Incarto n.
17.2015.3

Locarno

10 giugno 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Marco Frigerio e Francesca Lepori Colombo

 

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 ottobre 2014 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall'avv. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 gennaio 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 28 gennaio 2015;

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 3280/2013 del 19 agosto 2013, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

 

lesioni semplici qualificate

per avere, in data 15 gennaio 2011, verso le ore 22.30, a __________, nei pressi della pista di ghiaccio __________, più precisamente all’esterno dello stabile che ospita l’esercizio pubblico “__________”, intenzionalmente ferito PC 1 con un coltellino militare svizzero, provocandogli in tal modo una ferita da taglio di circa 2 cm nella regione toracica posteriore dorsale sinistra, come risulta dal certificato medico 18.01.2011 (16.01.2011) dell’Ospedale Regionale di Lugano, agli atti;

 

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.- (da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 18), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 1'400.- (fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 14 giorni) nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'673.-.

 

                                  B.   AP 1 ha interposto tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.

Il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con decisione 23 settembre 2013 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.

 

                                  C.   Con sentenza del 10 ottobre 2014, il giudice della Pretura penale ha integralmente confermato il DA e condannato l’opponente al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'673.-. L’accusatore privato è stato, invece, rinviato per le sue pretese al foro civile.

 

                                  D.   Il 13 ottobre 2014, AP 1 ha annunciato di volere interporre appello contro tale sentenza. Ricevuta, il 19 gennaio 2015, la motivazione scritta della pronuncia, egli ha tempestivamente presentato la propria dichiarazione d’appello con cui chiede, con protesta di spese e ripetibili, il proprio integrale proscioglimento.

 

                                  E.   Il dibattimento d’appello si è svolto in data 29 maggio 2015.

L’imputato ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento, invocando in via subordinata la legittima difesa (art. 15 CP) e, in via ancora più subordinata, la legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP), mentre l’accusatore privato ha chiesto, a conferma del primo giudizio, la condanna dell’imputato, e, inoltre, il risarcimento integrale delle spese di patrocinio nonché un’indennità per torto morale di fr. 1'000.-.  

Il PP non ha presenziato al dibattimento.

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, 2010, n. 1 ad art. 139, pag. 297; n. 24 ad art 10, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 2 ad art. 139, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 10, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 47 ad art 10, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al, op. cit., n. 15 seg. e 23 ad art 10, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, n. 4 seg. ad art. 10, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 35-41 ad art. 10, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad n. 58 art. 10, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

                                         In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

                                         Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

                                         Tale principio è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, n. 82 seg. ad art. 10, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, 2010, n. 11-13 ad art. 10, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 10, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, n. 19 ad art. 10, pag. 66 e n. 47 ad art. 10, pag. 73).

 

Risultanze dell’inchiesta, giudizio di primo grado

 

                                   4.   La sera del 15 gennaio 2011 nei pressi della __________, dopo la partita di hockey Lugano-Langnau, PC 1 (__________), un tifoso della squadra locale che aveva assistito alla partita, è stato ferito con un coltello sul piazzale antistante il bar __________, sito nelle vicinanze della pista di ghiaccio luganese.

Immediatamente intervenuta, la polizia ha arrestato AP 1 nonostante le sue negazioni poiché dalle deposizioni di tre persone sentite (__________, __________ e __________) emergeva come egli avesse, poco prima del ferimento, avuto dei diverbi con un gruppo di tifosi e come egli si trovasse molto vicino a PC 1 quando questi è caduto a terra ferito.

 

                                   5.   Su quanto accaduto immediatamente prima dell’accoltellamento si richiama quanto indicato nel rapporto di polizia. Si tratta, in sostanza, del riassunto di quanto detto dalle diverse persone coinvolte nei fatti:

 

il 15 gennaio 2011, verso le ore 22.30, il rubricato (n.d.r.: AP 1), a bordo della sua vettura __________ Mercedes Benz, classe A, forzava il suo passaggio tra un gruppo di ragazzi/tifosi che si trovavano sulla strada che costeggia la pista di ghiaccio della __________.

__________, amico della vittima, si trovava di fronte alla buvette __________. Scocciato per il comportamento del AP 1, si avvicinava alla vettura e tirava una manata contro il finestrino anteriore sinistro.

Il conducente avanzava per qualche metro, scendeva dalla vettura, quindi veniva raggiunto da uno dei ragazzi presenti, __________. I due discutevano brevemente, poi il giovane gli consigliava di andarsene per evitare problemi poiché c’erano molte persone. AP 1 risaliva in auto e velocemente raggiungeva i parcheggi esterni dell’EP __________, situati sul retro dello stabile. Si precisa che detto luogo è poco illuminato.

Dopodiché AP 1 decideva di ritornare verso la __________, quindi s’incamminava verso il gruppo di persone presenti. __________ si accorgeva delle intenzioni del conducente e così lo raggiungeva. A questo punto dopo una breve discussione, l’imputato spintonava il giovane, il quale cadeva a terra senza tuttavia riportare ferite.

La scena appena descritta era stata notata dalla folla, tra questi anche PC 1, il quale decideva di intervenire. In seguito PC 1, seguito dal __________ raggiungeva a corsa il parcheggio del bar.

Pochi istanti dopo giungeva pure __________. Al suo arrivo, l’accoltellamento era già avvenuto, rinvenendo a terra il PC 1 ferito”

(AI 77, rapporto di inchiesta della Polizia giudiziaria 17.10.2012, pag. 2 e 3).

A parziale correzione di quanto indicato nel rapporto appena citato, è, poi, emerso che, nella breve discussione avuta dopo avere parcheggiato la vettura, AP 1 colpì - o meglio, spintonò - __________ in risposta ad un suo colpo/spintonamento.

Per il resto, il riassunto fatto dagli inquirenti corrisponde, nella sostanza, ai fatti così come essi emergo dagli atti.

