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Incarto n. 17.2016.10+31+32 |
Locarno 11 marzo 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Francesca Lepori Colombo |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 novembre 2015 e confemata con dichiarazione di appello 11 gennaio 2016 da
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AP 1
rappr. dall' DI 1 |
e sull’appello incidentale 13 gennaio 2016 presentato dal
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PP 1
contro la sentenza emanata il 3 novembre 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno nei confronti dell’appellante principale (motivazione scritta intimata il 29 dicembre 2015) |
esaminati gli atti;
ritenuto
che A. Con atto d'accusa 16 settembre 2015 a AP 1 sono
stati imputati i seguenti reati:
“1. ripetuto
furto aggravato (per mestiere)
per avere,
nel periodo 03.12.2009 - 20.07.2015, in 6 occasioni, a __________, __________ e
__________,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, operando, in
modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano,
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per
un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 34'733.75, refurtiva
non recuperata;
e meglio,
1.1. il 03/04.12.2009, tra le ore 15.00 e le
ore 07.30, a __________, in via __________,
forzando l'entrata secondaria ed un cassetto di una camera (la n. 5),
sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro, un apparecchio di videosorveglianza e
una centrale filodiffusione, per un valore complessivo di refurtiva denunciata
di CHF 20'078.75;
1.2. il 08.07.2010, tra le ore 03.35 e le ore
03.45, a __________, in via __________,
forzando la porta dell'ufficio ed un cassetto di una camera (la n. 5),
sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro, un portamonete, un orologio a pendolo e
2 candelabri per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF
5'120.00;
1.3. il 07/08.07.2015, tra le ore 17.15 e le 05.00,
a __________, in via __________,
forzando la porta d'entrata dell'ufficio e 2 casseforti, tentato di sottrarre,
ai danni delPC 2, cose mobili altrui; reato non portato a termine in quanto
disturbato da terzi e quindi datosi alla fuga;
1.4. il 14/15.07.2015, tra le ore 22.00 e le ore 06.45, ad __________, in via __________, forzando la porta d'entrata principale, tentato di sottrarre ai danni dellaPC 3, __________, cose mobili altrui;
1.5. il 15.07.2015, tra le ore 03.38 e le ore
03.44, ad __________, in __________, forzando una cassaforte, sottratto, ai
danni dell’PC 4, denaro contante ed un passaporto per un valore complessivo di
refurtiva denunciata di CHF 9'402.00;
1.6. il 20.07.2015, tra le ore 03.45 e le ore
03.55, a __________ in via __________, forzando la porta d'emergenza e la porta
dell'ufficio, sottratto, ai danni dell'PC 1, denaro per un valore di CHF
133.00 e gioielli vari per un valore non quantificato dall'accusatore
privato;
2. ripetuto
danneggiamento (parzialmente di lieve entità)
per avere, nelle
circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i furti di cui al
punti 1, infrangendo mediante utilizzo di cacciaviti le porte d'accesso di
diversi esercizi pubblici, causato danni per un valore complessivo denunciato
di almeno CHF 6'440.75;
segnatamente,
2.1. nelle circostanze di cui al punto 1.1., causato all'PC 1, la rottura del cilindro della porta d'entrata secondaria, del cassetto di un mobile nella camera n. 5, per un valore di danno denunciato di CHF 602.55;
2.2. nelle circostanze di cui al punto 1.2., causato all'PC 1, la rottura della porta dell'ufficio e del cassetto di un mobile nella camera n. 5, per un valore di danno non quantificato dall'accusatore privato;
2.3. nelle circostanze di cui al punto 1.3.,
causato al PC 2, la rottura del
cilindro della porta terrazza, della porta blindata del locale cassaforte e del
cassetto del bancone della ricezione, per un valore di danno denunciato di CHF
3'472.20;
2.4. nelle circostanze di cui al punto 1.4.,
causato alla PC 3, la rottura del cilindro della porta principale, per un
valore di danno denunciato di CHF 200.00;
2.5. nelle circostanze di cui al punto 1.5.,
causato all'PC 4, la rottura della cassaforte per un valore di danno denunciato
di CHF 1'000.00;
2.6. nelle circostanze di cui al punto 1.6., causato PC 1, la rottura del cilindro della porta d'emergenza e della porta scorrevole, per un valore di danno denunciato di CHF 1'166.00;
3. ripetuta
violazione di domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto, nelle
circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 1.1., 1.2, 1.5 e 1.6. ed al
fine di commettere i relativi furti, indebitamente e contro la volontà degli
aventi diritto, all'interno dei summenzionati esercizi pubblici;
rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze di cui ai
punti 1.3 e 1.4. all'interno di quegli esercizi pubblici”.
B. Con sentenza 3 novembre 2015, la Corte delle assise correzionali di Locarno ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato per mestiere (in parte tentato), ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) per i fatti:
- dell’8 luglio 2010 ai danni dell’PC 1 di __________ (dispositivi n. 1.1.1, 1.2.1 e 1.3),
- del 7/8 luglio 2015 ai danni del PC 2 di __________ (dispositivi n. 1.1.2, 1.2.2 e 1.3),
- del 15 luglio 2015 ai danni dell’PC 4 (dispositivi n. 1.1.3, 1.2.3 e 1.3),
- del 20
luglio 2015 ai danni dell’PC 1 di __________ (dispositivi n. 1.1.4, 1.2.4 e
1.3).
La
Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle imputazioni contenute nell’AA in
relazione ai fatti del 3/4 dicembre 2009 ai danni dell’PC 1 di __________ e del
14/15 luglio 2015 ai danni della PC 3 di __________ (dispositivo n. 2).
In
applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato l’imputato alla
pena detentiva (a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle
inflittegli con sentenza 7 febbraio 2013 delle Assise correzionali di
Bellinzona e con DA del 28 luglio 2014 e del 5 marzo 2015 del MP del Canton
Ticino) di 12 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La Corte ha,
inoltre, posto a carico del condannato la tassa di giustizia di fr. 500.- e le
spese procedurali.
Il primo giudice ha, pure, rinviato gli accusatori privati al foro civile per
le loro pretese di corrispondente natura e ha ordinato la confisca di tutto
quanto in sequestro ad eccezione di una catenina a forma di anello in metallo e
di un cellulare Samsung (con carta SIM e caricatore) per i quali ha ordinato il
dissequestro.
