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Incarto n. |
Locarno 2 giugno 2015/mi
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In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell'ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
e ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 30 gennaio 2015 da
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AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 gennaio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta spedita il 23 febbraio 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello del 2 marzo 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con DA n. 35696/909 del 3 ottobre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), per i seguenti fatti, avvenuti a __________ alle ore 12.00 del venerdì 27 giugno 2014:
Alla guida del veicolo autoambulanza __________, durante una corsa d'urgenza, si inoltrava in un'intersezione regolata da impianto semaforico a velocità inadeguata e pericolosa (velocità registrata da apparecchio UDS in circa 55 km/h), omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo regolarmente sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con lo stesso.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di fr. 350.–, oltre che al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 80.–.
AP 1 ha presentato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d'accusa, il
10 ottobre 2014 la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti del procedimento
alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
B. Statuendo il 29 gennaio 2015 sull'opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e condannato AP 1 a una multa, ridotta a fr. 150.–, da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 730.– con motivazione scritta e fr. 330.– senza motivazione scritta.
C. Con scritto 30
gennaio 2015, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello
contro la sentenza.
Pervenuta la motivazione scritta della decisione, notificata il 23 febbraio
2015, con tempestiva dichiarazione d'appello del 2 marzo 2015, AP 1 ha
postulato l'annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento, con
protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e di seconda istanza.
D. Con scritto 3 marzo 2015 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l'appello, riguardando unicamente contravvenzioni, sarebbe stato trattato in procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) e ha assegnato all'appellante un termine di 20 giorni per presentare la relativa motivazione scritta. Il relativo memoriale di AP 1, del 24 marzo 2015, è pervenuto il giorno seguente. Sia la Sezione della circolazione, sia la Pretura penale hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 398 cpv. 4
CPP – se, come nel caso in esame, la procedura dibattimentale di primo grado
concerne esclusivamente contravvenzioni – mediante l'appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono, di contro, essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini in: Bernasconi et al., Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Vianin in:
Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo
2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 seg.).
2. L'esame dei fatti,
per contro, è limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è
“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d'arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini in: op. cit., ad art. 398, n. 22,
pag. 743; Vianin in: op. cit., ad
art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 779), secondo cui un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5, 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560, 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5, 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148, 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; sentenze del Tribunale federale 6B_216/2014 del
5 giugno 2014 e 6B_312/2011 dell'8 agosto 2011).
Il giudice non incorre in arbitrio, invece, quando le sue conclusioni, pur
essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 153
consid. 3.1, 132 III 211 consid. 2.1, 131 I 61 consid. 2, 129 I 9 consid. 2.1,
129 I 178 consid. 3.1 e sentenze citate).
Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle
norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP
ticinese che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in: op. cit., ad art. 398, n. 23,
pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l'appellante
possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante
l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione
delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Vianin in: op. cit., ad
art. 398, n. 29, pag. 1777 seg. con riferimento anche a Schott in: Niggli/Übersax/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18,
pag. 1292). Schmid ha, infine, precisato
che questo motivo d'appello contempla
anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono
stati accertati in modo incompleto e in violazione della massima inquisitoria e
del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 779).
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa – cioè, non equivoca o non univoca o non contingente (Rep 1980 pag. 192, consid. 3; Rep 1980 pag. 147, consid. 4) - dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza (o no) del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 segg.). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in: ZStrR/RPS 108/1991 pag. 309, citato, in particolare, nella sentenza del Tribunale federale 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
4. Giusta l'art. 10
cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che
trae dall'intero procedimento, ritenuto come, non essendovi una gerarchia fra i
diversi mezzi di prova, egli non è vincolato a regole scritte o non scritte
riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di
un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli
elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza
essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi
mezzi di prova (Bernasconi in: Bernasconi
et al., op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48 e n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory
in: Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I
33 consid. 2.1, 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Sentenze del Tribunale federale
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del
28 giugno 2011; Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a
edizione, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/
Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea
2014, ad art. 10, n. 58, pag. 185).
Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del
Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) – il giudice continua,
dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un
ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza
del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). Per motivare l'arbitrio
in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è
sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile
o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il
motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è
manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7, 137 I 1 consid. 2.4, 135 V 2
consid. 1.3, 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid.