 

                                   6.   AP 1 - che ha spiegato agli inquirenti di essere partito, verso le 22.15 di quel 15 gennaio 2011, dal bar __________ di __________ intenzionato a recarsi al bar __________ e di essere stato ostacolato, in questo suo progetto, dall’orda di tifosi che aveva invaso la strada - ha, da subito, categoricamente negato sia di avere avuto con sé, quella sera, un coltello sia di essere stato lui a colpire PC 1.

Agli inquirenti ha spiegato che, quando - dopo avere faticosamente raggiunto il parcheggio dell’EP - è sceso dall’auto, è stato visto dai tifosi che avevano, poco prima, colpito la sua vettura e che si sono messi al suo inseguimento così che lui, spaventato, ha cercato rifugio nell’EP dove è stato nuovamente raggiunto dai tifosi inferociti dal cui attacco si è salvato soltanto grazie all’intervento della polizia:

 

ho parcheggiato l’autovettura nei regolari parcheggi del bar __________. Sono sceso dalla vettura e mi sono diretto verso l’angolo del palazzo. Qui sono stato visto dalle persone che poco prima avevano dato dei pugni alla mia auto. A questo punto alcuni di loro hanno iniziato a rincorrermi e io ho cercato di scappare senza voltarmi. Sono poi entrato nelle scale del bar e ho corso per tre piani ed intanto mi voltavo cercando di vedere se c’era qualcuno. In questo piano ho preso l’ascensore e sono salito al quarto piano. Sono entrato nel bar e al bancone ho ordinato un caffè che però non è mai arrivato. Infatti sono stato subito raggiunto da una persona che parlava portoghese e mi ha detto che quanto avevo fatto non era da farsi (…) dopo un attimo è arrivato un gruppetto di persone che assieme a questo portoghese hanno iniziato ad aggredirmi (…) gli agenti intervenuti, con non poca fatica, sono riusciti a tradurmi in questo posto di Polizia incolume”

(PS AP 1 16.01.2011 ore 0030, allegato 2 all’AI 77, pag 2).

 

Ai poliziotti che gli contestavano le dichiarazioni dei testi secondo cui lui, “sgommando in mezzo al deflusso dei tifosi” aveva creato “una forte tensione con dei giovani” e secondo cui egli era stato visto “armeggiare nelle sue tasche” e “subito dopo uno di questi giovani avrebbe sentito come una coltellata, trovandosi la giacca tagliata” e un altro giovane era “finito a terra con delle ferite di coltello alla schiena”, AP 1 ha negato qualsiasi sua responsabilità:

 

 

 

L’unica cosa vera è che mi hanno tirato una manata alla mia Mercedes e che ho dato una spinta ad uno di loro e più precisamente al portoghese che mi ha raggiunto nel bar. Solo ora mi ricordo che tra le altre cose gli ho dato anche una spinta quando era sul piazzale”

(PS AP 1 16.01.2011 ore 0030, allegato 2 all’AI 77, pag 3).

 

                                   7.   Come evidenziato dal giudice di primo grado, nel suo primo interrogatorio, AP 1 non ha detto agli inquirenti che, dopo che __________ colpì il finestrino della sua vettura, lui non si limitò ad apostrofare gentilmente gli astanti, ma scese dalla vettura e fu soltanto grazie all’intervento di __________ che vi risalì e proseguì verso l’EP. L’appellante nemmeno ha detto agli inquirenti che, una volta parcheggiata la vettura, egli non si è subito diretto verso l’EP __________ ma è ritornato in direzione dei tifosi, ha avuto una breve discussione con __________ che, dopo un reciproco spintonamento, cadde a terra.

 

È quanto, invece, risulta dalle deposizioni - su questo punto sostanzialmente concordi - dei testi sentiti dagli inquirenti.

Per tutti, si cita, qui, la deposizione di __________:

 

stavo uscendo dalla pista lato nord e mi trovavo ancora sul sedime della pista, quindi vicino alla ramina quando ho visto e sentito sgommare l’auto del AP 1. Ricordo che c’era moltissima gente (…) ho visto __________, che si trovava praticamente sul lato sinistro della macchina, dare una manata sul vetro laterale (…) a questo punto AP 1 avanza di qualche metro. Ricordo di aver detto che era avanzato di 10 metri, in realtà era molto meno. Io nel frattempo avevo raggiunto AP 1 e quindi gli altri ragazzi della curva. Quando mi trovavo lì con loro ho visto che il conducente si era fermato, era sceso dall’auto e stava camminando verso di noi. Io per evitare problemi, visto che secondo me in quel momento le avrebbe prese sono andato verso di lui (…) e gli dicevo di salire in auto e di andarsene altrimenti lo avrebbero picchiato. (…) AP 1 seguiva il mio consiglio e se ne andava. Avanzava sino al parcheggio del bar __________. Con lo sguardo l’ho seguito fino al momento in cui svoltava dietro lo stabile. Per me la cosa era finita e quindi risolta (…) ho sentito alcuni che mormoravano, sentivo che dicevano che stava tornando. Ho capito che qualcosa stava per capitare e quindi ho rivolto lo sguardo verso il bar __________. A questo punto constatavo che c’era nuovamente AP 1 il quale stava camminando verso di noi. Ho immaginato, e lo penso ancora adesso che volesse andare da __________ per litigarci. Ho così deciso di andargli incontro e gli dicevo di andarsene (…) a quel punto AP 1 si girava come se volesse andarsene via, anche io mi sono girato, ho sentito un colpo sulla mia spalla sinistra e sono caduto a terra, o meglio sono atterrato sul ginocchio. Devo dire che non ho sentito male, non credo quindi che mi avesse tirato un pugno, penso invece che avesse fatto un movimento con il braccio e quindi mi avesse colpito con il suo avambraccio (…) in quel momento non gli ho tirato alcun colpo, ma è vero che prima che lui mi colpisse lo avevo spintonato (senza molta forza) per fargli capire che doveva proprio andarsene visto che la gente era veramente arrabbiata con lui. Quindi dopo lui si girava e mi colpiva (…) quando sono caduto (…) ho visto che AP 1 scappava in direzione della sala biliardo inseguito da __________” (allegato 23 ad AI 77, pag. 3 e 4)

 

                                   8.   Parimenti, nel primo interrogatorio, AP 1 non ha detto agli inquirenti nemmeno di essersi recato nel bagno dell’esercizio pubblico prima di ordinare il caffè al bar __________ (cfr.verbale d'interrogatorio del 16 gennaio 2011).

