Incarto n.
17.2015.5+6

Locarno

10 agosto 2015/im

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Attilio Rampini e Francesca Lepori Colombo

 

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata a seguito degli annunci 18 novembre 2014, rispettivamente 9 febbraio 2015 e confermati con dichiarazioni d’appello

 

 

27 gennaio 2015 dal

procuratore pubblico AP 1

 

e

 

9 febbraio 2015 da

PC 1

rappr. dall’avv. RC 1

 

 

contro la sentenza emanata il 18 novembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di

 

 

IM 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto che:         A.   Con atto di accusa 131/2012 del 18 dicembre 2012, il PP ha imputato a IM 1 i seguenti reati:

 

                                         -  atti sessuali con fanciulli per avere,

                                             nel fine settimana dal 3 al 5 luglio 2009, in occasione dell’esercizio del diritto di visita, a __________, in via __________, presso la sua abitazione, nella stanza da letto della figlia minorenne PC 1 nata il 3 dicembre 1996, compiuto atti sessuali su di lei,

                                             e meglio per avere,

                                             dopo essersi sdraiato sul letto in cui giaceva la figlia, dodicenne al momento dei fatti, toccato sopra e sotto le mutande il pube e le grandi labbra di lei, masturbandosi nel contempo;

 

                                         - coazione per avere,

                                             nel fine settimana dal 3 al 5 luglio 2009, in occasione dell’esercizio del diritto di visita, a __________, in via __________, presso la sua abitazione, usato minaccia di grave danno contro una persona,costringendola a omettere un atto, e meglio per avere costretto la figlia minorenne PC 1 a non dire a nessuno che l’aveva toccata nelle parti intime così come descritto al punto n.1, minacciandola, in caso contrario, di allontanarla da sua madre adducendo di farla ricoverare in manicomio.

 

                                  B.   Con sentenza 18 novembre 2014, la Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 da tutte le imputazioni (punto 1. del dispositivo), ha accolto la sua richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP (punto 2. del dispositivo) mentre ha respinto la richiesta di indennizzo presentata dall’AP (cfr consid. 35 della sentenza impugnata e punto n. 3 del dispositivo in cui, erroneamente, l’AP viene rinviata al foro civile).

 

                                  C.   La sentenza di primo grado è stata impugnata sia dal PP che dall’AP.

                                         Il PP, con dichiarazione d’appello 27 gennaio 2015, ha chiesto che IM 1 venga riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, che venga condannato alla pena detentiva di 20 mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale (con un periodo di prova di 2 anni) e, infine, che venga accolta l’istanza di risarcimento presentata dall’AP (fr. 10'000.- per torto morale e copertura delle spese di patrocinio).

                                         L’AP, con dichiarazione di appello 9 febbraio 2015, ha chiesto la conferma dell’atto di accusa.

 

                                         Le parti non hanno presentato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 29 luglio 2015 durante il quale:

 

                                         - la procuratrice pubblica - dopo avere precisato che la contestazione del dispositivo n. 6 della sentenza di primo grado non si riferisce alla tassazione della nota d’onorario in quanto tale bensì al fatto che i costi di patrocinio dell’AP siano stati posti a carico dello Stato - ha chiesto che l’imputato sia riconosciuto autore colpevole dei reati imputatigli e condannato ad una pena detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

                                         - la patrocinatrice dell’AP - dopo aver precisato di non impugnare il dispositivo n. 4 della sentenza di primo grado - si è associata alle richieste della PP e ha chiesto che venga accolta la sua istanza di indennizzo tendente alla rifusione dei costi di patrocinio, nonché al riconoscimento di un’indennità per torto morale quantificata in fr. 10'000.-;

 

                                             Ne discende che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 4 della sentenza 18 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali è passato in giudicato.

 

                                         - il patrocinatore di IM 1 ha chiesto il proscioglimento integrale dell’imputato e l’accoglimento dell’istanza di indennizzo prodotta seduta stante, tendente alla rifusione dei costi di patrocinio (fr. 23'112.75), nonché al riconoscimento di un’indennità per torto morale quantificata in fr 3'000.-;

 

 

ritenuto        

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi e al , Commentario CPP, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                                   3.   Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).

La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   4.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

                                         Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

 

Vita e precedenti penali dell’appellante

 

                                   5.   Sulla vita di IM 1 si rinvia a quanto riportato nei considerandi 1 e 2 della sentenza impugnata (pag 7 e 8).

                                         Al dibattimento d’appello, IM 1 ha precisato che, alle informazioni contenute in tali considerandi, egli non ha nulla da aggiungere, la sua situazione lavorativa e personale essendo sostanzialmente immutata.

 

                                   6.   IM 1 ha un solo precedente: il 13 dicembre 2004 egli è stato condannato alla pena detentiva di 20 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, per infrazioni alla LCStr (ebrietà al volante, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e infrazione LCStr; cfr. doc. TPC 21 e AI 8.1. con DA allegato).

 

 

 

 

 

Episodio del 2006

 

                                   7.   Va, qui, annotato - come già fatto dal primo giudice - che, nel corso del 2006, la moglie di IM 1 lo ha accusato di avere abusato della figlia. Concretamente, il rimprovero - che gli era stato rivolto dalla madre di PC1 nel corso di un’udienza che si teneva di fronte al pretore di Bellinzona nell’ambito della procedura di divorzio (che si è, poi, conclusa soltanto il 28 ottobre 2009) - ha portato alla sospensione del diritto di visita del padre, che è stato poi ripristinato soltanto nel corso dell’estate 2007, dopo che una perizia sulla famiglia __________ (ordinata dal pretore e affidata al dipl. psic. __________) aveva concluso che:

 

  In merito all'episodio nel quale il papà avrebbe toccato PC1 sui genitali durante la doccia, a più riprese ma non recentemente, il vissuto della bambina contrasta con quanto riferito dal padre. Mentre per la bambina l'intervento paterno sarebbe stato intrusivo e con una connotazione sessuale (che PC1 lo viva in questo modo è confermato dal fatto che si vergogna molto raccontandomelo), per il padre si sarebbe trattato di una semplice esigenza igienica. (...) Purtroppo non è possibile fare una scelta fra queste due ipotesi con una certezza assoluta. Questo è un limite che la scienza psicologica, al contrario delle scienze esatte, non può eludere. Tuttavia, diverse indicazioni mi sembrano giocare in favore della seconda ipotesi.

(...) In effetti, la realtà dell'abuso, pur non potendo essere chiaramente smentita, non sembra confermata da tutta una serie di osservazioni. (...) l'atteggiamento contraddittorio della mamma, che fino al mese scorso era disposta a lasciare PC1 dal papà per dei periodi prolungati, sembra implicitamente confermare una certa fiducia nella qualità dei rapporti fra padre e figlia. Inoltre, malgrado le paure della madre durino ormai da diversi anni, non ne ha quasi mai parlato a nessuno, o perlomeno non ha mai insistito affinché si facesse chiarezza già negli scorsi anni. (...) Anche l'osservazione degli incontri sorvegliati padre e figlia non ha mostrato delle indicazioni che vanno nel senso di una perturbazione della relazione. E’ stata tutt'al più confermata una certa invadenza nella relazione padre-figlia delle ansie materne. Infine, il pediatra non ha mai verificato alcun segno di violenza o abuso. (...) In questo senso si può ragionevolmente ritenere che la mamma abbia per certi versi travasato nella figlia le proprie ansie in merito al costante rischio di abuso sessuale, ciò che ha creato nella bambina una sorta di "predisposizione" ad interpretare in modo errato degli atteggiamenti paterni non necessariamente motivati da intenzioni perverse (perizia del 19.02.2007, p. 13-15, Al 14)” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 11)

 

Dopo il suo ripristino, il diritto di visita è stato esercitato dal padre senza che sorgessero problemi di sorta per i successivi 2 anni e mezzo (per maggiori dettagli su questa vicenda, si rinvia, in applicazione dell’art 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 4, 5 e 6, pag. 9 - 12 della sentenza impugnata).

