|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Locarno 30 marzo 2015/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Marco Frigerio |
|
segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 dicembre 2014 da
|
|
AP 1, |
e con appello incidentale 4 marzo 2015 presentato dal
|
|
PP 1 |
|
|
contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 |
richiamata la dichiarazione di appello 25 febbraio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 4 dicembre 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
· coazione ripetuta, per avere, dall’estate 2010 a febbraio 2013 e da aprile 2013 al 6 settembre 2014, a __________, __________ e in altre località, usando grave minaccia e intralciando la di lei libertà di agire, e meglio tramite numerosi pedinamenti e lettere dal carattere minatorio, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare determinati suoi comportamenti;
· ingiuria ripetuta per avere, dal 16 aprile 2011 al 15 febbraio 2013 e dall’estate 2013 al 6 settembre 2014, a __________, ripetutamente offeso l’onore di PC 1 destinandole 26 lettere e due pacchi dal contenuto ingiurioso;
e meglio come descritto nel decreto di accusa 1018/2014 del 10.3.2014 e nell’atto di accusa 103/2014 del 14.10.2014.
Abbandonato, poi, il procedimento per titolo di abuso di impianti di telecomunicazione per intervenuta prescrizione dell’azione penale, la Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 - che ha ritenuto aver agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 18 mesi da espiare (da dedursi il carcere preventivo sofferto) nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia.
La Corte ha, inoltre, condannato AP 1 a versare a PC 1 fr. 20'422.60 a titolo di risarcimento danni e fr. 3’000.- a titolo di indennità per torto morale.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, l’imputato e l’AP hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, quindi:
- con dichiarazione di appello 25 febbraio 2015, AP 1 ha chiesto di essere assolto e, di conseguenza, l’annullamento dell’intera sentenza;
- con dichiarazione di appello 2 marzo 2015, PC 1 ha appellato il dispositivo n. 4 e chiesto che l’importo assegnatole quale risarcimento del torto morale venga aumentato a fr. 15’000.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 16 aprile 2011.
Con dichiarazione d'appello incidentale 4 marzo 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 3 della sentenza di prime cure chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 20 mesi.
Nessuno ha presentato istanze probatorie.
Con scritto 23 marzo 2015, l’AP ha ritirato il proprio appello.
esperito il pubblico dibattimento il 25 marzo 2015 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 20 mesi;
- l’avv. DI 1, patrocinatore dell’imputato, ha chiesto, in via principale, il proscioglimento del suo assistito dalle imputazioni di coazione e di ingiuria ripetute nonché il riconoscimento a suo favore di un’indennità per ingiusta carcerazione pari a fr. 200.- al giorno. In via subordinata, alla luce della scemata imputabilità di grado medio riconosciuta dal perito, chiede che la pena irrogata a AP 1 non sia superiore al carcere preventivo già sofferto.
Durante il dibattimento, con l’accordo delle parti, l’imputazione di coazione di cui al DA e all’AA è stata così modificata:
“ per avere, dall’estate 2010 a febbraio 2013 e da aprile 2013 al 6 settembre 2014, a __________, a __________ e in altre località, tramite numerosi pedinamenti e lettere dal carattere ingiurioso e/o minatorio, costretto PC 1 a modificare alcune sue abitudini di vita: (…) ”
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 398, n.
1, pag. 2998, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766; cfr., per potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario
CPP, op. cit., ad art. 139, n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione,
Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez,
Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 39, n. 22 e §
62, n. 4; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del
23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4; cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
L’imputato
4. Sulla vita dell’imputato, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto indicato dalla prima Corte ai consid. 3 e 4, pag. 12-14, della sentenza impugnata.
5. A queste informazioni, ci si limita ad aggiungere che, a detta di chi lo conosceva e frequentava, AP 1 è una persona affabile, gentile e altruista.
Gli unici nei che gli vengono attribuiti sono una certa testardaggine e l’incapacità di riconoscere i propri errori (in particolare dai suoi superiori e da un collega amico dell’AP) nonché di essere piuttosto “pesante” (l’amico edicolante):
“ l’anno esatto in cui ci siamo conosciuti non lo rammento, comunque poteva essere tra il 1986 e il 1988 (…) AP 1 mi era stato presentato da amici comuni (…) circa vent’anni fa, a mio figlio è stata diagnosticata una grave forma di diabete e, per ovvi motivi ho rinunciato in gran parte alla vita sociale (…) quindi, come detto, le mie uscite sono drasticamente diminuite ma ho continuato a vedere e frequentare AP 1 con una certa regolarità; ad esempio, bevendo un caffè assieme, o perché lui passava a trovarmi (…) sottolineo che il nostro rapporto è sempre stato esclusivamente di amicizia e null’altro. Lo definisco una persona gentile, disponibile, altruista, generosa; l’ho sempre visto aiutare il prossimo, che fossero amici o parenti o estranei, lui era sempre disponibile. Qualche anno fa, malgrado AP 1 soffrisse di mal di schiena, mi ha molto aiutata nel traslocare. Per fare un altro esempio, ricordo di una volta in cui ci si stava salutando in strada, nei pressi di casa mia e un turista ci aveva chiesto un’indicazione stradale (non ricordo per dove, ma rammento che distava diversi km); AP 1, che aveva la sua macchina, si offriva di accompagnarlo per un tratto di strada, dicendogli di seguirlo. (…) nella cerchia delle amicizie comuni, AP 1 è conosciuto in modo favorevole, in particolare, come detto prima, per la sua generosità e disponibilità (…) trovo assurdo che il signor AP 1 sia coinvolto in una storia di stalking, non lo vedo proprio nei panni di un persecutore” (PS __________ 9.4.2013, pag. 2, 3 e 4, in AI 128);
“ siamo colleghi di lavoro (…) AP 1 è una persona veramente gentile (…) anche con me o altri colleghi si è sempre dimostrato gentile e premuroso, pronto ad offrire un aiuto e un consiglio (…) io e AP 1 siamo in team diversi. Fuori dal suo team AP 1 non aveva problemi con nessuno, anzi. Invece nel suo team c’erano dei problemi. In particolare AP 1 e il suo team-leader, __________, non andavano d’accordo, c’era attrito tra i due. Con il paio di colleghi che seguivano il capo, AP 1 pure non aveva un grande feeling (…) faccio fatica a credere che AP 1 abbia potuto fare delle cattiverie verso qualcun altro. Dico anche che non l’ho mai visto con atteggiamenti aggressivi o violenti. Ripeto che è una persona gentile e cortese” (PS __________ 11.4.2013, pag. 2, 5 e 6, in AI 128);
“ lavoro per la posta dal 1990. Da circa 4 anni ho funzione di capogruppo o team-leader (…) il mio rapporto con AP 1 aveva alti e bassi; è anche capitato che litigassimo. Questo anche perché lui, davanti all’evidenza, non ammetteva mai i suoi errori (…) era disponibile ma, sulla sua qualità del lavoro svolto, lasciava un po’ a desiderare. Il problema con lui è che voleva fare spesso di testa sua (…) quando veniva ripreso, anche se l’errore era evidente, lui negava le sue responsabilità” (PS __________ 18.4.2013, pag. 2 e 3, in AI 128);
“ lavoro per la posta dal 1972 (…) da un paio di anni circa ho la funzione di vice team-leader. Praticamente sono il sostituto del signor __________. (…) con lui (ndr: AP 1) ho un ottimo rapporto come collega anche se (…) lui non accettava le osservazioni (…) e aveva tendenza a non riconoscere errori lavorativi” (PS __________ 18.4.2013, pag. 2, in AI 128);
“ lavoro come postino (ndr: con AP 1) siamo ottimi collaboratori e colleghi di lavoro. Per me era e rimane una brava persona (…) AP 1 era generoso e, anche senza ordini dei superiori, andava ad aiutare altri colleghi (…) io volevo e voglio bene a AP 1, lo reputo una brava persona” (PS __________ 18.4.2013, pag. 2, 4 e 5, in AI 128);
“ AP 1 è una persona veramente particolare, lui nega sempre tutto. Anche per quanto riguardava i problemi sul posto di lavoro, lui negava sempre, diceva che non era mai stato lui” (AI 85, PP __________ 12.3.2013, pag. 7, in in MP 2011.4818);
“ AP 1 ha un carattere particolare, nel senso che a volte è un po’ scontroso. Non ricordo di alcun problema particolare con colleghi (…) Io lo conosco professionalmente da circa 10 anni. Quando ho appreso del suo comportamento nei confronti di PC 1 sono rimasto molto sorpreso, perché conoscendolo non me lo sarei aspettato” (AI 41, PP __________ 21.2.2013, capo regione recapito lettere ________, pag. 5, in MP 2011.4818);
“ (..) quando eravamo ancora ragazzi, in generale, il nostro gruppo cercava di evitare AP 1/__________ e questo perché era “pesante”, nel senso che parlava sempre delle stesse cose (…) ci tengo a dire che AP 1 è un buono, non è un violento, è una persona che si fa in 4 per aiutare gli altri, è veramente di cuore ma ha un difetto che è quello che è pesante e la storia con questa donna l’ha reso ossessivo” (AI 51, PP __________ 17.9.2014, pag. 2 e 5).
6. AP 1 è incensurato (AI 159, in MP 2011.4818).
avvio del procedimento penale e carcerazioni
7. Su questo tema, si richiamano i seguenti passaggi della sentenza di prime cure:
“ 14.
Il procedimento penale a carico di AP 1 è stato aperto a seguito dalla denuncia/querela formulata da PC 1 il 15 giugno 2011 (AI 1, Inc. MP 2011.4818) per i titoli di ingiuria (art. 177 CP), abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP), minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) e lesioni semplici (art. 123 CP).
AP 1 è stato verbalizzato la prima volta in Polizia il 30 novembre 2011 (Al 15 Inc. MP 2011.4818). Confrontato alle accuse mosse nei suoi confronti dall'AP, egli ha in buona sostanza respinto ogni addebito, affermando in particolare di non aver mai inviato scritti anonimi a PC 1 e che gli incontri avuti con questa erano stati casuali.
L'imputato è poi stato verbalizzato dal PP in data 27 febbraio 2013 (Al 54, Inc. MP 2011.4818), interrogatorio a seguito del quale AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva (cfr. decisione GPC Al 62, Inc. MP 2011.4818).
Dopo essere stato agganciato al servizio psicosociale, l'imputato è stato scarcerato il 12 aprile 2013, decisione subordinata al rispetto di norme di condotta quali l'obbligo di sottoporsi a trattamento ambulatoriale presso il servizio socio-psicologico e l'assoluto divieto di intrattenere contatti con l'AP (cfr. Al 115, p. 9, Inc. MP 2011.4818).
15.
Tale prima fase dell'inchiesta è quindi sfociata nel decreto d'accusa 1018/2014 del 10 marzo 2014 mediante il quale il PP ha proposto la condanna dell'imputato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote da CHF 130.00 l'una per i reati [di] ingiuria, coazione e abuso di impianti di telecomunicazione (cfr. incarto MP 4818/2011).
In ragione dell'opposizione formulata da AP 1 il 17 marzo 2014 l'incarto è stato trasmesso alla Pretura Penale di Bellinzona in vista della celebrazione del pubblico dibattimento.
16.
Nelle more dell’opposizione al citato decreto d’accusa, il 6 giugno 2014 ed il 26 agosto 2014 (cfr. 1 e 2, Inc. MP 2014.5486) l’AP ha inoltrato al Ministero Pubblico ulteriori lettere anonime, analoghe, per forma e contenuto, alle precedenti ascritte a AP 1.
L’imputato è quindi stato arrestato una seconda volta il 28 agosto 2014 (cfr. decisione GPC AI 18, Inc. MP 2014.5486).
La nuova inchiesta si è conclusa con la promozione dell'accusa del 14 ottobre 2014, mediante la quale l'imputato è stato deferito dinanzi alla Corte delle Assise Correzionali per i reati di ripetuta coazione (art. 181 CP) e ripetuta ingiuria (art. 177 CP), Contestualmente, è stato richiamato dalla Pretura Penale il decreto d'accusa 1018/2014 colpito da opposizione (…)” (sentenza impugnata, consid. 14, 15 e 16, pag. 17 e 18).
Si ha, dunque, che, dopo un primo periodo di carcerazione preventiva dal 27 febbraio al 12 aprile 2013, AP 1 è stato nuovamente arrestato il 28 agosto 2014.
Da allora egli è in carcere (attualmente, ancora in carcerazione di sicurezza).
fatti oggetto del procedimento penale
8. Secondo quanto risulta dagli atti, complice la sua attività di postino, AP 1 ha avuto modo di conoscere PC 1 a fine 2009. Più o meno da subito, la donna gli è piaciuta così che - ha ammesso - lui avrebbe desiderato conoscerla meglio e frequentarla:
“ ho conosciuto PC 1 verso la fine del 2009, le prime volte che la vedevo in via __________ e via __________ a __________ dove lavora lei (…) è una persona che mi piace, a pelle, che avrei voluto conoscere, anche di testa. All’inizio quando ci siamo conosciuti, pur non facendo tutti i giorni lo stesso turno spesso mi è capitato di chiedermi quando l’avrei rivista, sperando di incrociarla, di vederla” (AI 15, in MP 2011.4818, PS 30.11.2011, pag. 1).
Al dibattimento d’appello, al riguardo, AP 1 ha voluto precisare i suoi sentimenti per la donna nel seguente modo:
“ La signora PC 1 mi era simpatica, mi ispirava fiducia, di lei mi piaceva il modo di sorridere. Ad un certo momento, si era nel 2009/2010, ho desiderato di conoscerla meglio. Mi sarebbe piaciuto avere con lei dei rapporti un po’ più intensi di quelli che normalmente si hanno tra conoscenti occasionali. Non nascondo che non mi sarebbe dispiaciuto se il rapporto si fosse evoluto ma non sono partito con l’idea di avere con lei forzatamente un rapporto sentimentale.
Avrei desiderato conoscerla meglio e vedere come il nostro rapporto avrebbe potuto evolvere.
Non mi sono mai innamorato di lei in senso stretto, mi piaceva e basta così come mi piacciono tante altre persone”(verb. dib. d’appello, pag. 2 e 3).
