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Incarto n. |
Locarno 22 ottobre 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Felipe Buetti, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza presentata il 7 aprile 2015 da
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IS 1
rappr. dall' DI 1
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tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e segg. CPP in relazione alla sentenza emanata dalla Corte delle assise correzionali il 17 marzo 2015 |
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 dicembre 2011 il procuratore generale PG 1 ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano, per il reato di falsità in documenti per avere – in correità con due coimputati, allo scopo di occultare i reati di ripetuta estorsione (in parte tentata, come poi precisato all'udienza preliminare), subordinatamente i reati di ripetuta usura (come poi imputato con atto d'accusa alternativo prodotto al dibattimento) addebitati ai coimputati, nonché allo scopo di dissimulare l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nel settore dell'edilizia – allestito, consegnato, fatto firmare dagli operai della __________ almeno 23 (poi rettificati a 24 all'udienza preliminare) conteggi di salario attestanti un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate, nonché (in almeno 9 casi) un salario superiore a quello realmente corrisposto, inserendo tali falsi conteggi nella documentazione contabile ufficiale della società.
B. Con sentenza inc. 72.2011.135 del 31 ottobre 2012, la Corte delle assise correzionali ha prosciolto IS 1 dall'imputazione di falsità in documenti. Contro tale sentenza il procuratore generale ha presentato, il 5 novembre 2012, annuncio di appello e poi, il 27 dicembre 2012, dichiarazione di appello. Preso atto dello scritto del 14 marzo 2013 con cui il procuratore generale ha dichiarato di ritirare l'appello, con decisione inc. 17.2012.192 del 21 marzo 2013 la Corte di appello e di revisione penale ha stralciato il procedimento dai ruoli.
C. In considerazione della sentenza di assoluzione passata in giudicato, IS 1 ha presentato, il 23 ottobre 2013, una “domanda di indennizzo” (art. 429 segg. CPP) alla Corte delle assise correzionali di Lugano, chiedendo il risarcimento delle spese di patrocinio legale (di fr. 22’487.75) e del danno economico (di fr. 155’186.–), oltre a un'indennità per torto morale (di fr. 12’000.–), per complessivi fr. 189’673.75, più interessi al 5% (su fr. 155’186.– dalla data dell'istanza, su fr. 12’000.– dal 17 luglio 2011, su fr. 22’487.75 dal 1° ottobre 2012), con protesta di ripetibili.
D. Con sentenza inc. 70.2013.24 del 17 marzo 2015, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha parzialmente accolto la “domanda di indennizzo”, condannando la Repubblica e Cantone Ticino a pagare a IS 1 l'importo di fr. 23’068.– (fr. 21’068.– per spese di patrocinio legale e fr. 2’000.– quale indennità per torto morale) oltre interessi del 5% dal 23 ottobre 2013, senza attribuire ripetibili.
E. Con “ricorso” del 7 aprile 2015, IS 1 ha chiesto a questa Corte che lo Stato del Canton Ticino sia condannato a rifondergli fr. 156’205.75, oltre a interessi del 5%, con protesta di ripetibili, e meglio:
– fr. 22’487.75,
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2012,
a titolo d'indennità per le spese di patrocinio;
– fr. 121’718.–, oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2013, a titolo di riparazione del danno economico (di cui fr. 90’282.–, ma almeno di fr. 83’600.–, quale “equa indennità”, fr. 30’875.– per “perdita di fatturato” e fr. 561.– per “spese vive”);
– fr. 12’000.–,
oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2011,
a titolo di riparazione del torto morale.
F. Con scritto del 14 aprile 2015, il procuratore generale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. La vertenza sottoposta all'esame di questa Corte è problematica sotto il profilo della sua ricevibilità. Dal gennaio 2011, il Codice di diritto processuale penale svizzero – diversamente dal cessato Codice di procedura penale ticinese (art. 317 segg., in particolare art. 320 CPP ticinese) – non prevede più una procedura separata (v. titolo ottavo e, in generale, la sistematica del Codice) per il riconoscimento di indennizzi e di riparazioni del torto morale a favore dell'imputato prosciolto. Per quanto criticabile possa apparire tale impostazione (con riguardo alle incombenze allegatorie e probatorie legate al danno economico e al torto morale comunque a carico del richiedente), essa comporta che anche dette pretese vanno decise contestualmente con la sentenza di merito, in questo caso quella assolutoria. La parte interessata deve, quindi, presentare le sue conclusioni anche su detti punti prima dell'emanazione della sentenza di merito. Eventuali contestazioni vanno proposte (e passeranno al vaglio del giudice) nell'ambito della procedura di appello o di reclamo contro la sentenza di merito emessa (art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b, 351 cpv. 1, 399 cpv. 4 lett. e e f; DTF 139 IV 201 consid. 5 e 140 IV 213).