 

 

Inchiesta

 

                                   8.   Il 24 novembre 2009, PC 1 cercò di parlare con il pretore che si era occupato del divorzio dei genitori. Non riuscendovi, si rivolse all’avv. __________ che aveva patrocinato la madre nella procedura di divorzio e, poi, a __________, lo psicologo che aveva effettuato la perizia di cui s’è detto.

                                        

                                         Con scritti 25 novembre 2009, i due professionisti si rivolsero alla CTR di Bellinzona.

                                         L’avv. __________ segnalava “sospetti di abusi su PC1 da parte del padre” e chiedeva, oltre che “l’immediata sospensione del diritto di visita”, anche che venisse “fatto ordine al padre di non avvicinarsi alla figlia ovunque quest’ultima si trovi” (allegato ad AI1.1.).

                                         Lo psicologo __________, dal canto suo, segnalava che la ragazza gli aveva detto di “non volere più nessun contatto con il padre” poiché questi era stato “più volte aggressivo con lei” e aveva avuto, con lei, degli “atteggiamenti a sfondo sessuale”. L’operatore concludeva ribadendo che PC1 desiderava “in primo luogo” l’interruzione dei “contatti con il padre” (allegato ad AI1.1.).

 

                                         Il 27 novembre 2009, la CTR segnalava il caso al MP.

                                         Il 1° dicembre 2009, la CTR scriveva al MP rilevando come il caso fosse urgente:

 

  veniamo costantemente sollecitati dalle parti in quanto il prossimo fine settimana sarebbe previsto, così come da sentenza di divorzio, il diritto di visita tra PC1 e il padre” (allegato ad AI 1.1.).

 

                                         PC 1 è stata sentita dagli inquirenti per la prima ed unica volta il 3 dicembre 2009 (AI 6.2.).

                                         IM 1 è stato interrogato, per la prima volta, dagli inquirenti il giorno successivo.

                                         Egli è stato subito arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 18 dicembre 2009, giorno in cui è stato rilasciato senza (come indicato dai primi giudici) “ulteriori misure limitative della libertà” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13).

 

                                         Dall’avvio dell’inchiesta, IM 1 non ha più avuto alcun contatto con la figlia (cfr. allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2). Al riguardo, al dibattimento d’appello, IM 1 ha detto quanto segue:

 

 

  La situazione relazionale con mia figlia non è cambiata rispetto a quanto indicato al dibattimento di primo grado: non ho avuto con lei più alcun rapporto. Voglio però precisare che dal momento dell’arresto mi chiedo ogni giorno come potrei ripristinare i rapporti con lei, ma su questa questione sono bloccato dalla paura a largo spettro che trova origine nelle accuse infondate che mia figlia mi ha rivolto e di cui devo rispondere oggi sostanzialmente per la terza volta, se contiamo anche l’episodio del 2006.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)

 

                                         Su questo tema va, poi, aggiunto che, alla fine del dibattimento d’appello - cui, per una parte, ha presenziato anche l’AP - IM 1 ha aggiunto di “essere stato molto colpito dalla sofferenza manifestata dalla figlia questa mattina” e che, per poter cercare di fare qualcosa per aiutarla, vorrebbe che “qualcuno lo aiutasse a recuperare il rapporto con lei” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

 

                                         Dichiarazioni dell’imputato

 

                                   9.   Durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, IM 1 ha sempre respinto ogni addebito sia in relazione all’imputazione di atti sessuali con fanciulli (cfr., fra gli altri, AI 10.1, 4.12.2009, pag 5, 6 e 8; allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag 3 e 4) sia in relazione a quella di coazione (AI 79, 21.5.2012, pag. 5; allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

                                         Identica posizione ha tenuto al dibattimento d’appello:

 

  Di norma, mia figlia andava a letto da sola e poi io passavo per la buonanotte. Lo facevo sedendomi sul letto di fianco a mia figlia, facendo il resoconto della giornata e magari parlando dei progetti per il giorno successivo, recitavo con lei una preghierina e poi mi congedavo dandole un baccio sulla fronte. Dopo l’episodio del 2006 non mi azzardavo più a darle i grattini sulla schiena e a farle le coccole che erano abituali prima di quell’episodio. Ricordo sedute intensive di coccole che duravano anche un quarto d’ora/mezz’ora: si trattava dei grattini sulla schiena che PC1 adorava e non voleva mai che smettessi e altre coccole che per me erano una normale manifestazione d’affetto nei confronti di mia figlia. Del resto ricordo che, se non c’erano, PC1 reclamava queste coccole.

A domanda della Pres., preciso che durante queste coccole non ho mai assolutamente toccato la zona genitale o i seni di mia figlia.

A domanda della PP, che mi contesta quanto io ho detto al riguardo delle coccole (all. 1 al verb. dib. pag. 3, righe 12/15), rispondo che, se dopo il 2006 avevo ancora qualche manifestazione fisica d’affetto nei confronti di mia figlia (coccole), queste si erano notevolmente ridimensionate/rinsecchite dopo le prime accuse: prima del 2006 c’era con mia figlia un rituale che prevedeva anche che io mi coricassi accanto a lei (lei era sotto il piumone e io sopra). Dopo il 2006 questo non è più accaduto. (…)

Rispondendo alla Pres. dichiaro che nel fine settimana dal 3 al 5 luglio 2009 non è successo nulla di diverso da quanto succedeva di solito.

La Pres. mi legge l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa: la respingo fermamente. (…)

Su domanda della Pres. respingo fermamente anche l’accusa di coazione” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

 

 

Giudizio di primo grado e appello

 

                                10.   Rilevato come PC 1 sia stata sentita dagli inquirenti una sola volta, e giustamente considerata improponibile una sua nuova audizione a distanza di 5 anni dai fatti, la prima Corte, per valutarne la credibilità, ha messo a confronto quanto la ragazza ha detto agli inquirenti con quanto, invece, da lei raccontato alle persone cui si era rivolta prima dell’intervento delle autorità penali e, in seguito, alla psicologa che l’ha avuta in cura.

 

 

                                         Dichiarazioni di PC 1 sul momento e sul numero degli abusi

 

                            11. a.   Valutando in modo del tutto condivisibile le dichiarazioni della ragazza, i primi giudici hanno concluso che, su questi temi, esse non sono né lineari né costanti.

                                         Tale conclusione si imponeva e si impone se si considera l’evoluzione nel tempo delle dichiarazioni della ragazza.

 

                                         Ad __________ - il docente di classe con cui parlò il 24 novembre 2009 - ha detto che il papà l’aveva toccata

                                         in un momento in cui la sua convivente era uscita:

 

  mi ha detto che era capitato che la convivente era uscita e lui le aveva toccato le parti intime (…) che era successo a casa del papà (…) ho chiesto “ma il papà non vive con una persona?... lei ha risposto ”la persona era uscita di casa” (AI 9, 14.12.2009, pag 3).

 

                                         Lo stesso giorno, a __________, la ragazza ha dato una versione soltanto apparentemente analoga: non ha detto che la cosa era successa quando la convivente “era uscita di casa” (espressione che indica un’assenza di breve durata) ma quando “la convivente e la di lei figlia non c’erano”:

 

  mi ha raccontato di una volta (…) successo quando lei era a casa del papà da sola (…) non c’erano la sua attuale compagna e la figlia di lei” (AI 10.5, 14.12.2009, pag 3).

 

                                         Se questa modifica potrebbe sembrare di poco conto ritenuto che, in ogni caso, sia al docente che allo psicologo la ragazza ha parlato di un solo episodio, la situazione cambia radicalmente con l’audizione di fronte agli inquirenti (3 dicembre 2010).