C. Contro la sentenza
della Corte delle assise correzionali, il condannato ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello.
Con dichiarazione d'appello 11 gennaio 2016, egli ha precisato di impugnare i
dispostivi n. 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.3 (laddove relativo ai fatti di cui
al pto 1.2 AA) nonché 3 del giudizio impugnato e di contestare:
- la sua condanna per i fatti dell’8 luglio 2010 chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.2 e 2.2 e 3 (in relazione al pto. 1.2) dell’AA;
- il valore della refurtiva del furto da lui commesso il 15 luglio 2015 presso l’PC 4 ad __________ e dei relativi danni denunciati dall’accusatore privato (pto. 1.5 e 2.5 dell’AA);
- la
commisurazione della pena.
AP
1 ha, inoltre, protestato tasse e spese di giudizio della sede d’appello.
Non ha presentato istanze probatorie.
D. Con dichiarazione
d'appello incidentale 13 gennaio 2016, il procuratore pubblico ha dichiarato di
impugnare i dispositivi 2 e 3 del giudizio di primo grado, chiedendo che
l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche per i fatti del 3/4 dicembre
2009 ai danni dell’PC 1 di __________ e del 14/15 luglio 2015 ai danni della PC
3 di __________ (pti. 1.1, 1.4, 2.1, 2.4 e 3 in relazione ai pti. 1.1 e 1.4 AA)
e, di conseguenza, venga condannato alla pena detentiva di 16 mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto.
Nemmeno il procuratore pubblico ha presentato istanze probatorie.
E. Il pubblico
dibattimento d’appello è stato esperito il 26 febbraio 2016.
A conclusione dell’istruttoria dibattimentale e della discussione:
- il procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- AP 1 ha postulato:
- il suo proscioglimento dall’imputazione di furto (e reati connessi) di cui ai pti. 1.2, 2.2 e 3 (in relazione al pto. 1.2) dell’AA;
- la riduzione del valore della refurtiva e del danno di cui ai pti. 1.5 e 2.5 dell’AA ad un importo di fr. 2'050.- rispettivamente di fr. 300.-;
- la riduzione della pena detentiva a 3 mesi e 12 giorni (corrispondenti al periodo intercorso tra il suo arresto e il giudizio di primo grado).
Ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi
(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per
consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui
si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini,
Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss;
Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un
giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose
così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192 seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L’imputato: vita e precedenti penali
4. Sulla
vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, parte del
consid. 1 della sentenza impugnata in cui il primo giudice ha esposto quanto
riferito dall’imputato al PP il 23 luglio 2015 (AI 5):
“ Sono
nato a __________ e fino all'età di 12 anni ho vissuto a __________ dopodiché
sono ritornato a __________ dove ho vissuto fino a 20 anni con mio nonno. Qui ho
frequentato gli ultimi anni delle scuole medie e l'apprendistato quale meccanico di precisione. Ho vissuto pochissimo con i genitori perché non s'interessavano di me e
per questo sono andare (recte andato) a vivere con il nonno. Mio papà
era ingegnere; quando avevo 12 anni è
deceduto. La mamma non so cosa faceva, non la vedevo mai. Ho un fratello che
non vedo e non sento da anni. Ricordo veramente
poco dei miei genitori perché sin dai primi anni di vita sono stato
messo in diversi istituti della svizzera francese.
All'età di 20 anni, dopo aver fatto la recluta, sono andato a vivere da
solo nel Canton __________. Durante il servizio militare ho conseguito
la licenza di meccanico di aeroplani. Al termine del servizio
ho preso impiego in un aeroporto privato del Canton __________ a __________,
dove ho lavorato per circa cinque o sei anni. All'età di circa 28
anni ho aperto un'officina a Zurigo, sempre in qualità di meccanico di precisione;
ho pure effettuato dei corsi di aggiornamento in Germania. In quel periodo ho poi
conosciuto delle persone che mi hanno
portato a fare delle cose sbagliate. Ricordo che il gruppo di amici con i quali
pure eravamo andati in vacanza insieme un giorno mi chiama mostrandomi una
cassaforte e chiedendomi di aprirla. È da
lì che è iniziato tutto. Fino a quel giorno lì io non avevo mai aperto una cassaforte. Questi amici mi hanno portato
verso la cattiva strada ed ho
iniziato a fare furti. Dopo essere stato arrestato, ho dovuto chiudere l'officina e al mio rilascio ho poi
ripreso a lavorare. Solitamente lavoravo nei garage come dipendente.
Devo dire che io ho sempre cercato di non frequentare i posti dove andavano i delinquenti; erano purtroppo questi
che mi contattavano chiedendomi di fare delle cose per loro ed in particolare
aprire le casseforti che loro avevano già
sottratto. Non so come mai, ma la voce girava in tutta la Svizzera, su questa
mia particolare capacità e per questo era difficile evitare determinati personaggi. L'ultimo impiego è stato
ad Agno, dal 2000
al 2003, presso una ditta di metalcostruzioni dopodiché sono andato a stabilirmi in Italia. In Italia ho
diversi contatti e li avevo già da tempo,
per questo sono riuscito a trovare un lavoro in nero, riparavo la strumentazione delle navi e parzialmente anche i
motori. Questo fino al 2006/2007
quando sono stato fermato dalle Guardie di finanza. All'età di 65 anni ho iniziato a percepire l'AVS
pari a CHF 640.00. ADR che avevo la cassa pensione
che ho ritirato al momento della pensione; mi
son fatto versare l'intero importo pari a circa CHF 4000.00 su di un
conto italiano.
Mi sono sposato
quando avevo circa 26 o 27 anni con __________; matrimonio che è durato al
massimo un anno. Non andavamo d'accordo. (…)
È mia intenzione ritornare in Svizzera stabilmente e per questo motivo trascorro le giornate
in Ticino o nella Svizzera tedesca
in cerca di qualche lavoretto."
L’imputato ha, inoltre, dichiarato di non avere altre entrate oltre alla rendita AVS, di non possedere né beni mobili né immobili e di non avere né debiti né esecuzioni pendenti né attestati di carenza beni (cfr. AI 5, pag. 3).
