Incarto n.
17.2015.4

Locarno

13 maggio 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Chiarella Rei-Ferrari e Francesca Lepori Colombo

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 settembre 2014 e confermato con dichiarazione d’appello del 30 gennaio 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall'avv. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 14 gennaio 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 30 gennaio 2015;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n° 1992/2013 del 16 maggio 2013 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 colpevole di:

 

                                         -  atti sessuali con un(a) fanciullo(a) per avere, nel corso del mese di agosto 2009, nella località di __________, indotto l’allora undicennePC 1, ad un atto sessuale, segnatamente per avere, contro la sua volontà, baciato PC 1 sulla bocca in almeno due occasioni, toccatole ripetutamente i seni con varie scuse ed in un’occasione, accarezzandole dapprima le gambe, toccatole le natiche ed infine le parti intime;

 

                                         e ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di CHF 10'200.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da CHF 170.-) e alla multa di CHF 2'000.-.

 

                                         AP 1 ha interposto tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.

 

                                         Confermando il decreto d’accusa, il 28 maggio 2013 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.

 

                                  B.   Con sentenza 14 ottobre 2014 il giudice della Pretura Penale di Bellinzona ha confermato integralmente il DA: dichiarato AP 1 autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti nel DA, lo ha condannato alla pena ivi prospettata.

 

                                  C.   Contro la sentenza della Pretura Penale l’imputato annunciava tempestivamente appello con scritto del 26 settembre 2014, confermando in seguito, con dichiarazione d’appello del 30 gennaio 2015, di volerla impugnare integralmente e di postulare il suo proscioglimento.

 

                                  D.   In data 6 febbraio 2015 l’imputato comunicava la propria volontà di trattare il procedimento d’appello in forma orale. Parimenti, esprimevano dissenso a trattare la procedura in forma scritta sia la vittima, sia l’accusatrice privataPC 2.

 

                                  E.   Al pubblico dibattimento, tenutosi il 5 maggio 2015,

                                         -     il PP ha postulato la conferma del decreto d’accusa unitamente alla relativa pena;

                                         -     l’avv. RA 1 si è associata alla richiesta del PP. Ha chiesto, inoltre, che l’imputato sia condannato a pagare alle sue assistite, a titolo d’indennità ex art. 433 CPP, oltre all’importo di fr. 9'036.75 per spese di patrocinio (IVA inclusa) di primo grado (disp. 3.) anche l’importo di fr. 3'281.- per quelle di secondo grado, come da nota professionale prodotta seduta stante (doc. dib. d’appello 7);

                                         -     l’avv. DI 1, difensore di AP 1, il quale ha chiesto, in applicazione del principio in dubio pro reo, il proscioglimento del proprio cliente dal reato di atti sessuali con fanciulla. Ha domandato, inoltre, che le richieste dell’AP sia per quanto attiene al primo grado che per quanto concerne il secondo grado siano respinte. Il difensore ha rilevato, infine, che, quand’anche si configurassero molestie sessuali, la relativa azione penale sarebbe prescritta.

 

 

Considerando

 

In diritto                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

 

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

                                        

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

                                        

                                   4.   Giusta l’art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale. Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si integra già solo per la messa in pericolo astratta di terzi, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 187 CP n. 4; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., Zurigo 2008, pag. 458; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berna 1997, ad art. 187 CP n. 6).

                                         Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 187 CP n. 6, Andreas Donatsch, op. cit., pag. 459).

                                         Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di apparenza sessuale, e pertanto non riconducibili all’art. 187 CP, da quelli che per un osservatore neutro sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

                                         Secondo giurisprudenza e dottrina, per atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP non sono da intendersi solamente la congiunzione carnale, la penetrazione anale, la fellatio e la masturbazione, di natura evidentemente sessuale, ma pure i toccamenti o le carezze insistenti dell'organo sessuale, della natiche o dei seni, anche se effettuate sopra i vestiti (STF 6B.820/2007 del 14 marzo 2008, Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 187 CP, n. 6). 

                                         La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare che, se gli usuali baci e abbracci non costituiscono, di regola, atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP, baci insistenti sulla bocca, al contrario, hanno un carattere sessuale indiscutibile (DTF 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.4).

                                         Nei casi dubbi, cioè qualora gli atti in esame non appaiono esteriormente né neutri né di chiara natura sessuale, occorre tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 137 IV 263 consid. 3; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 consid. 2.1; 6S.117/2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Praxiskommentar, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed, Berna 2010, §7 n. 12).

                                         Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e deve essere ammessa se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1).

                                         Analogamente, la giurisprudenza del TF tende ad ammettere come rientranti nel novero degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP anche i toccamenti furtivi e sopra i vestiti che integrerebbero in caso di una vittima adulta, invece, la fattispecie di molestie prevista dall’art. 198 cpv. 2 CP (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; la tendenza è sostenuta pure dalla dottrina: cfr. Bernard Corboz, op. cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21; Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 2005, ad art. 187 n. 6; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11).

                                         Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia il fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, I, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, pag. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 187 n. 21).

 

 

Vita dell’imputato

 

                                   5.   Sulla vita, si riportano le dichiarazioni rese da AP 1 al dibattimento d’appello:

Non sono sposato e non ho figli.

Intrattengo da quasi 20 anni una relazione con una donna di cui non voglio fare il nome. Non convivo con lei, non ho mai convissuto in passato.

Ho seguito e concluso una formazione di meccanico di precisione. In seguito ho lavorato come tale per la __________ di __________. In seguito ho avviato un’attività indipendente con la __________ che ho fondato con i miei fratelli e nel cui ambito abbiamo rilevato un’attività già esistente. Nel ‘97 abbiamo dovuto chiudere a causa della crisi. Essendomi sempre interessato di informatica e avendo una buona competenza di base, ho potuto riciclarmi come informatico bancario presso la __________ che, all’epoca, era il settore informatico della __________ e che in seguito è diventata __________. Ho lavorato per quella società fino a fine giugno 2014 quando sono stato licenziato a causa di una ristrutturazione interna.

Nel settembre 2014, io e la mia compagna abbiamo fondato la __________ che vuole essere attiva in ambito edilizio e immobiliare, progettazione, edificazione, acquisto e vendita. È vero che io non ho una formazione specifica, tuttavia la mia compagna è architetto. Io mi occupo di tutto l’aspetto amministrativo. Pur avendo dei progetti in corso, l’avvio della società è comunque difficile e per questo ho avviato delle ricerche di un’attività dipendente. Queste ricerche hanno avuto successo e da lunedì prossimo lavorerò a tempo pieno per la __________ di __________ nell’ambito dei prototipi. Lavorerò per il reparto ricerca e sviluppo. Dovrò occuparmi dello sviluppo del prodotto (test su nuovi prodotti). La __________ produce chip di identificazione degli animali.” (verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

Riguardo la relazione sentimentale di cui AP 1 ha raccontato a questa Corte, va detto che, in precedenza, di essa l’appellante aveva parlato diversamente:

 

quando siete andati in Sicilia, lei aveva un rapporto sentimentale?

Sì, un rapporto di lunga data tra tira e molla. Ci frequentiamo ancora oggi. Ci si vedeva un po’ sì e un po’ no. C’erano periodi che non ci frequentavamo. Ogni tanto andavamo in vacanza insieme. Durante la vacanza potevo considerarmi libero.

Oggi ha ancora questa ragazza?

Sì, ogni tanto si esce” (verbale d’interrogatorio dell’imputato al dibattimento di primo grado 19.05.2014, pag. 8).

 

Non ha da essere spiegato il motivo per cui risulta difficile, per questa Corte, non concludere che AP 1, parlando della sua relazione sentimentale e definendo “compagna” l’altro polo di quel suo rapporto, abbia modificato le dichiarazioni rese in Pretura penale da cui si deriva, infatti, tutt’al più l’immagine di un rapporto saltuario.

 

 

                                         Inchiesta

 

                                         Circostanze della denuncia

 

                                   6.   La signora PC 2, madre di PC 1, si presentava, il 3 dicembre 2011, presso il posto di Gendarmeria di __________ denunciando che la figlia era stata “importunata” da un amico del padre (__________), in occasione di una vacanza svoltasi presso la casa della nonna paterna della vittima a __________ circa due anni prima (estate 2009, cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1min. 0:19:15-0:19:22).

 

                                         L’adulto in questione si rivelava essere AP 1, che aveva preso parte alla vacanza in quanto amico di __________. All’epoca dei fatti la vittima era undicenne, mentre l’imputato aveva 44 anni.

 

                                         Dichiarazioni delle parti

 

                                   7.   Nella sua audizione - svoltasi il 23 dicembre 2011 alla presenza di una specialista e videoregistrata - PC 1 ha raccontato, in primo luogo, che l’imputato le aveva confessato di essersi preso una “cotta” per lei:

 

[…] mi ha detto che ha preso una “cotta”, si era preso una “cotta”, così, che era una cosa sbagliata e lo sa, ma che non ci poteva fare niente” (audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. min. 0:07:50-0:08:55 e 0:28:28-0:28:55)”.

 

                               7.1.   Questa “cotta”, ha spiegato PC 1 nella sua audizione, si è, poi, tradotta negli atti di seguito riassunti.

 

                               7.2.   Il primo episodio riguarda un bacio “a stampo” sulla bocca, datole mentre lei fingeva di dormire in camera sua. Secondo quanto riferisce la ragazza, l’imputato si sarebbe seduto sul letto all’altezza delle sue gambe e, sporgendosi, le avrebbe dato un bacio (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 9:40-10:10).

 

                                         La ragazza ha detto, poi, che l’imputato l’avrebbe baciata sulla bocca anche in una seconda occasione, mentre si trovavano in cucina intorno all’ora di pranzo: l’imputato l’avrebbe afferrata con una mano al viso e l’avrebbe nuovamente baciata a stampo sulla bocca (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:11:50-0:12:50).

 

                               7.3.   Rifugiatasi in camera piangendo dopo il bacio sulla bocca dato in cucina, l’imputato l’avrebbe raggiunta, abbracciata di spalle toccandole il seno (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:12:50-00:14:08).

 

                               7.4.   Oltre ai baci, la vittima ha spiegato che, quando erano in mare, AP 1 continuava ad avvicinarsi a lei, toccandola sul seno e sul sedere (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:37:18-00:37:48).