                                         In effetti, in quell’occasione, la ragazza ha raccontato che il padre l’ha toccata per la prima volta (“è iniziato”) quando la convivente del padre e la di lei figlia erano in vacanza - ciò che non corrisponde per nulla al concetto di “essere usciti di casa” - e che quello non è stato l’unico episodio perché la stessa cosa era capitata altre volte, anche se raramente, quando la convivente del padre dormiva:

 

  V: Si. E’ iniziato quando la __________ e la __________ sono partiti (…) non era ancora iniziata la scuola

(…)

V: (…) il papà non è andato. Io sono andata da lui, io. Il papà di notte… il papà di notte … (incomprensibile)

I: Il papà di notte ti toccava, è questo che hai detto?

V: (fa cenno di si con il capo, incomprensibile)

I: adesso sei riuscita … sei riuscita a dire questa cosa. Però noi dobbiamo capire bene cosa succedeva. Come ti toccava, se riesci a spiegare un po’ meglio.

V: mio papà, di notte, mi toccava nelle parti intime

(…)

I: ti ricordi quando è stato questo?

V: (incomprensibile) circa, le vacanze passate

(…)

I: mi dicevi che questo è successo quando, quest’estate scorsa, la __________ e così erano andati in vacanza. E poi quando loro sono tornati dalle vacanze?

Lì qualche volta, quando la __________ dormiva ma raramente (incomprensibile) in vacanza. Raramente quando la __________ si addormenta, anche la __________, allora lui viene però raramente

(…)

I: __________, quando il papà veniva di notte nella tua camera, adesso non ho capito bene quante volte.

V: Quando non c’era la __________. Poi quando… raramente quando la __________ dormiva, raramente però.” (AI 6.2, pag. 6, 9, 10, 12).

 

                                         Che agli inquirenti PC 1 abbia parlato di più episodi risulta, poi, anche dalle seguenti dichiarazioni:

 

  I: e tu, in queste situazioni, dicevi qualcosa al papà?

V: (fa cenno di si con il capo) Di smetterla, poi lui la smetteva.

I: gli dicevi di smetterla…

V. e lui smetteva.

I: e lui smetteva

V e se ne andava (…)

I: (…) ti toccava sopra o sotto il pigiama?

V: dipendeva, qualche volta mi toccava anche sotto, qualche volta mi toccava col pigiama

V: (…) mi toccava, mi toccava senza mutande e poi anche mi toccava sotto le mutande” (AI 6.2, pag. 11, sott. del redattore)

 

                                         In seguito, nello scritto 11 settembre 2010 intitolato “Come mi sento” consegnato alla psicologa __________, la ragazza è tornata a parlare di un solo episodio, avvenuto “quando la __________ e la __________ non c’erano a casa ma erano in vacanza” (allegato C ad AI 77, __________, 5.4.2012 )

 

                                         Correttamente, dunque, a questo riguardo, i primi giudici hanno concluso che:

 

  La versione iniziale (“la convivente è uscita”) evolve in quella raccontata in Polizia (“qualche volta quando la __________ dormiva, ma raramente, solo quando (incomprensibile) in vacanza”) per giungere in fine alla sola indicazione dell’assenza per vacanze. (…) le indicazioni dell’AP non appaiono univoche e costanti in merito al numero di atti sessuali di cui sarebbe stata vittima. Al contrario, il fatto che dal primo racconto del 24 novembre a __________ a quello fatto alcuni giorni dopo il Polizia il numero di episodi è aumentato indica un’enfatizzazione che mina la credibilità dell’AP“(sentenza impugnata, cons. 16, pag. 21).

 

Su questo tema, il primo giudice ha sottolineato (quasi a conforto della sua valutazione) che la pubblica accusa stessa non ha creduto all’AP quando ha parlato di più abusi subiti:

 

  Nell’atto di accusa si ritrova peraltro unicamente il fine settimana del 3-5 luglio 2009 ovvero l’unico che, incrociando le date del calendario e le dichiarazioni di __________, corrisponde ad un diritto di visita esercitato dal padre in assenza della compagna. La pubblica accusa non ha quindi ritenuto di seguire le dichiarazioni delle minorenne per quanto attiene agli episodi che sarebbero avvenuti mentre la compagna dell’imputato dormiva (…) Al proposito si dirà che la Corte non può seguire l’accusa laddove ha argomentato di avere indicato nell’atto di accusa un singolo episodio poiché non era stato posibile ricostruire quando sarebbero avvenuti gli altri“(sentenza impugnata, cons. 16, pag. 21; consid 17, pag 23).

 

Al dibattimento d’appello, la PP ha voluto ancora una volta sottolineare che la mancata imputazione di altri abusi si giustifica unicamente con la difficoltà di dar loro una localizzazione temporale precisa e non è assolutamente indicativa di un giudizio di non credibilità.

L’argomentazione non ha convinto questa Corte: ritenuto come la stessa PP abbia affermato, in requisitoria, che l’AP ha chiaramente indicato che il tutto è iniziato nel luglio 2009, sarebbe stato sufficiente situare gli altri lamentati episodi nel periodo che va dal fine settimana indicato nell’AA alla data dell’ultimo diritto di visita quindicinale esercitato dal padre prima dell’arresto.

 

 

 

                                         Dichiarazioni di PC 1 su cosa le ha fatto il padre

 

                                  b.   Relativamente a quel che il padre avrebbe fatto a lei, PC 1 è stata relativamente costante affermando che lui “le toccava (o le aveva toccato) le parti intime”.

                                         Lo ha detto, usando l’espressione “parti intime”, a __________ (AI 10.5. pag. 4), ad __________ (AI 10.3. pag. 3) e agli inquirenti cui ha specificato che il padre la toccava “con la mano” (AI 6.2. pag. 9, 10, 11).

                                         Con la psicologa __________, la ragazza ha, invece, usato una terminologia diversa:

 

  la toccava lì. Non ricordo più se mi disse la patatina o quale altro termine utilizzò ma era chiaro che volesse indicare le parti intime” (AI 77, pag. 4).

 

                                         Pur sottolineando come il termine utilizzato da PC 1 con la psicologa sia “forse più consono alla sua età” rispetto a quello usato in precedenza, correttamente la prima Corte non ha tratto da questa osservazione conclusioni circa la costanza nel tempo delle sue dichiarazioni (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 24).

 

                                         Va, qui, tuttavia, sottolineato che, al di là dei termini utilizzati, su questo tema, le dichiarazioni di PC 1 mostrano delle falle di non poco conto quando (come, peraltro, detto al punto precedente) gli inquirenti le chiedono di precisare se il papà la toccasse sopra o sotto il pigiama:

 

  I: (…) Ti toccava sopra il pigiama o sotto il pigiama?

V: dipendeva, qualche volta mi toccava anche sotto, qualche volta mi toccava col pigiama.

I: E tu cosa avevi sotto il pigiama?

V: le mutande (…)

I: Però sotto avevi le mutande.

V: (fa cenno di si con il capo)

 I: Ti toccava sopra le mutande o sotto le mutande?

V: (non risponde)

n.d.r. : segue una pausa di ca 15 minuti

I: (…) ok. Dai, forza.

V: il papà (incomprensibile) mi toccava, mi toccava senza mutande e poi anche mi toccava sotto le mutande” (AI 6.2, pag. 11)

 

                                         Queste dichiarazioni suscitano molte perplessità.

                                         Dapprima, perché PC 1 risponde a questa domanda - tutto sommato banale - con un disagio poco comprensibile in una ragazza che ha già spontaneamente parlato di questi fatti con più persone.

                                         Poi, perché, dopo avere detto che il papà la toccava sia sopra che sotto il pigiama, PC 1 ha evidenti difficoltà a rispondere alla successiva domanda dell’interrogante che, ricordandole che sotto aveva le mutande, le chiede se la toccava sopra o sotto quell’indumento. Le difficoltà di PC 1 a questo punto sono talmente evidenti che l’interrogante le propone una pausa e le permette di “parlare un attimo da sola” con la persona di fiducia presente all’interrogatorio.