9. Secondo le dichiarazioni di PC 1, AP 1 cercò, almeno a partire dall’inizio dell’estate 2010, di inserirsi nella cerchia delle sue amicizie così da poterla frequentare. La donna, tuttavia, notò in lui qualcosa di inquietante e decise di “stargli alla larga”:
“ ricordo di averlo visto anche le sere dell’_________di _______. Lui continuava a fissarmi, per tutte le tre sere. Aveva quindi scoperto il bar in cui io e i miei amici andavamo la sera e ha fatto in modo di aggregarsi (…) la terza sera __________ c’è stato un episodio che mi ha fatto molto dubitare in merito alla persona di AP 1. Ricordo infatti che a un certo punto mi ha detto una frase del tipo “io e te ci conoscevamo” lasciando intendere un passato (che io non ricordo) o addirittura una vita passata. Poi ha aggiunto: “io so che tu ti chiami PC 1”. Io quindi gli ho subito chiesto se per caso avesse lavorato in passato __________, visto che lì era l’unico posto in cui venivo chiamata PC 1. E lui mi ha risposto di no. E infine ha aggiunto: “e poi so che il tuo numero di telefono è __________” (…) io da questa affermazione sono rimasta spiazzata, visto che sapeva addirittura a memoria il mio numero. Quindi gli ho chiesto in tono energico chi gli avesse dato queste informazioni dicendogli in sostanza che certe cose non si facevano. Lui non ha fatto una piega, non si è né scusato né giustificato. Io da quell’episodio avevo deciso che da AP 1 me ne sarei stata alla larga, non escludo di avergli addirittura detto di lasciarmi in pace” (AI 50, in MP 2011.4818, PP 26.02.2013, pag. 2-3);
“ è capitato che a _________ lui si autoinvitasse nel gruppo in cui ero presente io con mie amiche. Avendo lui chiesto di sedersi con noi, non potevo dire di no. Posso dire che in tre serate di __________ lui si è sempre aggregato come ho appena indicato. Lui si sedeva accanto a me e noi parlavamo del più e del meno. Se non sbaglio, durante l’ultima serata, lui ha dapprima fatto menzione di punto in bianco al fatto che io mi chiamo PC 1. Nessuno mi chiama così. Lo sanno solo quelli che lavoravano con me in __________. Io gli ho chiesto come facesse a saperlo e lui mi ha dato una risposta che non ricordo ma comunque non convincente. Successivamente lui mi ha detto di sapere il mio numero privato di casa. Questo è iscritto nei vari elenchi ma mi ha stupito il fatto che lui fosse andato a cercarlo e che me lo dicesse” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
AP 1 - che sugli incontri ha dato una versione diversa (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello, pag. 4) - ha ammesso di conoscere, da tempo, sia il numero di telefono sia il nome completo della donna. Richiesto di indicare come mai lui avesse quelle informazioni, AP 1 ha, in sostanza, detto di esserne venuto in possesso tramite l’agenda di una zia.
La versione sembra supportata dal contenuto dell’agenda telefonica inviata agli inquirenti dal’avv. DI 1 il 17 aprile 2013 (allegato ad AI 126). Infatti, in essa si legge - in una calligrafia che, secondo questa Corte, non è palesemente dissimile da quella delle altre annotazioni - il nome “PC 1” associato ad un numero di telefono.
Il primo giudice ha, invece, ritenuto inverosimile tale versione per le argomentazioni sviluppate alle pagine 23 e 24 della sentenza impugnata, cui si rinvia.
La questione della paternità di tale annotazione può, comunque, rimanere irrisolta nella misura in cui, come già rilevato dal primo giudice, è evidente che il fatto che AP 1 fosse in possesso di tali informazioni dimostra che, effettivamente, egli nutriva per PC 1 un certo interesse. La conclusione non è trascendentale, nel senso che (a parte in alcuni casi in cui, probabilmente, la negazione era dovuta ad esasperazione o ad una volontà di meglio definire i suoi sentimenti) AP 1 ha sempre ammesso che la donna gli piaceva e che avrebbe voluto avere con lei una relazione sentimentale o, perlomeno, di amicizia (cfr., in particolare, AI 97 in MP 2011.4818, pag. 6) e che della “cotta” che egli aveva per la donna hanno parlato diversi testi (fra cui l’amica __________, __________ e __________).
10. Secondo le sue dichiarazioni, dopo l’episodio di _________, la signora PC 1 incontrò AP 1 anche durante i concerti di ____________ (fine agosto) 2010:
“ ricordo che l’imputato era passato a salutare me e una mia amica durante il ___________. Questo è successo per due sere. La mia impressione è che questi incontri non fossero casuali” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
11. In quel periodo, AP 1 ha invitato la signora PC 1 ad uscire con lui per un aperitivo o per un caffè. Un paio di volte lo ha fatto lasciandole, a mo’ d’invito, dei disegnini o dei messaggi scritti di suo pugno sul retro (o sulla carta trasparente) delle buste che consegnava alla ditta per cui la donna lavorava (AI 50, PP PC 1 26.2.2013, in MP 2011.4818; PC 1, in verb. dib. di primo grado, pag. 2; AI 15, PS AP 1 30.11.11, in MP 2011.4818, pag. 3).
La donna non accettò mai le proposte di AP 1 (PC 1, in verb. dib. di primo grado, pag. 2).
AP 1 ha ammesso di averle rivolto quegli inviti ma ha precisato di avere smesso appena lei gli fece capire che non nutriva alcun interesse per lui:
“ (…) le ho chiesto se voleva venire a bere un aperitivo con me. PC 1 mi ha detto che non aveva tempo. Io le ho risposto “quando avrai tempo e voglia fammelo sapere”. Questo invito l’ho ripetuto ancora un paio di volte. Una volta le ho consegnato un bigliettino con una caricatura e le ho scritto una frase carina lasciandole il mio numero di cellulare. Sul biglietto c’era di nuovo l’invito ad andare a bere con me. Questo è capitato presso gli uffici della __________. In un'altra occasione, sempre sul suo posto di lavoro, le ho sollecitato l’invito a voce dicendole “quand’è che ci facciamo questo aperitivo?” e lei mi ha ribadito che non aveva tempo. Lì ho capito che la cosa non le interessava e ho lasciato perdere” (AI 50, in MP 2011.4818, PP 27.2.2013, pag. 3)
12. Verso la fine del mese di settembre 2010, AP 1 cercò di ottenere dalla signora PC 1 “l’amicizia in Facebook”. La donna, facendogli credere di avere un’altra relazione, gli disse, “in modo gentile” (allegato 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 2) ma esplicito, di non essere interessata a lui:
“ ciao AP 1, non ho proprio tempo da dedicarti, ho un’agenda straripante di impegni professionali e mondani, inoltre sto vivendo una relazione che mi appaga integralmente” (MP 2011.4818, AI 19 e AI 50, pag. 3).
AP 1 le rispose dicendosi dispiaciuto ma rassegnato:
“ grazie per aver risposto … mi sei piaciuta subito e speravo almeno in un’amicizia, pazienza … so accettare il volere altrui, auguri per la tua relazione, baci” (AI 19, in MP 2011.4818).
13. a. Secondo le dichiarazioni da lei rese durante l’inchiesta, nel periodo settembre - dicembre 2010, la signora PC 1 incontrò “svariate” volte AP 1 sul tragitto stazione FFS - luogo di lavoro (cosa che, in precedenza, sembra non fosse mai capitata) e nei dintorni del suo luogo di lavoro:
“ nella seconda parte del 2010 ho incontrato il AP 1 svariate volte, pressoché sempre all’uscita del lavoro, dandomi ulteriormente adito a pensare che fosse lì per una ragione ben precisa, quella di importunarmi. Alcune volte è capitato pure che mi seguisse nella tratta lavoro-stazione ferroviaria di __________” (AI 11, in MP 2011.4818, PS 23.9.2011, pag. 3);
“ lo incontravo (…) in via __________, sul mio tragitto stazione - lavoro e ritorno” (AI 50, in MP 2011.4818, PP 27.2.2013, pag. 3).
b. Fondamentale per il giudizio è accertare il numero di questi incontri.
Al riguardo, interrogata al dibattimento di primo grado, la signora PC 1, pur affermando di non essere in grado di dare indicazioni precise, ha di molto ridimensionato gli “svariati” incontri di cui aveva parlato in precedenza:
“ per quello che riguarda il periodo precedente (ndr: il primo arresto) è difficile dare indicazioni anche perché lui lavorava ancora e lo vedevo quindi in ufficio per sue questioni lavorative. Posso comunque indicare come incontri da lui voluti in modo non casuale quelli della stazione di __________, quello del tunnel di __________ oppure quello del motorino, quando lui è salito sul marciapiede” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
Ritenuto come l’episodio del motorino sia successo a fine maggio 2011, forza è constatare che, nel periodo che qui interessa (fine estate - dicembre 2010), oltre agli incontri sul posto di lavoro riconducibili all’attività di postino dell’imputato (e, quindi, di principio neutri per quanto ci riguarda), la signora PC 1 ha visto AP 1 ben poche volte (al dibattimento di primo grado ne ha sapute indicare soltanto due, di cui una è quella della stazione di __________ di cui si dirà in seguito).
Preso atto di queste dichiarazioni dell’AP sul numero di incontri, perde qualsiasi valenza probatoria la dichiarazione di __________, citata al consid. 28 della sentenza impugnata, secondo cui AP 1 faceva di tutto per poter incontrare PC 1 (a maggior ragione, se si considera che il teste non ha situato nel tempo queste pretese ricerche di incontri).
Del resto, al dibattimento d’appello, richiesta dalla presidente di precisare il concetto di “diversi pedinamenti” menzionati nel DA, la procuratrice pubblica ha precisato che, al punto 2.2 del DA, a AP 1 venivano imputati come atti coercitivi (per il periodo dall’estate 2010 al febbraio 2013):
- l’incontro alla stazione di __________ del dicembre 2010;
- l’episodio del tunnel di __________;
- l’incontro al __________ (verb. dib. d’appello, pag. 2).
14. L’AP ha precisato che, quando lo incontrava (come visto, ben poche volte), AP 1 non cercava né di rivolgerle la parola né di importunarla:
“ vorrei precisare che AP 1 in questi incontri non ha mai tentato di prendere contatto con me, limitandosi a restare ad una certa distanza da me, nascondendosi talvolta, un po’ come per farmi capire che si trovava lì per caso” (AI 11, in MP 2011.4818, PS 23.9.2011, pag. 3);
“ lui lo vedevo e basta e non cercava il contatto con me. Posso anche dire che siccome la “fase peggiore” non era ancora iniziata, capitava che io facessi il gesto del saluto al quale lui ricambiava o viceversa” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
AP 1 ha ammesso di avere incontrato alcune volte la signora PC 1 sostenendo, però, che si era trattato di semplici coincidenze.
15. Va precisato, qui, che capitava che AP 1 consegnasse la posta, anche non raccomandata, direttamente negli uffici della __________ dove la signora PC 1 lavorava:
“ A domanda dell’avv. DI 1 a sapere se mi recavo a consegnare la posta semplice direttamente nell’ufficio della __________, rispondo di sì, poteva capitare. Lo facevo quando avevo delle raccomandate destinate ad uffici su quel piano” (AI 54, in MP 2014.5486, pag. 7).
Dagli atti traspare che questo modo di fare non era inusuale. Infatti, __________ (che pure aveva lavorato come postino) ha dichiarato quanto segue:
“ Ammetto che i postini in generale, se trovano persone simpatiche, consegnano anche la posta a mano” (AI 51, in MP 2014.5486, pag. 4).
Ma non solo. Dall’audizione del signor __________, capo della regione di distribuzione di __________, sembra che AP 1 fosse addirittura obbligato ad andare negli uffici della __________:
“ la __________ (..) ricevendo molta posta, non ha la cassetta delle lettere ma l’addetto al recapito è obbligato a recarsi personalmente in ditta a consegnare le lettere” (AI 41, in MP 2011.4818, PP 21.2.2013, pag 2).
Va, tuttavia, precisato che AP 1, al dibattimento d’appello, ha sfumato la dichiarazione del suo ex-superiore affermando che, in realtà, la __________ aveva la bucalettere. Quel che non aveva era il cassettino più ampio:
“ Alla presidente che mi legge uno stralcio del verbale (AI 41) reso il 21.2.2013 da __________, capo della distribuzione della regione di __________, rispondo che la __________ ha la bucalettere. Io mettevo la posta nella bucalettere della __________ quando non avevo raccomandate da consegnare alla __________ o ad altri uffici del palazzo. In questi casi, consegnavo la posta direttamente nell’ufficio della __________. Facevo così anche quando avevo delle buste voluminose che non entravano nella bucalettere della __________ (che non aveva lo scomparto dei pacchi)” (verb. dib. d’appello, pag. 10)
16. Dalle dichiarazioni della stessa AP, non risulta che, durante le consegne della posta in ufficio, AP 1 le rivolgesse delle attenzioni particolari:
“ ADR che in ufficio lavoriamo in un open space (…) quindi quando arriva il postino ed entra dalla porta siamo tutti bene in vista. Non posso dire che chiedesse in particolare di me” (AI 50, in MP 2011.4818, PP 26.2.2013, pag. 3).
Anche dalle dichiarazioni della collega __________ emerge che, durante la consegna della posta, AP 1 non si comportava in modo inadeguato:
“ Mi viene chiesto se con il passare del tempo ho notato dei cambiamenti nel comportamento di AP 1 per quanto riguarda la consegna della posta e rispondo che, all’inizio, durante le prime consegne era amichevole. Entrava in ufficio e mi chiedeva: “da sola oggi?”. Con il trascorrere del tempo è diventato più freddo. Veniva in ufficio, consegnava la posta e se ne andava. (…) ADR che non ricordo se AP 1 chiedeva di PC 1 in particolare” (AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 7).
17. a. Nel corso del mese di dicembre 2010, l’imputato e l’AP si incontrarono alla stazione di __________. La signora PC 1 rimase turbata da quell’incontro tanto che chiese spiegazioni a AP 1:
“ Ricordo che una sera, rientrata a __________ con il solito treno che, se non sbaglio era attorno alle 18:00-18:30, salendo le scale del sottopassaggio della stazione, mi sono trovata davanti a me AP 1. Lui era lì, come se mi stesse aspettando. A quel tempo prendevo sempre il solito treno. Io ammetto di avere reagito male perché ero molto sorpresa, negativamente, di trovarmelo lì. Gli ho chiesto cosa ci facesse lì e lui mi ha detto che aveva dei parenti a __________ ed era in visita a quei parenti. Io gli ho fatto notare che era in stazione ma lui non reagiva. Mi ha seguito fino alla fermata del bus e non voleva andarsene nonostante i miei numerosi inviti a lasciarmi in pace. Io addirittura mi sono messa a salutare un autista di un bus, __________, tanto per evitare AP 1” (AI 50, in MP 2011.4818, pag. 4);
“ (…) salendo le scale me lo sono trovato lì fermo, nel senso che lui non stava facendo qualche cosa o andando da qualche parte ma mi guardava. Io sono quindi scoppiata e gli ho detto “cosa fai, ti prego lasciami stare”. Malgrado io continuassi a ripetergli questa cosa, lui mi ha seguito per 50-100m fino all’autopostale dove ho potuto svincolarmi parlando con altre persone che conoscevo. La cosa che mi stupisce è che lui è comunque rimasto lì” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
b. AP 1 ha sostenuto che (come quello, precedente, del tunnel di __________) anche l’incontro di __________ - dove lui si era recato per far visita a dei parenti - fu un incontro casuale:
“ io mi trovavo a __________ per incontrare parenti e amici. (…) ero sceso a __________ con il treno. In effetti ho incontrato PC 1 nel sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria. Ci siamo incrociati e le ho chiesto se l’avessi potuta accompagnare fino a prendere l’autopostale, distante poche decine di metri. Ho avuto modo di chiederle se avesse avuto qualcosa con me, se ce l’avesse avuta con me. PC 1 in quel frangente mi aveva risposto di non avere alcunché, ma di lasciarla in pace. Io ne ho approfittato per farle gli auguri per le festività, lei mi ha preso la mano dandomi tre bacini sulle guance (…)” (AI 15, PS AP 1 30.11.2011, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 4).
c. Effettivamente, oltre alla zia __________ (deceduta nel gennaio 2009), a __________ abitavano ed abitano altri parenti di AP 1. Fra questi, la signora __________ che l’imputato considera una “zia acquisita” (cfr. PS __________ 18.4.2013, pag. 2, in AI 128; verb. dib. d’appello, pag. 4).
18. L’AP parlò dell’incontro di __________ con __________ (un suo amico e, contemporaneamente, collega di AP 1, cfr. AI 50, in MP 2011.4818, pag. 5; cfr. anche all. 2 al verb. dib. di primo grado) che, poi, affrontò il collega chiedendogli spiegazioni:
“ (..) io, qualche giorno dopo (…), avevo chiesto a AP 1 che cosa ci facesse quella sera a __________. Lui un po’ seccato mi aveva detto “ma anche tu adesso per sta storia, ero a __________ perché ho giù la zia”. Io ho subito lasciato perdere perché non aveva senso andare avanti a discutere di questo” (AI 85, in MP 2011.4818, pag. 5).