 

                               7.5.   Infine, la vittima riporta di essere stata in un’occasione oggetto di carezze che dalle gambe sono salite fino a toccare prima le natiche e poi la vagina sopra i vestiti, allorquando ella si trovava stesa bocconi sul proprio letto (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:35:00-00:37:00).

 

                                   8.   L’imputato è stato sentito dalla polizia per la prima volta il 21 febbraio 2012.

                                         In primo luogo, egli ha dichiarato spontaneamente di essere consapevole che tra lui e la ragazza c’erano stati dei problemi che, tuttavia, ha ricondotto ad un mero “malinteso”, ritenendo, in ogni caso, di non aver commesso nulla di “trascendentale”. L’imputato ha, inoltre, dichiarato di non aver più parlato con la vittima (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 1).

 

Confrontato con i singoli episodi raccontati da PC 1, AP 1 li ha negati, ammettendo, unicamente quanto segue:

 

                                         -  di aver involontariamente baciato vicino alla bocca la ragazza mentre la sua intenzione era di darle un bacio in fronte;

                                         -  di averle inavvertitamente toccato il seno, mentre l’ abbracciava da dietro per consolarla.

 

                               8.1.   In riferimento all’incontro con la ragazza avvenuto nel 2011 davanti alle scuole di AP 1 (e che, come vedremo, ha portato la vittima - o meglio la madre - a sporgere denuncia), l’imputato ha dapprima affermato che dopo le vacanze in Sicilia del 2009 egli non ha più visto né sentito PC 1, per correggersi subito dopo:

 

Anzi no, ad essere precisi l’ho vista ancora una volta nel mese di dicembre 2011, quando le ho dato l’ipod. In quell’occasione ero a __________ in paese ed ho visto PC 1 che saliva verso la scuola. Io l’ho chiamata e le ho consegnato l’ipod. Le ho detto che le avrei poi scritto un messaggio d’auguri e me ne sono andato” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 7).

 

                               8.2.   Il 24 maggio 2012, interrogato dal procuratore pubblico, l’imputato confermava quanto già dichiarato, ribadendo di non avere mai affrontato discorsi di natura sessuale con PC 1 e di essersi limitato, nel corso delle vacanze del 2009, a discutere con lei dei “rapporti tra uomini e donne, ma non in ambito sessuale”. Dopo avere negato di aver voluto ottenere qualcosa dalla bambina, l’imputato ha ammesso che, ad un certo punto della vacanza del 2009, era successo qualcosa che aveva fatto mutare l’atteggiamento di PC 1 nei suoi confronti: ella si era “chiusa in se stessa” e “non cercava più il dialogo” con lui.

                                         Proseguendo, egli ha dichiarato che quel mutato atteggiamento potrebbe essere stato causato dal bacio che egli le aveva, per sbaglio, dato sulla “sulla guancia vicino alla bocca” quando i due erano in cucina, rispettivamente a seguito dell’episodio in cui egli, “nell’abbracciarla per consolarla”, le aveva “inavvertitamente toccato il seno” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 1 e 2).

 

In punto ai sentimenti provati per la vittima, l’imputato ha riferito di sapere di essersi dentro di sé “un po’ invaghito”. Pretendendo di non aver comunque mai “manifestato come tale questo sentimento” alla ragazza, ha ammesso, però, di averle detto un “ti amo”, ma solo - ha spiegato - nel tentativo di avvicinarsi al “gergo dei giovani di oggi”.

 

Egli ha, infine, dichiarato di essersi “reso conto che comunque questi malintesi sono nati da miei atteggiamenti che con il senno di poi possono essere stati sbagliati” e che “il modo” in cui egli aveva “manifestato questi sentimenti, oggettivamente è stato sbagliato” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

 

                                         Accertamento dei fatti

 

                                   9.   I fatti si sono svolti in un arco temporale che l’imputato situa nelle prime due settimane di agosto 2009:

 

Da quel che mi ricordo, nell’estate del 2009, se non erro le prime due settimane del mese di agosto, mi sono recato in vacanza in Sicilia assieme alla famiglia __________. Io ero da solo. Assieme a PC 1 vi era suo padre __________, sua sorella __________ e la mamma di __________ (la quale è proprietaria di una casa in Sicilia e ci ha ospitato. […]” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 2).

 

La vittima, dal canto suo, si riferisce ad un periodo di circa tre settimane durante il mese di giugno 2009. Quest’ultima, invero, nell’audizione videoregistrata, a precisa domanda dell’interrogante indica il periodo di “giugno” 2009 (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:21:02). Sempre a domanda dell’interrogante, la vittima conferma che la vacanza si è svolta sull’arco di 3 settimane, dichiarando che, al momento dei fatti, aveva 11 anni non avendo ancora compiuto i 12 anni, essendo nata il 13 agosto 1997 (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:23:22-00:23:35).

 

                                         Il decreto d’accusa del 16 maggio 2013, in ogni caso, indica che i fatti si sarebbero svolti “nel corso del mese di agosto 2009”, circostanza che è stata comunque riportata dall’imputato e che può, quindi, considerarsi come assodata.

 

 

                                         Sulla credibilità

 

                                         Sui rapporti tra imputato e vittima

 

                                10.   Si rileva, innanzitutto, che nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP del 2 febbraio 2010 inc. 17.2011.120 consid. 6).

                                         Occorre esaminare, in particolare, quale versione appaia più convincente sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Ciò deve essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti, nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).

                                         In aggiunta, con specifico riferimento all’ambito di reati contro l’integrità sessuale, il Tribunale federale ha avuto modo più volte di stabilire che le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

                                         Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2). Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                11.   Va premesso che le differenti versioni fornite dall’imputato e dalla vittima vanno necessariamente valutate non solo intrinsecamente, ma anche inserendole criticamente nel contesto della situazione generale che si era venuta a creare durante le vacanze in Sicilia del 2009.

                                         Occorre dipartirsi, infatti, dai particolari sviluppi interpersonali che hanno caratterizzato i rapporti tra PC 1 e AP 1.

 

                             11.1.   Secondo quanto riportato dalla ragazza, l’imputato aveva sviluppato nei suoi confronti una vera e propria “cotta”:

 

Mi sono accorta che mi stava sempre attaccato, mi seguiva, mi guardava, mi parlava sempre. Dopo all’incirca l’ultima settimana di vacanza lui continuava a venire da me sia di giorno e di notte. Per esempio io di notte mi svegliavo, alle 2, alle 3, non so, e lui era lì seduto sul mio letto che mi guardava e mi diceva di andare avanti a dormire, di non preoccuparmi, che lui quando mi sarei riaddormenta sarebbe tornato in camera sua. Poi niente, io facevo finta di dormire aspettando che lui se ne andasse. Questo è capitato una volta, che io mi sono accorta, che mi sono svegliata. Nelle altre volte non mi sono svegliata (audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:07:50-0:08:55).

 

Spiega l’ultima dichiarazione (“nelle altre volte non mi sono svegliata”), il racconto di PC 1 secondo cui la sorella minore è stata testimone di una di queste “visite”:

 

Una mattina mentre io dormivo, ero in camera con mia sorella e lei si è svegliata però è rimasta nel letto facendo finta di dormire, e lui è arrivato pensando che io e mia sorella stessimo dormendo, cioè io stavo dormendo e mia sorella no, e mia sorella vedeva che mi faceva tipo così sul viso [mima con il dito indice una lenta carezza che parte dalla fronte, passa sul profilo del naso e della bocca e termina sul collo, n.d.r.] almeno questo me l’ha detto mia sorella, io non so”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:08:56-0:09:28).

 

Ma non solo. La vittima ha detto che l’imputato le aveva confessato apertamente di essersi invaghito di lei:

 

Una volta, mentre stavo uscendo dal mare, che mi ero arrabbiata, che mi sono allontanata da lui…dopo mi ha detto, si è avvicinato ancora, e mi ha detto che ha preso una “cotta”, si era preso una “cotta”, così, che era una cosa sbagliata e lo sa, ma che non ci poteva fare niente”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:28:28-0:28:55)

 

                             11.2.   L’imputato stesso ha, in un primo tempo, ammesso di essersi, effettivamente, “invaghito” di PC 1 e, poi, di essersi “perso via un attimino” per lei:

Io ammetto che mi ero invaghito di PC 1,” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5).

 

[…] PC 1 gli aveva detto che c’era stato un problema in Sicilia con me. Io gli ho spiegato a __________ che mi sono perso via un attimino (…) .”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 6).

Dentro di me sapevo che mi ero un po’ invaghito (…) ”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

Nel suo primo interrogatorio, AP 1 ha anche ammesso di avere detto a PC 1 della sua attrazione:

 

Io a PC 1 le ho detto che avevo preso una cotta per lei e sapevo che non era una cosa giusta. Io ammetto che mi ero invaghito di PC 1 ma è anche vero che le ho detto che mi ero reso conto e che quindi era solo un mio problema”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5-6).

 

                                         Anche davanti al PP, AP 1 ha ammesso di avere parlato alla ragazza dei suoi sentimenti ma - a dire il vero, arrampicandosi sui vetri - ha sostenuto che il “ti amo” che le aveva detto era, in realtà, un semplice utilizzo di un linguaggio giovanile:

 

Io con lei ho manifestato affetto. Dentro di me sapevo che mi ero un po’ invaghito, ma sapevo che non era una cosa possibile e quindi non l’ho mai manifestato come tale questo sentimento. È vero che nel tentativo di avvicinarmi al gergo dei giovani di oggi, le ho detto un “ti amo”. Ma credo che sia stato mal interpretato”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

Anche in seguito - durante l’inchiesta, al dibattimento di primo grado e anche in questa sede - AP 1 ha tentato di dare alle sue prime ammissioni un valore diverso dal loro evidente e indubitabile significato, sostenendo, non più la storiella del linguaggio giovanile, ma che, in realtà, egli aveva utilizzato quell’espressione in un discorso generale sui rapporti sentimentali.

 

Tuttavia, si è trattato di tentativi votati all’insuccesso poiché uno e soltanto uno è l’accertamento che, su questo punto, si può trarre dal materiale processuale: e cioè, che AP 1, nel 2009 durante le vacanze in Sicilia con l’amico __________ e le sue figlie, ha sviluppato una sorta di innamoramento (cotta che dir si voglia) per PC 1 e che di questo innamoramento ha parlato alla ragazza.