5. Dall’estratto del
casellario giudiziale (cfr. AI 2) risulta a carico di AP 1 le seguenti condanne
penali, tutte per reati contro il patrimonio commessi a partire dal 1982 sia in
Ticino che in Svizzera interna:
- con
sentenza 09.07.1991, l’Obergericht di
Appenzello esterno lo ha condannato a 7 anni di reclusione per ripetuto furto (commesso per
mestiere), sottrazione di cose senza fine di lucro, ripetuto danneggiamento,
ripetuta truffa, ripetuta violazione di domicilio e
ripetuta infrazione alla LF contro l’inquinamento delle acque;
- con sentenza 19.11.1998,
l’Instruktionsgericht del Bezirk Visp (VS) lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi
di reclusione per ripetuto furto (commesso
per mestiere), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio,
ripetuta falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione e istigazione alla ricettazione;
- con sentenza 25.10.2005, il Kantonsgericht di San Gallo gli ha inflitto una pena detentiva di 3 mesi per furto, danneggiamento e violazione di domicilio;
- con
sentenza 26.04.2006, il Kantonsgericht di Glarona lo ha
condannato a una pena detentiva di 8 mesi per complicità in furto, pena a
valere quale pena aggiuntiva a quella pronunciata il 25.10.2005;
- con decreto d’accusa 1.12.2008, il Verhöramt di Obvaldo gli ha
inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 140.- l'una per furto, danneggiamento e violazione di
domicilio;
- con
sentenza 8.05.2009, il Verhöramt di Nidvaldo lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 140.- l'una per ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento e violazione di domicilio;
- con sentenza 7.02.2013, la Corte delle assise
correzionali di Bellinzona lo ha condannato ad una pena detentiva di 6 mesi per ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio; come
emerge dal citato giudizio AP 1, in questa occasione, aveva commesso, tra il 3
ottobre 2010 e il 14 maggio 2012, a ________, ______, ______ e ______, 4 furti
per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 76'197.80 e aveva, inoltre,
causato danni per complessivi fr. 8'000.- (cfr. sentenza TPC del 7 febbraio
2013, inc. 72.2012.150);
- con
decreto d’accusa 28.07.2014, il Ministero pubblico ticinese gli ha inflitto una
pena detentiva di 6 mesi per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta
violazione di domicilio; in questa occasione l’appellante
aveva commesso, tra il 25 novembre 2013 e il 25 aprile 2014, a _______ e ad ______,
3 furti per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 16'187.95 e aveva,
inoltre, causato danni per complessivi fr. 15'121.- (cfr. DA n. 210/2014 del 28
luglio 2014);
- con decreto d’accusa 5 marzo 2015, il Ministero pubblico ticinese lo ha infine condannato ad una pena detentiva di 4 mesi per furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio; l’appellante era stato ritenuto autore colpevole di avere commesso, il 2 febbraio 2015, a Ponte Brolla, un furto per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 68'000.- e di avere, inoltre, causato danni per complessivi fr. 2’000.- (cfr. DA n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Nessun precedente risulta, invece, dal casellario
giudiziale italiano (cfr. AI 13).
Inchiesta
6. Il 22
luglio 2015, a seguito di una segnalazione, la polizia cantonale fermava AP 1
sull’autopostale proveniente da Lavertezzo e diretto a Gordola (cfr. AI 1). Il
giorno successivo, il prevenuto veniva interrogato dal procuratore pubblico in
merito ad alcuni furti avvenuti nelle settimane precedenti ai danni di alberghi
situati a __________, __________, __________ e a __________. Egli veniva, in
particolare, confrontato con i filmati della videosorveglianza degli hotel dai
quali - secondo l’accusa - era possibile riconoscere la sua persona (cfr. AI
5). Il magistrato ne chiedeva quindi la carcerazione preventiva che veniva
ordinata dal GPC con sentenza 24 luglio 2015 (cfr. AI 10).
Terminata la fase istruttoria - che si è poi estesa anche a un paio di furti
commessi nel 2009 e nel 2010 - il PP ha emanato l’atto di accusa di cui al
punto A.
Il 3 settembre 2015 l’imputato - su sua richiesta - è stato posto in regime di
anticipata esecuzione della pena (cfr. AI 20).
Il giudizio di primo grado
7. Al
dibattimento di primo grado, la Difesa aveva chiesto il proscioglimento
dell’imputato dai furti di cui ai pti. 1.1, 1.2 e 1.4 AA (oltre che dei
correlati episodi di danneggiamento e di violazione di domicilio) e, invece,
indicato che il suo assistito ammetteva la paternità dei furti di cui ai pti.
1.3, 1.5 e 1.6 dell’AA:
“ con la precisazione che
l'ammontare del danno espresso ai pti. 2.3, 2.5 e 2.6 dell'AA è contestato. Con
riferimento al furto di cui al pto. 1.5
dell'AA, l'imputato contesta anche la refurtiva, considerata eccessiva.
La difesa precisa che agli atti non ci sono prove a sostegno del valore della
refurtiva e del danno denunciati. Chiede
l'applicazione del principio in dubio pro
reo e la riduzione degli importi.
Per quanto concerne il pto. 1.6 dell'AA, l'imputato contesta di aver
rubato gioielli come pure l'ammontare del
danno (cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 3).
8. Sulle
contestazioni della Difesa, la prima Corte ha rilevato quanto segue:
“ gli indizi per i punti 1.4. e 1.1.
non sono sufficienti per concludere che
l'imputato abbia commesso quanto gli viene rimproverato. In effetti si
tratta di modus operandi estremamente poco originale, rispettivamente, per la
prima imputazione, è insufficiente l'indizio costituito dal fatto che, l’8.07.2010 sempre Io stesso imputato vi avrebbe
(nel medesimo albergo, ndr.) poi commesso un altro furto. Con il che la
Corte ha concluso, per queste due
imputazioni, con un giudizio di proscioglimento. Diverso è il discorso per il furto di cui al punto 1.2. In effetti l'analisi
delle riprese video consente, a non averne dubbio, di concludere che la persona ritratta è proprio AP 1. Al di là di ogni
ulteriore considerazione va quindi concluso che egli sia l'autore di quanto gli
viene imputato. D'altro canto, che egli sia poco credibile, lo dimostra
anche il fatto che, per i furti ammessi, ha
comunque tenuto a sottolineare che la persona ripresa non sarebbe lui,
senza peraltro indicare, se così fosse, di chi si tratterebbe tanto più che egli ha sempre sostenuto di aver agito in solitaria.