3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza
fondati motivi, di tener conto di una prova idonea a influire sulla decisione
presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio
disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
5. Il principio della presunzione d'innocenza – garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 par. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP – oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, sentenze del Tribunale federale 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi – così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti a imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore – intesa come persuasione schiacciante – costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze della Corte di appello e di revisione penale inc. 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3. e inc. 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke in: Basler Kommentar, StPO, op. cit., ad art. 10, n. 82-83, pag. 193; Wohlers in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 10, n. 11-13, pag. 87 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, 2a edizione 2014, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory in: Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
6. Il 27 giugno 2014, alle ore 12.00, l'autoambulanza condotta da AP 1 si è scontrata, in Via __________, all'altezza dell'incrocio con Via __________, con il veicolo guidato da __________, intento, a sua volta, a svoltare verso sinistra in direzione di Viale __________. Entrambi i veicoli coinvolti hanno riportato danni materiali, l'autoambulanza nella parte anteriore destra e l'altro veicolo nella parte anteriore sinistra (rapporto di incidente stradale del 19 luglio 2014, doc. 1 inc. della Sezione della circolazione; sentenza impugnata, consid. 1). Sulle circostanze relative all'incidente, va detto che l'autoambulanza, proveniente dall'ospedale San Giovanni di Bellinzona si stava recando per un intervento urgente a ________, con i segnali prioritari inseriti. Posto come le auto si erano spostate sul lato per agevolarle il passaggio, va rilevato che, poco prima della collisione, l'autoambulanza era transitata non sulla corsia che porta verso Bellinzona nord, ma su quella che permette la svolta a destra verso Daro.
7. Con riguardo al coprotagonista __________, pensionato, a cui è stato accertato un tasso alcolemico dello 0.29 grammi per mille, egli ha affermato di aver avuto accese sia la radio ad alto volume, sia l'aria condizionata. Dopo l'incidente __________ avrebbe detto a AP 1 che “a som un po' bass d'udito”, aggiungendo che stava guardando altro al di fuori della circolazione (verbale d'interrogatorio di polizia del 27 giugno 2014 di AP 1, pag. 3 in alto, doc. 1 inc. della Sezione della circolazione).
8. Il traffico
nell'intersezione in questione è regolata da un impianto semaforico. Entrambi i
coprotagonisti sostengono, in sostanza, di essere transitati con il verde. Per
quanto riguarda l'autoambulanza, la circostanza sembrerebbe essere stata
confermata da __________, collega di AP 1.
Sulla questione, il giudice di primo grado ha rilevato quanto segue:
“ 6.1.
Nell'evenienza concreta, le versioni dei due coprotagonisti divergono soprattutto in merito alla priorità data dai segnali luminosi al momento del loro transito nell’intersezione tra via __________ e via __________: __________ indica, infatti, di essere ripartito con il suo veicolo quando il semaforo su via __________ era commutato sul verde, mentre l'imputata – in sede di dibattimento – ha dichiarato di avere avuto la precedenza (anche) in base ai due segnali luminosi verdi presenti nella sua direzione di marcia.
6.2.
Tuttavia, a ben vedere, si rileva che nel primo verbale dell'imputata redatto in polizia (e confermato nella sua integralità in sede dibattimentale), la stessa – nel riassumere quanto accaduto (v. consid. 2.1) – precisava che dopo aver notato, all'altezza dell'incrocio precedente, i semafori commutati sul verde nell'intersezione in oggetto, proseguendo con molta prudenza e concentrazione visto l'orario e la quantità di gente presente, ha notato delle auto (tra cui quella del coprotagonista) ferme al semaforo e ha quindi deciso di rallentare, preparandosi al fatto che i conducenti avrebbero potuto avanzare (cfr. verbale d’interrogatorio del 27 giugno 2014 di AP 1, pag. 2; AI 1).
