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Incarto n. |
Locarno 13 maggio 2015/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Francesca Lepori Colombo |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 febbraio 2015 da
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AP 1, rappr. dall'avv. DI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 febbraio 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 27 aprile 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con sentenza 2 febbraio 2015, confermando l’AA emesso il 12.11.2014, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato AP 1 (alias: __________) autore colpevole di:
1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato
siccome commesso per mestiere ed in parte come associato ad una banda intesa a commettere furti,
per avere,
nel periodo compreso tra il 13 luglio 2014 ed il 31 agosto 2014, in diverse località del Canton Ticino e Grigioni, in parte agendo in correità con tale __________ e terzi non identificati, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 16 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di refurtiva pari a CHF 67’214,90;
2. ripetuto danneggiamento
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, intenzionalmente
danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo di 46’596,80;
3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto all'interno delle abitazioni indicate al punto 1.1 del presente dispositivo e nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in occasione dei relativi furti, agendo in un'occasione in qualità di correo;
4. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri
per avere, tra il 13 luglio 2014 ed il 5 settembre 2014, in 11 distinte occasioni, in diverse località della Svizzera,
ripetutamente violato le prescrizioni in materia di entrata, e meglio per essere ripetutamente entrato in Svizzera privo dei
necessari documenti di legittimazione validi.
B. Presentato il dovuto annuncio d’appello, una volta ricevuta la motivazione scritta (intimata il 3 aprile 2015), AP 1 ha proposto la propria dichiarazione d’appello chiedendo l’assoluzione dall’aggravante dell’aver agito in banda, la riduzione della pena detentiva a 15 mesi e la sua sospensione parziale (6 mesi da scontare e il resto sospeso condizionalmente).
L’appellante non ha formulato istanze probatorie.
C. Non contestati, i dispositivi n. 1.3., 1.4., 1.5., 3, 4. e 5. sono passati in giudicato.
in diritto
Vita e precedenti penali dell’imputato
1. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sulla vita dell’imputato si rinvia al considerando 1 della sentenza impugnata che viene dato per riprodotto.
2. Dal casellario giudiziale italiano (Al 13) emergono a carico di AP 1 le seguenti condanne:
- 2006: 8 mesi di detenzione per infrazione alle disposizioni sull'immigrazione e 10 mesi e 20 giorni di detenzione per ricettazione;
- 2007: 8 mesi di detenzione per infrazione alle disposizioni sull'immigrazione;
- 2008: 6 mesi di detenzione per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale;
- 2009: multa di 3'000.00 Euro per guida senza aver conseguito la patente;
- 2010: 2 anni di detenzione per sfruttamento della prostituzione.
A nome del suo alias AP 1 figurano le seguenti condanne:
- 2008: 2 anni di detenzione per prostituzione minorile; 2 mesi di detenzione per infrazione alle disposizione sull'immigrazione.
Con il nome di AP 1, l'imputato ha subito le seguenti condanne:
- 2006: 2 anni di detenzione per prostituzione minorile;
- 2010: 2 mesi per infrazione alle disposizioni sull'immigrazione.
Inoltre, va detto che, durante l’inchiesta, l'imputato ha parlato anche di una condanna che non risulta dal casellario giudiziale italiano:
“ il 3 dicembre 2013 sono stato nuovamente arrestato a Milano perché accusato di ricettazione in quanto trovato in possesso di oro e gioielli che avevo ricevuto da diverse persone, sia miei connazionali che rumeni. (...) Dopo quattro mesi sono stato condannato in primo grado a 3 anni di reclusione e dopo 3 mesi sono stato scarcerato in attesa del ricorso in cassazione, che ho fatto con il mio legale. Il 5 luglio sono stato portato dinanzi ai Carabinieri di Milano, dove è stato messo in atto il provvedimento deciso dal GIP o meglio l'obbligo di firma. Non è ancora stato fissato il processo in cassazione, ma dovrebbe avvenire entro 9 mesi dalla scarcerazione. La Corte che mi ha condannato è la Corte di Milano in primo grado” (VIPP 7.10.2014, Al 24, p. 2).