                                         Infine, perché, rispondendo, PC1 si riserva tutte le possibilità, non sceglie fra l’una e l’altra ipotesi ventilata dall’interrogante e sembra quasi costretta a riparare sulla tesi di più abusi - “dipendeva, qualche volta (…) qualche volta (…) e poi anche (..)” - che, tuttavia, poco dopo, relativizza di molto affermando che, a parte l’episodio della vacanza di __________, era solo “raramente” - termine cui da maggior valore, ripetendolo (“ma raramente”) - che il papà l’aveva toccata (AI 6.2, pag. 12).

                                         Non può essere nascosto che, già da sola, questa relativizzazione del numero di pretesi abusi subiti toglie molta credibilità alle risposte che PC 1 ha dato quando l’interrogante le chiedeva le (facili) precisazioni di cui s’è appena detto.

 

 

                                         Dichiarazioni di PC 1 su quello che il padre faceva su di se mentre la toccava

 

                                   c.   Secondo il primo giudice, alle dichiarazioni della ragazza non può essere attribuita forza probante neppure quando racconta di quello che il papà faceva su di lui quando la toccava.

                                         Ancora una volta, questa Corte condivide la sua opinione.

                                         Su questo tema, secondo quanto risulta dagli atti, le prime dichiarazioni della ragazza sono le confidenze fatte a __________ il 24 novembre 2009:

 

  PC1 il 24 novembre scorso ha raccontato di una volta in cui il padre si era messo a letto con lei e [cito testualmente] “si muoveva in un modo strano” (…) ADR dal racconto di PC 1 ho avuto l’impressione che il padre si era adagiato accanto a lei e si era masturbato” (AI 10.5., pag. 3 e 4)

 

                                         Il docente __________ - che, pure, ha parlato con la ragazza il 24 novembre 2009 - non ha riferito di confidenze di PC 1 su questo tema.

 

                                         Il 3 dicembre, agli inquirenti PC 1 ha ripetuto che il papà si muoveva. Richiesta di precisare meglio, la ragazza non ha saputo spiegare se non - sembra (poiché la visione non è chiara) - muovendo su e giù un pupazzetto che teneva in mano ed affermando che quel movimento su e giù il papà lo faceva con la mano:

 

  V: mio papà, di notte, mi toccava nelle mie parti intime (…)

I: (…) come faceva a toccarti?

V: con la mano (…) e poi si muoveva

I: e poi si muoveva?

V: (fa cenno di sì con il capo)

I: sei capace di spiegarmi in che modo si muoveva?

V: no. Si muoveva.

I: se non riesci a parole, me lo puoi far vedere con … fisicamente.

V: eh, così (mostra. Come fa __________ (ndr: non si vede bene il gesto. Sembra muovere su e giù un pupazzetto) (…)

I: (..) mi hai fatto vedere che faceva un movimento, ma questo movimento, non ho capito, se lo faceva … con cosa lo faceva?

V: sentivo con la mano” (AI 6.2. pag. 9, 10 e 12)

 

                                         In seguito, il 20 gennaio 2010, la ragazza - descrivendo alla psicologa __________ il disegno che aveva fatto - è tornata sui suoi passi dicendo di non sapere cosa il padre facesse con l’altra mano (cioè, con quella non impegnata a toccarla):

 

  che con l’altra mano non sapeva cosa facesse il papà”(AI 77 pag. 4)

 

                                         Al colloquio successivo, tenutosi il 27 gennaio 2010, PC 1 è tornata a dire che il papà, con l’altra mano, si masturbava (mimando il gesto masturbatorio):

 

  PC 1 mi aveva detto che mentre il papà la toccava nelle parti intime era agitato, si muoveva, respirava forte e con l’altra mano si stava toccando. Ricordo che PC 1 fece il gesto con la sua mano chiudendola a cerchio e muovendola su è giù” (AI 77 pag. 4)

 

                                         Considerato, però, come la ragazza avesse detto che tutto si era svolto al buio (AI 6.2. pag. 13), del tutto comprensibili e condivisibili appaiono le seguenti considerazioni della prima Corte:

 

  Neppure l’indicazione su cosa stesse facendo il genitore fornita dall’AP appare dunque costante e lineare. Al contrario, PC 1 ha dichiarato dapprima che si muoveva, indicando poi di non sapere cosa stesse facendo con l’altra mano, giungendo a mimare esplicitamente il gesto della masturbazione aggiungendo un elemento del tutto nuovo rappresentato dall’ansimare dell’imputato.

Ora, pur tralasciando il fatto che già alla luce di tali contraddizioni le affermazioni dell’AP in punto alla presunta masturbazione da parte di IM 1 appaiono poco credibili, non si può non sottolineare come le stesse appaiano pure poco verosimili alla luce delle concrete circostanze.

La minorenne ha riferito che al momento dei fatti era talmente buio da neppure sapere se il padre indossasse o meno il pigiama:

  I: quindi non… non ti ricordi se… di aver visto il papà nudo.

V: non mi ricordo, poi era anche buio. Credo che indossava il pigiama, probabilmente” (trascrizione audizione LAV 3.12.2009, pag. 13)

 

Orbene, se PC 1 neppure sapeva se il padre indossasse o meno il pigiama (perché era buio), può essere pacificamente escluso che ne abbia visto il pene nudo. Se così è, allora non si spiega come addirittura la minorenne possa aver visto “un gesto con la mano chiudendola a cerchio e muovendola su e giù” cioè il padre compiere il gesto masturbatorio effettuato giocoforza sul proprio membro.

Appare quindi evidente l’evoluzione del racconto della minorenne, passata da un iniziale “si muoveva” al mimare esplicitamente il gesto della masturbazione indicando anche il padre stava respirando.

 

La credibilità di PC 1 risulta quindi gravemente minata dalla sua mancanza di costanza, di linearità, e dall’evidente tendenza a voler enfatizzare gli avvenimenti attraverso elementi che giocoforza ella non poteva aver visto.” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 25)

 

                                         Correttamente, la prima Corte ha considerato, nella sua valutazione, il fatto che per una minorenne parlare di questioni di natura sessuale può essere difficile. Tuttavia, ha altrettanto correttamente sottolineato che queste difficoltà vanno, in concreto, relativizzate, ritenuto come PC 1 avesse all’epoca più di 12 anni e come non fosse per lei la prima volta in cui si trovava ad affrontare tali tematiche con adulti estranei alla sua famiglia:

 

  certo, confrontati ad una vittima minorenne occorre considerare che l’eloquio può risultare difficoltoso, così come difficoltoso può essere riferire di fatti dolorosi. Nella fattispecie si impone tuttavia di porre mente al fatto che PC 1 aveva 12 anni e mezzo e che aveva già vissuto una situazione simile ove era stata chiamata a parlare con terzi di tematiche inerenti la sfera intima (cfr. episodio in Pretura del 2006)” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 26)

 

 

                                         Dichiarazioni di PC 1 su quello che il padre le disse il giorno il giorno successivo

 

                                  d.   Nello scritto 11.9.2010 “come mi sento”, PC 1 ha raccontato che, il giorno dopo averla toccata, il padre la minacciò di mettere lei in collegio e la mamma in manicomio:

 

  il giorno dopo mi ha minacciato di mettermi in un collegio e la mamma di metterla in un manicomio” (allegato C a AI 77, ________ 5.4.2012)

 

La psicologa __________ ha, poi, riferito alla PP che lei chiese spiegazioni alla ragazza e che questa le rispose quanto segue:

 

                                         “(…) il papà le disse che se avesse detto qualcosa avrebbe messo PC 1 in un collegio e la mamma, che tanto era matta, l’avrebbe messa in manicomio” (AI 77 pag. 7)

 

                                   e.   Ciò detto, quello che occorre evidenziare è il fatto che - come osservato dal primo giudice - PC 1 ha parlato per la prima volta di questa minaccia del padre nello scritto del settembre 2010. In precedenza, ella non ne aveva mai fatto cenno.