(…)
Per quel che riguarda l'ammontare della refurtiva e dei danni, è appena il caso di rilevare che non vi sono indizi
che facciano anche soltanto dubitare
della buona fede delle vittime, con il che la semplice contestazione dell'entità e degli ammontari da parte dell'imputato, senza elementi che ne suffragano la
credibilità, cade nel vuoto. (…). Per quel che è degli importi dei
danneggiamenti, pur dando atto agli accusatori privati di aver prodotto gran parte delle fatture, è stato disposto il rinvio al
foro civile poiché a questa Corte non è noto se gli stessi siano già stati risarciti dalle rispettive compagnie
assicurative così come, nel caso di
cui al punto 1.6., l'ammontare dei gioielli non è nemmeno stato
quantificato” (sentenza impugnata, consid. 3.2. e 3.3, pag. 11-12).
Appelli
9. La pubblica accusa
contesta l’assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di furto, danneggiamento e
violazione di domicilio in relazione ai fatti verificatisi presso PC 1 la notte
del 3/4 dicembre 2009 (cfr. pti 1.1, 2.1 e 3 AA).
Durante il dibattimento, il procuratore pubblico ha, in particolare, sostenuto
che il modus operandi, il periodo, l’ora, il luogo e la refurtiva sono
riconducibili all’agire dell’imputato. Egli ha, inoltre, sostenuto che il fatto
che AP 1 abbia commesso altri due furti nel medesimo albergo (e, meglio, quelli
di cui ai pti. 1.2 e 1.6 dell’AA) è un ulteriore elemento indiziante il suo
coinvolgimento nel furto di cui trattasi.
9.1. Dopo attento esame
delle tavole processuali, anche questa Corte, come quella di primo grado, ritiene
non sussistere alcun elemento, in atti, utile a suffragare il coinvolgimento
dell’imputato nel furto commesso la notte del 3/4 dicembre 2009 ai danni dell’PC
1.
Non vi sono, in primo luogo, indizi che permettono di situare AP 1 a __________
il giorno in cui si è verificato il reato: non vi sono testimoni e nessuna
traccia di DNA (cfr. AI 15 e AI 17, pag. 2) o di altro tipo a lui riconducibile
è stata rilevata dalla polizia scientifica nell’albergo.
Diversamente da quanto indicato nel rapporto di polizia (cfr. AI 17, pag. 2),
non è poi possibile ritenere che il modus operandi, il periodo, l’ora e
il tipo di refurtiva siano elementi talmente caratteristici dell’agire di AP 1
da risultare indizianti.
Al riguardo si rileva che:
- il modus operandi (sostanzialmente lo scasso della porta d’entrata e di un cassetto all’interno della camera n. 5) è quello utilizzato da una gran parte dei ladri che operano sul nostro territorio;
- nemmeno la refurtiva (denaro, un apparecchio di videosorveglianza digitale e una centrale di filodiffusione) appare atta a connotare, individualizzandolo, l’agire dell’imputato;
- non
risulta dalle sentenze relative ai suoi precedenti in Ticino (cfr. consid. 5)
che, nel periodo in cui è si verificato il furto in esame, e meglio nel dicembre
del 2009, AP 1 abbia compiuto altri furti nel nostro Cantone (né a __________,
né altrove) e, quindi, non vi è prova della sua presenza nel nostro Cantone.
In relazione all’asserito indizio secondo cui AP 1 sarebbe già stato sul luogo del delitto in due precedenti occasioni (cfr. pto 1.2 e 1.6 dell’AA) si osserva, infine, quanto segue:
- in primo luogo, come si vedrà nel considerando seguente, gli atti non permettono di ritenere AP 1 autore colpevole del reato commesso l’8 luglio 2010 (pto. 1.2 dell’AA);
-
in
ogni caso, la circostanza secondo cui una persona ha commesso uno o due furti
in un albergo - presa sé stante ed in assenza di altri riscontri probatori -
non permette di dimostrare il coinvolgimento dell’imputato in un ulteriore
furto commesso nella medesima struttura.
Visto
quanto precede, questa Corte conferma l’assoluzione dell’imputato dall’accusa
di furto di cui al pto. 1.1 AA.
10. AP 1, dal canto suo,
contesta di aver commesso il furto dell’8 luglio 2010 ai danni dell’PC 1 di __________
(pto. 1.2 AA).
Durante il dibattimento d’appello, la Difesa ha - in sintesi - sostenuto che:
- nell’albergo non sono state rinvenute tracce (di DNA o di altro tipo) riconducibili a AP 1;
- l’imputato non è riconoscibile nel filmato in atti;
- diversamente
dal modus operandi di AP 1, l’autore del furto di cui al pto. 1.2 dell’AA non
ha scassinato la porta d’entrata tramite la tecnica dello strappo del cilindro,
ma ha usato una chiave nascosta che era a disposizione del
panettiere.
10.1. Detto che nell’albergo
non sono state reperite tracce di DNA o di altro tipo riconducibili a AP 1,
collegare il furto all’imputato è difficile. E questo perché risulta dagli atti
che l’autore del reato, da un lato, si è introdotto all’interno dell’hotel
utilizzando “la chiave nascosta sopra la porta secondaria utilizzata dal
panettiere per la consegna del pane” e, dall’altro, una volta all’interno,
si è recato direttamente, senza entrare in altre camere della struttura, nella
camera nr. 5, locale in uso al proprietario dell’albergo che era solito
depositarvi il denaro contante “in attesa di fare i pagamenti o di versarlo
in banca o in posta” (cfr. verbale d’interrogatorio di __________ 7
dicembre 2009, AI 17, allegato 3, pag. 3 e Rapporto di constatazione furto, AI
17, allegato 4, pag. 2) nonostante non risulti che l’utilizzo della camera nr.