In concreto, la litispendenza è cessata, il 21 marzo 2013, con lo stralcio della procedura di appello. Pertanto, le conclusioni dell'imputato (riguardanti l'onorario del patrocinatore, l'indennizzo per danno economico e la riparazione del torto morale) consegnate soltanto nel memoriale del 23 ottobre 2013 sono tardive, il diritto a farle valere essendosi, nel frattempo, irrimediabilmente perento (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 14 ad art. 429 CPP; v. anche l'art. 492 cpv. 5 dell'avamprgetto di Codice di procedura penale svizzero, del giugno 2001). Pertanto, il Tribunale penale cantonale – che non si è chinato sulla questione, nella decisione impugnata mancando ogni motivazione al riguardo – in luogo di istruire la procedura, avrebbe dovuto accertare d'ufficio l'esistenza di un impedimento a procedere (art. 329 cpv. 1 lett. c CPP), dichiarando irrito l'atto, e respingendo senza indugi le richieste di IS 1. In esito a tali considerazioni, questa Corte dovrebbe dichiarare il “ricorso” irricevibile, annullando la sentenza emessa dalla prima Corte. Se non che – eccezionalmente – questa Corte ritiene di dover comunque entrare nel merito della domanda di indennizzo.
Infatti, il cambiamento di
sistema imposto dal nuovo Codice per il Canton Ticino si è rivelato essere
gravido di conseguenze d'ordine procedurale e materiale, che non erano per
nulla così cristalline e prevedibili sin dalla sua entrata in vigore (v. anche Mini in: Bernasconi et al.,
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8
ad art. 429 CPP). Tant'è che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice,
i nostri tribunali cantonali penali – forse sulla scia della previgente
codificazione, ma anche alla luce dell'orientamento non univoco della dottrina
– hanno continuato a emettere giudizi di tassazione delle note dei
patrocinatori e di indennizzo per ingiusto procedimento, separati da quelli di
merito. Nel frattempo, tuttavia, il Tribunale federale ha avuto l'occasione di approfondire
la questione (DTF 139 IV 199).
In concreto, ritenuto che detta sentenza è stata emessa soltanto il 19 aprile
2013, ovvero posteriormente allo stralcio della procedura d'appello, in questa
sede si impone comunque un esame delle doglianze del richiedente, nell'ottica di
garantire un'effettiva tutela giurisdizionale e di evitare un'applicazione
sorprendente di norme giuridiche – in urto con un sentimento di giustizia – che
andrebbe a mero discapito della posizione e delle pretese dell'imputato
assolto. Ciò posto, si ripete, a titolo assolutamente eccezionale, questa Corte
ritiene di dover entrare nel merito delle censure presentate dal richiedente.
2. Secondo l'art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429–434 CPP.
Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, l'imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (nel senso del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un'assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP).
I. Indennità per le spese di patrocinio
3. Secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per prassi invalsa di questa Corte sotto l'egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati. Per stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 21 cpv. 2 LAvv (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all'15a cpv. 2 vLAvv, del 16 settembre 2002), secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (sentenze della Camera der ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all'art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984).
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici (posta, telefono ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l'avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell'incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze della Corte di appello e di revisione penale inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).
4. Il primo giudice ha ammesso quanto esposto nella nota dal patrocinatore, salvo ridurre la tariffa oraria dai fr. 300.– postulati a fr. 280.– orari, “ritenuto che la fattispecie in esame non presentava una complessità tale da giustificare il discostarsi dall'importo base di fr. 280.–” (sentenza impugnata, consid. 4.3).
Il richiedente postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 22’487.75, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2012. Chiede che gli venga riconosciuta la tariffa esposta di fr. 300.– orari, poiché adeguata alle complessità e alle “difficoltà accresciute” della vicenda trattata. Sostiene che nella sentenza impugnata non sarebbero stati considerati diversi aspetti, già indicati nella domanda di indennizzo. La ricerca giuridica sarebbe stata “più laboriosa e complicata di quanto usuale”, non esistendo “casi pregressi legati a reati di falsità in documenti ipotizzata su buste paga ritenute false in quanto non indicanti le ore straordinarie accumulate e/o indicanti un salario superiore a quello realmente corrisposto e allestite in vista di dissimulare l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nell'edilizia”. Andrebbe considerata, dipoi, la mancanza di prescrizioni per l'allestimento dei conteggi di busta paga. Si sarebbe resa necessaria la verifica della documentazione con le voci contabili, per provare la regolarità delle operazioni svolte dall'imputato, ciò che ha portato all'assoluzione dall'accusa di falsità in documenti. Sostiene che l'analisi dello storico dell'evoluzione di tutte le buste paga e di tutte le poste contabili della __________ ha permesso di dimostrare la corretta e costante registrazione e remunerazione di tutte le ore straordinarie lavorate dai dipendenti. Per far questo, continua il richiedente, sarebbe stato necessario padroneggiare cognizioni contabili e commerciali, come pure nozioni riconducibili all'edilizia e ai diversi contratti e convenzioni applicabili a tutela dei lavoratori impiegati in tale ambito.