In occasione del dibattimento di primo grado, riguardo la condanna a 3 anni di reclusione per ricettazione (che ha confermato di avere subito), AP 1 ha detto quanto segue:
“ Ricordo che avevo parlato con il magistrato e gli avevo detto che il carcere non faceva per me, anche perché lì non ci sono santi ma solo criminali. Gli ho detto che volevo uscire per potere trovare un lavoro. Il magistrato ha quindi fatto questo gesto nei miei confronti lasciandomi uscire per cercare un lavoro sottoponendomi però all’obbligo di andare a firmare presso la stazione dei carabinieri ad Afri, alle 17:00 di ogni giorno eccettuata la domenica” (cfr. Al 28; VI D1B 2.02.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Al dibattimento di primo grado, l’imputato ha dichiarato di avere scontato le seguenti pene:
“ In tutto ho passato in carcere qualcosa in più di 3 anni per scontare le diverse pene che mi sono state inflitte. Ricordo pure di aver passato 9 mesi agli arresti domiciliari che mi erano stati concessi per buona condotta” (cfr. Al 28; VI DIB 2.02.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Circostanze dell’arresto
3. Si richiamano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv 4 CPP, i considerandi 3-5 della sentenza impugnata:
“3.
L'imputato è stato fermato una prima volta dalla Polizia del Canton Grigioni il 10 agosto 2014 poiché sospettato di essere autore di (tentati) furti con scasso commessi nel Moesano. In tale circostanza, AP 1 ha ammesso le proprie responsabilità in quattro episodi che gli sono stati contestati ed è in seguito stato rilasciato il 12 agosto 2014 (cfr. Al 12).
4.
Il 22 agosto 2014 la Polizia Scientifica ha stabilito la concordanza tra le tracce biologiche rivenute sul luogo del furto commesso il 26/27 luglio 2014 ad Iragna in danno di PC 2 ed il profilo genetico dell'imputato, inserito nella banca-dati a seguito del citato arresto avvenuto nel Canton Grigioni (cfr. Al 1, allegato 5). Nei confronti di AP 1 è quindi stato emanato un mandato di cattura (cfr. AI 1).
5.
Il 5 settembre 2014, a seguito della segnalazione della presenza di possibili autori di furti, AP 1 è stato nuovamente fermato a Gnosca e posto in stato di arresto in ragione del citato mandato di cattura (cfr. Al 2).
Interrogato dal PP il 6 settembre 2014, l'imputato, dopo aver nuovamente ammesso le proprie responsabilità negli episodi avvenuti nel Canton Grigioni, ha pure ammesso (invero poiché confrontato alle risultanze del DNA) di essere l'autore del furto del 26/27 luglio 2014 (VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 6) di lragna. Nel medesimo verbale AP 1 ha altresì riconosciuto di aver commesso un furto avvenuto il 26/27 luglio 2014 a Lodrino in danno di PC 1 (VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 7).” (sentenza impugnata, pag. 10).
4. In carcere dal 7 settembre 2014, AP 1 è in anticipata espiazione di pena a far tempo dall’8 ottobre 2014 (AI 25).
Ammissioni dell’imputato
5.
a. Durante l’inchiesta, anche perché, in alcuni casi, confrontato con le risultanze delle analisi del DNA, AP 1 ha ammesso di avere perpetrato tutti i furti indicati nell’AA (cfr. AI 3 e AI 24).
Queste ammissioni sono state confermate al dibattimento di primo grado dove ha precisato:
- di aver commesso da solo i furti:
di Lodrino del 17 luglio 2014 (punto 1.2),
di Soazza del 19 luglio 2014 (punto 1.3),
di Gnosca del 31 luglio 2014 (punto 1.8),
di Lodrino del 18 agosto 2014 (punto 1.13),
di Iragna del 30 agosto 2014 (punto 1.15) e
di Lodrino del 30/31.08.2014 (punto. 1.16).
- di aver commesso con __________ i seguenti tentativi di furto nel Canton Grigioni:
a Rossa il 9 agosto 2014 (punti 1.9, 1.10),
ad Augio il 9 agosto 2014 (punto 1.11),
a Cauco il 10 agosto 2014 (punto 1.12).
- di aver commesso con un connazionale di cui non ha voluto fare il nome (“per paura di sue possibili ritorsioni”, ha detto) i furti:
di Iragna il 13 luglio 2014 (punto 1.1.),
di Lodrino, la notte del 24/25 luglio 2014 (punto 1.4),
di Iragna la notte del 26/27 luglio 2014 (punto 1.5),
di Lodrino la notte del 26/27 luglio 2014 (punto 1.6),
di Claro nel periodo 27-29 luglio 2014 (punto 1.7),
e la notte del 28/29 agosto 2014 (punto 1.14).
b. Al dibattimento d’appello, l’imputato ha, invece, sostenuto che, in realtà, in occasione dei furti di cui ai punti 1.1., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.14 egli era solo ed ha spiegato di avere, in precedenza, detto il contrario nell’intento di avere maggiore credibilità nei confronti degli inquirenti.