19. Seccato per l’intervento del collega, AP 1 scrisse alla donna una lettera (datata 26 dicembre 2010) in cui, in sintesi, si dichiarava dispiaciuto di non piacerle, ribadiva che l’incontro di __________ era avvenuto per puro caso e le assicurava che, in futuro, l’avrebbe lasciata perdere:
“ non c’è mai stata intenzione di metterti a disagio con la mia presenza, non ricordo di averti fatto proposte irriverenti o quant’altro, le battute che ti facevo in ufficio erano tutte dette in modo benevolo e più che altro per vederti sorridere (devo ammetterlo, hai il taglio dell’occhio e il sorriso veramente stupendi). D’ora in avanti ti ignorerò e quando passerò in ufficio, se passerò, vedrò di agire di conseguenza… da una parte mi dispiace, mi sarebbe piaciuto conoscerti meglio (…) dall’altra come ti avevo già scritto so accettare anche il volere altrui” (all. 2 all’AI 50).
20. Dopo questa lettera - cui la signora PC 1 non rispose - per alcuni mesi non accadde più nulla che potesse impensierire l’AP:
“ dopo questa lettera è seguito un periodo di un paio di mesi tranquillo, così almeno ricordo. Poi, a un tratto, mi è giunta la prima lettera anonima in ufficio.
ADR che nel frattempo non mi erano più arrivate lettere con scritte o disegni fatti dall’imputato” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
I mesi di tranquillità furono, in realtà, quasi quattro. In effetti, l’AP ricevette la prima lettera anonima il 16 aprile 2011:
“ (…) ne ho ricevuta una anonima il 16 aprile del 2011, apparentemente redatta da una sedicente moglie tradita che, con toni offensivi e ingiuriosi, mi accusava di essere all’origine della fine del suo matrimonio essendosi il marito invaghito di me. (…) Ne sono seguite tuttavia di nuove anonime di questa sedicente moglie tradita con contenuti ingiuriosi nei miei confronti” (AI 11, pag. 4).
21. Va, qui, precisato che, il 28 febbraio 2011, AP 1 è stato ricoverato al __________ dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dove è rimasto degente sino all’8 marzo 2011.
Alla dimissione dall’ospedale ha fatto seguito un prolungato periodo di inabilità lavorativa.
AP 1 ha ripreso a lavorare ad inizio aprile (non ha saputo precisare se durante la prima o solo durante la seconda settimana).
Per le prime due settimane, ha lavorato al 50%, fungendo, in pratica, da tappabuchi (verb. dib. d’appello, pag. 4 e 5).
22. Proprio in quel primo periodo di ripresa parziale dell’attività lavorativa, la signora PC 1 affrontò AP 1 dicendogli di evitare di portare la posta direttamente in ufficio:
“ proprio nel periodo in cui lavoravo al 50%, mentre distribuivo la posta nel suo ufficio, PC 1 mi ha detto “mi avevi promesso che mi lasciavi in pace”. Io l’ho guardata in maniera strana perché non capivo a cosa si riferisse. Lei è andata avanti dicendomi che ero l’unico postino a portare la posta in ufficio. Da lì è nato un po’ un battibecco. Le ho detto che, se le dava tanto fastidio, poteva dirmelo prima. Mi ha quindi detto di andare in ufficio solo quando c’erano raccomandate. Le ho fatto notare che io andavo in ufficio a portare la posta per fare un buon servizio. A loro così come ad altri. Ma anche per la Posta stessa. Lei mi ha ribadito che preferiva che io andassi in ufficio solo per le raccomandate. Io le ho risposto che per me la cosa andava bene, che non c’erano problemi. L’importante era saperlo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Che ci fu fra i due, in quel periodo, una scenata è confermato dalla stessa signora PC 1 che, tuttavia, ha detto che essa fu provocata da un “rafforzamento” della presenza di AP 1 sul suo posto di lavoro. Non è dato sapere il motivo per cui l’AP ebbe quella sensazione poiché nulla le è stato chiesto al riguardo. Sta di fatto, comunque, che anche l’AP ha detto che affrontò AP 1 dicendogli di “starle alla larga”:
“ AP 1 ha rafforzato la sua presenza presso gli uffici della __________ tanto che ad un certo punto, (…) (ndr: l’ho) affrontato comunicandogli in maniera esplicita di girarmi al largo” (AI 11, pag. 4).
23. Come visto sopra, sulla busta contenente la prima lettera anonima spedita alla signora PC 1 vi è il timbro con la data 16 aprile 2011.
24. AP 1 ha detto che, dopo quello che lui ha definito un “battibecco” avvenuto negli uffici della __________, egli ha fatto quello che la donna gli aveva chiesto:
“ ADR che non (recte: dal) momento in cui mi è stato vietato di salire a consegnare brevi manu la corrispondenza, io così ho fatto. Lasciavo le lettere nell’apposita casella del palazzo” (AI 54, in MP 2014.5486, pag. 7);
“ In seguito, io così ho fatto. Non sono più andato nell’ufficio della __________ se non per far firmare le raccomandate (tranne una volta ma molto più in là nel tempo)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Pochi giorni dopo, tuttavia, la signora PC 1 si rivolse ad un avvocato per chiedergli di inviare a AP 1 una diffida:
“ notando che le cose non cambiavano, ho chiesto al mio avvocato di intimargli una diffida”(AI 11, pag. 4).
L’avvocato fece immediatamente quello che la cliente gli chiedeva e, con lettera 26 aprile 2011, diffidò l’uomo “dal creare occasioni di incontro con la sua assistita” (doc. E, allegato all’AI 1). Nella diffida, l’avv. __________ scriveva, in particolare, che qualsiasi tentativo di avvicinamento di AP 1 alla signora PC 1 avrebbe provocato, oltre alla sua denuncia al MP, un intervento presso La Posta:
“ la esorto, dunque, a volersi organizzare affinché, neppure con scuse attinenti alla sua professione, lei abbia a creare occasioni di incontro con la mia assistita. (…) Voglia prendere nota che ogni trasgressione alla presente diffida sarà considerata una diretta lesione alla personalità della mia cliente e legittimerà quest’ultima non solo a chiedere l’intervento delle autorità civili e penali, ma anche a portare all’attenzione del suo datore di lavoro questa incresciosa situazione” (doc. E allegato alla denuncia).
25. AP 1 rispose, con scritto 30 aprile 2011, all’avv. __________ respingendo le accuse di ingerenza nella vita della signora PC 1 indicando, fra l’altro, che la signora era, per lui, una “semplice conoscente” che vedeva per motivi di lavoro e che gli capitava di incrociare saltuariamente “durante il percorso lavorativo o privato” (doc. G, allegato all’AI 1):
“ alla diffida è seguita una lettera del AP 1 affermante di non importunarmi in alcun modo”(AI 11, pag. 4).
26. Contrariamente a quanto più volte dichiarato da AP 1, la signora PC 1, al dibattimento di primo grado, ha detto che la diffida non sortì gli effetti da lei sperati:
“ lui continuava a presentarsi nel mio ufficio malgrado la diffida del mio legale ed il fatto che non avesse raccomandate da consegnare “(allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).
Su questa questione, non ci sono altri atti istruttori.
27. Pur se gli atti, al riguardo, non sono chiari, da essi emerge che la signora PC 1 si lamentò più volte con i superiori di AP 1. Non può essere che a seguito di tali lamentele che - al più tardi a fine 2011 - i superiori cambiarono il “giro” di AP 1:
“ (…) fino al mese di novembre o dicembre 2011 (…) (ndr: mi occupavo) della consegna della posta presso la __________ (…) probabilmente a causa delle richieste della PC 1 direttamente alla Posta o ad ogni buon conto ai miei superiori, io non mi sono più occupato di consegnare la corrispondenza nel giro di quel palazzo fuorché il sabato. Ho trovato questo comportamento nei miei confronti particolarmente scorretto . Mi sono rivolto cautelativamente ai sindacati” (AI 18, in MP 2011.4818, PS AP 1 15.5.2012, pag. 2);
“ Poi ricordo che era arrivato il momento in cui a AP 1 i vertici avevano cambiato il giro, dal lunedì al venerdì non distribuiva più la posta nell’ufficio di questa donna ma capitava che lo facesse di sabato. Ricordo infatti che AP 1 si era lamentato (…) lui, in quel periodo, era molto arrabbiato con quelli della Posta (…) io con la donna non l’ho mai sentito arrabbiato” (AI 51, in MP 2014.5486, PP __________ 17.9.2014, pag. 4).
28. Si osserva, qui, che dagli atti risulta che l’AP non esitava a chiamare i superiori di AP 1 per lamentarsi del comportamento del postino.
A titolo di esempio, si rileva che emerge che, nel febbraio 2013, l’AP ha chiamato il signor __________, capo della regione di recapito lettere di _________, semplicemente perchè la collega __________ le aveva detto di avere visto AP 1 fermo ad un passaggio pedonale:
“ Una sola volta l’ho visto su via __________, non in divisa. Era circa un mese fa, era il suo primo giorno di vacanza, se non erro era fra le 8.50 e le 9.15, orario usuale in cui io mi reco al lavoro. AP 1 in quel momento era fermo al semaforo di via __________, sul passaggio pedonale. ADR che io in quel momento ero in macchina. Non ho visto poi dove si è diretto AP 1 (…) AD dell’avv. DI 1 a sapere come ho appreso che AP 1 quel giorno era in vacanza, rispondo che io, entrata in ufficio, ho avvisato PC 1 dicendole di aver visto AP 1, fermo al semaforo su via __________, a piedi. PC 1 ha, quindi, chiamato il signor __________ della Posta, il quale le aveva detto che AP 1 sarebbe stato in vacanza. ADR che PC 1 aveva chiamato __________ perché voleva sapere il motivo per il quale AP 1 si trovava in via __________, perché le dava fastidio” (AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 2 e 3).
29. Tornando alla primavera 2011, va detto che, nel periodo dal 10 al 15 maggio, la signora PC 1 ricevette tre telefonate anonime:
“ Dal 10 al 15 maggio 2011 ho pure ricevuto delle telefonate anonime, in particolare 3 telefonate (di cui una in piena notte), che mi hanno costretto a staccare il telefono durante la notte e rivolgermi alla __________ per ottenere un cambio di numero telefonico. Le telefonate come richiesto alla compagnia telefonica provenivano da telefoni pubblici” (AI 11, pag. 4);
“ avvenivano di notte, tra le 23.00 e l’una. In tutto sono state tre. In quelle in cui ho risposto non si sentiva nessuno dall’altra parte. In una circostanza io non ho neppure risposto ed è subentrata la segreteria” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
L’AP ha attribuito queste tre telefonate a AP 1 che, tuttavia, ha negato di esserne l’autore.
Si annota qui che la prima Corte non è entrata nel merito di tali fatti (cfr. sentenza impugnata, consid. 48, pag. 47).
Ciò è corretto relativamente al reato di abuso di impianti di telecomunicazione prospettato dalla pubblica accusa (punto n. 3 del DA) per queste telefonate, poiché per tale reato l’azione penale era prescritta.
Diverso è il caso per il reato di coazione prospettato, sempre per tali fatti, in concorso con il primo (cfr. punto n. 2.1 del DA in cui ci si riferisce, sbagliando, al punto n. 4 dello stesso DA).
Tuttavia, non portando l’appello del PP su tale aspetto, in applicazione del divieto della reformatio in peius, tali telefonate non potranno essere né esaminate né considerate in questa sede.
30. Risulta dagli atti che la signora PC 1 ricevette, sempre sul posto di lavoro, più lettere anonime.
Dopo quella del 16 aprile 2011, vi fu quella del 27 aprile 2011 (punto n. 1.2 del DA), un’altra di data imprecisata ma che la pubblica accusa situa nel periodo aprile/maggio 2011 (punto n. 1.4 del DA) e, poi, quella del 23 maggio 2011 (punto n. 1.3 del DA).
31. La signora PC 1 ha, poi, raccontato che il 30 maggio 2011 vi fu un incontro inquietante fra lei (che era con un’amica) e AP 1:
“ mi trovavo a piedi, lungo la Via __________ con la mia amica __________ Stavamo andando entrambe al lavoro, io alla __________ e lei alla __________ che si trova nel medesimo stabile. Stavamo chiacchierando e ad un certo punto ho visto AP 1 nella strada che scendeva con lo scooter della Posta. Noi ci trovavamo sul marciapiede, sulla sinistra e lui scendeva sulla strada che si trovava alla nostra destra. Ad un certo punto, quando si trovava a circa 50 metri da noi, ho visto che è salito sul marciapiede ed è sceso verso di noi “ (AI 50, in MP 2011.4818, PP PC 1 26.2.2013, pag. 7);
“ il AP 1 è salito sul marciapiede senza rallentare ed ha proseguito la sua corsa puntando minacciosamente contro di me, scansandomi solamente all’ultimo momento provocandomi un forte spavento. Ancor più spaventata di me, la mia collega” (AI 11, in MP 2011.4818, PS PC 1 23.9.2011, pag. 5);
AP 1 ha negato di essere stato lui alla guida di quello scooter (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).
La sua negazione sembra essere sconfessata dalla testimonianza dell’amica della signora PC 1:
“ io ho visto una persona a bordo di un motorino/scooter tipo quelli che usano i postini scendere lungo la strada e, improvvisamente, svoltare (…) in pratica, con questa mossa, la persona con il motorino è salita sul marciapiede in cui ci trovavamo io e PC 1 (…) io in quel momento stavo parlando con PC 1 la quale, improvvisamente, mi dice spaventata: “guarda, è lui”. Io mi sono subito sentita spinta da PC 1 verso di lei e meglio verso le mura della casa. In quel momento il motorino mi è passato di fianco e mi ha quasi sfiorato (…) mentre questa persona scendeva lungo il marciapiede sul motorino, io ho visto bene la sua faccia: era veramente molto arrabbiato, aveva uno sguardo cattivo, freddo. Mi ha fatto gelare il sangue nelle vene” (AI 49, in MP 2011.4818, pag. 3-4).
Tuttavia, così come sostenuto dalla Difesa al dibattimento d’appello, il riconoscimento della signora __________ suscita non poche perplessità. Tenuto conto che, per sua stessa ammissione, la signora non conosceva personalmente AP 1 ma lo aveva visto soltanto “un paio di volte”, non è credibile che lei possa averlo riconosciuto visto che il conducente dello scooter portava il casco e che l’andatura dello scooter era “veloce” (cfr. AI 49).
Le perplessità diventano ancora maggiori se si pensa che, nonostante l’incontro/scontro sia forzatamente durato pochissimi istanti e nonostante lei, in quei pochissimi secondi, sia stata spinta dall’amica contro il muro, la signora ha detto di essere riuscita a vedere lo sguardo “cattivo e freddo” del conducente. Ma non solo. Ha detto anche di essere riuscita a comprendere che quello sguardo “arrabbiato” era “rivolto a PC 1” e non a lei poiché nei suoi “confronti il suo sguardo era impersonale” (AI 49, pag. 4).
La pretesa percezione di questi particolari in una situazione che, oggettivamente, esclude la possibilità di una visione così puntuale e precisa lascia planare il dubbio che il riconoscimento sia, in realtà, il frutto di un’interpretazione indotta dal grido dell’amica - “Guarda, è lui!” - e dalla solidarietà istintiva insita in un sentimento di amicizia.