 

È soltanto davanti al PP, alle ore 17.58 del 16 gennaio 2011, che egli ha ammesso di essere entrato nella toilette dell’EP:

 

quando sono entrato nel palazzo sono salito dalle scale, di corsa, facendo quattro scalini alla volta fino al terzo piano. Lì ho visto l’ascensore, sono entrato e sono salito fino al quarto piano.Prima mi sono recato al bagno, dove ho fatto pipì e poi sono entrato nel bar” (AI7, PP AP 1 16.1.2011, pag 3)

 

Sentito nuovamente il 1 febbraio 2011, egli ha ribadito di essere entrato nella toilette dell’EP prima di raggiungere il bancone del bar:

 

sono salito al bar __________ a piedi fino al terzo piano e poi dal terzo fino al quarto piano con l’ascensore. Uscito dall’ascensore sono andato in bagno, dove ho fatto pipì nel pissoire. Non mi sono neppure lavatore le mani. Sono rimasto alcuni minuti nel bagno, forse 2 o 3 minuti, il tempo di fare la pipì. Uscito dal bagno sono andato subito al bancone del bar e mi sono seduto ad uno degli sgabelli” (AI 50, PP AP 1, 01.02.2011, pag. 1)

 

                                   9.   Sta di fatto che, il giorno successivo al ferimento di PC 1, gli inquirenti hanno trovato il coltello che è stato usato per il suo ferimento nella toilette dell’EP __________:

 

Il giorno seguente si procedeva ad una perquisizione dell’EP. Nel cestino dei rifiuti, situato nel bagno degli uomini, veniva ritrovato un coltellino tipo militare; l’oggetto sequestrato è stato trasmesso alla Scientifica per le analisi del caso. Quattro sono le tracce rilevate e inviate per il confronto di DNA. Due tracce sono risultate appartenenti al PC 1 (tracce ematiche); mentre le altre due non sono atte a confronto” “(AI 77, rapporto di inchiesta della Polizia giudiziaria 17.10.2012, pag. 4; allegati 36, 37, 38, 39 e 40).

 

Al PP che gli contestava il ritrovamento del coltello, AP 1 ha detto:

 

questo coltello non mi appartiene. Non ho mai avuto un coltello del genere. A caso ho due coltellini simili ma di colore rosso con la croce bianca. Non capisco come questo coltello sia stato trovato nel bagno. Forse è stato qualcun altro a metterlo lì per poi darmi la colpa. Ribadisco che io non avevo nessun coltello e non ho colpito il ragazzo che è rimasto ferito” (AI 7 pag. 4; cfr, anche, AI 12 pag. 3)

 

 

                                10.   PC 1 è stato sentito, quando ancora era degente all’OCL, alle ore 13:00 del 16 gennaio 2011.

Agli inquirenti ha raccontato di non avere personalmente assistito al passaggio della vettura tra la folla poiché, a quel momento, egli era ancora all’interno del bar __________ ma di averne avuto l’eco da altri presenti. Poi, confermando nella loro sostanza il racconto dei testi, PC 1 ha raccontato del suo ferimento e dichiarato di essere stato colpito dal conducente della vettura, ovvero da AP 1:

 

loro mi dicevano : “l’è venu denta come un bigul”. (…) ci trovavamo davanti al bar __________, quando l’automobilista ritornava a piedi verso di noi. (…) mi trovavo praticamente sugli scalini del bar __________ quando rivolto lo sguardo verso il bar __________ (…) ho visto una persona a terra e una in piedi che dalla fisionomia ho dedotto essere il conducente di prima. Subito dopo questi partiva a corsa in direzione del bar __________ seguito da uno o due persone (…) mi trovavo a circa una decina di metri da loro (…) io decidevo di seguirli per cercare di capire cosa stava succedendo (…) volevo anche vedere se riuscivo a calmare gli animi. Ho svoltato l’angolo dello stabile, sulla destra, ricordo che era buio. Ero arrivato quasi all’entrata del bar __________. Raggiungevo il conducente che all’improvviso si girava e con la mano mi sferrava un colpo rotatorio verso il mio fianco sinistro. Ho sentito come una penetrazione, poi ho sentito caldo. Mi sono accasciato al suolo, ho visto il conducente entrare nel palazzo. Ho cercato di rialzarmi ma non sono riuscito” (allegato 12 ad AI 77, PS PC 1, 16.01.2011, pag. 2 e 3)

 

Agli inquirenti che gli chiedevano come poteva dire che a colpirlo era stato il conducente della vettura visto che era buio, PC 1 ha detto:

 

sono sicuro che sia lui perché quando mi sono accasciato al suolo ho guardato verso l’entrata dello stabile. La porta in vetro e dentro c’era luce. L’ho visto quindi di schiena. La sua sagoma ed il giubbino era lo stesso del conducente (…) per questo sono sicuro che si tratta di lui” (allegato 12 ad AI 77, PS PC 1, 16.01.2011, pag. 4)

 

Appello

 

                                11.   Così come in precedenza, anche in appello AP 1 chiede, in via principale, di essere assolto affermando di non essere stato lui a ferire PC 1. Rileva, in estrema sintesi, che:

 

-     non vi sono prove certe e oggettive dell’ipotesi accusatoria non essendo state rinvenute, sul coltello che ha ferito l’AP, le sue impronte;

-     le dichiarazioni di PC 1 sono del tutto inattendibili;

-     in realtà, è molto probabile che l’AP sia stato inavvertitamente colpito da __________ che - ubriaco - si era, insieme ad altri, lanciato al suo inseguimento.

                                12.   Il primo giudice ha accertato sulla base di diversi elementi - discussi e riportati ai considerandi 11 e 12 della sentenza impugnata - che è stato AP 1 a colpire PC 1 alla schiena con il coltello sequestrato dagli inquirenti.