                                         Nulla ha detto al riguardo né al docente né allo psicologo.

                                        

                                         Nulla ha detto nemmeno agli inquirenti. E questo nonostante l’interrogante le avesse chiesto se il padre le diceva - o le aveva detto - qualcosa:

 

  I: (..) e tu, in queste … in queste situazioni, dicevi qualcosa qualcosa al papà?

V: (fa cenno di si con il capo) Di smetterla, poi lui la smetteva.

I: E lui smetteva.

V: e se ne andava

(…)
I: ecco, quando il papà veniva da te di notte, ti diceva qualcosa?

V: No. Si muoveva, mi toccava e basta. Non diceva mai niente” (AI 6.2. pag. 10 e 12)

 

                                         E’ vero che la domanda si riferiva alla notte (o meglio, qui alle notti) in cui sarebbero avvenuti i presunti abusi. Tuttavia, il tema di quello che il papà le diceva è stato sollevato. E, perciò, il fatto che la ragazza non abbia fatto il collegamento e non sia stata indotta, da tale domanda, a parlare di quello che il padre le avrebbe detto il mattino successivo aggiunge ombre a quelle, già pesanti, che la sua tempistica getta sulla credibilità di tale dichiarazione.

 

                                         Ma non solo. Più in là, alla fine dell’audizione, alla specialista che le chiede spiegazioni su una sua precedente affermazione su come il padre ottenesse da lei il silenzio, l’AP risponde come segue:

 

  V: Mmm … ogni volta che volevo dire qualcosa, mio papà cercava di comprarmi.

S: In che senso ogni volta che vuoi dire qualcosa?

V: (incomprensibile) Voglio dire, non so, quello che fa il papà, lui cerca di darmi sempre qualche regalo, così.

S: Per?

V: Per che io non lo dica.

S: Ma come fa lui a sapere che tu vuoi dire qualcosa?

V: Perché io mi tengo tutto dentro, e poi fino ad un certo punto scoppio e si vede, che non resisto più per dirlo (incomprensibile) si nota, e mio papà cerca di comprarmi, quando come ero piccola, che mi dava sempre regali, giocattoli, così (…) una volta non ce la facevo più, quando ero piccola allora mio papà mi ha comprato . Mi comprava sempre (incomprensibile) regalo” (AI 6.2, pag. 16 e 17).

 

                                         Che in questo frangente - quando, cioè, si era specificatamente trattato il tema di come il padre facesse ad assicurarsi il suo silenzio - l’AP non abbia parlato della pretesa minaccia che il padre le rivolse è particolarmente indicativo e fa concludere che, in realtà, tale minaccia non è mai stata proferita. Se fosse stato vero il contrario, l’AP non si sarebbe limitata a parlare dei regali (peraltro, sembra, ricevuti da piccola) ma avrebbe parlato della frase - ben più significativa e vicina nel tempo - che lei, un anno dopo, ha attribuito al padre.

 

                                    f.   Al dibattimento d’appello, nella sua requisitoria, la PP ha sostenuto che, nei mesi che fecero seguito all’estate 2009, l’AP ha più volte chiesto alla __________ se sua madre fosse pazza aggiungendo che queste domande sostengono la veridicità della dichiarazione della ragazza sulla minaccia del padre.

L’opinione non è condivisa da questa Corte.

Da un lato, perché, interrogata dettagliatamente su tutti i suoi incontri con l’AP e la di lei madre, __________ non ha mai riferito di domande in tal senso che la ragazza le avrebbe rivolto. E ciò nonostante, per rispondere, l’operatrice sociale si avvalesse delle note da lei prese in relazione ad ogni contatto con le assistite (AI45, pag. 8 per incontro del 18.11.2009). Se, come sostenuto dalla madre, PC 1, nel corso dell’incontro del 18 novembre 2009, avesse davvero rivolto più volte la domanda in questione alla __________ “in modo molto disperato e aggressivo” (AI 61 pag. 9, righe 17-27), l’operatrice ne sarebbe certamente stata colpita e altrettanto certamente ne avrebbe fatto cenno nelle sue note. Ciò che non è: il che è particolarmente significativo.

A parlare di queste domande è solo la madre le cui dichiarazioni - in genere palesemente inverosimili (cfr., per esempio, le dichiarazioni sui maltrattamenti che i nonni paterni infliggerebbero alla nipote e su quelli che l’ex-marito avrebbe inflitto a lei, AI 51 pag. 3; AI 47 pag. 2) - non possono essere ritenute attendibili (cfr., peraltro, perizia 19.2.2007 di __________ in cui, fra l’altro, si parla della “incoerenza del suo agire”, pag. 12, si sottolinea la necessità di un cambiamento della sua griglia interpretativa e la si esorta ad evitare un eccessivo travaso delle sue paure nella figlia, pag. 15).

D’altro lato perché, anche volendo far astrazione da questo giudizio di inattendibilità, quando parla delle domande che la figlia andava rivolgendo alla __________ sul suo stato mentale, la donna le fa risalire ad un periodo precedente l’estate 2009 (AI 61 pag. 9, righe da 29). Inoltre, va detto che la stessa madre dell’AP ha dato atto che la figlia “sentiva spesso nella famiglia di IM 1 associare il mio ricovero in clinica con una presunta mia follia” (AI 61 pag. 9, righe 41-42). Ne deriva che, quand’anche si dovessero ritenere accertate - ciò che qui, come visto, non è - simili domande non potrebbero supportare le dichiarazioni dell’AP riprese nell’AA.

   

                                  g.   Pertanto, è in modo del tutto condivisibile che su questa dichiarazione la prima Corte ha osservato quanto segue:

 

  mancanza di linearità nel racconto della vittima si evince inoltre dal fatto che il riferimento alla minaccia che sarebbe stata proferita dal padre il giorno successivo all’imputato abuso (e di cui al punto 2 dell’atto di accusa) emerge per la prima volta in occasione di uno scritto dell’11.09.2010 indirizzato alla psicologa (allegato C al VI __________ 05.04.2012). Mai, prima di tale data, PC 1 ha mai fatto riferimento a detta circostanza, elemento, questo, che come quelli citati in precedenza, mostra una sua propensione ad enfatizzare” (sentenza impugnata, cons. 20, pag. 26).

 

 

                                         Comportamento tenuto da PC 1 dopo il preteso abuso subito

 

                            12. a.   Seguendo una metodologia corretta, il primo giudice ha, poi, valutato la credibilità delle dichiarazioni di PC 1 sulla scorta del comportamento da lei tenuto dopo il preteso abuso.

 

                                         Altrettanto correttamente, dopo avere rilevato che:

 

                                         - dopo il preteso episodio d’abuso di inizio luglio 2009, la ragazza ha continuato a recarsi dal padre senza manifestare particolare disagio;

                                         - parimenti senza sollevare alcun problema, PC 1 è partita con lui per un soggiorno all’estero;

                                         - nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009, PC 1 è andata dal padre con ancor maggiore frequenza del previsto;

                                         - a detta della convivente del padre, PC 1 era sempre felice quando arrivava a casa loro e, per tutto il tempo che vi restava, l’ambiente era disteso e gioioso

 

                                         il primo giudice ha concluso che detto comportamento non è per nulla congruente con la tesi dell’avvenuto abuso.