La questione può, comunque, essere lasciata indecisa poiché, sempre in applicazione del divieto della reformatio in peius, quand’anche alla guida dello scooter vi fosse stato davvero AP 1, l’episodio non potrebbe essere né esaminato né considerato in questa sede.
Infatti, se l’episodio dello scooter è stato indicato, come atto di coazione, ad inizio pag. 6 del DA (senza che gli sia stato attribuito un numero), esso non è stato ripreso nella sentenza impugnata che, al dispositivo n. 1.1, precisa che gli atti coattivi per cui AP 1 è stato condannato sono soltanto “numerosi pedinamenti e lettere dal carattere minatorio”. Ed è evidente che questo episodio non può essere considerato un pedinamento.
In ogni caso, fu molto probabilmente questo episodio che diede il la alla denuncia al MP che venne inoltrata il 15 giugno 2011.
32. Dopo la denuncia, la signora PC 1 ricevette altre lettere anonime, di contenuto analogo alle precedenti:
- una nel periodo giugno/luglio 2011 (punto n. 1.5 del DA);
- una nel corso dell’estate 2011 (punto n. 1.6 del DA);
- una nel settembre 2011 (punto n. 1.7 del DA).
33. Alla lettera del settembre 2011 seguì un periodo di remissione che durò circa tre mesi, fino a fine 2011/inizio 2012 quando la signora PC 1 ricevette un’altra lettera anonima (punto n. 1.11 del DA).
In quel periodo, la signora PC 1 ricevette, poi, sempre sul posto di lavoro, un pacco contenente della pasta a forma di pene (punto n. 1.8 del DA):
“ si tratta di un pacco, recapitato sempre alla __________, che PC 1 ha trovato dinnanzi alla porta del proprio ufficio, i giorni immediatamente successivi al Natale (…) sulla base delle mie ricostruzioni di cui ho sopra riferito, anche questo pacco riporta un codice a barre manipolato (…) anche la data 27.12.2011 è incongruente con gli elementi raccolti sulla base del codice a barre. In particolare con riferimento alla data del recapito che risulta essere il 21.12.2011” (AI 41, in MP 2011.4818, PP __________ 21.2.2013, pag. 4).
Al domicilio, invece, in data che l’AP non precisa ma che la PP situa sempre nel periodo fine 2011/inizio 2012, ricevette un vibratore (punto n. 1.8 del DA):
“ nel corso del 2012 mi è arrivato un vibratore a casa, direttamente dalla ditta che li vende, come se fosse stato fatto un ordine a mio nome” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4);
“ Io ho contattato la ditta in questione dalla quale mi sono fatta inviare la lettera che ricordo essere stata dattiloscritta, contenente la richiesta dell’ordine di questo oggetto. L’ho ricevuto e ho notato che alla fine c’era una firma, con il mio nome ma evidentemente non era la mia. Io questo documento l’ho inviato direttamente in polizia” (AI 50, in MP 2011.4818, pag. 5).
34. Sempre ripercorrendo le dichiarazioni della donna e le imputazioni, si può accertare che non vi fu più nulla sino al 1. marzo 2012, data in cui la signora ricevette una nuova lettera anonima, dal contenuto sempre sovrapponibile alle precedenti (punto n. 1.9 del DA).
A questa lettera fece seguito una pausa di circa quattro mesi.
Nel corso del mese di luglio 2012, la donna ricevette la lettera citata al punto n. 1.10 del DA. Ne ricevette un’altra (quella citata al punto n. 1.16 del DA) “nel periodo estate 2012”.
Il DA menziona, poi, altre nove lettere spedite alla signora PC 1 nel periodo “successivo all’estate 2012” e/o in “novembre 2012” (punti da 1.12 a 1.15 e da 1.17 a 1.21 del DA).
L’AP ne ricevette ancora una il 9 gennaio 2013 (punto n. 1.22 del DA).
35. Poco più di un mese dopo, il 15 febbraio 2013, l’AP ricevette un’altra lettera anonima (punto n. 1.23 del DA). Sovrapponibile alle altre per contenuto, questa aveva la caratteristica di essere stata, almeno apparentemente, inviata per raccomandata.
a. Gli accertamenti esperiti dalla Posta hanno subito evidenziato che l’apposizione dell’etichetta con il codice a barre era il frutto di una manipolazione e che essa era stata tolta da un invio raccomandato cha AP 1 aveva ricevuto il 13 febbraio 2013 alle ore 6.27 del mattino:
“ al momento della consegna della raccomandata alla __________, il codice a barre della raccomandata non veniva riconosciuto dallo scanner, risultava illeggibile (…) è poi emerso (…) che il codice a barre incollato è il medesimo di cui alla lettera raccomandata che AP 1 ha ricevuto già il 13.02.2013 da Spreitenbach” (AI 41, in MP 2011.4818, PP __________ 21.2.2013, pag. 3).
b. Altra particolarità evidenziata dagli inquirenti in relazione a questa lettera è che essa è stata recapitata da AP 1 stesso nonostante il palazzo della __________ non rientrasse nel suo “giro” di quel giorno:
“ in data 15.2.2013 AP 1 ha recapitato alla __________ una raccomandata indirizzata alla signora PC 1. La raccomandata è stata consegnata nelle mani del signor __________ (…) dalle mie verifiche è emerso (…) anche il fatto che quel giorno, ossia il 15.02.2013, AP 1 era assegnato ad un altro giro di consegne, di conseguenza non avrebbe mai dovuto eseguire personalmente il recapito di detta raccomandata all’indirizzo di via __________” (AI 41, in MP 2011.4818, PP __________ 21.2.2013, pag. 3 e 4).
36. Il 27 febbraio 2013 AP 1 è stato sentito dagli inquirenti.
Alla richiesta di spiegare il motivo per cui sulla lettera inviata alla signora PC 1 era stata trovata l’etichetta con il codice a barre di una sua raccomandata, ha fatto seguito una sospensione dell’interrogatorio “per permettere all’avvocato di parlare con l’imputato” (AI 54, pag. 11).
La sospensione non ha avuto - sembra - gli effetti sperati poiché alla ripresa dell’interrogatorio AP 1 nulla ha detto riguardo tale etichetta.
Più in là, nello stesso interrogatorio, si è limitato a dire di avere trovato la busta sul tavolo del collega:
“ Per quanto riguarda le dichiarazioni di __________ sul fatto che io quel giorno non ero di turno all’indirizzo di via __________, ricordo di aver visto una raccomandata in ufficio sul tavolo del collega __________ e ho capito che o aveva dimenticato la raccomandata sul tavolo o è stata consegnata più tardi” (AI 54, pag. 11 e 12).
AP 1 è, poi, stato arrestato (AI 62).
37. Nemmeno il 25 marzo successivo, AP 1 è riuscito a spiegare la questione dell’etichetta con il codice a barre se non - almeno sembra che questa fosse la sua intenzione - affermando, a fine verbale, che:
“ da quello che so io il numero di una raccomandata può essere registrato più volte” (AI 97, pag. 14).
Per contro, sulla consegna “insolita”, quel giorno le spiegazioni di AP 1 sono state un po’ sviluppate rispetto a quelle del verbale precedente:
“ __________ mi aveva detto di aiutare __________ di primo mattino prima che io partissi dall’ufficio per consegnare la posta (…) prima di uscire ho controllato se c’erano cose che avevo dimenticato e ho visto la lettera raccomandata sul tavolo 213 che quel giorno doveva essere distribuito da __________ (…) ho fatto il mio giro e poi sono andato a consegnare la raccomandata alla __________” (AI 97, pag. 13).
Va detto che __________ ha negato di avere dato tale disposizione a AP 1 (allegato 5 ad AI 128, pag. 5).
38. Nuovamente interrogato l’11 aprile 2013, AP 1 ha detto di non sapersi spiegare come l’etichetta della sua raccomandata fosse finita sulla lettera da lui consegnata al signor __________:
“ rispondo che non lo so. Io non sto bene, non capisco per quale motivo sono successe queste cose, o vado in sonnambula o non so cosa dire” (AI 115, pag. 8).
39. Il giorno successivo - si era al 12 aprile 2013 - AP 1 è stato scarcerato (AI 117, in MP 2011.4818).
40. Secondo le dichiarazioni della signora PC 1, malgrado la norma di condotta che gli era stata impartita (AI 117, in MP 2011.4818), AP 1 ha continuato a cercare di incontrarla anche dopo la sua prima scarcerazione.
Al riguardo, si rinvia, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 30 - 34 (pag. 31- 36) della sentenza impugnata.
Qui ci si limita a riportare quanto detto dalla donna al PP durante l’inchiesta e, poi, al dibattimento di primo grado:
“ poco dopo la sua scarcerazione ho rivisto AP 1 in stazione a __________ nell’orario abituale in cui prendo il treno per rientrare a casa; erano circa le 17.00 (…) ci siamo in pratica incrociati. Non ci siamo parlati. Ho visto che lui aveva la testa bassa ed ho finanche pensato “magari l’ha capita”. Ho interpretato quell’incontro come casuale. L’ho poi rivisto in più occasioni, da quel giorno, presso il chiosco all’imbocco di via __________, di __________, vicino alla chiesa di __________, poco distante da dove lavoro (…) l’ultima volta che ho visto AP 1 era di mattina, ed era uno dei primi giorni d’agosto. L’ho visto vicino al chiosco, seduto sul muretto. Credo che quella volta lui non mi abbia visto perchè mi girava la schiena.
ADR che se dovessi quantificare le volte che ho visto AP 1 dalla sua scarcerazione stimo siano state circa 4 o 5; la prima alla stazione e le altre volte tutte vicino al chiosco” (AI 4, in MP 2014.5486, PP PC 1 26.8.2014, pag. 2).
Nell’interrogatorio successivo, avvenuto il 15 settembre 2014, l’AP si è corretta:
“ (…) nel precedente verbale ho riferito di aver visto AP 1 in un numero di volte inferiore a quelle in cui in realtà l’ho visto. (…) Ripensandoci l’ho visto di sicuro più di 4 o 5 volte, come detto nel precedente verbale. Possono essere una decina di volte” (AI 43, in MP 2014.5486, PP PC 1 15.9.2014, pag. 4).
Alla Corte di primo grado ha ribadito di avere visto AP 1, in quel periodo (cioè dal 12 aprile 2013 al 28 agosto 2014), circa una decina di volte:
“ il presidente mi chiede di indicare quante volte ho incontrato l’imputato in circostanze che mi hanno fatto ritenere che ciò fosse da lui voluto.
R: per quello che concerne il periodo successivo alla prima carcerazione, li posso stimare intorno alla decina. Con questo intendo tutti gli episodi in cui io ho effettivamente notato la sua presenza, compreso quindi anche l’episodio in cui ho notato che lui mi dava le spalle. Ci sono comunque stati episodi in cui conoscenti mi hanno detto che lui era in zona senza però che io lo avessi visto” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
Come si vede, l’AP, il 26 agosto 2014, ha detto di avere incontrato AP 1 - dopo la sua scarcerazione (avvenuta il 12 aprile 2013) - “circa 4/5 volte”. In seguito, ha aumentato il loro numero fino ad una decina. Non di più.
41. Va, poi, detto che il 14 gennaio 2014, il patrocinatore di AP 1 ha inviato al MP uno scritto, apparentemente spedito alla signora PC 1 il 4 marzo 2013 (data in cui AP 1 era in stato di detenzione preventiva) - ma mai recapitatole, secondo l’accusa (cfr. punto n. 1.3 dell’AA) - in cui si legge, in sostanza, che non era AP 1 l’autore delle lettere anonime:
“ (…) e avrai sempre più paura soprattutto quando lui tornerà libero tanta paura la stessa che hai detto con i tuoi amici per cosa per aver dato la colpa a chi non ti ha fatto niente eppure te lo aveva scritto lui (…) guarda bene la data di spedizione come vedi questa è la prova che non può essere in due posti allo stesso tempo ciao stronza ora mi divertirò a vedere cosa fai” (allegato all’AI 140, in MP 2014.5486).
In tale occasione, l’avv. DI 1 ha pure prodotto al MP un altro scritto anonimo ma, questa volta, indirizzato a lui:
“ avvocato questa è la prova che ho detto al telefono lui non ha fatto niente con la PC 1 mi dispiace per quello che lui ha dovuto pagare e se questa lettera può aiutarlo bene io non posso farmi scoprire ho due bambini da crescere ma quella stronza rovina famiglie tutto questo lo merita” (allegato all’AI 140, in MP 2014.5486).
Nonostante la pubblica accusa sostenga che la lettera 4 marzo 2013 non sia mai giunta all’AP - e che, in sostanza, costituisca una manovra diversiva dell’imputato - essa è inserita, quale atto coattivo, al punto n. 1.3 dell’AA.
42. La signora PC 1 ha ricevuto due nuove lettere anonime (entrambe sulla falsariga delle precedenti): una il 30 maggio 2014 (punto n. 1.2.1 dell’AA) ed un’altra il 21 agosto 2014 (punto n. 1.2.2 dell’AA).
43. Il 28 agosto 2014 il PP ha sentito AP 1 che ha continuato a respingere gli addebiti. Alla fine dell’interrogatorio, ne ha chiesto e ottenuto l’arresto.
Si ha, quindi, che AP 1 si trova in detenzione dal 28 agosto 2014.
44. Infine, la signora PC 1 ha ricevuto una nuova lettera anonima - dal contenuto analogo alle precedenti - il 6 settembre 2014 (punto n. 1.2.3 dell’AA).
45. PC 1 ha sempre attribuito la paternità delle lettere anonime e dei due pacchi a AP 1.
Nella querela 15 giugno 2011 (allegata all’AI 51, pag. 5-7) e nelle sue audizioni, la donna ha dettagliatamente spiegato i motivi per cui, da subito, ha attribuito tali lettere a AP 1 (cfr., in particolare, AI 50, in MP 2011.4818, pag. 6, 8, 9 e 12; vedi, inoltre, sue dichiarazioni al dibattimento di primo grado citate al consid. 35, pag. 38 della sentenza impugnata).
AP 1, invece, ha sempre negato di esserne l’autore.
46. a. Sui principi applicabili all’accertamento dei fatti si rinvia al consid. 18 (pag. 18-21) della sentenza impugnata e a quanto già indicato in numerose sentenze di questa Corte (cfr., per esempio, CARP 17.2013.212 del 6 febbraio 2015; 17.2014.161+182 del 21 gennaio 2015; 17.2014.21+34 del 16 aprile 2014; 17.2011.120 del 2 febbraio 2012).
In concreto, riguardo l’accertamento dell’identità dell’autore delle lettere anonime, del mittente del pacco contenente la tazza con la pasta a forma di pene e della persona che ha ordinato, a nome dell’AP, il vibratore, questa Corte fa proprie le pertinenti argomentazioni e le condivisibili conclusioni della prima Corte.
Pertanto, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 36 - 47 (pag. 38 - 47) della sentenza impugnata. Qui ci si limita a riportare alcune considerazioni della prima Corte sugli elementi che si ritengono maggiormente significativi - se non decisivi - per l’attribuzione a AP 1 della paternità degli invii anonimi.
Alle considerazioni del primo giudice si aggiungono soltanto alcune riflessioni, in parte imposte da alcune dichiarazioni rese al dibattimento d’appello da AP 1.
b. Fra gli elementi considerati dalla prima Corte il più significativo è quello - oggettivo e risolutivo - dell’etichetta con il codice a barre relativa ad una raccomandata consegnata a AP 1 il 13 febbraio 2013 e, poi, apposta sulla lettera indirizzata a PC 1 e consegnata, due giorni dopo (il 15 febbraio 2013), dallo stesso AP 1 ad un collega dell’AP.