                                         Per la prima volta davanti al pretore, AP 1 ha, poi, anche tentato di ridimensionare le sue ammissioni sul sentimento che nutriva per PC 1 affermando che, in realtà, quel che lui provava per la ragazza era soltanto amicizia e affetto, senza nessuna attrazione sessuale:

 

 

avevo una preferenza per PC 1. Come amicizia. (…) Non saprei definire l’affetto nei confronti di PC 1, “a pelle” c’era più simpatia (…) L’affetto che provavo per PC 1 era un affetto forte, completo, ma nessuna attrazione fisica. […] L’avevo a cuore.

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 4).

 

Tesi, questa, che ha sostenuto - estendendo, però, la gamma dei sentimenti provati per la ragazza - anche in appello:

 

mi ero affezionato. Ma non solo alla ragazza ma anche alla sorella (…) È stato detto che io mi sono invaghito di __________, che ho preso una cotta. È certo che ho provato un sentimento. Quale fosse questo sentimento è difficile dire. Forse si trattava del bene che potrei volere a dei figli che non ho. Voglio precisare che il sentimento che provavo per __________ non aveva alcuna componente sessuale. Quando ho capito che c’era un fraintendimento, ho subito cercato di spiegare a __________ che per lei provavo solo amicizia.” (verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).

 

                                         Ancora una volta - senza che sia necessario riportare i penosi distinguo che l’imputato ha voluto fare - si é trattato di tentativi destinati fatalmente all’insuccesso ritenuto come i termini da lui utilizzati nei primi interrogatori siano estremamente chiari e di generale comprensione e come, perciò, non sia pensabile che un uomo adulto quale è l’imputato li utilizzi a sproposito.

 

Altro importante elemento rivelatore della natura del sentimento che nutriva per la ragazza è anche il fatto che, come vedremo poi, nel 2011 AP 1 regalò alla ragazza un iPod su cui era inciso un verso di una canzone.

Purtroppo, l’oggetto è stato subito restituito dagli inquirenti a AP 1 e agli atti di esso non c’è nemmeno una fotografia.

Tuttavia, interrogato al riguardo al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto che si trattava di

 

una frase estrapolata dal testo di una canzone: “devo mettere il cuore nelle tue mani?” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

E’ vero che - evidentemente conscio del fatto che la frase incisa era altamente indicativa di un sentimento “d’amore” non propriamente filiale né di semplice amicizia - AP 1 ha sostenuto che la presenza di tale frase era puramente casuale poiché lui l’aveva fatta incidere su quell’oggetto - così come “pure su tutti gli iPod che ho posseduto a parte il primo” (verb. dib. d’appello, pag. 3 - al momento dell’acquisto, almeno un paio d’anni prima.

Peccato, però, che, in questo tentativo di neutralizzare la portata della frase incisa, AP 1 abbia dimenticato che agli atti c’è una copia di un messaggio che egli ha inviato, via Facebook, a PC 1 il 2 dicembre 2012 (cioè, poco dopo averle dato il regalo):

 

ciao __________! Spero che tu non ti offenda se l’ipod che ti ho regalato è usato, in realtà già quando l’ho comprato sapevo che prima o poi l’avrei regalato a te …” (sott. del red.; documento prodotto al dibattimento di primo grado il 19.5.2014).

 

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sulla reale natura dell’interesse sviluppato dall’imputato nei confronti di PC 1 .

 

                                         Rivelazione

 

                            12. a.   Quanto accaduto nell’estate 2009 in Sicilia è venuto alla luce solo alla fine del 2011 (la denuncia in Polizia risale al 3 dicembre 2011) allorché AP 1, dopo prolungato silenzio, ha avvicinato PC 1 nei pressi della scuola da lei frequentata consegnando un regalo - un iPod - con dedica amorosa:

 

Poi però, tre settimane fa esattamente l’ho visto in piazza a __________ che stavo andando a scuola, cioè era finita la scuola e stavo uscendo alle 11:30, 35, mi è passato di fianco la sua macchina, una Mini Cooper, la riconosco, l’ho riconosciuta dalla targa, e mi sono spaventata, però mi son detta che era un caso, poteva capitare che passasse di lì, allora sono tornata a casa. Nel tornare a scuola era sui posteggi e nel momento in cui ho visto la macchina ho detto alla mia amica che era lui, che a lei gliel’ho raccontato, che era lui, allora lei ha controllato se c’era dentro qualcuno in macchina e quando lei si è avvicinata si è abbassato il finestrino, allora mi sono avvicinata anche io camminando e lui mi ha cacciato l’iPod fuori dal finestrino. Io sono rimasta ferma, non sapevo cosa fare, allora l’ho preso e me ne sono andata. Allora sono arrivata sul piazzale della scuola e lì mi sono messo a piangere. […]

Siamo entrati in aula e l’iPod era dentro una custodia, questa custodia si è aperta e l’iPod era girato. Dietro c’era una frase in inglese. Allora ho visto questa frase e le uniche due parole che sono riuscita a riconoscere erano “cuore” e “mano Allora mi sono spaventata e mi sono messa a piangere in classe” (audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:16:55-0:18:40).

Importante è sottolineare che PC 1 ha spiegato che l’elemento scatenante le rivelazioni di PC 1 - alla madre, prima, e, poi, alla polizia - è stato quell’incontro indesiderato e foriero di emozioni negative ed altrettanto importante è sottolineare che quell’incontro effettivamente c’è stato così come raccontato dalla ragazza.

 

                                  b.   Invero - e la circostanza non è certo irrilevante - subito dopo aver ricevuto il bacio sulla bocca in cucina da parte dell’imputato, PC 1 lo aveva detto al padre (cfr. audizione videoregistrata 23 dicembre 2011, AI 2, all.1, min. 0:39:40-0:39:46): la rivelazione sua è stato pertanto immediata.

                                         Sorprendentemente, il padre di PC 1 ha reagito alla confidenza della figlia undicenne chiedendole se dovesse “mandare via di casa l’amico” (cfr audizione di __________ in Pretura penale, 19.5.2014, pag. 2)

In queste circostanze - assenza di reazione protettiva del padre e improvvisa ricomparsa di AP 1 - il tempo trascorso fra fatti e la loro denuncia non mina assolutamente la credibilità della ragazza: é del tutto conforme al normale andamento delle cose che, non sentendosi protetta dal padre, una ragazzina si chiuda in sé stessa ed é altrettanto conforme al normale andamento delle cose che un incontro quale quello avvenuto fuori dalla scuola (e il regalo con una dedica particolarmente evocativa) scateni emozioni negative e difficili da controllare se non chiedendo nuovamente aiuto a chi ha, proprio, il dovere di aiutare.

 

                                13.   Va, inoltre, sottolineato che la madre della vittima ha dichiarato di aver sempre sospettato che qualcosa di grave fosse accaduto durante quelle vacanze del 2009 trascorse dalla figlia in Sicilia:

 

[…] Al loro ritorno mi sono accorta che qualcosa non andava, erano strane. Non volevano rispondere. Vedevo che tra sorelle c’era una specie di accordo, c’erano degli sguardi che lasciavano intendere che vi fosse un segreto. Allora ho provato a indagare. PC 1 mi ha unicamente detto che AP 1 le aveva toccato il sedere. Però mi sembrava ci fosse altro. __________ ad un certo punto mi ha rivelato che AP 1 aveva baciato sulla bocca PC 1.”

(cfr. verbale di interrogatorio PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 1).

 

Ma è solo dopo la denuncia che PC 1 ha trovato la forza di riferire tutto alla madre:

 

[…] Prima della denuncia sapevo unicamente del bacio. In seguito alla denuncia, una sera ero in cucina con le mie figlie e PC 1 è crollata.

Pretore: Lei ha saputo queste cose prima del video o in seguito?

Prima. Ho quindi contattato la Sig.ra __________ raccontandole quanto emerso quella sera a casa. In seguito mia figlia mi ha raccontato che AP 1 le ha toccato il seno. All’inizio pensavo fosse accaduto per errore. Ma poi PC 1 mi ha detto che AP 1 lo faceva con le mani. Da dietro”.

(cfr. verbale di interrogatorio PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 1-2).

 

La madre riporta, quindi, ciò che ha saputo dalla figlia in quell’occasione:

 

Mia figlia mi ha detto che non si è limitato a toccarle le cosce, oltre a queste, salendo ed accarezzando le gambe da dietro è arrivato a toccare anche la vagina. Mi ha detto che ha pure insistito. C’era anche __________ in camera. Lei cercava di togliersi da sotto le mani, ma lui ha insistito.

(cfr. verbale di interrogatorio PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 2).

 

A precisa domanda del pretore, PC 2 ha spiegato ciò che PC 1 le aveva detto quel giorno:

 

Che si è pulita la bocca e poi si è recata in camera dove c’era __________ Sono quindi andate in mansarda. Piangevano. Le ha raggiunte AP 1, anche quest’ultimo piangeva. Ha cercato di mandare via __________ per parlare con PC 1 per scusarsi. Ma PC 1 non ha voluto. So che in seguito lui è andato via, è andato a farsi un giro in moto. Le ragazze quando lui se ne è andato si sono messe a guardare la tv e meglio, RTL. Mentre guardavano la tv, nel programma in onda, hanno visto scorrere un sms di scuse.

Mentre era in acqua, sentiva le mani di AP 1 addosso a lei, sul sedere e sul seno. Inizialmente pensava fosse involontario poi ha capito di non e quindi non voleva più andare in acqua o almeno nelle sue vicinanze.”

(cfr. verbale di interrogatorio PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 2).

 

Si precisa che la madre, anche tenuto in debito conto il comportamento pregresso della stessa, non ha mai avuto dubbi sulla fedefacenza delle dichiarazioni della figlia. Ciò è stato confermato in sede di dibattimento:

 

Le è già capitato che PC 1 raccontasse delle cose diverse da quanto accaduto in realtà?

No. Io so che mia figlia dice la verità.

Io senza pensarci un attimo mi sono recata in Polizia perché so che non mente. Io so che se avessi avuto qualche dettaglio in più del bacio mi sarei recata direttamente in Polizia.

(cfr. verbale di interrogatorio PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 5).