 

                                13.   Nonostante la fondatezza dei rimproveri mossi dalla Difesa alla procedura di valutazione del materiale probatorio in atti effettuata dal primo giudice, questa Corte conclude che ad infliggere la coltellata a PC 1 è stato AP 1 sulla base dei seguenti elementi .

 

                                   a.   L’elemento più importante a favore della colpevolezza di AP 1 è sicuramente il ritrovamento dell’arma nel cestino della toilette degli uomini al quarto piano dello stabile del bar __________.

 

                               a.1.   Risulta in modo chiaro dagli atti che, dopo il secondo diverbio fra l’appellante e __________ - e meglio, dopo che questi cadde a terra a causa della “manata” con cui il primo reagì al suo spintone - unicamente __________ e PC 1 si misero all’inseguimento di AP 1 (AI35 pag. 4, 6 e 8; AI36, pag 3; AI46, pag. 5; AI55 pag. 2; AI47; all. ad AI3 __________ 16.1.2011, pag. 2).

 

                               a.2.   E’ altrettanto chiaro che ad essi cercò di accodarsi, dopo essersi rialzato, soltanto __________ che, però, raggiunse gli altri ( che, nel frattempo, avevano girato l’angolo dell’immobile) quando PC 1 già era a terra (AI 35 pag. 4; AI 46 pag. 5; cfr. anche AI 56 pag. 6 e AI 55 pag. 2).

 

                               a.3.   È, dunque, certo che, quando PC 1 è stato ferito, vicino a lui c’erano soltanto AP 1 e __________.

                               a.4.   Subito dopo l’accoltellamento di PC 1, AP 1 ha raggiunto a corsa il terzo piano dello stabile. Da lì ha preso l’ascensore ed è salito al quarto piano dove è sito l’EP. Uscito dall’ascensore (che dà direttamente nell’EP), prima di entrare nel bar, l’imputato ha fatto una brevissima sosta proprio nel bagno degli uomini dove è stato ritrovato il coltello con cui PC 1 è stato ferito.

 

                               a.5.   Il primo tifoso a raggiungere AP 1 nell’EP è stato __________ che è poi stato raggiunto dal fratello e da un altro “che parlava italiano” (cfr, in particolare, AI 45 pag 2 e 3; AI 46 pag 3; AI 19 pag. 2).

Non è dato sapere chi fosse questo terzo tifoso.

Tuttavia, è certo che non si trattava di __________. Da un lato, perché __________, un avventore, ha detto che, quando i due raggiunsero __________, gli chiesero chi era stato:

ad un certo punto, __________ veniva raggiunto da altre due persone. Uno di questi era il fratello di __________, se non sbaglio si chiama __________, e poi c’era un altro ragazzo (…) i due chiedevano a __________ chi era stato e __________ indicava AP 1 (…) questo per dire che loro non sapevano assolutamente chi fosse stato ad avere accoltellato l’amico” (AI 45, pag 3; cfr, anche, __________, AI 46 pag 3“arrivano questi due tipi e chiedono al ragazzo grassottello chi fosse stato ad accoltellare l’amico”)

 

È chiaro come questa dichiarazione escluda che il terzo che raggiunse l’EP fosse __________ poiché questi, che aveva appena rincorso AP 1, non avrebbe avuto bisogno di chiedere lumi a __________.

 

Ma non solo. Che non fosse __________ il terzo tifoso ad essere salito nell’EP è provato dal fatto che è accertato che lui, dopo che PC 1 fu colpito, se ne andò alla __________:

 

andavamo nella saletta situata dietro il bancone del bar che da sul parcheggio del locale. Quando siamo arrivati lì, abbiamo aperto le finestre e abbiamo visto che sul piazzale c’era un uomo a terra, un’altra persona che stava alzando gli abiti dell’uomo a terra e urlando diceva alla terza persona presente di chiamare i soccorsi perché era stato accoltellato. Quindi il terzo ritornava verso il bar __________” (AI 46, __________, pag 2),

 

ricordo di avere capito che c’era di mezzo un coltello e così ho urlato a mia volta di chiamare i soccorsi e di fare attenzione (…) ero in panico per questo urlavo che ‘era in giro un coltello. Pochi minuti dopo arrivava l’ambulanza (…) nel frattempo tanta gente si era riunita dietro lo stabile del bar __________ e c’era molto casino. Io ad un certo punto mi sono allontanato e sono andato alla __________ dove ho bevuto il whisky” (AI56 pag 3)

 

                               a.6.   E’ altrettanto certo - perché ciò risulta in modo concorde da tutte le deposizioni - che, per tutto il tempo che rimasero nel bar, i tre tifosi “si dedicarono” esclusivamente a AP 1: dapprima, cercando di “far fuori la cosa” a parole e, poi, cercando di picchiarlo e di trascinarlo verso l’uscita tanto che gli avventori intervennero in difesa del qui appellante.

 

                               a.7.   Nel bar, quella sera, non entrò nessun altro tifoso: la porta che dà sulle scale era chiusa a chiave ed ha resistito all’attacco dei tifosi che premevano per entrare mentre l’ascensore era stato, provvidenzialmente, bloccato dagli astanti (cfr, per esempio, AI45; AI19 pag 3; AI31).

Oltre ai poliziotti, l’unico ad entrarvi dopo i tre fu il proprietario/gerente dell’EP - che era stato allarmato dalla cameriera (AI19; AI31) - che vi entrò insieme alla polizia che, nel frattempo, era giunta in loco.

 

                               a.8.   La polizia rimase nell’EP praticamente sino alla sua chiusura:

 

i poliziotti sono rimasti un bel po’ di tempo sia nel bar che nello stabile. Credo che erano rimasti dentro un paio di orette (…) questo perché all’esterno c’era molta gente che voleva aggredire AP 1 (AI31 pag 4; cfr anche AI19).