Tale dinamica lascia supporre che l'imputata una volta giunta in prossimità dell'impianto semaforico ha dovuto prestare attenzione ai veicoli situati su via __________, poiché nel frattempo il semaforo per lei era commutato su luce rossa. Lei stessa infatti riferisce che i veicoli avrebbero potuto avanzare, avendo invece loro – si deduce – la precedenza data dal semaforo in quel momento. Mal si spiega altrimenti perché lei avrebbe dovuto rallentare e prepararsi al movimento di questi veicoli e pensare, notando il veicolo di __________ avanzare con titubanza, che egli le avrebbe concesso la precedenza. Lei stessa infatti asserisce che “[…] visto questa sua manovra ho pensato che mi avesse visto arrivare in urgenza e mi concedeva di conseguenza il passo” (cfr. ibidem, pag. 2; AI 1): le parole da lei utilizzate suggeriscono una certa consapevolezza che le rispettive segnalazioni semaforiche fossero cambiate (o perlomeno il dubbio che lo fossero dal momento che in quel frangente la sua concentrazione era rivolta ad altro). Che la stessa abbia decelerato l'andamento della sua corsa, pensando (e sperando) nel contempo che la macchina proveniente dalla sua destra le avesse concesso la precedenza – che a giusta ragione le avrebbe dovuto concedere (solo) alla luce della corsa d'urgenza che stava effettuando – può solo significare che nel momento in cui l'imputata ha transitato nell'intersezione, almeno il semaforo che permette di proseguire dritto su via __________ non era più commutato sul verde, a differenza di quello del coprotagonista su via __________. D'altronde è lei stessa che a domanda degli agenti di polizia, ha affermato che l'ultima volta che ha guardato il semaforo (ossia all’intersezione precedente tra via __________ e __________) esso era verde, mentre poi si è dovuta concentrare su altro visto l'avvicinarsi al passaggio pedonale e all'incrocio, ammettendo quindi di non ricordarsi più con precisione il segnale del semaforo in seguito (cfr. ibidem, pag. 3; AI 1).
Ciò potrebbe altresì spiegare il comportamento di __________, che, dopo essere rimasto fermo davanti al semaforo, una volta avuta luce verde nella sua direzione di marcia è ripartito per poi, qualche metro dopo, collidere con il veicolo sanitario proveniente dalla sua sinistra. A questo proposito, non sovverte tale convincimento nemmeno quanto dall'imputata asserito in sede di dibattimento: “[…] avevo notato che davanti al semaforo per chi scende da via __________ erano ferme alcune vetture, salvo errore tre (mi ricordo che la seconda era bianca). Ad un certo momento il primo veicolo della colonna è ripartito dapprima un po' a tentoni e poi con una accelerazione più decisa (è proprio sparato fuori). Fatto che mi ha peraltro molto sorpresa. Gli altri due veicoli sono per contro rimasti fermi nel punto in cui si trovavano” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputata del 29 gennaio 2015). Che gli altri veicoli accodati a quello di __________ siano rimasti fermi non permette ancora di concludere che il segnale luminoso sulla loro carreggiata fosse rosso: più probabile appare invece che gli automobilisti avendo notato – a differenza del conducente che li precedeva – il veicolo sanitario provenire alla loro sinistra con i prioritari e la luce blu in funzione, gli abbiano concesso il passo, rinunciando a ripartire.
Visto quanto precede, vi sono quindi indizi sufficienti da consentire una deduzione logica rigorosa sul fatto che il semaforo (almeno per i conducenti che proseguono dritto su via __________) fosse rosso per l'imputata quando ha impegnato l'intersezione. Pertanto, la tesi sostenuta dall'imputata non può essere seguita.
6.3.
Nulla muta al riguardo che AP 1, a sostegno della propria tesi, dinnanzi all’autorità inquirente abbia fatto riferimento a quanto affermato dalla passeggera __________. Quest'ultima infatti, a detta dell’imputata, le avrebbe confermato, a sua domanda, che il semaforo era verde (cfr. verbale di interrogatorio del 27 giugno 2014 di AP 1, pag. 3). Solo a seguito dell'intervento del legale, la passeggera nonché collega dell'imputata ha confermato che (proprio) nel momento dell'immissione dell'autoambulanza nell'intersezione in oggetto il semaforo era commutato sul verde (cfr. osservazioni dell’8 settembre 2014, dichiarazione di __________), specificando così facendo un particolare essenziale – che in tempi non sospetti – invece non era stato né da lei riferito né, men che meno, ricordato con precisione dall'imputata. Tale dichiarazione (la cui impaginazione e carattere del testo lasciano supporre che verosimilmente sia stato il difensore dell'imputata ad allestirla) desta per il suo contenuto alcuni dubbi, in particolar modo visto che quanto ivi menzionato non è stato appurato con certezza in sede di dibattimento, non avendo avuto modo di confutare né di assodare quanto riportato da __________. Quanto contenuto in questa dichiarazione, che non trova conferma in altri dettagli della passeggera o dell'autista del veicolo sanitario, tutto sommato non cambia la convinzione del giudice.