a) Questa Corte ritiene che un avvocato penalista sperimentato non abbia bisogno di disporre di precendenti giurisprudenziali così specifici, potendosi ispirare alla nota linea giurisprudenziale del Tribunale federale riguardante il reato di falsità in documenti (v. ad esempio, DTF 118 IV 363 e, ancora, quanto indicato nella sentenza del Tribunale federale 6B_1179/2013 del 28 agosto 2014, consid. 2.1). Non si giustificano, quindi, ricerche giuridiche di particolare durata e difficoltà. Quanto alla mancanza di prescrizioni vincolanti per l'allestimento dei conteggi, va detto che l'attività di patrocinio necessaria consisteva nell'accertare se, in sostanza, era avvenuta (e come) la registrazione/contabilizzazione e la remunerazione delle prestazioni lavorative. Si tratta di verifiche, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, che un avvocato sperimentato nel diritto penale è in grado di svolgere, senza che debba disporre di conoscenze tecniche supplementari.
b) Sotto il profilo materiale e pratico, invece, va riconosciuto che le verifiche sui conteggi di salario e sulla contabilità hanno implicato un onere che non si esaurisce in un maggior (o minor) computo di ore di lavoro. Infatti, il numero delle persone coinvolte, dei certificati da verificare, dei flussi contabili e finanziari, con le relative correlazioni e implicazioni, permettono di connotare la fattispecie con un grado di complessità maggiore rispetto a “un caso di non particolare difficoltà”. Pertanto, con riguardo alle circostanze del caso concreto, non vi è motivo per non riconoscere l'importo di fr. 300.– orari, come postulato dal richiedente.
c) Tenuto conto di quanto esposto, l'indennità di patrocinio complessiva viene così stabilita:
onorario (ore 65.75 x fr. 300.–) fr. 19’725.–
spese fr. 1’097.–
IVA all'8% fr. 1’665.75
totale fr 22’487.75
Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, chiesti dal 1° ottobre 2012, si rinvia a quanto verrà esposto più oltre (v. sotto, consid. 13).
II. Indennità per il danno economico
5. Giusta l'art. 429
cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subìta a causa
della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,
comprese le spese di viaggio (Messaggio citato, pag. 1231; Mini in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2014, n. 3 ad art. 429).
Per “partecipazione necessaria al procedimento” s'intende la partecipazione
obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti
procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, Dipartimento federale di giustizia e
polizia, Ufficio federale di giustizia, Berna giugno 2001, pag. 287; Mini, ibidem). Possono entrare in
considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto
di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al
procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o
di sicurezza. Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un
nesso di causalità naturale e adeguato tra la partecipazione necessaria al
procedimento penale e il danno (Mini
in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Wehrenberg/Frank
in: op. cit., n. 24 ad art. 429; sentenza del Tribunale federale 1B_484/2012
del 17 ottobre 2012, consid. 2.3), per la cui valutazione ed estensione sono
applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 segg. CO (Mizel/Rétornaz in: op. cit., n. 41 ad
art. 429; Wehrenberg/Frank in: op.
cit., n. 25 ad art. 429).
6. Ritenuto che la __________ (secondo la documentazione fiscale prodotta con scritti 23 dicembre 2014 e 18 febbraio 2015) configura un'entità giuridica a sé stante, la prima Corte ha negato a IS 1, suo azionista unico, la legittimazione attiva all'azione.
Inoltre, ha rilevato che in base ai dati forniti dall'istante non è possibile ricondurre la flessione del fatturato (ricavi, v. doc. H) della società al procedimento penale, ritenuto che la società presentava, nel secondo semestre del 2011 (fr. 267’276.50) e nel primo semestre del 2012 (fr. 251’079.–), un fatturato sostanzialmente invariato rispetto a quello del primo trimestre 2011 (fr. 261’667.–). Quanto alla diminuzione del fatturato nel secondo semestre del 2012 (fr. 201’241.89) e nel primo trimestre del 2013 (fr. 173’772.80), essa è intervenuta a distanza di tempo dalle notizie apparse sui media (a metà luglio 2011 e persino posteriormente al proscioglimento dell'istante avvenuto nell'ottobre 2012), e non sarebbe in nesso causale con il procedimento penale. Questa conclusione si imporrebbe anche in relazione alle le tre disdette, versate agli atti, inoltrate dai clienti della società, prive di riferimenti con il procedimento penale avviato nei confronti di IS 1. Da cui il mancato riconoscimento dell'importo di fr. 90’282.– (sentenza impugnata, consid. 5.3).
IS 1 postula il versamento di fr. 121’718.– (di cui fr. 90’282.–, ma almeno di fr. 83’600.–, per il danno economico derivante dalla perdita di clientela e di fatturato della __________ da lui detenuta, di fr. 30’875.– per la perdita di tempo dedicato al procedimento penale e di fr. 561.– per spese vive) oltre a interessi al 5% dal 23 ottobre 2013.