Inutile dire che la Corte non gli ha creduto: evidente - anche solo a causa dell’inverosimiglianza del motivo addotto per spiegare la pretesa falsa dichiarazione precedente - il carattere strumentale della nuova versione (pensata manifestamente a sostegno della richiesta di assoluzione dall’aggravante della banda).
6. Secondo le dichiarazioni dei danneggiati, il valore della refurtiva ammonta a complessivi CHF 67'214.90.
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha contestato - fatta eccezione per due episodi - l'ammontare della refurtiva, affermando che:
“ Solo due persone hanno detto l'importo corretto. Una dicendola troppo basso, l'altro corretto. Gli altri hanno tutti esagerato e cercato di fregare” (p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 3).
Nella sua sentenza, il giudice di primo grado ha, al riguardo, annotato quanto segue:
“ Si dirà al proposito che (recte: non) emergono dagli atti elementi tali che inducano a dubitare circa la correttezza degli importi indicati dagli AP” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 12; scritto 4.5.2015 del presidente della Corte di primo grado, V).
7. Analoga contestazione è stata portata in appello:
“ il valore della refurtiva non corrisponde alla merce effettivamente sottratta alle parti lese. Per diverse infrazioni, l’appellante ha descritto dettagliatamente la merce sottratta, indicando anche nel dettaglio il quantitativo in grammi dell’oro sottratto e rivenduto. Il valore della refurtiva sottratta dal signor AP 1 non può dunque essere di fr. CHF 67.214.90” (III, pag. 3; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 2).
La censura cade nel vuoto.
E’, infatti, cosa notoria che il valore dei gioielli e/o orologi rubati (e, quindi, il danno causato alle vittime) è ben superiore a quello del loro peso in oro e soprattutto a quanto l’autore del furto ricava vendendoli ai ricettatori.
8. Secondo il primo giudice, AP 1 ha, da un lato, agito per mestiere e, dall’altro, in banda.
a. per mestiere
Al riguardo, il primo giudice ha annotato quanto segue:
“ Nella fattispecie, per quanto concerne l'aggravante del mestiere, emerge dalle tavole processuali che AP 1 ha agito con reiterazione e perseveranza, commettendo in Ticino e nei Grigioni, sull'arco di circa 1 mese e mezzo ben 16 furti o tentativi di furto. Per sua stessa ammissione, una volta identificato un obbiettivo, egli è addirittura tornato più volte sul posto, fino a trovare l'abitazione disabitata così da poter compiere il furto che si era prefissato di commettere (cfr. VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 8).
Pacificamente può essere ritenuto che l'agire delittuoso dell'imputato è cessato unicamente con l'arresto dell'imputato.
AP 1 ha dedicato impegno ed energia nel ladrocinio, tanto da riuscire ad allacciare i contatti con un prestanome che gli avrebbe messo a disposizione le vetture necessarie per giungere in Svizzera, così come pure ai ricettatori ai quali ha poi venduto la refurtiva.
In fine, per sua stessa ammissione, l'imputato avrebbe tratto dalla vendita del maltolto circa CHF 7'000.00/8'000.00 (cfr. VI DIB 2.02.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). Tale somma rappresenta un profitto estremamente elevato, soprattutto se confrontato alle esigue entrate che l'imputato traeva da fonte lecita e riferito a circa 1 mese e ½. Ciò considerato, il provento che AP 1 traeva dai furti rappresentava non solo la sua fonte di sostentamento accessoria, ma addirittura quella principale.
In considerazione di quanto precede si impone di concludere che AP 1 ha fatto mestiere di furto.
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 13-14).
Le argomentazioni svolte dal primo giudice e le sue conclusioni sull’aggravante del mestiere sono del tutto condivisibili.