Ciò posto, una volta passate in rassegna le disposizioni legali applicabili, il giudice di primo grado ha approfondito il comportamento dell'imputata, ponendo l'accento sull'ultimo presupposto applicativo dell'art. 100 n. 4 LCStr, ovvero l'osservanza della prudenza imposta dalle particolari circostanze, argomentando come segue:
“ 8.2.
Per quanto invece concerne la prudenza, che le circostanze del caso avrebbero dovuto imporre, si ritiene che il comportamento dell'imputata non possa essere giustificato dall'art. 100 cifra 4 LCStr. Posto infatti che la stessa si è immessa in un'intersezione senza avere la precedenza data dal segnale luminoso, AP 1 avrebbe dovuto circolare con maggiore riguardo per i conducenti – e nel caso di specie per __________ – che beneficiavano invero del diritto di precedenza in virtù del semaforo. Essa, nell'impegnare l'intersezione con via __________ – laddove il semaforo per i conducenti che proseguivano dritto in via __________ ordinava di fermarsi e cedeva quindi il passo agli altri utenti della strada – avrebbe dovuto condurre con la massima prudenza, adattando in particolare la sua velocità alle circostanze in cui si trovava, tenuto in particolare conto che si trattava di un'intersezione di notevoli dimensioni, in pieno centro urbano e in un orario di punta. Transitando invece nell'intersezione con il semaforo commutato sul rosso a 55 km/h (così come stabilito dal sistema USD), la conducente non ha sufficientemente adattato la sua velocità, dato che essa – a fronte del mancato rispetto da parte dell'altro coprotagonista della sua priorità dovuta alla corsa d’urgenza – non è riuscita ad agire prontamente e ha colliso con il veicolo di quest’ultimo. La manovra di rallentamento compiuta qualche istante prima dell’avvenuto incidente, come risulta dal sistema USD (cfr. rapporto incidente stradale; AI 1), non ha d'altronde evitato l'urto tra i due veicoli.
Ad ogni modo che l'altro protagonista non abbia, ingiustificatamente, dato la precedenza al veicolo sanitario che procedeva con i dispositivi accesi, non cambia il rimprovero mosso all’imputata. In materia penale, infatti, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.
Pertanto, al comportamento dell'imputata non può applicarsi la giustificazione data dall'art. 100 cifra 4 LCStr. In definitiva, l'addebito proposto della Sezione della circolazione, che ha ritenuto l'imputata autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, resiste alla critica.
9.
Tutto ben ponderato, visto le circostanze del caso concreto e in particolare le difficoltà e le contingenze in cui devono operare i soccorritori durante le corse d'urgenza, nonché il comportamento non privo di critiche del coprotagonista dell'incidente, il quale non ha fatto prova di una guida prudente e attenta, si giustifica di ridurre la multa inflitta all'imputata da fr. 350.– a fr. 150.–.
9. L'appellante contesta il verdetto di colpevolezza, poiché emesso sulla scorta di mere supposizioni, non confortate da fatti comprovati. In particolare, il primo giudice avrebbe “forzato” i fatti nel ritenere che AP 1 si sia immessa nell'intersezione con il semaforo rosso. Invece, senza travisare i fatti, occorrerebbe considerare, semplicemente, che AP 1 circolava con molta prudenza e concentrazione “visto l'orario e la quantità di gente che girava”, e che all'incrocio in questione avrebbe constatato che il semaforo era sul verde, come anche ripetutamente confermato da __________, le cui dichiarazioni andrebbero comprese nel senso che il semaforo era verde al momento del passaggio dell'ambulanza all'incrocio in questione “e non 100 o 200 m prima”. In ogni caso, sarebbe stato compito degli inquirenti e del primo giudice appurare quanto riportato da __________, ma anche chiedere lumi al patrocinatore sulla di lei dichiarazione in atti, senza sostituire “fatti obiettivamente comprovati” con “supposizioni a buon mercato”. Dipoi, sollevare dubbi a posteriori sarebbe un esercizio scorretto, perché, così facendo, si sovvertirebbe l'onere probatorio.