A suo dire, il “legame indissolubile” tra la parte di stipendio variabile e il profitto stesso della società legittimerebbe il richiedente a far valere i mancati introiti della stessa, quale conseguenza diretta del suo minor guadagno a fine anno, che si ripercuote, nella sua titolarità di azionista unico, anche sui mancati dividendi causati dalla cattiva pubblicità e su un minor valore del pacchetto azionario della società. Il richiedente ritiene che, nelle conseguenze, vi sarebbe disparità di trattamento con il professionista che lavora come ditta individuale, ipotizzando il ricorso al principio della trasparenza “già applicato in ambito fiscale”, ritenuto che, a suo dire “la forma giuridica di una struttura non deve essere discriminante e penalizzante per l'esercizio dei diritti civili e penali che competono al singolo”.
a) Legittimato a far valere il danno è l'imputato, nel senso dell'art. 111 CPP e non un terzo (Wehrenberg/Frank in: op. cit., n. 8 ad art. 429). Un eventuale danno economico della società va considerato, dal punto di vista del richiedente, un mero danno indiretto (v. già sentenza CRP inc. 60.2008.66 del 3 settembre 2008) e, per tale motivo, non è risarcibile nell'ambito di questa richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP, che concerne il procedimento penale subìto dal richiedente.
b) Ai fini della legittimazione processuale non soccorre nemmeno il principio della trasparenza. Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, detto principio può essere fatto valere – peraltro in ambito societario o fiscale, ma non penale (salvo il caso, qui non applicabile, della legittimazione del procuratore pubblico nell'ambito dell'art. 222 CPP, v. DTF 137 IV 87 e 137 IV 22) – unicamente da terzi, mentre l'azionista unico deve assumere le conseguenze della forma organizzativa (societaria) da lui scelta (DTF 97 II 293 consid. 3). In definitiva, la richiesta non merita tutela giuridica in questa sede.
7. Il richiedente contesta, dipoi, che sulla base dei dati forniti dall'istante non sia possibile ricondurre la flessione del fatturato della società al procedimento penale. I mandati per la gestione corrente e di tenuta della contabilità delle aziende sarebbero “annuali e continuativi”, rinnovandosi di anno in anno. Alla disdetta del mandato a metà anno osterebbero motivi di ordine pratico e di opportunità che impongono ai clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto. A metà luglio 2011 sono apparse le notizie relative al procedimento penale sulla stampa e la clientela le ha recepite, ma la gestione contabile e corrente per l'anno 2011 era in corso e il mandato alla società era già stato rinnovato con l'inizio dell'anno. Entro il 30 giugno 2012 la società ha emesso la chiusura delle registrazioni per il 2011 e le fatture per tali mandati. Così si spiegherebbe che il fatturato nel primo semestre 2012 è rimasto invariato. Di contro, nel 2012 le disdette sarebbero state “parecchie e continue”, con conseguente diminuzione del fatturato che si è protratta nel 2013. Il richiedente ritiene che tale diminuzione sia imputabile al procedimento penale nella misura del 40%. In sintesi essa viene quantificata in fr. 90 282.–, di cui fr. 30 650.– nel 2012 (pari al 40% di fr. 76 622.91) e fr. 59 632 nel 2013 (pari al 40% di fr. 149 080.–).
Il danno economico sarebbe giustificato – continua il richiedente – anche quale quantificazione “prudenziale” della perdita di valore subita dall'intero pacchetto azionario della società, a suo dire maggiore dell'importo preteso, dovendosi calcolare un coefficiente di moltiplicazione al fatturato annuo della società. Infine, la disdetta dei mandati sarebbe stata data in modo “laconico” senza indicare i motivi che ne stanno alla base, ragione per cui una prova diretta che la disdetta è riconducibile al procedimento penale “non esiste”.
a) La flessione di fatturato della __________ non è un danno diretto dell'imputato, ma si tratta di un danno della società, che non entra in considerazione in questa sede (v. sopra, consid. 6).
b) Le disdette “parecchie e continue” prodotte agli atti sono soltanto tre. Nella prima disdetta si legge di contabilizzazione fino al 30 giugno 2011 (con continuazione delle “registrazioni dal 1° luglio 2011”; doc. P.1). La seconda disdetta riguarda la rescissione di un contratto di locazione 31 giugno 2011 per la fine del 2012 e per motivi di “nuova sede operativa” (doc. P.2). La terza disdetta, per fine marzo 2013, prevede la consegna di dati riguardanti “il resoconto 2012 con i tre mesi successivi, vale a dire: gennaio, febbraio e, per quanto possibile marzo 2013” (doc. P.3). Ciò posto, non è questione di disdette date in modo “laconico”, ma nemmeno di mandati “continuativi” e annuali” o di “motivi di ordine pratico e di opportunità che impongono ai clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto”. Inoltre la pubblicazione sul __________ della domenica, risalendo al 17 luglio 2011 (doc. L), è successiva alla prima disdetta (doc. P.1) ed è priva di ogni congruenza temporale con le altre due (doc. P.2 e P.3). La sentenza della prima Corte resiste, pertanto, alle critiche del richiedente.
c) Inoltre, a ben vedere, se è vero che nel periodo considerato si può parlare di una tendenza alla flessione del numero dei clienti e dell'entità dei singoli mandati, non risulta – e il richiedente non rende nemmeno verosimile – che ciò sia riconducibile, nella misura del 40%, al procedimento penale.
