pagamento di una multa di fr. 200.- e rinviando l’avv. PC 1 al foro civile per la pretesa di risarcimento.
Determinandosi sull’opposizione dell’imputata, con sentenza del 21 marzo 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la pena pecuniaria proposta nel decreto d’accusa.
Il giudizio pretorile è stato confermato dalla scrivente Corte con pronuncia del 20 maggio 2014.
Il ricorso inoltrato da AP 1 contro tale giudizio è stato dichiarato inammissibile dal TF in data 8 dicembre 2014.

 

                                  E.   Nel frattempo, in data 3 maggio 2012 e 4 maggio 2013, AP 1 ha nuovamente fatto spiccare dall’UEF due precetti esecutivi nei confronti dell’avv. PC 1 con cui ha chiesto, per ognuno di essi, il pagamento di fr. 250'000.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2004, indicando (letteralmente) la stessa causale già menzionata nelle precedenti ingiunzioni (cfr., al riguardo, consid. B).

                                  F.   A seguito delle querele sporte dall’avv. PC 1 il 10 maggio 2012 e il 21 maggio 2013, il PP, con (unico) decreto d’accusa del 24 febbraio 2014, ha nuovamente ritenuto AP 1 autrice colpevole di diffamazione ed ha proposto la condanna della donna ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna. Ha, inoltre, rinviato l’AP PC 1 al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
La prevenuta ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  G.   Il 19 maggio 2014, AP 1 ha fatto spiccare dall’UEF un ulteriore precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PC 1 con cui, ancora una volta, ha chiesto il pagamento di fr. 250'000.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2004, indicando la stessa causale menzionata nelle precedenti ingiunzioni.

                                  H.   A seguito della nuova denuncia (datata 27 maggio 2014) dell’escussa, il PP - con decreto d’accusa 10 ottobre 2014 - ha ancora una volta ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e rinviando l’AP al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
Anche contro questo DA, l’imputata ha sollevato tempestiva opposizione.

                                    I.   Con decreto 27 febbraio 2015, il presidente della Pretura penale - ritenuto come l’imputata non si fosse presentata al dibattimento - ha stralciato il procedimento conseguente all’opposizione ai due DA, dichiarando gli stessi definitivi.

                                  L.   Determinandosi sul reclamo interposto da AP 1 contro la decisione pretorile, la CRP, con pronuncia 20 luglio 2015, ha annullato il decreto di stralcio e ha rinviato gli atti al presidente della Pretura penale per i suoi incombenti di giudizio.

                                  M.   Dopo il dibattimento, con sentenza 27 ottobre 2015, il presidente della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale di fr. 3'600.- oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 1'450.-. Il primo giudice ha, inoltre, rinviato l’AP al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

                                  N.   Con scritto 5 novembre 2015, l’imputata ha presentato, contro la sentenza pretorile, annuncio d’appello che ha confermato, il 10 gennaio 2016, con dichiarazione scritta in cui - nella sostanza - ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa.

                                  O.   Il 17 maggio 2016 è stato esperito il pubblico dibattimento durante il quale AP 1 ha ribadito la sua richiesta di proscioglimento integrale e ha presentato un’istanza d’indennità ex art. 429 CPP.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Determinandosi sulle opposizioni ai DA del 24 febbraio e del 10 ottobre 2014, il presidente della Pretura penale è stato, in pratica, chiamato a statuire sulla medesima imputazione di diffamazione già esaminata nel suo giudizio 21 marzo 2013, ritenuto che il tenore del PE del 2 maggio 2011 (allora oggetto di giudizio) è identico a quello (qui in esame) dei PE 3 maggio 2012, 4 maggio 2013 e 19 maggio 2014.
Nella sua pronuncia, il primo giudice - dopo avere inizialmente respinto alcune censure formali sollevate dall’imputata - ha ribadito che le espressioni utilizzate nei 3 PE erano “indubitabilmente suscettibili di nuocere e ledere l’onore dell’accusatrice privata” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 12-13). Il pretore ha, quindi, spiegato che il tenore inutilmente offensivo dei PE lasciava “supporre che le affermazioni (…) vengano proferite prevalentemente per fare della maldicenza nei confronti dell’accusatrice privata” e ciò a maggior ragione ritenuto che AP 1 - già condannata per fatti praticamente identici - era perfettamente consapevole della gravità delle sue affermazioni. Non potendo, dunque, ammettere l’imputata alle prove liberatorie di cui all’art. 173 cifra 3 CP, il primo giudice l’ha nuovamente dichiarata colpevole di diffamazione (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 13-14).