 

Il racconto della ragazza si è, nell’iter procedurale che è seguito alla denuncia, mantenuto costante e lineare, nonché coerente nella sua sostanza, senza enfatizzazione, con narrazione intensa e vivida dei ricordi rimasti precisi sia in merito alle parole che sui gesti dell’imputato, puntualizzato soprattutto in sede di dibattimento pubblico e confortato da indizi esterni di cui si dirà più avanti.

Credibili sono, poi, le dichiarazioni della ragazza in punto ai motivi che le hanno impedito di parlare prima: da un lato, per vergogna (cfr. verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2), dall’altro, per il timore di causare dei litigi tra i genitori (cfr. su questo punto il referto medico-psicologico dr. med. __________ del 16 maggio 2014, pag. 2, prodotto nel dibattimento).

 

Dalla modalità della rivelazione legata ad un evento ben preciso e cioè l’improvviso riapparire dell’imputato fuori scuola con un regalo - oltretutto dedicato con una frase d’amore - si può trarre un ulteriore elemento a comprova della credibilità della stessa.

                             13.1.   Nemmeno si può rinvenire un benché minimo motivo che avrebbe dovuto portare la vittima ad allegare fatti non accaduti a distanza di più di 2 anni dagli stessi.

                                         Assurda e assolutamente non condivisibile è l’unica spiegazione fornita dall’imputato, secondo cui PC 1 avrebbe agito in tal modo in quanto delusa dal fatto che questi non ricambiasse il suo sentimento:

 

Posso supporre che lei si sia affezionata a me in questa vacanza e in precedenza. Forse il fatto che io le dicevo che le volevo bene ma che la nostra era un’amicizia, l’ha infastidita. Posso pure supporre che come capita a tutti i ragazzini, si sia fatta delle fantasie sulla nostra relazione di amicizia, interpretandola in modo diverso. Vedendo che io rimanevo in ambito all’amicizia, potrebbe essersi risentita”

(cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 3).

 

Tale spiegazione, invero, oltre che osteggiata dal buon senso e dalla comune esperienza delle cose - siamo di fronte ad un quarantaquattrenne amico del padre e ad una bambina non ancora dodicenne - non trova un qualsivoglia minimo riscontro oggettivo in alcuno degli elementi presenti agli atti. Al contrario: ben si vede come la vittima provava verso il comportamento dell’imputato una vera e propria repulsione, la quale veniva peraltro apertamente manifestata, ad esempio prendendo le distanze dall’imputato quando questi nuotava vicino nel mare, o uscendo dall’acqua stizzita quando l’imputato le aveva confessato la “cotta”, oppure ancora - e ciò è lampante - quando la vittima giungeva a sciacquarsi schifata la bocca nel lavandino dopo l’episodio del bacio in cucina.

                                         Che l’interesse fosse solo quello dell’imputato nei confronti di PC 1 e non il contrario è, poi, provato in modo manifesto dal fatto che egli, al rientro in Ticino, le offre regali consistenti che la ragazza lascia dal padre e per i quali quindi non ha alcun desiderio:

 

Siamo andati a Palermo, abbiamo preso il traghetto e tutto e siamo tornati a casa. Da lì non ho più saputo niente di lui. Dopo un paio di giorni mi ha mandato a casa gli scarponi nuovi, comprati, e uno snowboard noleggiato pagato da lui, e se non mi sbaglio anche il maestro privato, perché quell’anno volevo iniziare a fare snowboard. Poi l‘ho visto in giro ancora una volta ma non gli ho parlato. Dopo mi sono arrivati a casa altri regali, nello spazio di due mesi: una chitarra elettrica, e insieme alla chitarra elettrica una lettera che io ho letto e poi l’ho stracciata, l’ho buttata via. Su questa lettera c’era scritto che lui stava male, se potevo perdonarlo, e tutte queste cose. Però io non gli ho mai risposto, né al papà né a lui. Poi l’ho raccontato alla mamma e lei gli ha detto al papà che lui non doveva farsi più sentire, né vedere né niente, che io non dovevo più sentire niente da lui, e così è stato”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:15:10-0:16:50).

 

                             13.2.   Si conclude, a questo punto, che del tutto condivisibili sono i motivi che hanno portato il giudice di prime cure a ritenere credibili le dichiarazioni della vittima, essendo esse lineari, costanti e intrinsecamente verosimili, nonché corroborate dagli elementi oggettivi agli atti e dalle testimonianze dei genitori della stessa, di cui si dirà.

 

                                         Versione dell’imputato

 

                                14.   Da parte dell’imputato vi è una narrazione degli eventi da un lato vaga, contraddittoria ed esitante, e dall’altra pregna di una serie di elementi - pacificamente ammessi - che non lasciano spazio a dubbi sulla natura delle confidenze tutt’altro che disinteressate che AP 1 si prendeva nei confronti della bambina:

 

Quando mi recavo in camera di PC 1 che lei dormiva ancora io mi sedevo sul letto all’altezza delle sue gambe. La chiamavo cercando di svegliarla. Quando mi sedevo sul suo letto la svegliavo subito. Per svegliarla la chiamavo verbalmente o le toccavo le spalle. Una qualche volta è capitato che le toccassi la guancia per svegliarla, tipo un pizzicotto. Non mi fermavo a guardarla. Questi avvenimenti capitavano in tarda mattinata. A volte anche dopo colazione, verso le 10.00/10.30. Come detto di notte non è mai capitato”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5)

 

                             14.1.   In realtà, la versione dei fatti data dall’imputato in punto alle visite della camera delle ragazze presenta notevoli incongruenze. In primo luogo, egli ha sostenuto di non essere mai entrato in camera quando era presente la sola PC 1 mentre successivamente riferisce che quando si recava a svegliarla la sorella era già sveglia da tempo e non occorreva svegliarla.

 

Non solo: vi è poi un altro evidente elemento che occorre prendere in considerazione ai fini della valutazione della credibilità della versione dell’imputato su questo punto. Invero, egli sostiene, come detto, di non essere mai entrato nella camera delle figlie dell’amico di notte.

                                         Ciò è però inconferente con quanto dichiarato da __________, sentito in qualità di testimone al dibattimento di primo grado:

 

[…] Mia figlia PC 1 una mattina, durante la vacanza, mi ha comunicato che AP 1 entrava nella sua camera.

[…] Mi sono ritrovato spiazzato da questa circostanza. Ho detto alle mie figlie di chiudersi in camera la sera e all’altra figlia, __________, di stare sempre insieme a PC 1

[…] Ad ogni modo io ero sempre presente di giorno. Il problema si presentava solo la sera e la notte.”

(verbale di audizione __________ all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 2).

 

E ancora, nella stessa audizione:

 

Sapevo che entrava nella camera delle mie figlie”.

(verbale di audizione __________ all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 3 in alto).

 

Non solo, va sottolineato che il padre - così come la madre - ha creduto, senza alcun tentennamento alle parole della figlia PC 1 .

                                         Egli, messo al corrente dalla primogenita di queste sgradite ed inopportune visite nella camera da letto, ha subito suggerito come contromisura di chiudersi sempre in camera “la sera” e chiedendo alla secondogenita di “stare sempre insieme” a PC 1 confermando così l’esistenza di “un problema”.

                                         La circostanza per cui __________, pur con tutta l’amicizia nei confronti di AP 1, non abbia esitato un solo momento a suggerire alle figlie di chiudersi in camera la sera ed a __________ di stare sempre insieme a PC 1, evidentemente a sua protezione, fornisce un consistente indizio a comprova che quanto affermato dalla vittima non è certo frutto di fantasia, bensì veritiero.

 

Si fa notare che, conformemente a quanto sopra detto, le figlie hanno provveduto a dare seguito concreto ai consigli del padre (dei quali, si può comprendere, l’imputato fosse ignaro):

 

Ricordo che quella che credo essere stata l’ultima notte, quando io e __________ siamo rientrati a casa, abbiamo trovato la porta della stanza delle ragazze chiusa. Io gli ho chiesto perché, dato che con il caldo che c’era, l’unica possibilità per fare un po’ di corrente era quella di lasciare le porte aperte. __________ mi rispose che era perché le ragazze dovevano fare un esperimento. Ripensandoci oggi, forse era perché pensavano che sarei entrato in camera, cosa che ripeto non ho mai fatto”

(cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4).

 

                             14.2.   Occorre osservare che della personale teoria dell’imputato riguardo alla natura priva di interesse sessuale del suo affetto verso la vittima non pare egli per primo del tutto convinto.

 

                                         Si riporta, dapprima, che lo stesso imputato aveva nel primo interrogatorio ammesso di aver esternato in modo “sbagliato” i suoi sentimenti di affezione verso la bambina:

 

Come mi dice l’interrogante, effettivamente mi sono reso conto che comunque questi malintesi sono nati da miei atteggiamenti che con il senno di poi possono essere stati sbagliati. Io non avevo alcuna intenzione negativa. Mi sono affezionata a PC 1 e a sua sorella, ma il modo in cui ho manifestato questi sentimenti, oggettivamente è stato sbagliato. Non avrei dovuto comportarmi così.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

Neppure si spiegherebbero, diversamente, i continui e ben intuibili sensi di colpa che permeano le dichiarazioni dell’imputato nei suoi verbali, in particolare laddove ammette di aver effettivamente errato nel rapportarsi con PC 1 tanto da doversi in qualche modo giustificare sia con la vittima stessa (cfr. supra, verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5), sia con il suo amico __________.

                                         Infatti, incontratosi con il padre della vittima qualche settimana dopo le vacanze in Sicilia, l’imputato sente di dover giustificarsi nei confronti dell’amico con parole del seguente tenore:

 

[…] PC 1 gli aveva detto che c’era stato un problema in Sicilia con me. Io gli ho spiegato a __________ che mi sono perso via un attimino ma ho sempre cercato di essere corretto. Non ho mai fatto del male a nessuno.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 6).

 

                             14.3.   Difficile pure da comprendere - se non ci si pone nell’ottica del racconto di PC 1 - il fatto che, persino dopo la palese rottura di ogni sorta di rapporto tra l’imputato e PC 1 (rottura voluta da quest’ultima), AP 1 ha seguitato non solo a cercare di contattarla mediante diverse lettere scritte a mano, ma anche facendo recapitare alla bambina regali tanto costosi quanto ingiustificati. Regali che erano fonte d’imbarazzo per la ragazza, al punto da costringerla a nasconderne la provenienza alla madre e persino a desiderare di rivenderli pur di sbarazzarsene (cfr. verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 4).