Dalle tabelle clienti (doc. M, N e O) si evince soltanto che, nel periodo gennaio 2011 fino a settembre 2013, su un totale di 105 clienti, la società ha perso l'introito di circa 31 clienti (di cui circa 14 nel 2012 e circa 17 nel 2013), acquisendone però quello di circa 21 clienti (di cui circa 11 nel 2012 e circa 13 nel 2013, senza considerare gli ultimi 3 mesi dell'anno 2013), anche se con mandati meno cospicui.
Per
quanto riguarda il mandato della ___________, fatturato a fr. 54’892.25 nel
2011 e fr. 10’051.15 nel 2012 (v. anche il precetto esecutivo del 30
aprile 2012 della __________ alla __________, Lugano doc. V), la perdita del
medesimo rientra nel rischio aziendale della __________ e non giustifica alcun
indennizzo ex art. 429 CPP, trattandosi proprio della società coinvolta negli accertamenti
penali svolti anche contro i due autori condannati penalmente per ripetuta
usura (v. sentenza inc. 72.2011.135 del 31 ottobre 2012), mandato che con ogni
verosimiglianza si sarebbe fortemente ridimensionato, rispettivamente che la
società avrebbe perso o disdetto, anche se il richiedente non fosse stato imputato
nel procedimento penale.
Considerato, dipoi, che in una decina di casi si registrano anche importanti
aumenti di entrate, mentre in almeno cinque casi i mandati persi si situano,
anche ampiamente, sotto i fr. 1’000.– annui di valore l'uno, senza
trascurare il sopra evidenziato e non certo trascurabile turn over nel
portafoglio dei clienti, assumere che in assenza del procedimento penale, il
rapporto di affari con i clienti che hanno rescisso il mandato si sarebbe
perpetuato nel tempo, è tutto fuor che certo e può essere lasciato solo al
campo delle ipotesi.
d)
Di contro, potrebbe insorgere all'imputato prosciolto un danno diretto in caso
di perdita di salario, di bonus, di dividendi e di valore azionario.
In concreto, tuttavia, la perdita di valore azionario non è sostanziata e va
respinta di primo acchito, il richiedente limitandosi a proporre una quantificazione
“prudenziale” con una modalità di calcolo della perdita di “valore”, tutta propria
e teorica, per nulla ossequiosa degli oneri di allegazione e di prova che gli
incombono. Ciò, già senza considerare la questione, ancora tutta da sostanziare,
della riconducibilità di un'eventuale perdita di valore del pacchetto azionario
al procedimento penale. Pertanto, la sentenza del primo giudice resiste alle
critiche del richiedente.
8. Il richiedente postula il risarcimento del mancato guadagno, a causa dei minori introiti affluiti nelle casse della società. A fronte di un reddito di fr. 131’000.– nel 2010, come esposto nella dichiarazione delle imposte, nel 2011 IS 1 “ha deciso di rinunciare a parte del suo stipendio variabile (bonus)” (memoriale punto 4.3, pag. 8 in fondo), riducendosi il reddito a fr. 100’000.– annui (meno fr. 31’000.–). Nel 2012 “si è ridotto” il reddito a fr. 121’000.– (meno fr. 10’000.–) e nel 2013 a fr. 89’000.– (meno fr. 42’000.–).
Il danno per gli anni 2011-2013 sarebbe di fr. 83’000.–, a cui si aggiungerebbero anche fr. 126’000.– (fr. 42’000.– all'anno per il periodo 2014-2016), per i mandati non ancora “rientrati”. Applicando una percentuale del 40%, a suo dire riconducibile al procedimento penale, il resto essendo imputabile alla congiuntura, la pretesa verso lo Stato assommerebbe a fr. 83’600.–.
a) Come visto poc'anzi (v. sopra, consid. 7) il richiedente non ha provato che, senza il procedimento a suo carico, la cifra d'affari della società sarebbe stata superiore, ma nemmeno ha reso verosimile a quanto assommi e come vada calcolato il credito di salario, anche quello “variabile”, da lui esigibile nei confronti della società, ciò che era allegabile e dimostrabile, anche contabilmente e fiscalmente, senza particolari difficoltà.