 

Gli agenti procedettero alla perquisizione del locale il mattino successivo alle ore 11.05 (AI13), quindi poco dopo la sua apertura:

 

noi alla domenica apriamo alle ore 10.00. Quella mattina è intervenuta ancora la polizia per controllare l’interno del bar. In mia presenza i gendarmi hanno trovato un coltellino tipo militare. Questo si trovava nel cestino del bagno dei maschi” (AI 31 pag 5)

 

                               a.9.   Ora - pur se il rimprovero rivolto al primo giudice dalla Difesa, secondo cui dagli atti non risulta che l’EP fu transennato dalla polizia, appare fondato - da quanto sin qui evidenziato risulta che, delle due persone (AP 1 e __________) che erano accanto/vicino a PC 1 al momento del suo ferimento, soltanto AP 1 ha raggiunto l’EP dopo tale evento.

Se è vero che vi giunse, poi, anche __________, è anche vero che non risulta che egli andò nel WC degli uomini ed è soprattutto vero che il coltello avrebbe potuto essere in suo possesso e, poi, da lui (che, lo si ricorda, non era nei pressi di PC 1 al momento topico) nascosto nel cestino del WC soltanto nell’ipotesi di un suo immediato (dopo il preteso ferimento accidentale) colloquio con __________ (nell’ipotesi ventilata dalla Difesa) con elaborazione subitanea di un piano volto ad incriminare AP 1. Ma non occorre argomentare per dimostrare come questa sia un’ipotesi non soltanto altamente inverosimile ma concretamente impossibile.

Ne deriva che - data per certa l’estraneità degli altri avventori - è soltanto AP 1 (che è effettivamente entrato nel WC) che ha potuto nascondere il coltello nel cestino.

 

E’ vero che AP 1 ha sostenuto di essere entrato nel WC per urinare.

Questa versione si rivela, però, del tutto inconsistente se solo si pon mente alla durata della sua permanenza in tale luogo: si è trattato, in effetti, come risulta dalla deposizione di __________ che lo ha visto, di una visita di pochi secondi (AI 47 pag. 4): non ha da essere spiegato che pochi secondi - o meglio, per usare le parole del teste, “alcuni secondi” - non bastano per urinare (anche considerando che, come ha detto AP 1, poi non si è lavato le mani, cfr AI 50 pag. 1) ma, invece, sono più che sufficienti per gettare un coltello nel cestino dei rifiuti e coprirlo alla bell’e meglio con la carta.

 

                                  b.   __________ ha detto di avere visto che, mentre scappava, AP 1 cercava qualcosa nelle sue tasche:

 

mentre l’automobilista scappava verso il piazzale, con la mano destra ha avuto un gesto come se frugasse qualche cosa sotto la felpa o meglio come se cercasse qualche cosa nella felpa o in tasca, ho appunto trovato strano questo modo di correre non naturale” (allegato ad AI3, __________ 16.1.2011, pag 2;)

 

Pur se, come sottolineato dalla Difesa, sentito il 1° febbraio successivo, __________ ha specificato di non essere sicuro che, in quel frangente, AP 1 stesse davvero frugando nelle sue tasche (AI 55 pag. 4), rimane il fatto che egli ha confermato di avere visto AP 1 fare il movimento di cui egli ha parlato e di averlo interpretato in quel senso. Ciò che, unito agli altri elementi, è comunque significativo.

 

                                   c.   PC 1 ha detto di avere riconosciuto, grazie alla luce accesa nell’atrio dello stabile che ospita l’EP, la persona che era vicina a lui quando si è reso conto di essere stato ferito e che è subito fuggita all’interno dello stabile:

 

                                         -     nel guidatore/conducente della vettura che, poco prima, si era fatta largo tra la folla di tifosi (allegato 12 ad AI 77, PS PC 1, 16.01.2011, pag. 2 e 3)

                                         -     nell’ “autista riconosciuto nel “qui presente AP 1” (AI 51, verbale di confronto, PP 1 febbraio 2011, pag. 4 e 5)

                                         -     nella “persona che oggi riconosco in aula nell’imputato(audizione di PC 1 al dibattimento di primo grado)

 

In sintesi, PC 1 ha detto di avere riconosciuto, non tanto il volto dell’autista - che, come detto, aveva solo intravisto - quanto la sua fisionomia:

                                         -     nel primo verbale, ha detto di averne riconosciuto “la sagoma” ed aggiunto che “il giubbino era lo stesso del conducente” (AI5 pag 4)

                                         -     nel verbale di confronto ha detto di avere riconosciuto “l’autista anche dalla fisionomia e dalla sua altezza” (AI 51 pag. 3)

 

E’ vero che, come osservato dal suo difensore, AP 1 non indossava un giubbino ed è altrettanto vero che, in seguito, PC 1 ha detto di non ricordare più come il “conducente” fosse vestito (AI 51 pag. 2).

Tuttavia, questa Corte non vede in queste due dichiarazioni la prova dell’inattendibilità di PC 1. E questo per più motivi. Dapprima, perché occorre tener conto del fatto che, la prima volta, PC 1 è stato sentito a poche ore dai fatti, quando era ancora in ospedale e, quindi, in uno stato emotivo particolare. Poi, poiché PC 1 ha, sempre nel verbale di confronto, ridimensionato la (pretesa) incongruenza spiegando che lui ricordava “un indumento corto e non una camicia lunga, che forse poteva essere una giacchetta” (AI 51 pag. 3). Infine, e soprattutto, perché non può essere contestato - poiché ciò risulta da un esame incrociato di tutte le deposizioni - che, effettivamente, quando PC 1 è stato ferito ed è caduto a terra, AP 1 era vicino a lui.