 

Invero, solamente l’intervento deciso della madre della vittima, PC 2, ha fatto desistere l’imputato dal cercare ulteriori contatti:

 

Al loro ritorno mi sono accorta che qualcosa non andava, erano strane. Non volevano rispondere. […] Allora ho provato a indagare. PC 1 mi ha unicamente detto che AP 1 le aveva toccato il sedere. Però mi sembrava ci fosse dell’altro. […] Una sera PC 1 mi ha confessato che AP 1 l’aveva baciata in cucina. Mi ha inoltre raccontato che la sua reazione è stata quella di lavarsi la bocca e di andare in camera. In seguito sono andate in soffitta. […] Tale fatto l’ho saputo nel 2009. Il giorno dopo ho chiamato il mio ex marito informandolo di quello che sapevo e gli intimavo di comunicare a AP 1 di non avvicinarsi mai più alle ragazze. Da quel momento più niente.”

(verbale di audizione PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 1).

 

                                         Nessun contatto diretto ha effettivamente più avuto PC 1 con AP 1 da quel momento, almeno fino all’episodio di inizio dicembre 2011:

 

Nel 2011 ho saputo che AP 1 si era nuovamente avvicinato a PC 1 spaventandola. E meglio, l’ha raggiunta a scuola per regalarle un iPod. Il sabato seguente mi sono quindi recata in Polizia”.

(verbale di audizione PC 2 all’udienza del 19 maggio 2014, pag. 1).

                                     

 

                                15.   Fatti imputati

 

Il procuratore pubblico contesta all’imputato di avere, contro la sua volontà:

 

                                         - baciato la vittima sulla bocca in almeno due occasioni;

                                         - toccatole ripetutamente i seni con varie scuse;

                                         - in un’occasione, accarezzandole dapprima le gambe, toccatole le natiche ed infine le parti intime;

 

                                         ciò che il giudice di primo grado ha condiviso, condannandolo alla pena proposta con il decreto d’accusa del 16 maggio 2013. I singoli capi imputati vanno di conseguenza verificati.

 

 

                             15.1.   Sui baci a stampo sulla bocca

 

                                         In punto ai baci sulla bocca che l’imputato avrebbe dato alla vittima, sulla scorta di tutte le risultanze dei verbali versati agli atti si possono individuare due distinti episodi.

 

                                         Bacio in camera da letto

 

                          15.1.1.   Il primo episodio di bacio sulla bocca viene riferito in modo vivido dalla vittima in occasione dell’audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011:

 

Una mattina mia sorella era già sveglia ed era scesa, io sono rimasta in camera da sola. Lui è arrivato in camera e io mi sono svegliata perché sentivo dei rumori. Dopo faceva finta di dormire ancora, lui è arrivato e mi ha dato un bacio sulle labbra. Io non sapevo cosa fare e ho fatto finta di niente. Lui è uscito.”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 9:40-10:10).

 

Tale versione dei fatti è stata integralmente confermata nel dibattimento di primo grado:

Una mattina presto mi sono svegliata e me lo sono trovato in camera. Ho finto di dormire e lui mi ha dato un bacio sulla bocca. Ho continuato a fingere di dormire. Ero spaesata”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

 

L’imputato, dal canto suo, ha dichiarato, durante l’inchiesta, di non ricordare tale episodio, affermando inoltre di non essersi mai recato nella camera di PC 1 di notte:

 

In merito a questo avvenimento, PC 1 dichiara che quando lei era seduto sul suo letto, le avrebbe passato la mano sul viso, e seguendo il suo profilo le avrebbe dato un bacio sulle labbra. Come già detto ricordo perfettamente che non mi sono mai recato in camera di PC 1 di notte. Per quanto concerne il passare la mano sul suo viso come detto non mi ricordo. Può essere accaduto come dice lei ma unicamente come segno d’affetto.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5)

 

AP 1 ha negato, in ogni caso, di avere mai baciato sulla bocca la bambina quando questa dormiva in camera, pur confermando di recarsi regolarmente nella camera delle due sorelline:

 

Mi viene contestato il fatto che PC 1, durante l’audizione ha dichiarato che una notte, svegliatasi a seguito di rumori, apriva gli occhi e mi vedeva seduto sul suo letto ad osservarla, mi viene chiesto di prendere posizione in merito a quanto emerso. Da parte mia rispondo che ricordo questo episodio, voglio però precisare che non era notte ma era mattina. Ricordo che mi sono seduto sul suo letto per svegliarla. Mi avvicinavo e le dicevo di alzarsi che era ora. Sono sicuro che di notte non sono mai andato dalla PC 1 per sedermi sul suo letto. A volte capitava che mi sedevo anche sul letto di __________ a giocare. Non è mai capitato che svegliassi __________ perché lei si svegliava sempre prima di noi. Per essere preciso direi che quando mi sedevo sul letto di PC 1 quanto su quello di __________” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 4).

 

È necessario precisare fin da subito che, a differenza di quanto riporta l’agente interrogante, PC 1 nella sua audizione videoregistrata colloca l’episodio del bacio e l’atto di accarezzare il viso da parte dell’imputato seguendone il profilo in due momenti distinti e non contigui (cfr. supra). Quanto riferisce la sorella minore - ciò che non è negato espressamente dall’imputato, si badi - va, in ogni caso, nel senso contrario alla versione allegata dall’imputato, ossia di non essere mai entrato nella camera delle ragazze di notte. Sia come sia, atteso che la vittima neppure sostiene che il bacio a stampo in camera sia avvenuto di notte, si tratta qui di valutare la credibilità delle contrapposte versioni fornite agli atti.

 

 

La prima circostanza è stata infatti riportata - e non confluita poi nel decreto d’accusa - dalla sorella minore, secondo la quale una notte l’imputato sarebbe entrato nella loro camera, si sarebbe seduto sul letto di PC 1 e con l’indice della mano avrebbe seguito il profilo del viso di PC 1 mentre quest’ultima dormiva (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:08:56-0:09:28 ove la vittima mima con il dito indice una lenta carezza che parte dalla propria fronte, passa sul profilo del naso e della bocca e termina sul collo).

 

Il fatto, seppur riportato indirettamente da PC 1 è così ben descritto ed è così particolare ed inusuale (oltre che sensuale) che non può che essere considerato veritiero, ciò che l’imputato stesso del resto nemmeno esclude.

                                         Non diversamente si può concludere sul bacio dato che si inserisce nel contesto di “invaghimento” e “cotta” che l’imputato ha confessato d’aver avuto per PC 1 .

                                         Le circostanze in cui è avvenuto sono riportate in modo preciso e credibile da PC 1 (sia nell’audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011 che nel verbale di dibattimento di primo grado) senza fronzoli, o esagerazioni, dando rilievo al fatto di esser rimasta “spaesata”.

                                         La distanza “ravvicinata” cercata e imposta da AP 1 con PC 1 è, del resto, elemento certo, posto che egli ha ammesso di essere entrato più volte in camera da letto quando PC 1 ancora dormiva, d’essersi seduto sul letto, di averla toccata seppur sulle spalle, d’aver dato carezze e pizzicotti sul viso.

 

                                         Questa Corte giunge, pertanto, alla conclusione che quanto affermato da PC 1 in merito al bacio ricevuto sulla bocca è credibile.

 

                                         Bacio sulla bocca in cucina

 

                          15.1.2.   Sempre secondo il racconto di PC 1, in un’altra occasione - non meglio precisata né in sede di inchiesta né al dibattimento di primo grado ma sufficientemente contestualizzata durante l’ultima settimana di vacanza - l’imputato le ha dato un secondo bacio a stampo, mentre si trovava in cucina, intorno all’ora di pranzo:

 

Dopo, non mi ricordo più esattamente, poi c’è stato un giorno prima di mangiare che ero seduta su un tavolo - cioè su una sedia - mia nonna stava preparando da mangiare in cucina e lui [riferito a AP 1, n.d.r.] stava apparecchiando. Dopo mi ha detto di aiutare ad apparecchiare, e io gli ho detto di no. Dopo insisteva e io insistevo a dirgli di no, e lui mi ha preso il viso, mi ha stretto così [mima la mano a stringerle le guance con pollice e indice, n.d.r.] e mi ha dato un bacio. Io mi sono alzata e sono andata al lavandino a sciacquarmi la bocca e poi sono andata in camera piangendo, con mia sorella, che era già su”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 0:11:50-0:12:50).

 

Questo racconto è stato puntualmente confermato in sede di dibattimento dalla vittima che ha aggiunto alcuni dettagli - la televisione accesa, l’essersi infilata sotto la coperta - che nulla mutano alla sostanza dell’atto, bensì la confortano:

 

Il giorno dopo [PC 1 si riferisce qui al giorno seguente l’episodio del bacio in camera, descritto nel verbale immediatamente prima, n.d.r.] eravamo in cucina, c’era la tele accesa. Stavo guardando qualcosa alla tele ed è arrivato AP 1, il quale mi ha detto di preparare la tavola e mi ha preso la faccia con forza e mi ha dato un bacio sulle labbra. Io sono andata a sciacquarmi la bocca e me ne sono andata in camera sotto le coperte a piangere.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

 

L’imputato ha ammesso sostanzialmente di aver dato un bacio a stampo alla vittima, affermando però che egli intendeva darle un bacio sulla fronte. Il fatto sarebbe quindi occorso per sbaglio, essendosi la vittima girata all’ultimo momento:

 

Un’altra volta eravamo in cucina io, PC 1 e sua nonna. Lei stava asciugando i bicchieri e poi si è avvicinata. Io mi sono allungato per darle un bacio sulla fronte ma lei si è agitata e girandosi il mio bacio è finito sulla guancia. Non è che era proprio agitata, direi piuttosto che era allegra. Stava ascoltando la musica e ballava. Si muoveva a tempo di musica”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 4).