Dopo avere sottolineato che anche al dibattimento di primo grado AP 1 ha detto di non essere in grado di spiegare come la più volte citata etichetta sia finita sulla busta indirizzata a PC 1 (cfr. allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3), il primo giudice ha interpretato quella circostanza in modo convincente e condivisibile al consid. 40 della sentenza impugnata che viene qui riprodotto:
“ 40.
La Corte ha ritenuto che la presenza del codice a barre sulla busta che AP 1 ha recapitato alla __________ può essere ricondotta unicamente al fatto che l'imputato ha ricevuto la raccomandata a lui spedita il 13 febbraio 2013, ne ha staccato il codice a barre e lo ha incollato su di un'altra busta modificandone la data d'invio.
Tale agire era finalizzato, con ogni probabilità ad allontanare da sé i sospetti. In effetti, l'imputato non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dimostrare di non trovarsi a Spreitenbach il 14 febbraio 2013 inducendo dunque gli inquirenti e l'AP stessa a ritenere che il mittente fosse (o potesse essere) un terzo.
Preso atto che lo scanner non permetteva una seconda registrazione del medesimo numero, AP 1 si è visto costretto ad allestire il formulario cartaceo, sul quale ha comunque provveduto ad indicare un numero errato. In ultima analisi, l'imputato ha poi omesso di consegnare detto documento a chi di dovere per la relativa registrazione e ciò per evitare che il capo servizio constatasse immediatamente l'anomalia nel numero di spedizione.
Ciò detto, la Corte non può che osservare che la lettera citata è del tutto simile, per tenore, carattere e stile alle altre missive pervenute all'AP, sia prima che dopo la stessa. Ne discende che se l'imputato è responsabile dello scritto 15 febbraio 2013, a lui vanno senza dubbio ascritti pure quelli precedenti e successivi”
b.1. Come detto, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, a AP 1 è stato chiesto più volte di spiegare il motivo del trasferimento dell’etichetta dalla busta indirizzata a lui a quella indirizzata alla signora PC 1.
A tali richieste, AP 1 o ha fatto scena muta, o ha proposto l’improbabile tesi secondo cui più raccomandate possono avere lo stesso numero, o ha detto di non sapere come spiegare la cosa.
Al dibattimento d’appello, invece, alla presidente che gli contestava la ragionevolezza delle considerazioni e conclusioni del primo giudice citate al punto precedente, AP 1 ha, invece, sorprendentemente saputo proporre una spiegazione che poteva in qualche modo sostenere la tesi del trasferimento dell’etichetta senza un suo ruolo attivo.
Dapprima, AP 1 ha detto di avere sempre saputo che il codice a barre delle raccomandate permette di risalire anche al destinatario della raccomandata e che, quindi, nell’ipotesi di una sua colpevolezza, egli non avrebbe mai potuto fare quella manipolazione che gli viene attribuita come manovra volta ad allontanare da lui i sospetti poiché sapeva che la cosa avrebbe avuto l’esito contrario:
“ La presidente mi ricorda che il primo giudice mi ha attribuito la paternità delle lettere anonime sulla base di una serie di ragionamenti, in particolare tenuto conto del fatto che sulla lettera anonima che io ho consegnato negli uffici della __________ il 15.2.2013 c’era il codice a barre di una raccomandata che io avevo ricevuto due o tre giorni prima. La presidente mi fa notare che il ragionamento del primo giudice ha una certa ragionevolezza.
Capisco il ragionamento ma conduce ad un risultato sbagliato. Se fossi stato io, sarei uno stupido visto che lavoro in Posta da più di 20 anni e so perfettamente che il codice a barre identifica chi ritira la raccomandata. (…) Se io avessi fatto quello che mi si attribuisce, sarebbe come se io mi fossi tirato una mazzata sulle dita da solo ” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Proseguendo, AP 1 ha dato una versione dei fatti che permette di affermare che molte persone all’interno della Posta hanno avuto la possibilità di mettere le mani sulla famigerata etichetta e, quindi, incollarla sull’altrettanto famigerata busta indirizzata all’AP:
“ Io ricordo che, quando ho aperto la busta che mi è stata consegnata in Posta pochi giorni prima, l’ho aperta in ufficio, ho conservato la lettera e ho gettato la busta nel cestino (sott. del red.). (…) ho aperto la raccomandata che mi era stata consegnata in ufficio circa due giorni dopo averla ricevuta e l’ho fatto di pomeriggio. Ricordo di averla aperta prima della fine della settimana” (verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).
Tuttavia, la breccia che fa cadere miseramente la diga costruita da AP 1 con queste due dichiarazioni è il fatto che esse sono state formulate per la prima volta in sede d’appello. E’, infatti, del tutto inverosimile che - se davvero egli avesse aperto la raccomandata in ufficio e, poi, avesse gettato la busta in un cestino dello stesso ufficio - egli sia rimasto del tutto muto ed incapace di ricordare e riferire questa semplice circostanza che avrebbe potuto gettare una luce diversa sulla vicenda quando è stato interrogato ad appena una decina di giorni dai fatti.
Altrettanto inverosimile - sempre nell’ipotesi in cui fosse avvenuto quel che ha raccontato in questa sede - è il fatto che, poi, questa smemoratezza o quest’incapacità di percepire l’importanza della cosa siano perdurate per tutti i successivi interrogatori in cui la questione gli è stata risottoposta. E questo a maggior ragione considerando il fatto che, qua e là, egli ha proposto agli inquirenti la tesi dell’intervento di un terzo a suo danno.
Parimenti è del tutto inverosimile il fatto che - se davvero fosse successo quel che ha raccontato in appello - egli non abbia, da subito, detto agli inquirenti che mai egli avrebbe fatto quello che gli veniva attribuito poiché egli sapeva perfettamente che, anziché distogliere da lui i sospetti, l’applicazione della famigerata etichetta lo avrebbe legato chiaramente alla lettera anonima.
Del resto, che egli non fosse consapevole del significato del codice a barre è, poi, provato anche dal fatto che, in un interrogatorio, egli ha detto che lo stesso numero può essere attribuito a più raccomandate (AI 97, pag. 14): con quest’affermazione, egli ha chiaramente dimostrato che, nonostante i 20 anni in Posta, egli non sapeva esattamente che cosa fosse - o meglio, che informazioni desse - il codice a barre sull’etichetta delle raccomandate.
Ne segue che quanto detto da AP 1 al dibattimento d’appello deve essere considerato come strumentale ad una versione difensiva elaborata dopo il primo giudizio. A tale versione non può, quindi, essere dato alcun credito e, quindi, il ritrovamento del più volte citato codice a barre sulla busta contenente la lettera anonima invita il 15 febbraio 2013 all’AP è un elemento oggettivo che, nelle circostanze descritte (tra cui vi è anche l’importante anomalia della consegna ad opera dello stesso AP 1), crea un solidissimo legame fra gli invii anonimi e l’imputato.
c. Pur se al dibattimento d’appello nulla è stato detto al riguardo, si vuole, qui, rilevare come al più che significativo elemento di cui s’è appena detto se ne aggiunga un altro importante poiché anch’esso lega, in modo oggettivo, AP 1 agli invii anonimi. Si tratta del ritrovamento, su una chiavetta USB sequestrata nell’appartamento di AP 1, della fotografia dell'etichetta SwissPost che è stata apposta sul pacco contenente la tazza con la pasta a forma di pene che è stato consegnato a PC 1 a fine dicembre 2011 (allegato 6 all’Al 78, in MP 2011.4818).
Questo elemento è tanto più significativo se si pensa che le consegne dei pacchi non venivano fatte da PostMail - per cui lavorava AP 1 - ma da PostLogistic (AI 41, __________, pag. 4) e se si considera che, ancora una volta, AP 1 non ha saputo fare altro che dire di non essere in grado di spiegare come mai egli avesse una simile fotografia (cfr., ad esempio, Al 115, in MP 2011.4818, pag. 3).
Per il resto, come detto sopra, questa Corte richiama e fa proprie le pertinenti argomentazioni svolte dalla prima Corte ai considerandi indicati e, pertanto, accerta che gli invii anonimi indirizzati a PC 1 e indicati nel DA e nell’AA sono riconducibili a AP 1.
47. Riassumendo, si ha che AP 1 ha spedito (o fatto spedire) a PC 1, nel periodo che va dal 16 aprile 2011 al 6 settembre 2014 - dunque, sull’arco di 3 anni e quasi 5 mesi - 25 lettere anonime.
Nel 2011 AP 1 ha spedito all’AP otto (8) lettere anonime e il pacco contenente la pasta a forma di pene.
Nel 2012, oltre al vibratore fattole consegnare, AP 1 ha inviato all’AP dodici (12) lettere anonime.
Nel 2013 le lettere anonime spedite all’AP sono state solo due (cui si aggiunge quella spedita all’avv. DI 1).
Nel 2014, le lettere anonime sono state tre (3).
La cadenza di tali lettere era variabile.
Fra l’una e l’altra lettera vi sono pause che vanno da dieci giorni a quattro mesi (per un periodo di inattività totale di complessivi quasi 20 mesi).
Esse contenevano, tutte, frasi e/o espressioni ingiuriose e, soprattutto, messaggi inquietanti, quali, ad esempio:
- “non pensare che io non ti vedo o non ti sento sbagliato ti vedo ti sento ti
guardo (…) sono sempre con te”
- “sono sempre con te anche quando a volte prendi il treno quindi non mi sfuggi”
- “tu non mi vedi ma io sono sempre con te”
- “non sai di cosa sono capace bello essere il tuo incubo”
- “anche dove lavori c’è chi ti controlla”
- “te l’ho già detto ti vedo sempre quando dove e come voglio”
- “ti osservo quasi tutti i giorni”
- “tu non capisci chi sono (…) a volte sono così vicinissima a te che è già bello se non ti sputo in faccia (…) mi diverto a osservarti ascoltare scriverti”
- “ti sentivi osservata vero e questo ti ha innervosita non saprai mai come faccio ma ci sono sempre”
- “io ti vedo sono meglio di Dio e sono sempre connessa a te”
- “tu sei sempre sotto il mio controllo” (cfr. copia delle lettere anonime in atti).
Nella sentenza di primo grado si parla di lettere minatorie.
Secondo questa Corte, il termine non è appropriato se riferito al reato di cui all’art. 180 CP (cfr. sentenza impugnata, consid. 57, pag. 53), nella misura in cui le lettere non contengono minacce di un serio danno la cui realizzazione dipende dall’autore (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, Les infractions ed droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 180, n. 4, pag. 694; Donatsch, Strafrecht III, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 401; sentenza CARP 17.2013.6 del 22 luglio 2013 consid. 2) visto che, quando fanno riferimento alla possibilità di una sofferenza futura dell’AP, esse evocano quel “oggi a me ma domani a te” (in particolare, relativamente a sofferenze per amore) che è insito nell’ordine delle cose e non a eventi puntuali che l’autore potrebbe provocare.
Vedasi, al riguardo, le seguenti espressioni:
- “prima o poi la smetterai di fare la rovina famiglie con tutte le tue moine quando meno te l’aspetti la pagherai così proverai cosa vuol dire soffrire”
- “oggi a me domani a te”
- “divertiti anche per me un giorno mi divertirò io”.
Discorso diverso può essere fatto soltanto per la frase citata al punto n. 1.2.1 dell’AA:
- “quando non te l’aspetti colpirò allora si che piangerai guardati attorno”.
Diritto
48. a. Giusta l’art. 181 CP,
si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave
danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di
lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF
129 IV 6 consid. 2.1).
Il reato di coazione si perfeziona nel momento in
cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva,
cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha
influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).
b. La minaccia è uno
strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno,
lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore.
Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il
verificarsi del danno (DTF
117 IV 445 consid. 2b; 106
IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in
pratica la sua minaccia (DTF
105 IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima
può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve
essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF
134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; 6S.71/2003 del 26 agosto
2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit, ad art. 181, n. 15).
c. La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il reato di coazione può essere
commesso anche da colui che, per un periodo prolungato, importuna ripetutamente
la sua vittima, anche soltanto con la sua presenza o con scritti o chiamate
telefoniche continue, ritenuto che, in questi casi, ogni singola molestia
diviene atta ad intralciarne la libertà d’agire (STF 6B_819/2010 del 3 maggio
2011 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; Donatsch, Strafrecht III, 9a
edizione, Zurigo 2008, pag. 410; Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 16).
Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,
neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più
diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di
ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei
confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo
spionaggio della vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie
e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause:
spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure
ricerca la vicinanza, l’affetto e le attenzioni dell’ex partner dopo la
separazione o ancora persegue l’obiettivo di mantenere il controllo su di esso
o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti
assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e
preoccupazione nella vittima (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF
129 IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a
edizione, Berna 2013, ad art. 181, n. 27; Galeazzi/Curci, Sindrome del
molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: http://www.gipsicopatol.it/issues/2001/vol7-4/galeazzi.htm).
Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento
dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della
vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini,
segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV
262 consid. 2.5).
d. Dal profilo
soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con
intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un
mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato
comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr.
Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 37).
e. Secondo la
giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo
o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine
perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per
conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di
pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Donatsch, op. cit., pag. 412 e
segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid.
3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una
coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi
utilizzati e dagli scopi perseguiti (STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008
consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.
2.1 e rinvii).
49. a. In parziale accordo con il primo giudice, questa Corte ritiene che, con le lettere anonime e i due invii di cui s’è detto, AP 1 abbia realizzato i presupposti oggettivi del reato di coazione a danno dell’AP poiché egli ha causato nella donna sentimenti di grande insicurezza e timore che l’hanno costretta a modificare le proprie abitudini.
Non ha da essere dimostrato che lettere anonime che contengono frasi quali quelle elencate al consid. 47 inviate con una certa regolarità e per un periodo prolungato assurgono a mezzi di pressione perché, con esse, l’autore mostra alla sua vittima che egli è in grado di mantenere il controllo sulla sua vita.
Quanto all’effetto che tali lettere hanno avuto sulla vita dell’AP, emblematiche sono le sue seguenti dichiarazioni che sono, peraltro, in parte confortate da quelle rese da amici e conoscenti:
“ il presidente mi chiede se gli scritti dell’imputato e gli incontri di cui sopra hanno generato in me paura e preoccupazione.