 

                                  d.   PC 1 ha, anche, detto di avere visto la persona inseguita - cioè il conducente dell’auto che, come visto, ha, poi, riconosciuto nel AP 1 - fare il gesto di ferirlo ed ha precisato di averne visto il volto anche se solo per un attimo:

 

                                         -     raggiungevo il conducente che all’improvviso si girava e con la mano mi sferrava un colpo rotatorio verso il mio fianco sinistro. Ho sentito come una penetrazione, poi ho sentito caldo (…) per un breve attimo l’ho visto in volto, poiché nel movimento rotatorio del suo corpo ho avuto modo di intravvederlo. Inoltre, ricordo che si era leggermente abbassato mentre mi sferrava il colpo” (AI5 pag 3 e 5)

 

                                         -     “sono arrivato ad una distanza da lui di circa 2 metri. A quel punto ho pensato di scappare perché ho avuto paura (…) mi sono girato verso destra per allontanarmi e a quel punto ho visto che l’autista mi colpiva al fianco sinistro (…) non ho visto se impugnava un coltello (…) quando mi ha colpito aveva la testa leggermente abbassata e ho visto i suoi occhi e la sua fronte. Ho sentito subito molto caldo e sono caduto sulle ginocchia. In quella posizione mi sono rigirato verso l’autista e l’ho visto in volto (…) sono sicuro che la persona che mi ha accoltellato è il qui presente AP 1, ma senza barba” (AI 51 pag. 4 e 5)

 

Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente concordi di cui non c’è motivo di dubitare.

E’ vero che, all’inizio del suo primo verbale (AI 5, pag. 3), PC 1 aveva detto - o almeno, così è stato verbalizzato - di non avere visto il volto del suo aggressore. Tuttavia, richiamato quanto già osservato riguardo alle condizioni dell’AP al momento della sua prima audizione, non si può che ritenere che con la frase registrata a pag. 3 del verbale egli intendesse, in realtà, dire la stessa cosa che poi ha detto, e cioè di avere visto il volto di chi lo colpiva solo “per un breve attimo”.

Non si vede, infatti, motivo per cui PC 1 dovesse, a quel momento, mentire.
E, in particolare, la tesi avanzata dal patrocinatore di AP 1 secondo cui, in sintesi, PC 1 ha voluto, nel suo primo interrogatorio, rimanere sul vago per indirizzare, poi, le sue dichiarazioni contro AP 1 soltanto dopo aver potuto confrontarsi con i suoi amici “della curva” (cfr memoriale di difesa allegato al verb. dib. di primo grado, pag 3), è smentita proprio dal fatto che, in sostanza, le dichiarazioni dell’AP non sono, in realtà, cambiate: egli ha, in sostanza, detto sin dall’inizio che l’accoltellatore era colui che guidava la vettura che si era fatta strada tra i tifosi e che lui lo aveva, per un attimo, mentre veniva colpito, visto in volto.

E’ anche vero che - come sottolineato dal patrocinatore di AP 1 - le dichiarazioni di PC 1 su quel che è successo nel momento del ferimento non sono del tutto sovrapponibili: nel primo verbale, ha detto di essere stato ferito al fianco quando aveva raggiunto AP 1, nel secondo ha detto di essere arrivato a circa 2 metri da lui, di avere avuto paura e di essere stato colpito quando si stava girando verso destra per allontanarsi. Non si tratta, tuttavia, a mente di questa Corte, di divergenze determinanti: ribadito ancora una volta che l’audizione del 16 gennaio 2011 è stata, per forza di cose, sommaria, le dichiarazioni rese successivamente possono ancora essere ritenute una precisazione delle prime visto come alcune sbavature possono essere ricondotte alla normale elaborazione dei ricordi (la memoria, come è noto, non è una semplice registrazione) e non possono, dunque, essere interpretate come un deliberato cambiamento di versione atto a ledere la credibilità del dichiarante.

Del resto, contrariamente alla tesi difensiva, in entrambe le versioni, PC 1 ha detto di essere stato colpito “al fianco” (ciò che si giustifica visto che la ferita è sul lato esterno della schiena): questo esclude che, come sostenuto dalla Difesa (memoriale di difesa allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 3 e 4-5), l’AP abbia adattato la propria versione in modo da eliminare dalla rosa dei sospetti l’amico __________ e, nel contempo, incastrare AP 1.

Infine, il fatto che al dibattimento di primo grado PC 1 abbia detto di avere sentito una fitta “alla schiena” non cambia le cose: egli veniva, infatti, sentito a quasi 4 anni dai fatti e un simile cambiamento di versione - riconducibile all’elaborazione dei ricordi - non è tale da modificare le risultanze di cui sin qui si è detto.

 

                                   e.   AP 1, poco prima del ferimento di PC 1, aveva tenuto un comportamento denotante l’intenzione di “farla fuori”, cioè di far valere le proprie ragioni affrontando “a muso duro” i tifosi, nonostante fosse in evidente inferiorità (almeno numerica).

Lo ha fatto, una prima volta, dopo la manata di __________ sul finestrino, scendendo dalla macchina e risalendovi soltanto dopo che __________ glielo aveva consigliato.

Va osservato che, invece, nel primo interrogatorio, AP 1 ha edulcorato le situazione dichiarando di avere “abbassato il finestrino” e di avere “detto alle persone se era il modo di comportarsi” (allegato ad AI 3, PG 16.1.2011, pag. 2).

Lo ha, poi, fatto una seconda volta, quando, dopo avere parcheggiato la macchina, è tornato verso i tifosi che già lo seguivano, ha affrontato __________ che gli diceva di andarsene e, al suo spintone, ha reagito dandogli un colpo - non è dato sapere se si trattasse di un pugno o di uno spintone - che lo ha fatto cadere.

Così agendo, egli ha denotato un atteggiamento compatibile con quello che gli viene imputato, cioè di non limitarsi a scappare ma di volere contrastare attivamente i suoi antagonisti.

 

                                14.   Ne deriva che questa Corte conferma l’accertamento del primo giudice secondo cui è stato AP 1 a colpire PC 1 con un coltello.

Pacifico, quindi, vista l’entità della ferita riportata da PC 1 e l’arma usata, che, così facendo, AP 1 si sia reso autore del reato di cui all’ art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP (sull’adempimento dei presupposti di tale reato, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP; ai consid. 8 e 9 della sentenza impugnata).

 

                                15.   In via subordinata, l’appellante invoca l’art. 15 CP (legittima difesa esimente), sostenendo che egli era confrontato con aggressori in chiara superiorità (per numero e per prestanza fisica) e con una situazione di grosso rischio per la propria incolumità fisica, considerato che era inseguito da un gruppo di ultras ubriachi e minacciosi, nonché che non era responsabile né ha provocato l’aggressione nei suoi confronti.