5 come ufficio fosse riconoscibile dall’esterno (ad esempio con delle
indicazioni apposte sulla porta).
Questi elementi indiziano fortemente che l’autore fosse qualcuno che conosceva
bene, non soltanto i luoghi, ma anche il loro utilizzo e le abitudini di chi
lavorava nell’albergo. E, dunque, indiziano fortemente l’estraneità di AP 1
nella misura in cui nulla indica che egli fosse già stato all’interno
dell’hotel o che sapesse della presenza di cospicue somme di denaro depositate
all’interno della camera n. 5.
Il primo giudice ha ritenuto che il filmato in atti (cfr. CD allegato all’AI
17) è elemento sufficiente ad accertare che è stato l’imputato a commettere
quel furto. L’opinione non è condivisa da questa Corte per i seguenti motivi.
Nel filmato si vede una persona che indossa un cappello da pescatore e uno
zaino. L’unico elemento che lega queste immagini a AP 1 è il fatto che l’autore
indossava un cappello simile a quello che l’imputato portava al momento del
furto di cui al pto. 1.6 dell’AA (cfr. i fotogrammi allegati al Rapporto
d’arresto, AI 1) di cui egli ha ammesso la paternità. Questo elemento
costituisce, certo, un indizio. Ma, da un lato, è l’unico indizio (ciò che non
basta a fondare un giudizio di condanna, essendo a tal scopo necessari più
indizi, cioè fatti certi, che correlati logicamente nel loro insieme consentano
deduzioni precise e rigorose, cfr. STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid.
2.2) e, dall’altro, trattasi di un indizio a bassa valenza probatoria, ritenuto
che il cappello ritratto nel filmato è di foggia comune e considerato,
oltretutto, che il filmato in questione risale a quattro anni prima di quello
riferito al furto ammesso dall’imputato.
Dalle immagini non emergono altri elementi che potrebbero ricondurre a AP 1:
gli abiti indossati dal ladro sono diversi da quelli portati dall’imputato
durante il furto (ammesso) di cui al pto. 1.6 dell’AA (in un caso indossava
pantaloni lunghi e nell’altro corti e ciò nonostante entrambi i reati sono
stati commessi in estate) e non è possibile verificare né se i due uomini
avessero le stesse movenze (del filmato relativo al furto di cui al punto 1.6
dell’AA vi sono in atti solo alcuni fotogrammi) né se avessero la stessa statura.
Aggiungasi che l’uomo ritratto nel filmato in atti si muoveva in modo
particolarmente agile, ciò che, in linea di principio, esclude che esso potesse
essere una persona che, come AP 1, all’epoca dei fatti aveva già superato
ampiamente i 60 anni.
Nemmeno la circostanza secondo cui, in entrambi in filmati, si vede il ladro
coprirsi il volto (comportamento certamente non ascrivibile al solo AP 1) è
sufficiente per concludere che si trattava della medesima persona, ritenuto
oltretutto che, in un caso, l’autore si nascondeva il viso con la mano, mentre
nell’altro con un foulard bianco.
Infine, neppure è dimostrato che, in quel periodo (ovvero nel 2010), AP 1 - che
sembra avere l’abitudine (probabilmente a causa della trasferta dal luogo di
residenza a quello “di lavoro”) di raggruppare i propri colpi in un arco
temporale ravvicinato - abbia messo a segno altri furti in Ticino.
In questo contesto probatorio, il solo indizio costituito dal cappello simile,
per foggia, a quello indossato da AP 1 durante il furto di cui al pto. 1.6 AA,
non basta per attribuire all’imputato, con un sufficiente grado di certezza
(cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid.
4b), la paternità del furto qui in discussione.
Ne discende che, su questo punto, l’appello di AP 1 merita accoglimento ed egli
deve essere prosciolto dalle imputazioni di cui ai pti. 1.2, 2.2 e 3 (in
relazione al pto. 1.2) dell’AA.
11. Il
procuratore pubblico contesta, poi, il proscioglimento dell’imputato dalle
imputazioni di furto, danneggiamento e violazione di domicilio in relazione ai
fatti verificatisi presso la PC 3 di __________ nella notte tra il 14 e il 15
luglio 2015 (cfr. pti. 1.4, 2.4 e 3 AA).
Al dibattimento d’appello, il procuratore pubblico ha spiegato che a ricondurre
questo furto a AP 1 è la corrispondenza temporale e di luogo con quello da lui
commesso (ed ammesso) presso l’PC 4, distante solo 400 m dalla PC 3.
11.1. Anche in questo caso,
la scrivente Corte ritiene che gli elementi in atti non permettono di suffragare
il coinvolgimento dell’imputato nel furto commesso ai danni della PC 3 di __________.
Innanzitutto, anche in questo caso, non risulta dagli atti che siano state
rinvenute - sul luogo del furto - tracce di DNA o di altro tipo riconducibili
all’imputato e nemmeno risultano testimonianze di persone che hanno assistito
al tentativo di furto.
Secondo l’ipotesi accusatoria, dimostra la riconducibilità dei fatti qui in
discussione a AP 1, il fatto che egli, la medesima notte, ha commesso il furto
presso l’PC 4 (cfr. pto. 1.5 AA), struttura che - come indicato nel Rapporto di
polizia (AI 17, pag. 7 e 10, cfr. anche www.googlemaps.ch) - dista soli 400 m dalla
PC 3 A mente del procuratore la probabilità che, durante la medesima notte, ad __________,
in un raggio di 400 m, fossero in azione due ladri è talmente bassa da
permettere di concludere che l’autore dei due furti fosse la stessa persona,
ovvero AP 1.
Per la scrivente Corte - così come già per il tribunale di primo grado - in
assenza di altri riscontri probatori, la circostanza evidenziata dalla pubblica
accusa non è sufficiente per concludere, con tranquillante sicurezza, che AP 1
è l’autore del furto di cui al pto. 1.4 AA. La possibilità che, ad __________,
vi fossero contemporaneamente due ladri in azione non è infatti ipotesi tanto
peregrina e ciò, a maggior ragione, se si considera che i due furti sono
comunque stati commessi in due alberghi non propriamente confinanti (distano,
come visto, 400 m) e che, oltretutto, sono stati perpetrati con modalità
differenti: in un caso tramite lo strappo del cilindro e nell’altro tramite la
forzatura della vetusta porta scorrevole che dava sul giardino (cfr. AI 17,
pag. 6-7). Senza dimenticare che - come a ragione sostenuto dalla Difesa - la
fascia oraria in cui è stato commesso il furto di cui al pto. 1.4 è molto ampia
(dalle 22’00 del 14 luglio 2015 alle 06’45 del 15 luglio 2015) per cui la
corrispondenza temporale è solo ipotetica.