                                   2.   Le censure formali sollevate dall’appellante - identiche a quelle già sollevate nel precedente procedimento - sono risolte, in applicazione, per analogia, dell’art. 82 cpv. 4 CPP, con il rinvio al consid. 4 pag. 11-13 della sentenza emanata il 20 maggio 2014 da questa Corte (inc. n. 17.2013.215).

 

                                   3.   Completamente destituita di fondamento è la richiesta di abbandono del procedimento in applicazione degli art. 54 CP e 8 CPP presentata per la prima volta in questa sede dall’appellante.
Ricordato che, dopo la promozione dell’accusa, l’abbandono del procedimento in applicazione dei suddetti disposti non è più possibile (in caso il giudice deve comunque pronunciarsi sull'accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione, cfr. DTF 139 IV 220), si rileva che, in concreto, i presupposti dell’art. 54 CP non sono palesemente adempiuti: in particolare, non risulta che AP 1 sia stata duramente colpita dalle conseguenze del suo atto.

                                   4.   Nel merito delle accuse, AP 1 - come già in Pretura penale - sostiene, nella sostanza, che il contenuto dei tre PE riporta la realtà dei fatti, ritenuto che il difensore d’ufficio ha esercitato la sua funzione in modo assolutamente lacunoso ed irrispettoso della sua persona.

                                   5.   Per quanto riguarda i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sull’art. 173 CP, si rinvia al consid. 5.a della sentenza 20 maggio 2014 di questa Corte (inc. n. 17.2013.215).

 

                                   6.   Come esposto nella citata sentenza di questa Corte (inc. n. 17.2013.215, consid. 6 e 7) e nel giudizio 27 ottobre 2015 della Pretura penale (inc. 81.2014.164, consid. 6 e 6.1), è innanzitutto pacifico che, in concreto, sono adempiuti sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi del reato di diffamazione.
Non può, infatti, essere messo in dubbio che il testo dei 3 precetti esecutivi qui in esame (riprodotto sopra, sub consid. B) analizzato non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dallo scritto nel suo insieme, è suscettibile di nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata.
Pure evidente è che l’appellante ha agito con intenzionalità, essendo ella perfettamente consapevole del carattere offensivo delle espressioni utilizzate nei suoi PE e ciò a maggior ragione ritenuto che - all’epoca dei fatti qui in discussione - era già stato emanato nei suo confronti il DA 10 agosto 2011 per fatti identici a quelli qui in discussione (addirittura i PE 4 maggio 2013 e 19 maggio 2014 sono stati fatti spiccare dall’imputata dopo l’emanazione della sentenza della Pretura penale che confermava il suddetto DA).

                                   7.   Anche per quanto riguarda le prove liberatorie di cui all’art. 173 cifra 3 CP, a cui si appella AP 1, si rinvia al consid. 8 della sentenza 20 maggio 2014 di questa Corte (inc. n. 17.2013.215) - riferito al precetto esecutivo del 2 maggio 2011, ma perfettamente calzante anche al caso di specie - che viene qui di seguito riprodotto:

  nella domanda di esecuzione, a cui ha fatto seguito il precetto esecutivo in rassegna, l’imputata non aveva alcuna necessità di riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e giurisprudenza evidenziano, infatti, che l’indicazione della causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) in una domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto esecutivo è sufficiente allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di pretesa che viene avanzata contro di lui, così da poter decidere se fare opposizione o meno al precetto stesso (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3a edizione, § 16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar SchKG I, 2010, ad art. 67 n. 43).
In concreto, la causa su cui l’appellante fondava la propria pretesa poteva sufficientemente essere definita con una generica formulazione del tipo “non corretta esecuzione del mandato nel procedimento …”: le offensive affermazioni riportate nella domanda di esecuzione e che, di riflesso, sono state riprese nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto superflue.
L’imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive dell’onore del suo ex difensore d’ufficio senza che esse fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente.
L’appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il precetto esecutivo mirava ad interrompere la prescrizione della propria pretesa. Ora, è vero che la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione quali una domanda di esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO): ma, come già accennato, lo scopo dell’interruzione della prescrizione è raggiunto allorquando la pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza necessità di fornire particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara rilevanza penale. Il vero intento di addurre tanti, inutili e offensivi elementi nella domanda di esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di fare della maldicenza”.