Giustamente, quindi, esse non sono state contestate dall’appellante.
b. in banda
Ammettendo anche la realizzazione di quest’aggravante (tranne che per i 6 episodi in cui AP 1 ha ammesso di avere agito da solo), il primo giudice ha svolto le seguenti argomentazioni:
“ Quo all'aggravante della banda, emerge dagli atti e dalle dichiarazioni fornite dall'imputato stesso che egli ha agito (eccettuati 6 episodi) unitamente a suoi connazionali, con i quali è giunto appositamente dall'Italia dopo essersi procurato un'auto presso un prestanome noto agli inquirenti. Sebbene non sembrerebbero esservi stati ruoli predeterminati, Io stesso AP 1 ha affermato di aver funto da palo in occasione del furto 26/27 luglio 2014 (cfr. VI DIB 2.02.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Sintomatico dell'intesa esistente tra i correi pure quanto l'imputato ha dichiarato a proposito del medesimo furto che:
"io ho forzato unicamente la porta e non sono entrato
nell'appartamento. Non potevo entrare perché c'erano í cocci del vetro rotto e mi sarei fatto male. L'altra persona che era con me era molto più magra ed è potuta entrare liberamente". (VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 6).
Soprattutto, dalle dichiarazioni dell'imputato emerge come lui ed i suoi correi partecipavano con quote equivalenti alla spartizione del bottino, modalità di riparto che era già prestabilita:
" il bottino veniva diviso in ragione di metà ciascuno. (...) questa modalità di divisione era già concordata prima di iniziare". (VI DIB 2.02.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Pacifico poi il fatto che - come per l'aggravante del mestiere - l'imputato ed i suoi correi, pur non avendo un piano e senza aver già identificato i successivi obbiettivi, avrebbero proseguito il loro agire, tanto che in concreto i furti sono terminati unicamente grazie all'intervento delle forze di Polizia.
Ne discende che l'aggravante della banda risulta in concreto data.
La Corte ha tuttavia ritenuto che, in assenza di riscontri oggettivi e stanti le dichiarazioni dell'imputato non è possibile concludere che tutti gli episodi siano avvenuti con la partecipazione di terzi. In questo senso, l'art. 139 cifra 3 CP non è stato ritenuto realizzato per quanto attiene ai fatti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.8, 1.13, 1.15 e 1.16 dell'atto d'accusa” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 14).
9. L’appellante contesta la realizzazione dell’aggravante di avere agito in banda.
Al riguardo, nella dichiarazione d’appello, egli ha sostenuto quanto segue:
“ diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di prime cure, non vi è nessun elemento probatorio oggettivo che permetta di concludere che il signor AP 1 si sia associato o abbia mai inteso associarsi ad una banda per commettere furti in Svizzera. Dalle indagini non è emerso alcun elemento di pericolosità o di violenza nella commissione dell’infrazione” (III, pag. 3)
Nulla ha aggiunto, su questo tema, nella sua arringa al
dibattimento.
10. La giurisprudenza ha precisato che l’affiliazione ad una banda si realizza quando due o più autori manifestano espressamente o per atti concludenti la volontà d’associarsi in previsione di commettere assieme più reati indipendenti tra loro. Ciò vale anche se non hanno ancora un piano e se le infrazioni future non sono ancora state determinate (DTF 135 IV 158 consid. 2; STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3).
Secondo la giurisprudenza, vi é banda anche in presenza di soli due autori a condizione che esista tra di essi un’organizzazione (ad esempio una suddivisione dei ruoli e dei compiti) ed una collaborazione di una certa intensità che permettano di concludere che ci si trova di fronte ad un team consolidato e stabile (STF 6B_693/2008 del 28 maggio 2009 pubblicata in DTF 135 IV 158 segg., consid. 2 e 3; DTF 124 IV 88 seg., consid. b; contra Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., n. 117 ad art. 139 e ivi citati riferimenti secondo cui vi è banda solo a partire da un minimo di tre elementi).
La durata della relazione non è determinante: può essere anche breve (DTF 124 IV 286 consid. 2a).
Dal punto di vista soggettivo occorre che l’autore conosca e voglia la realizzazione delle circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 86 consid. 2b). Un accordo esplicito non è necessario.
11. Questa Corte ritiene che, in atti, non vi sono elementi per affermare, con sufficiente certezza, che fra l’appellante e __________ vi fosse un’organizzazione atta a fondare la banda ai sensi dell’art. 139 cifra 3 cpv. 1 CP.