 

                                         In seguito, nel corso del medesimo primo interrogatorio di polizia, l’imputato ha specificato che l’episodio in esame è avvenuto all’orario di pranzo, al momento in cui egli aveva terminato le sue mansioni in cucina e si apprestava ad uscire di casa e che il bacio era, in realtà, finito, non più sulla guancia, ma “sulla guancia in prossimità della bocca”:

 

Mi viene contestato il fatto che PC 1, durante l’audizione ha dichiarato che una sera [un’imprecisione dell’interrogante , non della vittima, che sempre all’ora di pranzo ha collocato l’avvenimento, n.d.r.], al momento di apparecchiare la tavola, io le avrei bloccato il viso con una mano e senza che lei potesse opporsi a questo le avrei dato un bacio sulla bocca. Mi viene chiesto di prendere posizione in merito. Da parte mia rispondo che ricordo questo episodio. Non era sera però. La nonna stava lavando i piatti e PC 1 li stava asciugando. Questo penso sia l’episodio che ho raccontato prima. Io stavo per allontanarmi e per salutarla mi sono avvicinato per darle un bacio sulla fronte. Dal momento che lei si muoveva (ballava) si è girata e le ho dato un bacio sulla guancia in prossimità della bocca. Non ricordo da che parte fosse.” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5).

Sentito in seguito dal procuratore pubblico, l’imputato in punto a tale episodio ha ribadito che il bacio era finito, sempre per sbaglio, “sulla guancia vicino alla bocca”:

 

[…] volevo darle un bacio sulla fronte, poi lei si è mossa/girata e il bacio è finito sulla guancia vicino alla bocca.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

In sede di dibattimento del 19 maggio 2014 dinnanzi al Pretore, l’imputato, nel negare gli altri fatti a lui contestati, ha modificato ancora una volta le sue dichiarazioni ammettendo che quel bacio in cucina era finito - non più sulla guancia vicino alla bocca - ma proprio “sulla bocca”:

 

Praticamente niente di queste cose è avvenuto, tranne che per il bacio in cucina. Tuttavia tengo a precisare che io intendevo darle un bacio sulla fronte ma per sbaglio le ho dato un bacio sulla bocca”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 1).

 

                                         Per poi meglio spiegare:

 

Mi è venuto spontaneo darle un bacio, ma la mia intenzione era di darle un bacio sulla fronte. Era unicamente un gesto d’affetto. C’era la televisione accesa con la musica, stavo asciugando i piatti lavati dalla nonna, penso stessi per uscire. Purtroppo è venuto male, l’ha presa male.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 3).

 

                                         E ancora, a precisa domanda del Pretore:

 

D: Si è parlato di due baci a stampo nel video dell’audizione della vittima. Cosa mi può dire?

R: Allora per quanto concerne il bacio a stampo in cucina, è vero, anche se non era voluto. Per il secondo bacio lo contesto.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 10).

 

Si sottolinea, qui, che, in appello, AP 1 ha tentato, senza riuscirvi, di modificare di nuovo le sue dichiarazioni in punto alla parte toccata da quel bacio:

 

Siccome lei stava saltellando perché ballava (c’era la musica accesa), il mio bacio è finito sulle labbra. O meglio, non propriamente sulle labbra. Ma diciamo che, sì, le ho sfiorato le labbra” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

Si rileva, poi, che dopo aver letto il verbale di audizione della vittima del 23 luglio 2014, l’imputato si è nuovamente espresso, sempre dinnanzi al Pretore, nella successiva udienza del 23 settembre 2014:

Ribadisco nuovamente le mie dichiarazioni rese in precedenza e contesto le affermazioni della vittima, che non sono avvenute o quantomeno non come descritte da PC 1

D: ribadisce che c`è stato un bacio a stampo sulla bocca?

R: Secondo me il bacio è avvenuto dopo mangiato e non prima di mangiare. Ricordo che c’era qualcuno che stava asciugando i bicchieri. La mia intenzione non era di baciarla sulla bocca ma sulla fronte. Doveva essere un gesto affettuoso.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 23 settembre 2014, pag. 12).

 

Si osserva che l’imputato in nessuno dei suoi verbali fa riferimento all’aver afferrato il viso della bambina con una mano prima di darle il citato bacio a stampo. Tale circostanza non è stata, tuttavia, apertamente da lui negata, nemmeno nei successivi interrogatori. Egli riferisce, d’altro canto, confermando il dire di PC 1 che vi era la televisione accesa (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 4) e che si era all’ora di pranzo, poco importa se prima o dopo.

 

Ora, a fronte delle inconsistenti affermazioni dell’imputato sulla originaria traiettoria del bacio, “venuto male”, poi ammesso in dibattimento “l’ha presa male” (cfr. verbale di interrogatorio AP 1 del 19 maggio 2014, pag. 3), così come sulla sua pretesa connotazione di “gesto d’affetto” (cfr. supra) si contrappongono quelle precise e ribadite con costanza e linearità da parte della ragazza sia davanti alla Polizia che davanti al giudice, che ai genitori.

                                         Plastica è la descrizione sua su come egli la ha afferrato il viso per poterla baciare, viva e coerente è la reazione che ne è seguita: la bambina si è subito sciacquata la bocca ed è corsa in camera a piangere.

 

Elementi che non possono che far concludere che il bacio, non voluto, di chiara connotazione sessuale, è stato imposto nei modo da lei descritti.

 

                                         L’attrazione sempre più evidente da un lato e contemporaneamente il senso di colpa avvertito dall’altro, che hanno mosso il comportamento dell’imputato quello stesso giorno sono confermati dalla concatenazione con l’ulteriore episodio avvenuto poco dopo.

 

 

 

 

 

                                         Toccato i seni in camera

 

                          15.1.3.   La vittima ha altresì riferito che, lo stesso, dopo che era scappata in camera a piangere coricandosi a letto, era stata raggiunta dall’imputato che l’avrebbe abbracciata da dietro toccandole i seni:

 

Io piangevo ed ero sotto le coperte e mia sorella mi stava consolando. Dopo un po’ è arrivato lui e mi diceva: “Ma no scusa, non dovevo, ho sbagliato” e nel frattempo mi abbracciava e mi toccava ancora il seno. Io gli tiravo delle piccole gomitate per dirgli di andare, però lui non se ne andava.”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:12:50-00:14:08).

 

La stessa versione dei fatti è stata ripetuta, nella sua sostanza, dalla vittima anche nell’udienza dibattimentale del 23 luglio 2014:

 

[…] mi ha preso la faccia con forza e mi ha dato un bacio sulle labbra. Io sono andata a sciacquarmi la bocca e me ne sono andata in camera sotto le coperte a piangere. Lui è arrivato e mi ha abbracciato da dietro stringendomi i seni. Io mi sono mossa e si è staccato. Lui se ne è andato”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

                                        

E l’imputato, d’altro canto, ha ammesso di aver toccato il seno della vittima, pur sminuendone la portata nel tentativo di giustificarsi, sia davanti alla Polizia durante il primo interrogatorio:

 

[…] una volta è capitato che lei [riferito alla vittima, n.d.r.] era “rannicchiata” sul letto che piagnucolava, se non ricordo male aveva litigato con il padre. Io mi sono avvicinato e l’ho abbracciata da dietro con entrambe le braccia. Mi sono reso conto che mentre l’abbracciavo le ho toccato il seno involontariamente. Le ho quindi chiesto scusa per quanto accaduto. Lei si è divincolata per spostare le mie braccia dicendo che voleva restare sola. Io come detto le ho chiesto scusa e me ne sono andato”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5),

 

sia quando è stato nuovamente interrogato dal procuratore pubblico il 24 maggio 2012:

 

In un’altra occasione durante queste vacanze ero in camera sua e lei stava piangendo. Nell’abbracciarla per consolarla le ho inavvertitamente toccato il seno e lei si è arrabbiata. Comunque non era un gesto volontario da parte mia”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato 4, pag. 2).

 

La circostanza è stata ancora una volta confermata dall’imputato dinnanzi al Pretore in occasione del dibattimento del 19 maggio 2014:

D: lei ha mai preso PC 1 da tergo per toccarle i seni?

R: Quando è capitato e mi sono accorto di averle toccato i seni mi sono immediatamente scusato. È capitato mentre eravamo seduti sul letto, lei aveva addosso un lenzuolo/coperta. Il mio obbiettivo era quello di consolarla. Non era mia intenzione toccarla in quel modo.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 10).

 

Come si vede, l’imputato seguita a fare riferimento al fatto che egli volesse consolare la vittima, vedendola a piangere a letto. Si rammenta, a questo proposito, che in sede di interrogatorio di Polizia l’imputato collegava il motivo del pianto della vittima ad una discussione che ella avrebbe avuto con il padre (cfr. sopra).

                                         Sennonché davanti al Pretore, a precisa domanda di quest’ultimo se vi fosse stato un motivo per la vittima di essere consolata, l’imputato non lo ricorda:

 

D: c’era un motivo per consolarla?

R: non ricordo.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 11).

 

                                         Secondo una corretta lettura complessiva della situazione, emerge che il motivo scatenante il pianto della vittima è stato il comportamento dell’imputato stesso, e meglio il bacio a stampo dato in cucina contro la volontà della bambina.

                                         Di questa circostanza causale e temporale la vittima è parsa, nelle sue audizioni, assai sicura.

Vi è poi un altro elemento che concorre a corroborare la tesi secondo cui non solo il bacio sulla bocca in cucina, ma anche l’episodio del toccamento del seno ora in esame paiono ad ogni effetto frutto dell’intenzione dell’imputato e non già un semplice atto involontario: la reazione sia dell’imputato, sia della bambina.

 

                                         La vittima, già si è detto, ha riferito che dopo l’episodio del bacio in cucina era letteralmente fuggita a piangere in camera sua, nel letto.

                                         Ma v’è di più.

                                         Infatti, dopo l’abbraccio di AP 1, con cui le aveva toccato il seno, la bambina manifesta tutta la propria angoscia andandosi a rifugiare in mansarda, al secondo piano, dove com’è stato riferito nei verbali nessuno dei partecipanti alla vacanza dormiva o soggiornava.

                                         Ora, la circostanza (ammessa dall’imputato, cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 1) che la vittima - poi seguita dalla sorellina minore, la quale deve per forza di cose aver percepito la penosità della situazione in cui la sorella maggiore versava - abbia sentito la necessità di rintanarsi per più di un’ora in un luogo appartato e nascosto - addirittura dietro un tavolo - aiuta a delineare la gravità degli accadimenti così come la credibilità della vittima stessa, in contrasto con le inverosimili allegazioni dell’imputato. La vittima, infatti, riferisce:

 

Allora dopo un quarto d’ora che stava lì a chiedere scusa se ne è andato e piangeva anche lui. Dopo io sono salita in mansarda con mia sorella e mi son nascosta dietro a un tavolo e sono stata lì con mia sorella per un’ora circa, un’ora e mezza”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:12:50-00:14:08).