A parte il fatto che, in realtà, il salario percepito nel 2012, nonostante il procedimento, è maggiore rispetto a quello del 2011, la richiesta di risarcimento per mancato guadagno lascia però perplessi. Infatti, il richiedente afferma di aver rinunciato a parte del suo stipendio. A fronte di una rinuncia al salario – e quindi anche al credito di salario (o di bonus variabile) verso la società – non si vede come egli possa ora avanzare pretese nei confronti dello Stato. Detta rinuncia interrompe il rapporto di causalità adeguato tra un eventuale danno e il procedimento penale, con la conseguenza che nulla può essere dovuto a tale titolo sulla base dell'art. 429 CPP (Wehrenberg/Frank in: op. cit., n. 9 ad art. 429).
b) Per quanto riguarda un eventuale risarcimento del danno ipotetico, la pretesa non trova tutela, bastando constatare che il danno non è stato provato nemmeno per il passato (durante il procedimento penale), e che il richiedente è stato attivo professionalmente senza interruzioni, e lo è tuttora. In mancanza di sufficienti elementi di prova a sostegno di un danno patito e della sua imputabilità al procedimento penale subìto, non occorre diffondersi oltre in proposito.
9. Il richiedente postula un'indennità a copertura del danno economico sorto a seguito della necessaria partecipazione al procedimento, di fr. 30 875.– per la perdita di fatturato (avendo dedicato 123.5 ore di lavoro a fr. 250.– l'una, tariffa che espone alla clientela della società) e di fr. 561.– per le spese vive. La prima posta di danno si riferirebbe a una perdita di guadagno pari alla perdita di fatturato, ritenuto che le spese vive e i costi fissi della società (affitto, materiale d'ufficio, segretaria, allacciamenti ecc.) sarebbero sostanzialmente lineari e sempre gli stessi, sia che IS 1 “lavori 123 ore in più”, sia che egli ne lavori “123 in meno”. Quanto alla seconda posta di danno si tratterebbe di spese che “corrodono il guadagno di IS 1 per un importo pari al loro valore”, in quanto “aumentano i costi e corrodono l'utile finale”, utile che costituisce il guadagno complessivo del richiedente.
a) La prima Corte ha ritenuto che il richiedente, attivo in seno alla __________ quale dipendente che percepisce un regolare stipendio, non abbia comprovato e nemmeno allegato di aver subito una decurtazione di salario a causa di sue assenze dovute al procedimento penale, rispettivamente che abbia dovuto prendere vacanza durante le ore di assenza, da cui il mancato riconoscimento di un danno economico in relazione alla sua partecipazione al procedimento penale. Stesso esito è stato riservato alle spese vive richieste, il richiedente non avendo dimostrato che siano state sostenute da IS 1 personalmente e non dalla società, come sembrerebbero invece indicare alcune delle voci esposte, segnatamente “cancelleria” e “incarto” (sentenza impugnata, consid. 5.4).
b) Osservato
che il richiedente non si confronta con le motivazioni della prima Corte, sulla
pretesa riguardante le spese vive non rende nemmeno verosimile l'affermazione
secondo cui “l'utile finale [della società] costituisce il guadagno complessivo
del qui richiedente”, nulla attestando in causa, nelle debite modalità, tale
fatto.
Sulla pretesa riguardante la perdita di fatturato, non spiega come giunge ad
affermare che il lavoro sarebbe calato del 40% per motivi riconducibili al
procedimento penale, il giudice non avventurandosi in stime, senza disporre di
elementi fattuali sufficientemente concreti e tangibili.
In tali circostanze, non si vede come egli possa pensare di caricare allo Stato
(anche solo parzialmente) costi di gestione della struttura societaria, ritenuti
necessari per la continuazione generale della sua attività. Se tali costi si
impongono per far funzionare la società, allora rientrano nel rischio assunto
con il modello di business scelto, e restano a carico della società, a prescindere
dal procedimento penale, tanto più se subìto soltanto dall'imputato. Peraltro,
l'entità delle ore esposte dal richiedente (123.5) dedicate “al procedimento
penale”, lascia oltremodo perplessi, se già si pensa al numero elevato di ore (65.75¸
v. sopra, consid. 4) riconosciuto al patrocinatore nella sua nota professionale.
c) Quanto alla non sostanziata richiesta di indennizzo per il “minor valore” delle azioni, già si è detto poc'anzi (v. sopra, consid. 7d). Anche la pretesa di rifusione della perdita di “dividendo”, di cui nulla di preciso è dato di conoscere, segue la medesima sorte. In definitiva, le censure ricorsuali vanno respinte.
III. Riparazione del torto morale
10. Secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale. Questa è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (messaggio citato, pag. 1231). L'accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un'indennità per torto morale unicamente se prova – o rende almeno verosimile – che, a seguito dell'esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 429 CPP; sentenza CRP inc. 60.2010.210 del 29 novembre 2010; Rep. 1998 n. 126 nota 5).
Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, essa è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; DTF 113 Ia 177 e rif., 113 Ib 155; Rep. 1973 pag. 229). L'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.
È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (sentenza del Tribunale federale 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
11. La prima Corte ha rilevato che IS 1 non è stato oggetto di provvedimenti ristrettivi della libertà personale. Tuttavia, considerata la risonanza mediatica data al procedimento penale e ritenuto in particolare che i media avevano riportato dell'arresto del titolare della __________ e che alcuni media avevano indicato – erroneamente – trattarsi di IS 1 (che aveva prontamente smentito la notizia tramite un comunicato stampa), ha ritenuto giustificato riconoscere un importo di fr. 2’000.– quale indennità per torto morale.