R: sì, tanta. Il motivo per cui mi causa timore deriva dal fatto che non ho capito con chi ho a che fare, non ho capito perché ce l’ha con me e perché si accanisce su di me. Non so perché mi vuole fare stare così male e non so cosa sarebbe capace di fare. Ho pure paura che possa commettere violenza fisica su di me. Mi spaventa pure il modo in cui si è introdotto nella mia vita. (…) ho smesso praticamente di venire a __________ durante il mio tempo libero ed esco in altre zone. Perlopiù però ora rimango a casa (…) ora giro con ansia, continuando a guardarmi in giro per vedere se qualcuno mi sta seguendo (…) quelle poche volte in cui vengo a __________ nel tempo libero cerco di non essere mai da sola e quindi di farmi accompagnare da amici (…) è vero che ora mi chiudo a chiave all’interno dell’ufficio quando rimango sola, cosa che non facevo in precedenza” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 5);
“ addirittura ho cambiato gli orari di lavoro per evitarlo. Ad esempio, inizio fino ad un’ora, un’ora e mezza prima rispetto al passato e finisco di conseguenza prima. Cambiavo e cambio tutt’ora strade e tragitti a piedi” (AI 50, in MP 2011.4818, PP 26.2.2013, pag. 5);
“ sono terrorizzata, è come se mi violentasse tutti i giorni, lo sento dappertutto; la sensazione è quella di averlo sempre vicino, addosso; è una presenza costante e per me, anche quando non lo vedo, invadente. Mi sento costantemente sotto controllo e non a mio agio, soprattutto quando esco di casa. Non passa un giorno che non penso a lui (…) vivo in una costante condizione di ansia” (AI 43, in MP 2014.5486, PP 15.09.2014, pag. 2);
“ PC 1 era molto spaventata da AP 1. Ad esempio ricordo che mi aveva chiesto di avvisarla tutte le volte che a consegnare la posta era di turno AP 1. Infatti l’avvisavo per SMS e lei prendeva il treno dopo o prima. Faceva comunque in modo di non incrociarlo. (…) PC 1 è spaventata, ora ancora più di prima. Lei mi ha detto di avere paura della reazione di AP 1 quando uscirà dal carcere, quindi è ancora angosciata, quasi peggio di prima” (AI 85, in MP 2011.4818, PP __________ 12.3.2013, pag. 6-7; cfr. anche AI 49, in MP 2011.4818, PP __________ 26.2.2013, pag. 2-3).
b. Pacificamente realizzato è pure il presupposto soggettivo del reato: emerge, in particolare, dal testo delle lettere inviate alla donna che AP 1 ha agito, in piena coscienza, proprio con l’intento di convincerla di essere costantemente controllata e controllabile da qualcuno che poteva, senza difficoltà, inserirsi nella sua vita di tutti i giorni e, quindi, con l’intento di causarle quel sentimento di inquietudine e paura che, effettivamente, ha provocato.
Da quanto precede - e considerato come sia pacifico che quanto messo
in atto dall’appellante a danno dell’AP con le lettere anonime rappresenta un
mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto,
l’appello deve essere respinto.
Va, tuttavia, precisato che la lettera del 4 marzo 2013 - di cui al punto n. 1.3 dell’AA - non può essere considerata avente natura coercitiva per assenza di dolo: per ammissione stessa dell’accusa, essa è stata scritta per sviare i sospetti e non per coartare l’AP. Del resto, essa è stata, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, spedita soltanto al difensore dell’appellante.
Potrebbero, invece, rappresentare, come le lettere, un atto coercitivo anche le telefonate del maggio 2011. Tuttavia, esse non possono essere considerate per almeno due motivi:
- non è accertato che il loro autore sia AP 1;
- quand’anche ciò fosse stato, ritenuto come il primo giudice non le abbia considerate reato (cfr. dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata), farlo ora, in assenza di un appello al riguardo del PP (l’appello adesivo verte solo sulla pena), costituirebbe una reformatio in peius.
Per quest’ultimo motivo, uguale sorte va data ai due invii anonimi (il pacco con la pasta e il vibratore ordinato a nome dell’AP). Infatti, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata non li menziona: parla soltanto di “numerosi pedinamenti” e di “lettere dal carattere minatorio” (a differenza del punto n. 1.2 dello stesso dispositivo che, invece, parla di ingiurie contenute in “26 lettere e due pacchi”).
50. Rimane la questione degli incontri e dei pedinamenti che, secondo l’ipotesi accusatoria confermata dal primo giudice, erano costitutivi del reato di coazione già a partire dall’estate 2010.
Questa Corte non condivide tale valutazione.
a. Va prima di tutto rilevato che il termine “pedinamento” utilizzato sia dalla pubblica accusa che dal primo giudice non è corretto. In effetti, la stessa AP ha dichiarato:
“ Per pedinamenti mi riferisco alle volte in cui lo incontravo e lo incontro in via __________, sul mio tragitto stazione - lavoro e ritorno” (AI 50, in MP 2011.4818, PP PC 1 26.2.2013, pag. 4).
È evidente che, utilizzando quel termine nella denuncia, l’AP ne ha travisato il senso.
Un incontro è cosa ben diversa da un pedinamento.
Di pedinamenti in senso stretto l’AP non ha mai parlato e questo nemmeno in relazione alla fase che lei definisce “la peggiore”.
b. Va, poi, sottolineato che, al dibattimento d’appello, la stessa procuratrice pubblica ha precisato che i “diversi pedinamenti” che sono imputati a AP 1 al punto n. 2.2 del DA, sono, in realtà, solo:
- l’incontro alla stazione di __________ del dicembre 2010;
- l’episodio del tunnel di __________;
- l’incontro al __________ (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Dapprima, va osservato che la semplice constatazione che - per il lasso di tempo che li comprende (circa sei mesi) - come atti coercitivi sono imputati a AP 1 soltanto questi tre episodi (non c’è, in questo periodo, null’altro a suo carico) fa, già di primo acchito, dubitare che ad essi si possa attribuire natura coercitiva ai sensi di quanto indicato sopra.
c. Ciò detto, si osserva che dalle dichiarazioni dell’AP stessa risulta che, nell’estate 2010 ed almeno sino a fine 2010, AP 1 si è comportato con lei, sostanzialmente, come molti ammiratori fanno, cioè cercando - e, magari, anche provocando - occasioni di incontro.
Che l’AP non provasse per AP 1 lo stesso interesse è evidente.
Tuttavia, risulta dagli atti - in particolare, dalla deposizione di una sua amica e collega - che gli incontri avvenuti nel corso dell’estate 2010 non erano, per lei, fonte di disagio:
“ qualche giorno dopo PC 1 mi ha detto di avere incontrato AP 1 sul piazzale delle bucalettere e di averci parlato. Lei mi aveva detto che alla fine AP 1 non era così antipatico. Dopo di che ricordo che PC 1 mi aveva raccontato che, in occasione della manifestazione __________ del 2010 aveva incontrato AP 1 mentre lei già si trovava con delle amiche al bar “__________”.
ADR che credo che PC 1 fosse all’esterno del bar. Comunque sempre PC 1 mi aveva detto che aveva detto a AP 1 “già che sei qui, siediti a bere qualcosa”. So che AP 1 si era seduto e avevano conversato del più e del meno” (AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 3).
Analoga impressione si ha leggendo la deposizione di
__________, una collega di AP 1. E’ vero che la donna riferisce di confidenze
fattele da AP 1 stesso. Tuttavia, esse possono essere considerate come
veritiere ritenuto che vanno nella stessa direzione di quelle dell’amica
dell’AP:
“ AP 1 mi aveva raccontato che PC 1 era una bella ragazza, che si erano visti in città ad un festival, tipo __________, e che lei gli aveva dato due baci sulle guance, tipo amici che si salutano. Che io sappia, sempre in base a quello che mi diceva AP 1, non ci sono state avances né da una parte né dall’altra” (all. 3 all’AI 128, in MP 2011.4818, PS __________ 11.4.2013, pag. 3).
Che, in seguito, le attenzioni di AP 1 fossero divenute sgradite per l’AP e che, quindi, ne fosse in qualche modo disturbata risulta, in particolare, dal messaggio che lei gli ha inviato a fine settembre 2010 (rifiuto dell’amicizia in Facebook).
Tuttavia, dagli atti non traspare che, neppure nei mesi immediatamente successivi, i tentativi di AP 1 di entrare in contatto con lei (se mai ci sono stati) avessero raggiunto quell’intensità a partire dalla quale si varca la soglia dello stalking.
Che non fosse così è confermato, dapprima, dal fatto che, di quel periodo (prima dell’episodio della stazione di __________), l’AP ricorda un solo incontro con AP 1 avvenuto fuori dalla sede della __________ (dove l’uomo doveva andare per consegnare la posta).
E che in quei mesi non ci fosse stato nulla di rilevante risulta anche dalla deposizione di __________ (che raccoglieva le confidenze dell’amica) che, come primo episodio significativo dopo quello di Facebook, descrive unicamente l’arrivo della prima lettera anonima:
“ Per quanto riguarda i periodi successivi all’approccio di facebook non ricordo nessun altro episodio particolare fra AP 1 e PC 1. Un giorno, in ufficio, è arrivata una lettera…”(AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 4).
Inoltre, che in quel periodo non ci fosse ancora stalking è confermato dalle dichiarazioni della stessa AP che, in particolare, al dibattimento di primo grado, ha avuto modo di dire quanto segue:
“ gli incontri precedenti l’episodio di __________ avvenivano solo in via __________ e in via __________ (…) lui lo vedevo e basta e non cercava il contatto con me. Posso anche dire che siccome la “fase peggiore” non era ancora iniziata, capitava che io facessi il gesto del saluto al quale lui ricambiava o viceversa” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
Oltre al fatto che è la stessa AP a dire che, in quel periodo, non era ancora iniziata la “fase peggiore” - ciò che è, comunque, in sé già significativo - non ha da essere argomentato molto per spiegare che la persona che si sente vittima di atti di stalking non saluta, per prima, lo stalker quando lo incontra (poiché, così, corre il rischio di generare malintesi o, perlomeno, di dare il via a contatti, per definizione, importuni).
Dall’atteggiamento almeno moderatamente cordiale tenuto dall’AP nei confronti di AP 1 in questo periodo si può ben dedurre che egli non rappresentasse ancora per lei nulla più di un ammiratore sgradito.
Conferma, del resto, questa conclusione il fatto che l’AP ha deciso di rivolgersi ad un avvocato e poi alla polizia ben più in là nel tempo: all’avvocato si è rivolta, in effetti, soltanto dopo avere ricevuto la prima lettera anonima (quindi, nel corso della primavera dell’anno successivo) e alla polizia solo parecchi mesi dopo gli incontri del periodo settembre-dicembre 2010, e meglio nel giugno 2011 (e soltanto dopo l’episodio dello scooter).
d. L’episodio del tunnel di __________ - verosimilmente da situare nella seconda metà del 2010 - consiste nel fatto che l’AP, che viaggiava in colonna in direzione della stazione FFS di __________, si è accorta, quando era sotto il citato tunnel che, dietro la sua vettura, c’era quella di AP 1. Secondo la versione di AP 1, egli si è accorto che la vettura era quella dell’AP soltanto quando, davanti alla stazione FFS, ella ha fatto una manovra azzardata per parcheggiare:
“ È vero che in quel periodo, il periodo dell’__________ o del __________ del 2010, una volta mi sono trovato con la macchina dietro quella di PC 1. Io stavo andando a casa. Ero sotto il tunnel di __________. Volevo prendere la direzione della stazione per andare a casa. Ho visto che PC 1 [era] nella macchina davanti alla mia solo una volta raggiunta la stazione, quando ho notato che quella macchina aveva fatto una manovra azzardata per entrare nel parcheggio. È stata la manovra che ha attirato la mia attenzione e che mi ha fatto notare la macchina e l’ho salutata. Non mi sono fermato. Ho proseguito il mio viaggio verso casa” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr., anche, AI 50, in MP 2011.4818, pag. 7).
Ritenuto come nemmeno l’AP abbia mai preteso che AP 1, in quel frangente, l’abbia in qualche modo importunata e visto come la via __________, il tunnel e le strade attorno alla stazione siano un punto centrale del piano viario di __________ e considerato, poi, ancora, che non v’è nulla di anomalo nel fatto che una persona che lavora nella zona di __________ e abita a __________ percorra il tunnel di __________ e, poi, svolti in direzione della stazione ferroviaria, non può non sorprendere che - in assenza di qualsiasi altro elemento - ad un simile episodio si attribuisca natura coercitiva.
e. Ci si potrebbe chiedere se la coazione abbia avuto inizio con l’episodio della stazione di __________.
Al riguardo, occorre dapprima sottolineare che, ritenuto come davvero una zia di AP 1 abitasse all’epoca a __________, non può essere escluso che, effettivamente, egli si trovasse lì per farle visita e che il suo incontro con l’AP fosse stato, davvero, un caso.
E’ vero che l’imputato ha seguito l’AP fino alla fermata del bus nonostante lei gli chiedesse di andarsene. Tuttavia, è anche vero che AP 1 ha - con una certa ragionevolezza visto che, sin lì, fra loro non c’era stato nulla di particolare - sostenuto di averlo fatto per chiederle il perché della reazione che lei aveva avuto vedendolo:
“ Ho avuto modo di chiederle se avesse avuto qualcosa con me, se ce l’avesse avuta con me. PC 1 in quel frangente mi aveva risposto di non avere alcunché, ma di lasciarla in pace” (AI 15, PS AP 1 30.11.2011, pag. 3);
“ io ero in stazione perché andavo a trovare dei parenti in treno. (…) io non l’ho mai seguita. Anzi, quella sera ne ho approfittato per chiederle se ce l’aveva con me, per come mi aveva salutato” (AI 54, in MP 2011.4818, pag 7).
Del resto, emerge dalle dichiarazioni della stessa AP, che, in realtà, AP 1 l’ha seguita per pochi metri:
“ lui mi ha seguito per 50-100m fino all’autopostale dove ho potuto svincolarmi” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
Il tutto è, dunque, durato pochi minuti. Quindi, è durato soltanto il tempo normalmente necessario a chiedere spiegazioni quali quelle che AP 1 ha detto di avere chiesto.
In questo senso, nonostante l’inquietudine che quell’incontro sembra avere generato nell’AP, questa Corte ritiene di non poter attribuire a questo episodio valenza di coazione: si tratta di uno di quei gesti in sé innocui che possono costituire coazione soltanto in forza di una loro particolare ripetitività che, a questo momento, in concreto, manca del tutto.
A questo va aggiunto che, in applicazione del principio in dubio pro reo, andrebbe, comunque, accertata l’assenza di dolo.
51. Per il periodo che va da gennaio 2011 al momento del primo arresto (27 febbraio 2013) non risulta che, al di fuori degli incontri avvenuti sul posto di lavoro, ve ne siano stati di particolarmente numerosi. Anzi, ne risulta, in realtà, soltanto uno.
E’ la stessa AP che lo dice:
“ per quello che riguarda il periodo precedente (ndr: il primo arresto) è difficile dare indicazioni anche perché lui lavorava ancora e lo vedevo quindi in ufficio per sue questioni lavorative. Posso comunque indicare come incontri da lui voluti in modo non casuale quelli della stazione di __________, quello del tunnel di __________ oppure quello del motorino, quando lui è salito sul marciapiede” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
Tenuto conto che dell’episodio del tunnel di __________ e dell’incontro a __________ già s’è detto, tolti quelli sul posto di lavoro, rimane soltanto l’episodio del motorino.
Tuttavia, va detto che, nell’ipotesi accusatoria, quell’episodio non può essere considerato altro che un tentativo abortito di investimento o una spericolata bravata volta ad intimidire. In questo senso, esso non può, manifestamente, essere compreso nei “pedinamenti” di cui al punto n. 1.1 del dispositivo della sentenza impugnata.
Pertanto, esaminarlo e considerarlo in questa sede equivarrebbe ad una reformatio in peius proibita dall’art. 391 cpv. 2 CPP.
52. Rimangono gli incontri sul posto di lavoro.
In ogni caso, per le consegne della posta effettuate sino al momento in cui la signora PC 1 ha detto a AP 1 di entrare in ufficio soltanto quando aveva raccomandate da consegnare, non si può dire che siano realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi della coazione.
Da un lato, già solo perché è evidente che, proprio perché motivati da esigenze di lavoro e/o da una prassi lavorativa, non può essere ammesso il dolo di AP 1.
D’altro lato, perché risulta dalle dichiarazioni della stessa AP e da quelle della teste __________ (cfr. consid. 16) che, in quelle occasioni, il comportamento di AP 1 era del tutto adeguato e che egli (se si eccettuano gli inviti dell’estate 2010 di cui s’è detto sopra) non faceva nulla per attirare l’attenzione dell’AP.