 

Persino la reazione dell’imputato medesimo non lascia adito a dubbi sulla natura di quanto successo. Come la vittima riporta, infatti, egli di fronte alla reazione di manifesto rifiuto della bambina si palesava sconvolto, piangente e apparentemente lacerato da sensi di colpa che in nessun modo possono spiegarsi quale semplice conseguenza di un malinteso atto affettuoso e involontario.

Ancora, la vittima riporta che l’imputato la cercava per la casa, fino a trovarla in soffitta. Dopo che la bambina, esasperata dalla ritornata presenza dell’uomo, si era di nuovo rifugiata in camera sua - chiudendo a chiave la porta, questa volta - l’imputato se n’è andato via di casa in moto:

 

Dopo lui è tornato che mi cercava, è venuto su e mi ha trovato. Dopo io sono scesa in camera e mi sono chiusa dentro a chiave. Dopo lui se n’è andato in moto a fare un giro”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:12:50-00:14:08).

 

Tali fatti sono stati, poi, meglio specificati dalla vittima in occasione dell’udienza dibattimentale del 23 luglio 2014:

 

Con mia sorella sono andata in mansarda. Piangevo. Lei mi chiedeva cosa fosse successo ma non volevo dirglielo. Piangevo, piangevo. AP 1 è arrivato in mansarda chiedendo a __________ di andarsene per parlare con me. Lei non mi ha lasciato da sola perché le ho chiesto di rimanere. Lui piangeva e mi chiedeva scusa. Se ne è andato piangendo e scusandosi.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 3).

 

                                         D’altronde, si deve notare, la reazione di AP 1 a seguito di quanto successo quel giorno non può che essere stata di particolare agitazione, se persino il padre della vittima si era accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. A riferirlo è ancora la vittima, sentita dal giudice di prime cure:

Dopo 15 minuti [riferendosi al momento in cui AP 1 aveva lasciato la mansarda, cfr. sopra, n.d.r.] siamo scese dalla mansarda e abbiamo incontrato mio papà il quale mi ha chiesto se sapevo cos’era successo qualcosa. Ho raccontato del bacio a stampo. Ci è rimasto un po’ di sasso. Mi ha poi detto che non sapeva cosa fare, che non si poteva fare niente perché bisognava riportare lo scooter in Ticino con il furgone. Ci sono rimasta male perché mi aspettavo una sua reazione”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 3).

 

Ne consegue, richiamato quanto sopra esposto, che la versione dei fatti fornita dalla vittima nel corso delle sue due audizioni appare credibile, coerente e suffragata da sufficienti elementi probatori, tanto che si deve concludere che AP 1 ha baciato sulla bocca e ha toccato, in un’occasione, il seno della vittima abbracciandola da dietro sul letto della sua camera.

 

 

                                         Sull’aver toccato i seni nel mare

 

                                16.   La vittima racconta di carezze e toccamenti al seno e al sedere da lei subiti mentre nuotava al mare, in un primo momento tollerati, poiché li riteneva involontari. Tuttavia, la loro frequenza ed insistenza le hanno fatto capire che i gesti erano molesti e cercati volutamente:

 

Agente: quando tu dici che ti toccava il seno, il sedere, riesci a dirmi in che maniera ti toccava?

PC 1: Nel mare, così, cioè, magari veniva e mi dava più l’impressione che non avesse fatto apposta. Magari veniva ed era lì che nuotava [mima gesto di chi nuota a rana, n.d.r.], scuoteva le braccia e poi mi passava cosi sul sedere, così [mima una mano di chi accarezza di sfuggita, n.d.r.], un attimo. Inizialmente pensavo che non lo faceva apposta, poi si ripeteva sempre e allora ho capito che lo faceva apposta”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:37:18-00:37:48).

 

                             16.1.   La versione della vittima è stata mantenuta costante anche durante la sua audizione dinnanzi al Pretore:

 

Quando si andava al mare c’era sempre qualche toccatina, sul sedere, sul seno. All’inizio pensavo fosse involontario fino a quando ho pensato che non era possibile visto che il mare è grande. Succedeva tutto in acqua. Mi sono quindi allontanata.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

 

e collima, nella sostanza, con quanto riportato dalla madre.

 

                                         La vittima riporta pure di un giorno in cui ella sarebbe uscita stizzita dall’acqua a seguito della confessione fattale dall’imputato:

 

D: avevi la sensazione che lui fosse attratto da te?

R: sì, anche perché me l’aveva detto.

D: Quando?

R: Al mare. Mi ha detto “ho preso una cotta per te”. Ero uscita dal mare incavolata, anche per le toccatine. Ho parlato a voce forte dicendo che se la poteva tenere anche per lui la cotta.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

 

                                         In riferimento ai toccamenti al seno della vittima, l’imputato all’inizio nega:

 

Le giornate al mare scorrevano in modo tranquillo. Nel senso che prendevamo il sole e facevamo il bagno nel mare. Nulla di più. __________ e PC 1 facevano anche loro il bagno nel mare e prendevano il sole con noi. […] Durante il nostro periodo di vacanza la spiaggia era frequentata da diverse persone. In settimana era tranquillo mentre poi il sabato e la domenica si affollava.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 2),

 

                                         anche in sede di dibattimento davanti al Pretore:

 

D DIFESA: ha toccato il seno di PC 1 sopra i vestiti?

R: Non è mai successo, almeno volontariamente, che io abbia toccato il seno di PC 1”.

D DIFESA: nemmeno il sedere?

R: No.

D DIFESA: Nemmeno al mare?

R: Nemmeno al mare.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 10);

 

                                         e ancora, nel medesimo dibattimento:

 

D DIFESA: nell’acqua non è mai successo che lei toccasse il seno o il sedere di PC 1 involontariamente?

No. Quando eravamo in acqua si giocava a palla o le facevo fare dei tuffi. Per la rincorsa si appoggiava con i piedi sulle mie mani.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 11).

 

                                         Ma egli, occorre rilevare, in occasione della successiva udienza dinnanzi al Pretore (il 23 settembre 2014) ha però ridimensionato la portata delle sue precedenti allegazioni, non escludendo più che siano avvenuti toccamenti in acqua, limitandosi ad affermare di non più ricordarsi:

 

PC 1 dichiara nel verbale che io insistevo a toccarla in acqua. Io non ho mai avuto l’intenzione di toccarla con fare sessuale. Se è capitato non era mia intenzione. Io non ricordo tuttavia nemmeno che sia successo involontariamente. Non ho mai avuto un contatto così ravvicinato.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 12).

 

Una memoria ondivaga che non fa che minare la sua credibilità.

                                         Come si vede, infatti, nella sua ultima versione dei fatti l’imputato sembra voler premere più sulla natura delle sue intenzioni piuttosto che sull’oggettiva caratterizzazione dei propri gesti nei confronti della bambina.

                                         Ora, la giurisprudenza del TF ha avuto occasione di affermare che gli atti che per un osservatore neutro sarebbero di chiara connotazione sessuale adempiono dal punto di vista oggettivo i presupposti di cui all’art. 187 CP, indipendentemente quindi dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (cfr. supra, consid. 4).

La vittima ha raccontato dei toccamenti al seno nella sua audizione videoregistrata in maniera vivida, mimando in modo icastico, quasi li stesse rivivendo, i momenti in cui l’imputato nel mare nuotava a rana avvicinandosi a lei, percependo le sue mani sul proprio seno e dovendo ogni volta allontanarsi.

 

                                         A comprova della veridicità di quanto racconta la vittima su questo punto, preme pure la circostanza in cui l’imputato, a fronte delle lamentele della bambina, le confessa - in acqua - di aver preso una “cotta” per lei:

                       

Al mare. Mi ha detto “ho preso una cotta per te”. Ero uscita dal mare incavolata, anche per le toccatine. Ho parlato a voce forte dicendo che se la poteva tenere anche per lui la cotta.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

 

Questo fatto, riferito dalla vittima, è perfettamente congruente con quanto da lei previamente riportato. Invero, non si spiegherebbe - non fossero avvenuti i toccamenti nel mare - perché mai l’imputato abbia dovuto fornire giustificazioni di tal genere alla vittima proprio mentre sarebbero stati intenti, a suo dire, a giocare semplicemente a palla, rispettivamente a fare dei tuffi con la “rincorsa”.

 

                                         Ne segue che intatta risulta la credibilità della vittima.

 

 

 

                                         Toccato in un’occasione le gambe, le natiche e le parti intime

 

                                17.   La vittima rievoca, poi, un altro fatto accaduto lo stesso giorno del bacio a stampo dato in cucina, o il giorno immediatamente successivo. Secondo il racconto della vittima - che appare visibilmente turbata - lei si trovava in camera dopo pranzo, intenta a giocare ad un videogioco con la sorella minore. L’imputato sarebbe entrato e avrebbe cominciato ad accarezzarla:

 

Dopo, lo stesso giorno o il giorno dopo [riferito all’episodio del bacio a stampo in cucina e al seguente abbraccio in camera, n.d.r.] non mi ricordo, veniva lì che ero in camera dopo pranzo e stavo giocando con mia sorella al Nintendo, è venuto lì e mi ha toccato il sedere e poi mi toccava anche il seno, e io mi spostavo però non sapevo cosa fare e non rispondevo e non dicevo niente, io mi spostavo. Dopo però lui si è seduto e io ero sdraiata a pancia in giù e lui mi ha toccato in mezzo alle gambe. Dopo non mi ricordo esattamente, però dopo se n’è andato”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, 10:10:13-0:11:15).

 

                             17.1.   La vittima, su precisa domanda dell’agente inquirente, nel corso dell’audizione è tornata su questo episodio per meglio specificarne le circostanze:

 

PC 1: Io ero nel letto, e dopo lui è entrato non mi ricordo, si è seduto, non mi ricordo bene adesso, mi ha toccato prima le gambe, saliva su così [mima una mano che accarezza il polpaccio, sulla parte anteriore, salendo dalla caviglia fino al ginocchio, n.d.r.].