Supporre, dipoi, che l'imputata in prossimità dell'incrocio abbia deciso di rallentare, preparandosi al fatto che i conducenti avrebbero potuto avanzare – continua l'appellante – non può assurgere a prova che a quel momento il semaforo fosse commutato sul rosso. L'esperienza dei conducenti dei veicoli prioritari insegna che agli incroci può succedere di tutto per cui l'attenzione andava rivolta non soltanto ai veicoli fermi su Via __________. Anche a tal proposito, il primo giudice non avrebbe dovuto fare altro che interrogare l'imputata. Censura, inoltre, che il primo giudice non sia stato nemmeno sfiorato dal dubbio che il coprotagonista del sinistro, date le circostanze concrete del caso, abbia potuto bruciare il semaforo. Dunque, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe violato l'art. 10 cpv. 2 CPP, che prescrive l'obbligo di valutare la fattispecie in base a prove e non a supposizioni, egli avendo dato “un peso eccessivo (oltre che una sbagliata interpretazione) a una dichiarazione dell'appellante, isolandola dal contesto e, soprattutto, facendone un apprezzamento in completa astrazione da tutte le prove agli atti”.
Inoltre, AP 1 andrebbe prosciolta in applicazione della presunzione di innocenza (art. 10 cpv. 3 CPP), a causa dell'esistenza di dubbi “insormontabili” sul modo in cui si sarebbe verificata la fattispecie; per effetto della “dichiarazione” di __________ e a causa delle pretestuose perplessità sollevate dal primo giudice riguardo al “dettaglio sul semaforo verde al passaggio all'incrocio e alla paternità sulla redazione della dichiarazione”; ma anche in considerazione della tesi del primo giudice riguardante l'isolata dichiarazione di AP 1, che non reggerebbe di fronte a una corretta e coerente analisi di tutte le risultanze probatorie, e con riguardo al fatto, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto scomodare per sua stessa ammissione una “supposizione”, che non avrebbe chiarito in sede dibattimentale.
10. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I
segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni
della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le
demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori) l'art. 68 cpv.
1bis 1a frase OSStr sancisce che la luce rossa significa “Fermata”.
L'art. 100 n. 4 LCStr (che assurge a lex specialis rispetto all'art. 14
CP, v. al riguardo la sentenza del Tribunale federale inc. 6B_20/2009 del 14
aprile 2009, consid. 4.1; Jeanneret,
Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, ad art. 100 n. 138 segg.)
prevede che, nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del
servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che
ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle
particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure
speciali concernenti la circolazione. Se sono dati i quattro presupposti
applicativi di questo disposto – e meglio, una corsa ufficiale, l'urgenza, l'utilizzo
dei segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze –
l'illiceità del comportamento del conducente è esclusa ed egli deve essere
assolto dall'accusa di avere violato le norme della circolazione (sentenze del
Tribunale federale 6B_1006/2013 del 25 settembre 2014, 6B_689/2012 del 3 aprile
2013, 6B_288/2009 del 13 agosto 2009, 6S.162/2003 del 4 agosto 2003, consid.
3.1 e citazioni; Jeanneret, op.
cit., ad art. 100 n. 185).
In applicazione del principio di proporzionalità, con riguardo alla speciale prudenza del conducente di autoveicoli prioritari e al particolare riguardo che deve dimostrare verso gli altri utenti della strada, va rilevato che “il conducente che si immette in un'intersezione, nella quale normalmente hanno la precedenza altri utenti della strada, deve circolare lentamente in modo da potersi fermare per tempo se altri conducenti non avvertono gli speciali segnali d'avvertimento o se non vi si conformano” (v. istruzioni sull'equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati, con un promemoria sul loro uso, del 6 giugno 2006, edite dal DATEC, in particolare il punto 4 del promemoria riguardante le modalità di circolazione nelle intersezioni; v. la sentenza del Tribunale federale 6B_738/2012 del 18 luglio 2013; Jeanneret, op. cit., ad art. 100 n. 165 segg., in particolare n. 166 in fine, 168).