 

E’ accertato - perché ciò risulta in modo concorde da tutte le deposizioni raccolte dagli inquirenti - che, quando ha colpito PC 1, AP 1 era inseguito da due persone (e meglio, da PC 1 e da __________; __________ ha svoltato l’angolo soltanto dopo che PC 1 fu accoltellato).

Sul comportamento tenuto da PC 1 poco prima di essere colpito, gli atti non sono chiari. Come visto, lo stesso PC 1 ha dato al riguardo due versioni non pienamente sovrapponibili: nella prima, egli sostiene di essere stato colpito una volta giunto all’altezza di AP 1; nella seconda sostiene, invece, che, al momento del ferimento, egli, avendo deciso di abbandonare l’inseguimento, stava tornando sui suoi passi.

La questione è decisiva e va risolta - in assenza di altre indicazioni probatorie chiare - in applicazione del principio in dubio pro reo: occorre, cioè, accertare che AP 1 ha colpito PC 1 quando questi, che lo inseguiva, lo aveva raggiunto (o meglio, era giunto alla sua altezza).

 

Ritenuto come sia certo che gli intenti degli inseguitori non fossero particolarmente amichevoli, occorre considerare che, in quel momento, fosse in corso un attacco contro AP 1 ai sensi dell’art. 15 CP.

 

                                16.   La questione che si pone è quella di sapere se AP 1, utilizzando il coltello contro un inseguitore che non l’aveva colpito - ha ecceduto nella sua difesa.

L’appellante ha invocato la DTF 136 IV 49 sostenendo che, vista la situazione, egli ben poteva ritenere che la sua integrità fisica fosse seriamente messa in pericolo e, perciò, egli ha lecitamente fatto uso del coltello.

A questo proposito, occorre ricordare che, sin lì, AP 1 era inseguito da sole due persone. Va precisato, infatti, che l’orda di tifosi che ha messo in difficoltà anche la polizia - e di cui la Difesa ha ampiamente parlato - è intervenuta solo successivamente al ferimento.

Inoltre, va considerato che, sin lì, AP 1 aveva subito solo uno spintone e nulla faceva presagire che chi lo inseguiva avesse intenti più bellicosi.

In queste condizioni, la DTF invocata dalla difesa non è applicabile per più ragioni. Dapprima, perché in quel caso l’autore era già stato raggiunto almeno da un pugno sferrato dai due inseguitori che cercavano di colpirlo con pugni e calci: ciò che, qui, come visto, non è. Poi, perché la situazione concreta - posto, appunto, che nulla faceva presagire che i due inseguitori avessero intenti più bellicosi di quelli sin lì manifestati - non era tale da far temere a AP 1 che vi fosse un serio pericolo per la sua integrità fisica. Infine - e soprattutto - perché AP 1 ha fatto uso del coltello senza il preventivo avviso che il TF ha ritenuto essere uno dei presupposti essenziali affinché la difesa con un coltello a fronte di un attacco a mani nude possa essere considerata legittima.

Occorre, dunque, concludere che la difesa messa in atto da AP 1 era eccessiva.

 

                                17.   A titolo ancor più subordinato, l’appellante ha invocato l’art. 16 cpv. 2 CP.

Sullo stato d’animo di AP 1 in quel momento, gli atti non sono chiarissimi. Da un lato, vi è chi, come la cameriera dell’EP, lo ha visto del tutto tranquillo:

 

AP 1 quando era arrivato al bancone era tranquillo, c’erano altri clienti al bancone e si era messo a parlare con loro “ (AI 19 pag. 4) .  

 

D’altro lato, invece, c’è chi - un avventore dell’EP e lo stesso PC 1 - lo ha visto spaventato:

 

ad un certo punto arrivava AP 1 il quale si sedeva di fianco a me. Io mi trovavo al bancone. L’ho visto spaventato e aveva il viso bianco. Capivo che qualcosa non andava e così gli chiedevo come stava. Lui mi diceva che aveva avuto un problema davanti al bar __________, perché alcune persone non volevano farlo passare. Gli dicevo di tranquillizzarsi” (AI 45, __________ 28.1.2011, pag. 2)

 

la sensazione che ho avuto è che il personaggio avesse avuto paura e per questo aveva reagito” (AI5, PC 1 16.1.2011, pag 5)

 

In queste condizioni, occorre, ancora una volta, applicare quale criterio di valutazione delle prove il principio in dubio pro reo ed accertare che AP 1, quando ha colpito PC 1, era spaventato.

Tuttavia, ritenuto come egli, subito dopo avere raggiunto l’EP, abbia avuto la prontezza di spirito di liberarsi del coltello (dopo averne, presumibilmente, cancellato le impronte) e, poi, si sia, tutto sommato tranquillamente, seduto al bar e abbia ordinato un caffè, non si può che concludere che il suo spavento non raggiungeva il livello necessario ad assurgere a scusabile eccitazione o sbigottimento, necessari per l’applicazione del cpv. 2 dell’art 16 CP.

Questa conclusione è obbligata, pena una banalizzazione del disposto invocato, ritenuto come lo spavento sia un sentimento comune a tutti coloro che sono l’oggetto di un attacco (o perlomeno, alla stragrande maggioranza di essi) e che reagiscono per difendersi. Perché possa trovare applicazione l’art. 16 cpv. 2 CP, occorre, infatti, che lo spavento sia stato tale da far perdere all’attaccato la capacità di valutare correttamente la portata dell’attacco di cui era vittima.

Ciò che, manifestamente, non era il caso in concreto poiché, in caso contrario, il comportamento di AP 1 una volta raggiunto l’EP sarebbe stato ben diverso.

 

Non erano, quindi, dati né la scusabile eccitazione né lo sbigottimento richiesti perché si possa parlare di legittima difesa discolpante.

 

Dello spavento di AP 1 si terrà, comunque, conto nella commisurazione della pena.

 

Commisurazione della pena

 

                                18.   L’appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena pecuniaria applicata dal primo giudice, che ha confermato la pena proposta dalla pubblica accusa di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna.