Ne discende che, anche per questo episodio, la prima Corte conferma il giudizio
di assoluzione formulato dal giudice di prime cure.
12. L’insorgente contesta,
infine, il valore della refurtiva e dei danni causati all’AP nell’ambito del
furto da lui commesso presso PC 4 il 15 luglio 2015 (pto. 1.5 e 2.5 AA).
Al dibattimento la Difesa ha in particolare sostenuto che nelle buste trovate
all’interno della cassaforte vi fossero al massimo fr. 1’900/1’950.- fr.- e che
la cassaforte scassinata non valesse più di fr. 300.-.
Al
riguardo si rileva quanto segue.
a. Nell’AA, il procuratore
pubblico ha indicato per ogni episodio di furto/danneggiamento il valore della
refurtiva e dei danni denunciata dagli AP (ovvero quella risultante dai
formulari di polizia in atti, cfr. formulari “descrizione oggetti” e
“descrizione danni”, allegati all’AI 17), indicando, con ciò, che nessun
accertamento al riguardo era stato fatto.
b. Il
primo giudice, nonostante abbia, nella sostanza, scritto di ritenere
attendibili le dichiarazione degli AP sui valori loro sottratti e sui danni da
loro patiti (cfr. sentenza
impugnata, consid. 3.3, pag. 12), non ha concretizzato tale sua opinione con una decisione
sull’ammontare della refurtiva e dei danni nella misura in cui, nei dispostivi
n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4 si fa unicamente
riferimento (come già il PP nell’atto di accusa) alla “refurtiva denunciata”
rispettivamente al “danno denunciato” e, soprattutto, nella misura in
cui gli AP sono stati rinviati al foro civile per le loro pretese di corrispondente
natura (cfr. dispositivo n. 4, passato in giudicato).
c. Visto
quanto precede la censura sollevata dall’appellante non ha motivo d’essere.
Il primo giudice, come visto, ha semplicemente indicato nei dispositivi n.
1.1.3 e 1.2.3 che la refurtiva denunciata è di fr. 9'402.00 e che il
danno denunciato è di fr. 1'000.-. Ciò che non può essere messo in
dubbio, poiché corrisponde a quanto emerge dagli atti (cfr. al riguardo i
formulari “descrizione oggetti” e “descrizione danni”, in allegato 8 all’AI
17).
Su questo punto l’appello di AP 1 deve quindi essere disatteso
13. Visto quanto precede, AP
1 deve essere ritenuto autore colpevole dei reati di:
- furto,
oltre che per i fatti descritti ai pti. 1.3 e 1.6 AA (condanne passate in
giudicato), per i fatti di cui al pto. 1.5 AA;
- danneggiamento,
oltre che per i fatti descritti ai pti. 2.3 e 2.6 AA (condanne passate in
giudicato), per i fatti di cui al pto. 2.5 AA;
- violazione
di domicilio (pto. 3 AA) per i fatti descritti ai pti. 1.3, 1.5 e 1.6 AA (condanne
passate in giudicato).
Aggravante dell’aver agito per mestiere
14. In merito all’aggravante dell’aver agito per mestiere, il primo giudice - oltretutto affrontando la questione solo nel considerando dedicato alla commisurazione della pena - si è limitato a rilevare che l’imputato:
“ adempie tutti i requisiti dell’aggravante per mestiere, trovando, nella sua attività delittuosa, parte del suo sostentamento ed essendo, ormai, divenuto un ladro abituale” (cfr. sentenza impugnata, consid.5 pag. 14).
14.1. L’aggravante del furto commesso per mestiere (art. 139 cifra 2 CP),
a differenza dell’analoga aggravante in materia di stupefacenti e di
riciclaggio di denaro (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup e art. 305 bis CP), non
esige né cifre d’affari, né guadagni importanti (STF 6B_180/2013 del 2 maggio
2013, consid. 2).
Secondo la giurisprudenza, essa è data quando risulta - dal tempo e dai mezzi
consacrati agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo
determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che
l’autore esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una
professione, anche semplicemente accessoria (cfr. STF 6B_180/2013 del 2 maggio
2013, consid. 2; 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2.1; DTF 123 IV 116;
119 IV 129; 117 IV 65; 116 IV 319 consid. 4).
Il delinquere per mestiere presuppone, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 139, n. 90).
In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo
l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del
genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel
passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua
disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è
ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di
plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui
sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi
impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (cfr. sentenze CARP
17.2011.71-72 del 29 settembre 2001, consid. 30 e 17.2014.169 del 16 ottobre
2014, consid. 11 che citano Niggli/Riedo, in op. cit. ad art. 139, n. 108).
14.2. Come
visto, AP 1 è autore colpevole di 3 furti (di cui uno tentato), commessi tra il
7 e il 20 luglio 2015, che gli hanno fruttato una refurtiva del valore
complessivo denunciato di fr. 9'535.-.
Che l’imputato - nel perpetrare i menzionati reati - abbia agito con
l’intenzione di ottenere un reddito regolare con cui integrare la sua rendita
AVS è pacifico se solo si considera quanto da lui dichiarato al procuratore
pubblico e ai giudici di primo e secondo grado:
“ Spero
tanto che la mia situazione con l'AVS venga risolta in modo tale da
poter beneficiare del contributo che mi spetta e quindi in questo modo avere sufficiente denaro per
vivere. Se ho commesso dei furti, ribadisco l'ho fatto per problemi
economici; in Italia mi viene versato un importo minore di CHF 640.00 perché anche
l'autorità italiana mi tassa. Con un simile importo mensile è difficile vivere” (AI 19, pag. 6);
“ ho una pensione
di fr. 640.- mensili, questo non mi aiuta a cambiare "mestiere", sebbene sono consapevole che
sarebbe ora” (verbale
d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado, pag.