 

                                         Del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte al riguardo dalla prima Corte:

  Orbene, tale comportamento non appare logico e coerente. Si impone infatti di osservare che l’AP era una ragazzina di 12 anni e mezzo che vedeva il padre solo durante i diritti di visita quindicinali (da cui un rapporto di dipendenza comunque mitigato), che era legata a doppio filo con la madre e che già nel 2006, quando aveva circa 10 anni, aveva mostrato di non avere particolari reticenze nel parlare con terzi di circostanze del tutto simili a quelle oggetto del procedimento. In tale contesto non vi era motivo per cui l’AP attendesse la fine di novembre prima di parlare degli abusi che avrebbe subito dal padre. Al contrario, considerate le circostanze testé esposte, logico sarebbe stato attendersi che immediatamente dopo il primo contatto inopportuno, PC 1 ne parlasse con qualcuno o manifestasse il suo reciso rifiuto di recarsi ai diritti di visita e, soprattutto, in vacanza. Certo non può essere ritenuta significativa la presunta coazione del giorno successivo ai fatti menzionati nell’atto di accusa: anche in presenza della minaccia che sarebbe stata formulata dall’imputato, PC 1, pur senza raccontare dettagli dell’accaduto, avrebbe potuto immediatamente rifiutare - come ha poi fatto mesi dopo - di recarsi dal padre.” (sentenza impugnata, cons. 22, pag. 27 e 28).

 

                                  b.   Al dibattimento d’appello, la PP ha sostenuto che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l’AP, nei mesi che hanno fatto seguito all’estate 2009, cercava costantemente di sottrarsi alle visite del padre.

L’argomentazione non trova riscontro negli atti se non nelle dichiarazioni della madre dell’AP che, tuttavia, come già detto, non possono essere ritenute credibili.

In realtà, dall’audizione della __________ risulta che, nei mesi da agosto 2009 sino ad almeno fine ottobre 2009, la ragazza non ha manifestato alcuna sofferenza (se non relativamente alle sue mestruazioni). In quel periodo, era unicamente la madre a dover essere tranquillizzata: risulta una sua passeggera preoccupazione in merito ad una lite avvenuta durante la vacanza in Spagna e, poi, un’altra, più costante nel tempo, in relazione alle difficoltà scolastiche della figlia e alle persone che dovevano aiutarla a fare i compiti.

Così come risulta dall’audizione di __________ davanti al PP il primo disagio di PC 1 in relazione al padre (e ai nonni paterni) è registrato dall’operatrice sociale nelle sue note sull’incontro del 29 ottobre. Ma si tratta di un disagio che trae origine nelle difficoltà scolastiche e, in particolare, nella severità che il padre dimostra quando la aiuta a fare i compiti.

Nulla riguardo all’esercizio del diritto di visita è registrato dalla __________ nelle note sugli incontri del 2 e del 3 novembre successivi.

Nell’incontro del 4 novembre, la __________ registra - non il desiderio dell’AP di non andare dal padre - ma la richiesta della ragazza di poter dire al padre che era l’operatrice sociale (e non la ragazza) ad avere deciso di fare a meno dell’assistenza dell’imputato per i compiti di francese (AI 45, pag. 7).

Nulla di particolare è successo negli incontri dell’11 e del 16 novembre 2009.

E’ soltanto nell’incontro del 18 novembre - caratterizzato dalle lacrime della madre dell’AP per le 6 insufficienze della figlia - che emerge (dapprima, sembra, per bocca della madre) il desiderio di PC1 di non “parlare con il papà” e i suoi propositi di scappare in Brasile nel caso in cui l’operatrice sociale avesse “insistito a farla andare dal papà” (AI 45, pag. 8).

Ancora una volta, dunque, è confermato che, sino al momento in cui l’insuccesso scolastico si è manifestato in tutta la sua dimensione, l’AP non ha manifestato contrarietà particolare per le visite al padre.

 

                                   c.   E’, quindi, più che condivisibile l’accertamento del primo giudice che ha evidenziato come il sopravvenuto impellente desiderio di non più vedere il padre coincida temporalmente con la comunicazione alla madre dei suoi insuccessi scolastici e con il desiderio dei docenti di parlare della cosa con il padre di cui lei - sapendolo piuttosto severo al riguardo - temeva la reazione.

                                         Sulla questione, il primo giudice ha, in modo del tutto pertinente, richiamato il rapporto dello psicologo alla CTR e la deposizione della madre di PC 1 che evidenziano il modo in cui la ragazza ha reagito dopo avere saputo dell’intenzione del docente:

 

  mercoledì 18 novembre u.s. sembra che la scuola abbia convocato la madre per dire che PC 1 aveva 3 insufficienze e altre 3 leggere insufficienze. Il direttore ha proposto loro di trovarsi con il papà. A questa parola PC 1 ha iniziato a piangere e a dire che non voleva vedere il papà, che lei aveva paura perché guida molto forte quando viene a prenderla e poi quando si arrabbia butta per terra gli oggetti” (AI 14, rapporto alla CTR 14 20.11.2009)

 

  nel momento stesso in cui __________ ha detto che IM 1 doveva essere informato delle insufficienze di PC 1, PC 1 ha detto che non voleva che IM 1 venisse informato delle sue insufficienze ed ha insistito in questo senso piangendo” (AI 58 __________, 12.10.2011, pag. 7)

 

                                         Su questo tema - cioè, sul tema della paura di PC 1 della reazione del padre alla comunicazione dei suoi insuccessi scolastici - si riportano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le seguenti considerazioni del primo giudice cui questa Corte si associa integralmente:

 

  Dagli atti emerge pertanto che fino alla fine del mese di novembre 2009 l'AP non ha mai menzionato altre circostanze, se non la paura del padre per il rendimento scolastico, quale motivo per non vederlo. Tale volontà tuttavia diventa viepiù intensa man mano che le settimane scolastiche si susseguivano e la situazione scolastica di PC 1 si aggravava.

__________ ha dichiarato al proposito:

 

  D: si ricorda se quella era la prima volta che sentiva da IM 1 dire che PC 1 non voleva venire a casa vostra perché aveva paura che lui la sgridasse (cfr. PS 16.12.2009, pag. 5)?

R: si quella fu la prima volta in cui venni a sapere che PC 1 non voleva vedere il papà. Ricordo in precedenza però che durante la settimana precedente quella delle vacanze dei morti la madre di PC 1 ha chiamato IM 1 a casa informandolo che PC 1 aveva preso dei brutti voti, piangeva ed aveva paura che il papà la sgridasse. lo ero presente durante questa telefonata ed ho visto che IM 1 ha preso la cornetta ed ha parlato con PC 1. IM 1 ha detto ad PC 1 di stare tranquilla e che non l'avrebbe più sgridata ma che doveva studiare perché era per il suo futuro. Mi ricordo che dopo questa circostanza da me testimoniata, poteva essere la sera stessa o qualche giorno dopo, IM 1 mi disse che la madre di PC 1 non voleva che PC 1 passasse le vacanze dei morti con noi perché doveva studiare". (VI PP 7.09.2011, p. 4, Al 44).

 

Al suo desiderio espresso di non vedere il padre, la minorenne ha tuttavia costantemente ottenuto risposte negative, ovvero che non vi era motivo per non recarsi regolarmente al diritto di visita. Ciò nonostante il timore della minorenne stava indubbiamente crescendo, così come sembra indicare l'episodio del 13 novembre 2009 (cfr. Al 38, p. 7), circostanza in cui PC 1 ha preso consapevolezza che il padre era stato informato della sua situazione scolastica, all'epoca ormai caratterizzata da 6 insufficienze.

 

Sarà quindi proprio il 24 novembre 2009 - giorno in cui era previsto l'incontro a scuola alla presenza della madre e della docente di sostegno __________ (cfr. supra n. 23) - che l'AP manifesterà per la prima volta di non voler vedere il padre non per paura della sua reazione, ma siccome questi l'avrebbe toccata nelle parti intime.