11. L'appellante contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui, nel caso concreto, l'autoambulanza è transitata nell'incrocio in questione con il semaforo rosso.
a) Se non che, l'appellante non si confronta (v. sopra consid. 4) con le spiegazioni del primo giudice riguardo alla differente portata delle dichiarazioni rese dall'imputata davanti alla polizia cantonale, rispetto a quelle rese durante l'interrogatorio al dibattimento di fronte alla Pretura penale. Infatti, che le dichiarazioni di AP 1 riguardo al colore del segnale semaforico, siano state riorientate in corso di procedura, come ha spiegato il primo giudice nella sentenza impugnata, appare evidente, dato che all'inizio dell'istruttoria l'imputata non è stata in grado di affermare se, transitando nell'incrocio in questione, il semaforo sulla sua via fosse sul verde e nemmeno se, in seguito, potesse essere passato al rosso. Infatti, AP 1 ha affermato: “non ricordo, sinceramente l'ultima volta che ho guardato il semaforo era verde, poi mi avvicinavo al passaggio pedonale e all'incrocio mi sono concentrata sui veicoli alla mia destra” (doc. 2 inc. Sezione circolazione, pag. 2 e interrogatorio imputata pag. 3, riga 17 segg.). Pertanto, il primo giudice non è incorso in arbitrio ritenendo, in estrema sintesi, che non si comprende come, successivamente, la signora AP 1 possa avere avuto contezza di un semaforo sul verde, quando inizialmente non era stata in grado di esprimersi in modo concludente sulla questione.
b) Se davvero AP 1 avesse potuto sostenere di aver visto il semaforo sul verde al momento dell'inserimento nell'incrocio in questione, mal si comprende per quale motivo il patrocinatore avrebbe dovuto scomodare, d'acchito e come primo argomento nelle osservazioni presentate davanti alla Sezione della circolazione (doc. 3), il motivo giustificativo dell'art. 100 n. 4 LCStr, contestando l'aspetto della velocità “inadeguata e pericolosa” e facendo riferimento alla giurisprudenza relativa al “grado di prudenza”, “in presenza dell'obbligo ordinario di dare precedenza da destra o di semaforo rosso”, e proponendo solo successivamente e di transenna l'apodittico enunciato secondo cui “il semaforo dava luce verde”, e ciò per limitarsi ad argomentare che non vi sarebbe stato comportamento imprudente e pericoloso. Questa linea argomentativa difensiva esitante, se non anodina, su un elemento essenziale della dinamica dell'incidente, conferma ulteriormente che AP 1 non può aver affermato, né affermare, che il semaforo era verde al momento di transitare nell'intersezione.
c) Manca, dipoi, un qualsiasi elemento oggettivo per poter anche solo ipotizzare che – oltre ai rimproveri già implicitamente mossi dal primo giudice e considerati nell'ambito della commisurazione della pena (sentenza impugnata, consid. 9) – il coprotagonista __________ abbia anche bruciato il semaforo che da Via __________ permette l'inserimento su Viale __________. Allo stadio di mera ipotesi, quest'adduzione non conforta alcun tipo di dubbio concreto o ragionevole. Ritenuto che l'imputata ha riferito, come appena visto, che il semaforo nell'intersezione interessata a un dato momento, ma ben prima dell'incrocio in questione, era verde, seguire l'ipotesi dell'appellante significherebbe ammettere che __________, a sua volta fermo sulla linea d'arresto dell'incrocio da Via __________, senza alcun motivo sarebbe ripartito con quel semaforo già sul rosso da un po' di tempo. Orbene, si tratta di uno svolgimento fattuale non plausibile alla luce degli atti, ma nemmeno mai debitamente enucleato dall'appellante.
d) Ne
segue che la motivazione del primo giudice appare condivisibile, ritenuto che poggia
sulle dichiarazioni iniziali – rese “a caldo” dall'imputata, e quindi connotate
da maggior genuinità ed immediatezza – che assurgono a indizio decisivo sulla
questione dello stato del semaforo durante la collisione.
Questa conclusione si impone anche con riguardo alla dichiarazione prodotta
agli atti (annessa al doc. 3 dell'inc. della Sezione della circolazione)
firmata dal passeggero dell'autoambulanza, __________, secondo cui “la
sottoscritta … cosciente delle conseguenze in caso di falsa attestazione,
dichiara che il giorno 27 giugno 2014, ore 12.00 circa, era a bordo
dell'ambulanza del SAM, __________, condotta dalla signora AP 1, __________, e
che al momento in cui detta ambulanza si immetteva nell'intersezione Via __________
/Via __________, il semaforo risultava commutato sul verde”.