3);
“ se ho rubato è perché con la rendita AVS non riuscivo ad arrivare a fine mese” (verbale dib. d’appello, pag. 5).
Del
resto l’intenzione di AP 1 di delinquere per provvedere al suo mantenimento è
palese anche se si considera che egli, solo tra febbraio 2013 e marzo 2015, ha
commesso ulteriori 8 furti per una refurtiva denunciata complessiva di (almeno)
fr. 160'385 (cfr. sentenza TPC del 7 febbraio 2013, inc.
72.2012.150 e DA n. 210/2014 del 28 luglio 2014 e n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Nemmeno può essere poi messo in dubbio, vista la nutrita serie di condanne per furto da lui inanellate nel corso degli ultimi 25 anni (cfr. consid. 5), che l’imputato - al di là delle buone intenzioni palesate dinanzi alle autorità penali (cfr. AI 19, pag. 6 e verbale d’interrogatorio, allegato al verbale del dibattimento, pag. 3) - sia pronto a ricominciare a delinquere non appena se ne presenterà l’occasione (cfr., al riguardo, quanto indicato al consid. 18).
Ne discende che AP 1 ha realizzato gli estremi dell’art. 139 cifra 2 CP.
Commisurazione della pena
15. In occasione del
dibattimento d’appello, la difesa ha chiesto la condanna
dell’imputato ad una pena detentiva di 3 mesi e 12 giorni (corrispondente al
periodo intercorso tra il suo arresto e il giudizio di primo grado).
Dal canto suo, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputato venga
condannato a 16 mesi di detenzione.
(cfr. verbale dib. d’appello, pag. 5).
16. Procedendo alla commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato quanto segue:
“ … di tutta evidenza la colpa
dell'imputato è grave. Il suo curriculum penale ne fa un ladro incallito. Egli
nemmeno ha dimostrato di trovarsi in condizioni particolarmente disagiate, da
non riuscire a provvedere al proprio sostentamento in altro modo. D'altro canto
la rendita AVS di fr. 640.- al mese, non è certo inferiore a quanto
percepiscono molte persone anziane che vivono in Italia, dove lui vive
attualmente e che ciononostante conducono una vita onesta. AP 1, ormai in età
AVS, potrebbe infatti vivere, come fanno tante persone nelle sue condizioni,
grazie alla rendita del primo pilastro e ad eventuali prestazioni complementari
di cui verosimilmente avrebbe diritto se vivesse in Svizzera. Preferisce invece
vivere come meglio crede, ora in Italia, salvo ogni tanto fare qualche
incursione sul suolo patrio a commettere dei furti. Inutile credere che, in
queste condizioni, l'imputato intenda ravvedersi se solo si pensi che
dall'ultima scarcerazione al primo furto successivamente commesso (punto 1.3.)
sono trascorse poche settimane.
Attenuanti non ve ne sono, se non l'anzianità, nella misura in cui il tempo che
rimane ha un valore maggiore rispetto a una persona più giovane.
Tutto ciò considerato, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflittegli il
07.02.2013 dalle assise correzionali di Bellinzona e il 28.07.2014 rispettivamente
il 05.03.2015 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, la Corte ha ritenuto
equa una pena detentiva di 12 mesi” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 14).
17.
a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto
indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1° ottobre 2015,
consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4
giugno 2014 consid. 8.2.b (principi correttamente ripresi dal primo giudice al
consid. 5 della sentenza impugnata).
b. L’art. 139 cifra 2 CP
dispone che chiunque si rende colpevole di furto per mestiere è punito con una
pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90
aliquote giornaliere.
I reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e di violazione di domicilio
(art. 186 CP) sono, invece, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria.
c. Secondo l’art. 49
cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
18. In concreto, come
visto, AP 1 risponde di 3 furti, di cui 1 tentato, oltre che di 3 episodi di
danneggiamento e di violazione di domicilio, per una refurtiva complessiva
denunciata di fr. 9'535.- e un danno complessivo denunciato
di (almeno) fr. 5'638.20.
Più che la lesione del bene protetto (ovvero i danni causati agli AP che non
sono stati quantificati), qualifica negativamente la colpa dell’imputato
il fatto che egli ha dimostrato una risolutezza nel delinquere fuori dal
comune: basta, al riguardo, pensare che tra la sua ultima scarcerazione
(avvenuta il 1° giugno 2015, cfr. AI 6, pag. 2) e la ripresa dell’attività
delinquenziale (cfr. pto. 1.3 AA) è trascorso poco più di un mese. E ciò,
nonostante egli abbia dovuto scontare, solo negli ultimi 3 anni, 3 pene
detentive di diversi mesi per lo stesso tipo di reato.
Da relativizzare è, invece, la circostanza, ritenuta dai primi giudici ad
aggravamento della colpa, secondo cui le ristrettezze di AP 1 e, quindi, il suo
delinquere, sarebbero riconducibili alla sua libera scelta di vivere in Italia,
anziché in Svizzera dove avrebbe potuto beneficiare della rete di aiuto sociale
del nostro Paese. L’imputato, interrogato dalla presidente della scrivente
Corte, ha al riguardo spiegato di essere rimasto in Italia per “motivi sociali”
e, meglio, perché, dopo 20 anni trascorsi in quel Paese, in Svizzera non ha più
alcuna relazione (“non conosco quasi più nessuno”; verbale dib.
d’appello, pag. 5).
Sul fronte delle circostanze legate all’autore va, da un lato, tenuto conto del
fatto che egli ha alle spalle 9 condanne, tutte (anche) per furto o per altri
reati contro il patrimonio commessi tra il 1982 e il 2015: questa recidiva
specifica aggrava, e non poco, la colpa dell’appellante (cfr. STF
6B_49/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.2). Dall’altro,
quale elemento attenuante, va invece considerata la sua particolare sensibilità
alla pena, dovuta al fatto che egli compirà 70 anni in ottobre.
Visto quanto precede e considerato che, in questa sede, AP 1 è stato assolto
dal furto (consumato) di cui al pto 1.2 AA, questa Corte ritiene giustificato
ridurre di 1/3 la pena inflittagli dai primi giudici: la pena a suo carico è,
pertanto, fissata in 8 mesi di detenzione.