Per il periodo successivo al “battibecco” dell’aprile 2011, va detto che AP 1 ha dichiarato a più riprese di avere dato seguito alla richiesta dell’AP.
L’AP sembra aver sostenuto il contrario quando ha detto che AP 1 “aveva rafforzato la sua presenza in ufficio”. Tuttavia, la dichiarazione - del tutto generica e, quindi, in sé inutilizzabile - è rimasta senza i necessari approfondimenti e chiarimenti istruttori (necessari, in particolare, se si considera che AP 1 non aveva più lavorato dalla seconda metà di febbraio ad inizio aprile).
Per il periodo successivo al novembre 2011, la questione non si pone più, ritenuto come AP 1, per disposizione dei superiori, non consegnasse più la posta in quella zona durante la settimana.
È vero che c’è l’episodio della raccomandata consegnata da AP 1 il 15 febbraio 2013, quando il turno era del collega __________. Tuttavia, si tratta pur sempre di un solo episodio in cui, peraltro, AP 1 ha avuto contatto soltanto con un collega dell’AP e non con l’AP stessa.
Ne deriva che agli incontri avvenuti fra l’AP e AP 1 sul posto di lavoro della donna non può essere attribuita natura coercitiva per assenza sia dei presupposti oggettivi che di quelli soggettivi.
53. Fuori dal lavoro, per il periodo che va dalla prima scarcerazione (12 aprile 2013) al secondo arresto (28 agosto 2014) - cioè, nell’arco di 16 mesi - vi sono stati (seguendo le dichiarazioni della stessa AP, cfr. supra consid. 40) - una decina di incontri (anche l’amica dell’AP ha, peraltro, riferito che la signora PC 1 le parlò di una decina di incontri, cfr. AI 50, in MP 2014.5486, pag. 3).
Già in assoluto, si tratta di un numero di incontri che non è ancora tale da conferire natura coercitiva a gesti che sono, in sé, del tutto neutri (in linea teorica, si tratterebbe di un incontro ogni mese e mezzo circa).
Questa conclusione vale a maggior ragione se si pensa che il tutto è avvenuto a __________, cioè in una cittadina di modeste dimensioni, in cui è giocoforza incontrarsi. E questo ancor di più quando l’attività di uno dei due presuppone, per definizione, una forte e costante presenza sul territorio.
L’AP ha detto, poi, che alcuni di questi incontri sono avvenuti all’__________. Ciò rinforza la conclusione precedente ritenuto come quella manifestazione sia seguita da moltissime persone. Del resto, non può essere taciuto che uno di quegli incontri è avvenuto, evidentemente, per caso:
“ lui era seduto all’entrata del bar __________, dietro al palco e lei che stava andando alla toilette, passando di lì, l’ha proprio incontrato e ricordo che mi aveva detto di essersi spaventata di trovarlo lì” (AI 50, in MP 2014.5486, pag. 3).
Non ha da essere spiegato come AP 1 non potesse prevedere che l’AP potesse avere bisogno di andare alla toilette né che, in quel caso, facesse uso proprio di quella del bar __________. Al di là dello spavento dell’AP, è evidente che non vi sono elementi che permettano di accertare che AP 1 si sia messo lì per poterla vedere.
54. Nell’inchiesta e nel giudizio di primo grado si parla, poi - come di atti coercitivi - di “incontri” in cui l’AP non ha visto AP 1 che era nei paraggi.
Non si sa quante volte ciò (cioè, questi non-incontri) sia successo. Agli atti vi sono soltanto, oltre alle dichiarazioni dell’AP che dice che gli amici a volte le dicevano di averlo incontrato, quelle di __________:
“ posso dire di averlo visto per caso in giro una sera all’__________ di __________ quest’estate 2014. Io non mi trovavo in compagnia di PC 1 ma so che lei era comunque in giro quella sera. ADR che so che PC 1 quella sera si trovava nella zona davanti al palco mentre AP 1 l’ho visto in fondo alla piazza” (AI 50, in MP 2014.5486, pag. 2).
Rilevato che questa Corte fatica a comprendere come un “non-incontro” possa costituire un atto coercitivo, risulta evidente dalla descrizione surriportata che non vi sono elementi oggettivi per ricondurre la presenza di AP 1 ad una sua volontà di incontrare l’AP.
55. Il primo giudice - che, discutendo la realizzazione del reato, parla di “innumerevoli episodi” (sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50) - sembra aver considerato come atto coercitivo anche il fatto che AP 1 abbia, qualche volta, fotografato di nascosto l’AP (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 32).
Al riguardo, va, dapprima, osservato che è lo stesso primo giudice ad ammettere che “non vi è assoluta certezza in merito al fatto che (le foto) ritraggono l’AP”. Inoltre, va detto che l’AP stessa non si è mai riconosciuta nelle foto che le sono state mostrate.
Trattandosi di questione oggettiva (o è l’AP ad essere ritratta o non è lei), già solo questa mancanza di certezza avrebbe dovuto imporre maggiore prudenza.
Ma, soprattutto, va considerato che stiamo parlando di coazione, cioè di quel reato con cui, in parole povere, si costringe qualcuno a fare o non fare. Dunque, quand’anche dovessimo poter accertare che le foto ritraggono l’AP, rimarrebbe, comunque, estremamente difficile anche solo ipotizzare che AP 1, ritraendola di nascosto (senza farsi vedere e senza nemmeno, poi, inviarle le foto) abbia realizzato il presupposto oggettivo del reato descritto.
56. Nella sentenza di primo grado si dedica quasi un considerando al fatto che __________ (amico dell’AP) ha dichiarato che AP 1 faceva in modo di incontrare PC 1 passando, sul mezzogiorno, nelle zone da lei normalmente frequentate (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 29 e 30). Il primo giudice sembra avere interpretato anche questi fatti come atti coercitivi, o perlomeno, come atti indizianti la volontà di AP 1 di incontrare l’AP.
Al riguardo, il primo giudice ha citato il seguente stralcio dell’audizione di __________:
“ Sapevo che quando aveva il giro che prevedeva di trovarsi verso mezzogiorno a __________, in realtà lui finiva e si recava subito a __________. Per ogni giro che aveva e che non comprendeva la zona di via __________, lui faceva comunque in modo di passarci davanti. Devo dire che so anche che lui andava a mangiare presso la clinica __________. Quindi la scusa era buona per passare da via __________. Però a me sembrava proprio che facesse apposta per incrociare PC 1” (AI 85, in MP 2011.4818, PP 12.3.2013, pag. 6).
Detto che le impressioni di un teste non possono fondare un accertamento, da queste dichiarazioni nulla si può evincere a carico di AP 1 in relazione al fatto che, sul mezzogiorno, egli percorresse la via __________ proprio perché (come ha, peraltro, indicato lo stesso teste) egli mangiava alla Clinica __________.
Va, poi, ancora aggiunto che è accertato che, alla fine del suo turno, AP 1 rendeva spesso visita ad un ex-collega e amico che gestiva e gestisce l’edicola __________, in via al __________ a __________, e che è altrettanto accertato che, dopo il suo rilascio nell’aprile 2013, ha ripreso a far visita a questo amico - e alla collega di lui (che peraltro accompagnava a casa dopo il lavoro) - per cui, nel tempo libero, faceva anche piccoli lavoretti/favori:
“ (…) proprio al mio chiosco si era presentato AP 1. Era vestito da postino, stava lavorando (…) per me era stato un piacere ritrovarlo, è stato un tuffo nel passato. Lui era anche felice di vedermi (…) era già il 2010 . Dopo due o tre volte che è venuto da me al chiosco, in occasione delle quali è capitato che bevessimo un caffè assieme, sempre all’edicola AP 1 ha iniziato a chiedermi che non sarebbe stata una cattiva idea uscire insieme a bere qualcosa o a mangiare una pizza (…) veniva al mio chiosco molto spesso. Quando lavorava ancora in Posta capitava in mattinata, una volta finito il suo giro. Di solito veniva più o meno dopo il suo servizio. Nell’ultimo anno viene nel tardo pomeriggio. (…) dopo essere stato rilasciato ha ripreso lui a venire a trovarmi al chiosco (…) Sapevo da AP 1 che non si poteva avvicinare entro i 200 m dal conservatorio, dove lavorava PC 1 (…) io in buona fede ho pensato che venendo da me, essendo un amico, non ci fosse alcuna violazione di tale misura quindi, visto che avevo bisogno di un aiuto, gli ho proposto di darmi una mano andandomi a comprare dei giornali a __________ (…) Per le mie necessità, AP 1 va a __________ ogni venerdì mattina (…) Nella prima settimana di luglio è andato tutti i giorni, poi dopo soltanto di venerdì. Gli altri giorni viene ancora al chiosco a salutarmi e ultimamente a chiacchierare con la __________ che poi accompagna a casa la sera”(AI 51, PP __________ 17.9.2014, pag 3, 4, 6 e 7);
“ __________ (…) è un mio amico e io ho iniziato ad aiutarlo già quando ancora lavoravo in Posta. Lo aiutavo, nel mio tempo libero, facendogli le spese di cui aveva bisogno. Capitava che andassi al Denner a comprargli qualcosa, a comprargli i giornali in Italia oppure altri piccoli servizi come comprargli i francobolli o cambiargli la moneta in Posta. Non ho mai preso uno stipendio né sono mai stato pagato in altro modo per questi aiuti. Nel periodo in cui io non avevo più il lavoro, __________ si limitava a pagarmi la benzina per i servizi e, al massimo, ad offrirmi qualche caffè o qualche colazione.
Nell’estate 2014, ho fatto questi servizi a __________ per un’intera settimana, tutte le mattine. Questo perché era assente la persona che si occupava normalmente di questi lavori. Altrimenti lo aiutavo solo il venerdì per il sabato oppure, se aveva bisogno, anche il sabato” (verb. dib. d’appello, pag. 2 e 3).
Ne deriva che molte delle presenze di AP 1 nella
zona di __________ non possono essere attribuite - senza violare il principio
in dubio pro reo che regge anche la valutazione delle prove - ad una sua
volontà di vedere l’AP. E questo a maggior ragione se si pensa che la stessa AP
ha detto che, tolta la prima volta alla stazione (incontro che lei stessa ha
ritenuto essere casuale), quando lo ha visto (nel periodo successivo alla sua
scarcerazione), AP 1, era (quasi) sempre vicino all’edicola:
“ la prima alla stazione e le altre volte tutte vicino al chiosco” (AI 4, in MP 2014.5486, PP PC 1 26.8.2014, pag. 2).
E non va dimenticato che la stessa AP ha detto che l’ultima volta che ha visto AP 1 è stato ad inizio agosto, di mattina, vicino al chiosco e che lui le dava le spalle: ciò che conforta la tesi secondo cui l’ha visto quando AP 1 portava lì i giornali che aveva comprato in Italia per __________.
È vero che __________ ha detto che l’amico gli parlava con una certa ossessività della donna e che lui sospettava che andasse a trovarlo per avere l’occasione di vederla.
È però anche vero che AP 1, cui queste dichiarazioni sono state contestate, ha ammesso, sì, di avere parlato all’amico della signora PC 1 ma non con l’intensità da lui descritta e ha negato che lui andasse lì per poterla vedere, precisando che ci andava “per aiutarlo e per andare a trovare __________”. Ed è altrettanto vero che non si può negare attendibilità a queste dichiarazioni di AP 1 visto che, nell’interrogatorio del 19 settembre 2014, le sue reazioni a quelle di __________ non sono state di negazione assoluta ma sono state sfumate, con ammissioni su circostanze che, in sé, avrebbero potuto essere usate contro di lui (cfr., al riguardo, AI 54, in MP 2014.5486, pag. 6 e 7).
Del resto, anche il fatto che, così come dichiarato da __________, nell’ultimo anno (cioè nel 2014), AP 1 andasse al chiosco “nel tardo pomeriggio” conferma che egli ci andava davvero per parlare con __________ che poi accompagnava a casa.
E, comunque, rimane il fatto - determinante - che, nonostante questi passaggi regolari di AP 1 in zona, l’AP lo ha visto soltanto una decina di volte in ben 16 mesi. Si tratta di un elemento determinante poiché, non solo toglie natura coercitiva agli incontri (ciò che fa sì che non sia dato il presupposto oggettivo del reato), ma dimostra, da solo, che AP 1 non aveva intenzione di incontrare l’AP in intensità tali da trasformare i suoi gesti in atti coercitivi (quindi, da solo, dimostra l’assenza del presupposto soggettivo).
57. Nello stesso considerando (pag. 30 della sentenza impugnata), il primo giudice ha citato parte delle dichiarazioni di __________ (collega ed amica di AP 1):
“ credo che PC 1 andasse alla stazione per prendere il treno (…) effettivamente AP 1 mi aveva detto che andava lì per vederla passare ma mi era sembrata una cosa innocente” (allegato 3 all’AI128, in MP 2011.4818, PS 11.4.2013, pag. 3).
Precisato che la teste non situa nel tempo questi viaggi di AP 1 in stazione, va, soprattutto, annotato che, subito dopo le dichiarazioni citate nella sentenza di primo grado, la teste ha aggiunto che:
“ a me AP 1 ha detto di averlo fatto tre o quattro volte” (allegato 3 all’AI128, in MP 2011.4818, PS 11.4.2013, pag. 3).
E’ quindi molto probabile - ed è ciò che va accertato in applicazione del principio in dubio pro reo - che questi tentativi di AP 1 di vedere la donna si situino nel primo periodo e che non siano stati notati dall’AP.
Va, poi, ancora rilevato che la teste ha detto che AP 1 è andato lì “per vederla passare”. Che è ancora cosa diversa dal provocare degli incontri.
58. Ne deriva che AP 1 deve essere assolto dal reato di coazione per gli incontri (definiti “pedinamenti” nel DA e nella sentenza di primo grado) avvenuti con l’AP nei periodi considerati dal DA e dall’AA nonché per la lettera di cui al punto n. 1.3 dell’AA.
59. AP 1 deve, dunque, essere dichiarato autore colpevole di coazione ripetuta in relazione alle lettere anonime (ad eccezione di quella di cui al punto n. 1.1 dell’AA) mentre deve essere assolto per gli altri atti a lui imputati quale coazione nel DA e nell’AA.
60. Infine, non serve argomentare molto per spiegare come, con i due invii anonimi nonché con le espressioni e/o frasi riportate al punto n. 1 del DA e, poi, al punto n. 2 (tranne il punto n. 2.4) dell’AA, AP 1 abbia realizzato pacificamente anche i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di ingiuria (art. 177 CP) ripetuta.
Imputabilità
61. Nel corso delle due inchieste a carico di AP 1, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria, è stato incaricato, prima, di peritare l’imputato e, poi, di aggiornare il suo referto peritale.
Nella sua perizia 13 aprile 2013 (AI 123, in MP 2011.4818), lo
specialista ha posto la diagnosi di disturbo dell’identità di genere (DSM
IV-302.85) in un soggetto con profonde ferite emotive (AI 123, pag. 13), ha
ritenuto che il comportamento di cui trattasi è “da mettere in rapporto con
la problematica psicologica emersa”, in particolare, con la “frustrazione
dei vincoli affettivi e al disturbo dell’identità di genere” e ha concluso
che AP 1 ha agito in uno stato di lieve scemata imputabilità (AI 123, pag. 14).
Nel complemento peritale del 5 ottobre 2014 (AI 69, in MP 2014.5486), il dott. __________ ha precisato che le “profonde ferite emotive” erano “legate ai vissuti abbandonici” e che:
“ i reati contestati al peritando sono da mettere in rapporto con la problematica psicologica emersa e in particolare con il comportamento manifesto legato alla frustrazione dei vincoli affettivi, al disturbo dell’identità di genere e al grave disturbo della personalità con tratti paranoici e perversi” (AI 69, pag. 10).