Il richiedente postula che sia riconosciuta un'indennità per torto morale di fr. 12’000.–, ritenuto che la prima Corte, pur dando atto delle circostanze mediatiche della risonanza del procedimento penale (che ha portato i terzi a credere che egli fosse stato tratto in arresto) avrebbe apprezzato in modo errato il torto morale subìto, accordandogli un risarcimento minimo, quasi simbolico, di fr. 2’000.–. Sostiene che la vicenda “__________” ha avuto un'eco mediatica ben maggiore a quella che segue di regola un procedimento penale ordinario, ciò che ha minato la sua reputazione professionale e il suo fatturato (doc. L). Il procedimento è iniziato nella primavera 2011 e “perdura ancora oggi”. Anche a seguito della “domanda di indennità” si tornerà a parlare del “fiduciario assolto nel procedimento penale __________ di __________”.
a) Così argomentando, il richiedente non spiega per quale motivo l'importo di fr. 2’000.– sarebbe anche solo discutibile, la prima Corte avendo tenuto conto degli elementi indicati dal richiedente. Dagli atti non risulta che la vicenda penale del richiedente abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente pubblica cagione di un danno, alla sua immagine personale e professionale, maggiore rispetto a quanto considerato dalla prima Corte.
Per quanto riguarda gli effetti riconducibili al procedimento penale nei confronti del richiedente, egli ha prodotto un articolo apparso sul __________ della domenica del 17 luglio 2011, a cui, tuttavia, ha potuto replicare prontamente, inviando una missiva a diversi media (__________, __________, __________, __________, __________, v. doc. L). Per il resto, il richiedente non ha prodotto ulteriori elementi. Detto in altri termini, egli non ha reso verosimili ulteriori strascichi dell'eco mediatica (riguardante la “__________”, quale “__________”), sulla sua reputazione personale o professionale. Tutto sommato, è ben possibile accertare che l'eco mediatica sul richiedente ha avuto effetti piuttosto puntuali e limitati nel tempo, andando ben presto a scemare.
Sotto questo profilo, la richiesta si rivela irricevibile e infondata.
b) Occorre por mente al fatto, dipoi, che il rischio di un danno di immagine era già insito nel tipo di attività della __________, e nei suoi possibili impatti nel pubblico. L'operato degli autori di reato, poi condannati, avrebbe in ogni modo – a prescindere dal procedimento penale contro il richiedente – prodotto effetti nocivi alla reputazione della __________, e quindi – di riflesso – del richiedente in quanto amministratore unico, prima, e presidente del suo Consiglio d'amministrazione, poi, tenuto a obblighi di organizzazione e vigilanza (art. 716a CO).
c) Aggiungasi che un conto è la falsa notizia dell'arresto e un altro conto è un arresto che si rivela poi essere ingiustificato a causa dell'assoluzione dell'imputato. Quest'ultimo caso giustifica un'indennità per torto morale (SJ 1918 pag. 73, 75 citato da Brehm in: Berner Kommentar, Art. 41-61 OR, Allgemeine Bestimmungen: Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Berna 2013, n. 63 ad art. 49 CO). Di contro, la pubblicazione della falsa notizia dell'arresto rientra prima di tutto nella sfera di responsabilità del medium interessato e non è addebitabile al procedimento penale, né allo Stato, né ai suoi organi. Facendo difetto, quantomeno, il presupposto del rapporto di causalità adeguato (interrotto dall'operato di un terzo, ovvero il medium responsabile della pubblicazione), la pretesa di un'indennità per torto morale nei confronti dello Stato a causa della falsa pubblicazione non merita tutela in questa sede.
d) Ciò posto, rimarrebbe che, in realtà, la citazione del nome dell'imputato sui media si risolve in una lesione della personalità che non eccede quanto un qualsiasi cittadino implicato in una procedura penale è tenuto a sopportare senza corresponsione di indennità. Questa Corte, ritenuto che la “__________” non è sufficientemente rilevante, non ravvisa l'esistenza del presupposto della grave violazione della personalità, per il fatto che l'imputato abbia subìto il procedimento penale. Pertanto, vista la quantificazione – finanche generosa, come spiegato – dell'indennità per torto morale operata dalla prima Corte, la richiesta di una maggiore indennità per torto morale va respinta.
12. Concludendo, rispetto a quanto accordato in prima sede (v. sopra, lett. D) le pretese di IS 1 per titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse nei seguenti limiti:
indennità per le spese di patrocinio fr. 22 487.75
indennità per il danno economico fr. -.–
riparazione del torto morale fr. 2 000.–
totale fr. 24 488.75
13. Il richiedente postula
la decorrenza di interessi al 5%, sull'importo dovuto a titolo di riparazione
del torto morale dal 17 luglio 2011 (ovvero dalla data delle prime
pubblicazioni e annunci sui media locali) e sull'importo dovuto a titolo di
spese di patrocinio, dal 1° ottobre 2012 (ovvero la “data media di scadenza”
del periodo di lavoro dal 5 settembre 2011 al 23 ottobre 2013).