Da quanto precede discende che AP 1 non può essere ammessa alle prove liberatorie ex art. 173 cifra 3 CP.

Confermata è, quindi, la sua condanna per diffamazione per i fatti descritti nei DA 24 febbraio e 10 ottobre 2014.

 

Commisurazione della pena

 

                                   8.   Il primo giudice - dopo avere osservato che le pene proposte nei DA erano “confacentemente proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse e rettamente commisurate al grado di colpa dell’imputata” - ha condannato AP 1 ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna.
Il primo giudice ha altresì ritenuto che - “visto il reiterare dell’agire penalmente punibile dell’imputata” nonché il suo “atteggiamento testardo e accanito”, ed essendo pertanto la prognosi sfavorevole - non c’era spazio per la concessione della sospensione condizionale della pena (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 15).

                                   a.   Il reato di diffamazione è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 173 cifra 1 CP).

                                  b.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                   c.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                  d.   La pena inflitta dal primo giudice all’appellante appare oltremodo severa soprattutto se confrontata con quella di 5 aliquote giornaliere irrogatale dal giudice della Pretura penale (e confermata dalla scrivente Corte) nell’ambito del procedimento penale scaturito dal DA 10 agosto 2011, concernente un (unico) identico caso di diffamazione.
Quale ragionamento possa giustificare una pena di tale portata non è dato a sapere, ritenuto oltretutto che il primo giudice non ha motivato la sua decisione.
A mente di questa Corte, pur tenuto conto del fatto che il presente giudizio concerne 3 distinti episodi di diffamazione e pur considerando quali aggravanti la pervicacia nel ripetere comportamenti già sanzionati penalmente e la totale assenza di ravvedimento, si giustifica di infliggere a AP 1 una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere.
L’importo dell’aliquota giornaliera dev’essere fissato in soli fr. 30.-, ritenuta la situazione economica - tutt’altro che florida - dell’appellante (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2).

 

 

La pena non può essere posta al beneficio della sospensione condizionale per i motivi esposti nella sentenza impugnata (cfr. consid. 8 del presente giudizio).

                                   9.   Da confermare è, infine, il rinvio dell’accusatrice privata PC 1 al foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura (cfr. dispositivo 3 della sentenza impugnata).

Indennità

                                10.   La condanna dell’appellante esclude qualsiasi ipotesi di indennizzo ex art. 429 CPP.


Tassa di giustizia e spese

 

                                11.   La tassa di giustizia e le spese di primo grado rimangono interamente a carico di AP 1.
Gli oneri processuali d’appello - fissati in soli fr. 600.- per tenere conto della situazione economica di AP 1 (art. 425 CPP) - sono posti per 4/5 a suo carico e per 1/5 a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
173 CP,
34, 42, 47, 49 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425 e 428 CPP e la LTG,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

       Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarata autrice colpevole di diffamazione per avere, a __________ e a __________, in tre occasioni (3 maggio 2012, 14 maggio 2013 e 19 maggio 2014), fatto intimare all’avv. PC 1, tramite l’Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, i PE nr. 274539 del 3 maggio 2012, nr. 280574 del 14 maggio 2013 e nr. 286967 del 19 maggio 2014, indicando testualmente quale titolo del credito/causa dell’obbligazione: “per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione - infedeltà - negligenza - incoscienza, irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata - nella causa __________ - come da miei scritti - (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.

 

                               1.2.   AP 1 è condannata:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- per il procedimento di primo grado.

 

                              1.3.     L’accusatrice privata PC 1 è rinviata al foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

                              1.4.     L’istanza d’indennità ex art. 429 CPP è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.          500.--          

-  altri disborsi                            fr.          100.--

                                                     fr.          600.--          

 

per 4/5 a carico dell’appellante e per 1/5 a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.