Inoltre, sulla base della nuova valutazione, ha concluso che le turbe presentate hanno influito in modo sensibile sulla capacità di AP 1 di agire secondo una corretta valutazione del carattere illecito dei suoi gesti e ha, quindi, ritenuto che egli ha agito in uno stato di scemata imputabilità di grado medio (AI 69, pag. 11).
Commisurazione della pena
62. Sia AP 1 che il
procuratore pubblico contestano la commisurazione della pena operata dal primo
giudice.
AP 1 chiede, in via subordinata all’assoluzione, una riduzione della pena.
Dal canto suo, il procuratore pubblico chiede, invece, che l’imputato sia
condannato alla pena detentiva di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
63. Giusta l’art. 181 CP chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Per l’art. 177 CP, invece, il reato d’ingiuria è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
64. AP 1 risponde dei reati di:
- coazione ripetuta, per avere scritto 25 lettere anonime sull’arco di 3 anni e 4 mesi
- ingiuria ripetuta, commessa sempre sull’arco di 3 anni e 4 mesi.
Questa Corte condivide parte delle argomentazioni svolte dalla prima Corte ai consid. 60 - 63 della sentenza impugnata e la sua conclusione secondo cui - in applicazione dei criteri più volte ricordati da questa Corte e ripresi da quella di primo grado al consid. 52 della sentenza impugnata (cfr., in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7) - la colpa di AP 1 non può essere banalizzata, ritenuto, in particolare, il lungo periodo in cui ha agito. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che la lesione del bene protetto dalla norma violata non può essere considerata gravissima ritenuto che l’AP non ha, oggettivamente, modificato radicalmente né il proprio stile di vita né le proprie abitudini.
E’ vero che l’AP parla di una sofferenza particolarmente elevata. Tuttavia, tale sofferenza è apparsa, a questa Corte, eccessiva per rapporto al reato accertato: ci si riferisce, in particolare, ad affermazioni quali “è come se mi violentasse tutti i giorni”, “la sensazione è quella di averlo sempre vicino, addosso”, “è una presenza costante e per me, anche quando non lo vedo, invadente”.
Non si vuol dire, con questo, che l’AP non abbia sofferto intensamente. Quel che si vuol dire è che la sua sofferenza sembra essere, almeno in parte, il frutto di una sensibilità particolare e pregressa ai reati di cui AP 1 risponde (tanto è vero che il doc. L allegato all’AI 1 parla di un disturbo d’ansia associato a sindrome depressiva evidenziatosi già nel settembre 2010, cioè in un periodo precedente di ben sette mesi all’inizio del reato).
Ingiustificata - sempre in rapporto ai comportamenti delinquenziali di AP 1 - è, poi, apparsa alla Corte la paura di un suo passaggio all’atto e il conseguente stato ansioso (“ho paura che possa commettere violenza fisica su di me”) descritto dall’AP al dibattimento di primo grado. Se è vero che le lettere anonime erano atte a generare uno stato ansioso e che, quindi, in un primo tempo una simile paura poteva giustificarsi, è anche vero che, già il 9 aprile 2013, il perito aveva escluso la possibilità che AP 1 assumesse comportamenti eterolesivi (AI 110, in MP 2011.4818) e che di ciò l’AP era certamente al corrente.
Infine, non va dimenticato che il primo giudice ha ritenuto come conseguenza della coazione e, quindi, forzatamente, addebitato a AP 1 il fatto che l’AP abbia fatto uso, nell’autunno 2010, di una terapia farmacologica contro l’ansia (cfr. sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50) e che di questo, invece, non si può tener conto nella valutazione della colpa ritenuto che, per quel periodo, come detto, AP 1 è stato assolto dal reato di coazione.
Parimenti, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50), il cambiamento del numero di telefono non può essere ritenuto conseguenza della coazione, visto quanto indicato sopra, al consid. 49.b di questa sentenza.
Ne deriva che, in questa sede, occorre riportare all’agire di AP 1 “soltanto” quanto può essere oggettivamente constatato: quindi, in sostanza, oltre ad un comprensibile disagio e ad una moderata sofferenza psichica (cfr. deposizione signora __________), il fatto che la signora PC 1 ha modificato i propri orari di arrivo e di partenza dal lavoro poiché tutto il resto non ha subito, per quanto consta, modifiche di rilievo.
Pertanto, relativamente al reato di coazione, la colpa di AP 1 deve essere qualificata di grado medio (e non medio-alto o grave come ritenuto dal primo giudice).
La pena inflitta in primo grado deve, quindi, essere ridotta per i seguenti motivi:
- diminuzione dell’intensità della lesione del bene giuridico protetto dalla norma;
- assoluzione dal reato di coazione in relazione ai “pedinamenti” definiti “innumerevoli” dal primo giudice;
- diminuzione del periodo in cui AP 1 ha delinquito (che non va dall’estate 2010 all’agosto 2014 ma parte dal 16 aprile 2011);
- aumento del grado di scemata imputabilità da lieve (così come ritenuto dal primo giudice, cfr. consid. 62 e 64) a medio (cfr. AI 69, pag. 11);
- non punibilità, con la pena detentiva, dell’ingiuria ripetuta (come fatto dal primo giudice): in effetti, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile pronunciare una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere; queste devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 138 IV 120 consid. 5; 137 IV 57 consid. 4.3).
Ne deriva che per il reato di coazione ripetuta occorre dipartirsi da una pena inferiore a quella di 26 mesi considerata dal primo giudice (consid. 64 della sentenza impugnata). Tutto ben considerato, per il reato ex art. 181 CP, appare equo dipartirsi da una pena di 18 mesi che, poi, va ridotta in funzione della scemata imputabilità di grado medio (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), a 12 mesi. Non può esservi, invece, riduzione in funzione del vissuto personale particolarmente difficile dell’imputato ritenuto come esso (in particolare, il vissuto abbandonico) sia già stato considerato dal perito.
A questa pena va aggiunta quella, per il reato di ripetuta ingiuria, di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna: per questo reato, infatti, la colpa di AP 1 è di un’entità non indifferente visto il gran numero di ingiurie proferite, la loro oggettiva pesantezza e volgarità e l’evidente suo intento di ferire la sensibilità della sua vittima.
65. Per le pene detentive di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth, Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a edizione, Berna 2006, § 5, n. 19; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 42, n. 9).
a. Per prima cosa, va detto che AP 1 è incensurato.
Si tratta di una circostanza da considerare con una certa attenzione ritenuto che egli ha più di 50 anni. Da ciò occorre, infatti, derivare l’accertamento secondo cui, nonostante le sue fragilità psichiche e una vita oggettivamente non facile e in cui ha certamente dovuto affrontare più volte l’esperienza del rifiuto e della frustrazione, egli ha saputo comportarsi correttamente per un lungo periodo di tempo.
b. Come visto sopra, già il 9 aprile 2013, il perito giudiziario aveva escluso che AP 1 presentasse “una pericolosità etero-lesiva diretta nei confronti della persona che è vittima delle sue insistenti attenzioni” (AI 110).
Tale valutazione ha trovato conferma nei fatti visto che, così come in precedenza, nemmeno dopo la sua scarcerazione (12 aprile 2013), AP 1 ha mai nemmeno avvicinato la signora PC 1.
Al dibattimento d’appello, il dott. __________ ha confermato il giudizio espresso il 9 aprile 2013:
“ ritengo che non ci sia nessun rischio di un passaggio all’atto. In parole povere, non esiste un rischio che AP 1 “metta le mani addosso” ad una persona che potrebbe essere oggetto della sua attenzione” (verb. dib d’appello, pag. 8).
c. Invece, il perito giudiziario ha indicato che vi è un rischio “piuttosto elevato” che AP 1 “possa commettere nuovi reati attinenti alla sfera erotica” (AI 123, pag. 15; AI 69, pag. 11).
Al dibattimento d’appello, così ha spiegato tale concetto:
“ La presidente mi chiede di meglio spiegare il rischio “commettere nuovi reati attinenti alla sfera erotica” di cui ho parlato nelle mie perizie. In sostanza, con tale espressione parlavo del rischio di nuove ingiurie. (…) Rispondendo alla PP preciso che il rischio di recidiva si riferisce anche ai tentativi ossessivi di incontrare la signora” (verb. dib. d’appello, pag. 8).
Considerato come non si possa recidivare ciò che non si è fatto (i “tentativi ossessivi di incontrare la signora” sono stati, infatti, esclusi), rimane che AP 1 presenta un rischio elevato di recidivare le ingiurie, ritenuto che, con ciò, il perito intendeva, in realtà, il rischio di riprendere ad inviare lettere anonime ingiuriose.
d. Va, qui, annotato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 65, pag. 57), bisogna dire che i comportamenti aventi natura di reato di cui AP 1 risponde per il periodo successivo alla prima scarcerazione (e si tratta di ben 16 mesi) sono soltanto tre a fronte dei 23 del periodo precedente.
A significare che la carcerazione subita a qualcosa è servita.
e. Se, comunque, il rischio di recidiva evidenziato dal perito depone contro una pena sospesa condizionalmente, occorre, però, anche considerare che lo stesso perito giudiziario, in aula, ha dichiarato che una pena sospesa potrebbe fungere da buon deterrente ed aiutare AP 1 a non ricadere più in comportamenti quali quelli per cui oggi è condannato:
“ La presidente mi chiede se ritengo che una pena sospesa condizionalmente potrebbe aiutare il signor AP 1 ad evitare di ricadere in comportamenti quali quelli che gli sono addebitati dalla pubblica accusa e, perciò, se ritengo una pena sospesa maggiormente dissuasiva rispetto ad una già scontata.
Penso di sì, a condizione che la condizionale venga affiancata dalla misura del trattamento psicoterapico di cui ho detto sopra. Una pena sospesa avrebbe maggiore efficacia di una già scontata, sempre a condizione che il signor AP 1 segua il trattamento di cui ho detto” (verb. dib. d’appello, pag. 8).
f. Nella perizia, il dott. __________ aveva indicato come necessario un trattamento ambulatoriale psicoterapico associato ad uno farmacologico (AI 123, pag. 16 e 17; AI 69, pag. 12).
Al riguardo, al dibattimento d’appello ha spiegato tale indicazione come segue:
“ preciso che quello che io propongo è un trattamento farmacologico in grado di contenere la pulsione sessuale. Tuttavia, voglio precisare che con ciò non propongo dei trattamenti drastici o castranti. Propongo semplicemente degli antidepressivi che possono modulare la pulsione sessuale rendendola più contenuta tenendo conto degli effetti di questo tipo di medicamenti (che toccano un po’ la libido). Si tratta di medicamenti che calibrati permettono di raggiungere il risultato sperato senza ledere troppo la personalità del paziente. Nel caso in cui il signor AP 1 persistesse a non voler assumere medicamenti appare adeguata anche una psicoterapia diversa da quella instaurata dal Servizio psicosociale, e meglio una psicoterapia cognitivo-comportamentale che ha un’impronta più pragmatica. In tal caso si potrebbe prescindere dal trattamento farmacologico. Sarà poi dovere del curante decidere come proseguire con la cura“ (verb. dib. d’appello, pag. 8).
g. In concreto, dunque, tutto ben considerato, è proprio per il suo effetto maggiormente dissuasivo e preventivo - e, dunque, nell’ottica di una migliore prevenzione speciale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2) - che questa Corte dispone la sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 (che ha, sin qui, già scontato quasi nove mesi di carcere).
Avendo egli conoscenza diretta del significato della privazione della libertà, la consapevolezza di avere una pena detentiva sospesa gli farà meglio comprendere quanto gli costerebbe un’eventuale ricaduta in comportamenti delinquenziali.
In questo senso, la sospensione condizionale che oggi gli viene concessa risulta essere maggiormente efficace sotto il profilo della prevenzione speciale rispetto ad una pena interamente scontata.
h. La sospensione delle pene - detentiva e pecuniaria - è assortita da un periodo di prova di tre (3) anni.
i. Inoltre, in applicazione dell’art. 63 CP, viene ordinata la misura del trattamento psichiatrico ambulatoriale (così come indicato dal perito giudiziario nelle sue perizie e, poi, precisato durante la sua audizione durante il dibattimento d’appello).
Pertanto, questa sentenza viene intimata all’UAR che dovrà organizzare e monitorare la messa in opera della misura ambulatoriale ordinata (art. 24 Regolamento sull’esecuzione pene e misure).
Tassazione delle note d’onorario
66. La nota di onorario dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata ed è, quindi, approvata così come esposta.
Visto il parziale proscioglimento dell’imputato, in caso di ritorno a miglior fortuna, egli sarà tenuto al rimborso della nota emessa dal suo difensore per il procedimento di appello soltanto nella misura del 60%.
67. Con la sua dichiarazione d’appello, AP 1 ha impugnato anche il dispositivo n. 9.2 della sentenza di primo grado relativo al rimborso delle spese di patrocinio in caso di ritorno a miglior fortuna.
Così come per quelle relative al procedimento di appello (cfr. consid. 66), anche per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado vale che, alla luce del suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione dell’avv. DI 1 soltanto nella misura del 60%.
Tassa di giustizia e spese
68. Gli oneri processuali
del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428
cpv. 3 CPP).
Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in
applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg.,
379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
19, 126, 177, 180, 181, 292 CP,
42 e segg., 47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello presentato da AP 1 è parzialmente accolto, mentre l’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 4, 5 e 7 della sentenza 4 dicembre 2014 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore colpevole di:
1.1.1. ripetuta coazione
per avere, dal 16 aprile 2011 a febbraio 2013 e da aprile 2013 al 6 settembre 2014, a __________, tramite 25 lettere anonime, costretto PC 1 a modificare alcune sue abitudini di vita;
1.1.2. ripetuta ingiuria
per avere, dal 16 aprile 2011 al 15 febbraio 2013 e dall’estate 2013 al 6 settembre 2014, a __________, ripetutamente offeso l’onore di PC 1 destinandole 25 lettere e due pacchi dal contenuto ingiurioso;
1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di ingiuria di cui al punto 2.4 dell’AA e dall’imputazione di ripetuta coazione per il periodo precedente il 16 aprile 2011 nonché per i seguenti atti:
- le telefonate anonime di cui al punto 2.1 del DA;
- i pedinamenti di cui ai punti 2.2 del DA e 1.1 dell’AA;
- l’episodio del motorino di cui al DA;
- l’invio dei due pacchi di cui al punto 2.5 del DA;
- la lettera di cui al punto 1.3 dell’AA.
1.3. AP 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna (pari a complessivi fr. 600.-);
1.3.3. a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, così come indicato nelle perizie e precisato al dibattimento di appello.
1.3.4. L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
2.1. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 4'170.00
- spese fr. 296.80
- IVA fr. 357.35
Totale fr. 4'824.15
a carico dello Stato.
2.2. Visto il suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 60%.
2.3. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
2.4. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
3.
3.1. Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado rimangono a carico di AP 1 (e, per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato).
3.2. Visto il suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione della nota di onorario dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di primo grado soltanto nella misura del 60%.
3.3. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.00
- perito (1/2) fr. 200.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 2'400.00
sono posti a carico di AP 1 (e, per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, anticipati dallo Stato) in ragione del 60% e in ragione del 40% a carico dello Stato.
3.4. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- perito (1/2) fr. 200.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'400.00
sono posti interamente a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
|
|
|
5. Comunicazione a:
|
|
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.