Essendo caduta l’imputazione di cui al punto 1.2 dell’AA e riferendosi pertanto
questa condanna unicamente al periodo dal 7 al 20 luglio 2015, la pena,
diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, non è aggiuntiva ex art. 49
cpv. 2 CP.
Una sospensione condizionale della pena non entra in considerazione, ritenuto
che i molteplici trascorsi penali dell’imputato impongono di tutta evidenza la
formulazione di una prognosi negativa.
Confische e dissequestri
19. Nel dispositivo n. 5
del giudizio impugnato, il primo giudice si è determinato sulla confisca
rispettivamente sul dissequestro degli oggetti sequestrati durante il
procedimento penale.
Essendo rimasto incontestato, questo punto del dispositivo è passato in
giudicato.
Rinvio
al foro civile
20. Pure non oggetto di
contestazione e, dunque, passato in giudicato è il rinvio degli accusatori
privati al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura
(cfr. dispositivo n. 4 del giudizio impugnato).
Tassazione della nota d’onorario
21. Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio di AP
1 - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 23 febbraio 2016 che espone
complessivi fr. 2'876.-, di cui fr. 2'490.- di onorario (corrispondenti a 13
ore e 50 min. di lavoro a fr. 180.-/ora) e fr. 173.- di spese oltre all’IVA (cfr.
doc. CARP XI).
a. Del
tempo complessivo esposto appaiono adeguate 10 ore e 50 min. che vengono
tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.
1’950.-.
Non vengono invece approvate 3 ore per i seguenti motivi:
- i 7
colloqui di mezz’ora ciascuno con l’assistito sono eccessivi: vengono quindi
ammessi 4 colloqui per complessive 2 ore, tempo più che sufficiente per
decidere dei contenuti dell’appello, peraltro limitato a poche puntuali
contestazioni;
- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 7 trasferte
al carcere esposte nella nota per complessive 3 ore e 30 min.: ammesse sono
unicamente 4 trasferte Lugano-Cadro e ritorno per complessive 2 ore.
b. Le
spese sono approvate per fr. 134.-, ritenuto che - conformemente a quanto
indicato sopra - non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr.
39.-) relative a 3 delle 7 trasferte presso il carcere esposte nella nota.
c. L’IVA assomma a fr.
166,75.
22. La nota
professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'250,75.
Visto il grado di accoglimento dell’appello, in caso di ritorno a miglior
fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/5 di tale importo.
Tassa di giustizia, spese ed indennità
23. Il
primo giudice ha posto gli oneri processuali di primo grado integralmente a
carico di AP 1 (dispositivo n. 6 del giudizio impugnato). Questo punto del
dispositivo non è stato oggetto di contestazione ed è, pertanto, passato in
giudicato.
Gli oneri processuali dell’appello principale, per complessivi fr 700.-, sono
posti a carico di AP 1 nella misura di 1/5 e per il rimanente a carico dello
Stato. Tuttavia, in applicazione dell’art. 425 CPP, vista la sua difficile
situazione finanziaria, il condannato è esonerato dal loro pagamento.
Gli oneri processuali dell’appello incidentale, per complessivi fr. 700.-, sono
a carico dello Stato.
Considerato che non vi è spazio per un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP essendo AP 1 al beneficio di un difensore d’ufficio e che nemmeno vi è spazio per un’indennità ex art 429 cpv. 1 lett. c CPP vista l’entità della pena inflitta, l’istanza ex art. 429 CPP postulata dalla Difesa (cfr. istanza 26 febbraio 2016, doc. CARP X) è respinta.
Per una svista, questa decisione non è stata ripresa nel dispositivo trasmesso alle parti il giorno del dibattimento. L’errore viene corretto ora con il suo inserimento nel dispositivo (cfr. pto. 1.5).
Per questi motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.
e 398 e segg. CPP,
40, 47, 50 e 51 CP,
139 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 CP,
nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la
LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di
conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.2, 1.1.4,
1.2.2, 1.2.4, 1.3 (in relazione ai fatti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6
dell’AA), 4, 5 e 6 della sentenza 3 novembre 2015 della Corte delle assise
correzionali di Locarno sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto
furto aggravato per mestiere (in parte tentato),
per avere,
nel periodo 7/8.07.2015 - 20.07.2015, in 3 occasioni, a __________, __________
e __________, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, denaro e merce
varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF
9'535.00;
e meglio, oltre
che per i furti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.4 del giudizio
impugnato (passati in giudicato),
per avere il 15.07.2015, tra le ore 03.38 e le ore 03.44, ad __________,
in __________, forzando una cassaforte, sottratto, ai danni della PC 4, denaro
contante ed un passaporto per un valore complessivo di refurtiva denunciata di
CHF 9'402.00;
1.1.2. ripetuto danneggiamento,
per avere,
al fine di commettere i furti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6 dell’AA,
causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF
5'638.20;
e meglio, oltre che per i
danneggiamenti descritti ai dispositivi n. 1.2.2 e
1.2.4 del giudizio impugnato (passati in giudicato),
per avere nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 di questo giudizio, causato
all'PC 4 la rottura della cassaforte per un valore di danno denunciato
di CHF 1'000.-;
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
- furto aggravato per mestiere (in parte tentato) di cui ai pti. 1.1 1.2. e 1.4 dell’AA;
- danneggiamento di cui ai pti. 2.1, 2.2 e 2.4 dell’AA;
- violazione di domicilio di cui al pto. 3 dell’AA con riferimento alle
circostanze di luogo e di tempo di cui ai pti. 1.1. 1.2 e 1.4 dell’AA.
1.3. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi da dedurre il carcere preventivo sofferto.
1.4. La nota professionale 23 febbraio 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 1'950.00
- spese fr. 134.00
- IVA fr. 166.75
Totale fr. 2'250.75
e posta a carico dello Stato.
1.4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.4.3. Visto
il grado di accoglimento dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP
1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/5 di fr. 2'250.75.
1.5. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
2. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti per 4/5 a carico dello Stato e per 1/5 a carico dell’appellante che, tuttavia, è esonerato dal loro pagamento in applicazione dell’art. 425 CPP.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.