La questione è diversa per quanto attiene ai furti commessi dall’appellante e l’ignoto correo albanese. Infatti, questa Corte condivide l’opinione del primo giudice secondo cui dalle dichiarazioni di AP 1 (che sono citate nel considerando della sentenza di primo grado riprodotto sopra) si può ben dedurre - considerato, anche, il numero di furti commessi dal duo - che fra loro vi fosse quell’organizzazione sufficiente, secondo la giurisprudenza del TF, a configurare l’aggravante della banda.
Si annota, qui, che, in ogni caso, questa conclusione è il frutto di un esercizio meramente scolastico ritenuto come, per costante giurisprudenza, la realizzazione di più aggravanti non può, comunque, influire sul quadro edittale della pena (per un caso di LStup, DTF 124 IV 286 consid. 3; DTF 122 IV 265 consid. 2c; DTF 112 IV 109 consid. 2c; per furto: DTF 72 IV 110 consid. 3 citato ancora in Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, n. 109 ad § 13; per rapina: DTF 102 IV 225 consid. 2 e DTF 73 IV 17 consid. 1) e ritenuto come, in ogni caso, al di là del formale riconoscimento o della formale negazione dell’aggravante della banda, il fatto di avere agito insieme ad un correo – ciò che comporta, comunque, una suddivisione dei compiti e un rafforzamento dell’intento delinquenziale - è un elemento che va, comunque, considerato nella valutazione della colpa (in riferimento, per esempio, all’esistenza di una certa “imprenditorialità delinquenziale”) e , perciò, nella commisurazione della pena.
Su questo punto, dunque, l’appello è da accogliere limitatamente ai furti di cui ai punti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 dell’AA.
12. Il primo giudice ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, siccome commesso, fra l’altro, per mestiere.
La condanna va corretta con l’eliminazione del “ripetuto”: infatti, la qualifica del mestiere esclude, per definizione, la possibilità di ritenere un concorso di furti ai sensi dell’art 49 CP, quando questi sono ripetuti, come in concreto, in un unico lasso di tempo (DTF 76 IV 101) e ingloba in sé sia i furti consumati che quelli tentati (DTF 123 IV 113, pag. 117 consid 1; 116 IV 121, pag 123; 107 IV 172 pag 175; 105 IV 157, pag 157; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, pag 253, ed 2010; Basler Kommentar, ad art 139 no 113, pag 447 e seg, ed. 2013).
La questione è, ancora una volta, però, esclusivamente tecnica: nella commisurazione della colpa, infatti, potendosi tener conto del numero dei furti commessi (nell’ambito della comminatoria di pena dell’art. 139 cifra 2 CP) e, comunque, in concreto applicandosi l’art. 49 CP per il concorso fra il furto per mestiere e gli altri reati di cui AP 1 è stato riconosciuto autore colpevole.
Pena
13. L’appellante impugna, infine, la commisurazione della pena sostenendo che, in primo grado, non sono stati sufficientemente considerati i seguenti elementi:
- la collaborazione fornita agli inquirenti:
- il fatto che egli si è sempre assicurato, prima di entrare nelle abitazioni, che esse fossero vuote, rinunciando a compiere i furti quando così non era e/o scappando non appena le parti lese rientravano;
- la sensibilità all’espiazione della pena, in particolare considerando che egli, scontata la pena nel nostro paese, dovrà far rientro in Italia dove lo aspetta una pena di tre anni da scontare a seguito della condanna del 2013.
Rileva che, nella sentenza impugnata, il primo giudice ha erroneamente considerato che
“ egli godesse di un regime agevolato concessogli su fiducia dalle Autorità penali italiane (commutazione della misura della custodia cautelare in carcere in misura alternativa, con l’obbligo di firma presso il Comando dei carabinieri di Milano). La commutazione della pena è stata eseguita in applicazione dell’art. 275 co. 2 bis CPP italiano, recentemente modificato a seguito del decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, in vigore dal 28.06.2014, che impedisce la custodia cautelare in carcere pendente un ricorso in cassazione” (III pag. 4).
14. Commisurando la pena, il primo giudice ha considerato, fra l’altro, quanto segue:
“ AP 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di commettere furti in appartamenti e agendo sia nel Canton Grigioni che in Ticino. Il suo agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente breve, ciò che non gli ha impedito di compiere ben 16 furti o tentativi di furto.