Agente: Cioè ma tu eri a pancia in giù, non poteva salire su così.

PC 1: Cioè, sì, da dietro (mima lo stesso movimento di prima, ma sulla parte posteriore del polpaccio, spostandosi sulla sedia, n.d.r.) e dopo mi ha toccato in mezzo alle gambe:

Agente: […] in mezzo alle gambe dove?

PC 1: La vagina.”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:35:00-00:37:00).

 

                             17.2.   L’imputato ha negato recisamente di aver toccato la vittima sulle gambe, le natiche e le parti intime, come invece riportato nell’audizione videoregistrata. Egli ha spiegato di essersi limitato, nel corso della vacanza, a toccare la vittima in modo “affettivo” su una spalla, o al più facendole solletico ai piedi o afferrandole una caviglia:

 

Mi viene contestato il fatto che PC 1 ha pure dichiarato che una sera durante le vacanze estive del 2009, mentre lei si trovava sdraiata in posizione bocconi sul letto in camera sua assieme alla sorella, io mi sarei avvicinato a lei. Dopo averle toccato le gambe, partendo dai piedi, sarei salito arrivando con la mia mano a toccare il sedere per poi metterla all’interno delle sue gambe arrivando a toccare le sue parti intime. In merito a ciò dichiaro che non è assolutamente vero. Non so quale episodio lei abbia interpretato ma non è assolutamente vero. Io come ho già detto che non sono mai andato in camera di PC 1 di sera. Posso dire che è capitato che giocassimo a farci il solletico ai piedi, ma queste cose capitavano di giorno ed in spiaggia. Inoltre vi era sempre suo padre o sua nonna in zona. Forse una volta è capitato in casa. Sempre e solo a livello di scherzo e non per altri fini. Io non mi sono mai permesso di toccarla in quel senso lì.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 6).

 

                             17.3.   Si osserva tuttavia, ancora una volta, che l’imputato non nega di aver cercato - e ottenuto - il contatto fisico con la vittima, in molteplici occasioni ma si focalizza sulla natura dei propri gesti nel tentativo di togliere loro connotazione sessuale (“è capitato che giocassimo”, “solo a livello di scherzo e non per altri fini”, “non mi sono mai permesso di toccarla in quel senso lì”).

 

                             17.4.   Si deve rilevare, in aggiunta, che il momento in cui la vittima colloca - pur non potendo ricordarsi il giorno preciso - tale fatto nelle sue audizioni non è di sera, bensì il pomeriggio. Ciò è stato confermato dalla vittima pure al dibattimento di primo grado, dichiarando:

 

Non mi ricordo più quando esattamente mi ha toccato fra le gambe. Un pomeriggio ero in camera, ero sul mio letto e mia sorella sul suo. Io ero sdraiata a pancia in giù. Avevo la coperta che mi copriva fino alla schiena. Poi è entrato AP 1. Ricordo che non volevo far capire a __________ quanto era successo in precedenza con AP 1. Lui ha fatto finta di niente. Si è seduto sul letto. Ha messo la mano sotto il lenzuolo. Sul mio polpaccio. Era un accarezzare. Andava e tornava con la mano. Ad un certo punto però ha cominciato a salire con la mano. Non sapevo cosa fare, non volevo che mia sorella si accorgesse. È arrivato alle cosce. Dalla parte posteriore ha spostato la mano all’interno delle cosce. All’inizio era più un accarezzare poi però è diventato più insistente. Io indossavo dei pantaloncini corti. Lui con la mano, da dietro, è entrato sotto i pantaloncini ma sopra le mutande. Mi ha toccato il clitoride. Insisteva lì. A quel punto mi sono girata, nel senso “spostati”, lui a quel punto ha tirato fuori la mano e se ne è andato. Sottolineo che non era a diretto contatto, era sopra le mutande. Oggi so dare un nome a quella parte del corpo. Dopo non ci siamo più parlati”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 3).

 

Per prima cosa pare necessario rilevare come la serie di episodi contestati all’imputato vanno a collocarsi in un climax crescente di gravità, raggiungendo l’apice proprio nel fatto in esame.

 

                                         Se si analizza la credibilità intrinseca della versione della vittima, si può osservare che quanto lei riporta coincide con quanto emerso dalla lettura dell’intero materiale probatorio e ne risulta essere coerente. Ammesso è, infatti, che la vittima si trovava spesso in camera con la sorellina dopo il pranzo, e soprattutto ammesso è che l’imputato entrava abitualmente in camera delle bambine, sedendosi in particolare sul letto della vittima “all’altezza delle gambe” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5).

 

La vittima descrive in modo dettagliato, spontaneo e lineare i fatti compiuti dall’imputato, con dei particolari che non possono che essere ritenuti fedefacenti:

 

                                         - le modalità del gesto stesso, che partendo da un carezzamento del polpaccio, sale e si insinua sempre più su, fino ad arrivare alla vagina, poi chiarita in sede di dibattimento di primo grado in clitoride, a fronte delle sue conoscenze nel frattempo acquisite al corso di educazione sessuale;

                                         - il fatto che si trovasse sdraiata “a pancia in giù”, sotto il lenzuolo o la coperta è indifferente trattandosi di imprecisione ininfluente;

                                         - la circostanza secondo la quale è palpabile la sua preoccupazione d’evitare il coinvolgimento, anche se solo emotivo della sorella e soprattutto

                                         - il fatto che essa riscontri che l’insistente toccamento al clitoride non era avvenuto “a diretto contatto” ma “era sopra le mutande”.

 

Tutto ciò non può che far concludere per la credibilità del resoconto di PC 1 .

 

                             17.5.   Lo stesso atteggiamento sulla “difensiva” dell’imputato in riferimento a questo episodio lascia trasparire le ampie libertà che - come detto sopra (cfr. consid. 17.3.) - l’imputato si concedeva nei confronti della bambina. Pare utile ripetere quanto affermato dall’imputato in occasione del primo interrogatorio in Polizia:

 

[…] non è assolutamente vero. Non so quale episodio lei abbia interpretato ma non è assolutamente vero.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 6).

 

Balza all’occhio, difatti, il fatto che, messo a confronto con allegazioni tanto pesanti, l’imputato ammetta implicitamente che vi sia un sostrato di episodi che la vittima avrebbe potuto “interpretare”.

 

                                         A poco o nulla rileva, infine, quanto contestato in sede di dibattimento dall’imputato (producendo in dettaglio il programma scolastico di educazione sessuale in vigore per le scuole medie, frequentate a quel momento dalla vittima, versato agli atti del processo di primo grado) in relazione alla diversa terminologia usata dalla bambina per descrivere le proprie parti intime nelle sue due audizioni. Invero, la vittima nella audizione registrata del 2011 ometteva di utilizzare il termine “clitoride”, riferendosi genericamente alla vagina. Nella sua audizione dibattimentale del 23 luglio 2014, invece, ella utilizza proprio questo termine, specificando di poter a quel momento dare un nome a quella parte del corpo femminile (cfr. verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 3).

 

                                18.   Tutto quanto sopra ben considerato, si deve concludere, anche sotto questo aspetto, che la versione dei fatti fornita dalla vittima - intrinsecamente credibile, non enfatizzata e non smentita dalle allegazioni dell’imputato, le quali paiono invece inverosimili e incostanti - esige conferma.

E’, poi, indubitabile che i gesti descritti nel DA costituiscono atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP (cfr. principi di diritto ricordati al consid. 4).

                                         Riguardo al bacio “a stampo” si richiamano le DTF 137 IV 263 consid. 3, 125 IV 58 consid. 3b, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1, 6B_918/2010 consid. 2.1, 6S.117/2006 consid. 2.1 e, fra le altre, la sentenza 10 aprile 2014 di questa Corte in re R.R. ricordando come, in concreto, la sua natura sessuale sia testimoniata, con evidenza, oltre che dal contesto di innamoramento in cui esso si inserisce, dall’evidente turbamento che esso ha causato alla ragazza che, dopo averlo subito, è corsa prima a sciacquarsi la bocca e, poi, in soffitta a piangere.

Per i toccamenti di natiche e seno si richiama la STF 6B.820/2007 del 14 marzo 2008, ricordando, oltre al contesto di innamoramento (unilaterale) di cui s’è detto, la grande differenza d’età fra l’autore (all’epoca quarantaquattrenne) e la vittima (appena dodicenne) e il fatto che, sempre, la ragazza ha reagito a queste avances cercando, come poteva, di allontanare da sé l’adulto, a comprova del fatto che si trattava di gesti atti a turbarla proprio perché di chiara natura sessuale.

Infine, non può essere posta in dubbio la natura sessuale del toccamento della vulva con insistenza sul clitoride.

 

Pacifica la sua consapevolezza dell’età di PC 1, AP 1 deve, pertanto, essere dichiarato autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti nel DA.

                                19.   In assenza di un appello del PP, va confermata, visto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, la pena inflitta dal giudice di primo grado.

Parimenti, va confermata la sospensione condizionale della pena pecuniaria.

 

 

                                         Oneri processuali nonché indennizzo a favore delle AP

 

                                20.   Visto l’esito dell’appello, rimangono a carico dell’insorgente sia le spese del procedimento di primo grado sia i costi di patrocinio delle accusatrici private (peraltro, nemmeno contestate nella loro quantificazione), così come deciso dal primo giudice.

                                         A carico del condannato sono, pure, gli oneri processuali d’appello ex art. 428 cpv. 1 CPP e le spese sostenute dalle AP qui riconosciute per fr. 3’281.- (art. 433 cpv. 1 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 428, 433 CPP,

                                         5, 42 cpv.1 e 4, 47, 187 cifra 1 CP,

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

                                     

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti nel DA 1992/2013.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr. 10'200.- (diecimiladuecento);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 2'000.- (duemila); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.- (millequattrocento) per il procedimento di primo grado.

                                     

                               1.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                               1.4.   AP 1 è condannato a pagare alle accusatrici private PC 2 e PC 1 a titolo di indennità ai sensi dell’art. 433 CPP complessivi fr. 9'036.75 per il procedimento penale comprensivo del dibattimento di primo grado e complessivi fr. 3’281.- per il procedimento d’appello.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'200.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'400.-

 

sono posti a carico a carico dell’appellante.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                     

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.