Lo stesso 24 novembre 2009, infatti, l'AP racconta tale circostanza al terapeuta __________ al quale - comunque - indica come principale motivo per non vedere il genitore, il timore legato ai propri risultati scolastici, evocando la presenza di atti di carattere sessuale solo in un secondo momento:

 

“PC 1 è entrata nella sala di terapia e la prima cosa che mi ha detto è stata che era venuta da me perché non voleva più vedere il papà. In quel momento PC 1 era molto angosciata. Le ho quindi chiesto delle spiegazioni sul perché non voleva vedere il papà e PC 1 mi ha spiegato che aveva paura del papà perché urlava e la sgridava per la scuola. PC 1 successivamente ha aggiunto che il papà l'aveva toccata nelle parti intime."

(VI PP 22.06.2011, p. 2-3, Al 39).

 

PC 1 è quindi passata dal menzionare un certo turbamento in ragione dello scarso rendimento scolastico, alla paura del padre sempre per questa stessa ragione tanto da chiedere di non doverlo più vedere, per giungere, in fine, dopo aver preso atto che tali argomenti non le permettevano di poter mancare i diritti di visita, all'evocare la perpetrazione di atti sessuali nei suoi confronti da parte del genitore.

Le tempistiche dell'esternazione fatta da PC 1 non possono non generare qualche perplessità. Come indicato, la minorenne ha infatti seguitato a rendere visita senza particolari problemi al padre durante tutta l'estate, andando pure con luì in vacanza in Spagna, aumentando la frequenza dei fine settimana passati con il padre rispetto a quanto stabilito (e sarà la madre a porvi fine chiedendo il rispetto del diritto di visita - cfr. VI PP 7.10.2011, p. 7-8, Al 55), trascorrendo ancora con lui alcuni giorni durante le vacanze di inizio novembre 2009, giungendo a manifestare sempre più decisamente la volontà di non vederlo man mano che procedeva l’anno scolastico e, conseguentemente, emergevano le difficoltà scolastiche dell'AP. La segnalazione di atti penalmente rilevanti avviene poi il giorno stesso in cui era previsto un nuovo incontro concernente il suo rendimento. Non va peraltro scordato che a quell'appuntamento avrebbe dovuto presenziare __________, invitata dai docenti di classe proprio perché a conoscenza della paura - legata ai risultati scolastici - di PC 1 nei confronti del padre (cfr. Vi PP - __________ 21.06.2011, Al 38, p. 7-8 e VI PG __________, 9.12.2009, p. 2, Al 10.4).

 

Quo ai motivi per denunciare falsamente il genitore, questi possono essere dunque identificati nel timore di dover vedere il padre e rendere conto dei risultati scolastici ampiamente insufficienti. Come già indicato, PC1 ha tentato in prima battuta di evitare il confronto con il padre menzionando esplicitamente questa sua paura, giungendo poi (dopo aver preso atto che ciò non le permetteva di evitare i diritti di visita paterni) a menzionare la presenza di abusi sessuali, ben consapevole - stanti i fatti da lei stessa vissuti nel 2006 - che ciò avrebbe comportato l'immediata sospensione del diritto di visita.

 

A questo proposito non va scordato il ruolo che nella vicenda può aver giocato il precedente del 2006 svoltosi davanti al Pretore.

Si ricorderà infatti che in presenza di asseriti atti sessuali, il Pretore aveva sospeso il diritto di visita, reintegrandolo solo gradualmente dopo una lunga fase di colloqui sorvegliati.

PC 1 sapeva quindi, poiché l'aveva vissuto direttamente, che dire che il padre la toccava aveva come conseguenza che i diritti di visita venissero sospesi. Logicamente, la minorenne avrebbe quindi potuto ritenere che ripetendo circostanze simili a quelle evocate nel 2006, avrebbe ottenuto il medesimo risultato di allora.

Appare del tutto plausibile che l'AP, in una situazione di forte timore verso il padre, il quale aveva (per quanto a sua conoscenza) recentemente appreso della presenza di 6 insufficienze, constatando che il solo argomento della paura non era sufficiente, facesse riferimento ad aspetti sessuali per ottenere il risultato ricercato, ovvero di non doversi recare dal padre e doverlo affrontare.” (sentenza impugnata, consid. 24-26, pag. 30-33)

 

                                  d.   Al dibattimento d’appello, la procuratrice pubblica ha sostenuto che la ragione per cui l’AP non voleva più vedere il padre non poteva essere il suo insuccesso scolastico. Da un lato, perché il suo rendimento a scuola era sempre stato insufficiente e, quindi, da quel punto di vista, non vi era nulla di mutato che potesse giustificare un mutato atteggiamento della ragazza. Dall’altro, perché non vi era ragione di temere la reazione del padre poiché questi si era ripromesso di essere meno severo.

Le argomentazioni sviluppate dalla PP non hanno convinto questo Corte.

Da un lato, perché dagli atti emerge che, in realtà, i risultati scolastici dell’AP erano nettamente peggiorati rispetto all’anno precedente che, nonostante le difficoltà già allora incontrate dalla ragazza, si era concluso positivamente (“siamo arrivati alla fine dell’anno con un quadro positivo”; AI 38 pag. 2). Per contro, come visto, al momento che qui interessa (quello della “rivelazione degli abusi”), PC 1 aveva accumulato ben 6 insufficienze: non ha da essere spiegato come ciò costituisca un netto peggioramento.

D’altro lato, perché - al di là di quanto si era ripromesso il padre - l’AP ne aveva vissuto, sin lì, la severità. Ed era questa severità che essa temeva si manifestasse a fronte del peggioramento che, a quel momento, si era evidenziato.

Del resto, a sconfessare la tesi dell’accusa secondo cui il timore della severità del padre fosse per PC 1 una cosa ormai passata, contribuisce il fatto che all’interrogante che le chiedeva di raccontare la sua storia, come prima cosa la ragazza ha parlato dell’arrabbiatura del papà per una nota appena sufficiente ricevuta all’inizio di quell’anno scolastico:

 

“V: il papà, quando la prima volta … a scuola, quando avevo iniziato … quando avevo iniziato la scuola quest’anno, avevo preso un quattro meno meno, e mio papà si è arrabbiato” (AI 6.2, pag. 6)

 

                                13.   Ciò detto, vengono qui richiamati - poiché condivisi da questa Corte - i consid. 28 (sulla credibilità generale di PC1) e 29 (sul ridottissimo - se non nullo - valore indiziante dei presunti cambiamenti d’atteggiamento di PC1) della sentenza impugnata (pag. 34 e 35).

 

                                   a.   Al dibattimento d’appello, la procuratrce pubblica ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i cambiamenti nel comportamento di PC 1 sono indizianti di un avvenuto abuso: in particolare, ha detto, non possono essere ritenuti come manifestazioni adolescenziali comportamenti quali il vomitare “schiuma” (leggi: bile) o l’usare il sapone, non per lavarsi, ma per pulire le piastrelle della doccia.

Al riguardo, va detto che di questi comportamenti ha parlato solo la madre dell’AP (AI 58 pag. 2-3 e 5), di cui è già stata evidenziata la non credibilità per l’evidente tendenza ad enfatizzare o a dare significati abnormi alle cose. Del resto, basta a togliere credibilità al racconto dei comportamenti dell’AP che la madre ha fatto alla PP la semplice constatazione che di tali comportamenti ella non ha fatto cenno alcuno alla __________ che, pure, era in contatto con lei quasi quotidianamente. Se la madre avesse raccontato le stesse cose all’operatrice sociale, di tali comportamenti ella avrebbe certamente tenuto nota (così come ha tenuto nota delle mestruazioni dolorose della ragazza).

Così non è. E ciò è particolarmente significativo.

Rimangono, perciò, soltanto le descrizioni dei comportamenti della ragazza fatte dai suoi docenti. Ora, è evidente che sentimenti di tristezza, disattenzione a scuola, svagatezza, cambiamenti nella percezione e nel vissuto del proprio corpo sono tipici comportamenti adolescenziali e, pertanto, non possono in alcun modo supportare la tesi accusatoria.