Egli ha agito con allarmante perseveranza (tornando a visitare un'abitazione sull'arco di alcuni giorni, fino al momento l'ha trovata libera) e ha dato prova di essere un professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi, procurandosi l'attrezzatura necessaria, l'autovettura intestata a un prestanome, organizzandosi con i propri correi ed instaurando gli imprescindibili contatti con i ricettatori ai quali ha poi rivenduto la refurtiva, il valore del maltolto è elevato ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza e l'assiduità nel commettere i reati. Peraltro, il valore della refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo evidentemente da quanto l'imputato avrebbe o meno trovato all'interno degli appartamenti.
Il movente è puramente egoistico, avendo egli agito per mero scopo di lucro e al fine di procurarsi una facile entrata economica. AP 1 ha agito senza scrupoli, non esitando ad introdursi in abitazioni private, luogo dove le persone dovrebbero sentirsi al sicuro e violando così la loro intimità.
Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono essere considerate un fatto giustificativo. D'altro canto l'imputato si trovava in Italia in una situazione di illegalità e ciò unicamente per una sua scelta.
La colpa di AP 1 è anche grave in quanto, nonostante gli oltre 3 anni di detenzione da lui già scontati per le diverse condanne subite, i 9 mesi di arresti domiciliari e malgrado la pesante condanna a 3 anni di detenzione a lui inflitta il 2 aprile 2014, egli è tornato a delinquere. Non solo. Egli ha commesso i furti in Svizzera dopo che le autorità italiane gli avevano concesso la possibilità di scontare l'ultima condanna attraverso l'obbligo di firma. L'imputato al proposito ha dichiarato che:
" Ricordo che avevo parlato con il magistrato e gli avevo detto che il carcere non faceva per me, anche perché li non ci sono santi ma solo criminali. Gli ho detto che volevo uscire per potere trovare un lavoro. Il magistrato ha quindi fatto questo gesto nei miei confronti lasciandomi uscire per cercare un lavoro sottoponendomi però all'obbligo di andare a firmare presso la stazione dei carabinieri ad Afri, alle 17:00 di ogni giorno eccettuata la domenica" (VI DIB 2.02.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Orbene, non si può non evidenziare che l'imputato, approfittando del regime agevolato che gli è stato concesso dalle autorità italiane e mentre stava scontando la pena di 3 anni da lui patteggiata il 2 aprile 2014, si recava alle 17.00 a firmare presso la caserma dei Carabinieri ed in seguito si organizzava in modo tale da giungere in Svizzera a commettere furti.
L'imputato, sprovvisto del documento di legittimazione, non ha poi esitato ad attraversare reiteratamente la frontiera, dando prova di particolare spregiudicatezza, ritenuto che già solo per questo motivo avrebbe rischiato di incorrere in un controllo da parte delle Guardie di Confine Federali.
Da considerare, in fine, nella commisurazione della pena, il concorso tra i reati.
A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni rese a verbale, circostanza che ha evidentemente permesso di concludere il procedimento in tempi rapidi. La Corte ha inoltre tenuto conto del vissuto dell'imputato, della sua difficile situazione socio-economica.
Ritenuto quanto precede, la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 22 mesi deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.
(…) “ (sentenza impugnata, consid. 16-19, pag. 17-19).
15. Richiamato, sui principi applicabili alla commisurazione della pena, quanto indicato in numerose sentenze di questa Corte (fra tutte, sentenza 11.09.2014 inc. 17.2014.98, consid. 19.2; principi riportati correttamente nel consid. 15 della sentenza impugnata), questa Corte condivide, nella loro sostanza, le argomentazioni svolte dal primo giudice e le sue conclusioni.
In sintesi, dal profilo oggettivo, la colpa dell’appellante è grave sia per la reiterazione in un periodo estremamente ristretto (16 furti in circa un mese e mezzo) sia per la particolare determinazione a delinquere (dimostrata, in particolare, dal suo ritorno nelle case in cui non era riuscito, per cause diverse, ad entrare) sia anche, trattandosi di un reato contro il patrimonio, per l’ingente danno causato (più di fr. 100.000.- fra furti e danneggiamenti). Aggrava, poi, la sua colpa il fatto che egli, nonostante nulla gli impedisse di lavorare onestamente, all’impegno ha preferito la via, più facile e comoda, della delinquenza.
Pur considerando - parzialmente a suo favore (poiché tale attitudine prudente andava non solo a vantaggio delle sue vittime ma soprattutto a suo favore visto che ciò gli permetteva di agire indisturbato) - che egli, come sostenuto dalla sua patrocinatrice, ha fatto il possibile per evitare di entrare in contatto con le vittime dei suoi furti, avuto riguardo a tutte le circostanze legate ai reati di cui risponde, adeguata alla sua colpa è, a mente di questa Corte, una pena aggirantesi fra i 21 e i 27 mesi.