La prima Corte – a fronte di una richiesta di “interessi al tasso legale” – ha
stabilito la decorrenza di interessi moratori in applicazione degli art. 102 e
104 CO, dalla prima interpellazione agli atti ovvero dall'introduzione
dell'istanza in data 23 ottobre 2013.
a) Se
non che, trattandosi di pretese ex art. 429 CPP, non si tratta di attribuire interessi
di mora, bensì interessi ex art. 73 CO (Schadenszins, intérêt
compensatoire; Brehm in:
Berner Kommentar, op. cit, n. 97 segg. ad art. 41 CO; Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a
tort, in: FZR/RFJ 2007 pag. 390; Thévenoz
in: Thévenoz/Werro (curatori), Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea
2003, n. 3b ad art. 104 CO).
b) L'interesse
compensatorio ha lo scopo di porre il danneggiato nella situazione patrimoniale
in cui si troverebbe se il danno, rispettivamente le conseguenze economiche ad
esso connesse, fossero state riparate il giorno della commissione dell'atto
illecito. L'interesse, il cui tasso è di principio del 5% (art. 73 al. 1 CO; DTF
122 III 53 consid. 4b), è dovuto a partire dal momento in cui le conseguenze
economiche si sono prodotte e decorre fino al pagamento dell'indennità (DTF 139
V 176 consid. 8.1.2 e riferimenti). Contrariamente all'interesse moratorio,
l'interesse compensatorio non necessita di un'interpellazione da parte del
creditore (fur semper in mora).
Entrambi i tipi di tasso non possono essere richiesti cumulativamente, ritenuto
che svolgono la medesima funzione. Nemmeno vi è motivo di addizionare al danno
(ex art. 41 CO) gli interessi (del danno) maturati fino al momento del giudizio
di ultima istanza cantonale, per poi computare ancora degli interessi di mora,
né in caso di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale. In entrambe le
tipologie di responsabilità appare opportuno, quindi, calcolare interessi
lineari sul capitale fino al pagamento, senza tenere conto di interessi su
interessi, anche nell'ambito dello stesso processo, e ciò a causa del divieto
dell'anatocismo (DTF 131 III 24 consid. 9.4, 134 III 496 consid. 4.5.4; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO
annotés, 9a edizione, Berna 2013, ad art. 105 cpv. 3 CO).
c) Ciò posto, in concreto e come chiesto dal richiedente, appare sostenibile far decorrere l'interesse compensatorio da una data media di scadenza, ovvero dal 1° ottobre 2012 (v. sentenza del Tribunale penale federale inc. SK.2012.47 del 13 giugno 2013, consid. 3.6; v. anche Baumann/Corboz, op. e loc. cit.).
d) Per quanto riguarda il torto morale, secondo prassi elvetica, il danneggiato potrebbe scegliere tra un'indennità per torto morale calcolata al giorno della lesione, più interessi compensatori, oppure cifrata al giorno della sentenza, ma senza interessi compensatori (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.4 del 23 aprile 2014, consid. 8.2; Brehm, op. cit., n. 94 segg. ad art. 47 CO; sul tema generale v. DTF 129 IV 149 consid 4.1 segg.). Infatti, una pretesa può maturare interessi soltanto se è esigibile.
In concreto, la richiesta del richiedente di un'indennità più interessi dal 17 luglio 2011 non contrasta con i metodi di computo indicati dalla citata giurisprudenza e dottrina, e merita tutela in questa sede. Pertanto, dalla data indicata, considerata dal richiedente come data della lesione, vanno fatti decorrere interessi al tasso del 5%, fino al pagamento dell'importo dovuto (DTF 131 III 24 consid. 9.4).
14. Le parti sostengono le spese della presente procedura nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). In sede ricorsuale, al netto di quanto già ottenuto in primo grado, IS 1 ha avanzato pretese per fr. 135’170.20 più interessi, ottenendo ragione per fr. 1’420.20. Egli soccombe perciò nella misura del 99%. Ora, se una parte richiedente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addebitate se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali (art. 428 cpv. 2 lett. b CPP). Prevalendo per solo l'1%, oltre che per le modalità di computo degli interessi, che è una questione trascurabile trattandosi di un accessorio della pretesa principale, la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr. 1’200.–, gli viene addebitata integralmente. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 – assolto dall'imputazione di falsità in documenti con sentenza del 31 ottobre 2012 della Corte delle assise correzionali, Lugano – i seguenti importi:
indennità per le spese di patrocinio fr. 22’487.75
riparazione del torto morale fr. 2’000.–
totale fr. 24’487.75
oltre
interessi al 5%, dal 1° ottobre 2012 su fr. 22’487.75 e
dal 17 luglio 2011 su fr. 2’000.–.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese complessive fr. 200.–
fr. 1’200.–
sono posti a carico di IS 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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4. Comunicazione:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.