 

                                  b.   Pure richiamato è il consid. 32 della sentenza impugnata in cui - con argomentazioni del tutto condivisibili e che, perciò, questa Corte fa proprie - il primo giudice ha elencato gli elementi che contribuiscono a sostenere la credibilità dell’imputato che ha, in estrema sintesi, sempre negato di avere avuto per la figlia attenzioni inadeguate e che ha, sin dall’inizio, riportato la denuncia della ragazza alla paura di una sua reazione severa e ferma alla notizia dei suoi insuccessi scolastici.

 

Al dibattimento d’appello, la PP ha argomentato in senso contrario sostenendo, in particolare, che il nervosismo dimostrato da IM 1 con la moglie quando questa le ha chiesto ragione della tristezza manifestata dalla figlia il 5 luglio 2009, i regali da lui fatti alla figlia in occasione dell’ultimo diritto di visita esercitato e il suo girovagare per la città, nel pomeriggio del 20 novembre 2009, dopo essere stato a scuola della figlia e averla vista che scappava per non doverlo incontrare, sono elementi indizianti la sua colpevolezza.

Ancora una volta, questa Corte non ha condiviso l’opinione della pubblica accusa.

Le ragioni sono le seguenti.

 

Quand’anche dovesse essere ammessa nei termini descritti da __________ (AI 55, pag. 2), la reazione dell’ex-marito alla sua richiesta di spiegazioni è, come sostenuto dalla Difesa, piuttosto indiziante dell’innocenza dell’uomo che non della sua colpevolezza: un IM 1 colpevole avrebbe avuto interesse a cercare, non di irritare, ma di tranquillizzare l’ex moglie, minimizzando o raccontando frottole. A maggior ragione, visto che egli sapeva della continua apprensione in cui la donna viveva.

Quanto ai regali fatti dal padre alla figlia durante l’ultimo week-end passato con lei, va, prima di tutto, precisato che questa Corte non ha creduto alle dichiarazioni rese al riguardo dalla madre dell’AP (AI 61, pag. 6) che sono apparse, ancora una volta, frutto di un’evidente enfatizzazione e ricerca della sensazione (così come, peraltro, la descrizione fatta nelle righe precedenti di quel che sarebbe successo quando l’ex-marito è arrivato a casa di lei per prendere la figlia). Del resto, prova che la moltitudine di regali descritti nell’AI 61 esista soltanto nelle fantasie della signora __________ è il fatto che l’AP non ne ha fatto alcun cenno nella sua audizione e che, quando ha parlato di regali, la ragazza ha fatto riferimento soltanto ad un episodio lontano nel tempo, avvenuto quando era piccola (AI 6.2. pag. 17). Se davvero pochi giorni prima ci fosse stata quella profusione di regali, la ragazza, sollecitata al riguardo, ne avrebbe parlato. Da ciò deriva che questa Corte accerta, sulla scorta delle dichiarazioni di IM 1, che questi ha regalato alla figlia un nuovo zaino per la scuola e che, a questo regalo, si è aggiunta la giornata passata in una piscina pubblica (cfr. AI 10.1 pag. 3). Si è trattato, dunque, di usuali regali di compleanno e di usuali attenzioni che nulla indiziano se non un normale affetto di padre.

Infine, nulla di indiziante risulta dal fatto che l’imputato, dopo la breve visita alla scuola della figlia, abbia passato il pomeriggio passeggiando per la città e i suoi dintorni. Infatti, a fine pomeriggio, lui avrebbe dovuto prendere la figlia che avrebbe dovuto passare il fine settimana con lui ed è del tutto naturale che egli abbia preferito attenderla - passeggiando, appunto, per ingannare il tempo - invece che rientrare a __________ per poi, subito, riprendere la via di __________ (cfr., al riguardo, AI 15 pag. 8 dove IM 1 spiega che, a causa dei segnali negativi ricevuti, temendo per il suo diritto di visita il cui esercizio era stata spesso ostacolato dalla moglie, quel pomeriggio avrebbe anche dovuto parlare con la __________).

 

                            14. a.   Riassumendo, dunque, occorre concludere che le dichiarazioni di PC 1 - su cui poggia l’ipotesi accusatoria - non sono credibili in quanto non lineari, incostanti, in parte in sé inverosimili e non congruenti con il comportamento tenuto dalla ragazza dopo il preteso - e qui negato - abuso.

                                         Ne deriva che va confermato il proscioglimento di IM 1 da ogni accusa.

 

                                  b.   La pubblica accusa ha sostenuto che, se dubita dell’attendibilità delle dichiarazioni dell’AP, è dovere del giudice procedere ad una sua nuova audizione.

Non è così. In particolare, non quando, come in concreto - a fronte del tempo trascorso dai fatti e delle conclusioni che si impongono alla lettura degli atti - un apprezzamento anticipato della prova ne rende evidente l’inutilità.

Del resto, va detto che l’evidente stato psico-fisico alterato mostrato dall’AP al dibattimento d’appello ne rendeva in ogni caso improponibile l’audizione che sembrava, in qualche modo, essere benvista dalla patrocinatrice della ragazza.

 

 

                                         Istanza di indennizzo dell’AP

 

                                15.   A fronte del proscioglimento, l’istanza di indennizzo presentata dall’AP non può che essere respinta.

 

                                16.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’AP sono assunte dallo Stato.

 

La nota professionale 6 agosto 2015 dell’avv. RC 1, patrocinatrice dell’AP, è stata approvata così come esposta, ossia per fr. 2'293.90.

 

 

Indennizzo dell’imputato

 

                                17.   Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

                                         Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

 

                                         In concreto, in primo grado a IM 1 è stato riconosciuto, quale indennità ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 3’000.- per torto morale e di fr. 16'735.35 quale indennizzo per i costi di patrocinio.

                                         Tali importi - peraltro non contestati dall’imputato prosciolto - appaiono adeguati e vanno, perciò, confermati.

                                         Ad essi si aggiunge unicamente l’importo di fr. 6'377.40 per indennità di patrocino (art. 429 lett. a CPP) relativamente alla procedura d’appello.

                                         

A titolo di risarcimento delle spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado e di appello, lo Stato è stato, quindi, condannato a rifondere a IM 1 l’importo complessivo di fr. 23'112.75.

 

 

                                         Spese

 

                                18.   Le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 135, 139, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 e segg. e 436 CPP;

                                         181 e 187 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

41 e segg. CO;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:     

 

1.Gli appelli presentati dal procuratore pubblico e dall’AP. PC 1 sono respinti.

 

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 4 della sentenza di primo grado è passato in giudicato,

 

                               1.1.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli e coazione di cui all’atto di accusa 18 dicembre 2012.

 

                               1.2.   L’istanza di indennizzo presentata da PC 1 è respinta.

 

                               1.3.   La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.

                               1.4.   L’istanza di indennizzo presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino gli rifonderà, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP:

 

                            1.4.1.   l’importo di fr. 23'112.75 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado e di appello;

 

                            1.4.2.   l’importo di fr. 3'000.- a titolo di riparazione del torto morale patito.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        2'000.-

-  altri disborsi                            fr.           500.-

                                                     fr.        2'500.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   3.   Le spese di patrocinio dell’AP PC 1 sono sostenute dallo Stato, riservato l’art. 138 combinato con l’art. 135 CPP.

 

                               3.1.   E’ confermata la tassazione della nota d’onorario dell’avv. RC 1 effettuata in primo grado.

 

                               3.2.   La nota professionale 6 agosto 2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello è approvata per fr. 2'293.90

 

                               3.3.   PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario della sua patrocinatrice d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

 

                               3.4.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte della patrocinatrice, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                               3.5.   Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 -  Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                        

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.