Ritenuto, poi, nell’ambito delle circostanze personali legate all’autore, che i numerosi precedenti penali (per reati anche gravi, cfr., peraltro, sue dichiarazioni al dibattimento d’appello) aumentano considerevolmente la sua colpa - e questo, indipendentemente dalla questione legata all’ultima condanna italiana - è soltanto grazie alla buona collaborazione prestata agli inquirenti che questa Corte conferma la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice.
Nessuna attenuazione di pena, invece, l’appellante può derivare dall’invocare il criterio della sensibilità alla pena: se egli deve scontare in un paese lontano da quello d’origine, ciò è dovuto unicamente ad una sua libera scelta e non risulta - per usare un eufemismo - che egli abbia patito in modo particolare per la lontananza dei suoi famigliari quando scorazzava, delinquendo, in Italia e nel nostro paese.
Nemmeno può giocare a suo favore la manifestata (al dibattimento d’appello) intenzione di destinare parte del suo peculio al risarcimento delle parti lese: non soltanto perché si tratta di puro parlato (non risulta che, sin qui, si sia attivato in questo senso), ma anche perché è risultato evidente che, a tale manifestazione d’intenti, AP 1 è stato spinto dalla diligente patrocinatrice.
Nemmeno può giocare quale fattore attenuante la pretesa ma non sostanziata dipendenza da gioco.
Sospensione condizionale
16. Come già in prima sede, in appello AP 1 chiede che la pena venga condizionalmente sospesa, almeno parzialmente.
Nella dichiarazione d’appello, la richiesta è rimasta senza alcuna motivazione.
Al dibattimento, il difensore di AP 1 ha, in sintesi, sostenuto che, prima di questi fatti, il suo assistito non ha mai delinquito in Svizzera.
17. Il giudice di prime cure ha correttamente precisato che, in concreto, è applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP secondo cui se, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
Altrettanto correttamente - al consid. 22 della sentenza impugnata (pag 22 e 23) cui si rinvia - il primo giudice ha ricordato che l’ancor giovane vita del condannato è caratterizzata da una già lunga serie di condanne: egli altro non ha fatto, nei paesi in cui è stato ospite, che delinquere, non riuscendo a stare lontano dal crimine nemmeno dopo essere stato fermato dagli inquirenti, essere stato condannato da diversi tribunali e nemmeno dopo avere provato sulla propria pelle l’esperienza del carcere.
In queste condizioni, è evidente che non si è in presenza delle “circostanze particolarmente favorevoli” richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP. Al contrario, si può ben dire che il passato di AP 1 evidenzia, da questo punto di vista, circostanze “particolarmente sfavorevoli” e non essendo, manifestamente, sufficiente a dare una luce diversa alla situazione l’asserita volontà di tornare al più presto in Italia per iniziare un'attività lavorativa.
18. La nota professionale dell'avv. DI 1 è riconosciuta così come esposta.
Siccome AP 1 è cittadino straniero residente all'estero, l'IVA non é dovuta.
Spese
19. Le spese del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e per lui, a beneficio del patrocinio d’ufficio, anticipati dallo Stato.
Altrettanto ne è, visto il ridottissimo grado di accoglimento, per quelle di appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422 CP,
12, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cifra 2 e 3, 144, 186 CP;
115 cpv. 1 lett. a LSTr ,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
ha pronunciato:
1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 1.3, 1.4., 1.5., 3., 4. e 5. della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.2. AP 1, oltre che di danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla LF sugli stranieri (ripetuti), è dichiarato autore colpevole di:
furto aggravato (consumato e tentato)
siccome commesso per mestiere ed in parte come associato ad una banda intesa a commettere furti,
per avere, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2014 ed il 31 agosto 2014, in diverse località del Canton Ticino e Grigioni, in parte agendo in correità con tale __________ e terzi non identificati, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 16 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di refurtiva pari a CHF 67'214,90.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.
1.4. La nota professionale dell’avv. DI 1 (esente da IVA) per il procedimento d’appello è approvata per fr. 2'437.- ed è posta a carico dello Stato.
1.4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 2'437.- non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’appellante, e per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.