Si tratterebbe di una pena adeguata alla colpa del condannato se non si dovesse, come visto, applicare l’art. 16 cpv. 1 CP (di cui il primo giudice non ha tenuto conto) e, inoltre, considerare che, quando ha agito, AP 1 era spaventato. Tutto ben considerato, dunque, richiamate le argomentazioni del primo giudice, l’appellante viene condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr 80.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 18, cui viene, in applicazione di quanto indicato dalla giurisprudenza federale, cumulata la multa di fr. 900.-, con pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento di 11 giorni (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.; 134 IV 1 consid. 4.5.2 e STF non pubblicata 13.5.2008 [6B-152/2007], consid. 7.1.2).

 

La pena pecuniaria è sospesa, con un periodo di prova di 2 anni (art. 42 CP).

 

                                19.   La richiesta di reiezione dell’azione civile promossa dall’accusatore privato è respinta e il rinvio al foro civile, non impugnato dall’accusatore privato, confermato.

Irricevibili - poiché non precedute dai dovuti annunci e dichiarazioni d’appello né inserite in un appello incidentale - sono le pretese avanzate dall’AP in sede di dibattimento d’appello.  

 

                                20.   Ritenuto che l’appellante non viene né pienamente né parzialmente prosciolto, un’indennità in suo favore ex art. 429 CPP è esclusa. Va pertanto respinta la sua istanza di indennità per ingiusto procedimento.

 

                                21.   Senza motivare, il primo giudice ha confiscato tutto quanto in sequestro.

                                         Non comprendendo il motivo per cui gli indumenti debbano essere confiscati, questa Corte ne ordina il dissequestro nelle mani dei rispettivi aventi diritto.

                                         Per contro, è confermata la confisca del coltellino tipo militare e dei due sacchetti di plastica contenenti diversi pezzi di carta igienica.

 

 

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

 

                                22.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), per complessivi fr. 3'073.- - dedotta la tassa di fr. 600.- per la motivazione scritta, che è a carico dello Stato - sono posti a carico dell’appellante. Gli oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in complessivi fr. 1'000.-, sono posti nella misura di 4/5 a carico dell’appellante e di 1/5 a carico dello Stato.

All’appellante è assegnata un’indennità di fr. 800 ex art. 436 cpv. 2 CPP a parziale indennizzo delle spese di patrocinio sostenute.

Il primo giudice, effettuando un “copia e incolla” dal decreto d’accusa, ha posto a carico dell’appellante le spese del gratuito patrocinio dell’AP (art. 426 cpv. 4 CPP). Dato che non risulta comprovato che l’appellante goda di una buona situazione economica ai sensi del citato disposto - in particolare ritenuto il reddito di circa fr. 2'000.- al mese da lui dichiarato al dibattimento d’appello (verb. dib. appello pag. 2) - le spese del gratuito patrocinio dell’AP sono, per ora, a carico dello Stato, riservati gli art. 135 cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.

 

 

Nota d’onorario

 

                                23.   Le note dei patrocinatori d’ufficio, non tassate dal primo giudice con la sentenza 10 ottobre 2014, vengono, in via eccezionale, integralmente tassate in questa sede su richiesta delle parti che hanno dichiarato di rinunciare al doppio grado di giudizio riguardo alla tassazione (verb. dib. appello pag. 2).

 

La nota professionale dell’allora difensore d’ufficio avv. __________ per complessivi fr. 1'476.35 è stata tassata così come esposta.

 

                                24.   La nota professionale del patrocinatore d’ufficio dell’AP, avv. __________, per complessivi fr. 9'709.20 è stata tassata così come esposta.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

15, 16 cpv. 1 e 2 e 123 cifra 2 cpv. 1 e 2 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici, per avere, il 15 gennaio 2011, verso le ore 22.30, a __________, nei pressi della pista di ghiaccio __________, intenzionalmente ferito PC 1 con un coltellino militare svizzero, provocandogli una ferita da taglio di circa 2 cm nella regione toracica posteriore dorsale sinistra.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 18 (diciotto);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 900.- (novecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'073.-, (tremilasettantatre) per il procedimento di primo grado. La tassa di fr. 600.- per la motivazione scritta è a carico dello Stato.

                                   2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   3.   L’azione civile promossa dall’accusatore privato PC 1 è rinviata al foro civile.

 

                               3.1.   Le pretese avanzate dall’accusatore privato in sede di dibattimento di appello sono irricevibili.

 

                                   4.   È ordinata la confisca del coltellino tipo militare (Rep. no. 21922) e dei due sacchetti di plastica contenenti diversi pezzi di carta igienica (Rep. no. 21923 e no. 21924). Il resto di quanto in sequestro viene dissequestrato a favore degli aventi diritto.

 

                                   5.                                          

                               5.1.   Per le sue prestazioni relative ai giorni 16 e 17 gennaio 2011, all’avvocato __________ vengono riconosciuti:

 

-  onorario                                   fr.     1'290.00

-  spese                                       fr.          77.00

-  IVA (8%)                                  fr.        109.35

Totale                                          fr.     1'476.35

 

                                         da porre a carico dello Stato.

 

                               5.2.   Per le sue prestazioni relative all’intero procedimento, all’avvocato __________ vengono riconosciuti:

 

-  onorario                                   fr.     8'490.00

-  spese                                       fr.        500.00

-  IVA (8%)                                  fr.        719.20

Totale                                          fr.     9'709.20

 

                                         da porre a carico dello Stato.

 

                               5.3.   AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                               5.4.   Le spese del gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono a carico dello Stato, riservati gli art. 135 cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.

 

                               5.5.   La richiesta di pagamento deve essere inviata dal patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

                               5.6.   Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   6.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.-          

                                                     fr.        1'000.-          

 

sono posti nella misura di 4/5 a carico di AP 1 e di 1/5 a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 800.- a titolo parziale indennizzo delle spese di patrocinio per la procedura d’appello (art. 436 cpv. 2 CPP).

 

                                   7.   Intimazione a:

 

 

                                     

                                   8.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.