Si tratta del passeggero indicato nel verbale d'interrogatorio di polizia
(doc. 1) dall'imputata in questi termini: “quando chiedevo se il semaforo
era verde lei [__________] confermava di sì” (pag. 3, riga 22). Non
sorprende, quindi, che le adduzioni contenute nella dichiarazione firmata,
anche in buona fede, da __________, vadano nella medesima direzione di quelle
dell'imputata. Altra questione è quella dell'apporto conoscitivo del contenuto
della nota dichiarazione, che non aggiunge nulla alla ricostruzione fattuale dell'incidente
nel suo complesso, con la conseguenza che le valutazioni del Pretore sulla
portata della dichiarazione resistono alle critiche dell'appellante.
e) In sintesi, con riguardo alla cognizione limitata di questa Corte (sopra, consid. 1, 2 e 3), va ritenuto sufficientemente accertato che AP 1 è transitata nell'incrocio in questione con semaforo rosso, come concluso dal primo giudice nella sentenza impugnata, senza che si possano rimproverargli carenze istruttorie, rispettivamente senza che si possa ritenere errato l'apprezzamento delle prove (sopra, consid. 4) o si possa ritenere disatteso il principio di presunzione di innocenza (sopra, consid. 5).
12. L'art. 100 n. 4 LCStr non contempla una fattispecie di reato, ma unicamente un motivo giustificativo che, a determinate condizioni, rende lecito l'agire del conducente che ha infranto le norme della circolazione e ne sancisce l’impunibilità. In concreto, i primi tre (sopra citati) presupposti applicativi dell'art. 100 n. 4 LCStr appaiono pacificamente realizzati. Resta da esaminare la censura ricorsuale dell'appellante secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'autoambulanza sarebbe transitata osservando la prudenza imposta delle circostanze.
Nella misura in cui l'imputata, conducente di veicoli prioritari ha constatato, come è il caso in concreto, che il veicolo del coprotagonista dell'incidente aveva un comportamento incerto nel traffico (“titubanza”, v. sopra consid. 6, citazione del consid. 6.2, ultimo paragrafo, della sentenza impugnata), per la giurisprudenza citata (v. sopra, consid. 8), il principio generale di prudenza le imponeva comunque di adattare la propria velocità in modo da potersi fermare in tempo, ciò che in concreto, con meridiana evidenza, non è accaduto. A causa dell'agire di principio più pericoloso – e quindi di maggior responsabilità – del conducente dell'autoambulanza, la situazione relativa allo stato del coprotagonista (distratto, che ascoltava musica alta con l'aria condizionata accesa v. consid. 6 primo paragrafo in fine) ancora non basta per interrompere ogni rapporto di causalità adeguata tra l'agire del conducente dell'autoambulanza e l'incidente della circolazione sopravvenuto, e, quindi, non basta per escludere ogni responsabilità dell'imputata nella vicenda. Pertanto, il primo giudice ha correttamente accertato l'illiceità del comportamento dell'imputata, che non si giustifica alla luce dell'art. 100 n. 4 LCStr.
13. Ciò posto, gli argomenti sollevati dall'appellante possono essere considerati unicamente, in quanto giustificazioni, nell'ambito della commisurazione della pena. Così ha fatto il primo giudice, riducendo ulteriormente l'ammontare della multa da fr. 350.– a fr. 150.–, importo che si situa ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP) ed è certamente ossequioso degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
14. In definitiva,
l'appello è respinto e la condanna emessa in primo grado è confermata.
Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 730.–, seguono
la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante. Ugual sorte seguono le spese
di procedura relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 398 segg. CPP,
47 e 106 CP,
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 36 cpv. 1, 90 cpv. 1, 100 n. 4 LCStr,
3, 4, 14 e 16 cpv. 1 ONC,
68 cpv. 1 e 1bis OSStr,
nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1 AP 1 è autrice colpevole d'infrazione alle norme della circolazione per essersi inoltrata, il 27 giugno 2014, a __________, alla guida del veicolo autoambulanza __________, durante una corsa d'urgenza, in un'intersezione regolata da impianto semaforico a velocità inadeguata e pericolosa (velocità registrata da apparecchio UDS in circa 55 km/h), omettendo di concedere la precedenza a un veicolo regolarmente sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con lo stesso.
1.2. AP 1 è condannata alla multa di fr. 150.– (centocinquanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 730.– (settecentotrenta), sono posti a carico dell'appellante.
2. Gli oneri d'appello, consistenti in:
– spese di procedura fr. 500.–
– disborsi fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.